Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1854/2021
Urteil vom 5. Juli 2022
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Corine Knupp.
A._______ AG,
Parteien
vertreten durch B._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Agroscope (FoG Futtermittelkontrolle),
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Sanktionierung von Verstössen gegen die
Futtermittelgesetzgebung, Verfügung vom 23. März 2021.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 21. Oktober 2020 hat Agroscope bei der C._______ AG in X._______ (nachfolgend: C.______) eine amtliche Futtermittelkontrolle durchgeführt. Dabei wurde aus der Zelle Z18 Bio-Futtergerste beprobt (Los [...]). Das Los umfasst gemäss Lieferavis zwei Lieferungen von total 50'280 kg (25'380 kg und 24'900 kg). Die Bio-Futtergerste stammt aus der Ernte 2018 und wurde im Februar 2019 aus Italien importiert.
A.b Eigentümerin der Bio-Futtergerste ist die A._______ AG (nachfolgend: A.______) mit Sitz in Y._______. Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel mit Getreide, Futtermittel und Rohstoffen. Mit Statutenänderung vom [...] und Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Firma von D._______ AG zu A._______ AG geändert (SHAB, Meldungsnummer: [...]). D._______ AG ist in der von Agroscope geführten Liste der registrierten und zugelassenen Betriebe für die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln registriert (https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle/formulare1.html, abgerufen am 7. Juni 2022).
A.c Gemäss Inspektionsbericht Produktekontrolle der Agroscope Futtermittelkontrolle vom 26. November 2020 wurde in der Probe eine schwere Nicht-Konformität festgestellt. Die Qualität des Futtermittels entspreche nicht den allgemeinen Anforderungen von Art. 7 Abs. 1 Bst. e der Verordnung vom 26. Oktober 2011 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung, FMV, SR 916.307). Es seien lebende Kornkäferlarven nachgewiesen worden. A._______ werde eine Gebühr von Fr. 150.- und eine Belastung von Fr. 450.- in Rechnung gestellt.
A.d Mit Schreiben vom 26. November 2020 und unter Beilage des Inspektionsberichts teilte Agroscope C._______ mit, im Rahmen der vorerwähnten Kontrolle bei der mikroskopischen Analyse einen Befall mit Kornkäfern festgestellt zu haben. C._______ wurde aufgefordert die Restware zu sperren und Agroscope über die getroffenen Massnahmen zu informieren.
A.e A._______ wurde mit einer Kopie dieses Schreibens bedient. Gleichzeitig wurde ihr der Inspektionsbericht vom 26. November 2020 zugestellt.
A.f Mit E-Mail vom 27. November 2020 teilte C._______ mit, die Zelle intern gesperrt zu haben. Die Bio-Futtergerste werde nach Rücksprache mit A._______ mit Stickstoff behandelt, wie dies bereits in Italien vor der Einfuhr in die Schweiz erfolgt sei.
A.g A._______ erklärte am 23. Dezember 2020, mit der Beurteilung als schwere Nicht-Konformität und der ihr auferlegten Belastung nicht einverstanden zu sein. Mit Schreiben vom 18. Januar 2021 teilte ihr Agroscope mit, den Inspektionsbericht insofern anzupassen, als dass "lebende und tote Kornkäfer" festgestellt worden seien. Im Übrigen werde an der Beurteilung gemäss Inspektionsbericht vom 26. November 2020 festgehalten. Der Kornkäferbefall wurde zusätzlich bildlich dokumentiert.
A.h In der Folge ersuchte A._______ mit E-Mail vom 29. Januar 2021 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. Am 22. Februar 2021 gab Agroscope ihr Gelegenheit zum Verfügungsentwurf Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 8. März 2021 erhob A.______ keine Einwände gegen den Sachverhalt, beanstandete jedoch die rechtliche Qualifikation der festgestellten "Unregelmässigkeit" sowie die vorgesehene Belastung.
B.
B.a Am 23. März 2021 erliess Agroscope (nachfolgend: Vorinstanz) eine Verfügung mit folgendem Dispositiv:
1. Der A._______ AG wird gemäss Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
2. Die A._______ AG wird dazu verpflichtet, eine Gebühr von CHF 300.- für die Ausfertigung dieser Verfügung zu bezahlen.
3. Der Totalbetrag von CHF 900.- (CHF 450.- Belastung und CHF 150.- Gebühr bereits verrechnet in Zusammenhang mit der Beurteilung Prüfbericht 20-02272_001 / Rechnung 679157007 vom 27.11.2020) ist innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Verfügung mit beiliegendem Einzahlungsschein auf das Postcheckkonto von Agroscope einzuzahlen.
B.b Importiertes und in Verkehr gesetztes Futtermittel müsse gemäss Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
B.c Gestützt auf das interne Sanktionsreglement der amtlichen Futtermittelkontrolle von Agroscope vom 30. Mai 2018 (Ligne directrice concernant les mesures administratives et les émoluments à prélever dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux - Règlement des sanctions" vom 30. Mai 2018) würden von der Norm oder gesetzlichen Regelung abweichenden Befunde in leichte, mittlere und schwere Nicht-Konformität eingeteilt. In der Regel werde eine schwere Nicht-Konformität angenommen, wenn ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
B.d Sowohl die Lagerhalterin als auch die Eigentümerin seien als Futtermittelunternehmen verpflichtet, die Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermittel gemäss Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
C.
C.a Gegen diese Verfügung erhob A._______ (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 22. April 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:
1. Die Beschwerde sei gutzuheissen. Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2021 betreffend Sanktionierung von Verstössen gegen die Futtermittelgesetzgebung sei aufzuheben.
Es sei - in Anwendung von Ziffer. 8.4 des Anhangs 1 der Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft (GebV-BLW, SR 910.11) - für die Futtermittelkontrolle eine Gebühr in der Höhe von 70.-- Franken zu erheben.
2. Eventualiter: Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2021 betreffend Sanktionierung von Verstössen gegen die Futtermittelgesetzgebung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei zu verpflichten, die Sanktionierung wegen Verstosses gegen die Futtermittelgesetzgebung sowie die Erhebung der Gebühr neu zu beurteilen.
- Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zzgl. 7,7 % MWST -
C.b Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, Kornkäfer als solche und deren Verzehr seien für Mensch und Tier ungefährlich. Ein Kornkäferbefall sei kein Zustand, der dem Futtermittel auf Dauer anhafte. Ein (erneuter) Befall könne vorkommen, selbst wenn das Futtermittel bereits wirksam mit Stickstoff behandelt worden sei. Da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei Bio-Ware verboten sei, lasse sich ein Befall mit Kornkäfern auch bei Einhaltung aller Sorgfaltspflichten nicht vollständig ausschliessen. Trotz regelmässigen Kontrollen könne es vereinzelt Nester geben. Entsprechend stelle ein Futtermittel, welches Kornkäfer enthalte, zwar keinen Idealzustand dar, es sei aber von der Beschaffenheit her im Handel weder unüblich noch ungebräuchlich. Bei entsprechender Behandlung könne die Ware wieder zu Futterzwecken freigegeben werden.
C.c Im Weiteren monierte die Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz vorgenommene Kategorisierung bezüglich der handelsüblichen Beschaffenheit i.S. der FMV erweise sich als untauglich. Zudem dürfe eine allfällige Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
C.d Zum Vorwurf des Verstosses gegen Art. 42 Abs. 4

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
C.e Während der Lagerung sei das Futtermittel ihrem effektiven Einflussbereich entzogen. Entsprechend sei nicht sie, sondern - wenn überhaupt - die Lagerhalterin für die vorgeworfenen Verstösse zu belangen.
C.f Bei der ausgesprochenen Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
C.g Das als Verwaltungsverordnung zu qualifizierende Sanktionsreglement gewährleiste keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis und diene auch nicht der Sicherstellung der willkürfreien und rechtgleichen Behandlung des Falles. Die enthaltene Bewertung gemäss Konformitätsstufen sei weder im LwG noch in der FMV vorgesehen. Bei dieser Ausgangslage hätte die Vorinstanz für mehr Vorhersehbarkeit und Transparenz sorgen sollen. Sie habe ihr weder das umfassende rechtliche Gehör gewährt noch eingehende Mitwirkungsrechte zugestanden.
C.h Schliesslich sei die ausgesprochene Belastung auch nicht verhältnismässig. Ein Kornkäferbefall stelle, wenn überhaupt, höchstens eine «non-conformité mineure» dar. Die Einstufung als schwere Nicht-Konformität sei nicht geeignet, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern
oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu schützen. Auch stünden mildere Massnahmen zur Verfügung. Die ausgesprochene Verwaltungsbusse sei nicht angemessen und unter sachlichen Gesichtspunkten nicht rational nachvollziehbar. Die Vorinstanz sei schematisch vorgegangen und habe nicht die Fakten des Einzelfalls berücksichtigt.
D.
D.a Die Vorinstanz liess sich am 2. Juli 2021 vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Es sei ihr eine angemessene Schreibgebühr zuzusprechen. Ausserdem sei ein möglicher Interessenkonflikt der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin zu überprüfen (Art. 12 Bst. c

SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 12 Regole professionali - L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: |
D.b Zwar seien Kornkäferlarven, lebende Käfer und Käferleichen an sich nicht krankheitserregend. Aber Exkremente, Fäden der Larven und Puppen könnten in höherer Konzentration Symptome auslösen, wie sei einer Vergiftung mit Mykotoxinen eigen seien (z.B. vermehrte Aborte und/oder Totgeburten). Die Nährstoffe der befallenen Körner würden durch die Larven aufgefressen. Zudem werde das Getreide durch eine von den Kornkäfern verursachte erhöhte Temperatur und Luftfeuchtigkeit muffig und es würden sich vermehrt Bakterien, Milben und Schimmelpilze ansammeln. Das deutsche Umweltbundesamt beurteile durch Kornkäfer verunreinigte Lebensmittel deshalb als gesundheitsschädlich. Entsprechend sei ein mit Insekten befallenes Futtermittel nicht von handelsüblicher Beschaffenheit.
D.c Aufgrund der Gleichstellung der Futtermittelunternehmen in der FMV liege es in ihrem Ermessen, welche der beteiligten Unternehmen aufgrund von Verstössen belangt würden. Da ein minderschwerer Verstoss vorliege, habe sie im Sinne eines effizienten Verfahrens auf einen Einbezug der Lagerhalterin in die Verfügung verzichtet. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin sei kein Nachweis des Verschuldens notwendig, da es sich bei einer Belastung gemäss Art. 169 Abs. 1 bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
E.
E.a Mit Eingabe vom 18. August 2021 teilte die Beschwerdeführerin mit, ihre Rechtsvertreterin lege das Mandat nieder, um einen möglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der jedoch bestritten werde. Fortan werde die Beschwerdeführerin durch ihren Mitarbeiter B._______ vertreten.
E.b Mit Replik vom 23. August 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren gestellten Rechtsbegehren fest. Zudem beantragte sie, das interne Sanktionsreglement der Vorinstanz sei in deutscher Sprache bekanntzumachen oder zumindest auf Deutsch zu übersetzen. Ausserdem sei die Delegationsnorm aufzuzeigen, die den Erlass und die externe Anwendung des Sanktionsreglements begründe, da der Verweis auf allgemeines Verwaltungsrecht und die FMV nicht genüge.
E.c Im Weiteren hielt sie fest, die beprobte Bio-Futtergerste sei weder mit Pilzen, Bakterien oder Schimmel befallen gewesen, noch sei eine erhöhte Temperatur festgestellt worden. Auch sei nicht der Zustand des Futtermittels im Zeitpunkt der Probeentnahme massgebend. Das Futtermittel habe bei Verlassen des (Pflicht-)Lagers frei von Kornkäfern zu sein. Die Lagerhalterin sei vertraglich verpflichtet, die Ware bei Einlagerung zu begutachten, wobei vorliegend alles in Ordnung gewesen sei. Auch habe die Lagerhalterin zwischen Februar 2019 und Oktober 2020 das Futtermittel überwacht und keine Unregelmässigkeiten festgestellt. Während der Lagerung trage die Lagerhalterin die Verantwortung. Eine häufige präventive Behandlung des Futtermittels sei unverhältnismässig.
F.
Innert erstreckter Frist reichte die Vorinstanz am 19. Oktober 2021 die Duplik und die mit Verfügung vom 27. August 2021 verlangte Übersetzung des internen Sanktionsreglements ein.
G.
Mit Eingabe vom 18. November 2021 machte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf das übersetzte Sanktionsreglement geltend, die Feststellung einer Nicht-Konformität gelte nur, wenn die Analysenergebnisse durch eine zweite Analyse bestätigt würden. Vorliegend fehle es an einer zweiten Analyse. Das Sanktionsreglement enthalte im Übrigen verbindliche Regelungen, die unmittelbar angewendet würden, was nahelege, dass es keine Verwaltungsverordnung darstelle, sondern in Form einer Rechtsverordnung hätte erlassen werden müssen.
H.
Die Vorinstanz nahm am 7. Dezember 2021 zum Vorwurf der Beschwerdeführerin, es sei keine zweite Laboranalyse durchgeführt worden, Stellung.
I.
Am 14. Dezember 2021 reichte die Beschwerdeführerin eine abschliessende Stellungnahme ein.
J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 166 In generale - 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63 va interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.248 |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 114 Stazione di ricerca agronomica - 1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica. |

SR 915.7 Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr) ORAgr Art. 3 Compiti - 1 Agroscope ha i seguenti compiti: |
|
1 | Agroscope ha i seguenti compiti: |
a | attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare; |
b | fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l'articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; |
c | adempimento di compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali. |
2 | Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l'insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua. |
1.2 Die angefochtene Verfügung vom 23. März 2021 unterliegt als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
1.3 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch den angefochtenen Entscheid vom 23. März 2021 besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.4 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
1.5 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Streitgegenstand der gerichtlichen Prüfung ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich demnach durch den angefochtenen Entscheid und die Parteibegehren, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (BGE 133 II 35 E. 2; Urteil des BVGer B-2193/2021 vom 31. März 2022 E. 2.1; Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 7 N. 19; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8).
2.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin mit der angefochtenen Verfügung wie erwähnt eine Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
2.3 Somit steht vorliegend die Rechtmässigkeit der auferlegten Belastung wegen Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
2.4 Auf das Begehren um Prüfung, ob bei der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin ein Interessenskonflikt gemäss Art. 12 Bst. c

SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 12 Regole professionali - L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: |

SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 15 Obbligo di comunicazione - 1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
3.
3.1 Mit der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
3.2 Bei der Unangemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Verwaltungsbehörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.192). Das Bundesverwaltungsgericht überprüft dabei den Entscheid der unteren Instanz, setzt sich aber nicht an deren Stelle. Fungiert als Vorinstanz eine gesetzlich vorgesehene unabhängige Fachinstanz mit besonderen Fachkenntnissen, so kann und soll das Gericht deren technisches Ermessen respektieren und nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen, jedenfalls soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 m.H.; vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.192). Eine solche Fachbehörde ist auch die Vorinstanz (Art. 115

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 115 - 1 La stazione di ricerca agronomica ha segnatamente i seguenti compiti:180 |
|
a | elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole; |
b | elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; |
c | sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; |
d | fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura; |
e | fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali; |
f | svolgere compiti d'esecuzione. |

SR 915.7 Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr) ORAgr Art. 5 Consiglio Agroscope - 1 Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo. |
|
1 | Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo. |
2 | Il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni. |
3 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l'Amministrazione federale. |
4 | I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi. |
5 | Il DEFR emana un regolamento che disciplina l'organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope. |
3.3 Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten, es sei denn, der Gesetzgeber habe eine davon abweichende (Übergangs-)Regelung getroffen (Urteil des BGer 2C_833/2014 vom 29. Mai 2015 E. 2.1, m.H. auf BGE 126 II 522 E. 3b/aa; Urteile des BVGer B-1014/2019 vom 24. Juli 2020 E. 3.2 und B-2864/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 3.1; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9).
3.4 Eine von diesem Grundsatz abweichende übergangsrechtliche Regelung liegt - soweit vorliegend interessierend - nicht vor. Der Fall ist deshalb nach dem Recht zu beurteilen, das im Zeitpunkt der Probeentnahme, d.h. im Oktober 2020, galt. Da sich die einschlägigen Bestimmungen seit 2020 allerdings nicht geändert haben, werden sie im Folgenden in der aktuell gültigen Fassung zitiert.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend. Sie bringt im Wesentlichen vor, die Vorinstanz hätte für mehr Vorhersehbarkeit und Transparenz sorgen müssen, da das interne Sanktionsreglement keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis gewährleiste und auch nicht einer willkürfreien und rechtsgleichen Behandlung diene. Deshalb genüge eine Anhörung der Partei unter Anordnung relativ kurzer Fristen zur Wahrung eines umfassenden rechtlichen Gehörs nicht. Auch hätte ihr die Möglichkeit gegeben werden müssen, ihre Mitwirkungsrechte eingehender wahrzunehmen, beispielsweise durch die Möglichkeit des Einholens eines Gutachtens (s. Bst. C.g oben).
4.2 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
|
1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
4.3 Im Allgemeinen genügt es, wenn sich die Partei zu allen relevanten Fragen in einem einzigen Verfahrensschritt äussern kann. Die aus Art. 29 Abs. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
4.4 Behördlich angesetzte Fristen müssen angemessen, d.h. so bemessen sein, dass eine gehörige Wahrnehmung des Äusserungsrechts effektiv möglich ist. Einerseits ist bei der Festlegung der Fristen der Komplexität der sich stellenden Sachverhalts- und Rechtsfragen Rechnung zu tragen, ebenso wie dem Aktenumfang, andererseits müssen auch Interessen der Verfahrensökonomie und der Verfahrensbeschleunigung berücksichtigt werden (Waldmann/Bickel, Praxiskommentar VwVG, Art. 30 N. 48).
4.5 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, womit seine Verletzung ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führt. Nach der Rechtsprechung ist die Heilung einer - nicht besonders schwerwiegenden - Gehörsverletzung aber ausnahmsweise dann möglich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 142 II 2018 E. 2.8.1; 135 I 187 E. 2.2; 135 I 279 E. 2.6.1).
4.6 Die Beschwerdeführerin hatte ab Zustellung des Inspektionsberichts vom 26. November 2020 Kenntnis von der Hängigkeit und vom Inhalt des Verfahrens. Sie äusserte sich erstmals mit E-Mail vom 23. Dezember 2020 zum Inspektionsbericht und der erhaltenen Rechnung über total Fr. 600.-. Nachdem ihr die Vorinstanz am 22. Februar 2021 den Verfügungsentwurf zugestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte, reichte sie am 8. März 2021 eine zweiseitige Stellungnahme ein. Entsprechend erhielt die Beschwerdeführerin nicht nur die Möglichkeit, sich zum Sachverhalt und den anwendbaren Rechtsnormen zu äussern, sondern sie konnte auch zur vorgesehenen rechtlichen Würdigung Stellung nehmen. Die angesetzte Frist zur Stellungnahme zum Verfügungsentwurf von rund 14 Tagen erscheint insbesondere aufgrund der eher geringen Komplexität des Sachverhalts und des Umfangs des Verfügungsentwurfes von sechs Seiten angemessen. Auch hat die Vorinstanz die Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Kenntnis genommen und sich in der angefochtenen Verfügung damit auseinandergesetzt. Insofern ist keine Verletzung des rechtlichen Gehörs ersichtlich.
4.7 Sollte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder der Mitwirkungsrechte darin gesehen werden, dass die Beschwerdeführerin erst mit der angefochtenen Verfügung einen Auszug aus dem hauptsächlich auf Französisch verfassten Sanktionsreglement erhalten hat, wurde diese Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren geheilt (s. E. 4.5 oben). Das gesamte Sanktionsreglement wurde im Beschwerdeverfahren - wie erwähnt (s. Bst. F oben) - auf Deutsch übersetzt und der Beschwerdeführerin zugestellt. Sie hat Gelegenheit erhalten, sich dazu zu äussern, wovon sie auch Gebrauch gemacht hat.
4.8 Schliesslich ist auch keine Verletzung der Mitwirkungsrechte erkennbar. Der Beschwerdeführerin war es unbenommen, vor der Vorinstanz das Einholen eines Gutachtens oder weitere Beweismassnahmen zu beantragen. Sie hat davon aber offensichtlich abgesehen. Die Vorinstanz muss die Verfahrensbeteiligten nicht explizit auf diese Möglichkeiten hinweisen.
5.
5.1 Vorliegend ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin Futtermittel in Verkehr gebracht hat, das nicht von handelsüblicher Beschaffenheit war (Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
5.2 Nach Art. 159 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 158 Definizione e campo d'applicazione - 1 Per mezzi di produzione s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159a Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione - Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 160 Obbligo d'omologazione - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione. |
|
a | l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; |
b | i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione; |
c | i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.226 |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 160 Obbligo d'omologazione - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione. |
|
a | l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; |
b | i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione; |
c | i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.226 |
5.3 Die Futtermittelverordnung regelt die Einfuhr, die Produktion, die Verarbeitung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln für Nutz- und Heimtiere (Art. 1

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina l'importazione, la produzione, la trasformazione, l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali da reddito e da compagnia. |
|
1 | La presente ordinanza disciplina l'importazione, la produzione, la trasformazione, l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali da reddito e da compagnia. |
2 | La produzione primaria di alimenti per animali è retta dall'ordinanza del 23 novembre 20057 concernente la produzione primaria, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. |
3 | L'ordinanza non si applica: |
a | agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità; |
b | agli alimenti importati per animali destinati alla riesportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità; |
c | agli alimenti importati per animali da compagnia destinati all'uso privato. |
4 | È fatta salva la legislazione sulle epizoozie. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 2 Settori disciplinati - Sono disciplinati: |
|
a | nel capitolo 2: |
a1 | l'immissione sul mercato e l'uso di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali, |
a2 | i requisiti relativi all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione; |
b | nel capitolo 3: |
b1 | la procedura di autorizzazione, l'immissione sul mercato e l'uso di additivi per alimenti per animali e premiscele, |
b2 | il controllo e l'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele; |
c | nel capitolo 4: le concentrazioni massime e le disposizioni specifiche per le sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale; |
d | nel capitolo 5: |
d1 | i requisiti relativi all'igiene degli alimenti per animali, |
d2 | i requisiti e le modalità a garanzia della rintracciabilità degli alimenti per animali, |
d3 | le condizioni e la procedura di registrazione e omologazione degli stabilimenti; |
e | nel capitolo 6: |
e1 | l'autorizzazione e il controllo degli alimenti geneticamente modificati per animali, |
e2 | i requisiti relativi all'etichettatura e alla rintracciabilità degli alimenti geneticamente modificati per animali. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 6 - 1 Il presente capitolo non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. |
|
1 | Il presente capitolo non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. |
2 | Il presente capitolo si applica fatta salva l'ordinanza del 25 maggio 201113 concernente i sottoprodotti di origine animale.14 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 2 Settori disciplinati - Sono disciplinati: |
|
a | nel capitolo 2: |
a1 | l'immissione sul mercato e l'uso di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali, |
a2 | i requisiti relativi all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione; |
b | nel capitolo 3: |
b1 | la procedura di autorizzazione, l'immissione sul mercato e l'uso di additivi per alimenti per animali e premiscele, |
b2 | il controllo e l'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele; |
c | nel capitolo 4: le concentrazioni massime e le disposizioni specifiche per le sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale; |
d | nel capitolo 5: |
d1 | i requisiti relativi all'igiene degli alimenti per animali, |
d2 | i requisiti e le modalità a garanzia della rintracciabilità degli alimenti per animali, |
d3 | le condizioni e la procedura di registrazione e omologazione degli stabilimenti; |
e | nel capitolo 6: |
e1 | l'autorizzazione e il controllo degli alimenti geneticamente modificati per animali, |
e2 | i requisiti relativi all'etichettatura e alla rintracciabilità degli alimenti geneticamente modificati per animali. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 35 Oggetto - Il presente capitolo si applica a tutti gli alimenti per animali, compresi gli additivi per alimenti per animali e le premiscele. Si applica altresì agli alimenti per animali ottenuti dalla produzione primaria. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 2 Settori disciplinati - Sono disciplinati: |
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a | nel capitolo 2: |
a1 | l'immissione sul mercato e l'uso di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali, |
a2 | i requisiti relativi all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione; |
b | nel capitolo 3: |
b1 | la procedura di autorizzazione, l'immissione sul mercato e l'uso di additivi per alimenti per animali e premiscele, |
b2 | il controllo e l'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele; |
c | nel capitolo 4: le concentrazioni massime e le disposizioni specifiche per le sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale; |
d | nel capitolo 5: |
d1 | i requisiti relativi all'igiene degli alimenti per animali, |
d2 | i requisiti e le modalità a garanzia della rintracciabilità degli alimenti per animali, |
d3 | le condizioni e la procedura di registrazione e omologazione degli stabilimenti; |
e | nel capitolo 6: |
e1 | l'autorizzazione e il controllo degli alimenti geneticamente modificati per animali, |
e2 | i requisiti relativi all'etichettatura e alla rintracciabilità degli alimenti geneticamente modificati per animali. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 40 - Il presente capitolo non si applica al commercio al dettaglio di alimenti per animali da compagnia. |
5.4 Gemäss Art. 7 Abs. 1

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
oder das Tierbefinden haben (Bst. b), die Gesundheit von Mensch oder Tier nicht beeinträchtigen (Bst. c), die Lebensmittel, die aus den mit diesen Futtermitteln gefütterten Tieren hergestellt werden, nicht unsicher für den menschlichen Verzehr machen (Bst. d) sowie unverdorben, echt, unverfälscht, zweckgeeignet und von handelsüblicher Beschaffenheit sind (Bst. e).
5.5 Nach Art. 41

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 41 Obblighi generali - Le imprese del settore dell'alimentazione animale assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sottostanno al loro controllo siano condotte secondo le prescrizioni in vigore e i criteri di buona pratica. Esse assicurano in particolare che siano soddisfatti i rispettivi requisiti relativi all'igiene. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
5.6 Bei Widerhandlungen gegen das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können Verwaltungsmassnahmen ergriffen werden, wobei Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
6.
6.1 Bei der kontrollierten Bio-Futtergerste (Los [...]) handelt es sich um ein Einzelfuttermittel, dessen Eigentümerin die Beschwerdeführerin ist. Das Futtermittel wies im Zeitpunkt der Probeentnahme unbestritten einen Befall mit lebenden und toten Kornkäfern auf.
6.2 Kornkäfer sind Getreide- und Vorratsschädlinge. Die Schädlinge werden in der Regel beim Kauf von bereits befallenen Getreide eingeschleppt, da sie nicht fliegen können. Das Weibchen frisst zur Eiablage ein Loch in die Samenschale des Korns. Die gesamte Entwicklung vom Ei bis zur Puppe vollzieht sich im Inneren des Getreidekorns. Die Larven höhlen das Getreidekorn fast vollständig aus. Daher kommt es bei den befallenen Körnern zu Gewichts- und Nährstoffverlusten. Erst die Käfer verlassen das Getreidekorn wieder, um sich zu paaren und um Eier abzulegen. Insgesamt kann ein Weibchen im Laufe seines Lebens 100 bis 300 Eier ablegen. Die Käfer sind vergleichsweise langlebig und können bei einer konstanten Temperatur von 10°C über 2 Jahre leben. In geheizten Lagerräumen treten 3 bis 4 Generationen solcher Käfer pro Jahr auf. Es kann zu einer Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Lagergut kommen. Das Getreide wird in der Folge muffig und es siedeln sich vermehrt Bakterien (wie z.B. Salmonellen), Milben und Schimmelpilze an (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/kornkaefer, abgerufen am 7. Juni 2022; Umweltbundesamt, https://www.umweltbundesamt.de/kornkaefer#gefahrenabschatzung, abgerufen am 7. Juni 2022; Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband e. V, https://www.dsvonline.de/fuer-verbraucher/schaedlingsverzeichnis/schaedlinge-h-n/kornkaefer.html, abgerufen am 7. Juni 2022; vgl. auch Vernehmlassung der Vorinstanz, S. 4 f.).
6.3 Gemäss der Bild- und Videodokumentation in den Akten war die kontrollierte Bio-Futtergerste erheblich mit lebenden und toten Kornkäfern befallen. Nicht nachgewiesen wurde hingegen eine erhöhte Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Ebenfalls nicht festgestellt wurde eine Ansiedelung von Bakterien (wie z.B. Salmonellen), Milben und Schimmelpilzen.
6.4 Die Vorinstanz verneinte die handelsübliche Beschaffenheit des beprobten Futtermittels, da Kornkäfer als gefürchtete Schädlinge in der Getreidelagerung gälten. Ein Befall könne massive Folgen auf die mikrobiologische Qualität von Getreide haben. Zudem handle es sich um Bio-Ware (s. Bst. B.b oben). Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, Kornkäfer als solche und deren Verzehr seien für Mensch und Tier ungefährlich. Ein Kornkäferbefall sei kein Zustand, der dem Futtermittel auf Dauer anhafte. Ein (erneuter) Befall könne vorkommen. Entsprechend stelle ein Futtermittel, welches Kornkäfer enthalte, zwar keinen Idealzustand dar, es sei aber von der Beschaffenheit her im Handel weder unüblich noch ungebräuchlich. Bei entsprechender Behandlung könne die Ware auch wieder zu Futterzwecken freigegeben werden (s. Bst. C.b oben).
6.5 Um zu prüfen, ob ein Futtermittel mit der vorerwähnten Beschaffenheit handelsüblich ist, ist der Sinngehalt von Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
B-171/2020 vom 5. August 2020 E. 5.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 175 ff.).
6.6 Während der deutsche Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
6.7 Zu untersuchen ist im Weiteren wie der Begriff "handelsüblich" in anderen Regelungen, die im ähnlichen Kontext stehen, verstanden wird. Nach Art. 2 der Verordnung des WBF vom 20. Mai 2019 über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln (SR 531.215.111) muss die Qualität der eingelagerten Waren jederzeit den Vorgaben der Genossenschaft Réservesuisse zum handelsüblichen Standard und zur Lagerfähigkeit entsprechen. Die Durchführungsbestimmung zur Warengruppe Getreide vom 20. August 2019 von Réservesuisse, der der Vollzug der vom Bund übertragenen Aufgaben zur Durchführung der Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln obliegt, verweist zum Begriff Handelsüblichkeit auf die Usancen der Schweizerischen Getreidebörse Luzern und die Übernahmebedingungen von swiss granum (Ziff. 1.1.1 der Durchführungsbestimmung; vgl. Beilage 12 zur Eingabe der Vorinstanz vom 28. Oktober 2021). Die Usancen der Schweizer Getreidebörse Luzern halten in Art. 8 Abs. 2 zur Beschaffenheit und Qualität fest (https://www.boerseluzern.ch/de/usancen/usancen-schiedsgericht.html, abgerufen am 5. Juli 2022):
"als handelsüblich gelten Getreide und Futtermittel, die den rechtlichen Bestimmungen des Herkunftslandes entsprechen. Wird Ware in der Schweiz in Verkehr gebracht, hat sie den Vorgaben der schweizerischen Gesetzgebung sowie den gängigen, branchenspezifischen Qualitätsbestimmungen zu entsprechen."
Swiss granum, die Schweizerische Branchenorganisation für Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen, nennt in den Übernahmebedingungen Brot- und Futtergetreide, Eiweisspflanzen der Ernte 2021 vom 2. März 2021 insbesondere die Bestandteile des Besatzes, sowie Toleranz- und Grenzwerte für Gerste (Ziff. 2.3.2 der Übernahmebedingungen; https://www.swissgranum.ch/uebernahmebedingungen; abgerufen am 5. Juli 2022). Danach beträgt für tote Insekten und Insektenteile der Toleranzwert max. 0.5% und der Grenzwert max. 1.0%. Für Schädlingsfrass wird ein Toleranzwert von max. 5.0% und ein Grenzwert von max. 6.0% bestimmt. Als Schädlingsfrass gelten diejenigen Körner, die Frassstellen aufweisen.
6.8 Die Regelungen von swiss granum legen somit einen präzisen Toleranz- und Grenzwert für tote Insekten und Insektenteile fest. Die beprobte Futtergerste enthielt mit den toten Kornkäfern eben solche toten Insekten. Der Befall war wie erwähnt augenscheinlich. Allerdings wurde kein Pro-zentanteil der im Futtermittel enthaltenen toten Kornkäfer ermittelt. Entsprechend bleibt offen, ob die Toleranz- und Grenzwerte von max. 0.5% bzw. 1.0% gemäss diesen Regelungen überschritten wurden. Gleiches gilt für den Schädlingsfrass.
6.9 In systematischer Hinsicht nennt Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 104 Agricoltura - 1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: |
|
a | completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; |
b | promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali; |
c | emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; |
d | protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; |
e | può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento; |
f | può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 1 Scopo - La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: |
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a | garantire l'approvvigionamento della popolazione; |
b | salvaguardare le basi esistenziali naturali; |
c | aver cura del paesaggio rurale; |
d | garantire un'occupazione decentralizzata del territorio; |
e | garantire il benessere degli animali. |
6.10 Die systematischen und teleologischen Elemente legen damit nahe, dass Futtermittel von handelsüblicher Beschaffenheit nicht eine erhöhte Gefahr der Ansiedlung von Bakterien (wie z.B. Salmonellen), Milben und Schimmelpilzen aufweisen soll. Gleiches gilt für Nährstoffverluste des Futtermittels. Bei erheblich mit lebenden und toten Kornkäfern befallenen Futtermittel bestehen nach dem in E.6.2 Gesagten jedoch diese Risiken. Auch das Ziel, die Umwelt zu schützen, gebietet, die Verbreitung von Schädlingen, welche letztlich allenfalls nur noch mit Pestiziden bekämpft werden können - was bei Bio-Getreide jedoch weitestgehend ausgeschlossen ist (vgl. Art. 11 der Verordnung vom 22. September 1997 über biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel [Bio-Verordnung, SR 910.18]) -, zu verhindern.
6.11 Im Ergebnis ergibt die grammatikalische, teleologische und systematische Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
6.12 Umstritten ist im Weiteren, in welchem Zeitpunkt die geforderte Beschaffenheit vorliegen muss.
6.13 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, massgebend sei der Zeitpunkt der Probeentnahme. Die Entnahme von Proben für die Futtermittelkontrolle erfolge immer an Losen, die zum Verkauf stünden. Der Zeitpunkt der Probeentnahme sei deshalb identisch mit dem Zeitpunkt, in dem die Ware das Lager im Verkaufsfall verlasse bzw. potentiell verlassen könnte. Von den vorliegend eingeführten total 50'280 kg Futtergerste seien bei der Beprobung noch ca. 48'000 kg vorhanden gewesen. Ca. 2'000 kg der beanstandeten Ware seien somit bereits verkauft worden und der Rest zum Verkauf bereitgestanden.
6.14 Die Beschwerdeführerin vertritt hingegen die Auffassung, relevant sei ausschliesslich der Zeitpunkt, in dem die Ware das (Pflicht-)Lager tatsächlich verlasse. Die uneingeschränkte Verhinderung eines Kornkäferbefalls während der gesamten Dauer der Lagerung würde sehr hohe Kosten für eine engmaschige Kontrolle und Behandlung des Futtermittels verursachen, obwohl es Mensch, Tier und Umwelt keinen Vorteil verschaffe.
6.15 Gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
6.16 Die beprobte Futtergerste wurde im Februar 2019 importiert und seither für die spätere Weitergabe bzw. den Verkauf gelagert. Während der Lagerung wurde sie somit zu Verkaufszwecken bereitgehalten. Entsprechend gilt das Futtermittel seit Februar 2019 als in den Verkehr gebracht und muss ab dann bis und mit zum tatsächlichen Verkauf bzw. zu dessen Verwendung - namentlich auch bei der Probeentnahme am 21. Oktober 2020 - die in Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
6.17 Dass das Futtermittel während der ganzen Dauer des Bereithaltens zu Verkaufswecken die von Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
6.18 Im Ergebnis galt die beprobte Futtergerste am 21. Oktober 2020 bereits als in den Verkehr gebracht. Sie wies in diesem Zeitpunkt einen erheblichen Befall mit lebenden und toten Kornkäfern auf, was keine handelsübliche Beschaffenheit darstellt. Damit ist mit der Vorinstanz ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
7.
7.1 Nachfolgend ist weiter zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auch gegen Art. 42 Abs. 4

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
7.2 Wer Futtermittel in Verkehr bringt, muss im Rahmen seiner Tätigkeit geeignete Massnahmen ergreifen, damit die Futtermittel namentlich den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und von einwandfreier Qualität sind. Futtermittelunternehmen, die annehmen oder Grund zur Annahme haben, dass ein eingeführtes oder in Verkehr gebrachtes Futtermittel den Vorschriften über die Futtermittelsicherheit nicht entspricht, müssen das betreffende Futtermittel unverzüglich vom Markt nehmen und die zuständigen Behörden darüber informieren (Art. 42 Abs. 4

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
7.3 Die Vorinstanz bejahte einen Verstoss gegen Art. 42 Abs. 4

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
7.4 Die in Art. 42 Abs. 4

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
7.5 Ebenfalls unbestritten ist, dass die kontrollierte Futtergerste bereits einmal mit Kornkäfern befallen war und in Italien vor der Auslieferung deshalb mit Stickstoff behandelt worden war. Wurde bei einem Futtermittel bereits einmal ein Befall mit Insekten festgestellt, entspricht es unbestritten der allgemeinen Lebenserfahrung, dass es mit einer gewissen erhöhten Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten Befall kommen kann. So ist insbesondere damit zu rechnen, dass trotz einer an sich erfolgreichen Behandlung nicht restlos alle Insekten vernichtet wurden und diese sich während der Lagerung erneut vermehren könnten. Im Übrigen räumt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 22. April 2021 selbst was folgt ein:
"Selbst wenn Futtermittel bereits, wie vorliegend, wirksam mit Stickstoff behandelt worden ist, was in casu unstreitig der Fall und ein geeignetes Mittel ist, kann ein erneuter Befall vorkommen. Da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei Bio-Ware verboten ist, lässt sich ein Befall von Kornkäfer in diesem Bereich letztlich auch bei Einhaltung aller Sorgfaltspflichten nicht vollständig ausschliessen.".
Mit Stellungnahme vom 18. November 2021 hält sie zudem fest:
"Die einschlägige Fachliteratur ist sich auch einig, dass beim Kornkäfer trotz Begasung der Befall nicht 100% ausgeschaltet werden kann.".
7.6 Der Einwand der Beschwerdeführerin, aufgrund der einmaligen Behandlung eines Kornkäferbefalles habe sie gerade davon ausgehen können, dass das Futtermittel den Vorschriften entspreche, mag zwar für den Zeitpunkt des Importes zutreffen, überzeugt im Übrigen aber nicht. Vielmehr hatte die Beschwerdeführerin deshalb Grund zur Annahme, dass es zu einem "erneuten" Kornkäferbefall kommen könnte und dass das Futtermittel diesfalls nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und nicht von einwandfreier Qualität sein würde.
7.7 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, hätten (regelmässige) Selbstkontrollen eine geeignete und zumutbare Massnahme dargestellt, um die einwandfreie Qualität und die handelsübliche Beschaffenheit des Futtermittels sicherzustellen. Die von der Vorinstanz durchgeführte Produktekontrolle hat gezeigt, dass der Kornkäferbefall bereits durch blosse mikroskopische Probeuntersuchungen hätte festgestellt werden können. Die Beschwerdeführerin hat solche Kontrollen offensichtlich unterlassen oder zumindest ungenügend durchgeführt oder angeordnet. Ebenso hat sie weder die bereits verkaufte Futtergerste vom Markt genommen, noch die zuständigen Behörden informiert. Vielmehr hat sie das Futtermittel ohne diese Massnahmen zu ergreifen während über 1,5 Jahren gelagert bzw. zum Verkauf bereitgehalten sowie zu einem kleinen Teil bereits verkauft (s. E.6.16 oben).
7.8 Mit der Vorinstanz ist somit auch ein Verstoss gegen Art. 42 Abs. 4

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
8.
8.1 Sodann zu prüfen ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die angefochtene Verfügung aufgrund formaler Fehler bei der Analyse des Futtermittels aufzuheben sei. Die Nicht-Konformität sei nicht, wie im internen Sanktionsreglement vom 30. Mai 2018 vorgeschrieben, durch eine zweite Analyse bestätigt worden. Ihr sei weder eine zweite Analyse bzw. Probenahme noch deren Ergebnis mitgeteilt worden.
8.2 Die Vorinstanz hielt fest, die Prüfung der Probe sei gemäss den festgelegten Prozessen mittels akkreditierten Methoden erfolgt. Die Prozesse und deren Durchführung seien im Laborinformations- und Managementsystem LIMS dokumentiert. Diese Dokumentation sei Teil des ISO-zertifizierten Prozesses. Das Prüfergebnis habe einen von Auge sichtbaren Befall mit Schädlingen ergeben, die als Kornkäfer identifiziert worden seien. Der Befall sei von der ausführenden Laborantin und der Leiterin des Labors bestätigt worden. Das im Inspektionsbericht ausgewiesene Resultat sei immer der Durchschnitt von allen Analysen für den gemessenen Parameter. Die methodische Analyse sei prozessgemäss zweimal durchgeführt worden, wobei diesbezüglich keine zu beanstandenden Nicht-Konformitäten festgestellt worden seien.
8.3 Die Futtermittelverordnung selbst enthält keine Bestimmungen zur Frage, nach welchen Prozessen die Analyse der Proben durchgeführt werden muss. Gemäss Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Anhang 9 der Verordnung des WBF vom 26. Oktober 2011 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung, FMBV, SR 916.307.1) haben die Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Futtermittelkontrolle den Anhängen I-VIII der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln zu entsprechen. Buchstabe B Ziffer 3 des Anhangs 3 dieser Verordnung sieht was folgt vor:
"Bei der Analyse auf unerwünschte Stoffe sind - sofern das Ergebnis der ersten Bestimmung deutlich ( 50 %) unter dem zu kontrollierenden Sollwert liegt - keine weiteren Bestimmungen erforderlich, vorausgesetzt, dass die geeigneten Qualitätsverfahren angewandt werden. In anderen Fällen ist eine Zweitanalyse (Zweitbestimmung) erforderlich, um eine interne Kreuzkontamination oder eine versehentliche Vermischung der Proben auszuschließen. Anhand des Mittelwerts der beiden Bestimmungen wird - unter Berücksichtigung der Messunsicherheit - die Einhaltung der Höchstgehalte überprüft.".
8.4 Das interne Sanktionsreglement vom 30. Mai 2018, welches als Verwaltungsverordnung keine gesetzliche Grundlage darstellt (s. E. 10.3.11 ff. unten), hält im 5. Abschnitt des 2. Kapitels fest, die Feststellung einer Nicht-Konformität gälte nur, wenn die Analyseergebnisse durch eine zweite Analyse bestätigt würden und verweist dabei auf den oben erwähnten Anhang 9 der FMBV bzw. dessen 3. Kapitel.
8.5 Massgebend sind die Vorgaben von Anhang 9 der FMBV bzw. die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln. Die oben erwähnte Verordnungsbestimmung (s. E. 8.3 oben) bezieht sich auf unerwünschte Stoffe. Für einen Insektenbefall ist keine spezifische Regelung ersichtlich.
8.6 Im Laborprotokoll "Microscopie - resultats d'analyse - MICK (autres)" vom 17. Oktober 2020 wurde zur relevanten Probe mit der Nr. 20-02272-001 unter Gewicht die Einheiten 384.06 g und 384.8 g und die Prüfungsfeststellung "insectes morts et vivants + dégâts sur les grains charançon = Kornkäfer" notiert. Zudem wurde der Protokolleintrag mit zwei Kürzeln visiert und auf "28.10." datiert. Daraus ist zu schliessen, dass zwei Probeeinheiten mikroskopisch untersucht wurden, wobei von zwei Personen der Befall mit lebenden und toten Kornkäfern bestätigt wurde.
8.7 Formale Fehler bei der Probeentnahme und Analyse in Bezug auf den festgestellten Insektenbefall sind damit nicht ersichtlich. Die Analyse wurde korrekt durchgeführt.
9.
9.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet weiter, als Eigentümerin des Futtermittels während der Lagerung für den Befall mit Kornkäfern verantwortlich zu sein. Es gäbe im Futtermittelzyklus von der Produktion bis zur Ablieferung verschiedene Verantwortlichkeiten. Während der Lagerhaltung sei die Lagerhalterin für die Konformität des Futtermittels zuständig. In dieser Zeit sei das Futtermittel dem effektiven Einflussbereich der Eigentümerin bzw. der Importeurin entzogen. Es sei branchenüblich, dass die Lagerhalterin für die Kontrolle bei der Annahme und während der Lagerung verantwortlich sei. Andernfalls würden Importeure öffentlich-rechtlich auch für mögliches Fehlverhalten der Lagerhalterinnen haften.
9.2 Die Vorinstanz hat die Lagerhalterin angewiesen, die beanstandete Ware zu sperren. Der Beschwerdeführerin hat sie eine Belastung und die Gebühren auferlegt. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, es stehe in ihrem Ermessen, welche der im Futtermittelzyklus beteiligten Unternehmen belangt würden. In diesen Ermessensentscheid beziehe sie die Schwere des Verstosses und die davon ausgehenden Gefahren mit ein. Die Produkte seien in der Regel eindeutig einer Eigentümerin zuzuordnen, welche die gesamte Lieferkette kenne. Zudem habe die Eigentümerin regelmässig den grössten wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb der Futtermittel. Deshalb stelle sie die Beprobung und allfällige Belastungen regelmässig der Eigentümerin in Rechnung. Es werde grundsätzlich der für die Kennzeichnung verantwortliche Betrieb gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
9.3 Bei Widerhandlungen gegen das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder gegen die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können nach Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
9.4 Bei der Ermessensausübung sind Verwaltungsbehörden aber nicht frei, sondern an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
9.5 Für polizeiliche Massnahmen wurde aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip das sogenannte Störerprinzip abgeleitet. Danach hat sich polizeiliches Handeln gegen diejenige Person zu richten, die den polizeiwidrigen Zustand unmittelbar zu verantworten hat. Als Störer gilt zunächst der Verhaltensstörer, der durch sein eigenes Verhalten oder durch das unter seiner Verantwortung erfolgte Verhalten Dritter unmittelbar die polizeiliche Gefahr oder Störung verursacht (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 56 Rz. 20, 28 f. und 31; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2608). Ebenso als Störer gilt der Zustandsstörer. Zustandsstörer ist, wer die tatsächliche oder rechtliche Herrschaft über Sachen hat, welche die Polizeigüter unmittelbar stören oder gefährden. Anknüpfungspunkt für die Haftung des Zustandsstörers ist die Möglichkeit, auf die gefahrbringende Sache einzuwirken. Als Grund für die Verantwortlichkeit des Zustandsstörers wird insbesondere angeführt, dass dieser die Vorteile seiner Sache geniesst und daher auch die mit ihr verbundenen Nachteile selbst zu tragen hat und nicht der Allgemeinheit aufbürden kann (Urteil des BGer 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E 2.5.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2614).
9.6 Der Störer ist polizeirechtlich verpflichtet, eine Gefahr oder Störung zu beseitigen oder die Kosten für die Massnahmen zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes zu tragen (BGE 143 I 147 E. 5.1; BVGE 2010/38 E. 8.1). Bei einer Mehrzahl von Störern kann die zuständige Behörde alternativ oder kumulativ jedem Störer die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustandes auferlegen. Diesfalls erfolgt die Auswahl des bzw. der Handlungspflichtigen durch die Behörde nach pflichtgemässem Ermessen. Dabei darf sich die Behörde auch von Praktikabilitätsüberlegungen leiten lassen (Alain Griffel, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, 2017, S. 114). Ist die Störung oder Gefahr rasch möglichst zu beseitigen, um grösseren Schaden zu verhindern, so wird die richtige Wahl auf jenen Störer fallen, der dem Gefahrenherd am nächsten und zudem sachlich und persönlich zur Beseitigung fähig ist. Ist dagegen die Wiederherstellung der Ordnung nicht besonders dringlich und hat allenfalls der polizeiwidrige Zustand schon seit längerer Zeit angedauert, so kann eine andere, möglicherweise differenziertere Beseitigungsregelung getroffen werden (BVGE 2010/38 E. 8.2). Falls mehrere Störer gleich fähig und geeignet sind, um die Gefahr abzuwenden bzw. die Störung zu beseitigen, ist derjenige zu belangen, der für den polizeiwidrigen Zustand in erster Linie verantwortlich ist (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2628).
9.7 Das oben erwähnte Störerprinzip ist sinngemäss auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Sowohl bei der Beschwerdeführerin als auch bei der C._______ liegt die Störereigenschaft vor. Unbestritten ist auch, dass sowohl die Beschwerdeführerin als Eigentümerin als auch C._______ als Lagerhalterin Futtermittelunternehmen i.S.v. Art. 3 Abs. 5 Bst. a

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
9.8 Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Vorinstanz eine Produktekontrolle des Futtermittels der Beschwerdeführerin und nicht eine Kontrolle des Betriebs der C._______ durchgeführt hat. Weiter ist die Beschwerdeführerin als Importeurin von Futtermittel, das bereits vor dem Import gegen Käferbefall behandelt werden musste, in erster Linie für den polizeiwidrigen Zustand, der bei der Probeentnahme bereits längere Zeit angedauert hatte, verantwortlich. Da sie zudem einen grossen wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb des Futtermittels hat und als Eigentümerin der Ware die C._______ als Lagerhalterin auch mit (regelmässigen) Kontrollen der eingelagerten Ware hätte beauftragen können, ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Rahmen ihres Ermessensentscheids die Verwaltungsmassnahme gemäss Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.
10.1 Bei Widerhandlungen gegen das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder gegen die gestützt darauf erlassenen Verfügungen können, wie erwähnt, nach Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.1.1 Bei den in Art. 169

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.1.2 Allgemein setzt die Zulässigkeit von verwaltungsrechtlichen Massnahmen eine gesetzliche Grundlage voraus, die Massnahme muss verhältnismässig sein und die Behörde für deren Anordnung zuständig (Wasserfallen, a.a.O., Art. 169 N. 3; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 9-14).
10.1.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, aufgrund des pönalen Charakters der Verwaltungssanktion müsse zusätzlich auch ein Verschulden gegeben sein. Dabei könne mangels anderslautender expliziter Regelung nur (eventual-)vorsätzliches Handeln mit einer Massnahme belastet werden. Demgegenüber stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, es handle sich um eine general- und spezialpräventive verwaltungsrechtliche Verwaltungsmassnahme, welche den gleichen Zweck wie eine Beitragskürzung gemäss Art. 170

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 170 Riduzione e diniego di contributi - 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. |
10.1.4 Bei verwaltungsrechtlichen Sanktionen wird zwischen exekutorischen und repressiven Sanktionen sowie der Zufügung administrativer Rechtsnachteile unterschieden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1441). Exekutorische Sanktionen bezwecken unmittelbar die Durchsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten. Sie werden auch als Massnahmen des Verwaltungszwangs oder der Vollstreckung bezeichnet (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1442; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 7). Ein Verschulden ist bei exekutorischen Massnahmen nicht erforderlich (Waldmann/Wiederkehr, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2019, S. 314). Repressive Sanktionen zeichnen sich demgegenüber dadurch aus, dass sie die Betroffenen unter Druck setzen, ihre Obliegenheit künftig korrekt zu erfüllen. Die vorgefallene Verfehlung bleibt bestehen und es geht nur mehr um eine mittelbare Erzwingung verwaltungsrechtlicher Pflichten (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1444; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 8). Sie sanktionieren das Verhalten des Pflichtigen und sind in der Regel vom Verschulden abhängig (Waldmann/Wiederkehr, a.a.O., S. 314). Administrative Rechtnachteile sind Massnahmen, durch welche die fehlbare Person gewisse Annehmlichkeiten verlustig geht (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 32 N. 39). Es braucht mithin einen sachlichen Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung der Privaten und der verweigerten Leistung bzw. der verletzten Bestimmung (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1527; Paul Richli, in: Wirtschaftsstrukturrecht, SBVR Bd. XIII, 2. Aufl. 2018, S. 314 Rz. 729; vgl. BGE 137 II 366 E. 3.2). Soweit administrative Rechtsnachteile in erster Linie der Herstellung des rechtmässigen Zustands dienen, setzt die Sanktion kein Verschulden voraus (restitutorische administrative Rechtsnachteile). Werden mit ihnen hingegen Pflichtverletzungen sanktioniert, weisen sie einen repressiven Charakter auf und sind vom Verschulden abhängig (pönale administrative Rechtsnachteile; Waldmann/Wiederkehr, a.a.O., S. 314; Tobias Jaag, Sanktionen, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott, Verwaltungsrecht, FHB - Fachhandbuch, 2015, Rz. 23.79; Alexander Locher, Verwaltungsrechtliche Sanktionen, 2013, Rz. 240).
10.1.5 Gemäss Rechtsprechung stellt die Verweigerung der Beiträge nach Art. 170

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 170 Riduzione e diniego di contributi - 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.1.6 Auch vorliegend besteht zwar ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung der Beschwerdeführerin und den verletzten Bestimmungen. Hinzu kommt, dass Futtermittelunternehmen marktwirtschaftlich tätig sind und keine Beiträge gemäss der landwirtschaftlichen Gesetzgebung erhalten, die gekürzt werden können. Für die Ausübung der Tätigkeit als Futtermittelunternehmen ist eine Registrierung und Zulassung erforderlich (Art. 46 ff

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 46 Principio - 1 Per l'esercizio della loro attività tutte le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
|
1 | Per l'esercizio della loro attività tutte le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
a | essere registrate secondo l'articolo 47; oppure |
b | essere omologate secondo l'articolo 48, se è necessaria l'omologazione. |
2 | Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l'obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 200544 concernente la produzione primaria.45 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 51 Revoca della registrazione o dell'omologazione - L'UFAG revoca la registrazione o l'omologazione di uno stabilimento per una o più delle sue attività se: |
|
a | lo stabilimento cessa una o più delle sue attività; |
b | lo stabilimento non ha soddisfatto le condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno; |
c | individua gravi mancanze o ha dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'impresa del settore dell'alimentazione animale non è ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 41 Obblighi generali - Le imprese del settore dell'alimentazione animale assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sottostanno al loro controllo siano condotte secondo le prescrizioni in vigore e i criteri di buona pratica. Esse assicurano in particolare che siano soddisfatti i rispettivi requisiti relativi all'igiene. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 45 Documenti concernenti il sistema HACCP - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
a | fornire all'UFAG, nella forma richiesta, la prova dell'adempimento dell'articolo 44; |
b | assicurare che tutti i documenti in cui si descrivono le procedure sviluppate ai sensi dell'articolo 44 siano sempre aggiornati. |
2 | All'atto di stabilire i requisiti relativi alla forma della prova di cui il capoverso 1 lettera a, l'UFAG tiene conto della natura dell'impresa del settore dell'alimentazione animale. |
3 | L'UFAG può emanare linee guida per l'elaborazione dei documenti HACCP. |
10.1.7 Die Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.1.8 Vorliegend kann letztlich offen gelassen werden, ob der ausgesprochenen Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |

SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 143 Manipolazione del mercato - 1 Agisce in maniera illecita chiunque: |
|
1 | Agisce in maniera illecita chiunque: |
a | diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera; |
b | esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.70 |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a: |
a | operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi; |
b | programmi di riacquisto di valori mobiliari propri. |
10.1.9 Aus dem Gesagten folgt, dass selbst bei Annahme eines pönalen Charakters von Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.1.10 Das Vorliegen eines objektivierten Verschulden der Beschwerdeführerin im Sinne einer Sorgfaltspflichtverletzung bzw. eines Organisationsverschuldens ist vorliegend mit Verweis auf E. 7.5 ff. ohne weiteres zu bejahen.
10.2 Während die Zuständigkeit der Vorinstanz unbestritten ist, sind nachfolgend somit noch die beiden weiteren Voraussetzungen zu prüfen (gesetzliche Grundlage [E. 10.3] und Verhältnismässigkeit [E. 10.4]).
10.3 Die mit der angefochtenen Verfügung auferlegte Verwaltungssanktion stützt sich auf Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
10.3.1 Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
B-5840/2010 vom 22. Mai 2012 E. 5.1.5; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 14 Rz. 21 und § 19 Rz. 43). Die Delegation muss sich auf eine bestimmte Materie beziehen und in einem formellen Gesetz vorgesehen sein. Das formelle Gesetz hat die Grundzüge der delegierten Regelung zu umschreiben, sofern sie die Rechtsstellung der Normadressaten schwerwiegend berührt. Zudem darf die Delegation gesetzlich nicht ausgeschlossen sein (Urteil B-5840/2010 E. 5.1.5; Pierre Tschannen, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 164

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 164 Statistica della commercializzazione - Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera. |
10.3.2 Das Landwirtschaftsgesetz enthält in Art. 177

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159a Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione - Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.3.3 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Bestimmtheitsgebotes. Das aus dem Legalitätsprinzip abzuleitende Bestimmtheitsgebot besagt, dass die zur Anwendung kommenden Rechtsnormen so formuliert sein müssen, dass das Handeln der Verwaltungsbehörden im Einzelfall
voraussehbar und rechtsgleich sein muss. Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach ausrichten und die Folgen seines Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann (BGE 145 IV 513 E. 2.3.3, 144 I 242 E. 3.1.2 125 I 361 E. 4a; Urteil B-5839/2010 E. 4.4; Häfelin/Müller/Uhlmann a.a.O., Rz. 343). Es ist dabei zwischen der Vorhersehbarkeit der tatbestandlichen Voraussetzungen der Sanktion und der Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen zu unterscheiden (Urteil B-5839/2010 E. 4.4.4).
10.3.4 Berücksichtigt man Art. 159

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
10.3.5 Mit Bezug auf die Rechtsfolgen ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin aus Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
10.3.6 Die angeordnete Massnahme stützt sich somit auf eine genügende gesetzliche Grundlage (Art. 169 Abs. 1

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
10.3.7 Die Vorinstanz orientierte sich bei der Festlegung und Bemessung der Verwaltungsmassnahme im Weiteren an ihrem internen Sanktionsreglement vom 30. Mai 2018 (Ligne directrice concernant les mesures administratives et les émoluments à prélever dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux - Règlement des sanctions). Dieses enthält insbesondere Regelungen zur Produktekontrolle und sieht vor, dass bei nicht-konformen Produkten zwischen leichter (Niveau 1 und 2), mittlerer (Niveau 3 und 4) und schwerer (Niveau 5, 6 und 7) Nicht-Konformität unterschieden wird. Eine sehr schwere Nicht-Konformität (Niveau 7) sei ein Verstoss gegen die Gesetzgebung, der die Gesundheit von Mensch und/ oder Tier gefährde oder gefährden könne oder ein Risiko für die Umwelt darstelle. Das Sanktionsreglement ordnet einen Verstoss gegen Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
10.3.8 Die Beschwerdeführerin beanstandet das interne Sanktionsreglement der Vorinstanz und deren Anwendung in mehrfacher Hinsicht. Nachdem sie in ihrer Beschwerde zunächst noch davon ausgegangen ist, es handle sich um eine Verwaltungsverordnung, bestritt sie im weiteren Schriftenwechsel diese Qualifikation. Zudem gewährleiste das Sanktionsreglement keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis und diene auch nicht der Sicherstellung der willkürfreien und rechtgleichen Behandlung des Falles. Der Entscheid sei für die Beschwerdeführerin infolge der fehlenden Publikation des Sanktionsreglements nicht genügend vorhersehbar und transparent gewesen. Weder das LwG noch die FMV enthielten Bewertungen gemäss Konformitätsstufen in Bezug auf Verwaltungsbussen oder Gebühren. Die Bewertung dieser Nicht-Konformitäten sei intransparent.
10.3.9 Rechtsverordnungen richten sich in der Regel an die Allgemeinheit und räumen dem Einzelnen Rechte ein oder auferlegen ihm Pflichten. Sie werden in einem gesetzlich geregelten Verfahren von der zuständigen Stelle erlassen und sind in der Gesetzessammlung zu publizieren, um für den Privaten rechtswirksam zu sein (Urteil des BVGer A-2066/2017 vom 14. November 2017 E. 4.1.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 78 ff.). Demgegenüber richten sich Verwaltungsverordnungen an die mit dem Vollzug einer bestimmten öffentlichen Aufgabe betrauten Organe, insbesondere also an die Verwaltungsbehörden (BGE 142 II 182 E. 2.3.2 S. 190 f.; 141 II 103 E. 3.5 S. 108; 140 V 543 E. 3.2.2.1 S. 547 f.). Sie statuieren keine neuen Rechte und Pflichten für Private, sondern bezwecken, Gewähr für eine einheitliche und rechtsgleiche Auslegung und Anwendung der Gesetze und Verordnungen durch die Verwaltung zu bieten (Urteil des BGer 2C_209/2017 vom 16. Dezember 2019 E. 4.1). Sie dienen der Vereinfachung und Rationalisierung der Verwaltungspraxis und erhöhen Kohärenz, Kontinuität sowie Voraussehbarkeit des Verwaltungshandelns und erleichtert dessen Kontrolle (Urteil des BVGer A-2066/2017 vom 14. November 2017 E. 4.1.1). Verwaltungsverordnungen sind Meinungsäusserungen der Verwaltung über die Auslegung der anwendbaren Rechtsbestimmungen (Urteil des BVGer A-4242/2020 vom 1. Februar 2022 E. 8.2.2). Ist eine Verwaltungsverordnung darauf ausgerichtet, der untergeordneten Behörde für die Anwendung des Gesetzes bzw. der Verordnung Weisungen zu erteilen, entfaltet sie aber unvermeidlich mittelbar oder unmittelbare Auswirkungen auf Private (Urteile des BVGer A-2066/2017 vom 14. November 2017 E. 4.1.1; A-8728/2007 vom 8. April 2008 E. 3.1;Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 103). Verwaltungsverordnungen finden keine förmliche gesetzliche Delegation und beruhen daher auf keiner rechtssatzmässigen Grundlage (Urteile des BGer 2C_76/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2.3.2, 2C_264/2014 vom 17. August 2015 E. 2.2.4; Urteil A-4242/2020 E. 8.2.2).
10.3.10 Sie bedürfen keiner Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (BGE 121 II 473 E. 2b; BVGE 2010/33 E. 3.3.1; Urteil A-4242/2020 E. 8.2.2). Art. 13 Abs. 2

SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 13 - 1 Nel Foglio federale sono pubblicati: |
|
1 | Nel Foglio federale sono pubblicati: |
a | i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale; |
b | i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale; |
c | ... |
d | i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.; |
e | le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; |
f | i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h; |
fbis | le istruzioni del Consiglio federale; |
g | altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale. |
2 | Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: |
a | rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1; |
b | decisioni e comunicazioni del Consiglio federale; |
c | decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.26 |
3 | Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5). |
4 | Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10. |

SR 170.512.1 Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb) - Ordinanza sulle pubblicazioni OPubb Art. 18 Contenuto - La pubblicazione straordinaria riproduce il testo integralmente o ne dà il contenuto essenziale. |

SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 19 Pubblicazione dei documenti ufficiali - (art. 21 lett. c LTras) |
|
a | ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e |
b | la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale. |

SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 6 Principio della trasparenza - 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
|
1 | Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
2 | Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore. |
3 | Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |

SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 6 Principio della trasparenza - 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
|
1 | Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
2 | Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore. |
3 | Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |

SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 19 Pubblicazione dei documenti ufficiali - (art. 21 lett. c LTras) |
|
a | ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e |
b | la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale. |

SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 1 Scopo e oggetto - La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali. |

SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 2 Campo d'applicazione personale - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | all'amministrazione federale; |
b | alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; |
c | ai Servizi del Parlamento. |
2 | La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 |
3 | Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se: |
a | è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati; |
b | l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure |
c | i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza. |

SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 19 Pubblicazione dei documenti ufficiali - (art. 21 lett. c LTras) |
|
a | ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e |
b | la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale. |
10.3.11 Verwaltungsverordnungen stellen keine gesetzliche Grundlage dar. Für Gerichte sind sie nicht verbindlich. Sie sollen sie bei ihrer Entscheidung jedoch berücksichtigen, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (BGE 142 II 182 E. 2.3.3; 121 II 473 E. 2b; BVGE 2010/33 E. 3.3.1).
10.3.12 Die Funktion des internen Sanktionsreglements vom 30. Mai 2018 besteht darin, eine einheitliche und rechtsgleiche Praxis hinsichtlich der Verwaltungsmassnahmen und Gebühren im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrollen sicherzustellen. Im Sanktionsreglement selbst wird der Zweck einleitend wie folgt definiert:
"Dieses Dokument soll die gesetzlichen Grundlagen und das Vorgehen bei der Betriebs- und Produktekontrolle im Bereich Futtermittel klären. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie vorzugehen ist und welche Sanktionen anzuwenden sind. Das Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich als Arbeitsgrundlage für Agroscope.".
Das Reglement wurde weder in der Gesetzessammlung publiziert noch sonst wie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vielmehr richtet es sich an die mit dem Vollzug betraute Behörde, die Vorinstanz. Das interne Sanktionsreglement stellt somit eine Verwaltungsverordnung dar.
10.3.13 Eine Abweichung von den gesetzlichen Bestimmungen durch das Sanktionsreglement ist grundsätzlich ebenfalls nicht ersichtlich (vgl. aber E. 8.3 - 8.5oben). Auch wenn es der Wortlaut des Gesetzes und der Verordnung nicht ausdrücklich vorsieht, kann und muss die Vorinstanz bei der Beurteilung zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Verletzung unterscheiden. Diese Abstufung soll die Verhältnismässigkeit der Sanktion sicherstellen, indem bei einem leichten Verstoss eine tiefe Belastung und bei einer schweren Verletzung eine hohe Belastung auszusprechen ist. In diesem Sinne muss es auch zulässig sein, in einer Verwaltungsverordnung zur Verwirklichung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis solche "Kategorien" bzw. vorliegend solche "Nicht-Konformitäts-Niveaus" für typischen Regelfälle festzuhalten, was selbstverständlich nicht davon entbindet, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist. Auch das Sanktionsreglement hält einleitend in Kapitel 2 zu den Sanktionen fest:
"Als Vollzugsbehörde muss Agroscope die Sanktionen in einer Höhe festsetzen, die ausreicht, um den Betrieb dazu bewegen, seine Verpflichtungen wahrzunehmen, wobei die Schwere des Falls und die Schwere der Situation und die Lage des Betriebs zu berücksichtigen sind. Die in den folgenden Kapiteln festgelegten Beträge können deshalb unter Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen angepasst werden. In diesem Sinne handelt es sich bei den angegebenen Beträgen um Richtbeträge, die auf die Situation abgestimmt werden können.".
10.3.14 Inwiefern das Sanktionsreglement keine einheitliche, verhältnismässige Verwaltungspraxis gewährleistet und auch nicht der willkürfreien und rechtsgleichen Behandlung des Falles dient, ist im Übrigen nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht näher begründet. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich bei der im Sanktionsreglement vorgesehenen Einteilung in leichte, mittlere und schwere Nichtkonformitäten auch nicht um eine untaugliche Kategorisierung. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es im Sanktionsreglement nicht darum geht, leichte, mittlere und schwere Nicht-Konformitäten der handelsüblichen Beschaffenheit festzulegen, sondern die verschiedenen bei einer Produktekontrolle typischerweise feststellbaren Verstösse insgesamt als leicht, mittelschwer und schwer einzuteilen. So soll beispielsweise ein leichter Verstoss vorliegen, wenn bei einem Produkt ein Deklarationsfehler festgestellt wurde, der keine negativen Folgen für die Sicherheit der Lebensmittelkette oder für die Umwelt hat. Ein sehr schwerer Verstoss liege vor, wenn die Gesundheit von Mensch und/oder Tier gefährdet sei oder gefährdet sein könnte oder ein Risiko für die Umwelt darstelle, z.B. wenn mehrere unerlaubte Stoffe nachgewiesen werden (wie beispielsweise Antibiotika). Ein Verstoss gegen Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
10.3.15 Es ist damit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz sich beim Aussprechen der Massnahme unter anderem auch am internen Sanktionsreglement orientiert hat. Dies entbindet, wie erwähnt, aber nicht davon im Einzelfall zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist, was im Übrigen auch von der Vorinstanz nicht bestritten wird. Diese Prüfung ist nachfolgend vorzunehmen.
10.4 Massgebliche Kriterien bei der Festlegung und Bemessung der Verwaltungssanktion ist die Schwere der Widerhandlung und die Tragweite der Auswirkungen, welche die Sanktion für den Betroffenen zeitigen (Urteil des BVGer B-6199/2007 vom 15. Oktober 2008 E. 8.2). Zu prüfen ist, ob die Höhe der Sanktion in einem angemessenen Verhältnis zur Verletzung der Rechtsgüter und Interessen steht, welche durch die Normen, gegen die die Beschwerdeführerin verstossen hat, geschützt werden (Urteil des BVGer B-3631/2011 vom 12. März 2013 E. 3.4). Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechend darf eine Massnahme nicht über das hinausgehen, was nach pflichtgemässen Ermessen zur Erreichung des Zweckes als notwendig erscheint. Sie muss zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt werden. Es ist jeweils zu prüfen, ob ein milderes Mittel genügt, um das Ziel der Sanktion zu erreichen. Ausserdem muss der Zweck der Sanktion deren Wirkung rechtfertigen (Andreas Wasserfallen, a.a.O., Art. 169 N. 3). Da die Vorinstanz bei der Verhängung einer Verwaltungssanktion über ein eigenes Entschliessungsermessen verfügt, hat das Bundesverwaltungsgericht den diesbezüglichen Ermessensspielraum zu respektieren und nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen (Urteile des BVGer
A-6830/2017 E. 7.3, B-5431/2013 vom 17. November 2014 E. 5.3 m.H.; vgl. ferner Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 14. September 2015 E. 638).
10.4.1 Die Vorinstanz hat den in Art. 169 Abs. 1 Bst. h LWG für die Belastung vorgesehenen Rahmen von Fr. 10'000.- bei Weitem nicht ausgeschöpft. Vielmehr ist sie mit der Belastung von Fr. 450.- am untersten Rand geblieben.
10.4.2 Die Vorinstanz erwog, sobald ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
10.4.3 Wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt, statuiert weder Art. 169

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
10.4.4 Da gemäss den erwähnten allgemeinen Grundsätzen bei der Festlegung und Bemessung der Verwaltungssanktion die Schwere der Verletzung und Gefährdung der Rechtsgüter und Interessen, die mit den vorliegend verletzten Futtermittelbestimmungen geschützt werden, aber ohnehin miteinzubeziehen sind (s. E.10.4 oben), ist vorliegend die konkrete und/oder potentielle Gefahr für das Tierwohl, die Versorgungssicherheit und die Umwelt bereits aus diesen Gründen zu berücksichtigen (s. E. 6.9 oben).
10.4.5 Bei der Schwere der Widerhandlung fällt vorliegend ins Gewicht, dass die Bio-Futtergerste erheblich mit lebenden und toten Kornkäfern befallen war, der Befall sich über eine gewisse Zeitdauer hinweg entwickelt haben muss und mit relativ einfachen Mitteln bei Selbstkontrollen erkennbar gewesen wäre (s. E. 7.7 oben). Eine erhöhte Temperatur, erhöhte Luftfeuchtigkeit oder die Ansiedelung von Bakterien, Milben oder Schimmelpilzen wurde zwar, wie erwähnt, nicht festgestellt und die befallene Bio-Gerste wurde unterdessen von der Lagerhalterin nach Rücksprache mit der Beschwerdeführerin erneut mit Stickstoff behandelt. Aufgrund des erheblichen Befalls hätte es ohne Behandlung der Futtergerste im weiteren Verlauf aber zu diesen Auswirkungen kommen können (vgl. dazu E. 6.2 und 6.10 oben) und auch ein zunehmender Nährstoffverlust der Gerste hätte gedroht.
10.4.6 Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin die befallene Bio-Futtergerste hauptsächlich "erst" für Verkaufszwecke bereitgehalten und weitestgehend noch nicht an Bio-Betriebe ausgeliefert hat. Damit bestand die Gefahr, dass bei Auslieferung der befallenen Gerste ganze Bio-Betriebe hätten kontaminiert werden können. Die Bekämpfung von Schädlingen in Bio-Betrieben wäre, wie die Vorinstanz zutreffend erwog, nur mit grossem Aufwand möglich, da nur sehr eingeschränkt Pestizide eingesetzt werden dürfen und eine Behandlung mit Stickstoff nicht mehr möglich ist. Insofern bestand zwar keine unmittelbare und konkrete Gefahr für das Tierwohl, die Versorgungssicherheit und die Umwelt, jedoch durchaus eine potentielle. Diese Beurteilung der konkreten und potentiellen Gefahren ist weitestgehend selbstklärend. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, bedurfte es keiner weiteren formell dokumentierter Risikoanalyse bzw. wissenschaftlichen Gefahrenanalyse.
10.4.7 Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin kann im Übrigen ein pflichtwidriges Untätigbleiben ebenso schwer wiegen wie ein pflichtwidriges Handeln.
10.4.8 Die Beschwerdeführerin hat offensichtlich aus Kostengründen darauf verzichtet, regelmässige Selbstkontrollen durchzuführen oder anzuordnen, obwohl sie mit einer gewissen erhöhten Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kornkäferbefalls des Futtermittels rechnen musste. Auch hat die Beschwerdeführerin als Futtermittelunternehmen von den möglichen schwerwiegenderen Folgen eines Kornkäferbefalls wissen müssen. Sie hat damit zumindest grobfahrlässig gehandelt. Das Verschulden wiegt damit nicht leicht. Zudem hat die Beschwerdeführerin nicht erstmalig gegen Futtermittelbestimmungen verstossen (s. E.10.4.14 unten).
10.4.9 Der vorliegende Verstoss erscheint damit klar schwerer als beispielsweise blosse Deklarationsfehler ohne negative Folgen für die Sicherheit der Lebensmittelkette oder die Umwelt. Im Vergleich mit anderen möglichen Verstössen gegen Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
10.4.10 Auch die Vorinstanz hielt fest, es handle sich um einen Verstoss gegen Art. 7

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.4.11 Eine Verwaltungsmassnahme ist nur gerechtfertigt, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für den betroffenen Privaten bewirkt, wahrt. Es ist deshalb eine wertende Abwägung vorzunehmen, welche im konkreten Fall das öffentliche Interesse an der Massnahme und den Eingriff in die privaten Interessen der Betroffenen miteinander vergleicht.
10.4.12 Vorliegend besteht das Ziel der Massnahme darin, die Beschwerdeführerin dazu zu motivieren, ihre aus der FMV ergebenden Pflichten als Futtermittelunternehmen zukünftig umfassend wahrzunehmen. Das öffentliche Interesse, dass Futtermittel sicher und von einwandfreier Qualität ist, ist in Anbetracht der zugrundeliegenden grundsätzlichen Ziele des Schutzes der Versorgungssicherheit, des Tierwohls und der Umwelt als gewichtig einzustufen. Dem stehen auf Seiten der Beschwerdegegnerin vorwiegend wirtschaftliche Interessen gegenüber, die jedoch mit einer Belastung von Fr. 450.- nur leicht beeinträchtigt werden.
10.4.13 Zu prüfen bliebt, ob dieses mit der angefochtenen Verfügung verfolgte Ziel auch durch die Auferlegung einer geringeren Belastung oder einer anderen milderen Massnahme hätte erreicht werden können. Im Vordergrund steht dabei die Möglichkeit der Anordnung einer Verwarnung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. a

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.4.14 Die Beschwerdeführerin hat, wie erwähnt, nicht zum ersten Mal gegen Futtermittelbestimmungen verstossen. Sie wurde bereits mit rechtskräftiger Verfügung vom 19. August 2020 wegen Verletzung von Melde- und Auskunftspflichten bezüglich des Inverkehrbringens von aufgrund Salmonellenbefalls gesperrtem Futtermittel mit einer Belastung i.S.v. Art. 169 Abs. 1 Bst. h

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 173 Contravvenzioni - 1 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:266 |
|
a | ... |
abis | contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c, e ed f, nonché 15; |
ater | contravviene alle prescrizioni sull'uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all'articolo 14 capoverso 4; |
b | viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena. |
c | rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185; |
cbis | non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate; |
d | in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli; |
e | fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge; |
f | impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l'articolo 63 capoverso 4; |
g | contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 145; |
gbis | non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni; |
gquater | contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a o 165a; |
gter | contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati; |
h | contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a276; |
i | non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a; |
k | senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); |
kbis | senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione; |
kquater | importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a); |
kter | contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione; |
l | importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162); |
m | non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163; |
n | non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164; |
o | contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183. |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
10.4.15 Die auferlegte Belastung in der Höhe von Fr. 450.- erscheint notwendig, geeignet und angemessen, um die Beschwerdeführerin anzuhalten, in Zukunft die Anforderungen der Futtermittelgesetzgebung zu erfüllen. Sie ist daher verhältnismässig.
11.
Im Ergebnis ist mit der Vorinstanz ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 1 Bst. e

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
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1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |

SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
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1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |

SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
12.
12.1 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin Gebühren von Fr. 150.- für die Beprobung und von Fr. 300.- für die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung auferlegt. Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei nur eine Gebühr von Fr. 70.- zu erheben.
12.2 Die Erhebung von Gebühren durch das BLW einschliesslich seiner Forschungsanstalten für ihre Verfügungen und Dienstleistungen wird in der Verordnung vom 16. Juni 2006 über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft (GebV-BLW; SR 910.11) geregelt. Für die Bemessung gelten die Ansätze nach den Anhängen 1 und 2. Ist in den Anhängen kein Ansatz festgelegt, so werden die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet. Der Stundenansatz beträgt je nach erforderlicher Sachkenntnis des ausführenden Personals Fr. 90.- bis Fr. 200.- (Art. 4 Abs. 2

SR 910.11 Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) - Ordinanza sulle tasse UFAG Art. 4 Calcolo della tassa - 1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
|
1 | Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
1bis | Per il calcolo delle tasse in relazione all'ordinanza del 31 ottobre 201813 sulla salute dei vegetali si applica l'allegato 3.14 |
2 | Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. |
3 | Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2. |
4 | Qualora per l'emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli |

SR 910.11 Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) - Ordinanza sulle tasse UFAG Art. 4 Calcolo della tassa - 1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
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1 | Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
1bis | Per il calcolo delle tasse in relazione all'ordinanza del 31 ottobre 201813 sulla salute dei vegetali si applica l'allegato 3.14 |
2 | Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. |
3 | Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2. |
4 | Qualora per l'emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli |
12.3 Da vorliegend die kontrolliere Futtergerste nicht den Anforderungen der Futtermittelgesetzgebung entsprach, hat die Vorinstanz die Gebühren zu Recht nach Zeitaufwand berechnet. Der von der Vorinstanz angenommene Stundenansatz von Fr. 100.- und der ausgewiesene Aufwand von 3 Stunden für die Ausfertigung der angefochtenen siebenseitigen Verfügung erscheint ebenso angemessen wie die Gebühr von Fr. 150.- für die Beprobung.
12.4 Im Ergebnis erweist sich somit auch die der Beschwerdeführerin auferlegten Gebühr von insgesamt Fr. 450.- als recht- und verhältnismässig. Die Beschwerde ist auch insofern abzuweisen.
13.
13.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
13.2 Die Höhe des verlangten Kostenvorschusses präjudiziert die Höhe der nachmaligen Gerichtsgebühr nicht. Die Verfügung für den Kostenvorschuss gibt auch keine Vertrauensgrundlage für eine bestimmte oder eine maximale Höhe der Gebühr ab (Urteil des BGer 2C_603/2011 vom 16. Januar 2012 E. 2.4; Urteil des BVGer A-6867/2015 vom 8. Februar 2016 E. 2.2).
13.3 Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
13.4 Die Vorinstanz ersucht um Ausrichtung einer angemessenen Schreibgebühr gemäss Art. 63

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
13.5 Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, haben vor Bundesverwaltungsgericht keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird diesem Betrag angerechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Kathrin Dietrich Corine Knupp
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Versand: 12. Juli 2022
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)