SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 12 Regole professionali - L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 166 In generale - 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63 va interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.248 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 114 Stazione di ricerca agronomica - 1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica. |
SR 915.7 Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr) ORAgr Art. 3 Compiti - 1 Agroscope ha i seguenti compiti: |
|
1 | Agroscope ha i seguenti compiti: |
a | attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare; |
b | fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l'articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; |
c | adempimento di compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali. |
2 | Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l'insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 12 Regole professionali - L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 15 Obbligo di comunicazione - 1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 115 - 1 La stazione di ricerca agronomica ha segnatamente i seguenti compiti:180 |
|
a | elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole; |
b | elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; |
c | sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; |
d | fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura; |
e | fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali; |
f | svolgere compiti d'esecuzione. |
SR 915.7 Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr) ORAgr Art. 5 Consiglio Agroscope - 1 Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo. |
|
1 | Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo. |
2 | Il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni. |
3 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l'Amministrazione federale. |
4 | I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi. |
5 | Il DEFR emana un regolamento che disciplina l'organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
|
1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
|
1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 158 Definizione e campo d'applicazione - 1 Per mezzi di produzione s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159a Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione - Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 160 Obbligo d'omologazione - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione. |
|
a | l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; |
b | i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione; |
c | i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.226 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 160 Obbligo d'omologazione - 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione. |
|
a | l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione; |
b | i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione; |
c | i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.226 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina l'importazione, la produzione, la trasformazione, l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali da reddito e da compagnia. |
|
1 | La presente ordinanza disciplina l'importazione, la produzione, la trasformazione, l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali da reddito e da compagnia. |
2 | La produzione primaria di alimenti per animali è retta dall'ordinanza del 23 novembre 20057 concernente la produzione primaria, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. |
3 | L'ordinanza non si applica: |
a | agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità; |
b | agli alimenti importati per animali destinati alla riesportazione in Stati con cui non vige alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o del rispettivo esame di conformità; |
c | agli alimenti importati per animali da compagnia destinati all'uso privato. |
4 | È fatta salva la legislazione sulle epizoozie. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 2 Settori disciplinati - Sono disciplinati: |
|
a | nel capitolo 2: |
a1 | l'immissione sul mercato e l'uso di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali, |
a2 | i requisiti relativi all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione; |
b | nel capitolo 3: |
b1 | la procedura di autorizzazione, l'immissione sul mercato e l'uso di additivi per alimenti per animali e premiscele, |
b2 | il controllo e l'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele; |
c | nel capitolo 4: le concentrazioni massime e le disposizioni specifiche per le sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale; |
d | nel capitolo 5: |
d1 | i requisiti relativi all'igiene degli alimenti per animali, |
d2 | i requisiti e le modalità a garanzia della rintracciabilità degli alimenti per animali, |
d3 | le condizioni e la procedura di registrazione e omologazione degli stabilimenti; |
e | nel capitolo 6: |
e1 | l'autorizzazione e il controllo degli alimenti geneticamente modificati per animali, |
e2 | i requisiti relativi all'etichettatura e alla rintracciabilità degli alimenti geneticamente modificati per animali. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 6 - 1 Il presente capitolo non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. |
|
1 | Il presente capitolo non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. |
2 | Il presente capitolo si applica fatta salva l'ordinanza del 25 maggio 201113 concernente i sottoprodotti di origine animale.14 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 2 Settori disciplinati - Sono disciplinati: |
|
a | nel capitolo 2: |
a1 | l'immissione sul mercato e l'uso di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali, |
a2 | i requisiti relativi all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione; |
b | nel capitolo 3: |
b1 | la procedura di autorizzazione, l'immissione sul mercato e l'uso di additivi per alimenti per animali e premiscele, |
b2 | il controllo e l'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele; |
c | nel capitolo 4: le concentrazioni massime e le disposizioni specifiche per le sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale; |
d | nel capitolo 5: |
d1 | i requisiti relativi all'igiene degli alimenti per animali, |
d2 | i requisiti e le modalità a garanzia della rintracciabilità degli alimenti per animali, |
d3 | le condizioni e la procedura di registrazione e omologazione degli stabilimenti; |
e | nel capitolo 6: |
e1 | l'autorizzazione e il controllo degli alimenti geneticamente modificati per animali, |
e2 | i requisiti relativi all'etichettatura e alla rintracciabilità degli alimenti geneticamente modificati per animali. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 35 Oggetto - Il presente capitolo si applica a tutti gli alimenti per animali, compresi gli additivi per alimenti per animali e le premiscele. Si applica altresì agli alimenti per animali ottenuti dalla produzione primaria. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 2 Settori disciplinati - Sono disciplinati: |
|
a | nel capitolo 2: |
a1 | l'immissione sul mercato e l'uso di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali, |
a2 | i requisiti relativi all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione; |
b | nel capitolo 3: |
b1 | la procedura di autorizzazione, l'immissione sul mercato e l'uso di additivi per alimenti per animali e premiscele, |
b2 | il controllo e l'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele; |
c | nel capitolo 4: le concentrazioni massime e le disposizioni specifiche per le sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale; |
d | nel capitolo 5: |
d1 | i requisiti relativi all'igiene degli alimenti per animali, |
d2 | i requisiti e le modalità a garanzia della rintracciabilità degli alimenti per animali, |
d3 | le condizioni e la procedura di registrazione e omologazione degli stabilimenti; |
e | nel capitolo 6: |
e1 | l'autorizzazione e il controllo degli alimenti geneticamente modificati per animali, |
e2 | i requisiti relativi all'etichettatura e alla rintracciabilità degli alimenti geneticamente modificati per animali. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 40 - Il presente capitolo non si applica al commercio al dettaglio di alimenti per animali da compagnia. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 41 Obblighi generali - Le imprese del settore dell'alimentazione animale assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sottostanno al loro controllo siano condotte secondo le prescrizioni in vigore e i criteri di buona pratica. Esse assicurano in particolare che siano soddisfatti i rispettivi requisiti relativi all'igiene. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 104 Agricoltura - 1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: |
|
a | completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; |
b | promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali; |
c | emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; |
d | protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; |
e | può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento; |
f | può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 1 Scopo - La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: |
|
a | garantire l'approvvigionamento della popolazione; |
b | salvaguardare le basi esistenziali naturali; |
c | aver cura del paesaggio rurale; |
d | garantire un'occupazione decentralizzata del territorio; |
e | garantire il benessere degli animali. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 3 Definizioni - 1 Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
|
1 | Sono considerati alimenti per animali le sostanze o i prodotti, compresi gli additivi per alimenti per animali, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione degli animali per via orale. |
2 | In riferimento agli alimenti per animali, si intende per: |
a | materie prime per alimenti per animali (materie prime): i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
b | alimenti completi per animali: gli alimenti composti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
c | alimenti composti per animali: le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali; |
d | alimenti complementari per animali: gli alimenti composti per animali con tenore elevato di determinate sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri alimenti per animali; |
e | alimenti d'allattamento per animali: gli alimenti composti per animali somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali a complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a quella di animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macello; |
f | alimenti minerali per animali: gli alimenti complementari per animali contenenti almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento per animali con l'88 per cento di sostanza secca; |
g | alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali): le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 20188 sull'autorizzazione dei medicamenti; |
h | additivi per alimenti per animali: le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3; |
i | coadiuvanti tecnologici: le sostanze di per sé non usate come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella lavorazione o nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime degli stessi allo scopo di conseguire un determinato obiettivo tecnologico, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'influenza negativa sulla salute dell'uomo o degli animali o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; |
j | coccidiostatici e istomonostatici: le sostanze destinate a uccidere protozoi o a inibirne la crescita; |
k | particolare fine nutrizionale: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo o di assimilazione o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o irreversibilmente e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato; |
l | premiscele: le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali; |
m | supporto: una sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per alimenti per animali allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'uso, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico. |
3 | In riferimento all'etichettatura, si intende per: |
a | durata minima di conservazione: il periodo durante il quale lo stabilimento responsabile dell'etichettatura garantisce che l'alimento per animali, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; |
b | etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
c | etichetta: i cartellini, le marche, i marchi commerciali, le illustrazioni o descrizioni di altro tipo, scritti, stampati, stampigliati, marchiati, impressi in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente alimenti per animali o a essi attaccati; |
d | partita o lotto: una quantità identificabile di alimenti per animali che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
e | stabilimento responsabile dell'etichettatura: lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali; |
f | presentazione: la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti. |
4 | In riferimento agli animali, si intende per: |
a | animale non destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da compagnia): qualsivoglia animale appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano in Europa; |
b | animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa; |
c | animali da pelliccia: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce, ma non destinato al consumo umano; |
d | razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, sulla base di un tasso d'acqua del 12 per cento, necessaria in media al giorno a un animale di una specie, di una categoria d'età e di parametri produttivi determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni nutrizionali; |
e | alimentazione degli animali per via orale: l'introduzione di alimenti per animali nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale o mantenere la produttività di animali sani; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
5 | In riferimento alle imprese, si intende per: |
a | imprese del settore dell'alimentazione animale: tutte le imprese che svolgono operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, con o senza fini di lucro, pubbliche o private; |
b | stabilimento: ogni impianto di produzione, trasformazione e distribuzione di un'impresa del settore dell'alimentazione animale; |
c | fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: tutte le fasi, importazione compresa, dalla produzione primaria di un alimento per animali fino allo stoccaggio, al trasporto, alla vendita o alla consegna dello stesso all'utilizzatore finale; |
d | immissione sul mercato: la detenzione di alimenti per animali ai fini della vendita, comprese l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso nonché la vendita, la distribuzione o altre forme di trasferimento; |
e | rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; |
f | commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso. |
6 | In riferimento alla sicurezza degli alimenti per animali, si intende per: |
a | pericolo: un agente biologico, chimico o fisico contenuto in una derrata alimentare o in alimento per animali, o uno stato di una derrata alimentare o di un alimento per animali atto a provocare un effetto nocivo sulla salute; |
b | rischio: una funzione della probabilità che si produca un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto conseguente alla presenza di un pericolo; |
c | analisi del rischio: il processo costituito dalle tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; |
d | valutazione del rischio: un processo, su base scientifica, costituito dalle quattro fasi: individuazione del pericolo, descrizione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e descrizione del rischio; |
e | gestione del rischio: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative strategiche consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. |
7 | Per il resto si intende per: |
a | sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti patogeni, presenti in e/o su un prodotto destinato all'alimentazione degli animali e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale. |
b | utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali senza l'intenzione di immetterlo nuovamente sul mercato; |
c | soglia d'intervento: il tenore di una sostanza indesiderabile superato il quale devono essere effettuate indagini volte a identificarne le fonti e si devono adottare misure atte a ridurre o eliminare tali fonti; |
d | prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (OGM): derivato, in tutto o in parte, da OGM, ma non contenente o costituito da OGM; |
e | mezzo di comunicazione a distanza: qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti; |
f | produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare o prodotti da essi derivati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 170 Riduzione e diniego di contributi - 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 170 Riduzione e diniego di contributi - 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 46 Principio - 1 Per l'esercizio della loro attività tutte le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
|
1 | Per l'esercizio della loro attività tutte le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
a | essere registrate secondo l'articolo 47; oppure |
b | essere omologate secondo l'articolo 48, se è necessaria l'omologazione. |
2 | Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l'obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 200544 concernente la produzione primaria.45 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 51 Revoca della registrazione o dell'omologazione - L'UFAG revoca la registrazione o l'omologazione di uno stabilimento per una o più delle sue attività se: |
|
a | lo stabilimento cessa una o più delle sue attività; |
b | lo stabilimento non ha soddisfatto le condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno; |
c | individua gravi mancanze o ha dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'impresa del settore dell'alimentazione animale non è ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 41 Obblighi generali - Le imprese del settore dell'alimentazione animale assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sottostanno al loro controllo siano condotte secondo le prescrizioni in vigore e i criteri di buona pratica. Esse assicurano in particolare che siano soddisfatti i rispettivi requisiti relativi all'igiene. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 45 Documenti concernenti il sistema HACCP - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono: |
a | fornire all'UFAG, nella forma richiesta, la prova dell'adempimento dell'articolo 44; |
b | assicurare che tutti i documenti in cui si descrivono le procedure sviluppate ai sensi dell'articolo 44 siano sempre aggiornati. |
2 | All'atto di stabilire i requisiti relativi alla forma della prova di cui il capoverso 1 lettera a, l'UFAG tiene conto della natura dell'impresa del settore dell'alimentazione animale. |
3 | L'UFAG può emanare linee guida per l'elaborazione dei documenti HACCP. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 143 Manipolazione del mercato - 1 Agisce in maniera illecita chiunque: |
|
1 | Agisce in maniera illecita chiunque: |
a | diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera; |
b | esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.70 |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a: |
a | operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi; |
b | programmi di riacquisto di valori mobiliari propri. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 164 Statistica della commercializzazione - Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159a Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione - Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 159 Principi - 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che: |
|
a | si prestano all'impiego previsto; |
b | non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e |
c | offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 13 - 1 Nel Foglio federale sono pubblicati: |
|
1 | Nel Foglio federale sono pubblicati: |
a | i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale; |
b | i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale; |
c | ... |
d | i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.; |
e | le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; |
f | i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h; |
fbis | le istruzioni del Consiglio federale; |
g | altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale. |
2 | Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: |
a | rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1; |
b | decisioni e comunicazioni del Consiglio federale; |
c | decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.26 |
3 | Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5). |
4 | Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10. |
SR 170.512.1 Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb) - Ordinanza sulle pubblicazioni OPubb Art. 18 Contenuto - La pubblicazione straordinaria riproduce il testo integralmente o ne dà il contenuto essenziale. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 19 Pubblicazione dei documenti ufficiali - (art. 21 lett. c LTras) |
|
a | ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e |
b | la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 6 Principio della trasparenza - 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
|
1 | Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
2 | Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore. |
3 | Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 6 Principio della trasparenza - 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
|
1 | Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
2 | Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore. |
3 | Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 19 Pubblicazione dei documenti ufficiali - (art. 21 lett. c LTras) |
|
a | ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e |
b | la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 1 Scopo e oggetto - La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 2 Campo d'applicazione personale - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | all'amministrazione federale; |
b | alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; |
c | ai Servizi del Parlamento. |
2 | La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 |
3 | Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se: |
a | è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati; |
b | l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure |
c | i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza. |
SR 152.31 Ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) - Ordinanza sulla trasparenza OTras Art. 19 Pubblicazione dei documenti ufficiali - (art. 21 lett. c LTras) |
|
a | ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e |
b | la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 173 Contravvenzioni - 1 Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:266 |
|
a | ... |
abis | contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c, e ed f, nonché 15; |
ater | contravviene alle prescrizioni sull'uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all'articolo 14 capoverso 4; |
b | viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena. |
c | rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185; |
cbis | non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate; |
d | in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli; |
e | fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge; |
f | impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l'articolo 63 capoverso 4; |
g | contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 145; |
gbis | non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni; |
gquater | contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a o 165a; |
gter | contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati; |
h | contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a276; |
i | non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a; |
k | senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); |
kbis | senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione; |
kquater | importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a); |
kter | contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione; |
l | importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162); |
m | non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163; |
n | non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164; |
o | contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 7 Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso - 1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
|
1 | Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se: |
a | sono sicuri; |
b | non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali; |
c | non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali; |
d | non rendono insicure, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per animali; |
e | sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile. |
1bis | Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 201515.16 |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)17 emana disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche che le materie prime, gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali devono adempiere. |
SR 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) - Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA Art. 42 Obblighi specifici - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
|
1 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.39 |
2 | Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve prendere, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo. |
3 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 4 quale ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo. |
4 | Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono ritirarlo senza indugio dal mercato e informarne le autorità competenti. Esse informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute. |
5 | Il DEFR stabilisce gli obblighi specifici per le imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività. |
6 | Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un'azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.40 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.11 Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) - Ordinanza sulle tasse UFAG Art. 4 Calcolo della tassa - 1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
|
1 | Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
1bis | Per il calcolo delle tasse in relazione all'ordinanza del 31 ottobre 201813 sulla salute dei vegetali si applica l'allegato 3.14 |
2 | Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. |
3 | Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2. |
4 | Qualora per l'emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli |
SR 910.11 Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) - Ordinanza sulle tasse UFAG Art. 4 Calcolo della tassa - 1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
|
1 | Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2. |
1bis | Per il calcolo delle tasse in relazione all'ordinanza del 31 ottobre 201813 sulla salute dei vegetali si applica l'allegato 3.14 |
2 | Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. |
3 | Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2. |
4 | Qualora per l'emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |