Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-5576/2018
Sentenza del 5 dicembre 2019
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Composizione Raphaël Gani, Marianne Ryter,
cancelliera Sara Pifferi.
A._______,
patrocinata dall'avv. Andrea Cantaluppi
Parti
nonché dall'avv. Matteo Rossi,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto riscossione posticipata dei tributi (regime di transito comune).
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, è una società anonima attiva nel commercio di automobili, iscritta a registro di commercio dal (...). Essa si prefigge quale scopo sociale « (...) ».
B.
Tra il 28 gennaio 2014 e il 21 settembre 2015, la A._______ ha importato in Svizzera sei invii contenenti autoveicoli di varie marche - in particolare Audi, Nissan e Skoda - provenienti da differenti Paesi dell'Unione europea (UE), tra cui l'Italia, il Portogallo, l'Austria, la Polonia e la Spagna. Per questi sei invii, all'atto dell'immissione in libera pratica, è stata rivendicata ed ottenuta l'applicazione dell'aliquota di dazio preferenziale relativa ai prodotti di origine preferenziale europea a mano dei certificati di circolazione delle merci (di seguito: CCM) EUR.1, ai sensi dell'allora in vigore art. 16 paragrafo 1 lett. a del Protocollo n. 3 del 15 dicembre 2005 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa (RU 2013 2833 con modifiche ulteriori; di seguito: Protocollo n. 3 2005), attuale art. 15 lett. a paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee (RS 0.946.31; di seguito: Convenzione PEM).
C.
Tra il 14 settembre 2016 e il 15 maggio 2017, la Direzione generale delle dogane (DGD), Sezione origini e tessuti, ha richiesto alle autorità doganali dei Stati d'esportazione di effettuare un controllo a posteriori delle prove dell'origine presentate dalla A._______ al momento delle importazioni di detti sei invii, giusta gli artt. 32 e 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente giusta gli artt. 31 e 32 dell'Appendice I della Convenzione PEM.
D.
Tra l'11 agosto 2017 e l'11 dicembre 2017, le autorità doganali estere hanno tutte comunicato alla DGD che i documenti sottoposti sono autentici, ma che per differenti motivi i singoli certificati dell'origine sono stati allestiti a torto. Formalmente, dette autorità hanno dunque invalidato i CCM EUR.1 di cui ai protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6. Ritenendo come non data la prova dell'origine, la DGD ha poi trasmesso la pratica alla Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD), affinché si occupasse della riscossione posticipata dei tributi all'importazione.
E.
Il 1° dicembre 2017 e il 1°febbraio 2018, la DCD ha informato la A._______ che, alla luce dei responsi delle autorità doganali estere che invalidano le prove dell'origine da lei presentate, aveva l'intenzione di procedere nei suoi confronti alla riscossione posticipata dei tributi all'importazione per i sei invii in questione.
F.
Con e-mail dell'11 gennaio 2018, la A._______ ha fatto valere di aver ottenuto da parte della casa produttrice dei veicoli un'attestazione a conferma dell'origine dei veicoli, chiedendo l'archiviazione del caso.
G.
Con decisione 26 gennaio 2018, la DCD ha pronunciato nei confronti della A._______ la riscossione posticipata dei tributi doganali in rapporto ad una parte dei veicoli.
Avverso detta decisione, la A._______ ha inoltrato ricorso 28 febbraio 2018 dinanzi alla DGD, postulandone in sostanza l'annullamento. Tale ricorso è stato poi ritirato il 13 giugno 2018, in quanto presentato fuori termine.
H.
Con decisione 6 marzo 2018, la DCD ha pronunciato nei confronti della A._______ la riscossione posticipata dei tributi doganali in rapporto all'altra parte dei veicoli, per un importo di 17'543.60 franchi.
Avverso detta decisione, la A._______ ha inoltrato ricorso 18 aprile 2018 dinanzi alla DGD, postulandone in sostanza l'annullamento, sollecitando l'assunzione di vari mezzi di prova.
I.
Con decisione su ricorso del 4 settembre 2018, la DGD ha respinto il suddetto ricorso e confermato la decisione di riscossione posticipata del 6 marzo 2018 della DCD.
J.
Avverso la predetta decisione su ricorso, la A._______ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) - per il tramite dei suoi patrocinatori - ha inoltrato ricorso 28 settembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula (a) in via principale l'annullamento della decisione su ricorso del 4 settembre 2018 della DGD, nonché di quella del 6 marzo 2018 della DCD, (b) in via subordinata, oltre al suddetto annullamento, che gli incarti vengano retrocessi alla DCD affinché questa proceda a richiedere un accertamento complementare alle autorità doganali degli Stati d'esportazione. In estrema sintesi, postulando l'assunzione di vari mezzi di prova (richiamo incarti dall'AFD relativi ai controlli a posteriori degli ultimi 5 anni, richiesta di edizione CCM EUR.1 degli ultimi 5 anni da determinate case produttrici automobilistiche, ecc.), la ricorrente contesta essenzialmente la validità dei controlli a posteriori effettuati dall'AFD nei suoi confronti, sollevando tra l'altro la violazione da parte dell'autorità inferiore del suo diritto di essere sentita (motivazione insufficiente), del principio dell'uguaglianza e del divieto dell'arbitrio, nonché il formalismo eccessivo e l'abuso di diritto.
K.
Con risposta 14 novembre 2018, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, opponendosi alle richieste di prove avanzate dalla ricorrente, sollevando il segreto d'ufficio.
L.
Con replica 7 gennaio 2019, la ricorrente ha ulteriormente preso posizione, rinnovando la sua richiesta di prove (richiamo di incarti, richiesta di edizione/di informazioni dall'AFD e dalle case produttrici automobilistiche).
M.
Con scritto 5 febbraio 2019, l'autorità inferiore ha rinunciato a duplicare, rinnovando la sua richiesta di rigetto del ricorso.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 116 - 1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
|
1 | Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
1bis | Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. |
2 | Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane. |
3 | Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.113 |
4 | Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
|
1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge: |
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a | la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; |
b | la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; |
c | la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; |
d | la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19; |
dbis | la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile; |
e | la procedura d'imposizione doganale; |
fbis | la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva. |
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. |
|
1 | Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. |
2 | Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. |
2bis | Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49 |
3 | Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.3 Oltre all'annullamento della decisione su ricorso del 4 settembre 2018 dell'autorità inferiore, la società ricorrente postula l'annullamento della precedente decisione 6 marzo 2018 della DCD. Quest'ultima conclusione è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, la decisione 6 marzo 2018 della DCD è stata sostituita dalla decisione 4 settembre 2018 pronunciata su ricorso dall'autorità inferiore (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1; [tra le tante] sentenza del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 1.4 con rinvii).
1.4 Fatta eccezione per quanto detto al consid. 1.3 che precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.3 L'art. 29 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
3.
Nel suo gravame, la società ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con le tesi da essa sollevate nel suo ricorso 18 aprile 2018 - segnatamente sulla legittimità dell'AFD ad effettuare controlli a posteriori, sistematici e a tappeto - motivando pertanto in maniera insufficiente la decisione impugnata, rispettivamente poiché non si sarebbe chinata sulle sue richieste di prova (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pag. 5 seg.).
Ciò premesso, poiché il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7), tale doglianza verrà esaminata prioritariamente dal Tribunale qui di seguito.
3.1
3.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 18 - 1 Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive. |
|
1 | Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive. |
2 | Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio. |
3 | Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
3.1.2 In particolare, il diritto di essere sentito sancisce per l'autorità il dovere di motivare le proprie decisioni. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
3.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).
3.2 Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha dapprima esposto la fattispecie nonché le norme pertinenti. Essa ha poi ripreso una dopo l'altra le censure sollevate dalla società ricorrente, prendendo brevemente posizione al riguardo. Per quanto attiene in particolare al controllo a posteriori, essa ha indicato che l'AFD si sarebbe fondata sull'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, secondo cui la stessa può eseguirlo per sondaggio od ogni qualvolta abbia validi motivi per dubitare dell'origine. Essa ha poi precisato che nei confronti della ricorrente l'AFD avrebbe esperito dei controlli a posteriori per sondaggio, indicando che qualora dei controlli a sondaggio portino all'annullamento delle prove d'origine, essa procede con dei controlli più estesi delle prove dell'origine riguardanti l'esportatore oggetto delle controversie. Precisando che l'AFD sarebbe legata ai risultati degli esami esperiti dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione, ha indicato di non intravvedere alcun motivo per discostarsene, esprimendosi pure sulle censure del formalismo eccessivo, della disparità di trattamento e della concorrenza sleale (cfr. decisione impugnata, pag. 2 segg.).
Ora, da un esame degli atti dell'incarto, risulta chiaramente che l'autorità inferiore non si è però espressa circa le richieste di prove avanzate dalla ricorrente nel suo ricorso 18 aprile 2018 (cfr. atto n. 11 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD]). Tale evenienza è stata peraltro confermata dalla stessa autorità inferiore nella propria risposta 14 novembre 2018, ove spiega succintamente i motivi per i quali essa si è opposta e si oppone tutt'ora alle sue richieste di prova. Vero è altresì che la motivazione addotta dall'autorità inferiore nella decisione impugnata appare piuttosto succinta, nella misura in cui essa si è limitata a rispondere brevemente alle censure della ricorrente, senza tuttavia fornire maggiori dettagli circa le circostanze e i motivi concreti che hanno portato l'AFD ad effettuare nei suoi confronti i controlli a posteriori dei CCM EUR.1. In tali circostanze, il Tribunale non può che constatare che, così facendo, l'autorità inferiore non ha pertanto ottemperato pienamente al suo dovere di motivazione, violando conseguentemente il diritto di essere sentita della ricorrente (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Ciò sancito, poiché nell'ambito del presente giudizio il Tribunale avrà modo di esaminare in dettaglio tutte le censure sollevate dalla ricorrente in merito ai controlli a posteriori effettuati dall'AFD nei suoi confronti (in particolar modo, le sue richieste di prove), per economia di procedura, lo stesso valuterà nondimeno in un secondo momento se detta violazione possa o meno essere eccezionalmente sanata in questa sede, senza che si renda necessario un rinvio della causa all'autorità inferiore (cfr. considd. 3.1.3 e 9 del presente giudizio).
4.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione a sapere se è a giusta ragione che l'AFD - e meglio, dapprima la DCD poi l'autorità inferiore - ha imposto la società ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi di entrata in rapporto a 6 invii contenenti autoveicoli provenienti da differenti Paesi dall'Unione Europea (Italia, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna) ed intervenuti tra il 28 gennaio 2014 e il 21 settembre 2015, considerando come non data la prova dell'origine preferenziale UE della merce ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell'art. 15 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, sulla base dei risultati dei controlli a posteriori eseguiti dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione sulla base dell'art. 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell'art. 32 dell'Appendice I della Convenzione PEM. In tale contesto, per il Tribunale si tratterà in particolare di determinare se l'AFD era legittimata o meno a procedere ai suddetti controlli a posteriori delle prove dell'origine e a fondarsi sui risultati comunicatole dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione, rispettivamente se così facendo essa abbia o meno commesso un abuso di diritto, un formalismo eccessivo e/o violato il principio della parità di trattamento, la ricorrente avendo sollevato delle puntuali censure al riguardo (cfr. considd. 5-8 del presente giudizio).
In tale ottica, qui di seguito il Tribunale esporrà dapprima i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 4.1 segg.).
4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 7 Principio - Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane7. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) LTD Art. 1 Obbligo doganale generale - 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4 |
|
1 | Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4 |
2 | Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 2 Diritto internazionale - 1 Rimangono salvi i trattati internazionali. |
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1 | Rimangono salvi i trattati internazionali. |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
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1 | È esente da imposta l'importazione di: |
a | beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate; |
b | organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; |
c | opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c; |
d | beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108; |
e | beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
f | beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia; |
g | energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento; |
h | beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali; |
i | beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d; |
j | beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD); |
k | beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e; |
l | beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f. |
2 | Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD. |
4.2
4.2.1 L'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401; di seguito: Accordo di libero scambio), giusta i suoi artt. 2 e 3, disciplina i dazi doganali relativi ai prodotti originari della Comunità economica europea (rispettivamente dell'Unione europea [UE]) e della Svizzera. Giusta l'art. 11 dell'Accordo di libero scambio, il Protocollo n. 3 determina le regole di origine (cfr. sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.1; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.1; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1).
Al riguardo, va precisato che, nella sua versione in vigore dal 15 dicembre 2005 al 31 gennaio 2016, il Protocollo n. 3 2005 disciplinava lui stesso la prova dell'origine della merce agli artt. 32 e 33 (cfr. sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.1; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1).
Nell'ambito dell'uniformizzazione delle regole d'origine nei Paesi della zona panaeuromediterranea, il Protocollo n. 3 2005 è poi stato sostituito dal Protocollo n. 3 del 3 dicembre 2015 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa nel tenore della Decisione n. 2/2015 del 3 dicembre 2015 del Comitato Misto UE-Svizzera (RS 0.632.401.3; di seguito: Protocollo n. 3 2015), in vigore dal 1° febbraio 2016. Il Protocollo n. 3 2015 non disciplina più lui stesso la prova dell'origine della merce, bensì rinvia all'Appendice I e alle pertinenti disposizioni dell'Appendice II della Convenzione PEM (cfr. art. 1 del Protocollo n. 3 2015; sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1). L'Appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, mentre l'Appendice II - qui non pertinente - fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui dell'Appendice I (cfr. art. 1 paragrafo 2 Convenzione PEM; sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.1; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.2).
4.2.2 Ciò premesso, per quanto attiene al diritto qui applicabile, si impone qualche precisazione. In concreto, oggetto del litigio è rappresentato dai sei invii importati in Svizzera tra il 28 gennaio 2014 e il 21 settembre 2015, al momento dei quali era in vigore il Protocollo n. 3 2005. I controlli a posteriori effettuati dall'AFD sono intervenuti tra il 14 settembre 2014 e il 15 maggio 2017, ovvero allorquando era in vigore il Protocollo n. 3 2015 ed era applicabile la Convenzione PEM. In altri termini, se per quanto concerne il controllo a posteriori effettuato dall'AFD determinante è l'attuale legislazione (Protocollo n. 3 2015 e Convenzione PEM), per quanto concerne le esigenze in materia di prova dell'origine risulta invece tutt'ora materialmente applicabile la legislazione vigente al momento in cui sono intervenuti i sei invii in questione (Protocollo n. 3 2005). Sennonché, dal momento che quanto disposto dall'attuale Protocollo n. 3 2015 e dalla Convenzione PEM corrisponde a quanto disposto dal Protocollo n. 3 2005, tale circostanza è tuttavia qui ininfluente ai fini del presente giudizio.
Ciò puntualizzato, al fine di evitare confusione e per semplicità, qui di seguito il Tribunale citerà di principio il testo del Protocollo n. 3 2005, indicando tra parentesi la corrispondente pertinente disposizione della Convenzione PEM di contenuto analogo, segnalando eventuali differenze rilevanti. In tale contesto, si segnala altresì che, vista l'assenza d'uniformità dei termini utilizzati per designare i Paesi d'esportazione e d'importazione nel Protocollo n. 3 2005 e nella Convenzione PEM, qui di seguito il Tribunale si riferirà per semplicità ai termini di Stato d'importazione (paese d'importazione/Parte contraente importatrice) e di Stato d'esportazione (paese d'esportazione/Parte contraente esportatrice).
4.3
4.3.1 Giusta l'art. 16 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, i prodotti originari della Comunità importati in Svizzera e i prodotti originari della Svizzera importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
a) un CCM EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
b) un CCM EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
c) nei casi di cui all'art. 22 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, una dichiarazione (di seguito « dichiarazione su fattura » o « dichiarazione su fattura EUR-MED »), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'art. 27 del Protocollo n. 3 2005 - che nel caso in disamina, non entra però in linea di conto - i prodotti originari beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al succitato paragrafo 1. L'art. 15 dell'Appendice I della Convenzione PEM è di identico contenuto dell'art. 16 del Protocollo n. 3 2005.
4.3.2 Giusta l'art. 17 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 16 dell'Appendice I della Convenzione PEM) il CCM EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato (paragrafo 1). A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il CCM EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita (paragrafo 2).
Secondo l'allegato IIIa del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, allegato IIIa all'Appendice I della Convenzione PEM) la dichiarazione dell'esportatore alla base della richiesta di CCM EUR.1, deve contenere il tenore seguente:
« [...] Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi(1):
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
(Luogo e data)
(Firma)
(1)
Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali quali [...] ».
4.3.3 In virtù dell'art. 17 paragrafo 3 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 16 paragrafo 3 dell'Appendice I della Convenzione PEM), l'esportatore che chiede il rilascio del suddetto certificato è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato d'esportazione in cui viene rilasciato il CCM EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo. I documenti utili a comprovare il carattere originario dei prodotti coperti da un CCM ai sensi del succitato art. 17 paragrafo 3 sono elencati in maniera non esaustiva all'art. 28 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti art. 27 dell'Appendice I della Convenzione PEM):
a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Svizzera, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) CCM EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli artt. 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Svizzera in applicazione dell'art. 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
In base all'art. 29 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti art. 28 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM), l'esportatore che richiede il rilascio di un CCM EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i predetti documenti.
4.3.4 Di principio ex lege, i veicoli, i rimorchi e i semirimorchi acquisiscono l'origine preferenziale UE unicamente se il valore di tutti i materiali utilizzati per la loro fabbricazione non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (cfr. Voce SA ex capitolo 87 dell'Allegato II al Protocollo n. 3 2005 nonché Voce SA 87 dell'Allegato II all'Appendice I della Convenzione PEM). In tale contesto, la semplice fabbricazione di una merce in uno stabilimento di un determinato Paese dell'UE non permette pertanto ancora, a lei sola, di sancisce l'origine preferenziale UE. È infatti necessaria la prova che del rispetto del citato 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
4.3.5 Giusta l'art. 25 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 24 dell'Appendice I della Convenzione PEM), le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Per la Svizzera trovano dunque applicazione le prescrizioni della legislazione doganale (cfr. sentenze del TAF A-5163/2018 del 16 agosto 2019 consid. 3.2.5; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1; A-8359/2008 del 15 dicembre 2010 consid. 5.7).
4.3.6 Giusta l'art. 30 del Protocollo n. 3 2005 (cfr. parimenti, art. 29 dell'Appendice I della Convenzione PEM), la constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati (cfr. paragrafo 1). In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate (cfr. paragrafo 2).
4.4
4.4.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 21 Obbligo di presentazione - 1 Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.16 |
|
1 | Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.16 |
2 | Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l'espletamento dell'imposizione. |
3 | Sono soggette all'obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 75 Persone soggette all'obbligo di presentazione - (art. 21 LD) |
|
a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
d | il destinatario; |
e | il mittente; |
f | il mandante. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 26 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione - Sono soggette all'obbligo di dichiarazione: |
|
a | le persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana; |
b | le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale; |
c | ... |
d | le persone che modificano l'impiego previsto di una merce. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 70 Debitore doganale - 1 Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
|
1 | Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
2 | È debitore doganale: |
a | chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; |
b | chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; |
c | la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; |
d | ... |
3 | I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28. |
4 | Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale: |
a | è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o |
b | risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito. |
4bis | Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché: |
a | non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o |
b | la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30 |
5 | L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi. |
6 | Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 70 Debitore doganale - 1 Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
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1 | Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
2 | È debitore doganale: |
a | chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; |
b | chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; |
c | la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; |
d | ... |
3 | I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28. |
4 | Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale: |
a | è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o |
b | risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito. |
4bis | Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché: |
a | non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o |
b | la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30 |
5 | L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi. |
6 | Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 70 Debitore doganale - 1 Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
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1 | Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
2 | È debitore doganale: |
a | chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; |
b | chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; |
c | la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; |
d | ... |
3 | I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28. |
4 | Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale: |
a | è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o |
b | risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito. |
4bis | Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché: |
a | non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o |
b | la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30 |
5 | L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi. |
6 | Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione. |
4.4.2 A tenore dell'art. 51 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 51 Assoggettamento - 1 È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101. |
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1 | È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101. |
2 | La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se: |
a | l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
b | il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC103 (PCD); e |
c | l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali. |
3 | L'UDSC può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.104 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 70 Debitore doganale - 1 Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
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1 | Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
2 | È debitore doganale: |
a | chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; |
b | chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; |
c | la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; |
d | ... |
3 | I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28. |
4 | Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale: |
a | è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o |
b | risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito. |
4bis | Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché: |
a | non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o |
b | la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30 |
5 | L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi. |
6 | Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione. |
4.5
4.5.1 La base dell'imposizione doganale è la dichiarazione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 18 Base dell'imposizione doganale - 1 La base dell'imposizione doganale è la dichiarazione doganale. |
|
1 | La base dell'imposizione doganale è la dichiarazione doganale. |
2 | La dichiarazione doganale può essere rettificata dall'ufficio doganale. |
3 | Le merci non dichiarate sono tassate d'ufficio. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 25 Dichiarazione - 1 Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. |
|
1 | Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. |
2 | Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci. |
3 | Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso. |
4 | Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 25 Dichiarazione - 1 Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. |
|
1 | Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. |
2 | Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci. |
3 | Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso. |
4 | Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
|
1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
4.5.2 Di conseguenza, spetta alla persona interessata esaminare se adempie le condizioni di assoggettamento e, in caso di dubbi, informarsi tempestivamente presso le competenti autorità doganali. Se si astiene dal richiedere i necessari chiarimenti, essa non può successivamente appellarsi alle proprie conoscenze lacunose o invocare la violazione del principio della buona fede per opporsi alla riscossione dei tributi doganali (cfr. DTF 135 IV 217 consid. 2.1.3; 112 IV 53 consid. 1; sentenza del TAF A-2911/2017 del 3 aprile 2019 consid. 4.1.3). In particolare, essa non può desumere alcunché dal principio della buona fede (cfr. art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
|
1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 32 Esame sommario - 1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
|
1 | L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
2 | Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
3 | Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto. |
4 | L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. |
4.6
4.6.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 28 Forma della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale è presentata: |
|
1 | La dichiarazione doganale è presentata: |
a | elettronicamente; |
b | per scritto; |
c | verbalmente; oppure |
d | in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'UDSC. |
2 | L'UDSC può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato. |
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC) OD-UDSC Art. 6 Principio - (art. 28 cpv. 2 LD) |
|
1 | La dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un'altra forma. |
2 | La dichiarazione doganale elettronica è effettuata: |
a | nel sistema «e-dec» o «NCTS» (sezione 2); |
b | nell'applicazione Internet «e-dec web» (sezione 3); oppure |
c | mediante un terminale di dichiarazione (sezione 3a). |
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC) OD-UDSC Art. 6 Principio - (art. 28 cpv. 2 LD) |
|
1 | La dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un'altra forma. |
2 | La dichiarazione doganale elettronica è effettuata: |
a | nel sistema «e-dec» o «NCTS» (sezione 2); |
b | nell'applicazione Internet «e-dec web» (sezione 3); oppure |
c | mediante un terminale di dichiarazione (sezione 3a). |
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC) OD-UDSC Art. 16 Accettazione della dichiarazione doganale - (art. 33 cpv. 2 LD) |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 33 Accettazione della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
|
1 | La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
2 | L'UDSC stabilisce la forma e il momento dell'accettazione. |
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC) OD-UDSC Art. 16 Accettazione della dichiarazione doganale - (art. 33 cpv. 2 LD) |
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC) OD-UDSC Art. 17 - (art. 35 e 40 LD)28 |
|
1 | Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.29 |
2 | Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale. |
3 | Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate. |
4 | Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'UDSC le merci sono considerate liberate.30 |
5 | Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve: |
a | consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure |
b | provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.32 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 40 Liberazione e sgombero di merci - 1 L'ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione o a un altro documento stabilito dall'UDSC. |
|
1 | L'ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione o a un altro documento stabilito dall'UDSC. |
2 | Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall'ufficio doganale. |
3 | L'UDSC fissa il termine per lo sgombero. |
4.6.2 Giusta l'art. 32 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 32 Esame sommario - 1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
|
1 | L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
2 | Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
3 | Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto. |
4 | L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 32 Esame sommario - 1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
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1 | L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
2 | Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
3 | Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto. |
4 | L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 32 Esame sommario - 1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
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1 | L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
2 | Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
3 | Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto. |
4 | L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. |
L'esame sommario della dichiarazione elettronica comprende un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'AFD (cfr. art. 84 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 32 Esame sommario - 1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
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1 | L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. |
2 | Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
3 | Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto. |
4 | L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. |
4.6.3 Una volta accettata dall'ufficio doganale, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 33 Accettazione della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
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1 | La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. |
2 | L'UDSC stabilisce la forma e il momento dell'accettazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 34 Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale - 1 La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l'ufficio doganale: |
|
1 | La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l'ufficio doganale: |
a | non ha constatato l'inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; oppure |
b | non ha ordinato la visita della merce. |
2 | Per la merce che non è più sotto la custodia dell'UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata. |
3 | Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di modifica dell'imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata. |
4 | L'ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prova che: |
a | la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure |
b | le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata. |
4.7
4.7.1 In virtù dell'art. 32 paragrafo 2 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell'art. 31 paragrafo 2 dell'Appendice I della Convenzione PEM, le autorità doganali degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per il controllo dell'autenticità e della correttezza dei CCM, rispettivamente delle dichiarazioni su fattura (cfr. sentenza del TAF A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.3). In tale contesto, l'art. 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente l'art. 32 dell'Appendice I della Convenzione PEM, disciplinano il controllo a posteriori delle prove dell'origine.
Ai sensi dell'art. 33 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. Analogamente, l'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convezione PEM sancisce che il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri obblighi di cui alla Convenzione PEM.
A tal fine, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il CCM EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine (cfr. art. 33 paragrafo 2 del Protocollo n. 3 2005; art. 32 paragrafo 2 dell'Appendice I della Convenzione PEM). Il controllo è effettuato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune (cfr. art. 33 paragrafo 3 del Protocollo n. 3 2005; art. 32 paragrafo 3 dell'Appendice I della Convenzione PEM). Se le autorità doganali dello Stato d'importazione decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie (cfr. art. 33 paragrafo 4 del Protocollo n. 3 2005; art. 32 paragrafo 4 dell'Appendice I della Convenzione PEM). I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi pertinenti/di una delle Parti contraenti e se soddisfino gli altri obblighi del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente della Convenzione PEM (cfr. art. 33 paragrafo 5 del Protocollo n. 3 2005; art. 32 paragrafo 5 dell'Appendice I della Convenzione PEM). Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali (cfr. art. 33 paragrafo 6 del Protocollo n. 3 2005; art. 32 paragrafo 6 dell'Appendice I della Convenzione PEM).
4.7.2 I risultati dei controlli effettuati a posteriori dallo Stato d'esportazione vincolano anche le autorità dello Stato d'importazione. Esse sono vincolate alla decisione sull'origine di una merce e non possono sostituirvi il loro apprezzamento (cfr. DTF 114 Ib 168 consid. 1c; 111 Ib 323 consid. 3c; 110 Ib 306 consid. 1; sentenze del TF 2C_907/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.2.5; 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5273/2018 del 17 luglio 2019 consid. 2.2.4; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 considd. 2.3.3 e 2.4.3 con rinvii; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.3; A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.4 con rinvii; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 considd. 3.4 e 3.5). Le autorità dello Stato d'importazione non sono pertanto tenute ad esaminare i documenti giustificativi relativi all'origine (cfr. sentenza del TAF A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5).
4.7.3 Quando le autorità dello Stato d'importazione nutrono dei dubbi sui risultati d'un controllo a posteriori, può essere formulata una seconda domanda di informazioni. Devono però esistere ulteriori mezzi di prova che permettano di concludere che le informazioni già fornite siano incomplete o non corrette. In una simile ipotesi, l'importatore dispone del diritto a che questi mezzi di prova vengano esaminati nell'ambito della procedura davanti alle autorità dello Stato in cui ha importato la merce, a meno che essi non paiano a priori manifestamente infondati o inadatti a provare la vera origine di un prodotto. Compete in effetti al diritto interno applicabile in ogni Stato d'importazione - e non alle regole del Protocollo n. 3 2005, del Protocollo n. 3 2015 o della Convenzione PEM - determinare il modo in cui le sue autorità doganali debbano procedere per stabilire i fatti nell'ambito della valutazione della vera origine di un prodotto (cfr. sentenze del TF 2C_907/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.2.5; 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.3; sentenze del TAF A-5273/2018 del 17 luglio 2019 consid. 2.2.4; A-1107/2018 del 17 settembre 2018 considd. 2.4.1 e 2.4.2 con rinvii; A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.4 con rinvii).
Per quanto riguarda la Svizzera, al fine di salvaguardare le garanzie di procedura che il diritto pubblico federale accorda all'importatore - in particolare, il diritto di essere sentiti giusta l'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
4.7.4 Se non può essere fornita (più) nessuna prova, ad esempio perché l'esattezza di un CCM non può (più) essere riesaminata, la relativa comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'esportazione deve essere assimilata alla sua abrogazione formale, alla quale l'autorità dello Stato d'importazione è parimenti vincolata (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 1; sentenza del TF 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.3; sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.4.4; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.3; A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.6 con rinvii; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5).
4.8 Il non rispetto delle prescrizioni formali comporta la violazione dell'obbligo di dichiarazione del dichiarante doganale (cfr. consid.4.5 del presente giudizio). L'assenza di una valida prova dell'origine al momento dell'imposizione doganale conduce alla perdita della natura di origine preferenziale della merce e del trattamento preferenziale. In tal caso, le merci vengono tassate all'aliquota di dazio normale (cfr. art. 19 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 19 Calcolo del dazio - 1 L'importo del dazio è calcolato in base: |
|
1 | L'importo del dazio è calcolato in base: |
a | alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e |
b | alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. |
2 | La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se: |
a | la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o |
b | la merce non è stata dichiarata. |
3 | Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 19 Calcolo del dazio - 1 L'importo del dazio è calcolato in base: |
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1 | L'importo del dazio è calcolato in base: |
a | alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e |
b | alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. |
2 | La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se: |
a | la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o |
b | la merce non è stata dichiarata. |
3 | Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
4.9 La rivendicazione e l'ottenimento a torto dell'applicazione dell'aliquota di dazio preferenziale a delle merci per cui difetta la valida prova dell'origine, costituisce oggettivamente un'infrazione doganale (cfr. art. 118
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 118 Frode doganale - 1 È punito con la multa fino al quintuplo dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza: |
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1 | È punito con la multa fino al quintuplo dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza: |
a | omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo sottrae tutti o parte dei tributi doganali; oppure |
b | procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito. |
2 | È fatto salvo l'articolo 14 DPA114. |
3 | In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. |
4 | Se non può essere determinato esattamente, l'importo del tributo doganale frodato è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 96 Sottrazione d'imposta - 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato: |
a | nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente; |
b | ottenendo un rimborso indebito; o |
c | ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato, |
2 | Chiunque trasferisce l'imposta sottratta nei casi di cui al capoverso 1 in una forma che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente è punito con la multa sino a 800 000 franchi. |
3 | Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato dichiarando in modo veritiero i fattori rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ma qualificandoli in modo errato sotto il profilo fiscale, è punito con la multa sino a 200 000 franchi se intenzionalmente non applica correttamente norme legali chiare, disposizioni chiare dell'autorità o prassi chiare pubblicate e non ne informa previamente per scritto l'autorità. Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 20 000 franchi. |
4 | Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato: |
a | non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della loro importazione; |
b | non fornendo i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, intenzionalmente, nell'ambito di un controllo effettuato dall'autorità o di una procedura amministrativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell'imposta, |
5 | Il tentativo è punibile. |
6 | Qualora il profitto fiscale sia ottenuto sulla base di un rendiconto errato, la sottrazione d'imposta è punibile soltanto se l'errore non è stato corretto entro il termine previsto (art. 72 cpv. 1). |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 128 Azione penale - 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
|
1 | Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
2 | L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 103 Azione penale - 1 La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
|
1 | La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
2 | L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'UDSC. |
3 | Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'UDSC, l'AFC può, d'intesa con l'UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità. |
4 | Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP189). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono. |
5 | Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
L'art. 12 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
5.
5.1 In concreto, nel suo gravame, la ricorrente censura in primis la validità stessa dei controlli a posteriori effettuati dall'AFD nei suoi confronti, ritenendoli non conformi all'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, non potendo essere qualificati né di controlli per sondaggio né tantomeno di controlli effettuati sulla base di comprovati sostanziali dubbi in merito all'origine. Più nel dettaglio, essa sostiene che l'AFD avrebbe invero provveduto a fare nei suoi confronti dei controlli mirati e sistematici (a tappeto) di tutti i veicoli da lei importati negli ultimi anni, in completa violazione dell'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, commettendo un abuso di diritto. Di fatto, tali controlli a tappeto sarebbero stati eseguiti dall'AFD, in quanto conscia che l'attestazione alla base del CCM EUR. 1 verrebbe rilasciata dalle case produttrici, a tutela dei rivenditori autorizzati, solo agli importatori autorizzati (diretti) e non agli importatori paralleli, come nel suo caso. I controlli non sarebbero poi stati fatti in base delle risultanze di un controllo a sondaggio dal quale sarebbe emersa un'irregolarità, ciò che proverebbe ulteriormente l'assenza di validi motivi per dubitare dell'origine (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pagg. 6-11).
A comprova di aver subito dei controlli a tappeto, la ricorrente richiama dall'AFD (a) l'intera documentazione degli incarti n. (...), nonché degli incarti n. (...), (b) tutti i CCM EUR. 1 di tutti i veicoli di marca Audi A4 Avant, Nissan Cabstar, Nissan Juke e Skoda Octavia Scout importati in Svizzera negli ultimi cinque anni, unitamente alle eventuali richieste di controllo a posteriori alle dogane estere, (c) tutte le domande di verifica a posteriori dei veicoli importati mediante CCM EUR.1 dalla ricorrente, negli ultimi 5 anni. Essa chiede altresì l'edizione da parte delle case produttrici automobilistiche Skoda, Audi AG e Nissan (a) dei certificati d'origine preferenziale dei veicoli di marca Skoda, Audi e Nissan di cui ai codici VIN del doc. D prodotto con ricorso 18 aprile 2018, nonché (b) dei certificati d'origine preferenziale dei veicoli di modello Skoda Octavia Scout, Audi A4, Nissan Cabstar e Nissan Juke alienati a rivenditori autorizzati con sede in Svizzera negli ultimi cinque anni (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pagg. 10, 15 e 19; replica 7 gennaio 2019, pagg. 2-5).
5.2 In tale contesto, circa la validità dei controlli esperiti a posteriori dall'AFD, il Tribunale ribadisce innanzitutto che l'art. 33 del Protocollo n. 3 2005 e l'art. 32 dell'Appendice I della Convenzione PEM permettono all'AFD di procedere a dei controlli a posteriori per sondaggio od ogniqualvolta sussista un ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza di altri requisiti (paragrafo 1). Di principio, essa deve allegare alla propria richiesta di controllo a posteriori tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova d'origine su cui essa fonda i propri sospetti (paragrafo 2; cfr. consid.4.7.1 del presente giudizio).
5.3 Ciò premesso, il Tribunale osserva che nel caso dei sei CCM EUR.1 relativi a sei invii contenenti autoveicoli qui litigiosi, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha indicato che l'AFD avrebbe effettuato i controlli a posteriori per sondaggio sulla base dell'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM. L'autorità inferiore ha altresì precisato che qualora i controlli a sondaggio portino all'annullamento di prove d'origine, l'AFD procede allora con dei controlli più estesi delle prove d'origine riguardanti l'esportatore oggetto delle controversie. A suo avviso, questo modo di procedere sarebbe conforme al mandato dato all'AFD per quanto concerne i compiti economici, tra cui la sorveglianza delle importazioni. Premettendo che l'esportatore deve disporre dei documenti necessari alfine di poter stendere una prova dell'origine e che in mancanza di questi ultimi non è legittimato a richiedere un CCM, essa ha indicato che l'AFD agisce in maniera legittima nel controllare gli esportatori che sa non riempiono le condizioni prescritte (cfr. decisione impugnata, pag. 6 seg.). Con risposta 14 novembre 2018, essa ha poi precisato che il fatto che l'industria automobilistica intenda ostacolare le importazioni parallele non sarebbe responsabilità dell'AFD. In linea di principio, il produttore (o un fornitore) sarebbe libero di certificare lo statuto preferenziale delle merci o meno. Applicando le disposizioni legali sul traffico preferenziale delle merci, le importazioni parallele di veicoli non sarebbero impedite. Di fatto, l'AFD procederebbe a controlli in base alla sua strategia di controllo e in base al suo mandato (cfr. citata risposta, pag. 3).
Circa la richiesta degli incarti, l'autorità inferiore si è opposta alla loro produzione. Per gli incarti (...), essa indicato che gli stessi non riguardando il ricorso in oggetto. Per i dossier (...), essa ha indicato che la ricorrente è già in possesso dei documenti pertinenti. Per quanto concerne invece l'accesso agli incarti e agli eventuali controlli esperiti per i veicoli Audi A4 Avant, Nissan Cabstar, Nissan Juke e Skoda Octavia Scout importati negli ultimi 5 anni, essa si oppone allo stesso, in quanto ciò renderebbe pubblica la strategia di controllo dell'AFD e ne conseguirebbe una messa in pericolo del segreto d'ufficio. Se anche dovesse produrli, li produrrebbe in forma anonimizzata, ciò che sarebbe del tutto inutile ai fini del giudizio (cfr. citata risposta, pag. 2).
5.4 Ciò posto, da un esame dettagliato della documentazione agli atti, il Tribunale osserva quanto segue.
5.4.1 Dall'esame delle cinque richieste di controllo a posteriori inoltrate dall'AFD agli Stati d'esportazione interessati emerge ch'essa, fondandosi sugli artt. 32 e 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente sugli artt. 31 e 32 dell'Appendice I della Convenzione PEM, ha chiesto loro di effettuare un controllo posticipato circa l'autenticità dei CCM EUR.1 e l'esattezza delle informazioni in essi riportate (cfr. richieste 19 ottobre 2016, 26 ottobre 2016, 14 settembre 2016, 16 maggio 2016, 15 maggio 2017, di cui agli atti n. 2a, 2b, 2c, 2d e 2e dell'inc. DGD). Per ognuna di esse, l'AFD ha aggiunto una breve motivazione, e meglio:
per la richiesta 19 ottobre 2016 relativa al CCM EUR.1 01 all'autorità doganale italiana dello Stato d'esportazione: « [...] Ci riferiamo all'esito di un controllo precedente da questa ditta esportatrice che rivelava che la prova dell'origine non era regolare [...] » (cfr. citata richiesta di cui all'atto n. 2a dell'inc. DGD).
per la richiesta 26 ottobre 2016 relativa ai due CCM EUR.1 02 e 03 all'autorità doganale portoghese dello Stato d'esportazione: « [...] Il s'agit d'un contrôle à titre de sondage [...] » (cfr. citata richiesta di cui all'atto n. 2b dell'inc. DGD);
per la richiesta 14 settembre 2016 relativa al CCM EUR.1 04 all'autorità doganale austriaca dello Stato d'esportazione: « [...] Gemäss unseren Informationen wird der Personenwagen vom Typ Juke ohne Erfüllung der Ursprungsbedingungen in England produziert. Wir bitten deshalb auch um Nachprüfung eines allfälligen Vorursprungsnachweises [...] » (cfr. citata richiesta di cui all'atto n. 2c dell'inc. DGD);
per la richiesta 16 maggio 2016 relativa al CCM EUR.1 05 all'autorità doganale polacca dello Stato d'esportazione: « [...] This is a random verification [...] » (cfr. citata richiesta di cui all'atto n. 2d dell'inc. DGD);
per la richiesta 15 maggio 2017 relativa al CCM EUR.1 06 all'autorità doganale spagnola dello Stato d'esportazione: « [...] Il s'agit d'un contrôle à titre de sondage [...] » (cfr. citata richiesta di cui all'atto n. 2e dell'inc. DGD).
Da quanto precede, risulta che in quattro casi si è effettivamente trattato di un controllo a posteriori per sondaggio (cfr. atti n. 2b, 2d e 2e dell'inc. DGD), mentre in due casi di un controllo a posteriori a seguito della sussistenza di un sospetto d'irregolarità delle prove dell'origine (cfr. atti n. 2a e 2c dell'inc. DGD). Ciò posto, dagli atti dell'incarto non risulta che l'AFD abbia però allegato a quest'ultime due richieste di controllo a posteriori altri documenti all'infuori dei CCM EUR.1, delle relative fatture e dichiarazioni doganali, come di principio richiesto dall'art. 33 paragrafo 2 del Protocollo n. 3 2005 e dall'art. 32 paragrafo 2 dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. considd. 4.7.1 e 5.2 del presente giudizio).
5.4.2 Dall'esame delle relative dichiarazioni doganali d'importazione, il Tribunale constata poi che nei casi dei CCM EUR.1 04, 01 e 02 il risultato dall'esame sommario nel sistema « e-dec » era « bloccato » (cfr. dichiarazione 1° gennaio 2014 [atto n. 1a dell'inc. DGD]; dichiarazione 4 agosto 2014 [atto n. 1c dell'inc. DGD]; dichiarazione del 24 dicembre 2014 [atto n. 1d dell'inc. DGD]), mentre nei casi dei CCM EUR.1 NR. 03, 05 e 06 il risultato del controllo era « libero senza » (cfr. dichiarazione 13 giugno 2014 [atto n. 1b dell'inc. DGD]; dichiarazione del 24 luglio 2015 [atto n. 1e dell'inc. DGD]; dichiarazione doganale del 22 settembre 2015 [atto n. 1f dell'inc. DGD]).
5.4.3 Da un confronto tra i dati relativi alle dichiarazioni doganali e quelli relativi alle richieste di controllo a posteriori dell'AFD, il Tribunale rileva che i controlli a sondaggio sono intervenuti in primis nei casi in cui il sistema ha dato esito libero senza, mentre il controllo sulla base di un sospetto d'irregolarità - ad eccezione di un caso (CCM 02) - nei casi in cui il sistema ha dato esito bloccato:
CCM Dichiarazione doganale: risultato del controllo nel sistema E-dec Richiesta di controllo a posteriori dell'AFD
bloccato sospetto che in GB i veicoli Juke vengano prodotti senza valida prova dell'origine
04
(atto n. 1a) (atto n. 2c)
bloccato a seguito dell'esito di un controllo precedente della ditta esportatrice, dal quale è risultata una prova dell'origine irregolare.
01
(atto n. 1c) (atto n. 2a)
bloccato a sondaggio
02
(atto n. 1d) (atto n. 2b)
libero senza a sondaggio
03
(atto n. 1b) (atto n. 2b)
libero senza a sondaggio
05
(atto n. 1e) (atto n. 2d)
libero senza a sondaggio
06
(atto n. 1f) (atto n. 2e)
5.4.4 Dall'esame dei cinque protocolli di risposta delle autorità doganali degli Stati d'esportazione interessati (Italia, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna), il Tribunale constata altresì che dette autorità hanno tutte dato seguito alle cinque predette richieste di controllo a posteriori, senza sollevare alcuna riserva circa la completezza della motivazione adotta dall'AFD e la documentazione ivi allegata (cfr. protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 di cui agli atti n. 2a-2e dell'inc. DGD). In tale frangente si deve considerare che per le autorità doganali degli Stati d'esportazione le richieste dell'AFD erano conformi all'art. 33 paragrafo 2 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente l'art. 32 paragrafo 2 dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
5.4.5 Quanto precede (cfr. considd. 5.4.1-5.4.4 del presente giudizio) conduce il Tribunale a ritenere che nel caso dei cinque predetti controlli a posteriori relativi ai sei CCM EUR.1 in questione, l'AFD abbia in primis effettuato dei controlli per sondaggio e in due casi anche dei controlli sulla base del sospetto di un'irregolarità delle prove dell'origine, conformemente all'art. 33 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente l'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM. Vero è che a sostegno delle sue richieste di controllo a posteriori, l'AFD ha fornito solo una motivazione succinta. Vero è altresì che per i controlli a posteriori fondati su un sospetto d'irregolarità l'AFD - oltre ai CCM EUR.1, le relative fatture e dichiarazioni doganali - non ha allegato ulteriori documenti a comprova dei suoi sospetti d'irregolarità. Tuttavia, nella misura in cui le autorità doganali degli Stati d'esportazione hanno dato seguito a dette richieste senza sollevare alcuna riserva circa la loro validità formale, il Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal loro giudizio e considerare dette richieste di controllo a posteriori come non conformi all'art. 33 paragrafo 2 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente all'art. 32 paragrafo 2 dell'Allegato I della Convenzione PEM (cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
5.5 Ciò posto, quanto alla questione a sapere se detti cinque controlli a posteriori possono essere considerati o meno come effettuati in maniera sistematica (« a tappeto ») nei confronti della ricorrente e condurre il Tribunale a ritenerli invero come illegali, rispettivamente arbitrari, lo stesso rileva quanto segue.
5.5.1 L'art. 33 del Protocollo n. 3 2005 e l'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM non vietano alle autorità doganali dello Stato d'importazione di ricorrere a dei controlli a posteriori sistematici di un determinato esportatore. Come visto, dette disposizioni pongono quale limite che gli stessi intervengano per sondaggio o sulla base di un sospetto d'irregolarità nelle prove d'origine (cfr. consid. 4.7.1 del presente giudizio).
5.5.2 Ciò premesso, in concreto l'autorità inferiore ha indicato che l'AFD è conscia del fatto che nel caso delle importazioni parallele sussiste un problema per quanto concerne l'ottenimento da parte dell'esportatore delle prove dell'origine da parte delle case produttrici automobilistiche, quest'ultime fornendole unicamente agli importatori autorizzati - nell'ambito delle importazioni dirette - ma non agli importatori paralleli, come nel caso della ricorrente. Detto in altri termini, nel caso delle importazioni parallele, l'esportatore non dispone potenzialmente dei documenti necessari all'allestimento delle prove dell'origine, in assenza dei quali esso non è autorizzato a richiedere un CCM. Proprio perché vi è questo rischio, l'AFD procede al controllo a posteriori degli esportatori che sa non adempiono alle condizioni prescritte (cfr. decisione impugnata, pag. 8 seg.; risposta 14 novembre 2018, pag. 3; scritto 31 maggio 2018, pag. 7 [atto n. 12 dell'inc. DGD]).
Ora, il fatto che le case produttrici automobilistiche, nell'ambito della loro strategia protezionistica della cerchia degli importatori autorizzati, forniscano o meno nel caso delle importazioni parallele i documenti giustificativi necessari al corretto allestimento dei CCM EUR.1, è un elemento su l'AFD non può influire, non essendoci alcuna base legale che le permetta di imporre a dette case produttrici di fornire in maniera indiscriminata i documenti giustificativi a tutti gli esportatori e importatori interessati. In tale frangente, non si può rimproverare all'AFD di eseguire dei controlli a posteriori nei confronti di quegli importatori ed esportatori ch'essa sa non adempiono potenzialmente alle esigenze in materia prova dell'origine, nel loro caso sussistendo motivi di ritenere ch'essi non siano in grado di provare l'origine. All'AFD si può eventualmente rimproverare di non aver indicato in maniera chiara nelle proprie richieste di controllo a posteriori qui in esame tale evenienza, ma non di aver violato l'art. 33 del Protocollo n. 3 2005 e l'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM. Dette disposizioni permettono infatti all'AFD di procedere ai suddetti controlli a posteriori, qualora sussista un dubbio circa la regolarità dei CCM. Procedendo a dei controlli a posteriori, l'AFD non ha dunque commesso alcun abuso di diritto. Allo stesso modo, dette disposizioni non obbligano però l'AFD a procedere a tali controlli nei confronti di tutti gli importatori ed esportatori. Di fatto, spetta all'autorità doganale dello Stato d'importazione valutare la necessità di un controllo a posteriori in un determinato caso.
5.5.3 Anche ad avere ancora dubbi al riguardo, quand'anche si dovesse dare seguito alla richiesta d'assunzione di prove postulata dalla ricorrente - ovvero segnatamente ordinando (a) da un lato, all'autorità inferiore di produrre tutti gli incarti relativi ai controlli da essa esperita negli ultimi cinque anni nei confronti della ricorrente, nonché tutti i CCM EUR.1 allestiti dagli esportatori autorizzati degli ultimi cinque anni, (b) d'altro lato, alle case produttrici automobilistiche di produrre i postulati certificati d'origine preferenziale relativi a determinate marche di veicolo, rispettivamente rilasciati agli importatori autorizzati in Svizzera, ecc. (cfr. per i dettagli, consid.5.1 del presente giudizio) - e poi constatare ch'effettivamente, diversamente dagli importatori autorizzati, gli importatori paralleli sono soggetti a dei controlli a posteriori sistematici (« a tappeto ») da parte dell'AFD, tale evenienza non toglierebbe nulla al fatto che per poter beneficiare della tariffa preferenziale per i prodotti UE la ricorrente deve comunque disporre della prova dell'origine. Che si tratti dell'importatore autorizzato o di quello parallelo, in entrambi i casi il trattamento preferenziale della merce esige infatti che l'esportatore sia in possesso di una valida prova dell'origine già al momento dell'allestimento del CCM EUR.1, così come prescritto dall'art. 17 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dall'art. 16 dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. considd. 4.3.2 e 4.3.3 del presente giudizio). In altri termini, a lui solo il rilascio di un CCM EUR.1 non basta a comprovare l'origine UE di un prodotto. I documenti giustificativi vanno peraltro conservati dall'esportatore per almeno tre anni e prodotti su richiesta dell'autorità doganale (cfr. art. 29 paragrafo 1 del Protocollo n. 3 2005; art. 28 dell'Appendice I della Convenzione PEM; consid. 4.3.3 del presente giudizio). In loro assenza, si deve considerare che difetta la prova dell'origine della merce (cfr. consid. 4.8 del presente giudizio).
In tali circostanze, sulla base dell'apprezzamento anticipato delle prove e per economia di procedura, considerato che gli incarti inerenti alla presente procedura di ricorso sono già agli atti e che le altre prove richieste dalla ricorrente non sono comunque rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale non intravvede alcun motivo per dare loro seguito, lo stesso disponendo già di tutti gli elementi pertinenti e necessari per statuire nel caso in disamina (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii).
5.6 Visto quanto precede (cfr. considd. 5.1-5.5 del presente giudizio), il Tribunale giunge alla conclusione che l'AFD era legittimata a procedere a dei controlli a posteriori nei confronti della ricorrente, sulla base dell'art. 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell'art. 32 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM. La censura della ricorrente al riguardo non può pertanto che essere respinta.
6.
6.1 Nel suo gravame, la ricorrente contesta poi l'attendibilità dei riscontri ottenuti dall'AFD dalle autorità doganali estere, nella misura in cui sulla base delle prove da lei addotte, risulterebbero fondati motivi per credere che gli stessi siano inesatti e incompleti, non essendo peraltro né motivati né circostanziati e privi del benché minimo fondamento probatorio, sicché l'AFD avrebbe dovuto dubitare della loro esattezza e procedere a dei controlli complementari. Più nel dettaglio, essa ritiene che dai codici VIN - grazie ai quali sarebbe possibile risalire con certezza al luogo di produzione dei veicoli - risulterebbe infatti in maniera lapalissiana che i veicoli da lei importati sono stati prodotti sul territorio europeo, e meglio, negli stessi stabili ove sarebbero stati prodotti i veicoli importati dai rivenditori autorizzati e considerati dall'AFD di origine preferenziale europea. Basterebbe confrontare i codici VIN da lei prodotti con quelli dei veicoli per i quali l'AFD ha riconosciuti l'origine preferenziale. Inoltre, dalle case produttrici automobilistiche l'AFD avrebbe altresì potuto ottenere, con i numeri di telaio in suo possesso, tutte le informazioni necessarie a comprovare l'origine preferenziale (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pag. 12 seg.).
6.2 Al riguardo, il Tribunale rileva che da un esame dei protocolli di risposta, risulta che le autorità doganali dei cinque Stati d'esportazione (Italia, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna) hanno tutte chiaramente indicato di aver constatato un'irregolarità delle prove d'origine alla base dei CCM EUR.1 in questione, in quanto l'esportatore non è stato in grado di fornire la documentazione idonea ad attestare l'origine preferenziale UE della merce esportata (cfr. protocolli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 di cui agli atti n. 2a-2e dell'inc. DGD). Nei relativi CCM EUR.1, alla cifra 14 denominata « risultato del controllo », dette autorità - ad eccezione di quella austriaca - hanno poi crociato la casella secondo cui il certificato « non corrisponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste » (cfr. relativi CCM EUR.1 di cui agli atti n. 2a-2e dell'inc. DGD). In tale contesto, il Tribunale non può che constatare come i risultati dei controlli esperiti dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione, tutti di analogo contenuto, siano chiari e non diano di principio adito ad alcun dubbio circa la loro esattezza.
6.3 Ciò posto, come visto, la ricorrente ritiene che considerate le altre prove a disposizione dell'AFD (codici VIN e numero di telaio), quest'ultima, procedendo ai necessari controlli, avrebbe invero dovuto dubitare della veridicità dei predetti riscontri e procedere a dei controlli complementari (cfr. consid.6.1 del presente giudizio). Sennonché le prove da lei offerte non risultano idonee a provare l'origine preferenziale UE dei veicoli oggetto dei sei invii qui litigiosi, non trattandosi di documenti giustificativi utili e assimilabili a quelli elencati in maniera esemplificativa all'art. 28 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente all'art. 27 dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. consid. 4.3.3 del presente giudizio). Come indicato dall'autorità inferiore, il fatto che i codici VIN e i numeri di telaio possano dimostrare la provenienza dei veicoli - ovvero ch'essi sono stati fabbricati in un determinato stabile in Europa, rispettivamente ch'essi sono stati fabbricati nello stesso stabile ove sono stati fabbricati i veicoli certificati di origine preferenziale UE - non significa ancora che gli stessi possano automaticamente essere considerati di origine preferenziale UE. Per essere definiti tali, per detti veicoli deve infatti sussistere la prova che il criterio d'acquisizione dell'origine UE, secondo cui il valore di tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione non eccede il 40% del prezzo di fabbrica del prodotto posto dall'Allegato II al Protocollo n. 3 2005 e dall'Appendice I della Convenzione PEM, è adempiuto (cfr. consid. 4.3.4 del presente giudizio). Le prove offerte dalla ricorrente non forniscono però alcuna informazione utile al riguardo. Ciò puntualizzato, non spetta in ogni caso all'AFD procedere agli accertamenti postulati dalla ricorrente, la prova dell'origine essendo a carico di chi richiede il trattamento preferenziale (cfr. consid. 4.5.2 del presente giudizio). Non compete neppure all'AFD, quale autorità doganale dello Stato d'importazione, esaminare i documenti giustificativi relativi all'origine, tale prerogativa essendo di rilievo delle autorità doganali dello Stato d'esportazione (cfr. consid. 4.7.2 del presente giudizio).
6.4 Ciò sancito, come visto, nel caso della ricorrente per i sei CCM EUR.1 in questione gli esportatori non sono stati in grado di produrre i relativi documenti giustificativi. Tale evenienza non è contestata dalla ricorrente, la quale ha confermato l'assenza dei suddetti documenti, indicando che vi sarebbero tuttavia altre prove permettenti di comprovare in maniera analoga l'origine preferenziale UE. Dette prove non sono però qui pertinenti (cfr. considd.6.1-6.3 del presente giudizio). In tale contesto, il Tribunale non intravvede alcun serio motivo per dubitare dell'esattezza dei riscontri ottenuti dall'AFD dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione, sicché si deve ritenere che è a giusta ragione che l'AFD non ha proceduto ad un controllo complementare, rispettivamente ad una richiesta complementare d'informazioni, così come invece auspicato dalla ricorrente (cfr. consid. 4.7.3 del presente giudizio). Ne discende che, essendo legata ai suddetti risultati, l'AFD non poteva che constatare l'assenza di una valida prova dell'origine preferenziale UE alla base dei sei CCM EUR.1 qui litigiosi (cfr. consid. 4.7.2 del presente giudizio). La censura della ricorrente al riguardo non può pertanto che essere respinta.
7.
7.1 Nel suo gravame, la ricorrente censura inoltre che la discriminazione dei veicoli da lei importati rispetto a quelli importati da un rivenditore autorizzato costituirebbe un formalismo eccessivo, poiché l'AFD rifiuterebbe di considerare la merce di origine preferenziale sulla (sola) base di una realtà formale (assenza di documentazione). Dagli atti prodotti e dagli atti di cui richiede il richiamo, sarebbe innegabile che tutti i veicoli (di marca e modello simili) importati dai rivenditori autorizzati e/o dalla ricorrente che sono prodotti negli stessi stabilimenti (con la medesima catena di montaggio) sarebbero in tutto e per tutto identici. La presenza o meno dei documenti a conferma dell'origine preferenziale non inficerebbe l'origine sostanziale del prodotto. Sarebbe dunque a torto, che l'AFD avrebbe annullato le prove d'origine in questione (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pag. 14 seg.).
7.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come nulla agli atti gli permetta di ritenere che in concreto l'AFD - e meglio la DCD e l'autorità inferiore - abbia commesso un formalismo eccessivo, rispettivamente un abuso del diritto (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). In effetti, nel caso della ricorrente, l'AFD non ha fatto altro che applicare le rigide prescrizioni doganali esistenti in materia di prova dell'origine preferenziale delle merci conformemente a quanto prescrittole dall'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
Ora, lo si ribadisce nuovamente, a prescindere dal tipo di importazione in questione - ovvero, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'importazione parallela da parte di un importatore parallelo o di un'importazione diretta da parte di un importatore autorizzato - la legge prescrive chiaramente che l'esportatore debba essere in possesso dei documenti giustificativi comprovanti l'origine preferenziale UE già al momento dell'allestimento dei CCM. Nel caso contrario, lo stesso non è legittimato ad all'allestire i CCM (cfr. considd. 4.3.2 e 4.3.3 del presente giudizio). Ne discende che, qualora un CCM venga comunque allestito malgrado l'assenza di detti documenti come nel caso della ricorrente, non sussiste alcun diritto al trattamento preferenziale (cfr. consid. 4.8 del presente giudizio). Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, le prove da lei proposte non essendo idonee a comprovare l'origine UE in un altro modo (cfr. consid. 6.4 del presente giudizio), si deve dunque ritenere che è a giusta ragione che l'AFD ha applicato in maniera restrittiva le esigenze formali poste dalla legge ritenendo nel suo caso come non adempiute le esigenze alla base del trattamento preferenziale, sicché non è ravvisabile alcun formalismo eccessivo. Detta censura va pertanto respinta.
8.
8.1 Nel proprio gravame, la ricorrente censura infine che il risultato raggiunto dall'AFD sarebbe suscettibile di causare una disparità di trattamento, su due livelli: in primo luogo, rispetto alla merce, nella misura in cui si tratta di veicoli identici, una volta considerati di origine europea, l'altra di origine indeterminata. Ciò causerebbe danni al consumatore finale che si troverebbe senza ragione, in possesso di un veicolo di origine indeterminata, allorquando si tratta dello stesso di origine europea. In secondo luogo, rispetto agli amministrati, in quanto l'AFD avrebbe effettuato controlli a posteriori solo nei confronti di importatori paralleli come la ricorrente, ma non nei confronti degli importatori diretti, malgrado il fatto che i veicoli in questione siano prodotti nelle stesse strutture in Europa, così come comproverebbe la documentazione di cui ha richiesto la produzione da parte dell'AFD (cfr. ricorso 28 settembre 2018, pagg. 15-17).
8.2 Al riguardo, il Tribunale ribadisce come lo stesso e l'AFD siano entrambi tenuti ad applicare il diritto federale e gli accordi di diritto internazionale, ciò quand'anche detta applicazione possa potenzialmente condurre ad una disparità di trattamento (cfr. art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
9.
Visto tutto quanto suesposto (cfr. considd. 5-8 del presente giudizio), ritornando alle censure sulla violazione del diritto di essere, il Tribunale sancisce quanto segue. Poiché il Tribunale ha avuto modo di trattare in dettaglio tutte le censure sollevate dalla ricorrente nel suo gravame e di sincerarsi circa la necessità o meno di procedere all'assunzione delle prove da essa postulata dinanzi all'autorità inferiore e poi rinnovata in questa sede (cfr. considd. 5.5.3 e 8 del presente giudizio), tenuto altresì conto del fatto che l'autorità inferiore si è espressa al riguardo con risposta 14 novembre 2018 e che, a sua volta, la ricorrente ha avuto modo di replicare al riguardo con scritto 7 gennaio 2019, lo stesso giunge alla conclusione che la violazione del suo diritto di essere sentita può essere eccezionalmente sanata, senza che si renda necessario un rinvio della causa all'autorità inferiore (cfr. consid.3.1.3 del presente giudizio).
10.
In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che l'AFD era legittimata ad eseguire dei controlli a posteriori nei confronti della ricorrente sulla base dell'art. 33 del Protocollo n. 3 2005, rispettivamente dell'art. 32 dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. consid. 5 del presente giudizio). È poi a giusta ragione, che sulla base dei riscontri ottenuti dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione, l'AFD non ha proceduto a dei controlli complementari (cfr. consid. 6 del presente giudizio). È altresì corretto ch'essa, in assenza di valide prove dell'origine, ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi in oggetto (cfr. considd. 4.8 e 4.9 del presente giudizio). Così facendo essa non ha commesso alcun formalismo eccessivo (cfr. consid. 7 del presente giudizio) e neppure violato il principio della parità di trattamento (cfr. consid. 8 del presente giudizio). Ciò ribadito, nella misura in cui la società ricorrente non contesta il calcolo dei tributi posti a suo carico dall'AFD e che il Tribunale non intravvede motivi manifesti per ritenerlo come inesatto, non vi è luogo di attardarsi ulteriormente al riguardo (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). In tale contesto, la decisione impugnata non può pertanto che essere qui confermata e il ricorso 28 settembre 2018 - per quanto qui ricevibile (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) - respinto.
11.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
Sempre tenuto conto della violazione del suo diritto di essere sentita, si giustifica altresì la concessione alla ricorrente di un'indennità a titolo di spese ripetibili pari a 1'000 franchi (cfr. 64 cpv. 1 PA, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo tempo e il saldo di 1'000 franchi le verrà restituito.
3.
Alla ricorrente è concessa un'indennità a titolo di spese ripetibili pari a 1'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà esserle versato dall'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***)
I mezzi d'impugnazione sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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