Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 518/2013
Urteil vom 1. November 2013
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Kocher.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Otto Carl Meier-Boeschenstein
gegen
Zollkreisdirektion Schaffhausen Sektion Zollfahndung.
Gegenstand
Einfuhrbesteuerung verzierter Goldbarren,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 1. Mai 2013.
Sachverhalt:
A.
Am 22. März 2012 reiste X.________, von Shanghai/CN herkommend, in die Schweiz ein. Beim Passieren des grünen Durchgangs ("Nichts zu deklarieren") unterzog die Zollstelle Zürich-Flughafen ihn einer Kontrolle. Dabei stiess sie auf vier Goldbarren zu je 500 Gramm und ein Geschirr-Set. Die Goldbarren mit den Fabrikationsnummern ..., ..., ..., ... tragen eine Reihe von Angaben. Es handelt sich dabei um das Bankenlogo der Bank of China Ltd., den Schriftzug "Bank of China" in chinesischer Schrift, die Gewichtsbezeichnung "500g", den Schriftzug "fine gold", die Feingehaltsangabe von "999.9" und das Glückssymbol "Ji" ("Gott möge Verheissungsvolles geben und die Welt segnen"), dieses umgeben von Verzierungen in der Form von Wolken und "schmucken fledermausartigen Mustern in den Ecken". Hingegen fehlt ein Stempelzeichen, das einem anerkannten Prüfer-Schmelzer zugeordnet werden kann.
B.
Die Zollstelle erhob mit Veranlagungsverfügung Zoll/MWST vom 22. März 2012 die Einfuhrsteuer auf dem Geschirr-Set und verfügte als Zollpfand die Beschlagnahme der vier Goldbarren. Am 26. März 2012 erliess sie auch zu den Goldbarren eine Veranlagungsverfügung. Die danach geschuldete Einfuhrsteuer belief sich auf Fr. 7'743.50 (8,0 Prozent von Fr. 96'794.--). Ferner ordnete die Zollstelle die Aufhebung der Beschlagnahmeverfügung und eine Barhinterlage von Fr. 11'000.-- an, dies im Hinblick auf eine etwaige Busse. Aufgrund der Zollfreiheit (Tarifnummer 19) entfiel eine Zollabgabe. Die gegen die Veranlagungsverfügung vom 26. März 2012 gerichtete Beschwerde an die Zollkreisdirektion Schaffhausen blieb erfolglos (Beschwerdeentscheid vom 26. Juli 2012). In ihren Erwägungen hielt die Zollkreisdirektion fest, die vier Goldbarren genügten den Anforderungen der Mehrwertsteuerverordnung für eine Steuerbefreiung nicht, sodass die Einfuhrsteuer geschuldet bleibe.
C.
Am 23. August 2012 erhob X.________ beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid. Er machte geltend, Gold als anerkanntes Zahlungsmittel und Finanzinstrument sei von der Mehrwertsteuer befreit. Bei den eingeführten Goldbarren handle es sich um gestanzte Exemplare und damit um einfuhrsteuerbefreites Bankengold. Die entgegenstehenden Verordnungsbestimmungen erfüllten teils den Tatbestand der Willkür in der Rechtssetzung. Zudem habe die Vorinstanz das Recht willkürlich angewandt und stütze sie ihren Entscheid auf eine willkürliche Verwaltungspraxis. X.________ untermauerte im weiteren Verlauf des Verfahrens seine Tatsachendarstellung mit einer Bestätigung der Bank of China Ltd. vom 28. September 2012. Ihr zufolge sollen die vier von ihr ausgegebenen Goldbarren von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer gegossen worden sein. Das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, wies die Beschwerde mit Urteil A-4407/2012 vom 1. Mai 2013 ab, soweit darauf einzutreten war.
D.
Mit Eingabe vom 4. Juni 2013 erhebt X.________ beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Er beantragt, der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Mai 2013 sei aufzuheben und die Beschwerde vom 23. August 2012 an die Vorinstanz sei gutzuheissen. Die entrichtete Mehrwertsteuer von Fr. 7'743.50 sei ihm, nebst Zins von 5 Prozent seit dem 26. März 2012, unverzüglich zu erstatten.
Während das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, auf eine Vernehmlassung verzichtet, beantragt die Oberzolldirektion die Abweisung der Beschwerde. X.________ (hiernach: der Steuerpflichtige) nimmt dazu abschliessend Stellung.
Erwägungen:
1.
1.1. Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
1.2. Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen (End-) Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts. Der Entscheid kann beim Bundesgericht unter Vorbehalt des Nachfolgenden mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten angefochten werden (Art. 82 lit. a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 116 - 1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
|
1 | Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
1bis | Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. |
2 | Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane. |
3 | Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.113 |
4 | Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. |
1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.4. Fragen des Bundesrechts klärt das Bundesgericht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Die Verletzung von Grundrechten (Art. 7

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 7 Dignità umana - La dignità della persona va rispettata e protetta. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.5. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
2.
2.1. Gemäss Art. 1 Abs. 1

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
|
1 | La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
2 | La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: |
a | un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3); |
b | un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto); |
c | un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione). |
3 | La riscossione è effettuata secondo i principi: |
a | della neutralità concorrenziale; |
b | dell'economicità del pagamento e della riscossione; |
c | della trasferibilità dell'imposta. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
|
1 | La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
2 | La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: |
a | un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3); |
b | un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto); |
c | un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione). |
3 | La riscossione è effettuata secondo i principi: |
a | della neutralità concorrenziale; |
b | dell'economicità del pagamento e della riscossione; |
c | della trasferibilità dell'imposta. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e: |
|
1 | È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e: |
a | con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o |
b | ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.19 |
1bis | Esercita un'impresa chiunque: |
a | svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e |
b | agisce in nome proprio nei confronti di terzi.20 |
1ter | L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.21 |
2 | È esentato dall'assoggettamento chi: |
a | realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2; |
b | indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:22 |
b1 | prestazioni esenti dall'imposta, |
b1bis | prestazioni escluse dall'imposta, |
b2 | prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti, |
b3 | fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero; |
c | quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico od organizzazione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2; |
d | esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta.26 |
2bis | La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.27 |
3 | La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
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1 | Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
2 | In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: |
a | i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale; |
b | i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico; |
c | i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua; |
d | i doni; |
e | i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti; |
f | i dividendi e altre quote di utili; |
g | i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un'unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali; |
h | gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi; |
i | gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili; |
j | le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo; |
k | i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all'estero esente dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numero 1; |
l | gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane. |
3 | Se una collettività pubblica indica espressamente al beneficiario che i mezzi finanziari da essa versatigli costituiscono un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico, tali mezzi sono considerati un sussidio o altro contributo di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.37 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta - 1 L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo. |
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1 | L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo. |
2 | Sono esenti dall'imposta: |
1 | la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all'estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l'uso o il godimento; |
10 | le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero; |
11 | la fornitura di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD a viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero; |
12 | le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti: |
12a | monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.390084, |
12b | oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di: |
12c | oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto, |
12d | oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami, |
12e | leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino; |
13 | la fornitura di beni da parte di un venditore attraverso una piattaforma elettronica, se la persona che ha reso possibile tale fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti. |
2 | la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all'estero; |
3 | la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD77), del regime di deposito doganale (art. 50-57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime di perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); |
3bis | la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62-66 LD) e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo; |
4 | il trasferimento di beni all'estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura; |
5 | il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; in assenza di debito fiscale, il momento determinante è stabilito in applicazione analogica dell'articolo 69 LD; |
6 | il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse; |
7 | le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: |
7a | per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all'estero, o |
7b | che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale; |
8 | la fornitura di aeromobili a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili acquistati da tali imprese di trasporto aereo nell'ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico; |
9 | le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all'estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all'estero o le prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo; |
3 | Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all'estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente. |
4 | Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobus. |
5 | Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti da imposta e definisce le prove necessarie a tale fine.86 È possibile fornire le prove in forma elettronica.87 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 28 Principio - 1 Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: |
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1 | Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: |
a | l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli; |
b | l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata (art. 45-49); |
c | l'imposta sull'importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto, nonché l'imposta sull'importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63). |
2 | Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.104 |
3 | Il contribuente può dedurre l'imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.105 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22. |
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1 | Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22. |
2 | Sono esclusi dall'imposta: |
1 | il trasporto di lettere che sottostà al servizio riservato secondo l'articolo 18 della legge del 17 dicembre 201040 sulle poste; |
10 | le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età; |
11 | le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione:45 |
11a | le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, della formazione continua e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private, |
11b | i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro, |
11c | gli esami nell'ambito della formazione, |
11d | le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione, |
11e | le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c; |
12 | la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica; |
13 | le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica; |
14 | le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest'ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:48 |
14bis | le controprestazioni richieste (p. es. la tassa di iscrizione) per prendere parte a manifestazioni culturali, comprese le prestazioni accessorie incluse; |
14a | rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche, |
14b | spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono,49 |
14c | visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici, |
14d | prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni; |
15 | le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie incluse; |
16 | le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d'arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 199253 sul diritto d'autore che sono di natura culturale; |
17 | le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali; |
18 | nel settore assicurativo: |
18a | le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione, |
18b | le prestazioni delle assicurazioni sociali, |
18c | le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione: |
18d | le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione; |
19 | le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: |
19a | la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, |
19b | la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi, |
19c | le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso), |
19d | le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento, |
19e | le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari, |
19f | l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200657 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LFICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201858 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e, |
19g | l'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della legge del 25 giugno 198260 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e la gestione di gruppi d'investimento ai sensi della LFPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali le fondazioni d'investimento possono delegare compiti; |
2 | le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, eseguite da ospedali, da centri medici e diagnostici, nonché da ambulatori e cliniche diurne. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile; |
20 | il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili; |
21 | la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili: |
21a | la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, |
21b | la locazione di aree di campeggio, |
21c | la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta, |
21d | la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi, |
21e | la locazione di cassette di sicurezza, |
21f | la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali; |
22 | le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali; |
23 | le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201763 sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD; |
24 | le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo; |
25 | ... |
26 | la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte; |
27 | le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica; |
28 | le prestazioni effettuate: |
28bis | la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche; |
28a | tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica, |
28b | tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative, |
28c | tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative; |
29 | l'esercizio di funzioni d'arbitrato; |
3 | le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.42 La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile; |
3bis | le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici; |
30 | le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale; |
31 | le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie. |
4 | le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico; |
5 | le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
6 | le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività; |
7 | il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati; |
8 | le prestazioni delle istituzioni di aiuto e di sicurezza sociali, delle organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura; |
9 | le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate; |
3 | Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve. |
4 | Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del suo fornitore o destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.70 |
5 | Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale. |
6 | Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.71 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente - 1 Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall'imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione. |
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1 | Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall'imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione. |
1bis | Per le prestazioni eseguite all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite sul territorio svizzero e si fosse potuto optare per la loro imposizione secondo l'articolo 22.107 |
1ter | Per le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie eseguite all'estero o il cui godimento avviene all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa.108 |
2 | In deroga al capoverso 1, vi è diritto alla deduzione dell'imposta precedente, nell'ambito dell'attività imprenditoriale che vi dà diritto, per l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni nonché per le ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 o 61 della legge federale del 14 dicembre 1990109 sull'imposta federale diretta (LIFD). |
3 | Sono partecipazioni le quote del capitale di altre imprese, che sono detenute a titolo d'investimento durevole e che procurano un'influenza determinante. Quote rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale sono considerate partecipazioni. |
4 | Per la determinazione dell'imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.110 |
2.2. In Ergänzung zur Inlandsteuer und zur Bezugsteuer (Art. 1 Abs. 2 lit. b

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
|
1 | La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
2 | La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: |
a | un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3); |
b | un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto); |
c | un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione). |
3 | La riscossione è effettuata secondo i principi: |
a | della neutralità concorrenziale; |
b | dell'economicità del pagamento e della riscossione; |
c | della trasferibilità dell'imposta. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: |
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1 | Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: |
a | prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti; |
b | l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2); |
c | la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all'imposta sull'importazione ed è effettuata da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l'uso o il godimento; |
d | la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti in territorio svizzero; |
e | il trasferimento, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi, sempre che tale trasferimento non sia escluso dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e.. |
2 | È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che:132 |
a | sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o |
b | acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
|
1 | La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
2 | La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: |
a | un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3); |
b | un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto); |
c | un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione). |
3 | La riscossione è effettuata secondo i principi: |
a | della neutralità concorrenziale; |
b | dell'economicità del pagamento e della riscossione; |
c | della trasferibilità dell'imposta. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
|
1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD142; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f; |
m | oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
|
1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |
2.3.
2.3.1. Die Ermittlung des Sinngehalts mehrwertsteuerlicher Normen folgt unter Vorbehalt der steuerartspezifischen Besonderheiten (hinten E. 2.3.2) den herkömmlichen Regeln der Auslegung von Gesetzen und Verordnungen (BGE 138 II 251 E. 2.3.3 S. 255; insbesondere zur Gesetzesauslegung BGE 139 V 148 E. 5.1 S. 153; 138 III 558 E. 4.1 S. 562; 138 IV 232 E. 3 S. 234 f.; 137 V 167 E. 3.1 S. 169 f.; zum Aspekt der verfassungskonformen Auslegung BGE 138 II 440 E. 13; 137 III 217 E. 2.4.1 S. 221 f.; 131 II 697 E. 4.1 S. 702 f.). Für Verordnungsrecht gilt, dass es gesetzeskonform auszulegen ist. Zu berücksichtigen sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen (BGE 139 V 358 E. 3.1 S. 361; 137 V 373 E. 5.2 S. 376; 135 II 78 E. 2.2 S. 81; 135 V 153 E. 4.1 S. 157, 249 E. 4.1 S. 252). Den verfassungsmässigen Rechten und Grundsätzen ist dadurch Rechnung zu tragen, dass der Verordnungsbestimmung jener Rechtssinn beigemessen wird, der im Rahmen des Gesetzes mit der Verfassung (am besten) übereinstimmt (verfassungskonforme Auslegung). Vorbehalten bleibt ein Wortlaut (und die weiteren normunmittelbaren Auslegungselemente), der dies ausschliesst (auch dazu BGE 137 V
373 E. 5.2 S. 376; 135 I 161 E. 2.3 S. 163; 135 V 361 E. 5.4 S. 369).
2.3.2. Mehrwertsteuerspezifisch gilt, dass Ausnahmen von der (objektiven oder subjektiven) Steuerpflicht im System einer allgemeinen Verbrauchsteuer unter teleologischen und systematischen Gesichtspunkten von vornherein problematisch sind (BGE 138 II 251 E. 2.3.3 S. 255). Gleiches trifft auf die allgemeine Einkommensteuer zu (BGE 139 II 363 E. 2.2 S. 367). Ausnahmeregelungen sind daher - weil und zumindest soweit systemwidrig - einschränkend auszulegen (ausführlich dazu BGE 138 II 251 E. 2.3.4 S. 256; nun auch BGE 139 II 346 E. 7.3.1 S. 355). Dieses bereits unter früherem Verordnungs- und Gesetzesrecht herrschende Verständnis ist weiterhin am Platz (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4. Aufl. 2012, § 16 N. 8; Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender/Marcel R. Jung/Simeon L. Probst, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3. Aufl. 2012, N. 1447; Ivo P. Baumgartner/Diego Clavadetscher/Martin Kocher, Vom alten zum neuen Mehrwertsteuerrecht, 2010, § 1 N. 86; in diesem Sinn auch Philip Robinson, in: Markus Reich, Steuerrecht, 2. Aufl. 2012, § 33 N. 18; zum vorrevidierten Recht Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, S. 417 N. 2).
2.3.3. Im Schnittstellenbereich verschiedenartiger Rechtsgebiete ist darüber hinaus der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung beachtlich. Ihm kommt gerade im Steuerrecht, das regelmässig auf fremdrechtliche Sachverhalte anzuwenden ist, erhebliche Bedeutung zu (Urteil 2C 153/2013 vom 16. August 2013 E. 3.3, zur Publikation vorgesehen [OR/MWSTG]; BGE 138 II 32 E. 2.3.1 S. 39 [StHG/BGBB], 300 E. 3.6.2 S. 308 [DBG/ZGB]; vgl. auch BGE 136 V 258 E. 4.7 S. 266 f. [AHVV/OR]; insbesondere zum Verhältnis von öffentlichem und Privatrecht BGE 137 II 182 E. 3.7.4.1 S. 196; 136 V 258 E. 4.7 S. 266; 135 V 361 E. 5.3.3 S. 366 ff.). Die fremdrechtlichen Vorfragen rufen nach einer einheitlichen, harmonisierenden Beantwortung. Im Sinne einer systematischen, auf die Einheit und Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung bedachten Rechtsprechung können [und müssen] Praxis und Doktrin zur ähnlich gelagerten fremdrechtlichen Frage herangezogen werden, falls keine triftigen Gründe ersichtlich sind, die eine unterschiedliche Behandlung gebieten (vgl. BGE 137 III 369 E. 4.3 S. 373).
2.3.4. Soweit das inländische Mehrwertsteuerrecht nicht ausdrücklich und bewusst von der Regelung der Europäischen Union abweicht und einen eigenständigen Weg einschlägt, kann das Mehrwertsteuerrecht der EU bei der Anwendung des schweizerischen Rechts fallweise als Erkenntnisquelle und Auslegungshilfe herangezogen werden. Dabei gilt freilich, dass das Richtlinienrecht des Rates und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) keine präjudizierende Wirkung entfalten, die schweizerische Rechtsprechung mithin nicht zu binden vermögen (BGE 139 II 346 E. 7.4.6 S. 362; 138 II 251 E. 2.5.1 S. 259 mit Hinweisen).
3.
3.1. Aufgrund von Art. 107 Abs. 2

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
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1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
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1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD142; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f; |
m | oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
|
1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
|
1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |

SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 5 Franchigia doganale secondo l'uso internazionale - (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
|
a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
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1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
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1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD142; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f; |
m | oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |
3.2. Die Regel, von der Art. 107 Abs. 2

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
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1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 52 Oggetto dell'imposta - 1 Soggiacciono all'imposta: |
|
1 | Soggiacciono all'imposta: |
a | l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti; |
b | l'immissione in libera pratica di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD139 da parte di viaggiatori in provenienza dall'estero nel traffico aereo.140 |
2 | Se al momento dell'importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato e se l'importazione non è esente da imposta secondo l'articolo 53, non è dovuta alcuna imposta sull'importazione e sono applicabili le disposizioni sull'imposta sull'acquisto (art. 45-49).141 |
3 | Nel caso di una pluralità di prestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 19. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
|
a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
Art. 44

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
1 Von der Steuer sind befreit die Umsätze von:
b. Bankengold nach Art. 178 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 der Edelmetallkontrollverordnung vom 8. Mai 1934;
c. Bankengold in Form von Granalien im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln, die von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer verpackt und versiegelt wurden, oder in einer anderen vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) akzeptierten Form im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln;
Art. 113

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
Von der Einfuhrsteuer sind befreit:
g. Münz- und Feingold nach Artikel 44

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
3.3. Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
3.4.
3.4.1. Das Edelmetallkontrollrecht ist eine Schutzgesetzgebung. Im Vordergrund steht der Schutz der einheimischen Produktion gegen minderwertige Produkte in- und ausländischer Erzeugung, die Wahrung des guten Rufes der schweizerischen Produkte auf Drittmärkten und der Schutz des Publikums gegen Übervorteilung durch irreführende Warenbezeichnung (Botschaft vom 8. Juni 1931, in: BBl 1931 I 888, insb. 895; Urteil 2C 1008/2012 vom 1. März 2013 E. 2, in: sic! 2013 S. 462). Unter die von der Gesetzgebung erfassten Edelmetalle fallen gemäss Art. 1 Abs. 1

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
|
1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |
3.4.2. Der Begriff der "Schmelzprodukte", von welchen Art. 1 Abs. 2

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
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1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 31 - 1 Su tutti i prodotti della fusione dev'essere apposta la marca del titolare della patente. L'impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all'Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest'ultimo. Il deposito sarà pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Su tutti i prodotti della fusione dev'essere apposta la marca del titolare della patente. L'impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all'Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest'ultimo. Il deposito sarà pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | Il Consiglio federale stabilirà gli obblighi da imporre al titolare della patente di fonditore. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 169 - 1 Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di un'autorizzazione di esercitare la professione, può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.185 |
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1 | Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di un'autorizzazione di esercitare la professione, può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.185 |
2 | Per la registrazione del marchio di fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni secondo il capo 4 per la registrazione di un marchio d'artefice. Il marchio di fonditore ha la stessa durata di validità della patente di fonditore. |
3 | La domanda di registrazione per un marchio di fonditore deve essere presentata insieme alla domanda per la patente di fonditore. Il richiedente può chiedere la registrazione di più marchi di fonditore. |

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 32 - 1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
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1 | Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
2 | Quest'operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto. |

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 173 - XI. Saggio dei prodotti della fusione |
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1 | I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.198 |
2 | L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure un'autorizzazione di esercitare la professione.199 |
3.4.3. Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
Art. 178

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
1 Im Ausland vorgenommene Feingehaltsbestimmungen von Schmelzprodukten werden in der Schweiz nur dann anerkannt, wenn sie von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer stammen oder wenn die Schmelzprodukte als Bankedelmetalle gelten.
2 Als Bankedelmetalle gelten:
a. Barren und Granalien aus Gold im Minimalfeingehalt von 995 Tausendsteln; und
b. Barren und Granalien aus Silber im Minimalfeingehalt von 999 Tausendsteln;
c. Barren und Schwämme aus Platin und Palladium im Minimalfeingehalt von 999,5 Tausendsteln.
3 Die Barren müssen hinsichtlich Form, Grösse, Gewicht und Bezeichnungen den Gepflogenheiten des internationalen Edelmetallmarktes entsprechen. Sie müssen mindestens eine Feingehaltsangabe und das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers tragen.
4 Für Gold- und Silbergranalien sowie Platin- und Palladiumschwämme ist eine Verpackung erforderlich, die von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer verplombt ist.
5 Das Zentralamt veröffentlicht die Liste der anerkannten Prüfer-Schmelzer.
4.
4.1. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
Der Steuerpflichtige erblickt darin eine Verletzung von Bundesrecht. Er rügt, die Vorinstanz unterliege einem Irrtum, wenn sie meine, "Bankengold" im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
4.2.
4.2.1. Das inländisch geprüfte Schmelzprodukt wird mit dem Prüferzeichen und der Angabe des wirklichen Feingehalts versehen (Art. 33 Abs. 2

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 173 - XI. Saggio dei prodotti della fusione |
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1 | I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.198 |
2 | L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure un'autorizzazione di esercitare la professione.199 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 177 - 1 Il possessore dei prodotti della fusione che non è d'accordo circa l'indicazione del titolo scolpita, egli può chiedere una controperizia all'Ufficio centrale. |
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4 | Se il titolo scolpito è riconosciuto esatto, ne viene dato avviso a chi ha spedito il lavoro, che lo riceve dietro pagamento delle tasse. |
5 | Se si è dovuta rettificare l'indicazione del titolo, chi ha compiuto il primo controllo sopporta le spese della controperizia. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
4.2.2. Der Steuerpflichtige verweist mit Recht darauf, dass Art. 178 Abs. 1

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
auf die Handelsusanz, während zur Feingehaltsangabe und zum Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers ausschliesslich das positive Landesrecht (insbesondere Art. 32

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 32 - 1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
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1 | Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
2 | Quest'operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto. |

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |
4.2.3. Als deklaratorisch gehaltene Norm ohne konstitutiven Charakter wiederholt Art. 178 Abs. 3

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
"Marks: Gold bars must be marked on the larger of the two main surfaces (the cast surface at the top of the mould) using conventional (pressure) stamping or dot matrix (pneumatic punching) provided always that if pneumatic punching is used, the marks must be no less clear and at least as durable as if conventional stamping had be used. (...) The marks should include the stamp of the refiner (which, if necessary for clear identification, should include its location), the assay mark (where used), the fineness, the serial number (which must not comprise of more than eleven digits or characters) and the year of manufacture as a four digit number unless incorporated as the first four digits in the bar number. (...) "
Die Erfordernisse nach dieser verbrieften, allgemein anerkannten Handelsusanz (insbesondere "stamp of the refiner" und "assay mark") scheinen den landesrechtlichen Vorgaben weitgehend zu entsprechen. Dieser Aspekt ist freilich nicht zu vertiefen, verweist doch nur Art. 178 Abs. 3

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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4.2.4. Im Bereich der inländisch hergestellten Schmelzprodukte trifft das insoweit allein massgebende Landesrecht keine Unterscheidung in Bankedelmetalle und übrige Schmelzprodukte. Sämtliche inländische Schmelzprodukte haben ein Schmelzer- und ein Prüferzeichen zu tragen. Nicht angehen kann deshalb, dem Verordnungsgeber im grenzüberschreitenden Verkehr eine differenzierende Absicht zu unterstellen. Ein Blick auf die Vorgängerbestimmung verdeutlicht dies. In der Fassung vom 19. Juni 1995, die am 1. August 1995 in Kraft getreten war (AS 1995 3113), hatte die Norm noch wie folgt gelautet:
aArt. 178

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
1 Im Ausland vorgenommene Feingehaltsbestimmungen von Schmelzprodukten werden in der Schweiz nur dann anerkannt, wenn sie von einem anerkannten Prüfer-Schmelzer stammen.
2 Das Zentralamt veröffentlicht die Liste der anerkannten, ausländischen Prüfer-Schmelzer.
4.2.5. Geht der gegenwärtige über den vorherigen Wortlaut hinaus, sind die gesetzlichen Grundlagen und die gesetzgeberischen Absichten aber unverändert, lässt sich aus einem etwas ausführlicher formulierten Verordnungstext nicht zulässigerweise auf eine neue Betrachtungsweise des Verordnungsgebers schliessen. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz tragen die streitbetroffenen Goldbarren u. a. das Bankenlogo der Bank of China Ltd. sowie den Schriftzug "Bank of China" in chinesischer Schrift. Es fehlt das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers, nachdem diese Eigenschaft der Bank of China Ltd. nicht zukommt. Eine solche Eigenschaft verlangen aber sowohl Art. 178 Abs. 1

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
4.2.6. Der Steuerpflichtige wendet ein, den vier Goldbarren sei ein Zertifikat der Bank of China Ltd. beigegeben. Ein separates Zertifikat vermag das erforderliche Stempelzeichen eines Prüfers-Schmelzers indessen nicht zu ersetzen. Es ist einzuräumen, dass in der zitierten Lehre ausgeführt wird, der Name des Prüfers könne sich auch aus einem dem Barren beigefügten Zertifikat ergeben (vorne E. 4.2.3). Nach geltendem Landesrecht ist aber (auch) für ausländische Bankedelmetalle in der Form von Goldbarren kennzeichnend, dass sie "mindestens eine Feingehaltsangabe und das Stempelzeichen eines anerkannten Prüfers-Schmelzers tragen" (Art. 178 Abs. 3

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
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3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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5.
5.1. Es bleibt der Charakter der expliziten Verweisung in Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
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3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
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5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
5.2.
5.2.1. Hier von Bedeutung ist einzig die Rechtslage, wie sie für die Goldbarren herrscht (Art. 44 Abs. 1 lit. b

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 106 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese - 1 Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86-90. L'articolo 36 CP242 è applicabile. |
|
1 | Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86-90. L'articolo 36 CP242 è applicabile. |
2 | La prescrizione del diritto di riscossione è retta dall'articolo 91. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
|
1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |
5.2.2. Schon nach Art. 53 Abs. 2 lit. h des Bundesrats-Beschlusses vom 29. Juli 1941 über die Warenumsatzsteuer (WUStB; AS 1941 793) war das Eidgenössische Finanz- und Zolldepartement befugt, Sondervorschriften über die Besteuerung der Lieferung und der Einfuhr von Gold aufzustellen. Das Departement erliess namentlich die Verfügung Nr. 6c vom 8. Mai 1954 ("Befreiung des Münz- und Feingolds von der Steuer"; vgl. BGE 116 IV 258 E. 2b S. 260; Urteil A.185/1987 vom 20. Januar 1988, in: ASA 59 S. 492). Danach war Gold im Feingehalt von mindestens 899 Tausendsteln von der Steuer befreit, entweder in Gestalt gegossener Barren, wie es zu Thesaurierungszwecken und von Banken gehandelt wird (Zollposition 869a), oder in Platten oder Streifen gewalzt (Zollposition 870; vgl. Wilhelm Wellauer, Die eidgenössischen Steuern, Zölle und Abgaben, Band 1, Warenumsatzsteuer, 1959, S. 86 N. 50 f.). Vom 1. Januar 1980 bis zum 30. September 1986 waren die Umsätze von Münz- und Feingold von der Warenumsatzsteuer nicht befreit (Urteil 2A.154/1991 vom 29. April 1992 E. 2a, in: ASA 62 S. 695).
5.2.3. Auf Grundlage von Art. 81 lit. e der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer (aMWSTV; AS 1994 1464) erging anlässlich der Einführung der Mehrwertsteuer die (Departements-) Verordnung vom 14. Dezember 1994 über die Besteuerung der Umsätze und der Einfuhr von Münz- und Feingold (AS 1994 3166). Ihr zufolge erstreckte sich die Steuerausnahme auf " Bankengold in Form von Barren im Mindestfeingehalt von 995 Tausendsteln" (Art. 1 lit. b Ziff. 1). Eine gleichlautende Definition lag in der Folge Art. 36 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 der späteren (Bundesrats-) Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTGV; AS 2000 1347) zugrunde. Dessen gesetzliche Grundlage bestand in Art. 90 Abs. 2 lit. d aMWSTG.
5.2.4. Den Botschaften zu den einstigen Mehrwertsteuererlassen lässt sich lediglich entnehmen, die Notwendigkeit einer Sonderordnung ergebe sich aus der Vielfalt der Formen, in denen das Edelmetall eingeführt, umgesetzt und verwendet werde (vgl. BBl 1994 III 530, insb. 592 und BBl 1996 V 713, insb. 808). Darüber verfolgten die Erlasse das (unausgesprochene) Ziel, den Finanz- und Werkplatz Schweiz zu schützen und stärken, so namentlich die inländischen Edelmetallgiessereien (dazu Jürg Buchli, in: Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [Hrsg.], mwst.com, 2000, N. 2 zu Art. 90 Abs. 2 lit. d aMWSTG). Diese wirtschaftspolitische Zielsetzung ist im Übrigen auch im Recht der Europäischen Union anzutreffen. Eine besondere Steuerregelung für Anlagegold soll danach "auch im Hinblick auf die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des gemeinschaftlichen Goldmarktes" gerechtfertigt sein, wie Ziff. 52 der Präambel der Richtlinie 2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (sog. MwStSystRL) ausdrücklich festhält.
5.2.5. Die heutigen Delegationsnormen (Art. 107 Abs. 2

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
|
1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
|
1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD142; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f; |
m | oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
|
1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
5.3. Die Steuerbefreiung - mit Recht zum Vorsteuerabzug; Art. 23

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta - 1 L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo. |
|
1 | L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo. |
2 | Sono esenti dall'imposta: |
1 | la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all'estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l'uso o il godimento; |
10 | le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero; |
11 | la fornitura di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD a viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero; |
12 | le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti: |
12a | monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.390084, |
12b | oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di: |
12c | oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto, |
12d | oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami, |
12e | leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino; |
13 | la fornitura di beni da parte di un venditore attraverso una piattaforma elettronica, se la persona che ha reso possibile tale fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti. |
2 | la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all'estero; |
3 | la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD77), del regime di deposito doganale (art. 50-57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime di perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); |
3bis | la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62-66 LD) e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo; |
4 | il trasferimento di beni all'estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura; |
5 | il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; in assenza di debito fiscale, il momento determinante è stabilito in applicazione analogica dell'articolo 69 LD; |
6 | il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse; |
7 | le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: |
7a | per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all'estero, o |
7b | che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale; |
8 | la fornitura di aeromobili a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili acquistati da tali imprese di trasporto aereo nell'ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico; |
9 | le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all'estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all'estero o le prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo; |
3 | Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all'estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente. |
4 | Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobus. |
5 | Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti da imposta e definisce le prove necessarie a tale fine.86 È possibile fornire le prove in forma elettronica.87 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 28 Principio - 1 Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: |
|
1 | Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: |
a | l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli; |
b | l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata (art. 45-49); |
c | l'imposta sull'importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto, nonché l'imposta sull'importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63). |
2 | Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.104 |
3 | Il contribuente può dedurre l'imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.105 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
|
a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
|
1 | Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
2 | In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: |
a | i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale; |
b | i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico; |
c | i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua; |
d | i doni; |
e | i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti; |
f | i dividendi e altre quote di utili; |
g | i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un'unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali; |
h | gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi; |
i | gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili; |
j | le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo; |
k | i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all'estero esente dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numero 1; |
l | gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane. |
3 | Se una collettività pubblica indica espressamente al beneficiario che i mezzi finanziari da essa versatigli costituiscono un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico, tali mezzi sono considerati un sussidio o altro contributo di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.37 |
5.4. Der weitere Einwand des Steuerpflichtigen, Edelmetallkontroll- und Mehrwertsteuergesetzgebung verfolgten unterschiedliche Ziele und stünden in keinem inneren Zusammenhang, erweist sich vor diesem Hintergrund als nicht stichhaltig. Die beiden Gesetzgebungen verfolgen einen praktisch identischen Schutzzweck. Ausgehend von der allgemeinen Stempelpflicht für Schmelzprodukte verdeutlicht die Neufassung von Art. 178

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
|
1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
5.5. Die Vorinstanz hat damit die Einfuhrbefreiung der streitbetroffenen Goldbarren in bundesrechtskonformer Auslegung von Art. 44

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
immerhin, dass sowohl Art. 107 Abs. 2

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
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1 | Il Consiglio federale: |
a | disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007243 sullo Stato ospite; |
b | disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente; |
c | disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell'imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all'articolo 24 capoverso 2. |
2 | ...245 |
3 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
|
1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD142; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f; |
m | oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |
5.6. Der Steuerpflichtige stellt sich dezidiert auf den Standpunkt, bei seinen vier Goldbarren handle es sich um gegossene Exemplare. Folglich ist hier von Schmelzprodukten (Art. 1 Abs. 2

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
|
1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |

SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
|
1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 173 - XI. Saggio dei prodotti della fusione |
|
1 | I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.198 |
2 | L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure un'autorizzazione di esercitare la professione.199 |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
|
1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
5.7. Nicht zu prüfen ist vor diesem Hintergrund, wie es sich verhielte, sollte von gestanzten Barren auszugehen sein, wie die Eidgenössische Zollverwaltung und mit ihr die Vorinstanz dies tun. Gültigkeit und Tragweite der gerügten Verwaltungspraxis der Eidgenössischen Zollverwaltung erscheinen zwar nicht von vornherein als unbedenklich, was auch die Eidgenössische Zollverwaltung einräumt. Da sich die Frage hier nicht stellt, kann sie offen bleiben.
6.
6.1. Damit ist die vorinstanzliche Rechtsanwendung nicht zu beanstanden. Der Steuerpflichtige ersucht für diesen Fall um Prüfung der Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit von Art. 178

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
6.2. Diese Vorbringen, soweit sie überhaupt von einer hinreichenden Begründung untermauert sind (Art. 106 Abs. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |

SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
|
1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |

SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
|
a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
6.3. Schliesslich stellt sich der Steuerpflichtige auf den Standpunkt, bei den streitbetroffenen Goldbarren handle es sich um Zahlungsmittel (Art. 53 Abs. 1 lit. d

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
|
1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD142; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f; |
m | oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
|
1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |

SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
|
a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
|
1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |

SR 941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) LUMP Art. 2 Mezzi legali di pagamento - Sono mezzi legali di pagamento: |
|
a | le monete emesse dalla Confederazione; |
b | i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera; |
c | i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera. |
7.
7.1. Die Vorinstanz hat das Recht in allen Teilen bundesrechtskonform angewendet. Die inzident kontrollierten Verordnungsbestimmungen beruhen auf hinreichenden gesetzlichen Grundlagen. Inhaltlich sind sie weder gesetzeswidrig noch rechtsungleich oder gar willkürlich. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet, weswegen sie abzuweisen ist.
7.2. Der Steuerpflichtige hat aufgrund seines Unterliegens die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 65

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200224 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
7.3. Der Eidgenossenschaft, die in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegt, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. November 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Kocher