|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 44 |
||||||
| La decisione soggiace a ricorso. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 166 In generale |
||||||
| Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63 va interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [1] | ||||||
| Contro le decisioni prese dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali. [3] | ||||||
| Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza. [4] | ||||||
| L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto cantonale e federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. [5] | ||||||
| Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Per. introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [4] Introdotto dall'all. cifra II n. 4 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU 2004 4763; FF 2000 590). Nuovo testo giusta l'all. n. 125 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente |
||||||
| Il periodo di contingentamento è l'anno civile. | ||||||
| Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione. | ||||||
| Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16a dell'ordinanza del 26 novembre 2003 [1] sul bestiame da macello. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente |
||||||
| Il periodo di contingentamento è l'anno civile. | ||||||
| Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione. | ||||||
| Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16a dell'ordinanza del 26 novembre 2003 [1] sul bestiame da macello. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
||||||
| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
|
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo |
||||||
| Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: | ||||||
| tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o | ||||||
| l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. | ||||||
| Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 29 |
||||||
| La parte ha il diritto d'essere sentita. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 35 |
||||||
| Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. | ||||||
| L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 7 Principio |
||||||
| La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all'agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. | ||||||
| A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell'approvvigionamento del Paese. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 21 Contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 1986 [1] sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). | ||||||
| Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale. | ||||||
| Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17. | ||||||
| Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati. | ||||||
| Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 21 Contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 1986 [1] sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). | ||||||
| Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale. | ||||||
| Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17. | ||||||
| Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati. | ||||||
| Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 21 Contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 1986 [1] sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). | ||||||
| Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale. | ||||||
| Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17. | ||||||
| Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati. | ||||||
| Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 177 Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. | ||||||
| Può delegare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell'omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dell'interno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 1 Permesso generale d'importazione |
||||||
| L'allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. | ||||||
| Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. | ||||||
| Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone. | ||||||
| Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 24 Permesso d'importazione, misure di salvaguardia |
||||||
| Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione. | ||||||
| In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale. | ||||||
| L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 1986 [1] sulla tariffa delle dogane. | ||||||
| Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente: | ||||||
| all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 1982 [2] sulle misure economiche esterne; e | ||||||
| all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. | ||||||
| [1] RS 632.10 [2] RS 946.201 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative |
||||||
| I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 21 |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende il ritiro di prodotti agricoli svizzeri, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito (periodo di calcolo). I prodotti sono stabiliti nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. | ||||||
| Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono ritirati e pagati direttamente al produttore. Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. | ||||||
| Le esigenze qualitative sono rispettate se i prodotti agricoli adempiono i criteri qualitativi formulati dalle ditte e dalle organizzazioni che l'UFAG ha incaricato della vigilanza. | ||||||
| Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali |
||||||
| Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. | ||||||
| L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate. | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| 3250 tonnellate sono messe all'asta; | ||||||
| 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2. [1] | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali; | ||||||
| per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali |
||||||
| Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. | ||||||
| L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate. | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| 3250 tonnellate sono messe all'asta; | ||||||
| 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2. [1] | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali; | ||||||
| per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente |
||||||
| Il periodo di contingentamento è l'anno civile. | ||||||
| Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione. | ||||||
| Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16a dell'ordinanza del 26 novembre 2003 [1] sul bestiame da macello. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente |
||||||
| Il periodo di contingentamento è l'anno civile. | ||||||
| Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione. | ||||||
| Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16a dell'ordinanza del 26 novembre 2003 [1] sul bestiame da macello. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali |
||||||
| Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. | ||||||
| L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate. | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| 3250 tonnellate sono messe all'asta; | ||||||
| 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2. [1] | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali; | ||||||
| per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali |
||||||
| Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. | ||||||
| L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate. | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| 3250 tonnellate sono messe all'asta; | ||||||
| 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2. [1] | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali; | ||||||
| per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali |
||||||
| Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. | ||||||
| L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate. | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| 3250 tonnellate sono messe all'asta; | ||||||
| 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2. [1] | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali; | ||||||
| per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 172.061 LCo Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo) - Legge sulla consultazione Art. 3 [1] Oggetto della procedura di consultazione |
||||||
| La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: | ||||||
| modifiche costituzionali; | ||||||
| progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale; | ||||||
| trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni; | ||||||
| ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale; | ||||||
| ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. | ||||||
| Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali |
||||||
| Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto. | ||||||
| L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate. | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| 3250 tonnellate sono messe all'asta; | ||||||
| 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. | ||||||
| La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2. [1] | ||||||
| Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo: | ||||||
| per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali; | ||||||
| per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 1 Permesso generale d'importazione |
||||||
| L'allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. | ||||||
| Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. | ||||||
| Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone. | ||||||
| Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 37 Categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) |
||||||
| Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce. | ||||||
| Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce: | ||||||
| prodotti semilavorati; | ||||||
| prodotti finiti. [1] | ||||||
| L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell'allegato 1 numero 9. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 2 Indipendenza |
||||||
| Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipendente e sottostà al solo diritto. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 32 |
||||||
| Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. | ||||||
| Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. | ||||||
| Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 32 |
||||||
| Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. | ||||||
| Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. | ||||||
| Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 32 |
||||||
| Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. | ||||||
| Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. | ||||||
| Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 12 Definizioni |
||||||
| Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l'attribuzione di una quota di contingente. | ||||||
| Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 12 Definizioni |
||||||
| Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l'attribuzione di una quota di contingente. | ||||||
| Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 12 Definizioni |
||||||
| Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l'attribuzione di una quota di contingente. | ||||||
| Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali |
||||||
| I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. | ||||||
| L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: | ||||||
| mediante vendita all'asta; | ||||||
| in funzione della prestazione all'interno del Paese; | ||||||
| sulla base del quantitativo richiesto; | ||||||
| conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso; | ||||||
| conformemente all'ordine della tassazione; | ||||||
| in funzione delle precedenti importazioni del richiedente. | ||||||
| Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. | ||||||
| Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. | ||||||
| L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 41 Prestazione all'interno del Paese |
||||||
| Per prestazione all'interno del Paese si intende: | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione; | ||||||
| per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni. | ||||||
| Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) - Ordinanza generale sull'agricoltura Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente |
||||||
| Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente. | ||||||
| I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale. [1] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue: | ||||||
| accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito; | ||||||
| accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. [2] | ||||||
| Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale. | ||||||
| Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 6 Rinuncia alle spese processuali |
||||||
| Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa, qualora: | ||||||
| un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale; | ||||||
| per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 8 [1] Spese ripetibili |
||||||
| Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. | ||||||
| Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio |
||||||
| Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: | ||||||
| l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; | ||||||
| i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; | ||||||
| l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. | ||||||
| Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||