Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2018.3

Sentenza del 27 novembre 2018 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente del collegio, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confedera- zione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni

contro

A., difeso dall'avvocato d'ufficio Costantino Testa

Oggetto

Organizzazione criminale; ricettazione; denuncia mendace, subordinatamente sviamento della giustizia; infrazione alla legge federale sulle armi

Fatti:

A. L'11 luglio 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), su richiesta della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 7 maggio 2013 (cl. 1 p. 05-000-0001 e segg.), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. ed ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP (cl. 1 p. 01-000-0001). In seguito a diverse perquisizioni domiciliari intervenute il 18 agosto 2015, che hanno permesso di rinvenire e mettere al sicuro svariate armi e munizioni, l'indagine è stata estesa, il 16 settembre 2015, per violazione dell'art. 33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54) nonché per titolo di ricettazione ai sensi dell'art. 160
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
CP (cl. 1 p. 01-000-0002 e segg.). Successivi atti d'indagine hanno in seguito portato, il 16 agosto 2016, ad un’ulteriore estensione del procedimento nei confronti di A. per violazione dell'art. 90 cpv. 1
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
1    È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3    È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
3bis    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale238, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.239
3ter    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.240
4    È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:
a  di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;
b  di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;
c  di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;
d  di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.241
5    L'articolo 237 numero 2 del Codice penale242 non è applicabile in questi casi.
della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e per sviamento della giustizia giusta l'art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP. Il procedimento è stato nel contempo esteso alle seguenti persone: B. per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP, per denuncia mendace giusta l'art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
CP e per favoreggiamento ai sensi dell'art. 305
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
CP; C. per titolo di sviamento della giustizia secondo l'art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP e per favoreggiamento giusta l'art. 305
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
CP; D., figlio dello stesso A., per violazione dell'art. 33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
LArm (cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.). Con decisione del 30 gennaio 2017, il MPC ha da ultimo esteso il procedimento nei confronti di A. per titolo di denuncia mendace ai sensi dell'art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
CP (cl. 1 p. 01-000-0008 e segg.).

B. Nel corso dell'istruzione sono state ordinate svariate misure coercitive: più precisamente, sono state perquisite e sequestrate svariate relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. cl. 1 p. 07-001-0001 e segg.), sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari (v. cl. 2 p. 08-000-0001 e segg.) e misure di sorveglianza (v. cl. 3 p. 09-101-0001 e segg.; cl. 5 p. 09-501-0001 e segg.), compreso l’impiego di agenti infiltrati (cl. 5 p. 09-601-0001 e segg.). Gli oggetti e i valori patrimoniali che, in definitiva, il MPC ha deciso di mantenere sotto sequestro sono i seguenti:

Oggetti e valori ritrovati al domicilio di A. a U.

01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari

01.05.0001 Una busta con mittente E. contenente 3 fatture

01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, Patented, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce calibro sconosciuto

01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino con 6 cartucce calibro 6.35

01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri di telefono

01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia)

01.07.0003 Nunchaku di metallo

01.07.0004 Sega tascabile

01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum

01.07.0006 4 proiettili

01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.

01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT.

01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 3

01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme

Oggetti e valori ritrovati presso il Garage I. GmbH a V.

04.01.0021 Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia

04.02.0008 Fionda

04.02.0009 Agenda 2014 J.

04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3 gennaio 2014

04.02.0017 Delivery Note Orange al Garage I. GmbH concernente Samsung Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 4

04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo a due persone dell'Ucraina

04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5

04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6

04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker

04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza carta SIM)

04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10

04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna

04.02.0043 Cartucce in contenitore nero

04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11

04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12

04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13

04.03.0004 Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco

04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, Marke SK contenente 50 cartucce ciascuna

04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger

Oggetti e valori ritrovati nei locali soprastanti il Garage I. GmbH

05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga

05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio

05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage

05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

Oggetti e valori ritrovati al domicilio di D. a U.

07.04.0002 Pistola; marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm, mod. 70

07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce

07.04.0004 una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente

07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegno sulla lama Speed Lock

07.04.0006 Contratto di lavoro (due pagine) del 12 maggio 2014 sottoscritto da M. e N. GmbH

07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.

C. Il 29 novembre 2017 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B. (cl. 1 p. 03-000-0004 e segg.). Il medesimo giorno esso ha emesso due decreti d'accusa: uno nei confronti di C. per sviamento della giustizia (art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP) e favoreggiamento (art. 305
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
CP), condannando lo stesso a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna sospesa per un periodo di prova di due anni e a una multa di fr. 800.– (cl. 1 p. 03-000-0011 e segg.); l'altro a carico di D. per violazione dell'art. 33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
LArm, condannando il medesimo a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna da eseguire (cl. 1 p. 03-000-0015 e segg.).

D. Il decreto di accusa a carico di C. è cresciuto in giudicato il 29 novembre 2017, mentre contro il decreto a carico di D. quest'ultimo ha interposto opposizione in data 4 dicembre 2017 (v. cl. 1 p. 03-000-0018 e segg.), poi ritirata il 4 febbraio 2018 dinanzi a questo Tribunale (v. decreto SK.2018.2 del 22 febbraio 2018), con la conseguenza che anche la condanna penale a carico di D. è passata in giudicato.

E. Con atto d'accusa dell'11 gennaio 2018, inoltrato al Tribunale penale federale (TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A. per organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP), ricettazione (art. 160
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
CP), denuncia mendace (art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP) e infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
LArm).

F. Il dibattimento ha avuto luogo il 30 agosto, il 3 settembre nonché il 9 e il 12 ottobre 2018. A. si è regolarmente presentato in aula.

G. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

G.1 Per quanto riguarda il MPC:

Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:

- appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP)

- ricettazione (art. 160
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
CP)

- denuncia mendace (art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP)

- ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
LArm)

e di condannare A. ad una pena detentiva di 4 anni.

Esso chiede la confisca dei seguenti oggetti:

Nr.

Oggetto

01.06.0001

Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS- calibro 9 Parabellum, Patented, numero di serie 1 con magazzino contenente 10 cartucce 9x19 mm / 5 cartucce calibro sconosciuto

01.06.0002

Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2 con magazzino 6 cartucce calibro 6.35

01.07.0003

Nunchaku di metallo

01.07.0005

Proiettile 9x19 mm Parabellum

01.07.0006

4 proiettili

04.01.0021

Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia

04.02.0042

Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna

04.02.0043

Cartucce in contenitore nero

04.03.0004

Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco

04.03.0005

Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, marca SK contenente 50 cartucce ciascuna

04.03.0007

10 cartucce 9 mm Geco Luger

05.04.0003

4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga

05.08.0004

Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio

05.08.0005

Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage

05.09.0007

Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

07.04.0002

Pistola marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm Mod. 70

07.04.0003

Sacchetto di plastica con 3 cartucce

07.04.0004

Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" contenente 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente

07.05.0001

3 cartucce calibro 9 mm

Per i restanti oggetti, il MPC si rimette al giudizio della Corte.

Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell'esecuzione della pena detentiva in applicazione dell'art. 74
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LOAP.

Esso chiede che le spese procedurali siano addossate all'imputato. Queste ammontano ad un totale pari a fr. 88'009.80 (ovvero fr. 16'000.– per gli emolumenti e fr. 72'009.80 per i disborsi) che devono essere imputate ad A., e ciò come già si evince dall'atto d'accusa dell'11 gennaio 2018.

G.2 La difesa di A. chiede:

1. Di ordinare l’abbandono dei capi di accusa per i quali è sopraggiunta la prescrizione dell’azione penale, se del caso in applicazione della lex mitior, a dipendenza dei singoli fatti e reati imputati al Signor A.

2. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP.

3. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi dell’art. 160
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
CP.

4. Di prosciogliere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
cifra 2 CP e in subordine di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP.

5. Qualora non prescritti e nella misura in cui siano ritenuti adempiuti gli elementi costitutivi del reato, di giudicare colpevole il signor A. per i capi di imputazione di cui al § 1.4 dell’atto di accusa e di condannarlo a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.– e una multa di fr. 500.–. L’esecuzione della pena pecuniaria andrà sospesa con un periodo di prova di due anni.

6. Di ordinare la restituzione all’imputato di tutto quanto non sia oggetto di una istanza di confisca, in particolare:

- 01.03.0001 Classificatore di colore nero

- 01.05.0001 1 busta mittente E. contenente 3 fatture

- 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici

- 01.07.0003 Nunchaku di metallo

- 01.07.0014 Sega tascabile

- 04.02.0008 Fionda

- 04.02.0015 Contratto di Prestito K. / L.

- 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 5

- 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6

- 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker

- 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 10

- 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 11

- 04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB

- 04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB

- 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia

- 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia

- 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014

Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato, se del caso previa trattenuta a garanzia del pagamento delle spese procedurali e di giudizio.

7. Di accollare i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della Confederazione.

8. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati sulla base della notula dettagliata presentata. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre ad A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione.

9. Si chiede che all’imputato sia riconosciuto a titolo di indennizzo (art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP) un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale (fr. 230.– orari) e l’onorario integrale (fr. 350.– orari) da versare al difensore, calcolato in base alle notule dettagliate in atti.

H. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza pubblica il 27 novembre 2018. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato alle parti.

Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1.

1.1 La Corte si è dapprima chinata sulle condizioni di luogo delimitanti il campo d’applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o meno delle giurisdizione elvetica.

1.1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
CP il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

In forza dell’art. 8 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento.

Giusta l’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP è punibile anche chi commette il reato di organizzazione criminale all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’art. 3 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
CP è applicabile. Questa normativa, che si ispira all’art. 260bis n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260bis - 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
1    È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a  Omicidio intenzionale (art. 111);
b  Assassinio (art. 112);
c  Lesioni gravi (art. 122);
cbis  Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d  Rapina (art. 140);
e  Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f  Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis  Sparizione forzata (art. 185bis);
g  Incendio intenzionale (art. 221);
h  Genocidio (art. 264);
i  Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j  Crimini di guerra (art. 264c-264h).338
2    Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3    È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.339
CP, è stata introdotta al fine di garantire l’applicazione della norma penale anche qualora l’organizzazione eserciti, perlomeno in parte, la propria attività criminale in Svizzera o intenda farlo, nella misura in cui qualcuno la sostenga o vi partecipi dall’estero. La normativa concretizza il principio secondo cui il diritto svizzero si applica alla partecipazione ad un atto principale commesso in Svizzera. Estendendo la sovranità territoriale in ambito penale, essa conduce a una dilatazione del principio d’ubiquità (art. 8
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP). Essa non si applica di riflesso allorquando i principi generali di cui agli art. 3 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
segg. CP già da soli fondano la competenza giurisdizionale elvetica, conducendo in altre parole all’applicazione del Codice penale, segnatamente, e in particolar modo, allorquando l’autore partecipa o sostiene l’organizzazione criminale a partire dalla Svizzera (art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
CP). La norma di cui all’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP si iscrive di conseguenza nel solco del principio di territorialità ma anche nel suo corollario dell’ubiquità (art. 8
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP) che tende ad estendere la giurisdizione elvetica al fine d’evitare conflitti negativi di competenza, pure in casi in cui la fattispecie non presenta vincoli stretti con il nostro Paese, purché sussista un nesso di collegamento (DTF 133 IV 171 consid. 6.3). In tale ottica, affinché l’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP possa trovare applicazione, occorre che l’esercizio (effettivo o prospettato) dell’attività criminale (violenta o tesa a conseguire un illecito profitto) dell’organizzazione criminale sia inteso nello stesso senso di un atto principale, a cui il membro dell’organizzazione, rispettivamente colui che la sostiene, partecipi in senso lato. Alla stessa stregua di un correo ad un’infrazione, per il quale non è necessaria alcuna partecipazione all’esecuzione dell’atto (DTF 125 IV 134 consid. 3a), ma che deve nondimeno vedersi opporre il luogo del risultato conseguito dai partecipanti all’infrazione, il membro di un’organizzazione criminale deve vedersi opporre i risultati
delle attività criminali dell’organizzazione che si sono prodotti in Svizzera, anche se la sua partecipazione si è concretizzata esclusivamente all’estero. In applicazione dell’art. 8 cpv. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
2 CP, la nozione d’esercizio di un’attività criminale deve di riflesso essere intesa non solamente con mente al luogo di commissione effettivo o prospettato delle attività dell’organizzazione criminale, ma anche con riferimento al luogo in cui il risultato si produce o avrebbe dovuto prodursi (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 7.1).

1.1.2 Nel caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (v. cl. 22 p. 925.5975), il nesso territoriale con il nostro Paese è palese visto che in base alle ipotesi accusatorie l’imputato avrebbe agito in Svizzera come membro delle “locali” di W. e X., segnatamente con traffici di armi, guardie armate a campi di marijuana, preparativi di traffici di stupefacenti e quindi “attività criminali” ai sensi dell’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP. Per i restanti reati la competenza giurisdizionale elvetica è da ravvisare sulla scorta del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
CP). La giurisdizione svizzera è pertanto data su tutti i reati in esame.

1.2 In base all'art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP il reato di organizzazione criminale giusta l'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti siano stati commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. Per quanto riguarda in particolare la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nella fattispecie la dimensione internazionale, sia dell'inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell'atto d'accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il MPC ha giustamente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale. Inoltre, sottostando la causa sia alla giurisdizione federale in relazione all'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, sia a quella cantonale per quanto attiene agli art. 160
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
, 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
, 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP e 33 LArm, il MPC ha riunito l'istruzione e il giudizio presso l'autorità federale conformemente all'art. 26 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
1    Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2    Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3    La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4    Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
CPP, mediante decisione del 16 settembre 2015, notificata sia alla difesa di A. che alla Procura generale del Canton Berna (v. cl. 1 p. 01-000-0002 e segg.), mediante decisione del 16 agosto 2016, notificata sia alla difesa che alla Procura generale del Canton Berna nonché al Ministero pubblico del Canton Grigioni (v. cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.) e mediante decisione del 30 gennaio 2017, notificata sia alla difesa che alle predette procure cantonali (v. cl. 1 p. 01-000-0008). Visto l’art. 26 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
1    Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2    Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3    La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4    Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
CPP e preso atto delle precitate decisioni del MPC, tutte rimaste incontestate e passate in giudicato, la giurisdizione federale va dunque pacificamente ammessa anche per questi ultimi reati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), qui palesemente non dati.

Questa Corte è dunque competente a giudicare tutti i reati oggetto dell’atto di accusa a carico di A.

2. La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile. L'art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, secondo cui il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio applicabile anche alle infrazioni previste dalla LStup per rinvio dell’art. 333 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...509
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
CP). La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126 IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare risulta dall’interazione tra le norme della parte speciale e della parte generale del diritto penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).

2.1 I reati rimproverati ad A. sarebbero stati commessi dal 2003 al 18 agosto 2015. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima revisione del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa si prefigge da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili, apportando in particolare delle modifiche in ambito di pene con la condizionale, dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, in particolare riducendo il limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere e reintroducendo le pene detentive a partire da un minimo di 3 giorni (FF 2012 4193). Il 1° ottobre 2016 sono altresì entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di espulsione di stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nel caso in disamina, ad A. sono imputati vari reati fra cui quello di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP). Dato che quest’ultimo reato a partire dal 1° ottobre 2016 prevede l’espulsione obbligatoria ex art. 66a cpv. 1 lett. l
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 66a - 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
1    Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
a  omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);
b  lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);
c  appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
d  furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
e  truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
f  truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1-3 della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;
g  matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
h  atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);
i  incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1);
j  pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
k  perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1);
l  atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);
m  genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194981 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h);
n  infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200582 sugli stranieri;
o  infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195183 sugli stupefacenti (LStup);
p  infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201585 sulle attività informative (LAIn).
2    Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
CP, riservate le eccezioni di cui al capoverso 2 di questo stesso articolo, nel caso in esame il nuovo diritto non costituisce palesemente lex mitior per l’imputato, in quanto straniero (sull'applicabilità della norma in questione ai cittadini dell'Unione europea v. sentenza del Tribunale federale 6B_235/2018 del 1° novembre 2018, destinata a pubblicazione), motivo per cui, visto l’art. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, si applica di massima il diritto penale in vigore al momento dei fatti.

2.2 Dal 2003 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio ma anche della LArm.

2.2.1 L’art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.45), nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008, recitava:

“È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto, aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2002 250).

Il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la seguente nuova versione del disposto:

“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2008 5517, per l’entrata in vigore cfr. la relativa ordinanza del Consiglio federale, RU 2008 5406).

Il 28 luglio 2010 è infine entrata in vigore la seguente (e attuale) formulazione dell'art. 33 cpv. 1 lett. a Larm:

“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2010 2902).

2.2.2 Secondo i capi d'accusa 1.4.4-1.4.10, 1.4.12 e 1.4.13, A. avrebbe posseduto armi e munizioni senza relativo permesso fino al 18 agosto 2015. L'atto d'accusa non indica la data d'inizio di tale possesso. Ai capi d'accusa 1.4.1-1.4.3 all'imputato viene contestato l'acquisto e il possesso senza diritto, dal 2010 al 18 agosto 2015, di tre armi.

In virtù del principio della lex mitior, occorre quindi determinare il diritto più favorevole all'imputato. Qualora, come nella fattispecie, la condotta è punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisogna paragonare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 22).

2.2.3 Una parte dei fatti rimproverati all'imputato è sanzionata dall'art. 33 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008 e una parte dei fatti dall'art. 33 cpv.1 lett. a nella versione entrata in vigore il 12 dicembre 2008 sino al 27 luglio 2010. Ambedue le versioni citate come pure quella in vigore dal 28 luglio 2010 sanzionano l'acquisto e il possesso di armi e munizioni. Nel caso di specie, come si è visto (cfr. supra consid. 2.2.1) la pena massima è la stessa sia nelle vecchie versioni che nel nuovo diritto, ossia la pena detentiva fino a tre anni. Per quanto riguarda la pena minima la legge prevede la pena pecuniaria anziché la multa di cui alla versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008. Vista la gravità dei reati rimproverati ad A., è tuttavia esclusa l’applicabilità di una mera pena pecuniaria. Non si impone dunque una comparazione fra la pena pecuniaria e la multa. In merito alla pena detentiva il diritto in vigore al momento dei fatti non ha subìto modifiche. Per le infrazioni commesse prima del 12 dicembre 2008 va dunque applicata la LArm del 1° gennaio 2002, per quelle commesse dopo, quella del 12 dicembre 2008.

2.2.4 Riassumendo, visto l’art. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, si applica il diritto in vigore al momento dei fatti.

3. La Corte ha esaminato d'ufficio anche il rispetto del principio accusatorio. L’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e definire la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e dall’altro serve a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione delimitativa), potendo contare sul fatto che il Tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio accusatorio ha natura costituzionale (v. art. 29 cpv. 2 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
32 cpv. 2 Cost., nonché cpv. 6 n. 3 lett. a e b CEDU), è oggetto di una diuturna e vasta giurisprudenza (v. DTF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; sentenze del Tribunale federale 6B_938/2017 del 2 luglio 2018 consid. 3.1; 6B_748/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.2; 6B_1217/2017 del 17 maggio 2018 consid. 1.1; 6B_28/2016 del 10 ottobre 2016 consid. 2.1; 6B_666/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.4.1; 6B_710/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1, pubblicato anche in forumpoenale 2017, pag. 10 e seg.) e dal 2011 è anche codificato agli art. 9
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
1    Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
2    Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
, 325 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
lett. f e 350 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
1    Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2    Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
CPP. In base all’art. 325 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
e g CPP l’atto d’accusa deve segnatamente indicare, in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sarebbero stati commessi, nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute. Esso non ha lo scopo né di dimostrare né di provare le allegazioni del pubblico ministero, le quali saranno discusse durante il dibattimento. In questo senso non deve contenere prove o considerazioni volte a corroborare i fatti (sentenza del Tribunale federale 6B_938/2017 del 2 luglio 2018 consid. 3.1 e rinvio), ma solo le accuse in quanto tali e le disposizioni di legge pertinenti. Nel caso concreto, l’atto di accusa presentato dal Ministero pubblico della Confederazione a carico di A. specifica luoghi, tempi e modalità di commissione di tutti i reati in esame con sufficiente precisione e permette un effettivo esercizio dei diritti processuali dell’imputato, informandolo in maniera completa sulle accuse mosse a suo
carico e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto richiesto dalle predette disposizioni di legge e dalla relativa giurisprudenza, la quale, del resto, ammette eventuali imprecisioni relative a date e luoghi, nella misura in cui l’imputato non può comunque avere dubbi sui comportamenti concreti che gli sono rimproverati (sentenze del Tribunale federale 6B_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2.1; 6B_1141/2015 del 3 giugno 2016 consid. 1.1).

4. Giusta l'art. 278
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 278 Reperti casuali - 1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1    Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis    Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195
2    Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3    Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196
4    Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5    Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
CPP, se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati (cpv. 1). Se nell'ambito della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3 (cpv. 1bis). Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione (cpv. 3). Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento (cpv. 4).

4.1 In concreto, in data 18 agosto 2014 il MPC, nell'ambito del procedimento penale condotto contro A. e ignoti per titolo di appartenenza o sostegno ad un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, ha inoltrato al Tribunale delle misure coercitive del Canton Berna (in seguito: TMC) una richiesta di proroga e di approvazione della sorveglianza ai sensi dell'art. 274 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 274 Procedura di approvazione - 1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
1    Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
a  l'ordine di sorveglianza;
b  la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.
2    Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
3    Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 3 LSCPT191.192
4    L'approvazione menziona espressamente:
a  i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
b  se è lecito accedere a spazi non accessibili al pubblico per introdurre programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.193
5    Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l'approvazione per tre mesi al massimo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
CPP riguardante, tra l'altro, il collegamento telefonico 15 intestato a H. (v. cl. 3 p. 09-401-0058 e segg.). Con decisione del 20 agosto seguente, il TMC ha accolto la richiesta in questione, prorogando la sorveglianza attiva con effetto dal 21 agosto al 20 novembre 2014 (v. cl. 3 p. 09-401-0077 e segg.). Ora, nel suo rapporto del 27 maggio 2016 sulle risultanze relative all'analisi di supporti elettronici sequestrati (v. cl. 1 p. 05-000-0048 e segg.), destinato al MPC, la Polizia giudiziaria federale ha sostanziato, sulla base del contenuto di svariate conversazioni telefoniche intervenute tra il 29 settembre e il 2 dicembre 2014 tra A. e C. attraverso il collegamento telefonico di cui sopra, in uso ad A., nonché di documentazione frutto di svariate perquisizioni domiciliari avvenute il 18 agosto 2015, l'esistenza di sospetti relativi ai reati di infrazione alla legge sulla circolazione stradale, denuncia mendace (art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
CP), sviamento della giustizia (art. 304
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
CP), favoreggiamento (art. 305
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
CP) e falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP). Con decisione del 16 agosto 2016 il MPC ha esteso il procedimento di cui sopra a B., C. e D. per i reati già evidenziati in precedenza (v. supra lett. A). Basandosi tali estensioni – relative a reati scoperti per caso e completamente diversi rispetto all'organizzazione criminale – essenzialmente sul contenuto delle conversazioni già evidenziate, il MPC avrebbe dovuto disporre senza indugio la sorveglianza e avviare la procedura di approvazione anche per tali nuovi reati, come previsto dall'art. 278 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 278 Reperti casuali - 1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1    Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis    Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195
2    Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3    Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196
4    Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5    Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
CPP (v. DTF 144 IV 254 consid. 1.3; sentenze del Tribunale federale 6B_605/2018 del 28 settembre 2018 consid. 1.1 e 6B_228/2018 del 22 agosto 2018 consid. 1.1; Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz, 2017, n. 1107 e segg., in particolare n. 1162 e segg.). Il MPC avrebbe dovuto chiedere al TMC, perlomeno al momento in cui vi è stata la relativa estensione del procedimento (avvenuta il
16 agosto 2016; v. cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.), di poter utilizzare le informazioni derivanti dalla sorveglianza già in corso anche per i nuovi presunti reati (v. Hansjakob, op. cit., n. 1175). Gli atti dell'incarto non permettono di concludere che ciò sia avvenuto e il MPC ha in effetti ammesso al dibattimento di non averlo fatto (v. cl. 22 p. 920.004).

Giusta l'art. 141 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP, le prove raccolte in violazione dell'art. 140
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
1    È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2    L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.
non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del CPP. Tale norma sancisce l'inutilizzabilità assoluta delle prove raccolte in violazione dei divieti di ordine generale contenuti all'art. 140
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
1    È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2    L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.
CPP. Pure di carattere assoluto è la conseguenza di inutilizzabilità quando prevista da specifiche norme del CPP (v. Galliani/Marcellini, in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, 2010, n. 1 ad art. 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP). Tra le prove assolutamente non utilizzabili figurano le informazioni derivanti da scoperte casuali emerse nell'ambito di sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (v. Gless, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 58 ad art. 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP). In una recente sentenza di principio, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare l'inutilizzabilità delle prove derivanti da scoperte casuali che non hanno fatto l'oggetto di un'autorizzazione (v. DTF 144 IV 254 consid. 1.4.3; v. anche 6B_605/2018 consid. 1.1 e 6B_228/2018 consid. 1.1). Questo ha come conseguenza in concreto che le registrazioni topiche possono essere utilizzate soltanto per le accuse di organizzazione criminale. Per quanto riguarda gli altri reati, esse sono invece inutilizzabili, senza possibilità di procedere ad una ponderazione degli interessi ex art. 141 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP (v. Gless, op. cit., n. 46 ad art. 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP).

Va del resto sottolineato come il reato di sviamento della giustizia, contrariamente a quello di denuncia mendace, non figuri nemmeno nel catalogo dei reati per i quali può essere disposta la sorveglianza telefonica; ma anche quello di denuncia mendace vi figura a condizione che si riferisca ad un crimine o a un delitto (v. art. 269 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 269 Condizioni - 1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
1    Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
a  sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b  la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c  le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2    La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a  CP154: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180-185bis, 187, 188, 189-191, 193, 193a, 195-197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226-226ter, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b  legge federale del 16 dicembre 2005156 sugli stranieri e la loro integrazione157: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c  legge federale del 22 giugno 2001158 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d  legge federale del 13 dicembre 1996160 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e  legge federale del 21 marzo 2003161 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f  LStup163: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g  legge del 7 ottobre 1983164 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h  legge del 13 dicembre 1996165 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i  legge del 17 giugno 2011167 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
j  legge del 19 giugno 2015169 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
k  legge del 20 giugno 1997171 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
l  legge del 15 dicembre 2000173 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
m  legge federale del 29 settembre 2017175 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
n  legge federale del 25 settembre 2015177 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.
3    Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979178.
CPP). Dato che nel caso in esame si tratterebbe di una denuncia mendace in riferimento ad una contravvenzione giusta l’art. 303 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 269 Condizioni - 1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
1    Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
a  sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b  la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c  le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2    La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a  CP154: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180-185bis, 187, 188, 189-191, 193, 193a, 195-197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226-226ter, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b  legge federale del 16 dicembre 2005156 sugli stranieri e la loro integrazione157: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c  legge federale del 22 giugno 2001158 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d  legge federale del 13 dicembre 1996160 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e  legge federale del 21 marzo 2003161 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f  LStup163: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g  legge del 7 ottobre 1983164 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h  legge del 13 dicembre 1996165 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i  legge del 17 giugno 2011167 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
j  legge del 19 giugno 2015169 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
k  legge del 20 giugno 1997171 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
l  legge del 15 dicembre 2000173 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
m  legge federale del 29 settembre 2017175 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
n  legge federale del 25 settembre 2015177 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.
3    Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979178.
. 2 CP, una sorveglianza telefonica non avrebbe potuto dunque essere autorizzata (v. art. 278 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 278 Reperti casuali - 1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1    Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis    Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195
2    Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3    Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196
4    Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5    Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
CPP; DTF 141 IV 459 consid. 4.1 pag. 461 e seg.).

Accertata l’inutilizzabilità assoluta di queste prove per il reato di denuncia mendace, subordinatamente sviamento della giustizia, si è posto il quesito, in sede pregiudiziale, della possibilità o meno di condurre comunque un’istruttoria dibattimentale anche per il punto 1.3 dell’atto d’accusa (v. cl. 22 p. 920.004). Tuttavia, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di effetto indiretto (cosiddetta Fernwirkung) del divieto di utilizzare prove illecite secondo l’art. 141 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP, pur ispirandosi alla nota dottrina del diritto nordamericano “Fruit of the poisonous tree” (metafora coniata dal giudice Felix Frankfurter nella sentenza della Corte Suprema statunitense Nardone v. United States dell’11 dicembre 1939, sulla base di una giurisprudenza risalente al 1920; v. Dressler/Thomas III, Criminal procedure, 4a ediz., 2010, pag. 494 e seg.), lascia margini di utilizzabilità qualora, sulla base di un corso ipotetico delle indagini, la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale (DTF 138 IV 169 consid. 3.3.3; v. anche DTF 133 IV 329 consid. 4.5), non era possibile, a quello stadio della procedura, escludere a priori questa eventualità, per cui non vi era ragione di impedire che l’istruttoria venisse comunque effettuata. È chiaro comunque che, pur senza raggiungere determinati estremi della dottrina “Fruit of the poisonous tree”, la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero esige comunque che non vi sia nesso di causalità fra la prima e la seconda prova (v. DTF 138 IV 169 consid. 3.1), per cui questa Corte è arrivata alla conclusione che sulla base di un corso ipotetico delle indagini, non si possa ritenere che la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale. Ne consegue che l’imputato deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.3 (v. infra consid. 12 e 13).

4.2 Pur non essendo stato oggetto di censura da parte della difesa la Corte ha esaminato d’ufficio anche la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ottenute mediante rogatoria. Quest’ultime sono state correttamente approvate secondo la procedura penale italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0246A [Milano] e 18-101-0274 [Torino]) e sono state regolarmente ottenute per vie rogatoriali (v. cl. 10 p. 18-101-232 e segg. [Milano] e p. 18-101-0253 e segg. [Torino]). Secondo la dottrina e la giurisprudenza italiane è possibile l’estensione ad altre persone della procedura per i reati menzionati nell’ordine di sorveglianza: in questo senso non ci si trova di fronte ad “altro procedimento” ex art. 270 CPP/I (v. Jean-Richard-dit-Bressel, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 45 ad art. 278
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 278 Reperti casuali - 1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1    Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis    Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195
2    Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3    Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196
4    Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5    Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
CPP e relativi riferimenti, nonché Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda/Spangher, 2017, pag. 2714 e segg.). Il fatto che A. non sia esplicitamente menzionato negli ordini di sorveglianza non costituisce dunque un ostacolo all’utilizzabilità di detto materiale nella presente procedura. Diritto procedurale determinante, per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, è infatti quello dello Stato richiesto (v. art. 3 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 278 Reperti casuali - 1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1    Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis    Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195
2    Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3    Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196
4    Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5    Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
. 1 CEAG; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 272). Del resto non si tratta di intercettazioni domandate dalle autorità svizzere in via rogatoriale, ma di intercettazioni e osservazioni fatte in maniera autonoma dalle autorità italiane, ovviamente secondo le modalità del codice di rito estero (locus regit actum), trasmesse in un secondo tempo alla Svizzera in modo tale che le autorità del nostro Paese potessero valutare eventuali addentellati svizzeri delle inchieste italiane (v. cl. 22 p. 925.5823). Non vi è quindi nessun ostacolo all’utilizzo a fini probatori delle intercettazioni in questione.

5. Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'art. 159
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa - 1 In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
1    In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
2    Se è in stato di arresto provvisorio, l'interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.
3    Il fatto di far valere questo diritto non conferisce alcun diritto al differimento dell'interrogatorio.
CPP (art. 147 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
1    Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
2    Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
3    La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
4    Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
CPP). In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande (art. 159 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa - 1 In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
1    In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
2    Se è in stato di arresto provvisorio, l'interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.
3    Il fatto di far valere questo diritto non conferisce alcun diritto al differimento dell'interrogatorio.
CPP). Le parti non hanno quindi il diritto di essere presenti alla raccolta di prove da parte della polizia, come ad esempio in caso d'interrogatori da parte di quest'ultima di persone informate sui fatti (conclusione derivante, a contrario, dall'art. 147 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
1    Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
2    Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
3    La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
4    Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
prima frase CPP; sentenze del Tribunale federale 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 consid. 3.1; 6B_217/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 423; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 1.3; 6B_760/2016 del 29 giugno 2017 consid. 3.2.2). Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero (art. 312 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 312 Conferimento di mandati alla polizia - 1 Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
1    Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
2    Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.
CPP; sentenze 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 1.3; 6B_217/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 423; cfr. anche DTF 139 IV 25 consid. 4.2 pag. 29 e seg.). Le prove raccolte in violazione dell'art. 147
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
1    Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
2    Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
3    La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
4    Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente (art. 147 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
1    Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
2    Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
3    La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
4    Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
CPP). Il diritto specifico di partecipare e di collaborare deriva dal diritto di essere sentito (art. 107 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
1    Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
a  esaminare gli atti;
b  partecipare agli atti procedurali;
c  far capo a un patrocinatore;
d  esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e  presentare istanze probatorie.
2    Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
CPP). Esso può essere limitato solamente dalla legge (cfr. art. 108
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
1    Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
a  vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
b  la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.
2    Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.
3    Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4    Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5    Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.
, 146 cpv. 4 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 146 Interrogatorio di più persone e confronti - 1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
1    Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2    Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3    Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell'atto procedurale le persone che al termine dell'interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4    Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall'udienza una persona se:
a  vi è un conflitto di interessi; oppure
b  nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.
149 cpv. 2 lett. b CPP; v. anche art. 101 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
CPP). La rinuncia alla partecipazione può essere espressa o implicita, anticipata o a posteriori, potendo la rinuncia dell'imputato provenire anche dal suo difensore. Una rinuncia è altresì da desumersi se l'imputato non presenta le sue richieste in tempo utile e nella debita forma. La rinuncia al diritto di presenza esclude la ripetizione dell'assunzione della prova (DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1 pag. 402 e seg. con rinvii).

L'art. 6 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
. 3 lett. d CEDU prevede che ogni accusato ha diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (cfr. anche art. 29 cpv. 2 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
32 cpv. 2 Cost.). In linea di principio, una deposizione incriminante può essere utilizzata solo se l'imputato ha avuto almeno una volta nel corso del procedimento un'adeguata e sufficiente possibilità di contestare la testimonianza e di porre domande al testimone dell'accusa. Affinché i diritti della difesa siano rispettati, l'imputato deve in particolare essere in grado di verificare la credibilità di una dichiarazione e di testare e contestare in contraddittorio il valore delle prove (DTF 133 I 33 consid. 3.1 pag. 40; 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481; 129 I 151 consid. 3.1 pag. 153 e seg. e consid. 4.2 pag. 157, ognuno con rinvii; sentenza 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 consid. 2.3.2). Di norma, ciò presuppone che l'interrogato si esprima (nuovamente) in merito alla questione in presenza dell'imputato (sentenze 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.4; 6B_764/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 1.7.3; 6B_839/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 1.4.2; 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.3.3). Di norma, il diritto di porre domande deve essere concesso congiuntamente all'imputato e al suo difensore (sentenze 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.3; 6B_208/2015 del 24 agosto 2015 consid. 8.3; 6B_324/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 1.2; 6B_45/2008 del 2 giugno 2008 consid. 2.4). È possibile rinunciare al diritto al contraddittorio (cfr. DTF 125 I 127 consid. 6c/bb pag. 134; 121 I 306 consid. 1b pag. 309; 118 Ia 462 consid. 5b pag. 470; sentenze 6B_208/2015 del 24 agosto 2015 consid. 8.3; 6B_978/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 305; 6B_529/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 5.2, pubblicato in: DTF 140 IV 196; ognuno con rinvii).

Nel caso concreto la Corte ha direttamente interrogato i due pentiti, già peraltro sentiti in contraddittorio nella procedura predibattimentale, per cui i predetti princìpi sono stati pienamente rispettati. Per il resto le ulteriori testimonianze utilizzate, segnatamente quelle di O. e di P., non rappresentano in alcun modo l’unico fondamento del giudizio di colpevolezza (cosiddetta sole or decisive rule; v. TPF 2017 1 consid. 6 e riferimenti). La difesa non ha mai peraltro sollevato in proposito eccezioni di sorta (v. implicitamente anche cl. 22 p. 931.015 e seg.). Nulla osta quindi ad un loro utilizzo.

6. Da un controllo effettuato al momento della ricezione degli oggetti sequestrati da parte della Corte, è risultato che 8 cartucce 32 Auto R.P., registrate al n. 07.04.0002.01, sono state inoltrate all'autorità giudicante senza figurare nella lista a pagina 15 e 16 dell'atto d'accusa (v. cl. 22 p. 100.073). Invitato a determinarsi su questo punto (v. cl. 22 p. 100.075), il MPC ha affermato quanto segue:

"In occasione della perquisizione del 18 agosto 2015 presso il domicilio di D., è stata rinvenuta la pistola Crvena Zastava, munita di magazzino all'interno del quale erano contenute le 8 cartucce. Nel verbale relativo alla perquisizione sia l'arma che il magazzino che le cartucce sono state registrate alla posizione numero 07.04.0002 (il magazzino con le 8 cartucce sono stati menzionati nelle osservazioni). La sottorubrica 07.04.0002.01, specifica che interessa le sole 8 cartucce, è stata aggiunta dalla Polizia giudiziaria federale (PGF) unicamente in occasione della consegna del materiale al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in data 11 marzo 2016 (doc. 08-000-0133/0134). Questo MPC ha ordinato in data 3 marzo 2016 il sequestro dell'arma comprensiva di magazzino e cartucce. L'imprecisione è relativa alla sola descrizione della posizione di cui al n. 07.04.0002, posizione che non specifica espressamente, oltre all'arma, anche il magazzino e le 8 cartucce" (cl. 22 p. 510.020).

Non dovesse essere condivisa la sua posizione, il MPC ha chiesto che il magazzino con le 8 cartucce in questione venga sequestrato. L'imputato, dal canto suo, dopo aver precisato che per la confisca fa testo esclusivamente l'atto d'accusa, ha chiesto la restituzione delle cartucce a D., aggiungendo che la richiesta di sequestro sarebbe manifestamente tardiva ed irricevibile (v. cl. 22 p. 521.006). Con scritto del 22 maggio 2018, il MPC ha confermato la sua posizione, rimettendosi al giudizio della Corte. Esso ha comunque preannunciato che avrebbe domandato alla Corte, in occasione dei dibattimenti, di concedere l'opportunità di modificare parzialmente il punto 1.4.3 dell'atto d'accusa estendendo i fatti contestati nei confronti dell'imputato anche al possesso senza diritto delle 8 cartucce rinvenute all'interno del magazzino della pistola Crvena Zastava calibro 7.65, mod. 70, n. di matricola 17, mantenendo le relative indicazioni di tempo e di luogo (v. cl. 22 p. 510.022).

La presente Corte rileva che le 8 cartucce registrate al n. 07.04.0002.01 risultano messe al sicuro il 18 agosto 2015, in occasione della perquisizione del domicilio di D. a U., e in base al verbale di perquisizione (v. cl. 2 p. 08-000-0056) erano contenute nel magazzino della pistola Crvena Zastava registrata al n. 07.04.0002. Esse figurano nell'elenco degli oggetti consegnati dalla PGF al MPC in data 11 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-0133 e 0134), ma non sono contenute nell'elenco allegato all'ordine di sequestro del 3 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-0125, 0128 e 0129). Ora, nella misura in cui il magazzino con le 8 cartucce era, al momento della perquisizione e sequestro, inserito nella pistola Crvena Zastava – nel verbale di perquisizione, nella rubrica "Bemerkungen", viene menzionato un "eingesetzes Magazin mit 8 Vollmantelpatronen" –, risulta credibile e logico quanto affermato dal MPC, ossia che sotto il numero 07.04.0002 sia compreso anche il magazzino con le 8 cartucce, parti integranti della pistola in questione. La sottorubrica 07.04.0002.01, che comunque è inclusa nella rubrica 07.04.0002 e quindi facente parte della lista di cui alla pagina 15 e seg. dell'atto d'accusa, è stata aggiunta dalla PGF solo in occasione della consegna del materiale al MPC l'11 marzo 2016, fatto che ha creato una situazione d'incertezza che questa Corte ha ritenuto importante chiarire, ma ciò non toglie che si tratta di una palese svista e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è nessun motivo per non considerare confiscabile anche tutto quanto contenuto nella pistola e nel suo magazzino inserito, ovvero anche le munizioni.

7. Da quanto sopra discende che non vi sono ostacoli alla trattazione nel merito di tutti i capi contenuti nell'atto d'accusa. Per quanto riguarda la domanda di estensione presentata il 30 agosto 2018, e preannunciata nel predetto scritto del 22 maggio 2018, va preso atto che il MPC l'ha ritirata, per cui la questione non merita ulteriore disamina (v. cl. 22 p. 920.002 e seg.).

Sull'organizzazione criminale

8. A. è anzitutto accusato di organizzazione criminale.

8.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP).

8.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati commessi in Svizzera, segnatamente in relazione alla fornitura da parte dell'accusato di armi all'organizzazione, ai servizi di sorveglianza armata di piantagioni di canapa, all'intermediazione dell'accusato in traffici illeciti di sostanze stupefacenti nonché ad aiuti forniti a membri dell'organizzazione. In questo senso l’organizzazione sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, ma anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, qualsiasi attività svolta in/per questa organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione.

8.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
. 3 e 140 n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP).

Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finaliz-zate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, 2007, n. 15 ad art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

8.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

8.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260ter
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1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

9. A. è accusato di aver partecipato e sostenuto l'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta, la quale si distingue per il carattere unitario e verticistico, pur nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali in specie operative in Lombardia, Piemonte e Calabria, associazioni mafiose che hanno esercitato o intendevano esercitare l'attività criminale in parte in Svizzera. Organizzazioni criminali che tenevano segreti la struttura e i suoi componenti e che avevano lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali. Sodalizi criminali duraturi, dotati di una stabile e professionale struttura organizzativa, fondata su una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole gerarchiche, compartimentata e segreta nella sua struttura e nei suoi componenti al fine di durare nel tempo, i cui vertici, capi e membri erano interscambiabili, la cui azione si avvaleva della forza d'intimidazione, del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento, della violenza e dell'omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria esistenza. Il suo scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale fra le quali reati contro il patrimonio, la vita e l'incolumità personale, traffici internazionali di stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, corruzione, favoreggiamento di latitanti, ricettazione, reati in materia di armi ed esplosivi ed altri reati, con l'intenzione di contribuire all'esistenza delle organizzazioni criminali e di agire quale membro, sostenitore o persona di fatto arruolata.

Secondo la pubblica accusa, l'imputato avrebbe partecipato a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno l’11 aprile 2011, alle espressioni lombarde della ‘ndrangheta, ovvero alle “locali” di W. e di X., con a capo Q. e R. Egli avrebbe ricevuto denaro per la fornitura di armi e procurato armi dalla Svizzera, richiedendo e ottenendo i servizi di membri della stessa locale per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera. Egli avrebbe preso parte a riunioni di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione, fungendo da intermediario per traffici illeciti di sostanze stupefacenti e fornito altro aiuto a membri delle “locali” di W. e X.

L'imputato è inoltre accusato di aver sostenuto a partire almeno dal 2003, le “locali” calabresi di Y. e Z., con a capo S. e T. Egli avrebbe in particolare partecipato a un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di Y., ricevendo da un membro della “locale” in questione del denaro per la fornitura di armi e fornendo in contropartita un imprecisato numero di armi ed altro aiuto a membri delle “locali” di Y. e Z. Egli avrebbe inoltre sostenuto, dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno il 30 novembre 2004, il “crimine” torinese, in particolare gestendo per conto dei fratelli AA. e BB. attività economiche generanti profitti per la ‘ndrangheta.

9.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell’esistenza di organizzazioni criminali ai sensi dell’art. 260ter
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1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 8.3), va rilevato che il funzionamento delle locali di W. e X., riconducibili a Q. e R., di Y. e Z., con a capo S. e T., nonché del "crimine" torinese, legato ai fratelli AA. e BB., è ampiamente descritto nelle sentenze passate in giudicato emanate nei procedimenti penali italiani denominati "Infinito" per Milano (cl. 11 p. 18-101-376 e segg.), "Crimine" per Catanzaro (cl. 15 p. 18-101-1795 e segg.) e "Minotauro" per Torino (cl. 10 p. 18-101-274 e segg.).

9.1.1 L'esistenza delle locali di W. e X. è attestata dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011 (v. pag. 514 e segg.) e confermata sia dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23 aprile 2013, Sezione Prima Penale (v. pag. 986 e segg.) che dalla sentenza della Corte suprema di cassazione, Sesta Sezione Penale, del 6 giugno 2014 (v. pag. 65 e segg.; pag. 157). Quest'ultima Corte ha in particolare evidenziato che "della esistenza della 'ndrangheta, quale associazione di stampo mafioso localmente così dominata, originariamente operante nelle province calabresi, numerose sentenze passate in giudicato hanno dato contezza, tanto che, per una espressa scelta del legislatore, il riferimento a tale consorteria criminale è stato esplicitamente inserito anche nel comma 8 dell'art. 416 bis cod. pen.: associazione per delinquere caratterizzata dall'esistenza di una pluralità di gruppi, spesso a base familistica, le 'ndrine, ciascuno avente una sua tendenziale autonomia operativa nell'ambito di ben definite circoscrizioni territoriali della Calabria. È l'esperienza giudiziaria rappresentata in numerose sentenze irrevocabili, oltre che nei risultati delle indagini svolte nel presente procedimento, a confermare le caratteristiche di quel sodalizio criminale di stampo mafioso, qualificato dalla presenza di un'articolata organizzazione di tipo gerarchico-piramidale, in cui le singole realtà territoriali ad essa riconducibili possono essere guidate da una pluralità di soggetti, con ruoli diversi […]. Gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di 'colonizzazione', dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni 'locali', ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle 'locali'
o dei 'mandamenti' della organizzazione 'casa madre' calabrese; in ogni 'locale', così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di specifici 'gradi' o 'doti' a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali. Le carte del procedimento hanno permesso di comprovare – per un verso – come le numerose 'locali' istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una più ampia struttura, detta 'Lombardia', cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singoli 'locali' e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno; e come – per altro verso – le vicende criminali di quel raggruppamento di più 'cellule', appunto la 'Lombardia', fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all'organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisto una propria autonomia decisionale ed operativa. Di tali aspetti vi è una lineare ed apprezzabile ricostruzione nella sentenza gravata, nella quale sono stati tratteggiati, con rigore argomentativo e un convincente percorso logico, i dati salienti di un corretto giudizio probatorio, i cui risultati non appaiono censurabili in questa sede di legittimità. Ricostruzione che appare rispettosa dell'indirizzo ermeneutico privilegiato da questa Corte di Cassazione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. laddove, come nella fattispecie è accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa
opera, un'effettiva capacità di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche […]" (pag. 67-68). Con separato giudizio del 24 luglio 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato Q., R. ed altri per appartenenza alla 'ndrangheta (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.), sottolineando il ruolo apicale dei predetti, divenuti collaboratori di giustizia, in seno alle locali di W. e X. (v. pag. 115 e segg.). Q. è stato condannato ad una pena di sedici anni di reclusione, R. ad una pena di sei anni di reclusione. Va qui inoltre rilevato che entrambi sono stati oggetto di precedenti procedure penali sfociate in pesanti condanne. Mediante sentenza del 20 giugno 2011 emanata sempre dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano Q. è stato condannato a undici anni e sei mesi di reclusione per la commissione di gravi crimini nell'ambito dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.). Con sentenza del 4 febbraio 2013 della Corte d'Assise di Milano, R. è stato condannato ad una pena detentiva di 23 anni (v. cl. 10 p. 18-101-10 e segg.).

Dell'esistenza della locale di X. e W. e del ruolo ivi svolto dai predetti (per un resoconto sulle varie procedure penali intervenute in Italia v. sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale, del 27 giugno 2014, pag. 1 e segg., in cl. 11 p. 18-101-0279), non vi è dunque modo di dubitare e del resto nemmeno la difesa ha sollevato dubbi in proposito.

9.1.2 Le sentenze milanesi permettono altresì di confermare l'esistenza delle locali di Y. e Z., riconducibili a T. la prima e ad S. la seconda (v. sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011, pag. 143 e 156; sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione penale, del 6 dicembre 2012, pag. 443 e 450).

9.1.3 Per quanto attiene, infine, al "crimine" torinese, la sua esistenza e il ruolo apicale dei fratelli AA. e BB. sono attestati dalla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione V Penale, del 22 novembre 2013 (v. pag. 17, 39, 126, 195 e 413), dalla sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2012 (v. pag. 16 e segg.) e dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, del 5 dicembre 2013 (v. pag. 630 e segg.).

9.1.4 Sotto il profilo oggettivo le organizzazioni in questione corrispondono alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 8.3). Che la 'ndrangheta sia un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP è assodato (v. TPF 2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.81 del 15 marzo 2018 consid. 4.4.5; RR.2016.246 del 14 febbraio 2017 consid. 3.3.3; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_129/2017 del 20 marzo 2017 consid. 1.2).

9.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e soggettivamente partecipato a dette organizzazioni.

9.3 Secondo il punto 1.1.1 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di aver partecipato, a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno all’11 aprile 2011, in Svizzera ed in Italia, alla ’ndrangheta nella sua manifestazione delle predette “locali” di W. e X., a capo delle quali vi erano Q., dal 27 marzo 2008 e sino al suo arresto avvenuto il 13 luglio 2010, e R., affiliato alla ’ndrangheta calabrese e capo locale dal 13 luglio 2010, sino al suo arresto avvenuto l’11 aprile 2011, associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato, i cui settori illeciti specifici si estendevano alla realizzazione di reati contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità personale, a traffici internazionali di stupefacenti, ad estorsioni, ad usure, a furti, a riciclaggio, a corruzione, a favoreggiamento a favore di latitanti, a ricettazione, a reati in materia di armi ed esplosivi e ad altri reati, segnatamente, ricevendo dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico denaro per la fornitura di armi dalla Svizzera e procurando loro armi dalla Svizzera, richiedendo e ottenendo i servizi di due membri della locale di W. per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera, prendendo parte a riunioni di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione alle quali era invitato secondo la sua funzione e nel contesto delle quali avvenivano affiliazioni o decisioni operative nei settori illeciti specifici all’organizzazione, fornendo appoggio logistico, facendo da autista al capo locale, cucinando per il sodalizio, fungendo da intermediario a favore di membri delle “locali” di W. e X. per traffici illeciti di stupefacenti, fornendo altro aiuto a membri delle stesse qualora fosse stato richiesto o di sua iniziativa, segnatamente procurando a membri delle organizzazioni alloggio presso alberghi in Svizzera e fungendo personalmente da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi. Più particolarmente, l'imputato è accusato di avere:

- fra il 29 ottobre 2007 ed il 30 dicembre 2008, in Svizzera a UU., a U. e in Italia a VV., dapprima acquistato a UU. senza diritto e senza permesso d’acquisto d’armi per l’importo di fr. 2'000.– da CC., poi detenuto senza diritto in Svizzera e successivamente fornito in Svizzera senza diritto a Q., in occasione di una delle sue visite in territorio svizzero, nonostante A. fosse intenzionato a recapitargliela personalmente in Italia, la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, nella consapevolezza che tale arma era destinata ad attività criminose delle organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico riconducibili a Q. e alle “locali” di W. e X., arma rinvenuta con inserito il caricatore e con 7 cartucce e sequestrata nell’ambito della perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nell’ambito del procedimento penale n. 43733/06 (operazione denominata “Infinito”) a VV. in un deposito della ditta DD. S.r.l, ditta che ha la sua sede a WW. accanto al Bar EE., luogo di incontri dei sodali del “locale” di W. e gestito da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di “Contabile”, arma trasportata nel deposito da GG., alias GG.a. e membro affiliato alla stessa “locale” (v. punto 1.1.1.1 atto d'accusa);

- nel corso del 2008, in particolare fra il 26 giugno 2008 ed il 6 luglio 2008, in Svizzera e in Italia a XX. e a Milano, ricevuto assegni da Q. per la fornitura di almeno 3 pistole e fornito successivamente a quest’ultimo dalla Svizzera le pistole richieste, nella consapevolezza che le stesse erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e suoi membri, fra i quali Q. (punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa);

- al più tardi il 28 febbraio 2010, in Svizzera ed in Italia a YY., fornito e fatto dono a HH., membro della “locale” di W. e affiliato alla stessa dal 28 febbraio 2010, affiliazione alla quale ha assistito anche A., di una pistola proveniente dalla Svizzera e simile a una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, HH. che in data 28 febbraio 2010 a YY. è stato visto da Q. e anche da R. in possesso di detta arma e meglio al tiro al volo di YY., che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito dallo stesso HH., nella consapevolezza che tale arma era destinata all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e i propri membri, fra i quali HH. (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa);

- nel mese di ottobre 2007, in Svizzera a UUU., a VVV. e in Italia, richiesto e ottenuto da Q., in occasione di un incontro in Italia nel quale A. si è presentato in compagnia di II. a bordo di un‘autovettura marca Mercedes, la messa a disposizione, dietro pagamento, di due uomini nelle persone dei cugini di Q., due fra JJ., KK. e LL., membri affiliati alla ’ndrangheta e in particolare alla locale di W., consegnando a questi ultimi delle armi che già erano in Svizzera per garantire una sorveglianza armata per alcuni giorni di piantagioni di canapa situate su una superficie di circa 7,5 ettari totali di terreno agricolo nei predetti comuni bernesi, in cambio di un compenso di fr. 5'000.–, compenso versatogli a sua volta da O., denaro che quest’ultimo ha ricevuto da P. (v. punto 1.1.1.4 dell'atto d'accusa);

- nel mese di agosto 2010, in Svizzera e in Italia a WWW., presso un uliveto di proprietà dei genitori di MM. sito a WWW., nelle vicinanze di Y., partecipato in veste di rappresentante della locale di W., su invito di R., divenuto capo della locale di W. in seguito all’arresto di Q. avvenuto il 13 luglio 2010, congiuntamente allo stesso R., a NN., a OO., a PP., a QQ. nonché l’allora capo della “locale” di Y., RR., tutti membri affiliati alla ‘ndrangheta, alla riunione finalizzata all’affiliazione di MM. alla ’ndrangheta (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa);

- almeno a far tempo dal 7 marzo 2008 e il 21 marzo 2008, in Svizzera e in Italia a XXX., frequentato come punto di riferimento per incontri di ‘ndrangheta con Q. e SS., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., il maneggio “TT.” di XXX., il 21 marzo 2008 recatosi al maneggio a bordo dell’autovettura Skoda Fabia di colore grigio con targa svizzera 18 in uso ad A., maneggio che A. sapeva essere un luogo d’incontro e vera e propria base logistica per i summit tra membri delle predette locali, nonché deposito e nascondiglio per armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva (v. punto 1.1.1.6 dell'atto d'accusa);

- in data 7 maggio 2008, in Svizzera e in Italia WW., presso il bar EE. gestito da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di “Contabile”, incontrato SS. ed KK., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., bar ubicato accanto ai locali della ditta DD.S.r.l, in un deposito della quale sono state sequestrate in data 30 dicembre 2008 diverse armi del sodalizio facente capo alla “Locale di W.” fra cui la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17 e presso il quale si tenevano riunioni di ‘ndrangheta della locale di W. ma anche di altri affiliati alla ‘ndrangheta, una di tali riunioni tenutasi lo stesso 7 maggio 2008 giorno in cui è stata monitorato l’incontro di diversi affiliati alla locale di W. ed altri membri della ‘ndrangheta, fra cui S., Q., AAA., FF. e altri due uomini non meglio identificati i quali si sono allontanati verso le ore 18:45 a bordo di un’autovettura con targhe svizzere (punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa);

- in data 28 febbraio 2010, in Svizzera e Italia a YY., partecipato alla riunione di ‘ndrangheta delle “locali” di W. e di X. tenutasi presso il Tiro al volo di YY. che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito da HH., riunione nella quale A. ha assistito all’affiliazione di HH. alle locali in questione e gli ha fornito e portato in dono la pistola simile ad una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, in occasione di tale incontro di ‘ndrangheta è stata inoltre conferita la dote di "Vangelo" a BBB., CCC., OO. e PP., ed è stata conferita a DDD. la carica di "Capo giovani", accompagnando a tale riunione di ‘ndrangheta Q. a bordo del veicolo Hummer, di colore bianco in uso ad A., e apportando, nel corso di questa riunione, anche il proprio sostengo materiale e meglio cucinando per i membri presenti e partecipando alla “mangiata” (v. punto 1.1.1.8 dell'atto d'accusa);

- a far tempo dal 2006 e in particolare nell’autunno del 2006, in Svizzera in territorio di YYY. e U. e in altre località ed in Italia, fatto da tramite per Q. ed EEE., entrambi affiliati alle “locali” di W. e di X., nell’esame delle campionature di sostanze stupefacenti, ovvero marijuana e cocaina, allo scopo di finalizzare delle compravendite di delle suddette sostanze per ingenti quantitativi non inferiori a 20 o 30 chilogrammi a fornitura, con individui di origine turche, favorendo l’espansione internazionale delle attività criminose legate al traffico di stupefacenti cui erano dedite le “locali” in questione, compravendite però non concluse a causa della scarsa qualità dello stupefacente mostrato (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa);

- a partire dal 2005 e almeno fino al 13 luglio 2010, in particolare, il 21/22 ottobre 2006, il 24/25 novembre 2006, il 25 gennaio 2007 e il 10 novembre 2008, in Svizzera, nella zona di V. e in altre località, fornito sostegno logistico a Q. e ai membri delle “locali” di W. e X. che all’occasione lo accompagnavano, in occasione dei loro spostamenti in Svizzera finalizzati all’acquisito di armi e stupefacenti, segnatamente procurando loro alloggio presso un albergo di cui conosceva il proprietario e presso il quale non venivano richiesti documenti di identità e facendosi carico delle spese relative al loro soggiorno in Svizzera (v. punto 1.1.1.10 dell'atto d'accusa);

- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio 2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da messaggero per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia, quali S., T., FFF. ed Q., in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa).

L'imputato, dal canto suo, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato le accuse nei suoi confronti riguardanti la sua presunta partecipazione all'organizzazione criminale in questione, sia in sede predibattimentale (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084 e segg) che dibattimentale (v. cl. 22 p. 931.007 e segg., in part. 015).

9.3.1 Per quanto riguarda i fatti contestati dal MPC all'imputato in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono innanzitutto da evidenziare i riscontri oggettivi relativi a svariate forniture di armi da parte del predetto a membri delle locali in questione. Le dichiarazioni di Q. e R. costituiscono infatti una chiamata di correo (seppur di differenti procedimenti: il loro in Italia, il presente in Svizzera), ovvero una dichiarazione con cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6B_155/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2.2 e 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).

9.3.1.1 Per quanto concerne la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle (v. cl. 15 p. 18-101-1720), di cui al punto 1.1.1.1 dell'atto d'accusa, sequestrata in Italia (in un deposito della ditta DD. S.r.l., accanto al Bar EE. a WW., luogo d'incontri della locale di W.) nell'ambito dell'inchiesta Infinito e trasmessa per via rogatoriale al MPC (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.), occorre innanzitutto rilevare l'esistenza di un contratto di compravendita del 28 ottobre 2007 tra GGG., in quanto venditore, e CC., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0012) e uno, del 29 ottobre 2007, tra CC., in quanto venditore e A., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0013). Confrontato con tali documenti, CC. ha confermato di aver acquistato l'arma in questione presso il poligono di tiro di GGG. a UU., poligono frequentato anche da A.. Avendo trovato l'arma troppo grande e potente e sapendo che anche l'imputato era interessato alla stessa, CC. ha deciso di rivendergliela al prezzo di fr. 2'000.– (v. cl. 7 p. 12-012-0005).

Nel suo interrogatorio predibattimentale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1698 e 1699), nonché in quello dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.007) Q. ha confermato di aver ricevuto l'arma in questione dall'imputato in Svizzera nel 2007, dopo averla visionata in compagnia di SS. Sul fatto che l'imputato sapesse o potesse immaginare l'utilizzo criminale che Q. avrebbe potuto farne non v'è dubbio, dato che egli era al corrente del contesto criminale in cui si muoveva Q. (v. infra consid. 9.3.3). Quest'ultimo ha del resto affermato che non occorreva di certo spiegare ad A. a cosa servivano le armi da lui fornite, precisato che l'imputato si è addirittura ritrovato ad accompagnare Q. allorquando quest'ultimo andava a riscuotere denaro frutto di estorsioni. Egli ha puntualizzato che le armi, tutte schedate, venivano utilizzate per azioni delittuose, come estorsioni o omicidi. A seconda del tipo di azione veniva impiegata un'arma differente. In Calabria venivano utilizzati fucili automatici, a Milano pistole potenti ma di piccole dimensioni. L'omicidio di HHH. sarebbe stato compiuto da Q. e R. con due pistole a tamburo. La pistola di cui sopra è stata sequestrata dalle autorità italiane a VV. il 30 dicembre 2008, in un'area della famiglia dello zio di Q., FF. (v. sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione penale, del 5-6 giugno 2014, p. 25, in cl. 11 p. 18-101-0376). A dire di Q., l'imputato, alla notizia del sequestro, si è mostrato molto preoccupato, dato che il numero di matricola dell'arma non era stato limato, come solitamente si faceva, ciò che avrebbe permesso di risalire all'utilizzatore svizzero. Q. ha ancora confermato in sede dibattimentale come l'organizzazione criminale potesse fare affidamento sull'imputato per quanto riguarda segnatamente la fornitura di armi (v. cl. 22 p. 933.004). Egli ha pure confermato di aver ricevuto in Svizzera la pistola Desert Eagle dall'imputato (v. cl. 22 p. 933.007), il quale non poteva non sapere che l'arma sarebbe stata utilizzata per scopi criminali (v. cl. 22 p. 933.006). Egli ha spiegato in aula come per la 'ndrangheta sia importante scegliere l'arma giusta a dipendenza del tipo di reato da commettere. Se al Sud viene utilizzato piuttosto il fucile, al Nord l'organizzazione preferisce operare con pistole potenti, come appunto la Desert
Eagle (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha riconosciuto in aula la pistola in questione, affermando che Q., al quale era molto piaciuta, se l'era presa una volta che si trovava da lui in Svizzera (v. cl. 22 p. 931.009). Egli ha dichiarato di averla comprata regolarmente mediante un contratto, aggiungendo: "pensavo di fare un contratto con lui in un secondo tempo, che mi firmasse un foglio. Gliel'ho data in fiducia. In un secondo tempo si poteva risolvere tutta la faccenda". In pratica, Q. gli avrebbe pagato l'arma in un secondo tempo, al prezzo d'acquisto (ossia fr. 2'000.–), visto che sul momento non aveva abbastanza denaro (v. ibidem); il pagamento non sarebbe tuttavia più avvenuto (v. cl. 22 p. 931.010; cl. 22 p. 933.007). La pistola è stata trovata e sequestrata in Italia nell'ambito di una perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nel quadro della procedura "Infinito" a VV., in un deposito della ditta DD. S.r.l., con il numero di matricola ancora ben visibile. In tale deposito sono del resto state trovate svariate armi appartenenti alla locale di W. (v. cl. 10 p. 18-101-0233 e 0234 e 18-101-0246; v. cl. 22 p. 933.010). Il MPC ha dunque giustamente concluso che l’agire dell’imputato in relazione alla fornitura di detta pistola sia oggettivamente e soggettivamente tipico di un membro dell’organizzazione criminale in questione.

9.3.1.2 Confrontato con il contenuto di un'intercettazione telefonica italiana del 26 giugno 2008, riguardante un colloquio intervenuto tra lui e A. (v. cl. 10 p. 18-101-0246B e cl. 15 p. 18-101-1721 e 1722; cl. 6 p. 10-000-0171), Q. ha confermato di aver consegnato al secondo, a Milano, tra il 3 e il 6 luglio 2008, degli assegni per il pagamento di una fornitura di armi (v. punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1699): capitava infatti, a volte, che A. segnalasse a Q. le sue disponibilità in armi e che lo stesso, esplicitata la sua intenzione d'acquisto, gli desse degli anticipi di pagamento. L'utilizzo di assegni era facilitato dal fatto che A. avesse una persona di fiducia (un genero o un cognato) che lavorava in banca; per ogni altra persona tali operazioni venivano effettuate solo mediante denaro contante. Il metodo di pagamento mediante assegni tra Q. e l'imputato è stato confermato in aula da Q. stesso (v. cl. 22 p. 933.007). Certo l'imputato ha negato di aver ricevuto assegni da Q. per il pagamento di armi (v. cl. 22 p. 931.010), tuttavia non si vede perché Q. debba avere mentito. La sua dichiarazione è lineare e nasce dal preciso confronto con i contenuti di un colloquio intercettato tra lui e A. stesso: un colloquio spiegato da Q. in maniera logica e pienamente credibile. A. ha del resto confermato di avere un parente che lavorava in banca per cui anche nei suoi contorni l’episodio è inserito in un quadro coerente, costante e lineare (v. cl. 22 p. 931.10). Q. ha anche aggiunto che gli assegni si usavano comunque solo con persone di fiducia, come appunto A. Altrimenti si usava il contante. Anche sotto questo profilo l’agire dell’imputato è dunque tipico di una persona ben inserita nell’organizzazione criminale.

9.3.1.3 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1699 e 1700), Q. ha dichiarato che in un incontro avvenuto presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., HH., gestore dell'infrastruttura e membro della locale di W., avrebbe mostrato ai presenti, tra i quali R., una pistola semiautomatica SIG Sauer regalatagli dall'imputato (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1723). Quanto precede è stato inoltre confermato da R. in occasione del suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1730), il quale, unitamente ad altri, avrebbe provato l'arma proprio nel centro di cui sopra. Egli ha precisato che il giorno in questione, a YY., c'era anche l'imputato, il quale si era presentato con la sua auto marca Hummer bianca. Un'osservazione effettuata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, Sezione Anticrimine di Milano, intervenuta il 28 febbraio 2010 ha attestato la presenza quel giorno, presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., sia di un'auto la cui targa è risultata essere intestata a R. che dell'Hummer bianco in questione, anche se la targa di quest'ultimo non è stata visualizzata dai carabinieri (v. cl. 10 p. 18-101-0030). Q. ha confermato ancora in aula di aver visto l'arma in questione in possesso dei fratelli HH. e CCC., in occasione di una riunione di 'ndrangheta avvenuta al bar-ristorante e tiro a volo ZZ., arma regalata ai predetti dall'imputato (v. cl. 22 p. 933.004). Che si trattò di un regalo fatto da A. a HH. e CCC., in occasione dell'affiliazione di uno dei fratelli HH. e CCC., Q. lo venne a sapere sia da A. stesso che dai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Dell'arma e della riunione di 'ndrangheta in questione ne ha riferito anche R., il quale ha affermato a sua volta che la pistola era stata procurata dall'imputato (v. cl. 22 p. 932.004). Quest'ultimo ha negato di aver procurato tale arma ai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 931.009). La sua smentita non è tuttavia credibile e contrasta con il quadro probatorio così come emerge sia dalle concordanti, lineari e costanti dichiarazioni dei pentiti che dalle osservazioni della polizia italiana. Anche questo fatto è dunque provato e non vi è dubbio che sia avvenuto nel contesto di un’organizzazione criminale e che l’imputato non possa che avere agito in qualità di suo membro.

9.3.2 Q. ha altresì dichiarato di aver inviato ad A., su esplicita richiesta di quest'ultimo, i suoi cugini JJ. e LL. o KK., persone affiliate alla locale di W., per aiutarlo nella sorveglianza di una piantagione di canapa in Svizzera (v. punto 1.1.1.4 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1701). Tale sorveglianza doveva servire a proteggere il raccolto da possibili assalti ad opera di turchi o di altre persone. Le armi necessarie per la sorveglianza sono state messe a disposizione dall'imputato, il quale ha provveduto anche a ricompensare le persone messe a disposizione da Q. Una parallela inchiesta penale portata avanti dal Ministero pubblico del Canton Berna in ambito di stupefacenti ha permesso di stabilire che il compito di sorvegliare le piantagioni di canapa, situate nei comuni di UUU. e VVV., è stata affidata ad A. da O., imputato nell'inchiesta bernese, il quale ha consegnato fr. 5'000.– ad A. per l'esecuzione di tale mansione, denaro che O. ha ricevuto a sua volta da P., coindagato nel procedimento bernese (v. cl. 17 p. 18-206-0320 e segg.; p. 18-206-0426 e 0427; p. 18-206-0532 e 0533; cfr. anche cl. 17 p. 18-206-0003 e segg. nonché cl. 17 p. 18-206-0315 e segg., in part. 0320). O. ha confermato l'impiego, da parte di A., di due italiani provenienti da Milano (v. cl. 17 p. 18-206-0426). Da notare che P. ha dichiarato che l'imputato sorvegliava armato i campi di cui sopra e che per tale attività egli si è fatto aiutare da due italiani di cui non ha voluto fare il nome per non coinvolgerli (v. cl. 7 p. 12-003-0008). Anche se né P. né O. hanno dichiarato espressamente che i due italiani avrebbero eseguito la sorveglianza con delle armi, ciò deve essere desunto dalle dichiarazioni di P. in punto alla sorveglianza armata effettuata da A. Non si vede infatti per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto, con l'aiuto dei due italiani, cambiare modus operandi passando da una sorveglianza armata ad una non armata. Le armi erano del resto una passione di A. (v. cl. 22 p. 931.005), il quale ne possedeva diverse, e tutte pronte all'uso, come testimoniato dai sequestri effettuati al suo domicilio e al garage I. In aula Q. ha confermato in toto le sue precedenti dichiarazioni (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha dichiarato di non essere mai stato armato per la sorveglianza dei campi e che poteva
difendersi anche senza armi, essendo cresciuto in strada nonché cintura nera di karate (v. cl. 22 p. 931.003). Egli ha aggiunto che ad aiutarlo in questo compito vi sono state altre tre persone, ossia un certo signor III., con suo padre e suo fratello (v. cl. 22 p. 931.004). Egli ha negato l'invio da parte di Q. dei cugini JJ., KK. e LL. per tale sorveglianza (v. cl. 22 p. 931.013).

In un ambiente come questo è decisamente inverosimile che la guardia rispettivamente la difesa da saccheggio sia avvenuta a mani nude. Quanto dichiarato dall’imputato non è nemmeno compatibile con i ritrovamenti di armi e munizioni a casa sua, che denotano una sua propensione ad avere con sé armi da fuoco per difendersi da non meglio precisate minacce. È in questo senso credibile quanto detto in proposito da Q. sia nell’istruttoria predibattimentale, sia durante l’interrogatorio dibattimentale. Le dichiarazioni di Q. combaciano inoltre con gli accertamenti fatti dalle autorità penali bernesi in questo ambito. È indubbio inoltre che un simile servizio non venga offerto a chiunque da parte dell’organizzazione criminale in questione. A. sapeva di avvalersi di un servizio che viene in genere offerto soltanto a membri della stessa, visto che è escluso che la ‘ndrangheta mandi suoi membri in Svizzera a fornire guardie armate a piantagioni di canapa, senza assicurarsi che questo venga organizzato da persone di fiducia, funzionalmente integrate nella stessa.

9.3.3 Sempre in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono poi riscontri relativi a partecipazioni dell'imputato a riunioni di 'ndrangheta avvenute in più luoghi in Italia.

9.3.3.1 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1729 e 1730), R. ha dichiarato che A. ha partecipato, in qualità di rappresentante della locale di W., ad una riunione finalizzata all'affiliazione di MM. avvenuta a WWW., in un terreno appartenente ai genitori di MM. (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa). Su disposizione di S., egli ha invitato le persone affiliate alla locale di W. che si trovavano in zona, in particolare QQ., il quale, a sua volta, ha contattato A. In definitiva, alla riunione erano presenti R., l'imputato, QQ., NN. (figlio di T.), PP., OO. nonché il capo società di Y., RR. Quanto precede è confermato dal Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione Penale, nella sua sentenza del 6 dicembre 2012, resa nell'ambito del procedimento penale italiano denominato "Infinito" (v. cl. 11 p. 18-101-0376). Descrivendo, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia R., le circostanze legate all'affiliazione di cui sopra, il Tribunale afferma che "MM. era stato dunque "rimpiazzato" in presenza di OO., PP., A. (che abitava in Svizzera ma quando veniva a Milano attivava il locale di W.) e tale RR. (che era in quel periodo il capo del locale di Y.). Anche NN. era stato avvertito della affiliazione. Il rito si era svolto in Calabria a WWW. in un uliveto che era di proprietà dei genitori di MM." (pag. 485 della sentenza). Seppur verosimile la partecipazione di A. non è tuttavia suffragata da ulteriori elementi probatori. Come si vedrà ciò non è tuttavia sufficiente per scardinare un impianto accusatorio comunque fondato su un numero tale di episodi sufficienti per ammettere l’adempimento della fattispecie partecipativa ex art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP (v. infra consid. 9.3.9).

9.3.3.2 Nella sua sentenza del 19 novembre 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha avuto modo di affermare come il maneggio ubicato a XXX., gestito da JJJ., membro della locale di X./W., rappresentasse una vera e propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi calabresi che venivano a Milano, nonché un deposito per armi, munizioni, bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva. Esso costituiva anche un luogo di sicuro rifugio quando l'organizzazione si sentiva in pericolo (v. p. 515 e seg., in cl. 11 p. 18-101-0376). Con l'arresto di JJJ., avvenuto il 19 novembre 2009 presso il maneggio in questione, le autorità penali italiane hanno potuto rinvenire numerose armi, munizioni ed esplosivi (v. p. 517). Appartenente alla medesima locale è SS., figlio del predetto, arrestato in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di cocaina. Trattasi di un personaggio strettamente legato a Q., tanto da accompagnarlo quotidianamente e da mettergli a disposizione la propria utenza telefonica sulla quale sono transitate molte delle conversazioni importanti di Q. Fino alla data del suo arresto, egli è risultato coinvolto in tutte le attività illecite del sodalizio capeggiato da Q., dalla gestione degli stupefacenti, alle armi, alle intimidazioni nei confronti di soggetti vessati da Q. (v. p. 518 e segg.). Nell'interrogatorio del 19 settembre 2016, Q. ha dichiarato che l'imputato ha partecipato spesso alle riunioni avvenute al maneggio di XXX., precisando che "A. non era per la 'ndrangheta, aveva i suoi credo, ma quello era l'ambiente in cui era cresciuto, quindi me lo portavo sempre dietro. Non lo era ma è come se lo fosse: lui stava con noi, poi, quando c'era la riunione, noi ci appartavamo e lui ne era pienamente consapevole" (cl. 15 p. 18-101-1698). Ciò è stato confermato anche da R., il quale ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato proprio nel maneggio di XXX., in occasione di una riunione dell'organizzazione. Tali riunioni, alle quali partecipavano gli affiliati, avvenivano, di regola, il 29 di ogni mese. R. precisa che "A. veniva avvisato e scendeva dalla Svizzera per partecipare agli incontri di 'ndrangheta che facevamo; sia due o tre volte prima
dell'anno 2010 ma anche dopo gli arresti del luglio 2010. Nell'estate del 2010 lo incontrai anche in Calabria, dove si fece una riunione di 'ndrangheta per l'affiliazione di MM." (cl. 15 p. 18-101-1728). Egli aggiunge che per tali riunioni, "Q., quindi contattava A., dicendogli che doveva venire, e lui capiva il perché. Non partecipava, comunque, a tutte le riunioni. In alcune occasioni l'ho chiamato anch'io". Egli si ricorda che, "ad una riunione di 'ndrangheta presso il maneggio di XXX., gestito da JJJ., un nostro affiliato, era intervenuto anche A. nonché, provenienti dalla Calabria, T. e S.; in quell'occasione ci fu un intervento delle Forze dell'Ordine che seguivano T. e scattarono anche delle foto. Se A. era lì, necessariamente era un affiliato. Io venni investito da S. e nominato Capo Locale, dopo circa sei mesi dall'arresto di Q. Alla riunione dove si svolse l'affiliazione di MM., A. era presente" (cl. 15 p. 18-101-1729). Che l'imputato conoscesse e frequentasse il maneggio di XXX. è del resto testimoniato da intercettazioni telefoniche riguardanti conversazioni che il medesimo ha avuto con SS. (v. progressivo 115 del 19 febbraio 2008 e 1457 del 7 marzo 2008, in cl. 10 p. 18-101-0246G), nonché da un rapporto d’osservazione del 21 marzo 2008 ad opera degli inquirenti italiani (v. cl. 10 p. 18-101-0246A). Questo è ancora stato confermato in sede dibattimentale sia da Q. (v. cl. 22 p. 933.009) che da R. (v. cl. 22 p. 932.003). In aula l'imputato ha dichiarato di sapere dove si trovasse il maneggio in questione, luogo dove si incontrava con SS. quando si recava a Milano (v. cl. 22 p. 931 015). Egli ha tuttavia negato qualsiasi connotazione criminale della sua presenza in questo luogo. Ciò non è assolutamente credibile ed è in palese contrasto con le lineari, costanti e precise testimonianze di Q. e di R. nonché con gli accertamenti delle autorità italiane.

9.3.3.3 Per quanto riguarda il punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa, gli atti dell'incarto permettono di confermare che in data 7 maggio 2008 vi è stata una riunione presso il bar EE. a WW., alla quale hanno partecipato diversi membri della locale di W. (v. Informativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, Compagnia di X., Legione Carabinieri Lombardia, del 31 ottobre 2009, p. 49-50, in cl. 10 p. 18-101-0246A), ma non vi sono prove certe della partecipazione di A. Nella relazione di servizio del 7 maggio 2008, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato la presenza in quell'occasione di un uomo "con capelli lunghi neri e maglia nera" che potrebbe far pensare all'imputato (cl. 10 p. 18-101-0246A). In sede dibattimentale, Q. ha dichiarato di aver già frequentato il bar in questione, di proprietà di suo zio, in compagnia dell'imputato, ma ha escluso che nel medesimo avvenissero riunioni di 'ndrangheta; salvo una volta, allorquando fu organizzata una riunione nella taverna del bar, ma in assenza di A. (cl. 22 p. 933.009 e 010). Il MPC ha tentato di dimostrare la presenza dell'imputato all'incontro che sarebbe avvenuto il 7 maggio 2008 affermando che le autorità italiane avrebbero individuato un'auto BMW Serie 5 SW di colore scuro con targa svizzera 19 in uso all'imputato, la quale, dopo accertamenti effettuati presso varie autorità cantonali, è risultata essere una BMW 540 i Touring targata 20, intestata a KKK., padre di O. Siccome durante l'istruzione è emerso che O., per pagare i suoi debiti verso l'imputato, ha messo a disposizione dei veicoli, anche del padre, il MPC ha ritenuto di così dimostrare questo fatto. Avendo tuttavia il MPC proceduto agli atti istruttori in questione motu proprio, senza passare attraverso la Corte, questa, rilevando una violazione dell'art. 328 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 328 Pendenza della causa - 1 La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
1    La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
2    Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
CPP, ha respinto la relativa proposta di prove, ritenuta comunque non decisiva (v. cl. 22 p. 920.009 e seg. nonché p. 920.013). Interrogato in aula al riguardo, l'imputato ha affermato di non conoscere il bar EE. (v. cl. 22 p. 931.016) e di non ricordarsi di essere stato lì (v. cl. 22 p. 931.017). La questione non necessità tuttavia di ulteriori approfondimenti perché la partecipazione è già sufficientemente provata alla luce degli altri riscontri agli atti (v. anche infra consid. 9.3.9).

9.3.3.4 Gli atti dell'incarto permettono di accertare la presenza dell'imputato alla riunione avvenuta il 28 febbraio 2010 al bar e ristorante tiro a volo ZZ. (v. punto 1.1.1.8 dell'atto d'accusa). Gli inquirenti italiani hanno infatti rilevato quel giorno in loco la presenza del veicolo Hummer bianco in uso all'imputato (v. Relazione di servizio della Sezione Anticrimine di Milano, Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, in cl. 10 p. 18-101-0030). La presenza dell'imputato è stata confermata da R. (v. cl. 15 p. 18-101-1730; cl. 22 p. 932.004) e anche da Q. Le dichiarazioni di quest'ultimo sono contenute nei primi interrogatori (v. interrogatorio di Q. del 23 febbraio 2011, p. 46-47, in cl. 10 p. 18-101-0030; cl. 7 p. 12-002-0030; per R. v. anche cl. 7 p. 12-001-0037) e anche se all’epoca la difesa non era ancora presente, la stessa ha poi posto in aula domande a Q. basandosi proprio sul verbale del 5 giugno 2014 (v. cl. 22 p. 933.011), nel quale il predetto ha riferito dell'incontro a YY., della partecipazione di A. e della SIG con il manico color oro (v. cl. 7 p. 12-002-0030). La presenza dell'imputato a YY. può anche essere desunta dalle dichiarazioni fatte in aula da Q. (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). In sede dibattimentale, l'imputato è stato un piuttosto evasivo sul fatto di conoscere o meno il bar ristorante e tiro a volo di YY. Egli non ha tuttavia escluso di esserci stato in compagnia di Q., ma ha negato di aver regalato ai fratelli HH. e CCC. la SIG con il manico color oro (v. cl. 22 p. 931.009). Ciò non toglie che vi siano sufficienti elementi probatori per confermare la presenza di A. a questo incontro e non vi è dubbio che vi potessero partecipare soltanto persone funzionalmente integrate nell’organizzazione criminale.

9.3.4 In occasione dell'interrogatorio del 19 settembre 2016, Q. ha confermato di essersi recato da A. in Svizzera in compagnia di EEE. in relazione ad una fornitura di canapa indiana (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa; v. cl. 15 p. 18-101-1701 e seg.). Egli ha dichiarato che EEE. era interessato alla canapa e che l'imputato gli consegnò una campionatura per lui, portata in Italia da Q. stesso per conto di EEE. Q. ha affermato:

“Ci sono stati svariati appuntamenti. Anche EEE. venne in altre occasioni per questo discorso della cocaina. Ci furono degli intoppi negli appuntamenti, ai quali partecipai soltanto io. A livello di cocaina ci furono tre o quattro incontri che, tuttavia, non portarono a nulla; quando ne parlavamo era per quantità ingenti di cocaina, dai dieci chilogrammi in su, trenta, quaranta. A. conosceva tutti e mi diceva che, a volte, capitavano delle cose che si potevano fare. A. era più per le armi, per la droga faceva solo da tramite". In aula Q. ha confermato quanto precede, dichiarando di essere stato molto interessato alla partita di erba in questione e che "A. aveva degli agganci e doveva fornirci delle campionature. Andammo per questo motivo" (v. cl. 22 p. 933.003). In aula l'imputato ha negato di aver fatto da tramite per la fornitura di sostanze stupefacenti (v. cl. 22 p. 931.013). Tuttavia le dichiarazioni di Q. trovano riscontro. Che egli si fosse recato in Svizzera trova conferma negli accertamenti sulle varie infrazioni alla LCStr da lui commesse (v. cl. 7 p. 12-002-0084 a 0086), anche in compagnia appunto di EEE. (v. cl. 7 p. 12-002-0085). L'interesse per la cocaina è pure stato confermato da Q. anche in aula (v. cl. 22 p. 933.004). Il fatto che A. si occupasse della sorveglianza di piantagioni di canapa evidenzia l'esistenza di contatti in ambito di stupefacenti.

Il generale quadro probatorio e le lineari, costanti e coerenti dichiarazioni di Q., le quali risultano credibili, fanno stato di un agire criminale dell'imputato all'interno dell'organizzazione anche in ambito di stupefacenti, con i noti benefici economici che questo comporta per la 'ndrangheta.

9.3.5 Vi sono infine riscontri oggettivi relativi al fatto di aver garantito in Svizzera la latitanza di membri dell'organizzazione criminale e di essersi messo a disposizione quale messaggero per permettere il flusso di informazioni importanti tra la Calabria e la Lombardia.

9.3.5.1 Per quanto riguarda le presenze di Q. ed altri affiliati in Svizzera (v. punto 1.1.1.10 dell'atto d'accusa), queste sono state attestate mediante materiale fotografico relativo a svariate infrazioni alla legge sulla circolazione stradale (v. rapporto intermedio PGF del 13 agosto 2015, p. 39 e segg., con relativi allegati; cl. 6 p. 10-000-0120 e segg.). Che l'imputato procurasse loro alloggio facendosi carico delle spese di soggiorno, è attestato da dichiarazioni di Q. fatte in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.003) e in occasione dell'interrogatorio del 5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0038).

9.3.5.2 Che l'imputato abbia effettuato delle ambasciate per conto di membri dell'organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa) è stato dichiarato da Q. negli interrogatori del 2014 e 2015, in cui la difesa non era ancora stata ammessa a partecipare. Comunque in sede dibattimentale, pur non entrando nel merito dei contenuti, probabilmente anche per la distanza temporale dai fatti, Q. ha confermato che queste ambasciate avevano luogo e che erano avvenute in un contesto 'ndranghetistico (v. cl. 22 p. 933.008). Sulla credibilità di tali affermazioni non v'è motivo di dubitare, tanto più che Q. era il capo delle locali in questione e riferisce in maniera diretta degli ordini che in quanto capo ha lui stesso impartito ad un membro della stessa; vista la credibilità del pentito (v. infra consid. 9.3.7) non vi è ragione di dubitare che quanto da lui riferito anche in questo contesto sia vero: che il capo di una locale si serva di persone di fiducia come A. per trasmettere e ricevere messaggi di natura criminale rientra nel quadro generale dell’agire dell’organizzazione in quanto tale (che ovviamente ha bisogno di canali segreti e sicuri per comunicare), nonché della personalità di A., del suo carattere e delle modalità del suo agire, tipica di uomo fidato che si muove nelle retrovie, fornendo comunque un fattivo contributo all’agire criminale dell’organizzazione.

9.3.6 Da quanto precede discende che vi sono inconfutabili riscontri che attestano che l'imputato ha fornito svariate armi ad esponenti delle locali di W. e X.; che egli ha chiesto e ottenuto aiuto da parte dell'organizzazione per la sorveglianza armata di una piantagione di canapa in Svizzera; che egli ha partecipato in svariati luoghi in Italia a riunioni dell'organizzazione; che egli ha fatto da intermediatore a favore dell'organizzazione per l'acquisto da parte di quest'ultima di sostanze stupefacenti; ch'egli ha garantito la latitanza in Svizzera di membri dell'organizzazione; ch'egli si è prestato a fare da messaggero per fare circolare informazioni importanti tra la Calabria e la Lombardia legate all'attività dell'organizzazione.

9.3.7 Accertata l’esistenza di un ampio ventaglio di riscontri oggettivi alle chiamate in correità da parte di Q. e R. è necessario valutare nel dettaglio la loro credibilità anche alla luce del percorso che ha portato entrambi a collaborare con la giustizia.

Q. è nato a W., da genitori emigrati dalla Calabria, regione con la quale ha mantenuto importanti e regolari contatti. Egli ha frequentato le scuole a Milano sino alla terza media. Ha giocato a calcio in Italia a livelli discreti (serie C). Dopo un incidente stradale, che ha messo fine alla sua attività calcistica, egli ha creato, nel 2000, una propria impresa edile attiva in Brianza, dedicandosi alla costruzione e alla vendita di appartamenti, attività condotta in nero e che lo ha portato anche ad ingaggiare persone esterne a dipendenza dei bisogni (v. cl. 7 p. 12-002-003 e segg.). Nel suo interrogatorio del 5 febbraio 2014 egli ha dichiarato di convivere e di avere quattro figli cresciuti al Nord (v. cl. 7 p. 12-002-005). La sua carriera criminale è iniziata a X. attorno al 2006, a meno di trent'anni, ed è stata fulminante, grazie soprattutto alla sua capacità di risolvere parecchie situazioni molto delicate (v. ad esempio l'omicidio HHH.). Egli è stato inserito nell'ambiente e supportato da S. (padrino di battesimo di una figlia di Q. e persona che ha fatto conoscere a quest'ultimo A.) e ha goduto della benedizione di T., entrambi personaggi storici della 'ndrangheta, raggiungendo la dote di padrino, ricevuta in Calabria (v. cl. 12 p. 18-101-0623 e segg.). Egli è quindi divenuto il capo locale di W. nel 2008, locale alla quale si è poi unita X. Dopo tale unione, la locale di W. e X. contava un centinaio di uomini, controllando quasi tutta la Lombardia (v. cl. 7 p. 12-002-0009). Il suo percorso di collaborazione è iniziato nell'ottobre del 2010 – in un suo interrogatorio egli ha affermato che "per amore dei miei figli, per amore di mia moglie mi sono pentito" (v. cl. 12 p. 18-101-0738) –, toccando le autorità di perseguimento penale di Milano, Roma, Catanzaro, Reggio Calabria, ecc., visto la sua implicazione in svariati procedimenti penali.

R. è nato a Stoccarda, in Germania, figlio anch'egli di emigranti calabresi. Con la famiglia è rientrato in Calabria all'età di 3-4 anni, dove è cresciuto e ha seguito le scuole sino ad ottenere la licenza media, dopodiché ha iniziato a frequentare gli ambienti di 'ndrangheta. Verso i 18 anni egli ha commesso il suo primo omicidio, subendo la sua prima incarcerazione (8 mesi di prigione). A 19-20 anni si è trasferito a Milano, lavorando in una ditta di pulizie e di costruzioni di uno zio (MMM.). Egli si è spostato più volte tra Milano e la Calabria, subendo altre condanne, segnatamente per droga. A Milano ha conosciuto S., entrando nel circuito di Y. e Z. e conoscendo Q. Egli ha partecipato, con Q., all'omicidio HHH., dopodiché è stato nominato capo società della locale di W. In questo ambito ha conosciuto A. Il suo percorso di collaborazione lo ha portato ad avere contatti con svariate procure (Milano, Reggio Calabria e Catanzaro).

Per quanto attiene all'attendibilità e alla credibilità delle dichiarazioni rilasciate da Q. e R., questa Corte evidenzia innanzitutto quanto già espresso dalle autorità penali italiane nell'ambito delle diverse procedure condotte in Italia, le quali, va ricordato, hanno portato a pesanti condanne dei predetti. In particolare, nella sua sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale, ha rilevato come la credibilità del collaboratore di giustizia Q. sia stata positivamente scrutinata da tutti gli organi giudicanti che se ne sono occupati. A suo dire, "va, innanzitutto, rilevato come Q. sia pervenuto alla decisione di collaborare con l'Autorità Giudiziaria in modo autonomo e spontaneo e senza il condizionamento di alcuno, esponendo i motivi della propria scelta di distaccarsi dal contesto criminale nel quale era entrato e che, dopo gli iniziali entusiasmi, aveva finito per condizionare pesantemente la sua esistenza e quella della sua famiglia. La genuinità della sua scelta riverbera anche nella considerazione sia delle inevitabili conseguenze sanzionatorie derivanti dall'esporre fatti, a proprio carico, precedentemente non emersi e del rischio che Q., come 'ndranghetista, avrebbe certamente corso nel dare seguito alla sua dissociazione, intervenuta in un momento in cui egli era accusato di partecipazione ad associazione mafiosa e di un solo fatto di omicidio, fra l'altro ricostruito su base indiziaria. Invero, proprio in virtù della collaborazione di Q. è stata accertata la sua responsabilità anche per un secondo omicidio, oltre ad una serie di gravi reati satellite; contemporaneamente, la chiamata in reità o correità di numerosi affiliati, e non certamente posizionati alla base della gerarchia delle "doti" esistente all'interno della 'ndrangheta, ha esposto se stesso ed i propri familiari al rischio, oltremodo concreto e sostanzialmente perpetuo, di ritorsioni e vendette. Sotto altro e convergente profilo, non è affatto emerso, né nel presente dibattimento, né in occasione delle dichiarazioni precedentemente rese, alcun indice di avversione, inimicizia o malevolenza nei confronti dei soggetti accusati che possa avvalorare il sospetto di calunniose ricostruzioni; i chiamati in reità o in correità, anzi, erano per lo più in rapporti di amicizia o
addirittura di parentela con il dichiarante, il quale, fino al momento del suo arresto, godeva di una posizione di prestigio all'interno dell'associazione criminale e dell'appoggio degli uomini del locale di W. e di quello di X." (p. 65, in cl. 11 p. 18-101-0279). Inoltre, "la stessa considerazione dei benefici conseguenti alla scelta collaborativa, che pure può legittimamente aver condotto Q. al riconoscimento delle proprie responsabilità, dapprima negate, non appare di per sé un elemento sufficiente ad inficiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, soprattutto con riguardo alle posizioni degli altri chiamati in correità, posto che la stessa possibilità di conseguire benefici in termini di trattamento sanzionatorio ed altro è strettamente connessa alla dimostrata attendibilità del collaboratore, potendo tali benefici venir revocati in caso di riscontrata infondatezza di tali dichiarazioni; dichiarazioni che, nel caso di Q., sono invece state riscontrate sotto numerosissimi aspetti. Si segnala, ancora, il fatto che dal momento della sua piena collaborazione le dichiarazioni rese, sempre puntuali e ricche di dettagli, nonché aliene da contraddizioni od incongruità logiche anche nel ricostruire azioni e situazioni articolate e complesse, si sono sempre mantenute costanti, come la stessa sintesi che precede ha dimostrato e come il Collegio ha avuto modo di verificare anche nell'esame diretto del collaboratore" (p. 66, in cl. 11 p. 18-101-0279). Alla luce di tutti gli elementi raccolti, il Tribunale di Milano "è pervenuto ad un giudizio di credibilità intrinseca del predetto collaboratore, che necessariamente riverbera anche sulla valutazione della sua attendibilità oggettiva, trattandosi di aspetti che si influenzano reciprocamente. L'attendibilità intrinseca della complessiva ricostruzione del dichiarante riposa invero, in modo evidente sul ruolo di vertice assunto dal predetto all'interno dei locali di W. e di X. e sulla conseguente approfondita conoscenza delle dinamiche criminali e delle persone che vi operavano" (p. 67, in cl. 11 p. 18-101-0279).

Per quanto riguarda R., lo stesso tribunale italiano ha rimarcato come, a suo avviso, "non risultino elementi atti ad avvalorare l'ipotesi di una mancanza di spontaneità della scelta collaborativa e l'esistenza di forme di condizionamento, potendosi estendere, a questo proposito, le considerazioni già espresse trattando dell'analoga scelta effettuata da Q. In tal senso va rimarcato come l'ammissione di responsabilità da parte di R. risulti apprezzabile e non viziata da sospetti di strumentalità, come, del resto, è stato ritenuto anche dalla Corte d'Assise laddove ha riconosciuto che la deposizione del predetto era stata caratterizzata "da una puntuale ed anche originale ricostruzione dell'accaduto", in certi punti addirittura più puntuale ed esatta di quella di Q. (ad esempio, in ordine a chi fra i due avesse esploso il primo colpo ai danni di HHH.) Parimenti, la confessione di R. ha riguardato, oltre che l'omicidio HHH., anche altri fatti delittuosi non oggetto del presente giudizio, rispetto ai quali non gli era stato ancora mosso alcun addebito. Parimenti da escludersi è che la genesi delle dichiarazioni etero accusatorie sia stata inspirata da motivi di odio, avversione, inimicizia nei confronti dei chiamati in correità od in reità. Sotto diverso ma convergente profilo, vi è da dire che il racconto del dichiarante anche per quanto attiene alla descrizione del contesto associativo, ricco di dettagli ed articolato, non sembra esser frutto di una sorta di appiattimento sulle dichiarazioni di Q., in quanto il primo ha fornito un racconto non meramente ripetitivo e derivativo, ma caratterizzato da particolari che riflettono come quegli stessi fatti o accadimenti siano stati personalmente percepiti dal proprio angolo di visuale" (p. 75-76, in cl. 11 p. 18-101-0279). Nella stessa ottica, l'autorità italiana ha rimarcato come "il racconto di parte di R. in merito ai fatti ed ai ruoli dei soggetti chiamati in correità sia stato per lo più significativamente convergente con quello di Q., la cui attendibilità a sua volta risulta granitica oltre che assistita da plurimi riscontri, non ultime le risultanze già autonomamente raccolte nelle indagini che sfociavano nella capillare convalida della prospettazione accusatoria nel procedimento Infinito" (p. 76, in cl. 11 p. 18-101-0279).

Al pari delle autorità italiane, confrontate a un rigore probatorio del tutto equivalente a quello richiesto nel nostro ordinamento (sui requisiti della giurisprudenza italiana in ambito di chiamata in correità si veda ancora recentemente la sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione penale, n. 45733-18 dell’11 luglio 2018, consid. 2.1), questa Corte ritiene che Q. e R. siano pienamente attendibili. Ciò è emerso non da ultimo al dibattimento, risultando le affermazioni di entrambi coerenti, costanti e lineari con quanto già affermato nei precedenti interrogatori. Per nulla credibili sono risultate per contro le versioni alternative, farcite di "non ricordo" fornite dall'imputato durante il dibattimento. In effetti, se vi sono state per certi versi divergenze interpretative sull’esatto grado di appartenenza di A. alla 'ndrangheta, ciò non toglie che questo non è un segno di poca credibilità dei pentiti, quanto proprio espressione del fatto che entrambi avevano uno sguardo cronologicamente e funzionalmente diverso sui fatti di cui hanno riferito. Compatibilmente alla diversità del punto di vista, essi hanno descritto in maniera lineare, costante e precisa quanto loro hanno visto e percepito dell’agire di A. per la 'ndrangheta. A prescindere dalla denominazione del ruolo di A. all’interno delle “locali” di W. e X., ovvero se fosse un camorrista oppure un contrasto onorato, è indubbio che secondo entrambi A. ha dato un fattivo contributo all’agire criminale di queste due “locali”. Secondo la giurisprudenza per giudicare l’appartenenza a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP non è del resto decisivo il termine o addirittura il battesimo che sarebbe stato adottato per un certo personaggio, ma bensì il ruolo, la funzione che questa persona ha svolto a favore di un’associazione criminale (v. anche Luppi, La politique criminelle fédérale à l’épreuve de la ‘Ndrangheta, in Rivista Svizzera di Criminologia 2/2016, pag. 17 e segg.). Su questo le dichiarazioni sono convergenti. Anzitutto per quanto riguarda il ruolo svolto dall’imputato nel fornire armi alle due “locali” e quindi ad alimentare la potenza di fuoco del sodalizio criminale. Su questo aspetto i collaboratori di giustizia hanno reso delle dichiarazioni convergenti e vestite di numerosi riscontri oggettivi
(v. supra consid. 9.3.1). Non va del resto dimenticato che durante la già citata perquisizione presso i locali e le abitazioni frequentate dall’imputato sono state trovate numerose armi e munizioni assolutamente compatibili con il quadro del personaggio che è emerso nelle dichiarazioni delle due persone informate sui fatti (v. supra consid. 9.3.2 e infra consid. 15). Indubbi sono altresì gli spostamenti di A. a vari incontri di 'ndrangheta, certo anzitutto quale autista di Q., ma anche come persona ben addentro negli affari di criminali (v. supra consid. 9.3.3). È infatti impensabile che Q. portasse con sé persone che non fossero di fiducia e che non conoscessero il tipo di attività che veniva svolta in questi incontri. Non meno credibili sono le dichiarazioni di Q. in punto alla disponibilità dell’imputato ad effettuare ambasciate e ad accogliere latitanti o comunque a fornire un sostegno di tipo logistico a membri della 'ndrangheta, cosa che del resto A. ha fatto anche a favore di Q. stesso a più riprese (v. supra consid. 9.3.5). Credibili, e a loro volta vestite di riscontri oggettivi, sono altresì le dichiarazioni in merito a preparativi di traffici di marjuana e cocaina, anche se poi non sono andati concretamente in porto, visto che ciò non toglie che siano preparativi fatti nel contesto dell’organizzazione criminale, in una posizione chiaramente partecipativa e di piena integrazione (v. supra consid. 9.3.4). Q. è del resto una persona molto legata all’imputato, che ha dichiarato di stimare e che giudica in maniera positiva, per cui non si vede perché dovrebbe accusarlo a torto. Ne emerge anzi un’immagine dello stesso differenziata e fededegna, coerente con tutti i restanti i riscontri agli atti (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Stesso discorso per R., che ha certo conosciuto l’imputato in maniera meno intensa, ma che ha saputo del suo agire attraverso le normali conoscenze che, in quanto vice di Q. e in quanto suo successore dopo l’arresto di quest’ultimo, aveva necessariamente dell’agire di tutte le persone attive per le “locali” di W. e di X. (v. cl. 22 p. 933.006).

9.3.8 Per quanto riguarda le forme con cui si è manifestata la fattiva partecipazione dell’imputato alle locali in questione, va precisato quanto segue.

9.3.8.1 Fornitura di armi all'organizzazione

Il Tribunale federale ha confermato che la fornitura di armi all'organizzazione può costituire un atto di partecipazione (v. DTF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58 consid. 5.3.1; v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.45 del 18 marzo 2016 consid. II.1.5). È quanto è avvenuto nel caso concreto. A. è funzionalmente integrato nell'organizzazione e le armi servono a quest'ultima per espletare i propri scopi criminali.

9.3.8.2 Ottenimento di servizi dall'organizzazione criminale

Il partecipante all'organizzazione ha diritti e doveri nei confronti della stessa. La messa a disposizione di personale dell'organizzazione – in casu, per la sorveglianza delle piantagioni di canapa in Svizzera – può costituire un atto che rientra nei diritti tipici di cui gode il partecipante all'organizzazione (v. Pajarola/Oehen/Thommen, in Ackermann (ed.), Kommentar, Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n. 390 ad art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP).

9.3.8.3 Partecipazione a riunioni e incontri dell'organizzazione

Essere presente regolarmente alle riunioni dell'organizzazione è un chiaro indice di appartenenza. È infatti in questo ambito che si forma la volontà criminale dell'organizzazione (v. Godenzi, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, 2015, pag. 328), ed è escluso che vi possano partecipare persone esterne ad essa. Egli era spesso presente ed era al corrente dell'attività dell'organizzazione, come si evince dalle dichiarazioni di Q. (v. cl. 22 p. 933.006 e seg.; cl. 15 p. 18-101-1698).

9.3.8.4 Intermediazione per traffici di stupefacenti

A. ha funto da intermediario tra l'organizzazione, in particolare Q., e terze persone, in ambito di stupefacenti. Trattasi di un comportamento che denota grande implicazione nell'organizzazione, e quindi di partecipazione all'organizzazione, e non solo di semplice aiuto puntuale (sul traffico di stupefacenti come forma partecipativa v. più ampiamente TPF 2010 29 consid. 3.1).

9.3.8.5 Fornitura di sostegno logistico

La messa a disposizione di abitazioni a membri dell'organizzazione può costituire un atto di partecipazione (v. Vest, in Schubarth (ed.), Delikte gegen den öffentlichen Frieden (Art. 258-263 StGB), n. 38 ad art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP; Forster, Zur Abgrenzung zwischen Terroristen und militanten "politischen" Widerstandskämpfen im internationalen Strafrecht am Beispiel des serbisch-kosovo-albanischen Bürgerkrieges, in ZBJV 141/2005, pag. 213 e segg., in part. 223). La dottrina ha affermato che può costituire attività di partecipazione il fatto di ospitare e nascondere latitanti (Pajarola/Oehen/Thommen, op. cit., n. 417). A. ha fornito rifugio in Svizzera a membri dell’organizzazione acquisendo un’importante nomea all’interno della stessa, dove era meglio conosciuto come “A. lo Svizzero” (v. cl. 12 p. 18-101-0413; cl. 11 p. 18-101-305 e 0345; cl. 7 p. 12-002-0053 e 0065).

9.3.8.6 Ambasciate

La giurisprudenza e la dottrina non le menziona esplicitamente, ma il fatto di trasmettere informazioni di persona (per garantirne la segretezza e ovviare ai controlli telefonici) tra i membri dell'organizzazione tra la Calabria e la Lombardia, legate all'attività della stessa, costituisce un attività (di carattere logistico) che può essere annoverata di partecipazione all'organizzazione criminale ai sensi della giurisprudenza (DTF 142 IV 175 consid. 5.4.1). Essa serve in effetti direttamente allo scopo della stessa e, sulla base delle dichiarazioni di Q., era svolta regolarmente da A., garantendo il flusso d'informazioni tra la locale di W. e la Calabria.

9.3.9 Riassumendo, le attività appena descritte svolte da A. a favore dell'organizzazione sono svariate, importanti e costanti nel tempo. Q., ma anche i suoi referenti in Calabria (v. soprattutto S.), avevano una grande fiducia in lui. Indipendentemente dal fatto che fosse o meno battezzato, A. si è messo interamente a disposizione dell'organizzazione, sottomettendosi de facto alla volontà della stessa. Egli partecipava a matrimoni o funerali (che costituiscono anche momenti di riunione per i membri dell'organizzazione criminale) di persone appartenenti alla 'ndrangheta ed è stato anche scelto da Q. quale padrino di battesimo di uno dei suoi figli. Certo non basta partecipare a matrimoni o funerali per essere membro della ‘ndrangheta ma è Q. stesso ad affermare che se veniva chiesto qualcosa ad A., questo non poteva rifiutarsi di farla (v. cl. 12 p. 18-101-0648 e 0663). Anche se i suoi compiti erano circoscritti (armi, stupefacenti, latitanze e ambasciate) e non risulta che abbia mai preso parte ad azioni violente, ciò non toglie che si trattasse di compiti tatticamente essenziali per assicurare la potenza di fuoco dell’organizzazione, rispettivamente il suo generale sostentamento e funzionamento. Le attività svolte dall'accusato all’interno dell’organizzazione sono numerose, molteplici e intense. Egli non si è semplicemente limitato ad aiutarla: egli era pienamente integrato in essa. In particolare la partecipazione di A. al sodalizio criminale in questione è integralmente data per le condotte descritte nell'atto d'accusa ai punti 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 e 1.1.1.11. Questo è già ampiamente sufficiente per ritenere perfezionato il capo di accusa 1.1.1. Il fatto che le condotte descritte al punto 1.1.1.5 siano suffragate solo dalle dichiarazioni di R. e che quelle descritte al punto 1.1.1.7 non abbiano potuto essere meglio chiarite, non è in tal senso sufficiente per fare cadere l’accusa partecipativa nel suo complesso.

Dal punto di vista soggettivo, A. era ben cosciente dell'esistenza dell'organizzazione criminale in questione e sapeva di essere integrato funzionalmente alla stessa. Le varie azioni prolungate nel tempo relative ad armi, stupefacenti, incontri clandestini, ambasciate lo dimostrano. Inoltre Q. ha dichiarato che non si doveva di certo spiegare ad A. a che cosa servivano le armi da lui fornite. Del resto, Q. parlava apertamente con l'accusato di questioni riguardanti l'attività dell'organizzazione (estorsioni, traffici di droga, armi, ecc.) e che le sue conoscenze della stessa fossero quelle di un insider lo dimostra anche il contenuto di un’intercettazione ambientale del 23 maggio 2015 nel Garage I., quando ha commentato l’arresto di Q. con un suo conoscente, dicendo, tra le altre cose, che “se gli avesse messo a disposizione un’auto per andare lì, allora non avrebbe ucciso nessuno” (cl. 5 p. 09-702-0035): confrontato con la stessa durante il dibattimento egli ha detto di non ricordarsi di questa conversazione, ma è inverosimile che si possa parlare in questi termini di un omicidio senza ricordarsene minimamente (v. cl. 22 p. 931.008). In realtà si tratta dell’ennesima riprova del fatto che A. sapeva con chi aveva a che fare e in che ambiente si muoveva. A. sapeva di fornire armi nel contesto di un’organizzazione criminale e che queste armi servivano per uccidere, sapeva di partecipare a riunioni di ‘ndrangheta a cui nessuno di esterno sarebbe stato mai ammesso, sapeva di agire al suo interno a stretto contatto con i vertici della stessa, e di essere da essi da tempo apprezzato e stimato al punto da essere conosciuto semplicemente come “A. lo Svizzero”.

Da quanto sopra discende che A. ha agito intenzionalmente.

9.4 Secondo il punto 1.1.2 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di avere, dopo il 2002 e sino ad almeno al 13 luglio 2010, in Svizzera ed in Italia, sostenuto la ’ndrangheta nella sua manifestazione delle “locali” calabresi di Y. e Z., associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato e a capo delle quali vi erano S. e T., “locale” di Y. fra le cui fila figurava quale membro NNN., sodalizio criminale che ha esercitato il controllo dell’attività economico-imprenditoriale in precise zone del territorio di Y. e dintorni e dedita alla commissione reiterata e sistematica, oltre che di omicidi di soggetti degli schieramenti criminali opposti, di un numero indeterminato di estorsioni, danneggiamenti, minacce ecc. nei confronti di operatori economici calabresi, segnatamente, prendendo parte a un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di Y., ricevendo denaro per la fornitura di armi e procurando le armi dalla Svizzera a favore delle “locali” di Y. e Z., fornendo altro aiuto a membri delle “locali” in questione qualora fosse stato richiesto o di sua iniziativa, segnatamente fungendo personalmente da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione. Più particolarmente, egli è accusato di avere:

- dopo il 2002 e prima del 28 agosto 2003, in Svizzera e in Calabria, in un casolare del comune di Y., partecipato, su invito di S., capo della “locale” di Z. e unitamente ad altre persone vicine alla ’ndrangheta o a membri di tale associazione malavitosa, quali OOO., EEE., capo della 'ndrina distaccata del "locale" di X., “uno dei PPP.”, QQQ., e Q., ad una “rimpatriata”, una “mangiata”, in occasione della quale S. ha presentato A. a Q., e il cui legame fra questi ultimi due si è intensificato nel corso degli anni tanto che A. è divenuto padrino di un figlio di Q. e ha fornito sostegno finanziario e morale alla compagna di Q., RRR., dopo che Q. è stato arrestato (v. punto 1.1.2.1 dell'atto d'accusa);

- fra il 10 luglio 2010 ed il 13 luglio 2010, in Svizzera e in Italia, segnatamente in un bar (o all’esterno di esso) tra ZZZ. e UUUU. in provincia di Roma, in compagnia di Q. e di QQ., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., nell’ambito di un viaggio Svizzera-Calabria-Milano-Roma-Calabria, incontrato NNN., anch’esso affiliato alla ‘ndrangheta e arrestato in Italia in data 16 luglio 2010, e ricevuto da quest’ultimo una somma fra gli EUR 10'000.– e 20'000.– con l’incarico di fornirgli almeno tre pistole denaro e incarico accettati pur sapendo che tali armi erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di Y. (v. punto 1.1.2.2 dell'atto d'accusa);

- dopo il 2005 e sino ad almeno il 13 luglio 2010, in Svizzera e in Calabria (Italia), nei comuni di Y. e Z., fornito un imprecisato numero di armi a S. e T., entrambi affiliati alla ‘ndrangheta e vertici rispettivamente delle “locali” in questione, trasportandole personalmente dalla Svizzera e nascondendole nelle autovetture utilizzate in occasione di viaggi in Calabria, armi che erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui erano dedite le predette “locali” (v. punto 1.1.2.3 dell'atto d'accusa);

- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio 2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da messaggero, per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti, quali S., T., FFF. e Q. e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione (punto 1.1.2.4 dell'atto d'accusa).

L'imputato, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato anche queste accuse (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084 e segg).

9.4.1 Per quanto riguarda i fatti contestati al punto 1.1.2.1, Q., nel suo interrogatorio del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18.101.1698), ha confermato di aver conosciuto A. in occasione di una "mangiata": "almeno una decina di anni fa, nove, dieci anni. Mio cugino OOO. in quel periodo aveva ancora la sorveglianza, e lo andai a prendere con il di lui figlio JJ.: in quell'occasione ebbi modo di conoscere A.". Q. non ha tuttavia qualificato tale incontro come una mangiata di 'ndrangheta, ma piuttosto una "rimpatriata" (v. cl. 12 p. 18-101-0632). Il MPC afferma che il dato sarebbe confortato da un servizio di osservazione che darebbe atto della presenza in Calabria della vettura intestata a H., moglie dell'imputato (v. cl. 22 p. 925.5866). Tale servizio di osservazione concerne tuttavia il matrimonio di QQQ., figlio di S., con SSS., avvenuto a VVVV., e non la "mangiata" al casolare (v. cl. 6 p. 10-000-0082 e segg., allegato n. 43). Le autorità italiane hanno del resto affermato che la presenza dell'imputato al matrimonio in questione non fu concretamente accertata, ma fu desunta dalla presenza della vettura intestata alla moglie (v. ibidem pag. 2). Al dibattimento, l'imputato ha dichiarato di non ricordare bene l'evento, non escludendo tuttavia che possa essere stato S. a presentarlo a Q. (v. cl. 22 p. 931.007 e seg.). Egli ha affermato di non conoscere le persone che avrebbero partecipato a tale "mangiata", tranne QQQ., figlio di S. (v. cl. 22 p. 931.008). In che misura la partecipazione a questo incontro si possa considerare una forma di sostegno è comunque dubbio, ma la questione non merita ulteriore disamina visto quanto segue.

9.4.2 Per quanto concerne il punto 1.1.2.2 dell'atto d'accusa, nell'interrogatorio del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1698), Q. ha dichiarato che "per mia conoscenza A. aveva procurato armi a T., NN., NNN. a QQQ. e anche a me. Io una volta sono rientrato in Italia con una 44. In un'occasione NNN. diede ad A. dei soldi per acquistare delle armi". A dire di Q., tale consegna di denaro (EUR 10'000-20'000) sarebbe avvenuta a Roma, fuori da un bar tra ZZZ. e UUUU., in presenza di Q. (v. cl. 15 p. 18-101-1700). Quel giorno, nel bar, si sarebbero incontrati Q., QQ., NNN. e A. (v. ibidem). Nell'interrogatorio del 5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0033 e seg.), Q. afferma che poco prima del suo arresto, A. ha ricevuto ca EUR 10'000.– da NNN. per delle armi. Nell'interrogatorio di Q. del 25 giugno 2015 si parla di EUR 20'000.– (v. cl. 7 p. 12-002-0073, 0080 e cl. 12 p. 18-101-720; v. anche rapporto PGF del 3 luglio 2015, in cl. 11 p. 18-101-0369; rapporto PGF del 23 settembre 2016, p. 18-19, in cl. 14 p. 18-101-1199 e segg.). Nel suo rapporto del 23 settembre 2016, la PGF ha ricostruito il viaggio decritto nel capo d'accusa in esame. L'esame delle celle agganciate e delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso a QQ. ha confermato le dichiarazioni rese da Q. riguardo al viaggio in questione e alla partecipazione anche di A. (v. cl. 14 p. 18-101-1205 e segg.). L'imputato ha confermato di aver fatto tale viaggio con Q., affermando "io sono salito con il signor Q. Mi ha chiesto di andare con lui. Per fare cosa non lo so" (v. cl. 22 p. 931.011). E ancora: "Ricordo di essere stato su con Q., che mi ha chiesto di accompagnarlo. L'ho fatto" (v. ibidem). Egli ha tuttavia anche affermato "il 10 luglio 2010 non ricordo di essere stato a Milano. Non ricordo le date. Non ricordo cosa è successo, quando è successo e come è successo" (v. ibidem). A. dice di non ricordarsi di questi incontri, ma non contesta il fatto che questi siano avvenuti (v. cl. 22 p. 931.011). Secondo il rapporto PGF, l'esame delle celle agganciate e gli elementi raccolti rendono verosimili (ma non certificano) le dichiarazioni di Q. laddove afferma di essersi spostato a Roma e di aver incontrato NNN., incontro durante il quale quest'ultimo avrebbe consegnato una somma di denaro ad A. con l'incarico di fornirgli delle armi (v. cl. 14 p. 18-101-1216 e seg.).

9.4.3 La fornitura di armi da parte di A. a S. e T. è evocata da Q. nel suo interrogatorio del 25 giugno 2015 (v. cl. 7 p. 12-002-0041 a 0045, 0073 e segg.). A cosa servissero le armi A. lo avrebbe saputo molto bene (v. cl. 7 p. 12-002-0074 in fine). In sede di requisitoria, il MPC cita decisioni italiane nelle quali evidenzia dichiarazioni di Q. relative all'approvvigionamento e all'utilizzo (e il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine) di un considerevole numero di armi e munizioni da parte delle cosche di 'ndrangheta. Egli cita in particolare una sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro dell'11 ottobre 2017, la quale, tuttavia, parla in generale della provenienza svizzera di svariate armi, senza però fare il nome di A. (v. cl. 22 p. 925.5870 e seg.). L'imputato afferma di non aver mai portato armi in Italia (v. cl. 22 p. 931.008, 009 e 010). Certo le armi in questione non sono mai state trovate e non è dato sapere se i fatti si siano effettivamente svolti nei precisi termini ipotizzati dall’accusa, anche se è indubbio, come evidenziato già nell’esame del reato di partecipazione, che A. fosse molto attivo in materia di fornitura di armi, motivo per cui è verosimile che non abbia fornito soltanto armi all’interno della sua locale lombarda ma anche a quelle calabresi di riferimento.

9.4.4 L'utilizzo di "ambasciate" come mezzo di comunicazione all'interno dell'organizzazione (v. punto 1.1.2.4 dell'atto d'accusa) è attestato dalle dichiarazioni di Q. effettuate nel corso dei suoi interrogatori del 5 febbraio 2014 (v. cl. 7 p. 12-002-0021, 0022 e 0029) e 25 giugno 2015 (v. cl. 12 p. 18-101-0490 e 0673). Il tema delle ambasciate è stato ripreso durante il dibattimento e Q. ha avuto modo di confermare l'utilizzo dell'imputato per tale modalità di trasmissione delle informazioni (v. cl. 22 p. 933.008). Esse sono speculari rispetto a quelle contenute al punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa e, visto il ruolo già accertato nell’ambito della partecipazione alle locali lombarde (v. supra consid. 9.3.5.2) e viste le credibili dichiarazioni di Q., vanno considerate provate e realizzate in concorso ideale, dato che con gli stessi atti non ha solo agito a favore e come membro della propria locale ma anche consapevolmente sostenuto dall’esterno un’altra locale.

9.4.5 Dato che il sostegno è perdurato in maniera costante perlomeno fino al 13 luglio 2010, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non si pongono problemi di prescrizione (v. DTF 131 IV 83 consid. 2.2.4.5).

9.4.6 Ne consegue che l’imputato va riconosciuto colpevole anche del capo di accusa 1.1.2, anche se per rapporto al reato di partecipazione è indubbio che l’energia criminale investita è minore per cui l’adempimento di questo capo di accusa peserà, come si vedrà (v. infra consid. 16.5), in maniera secondaria nella complessiva commisurazione della pena.

9.5 Secondo il punto 1.1.3 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di avere dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno al 30 novembre 2004, in Svizzera e in Italia sostenuto la ’ndrangheta nella sua manifestazione del “crimine” torinese, ovvero la struttura-funzione deputata in particolare allo svolgimento delle azioni violente nell’interesse delle organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetistico insediate sul territorio di Torino e hinterland al cui interno hanno operato in particolare i fratelli AA. e BB., associazione mafiosa di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato, segnatamente per avere, almeno a far tempo dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno al 30 novembre 2004, in Svizzera a U. e in Italia a Torino, partecipato, con e/o su richiesta dei fratelli AA., esponente del “crimine” e partecipe della “società maggiore” con la dote di “padrino”, e BB., con la carica di “crimine” di Torino ricoprendo la funzione dell’affiliato che ha la responsabilità delle azioni criminali del locale e partecipe della società maggiore con una dote superiore a “padrino”, fratelli AA. e BB. affiliati alla ’ndrangheta quantomeno dal 2003 ed esponenti del “crimine”, ovvero la struttura-funzione deputata in particolare allo svolgimento delle azioni violente nell’interesse delle organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetistico insediate sul territorio di Torino e hinterland, ad attività da loro condotte e legate alla gestione di locali notturni che generavano profitti per la ‘ndrangheta, ed in particolare alla gestione del TTT., situato a WWWW., attraverso la partecipazione quale Socio Accomandante nominato il 19.09.2003 con una quota pari a Euro 600.00 alla società AAAA. di BBBB. con sede legale a WWWW., società costituita il 19 settembre 2003 con un ammontare in conferimenti di Euro 1'000.00, iscritta nel registro delle imprese italiano il 10.10.2003 con lo scopo della “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ristorante, bar, pizzeria, trattenimento e svago compreso il ballo, discoteca”, società sciolta per fallimento e cancellata il 28 novembre 2011.

L'imputato, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato di aver sostenuto il "crimine" torinese.

9.5.1 Per quanto riguarda l'esistenza della società AAAA., vedasi il rapporto PGF del 19 dicembre 2014 relativo alla situazione fiscale/economica della famiglia di A. dal 2004-2012 (punto 3.1.1.1). Q. ha riferito dei contatti di A. con il Piemonte e con i fratelli AA. e BB. (v. cl. 7 p. 12-002-0054, 0055, 0066, 0079; cl. 12 p. 18-101-0715). In questo ambito vi sono anche accertamenti effettuati dalla polizia italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0274, Informativa CC, Poker). I contatti tra i fratelli AA. e BB. e A. relativi alla gestione di locali notturni sono attestati da intercettazioni telefoniche (v. rapporto PGF 13 agosto 2015 p. 99 e segg., cl. 10 p. 10.000.0180 e segg.; v. annotazione di P.G. del 20 ottobre 2003 in cl. 10 p. 18-101-274, Informative CC, Poker). Accertamenti eseguiti a livello di registro di commercio italiano hanno permesso di appurare la creazione, da parte di A., della AAAA., società che si è occupata della gestione del locale TTT. (ex CCCC.), situato a WWWW., (v. cl. 10 p. 18-101-274). Q. ha confermato i contatti di A. con persone residenti in Piemonte, ma non ha saputo dire se quest'ultime fossero i fratelli AA. e BB. o persone ad essi legate. L'imputato, dal canto suo, ha dichiarato che a Torino vivono i suoi genitori, ai quali ha fatto di tanto in tanto visita (v. cl. 22 p. 931.015). Egli ha affermato di conoscere i fratelli AA. e BB., nella misura in cui tutti coloro che provengono dalle medesime località in Calabria si conoscono. Egli ha negato che il locale AAAA. a Torino sia stato creato e gestito dai fratelli AA. e BB., sostenendo che lo stesso è stato creato da lui e un altro (v. cl. 22 p. 931.017).

9.5.2 Gli elementi raccolti non permettono di ritenere adempiuto il capo d'accusa 1.1.3. In questo ambito non vi sono dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli unici fatti accertati sono l’esistenza di un’attività economica peraltro breve a Torino – la società AAAA. è stata costituita il 19 settembre 2003 ed il 5 gennaio 2006 è stata aperta la procedura di fallimento che si è conclusa il 28 novembre 2011 con lo scioglimento per fallimento della società (v. cl. 6 p. 10-000-0182 e 0183) –, ma non è dato sapere in che modo l’imputato volesse attraverso questa attività sostenere il crimine torinese nelle persone di AA. e BB. Che locali appartenenti alla ‘ndrangheta chiudano e spariscano in così poco tempo è inoltre inverosimile visto che è noto come questi locali pubblici servano in genere a riciclare denaro sporco (v. Forgione, 'Ndrangheta, 2009, pag. 260 e seg.) per cui anche dal punto di vista criminologico è difficile credere all’ipotesi accusatoria. Da questo capo di accusa l’imputato va pertanto prosciolto.

Sulla ricettazione

10. Giusta l'art. 160 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
. 1 CP, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. Secondo il n. 2 della medesima disposizione, il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. L'art. 172ter cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
CP è applicabile alla ricettazione. La ricettazione, che fa perdurare una situazione contraria al diritto, è un atto di favoreggiamento materiale ("Sachbegünstigung"), di cui si può rendere colpevole soltanto colui che non risulta essere l'autore dell'infrazione pregressa contro il patrimonio. Si tratta di un reato formale, di messa in pericolo astratta. Secondo la dottrina, la nozione d'infrazione contro il patrimonio, ai sensi dell'art. 160 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
. 1 cpv. 1 CP, deve essere interpretato in senso largo, comprendendo la stessa tutti i reati che hanno come effetto la sottrazione di una cosa dal patrimonio di cui fa parte, ciò che certi autori di lingua tedesca esprimono con il termine "Vermögensverschiebungsdelikt" (DTF 127 IV 79 consid. 2b e dottrina citata). La ricettazione, che porta unicamente su una cosa derivante direttamente dall'infrazione pregressa, è tuttavia esclusa se un terzo di buona fede acquisisce validamente la proprietà di tale cosa, perdendo il danneggiato ogni pretesa di restituzione (DTF 105 IV 303 consid. 3a; 116 IV 193 consid. 3c).

11. L'imputato è accusato di avere, in Svizzera, all’incirca 5 anni prima dell’11 settembre 2015, acquistato la pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92SF, calibro 9, numero di matricola 1, da nomadi, ossia da persone senza fissa dimora, arma che egli sapeva o doveva presumere ottenuta da terzi mediante un reato contro il patrimonio, arma che risulta essere stata rubata fra il 25 luglio ed il 28 luglio 2009 da autore(i) sconosciuto(i) presso l’abitazione di DDDD., a V.

11.1 Interrogato a questo proposito dalla PGF in data 11 settembre 2015, l’imputato ha dichiarato quanto segue:

“L’ho acquistata, in nero, circa 5 anni fa, mi sembra da zingari (intendo delle persone senza fissa dimora). ADR: non so dare ulteriori indicazioni circa le persone che mi hanno venduto quest’arma. Non ricordo il prezzo che ho pagato né ricordo dove l’ho ricevuta. Non ricordo le circostanze relative all’incontro con queste persone. Preciso anche che la pistola in questione è sempre rimasta a casa e non l’ho mai portata con me. Aggiungo che da queste persone ho pure acquistato altre due armi, ossia la seconda che avete trovato a casa mia e quella che avete trovato presso il domicilio di mio figlio D. Non ricordo se ho acquistato le armi tutte insieme o singolarmente” (cl. 8 p. 13-000-0008). Egli ha aggiunto di non ricordare se in quell’occasione ha acquistato anche altri accessori, rispettivamente cartucce (v. loc. cit.). Nell’interrogatorio del 17 settembre 2015 davanti al procuratore federale egli ha confermato queste affermazioni, aggiungendo quanto segue: “Faccio presente che io ho acquistato le armi con il numero di matricola ben visibile e questo per me significa che erano pulite” (v. cl. 8 p. 13-000-0063).

Interrogato anche in aula, l’imputato si è limitato a dire di avere comprato questa come le altre armi da zingari che passavano da lì. A domanda ha risposto “non ricordo dove, è passato molto tempo”. Ha aggiunto che questi zingari passano con delle macchine, che gliele hanno proposte, che le ha accettate e ha visto che c’era il numero di matricola, per cui gli sembrava tutto in ordine (v. cl. 22 p. 931.017 e 018). L’unica verifica che ha fatto è questa.

11.2 È palese che in un così losco contesto gli accertamenti fatti non sono sufficienti per verificare che la pistola in questione non fosse rubata. Egli in realtà non si è minimamente preoccupato di sapere l’origine di quella pistola: per lui era in sostanza indifferente da dove proveniva e di chi era. Perlomeno a livello di dolo eventuale, egli ha pertanto accettato l’eventualità che quest’arma potesse essere rubata, come in effetti era, e si è pertanto pacificamente reso colpevole di ricettazione.

Sulla denuncia mendace

12. L'art. 303 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 269 Condizioni - 1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
1    Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
a  sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b  la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c  le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2    La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a  CP154: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180-185bis, 187, 188, 189-191, 193, 193a, 195-197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226-226ter, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b  legge federale del 16 dicembre 2005156 sugli stranieri e la loro integrazione157: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c  legge federale del 22 giugno 2001158 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d  legge federale del 13 dicembre 1996160 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e  legge federale del 21 marzo 2003161 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f  LStup163: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g  legge del 7 ottobre 1983164 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h  legge del 13 dicembre 1996165 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i  legge del 17 giugno 2011167 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
j  legge del 19 giugno 2015169 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
k  legge del 20 giugno 1997171 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
l  legge del 15 dicembre 2000173 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
m  legge federale del 29 settembre 2017175 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
n  legge federale del 25 settembre 2015177 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.
3    Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979178.
. 1 CP prevede che chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

La denuncia mendace fa parte delle infrazioni contro l'amministrazione della giustizia, tutelando quindi anzitutto l'accesso affidabile alla giustizia. Il reato induce inoltre lo Stato ad utilizzare inutilmente risorse pubbliche. Esso costituisce nel contempo un'infrazione contro le persone. Protetti sono infatti anche i diritti della personalità quali la dignità, l'onore, la libertà, la sfera privata, l'integrità spirituale, la reputazione, il patrimonio, ecc., violati mediante la formulazione di accuse ingiuste (DTF 136 IV 170 consid. 2; 132 IV 20 consid. 4.1; 89 IV 204 consid. 1). Il reato di cui all'art. 303 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 269 Condizioni - 1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
1    Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
a  sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b  la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c  le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2    La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a  CP154: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180-185bis, 187, 188, 189-191, 193, 193a, 195-197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226-226ter, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b  legge federale del 16 dicembre 2005156 sugli stranieri e la loro integrazione157: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c  legge federale del 22 giugno 2001158 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d  legge federale del 13 dicembre 1996160 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e  legge federale del 21 marzo 2003161 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f  LStup163: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g  legge del 7 ottobre 1983164 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h  legge del 13 dicembre 1996165 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i  legge del 17 giugno 2011167 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
j  legge del 19 giugno 2015169 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
k  legge del 20 giugno 1997171 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
l  legge del 15 dicembre 2000173 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
m  legge federale del 29 settembre 2017175 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
n  legge federale del 25 settembre 2015177 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.
3    Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979178.
. 1 cpv. 1 CP consiste nel comunicare verbalmente alle autorità che una determinata persona, o perlomeno determinabile, ha commesso un crimine o un delitto che in realtà non ha perpetrato (DTF 85 IV 80 consid. 2 e 3). La forma della comunicazione è indifferente. Una comunicazione orale o scritta idonea a sostanziare un sospetto iniziale è sufficiente. È uguale se essa è anonima o se l'autore agisce di propria iniziativa o nell'ambito di un'audizione (DTF 75 IV 175 consid. 2; 85 IV 80 consid. 2; 95 IV 19 consid. 1).

La denuncia mendace è punita se vi è intenzionalità, la quale deve portare su due aspetti: l'autore sa che la vittima è innocente ed agisce con lo scopo di far avviare un procedimento penale contro la stessa. Il dolo eventuale non è in altre parole sufficiente (DTF 76 IV 244).

13.

13.1 L'imputato è accusato di per avere denunciato all’autorità come colpevole di una contravvenzione una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, e meglio, per avere, quale autore mediato, in Svizzera, segnatamente a U. o in altre località della Svizzera, fra il 31 agosto 2014 ed il 18 settembre 2014, denunciato C. quale autore, alla guida del veicolo Porsche Cayenne, targato 21, dell’infrazione alla circolazione stradale del 31 agosto 2014, in Svizzera, sulla A13 in territorio di XXXX., che sapeva innocente siccome alla guida del veicolo era lo stesso A., per provocare contro di esso un procedimento penale (e amministrativo) e per far ciò, avendo utilizzato B., quale detentore del veicolo Porsche Cayenne, targato 21, riferendogli, in merito all’infrazione stradale del 31 agosto 2014, sulla A13 in territorio di XXXX., che in quelle circostanze di luogo e di tempo, C. era stato alla guida del veicolo targato 21, fatto che B. ha comunicato alla polizia grigionese il 14 settembre 2014 per mezzo del formulario che quest’ultima autorità ha annesso alla notifica di infrazione del 3 settembre 2014.

13.2 A questo proposito la Corte ha già sollevato in sede pregiudiziale l’esistenza di criticità in merito all’utilizzabilità sia diretta che derivata delle risultanze delle intercettazioni telefoniche che sono state domandate esclusivamente per il reato di organizzazione criminale e non per il reato di denuncia mendace o sviamento della giustizia. Peraltro, per quanto riguarda lo sviamento della giustizia, l’autorizzazione non avrebbe nemmeno potuto essere data, mentre per quanto riguarda la denuncia mendace l’autorizzazione avrebbe potuto essere data solo se la denuncia avesse riguardato un crimine o un delitto e non una contravvenzione giusta la cifra 2 dell’art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
CP. Trattandosi, nel caso concreto, di una contravvenzione, va dunque preso atto che la prova in questione non può in alcun modo essere utilizzata per questo reato e vista la giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di utilizzabilità derivata di informazioni provenienti da scoperte casuali va preso atto che le spiegazioni portate in sede di arringa da parte del Ministero pubblico della Confederazione non sono risultate convincenti. Esso ha dichiarato che per questo capo d'imputazione non sarebbe stata utilizzata come mezzo di prova alcuna conversazione acquisita nell'ambito di controlli telefonici, aggiungendo che lo spunto investigativo che ha generato l'esigenza di raccogliere documentazione presso l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni non sarebbe costituito dalle censure telefoniche, la cui conclusione risale ad oltre un anno prima, ma dalle risultanze relative all'analisi di supporti elettronici sequestrati, in particolare presso il garage I. Gli elementi a cui fa riferimento il MPC non sono tuttavia sufficienti, da soli, per sostanziare il reato di denuncia mendace. Come riportato nel rapporto della PGF del 27 maggio 2016 (v. cl. 1 p. 05-000-0048 e segg.), trattasi infatti di un documento intitolato "Consultazione nell'ambito della procedura penale" datato 24 settembre 2014 con il quale l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni notifica a C. l'apertura di una procedura amministrativa nei suoi confronti, motivata dal fatto che, "in data 31.08.2014 verso le ore 16.24 alla guida dell'autovettura targata 21 sulla A13 in territorio di XXXX.(semiautostrada separata dal guidovia)
superava la velocità massima autorizzata di 80 km/h (dedotto il margine di tolleranza) di 33 km/h" (v. cl. 1 p. 05-000-0075). Vi è poi un decreto d'accusa emanato dalla Procura pubblica dei Grigioni del 13 ottobre 2014, con il quale C. è dichiarato colpevole d'infrazione alla LCStr e condannato ad una multa di fr. 600.–, ai quali si sono aggiunti i disborsi (fr. 80.–) e la tassa di giustizia (fr. 250.–), per un totale di fr. 930.– (v. cl. 1 p. 05-000-0080). La PGF ha infine messo in evidenza l'esistenza di una e-mail intitolata "Pagamenti" che EEEE. ha inviato il 10 novembre 2014, con due allegati, al garage I. Detti allegati sono due ordini di bonifico della banca FFFF., uno di fr. 930.– e l'altro di fr. 298.–, per conto di C. (v. cl. 1 p. 05-000-0086 e segg.). Come rilevato nel rapporto, "il totale dei bonifici eseguiti da C. ammonta a 1'228.– CHF. Nella sua conversazione telefonica del 24 ottobre 2014 ore 13:41:00 A. conferma la sua intenzione di bonificargli 1'130.00 EUR. Secondo il sito Internet GGGG. il 24 ottobre 2014, 1'130.00 EUR corrispondevano a 1'363.20 CHF" (v. cl. 1 p. 05-000-0054). Ora, nel rapporto del 27 maggio 2016, la PGF cita questi documenti, trovati in un computer nel garage I., dopo aver messo in evidenza tutta una serie di conversazioni telefoniche molto eloquenti intervenute tra A. e C. riguardanti sia l'infrazione stradale nei Grigioni che i bonifici di cui sopra. È d'altronde sulla base di tutti gli elementi raccolti che la PGF ha poi chiesto all'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni l'incarto concernente C. (v. cl. 1 p. 05-000-0054). In definitiva, dal contenuto e dal tenore del rapporto della PGF, ma anche prendendo in considerazione e analizzando i soli documenti sopra evidenziati, si può concludere che quest'ultimi, in realtà, hanno permesso unicamente di corroborare fatti che senza le intercettazioni telefoniche non sarebbero mai stati scoperti. In altre parole, con i soli documenti in parola la ricostruzione della vicenda sarebbe stata altamente improbabile.

Ne consegue che, sulla base di un corso ipotetico delle indagini, non si può ritenere che la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale. Su questo punto l’imputato va dunque prosciolto.

Sulla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

14. Ribadito che per le infrazioni commesse prima del 12 dicembre 2008 va applicata l'art. 33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
LArm in vigore dal 1° gennaio 2002 e, per quelle commesse dopo, la medesima disposizione valida dal 12 dicembre 2008 (v. supra consid. 2.2), si rileva che per “arma” ai sensi della LArm s’intendono gli oggetti elencati all’art. 4 cpv. 1. In particolare, per quanto qui d’interesse, sono armi ai sensi della normativa le armi da fuoco, ovvero i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono:
1    Per armi s'intendono:
a  dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
b  dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
c  coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
d  dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
e  dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
f  armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
g  imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2    Per accessori di armi s'intendono:
a  silenziatori e loro parti costruite appositamente;
b  laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
c  lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.
2bis    Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:
a  nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
b  nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11
2ter    Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12
3    Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4    Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
5    Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6    Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
LArm), come pure i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio, coltelli da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono:
1    Per armi s'intendono:
a  dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
b  dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
c  coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
d  dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
e  dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
f  armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
g  imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2    Per accessori di armi s'intendono:
a  silenziatori e loro parti costruite appositamente;
b  laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
c  lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.
2bis    Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:
a  nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
b  nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11
2ter    Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12
3    Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4    Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
5    Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6    Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
LArm). Per “accessori di armi” s’intendono invece silenziatori e loro parti costruite appositamente (art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono:
1    Per armi s'intendono:
a  dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
b  dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
c  coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
d  dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
e  dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
f  armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
g  imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2    Per accessori di armi s'intendono:
a  silenziatori e loro parti costruite appositamente;
b  laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
c  lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.
2bis    Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:
a  nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
b  nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11
2ter    Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12
3    Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4    Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
5    Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6    Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
LArm), laser e dispostivi di puntamento notturno nonché loro parti costruite appositamente (lett. b) nonché lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco (lett. c). Lo scopo di questa normativa è quello di rispondere efficacemente al rischio di un uso abusivo delle armi, proteggendo l’ordine pubblico attraverso un controllo accresciuto dell’acquisto, del possesso e del porto di armi individuali, pur tenendo in considerazione gli interessi dei collezionisti di armi e delle persone dedite sia alla caccia che al tiro sportivo (v. Amsler/Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014, pag. 313).

15. L'imputato è accusato di aver violato a più riprese la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in particolare di avere:

- in Svizzera presso il suo domicilio U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza diritto da nomadi, ossia da persone senza fissa dimora, la pistola semiautomatica, marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35, n. di matricola 2, arma rinvenuta presso il suo domicilio a U. al momento della perquisizione del 18 agosto 2015, il cui magazzino era inserito e conteneva 6 cartucce calibro 6.35 mm anch’esse intenzionalmente detenute senza diritto, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto le rispettive e necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.1 dell'atto d'accusa);

- in Svizzera presso il suo domicilio a U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza diritto da zingari, cioè da persone senza fissa dimora, la pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92SF, calibro 9, numero di matricola 1, arma rinvenuta presso il suo domicilio a U. al momento della perquisizione del 18 agosto 2015, il cui magazzino era inserito e conteneva 10 cartucce calibro 9 mm e 5 cartucce di calibro non definito anch’esse intenzionalmente detenute senza diritto, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto la rispettiva e necessaria autorizzazione da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.2 dell'atto d'accusa);

- in Svizzera presso il domicilio di suo figlio D. a U., dal 2010 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averla acquistata senza diritto da zingari, cioè da persone senza fissa dimora, la pistola semiautomatica, marca Crvena Zastava, modello 70, calibro 7.65, n. di matricola 17, arma rinvenuta al momento della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio, per non avere né chiesto né ottenuto le rispettive e necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità cantonale preposta (v. punto 1.4.3 dell'atto d'accusa);

- in un cassetto del comodino bianco in soggiorno presso il suo domicilio a U. fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto una cartuccia calibro 9 mm, cartuccia rinvenuta nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averla acquistata legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.4 dell'atto d'accusa);

- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 4 cartucce calibro 7.65, cartucce rinvenute nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.5 dell'atto d'accusa);

- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, un Nunchaku telescopico in metallo rinvenuto nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, poiché privo di un’autorizzazione cantonale eccezionale per l’acquisto e il possesso dell’arma vietata (v. punto 1.4.6 dell'atto d'accusa);

- in un armadio del soggiorno presso il suo domicilio a U., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, un cavetto metallico con due anelli alle estremità, oggetto che concepito per minacciare o ferire delle persone e rinvenuto nell’ambito della perquisizione il 18 agosto 2015, poiché privo di un’autorizzazione cantonale eccezionale per l’acquisto e il possesso dell’arma vietata (v. punto 1.4.7 dell'atto d'accusa);

- in un cassetto all’interno della scrivania del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 15 munizioni da caccia le quali sono state rivenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.8 dell'atto d'accusa);

- in un cassetto all’interno della scrivania del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, 12 munizioni da caccia e 5 da pistola calibro 7.65, munizioni rivenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.9 dell'atto d'accusa);

- in un armadio all’interno del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, tre scatole da 50 cartucce calibro 22, una scatola da 50 cartucce calibro 9 mm Geco nonché 10 cartucce sciolte calibro 9 mm Geco Luger, cartucce rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.10 dell'atto d'accusa);

- in un armadio all’interno del Garage I. GmbH a V., a partire dai 3 ed i 5 anni prima dell’11 settembre 2015 e fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, dopo averle acquistate senza diritto in un mercatino a YYYY., 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage, munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.11 dell'atto d'accusa);

- sotto il lavabo di un appartamento del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, una scatola di munizioni calibro 6.35 contenente 13 cartucce, munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.12 dell'atto d'accusa);

- nella cucina situata al primo piano del Garage I. GmbH a V., fino al 18 agosto 2015, intenzionalmente posseduto senza diritto, quattro cartucce da caccia, munizioni rinvenute nell’ambito della perquisizione del 18 agosto 2015, e meglio per non averle acquistate legalmente non essendo legittimato all’acquisto e al possesso dell’arma corrispondente (v. punto 1.4.13 dell'atto d'accusa).

15.1 In relazione alla detenzione delle tre predette pistole semiautomatiche marca Beretta, calibro 9, marca Erma, calibro 6.35 e marca Crvena Zastava, calibro 7.65, l’imputato ha dichiarato di averle acquistate “da sconosciuti zingari” circa nel 2010 (v. cl. 8 p. 13-000-0063). Egli ha altresì affermato di sapere che per acquistare delle armi ci vuole un permesso, ritenendo però che questo valga soltanto per l’acquisto in un negozio. Nel suo interrogatorio del 17 settembre 2015 egli ha a questo proposito dichiarato: “non mi pare che bisogna avere un permesso per comperarle fra privati” (loc. cit.). Egli ha altresì in detta occasione affermato: “faccio presente che io ho acquistato le armi con il numero di matricola ben visibile e questo per me significa che erano pulite" (loc. cit.). Egli ha altresì confermato che la Beretta e la Erma sono sempre rimaste in suo possesso e custodite presso il suo domicilio, fino al loro sequestro da parte della polizia, mentre per quanto riguarda la Crvena Zastava, rinvenuta durante la perquisizione presso l’appartamento di suo figlio, D., egli ha dichiarato di averla personalmente depositata in detto luogo (v. loc. cit.; v. anche cl. 8 p. 13-000-0008). Egli non ha altresì contestato che la Beretta avesse il magazzino inserito, contenente 10 cartucce calibro 9 e 5 cartucce di calibro non definito e che sia stata rinvenuta nell’armadio degli abiti nella camera da letto matrimoniale (v. cl. 8 p. 13-000-0008). Interrogato a questo proposito dalla PGF egli ha in particolare dichiarato:

“A me sono sempre piaciute le armi. Vado anche a sparare al poligono. In passato mi hanno già sequestrato delle armi e poi anche per difendere la propria famiglia, è un diritto dell’uomo. Per questo motivo la tenevo in casa” (loc. cit.).

Interrogato riguardo alla cartuccia calibro 9 mm trovata in un cassetto del comodino bianco nel soggiorno, egli ha dichiarato che non si ricordava che in quel cassetto ci fosse una cartuccia (cl. 8 p. 13-000-0009). Egli non ha altresì contestato che l’Erma avesse il magazzino inserito, contenente 6 cartucce calibro 6.35 e che fosse custodita nell’armadio degli abiti nella camera matrimoniale (v. loc. cit.). Interrogato in proposito al sacchetto di plastica contenente 4 cartucce calibro 7.65 rinvenuto nell’armadio bianco del soggiorno ha dichiarato: “Non ricordo, comunque se si trovano lì, saranno mie” (loc. cit.). Ha altresì ammesso che, dato il calibro, “può darsi” che possano essere messe in relazione con la pistola rinvenuta presso l’appartamento del figlio (cl. 8 p. 13-000-0014). Egli ha inoltre confermato di essere il proprietario sia del Nunchaku metallico e telescopico rinvenuto sempre nel soggiorno nell’armadio bianco (v. cl. 8 p. 13-000-0011), che del cavetto metallico con due anelli alle estremità ivi rinvenuto (v. loc. cit.).

Per quanto riguarda invece le munizioni rinvenute presso il Garage I. egli ha dichiarato di ricordarsi del sacchetto contenente diverse cartucce per fucile da caccia, ma di non ricordarsi né la provenienza né l’appartenenza (cl. 8 p. 13-000-0014). Analoga dichiarazione per quanto riguarda le munizioni da caccia e da pistola calibro 7.65 rinvenute in un cassetto della scrivania (cl. 8 p. 13-000-0015). Per quanto riguarda invece le munizioni rinvenute in un armadio bianco accanto alla scrivania (ovvero 3 scatole da 50 cartucce calibro 0.22, una scatola da 50 cartucce calibro 9 Geco, nonché 10 cartucce sciolte calibro 9 Geco Luger), egli ha dichiarato di non ricordarsi di esse e ha negato di esserne il proprietario (cl. 8 p. 13-000-0015). Per quanto riguarda infine quanto rinvenuto nell’appartamento nei piani superiori del garage egli ha anzitutto dichiarato che le chiavi dello stesso sono possedute da sua moglie, da suo genero e da lui stesso (cl. 8 p. 13-000-0015). Egli ha inoltre ammesso che il fucile da caccia a canne parallele marca Robust calibro 12 ivi rinvenuto è suo, come la cartuccera da caccia contenente 18 cartucce calibro 12/70 Cleve Mirage (cl. 8 p. 13-000-0016). Invece per quanto riguarda le 13 cartucce calibro 6.35, contenute nella scatola da 25, egli ha dichiarato:

“Se erano lì, può darsi che erano mie. […] Saranno le cartucce per la pistola Erma che è stata trovata a casa mia con calibro 6.35” (loc. cit.).

Per quanto concerne, infine, le quattro cartucce da caccia trovate al primo piano in cucina, in un vaso di porcellana, A. ha affermato di non ricordarsene (v. cl. 8 p. 13-000-0017).

15.2 Le perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di quanto appena descritto sono avvenute contemporaneamente al domicilio dell’imputato a U., presso il Garage I. a V., nei locali soprastanti lo stesso Garage I. ed infine al domicilio del figlio dell’imputato, D., sempre a U. I ritrovamenti sono dei dati di fatto oggettivi e non contestati dalla difesa. Per quanto riguarda il lato soggettivo l’imputato non ha in linea di massima negato di conoscere l’esistenza di queste armi e per quanto riguarda le armi trovate al suo domicilio, presso i locali soprastanti il Garage I. e presso il domicilio del figlio, ha anche ammesso di esserne stato il proprietario e di non avere le necessarie autorizzazioni, di cui per altro non si è minimamente preoccupato e che comunque non avrebbe sicuramente ricevuto visto il contesto losco in cui si procurava armi e munizioni, nonché i suoi precedenti penali. Come passo intermedio può essere concluso che per i capi di accusa 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.12 e 1.4.13, relativi alla violazione della legge sulle armi, l’adempimento del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, è pacifico sia per le armi da fuoco, sia per le munizioni, sia per i due dispositivi concepiti per ferire le persone (nunchaku e sega da strangolamento). Le spiegazioni fornite riguardo all’uso di questi due ultimi dispositivi non sono in alcun modo credibili, visto che non si capisce perché tenesse questa pericolosa e tagliente sega a casa, se fosse servita per il garage come da lui sostenuto, né è dato sapere che tipo di arti marziali praticate dall’imputato preveda esercizi con questo tipo di oggetto, con il quale è indubbio che si possano gravemente ferire delle persone. Per quanto riguarda invece ciò che è stato ritrovato al Garage I., le dichiarazioni dell’imputato sono più nebulose. Per quanto concerne le munizioni da caccia, l’imputato ha ammesso che erano sue. Ciò vale per le 15 munizioni da caccia di cui al capo d’accusa 1.4.8 e le 12 munizioni da caccia di cui al capo d’accusa 1.4.9. Quest’ultimo capo d’accusa comprende anche cinque munizioni da pistola calibro 7.65 che erano custodite in un cassetto all’interno della scrivania del garage assieme alle munizioni da caccia e a questo proposito l’imputato ha dichiarato in aula dapprima di non sapere se
fossero le sue ma poi ha detto che “pensa di sì” (v. cl. 22 p. 931.020) . Dato che si tratta di munizioni calibro 7.65 compatibili con la pistola semiautomatica Crvena Zastava rinvenuta presso il domicilio del figlio, che l’imputato ha ammesso essere di sua proprietà, è quindi altamente verosimile che queste cinque munizioni fossero sue. Il capo d’accusa 1.4.9 è dunque a sua volta adempiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Per quanto riguarda le munizioni di cui al capo d’accusa 1.4.10 e 1.4.11, pare che potessero essere usate dal genero per andare al poligono. In modo particolare quelle di cui al capo d’accusa 1.4.10. Ciò non toglie che dalle intercettazioni ambientali emerge chiaramente che l’imputato era il dominus di tutto quanto accadeva nel Garage I. (v. cl. 5 p. 09-702-0019 e segg.) ed è escluso che non sapesse di queste altre munizioni e che non ne disponesse pienamente e liberamente. Egli sapeva senz’altro di queste munizioni, sapeva che poteva disporne come voleva e sapeva di non essere autorizzato né a possederle né a disporne. Anche quest'ultimi capi di accusa sono dunque adempiuti.

Sulla pena

16.

16.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
1    Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
a  l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2    Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3    L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4    Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

16.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). L'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messag­gio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’auto­rità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

16.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere (DTF 142 IV 265 IV 57 consid. 2.3 e 2.4; 138 IV 120 consid. 5.2), il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (principio dell’inasprimento). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP). La determinazione della pena complessiva presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio dell’inasprimento, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena di cui all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate. Non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere. La pena pecuniaria e quella detentiva non costituiscono pene dello stesso genere ai sensi di questa disposizione (DTF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 e 3.4).

16.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio ("concorso retrospettivo"). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo, ossia garantire che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico procedimento. Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, occorre fondarsi sulla data della prima condanna emanata nella prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente per stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per tutti i reati commessi dall'imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2). Contrariamente a quanto ipotizzato dal MPC nella sua requisitoria (v. cl. 22 p. 925.5920) nel caso concreto non si pone tuttavia una questione di concorso retrospettivo perché la condanna agli atti per violazione della legge sulla circolazione stradale (v. cl. 22 p. 221.003) non è dello stesso tipo rispetto a quella, di tipo detentivo, che vista la gravità dei fatti in esame qui deve essere presa in considerazione.

16.5 Nell'ambito del presente procedimento, A. è riconosciuto autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di sostegno ad un'organizzazione criminale per il capo d'accusa 1.1.2, di ricettazione e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

16.5.1 L’imputato ha sicuramente avuto sia un’infanzia che una giovinezza molto difficili ed è venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, dapprima nel suo Paese e poi anche in Svizzera. Tuttavia, dato che le iscrizioni delle relative condanne in Svizzera sono state nel frattempo eliminate dal casellario giudiziale, visto l’art. 369 cpv. 7
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, le condanne stesse non sono più opponibili all’imputato. Ciò non toglie che dall’interrogatorio in aula è emerso il profilo di una persona poco incline a rispettare le leggi svizzere, a prescindere dal fatto che si tratti della legge sulle armi, del Codice penale in quanto tale o anche della legge sulla circolazione stradale, visti gli altri precedenti agli atti. Emblematiche le dichiarazioni sul fatto che la Beretta da lui acquistata da zingari non aveva il numero di serie cancellato, per cui gli sembrava tutto a posto (v. cl. 22 p. 931.018). Si tratta di dichiarazioni di comodo, che denotano una scarsissima considerazione per le leggi del nostro Paese. D’altro canto, egli ha, con probabile sincerità, manifestato la volontà di avviarsi verso il pensionamento affiancando il figlio in una nuova attività nell’ambito gastronomico, seppur anch'essa oggetto di accertamenti per i quali vale comunque la presunzione d'innocenza. A livello di effetto della pena sulla sua vita, visto l’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP, questa Corte ha ritenuto quest’ultimo aspetto leggermente a suo favore, ma ciò non toglie che la gravità oggettiva dei reati in esame e l’assenza di scrupoli manifestata nel commetterli non permettono, come vedremo qui di seguito, di irrogare una pena molto inferiore a quella di 4 anni di detenzione richiesta dalla pubblica accusa tanto più che visto il concorso di reati la forchetta edittale permetterebbe di irrogare una pena detentiva fino a 7 anni e mezzo.

La Corte è in particolare partita, per quanto riguarda il reato concretamente più grave, ovvero la partecipazione all’organizzazione criminale, da un grado elevato di colpevolezza. Per questo tipo di reato la legge commina sino a 5 anni di detenzione e viste tutte le circostanze del caso non può in concreto entrare in linea di conto una pena inferiore ai 3 anni di detenzione. Di fatti la partecipazione di A. alle “locali” di W. e X. è un reato oggettivamente molto grave sia per la pericolosità intrinseca della ‘ndrangheta che per il fattivo e polivalente contributo da lui svolto al suo interno, nell’ambito delle armi, degli stupefacenti ma anche in generale nell’ambito logistico dal e nel nostro Paese, al punto da essere conosciuto nell’ambiente criminale come “A. lo Svizzero”. La 'ndrangheta ha grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o estorsioni, ma che agiscono nelle retrovie (v. Varese, Mafie in movimento, 2011, pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della fornitura di armi, che assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui essa è militarmente presente, con la scia di sangue che questo comporta.

16.5.2 Ciò detto, passando all’esame degli altri reati, va sottolineato il fatto che, vista la loro gravità intrinseca è escluso che anche solo per uno di essi possa entrare in linea di conto una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità. Essi sono strettamente collegati e affondano le proprie radici nello stesso sottobosco criminale (crimine organizzato, armi, ricettazione). Anche a livello di prevenzione speciale per nessuna di queste fattispecie, analizzata singolarmente nel caso concreto, potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la detenzione. Visto l’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, la pena di base di 3 anni per la partecipazione va quindi adeguatamente aumentata per il concorso con il sostegno alle locali calabresi, con la ricettazione e con la ripetuta violazione della legge sulle armi. Si tratta di condotte che anche prese singolarmente sono oggettivamente gravi e di alto allarme sociale, in modo particolare il sostegno e la ripetuta violazione della legge sulle armi, le cui modalità di adempimento (quantità e varietà di armi e munizioni, magazzini carichi inseriti nelle pistole, come tali pronte all’uso) sono espressione di seria pericolosità. L’imputato non ha del resto manifestato pentimento di sorta sul fatto che un simile arsenale sia stato rinvenuto in locali di sua pertinenza. Il reato stesso di ricettazione riguarda per altro una di queste armi e anche sotto questo profilo non è emersa in aula alcuna presa di coscienza da parte dell’imputato sull’illegalità di quanto da lui commesso accettando di acquistare armi in contesti loschi e senza fare verifiche di sorta sulla loro origine.

La pena di base per la fattispecie partecipativa va dunque accresciuta in maniera importante per il concorso con i predetti reati e – vista non da ultimo l’assenza di attenuanti ex art. 48
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP, per altro non fatte valere nemmeno subordinatamente dalla difesa – risulta conforme ai criteri degli art. 47 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
49 CP una pena detentiva complessiva di 3 anni e 8 mesi.

Sulle misure

17. Giusta l’art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP).

17.1 Il MPC ha chiesto la confisca degli oggetti già evidenziati in precedenza (v. supra lett. G.1). La difesa si è parzialmente opposta a tale richiesta (v. supra lett. G.2).

17.2 Questa Corte ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio, da percussione e da strangolamento) e munizioni sequestrate vanno confiscate, comprese le otto cartucce calibro 7.65 che erano contenute nel magazzino della pistola Crvena Zastava visto che la mancata trascrizione nella lista degli oggetti sequestrati è chiaramente frutto di una svista come è emerso nel relativo scambio di scritti (v. supra consid. 6). Il punto 07.04.0002 va quindi interpretato come comprensivo delle munizioni (in quanto sottorubrica dello stesso) e come tale andrà anche interpretato il relativo punto del dispositivo della presente sentenza, visto che non avrebbe senso confiscare una pistola in quanto oggetto pericoloso e lasciare al condannato le relative munizioni. La difesa ha del resto affermato che l’imputato non vuole più avere a che fare con le armi per cui la Corte ritiene che abbia ritirato la sua iniziale istanza di restituzione, la quale non è più in effetti presente nelle conclusioni (v. supra lett. G. 2). Compreso nel sequestro è anche un GPS Tracker, il quale va a sua volta confiscato, visto l’alto rischio che possa essere utilizzato dall’organizzazione criminale per spiare persone in maniera illegale. In definitiva, vanno confiscati sulla base dell'art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
CP i seguenti oggetti:

01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito

01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino 6 cartucce calibro 6.35

01.07.0003 Nunchaku di metallo

01.07.0004 Sega tascabile

01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum

01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm

04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia

04.02.0008 Fionda

04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5

04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna

04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero

04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco

04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna

04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger

05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga

05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. 14 con cinghia di cuoio

05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage

05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70

07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce

07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce

07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock

07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.

In quanto copie forensi i seguenti oggetti entrano a far parte del materiale probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della presente sentenza:

04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12

04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13

Vanno invece dissequestrati, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al consid. 17, i seguenti oggetti:

01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari

01.05.0001 1 busta; mittente E. contenente 3 fatture

01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano, lista di numeri di telefono

01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia)

01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.

01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT.

01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 3

01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme

04.02.0009 Agenda 2014 J.

04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3 gennaio 2014

04.02.0017 Delivery Note Orange an Garage I. GmbH über Samsung Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 4

04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo a due persone dell'Ucraina

04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6

04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker

04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza carta SIM)

04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10

04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11

07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 sottoscritto da M. e N. GmbH.

Per quanto riguarda la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, oggetto di sequestro in Italia e richiesta dalle autorità svizzere quale mezzo di prova (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.), essa deve essere restituita alle autorità italiane.

Sulle spese e ripetibili

18. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 1 Spese procedurali - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2    Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4
3    I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.
4    Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 1 Spese procedurali - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2    Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4
3    I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.
4    Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 1 Spese procedurali - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2    Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4
3    I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.
4    Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.
RSPPF).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 5 Basi di calcolo - Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.
RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
RSPPF).

Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1228) afferma che per gli emolumenti e per i disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali, considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP; Chapuis, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP).

18.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nell'atto d'accusa il MPC fa valere un emolumento di fr. 16'000.–, di cui fr. 15'000.– per l'attività di istruzione e fr. 1'000.– per l'atto d'accusa/rappresentanza atto d'accusa. I disborsi ammontano a fr. 72'009.80, di cui fr. 49'634.85 per costi legati alle misure di sorveglianza tecnica, fr. 987.25 per costi legati ai viaggi di servizio ed altre spese, fr. 12'400.– per tasse di giudizio GPC e fr. 8'987.70 per altri costi del procedimento (v. cl. 18 p. 24-000-0001 e segg.; v. elenco dettagliato delle spese procedurali nell'elenco atti, pag. 48).

18.2 Per quanto attiene all'emolumento relativo alla procedura dinanzi a questa Corte, esso va fissato a fr. 5'000.– alla luce dei criteri di cui all'art. 5
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 5 Basi di calcolo - Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.
RSPPF.

18.3 Tenuto conto del parziale proscioglimento di A., della sua difficile situazione finanziaria e delle considerazioni dottrinali di cui sopra in merito al reinserimento sociale del condannato, questa Corte ritiene appropriato mettere a suo carico spese procedurali unicamente in ragione di fr. 30'000.–. Dato che questa cifra è abbondantemente inferiore alle spese effettive ritenute nell’atto di accusa, per economia processuale si rinuncia ad esaminarle nel dettaglio, atteso comunque che nel complesso appaiono giustificate e sufficientemente comprovate (v. supra consid. 18.1).

Sulla difesa d'ufficio

19.

19.1 A. è assistito da un patrocinatore d’ufficio. Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b).

19.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 14 Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Gli onorari e le spese si intendono IVA esclusa.
RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 essa era dell'8%. Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%.

19.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.– (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2). Non vi sono infatti ragioni per le quali occorrerebbe applicare una tariffa oraria di fr. 250.– come richiesto dall'avv. Testa, il quale non ha peraltro minimamente motivato tale importo. Per il resto, e come rettamente richiesto dall'avv. Testa, viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– per i tempi di trasferta e di fr. 100.– per l'attività del praticante.

19.4 Nel complesso, visto il dettaglio delle note d’onorario presentate dall’avv. Testa, quasi totalmente ritenute appropriate, la retribuzione va fissata in fr. 54'643.35.– (IVA inclusa), importo che viene posto a carico della Confederazione. In sostanza, rispetto a quanto indicato dal legale, questa Corte, oltre ad aver applicato la tariffa oraria di fr. 230.– per gli onorari dell'avvocato (v. supra consid. 20.3), ha riconosciuto, per i viaggi fatti sostanzialmente da Berna verso il Ticino, il costo di biglietti ferroviari di prima classe con abbonamento metà prezzo (v. art. 13 cpv. 2 lett. a
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
RSPPF), rifiutando il rimborso delle spese legate all'automobile, dato che non sono adempiute le condizioni per l'applicazione dell'eccezione prevista all'art. 13 cpv. 3
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
, ossia non vi è con l'automobile un notevole risparmio di tempo rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici. Questa Corte ha inoltre fissato a fr. 2'061.90 l'importo a favore del patrocinatore d'ufficio concernente l'onorario e le spese legate all'udienza del 27 novembre 2018 dedicata alla comunicazione della sentenza (fr. 1'300.– per il viaggio [6.5 ore x fr. 200.–] + fr. 127.– per il biglietto ferroviario + fr. 460.– per la motivazione della sentenza, la lettura del dispositivo ed il colloquio finale con il cliente [fr. 230.– x 2 ore ] + fr. 27.50 per un pranzo [v. art. 13 cpv. 2 lett. c
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
RSPPF] + fr. 147.40 [IVA]).

19.5 Per non ostacolare il reinserimento sociale del condannato e tenendo conto del suo parziale proscioglimento, solo una parte della predetta somma andrà messa a carico di A., il quale va pertanto condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (v. art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
CPP).

Autorità d'esecuzione

20.

20.1 Conformemente all' art. 74 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LOAP la Corte designa, in applicazione degli art. 31
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 31 Foro del luogo del reato - 1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
1    Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
2    Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
3    Se l'imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.
-36
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 36 Foro in caso di reati nell'esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese - 1 In caso di reati secondo gli articoli 163-171 CP16, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.17
1    In caso di reati secondo gli articoli 163-171 CP16, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.17
2    Per i procedimenti penali contro imprese secondo l'articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell'impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l'impresa.
3    Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31-35.
CPP, il Cantone cui compete l'esecuzione.

20.2 Nel caso concreto, visto il domicilio del condannato, vi è motivo di designare il Canton Berna come Cantone di esecuzione.

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 partecipazione ad un'organizzazione criminale;

1.2 sostegno ad un'organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto d’accusa;

1.3 ricettazione;

1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3 e 1.3 dell’atto d’accusa.

3. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.

4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti:

01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito

01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino 6 cartucce calibro 6.35

01.07.0003 Nunchaku di metallo

01.07.0004 Sega tascabile

01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum

01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm

04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia

04.02.0008 Fionda

04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5

04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna

04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero

04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco

04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna

04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger

05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga

05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. 14 con cinghia di cuoio

05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage

05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70

07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce

07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce

07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock

07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.

5. La pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, è restituita alle autorità italiane.

6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa.

7. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 30'000.–.

8. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Costantino Testa è fissata in fr. 54'643.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
CPP).

10. Il Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LOAP).

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Costantino Testa

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.

Rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
, art. 90 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

Spedizione:13 dicembre 2018
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : SK.2018.3
Data : 27. novembre 2018
Pubblicato : 04. febbraio 2019
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte penale
Oggetto : Organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP), infrazione alla Legge federale sulle armi (art. 33 LArm)


Registro di legislazione
CEAG: 3n
CEDU: 6n
CP: 2 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
3 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
3e  8 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
10 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
47 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
47e  48 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
49 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
50 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
63 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
1    Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
a  l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2    Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3    L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4    Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
66a 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 66a - 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
1    Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
a  omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);
b  lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);
c  appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
d  furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
e  truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
f  truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1-3 della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;
g  matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
h  atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);
i  incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1);
j  pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
k  perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1);
l  atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);
m  genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194981 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h);
n  infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200582 sugli stranieri;
o  infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195183 sugli stupefacenti (LStup);
p  infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201585 sulle attività informative (LAIn).
2    Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
69 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
70 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
139n  140 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
160 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
160n  172ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
251 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
260bis 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260bis - 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
1    È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a  Omicidio intenzionale (art. 111);
b  Assassinio (art. 112);
c  Lesioni gravi (art. 122);
cbis  Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d  Rapina (art. 140);
e  Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f  Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis  Sparizione forzata (art. 185bis);
g  Incendio intenzionale (art. 221);
h  Genocidio (art. 264);
i  Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j  Crimini di guerra (art. 264c-264h).338
2    Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3    È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.339
260ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
275ter  303 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
303n  304 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 304 - 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
1    Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
2    ...415
305 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.416
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.417
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.418
333 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...509
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
369
CPP: 9 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
1    Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
2    Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
10 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
24 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
26 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
1    Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2    Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3    La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4    Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
31 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 31 Foro del luogo del reato - 1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
1    Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
2    Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
3    Se l'imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.
36 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 36 Foro in caso di reati nell'esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese - 1 In caso di reati secondo gli articoli 163-171 CP16, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.17
1    In caso di reati secondo gli articoli 163-171 CP16, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.17
2    Per i procedimenti penali contro imprese secondo l'articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell'impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l'impresa.
3    Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31-35.
101 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
1    Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.
2    Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3    I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
107 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
1    Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
a  esaminare gli atti;
b  partecipare agli atti procedurali;
c  far capo a un patrocinatore;
d  esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e  presentare istanze probatorie.
2    Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
108 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
1    Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
a  vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
b  la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.
2    Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo.
3    Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali.
4    Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.
5    Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.
135 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
140 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
1    È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2    L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.
141 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
146 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 146 Interrogatorio di più persone e confronti - 1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
1    Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2    Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3    Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell'atto procedurale le persone che al termine dell'interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4    Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall'udienza una persona se:
a  vi è un conflitto di interessi; oppure
b  nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.
147 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
1    Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
2    Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
3    La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
4    Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
159 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa - 1 In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
1    In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.
2    Se è in stato di arresto provvisorio, l'interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.
3    Il fatto di far valere questo diritto non conferisce alcun diritto al differimento dell'interrogatorio.
269 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 269 Condizioni - 1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
1    Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
a  sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b  la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c  le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2    La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
a  CP154: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180-185bis, 187, 188, 189-191, 193, 193a, 195-197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226-226ter, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b  legge federale del 16 dicembre 2005156 sugli stranieri e la loro integrazione157: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3;
c  legge federale del 22 giugno 2001158 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d  legge federale del 13 dicembre 1996160 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e  legge federale del 21 marzo 2003161 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f  LStup163: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g  legge del 7 ottobre 1983164 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h  legge del 13 dicembre 1996165 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i  legge del 17 giugno 2011167 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
j  legge del 19 giugno 2015169 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
k  legge del 20 giugno 1997171 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
l  legge del 15 dicembre 2000173 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
m  legge federale del 29 settembre 2017175 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a;
n  legge federale del 25 settembre 2015177 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.
3    Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979178.
274 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 274 Procedura di approvazione - 1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
1    Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:
a  l'ordine di sorveglianza;
b  la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.
2    Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
3    Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 3 LSCPT191.192
4    L'approvazione menziona espressamente:
a  i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
b  se è lecito accedere a spazi non accessibili al pubblico per introdurre programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.193
5    Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l'approvazione per tre mesi al massimo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
278 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 278 Reperti casuali - 1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1    Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
1bis    Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT194 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.195
2    Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3    Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.196
4    Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5    Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
312 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 312 Conferimento di mandati alla polizia - 1 Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
1    Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
2    Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.
324e  325 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
328 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 328 Pendenza della causa - 1 La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
1    La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
2    Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
350 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
1    Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2    Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
393 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
396 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
416e  425 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LArm: 4 
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono:
1    Per armi s'intendono:
a  dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
b  dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
c  coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
d  dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
e  dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
f  armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
g  imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2    Per accessori di armi s'intendono:
a  silenziatori e loro parti costruite appositamente;
b  laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
c  lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.
2bis    Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:
a  nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
b  nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11
2ter    Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12
3    Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4    Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
5    Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6    Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
33
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a  senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
abis  senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;
b  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
c  ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
d  viola gli obblighi di cui all'articolo 21;
e  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
f  in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
f1  fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b,
f2  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b,
f3  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
g  offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.
2    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163
3    È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a  offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b  ...
c  offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
LCStr: 90
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
1    È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3    È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
3bis    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale238, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.239
3ter    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.240
4    È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:
a  di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;
b  di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;
c  di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;
d  di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.241
5    L'articolo 237 numero 2 del Codice penale242 non è applicabile in questi casi.
LOAP: 37 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
74
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LS: 19n
LTF: 78 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
80 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
90e  95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
RSPPF: 1 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 1 Spese procedurali - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2    Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4
3    I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.
4    Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.
5 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 5 Basi di calcolo - Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.
6 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
7 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
11e  13 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
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SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 14 Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Gli onorari e le spese si intendono IVA esclusa.
all.: 13  33
Registro DTF
105-IV-303 • 114-IV-1 • 116-IV-193 • 118-IA-462 • 119-IV-145 • 120-IV-348 • 121-I-306 • 122-IV-241 • 125-I-127 • 125-IV-134 • 126-I-19 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-79 • 128-II-355 • 129-I-151 • 129-IV-271 • 129-IV-6 • 130-IV-68 • 131-I-476 • 131-II-235 • 131-IV-83 • 132-IV-102 • 132-IV-132 • 132-IV-20 • 133-I-33 • 133-IV-171 • 133-IV-235 • 133-IV-329 • 133-IV-58 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 136-IV-170 • 138-IV-1 • 138-IV-120 • 138-IV-169 • 139-IV-25 • 140-IV-196 • 141-IV-132 • 141-IV-305 • 141-IV-423 • 141-IV-459 • 142-IV-175 • 142-IV-265 • 143-IV-397 • 143-IV-63 • 144-IV-217 • 144-IV-254 • 75-IV-175 • 76-IV-243 • 85-IV-80 • 89-IV-204 • 95-IV-19
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Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • atto d'accusa • organizzazione criminale • italia • cio • tribunale federale • all'interno • federalismo • denuncia mendace • stupefacente • pena detentiva • pena pecuniaria • t • sviamento della giustizia • tribunale penale federale • ministero pubblico • mania • procedura penale • legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni • ricostruzione
... Tutti
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 127 • TPF 2008 80 • TPF 2010 29 • TPF 2017 1
Sentenze TPF
SK.2015.45 • SK.2018.3 • SK.2018.2 • SK.2012.31 • RR.2016.246 • RR.2018.81
AS
AS 2016/1249 • AS 2016/2329 • AS 2010/2902 • AS 2008/5406 • AS 2008/5517 • AS 2002/250
FF
1999/1747 • 2006/1228 • 2012/4181 • 2012/4193 • 2013/5163