Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-7392/2014
Sentenza dell'8 agosto 2016
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio), Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B.______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Cereghetti, contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Riscossione posticipata (dazio e IVA).
A-7392/2014
Fatti:
A.
La A._______ SA, in X._______, è una società anonima avente per scopo il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e lavorati. Il signor B._______ in precedenza presidente con firma individuale della predetta società sino al 2007 ne è attualmente l'amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio). B.
Il 10 aprile 2008 presso l'Ufficio doganale di Stabio confine (di seguito: UD) è stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C._______, in Y._______. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una parte del carico destinato alla A._______ era stata dichiarata in modo inesatto dalla casa di spedizioni D._______ di Z._______, con un'importante elusione dei dazi doganali.
A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constatate nelle importazioni destinate alla A._______, la Sezione antifrode doganale della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: SA Lugano) ha aperto nei confronti di quest'ultima un'inchiesta penale. Da detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 la A._______ avrebbe acquistato, presso il fornitore E._______, in V._______ (di seguito: E._______), e importato in Svizzera 88 invii contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte dichiarati in modo inesatto e in parte del tutto non dichiarati.
C.
Con decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano ha dunque dichiarato la A._______ e B._______ solidalmente responsabili del pagamento di 50'232.90 franchi (= fr. 45'217.35 di tributi doganali + fr. 1'251.85 di IVA + fr. 3'763.70 di interessi di mora). D.
Contro le predette decisioni, la A._______ e B._______ per il tramite del loro patrocinatore hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l'annullamento. E.
Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi da lei congiunti, nel senso che i tributi d'entrata complessivi dovuti solidalmente dai contribuenti ascendono ora a 49'523.85 franchi, oltre accessori. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti. Pagina 2
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F.
Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito: ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._______ (di seguito: ricorrente 2) sempre per il tramite del loro patrocinatore hanno presentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In sunto, essi postulano l'annullamento della decisione impugnata, la messa a carico dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia delle spese processuali di prima istanza di 2'700 franchi che di quelle della presente procedura di ricorso, come pure che l'AFD versi loro un importo complessivo di 8'000 franchi (ovvero fr. 4'000 per la precedente procedura, fr. 4'000 per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché l'accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto. G.
Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero invero a 49'523.85 franchi, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi doganali + fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede dunque che la decisione impugnata venga corretta in tal senso. H.
Con sentenza A-3659/2012 del 3 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione 11 giugno 2012 dell'autorità inferiore. I.
Tale sentenza è poi stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, in quanto non motivata sufficientemente, il Tribunale amministrativo federale e prima di lui, la DGD non avendo statuito in maniera esaustiva sulle censure sollevate dai ricorrenti in rapporto alle prove da loro richieste e ai 88 invii su cui si fonda la ripresa fiscale delle autorità doganali. La causa è dunque stata rinviata al Tribunale amministrativo federale, affinché renda un nuovo giudizio, nel rispetto del diritto di essere sentito dei ricorrenti.
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J.
Con decisione incidentale 28 aprile 2015, in ossequio alla sentenza dell'Alta Corte, il Tribunale amministrativo federale ha dunque completato l'istruttoria della causa, invitando la DGD quale autorità specializzata a conoscenza dei dettagli alla base dell'inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari ad indicare in maniera chiara e dettagliata, per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti.
K.
Con scritto 29 luglio 2015, la DGD ha pertanto indicato in maniera dettagliata per ognuno degli 88 invii i motivi che l'hanno portata ad effettuare le riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. L.
Con scritto 2 novembre 2015, i ricorrenti si sono poi pronunciati in maniera sommaria su quanto indicato dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015, sicché il Tribunale amministrativo federale nell'ottica di garantirli il rispetto del loro diritto di essere sentiti gli ha impartito un ulteriore termine per completare la loro presa di posizione, pronunciandosi in particolare su ognuno degli 88 invii ed indicando i motivi per cui essi si oppongono alle singole riprese fiscali.
M.
Nelle loro osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, i ricorrenti si sono infine pronunciati su ognuno degli 88 invii, indicando le ragioni della loro contestazione. Essi hanno poi rinnovato la loro richiesta d'assunzione di ulteriori prove (audizione di testimoni).
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Diritto:
1.
1.1 Con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la sentenza A3659/2012 del 3 febbraio 2014 che confermava la decisione 11 giugno 2012 della DGD, rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale affinché si pronunci nuovamente, nel rispetto del loro diritto di essere sentiti, ai sensi dell'art. 107 cpv. 2
LTF. Lo scrivente Tribunale competente per statuire sui ricorsi interposti avverso le decisioni finali emanate dalla DGD in materia di riscossione posticipata di tributi (cfr. artt. 1 e 31 segg. LTAF; art. 116
della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]) è dunque competente per statuire nuovamente sul ricorso 9 luglio 2012, alla luce delle istruzioni impartite dall'Alta Corte. L'esame giuridico dello scrivente Tribunale deve tuttavia limitarsi alle questioni lasciate aperte dal Tribunale federale nella propria decisione di rinvio, nonché alle conseguenze derivanti dalla stessa o ai problemi legati ad esse (cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 122 I 250 consid. 2; 116 II 220 consid. 4; BERNARD CORBOZ, in: Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 107
LTF). Ne discende che, nella misura in cui l'Alta Corte ha confermato l'assenza di prescrizione dei crediti in oggetto (cfr. sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 5), tale questione non necessita dunque di essere nuovamente esaminata dallo scrivente Tribunale, sicché lo stesso non entrerà più nel merito al riguardo. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e
PA), è retta dalla PA. 1.2 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
PA, che condanna in solido i ricorrenti al pagamento posticipato di tributi doganali e dell'IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per entrambi i ricorrenti, essi risultano legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
PA. Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
PA). 1.3 I ricorrenti postulano che venga accordato l'effetto sospensivo al loro ricorso. Poiché lo stesso beneficia già dell'effetto sospensivo giusta l'art. 55 cpv. 1
PA, tale richiesta risulta priva d'oggetto ed è pertanto qui irricevibile.
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1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) e per quanto verrà precisato ulteriormente (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3
2.3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la LD e l'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1
LD, le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto d'entrata della suddetta legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il
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termine assegnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne discende, che quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007 rimangono sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle effettuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte all'attuale LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132
LD; sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
2.3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (cfr. art. 112 cpv. 1
LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame ha per oggetto l'imposizione di tributi per il periodo tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 e che la problematica in oggetto verte in particolare sulla riscossione posticipata di tributi doganali e che nessuna norma procedurale in ambito IVA entra in linea di conto, alla stessa risulta applicabile l'allora vigente legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344). 3.
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito. 3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
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3.1.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26
PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35
PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii). Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere l'audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad un'udienza pubblica ex art. 6
par. 1 CEDU (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.170). 3.1.2 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).
3.2 Nel loro gravame, i ricorrenti censurano che l'inchiesta sarebbe stata assai lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l'AFD contestato loro ogni singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente
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numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponendogli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti che in verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi hanno postulato l'audizione del ricorrente 2 al riguardo.
3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35
PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 e 535 con rinvii). 3.3.1 In proposito, è qui doveroso rilevare che, a seguito della sentenza del Tribunale federale 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 e in ossequio a quanto sancito dall'Alta Corte, lo scrivente Tribunale si è attivato al fine di garantire ai ricorrenti il rispetto del loro diritto di essere sentiti. Lo stesso ha dunque invitato l'autorità inferiore quale autorità specializzata a conoscenza dei dettagli alla base dell'inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari ad indicare in maniera chiara
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e dettagliata per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. I ricorrenti hanno poi avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. In tali circostanze, nella misura in cui l'autorità inferiore ha completato la propria motivazione alla base della decisione impugnata, i ricorrenti hanno avuto l'occasione di esprimersi al riguardo e lo scrivente Tribunale si pronuncerà puntualmente sulle censure sollevate da quest'ultimi in rapporto agli 88 invii ritenuti come irregolari dall'autorità inferiore (cfr. consid. 6 del presente giudizio), si deve ritenere che ogni violazione del loro diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione lacunosa della decisione impugnata qualora ci fosse davvero è stata dunque sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). 3.4 Nel loro ricorso, i ricorrenti lamentano un'ulteriore violazione del loro diritto d'essere sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero mai dato seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._______ (testimone principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi postulano dunque che il signor F._______ venga sentito in sede ricorsuale. Tale richiesta è peraltro stata rinnovata con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. 3.4.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. La decisione qui impugnata si basa sull'art. 12
della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Sebbene l'art. 12
DPA sia contenuto in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA all'importazione (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, n. 468, pag. 555). La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e
2 DPA concernente l'obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull'art. 12
DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dall'autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
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n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale amministrativa non fanno parte dell'oggetto del litigio in materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. sentenze del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 considd. 3.2 e 3.3 nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a; sentenza del TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559). In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più riprese dal patrocinatore dei ricorrenti nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atti n. 52, 58, 60 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). Orbene, non potendo statuire sugli eventuali vizi della procedura penale amministrativa, la validità dei motivi della mancata assunzione di detta prova da parte della SA Lugano non rileva pertanto dell'apprezzamento dello scrivente Tribunale. Oltretutto, come giustamente indicato dalla SA Lugano agli stessi ricorrenti resi edotti al riguardo (cfr. atto n. 66 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]), il predetto rigetto di complemento d'inchiesta formulato successivamente al processo verbale finale può essere impugnato soltanto insieme al decreto penale in base all'art. 61 cpv. 4
DPA e non già mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. In tali circostanze, la predetta censura risulta chiaramente qui irricevibile. 3.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta formulata dinanzi alla DGD e allo scrivente Tribunale, occorre dapprima richiamare i principi applicabili in materia di assunzione di prove e del loro apprezzamento anticipato, in particolar modo in rapporto all'audizione di testimoni (cfr. considd. 3.4.2.1 segg. del presente giudizio).
3.4.2.1 Giusta l'art. 33 cpv. 1
PA, la parte ha il diritto di fare assumere prove dall'autorità amministrativa nonché dal Tribunale amministrativo federale. Questo diritto esiste accanto alla massima d'ufficio che regge ogni procedura amministrativa (cfr. art. 12
PA). Il diritto in questione non comporta l'obbligo incondizionato all'assunzione delle stesse ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti: l'offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti (giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d'influenzare l'esito della procedura; deve essere necessaria (non è necessario comprovare un fatto che già si evince dall'incarto o che comunque è pacifico o notorio); deve inoltre essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del TAF A6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, in: Weissenberger/Waldmann [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum
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Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 19 ad art. 14
PA).
3.4.2.2 Il diritto di chiedere l'assunzione di prove non impedisce tuttavia all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte, e di negare la loro assunzione ove appaiono chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, ossia quando l'autorità ha acquisito la certezza che la loro assunzione non potrebbe condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3 con rinvii; cfr. SCOLARI, op. cit., n. 495 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1552 con rinvii).
Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può infatti porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).
3.4.2.3 Per quanto concerne l'esigenza probatoria in ambito di diritto doganale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal principio dell'autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette all'obbligo di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichiarato nella dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi indicate, nonché la documentazione ad essa acclusa (cfr. considd. 4.1.2 e 4.1.3 del presente giudizio). In tali circostanze, le autorità doganali chiamate a statuire sull'imposizione ai tributi per le quali non sussiste alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame approfondito della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia corretta (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii) non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione del passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell'accettazione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova più sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar modo, con riferimento alla fattispecie. Per questi motivi, tenuto conto del principio dell'autodichiarazione, la sussistenza di seri indizi comprovanti
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l'imposizione della merce desumibili dalla documentazione prodotta con la dichiarazione doganale oppure da quella prodotta a posteriori su richiesta delle autorità doganali, può essere sufficiente a giustificare l'assoggettamento ai tributi doganali (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 considd. 2.5.4 e 3.2.7 con rinvii). Lo stesso deve valere per i documenti sui quali l'Amministrazione doganale si fonda nell'ambito di una procedura ai sensi dell'art. 12
DPA. Se da detti documenti emergono seri dubbi in merito alla dichiarazione doganale, ciò è sufficiente ad invalidarla. 3.4.2.4 I mezzi di prova ai quali può ricorrere l'autorità per accertare i fatti su riserva dell'art. 2 cpv. 1
PA che ne esclude l'applicazione alla procedura in materia fiscale sono elencati all'art. 12
PA, tra cui figura anche l'audizione di testimoni regolata in dettaglio dagli artt. 14-18 PA nonché dagli artt. 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (PC, RS 273), in combinato disposto con l'art. 19
PA. In particolare, il Tribunale amministrativo federale è abilitato ad ordinare l'audizione di testimoni sulla scorta dell'art. 14 cpv. 1 lett. c
PA. Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c
PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, il Tribunale amministrativo federale può ordinare l'audizione di testimoni. Nella procedura amministrativa l'audizione di testimoni è tuttavia, segnatamente a causa della severa sanzione penale prevista nel caso di una falsa testimonianza, un mezzo di prova sussidiario rispetto agli altri elencati all'art. 12
PA (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.3; sentenze del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1; 5A.15/2006 del 15 giugno 2006 consid. 2.; WEISSENBERGER/HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, n. 2 ad art. 14
PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.126; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 1 ad art. 14
PA con rinvii). Se nel processo civile l'audizione di testimoni (cfr. art. 42
segg. PC) costituisce la regola e la raccolta d'informazioni l'eccezione, nella procedura amministrativa vale il contrario e l'audizione di testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo, ad esempio con informazioni da parte di terzi (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.4; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1). Fondamentalmente, l'audizione di testimoni non è necessaria, a meno che la comparsa in persona dinanzi alla Corte sia direttamente significativa per l'apprezzamento delle prove (cfr. sentenze del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii; A-956/2013 del 17 luglio 2013 consid. 3.4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.85 seg.). Peraltro, come visto
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(cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), le parti non hanno alcun diritto di ottenere l'audizione di testimoni.
3.4.3 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue in merito alla richiesta formulata dinanzi alla DGD. Nei propri allegati, la DGD ha indicato di aver cercato invano di procedere a un interrogatorio del signor F._______, in quanto quest'ultimo non ha mai dato seguito alla convocazione (cfr. atti n. 63-66 e 69 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). In tali circostanze, ritenendo gli elementi in suo possesso e gli atti dell'incarto come sufficienti per statuire nel merito della causa, la DGD ha rinunciato all'audizione del teste (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 punto B.3; risposta 28 settembre 2012 punto 1.1; atto n. 69 del citato incarto), peraltro già interrogato nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atto 33 del citato incarto). L'autorità inferiore si è dunque fondata sull'apprezzamento anticipato delle prove, mettendo un termine all'istruttoria per essa completa. In tal senso, la rinuncia all'audizione del teste e al confronto postulati dai ricorrenti non appare come il frutto di un'omissione, bensì di un apprezzamento anticipato delle prove dell'autorità inferiore che come tale non viola il loro diritto di essere sentiti (cfr. consid. 3.4.4.2 del presente giudizio). 3.4.4 Altra è la questione di sapere se un ulteriore audizione del signor F._______ e un confronto con i ricorrenti era ed è necessario all'accertamento completo dei fatti, questione che verrà esaminata qui di seguito in rapporto alla richiesta formulata dinanzi allo scrivente Tribunale. In sostanza, i ricorrenti rinnovano la loro richiesta d'audizione del teste F._______, al fine di accertare il senso delle iscrizioni manoscritte rinvenute dalle autorità doganali sui vari documenti (in particolare nei prospetti ricavato e nelle fatture), nonché la correttezza di quanto da lui asserito, permettendo altresì il confronto con il ricorrente 2, ancora mai avvenuto. Sennonché, da un esame approfondito di tutti gli atti dell'incarto e di quelli prodotti dai ricorrenti, l'audizione del teste F._______ peraltro già sentito durante l'inchiesta penale che ha preceduto la procedura di riscossione posticipata non appare né come un elemento decisivo, né come un elemento indispensabile ai fini dell'apprezzamento delle prove o del presente giudizio.
Più in dettaglio, il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali segnatamente le modifiche sistematiche apportate alle fatture utilizzate per
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lo sdoganamento della merce al fine di rispettare i contingenti della ricorrente 2, consegnando ai ricorrenti però dei quantitativi o tipi di merci diversi da quanto dichiarato non emerge unicamente dalla testimonianza del signor F._______, bensì anche da quella degli altri impiegati della ditta E._______: il comportamento adottato dal signor F._______ nei confronti dei ricorrenti, trova in particolare conferma nei verbali d'interrogatorio del signor G._______ (cfr. atto n. 35 dell'inc. AIMP-TUTTIFRUTTI [...], pag. 1190 segg.) e del signor H._______ (cfr. atto n. 41 del citato incarto, pag. 1385 segg.); quelli del signor I._______ (cfr. atto n. 42 del citato incarto, pag. 1437 segg.) e del signor J._______ [cfr. atto n. 40 del citato incarto, pag. 1336 segg.) mostrano poi che era il signor F._______ ad occuparsi del carico della merce e dell'allestimento delle fatture. A tali testimonianze vanno altresì aggiunte quelle degli impiegati di altre ditte coinvolte nella vicenda, che come la ricorrente 2 hanno acquistato delle merci presso la E._______ secondo lo stesso « modus operandi » (cfr. allegato n. 2 con i 9 estratti degli interrogatori dei signori K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______, R._______ e S._______).
Ma vi è di più. Come verrà esposto più in dettaglio in un secondo momento (cfr. consid. 5 del presente giudizio), la documentazione agli atti (fatture, prospetti ricavati, dichiarazioni doganali, ecc.) a sostegno del « modus operandi » constatato dalle dogane appare sufficiente affinché lo scrivente Tribunale possa statuire nel merito in conoscenza di tutti gli elementi pertinenti del caso, senza dover ricorrere alla testimonianza del signor F._______. In altri termini, tenuto conto di tutti i mezzi di prova già agli atti, la comparsa del predetto teste non appare come direttamente significativa per l'apprezzamento delle prove.
Peraltro, visto il tempo trascorso sino ad oggi dall'accaduto, non si vede come il teste potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alla risoluzione del caso su dei fatti risalenti agli anni 2006-2008, senza il rischio di riportare fatti inprecisi o erronei. Lo scrivente Tribunale non intravvede neppure l'utilità di risentire un teste che ha già ammesso la propria colpa e l'adozione di un comportamento contrario ai disposti in materia doganale. Nella misura in cui la riscossione posticipata dei tributi doganali ai sensi dell'art. 12
DPA interviene nei confronti dei ricorrenti indipendemente da ogni colpa (cfr. al riguardo, consid. 4.2 del presente giudizio), che gli stessi siano sempre stati in buona fede e all'oscuro di tutto, che il teste neghi o meno dinanzi allo scrivente Tribunale quanto da lui asserito durante l'inchiesta penale, non ha infatti alcuna influenza sulla ripresa fiscale in oggetto.
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Visto quanto precede, i presupposti per l'audizione del testimone dinanzi allo scrivente Tribunale che si ricorda costituisce un mezzo probatorio sussidiario agli altri (cfr. consid. 3.4.2.4 del presente giudizio) non risultano adempiuti. Tenuto altresì conto dell'economia di procedura, l'apprezzamento anticipato delle prove conduce pertanto lo scrivente Tribunale a respingere la richiesta dei ricorrenti. Per gli stessi motivi tenuto altresì conto del fatto che in ambito doganale, dinanzi allo scrivente Tribunale non sussiste il diritto ad un dibattimento pubblico, rispettivamente ad un confronto orale e che, in ogni caso, i ricorrenti hanno già avuto ampiamente modo di contestare per iscritto la testimonianza del signor F._______, sia dinanzi alle precedenti istante doganali, che in sede ricorsuale pure la richiesta di contradditorio non può che conseguentemente essere respinta.
4.
In concreto, occorre esaminare se l'imposizione delle importazioni in oggetto da parte della DGD è corretta o meno, ciò che implica per lo scrivente Tribunale l'esame dettagliato di ognuno degli 88 invii ritenuti irregolari da quest'ultima, in ossequio a quanto sancito dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 (cfr. consid. 5 che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima rammentate le basi dell'imposizione doganale (cfr. consid. 4.1 che segue) e le conseguenze in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la riscossione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguentemente dell'IVA, in virtù dell'art. 12
DPA (cfr. consid. 4.2 che segue). 4.1
4.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L'art. 1 cpv. 1
LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure circa l'eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1).
4.1.2 Il regime doganale è fondato sull'autodichiarazione. In virtù di detto principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all'ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale
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e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all'obbligo di denunzia (cfr. art. 6
vLD, analogamente art. 25 cpv. 1
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della denunzia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1
vLD, parimenti art. 25 cpv. 1
LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 con rinvii). In virtù di detto principio, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del TAF A-4425/2013 del 9 settembre 2014 consid. 5.1.4; A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii). 4.1.3 In tale contesto, allorquando la dichiarazione doganale non viene effettuata in maniera conforme alle pescrizioni legali, la richiesta di sdoganamento preferenziale va considerata come non avvenuta e la merce dichiarata imposta non ad una aliquota preferenziale, bensì a quella normale (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). Lo stesso legislatore prevede espressamente che, se la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare o la merce non è stata dichiarata, la merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere (cfr. art. 19 cpv. 2
LD; art. 24 cpv. 2 e
3 vLD). Analogamente, se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'AFD i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura (cfr. art. 80 cpv. 2
OD; analogamente art. 40 cpv. 3
vOLD). L'imposizione all'aliquota normale deve dunque intervenire, sulla base del principio generale dell'assoggettamento ai dazi doganali, ogni qualvolta la merce, per cui è fatta valere un'aliquota preferenziale o un'esonerazione, non venga dichiarata correttamente (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). Nel contempo, se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4
LD), consegnate fuori del periodo
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stabilito (art. 15
LD) oppure, se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l'omissione (cfr. art. 69 lett. b
LD; analogamente art. 11 cpv. 2 vLD). In altri termini, se una merce non viene dichiarata, l'obbligazione doganale esiste ex lege a partire dal momento in cui la stessa ha varcato il confine e, necessariamente, all'aliquota normale. L'obbligazione doganale non è infatti sensata nascere ex lege ad un'aliquota preferenziale, allorquando la sua applicazione pressuppone una domanda in tal senso conforme ai requisiti legali (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). 4.1.4 Una volta accettata dall'ufficio doganale, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
LD in relazione con gli artt. 16 e 17 dell'OD, rispettivamente art. 35 cpv. 2 vLD) ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze del TAF A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 2.3; A-3296/2008 del 22 ottobre 2009 consid. 2.3 con rinvii; PATRICK RAEDERSDORF, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009 [di seguito: Zollgesetz], n. 1 ad art. 34
LD). Il carattere vincolante della dichiarazione costituisce peraltro uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 530 e 535 [di seguito: Messaggio LD]; sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii). I principi sopracitati sono altresì applicabili in caso di dichiarazione mediante procedura elettronica (cfr. sentenza del TAF A2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.6). 4.1.5 Giusta l'art. 13 cpv. 1
vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1
vLD, sono in particolare soggette all'obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso analogamente dagli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli artt. 13 cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle norme del diritto civile, e meglio dal codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3 con rinvii).
4.1.5.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l'egida della vLD, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella
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del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b; 89 I 542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto (« tatsächlich veranlasst »), predispone l'importazione delle merci (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-1741/2006 del 4 marzo 2008 considd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate all'importazione della merce siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b; 107 Ib 198 consid. 6a-b; 89 I 542 consid 4; [tra le tante] sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la ricuperabilità del credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per distanziarsi dal concetto di « mandante » ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come mandante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l'importazione sia illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce importata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una persona abbia manifestato d'essere pronta (« Bereitschaft ») ad accettare tale merce, causando di fatto (« tatsächlich veranlasst ») proprio per il tramite della sua disponibilità generale ad accettarla l'importazione: detta persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell'applicazione della nozione di « mandante » ai sensi dell'art. 9 vLD, il carattere lecito o meno dell'importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 in fine, 2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il Tribunale federale le persone morali possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sentenza del TF 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
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4.1.5.2 L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio LD (FF 2004 485, 525 segg.). Anche se l'attuale LD non impiega più formalmente questa nozione, la nuova locuzione chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale corrisponde materialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 in fine; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii).
4.1.6 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali rispondono solidalmente dei dazi d'entrata, le autorità doganali possono rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1
in fine vLD e art. 70 cpv. 3
in fine LD; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii).
4.1.7 Conformemente all'art. 72
vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. A tenore dell'art. 75 cpv. 1
vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che reggono l'assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 9 e 13 vLD, nonché gli artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii).
4.2
4.2.1 L'importazione di merci soggetta a dazio e all'IVA, omettendo di dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74
vLD, art. 118
LD, art. 85
vLIVA). Giusta i rinvii dell'art. 80
vLD, dell'art. 128 cpv. 1
LD nonché dell'art. 88
vLIVA, l'art. 12
DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1 con rinvii). 4.2.2 L'art. 12 cpv. 1 lett. a
DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2
DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della
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tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. sentenza del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii).
4.2.3 Affinché l'art. 12 cpv. 2
DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (cfr. sentenze del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 115 Ib 358 consid. 3a; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_32/2011 del 7 aprile 2011 consid. 3.3; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 477, pag. 556; EICKER/FRANK/ACKERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH, Zollgesetz, n. 13 ad art. 70
LD e n. 37 seg. ad art. 85
LD). L'art. 12 cpv. 1
DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii).
4.2.4 L'art. 12 cpv. 2
DPA permette innanzitutto d'assoggettare al pagamento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa, in virtù degli artt. 9 e 13 vLD, attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo la costante giurisprudenza, la persona obbligata al pagamento della tassa è infatti ipso facto considerato come aver fruito dell'illecito profitto di cui all'art. 12 cpv. 2
DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF 2A.82/2005 del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in altre parole, le persone assoggettate al pagamento dei tributi giusta gli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) sono tenute al pagamento ai sensi dell'art. 12 cpv. 2
DPA. Le condizioni d'assoggettamento sono dunque logicamente quelle delle disposizioni della vLD appena citate (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).
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4.2.5 L'art. 12 cpv. 2
DPA può estendersi inoltre ad altre persone che quelle di cui agli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD), di modo che il cerchio delle persone assoggettate all'obbligo di pagamento risulta ampliato rispetto a quanto indicato dalle summenzionate disposizioni. Ogni persona è assoggettata al pagamento qualora abbia beneficiato di un vantaggio illecito in ragione dell'infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvio). L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2
DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei tributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un tributo dovuto non è stato versato. Inoltre, l'illecito profitto non deriva dalla semplice acquisizione di un bene importato illegalmente, bensì dal suo acquisto ad un prezzo inferiore a quello richiesto abitualmente sul mercato per delle merci ad esso comparabili (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2c; sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 4.1; 2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii).
5.
5.1 Richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, preliminarmente, è qui utile precisare che il caso in esame si integra nel quadro di un ampio caso di importazioni in Svizzera di prodotto agricoli dichiarati in modo inesatto (chiamata dalle autorità doganali « operazione Tuttifrutti »), che ha coinvolto vari importatori tra cui la società ricorrente 1 con sede in diverse regioni linguistiche della Svizzera. Per mezzo dell'assistenza giudiziaria, un'inchiesta è stata condotta anche nei confronti della società E._______, con sede a V._______, fornitrice di detti importatori. Ad eccezione del caso in oggetto, tutte le decisioni circa l'obbligo di pagamento emesse dall'autorità inferiore nei confronti degli altri importatori sono cresciute in giudicato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell'autorità inferiore, pag. 2).
Ciò premesso, prima di analizzare i singoli 88 invii qui litigiosi, è altresì opportuno esporre il « modus operandi » alla base delle irregolarità che hanno implicato l'elusione dei tributi doganali, così come constatato dalle autorità doganali e risultante dagli atti dell'incarto. In sostanza, le autorità doganali ritengono che le differenze riscontrate tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ordinato e ricevuto dalla società ricorrente 1, non sono dovute a semplici errori di carico o di trascrizione così come asserito dai ricorrenti bensì all'allestimento da parte della società E._______ di fatture fittizie, non corrispondenti alla realtà, utilizzate al momento dello
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sdoganamento delle merci, allo scopo di eludere il dazio e l'IVA all'importazione. Tale conclusione si fonda non solo sulla testimonianza del signor F._______, ma anche su quella degli altri impiegati della E._______, come pure sul confronto dettagliato tra i documenti utilizzati per lo sdoganamento (dichiarazioni doganali, bollettini di consegna e fatture allestite dalla E._______) e quelli relativi alle comande effettuate dalla E._______ presso i propri fornitori (estratti delle comande manoscritte, prospetti ricavato). È dunque sulla base di un complesso di elementi probatori e non sulla sola base della testimonianza del signor F._______, come sembrano indicare i ricorrenti che l'autorità inferiore fonda la riscossione posticipata dei tributi doganali in oggetto (cfr. al riguardo, consid. 3.4.4 del presente giudizio).
5.2 Più in dettaglio, dagli atti dell'incarto risulta che la società ricorrente 1 per il tramite del ricorrente 2 (suo amministratore unico) era solita ordinare telefonicamente alla società E._______ (suo fornitore), il genere e la quantità di merce in funzione della propria richiesta. A volte tuttavia i contingenti a disposizione della ricorrente 1 in gran parte, indicati sugli estratti delle comande manoscritte della E._______ non coprivano interamente le comande da lei effettuate. Dai prospetti ricavati emessi dalla E._______, risulta ch'essa acquistava presso i propri fornitori i quantitativi ordinatogli dalla ricorrente 1 (colonna di sinistra « acquisti ») e che i medesimi quantitativi venivano poi rivenduti a quest'ultima (colonna di sinistra « vendite »), di modo da sempre azzerare le riserve di merce presenti nel magazzino. Tale modo di procedere trova in particolare conferma nelle dichiarazioni del signor F._______, il quale ha affermato di aver sempre venduto tutta la merce acquistata dai fornitori ai propri clienti (cfr. atto n. 33 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). Tuttavia sulla fattura di rivendita allestita dalla E._______ per la ricorrente 1, veniva indicato unicamente il quantitativo per il quale quest'ultima disponeva del contingente o la parte di un contingente che voleva utilizzare (precedentemente comunicatogli telefonicamente e risultante dagli estratti delle comande manoscritte della E._______), anziché quello effettivamente acquistato ed inviato. Per poter diminuire i quantitativi, ma fatturare comunque l'importo convenuto (prezzo di vendita complessivo), generalmente la E._______ aumentava il prezzo unitario di rivendita o il prezzo al chilo, o il prezzo a collo che, di fatto, era rappresentato dal quoziente della divisione matematica tra quanto doveva fatturare (in funzione dell'effettiva quantità rivenduta) con il quantitativo che poteva al massimo inserire nella fattura (in funzione del contingente a disposizione della ricorrente 1 o che quest'ultima intendeva utilizzare).
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A titolo illustrativo, si prendi ad esempio l'invio n. 3: sull'estratto dell'ordinazione manoscritta della E._______ è indicato un quantitativo di 500 kg di cipolle corrispondente al contingente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione. Detto quantitativo è poi stato dichiarato all'importazione sia nella dichiarazione doganale che nella fattura utilizzata a tal fine. Dalla fattura risulta l'acquisto di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli ad un prezzo unitario di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi. Dal relativo prospetto ricavato della E._______ risulta invece la vendita alla ricorrente di ben 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli, ad un prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale calcolato sul peso netto di 935 franchi. In tal caso, si vede chiaramente che il prezzo di vendita totale è lo stesso, ma che nella fattura il prezzo unitario è stato matematicamente adattato ad un contingente di 500 kg lordi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale, nel prospetto ricavato la quantità di merce è invece stata aumentata e il prezzo di vendita unitario diminiuito di conseguenza. In casu, di fatto 600 kg lordi di cipolle non sono stati dichiarati all'importazione, eludendo parte dei tributi doganali. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 220 colli
1'100 kg lordi
in 220 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 1.87
=
fr. 935.00
1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
Per questo motivo come nel caso dell'invio n. 3 appena descritto per alcuni prezzi presenti nelle fatture utilizzate per lo sdoganamento, era ripreso un prezzo di rivendita non arrotondato al cinque centesimi. L'analisi della documentazione ha permesso di stabilire che il mancato arrotondamento è avvenuto nell'ambito dei primi invii in contestazione, dopodiché il prezzo di rivendita, nonostante fosse conteggiato come precedentemente descritto, veniva sempre arrotondato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell'autorità inferiore, pag. 9). In altri casi, per poter mantenere il medesimo prezzo di vendita complessivo, la E._______ ha invece modificato altri elementi del calcolo presenti nella fattura rispetto al prospetto ricavato, ad esempio applicando un prezzo di vendita unitario (uguale o modificato) al numero di colli, anziché al peso netto della merce, e viceversa (cfr. ad esempio, invii n. 8 e 9). In altri casi, è invece il peso della merce indicato ad essere stato modificato dalla E._______, mantenendo tuttavia il medesimo prezzo di vendita unitario (cfr. ad esempio, invii n. 31 e 72). In alcuni casi meno frequenti, l'autorità inferiore ha invece ritenuto che parte del carico veniva omesso alle formalità doganali oppure non veniva
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modificato né il peso della merce, né il prezzo di vendita unitario, bensì il genere di merce (ad esempio pesche anziché zucchine; cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell'autorità inferiore, pag. 9). In presenza di un tale « modus operandi » ripetitivo, le mere contestazioni sollevate dai ricorrenti non comprovate da degli elementi concreti, quali dei documenti scritti, usando sempre lo stesso tenore non sono sufficienti ad inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore. In effetti, dai ricorrenti è richiesto che gli stessi spieghino i motivi alla base delle differenze riscontrate dalle autorità inferiori, apportando degli elementi di prova solidi. 5.3 Peraltro, dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente 2, al momento dello scarico della merce, effettuava solo un controllo sommario in base alla sua esperienza della merce che giungeva in magazzino, senza tuttavia verificarne effettivamente né il peso, né il quantitativo. Egli ordinava un determinato quantitativo e riteneva di ricevere quanto da lui ordinato e fatturato alla ricorrente 1 (cfr. pag. 10 del processo verbale d'interrogatorio del 26 agosto 2008, [atto n. 16 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI ...]). In tali circostanze, i ricorrenti non sono dunque in grado di escludere delle differenze tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto. Anche errori di carico possono comportare la riscossione posticipata ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 e
2 DPA, non essendo decisivo sapere se tali inesattezze risultano dalla realizzazione oggettiva e soggettiva, intenzionale o per negligenza, di infrazioni rimproverabili all'uno e/o all'altro dei ricorrenti, o meno.
5.4 Ciò indicato, occorre ora esaminare ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari dall'autorità inferiore, di modo da stabilire se la riscossione posticipata secondo l'art. 12 cpv. 1 e
2 DPA è giustificata o meno. A tal fine, per ogni singolo invio, lo scrivente Tribunale riassumerà in una tabella riprese in parte da quelle presentate dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015 il motivo d'irregolarità ritenuto dall'autorità inferiore (merce dichiarata/merce realmente importata differenza di quantità o di tipo di merce rilevato), come pure il riferimento preciso ai documenti giustificativi qui pertinenti contenuti nei 7 classificatori denominati « Tuttifrutti » dell'incarto [...] (ex [...]). Gli atti presenti nei predetti classificatori sono elencati nelle tabelle e nel presente giudizio senza « 0 », così come fatto dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015.
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Caso n. 1
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.02.2006
Quietanza n.: 360999
Documenti giustificativi: atto 32.1.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 1 (cfr. atti B-1 segg.)
Questo invio, essendo stato cancellato dall'autorità inferiore, non è più litigioso, sicché lo scrivente Tribunale non entrerà nel merito dello stesso.
Caso n. 2
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.03.2006
Quietanza n.: 610750
Documenti giustificativi: atto 32.1.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 2 (cfr. atti B-20 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
495
2.90
Dazio
fr.
14.35
Valore
fr.
604.90
Cipolle grosse
495
2.90
> 70 mm, ADC
0703.1059
Cipolle grosse
260
126.00
> 70 mm, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 495 kg invece di 755 kg di cipolle grosse > 70 mm.
14.35
604.90
327.60
0.00
327.60
0.00
Dichiarato
0703.1051
atto B-30
atto B-37
Invece di
Designazione
Cipolle grosse
> 70 mm
0703.1051
atto B-21
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 327.60 x 2.4% = fr. 7.85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 610750), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse sup 70 mm contenuti in 151 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-37). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800449 del 20 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-30), utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli ad un prezzo di 1.22 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 604.89 franchi (= 495 kg netti x fr. 1.22). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il
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prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-22). Ciò premesso, il prospetto ricavato del 13 febbraio 2006 della E._______ (cfr. atto B-21) che fa riferimento alla fattura n. 800449 mostra che 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così come per le altre forniture di merci. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 604 franchi (= 755 kg netti x fr. 0.80). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
495 kg lordi
in 151 colli
755 kg lordi
in 151 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
495 kg netti x fr. 1.22
=
fr. 604.89
755 kg netti x fr. 0.80
=
fr. 604.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con
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l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all'importazione. Quanto precede, porta pertanto lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 260 kg lordi (= 755 kg lordi 495 kg lordi) in più di cipolle grosse > 70 mm rispetto a quanto dichiarato all'importazione (495 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Un confronto dei documenti mostra altresì che il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti, così come risultante dal prospetto ricavato. Tale circostanza non ha tuttavia alcuna influenza né sul calcolo del dazio che viene calcolato in base al peso lordo (quantità lorda) della merce (cfr. art. 19 cpv. 1 e
3 LD, art. 23 vLD) né su quello dell'IVA, che viene calcolata sulla base degli importi indicati nella fattura emessa dal fornitore della merce (cfr. art. 24 cpv. 1
LIVA, art. 32 cpv. 2 vLIVA; SCHLUCKEBIER REGINE, in: Geiger/Schluckebier [ed.], MWSTG Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 54
LIVA). Di avviso contrario, i ricorrenti affermano semplicemente di aver ricevuto soltanto 495 kg lordi di cipolle grosse ad un prezzo totale di 604.89 franchi (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 7 seg.). Sennonché, tale affermazione in assenza di prove non è sufficiente, nella misura in cui essi non spiegano né le differenze di prezzo di vendita e di quantitativi riscontrati tra il prospetto ricavato e la fattura, né perché il predetto invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle autorità doganali. Orbene, come già sottolineato in precedenza (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio), lo stesso ricorrente 2 ha dichiarato di non aver mai controllato i quantitativi di merce al momento della consegna, sicché egli non è in grado di escludere di aver ricevuto 755 kg lordi anziché i 495 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. pag. 10 del già citato processo verbale d'interrogatorio del 26 agosto 2008), giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso. Che i ricorrenti, in buona fede, siano poi convinti di aver ricevuto i quantitativi dichiarati all'importazione, non è qui determinante: non va infatti dimenticato che la riscossione posticipata dei tributi ai sensi dell'art. 12
DPA interviene a carico degli assoggettati al pagamento non appena è stabilito che detti tributi non sono stati ancora versati, senza che si renda necessario individuare l'autore all'origine dell'irregolarità (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono dunque di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata.
Caso n. 3
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 23.03.2006
Quietanza n.: 645599
Documenti giustificativi: atto 32.1.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 3 (cfr. atti B-42 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
0703.1051
atto B-49
atto B-52
atto B-55
0704.9041
Invece di
0703.1051
atto B-44
0703.1059
0704.9041
0704.9049
Designazione
Cipolle grosse
> 70 mm
Cavoli verze
Milano
Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
Cavoli verze
Milano, ADC
Cavoli verze
Milano, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
2.90
Dazio
fr.
14.50
Valore
fr.
935.00
200
3.00
6.00
318.20
500
2.90
14.50
935.00
600
126.00
756.00
0.00
200
3.00
6.00
318.20
110
194.00
213.40
00.00
969.40
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 969.40 x 2.4% = fr. 23.25
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 220 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-52). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle > 70 », ciò che secondo la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione, o voleva utilizzare all'importazione, un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-43). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm
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conting. contenuti in 220 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse insieme a quello dei cavoli verza è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 3 il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) che fa riferimento alla fattura n. 800484 mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 220 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro ricordato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 935 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.85). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Sebbene i ricorrenti contestino il significato della cifra 500 riportato sulla comanda manoscritta (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 5) corrispondente al contingente disponibile l'argomentazione della DGD è convincente: lo scrivente Tribunale ha potuto constatare che in 62 casi dei 88 casi qui litigiosi detta cifra corrispondeva effettivamente al contingente disponibile ed era il limite superiore dei chili dichiarati alla dogana. Ciò precisato, per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando dunque il contingente a disposizione della ricorrente 1 nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 220 colli
1'100 kg lordi
in 220 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 1.87
=
fr. 935.00
1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verza Milano freschi contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-55). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « verze », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-43).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 1.72 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 318.20 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.72). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le verze insieme a quello delle cipolle gialle appena esaminato è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) che fa riferimento alla fattura n. 800484 mostra che 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavoli verze è indicato a mano il prezzo di 1.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 318 franchi (= 265 kg netti x fr. 1.20).
Come per le cipolle, anche per i cavoli verze vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per le cipolle). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
310 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
185 kg netti x fr. 1.72
=
fr. 318.20
265 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 318.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
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presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 310 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 4
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 31.03.2006
Quietanza n.: 715928
Documenti giustificativi: atto 32.1.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 4 (cfr. atti B-56 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
2.90
Dazio
fr.
14.50
Valore
fr.
770.00
Cipolle grosse
500
2.90
> 70 mm, ADC
0703.1059
Cipolle grosse
600
126.00
> 70 mm, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm.
14.50
770.00
756.00
0.00
756.00
0.00
Dichiarato
0703.1051
atto B-63
atto B-68
Invece di
Designazione
Cipolle grosse
> 70 mm
0703.1051
atto B-58
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 756.00 x 2.4% = fr. 18.15
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 715928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 110 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-68). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
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poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle < 70 », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B57). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800547 del 31 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-63), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli ad un prezzo di 1.54 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 770 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.54). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per le cipolle grosse è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 4 il relativo prospetto ricavato del 31 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-58) che fa riferimento alla fattura n. 800547 mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per le cipolle grosse (colonna di sinistra « vendite ») è poi indicato il prezzo di vendita in franchi svizzeri di 0.70 franchi/kg applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 770 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.70).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 110 colli
1'100 kg lordi
in 110 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 1.54
=
fr. 770.00
1'100 kg netti x fr. 0.70
=
fr. 770.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 5
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 11.04.2006
Quietanza n.: 803492
Documenti giustificativi: atto 32.1.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 5 (cfr. atti B-72 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
1.40
Valore
fr.
132.00
2.90
2.90
1.45
1.40
132.00
132.00
42
472.00
43
427.00
Fatti contestati: dichiarazione di 49 kg invece di 92 kg di cipollotti.
198.25
202.95
0.00
0.00
Differenza di dazio:
198.30
202.95
0.00
Dichiarato
Designazione
0703.1021
Cipollotti
0703.1021
Cipollotti, ADC
0703.1029
Cipollotti, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
49
2.90
atto B-81
atto B-93
Invece di
atto B-74
50
49
Differenza IVA: fr. 202.95 x 2.4% = fr. 4.85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 803492), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-93). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 20 a fianco della scritta « cipollotti » (undicesima riga), ciò che lascia pensare che la ricorrente 1 le ha verosimilmente comandato 20 colli (cfr. atto B-73).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800605 dell'11 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-81), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 6.60 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 132 franchi (= 20 colli x fr. 6.60). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 5 il relativo prospetto ricavato dell'11 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-74) facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800605 mostra che 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
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venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130.50 franchi (= 72.5 kg netti x fr. 1.80).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3) nella fattura il prezzo di vendita unitario indicato è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita, rispetto al prospetto ricavato. Detto ciò, nel caso concreto, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come per il prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
49 kg lordi
in 20 colli
92 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
20 colli x fr. 6.60
(contenenti 41 kg netti)
72.5 kg netti x fr. 1.80
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 132.00
=
fr. 130.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 43 kg lordi (= 92 kg lordi 49 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (49 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 92 kg lordi anziché i 49 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 49 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 43 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 6
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.04.2006
Quietanza n.: 832052
Documenti giustificativi: atto 32.1.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 6 (cfr. atti B-99 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-107
atto B-108
atto B-104
Invece di
atto B-101
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
499
7.00
181
2.00
Dazio
fr.
34.95
3.60
Valore
fr.
449.00
354.90
0704.1090
0808.2021
Cavolfiori
Pere Abate
0709.9099
Rucola
22
8.50
1.85
192.00
0704.9049
0808.1039
0706.9069
Verze, ADFC
Mele, ADFC 1
Rapanelli,
ADFC 1
499
181
22
194.00
140.00
350.00
968.05
253.40
77.00
449.00
354.90
192.00
1'258.05
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze. b) dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele. c) dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'258.05 x 2.4% = fr. 30.20
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a) Dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-107). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ dalla quale risulta la vendita di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli ad un prezzo di 1.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento dello sdoganamento della merce in questione.
Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) che fa riferimento alla fattura n. 800628 appena citata mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 1.00 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati
dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
449 kg lordi
di cavolfiori
in 50 colli
449 kg lordi
di cavolfiori
in 50 colli
449 kg netti di cavolfiori
x fr. 1.00
=
fr. 449.00
449 kg netti di cavolfiori
x fr. 1.00
=
fr. 449.00
Orbene, l'autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle verze anziché dei cavolfiori, fondandosi sull'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata « verze » sarebbe stato aggiunto un puntino (cfr. atto B-100).
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Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documentazione, ove figura l'importazione di cavolfiori. L'estratto della comanda peraltro appena leggibile lascia unicamente presumere che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle verze presso il suo fornitore indicato nella predetta comanda, ma non che le stesse siano poi state fornite da quest'ultimo e poi vendute alla ricorrente 1 al posto dei cavolfiori. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle verze, per le quali sembra essere stato indicato un numero di 45 colli, fornendo pertanto al loro posto dei cavolfiori, che la ricorrente 1 ha di fatto poi ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD, ragione per cui, in assenza di una prova chiara, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto dei cavolfiori. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere ingiustificata la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce, che va pertanto annullata. b) Dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ dalla quale risulta la vendita di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10). Nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento dello sdoganamento della merce in questione. Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) che fa riferimento alla fattura n. 800628 mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto alle pere è poi indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10).
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Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
181 kg lordi
di pere abate
in 40 colli
181 kg lordi
di pere abate
in 40 colli
169 kg netti di pere abate
x fr. 2.10
=
fr. 354.90
169 kg netti di pere abate
x fr. 2.10
=
fr. 354.90
Detto ciò, l'autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle mele golden anziché delle pere, fondandosi sull'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata « Golden » sarebbero indicati 40 colli (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documentazione, ove figura l'importazione di pere. L'estratto della comanda peraltro appena leggibile lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle mele golden, ma non che le stesse siano poi state consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione le mele, sicché ha fornito le pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per la predetta merce non è giustificata, motivo per cui va annullata. c) Dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 144 kg lordi / 132 kg netti di rucola contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108). Nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ per tale merce sono invece indicati due tipi diversi di rucola: (1) la prima è la rucola domestica ins. salata coltivata per la quale risulta la vendita di 122 kg lordi/ 115 kg netti contenuti in 24 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale,
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calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (=24 colli x fr. 12); (2) la seconda per cui è stata operata la ripresa fiscale è la rucola selvatica insalata per la quale risulta la vendita risulta di 22 kg lordi / 17 kg netti contenuti in 16 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Orbene, la somma dei colli (40 colli = 24 colli + 16 colli) e della quantità di merce (144 kg lordi = 122 kg lordi + 22 kg lordi) corrisponde a quella indicata nella dichiarazione doganale. Ciò precisato, nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata davvero utilizzata al momento dello sdoganamento della merce.
Tali dati trovano poi riscontro nel relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) che fa riferimento alla fattura n. 800628 che mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica ins.salata col. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1; (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica insalata contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso un suo altro fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel predetto documento, per i due tipi di rucola è indicato il prezzo di 12 franchi per collo, scritto a mano dalla E._______ che quest'ultima secondo le autorità doganali avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (= 24 colli x fr. 12); (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di merce
lorda.
Dati utilizzati per il calcolo
del prezzo di vendita totale.
122 kg/24 colli di
rucola domestica
+ 22 kg/16 colli di
rucola selvatica
122 kg/24 colli di
rucola domestica
+ 22 kg/16 colli di
rucola selvatica
(24 colli x fr. 12.00)
di rucola domestica
+ (16 colli x fr. 12.00)
di rucola selvatica
(24 colli x fr. 12.00)
di rucola domestica
+ (16 colli x fr. 12.00)
di rucola selvatica
Prezzo di
vendita totale.
fr. 480.00
=
fr. 480.00
=
Orbene, la DGD ritiene che invero la ricorrente 1 al posto dei 16 colli di rucola selvatica avrebbe ricevuto dei rapanelli, fondandosi sull'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove sarebbero indicati
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16 colli accanto alla dicitura cerchiata « rapa » ed indicata con un puntino sulla destra (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documentazione, ove figura l'importazione di rucola. L'estratto della comanda appena leggibile lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle rape o dei rapanelli, ma non che tale merce sia poi stata effettivamente acquistata e consegnata alla ricorrente 1 al posto della rucola. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione le rape, rispettivamente i rapanelli, sicché ha fornito la rucola che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dall'autorità inferiore, motivo per cui, in assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto della rucola. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui va annullata.
Caso n. 7
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.04.2006
Quietanza n.: 840802
Documenti giustificativi: atto 32.1.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 7 (cfr. atti B-110 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0703.1051
atto B-117
atto B-123
atto B-124
0703.1071
Cipolle grosse
> 70 mm
Cipolle commest.
< 70 mm
Coste
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
2.90
Dazio
fr.
14.50
Valore
fr.
430.00
500
2.90
14.50
430.00
100
10.00
10.00
369.00
500
2.90
14.50
430.00
50
126.00
63.00
0.00
500
2.90
14.50
430.20
50
96.00
48.00
0.00
0709.9061
100
10.00
0709.9069
244
306.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse > 70 mm.
10.00
746.65
369.00
0.00
0709.9061
Invece di
0703.1051
atto B-112
0703.1059
0703.1071
0703.1079
Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
Cipolle commest.
< 70 mm, ADC
Cipolle commest.
< 70 mm, ADFC
Coste, ADC
Coste, ADFC
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b)
c)
dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle commestibili altre < 70 mm.
dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 857.65 x 2.4% = fr. 20.55
857.65
0.00
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle » (appena leggibile), ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per tali cipolle come per le cipolle commestibili è l'unico prezzo che non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi.
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 7 il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) che fa riferimento alla fattura n. 800643 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per gli altri invii, si ricorda che nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78).
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In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 0.86
=
fr. 430.00
550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 9 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La
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loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle altre. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse altre diam inf 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle » (appena leggibile), ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le tali cipolle come per le cipolle grosse è l'unico prezzo che non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) che fa riferimento alla fattura n. 800643 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali importi appaiono plausibili. Accanto alle cipolle commestibili è poi indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78).
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Come per le cipolle grosse, anche per le cipolle commestibili vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 0.86
=
fr. 430.00
550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi 500 kg lordi) in più di dette cipolle rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le cipolle commestibili i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste fresche contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
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società E._______ (cfr. atto B-124). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « coste », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-111). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 12.30 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 369 franchi (= 30 colli x fr. 12.30). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800643 mostra che 344 kg lordi / 284 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 344 kg lordi / 284 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 369.20 franchi (= 284 kg netti x fr. 1.30).
Come per le cipolle grosse, anche per le coste vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Qui però, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 30 colli
344 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
30 colli x fr. 12.30
(contenenti 91 kg netti)
284 kg netti x fr. 1.30
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 369.00
=
fr. 369.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
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utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 244 kg lordi (= 344 kg lordi 100 kg lordi) in più di coste altre rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 8
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.04.2006
Quietanza n.: 867465
Documenti giustificativi: atto 32.1.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 8 (cfr. atti B-127 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
2.90
Dazio
fr.
2.90
Valore
fr.
275.00
Cipollotti bianchi,
100
2.90
ADC
0703.1029
Cipollotti bianchi,
49
472.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 149 kg di cipollotti.
2.90
275.00
231.30
0.00
231.30
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0703.1021
Cipollotti bianchi
atto B-137
atto B-141
Invece di
0703.1021
atto B-129
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 231.30 x 2.4% = fr. 5.55
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 867465), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-141). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cipp », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un contingente di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-128). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800658 del 20 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-137), utilizzata per lo
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sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti bianchi conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di 11.00 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 275 franchi (= 25 colli x fr. 11.00). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-130).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 8 il relativo prospetto ricavato del 20 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-129) che fa riferimento alla fattura n. 800658 mostra che 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti bianchi conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248 franchi (= 124 kg netti x fr. 2.00). Ciò rilevato, da un confronto tra i dati della fattura e quelli riportati nel prospetto ricavato, risulta che tutti i dati alla base del calcolo del prezzo di vendita totale quantità di merce, prezzo di vendita unitario e totale differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. A differenza degli altri casi, per questo invio vi è inoltre un'enorme differenza tra il prezzo di vendita totale indicato nella fattura e quello risultante dal prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 25 colli
149 kg lordi
in 25 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
25 colli x fr. 11.00
(contenenti 87.5 kg netti)
124 kg netti x fr. 2.00
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 275.00
=
fr. 248.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
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invero acquistato 49 kg lordi (= 149 kg lordi 100 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 149 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 9
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.04.2006
Quietanze n.: 896788 e 896873
Documenti giustificativi: atto 32.1.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 9 (cfr. atti B-145 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
0703.1061
atto B-161
atto B-168
atto B-165
0703.1021
Invece di
0703.1061
atto B-147
0703.1069
0703.1021
0703.1029
Designazione
Cipolle altre
< 70 mm
Cipollotti
Cipolle altre
< 70 mm, ADC
Cipolle altre
< 70 mm, ADFC
Cipollotti, ADC
Cipollotti, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
250
2.90
Dazio
fr.
7.25
Valore
fr.
340.00
98
2.90
2.85
220.00
250
2.90
7.25
340.00
150
96.00
144.00
0.00
98
17
2.90
472.00
2.85
80.25
220.20
00.00
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Fatti contestati:
a) dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre < 70 mm (molto importante: nel prospetto ricavato il sig. F._______ ha indicato attento! Ha 250 kg permesso)
b) dichiarazione di 98 kg di cipollotti invece di 115 kg di cipollotti (molto importante: vedi accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale per 100 kg lordi dal 20.04.2006 al 25.04.2006 per il PGI 300421 della A._______)
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 224.25 x 2.4% = fr. 5.35
224.25
0.00
a) Dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre < 70 mm. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896788), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle, altre < 70 mm contenuti in 80 colli (cassa/cassetta) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-168). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 250 a fianco della scritta « cipolle » (quasi illeggibile), ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 250 kg lordi ADC (cfr. atto B-146). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio confine e timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.), dalla quale risulta la vendita di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 4.25 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 340 franchi (= 80 colli x fr. 4.25). Agli atti sono inoltre presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro doganale due con il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza (cfr. atto B-150) riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento.
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del 24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) che fa riferimento alla fattura n. 800684 mostra che 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è indicato a mano il prezzo di 0.85 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
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dunque venduto 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commestibili per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 340 franchi (= 400 kg netti x fr. 0.85). Va poi rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « attento! Ha 250 kg permesso », ciò che lascia pensare che di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo 250 kg di contingente. Tale conclusione trova riscontro sia nella dichiarazione doganale, che nell'ordinazione manoscritta del signor F._______. Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato nonché applicato al numero di colli anziché ai chilogrammi e la quantità di merce in chilogrammi venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
250 kg lordi
in 80 colli
400 kg lordi
in 80 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
80 colli x fr. 4.25
(contenenti 242 kg netti)
400 kg netti x fr. 0.85
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 340.00
=
fr. 340.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 150 kg lordi (= 400 kg lordi 250 kg lordi) in più di cipolle commestibili rispetto a quanto dichiarato all'importazione (250 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 400 kg lordi anziché i 250 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro,
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la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 98 kg invece di 115 kg di cipollotti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896873), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 98 kg lordi / 90 kg netti di cipollotti freschi Mitt. E._______ [...] contenuti in 20 colli (cassa/cassetta) importati e acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-165). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cipp » (quasi illeggibile), ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-146). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.) dalla quale risulta la vendita di 98 kg lordi / 90 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 11.00 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 220 franchi (= 20 colli x fr. 11.00). Agli atti sono inoltre presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro doganale due con il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza (cfr. atto B-150) riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del 24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) che fa riferimento alla fattura n. 800684 mostra che 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 11 franchi per collo, annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
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avrebbe dunque venduto 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 220 franchi (20 colli x fr. 11.00). Ciò indicato, va altresì rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « 100 kg » accanto ai cipollotti, ciò che lascia pensare che come per le cipolle di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo 100 kg di contingente. Tale ipotesi trova riscontro nell'accordo sull'utilizzazione di quote contingente doganale (QCD), dal quale emerge che dal 20 aprile 2006 al 25 aprile 2006 la ricorrente 1 ha utilizzato una quota di 100 kg lordi del suo contingente per i cipollotti (cfr. atto B-159).
Nel caso concreto, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati e il prezzo di vendita unitario, tuttavia la quantità di merce differisce chiaramente. Per mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) è stato modificato unicamente il peso lordo/netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
98 kg lordi
in 20 colli
115 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
20 colli x fr. 11.00
(contenenti 90 kg netti)
20 colli x fr. 11.00
(contenenti 101 kg netti)
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 220.00
=
fr. 220.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 115 kg lordi 98 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i cipollotti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle altre che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 10
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 15.05.2006
Quietanza n.: 1081057
Documenti giustificativi: atto 32.1.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 10 (cfr. atti B-172 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0808.2021
Pere Abate
0808.1039
Mele, ADFC 1
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
106
2.00
Dazio
fr.
2.10
Valore
fr.
198
148.40
198.00
146.30
0.00
atto B-181
atto B-193
Invece di
106
140.00
atto B-174
Fatti contestati: dichiarazione di 106 kg di pere abate invece di 106 kg di mele.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 146.30 x 2.4% = fr. 3.50
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1081057) utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-193).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800803 del 15 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-181), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 197.60 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 2.00). Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-177).
A sua volta, pure il relativo prospetto ricavato del 15 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-174) facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800803 mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. In tale documento, accanto alle pere, è poi indicato il prezzo di vendita verosimilmente in franchi svizzeri di 2.00 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le ha dunque venduto 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate per un prezzo totale, calcolato sul loro peso netto, di 197.60 (= 98.8 kg netti x fr. 2.00).
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Ne discende che il tipo di merce importato, i quantitativi, i prezzi vendita unitari e totali sono gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
106 kg lordi
di pere abate
in 24 colli
106 kg lordi
di pere abate
in 24 colli
98.8 kg netti di pere abate
x fr. 2.00
=
fr. 197.60
98.8 kg netti di pere abate
x fr. 2.00
=
fr. 197.60
Detto ciò, l'autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle mele anziché delle pere abate, fondandosi sull'estratto della comanda presa dal signor F._______, ove risulterebbe la comanda cerchiata di 24 colli di mele (cfr. atto B-173, ultima riga).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto degli atti, ove figura l'importazione di pere abate. L'estratto della comanda lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle mele, ma non ch'egli le abbia comandate presso il suo fornitore, ancor meno che delle mele siano state fornite dal fornitore e poi consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere abate. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle mele, sicché ha fornito delle pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD, sicché in assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui va annullata.
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Caso n. 11
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 16.05.2006
Quietanza n.: 1096192
Documenti giustificativi: atto 32.1.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 11 (cfr. atti B-196 segg.)
N. di tariffa Designazione
Dichiarato
0707.0021
Cetrioli
0707.0021
0707.0029
Cetrioli, ADC
Cetrioli, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
255.00
10.00
103.70
255.00
0.00
103.70
0.00
atto B-204
atto B-210
Invece di
atto B-198
100
72
2.90
144.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg di cetrioli invece di 172 kg di cetrioli.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 103.70 x 2.4% = fr. 2.45
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1096192), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli per insalata contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-210). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-197). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800816 del 16 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-204), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingentati in 16 colli ad un prezzo di 2.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 255.14 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.68). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario e totale indicato per i cetrioli non sono stranamente stati arrotondati verso di 5 centesimi. Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale riportante i medesimi dati (cfr. atto B-201). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 11 il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-198) che fa riferimento alla fattura n. 800816 mostra che 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli insalat. contingentati contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
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venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 254.72 franchi (= 159.2 kg netti x fr. 1.60). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 16 colli
172 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
95.2 kg netti x fr. 2.68
=
fr. 255.14
159.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 254.72
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 72 kg lordi (= 172 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 172 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 12
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.05.2006
Quietanza n.: 1125190
Documenti giustificativi: atto 32.1.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 12 (cfr. atti B-211 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0707.0021
Cetrioli
0707.0021
0707.0029
Cetrioli, ADC
Cetrioli, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
228.00
10.00
112.30
228.00
0.00
112.30
0.00
atto B-221
atto B-232
atto B-236
Invece di
atto B-213
100
78
10.00
144.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 178 kg di cetrioli. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 112.30 x 2.4% = fr. 2.70
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1125190), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-232). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « crtr » (appena leggibile), ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-212).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800828 del 18 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-221) presa in considerazione dalle autorità doganali dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingent. cat. I in 16 colli ad un prezzo di 2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 228.48 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.40). Sebbene su tale documento non è visibile alcun timbro ufficiale delle autorità doganali, i ricorrenti non contestano l'uso di questa fattura per lo sdogonamento, sicché verosimilmente lo stesso è stato utilizzato per l'importazione della merce. Agli atti sono altresì presenti due copie della predetta fattura, anch'esse sprovviste del timbro doganale, riportanti i medesimi dati (cfr. atti B-216 e B-224). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 12 il relativo prospetto ricavato del 18 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-213) che fa riferimento alla fattura n. 800828 mostra che 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli insalat. contingent. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli, è poi indicato a mano il prezzo di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 226.80 franchi (= 162 kg netti x fr. 1.40).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 16 colli
178 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
95.2 kg netti x fr. 2.40
=
fr. 228.48
162.0 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 226.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
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utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 78 kg lordi (= 178 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 178 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 13
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 22.05.2006
Quietanza n.: 1156481
Documenti giustificativi: atto 32.1.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 13 (cfr. atti B-240 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-250
atto B-259
atto B-261
0707.0021
0709.9061
Designazione
Cetrioli
Coste
Invece di
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
100
10.00
0707.0021
Cetrioli, ADC
100
0707.0029
Cetrioli,
ADFC
16
atto B-242
0709.9061
Coste, ADC
100
0709.9069
Coste, ADFC
57
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli. b) dichiarazione di 100 kg invece di 157 kg di coste.
10.00
144.00
10.00
306.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 197.45 x 2.4% = fr. 4.75
Dazio
fr.
10.00
10.00
Valore
fr.
134.00
174.00
10.00
23.05
10.00
174.40
134.00
0.00
174.00
0.00
197.45
0.00
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-259). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « crt. nostr. », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-241). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.43 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 134.42 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.43). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani insieme a quello delle coste è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 13 il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) che fa riferimento alla fattura n. 800843 mostra che 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché le quantità indicate nel predetto prospetto appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ secondo la DGD avrebbe invero applicato alla società ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133.64 franchi (= 102.8 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala che agli atti è presente un'altra copia del prospetto ricavato sul quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Nella misura in cui i dati riportati nei due prospetti ricavati sono uguali per i cetrioli (stesso numero di colli, stesso peso netto/lordo, stesso fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, prendendo come riferimento l'atto B-242. Inoltre, l'atto B-242 fatto alle ore 13:03:31 è il documento più recente, l'atto B-243 essendo stato creato prima alle ore 11:13:58.
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 20 colli
116.8 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
94 kg netti x fr. 1.43
=
fr. 134.42
102.8 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 133.64
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
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presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 157 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B261). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco delle coste, ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-241).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 173.54 franchi (= 92.8 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le coste insieme a quello dei cetrioli è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia della fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) che fa riferimento alla fattura n. 800843 presa in considerazione dalla DGD mostra che 157 kg lordi / 133 kg netti di coste conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Inoltre, le tre lettere a fianco di « Cos. 100 » sull'estratto dell'ordinazione (cfr. atto B-241) mostrano che le coste sono state ordinate dalla E._______ presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, ciò che spiega le quantità riportate nel prospetto ricavato. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ secondo la DGD avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 157 kg lordi / 133 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 172.90 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala che agli atti è presente un'altra copia del prospetto ricavato sul quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Poiché i dati riportati nei due prospetti sono uguali per le coste (stesso numero di colli, stesso peso netto/lordo e fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio della DGD, prendendo come riferimento l'atto B-242.
Come per i cetrioli, anche per le coste vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per i cetrioli e per l'invio n. 3).
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 24 colli
157.0 kg lordi
in 24 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
92.8 kg netti x fr. 1.87
=
fr. 173.54
133.0 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 172.90
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 57 kg lordi (= 157 kg lordi 100 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 14
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.05.2006
Quietanza n.: 1200444
Documenti giustificativi: atto 32.1.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 14 (cfr. atti B-265 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0709.9021
Finocchi
0709.9021
0709.9029
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
Dazio
fr.
14.00
Valore
fr.
345.00
14.00
145.55
345.00
0.00
145.55
0.00
atto B-272
atto B-282
Invece di
atto B-267
200
63
7.00
231.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 263 kg di finocchi.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 145.55 x 2.4% = fr. 3.50
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1200444), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi freschi contenuti in 48 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-282). Tali dati risultano altresì dalla distinta di carico del 26 maggio 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800866, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 1.86 franchi/kg (cfr. atto B-277). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-266). I predetti dati trovano poi riscontro nella fattura n. 800866 del 26 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-272), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 345.22 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.86). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 26 maggio 2006 citata poc'anzi. Sennonché, un esame approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i finocchi è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 14 il relativo prospetto ricavato del 26 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-267) che fa riferimento
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alla fattura n. 800866 mostra che 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Anche qui, le lettere PAV a fianco della scritta « finocchi 200 » sull'estratto dell'ordinazione (cfr. atto B-266) mostrano che i finocchi sono stati ordinati presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Come per gli altri invii, poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi appaiono del tutto plausibili. Accanto ai finocchi è indicato il prezzo in franchi svizzeri di 1.50 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite »), applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 344.10 franchi (= 229.4 kg netti x fr. 1.50). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 24 colli
263 kg lordi
in 48 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
185.6 kg netti x fr. 1.86
=
fr. 345.22
229.4 kg netti x fr. 1.50
=
fr. 344.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63 kg lordi (= 263 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 12). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 263 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 15
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 30.05.2006
Quietanza n.: 1232527
Documenti giustificativi: atto 32.1.15 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 15 (cfr. atti B-286 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
Dazio
fr.
20.00
Valore
fr.
321.00
Sedano verde,
200
10.00
ADC
atto B-288
0709.4019
Sedano verde,
67
226.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 267 kg di sedano verde.
20.00
321.00
151.40
0.00
151.40
0.00
Dichiarato
0709.4011
Designazione
Sedano verde
atto B-305
atto B-294
Invece di
0709.4011
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 151.40 x 2.4% = fr. 3.60
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1232527), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano
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verde contenuti in 56 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-305). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « sed.v. » (appena leggibile), ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-287).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800887 del 30 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-294), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) sulla quale si sono basate le autorità doganali , dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.75 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 320.60 franchi (= 183.2 kg netti x fr. 1.75). Agli atti sono altresì presenti due copie della predetta fattura riportanti i medesimi dati: una copia con il timbro doganale (cfr. atto B-295), l'altra invece senza tale timbro (cfr. atto B-289). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 15 il relativo prospetto ricavato del 30 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-288) che fa riferimento alla fattura n. 800887 mostra che 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ secondo le dogane avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 318.92 franchi (= 227.8 kg netti x fr. 1.40).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 56 colli
267 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
183.2 kg netti x fr. 1.75
=
fr. 320.60
227.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 318.92
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 67 kg lordi (= 267 kg lordi 200 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 15 i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 12 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 267 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 16
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 01.06.2006
Quietanza n.: 1265035
Documenti giustificativi: atto 32.2.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 1 (cfr. atti B-309 segg.)
Dichiarato
atto B-322
atto B-330
atto B-333
atto B-335
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0709.4011
0709.4021
Sedano verde
Sedano bianco
0702.0031
Pomodori carnosi
200
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
Pomodori
carnosi, ADFC
atto B-311
0709.4019
0702.0031
0702.0039
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
30.00
10.00
Valore
fr.
477.00
156.00
5.00
10.00
714.00
300
10.00
30.00
477.00
159
226.00
359.35
0.00
200
5.00
10.00
714.00
225
264.00
594.00
0.00
943.35
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano bianco invece di 459 kg di sedano verde.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 943.35 x 2.4 % = fr. 22.65
a) Dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano bianco invece di 459 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di sedano verde contenuti in 54 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-330). Per la ricorrente 1, da detta dichiarazione risulta altresì l'importazione di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco contenuti in 18 colli (casse; cfr. atto B-335). Agli atti vi è poi una copia dell'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, dalla quale non è tuttavia deducibile alcun dato utile (cfr. atto B-310). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-322), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 54 colli ad un prezzo uguale a quello del sedano verde di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 477.35 franchi (= 283.8 kg netti x fr. 1.68), nonché la vendita di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 18 colli Pagina 73
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ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.12 franchi (= 94.6 kg netti x fr. 1.68). Sommando i due prezzi di vendita totali, si ottiene un importo pari a 636.47 franchi. Detto ciò, il prezzo di vendita unitario dei due tipi di sedano, non arrotondato a 5 centesimi come visto per altri invii è piuttosto inusuale. Agli atti vi sono tre copie della predetta fattura, senza il timbro doganale, sulle quali sono indicati i medesimi dati (cfr. atti B-316, B-317 e B-318) e due altre copie, senza timbro doganale, dalle quali risulta invece la vendita di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di sedano verde contenuti in 36 colli e la vendita di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di sedano bianco contenuti in 36 colli (cfr. atti B-319 e B-336). La somma dei due prezzi di vendita totali derivanti da tali fatture risulta uguale a quello derivante dalla fattura usata per lo sdoganamento: 636.47 franchi (= 2 x [189.2 kg x fr. 1.68]). Per tale invio, l'autorità inferiore fa notare di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ un'ulteriore copia della predetta fattura (cfr. atti B-314 e B-315), senza il timbro doganale, ove è indicato soltanto il sedano verde, per il quale risulta la vendita di 400 kg lordi / 378.4 kg netti contenuti in 72 colli, ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 636.47 franchi (= 378.4 kg netti x fr. 1.68). Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale risulta essere esattamente lo stesso di quello derivante dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento. In sostanza, si può dunque constatare che presso la E._______ esistono tre versioni della fattura n. 800910, ove la divisione tra sedano verde e sedano bianco nei 72 colli di sedano è diversa. Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311) che fa riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 72 colli e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto al sedano verde è indicato a mano il prezzo di 1.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 635.25 franchi (= 423.5 kg x fr. 1.50). Su detto prospetto ricavato non vi è traccia del sedano bianco.
Da un confronto tra i vari documenti agli atti specialmente delle varie versioni della fattura emergono dunque delle forti discrepanze, sicché risulta piuttosto difficoltoso stabilire i quantitativi e le merci realmente importati. A mente dell'autorità inferiore, nella misura in cui il numero di 72 colli di sedano verde indicato nel prospetto ricavato risulta altresì dalle
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fatture ritrovate presso la E._______, ove è indicato l'acquisto di 400 kg lordi di sedano verde (cfr. atti B-314 e B-315), senza alcun riferimento al sedano bianco, andrebbe dedotto che di fatto la ricorrente 1 ha acquistato 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, omettendo di dichiarare ben 159.5 kg lordi (= 459.5 kg lordi non dichiarati 300 kg netti dichiarati). Al riguardo i ricorrenti indicano unicamente che la ricorrente 1 avrebbe sempre ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13), senza tuttavia indicare né quale delle tre versioni della fattura n. 800910 agli atti sarebbe per loro determinante, né i motivi per i quali sarebbero state redatte tre versioni diverse della predetta fattura con lo stesso numero totale di colli (72 colli), gli stessi quantitativi totali (400 kg lordi), gli stessi prezzi unitari (fr. 1.68) e totali (fr. 636.47), variando unicamente tali dati presi singolarmente in funzione del tipo di merce (sedano verde e/o sedano bianco). Visto il « modus operandi » constatato dalle dogane secondo cui quanto indicato nel prospetto ricavato corrisponde al quantitativo e al tipo di merce realmente importato e consegnato alla ricorrente 1 e vista l'assenza di spiegazioni da parte dei ricorrenti in merito al perché questo invio non rientrerebbe nello stesso, quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-322) sono stati verosimilmente adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato (cfr. atto B-311), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
a)
b)
300.0 kg lordi / 283.8 kg netti (54 colli) di sedano verde 100.0 kg lordi / 94.6 kg netti (18 colli) di sedano bianco
Invece di
a)
459.5 kg lordi / 423.5 kg netti (71 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto del fatto che al posto del sedano bianco su cui sono stati già versati i tributi doganali è invero stato trasportato un quantitativo di 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, ovvero 159 kg lordi (= 459.5 kg lordi 300 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (300 kg lordi), così come giustamente effettuato dall'autorità inferiore.
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N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0709.4011
0709.4021
Sedano verde
Sedano bianco
Invece di
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
0709.4019
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 349.35 x 2.4% = fr. 8.40
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
30.00
10.00
Valore
fr.
477.00
156.00
300
10.00
30.00
477.00
159
226.00
359.35
0.00
349.35
0.00
La buona fede dei ricorrenti non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro generici argomenti, non circostanziati, non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Ne discende che l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale che tiene debitamente conto del fatto che al posto del sedano bianco è stato importato del sedano verde (cfr. tabella riassuntiva acclusa dallo scrivente Tribunale) va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomodori freschi carnosi contenuti in 96 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-333). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risultano due cerchi accanto alla scritta « carnosi » che secondo le dogane indicherebbero che la ricorrente 1 aveva delle limitazioni all'importazione per tale merce. La somma dei due numeri indicati su tale documento per detti pomodori corrisponderebbe poi al numero di colli dichiarati: 96 colli = 32 + 64 (cfr. B-310).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006, utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomodoro carnoso conting. cat. I contenuti in 96 colli ad un prezzo di 3.95 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 714.16 franchi (= 180.8 kg netti x fr. 3.95). Agli atti vi sono poi due versioni diverse della predetta fattura, sprovviste del timbro doganale (cfr. atti B-315, B-316, B-317, B-317, B-318, B-319 e B-336). Nella misura in cui i dati ivi indicanti per i pomodori carnosi risultano essere gli stessi di quelli della fattura utilizzata per lo sdoganamento, in questo caso tale circostanza è tuttavia qui ininfluente.
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Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311) facente riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 425 kg lordi / 396.2 kg netti di pomodoro carnoso conting. contenuti in 96 colli e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 425 kg lordi / 396.2 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 713.16 franchi (= 396.2 kg x fr. 1.80). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 96 colli
425 kg lordi
in 96 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
180.8 kg netti x fr. 3.95
=
fr. 714.16
396.2 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 713.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 225 kg lordi (= 425 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 425 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 17
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 06.06.2006
Quietanza n.: 1295498
Documenti giustificativi: atto 32.2.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 2 (cfr. atti B-337 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-343
atto B-347
atto B-352
atto B-357
Invece di
atto B-339
Designazione
0703.9021
0709.4011
Porri
Sedano verde
0703.9021
0703.9029
0709.4011
Porri, ADC
Porri, AFDC
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
0709.4019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
50
10.00
Dazio
fr.
20.00
5.00
Valore
fr.
944.00
231.00
200
113
50
10.00
500.00
10.00
20.00
565.00
5.00
134.00
0.00
174.00
106
226.00
239.55
0.00
804.55
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri. b) dichiarazione di 50 kg invece di 156 kg di sedano verde. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 804.55 x 2.4% = fr. 19.30
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri freschi contenuti in 44 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risultano poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porri », ciò che secondo le dogane indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal quale risulta che dal 2 giugno 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i porri, altri (cfr. atto B-343). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006 (cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri conting. altri II contenuti in 44 colli, così suddivisi: 70 kg lordi / 64.9 kg netti (17 colli) e 130 kg lordi / 108.4 kg netti (27 colli), entrambi ad un prezzo unitario di 5.45 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 944.49 franchi: (64.9 kg netti + 108.4 kg netti) x fr. 5.45. Si noti peraltro come il prezzo unitario indicato per i porri e il sedano nella fattura siano gli unici prezzi arrotondati a 5 centesimi anziché a 10 centesimi. Agli atti vi è poi una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342). Come per l'invio n. 2, anche qui il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-339) che fa riferimento alla fattura n. 800921 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore in totale 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così suddivisi: 113 kg lordi / 107.9 kg netti (17 colli) e 200 kg lordi / 178.4 kg netti (27 colli). Accanto ai porri è indicato a mano il prezzo di 3.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 944.79 franchi: (107.9 kg netti + 178.4 kg netti) x fr. 3.30. In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di
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vendita totale pressoché uguale nei due documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 44 colli
213 kg lordi
in 44 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
(64.9 kg netti + 108.4 kg netti)
x fr. 5.45
(107.9 kg netti + 178.4 kg netti)
x fr. 3.30
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 944.49
=
fr. 944.79
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 213 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 50 kg invece di 156 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 50 kg lordi / 44 kg netti di sedano coste
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verde fresco contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 50 accanto alla scritta « sed verde », ciò che per le dogane indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 50 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal quale risulta che dal 31 maggio 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 50 kg lordi per il sedano coste verdi (cfr. atto B-343).
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006 (cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 50 kg lordi / 44 kg netti di sedano verde contingentato cat. I contenuti in 20 colli, ad un prezzo di 5.25 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 231 franchi (= 44 kg netti x fr. 5.25). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-339) che fa riferimento alla fattura n. 800921 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 20 colli e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Per il sedano è indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 230.40 franchi (= 144 kg netti x fr. 1.60). Come per i porri, anche per il sedano verde vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
50 kg lordi
in 20 colli
156 kg lordi
in 20 colli
Invece di
Prezzo di
vendita totale.
44 kg netti x fr. 5.25
=
fr. 231.00
144 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 106 kg lordi (= 156 kg lordi 50 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per il sedano verde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i porri che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 18
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 09.06.2006
Quietanza n.: 1347888
Documenti giustificativi: atto 32.2.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 3 (cfr. atti B-359 segg.)
Dichiarato
atto B-370
atto B-371
atto B-377
atto B-378
atto B-383
atto B-384
atto B-385
atti B-386-395
Invece di
atto B-359
N. di
tariffa
0702.0091
0704.1091
0709.9061
0703.9021
0709.4011
0709.4021
0709.9051
Designazione
Pomodori
Cavolfiori
Coste
Porri
Sedano verde
Sedano bianco
Zucchine
0702.0091 Pomodori, ADC
0702.0099 Pomodori, ADFC
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
200
5.00
200
7.00
200
10.00
200
10.00
200
10.00
100
10.00
500
10.00
200
41
5.00
264.00
Dazio
fr.
10.00
14.00
20.00
20.00
20.00
10.00
50.00
Valore
fr.
865.00
970.00
275.00
1'376.00
395.00
137.00
962.00
10.00
108.25
865.00
0.00
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0704.1091 Cavolfiori, ADC
0704.1099 Cavolfiori, ADFC
200
155
156.1
200
48
200
218
200
7.00
163.00
163.00
10.00
306.00
10.00
500.00
10.00
14.00
252.65
254.40
20.00
146.90
20.00
1'090.00
20.00
970.00
0.00
0.00
275.00
0.00
1'376.00
0.00
395.00
94
94.7
105
105.3
226.00
226.00
226.00
226.00
212.45
214.00
237.30
238.00
0.00
0.00
137.00
137.00
0709.9051 Zucchine, ADC
500
10.00
0709.9059 Zucchine, ADFC
8
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori. b) dichiarazione di 200 kg invece di 356.1 kg di cavolfiori. c) dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste. d) dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri. e) dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano. bianco invece di 400 kg di sedano verde.
f) dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine.
50.00
16.70
962.00
0.00
2'054.25
2'068.25
0.00
0709.9061
0709.9069
0703.9021
0703.9029
0709.4011
Coste, ADC
Coste, ADFC
Porri, ADC
Porri, ADFC
Sedano verde,
ADC
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 2'068.25 x 2.4% = fr. 49.60
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 45 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-387). Tali dati risultano anche dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800945, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 4.53 franchi/kg (cfr. atto B-378). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « carnoso », ciò che per le dogane indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori, altri contingent. cat. I contenuti in 45 colli, ad un prezzo di 4.53 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 865.23 franchi (= 191 kg netti x fr. 4.53). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi. Sennonché, un esame
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approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 18 il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra che 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori, altri contingent. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di 3.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 864.50 franchi (= 227.5 kg netti x fr. 3.80).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 45 colli
241 kg lordi
in 45 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
191.0 kg netti x fr. 4.53
=
fr. 865.23
227.5 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 864.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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41 kg lordi (= 241 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 241 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 355 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 59 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-388). Tali dati risultano altresì dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800945, ove per i cavolfiori contingente cat. I è indicato quanto segue: 128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di 4.96 franchi/kg; 27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi / 42.2 kg netti (14 colli) al prezzo unitario di 5.50 franchi/kg (cfr. atti B-367 e B-378). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « cavoli » (appena leggibile), ciò che per la DGD indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori contingente cat. I contenuti in 59 colli, divisi in tre quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi: 128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di 4.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.18 franchi (= 120.6 kg netti x fr. 4.96); 27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi / 42.2 kg netti (14 colli) al prezzo unitario di 5.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 139.70 franchi (= 25.4 kg netti x fr. 5.50), rispettivamente di 232.10 franchi (= 42.2 kg netti x fr. 5.50). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori ad un prezzo totale di 969.98 franchi. Agli atti vi sono poi due copie della fattura, senza il timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359), facente riferimento alla fattura n. 800845, mostra che 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 59 colli anche qui suddivisi in tre quantitativi: 221.7 kg lordi / 212.4 kg netti (37 colli) + 51 kg lordi / 48.2 kg netti (8 colli) + 83.4 kg lordi / 79.2 kg netti (14 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per gli altri invii, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi ivi indicati appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 951.44 franchi: (212.4 kg netti + 48.2 kg netti + 79.2 kg netti) x 2.80 franchi.
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
Pagina 86
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Dati dichiarati
Invece di
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
200.0 kg lordi
in 59 colli
(120.6 kg netti x fr. 4.96)
+ (25.4 kg netti x fr. 5.50)
+ (42.2 kg netti x fr. 5.50)
=
fr. 969.98
(212.4 kg netti x fr. 2.80)
+ (48.2 kg netti x fr. 2.80)
+ (79.2 kg netti x fr. 2.80)
=
fr. 951.44
356.1 kg lordi
in 59 colli
Prezzo di
vendita totale.
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 156.1 kg lordi (= 356.1 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavolfiori e non soltanto 156 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che sono stati invero importati 156.1 kg lordi (e non 155 kg lordi indicati dalla DGD), ai quali va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 181 kg netti di coste fresche contenuti in 38 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-390). Tali dati risultano anche dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per le coste è indicato un prezzo unitario di 1.52 franchi/kg (cfr. atto B-378). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto
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alla scritta « coste », ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 181 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di 1.52 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.12 franchi (= 181 kg netti x fr. 2.52). L'esame della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per le coste come per altre merci non è stato arrotondato di 5 centesimi, ciò che, come già accenato per altri invii, è segno dell'adattamento dei dati. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra che 248 kg lordi / 210 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 210 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 273 franchi (= 210 kg netti x fr. 1.30). Come per i cavolfiori, anche per le coste, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere più o meno lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 38 colli
248 kg lordi
in 38 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
181 kg netti x fr. 2.52
=
fr. 275.12
210 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 273.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. La ricorrente 1 ha dunque acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri freschi contenuti in 57 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-393). Tali dati risultano in particolare dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per i porri suddivisi in due quantitativi 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) è indicato un prezzo unitario di 7.30 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porro », ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 in totale 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri altri cat. II contenuti in
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57 colli divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi: 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) al prezzo unitario di 7.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'376.78 franchi (= [75 kg netti + 113.6 kg netti] x fr. 7.30). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra che 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri conting. altri contenuti in 57 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due quantitativi: 181 kg lordi / 173.5 kg netti (25 colli) e 237 kg lordi / 211.4 kg netti (32 colli). Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai porri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'350.65 franchi (= 385.9 kg netti x fr. 3.50). Come per i cavolfiori, anche per i porri vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato un prezzo all'ingrosso di 7.30 franchi/kg, per il quale non ci sono consumatori pronti a comprare dei porri, nella misura in cui per ottenere un certo margine di guadagno il prezzo di vendita al dettaglio dovrebbe essere di almeno di 10 franchi/kg e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3). La gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché in questo caso la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al chilo doveva dunque essere più del doppio. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 57 colli
418 kg lordi
in 57 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
188.6 kg netti x fr. 7.30
=
fr. 1'376.78
385.9 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 1'350.65
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 218 kg lordi (= 418 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
e) Dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano bianco invece di 399 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di due tipi diversi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 20 colli (casse/cassette) e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti in 56 colli (casse/cassette), entrambi acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-393 e B-394). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per la E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « sedano v. », mentre accanto alla scritta « sedano b. » risulta la dicitura 100, ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC, rispettivamente di 100 kg ADC (cfr. atto B361). Contrariamente ad altre posizioni su questa comanda, manca l'indicazione della quantità da comprare che per altre posizioni è indicata a sinistra della merce.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due diversi quantitativi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di sedano bianco conting. cat. I (20 colli) al prezzo unitario di 1.40 franchi/kg
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e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano verde contingentato cat. I (56 colli) al prezzo unitario di 2.09 franchi/kg. Il prezzo totale, calcolato sul peso netto, ammonta dunque a 137.20 franchi (= 98 kg x fr. 1.40) per il sedano bianco e a 394.59 franchi (= 188.8 kg x fr. 2.09) per il sedano verde. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Un esame del prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra invece che 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 76 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due quantitativi: 294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) e 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli). Di fatto, da tale documento risulta unicamente il sedano verde, ma non il sedano bianco. Tale circostanza trova riscontro nella distinta di carico del 9 giugno 2006 anch'essa facente riferimento alla fattura n. 800945 ove al posto del sedano bianco è indicato il sedano verde contingentato con i medesimi quantitativi indicati nel prospetto ricavato (105.3 kg lordi / 99.3 kg netti contenuti in 20 colli), sicché è provata la tesi delle autorità doganali secondo cui la ricorrente 1 ha invero ricevuto solo del sedano verde e non del sedano bianco (cfr. atto B-366 e B-377). Ciò constatato, accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 528.08 franchi (= 377.2 kg netti x fr. 1.40). Quanto precede porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura sono adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato e dalla distinta di carico, giacché i tributi doganali risultano in parte elusi. Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
c)
d)
200.0 kg lordi / 188.8 kg netti (56 colli) di sedano verde 100.0 kg lordi / 98.0 kg netti (20 colli) di sedano bianco
Invece di
b)
c)
294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) di sedano verde 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto del fatto che al posto del sedano bianco su cui sono stati già versati i
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tributi doganali è invero stato trasportato un quantitativo di 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde, ovvero 200 kg lordi (= 294.7 kg lordi + 105.3 kg lordi 200 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), così come giustamente effettuato dall'autorità inferiore. N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0709.4011
0709.4021
Sedano verde
Sedano bianco
Invece di
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
Sedano verde,
ADFC
0709.4019
0709.4019
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
200
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
20.00
10.00
Valore
fr.
395.00
137.00
200
10.00
20.00
395.00
94.7
226.00
214.00
0.00
105.3
226.00
238.00
137.00
442.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 442.00 x 2.4% = fr. 10.60
Anche per il sedano verde e il sedano bianco i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD che tiene debitamente conto del fatto che al posto del sedano bianco è stato importato del sedano verde va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto dei quantitativi lordi esatti non dichiarati all'importazione (94.7 kg invece di 94 kg lordi e 105.3 kg invece di 105 kg). f) Dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine fresche contenuti in 74 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-395). Tali dati risultano in particolare dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per le zucchine contingentate sono indicati due quantitativi a due prezzi unitari diversi: 194 kg lordi /179.6 kg netti (24 colli) a 2.10 franchi/kg e 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) a 2.12 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 500 accanto alla scritta « zucchi », ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg ADC (cfr. atto B361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Pagina 93
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Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in 74 colli, divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli) al prezzo unitario di 2.10 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 377.16 franchi (= 179.6 kg netti x fr. 2.10); 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) al prezzo unitario di 2.12 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 585.12 franchi (= 276 kg netti x fr. 2.12). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine ad un prezzo totale di 962.28 franchi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio delle zucchine il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) sul quale gli acquisti della E._______ presso i suoi fornitori sono in parte stati coperti da un post-it della DGD , facente riferimento alla fattura n. 800945, mostra che 508 kg lordi / 458.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in 74 colli suddivisi in due quantitativi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli) + 314 kg lordi / 278 kg netti (50 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 508 kg lordi / 458.6 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 963.06 franchi (= 458.6 kg netti x fr. 2.10).
Come per i cavolfiori, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 74 colli
508 kg lordi
in 74 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
(179.6 kg netti x fr. 2.10)
+ (276.0 kg netti x fr. 2.12)
458.6 kg netti x fr. 2.10
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 962.28
=
fr. 963.06
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 508 kg lordi 500 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 19
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.06.2006
Quietanza n.: 1381623
Documenti giustificativi: atto 32.2.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 4 (cfr. atti B-396 segg.)
Dichiarato
atto B-404
atto B-412
atto B-416
Invece di
atto B-397
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0702.0091
Pomodori cherry
Pomodori altri
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori altri,
ADC
Pomodori altri,
ADFC
0702.0019
0702.0091
0702.0099
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
300
5.00
Dazio
fr.
5.00
15.00
Valore
fr.
427.00
755.00
100
5.00
5.00
427.00
33
731.00
241.25
0.00
300
5.00
15.00
755.00
63
63.2
264.00
264.00
166.30
166.80
0.00
0.00
407.55
408.05
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry b) dichiarazione di 300 kg invece di 363.2 kg di pomodori altri Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 408.05 x 2.4% = fr. 9.80
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori « cherry » altri freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-412). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta del signor F._______. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006 (cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli (casse), suddivisi in due quantitativi: 73 kg lordi / 67 kg netti (30 colli) ad un prezzo di 4.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 314.90 franchi (= 67 kg netti x fr. 4.70); 27 kg lordi / 25 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 4.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 121.50 franchi (= 27 kg netti x fr. 4.50). Agli atti vi è altresì una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398).
Per i pomodori cherry, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-397) che fa riferimento alla fattura n. 800965 mostra anche qui che 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli suddivisi in due quantitativi: 99 kg lordi / 90 kg netti (30 colli) + 34 kg lordi / 31.5 kg netti (10 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 425.25 franchi (= 121.5 kg netti x fr. 3.50).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità è stata infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
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Dati dichiarati
Invece di
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
100 kg lordi
in 40 colli
133 kg lordi
in 40 colli
(67.0 kg netti x fr. 4.70)
+ (25.0 kg netti x fr. 4.50)
121.5 kg netti x fr. 3.50
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 427.40
=
fr. 425.25
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 33 kg lordi (= 133 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 133 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 300 kg invece di 363.2 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 280.4 kg netti di pomodori freschi altri contenuti in 61 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-416). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta del signor F._______. Pagina 97
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006 (cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 280.4 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 61 colli (casse), suddivisi in due quantitativi: 250 kg lordi / 232 kg netti (45 colli) ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 580 franchi (= 232 kg netti x fr. 2.50); 50 kg lordi / 48.4 kg netti (16 colli) ad un prezzo di 3.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.24 franchi (= 48.4 kg netti x fr. 3.60). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-397) che fa riferimento alla fattura n. 800965 mostra che 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 40 colli suddivisi in due quantitativi: 282.2 kg lordi / 250.7 kg netti (45 colli) e 81 kg lordi / 74.6 kg netti (16 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori altri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 748.19 franchi (= 325.3 kg netti x fr. 2.30).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300.0 kg lordi
in 61 colli
363.2 kg lordi
in 61 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
(232 kg netti x fr. 2.50)
+ (50 kg netti x fr. 3.60)
325.3 kg netti x fr. 2.30
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 754.24
=
fr. 748.19
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore
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rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63.2 kg lordi (= 363.2 kg lordi 300 kg lordi) in più di pomodori altri e non soltanto 63 kg erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che il quantitativo non dichiarato all'importazione è pari a 63.2 kg lordi (e non a 63 kg lordi indicati dalla DGD), al quale va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 20
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.06.2006
Quietanza n.: 1401327
Documenti giustificativi: atto 32.2.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 5 (cfr. atti B-421 segg.)
Dichiarato
atto B-429
atto B-436
Invece di
atto B-423
N. di tariffa
Designazione
0704.9051
0702.0011
Broccoletti
Pomodori cherry
0704.9051
0704.9059
Broccoletti, ADC
Broccoletti,
ADFC
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
0702.0011
0702.0019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
100
5.00
Dazio
fr.
20.00
5.00
Valore
fr.
421.00
716.00
200
4
1.00
228.00
20.00
9.10
421.00
0.00
100
5.00
5.00
716.00
120
731.00
877.20
0.00
886.30
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 100 kg invece di 220 kg di pomodori cherry. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 886.30 x 2.4% = fr. 21.25
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti. Per l'invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno 2006, ore 15:34 (cfr. atto B-448, versione 1), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 196 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, ore 15:52, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B422). Detto contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 14 giugno 2006, dal quale risulta che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i broccoli (cfr. atto B-444).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006 (cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di broccolet. film. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo totale di 421.40 franchi (= 196 kg netti x fr. 2.15), stranamente arrotondato dalla E._______ a 420.42 franchi, un fatto che si spiega con l'argomentazione che segue.
Come per l'invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 204 kg lordi / 200 kg netti di broccolet. film. contingent. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 200 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.10).
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In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 40 colli
196 kg netti x fr. 2.15
=
Invece di
204 kg lordi
in 40 colli
200 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 421.40
*fr. 420.42
*secondo la fattura
fr. 420.00
Così si spiega anche la differenza riscontrata nella fattura tra il prezzo totale calcolato aritmeticamente di 421.40 franchi e quello effettivamente indicato dalla E._______ di 420.42 franchi, l'ultimo essendo più vicino a quello di 420 franchi risultante dal prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg lordi 200 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 204 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
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ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 220 kg di pomodori cherry. Come visto, per l'invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno 2006 (cfr. atto B-441, versione 1), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 70 a sinistra della scritta « cherry » (appena leggibile) ciò che corrisponde in apparenza al numero di colli comandato dalla ricorrente 1 (cfr. atto B-422). Dall'elenco dei contingenti del 14 giugno 2006 risulta poi che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i pomodori ciliegia « cherry » altri (cfr. atto B-444).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006 (cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. cat. 2 contenuti in 70 colli ad un prezzo di 7.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 716.10 franchi (= 93 kg netti x fr. 7.70).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 220 kg lordi / 210 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi risultano plausibili. Accanto ai broccoletti
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è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 210 kg netti di pomodori cherry altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 714 franchi (= 210 kg netti x fr. 3.40).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori cherry vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato un prezzo all'ingrosso di 7.70 franchi/kg, per il quale non ci sono consumatori pronti a comprare dei cherry, il prezzo al dettaglio essendo di almeno di 10 franchi/kg e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al chilo doveva essere più del doppio.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 70 colli
93 kg netti x fr. 7.70
=
fr. 716.10.
Invece di
220 kg lordi
in 70 colli
210 kg netti x fr. 3.40
=
fr. 714.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 120 kg lordi (= 220 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry altri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 21
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: Sconosciuta
Quietanza n.: Merce omessa alle formalità doganali Documenti giustificativi: atto 32.2.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 6 (cfr. atti B-421 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Merce non
annunciata
--Invece di
Designazione
0709.9099
0705.1959
Basilico
9
8.50
Lattughino,
32
400.00
atto B-452
ADFC 1
0709.9099
Rucola
55
8.50
Fatti contestati: omessa dichiarazione di 9 kg di basilico, 32 kg di lattughino, 55 kg di rucola (fattura pagata)
0.75
128.00
102.00
225.00
4.70
375.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 20.00
133.45
0.00
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800983 del 15 giugno 2006 (cfr. atto B-452), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 9 kg lordi / 6 kg netti di basilico cat. I contenuti in 6 colli al prezzo unitario di 17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 102 franchi (= 6 kg netti x fr. 17.00); (2) 32.7 kg lordi / 30 kg netti di lattughino altri cat. I contenuti in 9 colli al prezzo unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 225 franchi (= 30 kg netti x fr. 7.50); (3) 55 kg lordi / 50 kg netti di rucola selvatica insalata cat. I contenuti in 10 colli al prezzo unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 375.00 franchi (= 50 kg netti x fr. 7.50).
Per questo acquisto di merce, agli atti non risulta alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all'importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell'autorità
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inferiore, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 22
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.06.2006
Quietanza n.: 1446473
Documenti giustificativi: atto 32.2.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 7 (cfr. atti B-453segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-461
atto B-471
atto B-475
Invece di
atto B-455
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
557
5.00
Dazio
fr.
10.00
27.85
Valore
fr.
211.00
1'296.00
0704.9051
0702.0091
Broccoletti
Pomodori altri
0702.0021
San Marzano
200
5.00
10.00
386.00
0704.9051
0704.9059
0702.0091
Broccoletti, ADC
Broccoletti ADFC
Pomodori altri,
ADC
Pomodori altri
ADFC
San Marzano,
ADC
San Marzano,
ADFC
100
14
557
1.00
228.00
5.00
10.00
31.90
27.85
211.00
0.00
1'296.00
53
264.00
139.90
0.00
200
5.00
10.00
386.00
26
264.00
68.65
0.00
240.45
0.00
0702.0099
0702.0021
0702.0029
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori. c) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di San Marzano. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 240.45 x 2.4% = fr. 5.75
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 Pagina 105
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presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-454). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di broccolet. film. contingent. cat. I contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 211.20 franchi (= 96 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456).
Come per l'invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) che fa riferimento alla fattura n. 801007 mostra che 114 kg lordi / 100 kg netti di broccolet. film. contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 114 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 210 franchi (= 100 kg netti x fr. 2.10).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 20 colli
96 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 211.20
Invece di
114 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 210.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 14 kg lordi (= 114 kg lordi 100 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 114 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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b) Dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 106 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______ stranamente non presa in considerazione dalla DGD , risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pom altri » (in arancione) ciò che verosimilmente sta a significare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-454).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomodori altri contigent. cat. I contenuti in 106 colli, suddivisi in due quantitativi: 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) ad un prezzo di 3.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70); 447 kg lordi / 429 kg netti (90 colli) ad un prezzo di 2.17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 930.93 franchi (= 429 kg netti x fr. 2.17). Il prezzo totale risulta dunque di 1'296.49 franchi. Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario di una parte della merce (fr. 2.17) non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) che fa riferimento alla fattura n. 801007 mostra che 610 kg lordi / 566.8 kg netti di pomodori altri contingent. contenuti in 96 colli suddivisi in due quantitativi: 500 kg lordi / 468 kg netti (80 colli) e 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg per i primi 80 colli e di 3.70 franchi/kg per i restanti 16 colli annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 500 kg
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lordi / 468 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 936 franchi (= 468 kg netti x fr. 2), nonché 110 kg lordi / 98.8 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70). Il prezzo totale risulta dunque di 1'301.56 franchi.
Da quanto precede, risulta che tutti i dati sono stati modificati: il numero di colli (da 96 a 106), così come i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, nonché il peso lordo/netto della merce. In particolare, per poter verosimilmente rispettare il contingente di 500 kg della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
557 kg lordi
in 106 colli
(98.8 kg netti x fr. 3.70)
+ (429.0 kg netti x fr. 2.17)
=
fr. 1'296.49
Invece di
610 kg lordi
in 106 colli
(98.8 kg netti x fr. 3.70)
+ (468.0 kg netti x fr. 2.00)
=
fr. 1'301.56
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale per una parte della merce rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 53 kg lordi (= 610 kg lordi 557 kg lordi) in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (557 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori San Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-475). Sull'estratto
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dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-454). Le lettere CAV accanto alla cifra 200 corrispondono all'abbreviazione del nome del fornitore della E._______, risultante altresì dal prospetto ricavato.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 385.60 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 2). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) che fa riferimento alla fattura n. 801007 mostra che 226 kg lordi / 214 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore ivi indicato e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 214 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 385.20 franchi (= 214 kg netti x fr. 1.80). Come per i broccoletti, anche per i pomodori San Marzano vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 24 colli
192.8 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 385.60
Invece di
226 kg lordi
in 24 colli
214.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 385.20
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 23
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 22.06.2006
Quietanza n.: 1498591
Documenti giustificativi: atto 32.2.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 8 (cfr. atti B-478 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0809.2011
Ciliegie
0702.0019
Cherry
Massa Aliquota
Kg
fr.
120
3.00
Dazio
fr.
3.60
Valore
fr.
330.00
877.20
330.00
873.60
0.00
atto B-488
atto B-498
Invece di
120
731.00
atto B-480
Fatti contestati: dichiarazione di 120 kg di ciliegie invece di 120 kg di cherry.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 873.60 x 2.4% = fr. 20.95
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1498591), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie fresche contenuti in 120 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-498). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-501). L'ordinazione manoscritta del signor
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F._______ indica poi alla sinistra della scritta ciliegie (cfr. seconda riga, appena leggibile) 80 colli e alla sua destra l'abbreviazione CAV corrispondenti al nome del fornitore indicato nel prospetto ricavato della E._______ (cfr. atto B-479).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 80129 del 22 giugno 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-488) utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie contenuti in 120 colli (casse) suddivisi in tre quantitativi: (1) 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) e (2) 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50); (3) 120 kg lordi / 110 kg netti (20 colli), ad un prezzo unitario di 3 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 330 franchi (=110 kg netti x fr. 3). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana e indicante i medesimi quantitativi, ove accanto ai 20 colli contenenti le ciliegie, risulta la dicitura scritta a mano « cherry » (cfr. atto B-481). Il relativo prospetto ricavato del 22 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-480), facente riferimento alla fattura n. 801029, mostra che solo 582 kg lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli suddivisi in due quantitativi diversi: 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) + 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto alle ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 6.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque solo venduto 582 kg lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50). Ne discende che rispetto a quanto dichiarato all'importazione, nel prospetto ricavato mancano 20 colli contenenti 120 kg lordi / 110 kg netti di ciliegie.
Ciò precisato, nessun elemento contenuto nel prospetto ricavato e nella restante documentazione porta tuttavia lo scrivente Tribunale a ritenere che i mancanti 20 colli di ciliegie siano invero dei pomodori cherry, per i quali sarebbero stati indicati dei quantitativi diversi. L'unica menzione a dei pomodori concerne infatti 650 kg lordi / 602 kg netti di pomodori altri
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contingent. contenuti in ben 120 colli. Orbene, tale dato preso in considerazione dall'autorità inferiore a sostegno della sua tesi non permette in alcun modo neppure d'ipotizzare che invero si tratti di pomodori cherry importati al posto delle ciliegie. La menzione « cherry » sulla copia della fattura presa in considerazione dalle dogane (cfr. atto B-481), a lui sola non è sufficiente per provare la tesi dell'autorità inferiore. L'argomentazione della DGD non potrebbe neppure essere seguita, qualora la stessa avesse invero voluto asserire che una parte dei pomodori altri contingente è stata importata come ciliegie. È vero che nella fattura i 120 colli di pomodori hanno un peso di 500 kg lordi / 476 kg netti e nel prospetto ricavato di 650 kg lordi / 602 kg netti. Tuttavia la differenza tra i due pesi di 150 kg lordi / 126 kg netti non corrisponde al peso delle ciliegie non dichiarate secondo la DGD di 120 kg lordi. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto le ciliegie a loro fatturate (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale di 873.60 franchi per i dazi doganali e di 20.95 franchi per l'IVA operata dalla DGD per detta merce non è giustificata, sicché va annullata.
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Caso n. 24
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.06.2006
Quietanza n.: 1537315
Documenti giustificativi: atto 32.2.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 9 (cfr. atti B-503 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-511
atto B-522
atto B-523
Invece di
0702.0091
0702.0021
0702.0091
atto B-505
0702.0099
0702.0021
0702.0029
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
Pomodori carnosi
200
5.00
Pomodori San
200
5.00
Marzano
Pomodori
carnosi, ADC
Pomodori carnosi
ADFC
Pomodori San
Marzano, ADC
Pomodori San
Marzano, ADFC
Dazio
fr.
10.00
10.00
Valore
fr.
500.00
538.00
200
5.00
10.00
500.00
70
264.00
184.80
0.00
200
5.00
10.00
538.00
96
264.00
253.45
0.00
438.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi. b) dichiarazione di 200 kg invece di 296 kg di San Marzano. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 438.25 x 2.4% = fr. 10.45
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori carnosi contenute in 50 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-522). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « carno » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-504). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006 (cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80m. cat. I contenuti in 50 colli ad un prezzo di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 500.65 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.64). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori come per i quelli San Marzano è l'unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi.
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Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l'altra con il timbro (cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati.
Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori carnosi dell'invio n. 24 il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) che fa riferimento alla fattura n. 801050 mostra che 270 kg lordi / 250 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80m, contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 270 kg lordi / 250 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 500 franchi (= 250 kg netti x fr. 2). Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 50 colli
190 kg netti x fr. 2.64
=
fr. 500.65
Invece di
270 kg lordi
in 50 colli
250 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 500.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 70 kg lordi (= 270 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto
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dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 270 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 296 kg di pomodori San Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 193.6 kg netti di pomodori S. Marzano freschi contenute in 32 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-523). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretto » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-504).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006 (cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi /
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193.6 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marz. cat. I contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2.78 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 538.21 franchi (= 193.6 kg netti x fr. 2.78). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori come per quelli carnosi è l'unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l'altra con il timbro (cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) che fa riferimento alla fattura n. 801050 mostra che 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza, contenuti in 32 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 509.76 franchi (= 283.2 kg netti x fr. 1.80).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 96 kg lordi (= 296 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori carnosi che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 25
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 29.06.2006
Quietanza n.: 1602118
Documenti giustificativi: atto 32.2.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 10 (cfr. atti B-525 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
Pomodori cherry
Invece di
0702.0011
atto B-527
atto B-528
0702.0019
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Cipolle dorate,
ADFC
Pomodori San
Marzano, ADFC
Pomodori ramati,
ADFC 1
Dichiarato
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
Dazio
fr.
5.00
Valore
fr.
870.00
atto B-530
atto B-546
atto B-543
atto B-550
0703.1079
0702.0029
0702.0099
100
5.00
5.00
870.00
230
731.00
1'681.30
0.00
950
96.00
912.00
712.50
923
264.00
2'436.70
1'433.10
1'650
150.00
2'475.00
2'700.00
7'505.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry. b) omessa dichiarazione del concarico passato da Gondo di 950 kg di cipolle, di 923 kg di San Marzano e di 1650 kg di pomodori ramati.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 7'505 x 2.4 % = fr. 180.10
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1602118), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 100 colli (palette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-550). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
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la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-524). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801068 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-543), utilizzata verosimilmente per lo sdoganamento (manca il timbro ufficiale della dogana) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli ad un prezzo di 9.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 870.20 franchi (= 95 kg netti x fr. 9.16). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per i cherry è l'unico prezzo che non è stato arrotondato verso di 5 centesimi. Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atto B-529). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 25 il relativo prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-527) che fa riferimento alla fattura n. 801068 mostra che 330 kg lordi / 300 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Si ricorda che nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.90 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 330 kg lordi / 300 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 870 franchi (= 300 kg netti x fr. 2.90).
Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 100 colli
95 kg netti x fr. 9.16
=
fr. 870.20
Invece di
330 kg lordi
in 100 colli
300 kg netti x fr. 2.90
=
fr. 870.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Detto prezzo non è realistico, nella misura in cui con un prezzo di vendita all'ingrosso di 9.16 franchi/kg, non si intravvedono consumatori pronti a comprare dei pomodori cherry: per poter avere un certo margine di guadagno, il prezzo al dettaglio dovrebbe infatti essere di almeno di 10 franchi/kg. Orbene, la gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del triplo, anche il prezzo al chilo doveva essere più del triplo. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 230 kg lordi (= 330 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 330 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione,
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giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, benché manchi il timbro ufficiale della doganale sulla fattura agli atti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Omessa dichiarazione di 950 kg di cipolle, di 923 kg di San Marzano e di 1650 kg di pomodori ramati.
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801071 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-530), su cui la DGD fonda la ripresa fiscale e dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di cipolle dorate contenuti in 95 colli al prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 807.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.85); (2) 923 kg lordi / 843 kg netti di pomodori S. Marzano cat. I contenuti in 100 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'517.40 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.80); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pomodori ramati grappolo cat. II contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'000 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 2). Tale fattura è sprovvista del timbro ufficiale delle dogane.
Agli atti, vi è poi un'altra versione della fattura n. 801071 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-531) sulla quale sono indicati i medesimi quantitativi di merce riportati nell'atto B-530, ma per delle merci e dei prezzi di vendita unitari diversi: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di angurie mignon contenuti in 95 colli al prezzo unitario di 0.75 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 712.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.75); (2) 923 kg lordi / 843 kg netti di pesche B. contenuti in 100 colli al prezzo unitario di 1.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'433 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.70); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pesche A contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 2'700 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 1.80). Anche detta fattura è sprovvista del timbro doganale. Sennonché i dati riportati in questa versione non trovano alcun riscontro nei restanti documenti agli atti. Al riguardo, né la DGD, né i ricorrenti forniscono chiarimenti.
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Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______, per conto della E._______ risulta infatti la comanda da parte della ricorrente 1 delle cipolle, dei pomodori S. Marzano e dei pomodori ramati (cfr. B-526), così come riportati nella fattura B-530. Su detta ordinazione non vi è invece traccia delle merci indicate nella fattura B-531. Agli atti è inoltre presente un prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E._______, creato alle ore 11:35:07 e facente riferimento alla fattura n. 801071 (cfr. atto B-528), dal quale risultano esattamente le stesse merci, gli stessi quantitativi, gli stessi prezzi (indicati verosimilmente a mano dal signor F._______) fatturati alla ricorrente 1 nell'atto B-530. Sull'angolo destro superiore di tale prospetto ricavato è presente l'indicazione « pag. 2 », che seguente la « pag. 1 » del prospetto ricavato B-527 concernente la fattura n. 801068 esaminata al punto (a) che precede. Pure le copie di detto prospetto ricavato mostrano i medesimi dati (cfr. atti B-528 e B-536, quest'ultimo datato 30 giugno 2006 e redatto alle ore 07:19:47). Gli altri prospetti ricavati agli atti non indicano invece né le merci riportate nella fattura B-530, né quelle della fattura B-531 (cfr. atti B-532 e B-533). Da un'analisi complessiva dei predetti documenti il cui contenuto è stato descritto poc'anzi è chiaramente visibile il « modus operandi » adottato dalla E._______: i dati riportati nei vari documenti, sopprattuto nelle fatture e nei prospetti ricavati sono stati modificati a più riprese, adattando i prezzi di vendita unitari o il tipo di merce (cfr. dati indicati in rosso), così come riassunto schematicamente nella tabella che segue. Nr.
Atto
0
B-526
1
B-528
29.6. - 11h35
Prospetto
ricavato
2
B-539
29.6.
Fattura
3
B-536
30.6. - 07h19
Prospetto
ricavato
4
B-533
30.6. - 07h21
Prospetto
ricavato
5
B-534
?
Verso B-533 o
separato
6
B-532
30.6. - 08h17
Prospetto
ricavato
7
B-531
Data/orario
29.6. - ?
Documento
Merce
Ordinazione
manoscritta
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram.
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram.
Cipolle
Pesche B
Pom. ram.
Cipolle
Pesche B
Pesche A
Cipolle
Pesche B
Pom. ram.
Angurie
Pesche B
Pesche A
Fattura
Peso
lordo/netto
Prezzo
al kg
Prezzo al
kg annotato
Ripreso
nell'atto
1
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
fr. 0.85
fr. 1.60
fr. 2.00
fr. 0.75
fr. 1.60
fr. 1.65
fr. 0.75
fr. 1.60
fr. 1.65
fr. 0.75
fr. 1.70
fr. 1.80
-
2e3
4
5
6e7
fr. 1.70
fr. 1.80
Pagina 122
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Quanto precede, conduce lo scrivente Tribunale a ritenere la presenza di seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) secondo cui le merci comandate e ricevute dai ricorrenti sono quelle indicate nella fattura B-530, nella comanda manoscritta B-526 e nel prospetto ricavato B-528. Ciò constatato, per le merci indicate nella fattura B-530, agli atti non risulta tuttavia alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui dette merci non sarebbe state dichiarate all'importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i tributi doganali all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 26
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 12.07.2006
Quietanza n.: 1824865
Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
Dichiarato
atto B-560
atto B-567
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0809.2011
Pomodori cherry
Ciliegie
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC 1
Ciliegie, ADC
Ciliegie, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
100
3.00
Dazio
fr.
5.00
3.00
Valore
fr.
430.00
672.00
100
5.00
5.00
430.00
37
600.00
222.00
0.00
0809.2011
100
3.00
0809.2019
5
255.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie.
3.00
12.75
672.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 234.75 x 2.4% = fr. 5.65
234.75
0.00
atto B-554
0702.0019
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Per questo invio è presente l'elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, dal quale risulta che dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per i pomodori ciliegia a grappolo (cfr. atto B-555). Per questa merce, l'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ non fornisce invece alcuna informazione utile (cfr. atto B-553). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo di 4.68 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430.56 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.68). Come osservato per gli altri casi trattati in questa procedura, il prezzo di vendita unitario per i pomodori cherry stranamente è l'unico che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 26 il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801147 mostra che 137 kg lordi / 123 kg netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Trattandosi di colli pieni, come spiegato in altri casi trattati in questa procedura, tali quantitativi appaiono plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 123 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 430.50 franchi (= 123 kg netti x fr. 3.50).
Anche qui il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti rispettando verosimilmente il contin-
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gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 40 colli
92 kg netti x fr. 4.68
=
fr. 430.56
Invece di
137 kg lordi
in 40 colli
123 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 430.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario nella fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 137 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti ciliegie fresche contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « ciliegie » (appena leggibile) ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-553). Dall'elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, risulta tuttavia che dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva invero a disposizione una quota di 200 kg lordi per le ciliegie (cfr. atto B-555). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli ad un prezzo di 7.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 672 franchi (= 96 kg netti x fr. 7). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801147 mostra che 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. L'abbreviazione (DIP) del nome del fornitore e il prezzo d'acquisto di 3.70 euro/kg si trovano conseguentemente nell'estratto dell'ordinazione anziché nel prospetto ricavato. Trattandosi di colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per le ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 7 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 671.30 franchi (= 95.9 kg netti x fr. 7).
Per questa merce, le differenze riscontrate tra quanto dichiarato all'importazione e quanto realmente importato sono minime: il numero di colli e il prezzo di vendita unitario indicati nella fattura e nel prospetto ricavato sono
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gli stessi; il prezzo di vendita finale è molto simile; tra la fattura e il prospetto ricavato risulta una differenza di appena 5 kg lordi (= 105 kg lordi 100 kg lordi) non dichiarati all'importazione. Orbene, nella misura in cui le ciliegie sono state trasportate in 13 colli in cartone il cui numero risulta lo stesso in tutti i documenti , la differenza di peso lordo non è verosimilmente attribuibile al tipo d'imballaggio utilizzato, bensì piuttosto all'aumento della quantità di ciliegie realmente importate. Tenuto conto del « modus operandi » rilevato per gli altri invii dalle autorità doganali e dell'assenza di prove contrarie fornite dai ricorrenti che, come negli altri casi si sono limitati ad indicare di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17) si deve pertanto ritenere che anche per questo invio la fattura sia stata modificata facendo figurare all'importazione un quantitativo di merce inferiore, rispetto a quanto realmente ricevuto dai ricorrenti. Tale circostanza ha dunque portato all'elusione di una parte dei tributi all'importazione sui 5 kg lordi non dichiarati. Le conclusioni della DGD appaiono pertanto plausibili, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata. Caso n. 27
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 31.07.2006
Quietanza n.: 2155324
Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0703.1051
atto B-578
atto B-587
0705.2911
Cipolle grosse
> 70 mm
Insalata scarola
Invece di
0703.1051
atto B-572
0703.1059
0705.2911
0705.2919
Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
Insalata scarola,
ADC
Insalata scarola,
ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
2.90
Dazio
fr.
5.80
Valore
fr.
224.00
98
9.00
8.80
342.00
200
2.90
5.80
224.00
38
38.8
100
98
5
7
96.00
96.00
9.00
9.00
211.00
211.00
36.50
37.25
9.00
8.80
10.55
14.75
0.00
0.00
342.00
342.00
00.00
00.00
47.25
52.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse > 70 mm.
b) dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 52.00 x 2.4% = fr. 1.25
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 28 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la comanda manoscritta del signor F._______. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli ad un prezzo di 8 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 224 franchi (= 28 colli x fr. 8). Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573). Come per l'invio n. 2, anche per le cipolle dell'invio n. 27 il relativo prospetto ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801229 mostra che 238.8 kg lordi (e non soltanto 238 kg come fa pensare il calcolo della DGD) / 236.6 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 238.8 kg lordi / 236.6 kg netti di cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 224.77 franchi (= 236.6 kg netti x fr. 0.95).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come nel prospetto ricavato, cambiando in tal modo l'unità di misura.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200.0 kg lordi
in 28 colli
28 colli x fr. 8.00
(198.0 kg netti)
=
fr. 224.00
Invece di
238.8 kg lordi
in 28 colli
236.6 kg netti x fr. 0.95
=
fr. 224.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 38.8 kg lordi (= 238.8 kg lordi 200 kg lordi) in più di cipolle grosse e non soltanto 38 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 238.8 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata tenuto conto dei correttivi indicati in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, e meglio che il peso lordo non dichiarato è pari a 238.8 kg anziché i 238 kg indicati dalla DGD va qui confermata. b) Dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 98 kg lordi / 90 kg netti di insalata scarola fresca contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
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presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la comanda manoscritta del signor F._______.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 90 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli ad un prezzo di 3.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 342 franchi (= 90 kg x fr. 3.80). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801229 mostra che 105 kg lordi / 97 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per l'insalata scarola è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 97 kg netti di scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 339.50 franchi (= 97 kg netti x fr. 3.50).
Come per le cipolle, anche per l'insalata scarola vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98 kg lordi
in 28 colli
90 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 342.00
Invece di
105 kg lordi
in 16 colli
97 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 339.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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acquistato 7 kg lordi (= 105 kg lordi 98 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per l'insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 7 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Caso n. 28
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.08.2006
Quietanza n.: 2351322
Documenti giustificativi: atto 32.3.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 1 (cfr. atti B-590 segg.)
Dichiarato
atto B-595
atto B-596
atto B-605
atto B-612
Invece di
atto B-591
N. di tariffa
Designazione
0709.4011
0709.9051
Sedano verde
Zucchine
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine,
ADFC
0709.4019
0709.9051
0709.9059
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
600
10.00
Dazio
fr.
30.00
60.00
Valore
fr.
482.00
1'100.00
300
10.00
30.00
482.00
15
226.00
33.90
0.00
600
66
10.00
209.00
60.00
137.95
1'100.00
0.00
171.85
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde. b) dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 171.85 x 2.4% = fr. 4.10
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a) Dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti in 53 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-605). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006 (cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli, suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 172 kg netti (21 colli) ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.20 franchi (= 172 kg netti x fr. 1.60); 120 kg lordi / 114 kg netti (32 colli) ad un prezzo di 6.45 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 206.40 franchi (= 32 colli x fr. 6.45). Il prezzo totale è dunque pari a 481.60 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615). Come per l'invio n. 2, anche per il sedano verde dell'invio n. 28 il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) che fa riferimento alla fattura n. 801263 mostra che 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 171.6 kg netti (21 colli) e 135 kg lordi / 128.6 kg netti (32 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 480.32 franchi (= 300.2 kg netti x fr. 1.60). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita
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nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. In questo caso poi, per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
300 kg lordi
in 53 colli
(172 kg netti x fr. 1.60)
+ (32 colli x fr. 6.45)
=
fr. 481.60
Invece di
315 kg lordi
in 53 colli
300.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 480.32
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi 300 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come visto per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione giusta l'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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b) Dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine fresche contenuti in 94 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-612). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006 (cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli, suddivisi in due quantitativi: 400 kg lordi / 368 kg netti (64 colli) ad un prezzo di 12.20 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 780.80 franchi (= 64 colli x fr. 12.20); 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 333 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.80). Il prezzo totale è dunque pari a 1'113.80 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) che fa riferimento alla fattura n. 801263 mostra che 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli suddivisi in due quantitativi: 466 kg lordi / 434 kg netti (64 colli) e 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'114.20 franchi (= 619 kg netti x fr. 1.80). Come per il sedano verde, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
600 kg lordi
in 94 colli
(64 colli x fr. 12.20)
+ (185 kg netti x fr. 1.80)
=
fr. 1'113.80
Invece di
666 kg lordi
in 94 colli
619 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 1'114.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 66 kg lordi (= 666 kg lordi 600 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (600 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per il sedano verde che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 29
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 17.08.2006
Quietanza n.: 2469625
Documenti giustificativi: atto 32.3.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 2 (cfr. atti B-616 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-623
atto B-633
atto B-636
Invece di
Designazione
0709.9021
0709.9051
Finocchi
Zucchine
0709.9021
Finocchi, ADC
0709.9029
Finocchi, ADFC
atto B-617
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
198
7.00
100
10.00
200
198
16
18
100
30
0709.9051
Zucchine, ADC
0709.9059
Zucchine, ADFC
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi. b) dichiarazione di 100 kg invece di 130 kg di zucchine. Differenza di dazio:
7.00
7.00
231.00
231.00
10.00
209.00
Dazio
fr.
13.85
10.00
Valore
fr.
432.00
275.00
14.00
13.85
36.95
41.60
10.00
62.70
432.00
432.00
0.00
0.00
275.00
0.00
99.80
104.30
0.00
Differenza IVA: fr. 104.30 x 2.4% = fr. 2.50
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a) Dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi freschi contenuti in 51 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-633). Detti dati risultano anche dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-628). Anche per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006 (cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 432.40 franchi (= 188 kg netti x fr. 2.30). Come per l'invio n. 2, anche per i finocchi dell'invio n. 29 il relativo prospetto ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) che fa riferimento alla fattura n. 801283 mostra che 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 432.18 franchi (= 205.8 kg netti x fr. 2.10). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
198 kg lordi
in 51 colli
188.0 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 432.40
Invece di
216 kg lordi
in 51 colli
205.8 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 432.18
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 216 kg lordi 198 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 216 kg lordi anziché i 198 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 198 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 100 kg invece di 130 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine fresche contenuti in 16 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
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presso la E._______ (cfr. atto B-636). Detti dati risultano anche dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-629). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006 (cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine contenuti in 16 colli ad un prezzo di 17.20 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 275.20 franchi (= 16 colli x fr. 17.20). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) che fa riferimento alla fattura n. 801283 mostra che 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 275.44 franchi (= 125.2 kg netti x fr. 2.20).
Come per i finocchi, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 16 colli
16 colli x fr. 17.20
=
fr. 275.20
Invece di
130 kg lordi
in 16 colli
125.2 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 275.44
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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acquistato 30 kg lordi (= 130 kg lordi 100 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i finocchi che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 30
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 21.08.2006
Quietanza n.: 2524320
Documenti giustificativi: atto 32.3.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 3 (cfr. atti B-637 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-641
atto B-647
atto B-648
atto B-649
atto B-653
0705.1911
0708.2098
0705.2941
0703.1061
0709.9021
0809.4013
0702.0031
Invece di
0705.1911
atto B-638
0705.1919
0708.2098
0708.2099
0705.2941
0705.2949
0703.1061
0703.1069
0709.9021
0709.9029
0702.0031
0702.0031
Designazione
Massa
lorda kg
Insalata romana
45
Fagiolini
200
Cicorino rosso
50
Cipolle rosse
50
Finocchi
31
Susine rosse
324
Pomodori carnosi
200
Insalata romana,
ADC
Insalata romana,
ADFC
Fagiolini, ADC
Fagiolini, ADFC
Cicorino rosso,
ADC
Cicorino rosso,
ADFC
Cipolle rosse,
ADC
Cipolle rosse,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Pomodori San
Marzano, ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
Aliquota
fr.
10.00
10.00
9.00
2.90
7.00
3.00
5.00
Dazio
fr.
4.50
20.00
4.50
1.45
2.15
9.70
10.00
Valore
fr.
100.00
400.00
216.00
120.00
176v
748.00
651.00
45
10.00
4.50
100.00
5
5.8
200
11
11.5
50
231.00
231.00
10.00
427.00
427.00
9.00
11.55
13.40
20.00
46.95
49.10
4.50
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
216.00
47
495.00
232.65
0.00
50
2.90
1.45
120.00
50
96.00
48.00
0.00
31
53
54
324
7.00
231.00
231.00
264.00
2.15
122.45
124.75
855.35
176.00
0.00
0.00
748.00
200
5.00
10.00
651.00
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0702.0039
Pomodori
carnosi, ADFC
129
129.8
264.00
264.00
340.55
342.65
0.00
0.00
1'647.80
1'656.20
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 45 kg invece di 50.8 kg di insalata romana. b) dichiarazione di 200 kg invece di 211.5 kg di fagiolini. c) dichiarazione di 50 kg invece di 97 kg di cicorino rosso. d) dichiarazione di 50 kg invece di 100 kg di cipolle rosse. e) dichiarazione di 31 kg invece di 84 kg di finocchi. f) dichiarazione di 324 kg di susine invece di 324 kg di pomodori San Marzano.
g) dichiarazione di 200 kg invece di 329.8 kg di pomodori carnosi. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'656.20 x 4.2% = fr. 39.75
In concreto, la ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per l'invio n. 30 non è qui litigiosa, la stessa non essendo contestata dai ricorrenti (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). In tali circostanze, non vi è a priori motivo di attardarsi ulteriormente al riguardo. Sennonché, in presenza di errori nel calcolo dei tributi all'importazione segnatamente nell'indicazione dei quantitativi dichiarati e/o importati , la ripresa fiscale dell'autorità inferiore va però corretta di conseguenza, in funzione dell'aliquota di dazio effettivamente applicabile (cfr. al riguardo, consid. 4.1.3 del presente giudizio), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per il presente invio.
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Caso n. 31
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.08.2006
Quietanza n.: 2653827
Documenti giustificativi: atto 32.3.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 4 (cfr. atti B-667 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-677
atto B-685
atto B-688
atto B-689
Invece di
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
99
10.00
96
10.00
Dazio
fr.
9.90
9.60
Valore
fr.
300.00
264.00
0708.2098
0705.1941
Fagiolini
Insalata lollo
0709.9051
Zucchine
197
10.00
19.70
416.00
0708.2098
Fagiolini, ADC
0708.2099
Fagiolini, ADFC
0705.1941
0709.9051
Insalata lollo,
ADC
Insalata lollo,
ADFC
Zucchine ADC
0709.9059
Zucchine, ADFC
100
99
10
11
100
96
6
10.5
200
197
17
20.5
10.00
10.00
427.00
427.00
10.00
10.00
922.00
922.00
10.00
10.00
209.00
209.00
9.90
9.90
42.70
46.95
10.00
9.60
55.30
96.80
20.00
19.70
35.55
42.85
300.00
300.00
0.00
0.00
264.00
264.00
0.00
0.00
416.00
416.00
0.00
0.00
134.35
186.60
0.00
atto B-669
0705.1949
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini. b) dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo. c) dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 186.60 x 2.4% = fr. 4.50
a) Dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolini boby freschi contenuti in 20 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-685). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-682). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 20 a fianco della scritta « boby » ciò che conferma il numero di colli acquistati dalla ricorrente 1 (cfr. atto B-668). Dall'elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-673) risulta poi che per i fagiolini altri la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 4 kg lordi dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006 e un'ulteriore quota di 95 kg dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006, per un contingente totale di 99 kg.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 300 franchi (= 20 colli x fr. 15).
Come per l'invio n. 2, anche per i fagiolini dell'invio n. 31 il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) che fa riferimento alla fattura n. 801346 mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai fagiolini è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 300 franchi (= 100 kg netti x fr. 3).
Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere uguale a quello indicato nella fattura, come il numero di colli importati. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
99 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 15.00
=
fr. 300.00
Invece di
110 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 300.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 110 kg lordi 99 kg lordi) in più di fagiolini rispetto a quanto
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dichiarato all'importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 99 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 11 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 96 kg lordi / 89 kg netti di lollo verde fresco contenuti in 22 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-689). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-683). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « lollo altr », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-672), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per la lollo altri.
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I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 96 kg lordi / 89 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 12 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) che fa riferimento alla fattura n. 801346 mostra che 106.6 kg lordi / 100 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all'insalata lollo è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 12 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 106.6 kg lordi / 100 kg netti di lollo altro per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12). Come per i fagiolini, vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita unitario e totale, come pure il numero di colli indicati nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato, mentre la quantità di merce (netta/lorda) è stata diminuita, verosimilmente allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). In entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
96.0 kg lordi
in 22 colli
22 colli x fr. 12.00
=
fr. 264.00
Invece di
106.6 kg lordi
in 22 colli
22 colli x fr. 12.00
=
fr. 264.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10.6 kg lordi (= 106.6 kg lordi 96 kg lordi) in più di insalata lollo rispetto a quanto dichiarato all'importazione (96 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
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Per l'insalata lollo i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i fagiolini che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 96 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 10.5 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine fresche contenuti in 40 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-691). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-683). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « zucc », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-674), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per le zucchine. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 416.25 franchi (= 185 kg netti x fr. 2.25).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) che fa riferimento alla fattura n. 801346 mostra che 217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto
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217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 411 franchi (= 205.5 kg netti x fr. 2). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
197.0 kg lordi
in 40 colli
185.0 kg netti x fr. 2.25
=
fr. 416.25
Invece di
217.5 kg lordi
in 40 colli
205.5 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 411.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 20.5 kg lordi (= 217.5 kg lordi 197 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (197 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i fagiolini che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 197 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 20.5 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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Caso n. 32
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 30.08.2006
Quietanza n.: 2711347
Documenti giustificativi: atto 32.3.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 5 (cfr. atti B-692 segg.)
Dichiarato
atto B-701
atto B-709
atto B-710
atto B-712
Invece di
atto B-696
N. di tariffa
Designazione
0709.7011
0707.0021
Spinaci
Cetrioli nostrani
0707.0011
Cetrioli per
insalata
Melanzane
viola/tonde
150
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Cetrioli per
insalata, ADC
Cetrioli per
insalata, ADFC
Melanzane
viola/tonde, ADC
Melanzane
viola/tonde,
ADFC
0709.3011
0709.7011
0709.7019
0707.0021
0707.0029
0707.0011
0707.0019
0709.3011
0709.3019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
39
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
3.90
10.00
Valore
fr.
180.00
161.00
10.00
15.00
237.00
99.6
10.00
9.95
254.00
39
23
100
10.00
204.00
10.00
3.90
46.90
10.00
180.00
0.00
161.00
5
144.00
7.20
0.00
150
10.00
15.00
237.00
4
144.00
5.75
0.00
100
99.6
50
51.2
10.00
10.00
233.00
233.00
10.00
9.95
116.50
119.30
254.00
254.00
0.00
0.00
176.40
179.15
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci. b) dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani. c) dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata. d) dichiarazione di 99.6 kg invece di 151.2 kg di melanzane viola/tonde.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 179.15 x 2.4 % = fr. 4.30
a) Dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci freschi contenuti in 10 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-709). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta, risulta la dicitura 50/60 a fianco della scritta « spinaci conting » (cfr. atto B-693).
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Dall'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695) risulta poi che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi di spinaci. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 18 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18). Come per l'invio n. 2, anche per gli spinaci dell'invio n. 32 il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per gli spinaci è indicato a mano il prezzo di vendita di 18 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18).
In questo caso, il prezzo di vendita unitario e totale, nonché il numero di colli nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato. La quantità di merce (netta/lorda) nella fattura è invece stata diminuita allo scopo di verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nei due casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
39 kg lordi
in 10 colli
10 colli x fr. 18.00
=
fr. 180.00
Invece di
62 kg lordi
in 10 colli
10 colli x fr. 18.00
=
fr. 180.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 23 kg lordi (= 62 kg lordi 39 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all'importazione (39 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 32, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalla DGD (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono poi escludere di aver ricevuto 62 kg lordi anziché i 39 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Tale motivazione non permette pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 13 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco della scritta « cetrioli nostrani », ciò che sembrerebbe corrispondere al contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. atto B-693).
Ciò trova conferma nell'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi di cetrioli nostrani.
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I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.66 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 161.68 franchi (= 97.4 kg netti x fr. 1.66). Un esame approfondito della fattura, mostra poi che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli nostrani è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 161.76 franchi (= 101.1 kg netti x fr. 1.60). In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 13 colli
97.4 kg netti x fr. 1.66
=
fr. 161.68
Invece di
105 kg lordi
in 13 colli
101.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 161.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
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quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 105 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli per insalata contenuti in 19 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta poi la dicitura 150 kg a fianco della scritta « cetrioli insalata » (cfr. atto B-693).
Sennonché, dall'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva invero a disposizione una quota di 200 kg lordi di cetrioli per insalata. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 236.96 franchi (= 148.1 kg netti x fr. 1.60).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli per insalata è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor
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F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 237.28 franchi (= 148.3 kg netti x fr. 1.60). Anche per i cetrioli per insalata, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è lo stesso, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 19 colli
148.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 236.96
Invece di
154 kg lordi
in 19 colli
148.3 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 237.28
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi 150 kg lordi) in più di cetrioli per insalata rispetto a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i cetrioli per insalata i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 99.6 kg invece di 150 kg di melanzane tonde/viola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di melanzane fresche contenuti in 29 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-712). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-707). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco delle due scritte inquadrate « 5 viola » e « 20 melanz t », ciò che sembrerebbe indicare il contingente a disposizione della ricorrente 1 o il quantitativo da essa comandato, rispettivamente il tipo di melanzana desiderato (cfr. atto B-693).
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Dall'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi di melanzana, senza indicazione alcuna in merito al tipo di melanzana.
I quantitativi dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli: 74 kg lordi / 69.2 kg netti di melanzane tonde conting. (24 colli) ad un prezzo di 8.40 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di 201.60 franchi (= 24 colli x fr. 8.40); 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola conting. (5 colli) ad un prezzo di 2.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg x fr. 2.20). Il prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 254.62 franchi. Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 150.80 kg lordi / 142.1 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli ovvero, 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde (24 colli) e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola (5 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melanzane tonde è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg, mentre per le melanzane viola di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 200.60 franchi (= 118 kg netti x fr. 1.70) e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg netti x fr. 2.20). Il prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 253.62 franchi. Da un confronto tra la fattura e il prospetto ricavato, i dati indicati per la melanzana viola risultano uguali, sicché per questa merce non è necessaria alcuna ripresa fiscale. Per le melanzane tonde, si rileva invece che il
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prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale; il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
74.0 kg lordi
in 24 colli
24 colli x fr. 8.40
(69.2 kg netti)
=
fr. 201.60
Invece di
125.2 kg lordi
in 24 colli
118.0 kg netti x fr. 1.70
=
fr. 200.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare per le melanzane tonde un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 51.2 kg lordi (= 125.2 kg lordi 74 kg lordi) in più di detta merce rispetto a quanto dichiarato all'importazione (74 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. In tali circostanze, la ripresa fiscale operata dalla DGD che va corretta tenuto conto del quantitativo lordo di 51.2 kg in più di melanzane tonde non dichiarato anziché i 50 kg da essa presi in considerazione, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va pertanto qui confermata.
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Caso n. 33
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 04.09.2006
Quietanza n.: 2801121
Documenti giustificativi: atto 32.3.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 6 (cfr. atti B-715 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dichiarato 0705.1911
atto B-723 0705.2921
Insalata romana
Insalata riccia
atto B-733
atto B-735
atto B-736
Invece di
atto B-717
0705.2911
Insalata scarola
88
0705.1911
Insalata romana,
ADC
Insalata romana,
ADFC
Insalata riccia,
ADC
Insalata riccia,
ADFC
Insalata scarola,
ADC
Insalata scarola,
ADFC
0705.1919
0705.2921
0705.2929
0705.2911
0705.2919
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
25
10.00
88
9.00
Dazio
fr.
2.50
7.90
Valore
fr.
101.00
271.00
9.00
7.90
270.00
25
10.00
2.50
101.00
19
231.00
43.90
0.00
88
9.00
7.90
271.00
9
289.00
26.00
0.00
88
9.00
7.90
270.00
9
211.00
19.00
0.00
88.90
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana. b) dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia. c) dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 88.90 x 2.4% = fr. 2.10
a) Dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utilizzata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l'importazione di 25 kg lordi / 23.4 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 8 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-733). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 25 a fianco della scritta « romana » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 25 kg lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
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che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 25 kg lordi / 23.4 kg netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 100.62 franchi (= 23.4 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727). Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata romana dell'invio n. 33 il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) che fa riferimento alla fattura n. 801379 mostra che 44 kg lordi / 40.4 kg netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all'insalata romana è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 44 kg lordi / 40.4 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101 franchi (= 40.4 kg netti x fr. 2.50).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
25 kg lordi
in 8 colli
23.4 kg netti x fr. 4.30
=
fr. 100.62
Invece di
44 kg lordi
in 8 colli
40.4 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 101.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 19 kg lordi (= 44 kg lordi 25 kg lordi) in più di insalata romana
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rispetto a quanto dichiarato all'importazione (25 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 44 kg lordi anziché i 25 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utilizzata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l'importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-735). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 88 a fianco della scritta « riccia » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 88 kg lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) che fa riferimento alla fattura n. 801379 mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per l'insalata riccia è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, come per l'insalata romana, anche per quella riccia vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
88 kg lordi
in 24 colli
83.2 kg netti x fr. 3.25
=
fr. 270.40
Invece di
97 kg lordi
in 24 colli
89.8 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi 88 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all'importazione (88 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata romana che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece
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plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utilizzata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l'importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-736). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, è presente la dicitura 24 a sinistra della scritta « scarola » che corrisponde alla comanda di 24 casse di insalata scarola. Alla destra della scritta figura anche la dicitura 88 (cfr. atto B-716).
Detta linea della comanda mostra chiaramente che il significato di una cifra annotata alla destra di una merce non può indicare la quantità comandata, questa essendo indicata a sinistra. La cifra indicata a destra come giustamente asserito dalla DGD significa infatti che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 88 kg lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) che fa riferimento alla fattura n. 801379 mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per l'insalata scarola è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______
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che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, come per l'insalata romana, anche per quella scarola vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
88 kg lordi
in 24 colli
83.2 kg netti x fr. 3.25
=
fr. 270.40
Invece di
97 kg lordi
in 24 colli
89.8 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi 88 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (88 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per l'insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata romana che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
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Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 15.09.2006
Quietanza n.: 3096476
Documenti giustificativi: atto 32.3.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 7 (cfr. atti B-739 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-747
atto B-754
atto B-755
atto B-756
atto B-757
atto B-758
Invece di
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
98
10.00
198
9.00
Dazio
fr.
9.80
17.80
Valore
fr.
169.00
325.00
0709.9061
0705.2971
Coste
Cicoria
0709.3011
Melanzane
100
10.00
10.00
133.00
0707.0021
0702.0021
0702.0011
0702.0031
Cetrioli nostrani
Pomodori peretti
Pomodori cherry
Pomodori carnosi
99
397
100
200
10.00
5.00
5.00
5.00
9.90
19.85
5.00
10.00
190.00
842.00
418.00
460.00
0709.9061
Coste, ADC
0709.9062
Coste, ADFC
0705.2971
Cicoria, ADC
0705.2979
Cicoria, ADFC
0709.3011
0709.3019
Melanzane, ADC
Melanzane,
ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Pomodori peretti,
ADC
Pomodori peretti,
ADFC
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
Pomodori
carnosi, ADFC
100
98
13
15.6
200
198
15
17
100
45
10.00
10.00
306.00
306.00
9.00
9.00
103.00
103.00
10.00
233.00
10.00
9.80
39.80
47.70
18.00
17.80
15.45
17.50
10.00
104.85
169.00
169.00
0.00
0.00
325.00
325.00
0.00
0.00
133.00
0.00
100
99
41
42
400
397
15
18
100
10.00
10.00
144.00
144.00
5.00
5.00
264.00
264.00
5.00
10.00
9.90
59.05
60.50
20.00
19.85
39.60
47.50
5.00
190.00
190.00
0.00
0.00
842.00
842.00
0.00
0.00
418.00
16
731.00
116.95
0.00
200
5.00
10.00
460.00
16
264.00
42.25
0.00
atto B-740
0702.0021
0702.0029
0702.0021
0702.0029
0702.0011
0702.0019
0702.0031
0702.0039
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 98 kg invece di 113.6 kg di coste. b) dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria. c) dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane. d) dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani. e) dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti. f) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. g) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi.
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Differenza di dazio:
418.60
437.25
0.00
Differenza IVA: fr. 437.25 x 2.4% = fr. 10.50
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 113 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 98 kg lordi / 94 kg netti di coste fresche contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-754). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 94 kg netti di coste conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 169.20 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Come per l'invio n. 2, anche per le coste dell'invio n. 35 il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 169.60 franchi (= 106 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98.0 kg lordi
in 15 colli
94 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 169.20
Invece di
113.6 kg lordi
in 15 colli
106 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 169.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15.6 kg lordi (= 113.6 kg lordi 98 kg lordi) in più di coste e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 113.6 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 15.6 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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b) Dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 198 kg lordi / 186 kg netti di cicoria bianca di Milano fresca contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-755). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 186 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 325 franchi (= 25 colli x fr. 13). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 215 kg lordi / 202.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per la cicoria è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 215 kg lordi / 202.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 324 franchi (= 202.5 kg netti x fr. 1.60).
Come per le coste, anche per la cicoria vale lo stesso ragionamento: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
198 kg lordi
in 25 colli
25 colli x fr. 18.00
=
fr. 325.00
Invece di
215 kg lordi
in 25 colli
202.5 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 324.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 215 kg lordi 198 kg lordi) in più di cicoria e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 198 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 17 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per detto invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
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che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 5.55 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 133.20 franchi (= 24 colli x fr. 5.55). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzanze tonde conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melanzane è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.00).
Come per le coste, anche per le melanzane il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 24 colli
24 colli x fr. 5.55
=
fr. 133.20
Invece di
145 kg lordi
in 24 colli
133 kg netti x fr. 1.00
=
fr. 133.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 45 kg lordi (= 145 kg lordi 100 kg lordi) in più di melanzane rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat. I contenuti in 16 colli ad un prezzo di 11.85 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 189.60 franchi (= 16 colli x fr. 11.85). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 189.56 franchi (= 135.4 kg netti x fr. 1.40).
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Come per le coste, anche per i cetrioli il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
99 kg lordi
in 16 colli
16 colli x fr. 11.85
=
fr. 189.60
Invece di
141 kg lordi
in 16 colli
135.4 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 189.56
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 42 kg lordi (= 141 kg lordi 99 kg lordi) in più di cetrioli nostrani e non solo 41 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 42 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). e) Dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori S. Marzano freschi ovvero una qualità di pomodori peretti, salvo errore
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dello scrivente Tribunale contenuti in 45 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-757). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 841.80 franchi (= 366 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 843.70 franchi (= 383.5 kg netti x fr. 2.20). Come per le coste, anche per i pomodori peretti il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
397 kg lordi
in 45 colli
366.0 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 841.40
Invece di
415 kg lordi
in 45 colli
383.5 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 843.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 415 kg lordi 397 kg lordi) in più di pomodori peretti e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (397 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 397 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 400 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). f) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di di pomodori ciliegia cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 418.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 4.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori ciliegia cherry altri contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor
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F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 418 franchi (= 110 kg netti x fr. 3.80). Come per le coste, anche per i pomodori cherry il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 30 colli
94 kg netti x fr. 4.45
=
fr. 418.30
Invece di
116 kg lordi
in 30 colli
110 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 418.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
g) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori carnosi freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo
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bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi (= 184 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 216 kg lordi / 200 kg netti pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 200 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.30). In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 40 colli
184 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 460.00
Invece di
216 kg lordi
in 40 colli
200 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 460.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori
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carnosi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 35
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.09.2006
Quietanza n.: 3172175
Documenti giustificativi: atto 32.3.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 8 (cfr. atti B-760 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-765
atto B-768
atto B-769
Invece di
0702.0011
0702.0011
0702.0011
atto B-762
0702.0019
0702.0011
0702.0019
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
Pomodori cherry
98
5.00
Pomodori ciliegini
69
5.00
100
5.00
Dazio
fr.
4.90
3.45
5.00
Valore
fr.
409.00
584.00
887.90
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori
ciliegini, ADC
100
98
8
10
69
100
5.00
5.00
731.00
731.00
5.00
5.00
5.00
4.90
58.50
73.10
3.45
5.00
409.00
409.00
0.00
0.00
584.00
887.90
Pomodori
ciliegini, ADFC
9
731.00
65.80
0.00
124.40
73.10
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 73.10 x 2.4% = fr. 1.75
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-768). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
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scritta « cherry altri 100 », ciò che verosimilmente corrisponde al contingente della ricorrente 1 o alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006 (cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 409.40 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.45).
Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 35 il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762) che fa riferimento alla fattura n. 801456 mostra che 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i cherry è indicato a mano il prezzo di vendita di 4.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 405.30 franchi (= 96.5 kg netti x fr. 4.20).
In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98 kg lordi
in 30 colli
92.0 kg netti x fr. 4.45
=
fr. 409.40
Invece di
108 kg lordi
in 30 colli
96.5 kg netti x fr. 4.20
=
fr. 405.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
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all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 108 kg lordi 98 kg lordi) in più di pomodori cherry e non soltanto 8 kg lordi presi in considerazione dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 108 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 10 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-769). Tali dati emergono altresì dal relativo
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bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la scritta « cilieg grap 100 », ciò che verosimilmente corrisponde alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006 (cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in due quantitativi: 69 kg lordi / 66 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 8.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 584.10 franchi (= 66 kg netti x fr. 8.85) e 31 kg lordi / 31 kg netti (5 colli) ad un prezzo di 9.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.80 franchi (= 31 kg netti x fr. 9.80).
In questo caso, il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762) che fa riferimento alla fattura n. 801456 mostra che 78 kg lordi / 73 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Inspiegabilmente, in detto prospetto non vi è traccia degli ulteriori 5 colli di pomodori ciliegino dichiarati all'importazione. Al riguardo, la DGD non fornisce alcuna spiegazione, indicando unicamente che i ricorrenti per questi 10 colli avrebbero importato 9 kg lordi in più di quanto dichiarato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 della DGD, pag. 69). Neppure i ricorrenti forniscono informazioni utili, gli stessi essendosi limitati ad affermare di aver ricevuto quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20).
In tali circostanze, nella misura in cui dalla dichiarazione doganale risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, che tali dati trovano riscontro nella fattura utilizzata per lo sdoganamento nonché il calcolo dei tributi doganali (cfr. atto B-765) e che i quantitativi indicati nel prospetto ricavato risultano ben inferiori a quanto dichiarato all'importazione, nulla agli atti permette di confermare l'irregolarità ritenuta dalla DGD. In questo caso, si deve pertanto seguire quanto indicato dai ricorrenti e ritenere quanto a loro fatturato come corretto. La ripresa fiscale operata dalla DGD per i pomodori ciliegini deve dunque essere qui annullata.
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Caso n. 36
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.09.2006
Quietanza n.: 3210386
Documenti giustificativi: atto 32.3.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 9 (cfr. atti B-771 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
5.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
420.00
Pomodori San
200
5.00
Marzano/Perini
insalatari, ADC
0702.0029 Pomodori San
17
264.00
Marzano/Perini
insalatari, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 217 kg di pomodori San Marzano/Perini insalatari.
10.00
420.00
44.90
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 44.90 x 2.4% = fr. 1.05
44.90
0.00
Dichiarato 0702.0021
atto B-779
atto B-787
Invece di
atto B-773
Designazione
Pomodori San
Marzano/Perini
insalatari
0702.0021
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3210386), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-787). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-785). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » (appena leggibile) ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-722). Dalla fattura n. 8010459 del 20 settembre 2006 (cfr. atto B-779), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.18 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 420.30 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 2.18). Da un confronto con quanto dichiarato, risulta dunque che i quantitativi e i numeri di colli sono uguali, mentre la denominazione dei pomodori differisce chiaramente: nella fattura, i pomodori S. Marzano che non sono altro che un tipo di pomodoro peretto, a cui va applicato il medesimo numero di tariffa doganale, nella misura in cui la DGD non fa valere un'altra tariffa doganale sono infatti definiti quali pomodori perini
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insalatari. L'esame della fattura mostra poi che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori è l'unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-776). Ciò precisato, come per l'invio n. 2, anche per i predetti pomodori dell'invio n. 36 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-773) che fa riferimento alla fattura n. 801459 mostra che 217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420.42 franchi (= 200.2 kg netti x fr. 2.10).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 24 colli
200.0 kg netti x fr. 2.18
=
fr. 420.30
Invece di
217 kg lordi
in 24 colli
200.2 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 420.42
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 217 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano/perini rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
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Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 217 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 37
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 22.09.2006
Quietanza n.: 3280056
Documenti giustificativi: atto 32.3.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 10 (cfr. atti B-789 segg.)
Dichiarato
atto B-797
atto B-801
atto B-802
atto B-803
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0702.0021
0702.0091
Pomodori cherry
Pomodori
peretti/perini
Pomodori altri
0702.0091
0702.0011
atto B-792
0702.0019
0702.0021
0702.0022
0702.0091
0702.0099
0702.0091
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
75
5.00
200
5.00
Dazio
fr.
3.75
10.00
Valore
fr.
450.00
625.00
500
5.00
25.00
1'725.00
Pomodori carnosi
250
5.00
12.50
708.00
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori peretti/
perini, ADC
Pomodori peretti/
perini, ADFC
Pomodori altri,
ADC
Pomodori altri,
ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
75
5.00
3.75
450.00
37
37.2
200
264.00
0.00
5.00
97.70
98.20
10.00
104
264.00
274.55
0.00
500
5.00
25.00
1'725.00
310
264.00
818.40
0.00
250
5.00
12.50
708.00
625
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0702.0099
Pomodori
carnosi, ADFC
58
264.00
153.10
0.00
1'343.75
1'344.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini.
c) dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri. d) dichiarazione di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'344.25 x 2.4% = fr. 32.20
a) Dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 37, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 3280056; una essendo la versione 1, l'altra la versione 2). Dalla prima, datata 22 settembre 2006 (cfr. atto B808), risulta l'importazione di 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 38 colli (casse) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 22 settembre 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-801). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-799 e B-809). Per questa merce, secondo lo scrivente Tribunale, l'ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-790). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801469 del 22 settembre 2006 (cfr. atto B-797), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 38 colli, suddivisi in due quantitativi: 75 kg lordi / 69.3 kg netti (30 colli) e 24.4 kg lordi / 22 kg netti (8 colli). Tali quantitativi sono stati venduti ad un prezzo di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.45 franchi (= 91.3 kg netti x fr. 6.50). Agli atti vi sono poi due copie esatte di detta fattura (cfr. atti B-791 e B-805: stessi dati, ma senza doganale).
Agli atti è poi presente un'altra versione della fattura n. 801469 del 22 settembre 2006 (cfr. atto B-792), riportante lo stesso genere di merce e lo stesso numero di colli indicati nella fattura B-797, ma con dei quantitativi e dei prezzi unitari diversi per quanto concerne quattro tipi diversi di pomodori, tra cui i pomodori cherry. Per i cherry risulta infatti l'acquisto totale di 136.6 kg lordi / 122.2 kg netti contenuti in 38 colli, suddivisi in due quantitativi: 112.2 kg lordi / 100.2 kg lordi (30 colli) ad un prezzo di vendita unitario di 4.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
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450.90 franchi (= 100.2 kg x fr. 4.50); 24.4 kg lordi /22 kg netti (8 colli) come nella fattura B-797 ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 143 franchi (= 22 kg x fr. 6.50). Questa fattura, sprovvista del timbro doganale, è stata in apparenza invalidata con una linea trasversale.
Sennonché, a mente delle dogane, tale versione della fattura dimostrerebbe che la ricorrente 1 ha invero ricevuto dei quantitativi maggiori di pomodori cherry, rispetto a quanto dichiarato all'importazione (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 71). Orbene, diversamente dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, per l'invio n. 37 manca agli atti una copia del prospetto ricavato della E._______. Ciononostante, nella misura in cui le differenze di prezzo e di quantitativi constatate nelle due fatture B-792 e B-797 rientrano nel « modus operandi » osservato per gli altri invii, questi documenti a mente dello scrivente Tribunale sono sufficienti per provare che la ricorrente 1 ha invero acquistato e ricevuto le quantità maggiori indicate nella fattura B792. Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato in presenza di un prospetto ricavato: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce (lorda/netta) è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
75.0 kg lordi
in 30 colli
69.3 kg netti x fr. 6.50
=
fr. 450.45
Invece di
112.2 kg lordi
in 30 colli
100.2 kg netti x fr. 4.50
=
fr. 450.90
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37.2 kg lordi (= 136.6 kg lordi 99 kg lordi) in più di pomodori cherry e non soltanto 37 kg lordi presi in considerazione dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 112.2 kg lordi anziché i 75 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto che il quantitativo non dichiarato è di 37.2 kg (e non di 37 kg lordi indicati dalla DGD).
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori peretti/perini: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-802 e B-807) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 200 kg lordi / 191 kg netti (30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.27 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 624.57 franchi (= 191 kg netti x 3.27 franchi/kg). Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 304 kg lordi / 283 kg netti (30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo unitario di 2.20 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 622.60 franchi (= 283 kg netti x 2.20 franchi/kg).
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 30 colli
191 kg netti x fr. 3.27
=
fr. 624.57
Invece di
304 kg lordi
in 30 colli
283 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 622.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 104 kg lordi (= 304 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori peretti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 500 kg lordi / 470 kg netti (150 colli) di pomodori altri conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.67 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'724.90 franchi (= 470 kg netti x 3.67 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 810 kg lordi / 750 kg netti (150 colli) di pomodori altri conting., ad un prezzo unitario di 2.30 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'725 franchi (= 750 kg netti x 2.30 franchi/kg).
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Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
500 kg lordi
in 150 colli
470 kg netti x fr. 3.67
=
fr. 1'724.90
Invece di
810 kg lordi
in 150 colli
750 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 1'725.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 310 kg lordi (= 810 kg lordi 500 kg lordi) in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), 250 kg lordi / 236.1 kg netti (48 colli) di pomodori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo di vendita unitario di 3 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 708.30 franchi (= 236.1 kg netti x 3 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 308 kg lordi / 272 kg netti (48 colli) di
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pomodori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo unitario di 2.60 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 707.20 franchi (= 272 kg netti x 2.60 franchi/kg).
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
250 kg lordi
in 48 colli
236.1 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 708.30
Invece di
308 kg lordi
in 48 colli
272.0 kg netti x fr. 2.60
=
fr. 707.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 308 kg lordi 250 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (250 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 38
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.11.2006
Quietanza n.: 4710722
Documenti giustificativi: atto 32.3.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 11 (cfr. atti B-811 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
20.00
14.00
Valore
fr.
286.00
288.00
10.00
22.40
288.00
Invece di
atto B-812
0709.9061
Coste, ADC
200
10.00
0709.9069
Coste, ADFC
35
306.00
0709.9021
Finocchi, ADC
200
7.00
0709.9029
Finocchi, ADFC
11
231.00
0709.9029
Finocchi, ADC
224
231.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste. b) dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi. c) dichiarazione di 224 kg di cime rapa invece di 224 kg di finocchi.
20.00
107.10
14.00
25.40
517.45
286.00
0.00
288.00
0.00
336.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 627.55 x 2.4% = fr. 16.05 fr. 15.05
627.55
0.00
Dichiarato
atto B-820
atto B-825
atto B-826
Designazione
0709.9061
0709.9021
Coste
Finocchi
0704.9090
Cima rapa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
200
7.00
224
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste. Per l'invio n. 38, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 4710722, versione 1 e versione 2). Dalla prima, datata 10 novembre 2006 (cfr. atto B-839), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste fresche contenuti in 26 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 10 novembre 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-825). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-831 e B-834). Per questa merce, l'ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-814). Agli atti è presente l'elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, dal quale risulta che dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi di coste (cfr. atto B-813). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste conting. contenuti in 26 colli ad un prezzo di 1.49 franchi/kg, per Pagina 186
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un totale, calcolato sul peso netto, di 286.38 franchi (= 192.2 kg netti x fr. 1.49). Soltanto per questa merce il prezzo unitario non è stato stranamente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833). Come per l'invio n. 2, anche per le coste dell'invio n. 38 il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) che fa riferimento alla fattura n. 801701 mostra che 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste conting. contenuti in 26 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 285.32 franchi (= 203.8 kg netti x fr. 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente di 200 kg a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 26 colli
235 kg lordi
in 26 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
192.2 kg netti x fr. 1.49
=
fr. 286.38
203.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 285.32
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 35 kg lordi
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(= 235 kg lordi 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 235 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b/c) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi e di 224 kg di cime rapa invece di 224 kg di finocchi.
Come per le coste, anche qui le due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-826 e B-840), come pure i due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-830 e B-834), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Analogo discorso vale per le cime di rapa, per le quali risulta l'importazione di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli (cfr. atti B-825, B-831, B-834, B-839). Dall'ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 accanto alla scritta « finocchi », corrispondente verosimilmente al contingente a disposizione della ricorrente 1. Tale evenienza trova conferma nell'elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, secondo
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cui dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 per i finocchi disponeva di una quota di 200 kg lordi (cfr. atto B-813). Per le cime di rapa, tali documenti non forniscono invece alcun dato utile. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta (1) per i finocchi, la vendita di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50); (2) per le cime di rapa, la vendita di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli, suddivisi in due quantitativi: 79 kg lordi / 62 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 124 franchi (= 62 kg netti x fr. 2) e 224 kg lordi / 192 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833). Il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) che fa riferimento alla fattura n. 801701 mostra che due quantitativi diversi di finocchi conting. cat. 2 sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1: 211 kg lordi / 191 kg netti contenuti in 40 colli forniti da uno dei suoi fornitori e 224 kg lordi / 192 kg netti contenuti in 40 colli forniti da un altro suo fornitore. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Da detto atto risulta dunque che la ricorrente 1 ha invero ricevuto ben 435 kg lordi / 383 kg netti di finocchi, ossia 235 kg lordi (= 435 kg 200 kg) in più rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi). Dal prospetto ricavato risulta altresì che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 79 kg lordi / 62 kg netti di cime di rapa, contenuti in 10 colli, ad un prezzo di vendita di 2 franchi/kg. Non vi è invece alcuna traccia dei restanti 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa, contenuti in 40 colli, dichiarati all'importazione. L'autorità inferiore spiega tale evenienza indicando che, poiché per i finocchi la ricorrente 1 disponeva solo di un contingente di 200 kg, essa avrebbe dunque dichiarato all'importazione i primi 200 kg lordi quali finocchi così come constatato anche dallo scrivente Tribunale e i restanti 224 kg lordi quali cime di rapa. Nel prospetto ricavato, i 224 kg lordi / 192 kg netti di
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finocchi contenuti in 40 colli (cfr. atto B-820) corrisponderebbero dunque ai 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa contenuti in 40 colli risultanti dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-815). In entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario al chilogrammo, nonché il prezzo vendita totale della merce sono lo stesso: 288 franchi = 192 kg netti x fr. 1.50 (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 74). In proposito, i ricorrenti non forniscono alcun chiarimento, limitandosi a ripetere la medesima generica argomentazione senza esaminare da più vicino gli argomenti della DGD e ad asserire ancora una volta di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Sennonché, in assenza di prove contrarie, visto il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali per gli altri invii e le corrispondenze dei dati rilevate nei vari documenti agli atti (in particolare tra fattura e prospetto ricavato), le conclusioni della DGD appaiono non solo verosimili, ma anche plausibili. Tutto porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 al posto di una parte delle cime di rapa (224 kg lordi) abbia invero ricevuto dei finocchi, sicché il quantitativo di finocchi da lei ricevuto sarebbe in realtà di 435 kg lordi (211 kg lordi + 224 kg lordi). Per i 235 kg lordi di finocchi non dichiarati (= 435 kg 200 kg), sono dunque stati elusi i tributi all'importazione. La ripresa fiscale dell'autorità inferiore operata per i dazi doganali che tiene debitamente conto del fatto che al posto delle cime di rapa sono stati importati dei finocchi deve dunque essere qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 39
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.11.2006
Quietanza n.: 4760207
Documenti giustificativi: atto 32.3.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 12 (cfr. atti B-844 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0709.9021
Finocchi
0709.9021
0709.9029
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
Dazio
fr.
14.00
Valore
fr.
336.00
14.00
168.85
336.00
0.00
168.85
0.00
atto B-852
atto B-859
Invece di
atto B-845
200
73
7.00
231.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 273 kg di finocchi.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 168.85 x 2.4% = fr. 4.05
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 4760207), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi freschi contenuti in 48 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-859). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-854). Per tale merce, la DGD fa notare che sull'estratto della comanda manoscritta risultano due puntini ai lati della scritta finocchi qui cerchiata (cfr. atto B-846). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801713 del 13 novembre 2006 (cfr. atto B-852), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi conting. cat. II contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.81 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 335.94 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.81). Per questa merce il prezzo unitario non è stato stranamente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-847). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-845) che fa riferimento alla fattura n. 801713 mostra che 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è poi indicato a mano il
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prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 335.16 franchi (= 239.4 kg netti x fr. 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 48 colli
273 kg lordi
in 48 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
185.6 kg netti x fr. 1.81
=
fr. 335.94
239.4 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 335.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 73 kg lordi (= 273 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
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2015, pag. 21 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 273 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 40
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.11.2006
Quietanza n.: 4981590
Documenti giustificativi: atto 32.3.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 13 (cfr. atti B-861 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
179
10.00
Dazio
fr.
17.90
Valore
fr.
470.00
Lattuga
179
10.00
cappuccio, ADC
0705.1199
Lattuga
56
408.00
cappuccio, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 179 kg invece di 235 kg di lattuga.
17.90
470.00
228.50
0.00
228.50
0.00
Dichiarato
0705.1198
atto B-870
atto B-882
Invece di
Designazione
Lattuga
cappuccio
0705.1198
atto B-863
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 228.50 x 2.4% = fr. 5.45
Per l'invio n. 40, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 4981590, versione 1 e versione 2). Dalla prima, datata 20 novembre 2006 (cfr. atti B-891 e B-903), risulta l'importazione di 178 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B-895). Da un esame della seconda, anch'essa datata 20 novembre 2006 (cfr. atto B-882), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima dichiarazione. Da detto atto risulta l'importazione di
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179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (cartoni). Tali dati sono riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguenza (cfr. atto B-874). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 179 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-862). Orbene, la cifra 179 è scritta sotto un'altra cifra che non è leggibile.
I dati riportati nella dichiarazione corretta trovano riscontro nella fattura n. 801740 del 20 novembre 2006 (cfr. atto B-870), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 36 colli ad un prezzo di 2.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 470.96 franchi (= 168.2 kg netti x fr. 2.80). Le due copie della fattura, senza timbro doganale, contengono gli stessi dati (cfr. atti B-864 e B-910).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-863) con riferimento alla fattura n. 801740 mostra che 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 36 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 437.80 franchi (= 199 kg netti x fr. 2.20). Ne discende che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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56 kg lordi (= 235 kg lordi 179 kg lordi) in più di lattuga cappuccio rispetto a quanto dichiarato (179 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 22). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 235 kg lordi anziché i 179 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono perciò di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 41
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.12.2006
Quietanza n.: 5901996
Documenti giustificativi: atto 32.3.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 14 (cfr. atti B-911 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
160.00
Sedano coste
100
10.00
bianco, ADC
0709.4029
Sedano coste
89
226.00
bianco, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 189 kg di sedano coste bianco.
10.00
160.00
201.15
0.00
201.15
0.00
Dichiarato
0709.4021
atto B-919
atto B-932
Invece di
Designazione
Sedano coste
bianco
0709.4021
atto B-913
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 201.15 x 2.4% = fr. 4.80
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 5901996), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 15 colli (cassa « box » in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-932). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-923). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « sedano » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-912).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801911 del 18 dicembre 2006 (cfr. atto B-919), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.67 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.48 franchi (= 95.5 kg netti x fr. 1.67). Si noti come il prezzo unitario è l'unico che nella fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-914). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 41 il relativo prospetto ricavato del 18 dicembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-913) che fa riferimento alla fattura n. 801911 mostra che 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano
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bianco conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano bianco è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano bianco per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 156.60 franchi (= 174 kg netti x fr. 0.90).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 15 colli
189 kg lordi
in 15 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
95.5 kg netti x fr. 1.67
=
fr. 159.48
174.0 kg netti x fr. 0.90
=
fr. 156.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 89 kg lordi (= 189 kg lordi 100 kg lordi) in più di sedano bianco rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 22 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 189 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono perciò di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 42
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.03.2007
Quietanza n.: 8363548
Documenti giustificativi: atto 32.4.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 1 (cfr. atti B-934 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
498
2.90
Dazio
fr.
14.45
Valore
fr.
476.00
Cipolle grosse >
500
2.90
498
2.90
70
mm
conting.,
atto B-936
ADC
0703.1059
Cipolle grosse >
60
126.00
62
126.00
70 mm conting.,
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 498 kg invece di 560 kg di cipolle grosse > 70 mm conting.
14.50
14.45
476.00
476.00
75.60
78.00
0.00
0.00
Differenza di dazio:
75.65
78.00
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0703.1051
Cipolle grosse >
70 mm conting.
atto B-956
atto B-952
atto B-963
Invece di
0703.1051
Differenza IVA: fr. 78.00 x 2.4% = fr. 1.85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 8363548), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 498 kg lordi/ 492 kg netti di cipolle grosse fresche contenute in 56 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-952 e B-963). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-946 e B-958). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
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della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cip. grosse », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-935).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800417 del 14 marzo 2007 (cfr. atto B-956) che la DGD indica di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 498 kg lordi / 492 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli ad un prezzo di 8.50 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 476 franchi (= 56 colli x fr. 8.50). Su tale fattura non è riportato il timbro ufficiale della dogana, ma soltanto il timbro della società Gerlach AG che si è occupata del trasporto della merce. Ciò indicato, nella misura in cui i ricorrenti non lo contestano, la stessa è verosimilmente è stata utilizzata per lo sdoganamento della merce. Agli atti vi sono due copie di detta fattura con i medesimi dati (cfr. atti B-939 e B-943). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 42 il relativo prospetto ricavato del 14 marzo 2007 della E._______ (cfr. atto B-936) che fa riferimento alla fattura n. 800417 mostra che 560 kg lordi / 560 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 560 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 476 franchi (= 560 kg netti x fr. 0.85).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello nella fattura, così come il numero di colli importati, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due casi rispettando dunque verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi però stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come nel prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
498 kg lordi
in 56 colli
560 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
56 colli x fr. 8.50
=
fr. 476.00
560 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 476.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 62 kg lordi (= 560 kg lordi 498 kg lordi) e non soltanto 60 kg lordi come indicato dalla DGD in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23). Sennonché detta motivazione non è sufficiente a ritenere che si tratti invero di un mero errore. Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 560 kg lordi anziché i 498 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 498 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 500 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 62 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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Caso n. 43
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.05.2007
Quietanza n.: 10168422
Documenti giustificativi: atto 32.4.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 2 (cfr. atti B-967 segg.)
Dichiarato
atto B-975
atto B-984
atto B-986
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0707.0021
0709.9021
Cetrioli nostrani
Finocchi
0707.0021
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
200
7.00
Dazio
fr.
10.00
14.00
Valore
fr.
174.00
352.00
100
10.00
10.00
174.00
3
144.00
4.30
0.00
0709.9021
200
7.00
0709.9029
16
231.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani. b) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di finocchi.
14.00
36.95
352.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 41.25 x 2.4% = fr. 0.95
41.25
0.00
atto B-969
0707.0029
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani freschi con la dicitura « E._______ Fattura 800724-14.05.07 » contenuti in 12 colli (cassa/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-984). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-980). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-968). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007 (cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi sono altresì tre copie della fattura due con il timbro doganale (cfr. atti B-977 e B-978), una senza (cfr. atto B-970) con i medesimi dati.
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Come per l'invio n. 2, anche per i cetrioli dell'invio n. 43 il relativo prospetto ricavato del 14 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-969) che fa riferimento alla citata fattura n. 800724 mostra che 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80).
Per questa merce, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli e la quantità di merce netta, mentre la quantità di merce lorda differisce chiaramente. In questo caso non risulta alcuna differenza di prezzo di vendita unitario, in quanto per il calcolo del prezzo di vendita totale è decisivo il peso netto della merce, qui uguale in entrambi i documenti. Poiché il dazio viene invece calcolato sul peso lordo della merce, solo il peso lordo dei cetrioli indicato nel prospetto ricavato è invece stato ridotto nella fattura al contingente a disposizione della ricorrente 1 (da 103 kg a 100 kg), allo scopo di verosimilmente rispettare tale contingente (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 12 colli
103 kg lordi
in 12 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
97 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 174.60
97 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 174.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 103 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 103 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 196 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-986). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-981). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-968). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007 (cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di finocchi fenchel contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 352.80 franchi (= 196 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi sono altresì tre copie della fattura due con il timbro doganale (cfr. atti B-977 e B-978), una senza (cfr. atto B-970) con i medesimi dati. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-969) mostra che 216 kg lordi / 196 kg netti di finocchi fenchel contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
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suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per i finocchi è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 196 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 352.80 franchi (= 196 kg netti x fr. 1.80).
Come per i cetrioli, anche per i finocchi il prezzo di vendita unitario e totale, il numero di colli importati e la quantità di merce indicati nel prospetto ricavato risultano essere gli stessi nella fattura. Solo il peso lordo della merce su cui viene calcolato il dazio è stato ridotto nella fattura (da 216 kg a 200 kg), allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 40 colli
216 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
196 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 352.80
196 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 352.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 44
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 21.05.2007
Quietanza n.: 10355063
Documenti giustificativi: atto 32.4.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 3 (cfr. atti B-1005 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9051
Zucchine
0709.9051
0709.9059
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
400
10.00
Dazio
fr.
40.00
Valore
fr.
488.00
40.00
114.95
116.00
488.00
0.00
0.00
114.95
116.00
0.00
atto B-1000
atto B-1003
atto B-1006
Invece di
atto B-991
atto B-1000
400
55
55.5
10.00
209.00
209.00
Fatti contestati: dichiarazione di 400 kg invece di 455.5 kg di zucchine.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 116 x 2.4% = fr. 2.80
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10355063), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 400 kg lordi / 276 kg netti di zucchine fresche contenuti in 80 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1006). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1003). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 400 a fianco della scritta « zucchine », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-990). I dati simili trovano riscontro nella fattura n. 800748 del 21 maggio 2007 (cfr. atto B-1000), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 400 kg lordi / 376 kg netti di zucchine conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 488.80 franchi (= 376 kg netti x fr. 1.30). Agli atti vi sono altresì quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-994, B-995, B-996 e B-1002). La dichiarazione di 276 kg netti (cfr. atto B-1006) contraria al peso indicato nella fattura utilizzata per lo sdoganamento di 376 kg netti (cfr. atto B-1000) può essere un mero errore e in ogni caso rimane senza conseguenze.
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 44 il relativo prospetto ricavato del 21 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-991) che fa riferimento alla citata fattura n. 800748 mostra che 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 489 franchi (= 407.5 kg netti x fr. 1.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
400.0 kg lordi
in 80 colli
455.5 kg lordi
in 80 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
376.0 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 488.80
407.5 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 489.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 55.5 kg lordi (= 455.5 kg lordi 400 kg lordi) in più di zucchine e non soltanto 55 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto da lei dichiarato (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
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consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 455.5 kg lordi anziché i 400 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono dunque di scostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che sono 55.5 kg lordi a non essere stati dichiarati (e non solo 55 kg lordi indicati dalla DGD).
Caso n. 45
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.06.2007
Quietanza n.: 11174699
Documenti giustificativi: atto 32.4.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 4 (cfr. atti B-1010 segg.)
N. di
Designazione
tariffa
Dichiarato 0702.0011 Pomodori ciliegia
cherry
atto B-1020
atto B-1023, 0709.3011 Melanzane tonde/viola
atto B-1026 0702.0021 Pomodori San
atto B-1027
Marzano
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
5.00
Dazio Valore
fr.
fr.
25.00 1'720.00
200
10.00
20.00
450.00
200
5.00
10.00
450.00
0702.0011 Pomodori ciliegia
500
cherry,
ADC
atto B-1013
0702.0019 Pomodori ciliegia
15
cherry, ADFC
0709.3011 Melanzane
200
tonde/viola, ADC
0709.3019 Melanzane
11
tonde/viola, ADFC
0702.0021 Pomodori San
200
Marzano, ADC
0702.0029 Pomodori San
48
Marzano, ADFC
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di cherry. b) dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di melanzane. c) dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di San Marzano.
5.00
25.00 1'720.00
Invece di
Differenza di dazio:
731.00 109.65
0.00
10.00
20.00
450.00
233.00
25.65
0.00
5.00
10.00
450.00
264.00 126.70
0.00
262.00
0.00
Pagina 207
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Differenza IVA: fr. 262.00 x 2.4% =fr. 6.20
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 153 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1023). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, risultano poi le diciture 300 e 200 a fianco della scritta cerchiata « cherry » (sesta e settima riga; evidenziate in arancione) che la DGD non ha tuttavia indicato nelle osservazioni 29 luglio 2015, evidenziando altri dati non pertinenti lascianti pensare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomod. cilieg. contingente contenuti in 153 colli, divisi in due quantitativi: 300 kg lordi / 279.5 kg netti (93 colli) e 200 kg lordi / 191 kg netti (60 colli). I primi 93 colli sono stati venduti ad un prezzo di 3.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 866.45 franchi (= 279.5 kg netti x fr. 3.10). I restanti 60 colli sono invece stati venduti ad un prezzo di 4.37 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 834.67 franchi (= 191 kg netti x fr. 4.37). Risulta dunque un prezzo di vendita totale di 1'701.12 franchi per 500 kg lordi / 470.5 kg netti di cherry. Si noti peraltro come per una parte della merce, il prezzo di vendita unitario (fr. 4.37) non sia stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 45 il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) che fa riferimento
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alla fattura n. 800866 mostra che 300 kg lordi / 279.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 93 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Analogo discorso vale per i restanti 215 kg lordi / 198.8 kg netti contenuti in 60 colli. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai 300 kg lordi di pomodori cherry è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le dogane, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Lo stesso vale per i restanti 215 kg lordi, ove è indicato a mano il prezzo di 4 franchi/kg. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto in totale 515 kg lordi / 478 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'577.80 franchi: (279.5 kg netti x fr. 2.80) + (198.8 kg netti x fr. 4.00).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) di una parte dei pomodori (215 kg lordi / 200 kg netti anziché i 200 kg lordi / 198.8 kg netti dichiarati), sono stati modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate nella fattura, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 515 kg lordi 500 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
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515 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di melanzane fresche contenute in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1026). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco delle scritte «melan t» e «mel viola» ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC, per due tipi di melanzana (cfr. atto B-1011, nonché estratto accluso per i pomodori cherry).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B-1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due tipi diversi di melanzane: 110.5 kg lordi / 104.5 kg netti di melanzane tonde contingent. (24 colli) ad un prezzo di 2.15 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 224.68 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 2.15); 89.5 kg lordi / 85.5 kg netti di melanzane viola contingent. (16 colli) ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 239.40 franchi (= 85.5 kg netti x fr. 2.80). In totale, risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 190 kg netti di melanzane, per un prezzo globale di 464.08 franchi. Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) che fa riferimento alla fattura n. 800866 mostra che 120 kg lordi / 112.1 kg netti di melanzane tonde contingentate contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
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Analogo discorso vale per i 91 kg lordi / 85.4 kg netti di melanzane viola conting. contenuti in 16 colli. Nel prospetto è poi indicato a mano verosimilmente dal signor F._______ un prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg per le melanzane tonde e di 2.60 franchi/kg per le melanzane viola, che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. La E._______ le avrebbe dunque venduto 211 kg lordi / 197.5 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 423.82 franchi: (fr. 1.80 x 112.1 kg netti) + (fr. 2.60 x 85.4 kg netti). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali e il peso lordo/netto della merce nella fattura sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 211 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di pomodori S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 24 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 secondo la DGD aveva a disposizione o
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voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomodori San Marzano rossi cat. I ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 473.00 franchi (= 189.2 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi sono poi due copie di tale fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) che fa riferimento alla fattura n. 800866 mostra che 248 kg lordi / 236 kg netti di pomodoro San Marzano rosii contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai predetti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 236 kg netti di tali pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472 franchi (= 236 kg netti x fr. 2.00).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 24 colli
248 kg lordi
in 24 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
189.2 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 473.00
236.0 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 472.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all'importazione, pur mantenendo un prezzo
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di vendita totale molto simile. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto confermata.
Caso n. 46
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 03.07.2007
Quietanza n.: 11610863
Documenti giustificativi: atto 32.4.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 5 (cfr. atti B-1028 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0705.1921
0705.1198
Insalata quercia
Insalata lattuga
Invece di
0705.1921
atto B-1029
atto B-1036
0705.1929
Insalata quercia,
ADC
Insalata quercia,
ADFC
Insalata lattuga,
ADC
Insalata lattuga,
ADFC
Dichiarato
atto B-1036
atto B-1038
atto B-1043
atto B-1045
0705.1198
0705.1199
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
512
10.00
Dazio
fr.
10.00
51.20
Valore
fr.
336.00
820.00
100
10.00
10.00
336.00
9
922.00
83.00
0.00
512
10.00
51.20
820.00
6
408.00
24.50
0.00
107.50
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia. b) dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 107.5 x 2.4% = fr. 2.60
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia. Per l'invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della
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versione 1 ci sono due esemplari). Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1056), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di lattughino foglie di quercia fresca contenuti in 56 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, datata 3 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1043). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1038 e B-1053). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta del signor F._______.
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli al prezzo di 6 franchi/kg, suddivisi in due quantitativi: 60 kg lordi / 50.1 kg netti (33 colli) al prezzo totale di 198 franchi e 40 kg lordi / 33.1 kg netti (23 colli) al prezzo totale di 138 franchi. Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 336 franchi. Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata quercia dell'invio n. 46 il relativo prospetto ricavato del 2 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029) che fa riferimento alla fattura n. 800914 mostra che 109 kg lordi / 92.2 kg netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli suddivisi in due quantitativi: 68 kg lordi / 58.1 kg netti (33 colli) e 41 kg / 34.1 kg netti (23 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per l'insalata quercia è indicato a mano il prezzo di vendita di 5 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 109 kg lordi / 92.2 kg netti di insalata quercia per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 280 franchi (= 56 colli x fr. 5).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattughino » foglie di quercia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui il lattughino è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « foglie di quercia » ad essere determinante. Ciò precisato, da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali nella fattura e il peso lordo/netto della merce sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1, la quantità di merce (lorda/netta) nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, il
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cambiamento del prezzo di vendita unitario da 5 franchi a 6 franchi applicato al numero di colli, di per sé non permette di dedurre immediatamente quanti chili sono stati effettivamente forniti ai ricorrenti. Il punto decisivo che rende l'argomentazione dalla DGD convincente è la seguente: la somma dei due pesi lordi menzionati nella fattura ovvero 100 kg lordi (= 60 kg + 40 kg) corrisponde al contingente a disposizione della ricorrente 1. Alla ricorrente 1 è stato fornito lo stesso numero di colli acquistato dalla E._______ presso il suo fornitore. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, dal prospetto ricavato si può pertanto dedurre il reale peso lordo dei colli pieni, senza che si rendano necessari altri mezzi di prova. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 109 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata quercia rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 109 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione. Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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b) Dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga. Per l'invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della versione 1 ci sono due esemplari). Al contrario di tutti gli altri invii trattati fino a qui, le due versioni non sono identiche per quanto concerne la lattuga. Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1057), risulta l'importazione di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti in 174 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B1053). Da un esame della seconda, datata 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima dichiarazione. Da detto documento risulta l'importazione di 512 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti in 172 colli (cartoni). Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguenza (cfr. atto B-1038). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta invece la vendita di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 174 colli, così come indicato nella prima dichiarazione doganale (cfr. atto B-1057), suddivisi in due quantitativi: 230 kg lordi / 212 kg netti (72 colli) e 270 kg lordi / 244.5 kg netti (102 colli). I dati riportati nella fattura non sono dunque stati adattati alla dichiarazione doganale corretta del 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041). Per i primi 72 colli è stato applicato un prezzo di vendita 1.88 franchi/kg, mentre per i secondi 102 colli, un prezzo di vendita di 1.84 franchi/kg. Ne discende che il prezzo di vendita totale, calcolato sul peso netto, ammonta a 848.44 franchi: (212 kg netti x fr. 1.88) + (244.5 kg netti x fr. 1.84). Ciò constatato, va altresì rilevato che il prezzo di vendita unitario indicato per la lattuga è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti sono poi presenti tre copie della predetta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, riportanti i medesimi quantitativi (cfr. atti B-1030, B-1031 e B-1052). Orbene, da un confronto dei predetti documenti, risultano tre prime contraddizioni: la prima concerne il numero diverso di colli indicati nella dichiarazione doganale del 3 luglio 2007 (172 colli) e la predetta fattura (174 colli), mentre la seconda riguarda la diversa indicazione del peso in rapporto ai numeri di colli: nella dichiarazione sono indicati meno colli ma con un peso lordo maggiore (512 kg), mentre nella fattura più colli ma con un peso lordo minore di (500 kg). La terza contraddizione è che il peso lordo più alto (512 kg) nelle due versioni della dichiarazione corrisponde al
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numero di colli più basso, mentre il peso lordo più basso (500 kg) al numero di colli più alto. Perché la differenza tra il peso lordo e il peso netto l'ultimo rimasto invariato nelle due dichiarazioni è il peso dei contenitori, non è possibile che più contenitori pesino di meno. La risposta a tali contraddizioni emerge dal prospetto ricavato del 7 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 7 luglio 2007 che fa riferimento alla fattura n. 800914 mostra che 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 174 colli suddivisi in due quantitativi: 243 kg lordi / 221.4 kg netti (72 colli) e 275 kg lordi / 249.5 kg netti (102 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi appaiono del tutto plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 800.53 franchi: 470.9 kg netti x fr. 1.70. Lo stesso numero di colli (174) indicato nel prospetto ricavato si trova anche nella fattura, che non è stata contestata dai ricorrenti. Gli stessi hanno infatti dichiarato di aver sempre ricevuto soltanto la merce a loro fatturata (cfr. osservazioni del 14 dicembre 2015, pag. 24). Come emerge dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, normalmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 risulta essere sempre stata una cifra tonda come 200 kg o 500 kg. Per la lattuga il contingente è invece di 512 kg, ciò che costituisce un'eccezione, così come dimostrato dall'autorità inferiore. I ricorrenti non contestano tale evenienza, ma precisano di aver importato soltanto la quantità autorizzata. In questo caso però, la quantità autorizzata è maggiore di quella dichiarata nella versione 1 della dichiarazione; questo fatto spiega la correzione di quest'ultima. Le differenze del prezzo di vendita unitario tra quanto indicato nel prospetto ricavato e nella fattura ove è indicato un prezzo di vendita unitario non arrotondato a 5 centesimi mostrano poi l'intento di adattarlo ai quantitativi di merce ivi indicati, allo scopo di eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 518 kg lordi 512 kg lordi) in più di lattuga rispetto a quanto dichiarato all'importazione (512 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per la lattuga i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata quercia che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 47
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 06.07.2007
Quietanza n.: 11776928
Documenti giustificativi: atto 32.4.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 6 (cfr. atti B-1061 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0705.2921
Pomodori cherry
Indivia riccia
Invece di
0702.0011
atto B-1062
atto B-1063
atto B-1070
0702.0019
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Indivia riccia,
ADC
Indivia riccia,
ADFC
Dichiarato
atto B-1073
atto B-1075
atto B-1076
0705.2921
0705.2929
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
199
5.00
100
9.00
Dazio
fr.
9.95
9.00
Valore
fr.
804.00
192.00
200
199
11
5.00
5.00
731.00
10.00
9.95
80.40
804.00
804.00
0.00
100
9.00
9.00
192.00
11
289.00
31.80
0.00
112.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 112.25 x 2.4% = fr. 2.70
a) Dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di pomodori cherry a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1075). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
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Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due quantitativi diversi di pomodor. cilieg. cherry contingente a due prezzi unitari diversi: i primi 101 kg lordi / 92.2 kg netti contenuti in 40 colli sono stati venduti ad un prezzo di 5.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 511.71 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 5.55); i secondi 98 kg lordi / 91.4 kg netti contenuti in 30 colli invece ad un prezzo di 3.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 292.48 franchi (= 91.4 kg netti x fr. 3.20). In totale, risulta dunque la vendita di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di cherry (70 colli), per un prezzo totale di 804.19 franchi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069). Per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti ricavato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) preso in considerazione dall'autorità inferiore a sostegno della ripresa fiscale risulta che 211 kg lordi (= 113 kg + 98 kg) / 193.6 kg netti (= 102.2 kg + 91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 + 30) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo i prezzi annotati a mano dal signor F._______ che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla ricorrente 1 , risulta che i primi 113 kg lordi sono stati venduti al prezzo di 5 franchi/kg, mentre i secondi 98 kg lordi al prezzo di 3.20 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita alla ricorrente 1 di 199 kg lordi (= 101 kg + 98 kg) / 183.6 kg netti (= 92.2 kg + 91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 +30), così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale. Ciò constatato, l'autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi che l'hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato (atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Orbene, nel primo prospetto ricavato (atto B-1062) mancano i prezzi unitari e risulta un utile netto di -2'804.84 franchi piuttosto inusuale; nel secondo prospetto ricavato (atto B-1063) ci si trova invece dinanzi ad una situazione e a degli importi paragonabili agli altri invii, più plausibili. Si noti peraltro, che il secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre che i ricorrenti abbiano importato più pomodori cherry di quelli dichiarati. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
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b) Dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1076). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.04 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 191.76 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.04). Vi sono poi due copie della fattura senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069). Come visto, per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti ricavato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) preso in considerazione dalla DGD a sostegno della ripresa fiscale risulta che 111 kg lordi / 100.5 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo il prezzo annotato a mano dal signor F._______ che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla ricorrente 1 , risulta che tale merce è stata venduta ad un prezzo di 1.90 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli, così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale.
Peraltro, la diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò constatato, l'autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi che l'hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato (atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Si noti peraltro, che il secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno
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delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre che i ricorrenti abbiano importato più insalata riccia di quella dichiarata. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
Caso n. 48
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 12.07.2007
Quietanza n.: 11952903
Documenti giustificativi: atto 32.4.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 7 (cfr. atti B-1081 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dazio
fr.
10.00
27.00
Valore
fr.
750.00
609.00
0702.0011
0705.2941
Pomodori cherry
Radicchio rosso
0709.9051
Zucchine
200
10.00
20.00
487.00
Invece di
0702.0011
atto B-1082
atto B-1083
atto B-1090
0702.0019
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Radicchio rosso,
ADC
Radicchio rosso,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
200
5.00
10.00
750.00
26
731.00
190.05
0.00
300
9.00
27.00
609.00
6
495.00
29.70
0.00
0709.9051
200
10.00
0709.9059
22
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso. c) dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine.
20.00
46.00
487.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 265.75 x 2.4% = fr. 6.35
265.75
0.00
Dichiarato
atto B-1094
atto B-1097
atto B-1098
0705.2941
0705.2949
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
5.00
300
9.00
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento della merce, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1094). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1092). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cherry », ciò che per le dogane indica che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 70 colli ad un prezzo di 3.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 750.42 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 3.96). Un esame approfondito della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori come per il radicchio rosso non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 48 il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) che fa riferimento alla fattura n. 800948 mostra che 226 kg lordi / 208.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingen contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di 3.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 208.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 750.60 franchi (= 208.5 kg netti x fr. 3.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 70 colli
226 kg lordi
in 70 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
189.5 kg netti x fr. 3.96
=
fr. 750.42
208.5 kg netti x fr. 3.60
=
fr. 750.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
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elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi 200 kg lordi) in più di detti pomodori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 25). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 226 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 287.4 kg netti di radicchio rosso contenuti in 63 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1097). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « r.rosso », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 secondo le dogane aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
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300 kg lordi / 287.4 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 63 colli ad un prezzo di 2.12 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 609.29 franchi (= 287.4 kg netti x fr. 2.12). Come per i pomodori cherry, il prezzo di vendita unitario indicato per il radicchio rosso non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) che fa riferimento alla fattura n. 800948 mostra che 306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 63 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Per il radicchio è indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 609.63 franchi (= 290.3 kg netti x fr. 2.10).
Come per i pomodori, anche per il radicchio rosso il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 63 colli
306 kg lordi
in 63 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
287.4 kg netti x fr. 2.12
=
fr. 609.29
290.3 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 609.63
La riduzione nella fattura del peso lordo indicato nel prospetto ricavato è di 6 kg, quella del peso netto di 2.9 kg. Ciò sta a significare che 3.1 kg della riduzione del peso lordo concernono l'imballaggio. Orbene, non è possibile che 2.9 kg di radicchio rosso siano stati imballati in un contenitore di 3.1 kg. Inoltre, sia il prospetto ricavato, sia la fattura parlano di 63 colli ciò che dimostra che la riduzione del peso lordo non può essere il risultato di una diminuzione del numero di colli. In questo caso, i colli sono dei cartoni (cfr. atto B-1097) e non pesano pertanto molto. Anche tale elemento mostra che il peso lordo indicato nella fattura non può essere corretto. Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
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ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale, allo scopo di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi 300 kg lordi) in più di radicchio rosso rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per il radicchio i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di zucchine fresche contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1098). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « zucch. », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 secondo le dogane aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 487.05 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.55). Vi sono poi due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) che fa riferimento alla fattura n. 800948 mostra che 222 kg lordi / 210 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 210 kg netti di
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zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 483 franchi (= 210 kg netti x fr. 2.30).
Come per i pomodori, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
200 kg lordi
in 30 colli
222 kg lordi
in 30 colli
Prezzo di
vendita totale
191 kg netti x fr. 2.55
=
fr. 487.05
210 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 483.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata quercia che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 49
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 17.07.2007
Quietanza n.: 12085587 e 12085450
Documenti giustificativi: atto 32.4.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 8 (cfr. atti B-1100 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0809.1018
Albicocche
Massa
lorda Kg
200
Aliquota
fr.
3.00
Dazio
fr.
6.00
Valore
fr.
817.00
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Dichiarato
atto B-1112
atto B-1123
atto B-1129
atto B-1131
atto B-1132
atto B-1134
atto B-1135
atto B-1136
Invece di
0702.0011
0709.9021
0705.1911
0705.2921
0705.2941
0709.9051
0809.1018
atto B-1102
0809.1019
0702.0011
0702.0019
0709.9021
0709.9029
0705.1911
0705.1919
0705.2921
0705.2929
0705.2941
0705.2949
0709.9051
0709.9059
Pomodori
cherry
Finocchi
100
5.00
5.00
653.00
200
7.00
14.00
453.00
Insalata
romana
Insalata riccia
Radicchio
rosso
Zucchine
100
10.00
10.00
187.00
100
100
9.00
9.00
9.00
9.00
337.00
410.00
200
10.00
20.00
830.00
Albicocche,
ADC
Albicocche,
ADFC
Pomodori
cherry, ADC
Pomodori
cherry, ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Insalata
romana, ADC
Insalata
romana, ADFC
Insalata riccia,
ADC
Insalata riccia,
ADFC
Radicchio
rosso, ADC
Radicchio
rosso, ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine,
ADFC
200
3.00
6.00
817.00
32
204.00
65.30
0.00
100
5.00
5.00
653.00
110
731.00
804.10
0.00
200
13
100
7.00
231.00
10.00
14.00
30.05
10.00
453.00
0.00
187.00
13
231.00
30.05
0.00
100
9.00
9.00
337.00
24
24.5
100
289.00
289.00
9.00
69.35
70.80
9.00
0.00
0.00
410.00
50
50.5
200
232
495.00
495.00
10.00
209.00
247.50
250.00
20.00
484.90
0.00
0.00
830.00
0.00
1'731.25
1'735.20
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche. b) dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry. c) dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi. d) dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana. e) dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia. f) dichiarazione di 100 kg invece di 150.5 kg di radicchio rosso. g) dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'735.20 x 2.4 % = fr. 41.65
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche fresche contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1129). Tali dati
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risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Per questa merce, il relativo estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche contingentate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 4.24 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 817.47 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 4.24). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della E._______, entrambi datati 17 luglio 2007, facenti riferimento alla fattura n. 800958 e con i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa fiscale della DGD: il primo emesso alle ore 10:50:14 (cfr. atto B-1102) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il secondo emesso alle ore 11:05:39 (cfr. atto B-1103), su cui sono indicati a mano cinque prezzi di vendita nella colonna « Pz » alla sinistra della colonna « Pr.Unit » che riprende i prezzi di vendita indicati a mano nel primo prospetto, con gli stessi pesi rilevanti. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull'atto B-1102, dal quale risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche contingentate contenuti in 24 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce, nel prospetto B-1102 è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 753.20 franchi (= 215.2 kg netti x fr. 3.50). Che i ricorrenti abbiano seguito il « modus operandi » anche per quanto concerne questo invio risulta chiaramente dal prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato a mano sul prospetto ricavato B-1103: moltiplicando detto prezzo con il peso netto di 215.2 kg risulta un prezzo totale di 817.76 franchi.
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter
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verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 24 colli
232 kg lordi
in 24 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
192.8 kg netti x fr. 4.24
=
fr. 817.47
215.2 kg netti x fr. 3.50*1
215.2 kg netti x fr. 3.80*2
=
=
fr. 753.20*1
fr. 817.76*2
*1
*2
secondo B-1102
secondo B-1103
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 32 kg lordi (= 232 kg lordi 200 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso se si prende in considerazione il prospetto ricavato B-1102 considerato dalla DGD il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 25 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 232 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodori « cherry » contenuti in 66 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1131). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « cherry », che sembrerebbe indicare la quantità richiesta dalla ricorrente 1 o il suo contingente (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contigente contenuti in 66 colli ad un prezzo di 7 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 653.80 franchi (= 93.4 kg netti x fr. 7). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 210 kg lordi / 198 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 66 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 210 kg lordi / 198 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 653.40 franchi (= 198 kg netti x fr. 3.30). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono considerevolmente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 66 colli
210 kg lordi
in 66 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
93.4 kg netti x fr. 7.00
=
fr. 653.80
198.0 kg netti x fr. 3.30
=
fr. 653.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 210 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085587), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi freschi contenuti in 60 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1123). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1122). Per questa merce, il relativo estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101). Per i finocchi risulta agli atti un accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale, dal quale emerge che la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi dall'11 luglio 2007 al 17 luglio 2007 (cfr. atti B-1118 B-1120). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.32 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 443.12 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.32). In
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questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 60 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.20 franchi (= 201 kg netti x fr. 2.20).
Come per i pomodori cherry, anche per i finocchi, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 60 colli
213 kg lordi
in 60 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
191.0 kg netti x fr. 2.32
=
fr. 443.12
201.0 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 442.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93.6 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 32 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1136). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 100 alla destra della scritta « romana », la quale come visto per nel caso dell'insalata scarola dell'invio n. 33 corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.6 kg netti di insalata romana contingentata contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 187.20 franchi (= 93.6 kg netti x fr. 2). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana contingentata contenuti in 32 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 186.12 franchi (= 103.4 kg netti x fr. 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini
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del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, come per i pomodori cherry, anche per l'insalata romana, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 32 colli
113 kg lordi
in 32 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
93.6 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 187.20
103.4 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 186.12
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 113 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata romana rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'insalata romana i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1132). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi Pagina 234
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la dicitura 100 alla destra della scritta « riccia », la quale come visto per nel caso dell'insalata scarola dell'invio n. 33 corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.59 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 337.46 franchi (= 94 kg netti x fr. 3.59). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di riccia contenuti in 30 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 337.50 franchi (= 112.5 kg netti x fr. 3).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, come per i cherry, anche per l'insalata riccia, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 30 colli
124.5 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
94.0 kg netti x fr. 3.59
=
fr. 337.46
112.5 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 337.50
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Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24.5 kg lordi (= 124.5 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata riccia e non soltanto 24 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 24.5 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non 24 kg lordi indicati dalla DGD). f) Dichiarazione di 100 kg invece di 150 kg di radicchio rosso. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1134). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Per questa merce, il relativo estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 38 colli ad un prezzo di 4.27 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 410.77 franchi (= 96.2 kg netti x fr. 4.27). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti radicchio rosso contingentato
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contenuti in 38 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 410.76 franchi (= 146.7 kg netti x fr. 2.80).
Come per i cherry, anche per il radicchio rosso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 38 colli
150.5 kg lordi
in 38 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
96.7 kg netti x fr. 4.27
=
fr. 410.77
146.7 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 410.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50.5 kg lordi (= 150.5 kg lordi 100 kg lordi) in più di radicchio rosso e non soltanto 50 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in
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grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 50.5 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD). g) Dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine fresche contenuti in 35 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1135). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 alla destra della scritta « zucch », la quale come visto per nel caso dell'insalata scarola dell'invio n. 33 corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine conting. contenuti in 35 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 829.90 franchi (= 193 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in 35 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 829 franchi (= 414.5 kg netti x fr. 2.00).
Come per i cherry, anche per le zucchine, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo
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di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 35 colli
432 kg lordi
in 35 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
193.0 kg netti x fr. 4.30
=
fr. 829.90
414.5 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 829.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 232 kg lordi (= 432 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 50
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.07.2007
Quietanza n.: 12155192
Documenti giustificativi: atto 32.4.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 9 (cfr. atti B-1138 segg.)
Dazio
fr.
5.00
28.00
Valore
fr.
392.00
695.00
5.00
20.00
952.00
100
10.00
10.00
260.00
100
5.00
5.00
392.00
18
731.00
131.60
0.00
400
9
400
7.00
231.00
5.00
28.00
20.80
20.00
695.00
0.00
952.00
160
264.00
422.40
0.00
0709.7011
100
10.00
0709.7019
8
204.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 400 kg invece di 409 kg di finocchi. c) dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori. d) dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 591.10 x 2.4 % = fr. 14.20
10.00
16.30
260.00
0.00
591.10
0.00
Dichiarato
atto B-1146
atto B-1151
atto B-1152
atto B-1153
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0709.9021
Pomodori cherry
Finocchi
0702.0091
Pomodori ramati
400
0709.7011
Spinaci
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Pomodori ramati,
ADC
Pomodori ramati,
ADFC
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
atto B-1139
0702.0019
0709.9021
0709.9029
0702.0091
0702.0099
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
100
5.00
400
7.00
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 50, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 12155192). Dalla prima, datata 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1158), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 19 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1151; la correzione concerne soltanto la posizione 2). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156). Per questa merce, manca una comanda manoscritta.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.09 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 392.64 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.09). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 50 il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 118 kg lordi / 112 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 118 kg lordi / 112 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 392 franchi (= 112 kg netti x fr. 3.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
118 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
96.0 kg netti x fr. 4.09
=
fr. 392.64
112.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 392.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
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per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 118 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 118 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 400 kg invece di 409 kg di finocchi. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1152 e B-1159), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l'importazione di 400 kg lordi / 384 kg netti di finocchi freschi contenuti in 80 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 384 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.81 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 695.04 franchi (= 384 kg netti x fr. 1.81). In
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questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 693 franchi (= 385 kg netti x fr. 1.80). Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
400 kg lordi
in 80 colli
409 kg lordi
in 80 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
384.0 kg netti x fr. 1.81
=
fr. 695.04
385.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 693.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 409 kg lordi 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori ramati. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1154 e B-1161), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1150 e B-1157), risulta l'importazione di 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 73 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 951.94 franchi (= 385.4 kg netti x fr. 2.47). Anche in questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 560 kg lordi / 527.9 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 527.9 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 950.22 franchi (= 527.9 kg netti x fr. 1.80). Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
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totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
400 kg lordi
in 73 colli
560 kg lordi
in 73 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
385.4 kg netti x fr. 2.47
=
fr. 951.94
527.9 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 950.22
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 160 kg lordi (= 560 kg lordi 400 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori ramati ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1153 e B-1160), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale,
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calcolato sul numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 13.00 franchi a collo (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci per lo stesso prezzo totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
108 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
20 colli x fr. 13.00
=
fr. 260.00
20 colli x fr. 13.00
=
fr. 260.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi 100 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per gli spinaci ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 51
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 23.07.2007
Quietanza n.: 12247789
Documenti giustificativi: atto 32.4.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 10 (cfr. atti B-1138 segg.)
Dichiarato
atto B-1170
atto B-1181
atto B-1182
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0709.9021
Pomodori Cherry
Finocchi
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
400
7.00
Dazio
fr.
5.00
28.00
Valore
fr.
396.00
851.00
100
5.00
5.00
396.00
19
731.00
138.90
0.00
0709.9021
400
7.00
0709.9029
6
231.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 400 kg invece di 406 kg di finocchi.
28.00
13.85
851.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 152.75 x 2.4% = fr. 3.60
152.75
0.00
atto B-1164
0702.0019
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 51, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n.12247789). Dalla prima, datata 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1191), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 23 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1181; la correzione concerne solo la posizione 18). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188). Per questa merce, l'ordinazione manoscritta a cui fa erroneamente riferimento l'AFC indicando i dati concernenti le zucchine anziché i pomodori cherry non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1163). Agli atti è altresì presente l'elenco dei contingenti del 23 luglio 2007 dal quale risulta che per i pomodori ciliegia (cherry) la ricorrente 1 dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 disponeva di una quota di contingente di 100 kg lordi (cfr. atto B-1178) e dal 20 luglio al 24 luglio 2007 una quota di contingente di 200 kg (cfr. atto B-1179). Il giorno dell'importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 300 kg di pomodori cherry.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.12 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 395.52 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.12). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 51 il relativo prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) che fa riferimento alla fattura n. 800979 mostra che 119 kg lordi / 113 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 119 kg lordi / 113 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 395.50 franchi (= 113 kg netti x fr. 3.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
119 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
96.0 kg netti x fr. 4.12
=
fr. 395.52
113.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 395.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
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per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 19 kg lordi (= 119 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Nella misura in cui i predetti 19 kg lordi non sono stati dichiarati all'importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione una quota di contingente di 300 kg lordi è qui ininfluente: in caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all'importazione, alla stessa va infatti applicata l'aliquota di dazio più alta, in concreto l'ADFC (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 119 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 400 kg invece di 406 kg di finocchi. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1182 e B-1192), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188), risulta l'importazione di 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi freschi contenuti in 100 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « fin. » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a
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disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1163). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 23 luglio 2007, dal quale risulta che per i finocchi la ricorrente 1 non aveva solo a disposizione una quota di 400 kg lordi dal 20 luglio 2007 al 24 luglio 2007, ma anche una quota di 200 kg dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 (cfr. atti B-1178 e B-1179). Il giorno dell'importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 600 kg di finocchi. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli ad un prezzo di 2.21 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 850.85 franchi (= 385 kg netti x fr. 2.21). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187). Anche qui, il prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) che fa riferimento alla fattura n. 800979 mostra che 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 849.20 franchi (= 386 kg netti x fr. 2.20). Anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
400 kg lordi
in 100 colli
406 kg lordi
in 100 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
385 kg netti x fr. 2.21
=
fr. 850.85
386 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 849.20
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Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 406 kg lordi 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Nella misura in cui i predetti 6 kg lordi non sono stati dichiarati all'importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione una quota di contingente di 600 kg lordi è qui ininfluente: in caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all'importazione, alla stessa va infatti applicata l'aliquota di dazio più alta, in concreto l'ADFC (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 52
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.07.2007
Quietanza n.: 12358859
Documenti giustificativi: atto 32.4.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 11 (cfr. atti B-1197 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
270.00
Prezzemolo
100
10.00
riccio,
ADC
atto B-1198
0709.9049
Prezzemolo
10
512.00
riccio, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di prezzemolo.
10.00
270.00
51.20
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 51.20 x 2.4% = fr. 1.20
51.20
0.00
Dichiarato
0709.9041
atto B-1203
atto B-1211
Invece di
Designazione
Prezzemolo
riccio
0709.9041
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Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12358859), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 77 kg netti di prezzemolo riccio fresco contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1211). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1207). Per questo invio, manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800989 del 26 luglio 2007 (cfr. atto B-1203), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 77 kg netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15). Vi è poi una copia, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1205). Come per l'invio n. 2, anche per il prezzemolo dell'invio n. 52 il relativo prospetto ricavato del 26 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1198) che fa riferimento alla fattura n. 800989 mostra che 110 kg lordi / 86.6 kg netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 15 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 86.6 kg di prezzemolo per lo stesso prezzo totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15).
In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 18 colli
110 kg lordi
in 18 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
18 colli x fr. 15.00
=
fr. 270.00
18 colli x fr. 15.00
=
fr. 270.00
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi 100 kg lordi) in più di prezzemolo rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 53
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.08.2007
Quietanza n.: 13086608
Documenti giustificativi: atto 32.4.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 12 (cfr. atti B-1214 segg.)
Dichiarato
atto B-1225
atto B-1235
atto B-1236
atto B-1239
atto B-1240
Invece di
atto B-1216
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0702.0091
Pomodori cherry
Pomodori ramati
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
0702.0019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
500
5.00
Dazio
fr.
5.00
25.00
Valore
fr.
550.00
780.00
100
5.00
5.00
550.00
16
731.00
116.95
0.00
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0702.0091
0702.0099
Pomodori ramati,
ADC
Pomodori ramati,
ADFC
500
5.00
25.00
780.00
10
264.00
26.40
0.00
143.35
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 143.35 x 2.9% = fr. 3.40
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 53, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 13086608). Dalla prima, datata 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1249), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 13 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 23 agosto 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atti B-1235 e B-1236; le correzioni non si riferiscono alle posizioni qui discusse). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1227, B-1228 e B-1253). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di kg lordi ADC (cfr. atto B-1215).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 5.92 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 576.61 franchi (= 97.4 kg netti x fr. 5.92). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B1218, B-1219, B-1220 e B-1245). Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della E._______, entrambi datati 23 agosto 2007, facenti riferimento alla fattura n. 801065 e indicanti i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa fiscale dell'autorità inferiore: il primo emesso alle ore 11:52:03 (cfr. atto B-1216) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il secondo alle ore 11:58:22 (cfr. atto B-1217), su quale
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oltre ad indicare alcuni prezzi a mano alla destra delle merci sono stati integrati nella colonna « Pr.Unit » i prezzi di vendita indicati a mano nel primo prospetto ricavato. In definitiva, per le merci oggetto della ripresa fiscale in casu, pomodori cherry e pomodori ramati della DGD, il prezzo di vendita unitario indicato a mano nel prospetto ricavato B-1216 è lo stesso che è stato integrato nella colonna « Pr.Unit » nel prospetto ricavato B-1217. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull'atto B-1216, dal quale risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 116 kg lordi / 110.8 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 5.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110.8 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 576.16 franchi (= 110.8 kg netti x fr. 5.20).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 13 colli
116 kg lordi
in 13 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
97.4 kg netti x fr. 5.92
=
fr. 576.61
110.8 kg netti x fr. 5.20
=
fr. 576.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1239, B-1240 e B-1247), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1229, B-1230 e B-1252), risulta l'importazione di 500 kg lordi / 484 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 64 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « ramato » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1215). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 484 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 64 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 774.40 franchi (= 484 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1218, B-1219, B1220 e B-1245).
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Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1216 e quanto indicato per i pomodori cherry) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 64 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 772.96 franchi (= 483.1 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 64 colli
510 kg lordi
in 64 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
484.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 774.40
483.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 772.96
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 510 kg lordi 500 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia
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in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 54
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 27.08.2007
Quietanza n.: 13169260
Documenti giustificativi: atto 32.4.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 13 (cfr. atti B-1254 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1262
atto B-1272
atto B-1275
atto B-1274
Invece di
atto B-1255
Designazione
0705.2911
0709.3011
0709.9051
Scarola
Melanzane
Zucchine
0705.2911
0705.2919
0709.3011
0709.3019
Scarola, ADC
Scarola, ADFC
Melanzane, ADC
Melanzane,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa
lorda kg
150
200
200
Aliquota fr.
150
16
200
4
0709.9051
200
0709.9059
40
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di scarola. b) dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di melanzane. c) dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 123.35 x 2.4% = fr. 2.95
9.00
10.00
10.00
Dazio
fr.
13.50
20.00
20.00
Valore
fr.
314.00
284.00
475.00
9.00
211.00
10.00
150.00
13.50
33.75
20.00
6.00
314.00
0.00
284.00
0.00
10.00
209.00
20.00
83.60
475.00
0.00
123.35
0.00
a) Dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di insalata scarola. Per l'invio n. 54, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 13169260). Dalla prima, datata 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1285), risulta l'importazione di 150 kg lordi / 143 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 22 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa del 27 agosto 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1272; le correzioni si riferiscono alla posizione 14 qui non discussa). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1267 e B-1280). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 143 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 314.60 franchi (= 143 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279). Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata scarola dell'invio n. 54 il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) che fa riferimento alla fattura n. 801075 mostra che 166 kg lordi / 155 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 166 kg lordi / 155 kg netti di insalata scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 310 franchi (= 155 kg netti x fr. 2).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 22 colli
166 kg lordi
in 22 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
143 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 314.60
155 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 310.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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16 kg lordi (= 166 kg lordi 150 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 166 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di melanzane tonde. Come per l'insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1275 e B-1287), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 178 kg netti di melanzane fresche contenuti in 44 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 178 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 44 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 284.80 franchi (= 178 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) che fa riferimento alla fattura n. 801075 mostra che 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______. Il prezzo è lo stesso come sulla fattura menzionata poco fa. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 284.16 franchi (= 177.6 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere quasi lo stesso di quello nella fattura; il prezzo unitario e il numero di colli sono invece uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è leggermente differente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il peso lordo è stato ridotto da 204 kg a 200 kg e il peso netto da 178 kg a 176 kg. La diversa differenza di peso riscontrata tra le due indicazioni dei pesi lordi (4 kg) e le due indicazioni dei pesi netti (2 kg) mostra ulteriormente che c'è stata una manipolazione di almeno un'indicazione nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 44 colli
204 kg lordi
in 44 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
178.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 284.80
177.6 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 284.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata scarola che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine. Come per l'insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1274 e B-1287), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine contenuti in 30 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 475.30 franchi (= 194 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) che fa riferimento alla fattura n. 801075 mostra che 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472.50 franchi (= 225 kg netti x fr. 2.10).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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A-7392/2014
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
240 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
194.0 kg netti x fr. 2.45
=
fr. 475.30
225.0 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 472.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 40 kg lordi (= 240 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata scarola che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 55
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 06.09.2007
Quietanza n.: 13499531
Documenti giustificativi: atto 32.4.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 14 (cfr. atti B-1288 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
390.00
0704.9051
0704.9059
Broccoletti, ADC
100
10.00
Broccoletti,
10
228.00
atto B-1289
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di broccoletti.
10.00
22.80
390.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 22.80 x 2.4% = fr. 0.55
22.80
0.00
Dichiarato
0704.9051
Designazione
Broccoletti
atto B-1296
atto B-1301
Invece di
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13499531), utilizzata per lo Pagina 263
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sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 20 colli (cassa [«box»] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1301). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1299). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « brocc. » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B1290). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801116 del 6 settembre 2007 (cfr. atto B-1296), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 91 kg netti di broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.29 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 390.39 franchi (= 91 kg netti x fr. 4.29). In casu, il prezzo di vendita unitario è l'unico sulla fattura che non è stato arrotondato di 10 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1298), l'altra senza (cfr. atto B-1291).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 55 il relativo prospetto ricavato del 6 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1289) che fa riferimento alla fattura n. 80116 mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.90 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 390 franchi (= 100 kg netti x fr. 3.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere molto simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato,
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mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
110 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
91 kg netti x fr. 4.29
=
fr. 390.39
100 kg netti x fr. 3.90
=
fr. 390.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 10 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi 100 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 56
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.09.2007
Quietanza n.: 1359161
Documenti giustificativi: atto 32.5.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 1 (cfr. atti B-1307 segg.)
Dazio
fr.
14.00
9.90
9.90
20.00
Valore
fr.
495.00
259.00
259.00
526.00
3.00
10.00
12.00
20.00
498.00
539.00
200
7
100
99.2
7
8
200
7.00
163.00
10.00
10.00
144.00
144.00
10.00
14.00
11.40
10.00
9.90
10.10
11.50
20.00
495.00
0.00
259.00
259.00
0.00
0.00
526.00
10
233.00
23.30
0.00
400
3.00
12.00
498.00
4
194.00
7.75
0.00
0709.9051
200
10.00
0709.9059
2
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori. b) dichiarazione di 99.2 kg invece di 107.2 kg di cetrioli nostrani. c) dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane tonde. d) dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze. e) dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine.
20.00
4.20
539.00
0.00
Differenza di dazio:
56.85
58.15
0.00
Dichiarato
atto B-1318
atto B-1321
atto B-1322
atto B-1323
atto B-1325
atto B-1326
Invece di
atto B-1309
N. di tariffa
Designazione
0704.1091
0707.0021
Cavolfiori
Cetrioli nostrani
0709.3011
Melanzane tonde
0704.9041
0709.9051
Cavoli verze
Zucchine
400
200
0704.1091
0704.1099
0707.0021
Cavolfiori, ADC
Cavolfiori, ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Melanzane
tonde, ADC
Melanzane
tonde, ADFC
Cavoli verze,
ADC
Cavoli verze,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
0707.0029
0709.3011
0709.3019
0704.9041
0704.9049
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
99
10.00
99.2
10.00
200
10.00
Differenza IVA: fr. 58.15 x 2.4% = fr. 1.40
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190.4 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1321). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per questa merce, l'estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1308).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.4 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 495.04 franchi (= 190.4 kg netti x fr. 2.60). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Come per l'invio n. 2, anche per i cavolfiori dell'invio n. 56 il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 207 kg lordi / 190.2 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190.2 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 475.50 franchi (= 190.2 kg netti x fr. 2.50).
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 207 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 99.2 kg invece di 107.2 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99.2 kg lordi / 94.5 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 15 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1322). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.2 kg lordi / 94.5 kg netti di cetrioli nostrani conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg lordi / 6.4 kg netti (2 colli) ad un prezzo di 7.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 45.44 franchi (= 6.4 kg netti x fr. 7.10); 92 kg lordi / 88.1 kg netti (13 colli) ad un prezzo di 2.42 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 213.20 franchi (= 88.1 kg netti x fr. 2.42). Il prezzo totale ammonta dunque a 258.64 franchi. Si noti poi, come per una parte
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della merce il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani conting. contenuti in 15 colli suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg lordi / 6.4 kg netti (2 colli) e 100 kg lordi / 92.2 kg netti (13 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano verosimilmente dal signor F._______ il prezzo di vendita di 7.00 franchi/kg per i primi 2 colli e un prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg per i restanti 13 colli che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 247.64 franchi: (= 6.4 kg netti x fr. 7) + (92.2 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cavolfiori, anche per i cetrioli nostrani solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 107.2 kg lordi 99.2 kg lordi) in più di cavolfiori e non soltanto 7 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (99.2 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99.2 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 8 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190.5 kg netti di melanzane fresche contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1323). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per questa merce l'estratto della comanda manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1309).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.5 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di 2.76 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 525.78 franchi (= 190.5 kg netti x fr. 2.76). Si noti poi, come per le melanzane il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 213 kg lordi / 201.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 213 kg
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lordi / 201.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 504 franchi (= 201.6 kg netti x fr. 2.50) Come per i cavolfiori, anche per le melanzane tonde solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze di Milano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1326). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B1328). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verza » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 498.40 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.40). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 462.80 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.30). Come per i cavolfiori, anche per i cavoli verze il numero di colli, il tipo di merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del peso netto, allorquando come in concreto i colli sono gli stessi, non risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 404 kg lordi 400 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 186 kg netti di zucchine fresche contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1325). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1328). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.40 franchi (= 186 kg netti x fr. 2.90). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 520.80 franchi (= 186 kg netti x fr. 2.80).
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Come per i cavolfiori, anche per le zucchine il numero di colli, il tipo di merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del peso netto, allorquando come in concreto i colli sono gli stessi, non risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 2 kg lordi (= 202 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 57
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.09.2007
Quietanza n.: 13729087
Documenti giustificativi: atto 32.5.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 2 (cfr. atti B-1329 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1339
atto B-1340
atto B-1352
atto B-1353
0705.2921
0709.9051
Designazione
Riccia
Zucchine
Massa Aliquota
Kg
fr.
50
9.00
200
10.00
Invece di
atto B-1331
atto B-1332
0705.2921
Riccia, ADC
50
0705.2929
Riccia, ADFC
11
0709.9051
Zucchine, ADC
200
0709.9059
Zucchine, ADFC
16
0806.1011
Uva
301
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia. b) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine. c) omessa dichiarazione di 301 kg di uva.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 18.15 fr. 95.35 x 2.4% = fr. 2.30
9.00
289.00
10.00
209.00
10.00
Dazio
fr.
4.50
20.00
Valore
fr.
119.00
416.00
4.50
31.80
20.00
33.45
30.10
119.00
0.00
416.00
0.00
662.00
95.35
0.00
a) Dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 50 kg lordi / 47.3 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 9 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1352). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1348). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta la dicitura 50 cerchiata a fianco della scritta « 50 kg riccia » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 50 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 50 kg lordi / 47.3 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli ad un prezzo di 2.51 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 118.72 franchi (= 47.3 kg netti x fr. 2.51). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'indivia riccia dell'invio n. 57 il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B1331) che fa riferimento alla fattura n. 801141 mostra che 61 kg lordi / 56.5 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 61 kg lordi / 56.5 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 118.65 franchi (= 56.5 kg netti x fr. 2.10).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
50 kg lordi
in 9 colli
61 kg lordi
in 9 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
47.3 kg netti x fr. 2.51
=
fr. 118.72
56.5 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 118.65
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 61 kg lordi 50 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all'importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 61 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 193.4 kg netti di zucchine fresche contenuti in 22 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1353). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1347). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 cerchiata a fianco della scritta « 200 kg zucchine » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193.4 kg netti di zucchine conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 415.81 franchi (= 193.4 kg netti x
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fr. 2.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1331) che fa riferimento alla fattura n. 801141 mostra che 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 414.40 franchi (= 207.2 kg netti x fr. 2). Come per l'insalata riccia, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Dati dichiarati
200 kg lordi
in 22 colli
193.4 kg netti x fr. 2.15
=
Prezzo di
vendita totale
fr. 415.81
Invece di
216 kg lordi
in 22 colli
207.2 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 414.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata riccia che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
c) Omessa dichiarazione di 301 kg di uva.
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B-1332), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 301.5 kg lordi / 275.9 kg netti di uva Italia contenuti in 32 colli al prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 662.16 franchi (= 275.9 kg netti x fr. 2.40). Sulla fattura è poi annotata a mano la dicitura « merce spedita il 13.09.2007 »; al riguardo i ricorrenti non si esprimono.
Le varie uve dichiarate nella dichiarazione n. 13729087 sono tutte menzionate nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atto B-1339). Per l'uva acquistata con fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B1332), agli atti non risulta invece alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all'importazione, appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell'autorità inferiore, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto tutta la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 58
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 17.09.2007
Quietanza n.: 13820955
Documenti giustificativi: atto 32.5.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 3 (cfr. atti B-1360 segg.)
Dichiarato
atto B-1368
atto B-1380
atto B-1387
atto B-1381
atto B-1382
atto B-1383
atto B-1385
atto B-1387
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0707.0021
0704.9051
0704.1091
0709.9021
0705.2971
0709.3011
0702.0091
0709.9051
Cetrioli nostrani
Broccoletti
Cavolfiori
Finocchi
Cicoria bianca
Melanzane tonde
Pomodori ramati
Zucchine
0707.0021
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Broccoletti, ADC
Broccoletti,
ADFC
Cavolfiori, ADC
Cavolfiori, ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Cicoria bianca,
ADC
Cicoria bianca,
ADFC
Melanzane
tonde, ADC
Melanzane
tonde, ADFC
Pomodori ramati,
ADC
Pomodori ramati,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
150
10.00
200
7.00
200
7.00
200
9.00
200
10.00
514
5.00
200
10.00
Dazio
fr.
10.00
15.00
14.00
14.00
18.00
20.00
25.70
20.00
Valore
fr.
250.00
571.00
508.00
539.00
599.00
458.00
1'481.00
533.00
100
10.00
10.00
250.00
8
144.00
11.50
0.00
150
30
10.00
228.00
15.00
68.40
571.00
0.00
200
24
200
3
200
7.00
163.00
7.00
231.00
9.00
14.00
39.10
14.00
6.95
18.00
508.00
0.00
539.00
0.00
599.00
26
103.00
26.80
0.00
200
10.00
20.00
458.00
22
233.00
7.00
0.00
514
5.00
25.70
1'481.00
170
264.00
448.80
0.00
0709.9051
200
10.00
0709.9059
7
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli nostrani. b) dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti. c) dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori. d) dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi. e) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca. f) dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane tonde. g) dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori ramati. h) dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 15.90 fr. 667.45 x 2.4% = 16.00
20.00
14.65
533.00
0.00
667.45
0.00
atto B-1361
0707.0029
0704.9051
0704.9059
0704.1091
0704.1099
0709.9021
0709.9029
0705.2971
0705.2979
0709.3011
0709.3019
0702.0091
0702.0099
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 2.58 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 249.74 franchi (= 96.8 kg netti x fr. 2.58). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi; gli altri prezzi unitari non arrotondati si riferiscono ad altre merci dell'invio n. 58. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Come per l'invio n. 2, anche per i cetrioli dell'invio n. 58 il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 227.70 franchi (= 103.5 kg netti x fr. 2.20).
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
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importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 108 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 135 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 135 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.23 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 571.05 franchi (= 135 kg netti x fr. 4.23). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 570 franchi (= 150 kg netti x fr. 3.80).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 30 colli
180 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
135 kg netti x fr. 4.23
=
fr. 571.05
150 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 570.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 30 kg lordi (= 180 kg lordi 150 kg lordi) in più
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di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i broccoletti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.5 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 25 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 508.20 franchi (= 192.5 kg netti x fr. 2.64). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______,
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secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 465.30 franchi (= 211.5 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cetrioli nostrani, anche per i cavolfiori solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24 kg lordi (= 200 kg lordi 224 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di finocchi freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1381). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 54 colli ad un prezzo di 2.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.22 franchi (= 189.2 kg netti x fr. 2.85). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 538.16 franchi (= 192.2 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per i finocchi prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
203 kg lordi
in 54 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
189.2 kg netti x fr. 2.85
=
fr. 539.22
192.2 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 538.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 203 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto
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a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di cicoria bianca di Milano fresca contenuti in 50 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1382). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 50 colli ad un prezzo di 3.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.50 franchi (= 190 kg netti x fr. 3.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 226 kg lordi / 213.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca cont. contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
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fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 213.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 597.80 franchi (= 213.5 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per la cicoria prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 50 colli
226 kg lordi
in 50 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
190.0 kg netti x fr. 3.15
=
fr. 598.50
213.5 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 597.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi 200 kg lordi) in più di cicoria rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. f) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di
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melanzane fresche contenuti in 48 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1383). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 458.43 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 2.47). Si nota che il prezzo di vendita unitario pure non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 456.72 franchi (= 207.6 kg netti x fr. 2.20).
Come per i broccoletti, anche per le melanzane prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 48 colli
222 kg lordi
in 48 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
185.6 kg netti x fr. 2.47
=
fr. 458.43
207.6 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 456.72
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. g) Dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 514 kg lordi / 484 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 100 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1385). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 514 kg lordi / 484 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli ad un prezzo di 3.06 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.04 franchi (= 484 kg netti x fr. 3.06). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.20 franchi (= 644 kg netti x fr. 2.30).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
514 kg lordi
in 100 colli
684 kg lordi
in 100 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
484 kg netti x fr. 3.06
=
fr. 1'481.04
644 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 1'481.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 170 kg lordi (= 684 kg lordi 514 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (514 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece
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corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 207kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 186.4 kg netti di zucchine fresche contenuti in 34 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186.4 kg netti di zucchine conting. contenuti in 34 colli ad un prezzo di 2.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 533.10 franchi (= 186.4 kg netti x fr. 2.86). Il prezzo di vendita unitario non è pure stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine conting. contenuti in 34 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 532 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.80). Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
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Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 34 colli
207 kg lordi
in 34 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
186.4 kg netti x fr. 2.86
=
fr. 533.10
190.0 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 532.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 59
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.09.2007
Quietanza n.: 13953970
Documenti giustificativi: atto 32.5.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 4 (cfr. atti B-1390 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1398
atto B-1400
atto B-1402
atto B-1404
Invece di
atto B-1392
Designazione
0709.7011
0709.9061
0705.2921
0702.0021
Spinaci
Coste
Insalata riccia
Pomodori San
Marzano
0709.7011
0709.7019
0709.9061
0709.9069
0705.2921
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
Coste, ADC
Coste, ADFC
Insalata riccia,
ADC
Insalata riccia,
ADFC
Pomodori San
Marzano, ADC
Pomodori San
Marzano, ADFC
0705.2929
0702.0021
0702.0029
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
70
10.00
150
10.00
100
9.00
200
5.00
Dazio
fr.
7.00
15.00
9.00
10.00
Valore
fr.
141.00
205.00
230.00
464.00
70
2
150
1
100
10.00
204.00
10.00
306.00
9.00
7.00
4.10
15.00
3.05
9.00
141.00
0.00
205.00
0.00
230.00
37
289.00
106.95
0.00
200
5.00
10.00
464.00
5
264.00
13.20
0.00
127.30
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci. b) dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste. c) dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia. d) dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodori San Marzano.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 3 fr. 127.30 x 2.4% = fr. 3.05
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1400). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 70 a fianco della scritta « spinaci » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 141 franchi (= 56.4 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B1393). Come per l'invio n. 2, anche gli spinaci dell'invio n. 59 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 72 kg lordi / 56 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 72 kg lordi / 56 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 140 franchi (= 56 kg netti x fr. 2.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c'è una manipolazione. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
70 kg lordi
in 16 colli
72 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
56.4 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 141.00
56.0 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 140.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 2 kg lordi (= 72 kg lordi 70 kg lordi) in più di spinaci rispetto a
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quanto dichiarato all'importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 72 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste fresche contenuti in 23 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 150 a fianco della scritta « coste » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 205.12 franchi (= 128.2 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 151 kg lordi / 128 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 151 kg lordi / 128 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 204.80 franchi (= 128 kg netti x fr. 1.60).
Come per gli spinaci, anche per le coste il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c'è una manipolazione.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 23 colli
151 kg lordi
in 23 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
128.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 205.12
128.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 204.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 1 kg lordo (= 151 kg lordi 150 kg lordi) in più di coste rispetto
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a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « riccia » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 230.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.45). Vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B1393). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 137 kg lordi / 127 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
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merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 127 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 228.60 franchi (= 127 kg netti x fr. 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
137 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
94 kg netti x fr. 2.45
=
fr. 230.30
127 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 228.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta
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(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodoro S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1402). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pomodori marzano » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori peretti conting. che sono dei pomodori San Marzano contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.28 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 463.20 franchi (= 193 kg netti x fr. 2.40).
Come per l'insalata riccia, anche per i pomodori San Marzano il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo
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di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
205 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
189.5 kg netti x fr. 2.45
=
fr. 464.28
193.0 kg netti x fr. 2.40
=
fr. 463.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 205 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 60
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 25.09.2007
Quietanza n.: 14089470
Documenti giustificativi: atto 32.5.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 5 (cfr. atti B-1408 segg.)
Dichiarato
atto B-1414
atto B-1421
atto B-1423
atto B-1428
atto B-1429
Invece di
atto B-1409
N. di tariffa
Designazione
0709.7011
0704.9041
0705.1118
0709.9051
Spinaci
Cavoli verze
Insalata iceberg
Zucchine
0709.7011
0709.7019
0704.9041
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
Cavoli verze,
ADC
Cavoli verze,
ADFC
Insalata
iceberg, ADC
Insalata
iceberg, ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine,
ADFC
0704.9049
0705.1118
0705.1119
0709.9051
0709.9059
Massa
lorda kg
30
200
100
200
Aliquota
fr.
10.00
10.00
9.00
5.00
Dazio
fr.
3.00
6.00
7.00
20.00
Valore
fr.
70.00
250.00
200.00
480.00
30
3
200
10.00
204.00
3.00
3.00
6.10
6.00
70.00
0.00
250.00
220
20
100
194.00
194.00
7.00
426.80
38.80
7.00
0.00
0.00
200.00
29
29.5
200
23
311.00
311.00
10.00
209.00
90.20
91.75
20.00
48.05
0.00
0.00
480.00
0.00
571.15
184.70
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci. b) dichiarazione di 200 kg invece di 220 kg di cavoli verze. c) dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di insalata iceberg. d) dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 184.70 x 2.4% = fr. 4.45
I documenti di questo caso mostrano con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore il « modus operandi » adottato dalla E._______ nei confronti dei ricorrenti. Diversamente dagli altri tanti casi, il contingente a disposizione della ricorrente 1 o almeno il quantitativo che essa voleva utilizzare si trova annotato sul prospetto ricavato (cfr. atto B-1409) accanto al rispettivo peso lordo nella colonna denominata « peso lordo »: 30 kg per gli spinaci, 200 kg per i cavoli, 100 kg per l'insalata iceberg, 200 kg per le zucchine. Gli stessi quantitativi di peso lordo risultano dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-1414), benché il peso lordo della merce fornita annotato nel prospetto ricavato sia più alto. La scrittura con cui le cifre sono state annotate nel predetto prospetto ricavato è la stessa con cui il contingente è stato annotato nelle comande
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manoscritte concernenti gli altri casi analizzati dallo scrivente Tribunale. È dunque dimostrato sia che la E._______ era informata del contingente di cui la ricorrente 1 disponeva, sia che il peso lordo della merce importata era adattata nella dichiarazione doganale al contingente disponibile. a) Dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1421). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 75.40 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.90). Come per l'invio n. 2, anche per gli spinaci dell'invio n. 60 il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 72.80 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.80). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura; prezzo di vendita unitario, il numero di colli e la quantità di merce netta sono uguali, mentre la quantità di merce lorda è diversa. Per poter rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Anche questo caso mostra chiaramente che i dati nella fattura sono stati manipolati: non è possibile che il peso lordo è stato ridotto, allorquando l'imballaggio e il numero di colli rimangono gli stessi.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
30 kg lordi
in 5 colli
33 kg lordi
in 5 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
26 kg netti x fr. 2.90
=
fr. 75.40
26 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 72.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 33 kg lordi 30 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all'importazione (30 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 33 kg lordi anziché i 30 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 220 kg di cavoli verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1423). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la Pagina 304
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.42 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 261.28 franchi (= 184 kg netti x fr. 1.42). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 240 franchi (= 200 kg netti x fr. 1.20).
In casu, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Un altro elemento di prova è il prezzo sulla fattura di 1.42 franchi/kg, ovvero un prezzo non arrotondato a 5 centesimi; è infatti già stato constatato più volte in questa sentenza che i prezzi non arrotondati sono stati manipolati. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 20 kg lordi (= 220 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 20 kg lordi non sono stati dichiarati all'importazione (e non 220 kg lordi indicati dalla DGD).
c) Dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di lattuga iceberg. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93.7 kg netti di lattuga iceberg senza corona fresca contenuti in 21 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1428). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1419). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.7 kg netti di ins. iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli ad un prezzo di 2.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 202.39 franchi (= 93.7 kg netti x fr. 2.16). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 129.5 kg lordi / 119 kg netti di ins. iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 129.5 kg lordi / 119 kg netti di iceberg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 190.50 franchi (= 119 kg netti x fr. 1.60).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » iceberg nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del
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giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « iceberg » ad essere determinante. Ciò precisato, Come per i cavoli verze, anche per l'iceberg solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 29.5 kg lordi (= 129.5 kg lordi 100 kg lordi) in più di iceberg rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD tenuto conto delle correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di zucchine fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1429). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1420). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di
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zucchine conting. contenuti in 20 colli contenuti ad un prezzo di 2.53 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 480.70 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.53). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 459.80 franchi (= 209 kg netti x fr. 2.20). Come per i cavoli verze, anche per le zucchine solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 23 kg lordi (= 223 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 61
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 04.10.2007
Quietanza n.: 14274039
Documenti giustificativi: atto 32.5.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 6 (cfr. atti B-1430 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
396
3.00
Dazio
fr.
11.90
Valore
fr.
270.00
400
3.00
396
3.00
0704.9049
Verze, ADFC
59
194.00
63
194.00
Fatti contestati: dichiarazione di 396 kg invece di 459 kg di verze.
12.00
11.90
114.45
122.20
270.00
270.00
0.00
0.00
Differenza di dazio:
114.55
122.20
0.00
Dichiarato
Designazione
0704.9041
Verze
0704.9041
Verze, ADC
atto B-1439
atto B-1445
Invece di
atto B-1432
Differenza IVA: fr. 122.20 x 2.4% = fr. 2.90
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14274039), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 396 kg lordi / 370 kg netti di cavolo verza di Milano fresco contenuti in 52 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1445). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1442). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verze » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1431). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801204 del 1° ottobre 2007 (cfr. atto B-1439), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 396 kg lordi / 370 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli suddivisi in due quantitativi: 93 kg lordi / 84.5 kg netti (17 colli) e 303 kg lordi / 285.5 kg netti (35 colli) ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 666 franchi (= 370 kg netti x fr. 1.80). Vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1433 e B-1434). Come per l'invio n. 2, anche per le verze dell'invio n. 61 il relativo prospetto ricavato del 1° ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1432) che fa riferimento alla fattura n. 801204 mostra che 459 kg lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli suddivisi in due
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quantitativi: 103 kg lordi / 94.5 kg netti (17 colli) e 356 kg lordi / 321 kg netti (35 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 459 kg lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 664.80 franchi (= 415.50 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
396 kg lordi
in 52 colli
459 kg lordi
in 52 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
370.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 666.00
415.5 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 664.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63 kg lordi (= 459 kg lordi 396 kg lordi) in più di cavoli verze e non soltanto 59 kg erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (396 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 459 kg lordi anziché i 396 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 396 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 400 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 63 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 62
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 04.10.2007
Quietanza n.: 14401107, 14401053
Documenti giustificativi: atto 32.5.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 7 (cfr. atti B-1446 segg.)
Dichiarato
atto B-1455
atto B-1461
atto B-1470
atto B-1471
N. di tariffa
Designazione
0709.9061
0704.9041
Coste
Verze
Invece di
atto B-1448
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
150
10.00
200
3.00
0709.9061
Coste, ADC
150
0709.9069
Coste, ADFC
4
0704.9041
Verze, ADC
200
0704.9049
Verze, ADFC
97
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste. b) dichiarazione di 200 kg invece di 297 kg di verze. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 200.45 x 2.4% = fr. 4.80
10.00
306.00
3.00
194.00
Dazio
fr.
15.00
6.00
Valore
fr.
200.00
220.00
15.00
12.25
6.00
188.20
200.00
0.00
220.00
0.00
200.45
0.00
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a) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14401107), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste fresche contenuti in 17 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1470). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1464). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta, per conto della E._______, risulta la dicitura 150 kg a fianco della scritta « coste » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste conting. cat. 2 contenuti in 17 colli ad un prezzo di 1.65 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 230.67 franchi (= 139.8 kg netti x fr. 1.65). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Come per l'invio n. 2, anche per le coste dell'invio n. 62 il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) che fa riferimento alla fattura n. 801211 mostra che 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste conting. cat 2 contenuti in 17 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 230.08 franchi (= 143.8 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 17 colli
154 kg lordi
in 17 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
139.8 kg netti x fr. 1.65
=
fr. 230.67
143.8 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.08
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi 150 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 154 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 297 kg di verze. In questo caso, sono stati dichiarati due quantitativi distinti di cavoli verze mediante due dichiarazioni doganali separate. La merce è stata trasportata nello stesso camion (targa TI 98264) e sdoganata alle ore 14:33, rispettivamente alle ore 14:34 del 4 ottobre 2007. Dalla prima dichiarazione (quietanza n. 14401107) risulta l'importazione di 100 kg lordi / 100 kg netti di Pagina 313
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cavoli verze di Milano freschi contenuti in 15 colli (cartoni; cfr. atto B-1471). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B1464). Dalla seconda dichiarazione (quietanza n. 14401053) risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 10 colli (cartoni; cfr. atto B-1462). Anche qui, detti dati risultano anche dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1460). Di fatto, sono dunque stati dichiarati all'importazione 200 kg lordi / 195 kg netti di cavoli verze contenuti in 25 colli. Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cavoli verze » (senza la precisione kg) ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447). Tale evenienza trova riscontro nello scritto 4 ottobre 2007 della ricorrente 1, dal quale risulta l'intenzione di utilizzare due permessi d'importazione distinti di 100 kg lordi, per un totale di 200 kg lordi (cfr. atto B-1472).
Dalla fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta poi che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 187.5 kg netti di cavoli Milano conting. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di 1.74 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 326.25 franchi (= 187.5 kg netti x fr. 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Da un confronto tra la fattura e le due dichiarazioni doganali, emerge che il numero di colli e il peso lordo dichiarato sono uguali, mentre il peso netto è diverso (187.5 kg e 195 kg). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) che fa riferimento alla fattura n. 801211 mostra che 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franco/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 272 franchi (= 272 kg netti x fr. 1). In casu, solo il numero di colli è rimasto invariato nella fattura e nel prospetto ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce
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(lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono tenuto altresì conto del prezzo di vendita insolito indicato nella fattura (non arrotondato a 5 centesimi) costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 97 kg lordi (= 297 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cavoli verza i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 63
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 16.11.2007
Quietanza n.: 15824544
Documenti giustificativi: atto 32.5.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 8 (cfr. atti B-1473 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9021
Finocchi
0709.9021
0709.9029
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
Dazio
fr.
14.00
Valore
fr.
303.00
14.00
395.00
303.00
0.00
395.00
0.00
atto B-1482
atto B-1490
Invece di
atto B-1475
200
171
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 371 kg di finocchi.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 395.00 x 2.4% = fr. 9.50
7.00
231.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15824544), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 174.4 kg netti di Pagina 315
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finocchi freschi contenuti in 64 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1490). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1486). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1474). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801362 del 16 novembre 2007 (cfr. atto B-1482), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 174.4 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 64 colli ad un prezzo di 1.74 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.46 euro (= 174.4 kg netti x EUR 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario è l'unico che sulla fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1484) e due senza (cfr. atti B-1476 e B-1477), tutte con i medesimi dati. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 63 il relativo prospetto ricavato del 16 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1475) che fa riferimento alla fattura n. 801362 mostra che 371 kg lordi / 319.8 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 64 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 371 kg lordi / 319.8 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 303.81 euro (= 319.8 kg netti x EUR 0.95).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 64 colli
371 kg lordi
in 64 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
174.4 kg netti x EUR 1.74
=
EUR 303.46
319.8 kg netti x EUR 0.95
=
EUR 303.81
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 171 kg lordi (= 371 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 200 kg lordi anziché i 371 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 64
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.11.2007
Quietanza n.: 15881186
Documenti giustificativi: atto 32.5.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 9 (cfr. atti B-1495 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9029
Massa
lorda kg
Finocchi, ADFC 1
100
0709.9029
0709.9029
Finocchi, ADFC 1
Finocchi, ADFC
Aliquota Dazio
fr.
fr.
100.00 100.00
Valore
fr.
412.00
100.00 100.00
231.00 237.95
412.00
0.00
atto B-1505
atto B-1514
Invece di
atto B-1497
100
103
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 203 kg di finocchi. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 237.95 x 2.4% = fr. 5.70
237.95
0.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15881186), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1514). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1511 e B-1519). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1496). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801370 del 19 novembre 2007 (cfr. atto B-1505), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.70 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 248.40 euro (= 92 kg netti x EUR 2.70). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1506) e una senza (cfr. atto B-1498), con i medesimi dati. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 64 il relativo prospetto ricavato del 19 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1497) che fa riferimento alla fattura n. 801370 mostra che 203 kg lordi / 191 kg netti di finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per
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questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 191 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248.30 euro (= 191 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 40 colli
203 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
92 kg netti x EUR 2.70
=
EUR 248.40
191 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 248.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 103 kg lordi (= 203 kg lordi 100 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
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203 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 65
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.11.2007
Quietanza n.: 16219612
Documenti giustificativi: atto 32.5.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 10 (cfr. atti B-1521segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
Lattuga trocadero
500
10.00
Dazio
fr.
50.00
Valore
fr.
800.00
Lattuga
500
10.00
trocadero,
ADC
atto B-1523
0705.1199
Lattuga
58
408.00
trocadero, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 558 kg di lattuga trocadero.
50.00
800.00
236.65
0.00
236.65
0.00
Dichiarato
0705.1198
Designazione
atto B-1530
atto B-1539
Invece di
0705.1198
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 236.65 x 2.4% = fr. 5.65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16219612), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 463.2 kg netti di lattuga trogadero fresca contenuti in 184 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1539). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1535). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1522). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801416 del 28 novembre 2007 (cfr. atto B-1530), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 463.2 kg netti di ins.
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trocader. lattuga capp. contingente contenuti in 184 colli ad un prezzo di 1.09 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 504.89 euro (= 463.2 kg netti x EUR 1.09). Agli atti vi sono altresì tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1524, B1525 e B-1542). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 65 il relativo prospetto ricavato del 28 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1523) che fa riferimento alla fattura n. 801416 mostra che 558 kg lordi / 502.8 kg ins. trocader. lattuga capp. conti contenuti in 184 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 558 kg lordi / 502.8 kg di detta lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 502.80 euro (= 502.8 kg netti x EUR 1).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 184 colli
558 kg lordi
in 184 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
463.2 kg netti x EUR 1.09
=
EUR 504.89
502.8 kg netti x EUR 1.00
=
EUR 502.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 558 kg lordi 500 kg lordi) in più di lattuga trocadero rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 558 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 66
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.12.2007
Quietanza n.: 16781462
Documenti giustificativi: atto 32.5.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 11 (cfr. atti B-1543 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0807.1900
Meloni
0704.1099
Cavolfiori,
ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
145
0.00
Dazio
fr.
0.00
Valore
fr.
350.00
236.35
350.00
236.35
0.00
atto B-1558
Invece di
atto B-1545
atto B-1550
145
163.00
Fatti contestati: dichiarazione di 145 kg di meloni invece di 145 kg di cavolfiori.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 236.35 x 2.4% = fr. 5.65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16781462), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
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E._______ (cfr. atto B-1558). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1553). Per questa merce, l'estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile né nella colonna di sinistra, né nella colonna di destra (cfr. atto B-1544).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801475 del 13 dicembre 2007 (cfr. atto B-1550), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.60 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 220.80 euro (= 138 kg netti x EUR 1.60). Dal prospetto ricavato del 13 dicembre 2007 della E._______ (cfr. atto B1545) che fa riferimento alla fattura n. 801475 risulta l'acquisto da parte della E._______ presso il suo fornitore di 145.3 kg lordi / 138.3 kg netti di cavolfiori blumenkohl contenuti in 20 colli e la loro successiva vendita alla ricorrente 1. Un esame approfondito rivela che la dicitura cavolfiori è stata cancellata manualmente, aggiungendo al suo posto la scritta « meloni », nonché il prezzo di vendita di 1.60 euro/kg (in euro come nella fattura). A mente della DGD, tale circostanza tenuto altresì conto che il numero di colli e la quantità dichiarata sono gli stessi di quelli risultanti dal prospetto ricavato dimostrerebbe che la ricorrente 1 avrebbe invero ricevuto dei cavolfiori anziché i meloni dichiarati all'importazione, con conseguente elusione dei dazi doganali. Al riguardo, i ricorrenti non forniscono alcuna spiegazione, gli stessi essendosi limitati come negli altri casi ad indicare di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32). Ciò constatato, a mente dello scrivente Tribunale la presenza delle due diciture (cavolfiore e meloni) sul prospetto ricavato, di per sé non permette di stabilire che la ricorrente 1 abbia effettivamente ricevuto dei cavolfiori al posto dei meloni. In assenza di maggiori elementi agli atti, si deve dunque dare ragione ai ricorrenti che hanno indicato di aver ricevuto dei meloni. Su questo punto, il loro ricorso va dunque accolto.
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Caso n. 67
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 03.01.2008
Quietanza n.: 17257318
Documenti giustificativi: atto 32.6.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 1 (cfr. atti B-1561 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0703.9021
Porri
0703.9021
0703.9029
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
Dazio
fr.
20.00
Valore
fr.
1'253.00
20.00
1'875.00
1'253.00
0.00
1'875.00
0.00
atto B-1564
atto B-1576
Invece di
atto B-1563
200
375
10.00
500.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 575 kg di porri. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'875.00 x 2.4% = fr. 45.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17257318), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri freschi contenuti in 115 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1576). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1571). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1562). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800005 del 3 gennaio 2008 (cfr. atto B-1564), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri conting. altri contenuti in 115 colli ad un prezzo di 3.74 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 748 euro (= 200 kg netti x EUR 3.74). Il prezzo di vendita unitario è l'unico che nella fattura non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti c'è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1570). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 66 il relativo prospetto ricavato del 3 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1563) che fa riferimento alla fattura n. 800005 mostra che 575 kg lordi / 575 kg netti di porri conting. altri contenuti in 115 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
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pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 575 kg lordi / 575 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 747.50 euro (= 575 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 115 colli
575 kg lordi
in 115 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
200 kg netti x EUR 3.74
=
EUR 748.00
575 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 747.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 375 kg lordi (= 575 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
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575 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 68
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 07.01.2008
Quietanza n.: 17325356
Documenti giustificativi: atto 32.6.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 2 (cfr. atti B-1579 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0703.9021
Porri
0703.9021
0703.9029
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa
lorda kg
200
Aliquota
fr.
10.00
Dazio
fr.
20.00
Valore
fr.
1'405.00
10.00
20.00
500.00 1'750.00
1'405.00
0.00
atto B-1588
atto B-1598
Invece di
atto B-1581
200
350
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 550 kg di porri. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'750.00 x 2.4% = fr. 42.00
1'750.00
0.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17325356), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri allungati freschi contenuti in 55 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1598). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1593). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1580).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800027 del 7 gennaio 2008 (cfr. atto B-1588), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri conting. altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 4.26 euro/kg, per un totale,
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calcolato sul peso netto, di 852 euro (= 200 kg netti x EUR 4.26). Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B1589), due senza (cfr. atti B-1584 e B-1585), tutte con gli stessi dati. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 68 il relativo prospetto ricavato del 7 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1581) che fa riferimento alla fattura n. 800027 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri conting. altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.55 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 852.50 euro (= 550 kg netti x EUR 1.55). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
200 kg netti x EUR 4.26
=
EUR 852.00
550 kg netti x EUR 1.55
=
EUR 852.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 350 kg lordi (= 550 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 69
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 11.01.2008
Quietanza n.: 17489947
Documenti giustificativi: atto 32.6.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 3 (cfr. atti B-1602 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0703.9021
Porri
0703.9021
0703.9029
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
10.00
Dazio
fr.
50.00
Valore
fr.
1'250.00
50.00
250.00
1'250.00
0.00
250.00
0.00
atto B-1609
atto B-1616
Invece di
atto B-1604
500
50
10.00
500.00
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di porri. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 250.00 x 2.4% = fr. 6.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17489947), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di porri freschi contenuti in 55 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1616). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1611). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1603).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800045 dell'11 gennaio 2008 (cfr. atto B-1609), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 500 kg netti di porri contingentato altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 1.55 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 775 euro (= 500 kg netti x EUR 1.55). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 69 il relativo prospetto ricavato dell'11 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1604) che fa riferimento alla fattura n. 800045 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri contingentato altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 825 euro (= 550 kg netti x EUR 1.50). Al riguardo, si noti che con un prezzo di 1.40 franchi/kg come indicato nel prossimo paragrafo risulterebbe invece un prezzo totale di 770 euro (= 550 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di 1.50 euro/kg, così come annotato sul prospetto ricavato, sembra essere uno sbaglio; il prezzo corretto sarebbe invero di 1.40 euro. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
500 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Prezzo di
vendita totale
500 kg netti x EUR 1.55
=
EUR 775.00
550 kg netti x EUR 1.50*1
550 kg netti x EUR 1.40*2
=
=
EUR 825.00*1
EUR 770.00*2
*1 prezzo secondo prospetto ricavato
*2
prezzo corretto secondo TAF
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
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fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi 500 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 33). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 70
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.03.2008
Quietanza n.: 19471340
Documenti giustificativi: atto 32.6.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 4 (cfr. atti B-1620 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0704.9041
Verze
0704.9041
0704.9049
Verze, ADC
Verze, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
3.00
Dazio
fr.
3.00
Valore
fr.
150.00
3.00
126.10
150.00
0.00
126.10
0.00
atto B-1632
atto B-1644
Invece di
atto B-1623
100
65
3.00
194.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 165 kg di verze. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 126.10 x 2.4% = fr. 3.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19471340), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli verza fresca contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1644). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1636). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « verze » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atti B1621 e B-1622). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800304 del 10 marzo 2008 (cfr. atto B-1632), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 90 euro (= 90 kg netti x EUR 1) agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1624 e B-1626).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 70 il relativo prospetto ricavato del 10 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1623) che fa riferimento alla fattura n. 800304 mostra che 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti
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soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.65 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 90.35 euro (= 139 kg netti x EUR 0.65).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
165 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
90 kg netti x EUR 1.00
=
EUR 90.00
139 kg netti x EUR 0.65
=
EUR 90.35
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 65 kg lordi (= 165 kg lordi 100 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 33 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 165 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 71
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 21.03.2008
Quietanza n.: 19898241
Documenti giustificativi: atto 32.6.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 5 (cfr. atti B-1645 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0705.2990
Catalogna
0709.9069
Coste, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
402
9
Dazio
fr.
36.20
Valore
fr.
452.00
1'230.10
452.00
1'193.90
0.00
atto B-1654
atto B-1658
Invece di
402
306.00
atto B-1646
atto B-1647
Fatti contestati: dichiarazione di 402 kg di catalogna invece di 402 kg di coste.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'193.90 x 2.4% = fr. 28.65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1989241), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 402 kg lordi / 357 kg netti di catalogna fresca contenuti in 30 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1658). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1656). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800369 del 21 marzo 2008 (cfr. atto B-1654), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 402 kg lordi / 357 kg netti di catalogna contenuti in 30 colli ad un prezzo di 0.80 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x EUR 0.80). Vi è poi una copia della fattura, con il timbro doganale e i medesimi dati (cfr. atti B-1648).
Da un esame del relativo prospetto ricavato del 21 marzo 2008 (cfr. atto B1647), che fa riferimento alla fattura n. 800369, stranamente la catalogna non risulta tra le merci consegnate ai ricorrenti. Ciò premesso i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli e il prezzo unitario e totale indicati nella fattura per la catalogna risultano essere gli stessi indicati nel prospetto ricavato per un'altra merce, ovvero le coste: 402 kg lordi / 357 kg netti di coste Pagina 333
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contenuti in 30 colli, al prezzo di vendita di 0.80 euro/kg (annotato a mano verosimilmente dal signor F._______), per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x 0.80 euro). La comanda di coste anziché catalogna risulta altresì dalla comanda manoscritta agli atti ove è indicata l'ordinazione di 30 colli di coste (cfr. atto B-1646); tale comanda manoscritta non accenna invece la catalogna. Sulla base di quanto precede, la DGD ritiene che la ricorrente 1 abbia invero ricevuto delle coste anziché della catalogna. Anche in questo caso i ricorrenti si sono limitati ad indicare di aver ricevuto quanto a loro fatturato, senza tuttavia fornire spiegazioni in merito ai dati constatati dall'autorità inferiore (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34). Malgrado questa argomentazione essendo troppo generale , tenuto altresì conto del « modus operandi » descritto e constatato dalla DGD per altri invii, tutto porta a ritenere che invero i ricorrenti abbiano ricevuto delle coste. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 72
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.03.2008
Quietanza n.: 19994894
Documenti giustificativi: atto 32.6.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 6 (cfr. atti B-1661 segg.)
Dichiarato
atto B-1670
atto B-1677
atto B-1682
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0705.1911
0703.9021
Insalata romana
Porri
0705.1911
Insalata romana,
ADC
Insalata romana,
ADFC
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
148
10.00
198
10.00
Dazio
fr.
14.80
19.80
Valore
fr.
243.00
942.00
148
10.00
14.80
243.00
27
231.00
62.35
0.00
0703.9021
198
10.00
0703.9029
342
500.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana. b) dichiarazione di 198 kg invece di 540 kg di porri.
19.80
1'710.00
942.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'772.35 x 2.4% = fr. 42.45
1'772.35
0.00
atto B-1663
0705.1919
a) Dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 148 kg lordi / 130 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
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presso la E._______ (cfr. atto B-1677). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1674). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 148 a fianco della scritta « romana » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 148 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008 (cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 148 kg lordi / 130 kg netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli ad un prezzo di 8.50 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x EUR 8.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667). Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata romana dell'invio n. 72 il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) che fa riferimento alla fattura n. 800382 mostra che 175 kg lordi / 150 kg netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 8.50 euro a collo (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 175 kg lordi / 150 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x EUR 8.50).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il numero di colli e il prezzo di vendita unitario/totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato e il prezzo di vendita unitario applicato al numero di colli anziché alla quantità di merce.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
148 kg lordi
in 18 colli
175 kg lordi
in 18 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
18 colli x EUR 8.50
=
EUR 153.00
18 colli x EUR 8.50
=
EUR 153.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 27 kg lordi (= 175 kg lordi 148 kg lordi) in più di insalata romana rispetto a quanto dichiarato all'importazione (148 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 175 kg lordi anziché i 148 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 198 kg invece di 540 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1682). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1675). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 198 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 198 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008 (cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli ad un prezzo di 3.08 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.21 euro (= 192.6 kg x EUR 3.08). Si nota che il prezzo unitario di 3.08 euro è l'unico sulla fattura non arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) con riferimento alla fattura n. 800382 mostra che 540 kg lordi / 540 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 540 kg lordi / 540 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 594 euro (= 540 kg x EUR 1.10).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
198 kg lordi
in 54 colli
540 kg lordi
in 54 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
192.6 kg netti x EUR 3.08
=
EUR 593.21
540.0 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 594.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 342 kg lordi (= 540 kg lordi 198 kg lordi) in più di porri rispetto
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a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata romana che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 73
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.03.2008
Quietanza n.: 20090860
Documenti giustificativi: atto 32.6.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 7 (cfr. atti B-1683 segg.)
Dichiarato
atto B-1692
atto B-1699
atto B-1700
atto B-1701
Invece di
atto B-1686
N. di tariffa
Designazione
0709.9061
0703.9021
0704.9041
Coste
Porri
Cavoli verze
0709.9061
0709.9069
0703.9021
0703.9029
0704.9041
Coste, ADC
Coste, ADFC
Porri, ADC
Porri, ADFC
Cavoli verze,
ADC
Cavoli verze,
ADFC
0704.9049
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
282
10.00
198
10.00
204
3.00
Dazio
fr.
28.20
19.80
6.10
Valore
fr.
692.00
760.00
735.00
282
265
198
242
204
10.00
306.00
10.00
500.00
3.00
28.20
810.90
19.80
1'210.00
6.10
692.00
0.00
760.00
0.00
735.00
544
194.00
1'055.35
0.00
3'076.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste. b) dichiarazione di 198 kg invece di 440 kg di porri. c) dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 3'076.25 x 2.4% = fr. 73.80
a) Dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 282 kg lordi / 242 kg netti di coste fresche contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1699). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 282 a fianco della scritta « costa » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 282 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 282 kg lordi / 242 kg netti di coste contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.81 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 438.02 euro (= 242 kg x EUR 1.81). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1687).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 73 il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) che fa riferimento alla fattura n. 800394 mostra che 547 kg lordi / 487 kg netti di coste contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 547 kg lordi / 487 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 438.30 euro (= 487 kg netti x EUR 0.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
282 kg lordi
in 40 colli
547 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
242 kg netti x EUR 1.81
=
EUR 438.02
487 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 438.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
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all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 265 kg lordi (= 547 kg lordi 282 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (282 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 547 kg lordi anziché i 282 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 198 kg invece di 440 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 198 kg lordi / 198 kg netti di porri freschi contenuti in 44 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1700). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 198 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 198 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 198 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli ad un prezzo di 2.43 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 481.14 euro (= 198 kg x EUR 2.43). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla
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DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1687).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) che fa riferimento alla fattura n. 800394 mostra che 440 kg lordi / 440 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 440 kg lordi / 440 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 484 euro (= 440 kg netti x EUR 1.10). Come per le coste, anche per i porri il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
198 kg lordi
in 44 colli
440 kg lordi
in 44 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
198 kg netti x EUR 2.43
=
EUR 481.14
440 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 484.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 242 kg lordi (= 440 kg lordi 198 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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c) Dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli verza freschi contenuti in 60 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1701). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 204 a fianco della scritta « verza » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 204 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.67 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.58 euro (= 174 kg x EUR 2.67). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla DGD. La sua copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto B-1687).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) che fa riferimento alla fattura n. 800394 mostra che 748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 60 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 0.70 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 464.80 euro (= 664 kg netti x EUR 0.70).
Come per le coste, anche per le verze il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
204 kg lordi
in 60 colli
748 kg lordi
in 60 colli
Prezzo di
vendita totale
174 kg netti x EUR 2.67
=
EUR 464.58
664 kg netti x EUR 0.70
=
EUR 464.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 544 kg lordi (= 748 kg lordi 204 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (204 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 74
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.04.2008
Quietanza n.: 21132361
Documenti giustificativi: atto 32.6.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 8 (cfr. atti B-1703 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1712
atto B-1719
Invece di
atto B-1705
Designazione
0703.1021
Cipollotti
0703.1021
0703.1029
Cipollotti, ADC
Cipollotti, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
44
2.90
44
11
2.90
472.00
Dazio
fr.
1.30
Valore
fr.
157.00
1.30
51.90
157.00
0.00
51.90
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 44 kg invece di 55 kg di cipollotti. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 51.90 x 2.4% = fr. 1.20
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21132361), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1719). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1716). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 44 a fianco della scritta « cipp » ciò che significa per la DGD
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che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 44 kg lordi ADC (cfr. atto B-1704). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800519 del 28 aprile 2008 (cfr. atti B-1712 e B-1713), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti contingente contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.35 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 96.35 euro (= 41 kg netti x EUR 2.35). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1706 e B-1707).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 74 il relativo prospetto ricavato del 28 aprile 2008 della E._______ (cfr. atto B-1705) che fa riferimento alla fattura n. 800519 mostra che 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti contingente contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 96 euro (= 48 kg netti x EUR 2).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Un indizio per la riduzione del peso lordo da 55 kg nel prospetto ricavato a 44 kg nella fattura si trova anche nelle cifre 44 annotate a mano dal signor F._______ accanto alle cifre 55 nella colonna « P. Lordo » sul prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
44 kg lordi
in 10 colli
55 kg lordi
in 10 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
41 kg netti x EUR 2.35
=
EUR 96.35
48 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 96.00
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 55 kg lordi 44 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (44 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 55 kg lordi anziché i 44 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 75
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 16.05.2008
Quietanza n.: 21703156
Documenti giustificativi: atto 32.6.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 9 (cfr. atti B-1722 segg.)
Dichiarato
atto B-1730
atto B-1736
atto B-1737
Invece di
atto B-1724
N. di tariffa
Designazione
0704.9051
0707.0021
Broccoletti
Cetrioli nostrani
0704.9051
0704.9059
0707.0021
Broccoletti, ADC
Broccoletti, ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
0707.0029
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
56
10.00
114
10.00
Dazio
fr.
5.60
11.40
Valore
fr.
212.00
644.00
56
64
114
10.00
5.60
228.00 145.90
10.00 11.40
212.00
0.00
644.00
181
144.00 260.65
0.00
406.55
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 9.70 fr. 406.55 x 4.2 % = fr. 9.75
a) Dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoli freschi contenuti in 20 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1736). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 56 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 56 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008 (cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.60 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 50 kg netti x EUR 2.60). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atto B1725).
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Come per l'invio n. 2, anche per i broccoletti dell'invio n. 75 il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) che fa riferimento alla fattura n. 800606 mostra che 120 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 120 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 100 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Un indizio per la manipolazione del peso dei broccoletti nella fattura emerge dal fatto che la riduzione del peso lordo è di 64 kg, mentre quella del peso netto soltanto di 50 kg, senza riduzione del numero di colli. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
56 kg lordi
in 20 colli
120 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
50 kg netti x EUR 2.60
=
EUR 130.00
100 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 130.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 64 kg lordi (= 120 kg lordi 56 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (56 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
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descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 120 kg lordi anziché i 56 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 30 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1737). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 114 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 114 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008 (cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli nostrani contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.65 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 394.20 euro (= 108 kg netti x EUR 3.65). La copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto B-1725).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) che fa riferimento alla fattura n. 800606 mostra che 295 kg lordi / 280 kg netti di cetrioli nostrani contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
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Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 295 kg lordi / 280 kg netti di detti cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 392 euro (= 280 kg netti x EUR 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
114 kg lordi
in 30 colli
295 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
108 kg netti x EUR 3.65
=
EUR 394.20
280 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 392.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 181 kg lordi (= 295 kg lordi 114 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (114 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 76
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 23.05.2008
Quietanza n.: 21930729
Documenti giustificativi: atto 32.6.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 10 (cfr. atti B-1741 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
7.00
2.90
Valore
fr.
166.00
107.00
10.00
228.00
7.00
54.70
166.00
0.00
0705.2911
32
9.00
0705.2919
6
211.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola.
2.90
12.65
107.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1.55 fr. 67.35 x 2.4 % = fr. 1.60
67.35
0.00
Dichiarato
atto B-1749
atto B-1753
atto B-1755
Invece di
atto B-1742
Designazione
0704.9051
0705.2911
Broccoletti
Scarola
0704.9051
0704.9059
Broccoletti, ADC
Broccoletti,
ADFC
Scarola, ADC
Scarola, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
70
10.00
32
9.00
70
24
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 70 kg lordi / 62 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1753). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008 (cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 62 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 16 colli ad un prezzo di 1.64 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 101.68 euro (= 62 kg netti x EUR 1.64). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci broccoletti e insalata scarola contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 76 il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) che fa riferimento alla fattura n. 800638 mostra che 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti
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rinf. contingente contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101.40 euro (= 78 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
70 kg lordi
in 16 colli
94 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
62 kg netti x EUR 1.64
=
EUR 101.68
78 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 101.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24 kg lordi (= 94 kg lordi 70 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
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2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 94 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 32 kg lordi / 30.8 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 6 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1755). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008 (cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 32 kg lordi / 30.8 kg netti di insalata scarola contingentata contenuti in 6 colli ad un prezzo di 2.13 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 65.60 euro (= 30.8 kg netti x EUR 2.13). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci broccoletti e insalata scarola contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) che fa riferimento alla fattura n. 800638 mostra che 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola contingentata contenuti in 6 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di
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1.80 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 65.70 euro (= 36.5 kg netti x EUR 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
32 kg lordi
in 6 colli
38 kg lordi
in 6 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
30.8 kg netti x EUR 2.13
=
EUR 65.60
36.5 kg netti x EUR 1.80
=
EUR 65.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 38 kg lordi 32 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (32 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per l'insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
Pagina 353
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Caso n. 77
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 27.05.2008
Quietanza n.: 22024333
Documenti giustificativi: atto 32.6.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 11 (cfr. atti B-1758 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9051
Zucchine
0709.9051
0709.9059
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
570
10.00
Dazio
fr.
57.00
Valore
fr.
1'450.00
57.00
459.80
1'450.00
0.00
459.80
0.00
atto B-1773
Invece di
atto B-1760
atto B-1766
570
220
Fatti contestati: dichiarazione di 570 kg invece di 790 kg di zucchine.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 459.80 x 2.4% = fr. 11.00
10.00
209.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22024333), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchine fresche contenuti in 84 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1773). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1769). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risultano le diciture 375 e 195 a fianco delle due scritte « zucchine » ciò che verosimilmente significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo totale di 570 kg lordi ADC (cfr. atto B-1759).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800647 del 27 maggio 2008 (cfr. atto B-1766), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchine contingente contenuti in 84 colli, suddivisi in due quantitativi: 375 kg lordi / 353 kg netti (44 colli) ad un prezzo di 1.42 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 501.26 euro (= 353 kg netti x EUR 1.42); 195 kg lordi / 185 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 370 euro (= 185 kg netti x EUR 2). Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 871.26 euro. Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B1761). Pagina 354
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 77 il relativo prospetto ricavato del 27 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1760) che fa riferimento alla fattura n. 800647 mostra che 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine contingente contenuti in 84 colli contenuti in due quantitativi: 400 kg lordi / 384.6 kg netti (44 colli) e 390 kg lordi / 380 kg netti (40 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 993.58 euro (= 764.6 kg netti x EUR 1.30).
In casu, solo il numero di colli è rimasto uguale sia nella fattura che nel prospetto ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) a pensare che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 220 kg lordi (= 790 kg lordi 570 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (570 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 790 kg lordi anziché i 570 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Pagina 355
A-7392/2014
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 78
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 29.05.2008
Quietanza n.: 22118756
Documenti giustificativi: atto 32.6.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 12 (cfr. atti B-1774 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
21
10.00
Dazio
fr.
2.10
Valore
fr.
49.00
Broccoletti, ADC
21
10.00
Broccoletti,
5
228.00
atto B-1776
5.5
228.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 21 kg invece di 26.5 kg di broccoletti.
2.10
11.40
12.50
49.00
0.00
0.00
Differenza di dazio:
11.40
12.50
0.00
0.00
Dichiarato
atto B-1782
atto B-1785
0704.9051
Invece di
0704.9051
0704.9059
Designazione
Broccoletti
Differenza IVA: fr. 12.50 x 2.4% = 0.30
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22118756), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 21 kg lordi / 20 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-1785, B-1789 e B-1792). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1784 e B-1788). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 21 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 21 kg lordi ADC (cfr. atto B-1775). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800662 del 29 maggio 2008 (cfr. atto B-1782), verosimilmente utilizzata per lo sdoganamento vista la presenza del timbro relativo al valore imponibile IVA e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 21 kg lordi / 20 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli ad un prezzo di 1.50 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 20 kg netti x EUR 1.50). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1777 e B1795).
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A-7392/2014
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 78 il relativo prospetto ricavato del 29 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1776) che fa riferimento alla fattura n. 800662 mostra che 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 25 kg netti x EUR 1.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
21.0 kg lordi
in 5 colli
26.5 kg lordi
in 5 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
20 kg netti x EUR 1.50
=
EUR 30.00
25 kg netti x EUR 1.20
=
EUR 30.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5.5 kg lordi (= 26.5 kg lordi 21 kg lordi) in più di broccoletti e non solo 5 kg indicati erroneamente dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (21 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 36 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
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della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 26.5 kg lordi anziché i 21 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 5.5 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non soltanto 5 kg lordi indicati dalla DGD). Caso n. 79
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 03.06.2008
Quietanza n.: 22263839
Documenti giustificativi: atto 32.6.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 13 (cfr. atti B-1796 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
20
5.00
Dazio
fr.
1.00
Valore
fr.
70.00
Pomodori ramati,
20
5.00
ADC
0702.0099
Pomodori ramati,
16
264.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 20 kg invece di 36 kg di pomodori ramati.
1.00
70.00
42.25
0.00
42.25
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0702.0091
Pomodori ramati
atto B-1802
atto B-1820
Invece di
atto B-1797
0702.0091
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 42.25 x 2.4% = fr. 1.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22263839), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1820). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1812 e B-1814). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800678 del 3 giugno 2008 (cfr. atto B-1802), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.46 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 45.51 euro (= 18.5 kg netti x EUR 2.46). Detto prezzo unitario è l'unico che non è stato arrotondato a 5 centesimi nella fattura. Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1798, B-1799 e B-1808). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 79 il relativo prospetto ricavato del 3 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1797) che fa riferimento alla fattura n. 800678 mostra che 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 45.50 euro (= 32.5 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
20 kg lordi
in 5 colli
36 kg lordi
in 5 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
18.5 kg netti x EUR 2.46
=
EUR 45.51
32.5 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 45.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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acquistato 16 kg lordi (= 36 kg lordi 20 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (20 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 36 kg lordi anziché i 20 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 80
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 09.06.2008
Quietanza n.: 22455417
Documenti giustificativi: atto 32.6.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 14 (cfr. atti B-1821 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9051
Zucchine
0709.9051
0709.9059
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota fr.
lorda kg
345
10.00
Dazio
fr.
34.50
Valore
fr.
700.00
34.50
60.60
700.00
0.00
60.60
0.00
atto B-1829
atto B-1869
Invece di
atto B-1823
345
29
10.00
209.00
Fatti contestati: dichiarazione di 345 kg invece di 374 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 60.60 x 2.4 % = fr. 1.40
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Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22455417), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zucchine fresche contenuti in 56 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1839). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1833). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 345 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 345 kg lordi ADC (cfr. atto B-1822). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800699 del 9 giugno 2008 (cfr. atto B-1826), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zucchine contingente contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.35 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 443.07 euro (= 328.2 kg netti x EUR 1.35). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1825, B-1826 e B-1831). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 80 il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1823) che fa riferimento alla fattura n. 800699 mostra che 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine contingente contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.52 euro (= 340.4 kg netti x EUR 1.30). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Pagina 361
A-7392/2014
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
345 kg lordi
in 56 colli
374 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
328.2 kg netti x EUR 1.35
=
EUR 443.07
340.4 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 442.52
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 29 kg lordi (= 374 kg lordi 345 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (345 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 374 kg lordi anziché i 345 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Pagina 362
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Caso n. 81
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.06.2008
Quietanza n.: 22780016
Documenti giustificativi: atto 32.6.15 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 15 (cfr. atti B-1840 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
9.00
Dazio
fr.
27.00
Valore
fr.
900.00
Radicchio rosso,
300
9.00
ADC
0705.2949
Radicchio rosso,
6
495.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso.
27.00
900.00
29.70
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 29.70 x 2.4% = fr. 0.70
29.70
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0705.2941
Radicchio rosso
atto B-1849
atto B-1854
Invece di
0705.2941
atto B-1842
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22780016), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 289.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1854). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1851). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « cico 300 » ovvero di cicoria, di cui il radicchio rosso è una varietà ciò che verosimilmente significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1841).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800737 del 18 giugno 2008 (cfr. atto B-1849), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 54 colli suddivisi in due quantitativi: 183 kg lordi / 176.2 kg netti (34 colli) e 117 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 578.40 euro (= 289.2 kg netti x EUR 2). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1843 e B-1844).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 81 il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1842), che fa riferimento alla fattura n. 800737, mostra che 306 kg lordi / 290.5 kg netti di radicchio rosso contingent. cico contenuti in 54 colli suddivisi in due quantitativi: 188 kg lordi / 177.5 kg netti (34 colli) e 118 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 306 kg lordi / 290.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 581 euro (= 290.5 kg netti x EUR 2). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 56 colli
306 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
289.2 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 578.40
290.5 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 581.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi 300 kg lordi) in più di radicchio rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
Pagina 364
A-7392/2014
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 306 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 82
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.06.2008
Quietanza n.: 22962981
Documenti giustificativi: atto 32.7.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 1 (cfr. atti B-1860 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
87
5.00
Dazio
fr.
4.35
Valore
fr.
420.00
Pomodori cherry,
87
5.00
ADC
0702.0019
Pomodori cherry,
25
731.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 87 kg invece di 112 kg di cherry.
4.35
420.00
182.75
0.00
182.75
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
Pomodori cherry
atto B-1869
atto B-1872
Invece di
0702.0011
atto B-1862
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 182.75 x 2.4% = fr. 4.35
Per l'invio n. 82, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione doganale (entrambe con il numero di quietanza n. 22962981). La prima, datata 24 giugno 2008 (cfr. atti B-1877 segg.) è stata riprodotta in maniera incompleta, sicché verosimilmente manca la pagina concerne i cherry. La seconda, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura « Rettifica. Richiesta presentata al termine dell'attività di controllo », sicché la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1872; la correzione non concerne i pomodori cherry). Dalla versione rettificata, risulta l'importazione di 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1873, B-1874 e B-1878). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 87 a fianco della
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scritta « cherry » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 87 kg lordi ADC (cfr. atto B-1861).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800763 del 24 giugno 2008 (cfr. atto B-1896), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 3.15 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.19 euro (= 82.6 kg netti x EUR 3.15). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1863 e B-1864). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 82 il relativo prospetto ricavato del 24 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1862), che fa riferimento alla fattura n. 800763, mostra che 112 kg lordi / 103.6 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 112 kg lordi / 103.6 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 259 euro (= 103.6 kg netti x EUR 2.50). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e quello unitario, così come il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
87 kg lordi
in 20 colli
112 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
82.6 kg netti x EUR 3.15
=
EUR 260.19
103.6 kg netti x EUR 2.50
=
EUR 259.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 25 kg lordi (= 112 kg lordi 87 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (87 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 112 kg lordi anziché i 87 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 83
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.06.2008
Quietanza n.: 23056756
Documenti giustificativi: atto 32.7.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 2 (cfr. atti B-1883 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
70
10.00
Dazio
fr.
7.00
Valore
fr.
140.00
Dichiarato
atto B-1894
atto B-1906
0709.3011
Melanzane tonde
Invece di
atto B-1885
0709.3011
Melanzane
70
10.00
tonde, ADC
0709.3019
Melanzane
3
233.00
3.5
233.00
tonde, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 70 kg invece di 73.5 kg di melanzane tonde.
7.00
140.00
7.00
8.15
0.00
0.00
Differenza di dazio:
7.00
8.15
0.00
Differenza IVA: fr. 8.15 x 2.4% = fr. 0.20
Per l'invio n. 83, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione doganale (entrambe con il numero di quietanza n. 23056756). Dalla prima, datata 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1915), risulta l'importazione di 70 kg lordi / 67 kg netti di melanzane fresche contenuti in 12 colli (cartoni) che la ricorrente 1 ha acquistato presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura « Rettifica. Visita delle merci », sicché la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1906; la rettifica concerne soltanto la posizione 14). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1901 e B-1909). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 70 a fianco della scritta « melanzane » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1884). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800772 del 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1894), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 67 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.40 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 93.80 euro (= 67 kg netti x EUR 1.40). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1886 e B-1888).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 83 il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1885), che fa riferimento alla fattura n. 800772, mostra che 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 93.66 euro (= 66.9 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
70.0 kg lordi
in 12 colli
73.5 kg lordi
in 12 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
67.0 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 93.80
66.9 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 93.66
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3.5 kg lordi (= 73.5 kg lordi 70 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 73.5 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata tenuto conto dei correttivi indicati in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va qui confermata.
Caso n. 84
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 27.06.2008
Quietanza n.: 23101877
Documenti giustificativi: atto 32.7.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 3 (cfr. atti B-1918 segg.)
Dazio
fr.
4.00
14.80
Valore
fr.
100.00
600.00
296.00
10.55
10.00
0702.0091 Pomodori altri, ADC
80
5.00
0702.0099
Pomodori
altri,
AFDC
7
264.00
atto B-1919
0702.0021 Pomodori San
296
5.00
Marzano, ADC
0702.0029 Pomodori San
4
264.00
Marzano, ADFC
0702.0029 Pomodori San
11
264.00
11.2
Marzano, ADFC
264.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri. b) dichiarazione di 296 kg invece di 311.2 kg di pomodori San Marzano.
4.00
18.50
14.80
100.00
0.00
600.00
10.55
10.00
29.05
29.55
0.00
0.00
Differenza di dazio:
47.55
48.05
0.00
Dichiarato
atto B-1927
atto B-1930
atto B-2016
N. di
Designazione
tariffa
0702.0091 Pomodori altri
0702.0021 Pomodori San
Marzano
0702.0029 Pomodori San
Marzano
Invece di
Massa Aliquota
Kg
fr.
80
5.00
296
5.00
4
Differenza IVA: fr. 48.05 x 2.4% = 1.15
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a) Dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-2016). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.24 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 95.98 euro (= 77.4 kg netti x EUR 1.24). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori sia l'unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori altri dell'invio n. 84 il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.15 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 95.10 euro (= 82.7 kg netti x EUR 1.15). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
80 kg lordi
in 13 colli
87 kg lordi
in 13 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
77.4 kg netti x EUR 1.24
=
EUR 95.98
82.7 kg netti x EUR 1.15
=
EUR 95.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 87 kg lordi 80 kg lordi) in più di pomodori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (80 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 87 kg lordi anziché i 80 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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b) Dichiarazione di 300 kg invece di 311 kg di pomodori S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 296 kg lordi / 280 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 35 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1930). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza. contingente contenuti in 35 colli ad un prezzo di 1.30 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 377.96 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Viste le differenze di peso rilevati tra la dichiarazione e la fattura, la DGD ha applicato ai 296 kg lordi dichiarati l'aliquota ADC e ai 4 kg lordi non figuranti nella dichiarazione l'aliquota ADFC (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 138). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza. contingente contenuti in 35 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 377.26 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il numero di colli, la quantità di merce netta e il prezzo di vendita unitario/totale dedotti dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce lorda è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e, soprattutto, rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1, la quantità di merce lorda è infatti stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Peraltro non è poi possibile che solo il peso lordo sia stato ridotto (e non anche il peso netto), allorquando il numero di colli risulta uguale.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300.0 kg lordi
in 35 colli
311.2 kg lordi
in 35 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
290.2 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 377.26
290.2 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 377.26
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11.2 kg lordi (= 311.2 kg lordi 300 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli altri pomodori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD tenuto conto delle correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va pertanto qui confermata. Caso n. 85
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.07.2008
Quietanza n.: 23512335
Documenti giustificativi: atto 32.7.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 4 (cfr. atti B-1933 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
Dazio
fr.
30.00
Valore
fr.
440.00
Sedano verde,
300
10.00
ADC
atto B-1935
0709.4019
Sedano verde,
15
15
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde.
30.00
440.00
33.90
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 33.90 x 2.4% = fr. 0.80
33.90
0.00
Dichiarato
0709.4011
Designazione
Sedano verde
atto B-1942
atto B-1950
Invece di
0709.4011
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23512335), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde a coste contenuti in 40 colli (casse [« box »] in plastica rigida),
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acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1950). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1946). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « sed » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1934). Dalla fattura n. 800834 del 10 luglio 2008 (cfr. atto B-1942), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 40 colli ad un prezzo di 0.94 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.72 euro (= 288 kg netti x EUR 0.94). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per il sedano verde sia l'unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Vi sono poi due copie fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1936 e B-1937). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 85 il relativo prospetto ricavato del 10 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1935), che fa riferimento alla fattura n. 800834, mostra che 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.10 euro (= 299 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 40 colli
315 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
288 kg netti x EUR 0.94
=
EUR 270.72
299 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 269.10
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi 300 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 86
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 15.07.2008
Quietanza n.: 23649701
Documenti giustificativi: atto 32.7.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 5 (cfr. atti B-1951 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
Dazio
fr.
30.00
Valore
fr.
440.00
Sedano verde,
300
10.00
ADC
0709.4019
Sedano verde,
15
226.00
5
226.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 305 kg di sedano verde.
30.00
440.00
33.90
11.30
0.00
0.00
Differenza di dazio:
33.90
11.30
0.00
Dichiarato
0709.4011
Designazione
Sedano verde
atto B-1960
atto B-1969
Invece di
atto B-1953
0709.4011
Differenza IVA: fr. 11.30 x 2.4% = fr. 0.30
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23649701), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde a coste contenuti in 41 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1969). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1965). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « sedano » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1952). Dalla fattura n. 800847 del 15 luglio 2008 (cfr. atto B-1960), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 41 colli ad un prezzo di 0.90 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.82 euro (= 289.8 kg netti x EUR 0.90). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1954, B-1955, B-1961 e B-1962).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 86 il relativo prospetto ricavato del 15 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1953), che fa riferimento alla fattura n. 800834, mostra che 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 41 colli sono stati acquistati dalla E._______
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presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 259.74 euro (= 288.6 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato. Non vi può essere poi una differenza di 5 kg nel peso lordo e una differenza di soli 1.2 kg nel peso netto, allorquando il numero di colli rimane uguale. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 41 colli
305 kg lordi
in 41 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
289.8 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 260.82
288.6 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 259.74
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 305 kg lordi 300 kg lordi) in più di sedano verde e non 15 kg come erroneamente indicato dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 305 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 5 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non 15 kg lordi indicati dalla DGD). Caso n. 87
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.07.2008
Quietanza n.: 23958294
Documenti giustificativi: atto 32.7.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 6 (cfr. atti B-1971 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
46
5.00
Dazio
fr.
2.30
Valore
fr.
170.00
Pomodori cherry,
46
5.00
ADC
atto B-1972
0702.0019
Pomodori cherry,
8
731.00
8.2
731.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 46 kg invece di 54.2 kg di pomodori cherry.
2.30
170.00
58.50
59.90
0.00
0.00
58.50
59.90
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
Pomodori cherry
atto B-1977
atto B-1988
Invece di
0702.0011
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 59.90 x 2.4% = fr. 1.45
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23958294), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1988). Lo
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stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1982). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800878 del 24 luglio 2008 (cfr. atto B-1977), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.56 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 110.08 euro (= 43 kg netti x EUR 2.56).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 87 il relativo prospetto ricavato del 24 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1972), che fa riferimento alla fattura n. 800878, mostra che 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 110 euro (= 50 kg netti x EUR 2.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
46.0 kg lordi
in 10 colli
54.2 kg lordi
in 10 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
43 kg netti x EUR 2.56
=
EUR 110.08
50 kg netti x EUR 2.20
=
EUR 110.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8.2 kg lordi (= 54.2 kg lordi 46 kg lordi) in più di pomodori
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cherry e non 8 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (46 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 54.2 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 8.2 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non solo 8 kg lordi indicati dalla DGD).
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Caso n. 88
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.07.2008
Quietanza n.: 24055811
Documenti giustificativi: atto 32.7.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 7 (cfr. atti B-1989 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
3.00
Valore
fr.
458.00
3.00
204.00
3.00
20.40
458.00
0.00
0705.2939
120
495.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche. b) omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana.
594.00
506.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 26.90 fr. 614.40 x 2.4 % = fr. 14.75
614.40
0.00
Dichiarato
Designazione
0809.1018
Albicocche
0809.1018
0809.1019
Albicocche, ADC
Albicocche,
ADFC
Trevisana, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
3.00
atto B-1997
atto B-2003
Invece di
atto B-1991
atto B-1990
100
10
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 24055811), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di albicocche fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-2003). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1999). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Dalla fattura n. 800892 del 28 luglio 2008 (cfr. atto B-1997), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di albicocche conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 14 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 280 euro (= 20 colli x EUR 14).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 88 il relativo prospetto ricavato del 28 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1991), che fa riferimento alla fattura n. 800892, mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
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Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 280 euro (= 100 kg netti x EUR 2.80).
In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto della merce. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
110 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
20 colli x EUR 14.00
=
EUR 280.00
100 kg netti x EUR 2.80
=
EUR 280.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi 100 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
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sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana. Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800900 del 31 luglio 2008 (cfr. atto B-1990), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 120 kg lordi / 115 kg netti di radicchio trevisana contenuti in 24 colli al prezzo di vendita di 2.70 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 310.50 franchi (= 115 kg netti x EUR 2.70). Sulla stessa è poi presente la dicitura « caricato il 28.07 e non fatturato ». Sulla base di questa fattura, la DGD ritiene che la merce in questione non sarebbe mai stata dichiarata all'importazione, ciò che ne giustificherebbe una ripresa fiscale. Orbene, per questo acquisto, agli atti non risulta alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all'importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
6.
6.1 Giusta l'art. 62 cpv. 1
PA, l'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte (reformatio in melius). Secondo l'art. 62 cpv. 2
PA, essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un
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accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte (reformatio in peius). In virtù dell'art. 62 cpv. 3
PA, l'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi (cfr. sentenza del TAF A412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza, la parte deve essere imformata della possibilità di ritirare il proprio ricorso e che, in tal caso, la decisione cresce in giudicato (cfr. DTF 122 V 167 consid. 2b; sentenza del TAF A-5105/2011 del 19 luglio 2012 consid. 2.5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.201). In particolare, una reformatio in peius esiste soltanto allorquando il dispositivo della decisione impugnata deve essere modificato a detrimento di una parte (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.45; ATTILIO R. GADOLA, Die reformatio in peius vel melius in der Bundesverwaltungsrechtspflege eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung, AJP I 1998 pag. 59 segg., pag. 59; ANNETTE GUCKELBERGER, Zur reformatio in peius vel melius in der schweizerischen Bundesverwaltungsrechtspflege nach der Justizreform, ZBl 111/2010 pag. 96 segg., pag. 99; sentenza del TAF A-412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1). Detta modifica a detrimento di una parte si fonda generalmente su di un elemento quantitativo della relazione giuridica oggetto della causa (cfr. AUER, VwVG-Kommentar, n. 10 ad art. 12
PA; sentenza del TAF A-412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1). Ciò premesso, in concreto i ricorrenti hanno impugnato la decisione della DGD chiedendone in sostanza l'annullamento. In sede ricorsuale, lo scrivente Tribunale ha rilevato degli errori nella valutazione e nei calcoli dei tributi all'importazione dell'autorità inferiore sia a favore (annullamento di alcune riprese fiscali), che a detrimento dei ricorrenti (correzione di alcune riprese fiscali). Nel complesso, deve tuttavia essere pronunciato per quanto ricevibile (cfr. considd. 1.3 e 3.4.1 del presente giudizio) un accoglimento parziale del ricorso, nella misura in cui i tributi doganali a carico dei ricorrenti vengono ridotti da 49'523.85 franchi (cfr. dispositivo della decisione impugnata) a 42'667 franchi (cfr. al riguardo, considd. 6.2 e 6.3 del presente giudizio). In tale evenienza, nella misura in cui di fatto l'importo dei tributi a carico dei ricorrenti risulta diminuito a loro favore, dal punto di vista quantitativo, non si è in presenza di una vera e propria reformatio in peius, sicché in casu si può prescindere dal consultare i ricorrenti, prima di emanare il presente giudizio. 6.2 In definitiva, tenuto conto dei correttivi indicati in rosso nella tabelle accluse per ogni singolo invio esaminato dallo scrivente Tribunale, i tributi
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A-7392/2014
all'importazione a carico in solido dei ricorrenti in relazione ai 88 invii che hanno avuto luogo durante il periodo dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 ammontano a 42'667 franchi (= fr. 41'651.65 di dazi doganali + fr. 1'015.35 di IVA all'importazione), così come riportato nella tabella ricapitolativa dei tributi doganali elusi all'importazione che segue (cfr. per il dettaglio in merito ai singoli invii: consid. 5.4 del presente giudizio). Nr. di invio
Ripresa fiscale
1
Documenti
giustificativi
atto 32.1.1
nessuna
TOTALE DAZI TOTALE IVA
(ADFC)
(2.4%)
fr.
0.00 fr.
0.00
2
atto 32.1.2
confermata
fr.
327.60
fr.
7.85
3
atto 32.1.3
confermata
fr.
969.40
fr.
23.25
4
5
6
atto 32.1.4
atto 32.1.5
atto 32.1.6
confermata
corretta
annullata
fr.
fr.
fr.
756.00
202.95
0.00
fr.
fr.
fr.
18.15
4.85
0.00
7
atto 32.1.7
confermata
fr.
857.65
fr.
20.55
8
atto 32.1.8
confermata
fr.
231.30
fr.
5.55
9
atto 32.1.9
confermata
fr.
224.25
fr.
5.35
10
atto 32.1.10
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
11
atto 32.1.11
confermata
fr.
103.70
fr.
2.45
12
atto 32.1.12
confermata
fr.
112.30
fr.
2.70
13
atto 32.1.13
confermata
fr.
197.45
fr.
4.75
14
atto 32.1.14
confermata
fr.
145.55
fr.
3.50
15
atto 32.1.15
confermata
fr.
151.40
fr.
3.60
16
atto 32.2.1
confermata
fr.
943.35
fr.
22.65
17
atto 32.2.2
confermata
fr.
804.55
fr.
19.30
18
atto 32.2.3
corretta
fr.
2'068.25
fr.
49.60
19
atto 32.2.4
corretta
fr.
408.05
fr.
9.80
20
atto 32.2.5
confermata
fr.
886.30
fr.
21.25
21
attto 32.2.6
confermata
fr.
133.45
fr.
20.00
22
attto 32.2.7
confermata
fr.
240.45
fr.
5.75
23
atto 32.3.8
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
24
atto 32.2.9
confermata
fr.
438.25
fr.
10.45
25
atto 32.2.10
confermata
fr.
7'505.00
fr.
180.10
26
atto 32.2.11
confermata
fr.
234.75
fr.
5.65
27
atto 32.2.12
corretta
fr.
52.00
fr.
1.25
28
atto 32.3.1
confermata
fr.
171.85
fr.
4.10
29
atto 32.3.2
corretta
fr.
104.30
fr.
2.50
30
atto 32.3.3
corretta
fr.
1'656.20
fr.
39.75
31
atto 32.3.4
corretta
fr.
186.60
fr.
4.50
32
atto 32.3.5
corretta
fr.
179.15
fr.
4.30
33
atto 32.3.6
confermata
fr.
88.90
fr.
2.10
Pagina 386
A-7392/2014
34
atto 32.3.7
corretta
fr.
437.25
fr.
10.50
35
atto 32.3.8
fr.
73.10
fr.
1.75
36
atto 32.3.9
corretta/in parte
annullata
confermata
fr.
44.90
fr.
1.05
37
atto 32.3.10
corretta
fr.
1'344.25
fr.
32.20
38
atto 32.3.11
corretta
fr.
627.55
fr.
15.05
39
atto 32.3.12
confermata
fr.
165.85
fr.
4.05
40
atto 32.3.13
confermata
fr.
228.50
fr.
5.45
41
atto 32.3.14
confermata
fr.
201.15
fr.
4.80
42
atto 32.4.1
corretta
fr.
78.00
fr.
1.85
43
atto 32.4.2
confermata
fr.
41.25
fr.
0.95
44
atto 32.4.3
corretta
fr.
116.00
fr.
2.80
45
atto 32.4.4
confermata
fr.
262.00
fr.
6.20
46
atto 32.4.5
confermata
fr.
107.50
fr.
2.60
47
atto 32.4.6
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
48
atto 32.4.7
confermata
fr.
265.75
fr.
6.35
49
atto 32.4.8
corretta
fr.
1'735.20
fr.
41.65
50
atto 32.4.9
confermata
fr.
591.10
fr.
14.20
51
atto 32.4.10
confermata
fr.
152.75
fr.
3.60
52
atto 32.4.11
confermata
fr.
51.20
fr.
1.20
53
atto 32.4.12
confermata
fr.
143.35
fr.
3.40
54
atto 32.4.13
confermata
fr.
123.35
fr.
2.95
55
atto 32.4.14
confermata
fr.
22.80
fr.
0.55
56
atto 32.5.1
corretta
fr.
58.15
fr.
1.40
57
atto 32.5.2
corretta
fr.
95.35
fr.
2.30
58
atto 32.5.3
corretta
fr.
667.45
fr.
16.00
59
atto 32.5.4
corretta
fr.
127.30
fr.
3.05
60
atto 32.5.5
corretta
fr.
184.70
fr.
4.45
61
atto 32.5.6
corretta
fr.
122.20
fr.
2.90
62
atto 32.5.7
confermata
fr.
200.45
fr.
4.80
63
atto 32.5.8
confermata
fr.
395.00
fr.
9.50
64
atto 32.5.9
confermata
fr.
237.95
fr.
5.70
65
atto 32.5.10
confermata
fr.
236.65
fr.
5.65
66
atto 32.5.11
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
67
atto 32.6.1
confermata
fr.
1'875.00
fr.
45.00
68
atto 32.6.2
confermata
fr.
1'750.00
fr.
42.00
69
atto 32.6.3
confermata
fr.
250.00
fr.
6.00
70
atto 32.6.4
confermata
fr.
126.10
fr.
3.00
71
atto. 32.6.5
confermata
fr.
1'193.90
fr.
28.65
72
atto 32.6.6
confermata
fr.
1'772.35
fr.
42.45
73
atto 32.6.7
confermata
fr.
3'076.25
fr.
73.80
74
atto 32.6.8
confermata
fr.
51.90
fr.
1.20
Pagina 387
A-7392/2014
75
atto 32.6.9
corretta
fr.
406.55
fr.
9.75
76
atto 32.6.10
corretta
fr.
67.35
fr.
1.60
77
atto 32.6.11
confermata
fr.
459.80
fr.
11.00
78
atto 32.6.12
corretta
fr.
12.50
fr.
0.30
79
atto 32.6.13
confermata
fr.
42.25
fr.
1.00
80
atto 32.6.14
confermata
fr.
60.60
fr.
1.40
81
atto 32.6.15
confermata
fr.
29.70
fr.
0.70
82
atto 32.7.1
confermata
fr.
182.75
fr.
4.35
83
atto 32.7.2
corretta
fr.
8.15
fr.
0.20
84
atto 32.7.3
corretta
fr.
48.05
fr.
1.15
85
atto 32.7.4
confermata
fr.
33.90
fr.
0.80
86
atto 32.2.5
corretta
fr.
11.30
fr.
0.30
87
atto 32.7.6
corretta
fr.
59.90
fr.
1.45
88
atto 32.7.7
corretta
fr.
614.40
fr.
14.75
fr.
41'651.65
fr.
1'015.35
TOTALE
6.3 All'importo di cui al consid. 6.2 che precede, vanno altresì aggiunti gli interessi di mora. In effetti, giusta l'art. 74 cpv. 1
LD, se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. Tali interessi di mora sono stabiliti dall'art. 1 dell'ordinanza dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1), in combinato disposto con l'art. 74 cpv. 4
LD. Per il periodo litigioso, sono in particolare applicabili i seguenti interessi moratori:
4,0 % dal 1° gennaio 2012;
4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009.
Ciò precisato, per quanto attiene al calcolo esatto dei predetti interessi moratori è qui tuttavia opportuno rinviare la causa all'autorità inferiore, affinché la stessa quale autorità specializzata e quindi più idonea provveda al loro conteggio, tenendo conto di ogni singolo invio per il quale la ripresa fiscale è stata confermata o rettificata dallo scrivente Tribunale, così come riportato nel consid. 5.4 del presente giudizio (cfr. art. 61 cpv. 1
PA). 7.
7.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. In
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virtù dell'art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. Secondo l'art. 2 cpv. 2
TS-TAF, il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli artt. 3 e 4 TS-TAF se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.
In casu, l'evasione della presente procedura di ricorso, tenuto conto della complessità e dell'ampiezza della causa segnatamente del volume degli atti alla base della procedura (più di 3'500 pagine), della mole di lavoro causata dalla trattazione approfondita dei singoli 88 invii (con fino a 7 merci diverse da trattare) ritenuti irregolari dall'autorità inferiore, delle imprecisioni riscontrate nell'esame delle autorità doganali e delle relative correzioni apportate dallo scrivente tribunale come pure della condotta processuale adottata dai ricorrenti, che si sono limitati a contestare in maniera del tutto generica i singoli 88 invii litigiosi, ha necessitato un lavoro estremamente fuori dall'ordinario. In tali circostanze, tenuto conto del valore di causa (> 50'000 franchi, interessi inclusi), appare giustificato fissare le spese processuali a 14'000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 2
TS-TAF e art. 4
TS-TAF). Ciò posto, visto il parziale accoglimento del ricorso, che vede in gran parte soccombenti i ricorrenti, le spese processuali vanno poste in solido a loro carico e ridotte di conseguenza a 12'000 franchi (cfr. art. 63 cpv. 1
PA). Tale importo è in parte saldato con l'anticipo spese di 4'250 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. L'importo residuo di 7'750 franchi non ancora coperto dall'anticipo spese deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il bollettino di versamento verrà loro trasmesso mediante invio separato. 7.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1
PA). Giusta l'art. 7 cpv. 2
TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. Ciò indicato, vista la complessità della causa e degli allegati di merito, si giustifica altresì l'assegnazione ai ricorrenti di un importo pari 2'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili. Tale importo, posto a carico dell'autorità inferiore, dovrà essere loro versato alla crescita in giudicato del presente giudizio.
Pagina 389
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
La richiesta di audizione del testimone con relativo confronto avanzata dai ricorrenti è respinta.
2.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del considerando 5.4, secondo il quale l'importo dovuto solidalmente dai ricorrenti a titolo di tributi d'importazione ascende a 42'667 franchi, oltre accessori. Per quanto concerne il calcolo dei relativi interessi di mora, la causa è rinviata all'autorità inferiore. Per il resto il ricorso è respinto. 3.
Le spese processuali pari a 12'000 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Tale importo è in parte saldato con l'anticipo spese di 4'250 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. L'importo residuo di 7'750 franchi, non ancora coperto dall'anticipo spese, deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il relativo bollettino di versamento verrà trasmesso ai ricorrenti mediante invio separato.
4.
Ai ricorrenti è concessa un'indennità di ripetibili pari a 2'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà essere loro versato dall'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
ricorrenti (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio:
La cancelliera:
Salome Zimmermann
Sara Friedli
Pagina 390
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF). Data di spedizione:
Pagina 391
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-7392/2014
Sentenza dell'8 agosto 2016
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio), Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B.______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Cereghetti, contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Riscossione posticipata (dazio e IVA).
A-7392/2014
Fatti:
A.
La A._______ SA, in X._______, è una società anonima avente per scopo il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e lavorati. Il signor B._______ in precedenza presidente con firma individuale della predetta società sino al 2007 ne è attualmente l'amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio). B.
Il 10 aprile 2008 presso l'Ufficio doganale di Stabio confine (di seguito: UD) è stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C._______, in Y._______. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una parte del carico destinato alla A._______ era stata dichiarata in modo inesatto dalla casa di spedizioni D._______ di Z._______, con un'importante elusione dei dazi doganali.
A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constatate nelle importazioni destinate alla A._______, la Sezione antifrode doganale della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: SA Lugano) ha aperto nei confronti di quest'ultima un'inchiesta penale. Da detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 la A._______ avrebbe acquistato, presso il fornitore E._______, in V._______ (di seguito: E._______), e importato in Svizzera 88 invii contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte dichiarati in modo inesatto e in parte del tutto non dichiarati.
C.
Con decisioni sull'obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano ha dunque dichiarato la A._______ e B._______ solidalmente responsabili del pagamento di 50'232.90 franchi (= fr. 45'217.35 di tributi doganali + fr. 1'251.85 di IVA + fr. 3'763.70 di interessi di mora). D.
Contro le predette decisioni, la A._______ e B._______ per il tramite del loro patrocinatore hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l'annullamento. E.
Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi da lei congiunti, nel senso che i tributi d'entrata complessivi dovuti solidalmente dai contribuenti ascendono ora a 49'523.85 franchi, oltre accessori. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti. Pagina 2
A-7392/2014
F.
Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito: ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._______ (di seguito: ricorrente 2) sempre per il tramite del loro patrocinatore hanno presentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In sunto, essi postulano l'annullamento della decisione impugnata, la messa a carico dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia delle spese processuali di prima istanza di 2'700 franchi che di quelle della presente procedura di ricorso, come pure che l'AFD versi loro un importo complessivo di 8'000 franchi (ovvero fr. 4'000 per la precedente procedura, fr. 4'000 per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché l'accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto. G.
Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero invero a 49'523.85 franchi, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi doganali + fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede dunque che la decisione impugnata venga corretta in tal senso. H.
Con sentenza A-3659/2012 del 3 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione 11 giugno 2012 dell'autorità inferiore. I.
Tale sentenza è poi stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, in quanto non motivata sufficientemente, il Tribunale amministrativo federale e prima di lui, la DGD non avendo statuito in maniera esaustiva sulle censure sollevate dai ricorrenti in rapporto alle prove da loro richieste e ai 88 invii su cui si fonda la ripresa fiscale delle autorità doganali. La causa è dunque stata rinviata al Tribunale amministrativo federale, affinché renda un nuovo giudizio, nel rispetto del diritto di essere sentito dei ricorrenti.
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A-7392/2014
J.
Con decisione incidentale 28 aprile 2015, in ossequio alla sentenza dell'Alta Corte, il Tribunale amministrativo federale ha dunque completato l'istruttoria della causa, invitando la DGD quale autorità specializzata a conoscenza dei dettagli alla base dell'inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari ad indicare in maniera chiara e dettagliata, per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti.
K.
Con scritto 29 luglio 2015, la DGD ha pertanto indicato in maniera dettagliata per ognuno degli 88 invii i motivi che l'hanno portata ad effettuare le riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. L.
Con scritto 2 novembre 2015, i ricorrenti si sono poi pronunciati in maniera sommaria su quanto indicato dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015, sicché il Tribunale amministrativo federale nell'ottica di garantirli il rispetto del loro diritto di essere sentiti gli ha impartito un ulteriore termine per completare la loro presa di posizione, pronunciandosi in particolare su ognuno degli 88 invii ed indicando i motivi per cui essi si oppongono alle singole riprese fiscali.
M.
Nelle loro osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, i ricorrenti si sono infine pronunciati su ognuno degli 88 invii, indicando le ragioni della loro contestazione. Essi hanno poi rinnovato la loro richiesta d'assunzione di ulteriori prove (audizione di testimoni).
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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A-7392/2014
Diritto:
1.
1.1 Con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la sentenza A3659/2012 del 3 febbraio 2014 che confermava la decisione 11 giugno 2012 della DGD, rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale affinché si pronunci nuovamente, nel rispetto del loro diritto di essere sentiti, ai sensi dell'art. 107 cpv. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 107 Entscheid |
||||||
| Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen. | ||||||
| Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat. | ||||||
| Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt. [1] | ||||||
| Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [2] entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] SR 232.14 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 116 [1] |
||||||
| Gegen Verfügungen der Zollstellen kann bei den Zollkreisdirektionen Beschwerde geführt werden. | ||||||
| Gegen erstinstanzliche Verfügungen der Zollkreisdirektionen kann bei der Oberzolldirektion Beschwerde geführt werden. | ||||||
| Das BAZG wird im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesgericht durch die Oberzolldirektion vertreten. | ||||||
| Die Frist für die erste Beschwerde gegen die Veranlagung beträgt 60 Tage ab dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung. | ||||||
| Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 50 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 107 Entscheid |
||||||
| Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen. | ||||||
| Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat. | ||||||
| Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt. [1] | ||||||
| Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [2] entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] SR 232.14 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 3 |
||||||
| Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: | ||||||
| das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist; | ||||||
| das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal [1] und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal; | ||||||
| das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren; | ||||||
| das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [3], [4] ... [5]; | ||||||
| das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 [7] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist; | ||||||
| das Verfahren der Zollveranlagung; | ||||||
| ... | ||||||
| das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert. | ||||||
| [1] Satzteil gemäss Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 19. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 932; BBl 1986 II 313). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. Juni 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (AS 1990 1882; BBl 1989 II 1194). [3] SR 510.10 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Militärgesetzes vom 3. Febr. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4093; BBl 1993 IV 1). [5] Drittes Lemma aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3957; BBl 2002 858). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [7] SR 830.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567). [9] Eingefügt durch Art. 26 des BB vom 7. Okt. 1983 über die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (AS 1984 153; BBl 1981 III 105). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, mit Wirkung seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 20 |
||||||
| Berechnet sich eine Frist nach Tagen und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Bedarf sie nicht der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Auslösung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. [1] | ||||||
| Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 55 |
||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. | ||||||
| Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu. [1] | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden. [2] | ||||||
| Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). | ||||||
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1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) e per quanto verrà precisato ulteriormente (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.3
2.3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la LD e l'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Zollveranlagungsverfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach bisherigem Recht und innerhalb der nach diesem gewährten Frist abgeschlossen. | ||||||
| Bewilligungen und Vereinbarungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben höchstens zwei Jahre lang gültig. | ||||||
| Zolllager nach den Artikeln 42 und 46a des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 [1] dürfen ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes höchstens zwei Jahre lang nach bisherigem Recht weitergeführt werden. | ||||||
| Zollbürgschaften, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben weiterhin gültig; es gilt das neue Recht. | ||||||
| Beschwerden gegen Zollabfertigungen der Zollämter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den Zollkreisdirektionen hängig sind, werden von der zuständigen Zollkreisdirektion entschieden; Beschwerden gegen diese Entscheide unterliegen der Beschwerde an die Zollrekurskommission nach Artikel 116. | ||||||
| Beschwerden gegen Beschwerdeentscheide der Zollkreisdirektionen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Oberzolldirektion hängig sind, werden von dieser entschieden. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [BS 6 465; AS 1973 644; 1995 1816; 1996 3371Anhang 2 Ziff. 2] [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, mit Wirkung seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
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termine assegnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne discende, che quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007 rimangono sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle effettuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte all'attuale LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Zollveranlagungsverfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach bisherigem Recht und innerhalb der nach diesem gewährten Frist abgeschlossen. | ||||||
| Bewilligungen und Vereinbarungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben höchstens zwei Jahre lang gültig. | ||||||
| Zolllager nach den Artikeln 42 und 46a des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 [1] dürfen ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes höchstens zwei Jahre lang nach bisherigem Recht weitergeführt werden. | ||||||
| Zollbürgschaften, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben weiterhin gültig; es gilt das neue Recht. | ||||||
| Beschwerden gegen Zollabfertigungen der Zollämter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den Zollkreisdirektionen hängig sind, werden von der zuständigen Zollkreisdirektion entschieden; Beschwerden gegen diese Entscheide unterliegen der Beschwerde an die Zollrekurskommission nach Artikel 116. | ||||||
| Beschwerden gegen Beschwerdeentscheide der Zollkreisdirektionen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Oberzolldirektion hängig sind, werden von dieser entschieden. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [BS 6 465; AS 1973 644; 1995 1816; 1996 3371Anhang 2 Ziff. 2] [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, mit Wirkung seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
2.3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 113 Anwendung des neuen Rechts |
||||||
| Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden. | ||||||
| Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vorsteuerabzug gegeben war. | ||||||
| Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar. | ||||||
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 112 Anwendung bisherigen Rechts |
||||||
| Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des bisherigen Rechts. | ||||||
| Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden ist, gilt das bisherige Recht. | ||||||
| Leistungen, die teilweise vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sind für diesen Teil nach bisherigem Recht zu versteuern. Leistungen, die teilweise ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht werden, sind für diesen Teil nach neuem Recht zu versteuern. | ||||||
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito. 3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
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3.1.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
||||||
| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
||||||
| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
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| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
3.2 Nel loro gravame, i ricorrenti censurano che l'inchiesta sarebbe stata assai lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l'AFD contestato loro ogni singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente
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numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponendogli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti che in verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi hanno postulato l'audizione del ricorrente 2 al riguardo.
3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
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| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
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e dettagliata per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. I ricorrenti hanno poi avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. In tali circostanze, nella misura in cui l'autorità inferiore ha completato la propria motivazione alla base della decisione impugnata, i ricorrenti hanno avuto l'occasione di esprimersi al riguardo e lo scrivente Tribunale si pronuncerà puntualmente sulle censure sollevate da quest'ultimi in rapporto agli 88 invii ritenuti come irregolari dall'autorità inferiore (cfr. consid. 6 del presente giudizio), si deve ritenere che ogni violazione del loro diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione lacunosa della decisione impugnata qualora ci fosse davvero è stata dunque sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). 3.4 Nel loro ricorso, i ricorrenti lamentano un'ulteriore violazione del loro diritto d'essere sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero mai dato seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._______ (testimone principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi postulano dunque che il signor F._______ venga sentito in sede ricorsuale. Tale richiesta è peraltro stata rinnovata con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. 3.4.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. La decisione qui impugnata si basa sull'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale amministrativa non fanno parte dell'oggetto del litigio in materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. sentenze del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 considd. 3.2 e 3.3 nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a; sentenza del TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559). In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più riprese dal patrocinatore dei ricorrenti nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atti n. 52, 58, 60 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). Orbene, non potendo statuire sugli eventuali vizi della procedura penale amministrativa, la validità dei motivi della mancata assunzione di detta prova da parte della SA Lugano non rileva pertanto dell'apprezzamento dello scrivente Tribunale. Oltretutto, come giustamente indicato dalla SA Lugano agli stessi ricorrenti resi edotti al riguardo (cfr. atto n. 66 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]), il predetto rigetto di complemento d'inchiesta formulato successivamente al processo verbale finale può essere impugnato soltanto insieme al decreto penale in base all'art. 61 cpv. 4
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 61 |
||||||
| Erachtet der untersuchende Beamte die Untersuchung als vollständig und liegt nach seiner Ansicht eine Widerhandlung vor, so nimmt er ein Schlussprotokoll auf; dieses enthält die Personalien des Beschuldigten und umschreibt den Tatbestand der Widerhandlung. | ||||||
| Der untersuchende Beamte eröffnet das Schlussprotokoll dem Beschuldigten und gibt ihm Gelegenheit, sich sogleich dazu auszusprechen, die Akten einzusehen und eine Ergänzung der Untersuchung zu beantragen. | ||||||
| Ist der Beschuldigte bei Aufnahme des Schlussprotokolls nicht zugegen oder stellt der anwesende Beschuldigte ein entsprechendes Begehren oder lassen es die Umstände, insbesondere die Schwere des Falles, sonst als geboten erscheinen, so sind das Schlussprotokoll und die nach Absatz 2 erforderlichen Mitteilungen schriftlich zu eröffnen unter Bekanntgabe des Ortes, wo die Akten eingesehen werden können. Die Frist, sich zu äussern und Anträge zu stellen, endigt in diesem Falle zehn Tage nach Zustellung des Schlussprotokolls; sie kann erstreckt werden, wenn zureichende Gründe vorliegen und das Erstreckungsgesuch innert der Frist gestellt wird. | ||||||
| Gegen die Eröffnung des Schlussprotokolls und seinen Inhalt ist keine Beschwerde zulässig. Die Ablehnung eines Antrages auf Ergänzung der Untersuchung kann nur in Verbindung mit dem Strafbescheid angefochten werden. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901). | ||||||
3.4.2.1 Giusta l'art. 33 cpv. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33 |
||||||
| Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. | ||||||
| Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
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Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 19 ad art. 14
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
||||||
| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
3.4.2.2 Il diritto di chiedere l'assunzione di prove non impedisce tuttavia all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte, e di negare la loro assunzione ove appaiono chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, ossia quando l'autorità ha acquisito la certezza che la loro assunzione non potrebbe condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3 con rinvii; cfr. SCOLARI, op. cit., n. 495 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1552 con rinvii).
Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può infatti porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).
3.4.2.3 Per quanto concerne l'esigenza probatoria in ambito di diritto doganale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal principio dell'autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette all'obbligo di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichiarato nella dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi indicate, nonché la documentazione ad essa acclusa (cfr. considd. 4.1.2 e 4.1.3 del presente giudizio). In tali circostanze, le autorità doganali chiamate a statuire sull'imposizione ai tributi per le quali non sussiste alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame approfondito della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia corretta (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii) non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione del passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell'accettazione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova più sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar modo, con riferimento alla fattispecie. Per questi motivi, tenuto conto del principio dell'autodichiarazione, la sussistenza di seri indizi comprovanti
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l'imposizione della merce desumibili dalla documentazione prodotta con la dichiarazione doganale oppure da quella prodotta a posteriori su richiesta delle autorità doganali, può essere sufficiente a giustificare l'assoggettamento ai tributi doganali (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 considd. 2.5.4 e 3.2.7 con rinvii). Lo stesso deve valere per i documenti sui quali l'Amministrazione doganale si fonda nell'ambito di una procedura ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 2 |
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| Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung. | ||||||
| Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung. | ||||||
| Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 [1] über die Enteignung nicht davon abweicht. [2] | ||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] nicht davon abweicht. [4] | ||||||
| [1] SR 711 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [3] SR 173.32 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
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| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
||||||
| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
||||||
| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
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| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
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| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 42 |
||||||
| Das Zeugnis kann verweigert werden: | ||||||
| von folgenden Personen, wenn die Beantwortung der Frage sie der Gefahr der strafgerichtlichen Verfolgung oder einer schweren Benachteiligung der Ehre aussetzen kann oder ihnen einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden verursachen würde:dem Zeugen, seinem Ehegatten, seiner eingetragenen Partnerin, seinem eingetragenen Partner oder einer Person, mit der er eine faktische Lebensgemeinschaft führt,Verwandten oder Verschwägerten des Zeugen in gerader Linie und im zweiten Grad der Seitenlinie; | ||||||
| dem Zeugen, seinem Ehegatten, seiner eingetragenen Partnerin, seinem eingetragenen Partner oder einer Person, mit der er eine faktische Lebensgemeinschaft führt, | ||||||
| Verwandten oder Verschwägerten des Zeugen in gerader Linie und im zweiten Grad der Seitenlinie; | ||||||
| von Personen, gegen die nach Artikel 28a des Strafgesetzbuchs [3] für die Verweigerung des Zeugnisses keine Strafen oder prozessualen Massnahmen verhängt werden dürfen; | ||||||
| von den in Artikel 321 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches genannten Personen über Tatsachen, die nach dieser Vorschrift unter das Berufsgeheimnis fallen, sofern der Berechtigte nicht in die Offenbarung des Geheimnisses eingewilligt hat. | ||||||
| Die Offenbarung anderer Berufsgeheimnisse sowie eines Geschäftsgeheimnisses kann der Richter dem Zeugen erlassen, wenn dessen Interesse an der Geheimhaltung auch bei Berücksichtigung der Sicherungsmassnahmen gemäss Artikel 38 das Interesse des Beweisführers an der Preisgabe überwiegt. | ||||||
| Für die Zeugnispflicht von Beamten und deren Hilfspersonen über Wahrnehmungen in Ausübung ihres Amtes oder ihrer Hilfstätigkeit sind die einschränkenden Vorschriften des Verwaltungsrechtes des Bundes und der Kantone massgebend. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 23. Juni 2000 über die Anpassung der Bundesgesetzgebung an die Gewährleistung des Redaktionsgeheimnisses (AS 2001 118; BBl 1999 7966). Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 254; BBl 2018 2827). [3] SR 311.0 [4] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 6 des Informationssicherheitsgesetzes vom 18. Dez. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 232, 750; BBl 2017 2953). | ||||||
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(cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), le parti non hanno alcun diritto di ottenere l'audizione di testimoni.
3.4.3 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue in merito alla richiesta formulata dinanzi alla DGD. Nei propri allegati, la DGD ha indicato di aver cercato invano di procedere a un interrogatorio del signor F._______, in quanto quest'ultimo non ha mai dato seguito alla convocazione (cfr. atti n. 63-66 e 69 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). In tali circostanze, ritenendo gli elementi in suo possesso e gli atti dell'incarto come sufficienti per statuire nel merito della causa, la DGD ha rinunciato all'audizione del teste (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 punto B.3; risposta 28 settembre 2012 punto 1.1; atto n. 69 del citato incarto), peraltro già interrogato nell'ambito dell'inchiesta penale (cfr. atto 33 del citato incarto). L'autorità inferiore si è dunque fondata sull'apprezzamento anticipato delle prove, mettendo un termine all'istruttoria per essa completa. In tal senso, la rinuncia all'audizione del teste e al confronto postulati dai ricorrenti non appare come il frutto di un'omissione, bensì di un apprezzamento anticipato delle prove dell'autorità inferiore che come tale non viola il loro diritto di essere sentiti (cfr. consid. 3.4.4.2 del presente giudizio). 3.4.4 Altra è la questione di sapere se un ulteriore audizione del signor F._______ e un confronto con i ricorrenti era ed è necessario all'accertamento completo dei fatti, questione che verrà esaminata qui di seguito in rapporto alla richiesta formulata dinanzi allo scrivente Tribunale. In sostanza, i ricorrenti rinnovano la loro richiesta d'audizione del teste F._______, al fine di accertare il senso delle iscrizioni manoscritte rinvenute dalle autorità doganali sui vari documenti (in particolare nei prospetti ricavato e nelle fatture), nonché la correttezza di quanto da lui asserito, permettendo altresì il confronto con il ricorrente 2, ancora mai avvenuto. Sennonché, da un esame approfondito di tutti gli atti dell'incarto e di quelli prodotti dai ricorrenti, l'audizione del teste F._______ peraltro già sentito durante l'inchiesta penale che ha preceduto la procedura di riscossione posticipata non appare né come un elemento decisivo, né come un elemento indispensabile ai fini dell'apprezzamento delle prove o del presente giudizio.
Più in dettaglio, il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali segnatamente le modifiche sistematiche apportate alle fatture utilizzate per
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lo sdoganamento della merce al fine di rispettare i contingenti della ricorrente 2, consegnando ai ricorrenti però dei quantitativi o tipi di merci diversi da quanto dichiarato non emerge unicamente dalla testimonianza del signor F._______, bensì anche da quella degli altri impiegati della ditta E._______: il comportamento adottato dal signor F._______ nei confronti dei ricorrenti, trova in particolare conferma nei verbali d'interrogatorio del signor G._______ (cfr. atto n. 35 dell'inc. AIMP-TUTTIFRUTTI [...], pag. 1190 segg.) e del signor H._______ (cfr. atto n. 41 del citato incarto, pag. 1385 segg.); quelli del signor I._______ (cfr. atto n. 42 del citato incarto, pag. 1437 segg.) e del signor J._______ [cfr. atto n. 40 del citato incarto, pag. 1336 segg.) mostrano poi che era il signor F._______ ad occuparsi del carico della merce e dell'allestimento delle fatture. A tali testimonianze vanno altresì aggiunte quelle degli impiegati di altre ditte coinvolte nella vicenda, che come la ricorrente 2 hanno acquistato delle merci presso la E._______ secondo lo stesso « modus operandi » (cfr. allegato n. 2 con i 9 estratti degli interrogatori dei signori K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______, R._______ e S._______).
Ma vi è di più. Come verrà esposto più in dettaglio in un secondo momento (cfr. consid. 5 del presente giudizio), la documentazione agli atti (fatture, prospetti ricavati, dichiarazioni doganali, ecc.) a sostegno del « modus operandi » constatato dalle dogane appare sufficiente affinché lo scrivente Tribunale possa statuire nel merito in conoscenza di tutti gli elementi pertinenti del caso, senza dover ricorrere alla testimonianza del signor F._______. In altri termini, tenuto conto di tutti i mezzi di prova già agli atti, la comparsa del predetto teste non appare come direttamente significativa per l'apprezzamento delle prove.
Peraltro, visto il tempo trascorso sino ad oggi dall'accaduto, non si vede come il teste potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alla risoluzione del caso su dei fatti risalenti agli anni 2006-2008, senza il rischio di riportare fatti inprecisi o erronei. Lo scrivente Tribunale non intravvede neppure l'utilità di risentire un teste che ha già ammesso la propria colpa e l'adozione di un comportamento contrario ai disposti in materia doganale. Nella misura in cui la riscossione posticipata dei tributi doganali ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Visto quanto precede, i presupposti per l'audizione del testimone dinanzi allo scrivente Tribunale che si ricorda costituisce un mezzo probatorio sussidiario agli altri (cfr. consid. 3.4.2.4 del presente giudizio) non risultano adempiuti. Tenuto altresì conto dell'economia di procedura, l'apprezzamento anticipato delle prove conduce pertanto lo scrivente Tribunale a respingere la richiesta dei ricorrenti. Per gli stessi motivi tenuto altresì conto del fatto che in ambito doganale, dinanzi allo scrivente Tribunale non sussiste il diritto ad un dibattimento pubblico, rispettivamente ad un confronto orale e che, in ogni caso, i ricorrenti hanno già avuto ampiamente modo di contestare per iscritto la testimonianza del signor F._______, sia dinanzi alle precedenti istante doganali, che in sede ricorsuale pure la richiesta di contradditorio non può che conseguentemente essere respinta.
4.
In concreto, occorre esaminare se l'imposizione delle importazioni in oggetto da parte della DGD è corretta o meno, ciò che implica per lo scrivente Tribunale l'esame dettagliato di ognuno degli 88 invii ritenuti irregolari da quest'ultima, in ossequio a quanto sancito dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 (cfr. consid. 5 che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima rammentate le basi dell'imposizione doganale (cfr. consid. 4.1 che segue) e le conseguenze in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la riscossione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguentemente dell'IVA, in virtù dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
4.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind zollpflichtig und müssen nach diesem Gesetz sowie nach dem Zolltarifgesetz [1] veranlagt werden. | ||||||
| [1] SR 632.10 | ||||||
|
SR 632.10 ZTG Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG) - Zolltarifgesetz Art. 1 Allgemeine Zollpflicht |
||||||
| Alle Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, müssen nach dem Generaltarif in den Anhängen 1 und 2 veranlagt werden. [1] | ||||||
| Vorbehalten bleiben Abweichungen, die sich ergeben aus Staatsverträgen, besonderen Bestimmungen von Gesetzen sowie Verordnungen des Bundesrates, die sich auf dieses Gesetz abstützen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
4.1.2 Il regime doganale è fondato sull'autodichiarazione. In virtù di detto principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all'ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale
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e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all'obbligo di denunzia (cfr. art. 6
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 6 Begriffe |
||||||
| Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: | ||||||
| Person: eine natürliche Person,eine juristische Person,eine gesetzlich zugelassene Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die aber im Rechtsverkehr wirksam auftreten kann; | ||||||
| eine natürliche Person, | ||||||
| eine juristische Person, | ||||||
| eine gesetzlich zugelassene Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die aber im Rechtsverkehr wirksam auftreten kann; | ||||||
| Waren: die im Anhang zum Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 [1] (Zolltarifgesetz) erfassten Waren; | ||||||
| Waren des zollrechtlich freien Verkehrs (verzollte Waren): inländische Waren; | ||||||
| Waren des zollrechtlich nicht freien Verkehrs (unverzollte Waren): ausländische oder zur Ausfuhr veranlagte Waren; | ||||||
| Abgaben: Zollabgaben sowie Abgaben nach nichtzollrechtlichen Bundesgesetzen; | ||||||
| Zollabgaben: Einfuhrzölle und Ausfuhrzölle; | ||||||
| Einfuhr: das Überführen von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr; | ||||||
| Ausfuhr: das Überführen von Waren ins Zollausland; | ||||||
| Durchfuhr: das Befördern von Waren durch das Zollgebiet. | ||||||
| [1] SR 632.10 | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 25 Anmelden |
||||||
| Die anmeldepflichtige Person muss die der Zollstelle zugeführten, gestellten und summarisch angemeldeten Waren innerhalb der vom BAZG bestimmten Frist zur Veranlagung anmelden und die Begleitdokumente einreichen. | ||||||
| In der Zollanmeldung ist die zollrechtliche Bestimmung der Waren festzulegen. | ||||||
| Das BAZG kann im Interesse der Zollüberwachung vorsehen, dass Waren der Zollstelle angemeldet werden, bevor sie ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden. | ||||||
| Die anmeldepflichtige Person kann die summarisch angemeldeten Waren vor der Abgabe der Zollanmeldung auf eigene Kosten und eigene Gefahr untersuchen oder untersuchen lassen. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 29 Zuständigkeiten der Zollstellen; Zeit und Ort der Veranlagung |
||||||
| Das BAZG legt für die einzelnen Zollstellen fest: | ||||||
| welches seine Zuständigkeiten sind; | ||||||
| die Zeiten, zu denen es Veranlagungen vornehmen; | ||||||
| den Ort, an dem die Veranlagung stattfindet (Amtsplatz). | ||||||
| Es berücksichtigt die nationalen und die regionalen Bedürfnisse und gibt seine Anordnungen auf geeignete Weise bekannt. | ||||||
| Die Zollstellen können die Veranlagung auch ausserhalb des Amtsplatzes vornehmen, namentlich am Domizil der Versenderin oder des Versenders oder der Empfängerin oder des Empfängers. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 25 Anmelden |
||||||
| Die anmeldepflichtige Person muss die der Zollstelle zugeführten, gestellten und summarisch angemeldeten Waren innerhalb der vom BAZG bestimmten Frist zur Veranlagung anmelden und die Begleitdokumente einreichen. | ||||||
| In der Zollanmeldung ist die zollrechtliche Bestimmung der Waren festzulegen. | ||||||
| Das BAZG kann im Interesse der Zollüberwachung vorsehen, dass Waren der Zollstelle angemeldet werden, bevor sie ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden. | ||||||
| Die anmeldepflichtige Person kann die summarisch angemeldeten Waren vor der Abgabe der Zollanmeldung auf eigene Kosten und eigene Gefahr untersuchen oder untersuchen lassen. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 19 Zollbemessung |
||||||
| Der Zollbetrag bemisst sich nach: | ||||||
| Art, Menge und Beschaffenheit der Ware im Zeitpunkt, in dem sie der Zollstelle angemeldet wird; und | ||||||
| den Zollansätzen und Bemessungsgrundlagen, die im Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld gelten. | ||||||
| Die Ware kann mit dem höchsten Zollansatz belegt werden, der nach ihrer Art anwendbar ist, wenn: | ||||||
| die Zollanmeldung eine ungenügende oder zweideutige Bezeichnung der Ware enthält und es nicht möglich ist, die Zollanmeldung berichtigen zu lassen; oder | ||||||
| die Ware nicht angemeldet worden ist. | ||||||
| Sind Waren, die verschiedenen Zollansätzen unterliegen, im gleichen Frachtstück verpackt oder werden sie mit dem gleichen Transportmittel befördert und genügen die Angaben über die Menge jeder einzelnen Ware nicht, so werden die Zollabgaben nach dem Gesamtgewicht und nach dem Ansatz berechnet, der für die höchstbelastete Ware zu bezahlen ist. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 19 Zollbemessung |
||||||
| Der Zollbetrag bemisst sich nach: | ||||||
| Art, Menge und Beschaffenheit der Ware im Zeitpunkt, in dem sie der Zollstelle angemeldet wird; und | ||||||
| den Zollansätzen und Bemessungsgrundlagen, die im Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld gelten. | ||||||
| Die Ware kann mit dem höchsten Zollansatz belegt werden, der nach ihrer Art anwendbar ist, wenn: | ||||||
| die Zollanmeldung eine ungenügende oder zweideutige Bezeichnung der Ware enthält und es nicht möglich ist, die Zollanmeldung berichtigen zu lassen; oder | ||||||
| die Ware nicht angemeldet worden ist. | ||||||
| Sind Waren, die verschiedenen Zollansätzen unterliegen, im gleichen Frachtstück verpackt oder werden sie mit dem gleichen Transportmittel befördert und genügen die Angaben über die Menge jeder einzelnen Ware nicht, so werden die Zollabgaben nach dem Gesamtgewicht und nach dem Ansatz berechnet, der für die höchstbelastete Ware zu bezahlen ist. | ||||||
|
SR 631.01 ZV Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV) Art. 80 Begleitdokumente - (Art. 25 Abs. 1 ZG) |
||||||
| Als Begleitdokumente gelten Unterlagen, die für die Zollveranlagung von Bedeutung sind, namentlich Bewilligungen, Frachtdokumente, Handelsrechnungen, Lieferscheine, Ladelisten, Gewichtsausweise, Ursprungsnachweise, Veranlagungsinstruktionen, Analysenzertifikate, Zeugnisse und amtliche Bestätigungen. | ||||||
| Reicht die anmeldepflichtige Person innerhalb der vom BAZG festgesetzten Frist die erforderlichen Begleitdokumente nicht ein, so veranlagt die Zollstelle die Waren, für die eine Zollermässigung, Zollbefreiung oder Zollerleichterung beantragt wird, zum höchsten Zollansatz, der nach ihrer Art anwendbar ist, definitiv. | ||||||
|
SR 631.01 ZV Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV) Art. 80 Begleitdokumente - (Art. 25 Abs. 1 ZG) |
||||||
| Als Begleitdokumente gelten Unterlagen, die für die Zollveranlagung von Bedeutung sind, namentlich Bewilligungen, Frachtdokumente, Handelsrechnungen, Lieferscheine, Ladelisten, Gewichtsausweise, Ursprungsnachweise, Veranlagungsinstruktionen, Analysenzertifikate, Zeugnisse und amtliche Bestätigungen. | ||||||
| Reicht die anmeldepflichtige Person innerhalb der vom BAZG festgesetzten Frist die erforderlichen Begleitdokumente nicht ein, so veranlagt die Zollstelle die Waren, für die eine Zollermässigung, Zollbefreiung oder Zollerleichterung beantragt wird, zum höchsten Zollansatz, der nach ihrer Art anwendbar ist, definitiv. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 14 Zollerleichterungen für Waren je nach Verwendungszweck |
||||||
| Für bestimmte Verwendungen von Waren werden tiefere Zollansätze angewendet, wenn: | ||||||
| das Zolltarifgesetz [1] dies vorsieht; oder | ||||||
| das EFD die im Zolltarifgesetz festgesetzten Zollansätze herabgesetzt hat. | ||||||
| Das EFD darf die Zollansätze für bestimmte Verwendungen nur herabsetzen, wenn eine wirtschaftliche Notwendigkeit nachgewiesen wird und keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. | ||||||
| Die Oberzolldirektion kann die vom EFD festgesetzten Zollansätze anpassen, wenn veränderte Zollansätze für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Schwellenpreis oder Importrichtwert dies erfordern. | ||||||
| Wer veranlagte Waren nachträglich zu Zwecken verwenden oder abgeben will, die höheren Zollabgaben unterliegen, muss vorgängig eine neue Zollanmeldung einreichen und die Differenz nachentrichten. | ||||||
| Wer veranlagte Waren nachträglich zu Zwecken verwenden oder abgeben will, die tieferen Zollabgaben unterliegen, kann in den Fällen und innerhalb der Fristen, die das EFD vorsieht, die Differenz mit einem Rückerstattungsgesuch geltend machen. | ||||||
| [1] SR 632.10 | ||||||
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stabilito (art. 15
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 15 Landwirtschaftliche Erzeugnisse |
||||||
| Für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in der freien Periode eingeführt worden sind und zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode auf Handelsstufe noch vorhanden sind, ist eine neue Zollanmeldung einzureichen und die Zollabgabendifferenz zu den Ausserkontingentszollansätzen nachzuentrichten. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann vorsehen, dass die Waren freigegebenen Zollkontingentsteilmengen angerechnet werden. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 69 Entstehung der Zollschuld |
||||||
| Die Zollschuld entsteht: | ||||||
| im Zeitpunkt, in dem die Zollstelle die Zollanmeldung annimmt; | ||||||
| falls die Zollstelle die Zollanmeldung vor dem Verbringen der Waren angenommen hat, im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht werden; | ||||||
| falls die Zollanmeldung unterlassen worden ist, im Zeitpunkt, in dem die Waren über die Zollgrenze verbracht oder zu einem anderen Zweck verwendet oder abgegeben werden (Art. 14 Abs. 4) oder ausserhalb der freien Periode abgegeben werden (Art. 15), oder, wenn keiner dieser Zeitpunkte feststellbar ist, im Zeitpunkt, in dem die Unterlassung entdeckt wird; oder | ||||||
| falls die Zollanmeldung bei der Auslagerung aus einem Zollfreilager unterlassen worden ist, im Zeitpunkt, in dem die Waren ausgelagert worden sind, oder, wenn dieser Zeitpunkt nicht feststellbar ist, im Zeitpunkt, in dem die Unterlassung entdeckt wird. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 33 Annahme der Zollanmeldung |
||||||
| Die von der Zollstelle angenommene Zollanmeldung ist für die anmeldepflichtige Person verbindlich. | ||||||
| Das BAZG legt Form und Zeitpunkt der Annahme fest. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 34 Berichtigung oder Rückzug der Zollanmeldung |
||||||
| Die anmeldepflichtige Person kann die angenommene Zollanmeldung berichtigen oder zurückziehen, solange die Waren noch gestellt sind und solange die Zollstelle: | ||||||
| nicht festgestellt hat, dass die Angaben in der Zollanmeldung oder in den Begleitdokumenten unrichtig sind; oder | ||||||
| keine Beschau angeordnet hat. | ||||||
| Der Bundesrat kann für Waren, die den Gewahrsam des BAZG bereits verlassen haben, eine kurze Frist zur Berichtigung der angenommenen Zollanmeldung vorsehen. | ||||||
| Innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem die Waren den Gewahrsam des BAZG verlassen haben, kann die anmeldepflichtige Person der Zollstelle ein Gesuch um Änderung der Veranlagung einreichen; gleichzeitig muss sie eine berichtigte Zollanmeldung einreichen. | ||||||
| Die Zollstelle gibt dem Gesuch statt, wenn die anmeldepflichtige Person nachweist, dass: | ||||||
| die Waren irrtümlich zu dem in der Zollanmeldung genannten Zollverfahren angemeldet worden sind; oder | ||||||
| die Voraussetzungen für die beantragte neue Veranlagung schon erfüllt waren, als die Zollanmeldung angenommen wurde, und die Waren seither nicht verändert worden sind. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 34 Berichtigung oder Rückzug der Zollanmeldung |
||||||
| Die anmeldepflichtige Person kann die angenommene Zollanmeldung berichtigen oder zurückziehen, solange die Waren noch gestellt sind und solange die Zollstelle: | ||||||
| nicht festgestellt hat, dass die Angaben in der Zollanmeldung oder in den Begleitdokumenten unrichtig sind; oder | ||||||
| keine Beschau angeordnet hat. | ||||||
| Der Bundesrat kann für Waren, die den Gewahrsam des BAZG bereits verlassen haben, eine kurze Frist zur Berichtigung der angenommenen Zollanmeldung vorsehen. | ||||||
| Innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem die Waren den Gewahrsam des BAZG verlassen haben, kann die anmeldepflichtige Person der Zollstelle ein Gesuch um Änderung der Veranlagung einreichen; gleichzeitig muss sie eine berichtigte Zollanmeldung einreichen. | ||||||
| Die Zollstelle gibt dem Gesuch statt, wenn die anmeldepflichtige Person nachweist, dass: | ||||||
| die Waren irrtümlich zu dem in der Zollanmeldung genannten Zollverfahren angemeldet worden sind; oder | ||||||
| die Voraussetzungen für die beantragte neue Veranlagung schon erfüllt waren, als die Zollanmeldung angenommen wurde, und die Waren seither nicht verändert worden sind. | ||||||
|
IR 0.632.314.891.1 Landwirtschaftsabkommen vom 24. Juni 2004 zwischen der Schweiz und Libanon (mit Anhängen) Art. 9 |
||||||
| Dieses Abkommen bleibt so lange in Kraft, wie dessen Parteien Vertragsparteien des Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Libanon sind. | ||||||
4.1.5.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l'egida della vLD, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella
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del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b; 89 I 542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto (« tatsächlich veranlasst »), predispone l'importazione delle merci (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-1741/2006 del 4 marzo 2008 considd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate all'importazione della merce siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b; 107 Ib 198 consid. 6a-b; 89 I 542 consid 4; [tra le tante] sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la ricuperabilità del credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per distanziarsi dal concetto di « mandante » ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come mandante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l'importazione sia illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce importata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una persona abbia manifestato d'essere pronta (« Bereitschaft ») ad accettare tale merce, causando di fatto (« tatsächlich veranlasst ») proprio per il tramite della sua disponibilità generale ad accettarla l'importazione: detta persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell'applicazione della nozione di « mandante » ai sensi dell'art. 9 vLD, il carattere lecito o meno dell'importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 in fine, 2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il Tribunale federale le persone morali possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sentenza del TF 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
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4.1.5.2 L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio LD (FF 2004 485, 525 segg.). Anche se l'attuale LD non impiega più formalmente questa nozione, la nuova locuzione chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale corrisponde materialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 in fine; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii).
4.1.6 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali rispondono solidalmente dei dazi d'entrata, le autorità doganali possono rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 13 Passiver Veredelungsverkehr |
||||||
| Für Waren, die zur Bearbeitung, Verarbeitung oder Ausbesserung vorübergehend ausgeführt werden, gewährt das BAZG auf wieder eingeführten Erzeugnissen Zollermässigung oder Zollbefreiung, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. | ||||||
| Unter den gleichen Voraussetzungen gewährt das BAZG Zollermässigung oder Zollbefreiung, wenn die ausgeführten Waren im Ausland durch Waren gleicher Menge, Beschaffenheit und Qualität ersetzt worden sind. | ||||||
| Der Bundesrat kann für die Zollabgaben eine andere Bemessungsgrundlage vorsehen, wenn die Zollbemessung nach dem Mehrgewicht den Veredelungsmehrwert nicht zu erfassen vermag. | ||||||
| Er regelt, in welchem Ausmass Rückerstattung, Zollermässigung oder Zollbefreiung für Waren gewährt wird, die nicht wieder eingeführt, sondern auf Antrag im Zollausland vernichtet werden. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 70 Zollschuldnerin und Zollschuldner |
||||||
| Die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner muss die Zollschuld bezahlen oder, wenn dies vom BAZG verlangt wird, sicherstellen. | ||||||
| Zollschuldnerin oder Zollschuldner ist: | ||||||
| die Person, die Waren über die Zollgrenze bringt oder bringen lässt; | ||||||
| die Person, die zur Zollanmeldung verpflichtet oder damit beauftragt ist; | ||||||
| die Person, auf deren Rechnung die Waren ein- oder ausgeführt werden; | ||||||
| ... | ||||||
| Die Zollschuldnerinnen und Zollschuldner haften für die Zollschuld solidarisch. Der Rückgriff unter ihnen richtet sich nach dem Obligationenrecht [2]. | ||||||
| Nicht solidarisch haften Personen, die gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellen, sofern die Zollschuld: | ||||||
| im zentralisierten Abrechnungsverfahren des BAZG (ZAZ) über das Konto des Importeurs bezahlt wird; oder | ||||||
| aus dem Erlass einer Nachbezugsverfügung nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [3] über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) hervorgegangen ist und die Person, welche die Zollanmeldung gewerbsmässig ausgestellt hat, an der Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes kein Verschulden trifft; bei nicht schwerwiegenden Widerhandlungen kann der Betrag der solidarischen Haftung verringert werden. | ||||||
| Ebenfalls nicht solidarisch haften Transportunternehmen und ihre Angestellten, wenn das betroffene Transportunternehmen nicht mit der Zollanmeldung beauftragt worden ist und die oder der zuständige Angestellte nicht in der Lage ist zu erkennen, ob die Ware richtig angemeldet worden ist, weil: | ||||||
| sie oder er Einsicht weder in die Begleitpapiere noch in die Ladung nehmen konnte; oder | ||||||
| die Ware zu Unrecht zum Kontingentszollansatz veranlagt wurde oder auf der Ware zu Unrecht eine Zollpräferenz oder eine Zollbegünstigung gewährt wurde. [4] | ||||||
| Die Zollschuld geht auf die Erben der Zollschuldnerin oder des Zollschuldners über, auch wenn sie zur Zeit des Todes noch nicht festgestellt war. Die Erben haften solidarisch für die Zollschuld der verstorbenen Person bis zur Höhe ihrer Erbteile, einschliesslich der Vorempfänge. | ||||||
| Wer ein Unternehmen mit Aktiven und Passiven übernimmt, tritt in die zollschuldnerischen Rechte und Pflichten des Unternehmens ein. Die bisherige Zollschuldnerin oder der bisherige Zollschuldner haftet mit der oder dem neuen während zwei Jahren ab der Mitteilung oder Auskündung der Übernahme solidarisch für die Zollschulden, die vor der Übernahme entstanden sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, mit Wirkung seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). [2] SR 220 [3] SR 313.0 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
4.1.7 Conformemente all'art. 72
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 70 Zollschuldnerin und Zollschuldner |
||||||
| Die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner muss die Zollschuld bezahlen oder, wenn dies vom BAZG verlangt wird, sicherstellen. | ||||||
| Zollschuldnerin oder Zollschuldner ist: | ||||||
| die Person, die Waren über die Zollgrenze bringt oder bringen lässt; | ||||||
| die Person, die zur Zollanmeldung verpflichtet oder damit beauftragt ist; | ||||||
| die Person, auf deren Rechnung die Waren ein- oder ausgeführt werden; | ||||||
| ... | ||||||
| Die Zollschuldnerinnen und Zollschuldner haften für die Zollschuld solidarisch. Der Rückgriff unter ihnen richtet sich nach dem Obligationenrecht [2]. | ||||||
| Nicht solidarisch haften Personen, die gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellen, sofern die Zollschuld: | ||||||
| im zentralisierten Abrechnungsverfahren des BAZG (ZAZ) über das Konto des Importeurs bezahlt wird; oder | ||||||
| aus dem Erlass einer Nachbezugsverfügung nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [3] über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) hervorgegangen ist und die Person, welche die Zollanmeldung gewerbsmässig ausgestellt hat, an der Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes kein Verschulden trifft; bei nicht schwerwiegenden Widerhandlungen kann der Betrag der solidarischen Haftung verringert werden. | ||||||
| Ebenfalls nicht solidarisch haften Transportunternehmen und ihre Angestellten, wenn das betroffene Transportunternehmen nicht mit der Zollanmeldung beauftragt worden ist und die oder der zuständige Angestellte nicht in der Lage ist zu erkennen, ob die Ware richtig angemeldet worden ist, weil: | ||||||
| sie oder er Einsicht weder in die Begleitpapiere noch in die Ladung nehmen konnte; oder | ||||||
| die Ware zu Unrecht zum Kontingentszollansatz veranlagt wurde oder auf der Ware zu Unrecht eine Zollpräferenz oder eine Zollbegünstigung gewährt wurde. [4] | ||||||
| Die Zollschuld geht auf die Erben der Zollschuldnerin oder des Zollschuldners über, auch wenn sie zur Zeit des Todes noch nicht festgestellt war. Die Erben haften solidarisch für die Zollschuld der verstorbenen Person bis zur Höhe ihrer Erbteile, einschliesslich der Vorempfänge. | ||||||
| Wer ein Unternehmen mit Aktiven und Passiven übernimmt, tritt in die zollschuldnerischen Rechte und Pflichten des Unternehmens ein. Die bisherige Zollschuldnerin oder der bisherige Zollschuldner haftet mit der oder dem neuen während zwei Jahren ab der Mitteilung oder Auskündung der Übernahme solidarisch für die Zollschulden, die vor der Übernahme entstanden sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, mit Wirkung seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). [2] SR 220 [3] SR 313.0 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
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SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 70 Zollschuldnerin und Zollschuldner |
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| Die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner muss die Zollschuld bezahlen oder, wenn dies vom BAZG verlangt wird, sicherstellen. | ||||||
| Zollschuldnerin oder Zollschuldner ist: | ||||||
| die Person, die Waren über die Zollgrenze bringt oder bringen lässt; | ||||||
| die Person, die zur Zollanmeldung verpflichtet oder damit beauftragt ist; | ||||||
| die Person, auf deren Rechnung die Waren ein- oder ausgeführt werden; | ||||||
| ... | ||||||
| Die Zollschuldnerinnen und Zollschuldner haften für die Zollschuld solidarisch. Der Rückgriff unter ihnen richtet sich nach dem Obligationenrecht [2]. | ||||||
| Nicht solidarisch haften Personen, die gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellen, sofern die Zollschuld: | ||||||
| im zentralisierten Abrechnungsverfahren des BAZG (ZAZ) über das Konto des Importeurs bezahlt wird; oder | ||||||
| aus dem Erlass einer Nachbezugsverfügung nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [3] über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) hervorgegangen ist und die Person, welche die Zollanmeldung gewerbsmässig ausgestellt hat, an der Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes kein Verschulden trifft; bei nicht schwerwiegenden Widerhandlungen kann der Betrag der solidarischen Haftung verringert werden. | ||||||
| Ebenfalls nicht solidarisch haften Transportunternehmen und ihre Angestellten, wenn das betroffene Transportunternehmen nicht mit der Zollanmeldung beauftragt worden ist und die oder der zuständige Angestellte nicht in der Lage ist zu erkennen, ob die Ware richtig angemeldet worden ist, weil: | ||||||
| sie oder er Einsicht weder in die Begleitpapiere noch in die Ladung nehmen konnte; oder | ||||||
| die Ware zu Unrecht zum Kontingentszollansatz veranlagt wurde oder auf der Ware zu Unrecht eine Zollpräferenz oder eine Zollbegünstigung gewährt wurde. [4] | ||||||
| Die Zollschuld geht auf die Erben der Zollschuldnerin oder des Zollschuldners über, auch wenn sie zur Zeit des Todes noch nicht festgestellt war. Die Erben haften solidarisch für die Zollschuld der verstorbenen Person bis zur Höhe ihrer Erbteile, einschliesslich der Vorempfänge. | ||||||
| Wer ein Unternehmen mit Aktiven und Passiven übernimmt, tritt in die zollschuldnerischen Rechte und Pflichten des Unternehmens ein. Die bisherige Zollschuldnerin oder der bisherige Zollschuldner haftet mit der oder dem neuen während zwei Jahren ab der Mitteilung oder Auskündung der Übernahme solidarisch für die Zollschulden, die vor der Übernahme entstanden sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, mit Wirkung seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). [2] SR 220 [3] SR 313.0 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
4.2
4.2.1 L'importazione di merci soggetta a dazio e all'IVA, omettendo di dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 74 Zinsen |
||||||
| Wird die Zollschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet. | ||||||
| Der Verzugszins ist nicht geschuldet: | ||||||
| in besonderen Fällen, die der Bundesrat vorsieht; | ||||||
| solange die Zollschuld durch Barhinterlage sichergestellt ist. | ||||||
| Zu Unrecht erhobene oder zu Unrecht nicht zurückerstattete Beträge werden vom BAZG vom Zeitpunkt der Zahlung an verzinst. | ||||||
| Das EFD legt die Zinssätze fest. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 118 Zollhinterziehung |
||||||
| Mit Busse bis zum Fünffachen des hinterzogenen Zollabgabenbetrags wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig: | ||||||
| die Zollabgaben durch Nichtanmelden, Verheimlichen oder unrichtige Zollanmeldung der Waren oder in irgendeiner anderen Weise ganz oder teilweise hinterzieht; oder | ||||||
| sich oder einer anderen Person sonst wie einen unrechtmässigen Zollvorteil verschafft. | ||||||
| Artikel 14 VStrR [1] bleibt vorbehalten. | ||||||
| Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die Hälfte erhöht. Zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr erkannt werden. | ||||||
| Lässt sich der hinterzogene Zollabgabenbetrag nicht genau ermitteln, so wird er im Rahmen des Verwaltungsverfahrens geschätzt. | ||||||
| [1] SR 313.0 | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 85 Nachforderung von Zollabgaben |
||||||
| Hat das BAZG irrtümlich eine von ihm zu erhebende Zollabgabe nicht oder zu niedrig oder einen zurückerstatteten Zollabgabenbetrag zu hoch festgesetzt, so kann es den geschuldeten Betrag nachfordern, wenn es die entsprechende Absicht innerhalb eines Jahres nach dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung mitteilt. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 80 Anwendbares Recht |
||||||
| Die Rechtsstellung der Zollschuldnerin oder des Zollschuldners und der Bürgin oder des Bürgen gegenüber dem Bund richtet sich nach diesem Gesetz. | ||||||
| Im Übrigen gilt das Obligationenrecht [1]. | ||||||
| [1] SR 220 | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 128 Strafverfolgung |
||||||
| Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und dem VStrR [1] verfolgt und beurteilt. | ||||||
| Verfolgende und urteilende Behörde ist das BAZG. | ||||||
| [1] SR 313.0 | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 88 |
||||||
| Liegt kein Revisionsgrund vor, so trifft die Verwaltung einen entsprechenden Entscheid. | ||||||
| Bei Abweisung eines Revisionsgesuches können die Verfahrenskosten dem Gesuchsteller auferlegt werden. | ||||||
| Der Entscheid ist zu begründen und den am Revisionsverfahren Beteiligten durch eingeschriebenen Brief zu eröffnen. | ||||||
| Der Gesuchsteller kann gegen den abweisenden Entscheid innert 30 Tagen seit der Eröffnung bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde führen (Art. 25 Abs. 1); die Verfahrensvorschriften von Artikel 28 Absätze 2-5 gelten sinngemäss. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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A-7392/2014
tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. sentenza del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii).
4.2.3 Affinché l'art. 12 cpv. 2
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 70 Zollschuldnerin und Zollschuldner |
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| Die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner muss die Zollschuld bezahlen oder, wenn dies vom BAZG verlangt wird, sicherstellen. | ||||||
| Zollschuldnerin oder Zollschuldner ist: | ||||||
| die Person, die Waren über die Zollgrenze bringt oder bringen lässt; | ||||||
| die Person, die zur Zollanmeldung verpflichtet oder damit beauftragt ist; | ||||||
| die Person, auf deren Rechnung die Waren ein- oder ausgeführt werden; | ||||||
| ... | ||||||
| Die Zollschuldnerinnen und Zollschuldner haften für die Zollschuld solidarisch. Der Rückgriff unter ihnen richtet sich nach dem Obligationenrecht [2]. | ||||||
| Nicht solidarisch haften Personen, die gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellen, sofern die Zollschuld: | ||||||
| im zentralisierten Abrechnungsverfahren des BAZG (ZAZ) über das Konto des Importeurs bezahlt wird; oder | ||||||
| aus dem Erlass einer Nachbezugsverfügung nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1974 [3] über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) hervorgegangen ist und die Person, welche die Zollanmeldung gewerbsmässig ausgestellt hat, an der Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes kein Verschulden trifft; bei nicht schwerwiegenden Widerhandlungen kann der Betrag der solidarischen Haftung verringert werden. | ||||||
| Ebenfalls nicht solidarisch haften Transportunternehmen und ihre Angestellten, wenn das betroffene Transportunternehmen nicht mit der Zollanmeldung beauftragt worden ist und die oder der zuständige Angestellte nicht in der Lage ist zu erkennen, ob die Ware richtig angemeldet worden ist, weil: | ||||||
| sie oder er Einsicht weder in die Begleitpapiere noch in die Ladung nehmen konnte; oder | ||||||
| die Ware zu Unrecht zum Kontingentszollansatz veranlagt wurde oder auf der Ware zu Unrecht eine Zollpräferenz oder eine Zollbegünstigung gewährt wurde. [4] | ||||||
| Die Zollschuld geht auf die Erben der Zollschuldnerin oder des Zollschuldners über, auch wenn sie zur Zeit des Todes noch nicht festgestellt war. Die Erben haften solidarisch für die Zollschuld der verstorbenen Person bis zur Höhe ihrer Erbteile, einschliesslich der Vorempfänge. | ||||||
| Wer ein Unternehmen mit Aktiven und Passiven übernimmt, tritt in die zollschuldnerischen Rechte und Pflichten des Unternehmens ein. Die bisherige Zollschuldnerin oder der bisherige Zollschuldner haftet mit der oder dem neuen während zwei Jahren ab der Mitteilung oder Auskündung der Übernahme solidarisch für die Zollschulden, die vor der Übernahme entstanden sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, mit Wirkung seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). [2] SR 220 [3] SR 313.0 [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883). | ||||||
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SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 85 Nachforderung von Zollabgaben |
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| Hat das BAZG irrtümlich eine von ihm zu erhebende Zollabgabe nicht oder zu niedrig oder einen zurückerstatteten Zollabgabenbetrag zu hoch festgesetzt, so kann es den geschuldeten Betrag nachfordern, wenn es die entsprechende Absicht innerhalb eines Jahres nach dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung mitteilt. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
4.2.4 L'art. 12 cpv. 2
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
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4.2.5 L'art. 12 cpv. 2
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
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5.
5.1 Richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, preliminarmente, è qui utile precisare che il caso in esame si integra nel quadro di un ampio caso di importazioni in Svizzera di prodotto agricoli dichiarati in modo inesatto (chiamata dalle autorità doganali « operazione Tuttifrutti »), che ha coinvolto vari importatori tra cui la società ricorrente 1 con sede in diverse regioni linguistiche della Svizzera. Per mezzo dell'assistenza giudiziaria, un'inchiesta è stata condotta anche nei confronti della società E._______, con sede a V._______, fornitrice di detti importatori. Ad eccezione del caso in oggetto, tutte le decisioni circa l'obbligo di pagamento emesse dall'autorità inferiore nei confronti degli altri importatori sono cresciute in giudicato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell'autorità inferiore, pag. 2).
Ciò premesso, prima di analizzare i singoli 88 invii qui litigiosi, è altresì opportuno esporre il « modus operandi » alla base delle irregolarità che hanno implicato l'elusione dei tributi doganali, così come constatato dalle autorità doganali e risultante dagli atti dell'incarto. In sostanza, le autorità doganali ritengono che le differenze riscontrate tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ordinato e ricevuto dalla società ricorrente 1, non sono dovute a semplici errori di carico o di trascrizione così come asserito dai ricorrenti bensì all'allestimento da parte della società E._______ di fatture fittizie, non corrispondenti alla realtà, utilizzate al momento dello
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sdoganamento delle merci, allo scopo di eludere il dazio e l'IVA all'importazione. Tale conclusione si fonda non solo sulla testimonianza del signor F._______, ma anche su quella degli altri impiegati della E._______, come pure sul confronto dettagliato tra i documenti utilizzati per lo sdoganamento (dichiarazioni doganali, bollettini di consegna e fatture allestite dalla E._______) e quelli relativi alle comande effettuate dalla E._______ presso i propri fornitori (estratti delle comande manoscritte, prospetti ricavato). È dunque sulla base di un complesso di elementi probatori e non sulla sola base della testimonianza del signor F._______, come sembrano indicare i ricorrenti che l'autorità inferiore fonda la riscossione posticipata dei tributi doganali in oggetto (cfr. al riguardo, consid. 3.4.4 del presente giudizio).
5.2 Più in dettaglio, dagli atti dell'incarto risulta che la società ricorrente 1 per il tramite del ricorrente 2 (suo amministratore unico) era solita ordinare telefonicamente alla società E._______ (suo fornitore), il genere e la quantità di merce in funzione della propria richiesta. A volte tuttavia i contingenti a disposizione della ricorrente 1 in gran parte, indicati sugli estratti delle comande manoscritte della E._______ non coprivano interamente le comande da lei effettuate. Dai prospetti ricavati emessi dalla E._______, risulta ch'essa acquistava presso i propri fornitori i quantitativi ordinatogli dalla ricorrente 1 (colonna di sinistra « acquisti ») e che i medesimi quantitativi venivano poi rivenduti a quest'ultima (colonna di sinistra « vendite »), di modo da sempre azzerare le riserve di merce presenti nel magazzino. Tale modo di procedere trova in particolare conferma nelle dichiarazioni del signor F._______, il quale ha affermato di aver sempre venduto tutta la merce acquistata dai fornitori ai propri clienti (cfr. atto n. 33 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). Tuttavia sulla fattura di rivendita allestita dalla E._______ per la ricorrente 1, veniva indicato unicamente il quantitativo per il quale quest'ultima disponeva del contingente o la parte di un contingente che voleva utilizzare (precedentemente comunicatogli telefonicamente e risultante dagli estratti delle comande manoscritte della E._______), anziché quello effettivamente acquistato ed inviato. Per poter diminuire i quantitativi, ma fatturare comunque l'importo convenuto (prezzo di vendita complessivo), generalmente la E._______ aumentava il prezzo unitario di rivendita o il prezzo al chilo, o il prezzo a collo che, di fatto, era rappresentato dal quoziente della divisione matematica tra quanto doveva fatturare (in funzione dell'effettiva quantità rivenduta) con il quantitativo che poteva al massimo inserire nella fattura (in funzione del contingente a disposizione della ricorrente 1 o che quest'ultima intendeva utilizzare).
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A titolo illustrativo, si prendi ad esempio l'invio n. 3: sull'estratto dell'ordinazione manoscritta della E._______ è indicato un quantitativo di 500 kg di cipolle corrispondente al contingente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione. Detto quantitativo è poi stato dichiarato all'importazione sia nella dichiarazione doganale che nella fattura utilizzata a tal fine. Dalla fattura risulta l'acquisto di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli ad un prezzo unitario di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi. Dal relativo prospetto ricavato della E._______ risulta invece la vendita alla ricorrente di ben 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli, ad un prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale calcolato sul peso netto di 935 franchi. In tal caso, si vede chiaramente che il prezzo di vendita totale è lo stesso, ma che nella fattura il prezzo unitario è stato matematicamente adattato ad un contingente di 500 kg lordi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale, nel prospetto ricavato la quantità di merce è invece stata aumentata e il prezzo di vendita unitario diminiuito di conseguenza. In casu, di fatto 600 kg lordi di cipolle non sono stati dichiarati all'importazione, eludendo parte dei tributi doganali. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 220 colli
1'100 kg lordi
in 220 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 1.87
=
fr. 935.00
1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
Per questo motivo come nel caso dell'invio n. 3 appena descritto per alcuni prezzi presenti nelle fatture utilizzate per lo sdoganamento, era ripreso un prezzo di rivendita non arrotondato al cinque centesimi. L'analisi della documentazione ha permesso di stabilire che il mancato arrotondamento è avvenuto nell'ambito dei primi invii in contestazione, dopodiché il prezzo di rivendita, nonostante fosse conteggiato come precedentemente descritto, veniva sempre arrotondato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell'autorità inferiore, pag. 9). In altri casi, per poter mantenere il medesimo prezzo di vendita complessivo, la E._______ ha invece modificato altri elementi del calcolo presenti nella fattura rispetto al prospetto ricavato, ad esempio applicando un prezzo di vendita unitario (uguale o modificato) al numero di colli, anziché al peso netto della merce, e viceversa (cfr. ad esempio, invii n. 8 e 9). In altri casi, è invece il peso della merce indicato ad essere stato modificato dalla E._______, mantenendo tuttavia il medesimo prezzo di vendita unitario (cfr. ad esempio, invii n. 31 e 72). In alcuni casi meno frequenti, l'autorità inferiore ha invece ritenuto che parte del carico veniva omesso alle formalità doganali oppure non veniva
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modificato né il peso della merce, né il prezzo di vendita unitario, bensì il genere di merce (ad esempio pesche anziché zucchine; cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell'autorità inferiore, pag. 9). In presenza di un tale « modus operandi » ripetitivo, le mere contestazioni sollevate dai ricorrenti non comprovate da degli elementi concreti, quali dei documenti scritti, usando sempre lo stesso tenore non sono sufficienti ad inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore. In effetti, dai ricorrenti è richiesto che gli stessi spieghino i motivi alla base delle differenze riscontrate dalle autorità inferiori, apportando degli elementi di prova solidi. 5.3 Peraltro, dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente 2, al momento dello scarico della merce, effettuava solo un controllo sommario in base alla sua esperienza della merce che giungeva in magazzino, senza tuttavia verificarne effettivamente né il peso, né il quantitativo. Egli ordinava un determinato quantitativo e riteneva di ricevere quanto da lui ordinato e fatturato alla ricorrente 1 (cfr. pag. 10 del processo verbale d'interrogatorio del 26 agosto 2008, [atto n. 16 dell'incarto AIMP TUTTIFRUTTI ...]). In tali circostanze, i ricorrenti non sono dunque in grado di escludere delle differenze tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto. Anche errori di carico possono comportare la riscossione posticipata ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 e
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
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5.4 Ciò indicato, occorre ora esaminare ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari dall'autorità inferiore, di modo da stabilire se la riscossione posticipata secondo l'art. 12 cpv. 1 e
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
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Caso n. 1
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.02.2006
Quietanza n.: 360999
Documenti giustificativi: atto 32.1.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 1 (cfr. atti B-1 segg.)
Questo invio, essendo stato cancellato dall'autorità inferiore, non è più litigioso, sicché lo scrivente Tribunale non entrerà nel merito dello stesso.
Caso n. 2
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.03.2006
Quietanza n.: 610750
Documenti giustificativi: atto 32.1.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 2 (cfr. atti B-20 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
495
2.90
Dazio
fr.
14.35
Valore
fr.
604.90
Cipolle grosse
495
2.90
> 70 mm, ADC
0703.1059
Cipolle grosse
260
126.00
> 70 mm, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 495 kg invece di 755 kg di cipolle grosse > 70 mm.
14.35
604.90
327.60
0.00
327.60
0.00
Dichiarato
0703.1051
atto B-30
atto B-37
Invece di
Designazione
Cipolle grosse
> 70 mm
0703.1051
atto B-21
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 327.60 x 2.4% = fr. 7.85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 610750), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse sup 70 mm contenuti in 151 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-37). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800449 del 20 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-30), utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli ad un prezzo di 1.22 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 604.89 franchi (= 495 kg netti x fr. 1.22). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il
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prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-22). Ciò premesso, il prospetto ricavato del 13 febbraio 2006 della E._______ (cfr. atto B-21) che fa riferimento alla fattura n. 800449 mostra che 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così come per le altre forniture di merci. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 604 franchi (= 755 kg netti x fr. 0.80). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
495 kg lordi
in 151 colli
755 kg lordi
in 151 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
495 kg netti x fr. 1.22
=
fr. 604.89
755 kg netti x fr. 0.80
=
fr. 604.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con
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l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all'importazione. Quanto precede, porta pertanto lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 260 kg lordi (= 755 kg lordi 495 kg lordi) in più di cipolle grosse > 70 mm rispetto a quanto dichiarato all'importazione (495 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Un confronto dei documenti mostra altresì che il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti, così come risultante dal prospetto ricavato. Tale circostanza non ha tuttavia alcuna influenza né sul calcolo del dazio che viene calcolato in base al peso lordo (quantità lorda) della merce (cfr. art. 19 cpv. 1 e
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 19 Zollbemessung |
||||||
| Der Zollbetrag bemisst sich nach: | ||||||
| Art, Menge und Beschaffenheit der Ware im Zeitpunkt, in dem sie der Zollstelle angemeldet wird; und | ||||||
| den Zollansätzen und Bemessungsgrundlagen, die im Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld gelten. | ||||||
| Die Ware kann mit dem höchsten Zollansatz belegt werden, der nach ihrer Art anwendbar ist, wenn: | ||||||
| die Zollanmeldung eine ungenügende oder zweideutige Bezeichnung der Ware enthält und es nicht möglich ist, die Zollanmeldung berichtigen zu lassen; oder | ||||||
| die Ware nicht angemeldet worden ist. | ||||||
| Sind Waren, die verschiedenen Zollansätzen unterliegen, im gleichen Frachtstück verpackt oder werden sie mit dem gleichen Transportmittel befördert und genügen die Angaben über die Menge jeder einzelnen Ware nicht, so werden die Zollabgaben nach dem Gesamtgewicht und nach dem Ansatz berechnet, der für die höchstbelastete Ware zu bezahlen ist. | ||||||
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 24 Bemessungsgrundlage |
||||||
| Die Steuer wird vom tatsächlich empfangenen Entgelt berechnet. Zum Entgelt gehören namentlich auch der Ersatz aller Kosten, selbst wenn diese gesondert in Rechnung gestellt werden, sowie die von der steuerpflichtigen Person geschuldeten öffentlich-rechtlichen Abgaben. Die Absätze 2 und 6 bleiben vorbehalten. | ||||||
| Bei Leistungen an eng verbundene Personen (Art. 3 Bst. h) gilt als Entgelt der Wert, der unter unabhängigen Dritten vereinbart würde. | ||||||
| Bei Tauschverhältnissen gilt der Marktwert jeder Leistung als Entgelt für die andere Leistung. | ||||||
| Bei Austauschreparaturen umfasst das Entgelt lediglich den Werklohn für die ausgeführte Arbeit. | ||||||
| Bei Leistungen an Zahlungs statt gilt als Entgelt der Betrag, der dadurch ausgeglichen wird. | ||||||
| Gilt eine Person als Leistungserbringerin nach Artikel 20a, so entspricht das Entgelt für die Lieferung, die sie ermöglicht hat, dem Wert, den sie dem Käufer oder der Käuferin des Gegenstandes mitgeteilt hat. [1] | ||||||
| Nicht in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden: | ||||||
| Billettsteuern, Handänderungssteuern sowie die auf der Leistung geschuldete Mehrwertsteuer selbst; | ||||||
| Beträge, welche die steuerpflichtige Person von der die Leistung empfangenden Person als Erstattung der in deren Namen und für deren Rechnung getätigten Auslagen erhält, sofern sie diese gesondert ausweist (durchlaufende Posten); | ||||||
| der Anteil des Entgelts, der bei der Veräusserung eines unbeweglichen Gegenstandes auf den Wert des Bodens entfällt; | ||||||
| die im Preis für Entsorgungs- und Versorgungsleistungen eingeschlossenen kantonalen Abgaben an Wasser-, Abwasser- oder Abfallfonds, soweit diese Fonds daraus an Entsorgungsanstalten oder Wasserwerke Beiträge ausrichten. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Juni 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 438; BBl 2021 2363). | ||||||
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 54 Bemessungsgrundlage [1] |
||||||
| Die Steuer wird berechnet: | ||||||
| auf dem Entgelt, wenn die Gegenstände in Erfüllung eines Veräusserungs- oder Kommissionsgeschäfts eingeführt werden; | ||||||
| auf dem Entgelt für werkvertragliche Lieferungen oder Arbeiten im Sinne von Artikel 3 Buchstabe d Ziffer 2, die unter Verwendung von in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten Gegenständen besorgt (Art. 48 ZG [2]) und durch eine im Inland nicht als steuerpflichtig eingetragene Person ausgeführt werden; | ||||||
| auf dem Entgelt für die im Auftrag von Kunstmalern und Kunstmalerinnen sowie Bildhauern und Bildhauerinnen an ihren eigenen Kunstwerken im Ausland besorgten Arbeiten (Art. 3 Bst. d Ziff. 2), sofern die Kunstwerke von ihnen selbst oder in ihrem Auftrag ins Inland verbracht wurden; | ||||||
| auf dem Entgelt für den Gebrauch von Gegenständen, die nach den Artikeln 9 und 58 ZG zur vorübergehenden Verwendung eingeführt wurden, sofern die Steuer auf diesem Entgelt beachtlich ist; wird für den vorübergehenden Gebrauch kein oder ein ermässigtes Entgelt gefordert, so ist das Entgelt massgebend, das einer unabhängigen Drittperson berechnet würde; | ||||||
| auf dem Entgelt für die im Ausland besorgten Arbeiten an Gegenständen (Art. 3 Bst. d Ziff. 2), die nach den Artikeln 9 und 58 ZG zur vorübergehenden Verwendung oder die nach den Artikeln 13 und 60 ZG zur passiven Lohnveredelung im Rahmen eines Werkvertrags ausgeführt wurden und an den Absender oder die Absenderin im Inland zurückgesandt werden; | ||||||
| auf dem Entgelt für die im Ausland besorgten Arbeiten an Gegenständen (Art. 3 Bst. d Ziff. 2), sofern diese zur Lohnveredlung im Rahmen eines Werkvertrags nach dem Ausfuhrverfahren (Art. 61 ZG) ins Ausland verbracht worden sind und an den Absender oder die Absenderin im Inland zurückgesandt werden; | ||||||
| auf dem Marktwert in den übrigen Fällen; als Marktwert gilt, was der Importeur oder die Importeurin auf der Stufe, auf der die Einfuhr bewirkt wird, an einen selbstständigen Lieferanten oder eine selbständige Lieferantin im Herkunftsland der Gegenstände zum Zeitpunkt der Entstehung der Einfuhrsteuerschuld nach Artikel 56 unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs zahlen müsste, um die gleichen Gegenstände zu erhalten. | ||||||
| Richtet sich die Steuerberechnung nach dem Entgelt, so ist das vom Importeur oder der Importeurin oder an seiner oder ihrer Stelle von einer Drittperson entrichtete oder zu entrichtende Entgelt nach Artikel 24 massgebend, unter Vorbehalt von Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe h. Bei einer nachträglichen Änderung dieses Entgelts gilt Artikel 41 sinngemäss. | ||||||
| In die Bemessungsgrundlage sind einzubeziehen, soweit nicht bereits darin enthalten: | ||||||
| die ausserhalb des Inlands sowie aufgrund der Einfuhr geschuldeten Steuern, Zölle und sonstigen Abgaben, mit Ausnahme der zu erhebenden Mehrwertsteuer; | ||||||
| die Kosten für das Befördern oder Versenden und alle damit zusammenhängenden Leistungen bis zum Bestimmungsort im Inland, an den die Gegenstände zum Zeitpunkt der Entstehung der Einfuhrsteuerschuld nach Artikel 56 zu befördern sind; ist dieser Ort unbekannt, so gilt als Bestimmungsort der Ort, an dem das Umladen nach Entstehung der Einfuhrsteuerschuld im Inland erfolgt. | ||||||
| Bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Zollanmeldung oder fehlen Wertangaben, so kann das BAZG die Steuerbemessungsgrundlage nach pflichtgemässem Ermessen schätzen. | ||||||
| Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage herangezogene Preis- oder Wertangaben in ausländischer Währung sind nach dem am letzten Börsentag vor der Entstehung der Einfuhrsteuerschuld nach Artikel 56 notierten Devisenkurs (Verkauf) in Schweizerfranken umzurechnen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [2] SR 631.0 [3] Die Berichtigung der RedK der BVers vom 28. April 2016, veröffentlicht am 10. Mai 2016, betrifft nur den französischen Text (AS 2016 1357). [4] Die Berichtigung der RedK der BVers vom 28. April 2016, veröffentlicht am 10. Mai 2016, betrifft nur den französischen Text (AS 2016 1357). | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata.
Caso n. 3
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 23.03.2006
Quietanza n.: 645599
Documenti giustificativi: atto 32.1.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 3 (cfr. atti B-42 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
0703.1051
atto B-49
atto B-52
atto B-55
0704.9041
Invece di
0703.1051
atto B-44
0703.1059
0704.9041
0704.9049
Designazione
Cipolle grosse
> 70 mm
Cavoli verze
Milano
Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
Cavoli verze
Milano, ADC
Cavoli verze
Milano, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
2.90
Dazio
fr.
14.50
Valore
fr.
935.00
200
3.00
6.00
318.20
500
2.90
14.50
935.00
600
126.00
756.00
0.00
200
3.00
6.00
318.20
110
194.00
213.40
00.00
969.40
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 969.40 x 2.4% = fr. 23.25
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 220 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-52). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle > 70 », ciò che secondo la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione, o voleva utilizzare all'importazione, un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-43). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm
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conting. contenuti in 220 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse insieme a quello dei cavoli verza è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 3 il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) che fa riferimento alla fattura n. 800484 mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 220 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro ricordato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 935 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.85). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Sebbene i ricorrenti contestino il significato della cifra 500 riportato sulla comanda manoscritta (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 5) corrispondente al contingente disponibile l'argomentazione della DGD è convincente: lo scrivente Tribunale ha potuto constatare che in 62 casi dei 88 casi qui litigiosi detta cifra corrispondeva effettivamente al contingente disponibile ed era il limite superiore dei chili dichiarati alla dogana. Ciò precisato, per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando dunque il contingente a disposizione della ricorrente 1 nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 220 colli
1'100 kg lordi
in 220 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 1.87
=
fr. 935.00
1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 1.72 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 318.20 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.72). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le verze insieme a quello delle cipolle gialle appena esaminato è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) che fa riferimento alla fattura n. 800484 mostra che 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavoli verze è indicato a mano il prezzo di 1.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 318 franchi (= 265 kg netti x fr. 1.20).
Come per le cipolle, anche per i cavoli verze vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per le cipolle). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
310 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
185 kg netti x fr. 1.72
=
fr. 318.20
265 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 318.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
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presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 310 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 4
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 31.03.2006
Quietanza n.: 715928
Documenti giustificativi: atto 32.1.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 4 (cfr. atti B-56 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
2.90
Dazio
fr.
14.50
Valore
fr.
770.00
Cipolle grosse
500
2.90
> 70 mm, ADC
0703.1059
Cipolle grosse
600
126.00
> 70 mm, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm.
14.50
770.00
756.00
0.00
756.00
0.00
Dichiarato
0703.1051
atto B-63
atto B-68
Invece di
Designazione
Cipolle grosse
> 70 mm
0703.1051
atto B-58
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 756.00 x 2.4% = fr. 18.15
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 715928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 110 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-68). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
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poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle < 70 », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B57). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800547 del 31 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-63), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli ad un prezzo di 1.54 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 770 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.54). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per le cipolle grosse è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 4 il relativo prospetto ricavato del 31 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-58) che fa riferimento alla fattura n. 800547 mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per le cipolle grosse (colonna di sinistra « vendite ») è poi indicato il prezzo di vendita in franchi svizzeri di 0.70 franchi/kg applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 770 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.70).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 110 colli
1'100 kg lordi
in 110 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 1.54
=
fr. 770.00
1'100 kg netti x fr. 0.70
=
fr. 770.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 5
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 11.04.2006
Quietanza n.: 803492
Documenti giustificativi: atto 32.1.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 5 (cfr. atti B-72 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
1.40
Valore
fr.
132.00
2.90
2.90
1.45
1.40
132.00
132.00
42
472.00
43
427.00
Fatti contestati: dichiarazione di 49 kg invece di 92 kg di cipollotti.
198.25
202.95
0.00
0.00
Differenza di dazio:
198.30
202.95
0.00
Dichiarato
Designazione
0703.1021
Cipollotti
0703.1021
Cipollotti, ADC
0703.1029
Cipollotti, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
49
2.90
atto B-81
atto B-93
Invece di
atto B-74
50
49
Differenza IVA: fr. 202.95 x 2.4% = fr. 4.85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 803492), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-93). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 20 a fianco della scritta « cipollotti » (undicesima riga), ciò che lascia pensare che la ricorrente 1 le ha verosimilmente comandato 20 colli (cfr. atto B-73).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800605 dell'11 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-81), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 6.60 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 132 franchi (= 20 colli x fr. 6.60). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 5 il relativo prospetto ricavato dell'11 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-74) facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800605 mostra che 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
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venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130.50 franchi (= 72.5 kg netti x fr. 1.80).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3) nella fattura il prezzo di vendita unitario indicato è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita, rispetto al prospetto ricavato. Detto ciò, nel caso concreto, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come per il prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
49 kg lordi
in 20 colli
92 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
20 colli x fr. 6.60
(contenenti 41 kg netti)
72.5 kg netti x fr. 1.80
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 132.00
=
fr. 130.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 43 kg lordi (= 92 kg lordi 49 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (49 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 92 kg lordi anziché i 49 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.04.2006
Quietanza n.: 832052
Documenti giustificativi: atto 32.1.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 6 (cfr. atti B-99 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-107
atto B-108
atto B-104
Invece di
atto B-101
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
499
7.00
181
2.00
Dazio
fr.
34.95
3.60
Valore
fr.
449.00
354.90
0704.1090
0808.2021
Cavolfiori
Pere Abate
0709.9099
Rucola
22
8.50
1.85
192.00
0704.9049
0808.1039
0706.9069
Verze, ADFC
Mele, ADFC 1
Rapanelli,
ADFC 1
499
181
22
194.00
140.00
350.00
968.05
253.40
77.00
449.00
354.90
192.00
1'258.05
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze. b) dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele. c) dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'258.05 x 2.4% = fr. 30.20
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a) Dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-107). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ dalla quale risulta la vendita di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli ad un prezzo di 1.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento dello sdoganamento della merce in questione.
Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) che fa riferimento alla fattura n. 800628 appena citata mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 1.00 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati
dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
449 kg lordi
di cavolfiori
in 50 colli
449 kg lordi
di cavolfiori
in 50 colli
449 kg netti di cavolfiori
x fr. 1.00
=
fr. 449.00
449 kg netti di cavolfiori
x fr. 1.00
=
fr. 449.00
Orbene, l'autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle verze anziché dei cavolfiori, fondandosi sull'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata « verze » sarebbe stato aggiunto un puntino (cfr. atto B-100).
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Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documentazione, ove figura l'importazione di cavolfiori. L'estratto della comanda peraltro appena leggibile lascia unicamente presumere che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle verze presso il suo fornitore indicato nella predetta comanda, ma non che le stesse siano poi state fornite da quest'ultimo e poi vendute alla ricorrente 1 al posto dei cavolfiori. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle verze, per le quali sembra essere stato indicato un numero di 45 colli, fornendo pertanto al loro posto dei cavolfiori, che la ricorrente 1 ha di fatto poi ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD, ragione per cui, in assenza di una prova chiara, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto dei cavolfiori. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere ingiustificata la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce, che va pertanto annullata. b) Dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ dalla quale risulta la vendita di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10). Nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento dello sdoganamento della merce in questione. Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) che fa riferimento alla fattura n. 800628 mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto alle pere è poi indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10).
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Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
181 kg lordi
di pere abate
in 40 colli
181 kg lordi
di pere abate
in 40 colli
169 kg netti di pere abate
x fr. 2.10
=
fr. 354.90
169 kg netti di pere abate
x fr. 2.10
=
fr. 354.90
Detto ciò, l'autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle mele golden anziché delle pere, fondandosi sull'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata « Golden » sarebbero indicati 40 colli (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documentazione, ove figura l'importazione di pere. L'estratto della comanda peraltro appena leggibile lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle mele golden, ma non che le stesse siano poi state consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione le mele, sicché ha fornito le pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per la predetta merce non è giustificata, motivo per cui va annullata. c) Dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 144 kg lordi / 132 kg netti di rucola contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108). Nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ per tale merce sono invece indicati due tipi diversi di rucola: (1) la prima è la rucola domestica ins. salata coltivata per la quale risulta la vendita di 122 kg lordi/ 115 kg netti contenuti in 24 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale,
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calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (=24 colli x fr. 12); (2) la seconda per cui è stata operata la ripresa fiscale è la rucola selvatica insalata per la quale risulta la vendita risulta di 22 kg lordi / 17 kg netti contenuti in 16 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Orbene, la somma dei colli (40 colli = 24 colli + 16 colli) e della quantità di merce (144 kg lordi = 122 kg lordi + 22 kg lordi) corrisponde a quella indicata nella dichiarazione doganale. Ciò precisato, nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata davvero utilizzata al momento dello sdoganamento della merce.
Tali dati trovano poi riscontro nel relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) che fa riferimento alla fattura n. 800628 che mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica ins.salata col. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1; (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica insalata contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso un suo altro fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel predetto documento, per i due tipi di rucola è indicato il prezzo di 12 franchi per collo, scritto a mano dalla E._______ che quest'ultima secondo le autorità doganali avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (= 24 colli x fr. 12); (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di merce
lorda.
Dati utilizzati per il calcolo
del prezzo di vendita totale.
122 kg/24 colli di
rucola domestica
+ 22 kg/16 colli di
rucola selvatica
122 kg/24 colli di
rucola domestica
+ 22 kg/16 colli di
rucola selvatica
(24 colli x fr. 12.00)
di rucola domestica
+ (16 colli x fr. 12.00)
di rucola selvatica
(24 colli x fr. 12.00)
di rucola domestica
+ (16 colli x fr. 12.00)
di rucola selvatica
Prezzo di
vendita totale.
fr. 480.00
=
fr. 480.00
=
Orbene, la DGD ritiene che invero la ricorrente 1 al posto dei 16 colli di rucola selvatica avrebbe ricevuto dei rapanelli, fondandosi sull'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove sarebbero indicati
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16 colli accanto alla dicitura cerchiata « rapa » ed indicata con un puntino sulla destra (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documentazione, ove figura l'importazione di rucola. L'estratto della comanda appena leggibile lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle rape o dei rapanelli, ma non che tale merce sia poi stata effettivamente acquistata e consegnata alla ricorrente 1 al posto della rucola. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione le rape, rispettivamente i rapanelli, sicché ha fornito la rucola che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dall'autorità inferiore, motivo per cui, in assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto della rucola. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui va annullata.
Caso n. 7
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.04.2006
Quietanza n.: 840802
Documenti giustificativi: atto 32.1.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 7 (cfr. atti B-110 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0703.1051
atto B-117
atto B-123
atto B-124
0703.1071
Cipolle grosse
> 70 mm
Cipolle commest.
< 70 mm
Coste
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
2.90
Dazio
fr.
14.50
Valore
fr.
430.00
500
2.90
14.50
430.00
100
10.00
10.00
369.00
500
2.90
14.50
430.00
50
126.00
63.00
0.00
500
2.90
14.50
430.20
50
96.00
48.00
0.00
0709.9061
100
10.00
0709.9069
244
306.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse > 70 mm.
10.00
746.65
369.00
0.00
0709.9061
Invece di
0703.1051
atto B-112
0703.1059
0703.1071
0703.1079
Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
Cipolle commest.
< 70 mm, ADC
Cipolle commest.
< 70 mm, ADFC
Coste, ADC
Coste, ADFC
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b)
c)
dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle commestibili altre < 70 mm.
dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 857.65 x 2.4% = fr. 20.55
857.65
0.00
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle » (appena leggibile), ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per tali cipolle come per le cipolle commestibili è l'unico prezzo che non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi.
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 7 il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) che fa riferimento alla fattura n. 800643 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per gli altri invii, si ricorda che nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78).
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In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 0.86
=
fr. 430.00
550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 9 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La
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loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le tali cipolle come per le cipolle grosse è l'unico prezzo che non è stato arrotondato verso l'alto o verso il basso di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) che fa riferimento alla fattura n. 800643 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali importi appaiono plausibili. Accanto alle cipolle commestibili è poi indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78).
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Come per le cipolle grosse, anche per le cipolle commestibili vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
500 kg netti x fr. 0.86
=
fr. 430.00
550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi 500 kg lordi) in più di dette cipolle rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le cipolle commestibili i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste fresche contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
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società E._______ (cfr. atto B-124). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « coste », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-111). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 12.30 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 369 franchi (= 30 colli x fr. 12.30). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800643 mostra che 344 kg lordi / 284 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 344 kg lordi / 284 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 369.20 franchi (= 284 kg netti x fr. 1.30).
Come per le cipolle grosse, anche per le coste vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Qui però, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 30 colli
344 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
30 colli x fr. 12.30
(contenenti 91 kg netti)
284 kg netti x fr. 1.30
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 369.00
=
fr. 369.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
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utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 244 kg lordi (= 344 kg lordi 100 kg lordi) in più di coste altre rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 8
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.04.2006
Quietanza n.: 867465
Documenti giustificativi: atto 32.1.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 8 (cfr. atti B-127 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
2.90
Dazio
fr.
2.90
Valore
fr.
275.00
Cipollotti bianchi,
100
2.90
ADC
0703.1029
Cipollotti bianchi,
49
472.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 149 kg di cipollotti.
2.90
275.00
231.30
0.00
231.30
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0703.1021
Cipollotti bianchi
atto B-137
atto B-141
Invece di
0703.1021
atto B-129
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 231.30 x 2.4% = fr. 5.55
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 867465), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-141). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cipp », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un contingente di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-128). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800658 del 20 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-137), utilizzata per lo
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sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti bianchi conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di 11.00 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 275 franchi (= 25 colli x fr. 11.00). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-130).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 8 il relativo prospetto ricavato del 20 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-129) che fa riferimento alla fattura n. 800658 mostra che 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti bianchi conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248 franchi (= 124 kg netti x fr. 2.00). Ciò rilevato, da un confronto tra i dati della fattura e quelli riportati nel prospetto ricavato, risulta che tutti i dati alla base del calcolo del prezzo di vendita totale quantità di merce, prezzo di vendita unitario e totale differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. A differenza degli altri casi, per questo invio vi è inoltre un'enorme differenza tra il prezzo di vendita totale indicato nella fattura e quello risultante dal prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 25 colli
149 kg lordi
in 25 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
25 colli x fr. 11.00
(contenenti 87.5 kg netti)
124 kg netti x fr. 2.00
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 275.00
=
fr. 248.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
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invero acquistato 49 kg lordi (= 149 kg lordi 100 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 149 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.04.2006
Quietanze n.: 896788 e 896873
Documenti giustificativi: atto 32.1.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 9 (cfr. atti B-145 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
0703.1061
atto B-161
atto B-168
atto B-165
0703.1021
Invece di
0703.1061
atto B-147
0703.1069
0703.1021
0703.1029
Designazione
Cipolle altre
< 70 mm
Cipollotti
Cipolle altre
< 70 mm, ADC
Cipolle altre
< 70 mm, ADFC
Cipollotti, ADC
Cipollotti, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
250
2.90
Dazio
fr.
7.25
Valore
fr.
340.00
98
2.90
2.85
220.00
250
2.90
7.25
340.00
150
96.00
144.00
0.00
98
17
2.90
472.00
2.85
80.25
220.20
00.00
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Fatti contestati:
a) dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre < 70 mm (molto importante: nel prospetto ricavato il sig. F._______ ha indicato attento! Ha 250 kg permesso)
b) dichiarazione di 98 kg di cipollotti invece di 115 kg di cipollotti (molto importante: vedi accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale per 100 kg lordi dal 20.04.2006 al 25.04.2006 per il PGI 300421 della A._______)
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 224.25 x 2.4% = fr. 5.35
224.25
0.00
a) Dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre < 70 mm. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896788), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle, altre < 70 mm contenuti in 80 colli (cassa/cassetta) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-168). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 250 a fianco della scritta « cipolle » (quasi illeggibile), ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 250 kg lordi ADC (cfr. atto B-146). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio confine e timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.), dalla quale risulta la vendita di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 4.25 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 340 franchi (= 80 colli x fr. 4.25). Agli atti sono inoltre presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro doganale due con il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza (cfr. atto B-150) riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento.
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del 24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) che fa riferimento alla fattura n. 800684 mostra che 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è indicato a mano il prezzo di 0.85 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
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dunque venduto 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commestibili per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 340 franchi (= 400 kg netti x fr. 0.85). Va poi rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « attento! Ha 250 kg permesso », ciò che lascia pensare che di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo 250 kg di contingente. Tale conclusione trova riscontro sia nella dichiarazione doganale, che nell'ordinazione manoscritta del signor F._______. Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato nonché applicato al numero di colli anziché ai chilogrammi e la quantità di merce in chilogrammi venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
250 kg lordi
in 80 colli
400 kg lordi
in 80 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
80 colli x fr. 4.25
(contenenti 242 kg netti)
400 kg netti x fr. 0.85
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 340.00
=
fr. 340.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 150 kg lordi (= 400 kg lordi 250 kg lordi) in più di cipolle commestibili rispetto a quanto dichiarato all'importazione (250 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 400 kg lordi anziché i 250 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro,
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la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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avrebbe dunque venduto 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 220 franchi (20 colli x fr. 11.00). Ciò indicato, va altresì rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « 100 kg » accanto ai cipollotti, ciò che lascia pensare che come per le cipolle di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo 100 kg di contingente. Tale ipotesi trova riscontro nell'accordo sull'utilizzazione di quote contingente doganale (QCD), dal quale emerge che dal 20 aprile 2006 al 25 aprile 2006 la ricorrente 1 ha utilizzato una quota di 100 kg lordi del suo contingente per i cipollotti (cfr. atto B-159).
Nel caso concreto, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati e il prezzo di vendita unitario, tuttavia la quantità di merce differisce chiaramente. Per mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) è stato modificato unicamente il peso lordo/netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
98 kg lordi
in 20 colli
115 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
20 colli x fr. 11.00
(contenenti 90 kg netti)
20 colli x fr. 11.00
(contenenti 101 kg netti)
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 220.00
=
fr. 220.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 115 kg lordi 98 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i cipollotti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle altre che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 10
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 15.05.2006
Quietanza n.: 1081057
Documenti giustificativi: atto 32.1.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 10 (cfr. atti B-172 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0808.2021
Pere Abate
0808.1039
Mele, ADFC 1
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
106
2.00
Dazio
fr.
2.10
Valore
fr.
198
148.40
198.00
146.30
0.00
atto B-181
atto B-193
Invece di
106
140.00
atto B-174
Fatti contestati: dichiarazione di 106 kg di pere abate invece di 106 kg di mele.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 146.30 x 2.4% = fr. 3.50
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1081057) utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-193).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800803 del 15 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-181), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 197.60 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 2.00). Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-177).
A sua volta, pure il relativo prospetto ricavato del 15 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-174) facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800803 mostra i medesimi quantitativi dichiarati all'importazione: 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. In tale documento, accanto alle pere, è poi indicato il prezzo di vendita verosimilmente in franchi svizzeri di 2.00 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le ha dunque venduto 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate per un prezzo totale, calcolato sul loro peso netto, di 197.60 (= 98.8 kg netti x fr. 2.00).
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Ne discende che il tipo di merce importato, i quantitativi, i prezzi vendita unitari e totali sono gli stessi in tutti documenti agli atti.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
Dati constatati
(prospetto ricavato)
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
106 kg lordi
di pere abate
in 24 colli
106 kg lordi
di pere abate
in 24 colli
98.8 kg netti di pere abate
x fr. 2.00
=
fr. 197.60
98.8 kg netti di pere abate
x fr. 2.00
=
fr. 197.60
Detto ciò, l'autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle mele anziché delle pere abate, fondandosi sull'estratto della comanda presa dal signor F._______, ove risulterebbe la comanda cerchiata di 24 colli di mele (cfr. atto B-173, ultima riga).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto degli atti, ove figura l'importazione di pere abate. L'estratto della comanda lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle mele, ma non ch'egli le abbia comandate presso il suo fornitore, ancor meno che delle mele siano state fornite dal fornitore e poi consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere abate. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle mele, sicché ha fornito delle pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD, sicché in assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui va annullata.
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Caso n. 11
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 16.05.2006
Quietanza n.: 1096192
Documenti giustificativi: atto 32.1.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 11 (cfr. atti B-196 segg.)
N. di tariffa Designazione
Dichiarato
0707.0021
Cetrioli
0707.0021
0707.0029
Cetrioli, ADC
Cetrioli, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
255.00
10.00
103.70
255.00
0.00
103.70
0.00
atto B-204
atto B-210
Invece di
atto B-198
100
72
2.90
144.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg di cetrioli invece di 172 kg di cetrioli.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 103.70 x 2.4% = fr. 2.45
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1096192), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli per insalata contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-210). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-197). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800816 del 16 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-204), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingentati in 16 colli ad un prezzo di 2.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 255.14 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.68). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario e totale indicato per i cetrioli non sono stranamente stati arrotondati verso di 5 centesimi. Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale riportante i medesimi dati (cfr. atto B-201). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 11 il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-198) che fa riferimento alla fattura n. 800816 mostra che 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli insalat. contingentati contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
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venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 254.72 franchi (= 159.2 kg netti x fr. 1.60). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 16 colli
172 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
95.2 kg netti x fr. 2.68
=
fr. 255.14
159.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 254.72
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 72 kg lordi (= 172 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 172 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.05.2006
Quietanza n.: 1125190
Documenti giustificativi: atto 32.1.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 12 (cfr. atti B-211 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0707.0021
Cetrioli
0707.0021
0707.0029
Cetrioli, ADC
Cetrioli, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
228.00
10.00
112.30
228.00
0.00
112.30
0.00
atto B-221
atto B-232
atto B-236
Invece di
atto B-213
100
78
10.00
144.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 178 kg di cetrioli. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 112.30 x 2.4% = fr. 2.70
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1125190), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-232). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « crtr » (appena leggibile), ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-212).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800828 del 18 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-221) presa in considerazione dalle autorità doganali dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingent. cat. I in 16 colli ad un prezzo di 2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 228.48 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.40). Sebbene su tale documento non è visibile alcun timbro ufficiale delle autorità doganali, i ricorrenti non contestano l'uso di questa fattura per lo sdogonamento, sicché verosimilmente lo stesso è stato utilizzato per l'importazione della merce. Agli atti sono altresì presenti due copie della predetta fattura, anch'esse sprovviste del timbro doganale, riportanti i medesimi dati (cfr. atti B-216 e B-224). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 12 il relativo prospetto ricavato del 18 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-213) che fa riferimento alla fattura n. 800828 mostra che 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli insalat. contingent. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli, è poi indicato a mano il prezzo di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 226.80 franchi (= 162 kg netti x fr. 1.40).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 16 colli
178 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
95.2 kg netti x fr. 2.40
=
fr. 228.48
162.0 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 226.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
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utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 78 kg lordi (= 178 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 178 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 13
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 22.05.2006
Quietanza n.: 1156481
Documenti giustificativi: atto 32.1.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 13 (cfr. atti B-240 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-250
atto B-259
atto B-261
0707.0021
0709.9061
Designazione
Cetrioli
Coste
Invece di
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
100
10.00
0707.0021
Cetrioli, ADC
100
0707.0029
Cetrioli,
ADFC
16
atto B-242
0709.9061
Coste, ADC
100
0709.9069
Coste, ADFC
57
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli. b) dichiarazione di 100 kg invece di 157 kg di coste.
10.00
144.00
10.00
306.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 197.45 x 2.4% = fr. 4.75
Dazio
fr.
10.00
10.00
Valore
fr.
134.00
174.00
10.00
23.05
10.00
174.40
134.00
0.00
174.00
0.00
197.45
0.00
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-259). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « crt. nostr. », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-241). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.43 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 134.42 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.43). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani insieme a quello delle coste è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 13 il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) che fa riferimento alla fattura n. 800843 mostra che 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché le quantità indicate nel predetto prospetto appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ secondo la DGD avrebbe invero applicato alla società ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133.64 franchi (= 102.8 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala che agli atti è presente un'altra copia del prospetto ricavato sul quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Nella misura in cui i dati riportati nei due prospetti ricavati sono uguali per i cetrioli (stesso numero di colli, stesso peso netto/lordo, stesso fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, prendendo come riferimento l'atto B-242. Inoltre, l'atto B-242 fatto alle ore 13:03:31 è il documento più recente, l'atto B-243 essendo stato creato prima alle ore 11:13:58.
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 20 colli
116.8 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
94 kg netti x fr. 1.43
=
fr. 134.42
102.8 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 133.64
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
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presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 173.54 franchi (= 92.8 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le coste insieme a quello dei cetrioli è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia della fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) che fa riferimento alla fattura n. 800843 presa in considerazione dalla DGD mostra che 157 kg lordi / 133 kg netti di coste conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Inoltre, le tre lettere a fianco di « Cos. 100 » sull'estratto dell'ordinazione (cfr. atto B-241) mostrano che le coste sono state ordinate dalla E._______ presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, ciò che spiega le quantità riportate nel prospetto ricavato. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ secondo la DGD avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 157 kg lordi / 133 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 172.90 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala che agli atti è presente un'altra copia del prospetto ricavato sul quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Poiché i dati riportati nei due prospetti sono uguali per le coste (stesso numero di colli, stesso peso netto/lordo e fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio della DGD, prendendo come riferimento l'atto B-242.
Come per i cetrioli, anche per le coste vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per i cetrioli e per l'invio n. 3).
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 24 colli
157.0 kg lordi
in 24 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
92.8 kg netti x fr. 1.87
=
fr. 173.54
133.0 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 172.90
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 57 kg lordi (= 157 kg lordi 100 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 14
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.05.2006
Quietanza n.: 1200444
Documenti giustificativi: atto 32.1.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 14 (cfr. atti B-265 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0709.9021
Finocchi
0709.9021
0709.9029
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
Dazio
fr.
14.00
Valore
fr.
345.00
14.00
145.55
345.00
0.00
145.55
0.00
atto B-272
atto B-282
Invece di
atto B-267
200
63
7.00
231.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 263 kg di finocchi.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 145.55 x 2.4% = fr. 3.50
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1200444), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi freschi contenuti in 48 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-282). Tali dati risultano altresì dalla distinta di carico del 26 maggio 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800866, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 1.86 franchi/kg (cfr. atto B-277). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-266). I predetti dati trovano poi riscontro nella fattura n. 800866 del 26 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-272), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 345.22 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.86). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 26 maggio 2006 citata poc'anzi. Sennonché, un esame approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i finocchi è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 14 il relativo prospetto ricavato del 26 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-267) che fa riferimento
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alla fattura n. 800866 mostra che 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Anche qui, le lettere PAV a fianco della scritta « finocchi 200 » sull'estratto dell'ordinazione (cfr. atto B-266) mostrano che i finocchi sono stati ordinati presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Come per gli altri invii, poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi appaiono del tutto plausibili. Accanto ai finocchi è indicato il prezzo in franchi svizzeri di 1.50 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite »), applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 344.10 franchi (= 229.4 kg netti x fr. 1.50). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 24 colli
263 kg lordi
in 48 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
185.6 kg netti x fr. 1.86
=
fr. 345.22
229.4 kg netti x fr. 1.50
=
fr. 344.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63 kg lordi (= 263 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 12). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 263 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 30.05.2006
Quietanza n.: 1232527
Documenti giustificativi: atto 32.1.15 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 15 (cfr. atti B-286 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
Dazio
fr.
20.00
Valore
fr.
321.00
Sedano verde,
200
10.00
ADC
atto B-288
0709.4019
Sedano verde,
67
226.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 267 kg di sedano verde.
20.00
321.00
151.40
0.00
151.40
0.00
Dichiarato
0709.4011
Designazione
Sedano verde
atto B-305
atto B-294
Invece di
0709.4011
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 151.40 x 2.4% = fr. 3.60
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1232527), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano
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verde contenuti in 56 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-305). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « sed.v. » (appena leggibile), ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-287).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800887 del 30 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-294), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) sulla quale si sono basate le autorità doganali , dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.75 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 320.60 franchi (= 183.2 kg netti x fr. 1.75). Agli atti sono altresì presenti due copie della predetta fattura riportanti i medesimi dati: una copia con il timbro doganale (cfr. atto B-295), l'altra invece senza tale timbro (cfr. atto B-289). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 15 il relativo prospetto ricavato del 30 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-288) che fa riferimento alla fattura n. 800887 mostra che 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ secondo le dogane avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 318.92 franchi (= 227.8 kg netti x fr. 1.40).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 56 colli
267 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
183.2 kg netti x fr. 1.75
=
fr. 320.60
227.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 318.92
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 67 kg lordi (= 267 kg lordi 200 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 15 i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 12 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 267 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 16
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 01.06.2006
Quietanza n.: 1265035
Documenti giustificativi: atto 32.2.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 1 (cfr. atti B-309 segg.)
Dichiarato
atto B-322
atto B-330
atto B-333
atto B-335
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0709.4011
0709.4021
Sedano verde
Sedano bianco
0702.0031
Pomodori carnosi
200
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
Pomodori
carnosi, ADFC
atto B-311
0709.4019
0702.0031
0702.0039
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
30.00
10.00
Valore
fr.
477.00
156.00
5.00
10.00
714.00
300
10.00
30.00
477.00
159
226.00
359.35
0.00
200
5.00
10.00
714.00
225
264.00
594.00
0.00
943.35
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano bianco invece di 459 kg di sedano verde.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 943.35 x 2.4 % = fr. 22.65
a) Dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano bianco invece di 459 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di sedano verde contenuti in 54 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-330). Per la ricorrente 1, da detta dichiarazione risulta altresì l'importazione di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco contenuti in 18 colli (casse; cfr. atto B-335). Agli atti vi è poi una copia dell'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, dalla quale non è tuttavia deducibile alcun dato utile (cfr. atto B-310). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-322), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 54 colli ad un prezzo uguale a quello del sedano verde di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 477.35 franchi (= 283.8 kg netti x fr. 1.68), nonché la vendita di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 18 colli Pagina 73
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ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.12 franchi (= 94.6 kg netti x fr. 1.68). Sommando i due prezzi di vendita totali, si ottiene un importo pari a 636.47 franchi. Detto ciò, il prezzo di vendita unitario dei due tipi di sedano, non arrotondato a 5 centesimi come visto per altri invii è piuttosto inusuale. Agli atti vi sono tre copie della predetta fattura, senza il timbro doganale, sulle quali sono indicati i medesimi dati (cfr. atti B-316, B-317 e B-318) e due altre copie, senza timbro doganale, dalle quali risulta invece la vendita di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di sedano verde contenuti in 36 colli e la vendita di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di sedano bianco contenuti in 36 colli (cfr. atti B-319 e B-336). La somma dei due prezzi di vendita totali derivanti da tali fatture risulta uguale a quello derivante dalla fattura usata per lo sdoganamento: 636.47 franchi (= 2 x [189.2 kg x fr. 1.68]). Per tale invio, l'autorità inferiore fa notare di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ un'ulteriore copia della predetta fattura (cfr. atti B-314 e B-315), senza il timbro doganale, ove è indicato soltanto il sedano verde, per il quale risulta la vendita di 400 kg lordi / 378.4 kg netti contenuti in 72 colli, ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 636.47 franchi (= 378.4 kg netti x fr. 1.68). Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale risulta essere esattamente lo stesso di quello derivante dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento. In sostanza, si può dunque constatare che presso la E._______ esistono tre versioni della fattura n. 800910, ove la divisione tra sedano verde e sedano bianco nei 72 colli di sedano è diversa. Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311) che fa riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 72 colli e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto al sedano verde è indicato a mano il prezzo di 1.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 635.25 franchi (= 423.5 kg x fr. 1.50). Su detto prospetto ricavato non vi è traccia del sedano bianco.
Da un confronto tra i vari documenti agli atti specialmente delle varie versioni della fattura emergono dunque delle forti discrepanze, sicché risulta piuttosto difficoltoso stabilire i quantitativi e le merci realmente importati. A mente dell'autorità inferiore, nella misura in cui il numero di 72 colli di sedano verde indicato nel prospetto ricavato risulta altresì dalle
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fatture ritrovate presso la E._______, ove è indicato l'acquisto di 400 kg lordi di sedano verde (cfr. atti B-314 e B-315), senza alcun riferimento al sedano bianco, andrebbe dedotto che di fatto la ricorrente 1 ha acquistato 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, omettendo di dichiarare ben 159.5 kg lordi (= 459.5 kg lordi non dichiarati 300 kg netti dichiarati). Al riguardo i ricorrenti indicano unicamente che la ricorrente 1 avrebbe sempre ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13), senza tuttavia indicare né quale delle tre versioni della fattura n. 800910 agli atti sarebbe per loro determinante, né i motivi per i quali sarebbero state redatte tre versioni diverse della predetta fattura con lo stesso numero totale di colli (72 colli), gli stessi quantitativi totali (400 kg lordi), gli stessi prezzi unitari (fr. 1.68) e totali (fr. 636.47), variando unicamente tali dati presi singolarmente in funzione del tipo di merce (sedano verde e/o sedano bianco). Visto il « modus operandi » constatato dalle dogane secondo cui quanto indicato nel prospetto ricavato corrisponde al quantitativo e al tipo di merce realmente importato e consegnato alla ricorrente 1 e vista l'assenza di spiegazioni da parte dei ricorrenti in merito al perché questo invio non rientrerebbe nello stesso, quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-322) sono stati verosimilmente adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato (cfr. atto B-311), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
a)
b)
300.0 kg lordi / 283.8 kg netti (54 colli) di sedano verde 100.0 kg lordi / 94.6 kg netti (18 colli) di sedano bianco
Invece di
a)
459.5 kg lordi / 423.5 kg netti (71 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto del fatto che al posto del sedano bianco su cui sono stati già versati i tributi doganali è invero stato trasportato un quantitativo di 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, ovvero 159 kg lordi (= 459.5 kg lordi 300 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (300 kg lordi), così come giustamente effettuato dall'autorità inferiore.
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N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0709.4011
0709.4021
Sedano verde
Sedano bianco
Invece di
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
0709.4019
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 349.35 x 2.4% = fr. 8.40
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
30.00
10.00
Valore
fr.
477.00
156.00
300
10.00
30.00
477.00
159
226.00
359.35
0.00
349.35
0.00
La buona fede dei ricorrenti non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006, utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomodoro carnoso conting. cat. I contenuti in 96 colli ad un prezzo di 3.95 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 714.16 franchi (= 180.8 kg netti x fr. 3.95). Agli atti vi sono poi due versioni diverse della predetta fattura, sprovviste del timbro doganale (cfr. atti B-315, B-316, B-317, B-317, B-318, B-319 e B-336). Nella misura in cui i dati ivi indicanti per i pomodori carnosi risultano essere gli stessi di quelli della fattura utilizzata per lo sdoganamento, in questo caso tale circostanza è tuttavia qui ininfluente.
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Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311) facente riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 425 kg lordi / 396.2 kg netti di pomodoro carnoso conting. contenuti in 96 colli e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 425 kg lordi / 396.2 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 713.16 franchi (= 396.2 kg x fr. 1.80). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 96 colli
425 kg lordi
in 96 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
180.8 kg netti x fr. 3.95
=
fr. 714.16
396.2 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 713.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 225 kg lordi (= 425 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 425 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 06.06.2006
Quietanza n.: 1295498
Documenti giustificativi: atto 32.2.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 2 (cfr. atti B-337 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-343
atto B-347
atto B-352
atto B-357
Invece di
atto B-339
Designazione
0703.9021
0709.4011
Porri
Sedano verde
0703.9021
0703.9029
0709.4011
Porri, ADC
Porri, AFDC
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
0709.4019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
50
10.00
Dazio
fr.
20.00
5.00
Valore
fr.
944.00
231.00
200
113
50
10.00
500.00
10.00
20.00
565.00
5.00
134.00
0.00
174.00
106
226.00
239.55
0.00
804.55
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri. b) dichiarazione di 50 kg invece di 156 kg di sedano verde. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 804.55 x 2.4% = fr. 19.30
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri freschi contenuti in 44 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risultano poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porri », ciò che secondo le dogane indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal quale risulta che dal 2 giugno 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i porri, altri (cfr. atto B-343). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006 (cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri conting. altri II contenuti in 44 colli, così suddivisi: 70 kg lordi / 64.9 kg netti (17 colli) e 130 kg lordi / 108.4 kg netti (27 colli), entrambi ad un prezzo unitario di 5.45 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 944.49 franchi: (64.9 kg netti + 108.4 kg netti) x fr. 5.45. Si noti peraltro come il prezzo unitario indicato per i porri e il sedano nella fattura siano gli unici prezzi arrotondati a 5 centesimi anziché a 10 centesimi. Agli atti vi è poi una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342). Come per l'invio n. 2, anche qui il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-339) che fa riferimento alla fattura n. 800921 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore in totale 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così suddivisi: 113 kg lordi / 107.9 kg netti (17 colli) e 200 kg lordi / 178.4 kg netti (27 colli). Accanto ai porri è indicato a mano il prezzo di 3.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 944.79 franchi: (107.9 kg netti + 178.4 kg netti) x fr. 3.30. In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di
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vendita totale pressoché uguale nei due documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 44 colli
213 kg lordi
in 44 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
(64.9 kg netti + 108.4 kg netti)
x fr. 5.45
(107.9 kg netti + 178.4 kg netti)
x fr. 3.30
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 944.49
=
fr. 944.79
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 213 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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verde fresco contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 50 accanto alla scritta « sed verde », ciò che per le dogane indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 50 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal quale risulta che dal 31 maggio 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 50 kg lordi per il sedano coste verdi (cfr. atto B-343).
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006 (cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 50 kg lordi / 44 kg netti di sedano verde contingentato cat. I contenuti in 20 colli, ad un prezzo di 5.25 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 231 franchi (= 44 kg netti x fr. 5.25). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-339) che fa riferimento alla fattura n. 800921 risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 20 colli e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Per il sedano è indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 230.40 franchi (= 144 kg netti x fr. 1.60). Come per i porri, anche per il sedano verde vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
50 kg lordi
in 20 colli
156 kg lordi
in 20 colli
Invece di
Prezzo di
vendita totale.
44 kg netti x fr. 5.25
=
fr. 231.00
144 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 106 kg lordi (= 156 kg lordi 50 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per il sedano verde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i porri che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 18
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 09.06.2006
Quietanza n.: 1347888
Documenti giustificativi: atto 32.2.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 3 (cfr. atti B-359 segg.)
Dichiarato
atto B-370
atto B-371
atto B-377
atto B-378
atto B-383
atto B-384
atto B-385
atti B-386-395
Invece di
atto B-359
N. di
tariffa
0702.0091
0704.1091
0709.9061
0703.9021
0709.4011
0709.4021
0709.9051
Designazione
Pomodori
Cavolfiori
Coste
Porri
Sedano verde
Sedano bianco
Zucchine
0702.0091 Pomodori, ADC
0702.0099 Pomodori, ADFC
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
200
5.00
200
7.00
200
10.00
200
10.00
200
10.00
100
10.00
500
10.00
200
41
5.00
264.00
Dazio
fr.
10.00
14.00
20.00
20.00
20.00
10.00
50.00
Valore
fr.
865.00
970.00
275.00
1'376.00
395.00
137.00
962.00
10.00
108.25
865.00
0.00
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0704.1091 Cavolfiori, ADC
0704.1099 Cavolfiori, ADFC
200
155
156.1
200
48
200
218
200
7.00
163.00
163.00
10.00
306.00
10.00
500.00
10.00
14.00
252.65
254.40
20.00
146.90
20.00
1'090.00
20.00
970.00
0.00
0.00
275.00
0.00
1'376.00
0.00
395.00
94
94.7
105
105.3
226.00
226.00
226.00
226.00
212.45
214.00
237.30
238.00
0.00
0.00
137.00
137.00
0709.9051 Zucchine, ADC
500
10.00
0709.9059 Zucchine, ADFC
8
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori. b) dichiarazione di 200 kg invece di 356.1 kg di cavolfiori. c) dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste. d) dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri. e) dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano. bianco invece di 400 kg di sedano verde.
f) dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine.
50.00
16.70
962.00
0.00
2'054.25
2'068.25
0.00
0709.9061
0709.9069
0703.9021
0703.9029
0709.4011
Coste, ADC
Coste, ADFC
Porri, ADC
Porri, ADFC
Sedano verde,
ADC
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 2'068.25 x 2.4% = fr. 49.60
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 45 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-387). Tali dati risultano anche dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800945, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 4.53 franchi/kg (cfr. atto B-378). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « carnoso », ciò che per le dogane indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori, altri contingent. cat. I contenuti in 45 colli, ad un prezzo di 4.53 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 865.23 franchi (= 191 kg netti x fr. 4.53). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi. Sennonché, un esame
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approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 18 il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra che 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori, altri contingent. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di 3.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 864.50 franchi (= 227.5 kg netti x fr. 3.80).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 45 colli
241 kg lordi
in 45 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
191.0 kg netti x fr. 4.53
=
fr. 865.23
227.5 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 864.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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41 kg lordi (= 241 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 241 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori contingente cat. I contenuti in 59 colli, divisi in tre quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi: 128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di 4.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.18 franchi (= 120.6 kg netti x fr. 4.96); 27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi / 42.2 kg netti (14 colli) al prezzo unitario di 5.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 139.70 franchi (= 25.4 kg netti x fr. 5.50), rispettivamente di 232.10 franchi (= 42.2 kg netti x fr. 5.50). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori ad un prezzo totale di 969.98 franchi. Agli atti vi sono poi due copie della fattura, senza il timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359), facente riferimento alla fattura n. 800845, mostra che 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 59 colli anche qui suddivisi in tre quantitativi: 221.7 kg lordi / 212.4 kg netti (37 colli) + 51 kg lordi / 48.2 kg netti (8 colli) + 83.4 kg lordi / 79.2 kg netti (14 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per gli altri invii, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi ivi indicati appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 951.44 franchi: (212.4 kg netti + 48.2 kg netti + 79.2 kg netti) x 2.80 franchi.
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
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Dati dichiarati
Invece di
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
200.0 kg lordi
in 59 colli
(120.6 kg netti x fr. 4.96)
+ (25.4 kg netti x fr. 5.50)
+ (42.2 kg netti x fr. 5.50)
=
fr. 969.98
(212.4 kg netti x fr. 2.80)
+ (48.2 kg netti x fr. 2.80)
+ (79.2 kg netti x fr. 2.80)
=
fr. 951.44
356.1 kg lordi
in 59 colli
Prezzo di
vendita totale.
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 156.1 kg lordi (= 356.1 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavolfiori e non soltanto 156 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che sono stati invero importati 156.1 kg lordi (e non 155 kg lordi indicati dalla DGD), ai quali va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 181 kg netti di coste fresche contenuti in 38 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-390). Tali dati risultano anche dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per le coste è indicato un prezzo unitario di 1.52 franchi/kg (cfr. atto B-378). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto
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alla scritta « coste », ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 181 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di 1.52 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.12 franchi (= 181 kg netti x fr. 2.52). L'esame della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per le coste come per altre merci non è stato arrotondato di 5 centesimi, ciò che, come già accenato per altri invii, è segno dell'adattamento dei dati. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra che 248 kg lordi / 210 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 210 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 273 franchi (= 210 kg netti x fr. 1.30). Come per i cavolfiori, anche per le coste, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere più o meno lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 38 colli
248 kg lordi
in 38 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
181 kg netti x fr. 2.52
=
fr. 275.12
210 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 273.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. La ricorrente 1 ha dunque acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri freschi contenuti in 57 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-393). Tali dati risultano in particolare dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per i porri suddivisi in due quantitativi 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) è indicato un prezzo unitario di 7.30 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porro », ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 in totale 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri altri cat. II contenuti in
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57 colli divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi: 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) al prezzo unitario di 7.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'376.78 franchi (= [75 kg netti + 113.6 kg netti] x fr. 7.30). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra che 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri conting. altri contenuti in 57 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due quantitativi: 181 kg lordi / 173.5 kg netti (25 colli) e 237 kg lordi / 211.4 kg netti (32 colli). Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai porri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'350.65 franchi (= 385.9 kg netti x fr. 3.50). Come per i cavolfiori, anche per i porri vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato un prezzo all'ingrosso di 7.30 franchi/kg, per il quale non ci sono consumatori pronti a comprare dei porri, nella misura in cui per ottenere un certo margine di guadagno il prezzo di vendita al dettaglio dovrebbe essere di almeno di 10 franchi/kg e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3). La gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché in questo caso la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al chilo doveva dunque essere più del doppio. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 57 colli
418 kg lordi
in 57 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
188.6 kg netti x fr. 7.30
=
fr. 1'376.78
385.9 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 1'350.65
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 218 kg lordi (= 418 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
e) Dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano bianco invece di 399 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di due tipi diversi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 20 colli (casse/cassette) e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti in 56 colli (casse/cassette), entrambi acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-393 e B-394). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______, per la E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « sedano v. », mentre accanto alla scritta « sedano b. » risulta la dicitura 100, ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg ADC, rispettivamente di 100 kg ADC (cfr. atto B361). Contrariamente ad altre posizioni su questa comanda, manca l'indicazione della quantità da comprare che per altre posizioni è indicata a sinistra della merce.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due diversi quantitativi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di sedano bianco conting. cat. I (20 colli) al prezzo unitario di 1.40 franchi/kg
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e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano verde contingentato cat. I (56 colli) al prezzo unitario di 2.09 franchi/kg. Il prezzo totale, calcolato sul peso netto, ammonta dunque a 137.20 franchi (= 98 kg x fr. 1.40) per il sedano bianco e a 394.59 franchi (= 188.8 kg x fr. 2.09) per il sedano verde. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Un esame del prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) che fa riferimento alla fattura n. 800945 mostra invece che 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 76 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due quantitativi: 294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) e 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli). Di fatto, da tale documento risulta unicamente il sedano verde, ma non il sedano bianco. Tale circostanza trova riscontro nella distinta di carico del 9 giugno 2006 anch'essa facente riferimento alla fattura n. 800945 ove al posto del sedano bianco è indicato il sedano verde contingentato con i medesimi quantitativi indicati nel prospetto ricavato (105.3 kg lordi / 99.3 kg netti contenuti in 20 colli), sicché è provata la tesi delle autorità doganali secondo cui la ricorrente 1 ha invero ricevuto solo del sedano verde e non del sedano bianco (cfr. atto B-366 e B-377). Ciò constatato, accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 528.08 franchi (= 377.2 kg netti x fr. 1.40). Quanto precede porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura sono adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato e dalla distinta di carico, giacché i tributi doganali risultano in parte elusi. Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
c)
d)
200.0 kg lordi / 188.8 kg netti (56 colli) di sedano verde 100.0 kg lordi / 98.0 kg netti (20 colli) di sedano bianco
Invece di
b)
c)
294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) di sedano verde 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto del fatto che al posto del sedano bianco su cui sono stati già versati i
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tributi doganali è invero stato trasportato un quantitativo di 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde, ovvero 200 kg lordi (= 294.7 kg lordi + 105.3 kg lordi 200 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), così come giustamente effettuato dall'autorità inferiore. N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0709.4011
0709.4021
Sedano verde
Sedano bianco
Invece di
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
Sedano verde,
ADFC
0709.4019
0709.4019
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
200
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
20.00
10.00
Valore
fr.
395.00
137.00
200
10.00
20.00
395.00
94.7
226.00
214.00
0.00
105.3
226.00
238.00
137.00
442.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 442.00 x 2.4% = fr. 10.60
Anche per il sedano verde e il sedano bianco i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD che tiene debitamente conto del fatto che al posto del sedano bianco è stato importato del sedano verde va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto dei quantitativi lordi esatti non dichiarati all'importazione (94.7 kg invece di 94 kg lordi e 105.3 kg invece di 105 kg). f) Dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine fresche contenuti in 74 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-395). Tali dati risultano in particolare dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per le zucchine contingentate sono indicati due quantitativi a due prezzi unitari diversi: 194 kg lordi /179.6 kg netti (24 colli) a 2.10 franchi/kg e 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) a 2.12 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall'estratto della comanda manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 500 accanto alla scritta « zucchi », ciò che per la DGD indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg ADC (cfr. atto B361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Pagina 93
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Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in 74 colli, divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc'anzi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli) al prezzo unitario di 2.10 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 377.16 franchi (= 179.6 kg netti x fr. 2.10); 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) al prezzo unitario di 2.12 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 585.12 franchi (= 276 kg netti x fr. 2.12). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine ad un prezzo totale di 962.28 franchi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio delle zucchine il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) sul quale gli acquisti della E._______ presso i suoi fornitori sono in parte stati coperti da un post-it della DGD , facente riferimento alla fattura n. 800945, mostra che 508 kg lordi / 458.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in 74 colli suddivisi in due quantitativi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli) + 314 kg lordi / 278 kg netti (50 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 508 kg lordi / 458.6 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 963.06 franchi (= 458.6 kg netti x fr. 2.10).
Come per i cavolfiori, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 74 colli
508 kg lordi
in 74 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
(179.6 kg netti x fr. 2.10)
+ (276.0 kg netti x fr. 2.12)
458.6 kg netti x fr. 2.10
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 962.28
=
fr. 963.06
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 508 kg lordi 500 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 19
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.06.2006
Quietanza n.: 1381623
Documenti giustificativi: atto 32.2.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 4 (cfr. atti B-396 segg.)
Dichiarato
atto B-404
atto B-412
atto B-416
Invece di
atto B-397
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0702.0091
Pomodori cherry
Pomodori altri
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori altri,
ADC
Pomodori altri,
ADFC
0702.0019
0702.0091
0702.0099
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
300
5.00
Dazio
fr.
5.00
15.00
Valore
fr.
427.00
755.00
100
5.00
5.00
427.00
33
731.00
241.25
0.00
300
5.00
15.00
755.00
63
63.2
264.00
264.00
166.30
166.80
0.00
0.00
407.55
408.05
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry b) dichiarazione di 300 kg invece di 363.2 kg di pomodori altri Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 408.05 x 2.4% = fr. 9.80
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori « cherry » altri freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-412). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta del signor F._______. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006 (cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli (casse), suddivisi in due quantitativi: 73 kg lordi / 67 kg netti (30 colli) ad un prezzo di 4.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 314.90 franchi (= 67 kg netti x fr. 4.70); 27 kg lordi / 25 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 4.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 121.50 franchi (= 27 kg netti x fr. 4.50). Agli atti vi è altresì una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398).
Per i pomodori cherry, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-397) che fa riferimento alla fattura n. 800965 mostra anche qui che 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli suddivisi in due quantitativi: 99 kg lordi / 90 kg netti (30 colli) + 34 kg lordi / 31.5 kg netti (10 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 425.25 franchi (= 121.5 kg netti x fr. 3.50).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità è stata infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
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Dati dichiarati
Invece di
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
100 kg lordi
in 40 colli
133 kg lordi
in 40 colli
(67.0 kg netti x fr. 4.70)
+ (25.0 kg netti x fr. 4.50)
121.5 kg netti x fr. 3.50
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 427.40
=
fr. 425.25
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 33 kg lordi (= 133 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 133 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006 (cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 280.4 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 61 colli (casse), suddivisi in due quantitativi: 250 kg lordi / 232 kg netti (45 colli) ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 580 franchi (= 232 kg netti x fr. 2.50); 50 kg lordi / 48.4 kg netti (16 colli) ad un prezzo di 3.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.24 franchi (= 48.4 kg netti x fr. 3.60). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-397) che fa riferimento alla fattura n. 800965 mostra che 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 40 colli suddivisi in due quantitativi: 282.2 kg lordi / 250.7 kg netti (45 colli) e 81 kg lordi / 74.6 kg netti (16 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori altri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 748.19 franchi (= 325.3 kg netti x fr. 2.30).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300.0 kg lordi
in 61 colli
363.2 kg lordi
in 61 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
(232 kg netti x fr. 2.50)
+ (50 kg netti x fr. 3.60)
325.3 kg netti x fr. 2.30
Prezzo di
vendita totale.
=
fr. 754.24
=
fr. 748.19
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore
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rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63.2 kg lordi (= 363.2 kg lordi 300 kg lordi) in più di pomodori altri e non soltanto 63 kg erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che il quantitativo non dichiarato all'importazione è pari a 63.2 kg lordi (e non a 63 kg lordi indicati dalla DGD), al quale va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 20
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.06.2006
Quietanza n.: 1401327
Documenti giustificativi: atto 32.2.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 5 (cfr. atti B-421 segg.)
Dichiarato
atto B-429
atto B-436
Invece di
atto B-423
N. di tariffa
Designazione
0704.9051
0702.0011
Broccoletti
Pomodori cherry
0704.9051
0704.9059
Broccoletti, ADC
Broccoletti,
ADFC
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
0702.0011
0702.0019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
100
5.00
Dazio
fr.
20.00
5.00
Valore
fr.
421.00
716.00
200
4
1.00
228.00
20.00
9.10
421.00
0.00
100
5.00
5.00
716.00
120
731.00
877.20
0.00
886.30
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 100 kg invece di 220 kg di pomodori cherry. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 886.30 x 2.4% = fr. 21.25
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti. Per l'invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno 2006, ore 15:34 (cfr. atto B-448, versione 1), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 196 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, ore 15:52, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B422). Detto contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 14 giugno 2006, dal quale risulta che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i broccoli (cfr. atto B-444).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006 (cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di broccolet. film. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo totale di 421.40 franchi (= 196 kg netti x fr. 2.15), stranamente arrotondato dalla E._______ a 420.42 franchi, un fatto che si spiega con l'argomentazione che segue.
Come per l'invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 204 kg lordi / 200 kg netti di broccolet. film. contingent. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 200 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.10).
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In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 40 colli
196 kg netti x fr. 2.15
=
Invece di
204 kg lordi
in 40 colli
200 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 421.40
*fr. 420.42
*secondo la fattura
fr. 420.00
Così si spiega anche la differenza riscontrata nella fattura tra il prezzo totale calcolato aritmeticamente di 421.40 franchi e quello effettivamente indicato dalla E._______ di 420.42 franchi, l'ultimo essendo più vicino a quello di 420 franchi risultante dal prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg lordi 200 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 204 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
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ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006 (cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. cat. 2 contenuti in 70 colli ad un prezzo di 7.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 716.10 franchi (= 93 kg netti x fr. 7.70).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 220 kg lordi / 210 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi risultano plausibili. Accanto ai broccoletti
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è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 210 kg netti di pomodori cherry altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 714 franchi (= 210 kg netti x fr. 3.40).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori cherry vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato un prezzo all'ingrosso di 7.70 franchi/kg, per il quale non ci sono consumatori pronti a comprare dei cherry, il prezzo al dettaglio essendo di almeno di 10 franchi/kg e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al chilo doveva essere più del doppio.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 70 colli
93 kg netti x fr. 7.70
=
fr. 716.10.
Invece di
220 kg lordi
in 70 colli
210 kg netti x fr. 3.40
=
fr. 714.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 120 kg lordi (= 220 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry altri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 21
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: Sconosciuta
Quietanza n.: Merce omessa alle formalità doganali Documenti giustificativi: atto 32.2.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 6 (cfr. atti B-421 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Merce non
annunciata
--Invece di
Designazione
0709.9099
0705.1959
Basilico
9
8.50
Lattughino,
32
400.00
atto B-452
ADFC 1
0709.9099
Rucola
55
8.50
Fatti contestati: omessa dichiarazione di 9 kg di basilico, 32 kg di lattughino, 55 kg di rucola (fattura pagata)
0.75
128.00
102.00
225.00
4.70
375.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 20.00
133.45
0.00
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800983 del 15 giugno 2006 (cfr. atto B-452), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 9 kg lordi / 6 kg netti di basilico cat. I contenuti in 6 colli al prezzo unitario di 17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 102 franchi (= 6 kg netti x fr. 17.00); (2) 32.7 kg lordi / 30 kg netti di lattughino altri cat. I contenuti in 9 colli al prezzo unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 225 franchi (= 30 kg netti x fr. 7.50); (3) 55 kg lordi / 50 kg netti di rucola selvatica insalata cat. I contenuti in 10 colli al prezzo unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 375.00 franchi (= 50 kg netti x fr. 7.50).
Per questo acquisto di merce, agli atti non risulta alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all'importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell'autorità
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inferiore, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.06.2006
Quietanza n.: 1446473
Documenti giustificativi: atto 32.2.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 7 (cfr. atti B-453segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-461
atto B-471
atto B-475
Invece di
atto B-455
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
557
5.00
Dazio
fr.
10.00
27.85
Valore
fr.
211.00
1'296.00
0704.9051
0702.0091
Broccoletti
Pomodori altri
0702.0021
San Marzano
200
5.00
10.00
386.00
0704.9051
0704.9059
0702.0091
Broccoletti, ADC
Broccoletti ADFC
Pomodori altri,
ADC
Pomodori altri
ADFC
San Marzano,
ADC
San Marzano,
ADFC
100
14
557
1.00
228.00
5.00
10.00
31.90
27.85
211.00
0.00
1'296.00
53
264.00
139.90
0.00
200
5.00
10.00
386.00
26
264.00
68.65
0.00
240.45
0.00
0702.0099
0702.0021
0702.0029
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori. c) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di San Marzano. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 240.45 x 2.4% = fr. 5.75
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 Pagina 105
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presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-454). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di broccolet. film. contingent. cat. I contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 211.20 franchi (= 96 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456).
Come per l'invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) che fa riferimento alla fattura n. 801007 mostra che 114 kg lordi / 100 kg netti di broccolet. film. contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 114 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 210 franchi (= 100 kg netti x fr. 2.10).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 20 colli
96 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 211.20
Invece di
114 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 210.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 14 kg lordi (= 114 kg lordi 100 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 114 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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b) Dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 106 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______ stranamente non presa in considerazione dalla DGD , risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pom altri » (in arancione) ciò che verosimilmente sta a significare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-454).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomodori altri contigent. cat. I contenuti in 106 colli, suddivisi in due quantitativi: 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) ad un prezzo di 3.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70); 447 kg lordi / 429 kg netti (90 colli) ad un prezzo di 2.17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 930.93 franchi (= 429 kg netti x fr. 2.17). Il prezzo totale risulta dunque di 1'296.49 franchi. Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario di una parte della merce (fr. 2.17) non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) che fa riferimento alla fattura n. 801007 mostra che 610 kg lordi / 566.8 kg netti di pomodori altri contingent. contenuti in 96 colli suddivisi in due quantitativi: 500 kg lordi / 468 kg netti (80 colli) e 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg per i primi 80 colli e di 3.70 franchi/kg per i restanti 16 colli annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 500 kg
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lordi / 468 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 936 franchi (= 468 kg netti x fr. 2), nonché 110 kg lordi / 98.8 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70). Il prezzo totale risulta dunque di 1'301.56 franchi.
Da quanto precede, risulta che tutti i dati sono stati modificati: il numero di colli (da 96 a 106), così come i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, nonché il peso lordo/netto della merce. In particolare, per poter verosimilmente rispettare il contingente di 500 kg della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
557 kg lordi
in 106 colli
(98.8 kg netti x fr. 3.70)
+ (429.0 kg netti x fr. 2.17)
=
fr. 1'296.49
Invece di
610 kg lordi
in 106 colli
(98.8 kg netti x fr. 3.70)
+ (468.0 kg netti x fr. 2.00)
=
fr. 1'301.56
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale per una parte della merce rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 53 kg lordi (= 610 kg lordi 557 kg lordi) in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (557 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori San Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-475). Sull'estratto
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dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-454). Le lettere CAV accanto alla cifra 200 corrispondono all'abbreviazione del nome del fornitore della E._______, risultante altresì dal prospetto ricavato.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 385.60 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 2). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) che fa riferimento alla fattura n. 801007 mostra che 226 kg lordi / 214 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore ivi indicato e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 214 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 385.20 franchi (= 214 kg netti x fr. 1.80). Come per i broccoletti, anche per i pomodori San Marzano vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 24 colli
192.8 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 385.60
Invece di
226 kg lordi
in 24 colli
214.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 385.20
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 23
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 22.06.2006
Quietanza n.: 1498591
Documenti giustificativi: atto 32.2.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 8 (cfr. atti B-478 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0809.2011
Ciliegie
0702.0019
Cherry
Massa Aliquota
Kg
fr.
120
3.00
Dazio
fr.
3.60
Valore
fr.
330.00
877.20
330.00
873.60
0.00
atto B-488
atto B-498
Invece di
120
731.00
atto B-480
Fatti contestati: dichiarazione di 120 kg di ciliegie invece di 120 kg di cherry.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 873.60 x 2.4% = fr. 20.95
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1498591), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie fresche contenuti in 120 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-498). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-501). L'ordinazione manoscritta del signor
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F._______ indica poi alla sinistra della scritta ciliegie (cfr. seconda riga, appena leggibile) 80 colli e alla sua destra l'abbreviazione CAV corrispondenti al nome del fornitore indicato nel prospetto ricavato della E._______ (cfr. atto B-479).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 80129 del 22 giugno 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-488) utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie contenuti in 120 colli (casse) suddivisi in tre quantitativi: (1) 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) e (2) 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50); (3) 120 kg lordi / 110 kg netti (20 colli), ad un prezzo unitario di 3 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 330 franchi (=110 kg netti x fr. 3). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana e indicante i medesimi quantitativi, ove accanto ai 20 colli contenenti le ciliegie, risulta la dicitura scritta a mano « cherry » (cfr. atto B-481). Il relativo prospetto ricavato del 22 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-480), facente riferimento alla fattura n. 801029, mostra che solo 582 kg lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli suddivisi in due quantitativi diversi: 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) + 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto alle ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 6.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque solo venduto 582 kg lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50). Ne discende che rispetto a quanto dichiarato all'importazione, nel prospetto ricavato mancano 20 colli contenenti 120 kg lordi / 110 kg netti di ciliegie.
Ciò precisato, nessun elemento contenuto nel prospetto ricavato e nella restante documentazione porta tuttavia lo scrivente Tribunale a ritenere che i mancanti 20 colli di ciliegie siano invero dei pomodori cherry, per i quali sarebbero stati indicati dei quantitativi diversi. L'unica menzione a dei pomodori concerne infatti 650 kg lordi / 602 kg netti di pomodori altri
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contingent. contenuti in ben 120 colli. Orbene, tale dato preso in considerazione dall'autorità inferiore a sostegno della sua tesi non permette in alcun modo neppure d'ipotizzare che invero si tratti di pomodori cherry importati al posto delle ciliegie. La menzione « cherry » sulla copia della fattura presa in considerazione dalle dogane (cfr. atto B-481), a lui sola non è sufficiente per provare la tesi dell'autorità inferiore. L'argomentazione della DGD non potrebbe neppure essere seguita, qualora la stessa avesse invero voluto asserire che una parte dei pomodori altri contingente è stata importata come ciliegie. È vero che nella fattura i 120 colli di pomodori hanno un peso di 500 kg lordi / 476 kg netti e nel prospetto ricavato di 650 kg lordi / 602 kg netti. Tuttavia la differenza tra i due pesi di 150 kg lordi / 126 kg netti non corrisponde al peso delle ciliegie non dichiarate secondo la DGD di 120 kg lordi. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto le ciliegie a loro fatturate (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale di 873.60 franchi per i dazi doganali e di 20.95 franchi per l'IVA operata dalla DGD per detta merce non è giustificata, sicché va annullata.
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Caso n. 24
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.06.2006
Quietanza n.: 1537315
Documenti giustificativi: atto 32.2.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 9 (cfr. atti B-503 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-511
atto B-522
atto B-523
Invece di
0702.0091
0702.0021
0702.0091
atto B-505
0702.0099
0702.0021
0702.0029
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
Pomodori carnosi
200
5.00
Pomodori San
200
5.00
Marzano
Pomodori
carnosi, ADC
Pomodori carnosi
ADFC
Pomodori San
Marzano, ADC
Pomodori San
Marzano, ADFC
Dazio
fr.
10.00
10.00
Valore
fr.
500.00
538.00
200
5.00
10.00
500.00
70
264.00
184.80
0.00
200
5.00
10.00
538.00
96
264.00
253.45
0.00
438.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi. b) dichiarazione di 200 kg invece di 296 kg di San Marzano. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 438.25 x 2.4% = fr. 10.45
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori carnosi contenute in 50 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-522). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « carno » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-504). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006 (cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80m. cat. I contenuti in 50 colli ad un prezzo di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 500.65 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.64). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori come per i quelli San Marzano è l'unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi.
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Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l'altra con il timbro (cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati.
Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori carnosi dell'invio n. 24 il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) che fa riferimento alla fattura n. 801050 mostra che 270 kg lordi / 250 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80m, contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 270 kg lordi / 250 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 500 franchi (= 250 kg netti x fr. 2). Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 50 colli
190 kg netti x fr. 2.64
=
fr. 500.65
Invece di
270 kg lordi
in 50 colli
250 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 500.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 70 kg lordi (= 270 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto
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dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 270 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006 (cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi /
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193.6 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marz. cat. I contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2.78 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 538.21 franchi (= 193.6 kg netti x fr. 2.78). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori come per quelli carnosi è l'unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l'altra con il timbro (cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) che fa riferimento alla fattura n. 801050 mostra che 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza, contenuti in 32 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 509.76 franchi (= 283.2 kg netti x fr. 1.80).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l'invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 96 kg lordi (= 296 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori carnosi che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 25
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 29.06.2006
Quietanza n.: 1602118
Documenti giustificativi: atto 32.2.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 10 (cfr. atti B-525 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
Pomodori cherry
Invece di
0702.0011
atto B-527
atto B-528
0702.0019
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Cipolle dorate,
ADFC
Pomodori San
Marzano, ADFC
Pomodori ramati,
ADFC 1
Dichiarato
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
Dazio
fr.
5.00
Valore
fr.
870.00
atto B-530
atto B-546
atto B-543
atto B-550
0703.1079
0702.0029
0702.0099
100
5.00
5.00
870.00
230
731.00
1'681.30
0.00
950
96.00
912.00
712.50
923
264.00
2'436.70
1'433.10
1'650
150.00
2'475.00
2'700.00
7'505.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry. b) omessa dichiarazione del concarico passato da Gondo di 950 kg di cipolle, di 923 kg di San Marzano e di 1650 kg di pomodori ramati.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 7'505 x 2.4 % = fr. 180.10
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1602118), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 100 colli (palette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-550). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
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la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-524). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801068 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-543), utilizzata verosimilmente per lo sdoganamento (manca il timbro ufficiale della dogana) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli ad un prezzo di 9.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 870.20 franchi (= 95 kg netti x fr. 9.16). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per i cherry è l'unico prezzo che non è stato arrotondato verso di 5 centesimi. Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atto B-529). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 25 il relativo prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-527) che fa riferimento alla fattura n. 801068 mostra che 330 kg lordi / 300 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Si ricorda che nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.90 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 330 kg lordi / 300 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 870 franchi (= 300 kg netti x fr. 2.90).
Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 100 colli
95 kg netti x fr. 9.16
=
fr. 870.20
Invece di
330 kg lordi
in 100 colli
300 kg netti x fr. 2.90
=
fr. 870.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Detto prezzo non è realistico, nella misura in cui con un prezzo di vendita all'ingrosso di 9.16 franchi/kg, non si intravvedono consumatori pronti a comprare dei pomodori cherry: per poter avere un certo margine di guadagno, il prezzo al dettaglio dovrebbe infatti essere di almeno di 10 franchi/kg. Orbene, la gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del triplo, anche il prezzo al chilo doveva essere più del triplo. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 230 kg lordi (= 330 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 330 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione,
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giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801071 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-530), su cui la DGD fonda la ripresa fiscale e dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di cipolle dorate contenuti in 95 colli al prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 807.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.85); (2) 923 kg lordi / 843 kg netti di pomodori S. Marzano cat. I contenuti in 100 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'517.40 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.80); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pomodori ramati grappolo cat. II contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'000 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 2). Tale fattura è sprovvista del timbro ufficiale delle dogane.
Agli atti, vi è poi un'altra versione della fattura n. 801071 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-531) sulla quale sono indicati i medesimi quantitativi di merce riportati nell'atto B-530, ma per delle merci e dei prezzi di vendita unitari diversi: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di angurie mignon contenuti in 95 colli al prezzo unitario di 0.75 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 712.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.75); (2) 923 kg lordi / 843 kg netti di pesche B. contenuti in 100 colli al prezzo unitario di 1.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'433 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.70); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pesche A contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 2'700 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 1.80). Anche detta fattura è sprovvista del timbro doganale. Sennonché i dati riportati in questa versione non trovano alcun riscontro nei restanti documenti agli atti. Al riguardo, né la DGD, né i ricorrenti forniscono chiarimenti.
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Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______, per conto della E._______ risulta infatti la comanda da parte della ricorrente 1 delle cipolle, dei pomodori S. Marzano e dei pomodori ramati (cfr. B-526), così come riportati nella fattura B-530. Su detta ordinazione non vi è invece traccia delle merci indicate nella fattura B-531. Agli atti è inoltre presente un prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E._______, creato alle ore 11:35:07 e facente riferimento alla fattura n. 801071 (cfr. atto B-528), dal quale risultano esattamente le stesse merci, gli stessi quantitativi, gli stessi prezzi (indicati verosimilmente a mano dal signor F._______) fatturati alla ricorrente 1 nell'atto B-530. Sull'angolo destro superiore di tale prospetto ricavato è presente l'indicazione « pag. 2 », che seguente la « pag. 1 » del prospetto ricavato B-527 concernente la fattura n. 801068 esaminata al punto (a) che precede. Pure le copie di detto prospetto ricavato mostrano i medesimi dati (cfr. atti B-528 e B-536, quest'ultimo datato 30 giugno 2006 e redatto alle ore 07:19:47). Gli altri prospetti ricavati agli atti non indicano invece né le merci riportate nella fattura B-530, né quelle della fattura B-531 (cfr. atti B-532 e B-533). Da un'analisi complessiva dei predetti documenti il cui contenuto è stato descritto poc'anzi è chiaramente visibile il « modus operandi » adottato dalla E._______: i dati riportati nei vari documenti, sopprattuto nelle fatture e nei prospetti ricavati sono stati modificati a più riprese, adattando i prezzi di vendita unitari o il tipo di merce (cfr. dati indicati in rosso), così come riassunto schematicamente nella tabella che segue. Nr.
Atto
0
B-526
1
B-528
29.6. - 11h35
Prospetto
ricavato
2
B-539
29.6.
Fattura
3
B-536
30.6. - 07h19
Prospetto
ricavato
4
B-533
30.6. - 07h21
Prospetto
ricavato
5
B-534
?
Verso B-533 o
separato
6
B-532
30.6. - 08h17
Prospetto
ricavato
7
B-531
Data/orario
29.6. - ?
Documento
Merce
Ordinazione
manoscritta
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram.
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram.
Cipolle
Pesche B
Pom. ram.
Cipolle
Pesche B
Pesche A
Cipolle
Pesche B
Pom. ram.
Angurie
Pesche B
Pesche A
Fattura
Peso
lordo/netto
Prezzo
al kg
Prezzo al
kg annotato
Ripreso
nell'atto
1
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
fr. 0.85
fr. 1.60
fr. 2.00
fr. 0.75
fr. 1.60
fr. 1.65
fr. 0.75
fr. 1.60
fr. 1.65
fr. 0.75
fr. 1.70
fr. 1.80
-
2e3
4
5
6e7
fr. 1.70
fr. 1.80
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Quanto precede, conduce lo scrivente Tribunale a ritenere la presenza di seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) secondo cui le merci comandate e ricevute dai ricorrenti sono quelle indicate nella fattura B-530, nella comanda manoscritta B-526 e nel prospetto ricavato B-528. Ciò constatato, per le merci indicate nella fattura B-530, agli atti non risulta tuttavia alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui dette merci non sarebbe state dichiarate all'importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i tributi doganali all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 12.07.2006
Quietanza n.: 1824865
Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
Dichiarato
atto B-560
atto B-567
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0809.2011
Pomodori cherry
Ciliegie
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC 1
Ciliegie, ADC
Ciliegie, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
100
3.00
Dazio
fr.
5.00
3.00
Valore
fr.
430.00
672.00
100
5.00
5.00
430.00
37
600.00
222.00
0.00
0809.2011
100
3.00
0809.2019
5
255.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie.
3.00
12.75
672.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 234.75 x 2.4% = fr. 5.65
234.75
0.00
atto B-554
0702.0019
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Per questo invio è presente l'elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, dal quale risulta che dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per i pomodori ciliegia a grappolo (cfr. atto B-555). Per questa merce, l'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ non fornisce invece alcuna informazione utile (cfr. atto B-553). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo di 4.68 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430.56 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.68). Come osservato per gli altri casi trattati in questa procedura, il prezzo di vendita unitario per i pomodori cherry stranamente è l'unico che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 26 il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801147 mostra che 137 kg lordi / 123 kg netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Trattandosi di colli pieni, come spiegato in altri casi trattati in questa procedura, tali quantitativi appaiono plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 123 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 430.50 franchi (= 123 kg netti x fr. 3.50).
Anche qui il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti rispettando verosimilmente il contin-
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gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 40 colli
92 kg netti x fr. 4.68
=
fr. 430.56
Invece di
137 kg lordi
in 40 colli
123 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 430.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario nella fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 137 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti ciliegie fresche contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « ciliegie » (appena leggibile) ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-553). Dall'elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, risulta tuttavia che dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva invero a disposizione una quota di 200 kg lordi per le ciliegie (cfr. atto B-555). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli ad un prezzo di 7.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 672 franchi (= 96 kg netti x fr. 7). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801147 mostra che 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. L'abbreviazione (DIP) del nome del fornitore e il prezzo d'acquisto di 3.70 euro/kg si trovano conseguentemente nell'estratto dell'ordinazione anziché nel prospetto ricavato. Trattandosi di colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per le ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 7 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 671.30 franchi (= 95.9 kg netti x fr. 7).
Per questa merce, le differenze riscontrate tra quanto dichiarato all'importazione e quanto realmente importato sono minime: il numero di colli e il prezzo di vendita unitario indicati nella fattura e nel prospetto ricavato sono
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gli stessi; il prezzo di vendita finale è molto simile; tra la fattura e il prospetto ricavato risulta una differenza di appena 5 kg lordi (= 105 kg lordi 100 kg lordi) non dichiarati all'importazione. Orbene, nella misura in cui le ciliegie sono state trasportate in 13 colli in cartone il cui numero risulta lo stesso in tutti i documenti , la differenza di peso lordo non è verosimilmente attribuibile al tipo d'imballaggio utilizzato, bensì piuttosto all'aumento della quantità di ciliegie realmente importate. Tenuto conto del « modus operandi » rilevato per gli altri invii dalle autorità doganali e dell'assenza di prove contrarie fornite dai ricorrenti che, come negli altri casi si sono limitati ad indicare di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17) si deve pertanto ritenere che anche per questo invio la fattura sia stata modificata facendo figurare all'importazione un quantitativo di merce inferiore, rispetto a quanto realmente ricevuto dai ricorrenti. Tale circostanza ha dunque portato all'elusione di una parte dei tributi all'importazione sui 5 kg lordi non dichiarati. Le conclusioni della DGD appaiono pertanto plausibili, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata. Caso n. 27
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 31.07.2006
Quietanza n.: 2155324
Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dichiarato
0703.1051
atto B-578
atto B-587
0705.2911
Cipolle grosse
> 70 mm
Insalata scarola
Invece di
0703.1051
atto B-572
0703.1059
0705.2911
0705.2919
Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
Insalata scarola,
ADC
Insalata scarola,
ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
2.90
Dazio
fr.
5.80
Valore
fr.
224.00
98
9.00
8.80
342.00
200
2.90
5.80
224.00
38
38.8
100
98
5
7
96.00
96.00
9.00
9.00
211.00
211.00
36.50
37.25
9.00
8.80
10.55
14.75
0.00
0.00
342.00
342.00
00.00
00.00
47.25
52.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse > 70 mm.
b) dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 52.00 x 2.4% = fr. 1.25
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 28 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la comanda manoscritta del signor F._______. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli ad un prezzo di 8 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 224 franchi (= 28 colli x fr. 8). Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573). Come per l'invio n. 2, anche per le cipolle dell'invio n. 27 il relativo prospetto ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801229 mostra che 238.8 kg lordi (e non soltanto 238 kg come fa pensare il calcolo della DGD) / 236.6 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 238.8 kg lordi / 236.6 kg netti di cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 224.77 franchi (= 236.6 kg netti x fr. 0.95).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come nel prospetto ricavato, cambiando in tal modo l'unità di misura.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200.0 kg lordi
in 28 colli
28 colli x fr. 8.00
(198.0 kg netti)
=
fr. 224.00
Invece di
238.8 kg lordi
in 28 colli
236.6 kg netti x fr. 0.95
=
fr. 224.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 38.8 kg lordi (= 238.8 kg lordi 200 kg lordi) in più di cipolle grosse e non soltanto 38 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 238.8 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la comanda manoscritta del signor F._______.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 90 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli ad un prezzo di 3.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 342 franchi (= 90 kg x fr. 3.80). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) che fa riferimento alla fattura n. 801229 mostra che 105 kg lordi / 97 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per l'insalata scarola è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 97 kg netti di scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 339.50 franchi (= 97 kg netti x fr. 3.50).
Come per le cipolle, anche per l'insalata scarola vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98 kg lordi
in 28 colli
90 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 342.00
Invece di
105 kg lordi
in 16 colli
97 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 339.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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acquistato 7 kg lordi (= 105 kg lordi 98 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per l'insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 7 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Caso n. 28
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.08.2006
Quietanza n.: 2351322
Documenti giustificativi: atto 32.3.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 1 (cfr. atti B-590 segg.)
Dichiarato
atto B-595
atto B-596
atto B-605
atto B-612
Invece di
atto B-591
N. di tariffa
Designazione
0709.4011
0709.9051
Sedano verde
Zucchine
0709.4011
Sedano verde,
ADC
Sedano verde,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine,
ADFC
0709.4019
0709.9051
0709.9059
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
600
10.00
Dazio
fr.
30.00
60.00
Valore
fr.
482.00
1'100.00
300
10.00
30.00
482.00
15
226.00
33.90
0.00
600
66
10.00
209.00
60.00
137.95
1'100.00
0.00
171.85
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde. b) dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 171.85 x 2.4% = fr. 4.10
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A-7392/2014
a) Dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti in 53 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-605). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006 (cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli, suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 172 kg netti (21 colli) ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.20 franchi (= 172 kg netti x fr. 1.60); 120 kg lordi / 114 kg netti (32 colli) ad un prezzo di 6.45 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 206.40 franchi (= 32 colli x fr. 6.45). Il prezzo totale è dunque pari a 481.60 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615). Come per l'invio n. 2, anche per il sedano verde dell'invio n. 28 il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) che fa riferimento alla fattura n. 801263 mostra che 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 171.6 kg netti (21 colli) e 135 kg lordi / 128.6 kg netti (32 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 480.32 franchi (= 300.2 kg netti x fr. 1.60). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita
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nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. In questo caso poi, per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
300 kg lordi
in 53 colli
(172 kg netti x fr. 1.60)
+ (32 colli x fr. 6.45)
=
fr. 481.60
Invece di
315 kg lordi
in 53 colli
300.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 480.32
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi 300 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come visto per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione giusta l'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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b) Dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine fresche contenuti in 94 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-612). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006 (cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli, suddivisi in due quantitativi: 400 kg lordi / 368 kg netti (64 colli) ad un prezzo di 12.20 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 780.80 franchi (= 64 colli x fr. 12.20); 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 333 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.80). Il prezzo totale è dunque pari a 1'113.80 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) che fa riferimento alla fattura n. 801263 mostra che 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli suddivisi in due quantitativi: 466 kg lordi / 434 kg netti (64 colli) e 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'114.20 franchi (= 619 kg netti x fr. 1.80). Come per il sedano verde, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
600 kg lordi
in 94 colli
(64 colli x fr. 12.20)
+ (185 kg netti x fr. 1.80)
=
fr. 1'113.80
Invece di
666 kg lordi
in 94 colli
619 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 1'114.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 66 kg lordi (= 666 kg lordi 600 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (600 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per il sedano verde che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 29
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 17.08.2006
Quietanza n.: 2469625
Documenti giustificativi: atto 32.3.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 2 (cfr. atti B-616 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-623
atto B-633
atto B-636
Invece di
Designazione
0709.9021
0709.9051
Finocchi
Zucchine
0709.9021
Finocchi, ADC
0709.9029
Finocchi, ADFC
atto B-617
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
198
7.00
100
10.00
200
198
16
18
100
30
0709.9051
Zucchine, ADC
0709.9059
Zucchine, ADFC
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi. b) dichiarazione di 100 kg invece di 130 kg di zucchine. Differenza di dazio:
7.00
7.00
231.00
231.00
10.00
209.00
Dazio
fr.
13.85
10.00
Valore
fr.
432.00
275.00
14.00
13.85
36.95
41.60
10.00
62.70
432.00
432.00
0.00
0.00
275.00
0.00
99.80
104.30
0.00
Differenza IVA: fr. 104.30 x 2.4% = fr. 2.50
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a) Dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi freschi contenuti in 51 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-633). Detti dati risultano anche dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-628). Anche per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006 (cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 432.40 franchi (= 188 kg netti x fr. 2.30). Come per l'invio n. 2, anche per i finocchi dell'invio n. 29 il relativo prospetto ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) che fa riferimento alla fattura n. 801283 mostra che 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 432.18 franchi (= 205.8 kg netti x fr. 2.10). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
198 kg lordi
in 51 colli
188.0 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 432.40
Invece di
216 kg lordi
in 51 colli
205.8 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 432.18
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 216 kg lordi 198 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 216 kg lordi anziché i 198 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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presso la E._______ (cfr. atto B-636). Detti dati risultano anche dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-629). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006 (cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine contenuti in 16 colli ad un prezzo di 17.20 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 275.20 franchi (= 16 colli x fr. 17.20). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) che fa riferimento alla fattura n. 801283 mostra che 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 275.44 franchi (= 125.2 kg netti x fr. 2.20).
Come per i finocchi, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 16 colli
16 colli x fr. 17.20
=
fr. 275.20
Invece di
130 kg lordi
in 16 colli
125.2 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 275.44
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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acquistato 30 kg lordi (= 130 kg lordi 100 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i finocchi che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 30
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 21.08.2006
Quietanza n.: 2524320
Documenti giustificativi: atto 32.3.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 3 (cfr. atti B-637 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-641
atto B-647
atto B-648
atto B-649
atto B-653
0705.1911
0708.2098
0705.2941
0703.1061
0709.9021
0809.4013
0702.0031
Invece di
0705.1911
atto B-638
0705.1919
0708.2098
0708.2099
0705.2941
0705.2949
0703.1061
0703.1069
0709.9021
0709.9029
0702.0031
0702.0031
Designazione
Massa
lorda kg
Insalata romana
45
Fagiolini
200
Cicorino rosso
50
Cipolle rosse
50
Finocchi
31
Susine rosse
324
Pomodori carnosi
200
Insalata romana,
ADC
Insalata romana,
ADFC
Fagiolini, ADC
Fagiolini, ADFC
Cicorino rosso,
ADC
Cicorino rosso,
ADFC
Cipolle rosse,
ADC
Cipolle rosse,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Pomodori San
Marzano, ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
Aliquota
fr.
10.00
10.00
9.00
2.90
7.00
3.00
5.00
Dazio
fr.
4.50
20.00
4.50
1.45
2.15
9.70
10.00
Valore
fr.
100.00
400.00
216.00
120.00
176v
748.00
651.00
45
10.00
4.50
100.00
5
5.8
200
11
11.5
50
231.00
231.00
10.00
427.00
427.00
9.00
11.55
13.40
20.00
46.95
49.10
4.50
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
216.00
47
495.00
232.65
0.00
50
2.90
1.45
120.00
50
96.00
48.00
0.00
31
53
54
324
7.00
231.00
231.00
264.00
2.15
122.45
124.75
855.35
176.00
0.00
0.00
748.00
200
5.00
10.00
651.00
Pagina 139
A-7392/2014
0702.0039
Pomodori
carnosi, ADFC
129
129.8
264.00
264.00
340.55
342.65
0.00
0.00
1'647.80
1'656.20
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 45 kg invece di 50.8 kg di insalata romana. b) dichiarazione di 200 kg invece di 211.5 kg di fagiolini. c) dichiarazione di 50 kg invece di 97 kg di cicorino rosso. d) dichiarazione di 50 kg invece di 100 kg di cipolle rosse. e) dichiarazione di 31 kg invece di 84 kg di finocchi. f) dichiarazione di 324 kg di susine invece di 324 kg di pomodori San Marzano.
g) dichiarazione di 200 kg invece di 329.8 kg di pomodori carnosi. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'656.20 x 4.2% = fr. 39.75
In concreto, la ripresa fiscale operata dall'autorità inferiore per l'invio n. 30 non è qui litigiosa, la stessa non essendo contestata dai ricorrenti (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). In tali circostanze, non vi è a priori motivo di attardarsi ulteriormente al riguardo. Sennonché, in presenza di errori nel calcolo dei tributi all'importazione segnatamente nell'indicazione dei quantitativi dichiarati e/o importati , la ripresa fiscale dell'autorità inferiore va però corretta di conseguenza, in funzione dell'aliquota di dazio effettivamente applicabile (cfr. al riguardo, consid. 4.1.3 del presente giudizio), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per il presente invio.
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A-7392/2014
Caso n. 31
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.08.2006
Quietanza n.: 2653827
Documenti giustificativi: atto 32.3.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 4 (cfr. atti B-667 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-677
atto B-685
atto B-688
atto B-689
Invece di
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
99
10.00
96
10.00
Dazio
fr.
9.90
9.60
Valore
fr.
300.00
264.00
0708.2098
0705.1941
Fagiolini
Insalata lollo
0709.9051
Zucchine
197
10.00
19.70
416.00
0708.2098
Fagiolini, ADC
0708.2099
Fagiolini, ADFC
0705.1941
0709.9051
Insalata lollo,
ADC
Insalata lollo,
ADFC
Zucchine ADC
0709.9059
Zucchine, ADFC
100
99
10
11
100
96
6
10.5
200
197
17
20.5
10.00
10.00
427.00
427.00
10.00
10.00
922.00
922.00
10.00
10.00
209.00
209.00
9.90
9.90
42.70
46.95
10.00
9.60
55.30
96.80
20.00
19.70
35.55
42.85
300.00
300.00
0.00
0.00
264.00
264.00
0.00
0.00
416.00
416.00
0.00
0.00
134.35
186.60
0.00
atto B-669
0705.1949
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini. b) dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo. c) dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 186.60 x 2.4% = fr. 4.50
a) Dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolini boby freschi contenuti in 20 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-685). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-682). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 20 a fianco della scritta « boby » ciò che conferma il numero di colli acquistati dalla ricorrente 1 (cfr. atto B-668). Dall'elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-673) risulta poi che per i fagiolini altri la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 4 kg lordi dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006 e un'ulteriore quota di 95 kg dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006, per un contingente totale di 99 kg.
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A-7392/2014
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 300 franchi (= 20 colli x fr. 15).
Come per l'invio n. 2, anche per i fagiolini dell'invio n. 31 il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) che fa riferimento alla fattura n. 801346 mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai fagiolini è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 300 franchi (= 100 kg netti x fr. 3).
Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere uguale a quello indicato nella fattura, come il numero di colli importati. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
99 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 15.00
=
fr. 300.00
Invece di
110 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 300.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 110 kg lordi 99 kg lordi) in più di fagiolini rispetto a quanto
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A-7392/2014
dichiarato all'importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 99 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 11 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all'aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 96 kg lordi / 89 kg netti di lollo verde fresco contenuti in 22 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-689). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-683). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « lollo altr », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-672), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per la lollo altri.
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A-7392/2014
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 96 kg lordi / 89 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 12 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) che fa riferimento alla fattura n. 801346 mostra che 106.6 kg lordi / 100 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all'insalata lollo è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 12 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 106.6 kg lordi / 100 kg netti di lollo altro per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12). Come per i fagiolini, vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita unitario e totale, come pure il numero di colli indicati nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato, mentre la quantità di merce (netta/lorda) è stata diminuita, verosimilmente allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). In entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
96.0 kg lordi
in 22 colli
22 colli x fr. 12.00
=
fr. 264.00
Invece di
106.6 kg lordi
in 22 colli
22 colli x fr. 12.00
=
fr. 264.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10.6 kg lordi (= 106.6 kg lordi 96 kg lordi) in più di insalata lollo rispetto a quanto dichiarato all'importazione (96 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
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Per l'insalata lollo i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i fagiolini che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 96 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 10.5 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine fresche contenuti in 40 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-691). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-683). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « zucc », ciò che a mente delle dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-674), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per le zucchine. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 416.25 franchi (= 185 kg netti x fr. 2.25).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) che fa riferimento alla fattura n. 801346 mostra che 217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto
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217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 411 franchi (= 205.5 kg netti x fr. 2). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
197.0 kg lordi
in 40 colli
185.0 kg netti x fr. 2.25
=
fr. 416.25
Invece di
217.5 kg lordi
in 40 colli
205.5 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 411.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 20.5 kg lordi (= 217.5 kg lordi 197 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (197 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i fagiolini che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 197 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 20.5 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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Caso n. 32
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 30.08.2006
Quietanza n.: 2711347
Documenti giustificativi: atto 32.3.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 5 (cfr. atti B-692 segg.)
Dichiarato
atto B-701
atto B-709
atto B-710
atto B-712
Invece di
atto B-696
N. di tariffa
Designazione
0709.7011
0707.0021
Spinaci
Cetrioli nostrani
0707.0011
Cetrioli per
insalata
Melanzane
viola/tonde
150
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Cetrioli per
insalata, ADC
Cetrioli per
insalata, ADFC
Melanzane
viola/tonde, ADC
Melanzane
viola/tonde,
ADFC
0709.3011
0709.7011
0709.7019
0707.0021
0707.0029
0707.0011
0707.0019
0709.3011
0709.3019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
39
10.00
100
10.00
Dazio
fr.
3.90
10.00
Valore
fr.
180.00
161.00
10.00
15.00
237.00
99.6
10.00
9.95
254.00
39
23
100
10.00
204.00
10.00
3.90
46.90
10.00
180.00
0.00
161.00
5
144.00
7.20
0.00
150
10.00
15.00
237.00
4
144.00
5.75
0.00
100
99.6
50
51.2
10.00
10.00
233.00
233.00
10.00
9.95
116.50
119.30
254.00
254.00
0.00
0.00
176.40
179.15
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci. b) dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani. c) dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata. d) dichiarazione di 99.6 kg invece di 151.2 kg di melanzane viola/tonde.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 179.15 x 2.4 % = fr. 4.30
a) Dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci freschi contenuti in 10 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-709). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta, risulta la dicitura 50/60 a fianco della scritta « spinaci conting » (cfr. atto B-693).
Pagina 147
A-7392/2014
Dall'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695) risulta poi che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi di spinaci. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 18 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18). Come per l'invio n. 2, anche per gli spinaci dell'invio n. 32 il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per gli spinaci è indicato a mano il prezzo di vendita di 18 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18).
In questo caso, il prezzo di vendita unitario e totale, nonché il numero di colli nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato. La quantità di merce (netta/lorda) nella fattura è invece stata diminuita allo scopo di verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nei due casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
39 kg lordi
in 10 colli
10 colli x fr. 18.00
=
fr. 180.00
Invece di
62 kg lordi
in 10 colli
10 colli x fr. 18.00
=
fr. 180.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 23 kg lordi (= 62 kg lordi 39 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all'importazione (39 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 32, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalla DGD (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono poi escludere di aver ricevuto 62 kg lordi anziché i 39 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 13 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco della scritta « cetrioli nostrani », ciò che sembrerebbe corrispondere al contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. atto B-693).
Ciò trova conferma nell'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi di cetrioli nostrani.
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I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.66 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 161.68 franchi (= 97.4 kg netti x fr. 1.66). Un esame approfondito della fattura, mostra poi che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli nostrani è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 161.76 franchi (= 101.1 kg netti x fr. 1.60). In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 13 colli
97.4 kg netti x fr. 1.66
=
fr. 161.68
Invece di
105 kg lordi
in 13 colli
101.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 161.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
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quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 105 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli per insalata contenuti in 19 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta poi la dicitura 150 kg a fianco della scritta « cetrioli insalata » (cfr. atto B-693).
Sennonché, dall'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva invero a disposizione una quota di 200 kg lordi di cetrioli per insalata. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 236.96 franchi (= 148.1 kg netti x fr. 1.60).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli per insalata è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor
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F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 237.28 franchi (= 148.3 kg netti x fr. 1.60). Anche per i cetrioli per insalata, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è lo stesso, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 19 colli
148.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 236.96
Invece di
154 kg lordi
in 19 colli
148.3 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 237.28
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi 150 kg lordi) in più di cetrioli per insalata rispetto a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i cetrioli per insalata i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 99.6 kg invece di 150 kg di melanzane tonde/viola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di melanzane fresche contenuti in 29 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-712). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-707). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco delle due scritte inquadrate « 5 viola » e « 20 melanz t », ciò che sembrerebbe indicare il contingente a disposizione della ricorrente 1 o il quantitativo da essa comandato, rispettivamente il tipo di melanzana desiderato (cfr. atto B-693).
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Dall'elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi di melanzana, senza indicazione alcuna in merito al tipo di melanzana.
I quantitativi dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli: 74 kg lordi / 69.2 kg netti di melanzane tonde conting. (24 colli) ad un prezzo di 8.40 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di 201.60 franchi (= 24 colli x fr. 8.40); 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola conting. (5 colli) ad un prezzo di 2.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg x fr. 2.20). Il prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 254.62 franchi. Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) che fa riferimento alla fattura n. 801358 mostra che 150.80 kg lordi / 142.1 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli ovvero, 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde (24 colli) e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola (5 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melanzane tonde è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg, mentre per le melanzane viola di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 200.60 franchi (= 118 kg netti x fr. 1.70) e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg netti x fr. 2.20). Il prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 253.62 franchi. Da un confronto tra la fattura e il prospetto ricavato, i dati indicati per la melanzana viola risultano uguali, sicché per questa merce non è necessaria alcuna ripresa fiscale. Per le melanzane tonde, si rileva invece che il
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prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale; il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
74.0 kg lordi
in 24 colli
24 colli x fr. 8.40
(69.2 kg netti)
=
fr. 201.60
Invece di
125.2 kg lordi
in 24 colli
118.0 kg netti x fr. 1.70
=
fr. 200.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare per le melanzane tonde un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 51.2 kg lordi (= 125.2 kg lordi 74 kg lordi) in più di detta merce rispetto a quanto dichiarato all'importazione (74 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. In tali circostanze, la ripresa fiscale operata dalla DGD che va corretta tenuto conto del quantitativo lordo di 51.2 kg in più di melanzane tonde non dichiarato anziché i 50 kg da essa presi in considerazione, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va pertanto qui confermata.
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Caso n. 33
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 04.09.2006
Quietanza n.: 2801121
Documenti giustificativi: atto 32.3.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 6 (cfr. atti B-715 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dichiarato 0705.1911
atto B-723 0705.2921
Insalata romana
Insalata riccia
atto B-733
atto B-735
atto B-736
Invece di
atto B-717
0705.2911
Insalata scarola
88
0705.1911
Insalata romana,
ADC
Insalata romana,
ADFC
Insalata riccia,
ADC
Insalata riccia,
ADFC
Insalata scarola,
ADC
Insalata scarola,
ADFC
0705.1919
0705.2921
0705.2929
0705.2911
0705.2919
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
25
10.00
88
9.00
Dazio
fr.
2.50
7.90
Valore
fr.
101.00
271.00
9.00
7.90
270.00
25
10.00
2.50
101.00
19
231.00
43.90
0.00
88
9.00
7.90
271.00
9
289.00
26.00
0.00
88
9.00
7.90
270.00
9
211.00
19.00
0.00
88.90
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana. b) dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia. c) dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 88.90 x 2.4% = fr. 2.10
a) Dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utilizzata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l'importazione di 25 kg lordi / 23.4 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 8 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-733). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 25 a fianco della scritta « romana » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 25 kg lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
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che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 25 kg lordi / 23.4 kg netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 100.62 franchi (= 23.4 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727). Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata romana dell'invio n. 33 il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) che fa riferimento alla fattura n. 801379 mostra che 44 kg lordi / 40.4 kg netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all'insalata romana è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 44 kg lordi / 40.4 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101 franchi (= 40.4 kg netti x fr. 2.50).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
25 kg lordi
in 8 colli
23.4 kg netti x fr. 4.30
=
fr. 100.62
Invece di
44 kg lordi
in 8 colli
40.4 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 101.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 19 kg lordi (= 44 kg lordi 25 kg lordi) in più di insalata romana
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rispetto a quanto dichiarato all'importazione (25 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 44 kg lordi anziché i 25 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utilizzata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l'importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-735). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 88 a fianco della scritta « riccia » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 88 kg lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) che fa riferimento alla fattura n. 801379 mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per l'insalata riccia è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, come per l'insalata romana, anche per quella riccia vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
88 kg lordi
in 24 colli
83.2 kg netti x fr. 3.25
=
fr. 270.40
Invece di
97 kg lordi
in 24 colli
89.8 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi 88 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all'importazione (88 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata romana che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece
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plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utilizzata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l'importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-736). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, è presente la dicitura 24 a sinistra della scritta « scarola » che corrisponde alla comanda di 24 casse di insalata scarola. Alla destra della scritta figura anche la dicitura 88 (cfr. atto B-716).
Detta linea della comanda mostra chiaramente che il significato di una cifra annotata alla destra di una merce non può indicare la quantità comandata, questa essendo indicata a sinistra. La cifra indicata a destra come giustamente asserito dalla DGD significa infatti che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 88 kg lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) che fa riferimento alla fattura n. 801379 mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per l'insalata scarola è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______
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che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, come per l'insalata romana, anche per quella scarola vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
88 kg lordi
in 24 colli
83.2 kg netti x fr. 3.25
=
fr. 270.40
Invece di
97 kg lordi
in 24 colli
89.8 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi 88 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (88 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per l'insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata romana che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 34
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 15.09.2006
Quietanza n.: 3096476
Documenti giustificativi: atto 32.3.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 7 (cfr. atti B-739 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-747
atto B-754
atto B-755
atto B-756
atto B-757
atto B-758
Invece di
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
98
10.00
198
9.00
Dazio
fr.
9.80
17.80
Valore
fr.
169.00
325.00
0709.9061
0705.2971
Coste
Cicoria
0709.3011
Melanzane
100
10.00
10.00
133.00
0707.0021
0702.0021
0702.0011
0702.0031
Cetrioli nostrani
Pomodori peretti
Pomodori cherry
Pomodori carnosi
99
397
100
200
10.00
5.00
5.00
5.00
9.90
19.85
5.00
10.00
190.00
842.00
418.00
460.00
0709.9061
Coste, ADC
0709.9062
Coste, ADFC
0705.2971
Cicoria, ADC
0705.2979
Cicoria, ADFC
0709.3011
0709.3019
Melanzane, ADC
Melanzane,
ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Pomodori peretti,
ADC
Pomodori peretti,
ADFC
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
Pomodori
carnosi, ADFC
100
98
13
15.6
200
198
15
17
100
45
10.00
10.00
306.00
306.00
9.00
9.00
103.00
103.00
10.00
233.00
10.00
9.80
39.80
47.70
18.00
17.80
15.45
17.50
10.00
104.85
169.00
169.00
0.00
0.00
325.00
325.00
0.00
0.00
133.00
0.00
100
99
41
42
400
397
15
18
100
10.00
10.00
144.00
144.00
5.00
5.00
264.00
264.00
5.00
10.00
9.90
59.05
60.50
20.00
19.85
39.60
47.50
5.00
190.00
190.00
0.00
0.00
842.00
842.00
0.00
0.00
418.00
16
731.00
116.95
0.00
200
5.00
10.00
460.00
16
264.00
42.25
0.00
atto B-740
0702.0021
0702.0029
0702.0021
0702.0029
0702.0011
0702.0019
0702.0031
0702.0039
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 98 kg invece di 113.6 kg di coste. b) dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria. c) dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane. d) dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani. e) dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti. f) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. g) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi.
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Differenza di dazio:
418.60
437.25
0.00
Differenza IVA: fr. 437.25 x 2.4% = fr. 10.50
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 113 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 98 kg lordi / 94 kg netti di coste fresche contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-754). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 94 kg netti di coste conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 169.20 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Come per l'invio n. 2, anche per le coste dell'invio n. 35 il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 169.60 franchi (= 106 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98.0 kg lordi
in 15 colli
94 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 169.20
Invece di
113.6 kg lordi
in 15 colli
106 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 169.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15.6 kg lordi (= 113.6 kg lordi 98 kg lordi) in più di coste e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 113.6 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 15.6 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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b) Dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 198 kg lordi / 186 kg netti di cicoria bianca di Milano fresca contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-755). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 186 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 325 franchi (= 25 colli x fr. 13). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 215 kg lordi / 202.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per la cicoria è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 215 kg lordi / 202.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 324 franchi (= 202.5 kg netti x fr. 1.60).
Come per le coste, anche per la cicoria vale lo stesso ragionamento: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
198 kg lordi
in 25 colli
25 colli x fr. 18.00
=
fr. 325.00
Invece di
215 kg lordi
in 25 colli
202.5 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 324.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 215 kg lordi 198 kg lordi) in più di cicoria e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 198 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 17 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per detto invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
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che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 5.55 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 133.20 franchi (= 24 colli x fr. 5.55). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzanze tonde conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melanzane è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.00).
Come per le coste, anche per le melanzane il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 24 colli
24 colli x fr. 5.55
=
fr. 133.20
Invece di
145 kg lordi
in 24 colli
133 kg netti x fr. 1.00
=
fr. 133.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 45 kg lordi (= 145 kg lordi 100 kg lordi) in più di melanzane rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti manca un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat. I contenuti in 16 colli ad un prezzo di 11.85 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 189.60 franchi (= 16 colli x fr. 11.85). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 189.56 franchi (= 135.4 kg netti x fr. 1.40).
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Come per le coste, anche per i cetrioli il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
99 kg lordi
in 16 colli
16 colli x fr. 11.85
=
fr. 189.60
Invece di
141 kg lordi
in 16 colli
135.4 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 189.56
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 42 kg lordi (= 141 kg lordi 99 kg lordi) in più di cetrioli nostrani e non solo 41 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 42 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). e) Dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori S. Marzano freschi ovvero una qualità di pomodori peretti, salvo errore
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dello scrivente Tribunale contenuti in 45 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-757). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 841.80 franchi (= 366 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 843.70 franchi (= 383.5 kg netti x fr. 2.20). Come per le coste, anche per i pomodori peretti il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
397 kg lordi
in 45 colli
366.0 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 841.40
Invece di
415 kg lordi
in 45 colli
383.5 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 843.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 415 kg lordi 397 kg lordi) in più di pomodori peretti e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (397 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 397 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 400 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). f) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di di pomodori ciliegia cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 418.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 4.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori ciliegia cherry altri contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor
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F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 418 franchi (= 110 kg netti x fr. 3.80). Come per le coste, anche per i pomodori cherry il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 30 colli
94 kg netti x fr. 4.45
=
fr. 418.30
Invece di
116 kg lordi
in 30 colli
110 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 418.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
g) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori carnosi freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo
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bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un'ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi (= 184 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) che fa riferimento alla fattura n. 801440 mostra che 216 kg lordi / 200 kg netti pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 200 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.30). In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 40 colli
184 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 460.00
Invece di
216 kg lordi
in 40 colli
200 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 460.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori
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carnosi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 35
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.09.2006
Quietanza n.: 3172175
Documenti giustificativi: atto 32.3.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 8 (cfr. atti B-760 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-765
atto B-768
atto B-769
Invece di
0702.0011
0702.0011
0702.0011
atto B-762
0702.0019
0702.0011
0702.0019
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
Pomodori cherry
98
5.00
Pomodori ciliegini
69
5.00
100
5.00
Dazio
fr.
4.90
3.45
5.00
Valore
fr.
409.00
584.00
887.90
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori
ciliegini, ADC
100
98
8
10
69
100
5.00
5.00
731.00
731.00
5.00
5.00
5.00
4.90
58.50
73.10
3.45
5.00
409.00
409.00
0.00
0.00
584.00
887.90
Pomodori
ciliegini, ADFC
9
731.00
65.80
0.00
124.40
73.10
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 73.10 x 2.4% = fr. 1.75
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-768). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
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scritta « cherry altri 100 », ciò che verosimilmente corrisponde al contingente della ricorrente 1 o alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006 (cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 409.40 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.45).
Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 35 il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762) che fa riferimento alla fattura n. 801456 mostra che 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i cherry è indicato a mano il prezzo di vendita di 4.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 405.30 franchi (= 96.5 kg netti x fr. 4.20).
In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98 kg lordi
in 30 colli
92.0 kg netti x fr. 4.45
=
fr. 409.40
Invece di
108 kg lordi
in 30 colli
96.5 kg netti x fr. 4.20
=
fr. 405.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
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all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 108 kg lordi 98 kg lordi) in più di pomodori cherry e non soltanto 8 kg lordi presi in considerazione dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 108 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 10 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-769). Tali dati emergono altresì dal relativo
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bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la scritta « cilieg grap 100 », ciò che verosimilmente corrisponde alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006 (cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in due quantitativi: 69 kg lordi / 66 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 8.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 584.10 franchi (= 66 kg netti x fr. 8.85) e 31 kg lordi / 31 kg netti (5 colli) ad un prezzo di 9.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.80 franchi (= 31 kg netti x fr. 9.80).
In questo caso, il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762) che fa riferimento alla fattura n. 801456 mostra che 78 kg lordi / 73 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Inspiegabilmente, in detto prospetto non vi è traccia degli ulteriori 5 colli di pomodori ciliegino dichiarati all'importazione. Al riguardo, la DGD non fornisce alcuna spiegazione, indicando unicamente che i ricorrenti per questi 10 colli avrebbero importato 9 kg lordi in più di quanto dichiarato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 della DGD, pag. 69). Neppure i ricorrenti forniscono informazioni utili, gli stessi essendosi limitati ad affermare di aver ricevuto quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20).
In tali circostanze, nella misura in cui dalla dichiarazione doganale risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, che tali dati trovano riscontro nella fattura utilizzata per lo sdoganamento nonché il calcolo dei tributi doganali (cfr. atto B-765) e che i quantitativi indicati nel prospetto ricavato risultano ben inferiori a quanto dichiarato all'importazione, nulla agli atti permette di confermare l'irregolarità ritenuta dalla DGD. In questo caso, si deve pertanto seguire quanto indicato dai ricorrenti e ritenere quanto a loro fatturato come corretto. La ripresa fiscale operata dalla DGD per i pomodori ciliegini deve dunque essere qui annullata.
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Caso n. 36
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.09.2006
Quietanza n.: 3210386
Documenti giustificativi: atto 32.3.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 9 (cfr. atti B-771 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
5.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
420.00
Pomodori San
200
5.00
Marzano/Perini
insalatari, ADC
0702.0029 Pomodori San
17
264.00
Marzano/Perini
insalatari, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 217 kg di pomodori San Marzano/Perini insalatari.
10.00
420.00
44.90
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 44.90 x 2.4% = fr. 1.05
44.90
0.00
Dichiarato 0702.0021
atto B-779
atto B-787
Invece di
atto B-773
Designazione
Pomodori San
Marzano/Perini
insalatari
0702.0021
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3210386), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-787). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-785). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » (appena leggibile) ciò che per la DGD significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-722). Dalla fattura n. 8010459 del 20 settembre 2006 (cfr. atto B-779), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.18 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 420.30 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 2.18). Da un confronto con quanto dichiarato, risulta dunque che i quantitativi e i numeri di colli sono uguali, mentre la denominazione dei pomodori differisce chiaramente: nella fattura, i pomodori S. Marzano che non sono altro che un tipo di pomodoro peretto, a cui va applicato il medesimo numero di tariffa doganale, nella misura in cui la DGD non fa valere un'altra tariffa doganale sono infatti definiti quali pomodori perini
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insalatari. L'esame della fattura mostra poi che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori è l'unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-776). Ciò precisato, come per l'invio n. 2, anche per i predetti pomodori dell'invio n. 36 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-773) che fa riferimento alla fattura n. 801459 mostra che 217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420.42 franchi (= 200.2 kg netti x fr. 2.10).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 24 colli
200.0 kg netti x fr. 2.18
=
fr. 420.30
Invece di
217 kg lordi
in 24 colli
200.2 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 420.42
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 217 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano/perini rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione.
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Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 217 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 37
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 22.09.2006
Quietanza n.: 3280056
Documenti giustificativi: atto 32.3.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 10 (cfr. atti B-789 segg.)
Dichiarato
atto B-797
atto B-801
atto B-802
atto B-803
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0702.0021
0702.0091
Pomodori cherry
Pomodori
peretti/perini
Pomodori altri
0702.0091
0702.0011
atto B-792
0702.0019
0702.0021
0702.0022
0702.0091
0702.0099
0702.0091
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
75
5.00
200
5.00
Dazio
fr.
3.75
10.00
Valore
fr.
450.00
625.00
500
5.00
25.00
1'725.00
Pomodori carnosi
250
5.00
12.50
708.00
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Pomodori peretti/
perini, ADC
Pomodori peretti/
perini, ADFC
Pomodori altri,
ADC
Pomodori altri,
ADFC
Pomodori
carnosi, ADC
75
5.00
3.75
450.00
37
37.2
200
264.00
0.00
5.00
97.70
98.20
10.00
104
264.00
274.55
0.00
500
5.00
25.00
1'725.00
310
264.00
818.40
0.00
250
5.00
12.50
708.00
625
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0702.0099
Pomodori
carnosi, ADFC
58
264.00
153.10
0.00
1'343.75
1'344.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini.
c) dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri. d) dichiarazione di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'344.25 x 2.4% = fr. 32.20
a) Dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 37, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 3280056; una essendo la versione 1, l'altra la versione 2). Dalla prima, datata 22 settembre 2006 (cfr. atto B808), risulta l'importazione di 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 38 colli (casse) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 22 settembre 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-801). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-799 e B-809). Per questa merce, secondo lo scrivente Tribunale, l'ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-790). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801469 del 22 settembre 2006 (cfr. atto B-797), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 38 colli, suddivisi in due quantitativi: 75 kg lordi / 69.3 kg netti (30 colli) e 24.4 kg lordi / 22 kg netti (8 colli). Tali quantitativi sono stati venduti ad un prezzo di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.45 franchi (= 91.3 kg netti x fr. 6.50). Agli atti vi sono poi due copie esatte di detta fattura (cfr. atti B-791 e B-805: stessi dati, ma senza doganale).
Agli atti è poi presente un'altra versione della fattura n. 801469 del 22 settembre 2006 (cfr. atto B-792), riportante lo stesso genere di merce e lo stesso numero di colli indicati nella fattura B-797, ma con dei quantitativi e dei prezzi unitari diversi per quanto concerne quattro tipi diversi di pomodori, tra cui i pomodori cherry. Per i cherry risulta infatti l'acquisto totale di 136.6 kg lordi / 122.2 kg netti contenuti in 38 colli, suddivisi in due quantitativi: 112.2 kg lordi / 100.2 kg lordi (30 colli) ad un prezzo di vendita unitario di 4.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
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450.90 franchi (= 100.2 kg x fr. 4.50); 24.4 kg lordi /22 kg netti (8 colli) come nella fattura B-797 ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 143 franchi (= 22 kg x fr. 6.50). Questa fattura, sprovvista del timbro doganale, è stata in apparenza invalidata con una linea trasversale.
Sennonché, a mente delle dogane, tale versione della fattura dimostrerebbe che la ricorrente 1 ha invero ricevuto dei quantitativi maggiori di pomodori cherry, rispetto a quanto dichiarato all'importazione (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 71). Orbene, diversamente dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, per l'invio n. 37 manca agli atti una copia del prospetto ricavato della E._______. Ciononostante, nella misura in cui le differenze di prezzo e di quantitativi constatate nelle due fatture B-792 e B-797 rientrano nel « modus operandi » osservato per gli altri invii, questi documenti a mente dello scrivente Tribunale sono sufficienti per provare che la ricorrente 1 ha invero acquistato e ricevuto le quantità maggiori indicate nella fattura B792. Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato in presenza di un prospetto ricavato: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce (lorda/netta) è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
75.0 kg lordi
in 30 colli
69.3 kg netti x fr. 6.50
=
fr. 450.45
Invece di
112.2 kg lordi
in 30 colli
100.2 kg netti x fr. 4.50
=
fr. 450.90
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37.2 kg lordi (= 136.6 kg lordi 99 kg lordi) in più di pomodori cherry e non soltanto 37 kg lordi presi in considerazione dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 112.2 kg lordi anziché i 75 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori peretti/perini: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-802 e B-807) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 200 kg lordi / 191 kg netti (30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.27 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 624.57 franchi (= 191 kg netti x 3.27 franchi/kg). Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 304 kg lordi / 283 kg netti (30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo unitario di 2.20 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 622.60 franchi (= 283 kg netti x 2.20 franchi/kg).
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 30 colli
191 kg netti x fr. 3.27
=
fr. 624.57
Invece di
304 kg lordi
in 30 colli
283 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 622.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 104 kg lordi (= 304 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori peretti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 500 kg lordi / 470 kg netti (150 colli) di pomodori altri conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.67 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'724.90 franchi (= 470 kg netti x 3.67 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 810 kg lordi / 750 kg netti (150 colli) di pomodori altri conting., ad un prezzo unitario di 2.30 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'725 franchi (= 750 kg netti x 2.30 franchi/kg).
Pagina 183
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Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
500 kg lordi
in 150 colli
470 kg netti x fr. 3.67
=
fr. 1'724.90
Invece di
810 kg lordi
in 150 colli
750 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 1'725.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 310 kg lordi (= 810 kg lordi 500 kg lordi) in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), 250 kg lordi / 236.1 kg netti (48 colli) di pomodori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo di vendita unitario di 3 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 708.30 franchi (= 236.1 kg netti x 3 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 308 kg lordi / 272 kg netti (48 colli) di
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pomodori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo unitario di 2.60 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 707.20 franchi (= 272 kg netti x 2.60 franchi/kg).
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
250 kg lordi
in 48 colli
236.1 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 708.30
Invece di
308 kg lordi
in 48 colli
272.0 kg netti x fr. 2.60
=
fr. 707.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 308 kg lordi 250 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (250 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto poc'anzi non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 38
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.11.2006
Quietanza n.: 4710722
Documenti giustificativi: atto 32.3.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 11 (cfr. atti B-811 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
20.00
14.00
Valore
fr.
286.00
288.00
10.00
22.40
288.00
Invece di
atto B-812
0709.9061
Coste, ADC
200
10.00
0709.9069
Coste, ADFC
35
306.00
0709.9021
Finocchi, ADC
200
7.00
0709.9029
Finocchi, ADFC
11
231.00
0709.9029
Finocchi, ADC
224
231.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste. b) dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi. c) dichiarazione di 224 kg di cime rapa invece di 224 kg di finocchi.
20.00
107.10
14.00
25.40
517.45
286.00
0.00
288.00
0.00
336.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 627.55 x 2.4% = fr. 16.05 fr. 15.05
627.55
0.00
Dichiarato
atto B-820
atto B-825
atto B-826
Designazione
0709.9061
0709.9021
Coste
Finocchi
0704.9090
Cima rapa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
200
7.00
224
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste. Per l'invio n. 38, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 4710722, versione 1 e versione 2). Dalla prima, datata 10 novembre 2006 (cfr. atto B-839), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste fresche contenuti in 26 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 10 novembre 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-825). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-831 e B-834). Per questa merce, l'ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-814). Agli atti è presente l'elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, dal quale risulta che dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi di coste (cfr. atto B-813). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste conting. contenuti in 26 colli ad un prezzo di 1.49 franchi/kg, per Pagina 186
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un totale, calcolato sul peso netto, di 286.38 franchi (= 192.2 kg netti x fr. 1.49). Soltanto per questa merce il prezzo unitario non è stato stranamente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833). Come per l'invio n. 2, anche per le coste dell'invio n. 38 il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) che fa riferimento alla fattura n. 801701 mostra che 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste conting. contenuti in 26 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 285.32 franchi (= 203.8 kg netti x fr. 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente di 200 kg a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 26 colli
235 kg lordi
in 26 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
192.2 kg netti x fr. 1.49
=
fr. 286.38
203.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 285.32
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 35 kg lordi
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(= 235 kg lordi 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 235 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b/c) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi e di 224 kg di cime rapa invece di 224 kg di finocchi.
Come per le coste, anche qui le due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-826 e B-840), come pure i due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-830 e B-834), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Analogo discorso vale per le cime di rapa, per le quali risulta l'importazione di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli (cfr. atti B-825, B-831, B-834, B-839). Dall'ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 accanto alla scritta « finocchi », corrispondente verosimilmente al contingente a disposizione della ricorrente 1. Tale evenienza trova conferma nell'elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, secondo
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cui dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 per i finocchi disponeva di una quota di 200 kg lordi (cfr. atto B-813). Per le cime di rapa, tali documenti non forniscono invece alcun dato utile. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta (1) per i finocchi, la vendita di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50); (2) per le cime di rapa, la vendita di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli, suddivisi in due quantitativi: 79 kg lordi / 62 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 124 franchi (= 62 kg netti x fr. 2) e 224 kg lordi / 192 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833). Il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) che fa riferimento alla fattura n. 801701 mostra che due quantitativi diversi di finocchi conting. cat. 2 sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1: 211 kg lordi / 191 kg netti contenuti in 40 colli forniti da uno dei suoi fornitori e 224 kg lordi / 192 kg netti contenuti in 40 colli forniti da un altro suo fornitore. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Da detto atto risulta dunque che la ricorrente 1 ha invero ricevuto ben 435 kg lordi / 383 kg netti di finocchi, ossia 235 kg lordi (= 435 kg 200 kg) in più rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi). Dal prospetto ricavato risulta altresì che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 79 kg lordi / 62 kg netti di cime di rapa, contenuti in 10 colli, ad un prezzo di vendita di 2 franchi/kg. Non vi è invece alcuna traccia dei restanti 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa, contenuti in 40 colli, dichiarati all'importazione. L'autorità inferiore spiega tale evenienza indicando che, poiché per i finocchi la ricorrente 1 disponeva solo di un contingente di 200 kg, essa avrebbe dunque dichiarato all'importazione i primi 200 kg lordi quali finocchi così come constatato anche dallo scrivente Tribunale e i restanti 224 kg lordi quali cime di rapa. Nel prospetto ricavato, i 224 kg lordi / 192 kg netti di
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finocchi contenuti in 40 colli (cfr. atto B-820) corrisponderebbero dunque ai 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa contenuti in 40 colli risultanti dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-815). In entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario al chilogrammo, nonché il prezzo vendita totale della merce sono lo stesso: 288 franchi = 192 kg netti x fr. 1.50 (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 74). In proposito, i ricorrenti non forniscono alcun chiarimento, limitandosi a ripetere la medesima generica argomentazione senza esaminare da più vicino gli argomenti della DGD e ad asserire ancora una volta di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Sennonché, in assenza di prove contrarie, visto il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali per gli altri invii e le corrispondenze dei dati rilevate nei vari documenti agli atti (in particolare tra fattura e prospetto ricavato), le conclusioni della DGD appaiono non solo verosimili, ma anche plausibili. Tutto porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 al posto di una parte delle cime di rapa (224 kg lordi) abbia invero ricevuto dei finocchi, sicché il quantitativo di finocchi da lei ricevuto sarebbe in realtà di 435 kg lordi (211 kg lordi + 224 kg lordi). Per i 235 kg lordi di finocchi non dichiarati (= 435 kg 200 kg), sono dunque stati elusi i tributi all'importazione. La ripresa fiscale dell'autorità inferiore operata per i dazi doganali che tiene debitamente conto del fatto che al posto delle cime di rapa sono stati importati dei finocchi deve dunque essere qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 39
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.11.2006
Quietanza n.: 4760207
Documenti giustificativi: atto 32.3.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 12 (cfr. atti B-844 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0709.9021
Finocchi
0709.9021
0709.9029
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
Dazio
fr.
14.00
Valore
fr.
336.00
14.00
168.85
336.00
0.00
168.85
0.00
atto B-852
atto B-859
Invece di
atto B-845
200
73
7.00
231.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 273 kg di finocchi.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 168.85 x 2.4% = fr. 4.05
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 4760207), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi freschi contenuti in 48 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-859). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-854). Per tale merce, la DGD fa notare che sull'estratto della comanda manoscritta risultano due puntini ai lati della scritta finocchi qui cerchiata (cfr. atto B-846). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801713 del 13 novembre 2006 (cfr. atto B-852), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi conting. cat. II contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.81 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 335.94 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.81). Per questa merce il prezzo unitario non è stato stranamente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-847). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-845) che fa riferimento alla fattura n. 801713 mostra che 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è poi indicato a mano il
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prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 335.16 franchi (= 239.4 kg netti x fr. 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 48 colli
273 kg lordi
in 48 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
185.6 kg netti x fr. 1.81
=
fr. 335.94
239.4 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 335.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 73 kg lordi (= 273 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
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2015, pag. 21 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 273 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.11.2006
Quietanza n.: 4981590
Documenti giustificativi: atto 32.3.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 13 (cfr. atti B-861 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
179
10.00
Dazio
fr.
17.90
Valore
fr.
470.00
Lattuga
179
10.00
cappuccio, ADC
0705.1199
Lattuga
56
408.00
cappuccio, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 179 kg invece di 235 kg di lattuga.
17.90
470.00
228.50
0.00
228.50
0.00
Dichiarato
0705.1198
atto B-870
atto B-882
Invece di
Designazione
Lattuga
cappuccio
0705.1198
atto B-863
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 228.50 x 2.4% = fr. 5.45
Per l'invio n. 40, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 4981590, versione 1 e versione 2). Dalla prima, datata 20 novembre 2006 (cfr. atti B-891 e B-903), risulta l'importazione di 178 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B-895). Da un esame della seconda, anch'essa datata 20 novembre 2006 (cfr. atto B-882), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima dichiarazione. Da detto atto risulta l'importazione di
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A-7392/2014
179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (cartoni). Tali dati sono riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguenza (cfr. atto B-874). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 179 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-862). Orbene, la cifra 179 è scritta sotto un'altra cifra che non è leggibile.
I dati riportati nella dichiarazione corretta trovano riscontro nella fattura n. 801740 del 20 novembre 2006 (cfr. atto B-870), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 36 colli ad un prezzo di 2.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 470.96 franchi (= 168.2 kg netti x fr. 2.80). Le due copie della fattura, senza timbro doganale, contengono gli stessi dati (cfr. atti B-864 e B-910).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-863) con riferimento alla fattura n. 801740 mostra che 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 36 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 437.80 franchi (= 199 kg netti x fr. 2.20). Ne discende che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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56 kg lordi (= 235 kg lordi 179 kg lordi) in più di lattuga cappuccio rispetto a quanto dichiarato (179 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 22). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 235 kg lordi anziché i 179 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 41
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.12.2006
Quietanza n.: 5901996
Documenti giustificativi: atto 32.3.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 14 (cfr. atti B-911 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
160.00
Sedano coste
100
10.00
bianco, ADC
0709.4029
Sedano coste
89
226.00
bianco, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 189 kg di sedano coste bianco.
10.00
160.00
201.15
0.00
201.15
0.00
Dichiarato
0709.4021
atto B-919
atto B-932
Invece di
Designazione
Sedano coste
bianco
0709.4021
atto B-913
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 201.15 x 2.4% = fr. 4.80
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 5901996), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 15 colli (cassa « box » in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-932). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-923). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « sedano » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-912).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801911 del 18 dicembre 2006 (cfr. atto B-919), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.67 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.48 franchi (= 95.5 kg netti x fr. 1.67). Si noti come il prezzo unitario è l'unico che nella fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-914). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 41 il relativo prospetto ricavato del 18 dicembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-913) che fa riferimento alla fattura n. 801911 mostra che 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano
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A-7392/2014
bianco conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano bianco è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano bianco per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 156.60 franchi (= 174 kg netti x fr. 0.90).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 15 colli
189 kg lordi
in 15 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
95.5 kg netti x fr. 1.67
=
fr. 159.48
174.0 kg netti x fr. 0.90
=
fr. 156.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 89 kg lordi (= 189 kg lordi 100 kg lordi) in più di sedano bianco rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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A-7392/2014
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 22 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 189 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.03.2007
Quietanza n.: 8363548
Documenti giustificativi: atto 32.4.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 1 (cfr. atti B-934 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
498
2.90
Dazio
fr.
14.45
Valore
fr.
476.00
Cipolle grosse >
500
2.90
498
2.90
70
mm
conting.,
atto B-936
ADC
0703.1059
Cipolle grosse >
60
126.00
62
126.00
70 mm conting.,
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 498 kg invece di 560 kg di cipolle grosse > 70 mm conting.
14.50
14.45
476.00
476.00
75.60
78.00
0.00
0.00
Differenza di dazio:
75.65
78.00
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0703.1051
Cipolle grosse >
70 mm conting.
atto B-956
atto B-952
atto B-963
Invece di
0703.1051
Differenza IVA: fr. 78.00 x 2.4% = fr. 1.85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 8363548), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 498 kg lordi/ 492 kg netti di cipolle grosse fresche contenute in 56 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-952 e B-963). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-946 e B-958). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
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A-7392/2014
della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cip. grosse », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-935).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800417 del 14 marzo 2007 (cfr. atto B-956) che la DGD indica di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 498 kg lordi / 492 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli ad un prezzo di 8.50 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 476 franchi (= 56 colli x fr. 8.50). Su tale fattura non è riportato il timbro ufficiale della dogana, ma soltanto il timbro della società Gerlach AG che si è occupata del trasporto della merce. Ciò indicato, nella misura in cui i ricorrenti non lo contestano, la stessa è verosimilmente è stata utilizzata per lo sdoganamento della merce. Agli atti vi sono due copie di detta fattura con i medesimi dati (cfr. atti B-939 e B-943). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 42 il relativo prospetto ricavato del 14 marzo 2007 della E._______ (cfr. atto B-936) che fa riferimento alla fattura n. 800417 mostra che 560 kg lordi / 560 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 560 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 476 franchi (= 560 kg netti x fr. 0.85).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello nella fattura, così come il numero di colli importati, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due casi rispettando dunque verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi però stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come nel prospetto ricavato.
Pagina 199
A-7392/2014
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
498 kg lordi
in 56 colli
560 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
56 colli x fr. 8.50
=
fr. 476.00
560 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 476.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 62 kg lordi (= 560 kg lordi 498 kg lordi) e non soltanto 60 kg lordi come indicato dalla DGD in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23). Sennonché detta motivazione non è sufficiente a ritenere che si tratti invero di un mero errore. Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 560 kg lordi anziché i 498 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 43
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 14.05.2007
Quietanza n.: 10168422
Documenti giustificativi: atto 32.4.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 2 (cfr. atti B-967 segg.)
Dichiarato
atto B-975
atto B-984
atto B-986
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0707.0021
0709.9021
Cetrioli nostrani
Finocchi
0707.0021
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
200
7.00
Dazio
fr.
10.00
14.00
Valore
fr.
174.00
352.00
100
10.00
10.00
174.00
3
144.00
4.30
0.00
0709.9021
200
7.00
0709.9029
16
231.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani. b) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di finocchi.
14.00
36.95
352.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 41.25 x 2.4% = fr. 0.95
41.25
0.00
atto B-969
0707.0029
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani freschi con la dicitura « E._______ Fattura 800724-14.05.07 » contenuti in 12 colli (cassa/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-984). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-980). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-968). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007 (cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi sono altresì tre copie della fattura due con il timbro doganale (cfr. atti B-977 e B-978), una senza (cfr. atto B-970) con i medesimi dati.
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A-7392/2014
Come per l'invio n. 2, anche per i cetrioli dell'invio n. 43 il relativo prospetto ricavato del 14 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-969) che fa riferimento alla citata fattura n. 800724 mostra che 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80).
Per questa merce, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli e la quantità di merce netta, mentre la quantità di merce lorda differisce chiaramente. In questo caso non risulta alcuna differenza di prezzo di vendita unitario, in quanto per il calcolo del prezzo di vendita totale è decisivo il peso netto della merce, qui uguale in entrambi i documenti. Poiché il dazio viene invece calcolato sul peso lordo della merce, solo il peso lordo dei cetrioli indicato nel prospetto ricavato è invece stato ridotto nella fattura al contingente a disposizione della ricorrente 1 (da 103 kg a 100 kg), allo scopo di verosimilmente rispettare tale contingente (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 12 colli
103 kg lordi
in 12 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
97 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 174.60
97 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 174.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 103 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 103 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per i finocchi è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 196 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 352.80 franchi (= 196 kg netti x fr. 1.80).
Come per i cetrioli, anche per i finocchi il prezzo di vendita unitario e totale, il numero di colli importati e la quantità di merce indicati nel prospetto ricavato risultano essere gli stessi nella fattura. Solo il peso lordo della merce su cui viene calcolato il dazio è stato ridotto nella fattura (da 216 kg a 200 kg), allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 40 colli
216 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
196 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 352.80
196 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 352.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 44
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 21.05.2007
Quietanza n.: 10355063
Documenti giustificativi: atto 32.4.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 3 (cfr. atti B-1005 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9051
Zucchine
0709.9051
0709.9059
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
400
10.00
Dazio
fr.
40.00
Valore
fr.
488.00
40.00
114.95
116.00
488.00
0.00
0.00
114.95
116.00
0.00
atto B-1000
atto B-1003
atto B-1006
Invece di
atto B-991
atto B-1000
400
55
55.5
10.00
209.00
209.00
Fatti contestati: dichiarazione di 400 kg invece di 455.5 kg di zucchine.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 116 x 2.4% = fr. 2.80
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10355063), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 400 kg lordi / 276 kg netti di zucchine fresche contenuti in 80 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1006). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1003). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 400 a fianco della scritta « zucchine », ciò che per le dogane significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-990). I dati simili trovano riscontro nella fattura n. 800748 del 21 maggio 2007 (cfr. atto B-1000), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 400 kg lordi / 376 kg netti di zucchine conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 488.80 franchi (= 376 kg netti x fr. 1.30). Agli atti vi sono altresì quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-994, B-995, B-996 e B-1002). La dichiarazione di 276 kg netti (cfr. atto B-1006) contraria al peso indicato nella fattura utilizzata per lo sdoganamento di 376 kg netti (cfr. atto B-1000) può essere un mero errore e in ogni caso rimane senza conseguenze.
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 44 il relativo prospetto ricavato del 21 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-991) che fa riferimento alla citata fattura n. 800748 mostra che 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 489 franchi (= 407.5 kg netti x fr. 1.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
400.0 kg lordi
in 80 colli
455.5 kg lordi
in 80 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
376.0 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 488.80
407.5 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 489.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 55.5 kg lordi (= 455.5 kg lordi 400 kg lordi) in più di zucchine e non soltanto 55 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto da lei dichiarato (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
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consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 455.5 kg lordi anziché i 400 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Caso n. 45
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.06.2007
Quietanza n.: 11174699
Documenti giustificativi: atto 32.4.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 4 (cfr. atti B-1010 segg.)
N. di
Designazione
tariffa
Dichiarato 0702.0011 Pomodori ciliegia
cherry
atto B-1020
atto B-1023, 0709.3011 Melanzane tonde/viola
atto B-1026 0702.0021 Pomodori San
atto B-1027
Marzano
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
5.00
Dazio Valore
fr.
fr.
25.00 1'720.00
200
10.00
20.00
450.00
200
5.00
10.00
450.00
0702.0011 Pomodori ciliegia
500
cherry,
ADC
atto B-1013
0702.0019 Pomodori ciliegia
15
cherry, ADFC
0709.3011 Melanzane
200
tonde/viola, ADC
0709.3019 Melanzane
11
tonde/viola, ADFC
0702.0021 Pomodori San
200
Marzano, ADC
0702.0029 Pomodori San
48
Marzano, ADFC
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di cherry. b) dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di melanzane. c) dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di San Marzano.
5.00
25.00 1'720.00
Invece di
Differenza di dazio:
731.00 109.65
0.00
10.00
20.00
450.00
233.00
25.65
0.00
5.00
10.00
450.00
264.00 126.70
0.00
262.00
0.00
Pagina 207
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Differenza IVA: fr. 262.00 x 2.4% =fr. 6.20
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 153 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1023). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, risultano poi le diciture 300 e 200 a fianco della scritta cerchiata « cherry » (sesta e settima riga; evidenziate in arancione) che la DGD non ha tuttavia indicato nelle osservazioni 29 luglio 2015, evidenziando altri dati non pertinenti lascianti pensare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomod. cilieg. contingente contenuti in 153 colli, divisi in due quantitativi: 300 kg lordi / 279.5 kg netti (93 colli) e 200 kg lordi / 191 kg netti (60 colli). I primi 93 colli sono stati venduti ad un prezzo di 3.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 866.45 franchi (= 279.5 kg netti x fr. 3.10). I restanti 60 colli sono invece stati venduti ad un prezzo di 4.37 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 834.67 franchi (= 191 kg netti x fr. 4.37). Risulta dunque un prezzo di vendita totale di 1'701.12 franchi per 500 kg lordi / 470.5 kg netti di cherry. Si noti peraltro come per una parte della merce, il prezzo di vendita unitario (fr. 4.37) non sia stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 45 il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) che fa riferimento
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alla fattura n. 800866 mostra che 300 kg lordi / 279.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 93 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Analogo discorso vale per i restanti 215 kg lordi / 198.8 kg netti contenuti in 60 colli. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai 300 kg lordi di pomodori cherry è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le dogane, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Lo stesso vale per i restanti 215 kg lordi, ove è indicato a mano il prezzo di 4 franchi/kg. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto in totale 515 kg lordi / 478 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'577.80 franchi: (279.5 kg netti x fr. 2.80) + (198.8 kg netti x fr. 4.00).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) di una parte dei pomodori (215 kg lordi / 200 kg netti anziché i 200 kg lordi / 198.8 kg netti dichiarati), sono stati modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate nella fattura, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 515 kg lordi 500 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
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515 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B-1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due tipi diversi di melanzane: 110.5 kg lordi / 104.5 kg netti di melanzane tonde contingent. (24 colli) ad un prezzo di 2.15 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 224.68 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 2.15); 89.5 kg lordi / 85.5 kg netti di melanzane viola contingent. (16 colli) ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 239.40 franchi (= 85.5 kg netti x fr. 2.80). In totale, risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 190 kg netti di melanzane, per un prezzo globale di 464.08 franchi. Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) che fa riferimento alla fattura n. 800866 mostra che 120 kg lordi / 112.1 kg netti di melanzane tonde contingentate contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
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Analogo discorso vale per i 91 kg lordi / 85.4 kg netti di melanzane viola conting. contenuti in 16 colli. Nel prospetto è poi indicato a mano verosimilmente dal signor F._______ un prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg per le melanzane tonde e di 2.60 franchi/kg per le melanzane viola, che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. La E._______ le avrebbe dunque venduto 211 kg lordi / 197.5 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 423.82 franchi: (fr. 1.80 x 112.1 kg netti) + (fr. 2.60 x 85.4 kg netti). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali e il peso lordo/netto della merce nella fattura sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 211 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di pomodori S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 24 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 secondo la DGD aveva a disposizione o
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voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomodori San Marzano rossi cat. I ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 473.00 franchi (= 189.2 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi sono poi due copie di tale fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) che fa riferimento alla fattura n. 800866 mostra che 248 kg lordi / 236 kg netti di pomodoro San Marzano rosii contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai predetti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 236 kg netti di tali pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472 franchi (= 236 kg netti x fr. 2.00).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 24 colli
248 kg lordi
in 24 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
189.2 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 473.00
236.0 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 472.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all'importazione, pur mantenendo un prezzo
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di vendita totale molto simile. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto confermata.
Caso n. 46
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 03.07.2007
Quietanza n.: 11610863
Documenti giustificativi: atto 32.4.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 5 (cfr. atti B-1028 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0705.1921
0705.1198
Insalata quercia
Insalata lattuga
Invece di
0705.1921
atto B-1029
atto B-1036
0705.1929
Insalata quercia,
ADC
Insalata quercia,
ADFC
Insalata lattuga,
ADC
Insalata lattuga,
ADFC
Dichiarato
atto B-1036
atto B-1038
atto B-1043
atto B-1045
0705.1198
0705.1199
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
512
10.00
Dazio
fr.
10.00
51.20
Valore
fr.
336.00
820.00
100
10.00
10.00
336.00
9
922.00
83.00
0.00
512
10.00
51.20
820.00
6
408.00
24.50
0.00
107.50
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia. b) dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 107.5 x 2.4% = fr. 2.60
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia. Per l'invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della
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versione 1 ci sono due esemplari). Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1056), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di lattughino foglie di quercia fresca contenuti in 56 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, datata 3 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1043). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1038 e B-1053). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta del signor F._______.
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli al prezzo di 6 franchi/kg, suddivisi in due quantitativi: 60 kg lordi / 50.1 kg netti (33 colli) al prezzo totale di 198 franchi e 40 kg lordi / 33.1 kg netti (23 colli) al prezzo totale di 138 franchi. Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 336 franchi. Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata quercia dell'invio n. 46 il relativo prospetto ricavato del 2 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029) che fa riferimento alla fattura n. 800914 mostra che 109 kg lordi / 92.2 kg netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli suddivisi in due quantitativi: 68 kg lordi / 58.1 kg netti (33 colli) e 41 kg / 34.1 kg netti (23 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per l'insalata quercia è indicato a mano il prezzo di vendita di 5 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 109 kg lordi / 92.2 kg netti di insalata quercia per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 280 franchi (= 56 colli x fr. 5).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattughino » foglie di quercia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui il lattughino è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « foglie di quercia » ad essere determinante. Ciò precisato, da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali nella fattura e il peso lordo/netto della merce sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1, la quantità di merce (lorda/netta) nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, il
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cambiamento del prezzo di vendita unitario da 5 franchi a 6 franchi applicato al numero di colli, di per sé non permette di dedurre immediatamente quanti chili sono stati effettivamente forniti ai ricorrenti. Il punto decisivo che rende l'argomentazione dalla DGD convincente è la seguente: la somma dei due pesi lordi menzionati nella fattura ovvero 100 kg lordi (= 60 kg + 40 kg) corrisponde al contingente a disposizione della ricorrente 1. Alla ricorrente 1 è stato fornito lo stesso numero di colli acquistato dalla E._______ presso il suo fornitore. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, dal prospetto ricavato si può pertanto dedurre il reale peso lordo dei colli pieni, senza che si rendano necessari altri mezzi di prova. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 109 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata quercia rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 109 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione. Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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b) Dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga. Per l'invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della versione 1 ci sono due esemplari). Al contrario di tutti gli altri invii trattati fino a qui, le due versioni non sono identiche per quanto concerne la lattuga. Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1057), risulta l'importazione di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti in 174 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B1053). Da un esame della seconda, datata 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima dichiarazione. Da detto documento risulta l'importazione di 512 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti in 172 colli (cartoni). Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguenza (cfr. atto B-1038). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta invece la vendita di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 174 colli, così come indicato nella prima dichiarazione doganale (cfr. atto B-1057), suddivisi in due quantitativi: 230 kg lordi / 212 kg netti (72 colli) e 270 kg lordi / 244.5 kg netti (102 colli). I dati riportati nella fattura non sono dunque stati adattati alla dichiarazione doganale corretta del 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041). Per i primi 72 colli è stato applicato un prezzo di vendita 1.88 franchi/kg, mentre per i secondi 102 colli, un prezzo di vendita di 1.84 franchi/kg. Ne discende che il prezzo di vendita totale, calcolato sul peso netto, ammonta a 848.44 franchi: (212 kg netti x fr. 1.88) + (244.5 kg netti x fr. 1.84). Ciò constatato, va altresì rilevato che il prezzo di vendita unitario indicato per la lattuga è l'unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti sono poi presenti tre copie della predetta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, riportanti i medesimi quantitativi (cfr. atti B-1030, B-1031 e B-1052). Orbene, da un confronto dei predetti documenti, risultano tre prime contraddizioni: la prima concerne il numero diverso di colli indicati nella dichiarazione doganale del 3 luglio 2007 (172 colli) e la predetta fattura (174 colli), mentre la seconda riguarda la diversa indicazione del peso in rapporto ai numeri di colli: nella dichiarazione sono indicati meno colli ma con un peso lordo maggiore (512 kg), mentre nella fattura più colli ma con un peso lordo minore di (500 kg). La terza contraddizione è che il peso lordo più alto (512 kg) nelle due versioni della dichiarazione corrisponde al
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numero di colli più basso, mentre il peso lordo più basso (500 kg) al numero di colli più alto. Perché la differenza tra il peso lordo e il peso netto l'ultimo rimasto invariato nelle due dichiarazioni è il peso dei contenitori, non è possibile che più contenitori pesino di meno. La risposta a tali contraddizioni emerge dal prospetto ricavato del 7 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 7 luglio 2007 che fa riferimento alla fattura n. 800914 mostra che 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 174 colli suddivisi in due quantitativi: 243 kg lordi / 221.4 kg netti (72 colli) e 275 kg lordi / 249.5 kg netti (102 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi appaiono del tutto plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 800.53 franchi: 470.9 kg netti x fr. 1.70. Lo stesso numero di colli (174) indicato nel prospetto ricavato si trova anche nella fattura, che non è stata contestata dai ricorrenti. Gli stessi hanno infatti dichiarato di aver sempre ricevuto soltanto la merce a loro fatturata (cfr. osservazioni del 14 dicembre 2015, pag. 24). Come emerge dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, normalmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 risulta essere sempre stata una cifra tonda come 200 kg o 500 kg. Per la lattuga il contingente è invece di 512 kg, ciò che costituisce un'eccezione, così come dimostrato dall'autorità inferiore. I ricorrenti non contestano tale evenienza, ma precisano di aver importato soltanto la quantità autorizzata. In questo caso però, la quantità autorizzata è maggiore di quella dichiarata nella versione 1 della dichiarazione; questo fatto spiega la correzione di quest'ultima. Le differenze del prezzo di vendita unitario tra quanto indicato nel prospetto ricavato e nella fattura ove è indicato un prezzo di vendita unitario non arrotondato a 5 centesimi mostrano poi l'intento di adattarlo ai quantitativi di merce ivi indicati, allo scopo di eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 518 kg lordi 512 kg lordi) in più di lattuga rispetto a quanto dichiarato all'importazione (512 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per la lattuga i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata quercia che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 47
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 06.07.2007
Quietanza n.: 11776928
Documenti giustificativi: atto 32.4.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 6 (cfr. atti B-1061 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0705.2921
Pomodori cherry
Indivia riccia
Invece di
0702.0011
atto B-1062
atto B-1063
atto B-1070
0702.0019
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Indivia riccia,
ADC
Indivia riccia,
ADFC
Dichiarato
atto B-1073
atto B-1075
atto B-1076
0705.2921
0705.2929
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
199
5.00
100
9.00
Dazio
fr.
9.95
9.00
Valore
fr.
804.00
192.00
200
199
11
5.00
5.00
731.00
10.00
9.95
80.40
804.00
804.00
0.00
100
9.00
9.00
192.00
11
289.00
31.80
0.00
112.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 112.25 x 2.4% = fr. 2.70
a) Dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di pomodori cherry a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1075). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
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Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due quantitativi diversi di pomodor. cilieg. cherry contingente a due prezzi unitari diversi: i primi 101 kg lordi / 92.2 kg netti contenuti in 40 colli sono stati venduti ad un prezzo di 5.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 511.71 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 5.55); i secondi 98 kg lordi / 91.4 kg netti contenuti in 30 colli invece ad un prezzo di 3.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 292.48 franchi (= 91.4 kg netti x fr. 3.20). In totale, risulta dunque la vendita di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di cherry (70 colli), per un prezzo totale di 804.19 franchi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069). Per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti ricavato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) preso in considerazione dall'autorità inferiore a sostegno della ripresa fiscale risulta che 211 kg lordi (= 113 kg + 98 kg) / 193.6 kg netti (= 102.2 kg + 91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 + 30) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo i prezzi annotati a mano dal signor F._______ che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla ricorrente 1 , risulta che i primi 113 kg lordi sono stati venduti al prezzo di 5 franchi/kg, mentre i secondi 98 kg lordi al prezzo di 3.20 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita alla ricorrente 1 di 199 kg lordi (= 101 kg + 98 kg) / 183.6 kg netti (= 92.2 kg + 91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 +30), così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale. Ciò constatato, l'autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi che l'hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato (atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Orbene, nel primo prospetto ricavato (atto B-1062) mancano i prezzi unitari e risulta un utile netto di -2'804.84 franchi piuttosto inusuale; nel secondo prospetto ricavato (atto B-1063) ci si trova invece dinanzi ad una situazione e a degli importi paragonabili agli altri invii, più plausibili. Si noti peraltro, che il secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre che i ricorrenti abbiano importato più pomodori cherry di quelli dichiarati. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
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b) Dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1076). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.04 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 191.76 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.04). Vi sono poi due copie della fattura senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069). Come visto, per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti ricavato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) preso in considerazione dalla DGD a sostegno della ripresa fiscale risulta che 111 kg lordi / 100.5 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo il prezzo annotato a mano dal signor F._______ che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla ricorrente 1 , risulta che tale merce è stata venduta ad un prezzo di 1.90 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli, così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale.
Peraltro, la diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò constatato, l'autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi che l'hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato (atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Si noti peraltro, che il secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno
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delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre che i ricorrenti abbiano importato più insalata riccia di quella dichiarata. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
Caso n. 48
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 12.07.2007
Quietanza n.: 11952903
Documenti giustificativi: atto 32.4.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 7 (cfr. atti B-1081 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Dazio
fr.
10.00
27.00
Valore
fr.
750.00
609.00
0702.0011
0705.2941
Pomodori cherry
Radicchio rosso
0709.9051
Zucchine
200
10.00
20.00
487.00
Invece di
0702.0011
atto B-1082
atto B-1083
atto B-1090
0702.0019
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Radicchio rosso,
ADC
Radicchio rosso,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
200
5.00
10.00
750.00
26
731.00
190.05
0.00
300
9.00
27.00
609.00
6
495.00
29.70
0.00
0709.9051
200
10.00
0709.9059
22
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso. c) dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine.
20.00
46.00
487.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 265.75 x 2.4% = fr. 6.35
265.75
0.00
Dichiarato
atto B-1094
atto B-1097
atto B-1098
0705.2941
0705.2949
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
5.00
300
9.00
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento della merce, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1094). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1092). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cherry », ciò che per le dogane indica che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 70 colli ad un prezzo di 3.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 750.42 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 3.96). Un esame approfondito della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori come per il radicchio rosso non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 48 il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) che fa riferimento alla fattura n. 800948 mostra che 226 kg lordi / 208.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingen contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di 3.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 208.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 750.60 franchi (= 208.5 kg netti x fr. 3.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 70 colli
226 kg lordi
in 70 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
189.5 kg netti x fr. 3.96
=
fr. 750.42
208.5 kg netti x fr. 3.60
=
fr. 750.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
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elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi 200 kg lordi) in più di detti pomodori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 25). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 226 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato come visto risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ai sensi dell'art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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300 kg lordi / 287.4 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 63 colli ad un prezzo di 2.12 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 609.29 franchi (= 287.4 kg netti x fr. 2.12). Come per i pomodori cherry, il prezzo di vendita unitario indicato per il radicchio rosso non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) che fa riferimento alla fattura n. 800948 mostra che 306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 63 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Per il radicchio è indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 609.63 franchi (= 290.3 kg netti x fr. 2.10).
Come per i pomodori, anche per il radicchio rosso il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 63 colli
306 kg lordi
in 63 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
287.4 kg netti x fr. 2.12
=
fr. 609.29
290.3 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 609.63
La riduzione nella fattura del peso lordo indicato nel prospetto ricavato è di 6 kg, quella del peso netto di 2.9 kg. Ciò sta a significare che 3.1 kg della riduzione del peso lordo concernono l'imballaggio. Orbene, non è possibile che 2.9 kg di radicchio rosso siano stati imballati in un contenitore di 3.1 kg. Inoltre, sia il prospetto ricavato, sia la fattura parlano di 63 colli ciò che dimostra che la riduzione del peso lordo non può essere il risultato di una diminuzione del numero di colli. In questo caso, i colli sono dei cartoni (cfr. atto B-1097) e non pesano pertanto molto. Anche tale elemento mostra che il peso lordo indicato nella fattura non può essere corretto. Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
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ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale, allo scopo di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi 300 kg lordi) in più di radicchio rosso rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per il radicchio i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di zucchine fresche contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1098). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « zucch. », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 secondo le dogane aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 487.05 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.55). Vi sono poi due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) che fa riferimento alla fattura n. 800948 mostra che 222 kg lordi / 210 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 210 kg netti di
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zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 483 franchi (= 210 kg netti x fr. 2.30).
Come per i pomodori, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
200 kg lordi
in 30 colli
222 kg lordi
in 30 colli
Prezzo di
vendita totale
191 kg netti x fr. 2.55
=
fr. 487.05
210 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 483.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l'importazione della merce, siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell'IVA all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata quercia che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 49
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 17.07.2007
Quietanza n.: 12085587 e 12085450
Documenti giustificativi: atto 32.4.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 8 (cfr. atti B-1100 segg.)
N. di tariffa
Designazione
0809.1018
Albicocche
Massa
lorda Kg
200
Aliquota
fr.
3.00
Dazio
fr.
6.00
Valore
fr.
817.00
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Dichiarato
atto B-1112
atto B-1123
atto B-1129
atto B-1131
atto B-1132
atto B-1134
atto B-1135
atto B-1136
Invece di
0702.0011
0709.9021
0705.1911
0705.2921
0705.2941
0709.9051
0809.1018
atto B-1102
0809.1019
0702.0011
0702.0019
0709.9021
0709.9029
0705.1911
0705.1919
0705.2921
0705.2929
0705.2941
0705.2949
0709.9051
0709.9059
Pomodori
cherry
Finocchi
100
5.00
5.00
653.00
200
7.00
14.00
453.00
Insalata
romana
Insalata riccia
Radicchio
rosso
Zucchine
100
10.00
10.00
187.00
100
100
9.00
9.00
9.00
9.00
337.00
410.00
200
10.00
20.00
830.00
Albicocche,
ADC
Albicocche,
ADFC
Pomodori
cherry, ADC
Pomodori
cherry, ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Insalata
romana, ADC
Insalata
romana, ADFC
Insalata riccia,
ADC
Insalata riccia,
ADFC
Radicchio
rosso, ADC
Radicchio
rosso, ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine,
ADFC
200
3.00
6.00
817.00
32
204.00
65.30
0.00
100
5.00
5.00
653.00
110
731.00
804.10
0.00
200
13
100
7.00
231.00
10.00
14.00
30.05
10.00
453.00
0.00
187.00
13
231.00
30.05
0.00
100
9.00
9.00
337.00
24
24.5
100
289.00
289.00
9.00
69.35
70.80
9.00
0.00
0.00
410.00
50
50.5
200
232
495.00
495.00
10.00
209.00
247.50
250.00
20.00
484.90
0.00
0.00
830.00
0.00
1'731.25
1'735.20
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche. b) dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry. c) dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi. d) dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana. e) dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia. f) dichiarazione di 100 kg invece di 150.5 kg di radicchio rosso. g) dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'735.20 x 2.4 % = fr. 41.65
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche fresche contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1129). Tali dati
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risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Per questa merce, il relativo estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche contingentate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 4.24 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 817.47 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 4.24). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della E._______, entrambi datati 17 luglio 2007, facenti riferimento alla fattura n. 800958 e con i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa fiscale della DGD: il primo emesso alle ore 10:50:14 (cfr. atto B-1102) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il secondo emesso alle ore 11:05:39 (cfr. atto B-1103), su cui sono indicati a mano cinque prezzi di vendita nella colonna « Pz » alla sinistra della colonna « Pr.Unit » che riprende i prezzi di vendita indicati a mano nel primo prospetto, con gli stessi pesi rilevanti. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull'atto B-1102, dal quale risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche contingentate contenuti in 24 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce, nel prospetto B-1102 è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 753.20 franchi (= 215.2 kg netti x fr. 3.50). Che i ricorrenti abbiano seguito il « modus operandi » anche per quanto concerne questo invio risulta chiaramente dal prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato a mano sul prospetto ricavato B-1103: moltiplicando detto prezzo con il peso netto di 215.2 kg risulta un prezzo totale di 817.76 franchi.
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter
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verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 24 colli
232 kg lordi
in 24 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
192.8 kg netti x fr. 4.24
=
fr. 817.47
215.2 kg netti x fr. 3.50*1
215.2 kg netti x fr. 3.80*2
=
=
fr. 753.20*1
fr. 817.76*2
*1
*2
secondo B-1102
secondo B-1103
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 32 kg lordi (= 232 kg lordi 200 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso se si prende in considerazione il prospetto ricavato B-1102 considerato dalla DGD il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 25 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 232 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodori « cherry » contenuti in 66 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1131). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « cherry », che sembrerebbe indicare la quantità richiesta dalla ricorrente 1 o il suo contingente (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contigente contenuti in 66 colli ad un prezzo di 7 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 653.80 franchi (= 93.4 kg netti x fr. 7). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 210 kg lordi / 198 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 66 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 210 kg lordi / 198 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 653.40 franchi (= 198 kg netti x fr. 3.30). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono considerevolmente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 66 colli
210 kg lordi
in 66 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
93.4 kg netti x fr. 7.00
=
fr. 653.80
198.0 kg netti x fr. 3.30
=
fr. 653.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 210 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085587), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi freschi contenuti in 60 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1123). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1122). Per questa merce, il relativo estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101). Per i finocchi risulta agli atti un accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale, dal quale emerge che la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi dall'11 luglio 2007 al 17 luglio 2007 (cfr. atti B-1118 B-1120). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.32 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 443.12 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.32). In
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questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 60 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.20 franchi (= 201 kg netti x fr. 2.20).
Come per i pomodori cherry, anche per i finocchi, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 60 colli
213 kg lordi
in 60 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
191.0 kg netti x fr. 2.32
=
fr. 443.12
201.0 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 442.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93.6 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 32 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1136). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 100 alla destra della scritta « romana », la quale come visto per nel caso dell'insalata scarola dell'invio n. 33 corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.6 kg netti di insalata romana contingentata contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 187.20 franchi (= 93.6 kg netti x fr. 2). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana contingentata contenuti in 32 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 186.12 franchi (= 103.4 kg netti x fr. 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini
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del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, come per i pomodori cherry, anche per l'insalata romana, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 32 colli
113 kg lordi
in 32 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
93.6 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 187.20
103.4 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 186.12
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 113 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata romana rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'insalata romana i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1132). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi Pagina 234
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la dicitura 100 alla destra della scritta « riccia », la quale come visto per nel caso dell'insalata scarola dell'invio n. 33 corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.59 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 337.46 franchi (= 94 kg netti x fr. 3.59). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di riccia contenuti in 30 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 337.50 franchi (= 112.5 kg netti x fr. 3).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, come per i cherry, anche per l'insalata riccia, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 30 colli
124.5 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
94.0 kg netti x fr. 3.59
=
fr. 337.46
112.5 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 337.50
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Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24.5 kg lordi (= 124.5 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata riccia e non soltanto 24 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 24.5 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non 24 kg lordi indicati dalla DGD). f) Dichiarazione di 100 kg invece di 150 kg di radicchio rosso. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1134). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Per questa merce, il relativo estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 38 colli ad un prezzo di 4.27 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 410.77 franchi (= 96.2 kg netti x fr. 4.27). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti radicchio rosso contingentato
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contenuti in 38 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 410.76 franchi (= 146.7 kg netti x fr. 2.80).
Come per i cherry, anche per il radicchio rosso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100.0 kg lordi
in 38 colli
150.5 kg lordi
in 38 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
96.7 kg netti x fr. 4.27
=
fr. 410.77
146.7 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 410.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50.5 kg lordi (= 150.5 kg lordi 100 kg lordi) in più di radicchio rosso e non soltanto 50 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in
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grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 50.5 kg lordi a non essere stati dichiarati all'importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD). g) Dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine fresche contenuti in 35 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1135). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall'estratto dell'ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 alla destra della scritta « zucch », la quale come visto per nel caso dell'insalata scarola dell'invio n. 33 corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine conting. contenuti in 35 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 829.90 franchi (= 193 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in 35 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 829 franchi (= 414.5 kg netti x fr. 2.00).
Come per i cherry, anche per le zucchine, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo
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di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 35 colli
432 kg lordi
in 35 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
193.0 kg netti x fr. 4.30
=
fr. 829.90
414.5 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 829.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 232 kg lordi (= 432 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 50
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.07.2007
Quietanza n.: 12155192
Documenti giustificativi: atto 32.4.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 9 (cfr. atti B-1138 segg.)
Dazio
fr.
5.00
28.00
Valore
fr.
392.00
695.00
5.00
20.00
952.00
100
10.00
10.00
260.00
100
5.00
5.00
392.00
18
731.00
131.60
0.00
400
9
400
7.00
231.00
5.00
28.00
20.80
20.00
695.00
0.00
952.00
160
264.00
422.40
0.00
0709.7011
100
10.00
0709.7019
8
204.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 400 kg invece di 409 kg di finocchi. c) dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori. d) dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 591.10 x 2.4 % = fr. 14.20
10.00
16.30
260.00
0.00
591.10
0.00
Dichiarato
atto B-1146
atto B-1151
atto B-1152
atto B-1153
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0709.9021
Pomodori cherry
Finocchi
0702.0091
Pomodori ramati
400
0709.7011
Spinaci
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Pomodori ramati,
ADC
Pomodori ramati,
ADFC
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
atto B-1139
0702.0019
0709.9021
0709.9029
0702.0091
0702.0099
Massa Aliquota
lorda Kg
fr.
100
5.00
400
7.00
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 50, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 12155192). Dalla prima, datata 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1158), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 19 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1151; la correzione concerne soltanto la posizione 2). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156). Per questa merce, manca una comanda manoscritta.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.09 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 392.64 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.09). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 50 il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 118 kg lordi / 112 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 118 kg lordi / 112 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 392 franchi (= 112 kg netti x fr. 3.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
118 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
96.0 kg netti x fr. 4.09
=
fr. 392.64
112.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 392.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
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per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 118 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 118 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 693 franchi (= 385 kg netti x fr. 1.80). Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
400 kg lordi
in 80 colli
409 kg lordi
in 80 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
384.0 kg netti x fr. 1.81
=
fr. 695.04
385.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 693.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 409 kg lordi 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori ramati. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1154 e B-1161), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1150 e B-1157), risulta l'importazione di 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 73 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 951.94 franchi (= 385.4 kg netti x fr. 2.47). Anche in questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 560 kg lordi / 527.9 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 527.9 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 950.22 franchi (= 527.9 kg netti x fr. 1.80). Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
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totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
400 kg lordi
in 73 colli
560 kg lordi
in 73 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
385.4 kg netti x fr. 2.47
=
fr. 951.94
527.9 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 950.22
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 160 kg lordi (= 560 kg lordi 400 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori ramati ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1153 e B-1160), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale,
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calcolato sul numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) che fa riferimento alla fattura n. 800969 mostra che 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 13.00 franchi a collo (cfr. colonna di sinistra « vendite ») verosimilmente in franchi svizzeri che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci per lo stesso prezzo totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
108 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
20 colli x fr. 13.00
=
fr. 260.00
20 colli x fr. 13.00
=
fr. 260.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi 100 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per gli spinaci ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 51
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 23.07.2007
Quietanza n.: 12247789
Documenti giustificativi: atto 32.4.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 10 (cfr. atti B-1138 segg.)
Dichiarato
atto B-1170
atto B-1181
atto B-1182
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0709.9021
Pomodori Cherry
Finocchi
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
400
7.00
Dazio
fr.
5.00
28.00
Valore
fr.
396.00
851.00
100
5.00
5.00
396.00
19
731.00
138.90
0.00
0709.9021
400
7.00
0709.9029
6
231.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 400 kg invece di 406 kg di finocchi.
28.00
13.85
851.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 152.75 x 2.4% = fr. 3.60
152.75
0.00
atto B-1164
0702.0019
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 51, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n.12247789). Dalla prima, datata 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1191), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 23 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1181; la correzione concerne solo la posizione 18). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188). Per questa merce, l'ordinazione manoscritta a cui fa erroneamente riferimento l'AFC indicando i dati concernenti le zucchine anziché i pomodori cherry non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1163). Agli atti è altresì presente l'elenco dei contingenti del 23 luglio 2007 dal quale risulta che per i pomodori ciliegia (cherry) la ricorrente 1 dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 disponeva di una quota di contingente di 100 kg lordi (cfr. atto B-1178) e dal 20 luglio al 24 luglio 2007 una quota di contingente di 200 kg (cfr. atto B-1179). Il giorno dell'importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 300 kg di pomodori cherry.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.12 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 395.52 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.12). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell'invio n. 51 il relativo prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) che fa riferimento alla fattura n. 800979 mostra che 119 kg lordi / 113 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 119 kg lordi / 113 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 395.50 franchi (= 113 kg netti x fr. 3.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
119 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
96.0 kg netti x fr. 4.12
=
fr. 395.52
113.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 395.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
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per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 19 kg lordi (= 119 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Nella misura in cui i predetti 19 kg lordi non sono stati dichiarati all'importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione una quota di contingente di 300 kg lordi è qui ininfluente: in caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all'importazione, alla stessa va infatti applicata l'aliquota di dazio più alta, in concreto l'ADFC (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 119 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1163). Tale contingente trova conferma nell'elenco dei contingenti del 23 luglio 2007, dal quale risulta che per i finocchi la ricorrente 1 non aveva solo a disposizione una quota di 400 kg lordi dal 20 luglio 2007 al 24 luglio 2007, ma anche una quota di 200 kg dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 (cfr. atti B-1178 e B-1179). Il giorno dell'importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 600 kg di finocchi. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli ad un prezzo di 2.21 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 850.85 franchi (= 385 kg netti x fr. 2.21). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187). Anche qui, il prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) che fa riferimento alla fattura n. 800979 mostra che 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 849.20 franchi (= 386 kg netti x fr. 2.20). Anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
400 kg lordi
in 100 colli
406 kg lordi
in 100 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
385 kg netti x fr. 2.21
=
fr. 850.85
386 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 849.20
Pagina 250
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Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 406 kg lordi 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Nella misura in cui i predetti 6 kg lordi non sono stati dichiarati all'importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione una quota di contingente di 600 kg lordi è qui ininfluente: in caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all'importazione, alla stessa va infatti applicata l'aliquota di dazio più alta, in concreto l'ADFC (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 52
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.07.2007
Quietanza n.: 12358859
Documenti giustificativi: atto 32.4.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 11 (cfr. atti B-1197 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
270.00
Prezzemolo
100
10.00
riccio,
ADC
atto B-1198
0709.9049
Prezzemolo
10
512.00
riccio, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di prezzemolo.
10.00
270.00
51.20
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 51.20 x 2.4% = fr. 1.20
51.20
0.00
Dichiarato
0709.9041
atto B-1203
atto B-1211
Invece di
Designazione
Prezzemolo
riccio
0709.9041
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Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12358859), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 77 kg netti di prezzemolo riccio fresco contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1211). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1207). Per questo invio, manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800989 del 26 luglio 2007 (cfr. atto B-1203), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 77 kg netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15). Vi è poi una copia, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1205). Come per l'invio n. 2, anche per il prezzemolo dell'invio n. 52 il relativo prospetto ricavato del 26 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1198) che fa riferimento alla fattura n. 800989 mostra che 110 kg lordi / 86.6 kg netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 15 franchi a collo annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 86.6 kg di prezzemolo per lo stesso prezzo totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15).
In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 18 colli
110 kg lordi
in 18 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
18 colli x fr. 15.00
=
fr. 270.00
18 colli x fr. 15.00
=
fr. 270.00
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi 100 kg lordi) in più di prezzemolo rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Caso n. 53
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.08.2007
Quietanza n.: 13086608
Documenti giustificativi: atto 32.4.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 12 (cfr. atti B-1214 segg.)
Dichiarato
atto B-1225
atto B-1235
atto B-1236
atto B-1239
atto B-1240
Invece di
atto B-1216
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
0702.0091
Pomodori cherry
Pomodori ramati
0702.0011
Pomodori cherry,
ADC
Pomodori cherry,
ADFC
0702.0019
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
5.00
500
5.00
Dazio
fr.
5.00
25.00
Valore
fr.
550.00
780.00
100
5.00
5.00
550.00
16
731.00
116.95
0.00
Pagina 253
A-7392/2014
0702.0091
0702.0099
Pomodori ramati,
ADC
Pomodori ramati,
ADFC
500
5.00
25.00
780.00
10
264.00
26.40
0.00
143.35
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 143.35 x 2.9% = fr. 3.40
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. Per l'invio n. 53, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 13086608). Dalla prima, datata 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1249), risulta l'importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 13 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa datata 23 agosto 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atti B-1235 e B-1236; le correzioni non si riferiscono alle posizioni qui discusse). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1227, B-1228 e B-1253). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di kg lordi ADC (cfr. atto B-1215).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 5.92 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 576.61 franchi (= 97.4 kg netti x fr. 5.92). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B1218, B-1219, B-1220 e B-1245). Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della E._______, entrambi datati 23 agosto 2007, facenti riferimento alla fattura n. 801065 e indicanti i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa fiscale dell'autorità inferiore: il primo emesso alle ore 11:52:03 (cfr. atto B-1216) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il secondo alle ore 11:58:22 (cfr. atto B-1217), su quale
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oltre ad indicare alcuni prezzi a mano alla destra delle merci sono stati integrati nella colonna « Pr.Unit » i prezzi di vendita indicati a mano nel primo prospetto ricavato. In definitiva, per le merci oggetto della ripresa fiscale in casu, pomodori cherry e pomodori ramati della DGD, il prezzo di vendita unitario indicato a mano nel prospetto ricavato B-1216 è lo stesso che è stato integrato nella colonna « Pr.Unit » nel prospetto ricavato B-1217. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull'atto B-1216, dal quale risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 116 kg lordi / 110.8 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 5.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110.8 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 576.16 franchi (= 110.8 kg netti x fr. 5.20).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 13 colli
116 kg lordi
in 13 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
97.4 kg netti x fr. 5.92
=
fr. 576.61
110.8 kg netti x fr. 5.20
=
fr. 576.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1216 e quanto indicato per i pomodori cherry) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 64 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 772.96 franchi (= 483.1 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 64 colli
510 kg lordi
in 64 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
484.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 774.40
483.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 772.96
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 510 kg lordi 500 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che come visto non è tuttavia
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in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 54
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 27.08.2007
Quietanza n.: 13169260
Documenti giustificativi: atto 32.4.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 13 (cfr. atti B-1254 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1262
atto B-1272
atto B-1275
atto B-1274
Invece di
atto B-1255
Designazione
0705.2911
0709.3011
0709.9051
Scarola
Melanzane
Zucchine
0705.2911
0705.2919
0709.3011
0709.3019
Scarola, ADC
Scarola, ADFC
Melanzane, ADC
Melanzane,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa
lorda kg
150
200
200
Aliquota fr.
150
16
200
4
0709.9051
200
0709.9059
40
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di scarola. b) dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di melanzane. c) dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 123.35 x 2.4% = fr. 2.95
9.00
10.00
10.00
Dazio
fr.
13.50
20.00
20.00
Valore
fr.
314.00
284.00
475.00
9.00
211.00
10.00
150.00
13.50
33.75
20.00
6.00
314.00
0.00
284.00
0.00
10.00
209.00
20.00
83.60
475.00
0.00
123.35
0.00
a) Dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di insalata scarola. Per l'invio n. 54, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entrambe con il numero di quietanza n. 13169260). Dalla prima, datata 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1285), risulta l'importazione di 150 kg lordi / 143 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 22 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch'essa del 27 agosto 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1272; le correzioni si riferiscono alla posizione 14 qui non discussa). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1267 e B-1280). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 143 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 314.60 franchi (= 143 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279). Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata scarola dell'invio n. 54 il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) che fa riferimento alla fattura n. 801075 mostra che 166 kg lordi / 155 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 166 kg lordi / 155 kg netti di insalata scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 310 franchi (= 155 kg netti x fr. 2).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 22 colli
166 kg lordi
in 22 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
143 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 314.60
155 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 310.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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16 kg lordi (= 166 kg lordi 150 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 166 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 178 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 44 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 284.80 franchi (= 178 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) che fa riferimento alla fattura n. 801075 mostra che 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______. Il prezzo è lo stesso come sulla fattura menzionata poco fa. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 284.16 franchi (= 177.6 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere quasi lo stesso di quello nella fattura; il prezzo unitario e il numero di colli sono invece uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è leggermente differente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il peso lordo è stato ridotto da 204 kg a 200 kg e il peso netto da 178 kg a 176 kg. La diversa differenza di peso riscontrata tra le due indicazioni dei pesi lordi (4 kg) e le due indicazioni dei pesi netti (2 kg) mostra ulteriormente che c'è stata una manipolazione di almeno un'indicazione nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 44 colli
204 kg lordi
in 44 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
178.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 284.80
177.6 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 284.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata scarola che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine. Come per l'insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1274 e B-1287), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l'importazione di 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine contenuti in 30 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 475.30 franchi (= 194 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) che fa riferimento alla fattura n. 801075 mostra che 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472.50 franchi (= 225 kg netti x fr. 2.10).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
240 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
194.0 kg netti x fr. 2.45
=
fr. 475.30
225.0 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 472.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 40 kg lordi (= 240 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata scarola che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 55
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 06.09.2007
Quietanza n.: 13499531
Documenti giustificativi: atto 32.4.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 14 (cfr. atti B-1288 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
Dazio
fr.
10.00
Valore
fr.
390.00
0704.9051
0704.9059
Broccoletti, ADC
100
10.00
Broccoletti,
10
228.00
atto B-1289
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di broccoletti.
10.00
22.80
390.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 22.80 x 2.4% = fr. 0.55
22.80
0.00
Dichiarato
0704.9051
Designazione
Broccoletti
atto B-1296
atto B-1301
Invece di
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13499531), utilizzata per lo Pagina 263
A-7392/2014
sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 20 colli (cassa [«box»] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1301). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1299). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « brocc. » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B1290). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801116 del 6 settembre 2007 (cfr. atto B-1296), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 91 kg netti di broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.29 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 390.39 franchi (= 91 kg netti x fr. 4.29). In casu, il prezzo di vendita unitario è l'unico sulla fattura che non è stato arrotondato di 10 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1298), l'altra senza (cfr. atto B-1291).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 55 il relativo prospetto ricavato del 6 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1289) che fa riferimento alla fattura n. 80116 mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.90 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 390 franchi (= 100 kg netti x fr. 3.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere molto simile il prezzo di vendita totale rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato,
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mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
110 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
91 kg netti x fr. 4.29
=
fr. 390.39
100 kg netti x fr. 3.90
=
fr. 390.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 10 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi 100 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 56
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.09.2007
Quietanza n.: 1359161
Documenti giustificativi: atto 32.5.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 1 (cfr. atti B-1307 segg.)
Dazio
fr.
14.00
9.90
9.90
20.00
Valore
fr.
495.00
259.00
259.00
526.00
3.00
10.00
12.00
20.00
498.00
539.00
200
7
100
99.2
7
8
200
7.00
163.00
10.00
10.00
144.00
144.00
10.00
14.00
11.40
10.00
9.90
10.10
11.50
20.00
495.00
0.00
259.00
259.00
0.00
0.00
526.00
10
233.00
23.30
0.00
400
3.00
12.00
498.00
4
194.00
7.75
0.00
0709.9051
200
10.00
0709.9059
2
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori. b) dichiarazione di 99.2 kg invece di 107.2 kg di cetrioli nostrani. c) dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane tonde. d) dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze. e) dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine.
20.00
4.20
539.00
0.00
Differenza di dazio:
56.85
58.15
0.00
Dichiarato
atto B-1318
atto B-1321
atto B-1322
atto B-1323
atto B-1325
atto B-1326
Invece di
atto B-1309
N. di tariffa
Designazione
0704.1091
0707.0021
Cavolfiori
Cetrioli nostrani
0709.3011
Melanzane tonde
0704.9041
0709.9051
Cavoli verze
Zucchine
400
200
0704.1091
0704.1099
0707.0021
Cavolfiori, ADC
Cavolfiori, ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Melanzane
tonde, ADC
Melanzane
tonde, ADFC
Cavoli verze,
ADC
Cavoli verze,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
0707.0029
0709.3011
0709.3019
0704.9041
0704.9049
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
99
10.00
99.2
10.00
200
10.00
Differenza IVA: fr. 58.15 x 2.4% = fr. 1.40
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190.4 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1321). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per questa merce, l'estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1308).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.4 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 495.04 franchi (= 190.4 kg netti x fr. 2.60). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Come per l'invio n. 2, anche per i cavolfiori dell'invio n. 56 il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 207 kg lordi / 190.2 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190.2 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 475.50 franchi (= 190.2 kg netti x fr. 2.50).
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 207 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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della merce il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani conting. contenuti in 15 colli suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg lordi / 6.4 kg netti (2 colli) e 100 kg lordi / 92.2 kg netti (13 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano verosimilmente dal signor F._______ il prezzo di vendita di 7.00 franchi/kg per i primi 2 colli e un prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg per i restanti 13 colli che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 247.64 franchi: (= 6.4 kg netti x fr. 7) + (92.2 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cavolfiori, anche per i cetrioli nostrani solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 107.2 kg lordi 99.2 kg lordi) in più di cavolfiori e non soltanto 7 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (99.2 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Visto quanto precede, l'argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99.2 kg lordi sono stati dichiarati all'importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 8 kg lordi omessi, va applicata l'aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190.5 kg netti di melanzane fresche contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1323). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per questa merce l'estratto della comanda manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1309).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.5 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di 2.76 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 525.78 franchi (= 190.5 kg netti x fr. 2.76). Si noti poi, come per le melanzane il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 213 kg lordi / 201.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 213 kg
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lordi / 201.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 504 franchi (= 201.6 kg netti x fr. 2.50) Come per i cavolfiori, anche per le melanzane tonde solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze di Milano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1326). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B1328). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verza » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 498.40 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.40). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 462.80 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.30). Come per i cavolfiori, anche per i cavoli verze il numero di colli, il tipo di merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del peso netto, allorquando come in concreto i colli sono gli stessi, non risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 404 kg lordi 400 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 186 kg netti di zucchine fresche contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1325). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1328). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.40 franchi (= 186 kg netti x fr. 2.90). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) che fa riferimento alla fattura n. 801128 mostra che 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 520.80 franchi (= 186 kg netti x fr. 2.80).
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Come per i cavolfiori, anche per le zucchine il numero di colli, il tipo di merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del peso netto, allorquando come in concreto i colli sono gli stessi, non risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 2 kg lordi (= 202 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 57
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.09.2007
Quietanza n.: 13729087
Documenti giustificativi: atto 32.5.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 2 (cfr. atti B-1329 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1339
atto B-1340
atto B-1352
atto B-1353
0705.2921
0709.9051
Designazione
Riccia
Zucchine
Massa Aliquota
Kg
fr.
50
9.00
200
10.00
Invece di
atto B-1331
atto B-1332
0705.2921
Riccia, ADC
50
0705.2929
Riccia, ADFC
11
0709.9051
Zucchine, ADC
200
0709.9059
Zucchine, ADFC
16
0806.1011
Uva
301
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia. b) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine. c) omessa dichiarazione di 301 kg di uva.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 18.15 fr. 95.35 x 2.4% = fr. 2.30
9.00
289.00
10.00
209.00
10.00
Dazio
fr.
4.50
20.00
Valore
fr.
119.00
416.00
4.50
31.80
20.00
33.45
30.10
119.00
0.00
416.00
0.00
662.00
95.35
0.00
a) Dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 50 kg lordi / 47.3 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 9 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1352). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1348). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta la dicitura 50 cerchiata a fianco della scritta « 50 kg riccia » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 50 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 50 kg lordi / 47.3 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli ad un prezzo di 2.51 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 118.72 franchi (= 47.3 kg netti x fr. 2.51). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'indivia riccia dell'invio n. 57 il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B1331) che fa riferimento alla fattura n. 801141 mostra che 61 kg lordi / 56.5 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 61 kg lordi / 56.5 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 118.65 franchi (= 56.5 kg netti x fr. 2.10).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
50 kg lordi
in 9 colli
61 kg lordi
in 9 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
47.3 kg netti x fr. 2.51
=
fr. 118.72
56.5 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 118.65
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 61 kg lordi 50 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all'importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 61 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 193.4 kg netti di zucchine fresche contenuti in 22 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1353). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1347). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 cerchiata a fianco della scritta « 200 kg zucchine » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193.4 kg netti di zucchine conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 415.81 franchi (= 193.4 kg netti x
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fr. 2.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1331) che fa riferimento alla fattura n. 801141 mostra che 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 414.40 franchi (= 207.2 kg netti x fr. 2). Come per l'insalata riccia, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Dati dichiarati
200 kg lordi
in 22 colli
193.4 kg netti x fr. 2.15
=
Prezzo di
vendita totale
fr. 415.81
Invece di
216 kg lordi
in 22 colli
207.2 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 414.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata riccia che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
c) Omessa dichiarazione di 301 kg di uva.
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B-1332), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 301.5 kg lordi / 275.9 kg netti di uva Italia contenuti in 32 colli al prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 662.16 franchi (= 275.9 kg netti x fr. 2.40). Sulla fattura è poi annotata a mano la dicitura « merce spedita il 13.09.2007 »; al riguardo i ricorrenti non si esprimono.
Le varie uve dichiarate nella dichiarazione n. 13729087 sono tutte menzionate nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atto B-1339). Per l'uva acquistata con fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B1332), agli atti non risulta invece alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all'importazione, appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell'autorità inferiore, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto tutta la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 58
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 17.09.2007
Quietanza n.: 13820955
Documenti giustificativi: atto 32.5.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 3 (cfr. atti B-1360 segg.)
Dichiarato
atto B-1368
atto B-1380
atto B-1387
atto B-1381
atto B-1382
atto B-1383
atto B-1385
atto B-1387
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0707.0021
0704.9051
0704.1091
0709.9021
0705.2971
0709.3011
0702.0091
0709.9051
Cetrioli nostrani
Broccoletti
Cavolfiori
Finocchi
Cicoria bianca
Melanzane tonde
Pomodori ramati
Zucchine
0707.0021
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
Broccoletti, ADC
Broccoletti,
ADFC
Cavolfiori, ADC
Cavolfiori, ADFC
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Cicoria bianca,
ADC
Cicoria bianca,
ADFC
Melanzane
tonde, ADC
Melanzane
tonde, ADFC
Pomodori ramati,
ADC
Pomodori ramati,
ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
10.00
150
10.00
200
7.00
200
7.00
200
9.00
200
10.00
514
5.00
200
10.00
Dazio
fr.
10.00
15.00
14.00
14.00
18.00
20.00
25.70
20.00
Valore
fr.
250.00
571.00
508.00
539.00
599.00
458.00
1'481.00
533.00
100
10.00
10.00
250.00
8
144.00
11.50
0.00
150
30
10.00
228.00
15.00
68.40
571.00
0.00
200
24
200
3
200
7.00
163.00
7.00
231.00
9.00
14.00
39.10
14.00
6.95
18.00
508.00
0.00
539.00
0.00
599.00
26
103.00
26.80
0.00
200
10.00
20.00
458.00
22
233.00
7.00
0.00
514
5.00
25.70
1'481.00
170
264.00
448.80
0.00
0709.9051
200
10.00
0709.9059
7
209.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli nostrani. b) dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti. c) dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori. d) dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi. e) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca. f) dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane tonde. g) dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori ramati. h) dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 15.90 fr. 667.45 x 2.4% = 16.00
20.00
14.65
533.00
0.00
667.45
0.00
atto B-1361
0707.0029
0704.9051
0704.9059
0704.1091
0704.1099
0709.9021
0709.9029
0705.2971
0705.2979
0709.3011
0709.3019
0702.0091
0702.0099
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 2.58 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 249.74 franchi (= 96.8 kg netti x fr. 2.58). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi; gli altri prezzi unitari non arrotondati si riferiscono ad altre merci dell'invio n. 58. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Come per l'invio n. 2, anche per i cetrioli dell'invio n. 58 il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 227.70 franchi (= 103.5 kg netti x fr. 2.20).
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
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importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 108 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
b) Dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 135 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 135 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.23 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 571.05 franchi (= 135 kg netti x fr. 4.23). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 570 franchi (= 150 kg netti x fr. 3.80).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 30 colli
180 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
135 kg netti x fr. 4.23
=
fr. 571.05
150 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 570.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 30 kg lordi (= 180 kg lordi 150 kg lordi) in più
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di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i broccoletti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 192.5 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 25 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 508.20 franchi (= 192.5 kg netti x fr. 2.64). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______,
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secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 465.30 franchi (= 211.5 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cetrioli nostrani, anche per i cavolfiori solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24 kg lordi (= 200 kg lordi 224 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di finocchi freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1381). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 54 colli ad un prezzo di 2.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.22 franchi (= 189.2 kg netti x fr. 2.85). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 538.16 franchi (= 192.2 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per i finocchi prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
203 kg lordi
in 54 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
189.2 kg netti x fr. 2.85
=
fr. 539.22
192.2 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 538.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 203 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto
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a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di cicoria bianca di Milano fresca contenuti in 50 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1382). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 50 colli ad un prezzo di 3.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.50 franchi (= 190 kg netti x fr. 3.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 226 kg lordi / 213.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca cont. contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
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fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 213.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 597.80 franchi (= 213.5 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per la cicoria prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 50 colli
226 kg lordi
in 50 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
190.0 kg netti x fr. 3.15
=
fr. 598.50
213.5 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 597.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi 200 kg lordi) in più di cicoria rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. f) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di
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melanzane fresche contenuti in 48 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1383). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 458.43 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 2.47). Si nota che il prezzo di vendita unitario pure non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 456.72 franchi (= 207.6 kg netti x fr. 2.20).
Come per i broccoletti, anche per le melanzane prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 48 colli
222 kg lordi
in 48 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
185.6 kg netti x fr. 2.47
=
fr. 458.43
207.6 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 456.72
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. g) Dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 514 kg lordi / 484 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 100 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1385). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 514 kg lordi / 484 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli ad un prezzo di 3.06 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.04 franchi (= 484 kg netti x fr. 3.06). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.20 franchi (= 644 kg netti x fr. 2.30).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
514 kg lordi
in 100 colli
684 kg lordi
in 100 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
484 kg netti x fr. 3.06
=
fr. 1'481.04
644 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 1'481.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 170 kg lordi (= 684 kg lordi 514 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (514 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece
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corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 207kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 186.4 kg netti di zucchine fresche contenuti in 34 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186.4 kg netti di zucchine conting. contenuti in 34 colli ad un prezzo di 2.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 533.10 franchi (= 186.4 kg netti x fr. 2.86). Il prezzo di vendita unitario non è pure stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) che fa riferimento alla fattura n. 801152 mostra che 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine conting. contenuti in 34 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 532 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.80). Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
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Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 34 colli
207 kg lordi
in 34 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
186.4 kg netti x fr. 2.86
=
fr. 533.10
190.0 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 532.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 59
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 20.09.2007
Quietanza n.: 13953970
Documenti giustificativi: atto 32.5.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 4 (cfr. atti B-1390 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1398
atto B-1400
atto B-1402
atto B-1404
Invece di
atto B-1392
Designazione
0709.7011
0709.9061
0705.2921
0702.0021
Spinaci
Coste
Insalata riccia
Pomodori San
Marzano
0709.7011
0709.7019
0709.9061
0709.9069
0705.2921
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
Coste, ADC
Coste, ADFC
Insalata riccia,
ADC
Insalata riccia,
ADFC
Pomodori San
Marzano, ADC
Pomodori San
Marzano, ADFC
0705.2929
0702.0021
0702.0029
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
70
10.00
150
10.00
100
9.00
200
5.00
Dazio
fr.
7.00
15.00
9.00
10.00
Valore
fr.
141.00
205.00
230.00
464.00
70
2
150
1
100
10.00
204.00
10.00
306.00
9.00
7.00
4.10
15.00
3.05
9.00
141.00
0.00
205.00
0.00
230.00
37
289.00
106.95
0.00
200
5.00
10.00
464.00
5
264.00
13.20
0.00
127.30
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci. b) dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste. c) dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia. d) dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodori San Marzano.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 3 fr. 127.30 x 2.4% = fr. 3.05
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1400). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 70 a fianco della scritta « spinaci » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 141 franchi (= 56.4 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B1393). Come per l'invio n. 2, anche gli spinaci dell'invio n. 59 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 72 kg lordi / 56 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 72 kg lordi / 56 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 140 franchi (= 56 kg netti x fr. 2.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c'è una manipolazione. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
70 kg lordi
in 16 colli
72 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
56.4 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 141.00
56.0 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 140.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 2 kg lordi (= 72 kg lordi 70 kg lordi) in più di spinaci rispetto a
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quanto dichiarato all'importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 72 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
b) Dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste fresche contenuti in 23 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 150 a fianco della scritta « coste » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 205.12 franchi (= 128.2 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 151 kg lordi / 128 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 151 kg lordi / 128 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 204.80 franchi (= 128 kg netti x fr. 1.60).
Come per gli spinaci, anche per le coste il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c'è una manipolazione.
Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 23 colli
151 kg lordi
in 23 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
128.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 205.12
128.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 204.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 1 kg lordo (= 151 kg lordi 150 kg lordi) in più di coste rispetto
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a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « riccia » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 230.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.45). Vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B1393). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 137 kg lordi / 127 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
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merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 127 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 228.60 franchi (= 127 kg netti x fr. 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
137 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
94 kg netti x fr. 2.45
=
fr. 230.30
127 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 228.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi 100 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta
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(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodoro S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1402). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pomodori marzano » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori peretti conting. che sono dei pomodori San Marzano contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.28 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) che fa riferimento alla fattura n. 801165 mostra che 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 463.20 franchi (= 193 kg netti x fr. 2.40).
Come per l'insalata riccia, anche per i pomodori San Marzano il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo
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di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 30 colli
205 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
189.5 kg netti x fr. 2.45
=
fr. 464.28
193.0 kg netti x fr. 2.40
=
fr. 463.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 205 kg lordi 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 60
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 25.09.2007
Quietanza n.: 14089470
Documenti giustificativi: atto 32.5.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 5 (cfr. atti B-1408 segg.)
Dichiarato
atto B-1414
atto B-1421
atto B-1423
atto B-1428
atto B-1429
Invece di
atto B-1409
N. di tariffa
Designazione
0709.7011
0704.9041
0705.1118
0709.9051
Spinaci
Cavoli verze
Insalata iceberg
Zucchine
0709.7011
0709.7019
0704.9041
Spinaci, ADC
Spinaci, ADFC
Cavoli verze,
ADC
Cavoli verze,
ADFC
Insalata
iceberg, ADC
Insalata
iceberg, ADFC
Zucchine, ADC
Zucchine,
ADFC
0704.9049
0705.1118
0705.1119
0709.9051
0709.9059
Massa
lorda kg
30
200
100
200
Aliquota
fr.
10.00
10.00
9.00
5.00
Dazio
fr.
3.00
6.00
7.00
20.00
Valore
fr.
70.00
250.00
200.00
480.00
30
3
200
10.00
204.00
3.00
3.00
6.10
6.00
70.00
0.00
250.00
220
20
100
194.00
194.00
7.00
426.80
38.80
7.00
0.00
0.00
200.00
29
29.5
200
23
311.00
311.00
10.00
209.00
90.20
91.75
20.00
48.05
0.00
0.00
480.00
0.00
571.15
184.70
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci. b) dichiarazione di 200 kg invece di 220 kg di cavoli verze. c) dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di insalata iceberg. d) dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 184.70 x 2.4% = fr. 4.45
I documenti di questo caso mostrano con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore il « modus operandi » adottato dalla E._______ nei confronti dei ricorrenti. Diversamente dagli altri tanti casi, il contingente a disposizione della ricorrente 1 o almeno il quantitativo che essa voleva utilizzare si trova annotato sul prospetto ricavato (cfr. atto B-1409) accanto al rispettivo peso lordo nella colonna denominata « peso lordo »: 30 kg per gli spinaci, 200 kg per i cavoli, 100 kg per l'insalata iceberg, 200 kg per le zucchine. Gli stessi quantitativi di peso lordo risultano dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-1414), benché il peso lordo della merce fornita annotato nel prospetto ricavato sia più alto. La scrittura con cui le cifre sono state annotate nel predetto prospetto ricavato è la stessa con cui il contingente è stato annotato nelle comande
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manoscritte concernenti gli altri casi analizzati dallo scrivente Tribunale. È dunque dimostrato sia che la E._______ era informata del contingente di cui la ricorrente 1 disponeva, sia che il peso lordo della merce importata era adattata nella dichiarazione doganale al contingente disponibile. a) Dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1421). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 75.40 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.90). Come per l'invio n. 2, anche per gli spinaci dell'invio n. 60 il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 72.80 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.80). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura; prezzo di vendita unitario, il numero di colli e la quantità di merce netta sono uguali, mentre la quantità di merce lorda è diversa. Per poter rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Anche questo caso mostra chiaramente che i dati nella fattura sono stati manipolati: non è possibile che il peso lordo è stato ridotto, allorquando l'imballaggio e il numero di colli rimangono gli stessi.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
30 kg lordi
in 5 colli
33 kg lordi
in 5 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
26 kg netti x fr. 2.90
=
fr. 75.40
26 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 72.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 33 kg lordi 30 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all'importazione (30 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 33 kg lordi anziché i 30 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la Pagina 304
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.42 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 261.28 franchi (= 184 kg netti x fr. 1.42). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 240 franchi (= 200 kg netti x fr. 1.20).
In casu, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Un altro elemento di prova è il prezzo sulla fattura di 1.42 franchi/kg, ovvero un prezzo non arrotondato a 5 centesimi; è infatti già stato constatato più volte in questa sentenza che i prezzi non arrotondati sono stati manipolati. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 20 kg lordi (= 220 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA.
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Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 20 kg lordi non sono stati dichiarati all'importazione (e non 220 kg lordi indicati dalla DGD).
c) Dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di lattuga iceberg. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 93.7 kg netti di lattuga iceberg senza corona fresca contenuti in 21 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1428). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1419). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.7 kg netti di ins. iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli ad un prezzo di 2.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 202.39 franchi (= 93.7 kg netti x fr. 2.16). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 129.5 kg lordi / 119 kg netti di ins. iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 129.5 kg lordi / 119 kg netti di iceberg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 190.50 franchi (= 119 kg netti x fr. 1.60).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » iceberg nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del
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giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « iceberg » ad essere determinante. Ciò precisato, Come per i cavoli verze, anche per l'iceberg solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 29.5 kg lordi (= 129.5 kg lordi 100 kg lordi) in più di iceberg rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD tenuto conto delle correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di zucchine fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1429). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1420). Per questo invio manca l'estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di
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zucchine conting. contenuti in 20 colli contenuti ad un prezzo di 2.53 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 480.70 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.53). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) che fa riferimento alla fattura n. 801180 mostra che 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 459.80 franchi (= 209 kg netti x fr. 2.20). Come per i cavoli verze, anche per le zucchine solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 23 kg lordi (= 223 kg lordi 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per l'iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 61
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 04.10.2007
Quietanza n.: 14274039
Documenti giustificativi: atto 32.5.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 6 (cfr. atti B-1430 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
396
3.00
Dazio
fr.
11.90
Valore
fr.
270.00
400
3.00
396
3.00
0704.9049
Verze, ADFC
59
194.00
63
194.00
Fatti contestati: dichiarazione di 396 kg invece di 459 kg di verze.
12.00
11.90
114.45
122.20
270.00
270.00
0.00
0.00
Differenza di dazio:
114.55
122.20
0.00
Dichiarato
Designazione
0704.9041
Verze
0704.9041
Verze, ADC
atto B-1439
atto B-1445
Invece di
atto B-1432
Differenza IVA: fr. 122.20 x 2.4% = fr. 2.90
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14274039), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 396 kg lordi / 370 kg netti di cavolo verza di Milano fresco contenuti in 52 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1445). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1442). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verze » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1431). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801204 del 1° ottobre 2007 (cfr. atto B-1439), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 396 kg lordi / 370 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli suddivisi in due quantitativi: 93 kg lordi / 84.5 kg netti (17 colli) e 303 kg lordi / 285.5 kg netti (35 colli) ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 666 franchi (= 370 kg netti x fr. 1.80). Vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1433 e B-1434). Come per l'invio n. 2, anche per le verze dell'invio n. 61 il relativo prospetto ricavato del 1° ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1432) che fa riferimento alla fattura n. 801204 mostra che 459 kg lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli suddivisi in due
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quantitativi: 103 kg lordi / 94.5 kg netti (17 colli) e 356 kg lordi / 321 kg netti (35 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 459 kg lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 664.80 franchi (= 415.50 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
396 kg lordi
in 52 colli
459 kg lordi
in 52 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
370.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 666.00
415.5 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 664.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63 kg lordi (= 459 kg lordi 396 kg lordi) in più di cavoli verze e non soltanto 59 kg erroneamente indicati dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (396 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 459 kg lordi anziché i 396 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 04.10.2007
Quietanza n.: 14401107, 14401053
Documenti giustificativi: atto 32.5.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 7 (cfr. atti B-1446 segg.)
Dichiarato
atto B-1455
atto B-1461
atto B-1470
atto B-1471
N. di tariffa
Designazione
0709.9061
0704.9041
Coste
Verze
Invece di
atto B-1448
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
150
10.00
200
3.00
0709.9061
Coste, ADC
150
0709.9069
Coste, ADFC
4
0704.9041
Verze, ADC
200
0704.9049
Verze, ADFC
97
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste. b) dichiarazione di 200 kg invece di 297 kg di verze. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 200.45 x 2.4% = fr. 4.80
10.00
306.00
3.00
194.00
Dazio
fr.
15.00
6.00
Valore
fr.
200.00
220.00
15.00
12.25
6.00
188.20
200.00
0.00
220.00
0.00
200.45
0.00
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a) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14401107), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste fresche contenuti in 17 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1470). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1464). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta, per conto della E._______, risulta la dicitura 150 kg a fianco della scritta « coste » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste conting. cat. 2 contenuti in 17 colli ad un prezzo di 1.65 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 230.67 franchi (= 139.8 kg netti x fr. 1.65). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Come per l'invio n. 2, anche per le coste dell'invio n. 62 il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) che fa riferimento alla fattura n. 801211 mostra che 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste conting. cat 2 contenuti in 17 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 230.08 franchi (= 143.8 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda
Dati dichiarati
Invece di
150 kg lordi
in 17 colli
154 kg lordi
in 17 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
139.8 kg netti x fr. 1.65
=
fr. 230.67
143.8 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.08
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi 150 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 154 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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cavoli verze di Milano freschi contenuti in 15 colli (cartoni; cfr. atto B-1471). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B1464). Dalla seconda dichiarazione (quietanza n. 14401053) risulta l'importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 10 colli (cartoni; cfr. atto B-1462). Anche qui, detti dati risultano anche dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1460). Di fatto, sono dunque stati dichiarati all'importazione 200 kg lordi / 195 kg netti di cavoli verze contenuti in 25 colli. Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cavoli verze » (senza la precisione kg) ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447). Tale evenienza trova riscontro nello scritto 4 ottobre 2007 della ricorrente 1, dal quale risulta l'intenzione di utilizzare due permessi d'importazione distinti di 100 kg lordi, per un totale di 200 kg lordi (cfr. atto B-1472).
Dalla fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta poi che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 187.5 kg netti di cavoli Milano conting. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di 1.74 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 326.25 franchi (= 187.5 kg netti x fr. 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Da un confronto tra la fattura e le due dichiarazioni doganali, emerge che il numero di colli e il peso lordo dichiarato sono uguali, mentre il peso netto è diverso (187.5 kg e 195 kg). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) che fa riferimento alla fattura n. 801211 mostra che 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franco/kg annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 272 franchi (= 272 kg netti x fr. 1). In casu, solo il numero di colli è rimasto invariato nella fattura e nel prospetto ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce
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A-7392/2014
(lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono tenuto altresì conto del prezzo di vendita insolito indicato nella fattura (non arrotondato a 5 centesimi) costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 97 kg lordi (= 297 kg lordi 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cavoli verza i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 63
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 16.11.2007
Quietanza n.: 15824544
Documenti giustificativi: atto 32.5.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 8 (cfr. atti B-1473 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9021
Finocchi
0709.9021
0709.9029
Finocchi, ADC
Finocchi, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
7.00
Dazio
fr.
14.00
Valore
fr.
303.00
14.00
395.00
303.00
0.00
395.00
0.00
atto B-1482
atto B-1490
Invece di
atto B-1475
200
171
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 371 kg di finocchi.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 395.00 x 2.4% = fr. 9.50
7.00
231.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15824544), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 174.4 kg netti di Pagina 315
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finocchi freschi contenuti in 64 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1490). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1486). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1474). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801362 del 16 novembre 2007 (cfr. atto B-1482), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 174.4 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 64 colli ad un prezzo di 1.74 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.46 euro (= 174.4 kg netti x EUR 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario è l'unico che sulla fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1484) e due senza (cfr. atti B-1476 e B-1477), tutte con i medesimi dati. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 63 il relativo prospetto ricavato del 16 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1475) che fa riferimento alla fattura n. 801362 mostra che 371 kg lordi / 319.8 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 64 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 371 kg lordi / 319.8 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 303.81 euro (= 319.8 kg netti x EUR 0.95).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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A-7392/2014
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 64 colli
371 kg lordi
in 64 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
174.4 kg netti x EUR 1.74
=
EUR 303.46
319.8 kg netti x EUR 0.95
=
EUR 303.81
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 171 kg lordi (= 371 kg lordi 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 200 kg lordi anziché i 371 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 64
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 19.11.2007
Quietanza n.: 15881186
Documenti giustificativi: atto 32.5.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 9 (cfr. atti B-1495 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9029
Massa
lorda kg
Finocchi, ADFC 1
100
0709.9029
0709.9029
Finocchi, ADFC 1
Finocchi, ADFC
Aliquota Dazio
fr.
fr.
100.00 100.00
Valore
fr.
412.00
100.00 100.00
231.00 237.95
412.00
0.00
atto B-1505
atto B-1514
Invece di
atto B-1497
100
103
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 203 kg di finocchi. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 237.95 x 2.4% = fr. 5.70
237.95
0.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15881186), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1514). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1511 e B-1519). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1496). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801370 del 19 novembre 2007 (cfr. atto B-1505), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.70 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 248.40 euro (= 92 kg netti x EUR 2.70). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1506) e una senza (cfr. atto B-1498), con i medesimi dati. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 64 il relativo prospetto ricavato del 19 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1497) che fa riferimento alla fattura n. 801370 mostra che 203 kg lordi / 191 kg netti di finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per
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questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 191 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248.30 euro (= 191 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 40 colli
203 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
92 kg netti x EUR 2.70
=
EUR 248.40
191 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 248.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 103 kg lordi (= 203 kg lordi 100 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
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203 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.11.2007
Quietanza n.: 16219612
Documenti giustificativi: atto 32.5.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 10 (cfr. atti B-1521segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
Lattuga trocadero
500
10.00
Dazio
fr.
50.00
Valore
fr.
800.00
Lattuga
500
10.00
trocadero,
ADC
atto B-1523
0705.1199
Lattuga
58
408.00
trocadero, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 558 kg di lattuga trocadero.
50.00
800.00
236.65
0.00
236.65
0.00
Dichiarato
0705.1198
Designazione
atto B-1530
atto B-1539
Invece di
0705.1198
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 236.65 x 2.4% = fr. 5.65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16219612), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 463.2 kg netti di lattuga trogadero fresca contenuti in 184 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1539). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1535). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1522). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801416 del 28 novembre 2007 (cfr. atto B-1530), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 463.2 kg netti di ins.
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trocader. lattuga capp. contingente contenuti in 184 colli ad un prezzo di 1.09 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 504.89 euro (= 463.2 kg netti x EUR 1.09). Agli atti vi sono altresì tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1524, B1525 e B-1542). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 65 il relativo prospetto ricavato del 28 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1523) che fa riferimento alla fattura n. 801416 mostra che 558 kg lordi / 502.8 kg ins. trocader. lattuga capp. conti contenuti in 184 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 558 kg lordi / 502.8 kg di detta lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 502.80 euro (= 502.8 kg netti x EUR 1).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
500 kg lordi
in 184 colli
558 kg lordi
in 184 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
463.2 kg netti x EUR 1.09
=
EUR 504.89
502.8 kg netti x EUR 1.00
=
EUR 502.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 558 kg lordi 500 kg lordi) in più di lattuga trocadero rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 558 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 13.12.2007
Quietanza n.: 16781462
Documenti giustificativi: atto 32.5.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 11 (cfr. atti B-1543 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0807.1900
Meloni
0704.1099
Cavolfiori,
ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
145
0.00
Dazio
fr.
0.00
Valore
fr.
350.00
236.35
350.00
236.35
0.00
atto B-1558
Invece di
atto B-1545
atto B-1550
145
163.00
Fatti contestati: dichiarazione di 145 kg di meloni invece di 145 kg di cavolfiori.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 236.35 x 2.4% = fr. 5.65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16781462), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
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E._______ (cfr. atto B-1558). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1553). Per questa merce, l'estratto dell'ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile né nella colonna di sinistra, né nella colonna di destra (cfr. atto B-1544).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801475 del 13 dicembre 2007 (cfr. atto B-1550), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.60 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 220.80 euro (= 138 kg netti x EUR 1.60). Dal prospetto ricavato del 13 dicembre 2007 della E._______ (cfr. atto B1545) che fa riferimento alla fattura n. 801475 risulta l'acquisto da parte della E._______ presso il suo fornitore di 145.3 kg lordi / 138.3 kg netti di cavolfiori blumenkohl contenuti in 20 colli e la loro successiva vendita alla ricorrente 1. Un esame approfondito rivela che la dicitura cavolfiori è stata cancellata manualmente, aggiungendo al suo posto la scritta « meloni », nonché il prezzo di vendita di 1.60 euro/kg (in euro come nella fattura). A mente della DGD, tale circostanza tenuto altresì conto che il numero di colli e la quantità dichiarata sono gli stessi di quelli risultanti dal prospetto ricavato dimostrerebbe che la ricorrente 1 avrebbe invero ricevuto dei cavolfiori anziché i meloni dichiarati all'importazione, con conseguente elusione dei dazi doganali. Al riguardo, i ricorrenti non forniscono alcuna spiegazione, gli stessi essendosi limitati come negli altri casi ad indicare di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32). Ciò constatato, a mente dello scrivente Tribunale la presenza delle due diciture (cavolfiore e meloni) sul prospetto ricavato, di per sé non permette di stabilire che la ricorrente 1 abbia effettivamente ricevuto dei cavolfiori al posto dei meloni. In assenza di maggiori elementi agli atti, si deve dunque dare ragione ai ricorrenti che hanno indicato di aver ricevuto dei meloni. Su questo punto, il loro ricorso va dunque accolto.
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Caso n. 67
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 03.01.2008
Quietanza n.: 17257318
Documenti giustificativi: atto 32.6.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 1 (cfr. atti B-1561 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0703.9021
Porri
0703.9021
0703.9029
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
200
10.00
Dazio
fr.
20.00
Valore
fr.
1'253.00
20.00
1'875.00
1'253.00
0.00
1'875.00
0.00
atto B-1564
atto B-1576
Invece di
atto B-1563
200
375
10.00
500.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 575 kg di porri. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'875.00 x 2.4% = fr. 45.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17257318), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri freschi contenuti in 115 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1576). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1571). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1562). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800005 del 3 gennaio 2008 (cfr. atto B-1564), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri conting. altri contenuti in 115 colli ad un prezzo di 3.74 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 748 euro (= 200 kg netti x EUR 3.74). Il prezzo di vendita unitario è l'unico che nella fattura non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti c'è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1570). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 66 il relativo prospetto ricavato del 3 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1563) che fa riferimento alla fattura n. 800005 mostra che 575 kg lordi / 575 kg netti di porri conting. altri contenuti in 115 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
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pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 575 kg lordi / 575 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 747.50 euro (= 575 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 115 colli
575 kg lordi
in 115 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
200 kg netti x EUR 3.74
=
EUR 748.00
575 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 747.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 375 kg lordi (= 575 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
Pagina 325
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575 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 07.01.2008
Quietanza n.: 17325356
Documenti giustificativi: atto 32.6.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 2 (cfr. atti B-1579 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0703.9021
Porri
0703.9021
0703.9029
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa
lorda kg
200
Aliquota
fr.
10.00
Dazio
fr.
20.00
Valore
fr.
1'405.00
10.00
20.00
500.00 1'750.00
1'405.00
0.00
atto B-1588
atto B-1598
Invece di
atto B-1581
200
350
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 550 kg di porri. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'750.00 x 2.4% = fr. 42.00
1'750.00
0.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17325356), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri allungati freschi contenuti in 55 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1598). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1593). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1580).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800027 del 7 gennaio 2008 (cfr. atto B-1588), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri conting. altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 4.26 euro/kg, per un totale,
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A-7392/2014
calcolato sul peso netto, di 852 euro (= 200 kg netti x EUR 4.26). Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B1589), due senza (cfr. atti B-1584 e B-1585), tutte con gli stessi dati. Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 68 il relativo prospetto ricavato del 7 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1581) che fa riferimento alla fattura n. 800027 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri conting. altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.55 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 852.50 euro (= 550 kg netti x EUR 1.55). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
200 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
200 kg netti x EUR 4.26
=
EUR 852.00
550 kg netti x EUR 1.55
=
EUR 852.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 350 kg lordi (= 550 kg lordi 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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A-7392/2014
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 11.01.2008
Quietanza n.: 17489947
Documenti giustificativi: atto 32.6.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 3 (cfr. atti B-1602 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0703.9021
Porri
0703.9021
0703.9029
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
500
10.00
Dazio
fr.
50.00
Valore
fr.
1'250.00
50.00
250.00
1'250.00
0.00
250.00
0.00
atto B-1609
atto B-1616
Invece di
atto B-1604
500
50
10.00
500.00
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di porri. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 250.00 x 2.4% = fr. 6.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17489947), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di porri freschi contenuti in 55 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1616). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1611). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « porro » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1603).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800045 dell'11 gennaio 2008 (cfr. atto B-1609), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 500 kg netti di porri contingentato altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 1.55 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 775 euro (= 500 kg netti x EUR 1.55). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 69 il relativo prospetto ricavato dell'11 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1604) che fa riferimento alla fattura n. 800045 mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri contingentato altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 825 euro (= 550 kg netti x EUR 1.50). Al riguardo, si noti che con un prezzo di 1.40 franchi/kg come indicato nel prossimo paragrafo risulterebbe invece un prezzo totale di 770 euro (= 550 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di 1.50 euro/kg, così come annotato sul prospetto ricavato, sembra essere uno sbaglio; il prezzo corretto sarebbe invero di 1.40 euro. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
500 kg lordi
in 55 colli
550 kg lordi
in 55 colli
Prezzo di
vendita totale
500 kg netti x EUR 1.55
=
EUR 775.00
550 kg netti x EUR 1.50*1
550 kg netti x EUR 1.40*2
=
=
EUR 825.00*1
EUR 770.00*2
*1 prezzo secondo prospetto ricavato
*2
prezzo corretto secondo TAF
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
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fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi 500 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 33). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 70
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.03.2008
Quietanza n.: 19471340
Documenti giustificativi: atto 32.6.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 4 (cfr. atti B-1620 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0704.9041
Verze
0704.9041
0704.9049
Verze, ADC
Verze, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
3.00
Dazio
fr.
3.00
Valore
fr.
150.00
3.00
126.10
150.00
0.00
126.10
0.00
atto B-1632
atto B-1644
Invece di
atto B-1623
100
65
3.00
194.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 165 kg di verze. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 126.10 x 2.4% = fr. 3.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19471340), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli verza fresca contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1644). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1636). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « verze » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atti B1621 e B-1622). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800304 del 10 marzo 2008 (cfr. atto B-1632), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 90 euro (= 90 kg netti x EUR 1) agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1624 e B-1626).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 70 il relativo prospetto ricavato del 10 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1623) che fa riferimento alla fattura n. 800304 mostra che 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti
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soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.65 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 90.35 euro (= 139 kg netti x EUR 0.65).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
165 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
90 kg netti x EUR 1.00
=
EUR 90.00
139 kg netti x EUR 0.65
=
EUR 90.35
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 65 kg lordi (= 165 kg lordi 100 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 33 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 165 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 71
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 21.03.2008
Quietanza n.: 19898241
Documenti giustificativi: atto 32.6.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 5 (cfr. atti B-1645 segg.)
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0705.2990
Catalogna
0709.9069
Coste, ADFC
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
402
9
Dazio
fr.
36.20
Valore
fr.
452.00
1'230.10
452.00
1'193.90
0.00
atto B-1654
atto B-1658
Invece di
402
306.00
atto B-1646
atto B-1647
Fatti contestati: dichiarazione di 402 kg di catalogna invece di 402 kg di coste.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'193.90 x 2.4% = fr. 28.65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1989241), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 402 kg lordi / 357 kg netti di catalogna fresca contenuti in 30 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1658). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1656). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800369 del 21 marzo 2008 (cfr. atto B-1654), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 402 kg lordi / 357 kg netti di catalogna contenuti in 30 colli ad un prezzo di 0.80 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x EUR 0.80). Vi è poi una copia della fattura, con il timbro doganale e i medesimi dati (cfr. atti B-1648).
Da un esame del relativo prospetto ricavato del 21 marzo 2008 (cfr. atto B1647), che fa riferimento alla fattura n. 800369, stranamente la catalogna non risulta tra le merci consegnate ai ricorrenti. Ciò premesso i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli e il prezzo unitario e totale indicati nella fattura per la catalogna risultano essere gli stessi indicati nel prospetto ricavato per un'altra merce, ovvero le coste: 402 kg lordi / 357 kg netti di coste Pagina 333
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contenuti in 30 colli, al prezzo di vendita di 0.80 euro/kg (annotato a mano verosimilmente dal signor F._______), per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x 0.80 euro). La comanda di coste anziché catalogna risulta altresì dalla comanda manoscritta agli atti ove è indicata l'ordinazione di 30 colli di coste (cfr. atto B-1646); tale comanda manoscritta non accenna invece la catalogna. Sulla base di quanto precede, la DGD ritiene che la ricorrente 1 abbia invero ricevuto delle coste anziché della catalogna. Anche in questo caso i ricorrenti si sono limitati ad indicare di aver ricevuto quanto a loro fatturato, senza tuttavia fornire spiegazioni in merito ai dati constatati dall'autorità inferiore (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34). Malgrado questa argomentazione essendo troppo generale , tenuto altresì conto del « modus operandi » descritto e constatato dalla DGD per altri invii, tutto porta a ritenere che invero i ricorrenti abbiano ricevuto delle coste. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 72
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.03.2008
Quietanza n.: 19994894
Documenti giustificativi: atto 32.6.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 6 (cfr. atti B-1661 segg.)
Dichiarato
atto B-1670
atto B-1677
atto B-1682
Invece di
N. di tariffa
Designazione
0705.1911
0703.9021
Insalata romana
Porri
0705.1911
Insalata romana,
ADC
Insalata romana,
ADFC
Porri, ADC
Porri, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
148
10.00
198
10.00
Dazio
fr.
14.80
19.80
Valore
fr.
243.00
942.00
148
10.00
14.80
243.00
27
231.00
62.35
0.00
0703.9021
198
10.00
0703.9029
342
500.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana. b) dichiarazione di 198 kg invece di 540 kg di porri.
19.80
1'710.00
942.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1'772.35 x 2.4% = fr. 42.45
1'772.35
0.00
atto B-1663
0705.1919
a) Dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 148 kg lordi / 130 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
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presso la E._______ (cfr. atto B-1677). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1674). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 148 a fianco della scritta « romana » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 148 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008 (cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 148 kg lordi / 130 kg netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli ad un prezzo di 8.50 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x EUR 8.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667). Come per l'invio n. 2, anche per l'insalata romana dell'invio n. 72 il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) che fa riferimento alla fattura n. 800382 mostra che 175 kg lordi / 150 kg netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 8.50 euro a collo (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 175 kg lordi / 150 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x EUR 8.50).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il numero di colli e il prezzo di vendita unitario/totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato e il prezzo di vendita unitario applicato al numero di colli anziché alla quantità di merce.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
148 kg lordi
in 18 colli
175 kg lordi
in 18 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
18 colli x EUR 8.50
=
EUR 153.00
18 colli x EUR 8.50
=
EUR 153.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 27 kg lordi (= 175 kg lordi 148 kg lordi) in più di insalata romana rispetto a quanto dichiarato all'importazione (148 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 175 kg lordi anziché i 148 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008 (cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli ad un prezzo di 3.08 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.21 euro (= 192.6 kg x EUR 3.08). Si nota che il prezzo unitario di 3.08 euro è l'unico sulla fattura non arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) con riferimento alla fattura n. 800382 mostra che 540 kg lordi / 540 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 540 kg lordi / 540 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 594 euro (= 540 kg x EUR 1.10).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
198 kg lordi
in 54 colli
540 kg lordi
in 54 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
192.6 kg netti x EUR 3.08
=
EUR 593.21
540.0 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 594.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 342 kg lordi (= 540 kg lordi 198 kg lordi) in più di porri rispetto
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a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l'insalata romana che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 73
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.03.2008
Quietanza n.: 20090860
Documenti giustificativi: atto 32.6.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 7 (cfr. atti B-1683 segg.)
Dichiarato
atto B-1692
atto B-1699
atto B-1700
atto B-1701
Invece di
atto B-1686
N. di tariffa
Designazione
0709.9061
0703.9021
0704.9041
Coste
Porri
Cavoli verze
0709.9061
0709.9069
0703.9021
0703.9029
0704.9041
Coste, ADC
Coste, ADFC
Porri, ADC
Porri, ADFC
Cavoli verze,
ADC
Cavoli verze,
ADFC
0704.9049
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
282
10.00
198
10.00
204
3.00
Dazio
fr.
28.20
19.80
6.10
Valore
fr.
692.00
760.00
735.00
282
265
198
242
204
10.00
306.00
10.00
500.00
3.00
28.20
810.90
19.80
1'210.00
6.10
692.00
0.00
760.00
0.00
735.00
544
194.00
1'055.35
0.00
3'076.25
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste. b) dichiarazione di 198 kg invece di 440 kg di porri. c) dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 3'076.25 x 2.4% = fr. 73.80
a) Dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 282 kg lordi / 242 kg netti di coste fresche contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1699). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 282 a fianco della scritta « costa » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 282 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 282 kg lordi / 242 kg netti di coste contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.81 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 438.02 euro (= 242 kg x EUR 1.81). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1687).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 73 il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) che fa riferimento alla fattura n. 800394 mostra che 547 kg lordi / 487 kg netti di coste contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 547 kg lordi / 487 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 438.30 euro (= 487 kg netti x EUR 0.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
282 kg lordi
in 40 colli
547 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
242 kg netti x EUR 1.81
=
EUR 438.02
487 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 438.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
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all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 265 kg lordi (= 547 kg lordi 282 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all'importazione (282 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 547 kg lordi anziché i 282 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 198 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli ad un prezzo di 2.43 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 481.14 euro (= 198 kg x EUR 2.43). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla
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DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1687).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) che fa riferimento alla fattura n. 800394 mostra che 440 kg lordi / 440 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 440 kg lordi / 440 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 484 euro (= 440 kg netti x EUR 1.10). Come per le coste, anche per i porri il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
198 kg lordi
in 44 colli
440 kg lordi
in 44 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
198 kg netti x EUR 2.43
=
EUR 481.14
440 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 484.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 242 kg lordi (= 440 kg lordi 198 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all'importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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c) Dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli verza freschi contenuti in 60 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1701). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 204 a fianco della scritta « verza » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 204 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.67 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.58 euro (= 174 kg x EUR 2.67). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla DGD. La sua copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto B-1687).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) che fa riferimento alla fattura n. 800394 mostra che 748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 60 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 0.70 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 464.80 euro (= 664 kg netti x EUR 0.70).
Come per le coste, anche per le verze il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
204 kg lordi
in 60 colli
748 kg lordi
in 60 colli
Prezzo di
vendita totale
174 kg netti x EUR 2.67
=
EUR 464.58
664 kg netti x EUR 0.70
=
EUR 464.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 544 kg lordi (= 748 kg lordi 204 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all'importazione (204 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 74
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.04.2008
Quietanza n.: 21132361
Documenti giustificativi: atto 32.6.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 8 (cfr. atti B-1703 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
atto B-1712
atto B-1719
Invece di
atto B-1705
Designazione
0703.1021
Cipollotti
0703.1021
0703.1029
Cipollotti, ADC
Cipollotti, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
44
2.90
44
11
2.90
472.00
Dazio
fr.
1.30
Valore
fr.
157.00
1.30
51.90
157.00
0.00
51.90
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 44 kg invece di 55 kg di cipollotti. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 51.90 x 2.4% = fr. 1.20
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21132361), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1719). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1716). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 44 a fianco della scritta « cipp » ciò che significa per la DGD
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che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 44 kg lordi ADC (cfr. atto B-1704). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800519 del 28 aprile 2008 (cfr. atti B-1712 e B-1713), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti contingente contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.35 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 96.35 euro (= 41 kg netti x EUR 2.35). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1706 e B-1707).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 74 il relativo prospetto ricavato del 28 aprile 2008 della E._______ (cfr. atto B-1705) che fa riferimento alla fattura n. 800519 mostra che 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti contingente contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 96 euro (= 48 kg netti x EUR 2).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Un indizio per la riduzione del peso lordo da 55 kg nel prospetto ricavato a 44 kg nella fattura si trova anche nelle cifre 44 annotate a mano dal signor F._______ accanto alle cifre 55 nella colonna « P. Lordo » sul prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
44 kg lordi
in 10 colli
55 kg lordi
in 10 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
41 kg netti x EUR 2.35
=
EUR 96.35
48 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 96.00
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 55 kg lordi 44 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (44 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 55 kg lordi anziché i 44 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 75
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 16.05.2008
Quietanza n.: 21703156
Documenti giustificativi: atto 32.6.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 9 (cfr. atti B-1722 segg.)
Dichiarato
atto B-1730
atto B-1736
atto B-1737
Invece di
atto B-1724
N. di tariffa
Designazione
0704.9051
0707.0021
Broccoletti
Cetrioli nostrani
0704.9051
0704.9059
0707.0021
Broccoletti, ADC
Broccoletti, ADFC
Cetrioli nostrani,
ADC
Cetrioli nostrani,
ADFC
0707.0029
Massa
Aliquota
lorda kg
fr.
56
10.00
114
10.00
Dazio
fr.
5.60
11.40
Valore
fr.
212.00
644.00
56
64
114
10.00
5.60
228.00 145.90
10.00 11.40
212.00
0.00
644.00
181
144.00 260.65
0.00
406.55
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 9.70 fr. 406.55 x 4.2 % = fr. 9.75
a) Dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoli freschi contenuti in 20 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1736). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 56 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 56 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008 (cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.60 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 50 kg netti x EUR 2.60). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atto B1725).
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Come per l'invio n. 2, anche per i broccoletti dell'invio n. 75 il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) che fa riferimento alla fattura n. 800606 mostra che 120 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 120 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 100 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Un indizio per la manipolazione del peso dei broccoletti nella fattura emerge dal fatto che la riduzione del peso lordo è di 64 kg, mentre quella del peso netto soltanto di 50 kg, senza riduzione del numero di colli. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
56 kg lordi
in 20 colli
120 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
50 kg netti x EUR 2.60
=
EUR 130.00
100 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 130.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 64 kg lordi (= 120 kg lordi 56 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (56 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
Pagina 347
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descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 120 kg lordi anziché i 56 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
b) Dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 30 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1737). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 114 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 114 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008 (cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli nostrani contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.65 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 394.20 euro (= 108 kg netti x EUR 3.65). La copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto B-1725).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) che fa riferimento alla fattura n. 800606 mostra che 295 kg lordi / 280 kg netti di cetrioli nostrani contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
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Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 295 kg lordi / 280 kg netti di detti cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 392 euro (= 280 kg netti x EUR 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
114 kg lordi
in 30 colli
295 kg lordi
in 30 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
108 kg netti x EUR 3.65
=
EUR 394.20
280 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 392.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 181 kg lordi (= 295 kg lordi 114 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all'importazione (114 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 76
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 23.05.2008
Quietanza n.: 21930729
Documenti giustificativi: atto 32.6.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 10 (cfr. atti B-1741 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
7.00
2.90
Valore
fr.
166.00
107.00
10.00
228.00
7.00
54.70
166.00
0.00
0705.2911
32
9.00
0705.2919
6
211.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti. b) dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola.
2.90
12.65
107.00
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 1.55 fr. 67.35 x 2.4 % = fr. 1.60
67.35
0.00
Dichiarato
atto B-1749
atto B-1753
atto B-1755
Invece di
atto B-1742
Designazione
0704.9051
0705.2911
Broccoletti
Scarola
0704.9051
0704.9059
Broccoletti, ADC
Broccoletti,
ADFC
Scarola, ADC
Scarola, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
70
10.00
32
9.00
70
24
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 70 kg lordi / 62 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1753). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008 (cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 62 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 16 colli ad un prezzo di 1.64 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 101.68 euro (= 62 kg netti x EUR 1.64). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci broccoletti e insalata scarola contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 76 il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) che fa riferimento alla fattura n. 800638 mostra che 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti
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rinf. contingente contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101.40 euro (= 78 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
70 kg lordi
in 16 colli
94 kg lordi
in 16 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
62 kg netti x EUR 1.64
=
EUR 101.68
78 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 101.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24 kg lordi (= 94 kg lordi 70 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all'importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
Pagina 351
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2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 94 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
b) Dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 32 kg lordi / 30.8 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 6 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1755). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008 (cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 32 kg lordi / 30.8 kg netti di insalata scarola contingentata contenuti in 6 colli ad un prezzo di 2.13 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 65.60 euro (= 30.8 kg netti x EUR 2.13). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci broccoletti e insalata scarola contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) che fa riferimento alla fattura n. 800638 mostra che 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola contingentata contenuti in 6 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di
Pagina 352
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1.80 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 65.70 euro (= 36.5 kg netti x EUR 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc'anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l'indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l'indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
32 kg lordi
in 6 colli
38 kg lordi
in 6 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
30.8 kg netti x EUR 2.13
=
EUR 65.60
36.5 kg netti x EUR 1.80
=
EUR 65.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 38 kg lordi 32 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all'importazione (32 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Per l'insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Caso n. 77
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 27.05.2008
Quietanza n.: 22024333
Documenti giustificativi: atto 32.6.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 11 (cfr. atti B-1758 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9051
Zucchine
0709.9051
0709.9059
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
570
10.00
Dazio
fr.
57.00
Valore
fr.
1'450.00
57.00
459.80
1'450.00
0.00
459.80
0.00
atto B-1773
Invece di
atto B-1760
atto B-1766
570
220
Fatti contestati: dichiarazione di 570 kg invece di 790 kg di zucchine.
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 459.80 x 2.4% = fr. 11.00
10.00
209.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22024333), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchine fresche contenuti in 84 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1773). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1769). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risultano le diciture 375 e 195 a fianco delle due scritte « zucchine » ciò che verosimilmente significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo totale di 570 kg lordi ADC (cfr. atto B-1759).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800647 del 27 maggio 2008 (cfr. atto B-1766), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchine contingente contenuti in 84 colli, suddivisi in due quantitativi: 375 kg lordi / 353 kg netti (44 colli) ad un prezzo di 1.42 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 501.26 euro (= 353 kg netti x EUR 1.42); 195 kg lordi / 185 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 370 euro (= 185 kg netti x EUR 2). Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 871.26 euro. Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B1761). Pagina 354
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 77 il relativo prospetto ricavato del 27 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1760) che fa riferimento alla fattura n. 800647 mostra che 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine contingente contenuti in 84 colli contenuti in due quantitativi: 400 kg lordi / 384.6 kg netti (44 colli) e 390 kg lordi / 380 kg netti (40 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 993.58 euro (= 764.6 kg netti x EUR 1.30).
In casu, solo il numero di colli è rimasto uguale sia nella fattura che nel prospetto ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) a pensare che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione, anche se c'è una differenza considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 220 kg lordi (= 790 kg lordi 570 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (570 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 790 kg lordi anziché i 570 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Visto quanto precede, l'argomentazione dell'autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 78
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 29.05.2008
Quietanza n.: 22118756
Documenti giustificativi: atto 32.6.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 12 (cfr. atti B-1774 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
21
10.00
Dazio
fr.
2.10
Valore
fr.
49.00
Broccoletti, ADC
21
10.00
Broccoletti,
5
228.00
atto B-1776
5.5
228.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 21 kg invece di 26.5 kg di broccoletti.
2.10
11.40
12.50
49.00
0.00
0.00
Differenza di dazio:
11.40
12.50
0.00
0.00
Dichiarato
atto B-1782
atto B-1785
0704.9051
Invece di
0704.9051
0704.9059
Designazione
Broccoletti
Differenza IVA: fr. 12.50 x 2.4% = 0.30
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22118756), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 21 kg lordi / 20 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-1785, B-1789 e B-1792). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1784 e B-1788). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 21 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 21 kg lordi ADC (cfr. atto B-1775). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800662 del 29 maggio 2008 (cfr. atto B-1782), verosimilmente utilizzata per lo sdoganamento vista la presenza del timbro relativo al valore imponibile IVA e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 21 kg lordi / 20 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli ad un prezzo di 1.50 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 20 kg netti x EUR 1.50). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1777 e B1795).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 78 il relativo prospetto ricavato del 29 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1776) che fa riferimento alla fattura n. 800662 mostra che 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 25 kg netti x EUR 1.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
21.0 kg lordi
in 5 colli
26.5 kg lordi
in 5 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
20 kg netti x EUR 1.50
=
EUR 30.00
25 kg netti x EUR 1.20
=
EUR 30.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5.5 kg lordi (= 26.5 kg lordi 21 kg lordi) in più di broccoletti e non solo 5 kg indicati erroneamente dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (21 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 36 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
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della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 26.5 kg lordi anziché i 21 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 03.06.2008
Quietanza n.: 22263839
Documenti giustificativi: atto 32.6.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 13 (cfr. atti B-1796 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
20
5.00
Dazio
fr.
1.00
Valore
fr.
70.00
Pomodori ramati,
20
5.00
ADC
0702.0099
Pomodori ramati,
16
264.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 20 kg invece di 36 kg di pomodori ramati.
1.00
70.00
42.25
0.00
42.25
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0702.0091
Pomodori ramati
atto B-1802
atto B-1820
Invece di
atto B-1797
0702.0091
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 42.25 x 2.4% = fr. 1.00
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22263839), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1820). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1812 e B-1814). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800678 del 3 giugno 2008 (cfr. atto B-1802), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.46 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 45.51 euro (= 18.5 kg netti x EUR 2.46). Detto prezzo unitario è l'unico che non è stato arrotondato a 5 centesimi nella fattura. Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1798, B-1799 e B-1808). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 79 il relativo prospetto ricavato del 3 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1797) che fa riferimento alla fattura n. 800678 mostra che 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 45.50 euro (= 32.5 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
20 kg lordi
in 5 colli
36 kg lordi
in 5 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
18.5 kg netti x EUR 2.46
=
EUR 45.51
32.5 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 45.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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acquistato 16 kg lordi (= 36 kg lordi 20 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all'importazione (20 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 36 kg lordi anziché i 20 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 09.06.2008
Quietanza n.: 22455417
Documenti giustificativi: atto 32.6.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 14 (cfr. atti B-1821 segg.)
N. di tariffa
Dichiarato
Designazione
0709.9051
Zucchine
0709.9051
0709.9059
Zucchine, ADC
Zucchine, ADFC
Massa Aliquota fr.
lorda kg
345
10.00
Dazio
fr.
34.50
Valore
fr.
700.00
34.50
60.60
700.00
0.00
60.60
0.00
atto B-1829
atto B-1869
Invece di
atto B-1823
345
29
10.00
209.00
Fatti contestati: dichiarazione di 345 kg invece di 374 kg di zucchine. Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 60.60 x 2.4 % = fr. 1.40
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A-7392/2014
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22455417), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zucchine fresche contenuti in 56 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1839). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1833). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 345 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 345 kg lordi ADC (cfr. atto B-1822). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800699 del 9 giugno 2008 (cfr. atto B-1826), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zucchine contingente contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.35 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 443.07 euro (= 328.2 kg netti x EUR 1.35). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1825, B-1826 e B-1831). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 80 il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1823) che fa riferimento alla fattura n. 800699 mostra che 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine contingente contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.52 euro (= 340.4 kg netti x EUR 1.30). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
345 kg lordi
in 56 colli
374 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
328.2 kg netti x EUR 1.35
=
EUR 443.07
340.4 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 442.52
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 29 kg lordi (= 374 kg lordi 345 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all'importazione (345 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 374 kg lordi anziché i 345 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 81
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 18.06.2008
Quietanza n.: 22780016
Documenti giustificativi: atto 32.6.15 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 15 (cfr. atti B-1840 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
9.00
Dazio
fr.
27.00
Valore
fr.
900.00
Radicchio rosso,
300
9.00
ADC
0705.2949
Radicchio rosso,
6
495.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso.
27.00
900.00
29.70
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 29.70 x 2.4% = fr. 0.70
29.70
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0705.2941
Radicchio rosso
atto B-1849
atto B-1854
Invece di
0705.2941
atto B-1842
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22780016), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 289.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1854). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1851). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « cico 300 » ovvero di cicoria, di cui il radicchio rosso è una varietà ciò che verosimilmente significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1841).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800737 del 18 giugno 2008 (cfr. atto B-1849), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 54 colli suddivisi in due quantitativi: 183 kg lordi / 176.2 kg netti (34 colli) e 117 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 578.40 euro (= 289.2 kg netti x EUR 2). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1843 e B-1844).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 81 il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1842), che fa riferimento alla fattura n. 800737, mostra che 306 kg lordi / 290.5 kg netti di radicchio rosso contingent. cico contenuti in 54 colli suddivisi in due quantitativi: 188 kg lordi / 177.5 kg netti (34 colli) e 118 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 306 kg lordi / 290.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 581 euro (= 290.5 kg netti x EUR 2). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 56 colli
306 kg lordi
in 56 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
289.2 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 578.40
290.5 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 581.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi 300 kg lordi) in più di radicchio rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
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della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 306 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.06.2008
Quietanza n.: 22962981
Documenti giustificativi: atto 32.7.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 1 (cfr. atti B-1860 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
87
5.00
Dazio
fr.
4.35
Valore
fr.
420.00
Pomodori cherry,
87
5.00
ADC
0702.0019
Pomodori cherry,
25
731.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 87 kg invece di 112 kg di cherry.
4.35
420.00
182.75
0.00
182.75
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
Pomodori cherry
atto B-1869
atto B-1872
Invece di
0702.0011
atto B-1862
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 182.75 x 2.4% = fr. 4.35
Per l'invio n. 82, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione doganale (entrambe con il numero di quietanza n. 22962981). La prima, datata 24 giugno 2008 (cfr. atti B-1877 segg.) è stata riprodotta in maniera incompleta, sicché verosimilmente manca la pagina concerne i cherry. La seconda, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura « Rettifica. Richiesta presentata al termine dell'attività di controllo », sicché la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1872; la correzione non concerne i pomodori cherry). Dalla versione rettificata, risulta l'importazione di 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1873, B-1874 e B-1878). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 87 a fianco della
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scritta « cherry » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 87 kg lordi ADC (cfr. atto B-1861).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800763 del 24 giugno 2008 (cfr. atto B-1896), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 3.15 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.19 euro (= 82.6 kg netti x EUR 3.15). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1863 e B-1864). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 82 il relativo prospetto ricavato del 24 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1862), che fa riferimento alla fattura n. 800763, mostra che 112 kg lordi / 103.6 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 112 kg lordi / 103.6 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 259 euro (= 103.6 kg netti x EUR 2.50). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e quello unitario, così come il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
87 kg lordi
in 20 colli
112 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
82.6 kg netti x EUR 3.15
=
EUR 260.19
103.6 kg netti x EUR 2.50
=
EUR 259.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 25 kg lordi (= 112 kg lordi 87 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all'importazione (87 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 112 kg lordi anziché i 87 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 83
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 26.06.2008
Quietanza n.: 23056756
Documenti giustificativi: atto 32.7.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 2 (cfr. atti B-1883 segg.)
N. di tariffa
Designazione
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
70
10.00
Dazio
fr.
7.00
Valore
fr.
140.00
Dichiarato
atto B-1894
atto B-1906
0709.3011
Melanzane tonde
Invece di
atto B-1885
0709.3011
Melanzane
70
10.00
tonde, ADC
0709.3019
Melanzane
3
233.00
3.5
233.00
tonde, ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 70 kg invece di 73.5 kg di melanzane tonde.
7.00
140.00
7.00
8.15
0.00
0.00
Differenza di dazio:
7.00
8.15
0.00
Differenza IVA: fr. 8.15 x 2.4% = fr. 0.20
Per l'invio n. 83, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione doganale (entrambe con il numero di quietanza n. 23056756). Dalla prima, datata 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1915), risulta l'importazione di 70 kg lordi / 67 kg netti di melanzane fresche contenuti in 12 colli (cartoni) che la ricorrente 1 ha acquistato presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura « Rettifica. Visita delle merci », sicché la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1906; la rettifica concerne soltanto la posizione 14). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1901 e B-1909). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 70 a fianco della scritta « melanzane » ciò che significa per la DGD che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1884). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800772 del 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1894), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 67 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.40 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 93.80 euro (= 67 kg netti x EUR 1.40). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1886 e B-1888).
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Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 83 il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1885), che fa riferimento alla fattura n. 800772, mostra che 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 93.66 euro (= 66.9 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
70.0 kg lordi
in 12 colli
73.5 kg lordi
in 12 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
67.0 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 93.80
66.9 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 93.66
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3.5 kg lordi (= 73.5 kg lordi 70 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 73.5 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Caso n. 84
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 27.06.2008
Quietanza n.: 23101877
Documenti giustificativi: atto 32.7.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 3 (cfr. atti B-1918 segg.)
Dazio
fr.
4.00
14.80
Valore
fr.
100.00
600.00
296.00
10.55
10.00
0702.0091 Pomodori altri, ADC
80
5.00
0702.0099
Pomodori
altri,
AFDC
7
264.00
atto B-1919
0702.0021 Pomodori San
296
5.00
Marzano, ADC
0702.0029 Pomodori San
4
264.00
Marzano, ADFC
0702.0029 Pomodori San
11
264.00
11.2
Marzano, ADFC
264.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri. b) dichiarazione di 296 kg invece di 311.2 kg di pomodori San Marzano.
4.00
18.50
14.80
100.00
0.00
600.00
10.55
10.00
29.05
29.55
0.00
0.00
Differenza di dazio:
47.55
48.05
0.00
Dichiarato
atto B-1927
atto B-1930
atto B-2016
N. di
Designazione
tariffa
0702.0091 Pomodori altri
0702.0021 Pomodori San
Marzano
0702.0029 Pomodori San
Marzano
Invece di
Massa Aliquota
Kg
fr.
80
5.00
296
5.00
4
Differenza IVA: fr. 48.05 x 2.4% = 1.15
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a) Dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-2016). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.24 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 95.98 euro (= 77.4 kg netti x EUR 1.24). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori sia l'unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Come per l'invio n. 2, anche per i pomodori altri dell'invio n. 84 il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.15 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 95.10 euro (= 82.7 kg netti x EUR 1.15). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
80 kg lordi
in 13 colli
87 kg lordi
in 13 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
77.4 kg netti x EUR 1.24
=
EUR 95.98
82.7 kg netti x EUR 1.15
=
EUR 95.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 87 kg lordi 80 kg lordi) in più di pomodori rispetto a quanto dichiarato all'importazione (80 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 87 kg lordi anziché i 80 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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b) Dichiarazione di 300 kg invece di 311 kg di pomodori S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 296 kg lordi / 280 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 35 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1930). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza. contingente contenuti in 35 colli ad un prezzo di 1.30 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 377.96 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Viste le differenze di peso rilevati tra la dichiarazione e la fattura, la DGD ha applicato ai 296 kg lordi dichiarati l'aliquota ADC e ai 4 kg lordi non figuranti nella dichiarazione l'aliquota ADFC (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 138). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza. contingente contenuti in 35 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 377.26 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il numero di colli, la quantità di merce netta e il prezzo di vendita unitario/totale dedotti dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce lorda è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e, soprattutto, rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1, la quantità di merce lorda è infatti stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Peraltro non è poi possibile che solo il peso lordo sia stato ridotto (e non anche il peso netto), allorquando il numero di colli risulta uguale.
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Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300.0 kg lordi
in 35 colli
311.2 kg lordi
in 35 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
290.2 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 377.26
290.2 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 377.26
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11.2 kg lordi (= 311.2 kg lordi 300 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli altri pomodori che come visto non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD tenuto conto delle correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio va pertanto qui confermata. Caso n. 85
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 10.07.2008
Quietanza n.: 23512335
Documenti giustificativi: atto 32.7.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 4 (cfr. atti B-1933 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
Dazio
fr.
30.00
Valore
fr.
440.00
Sedano verde,
300
10.00
ADC
atto B-1935
0709.4019
Sedano verde,
15
15
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde.
30.00
440.00
33.90
0.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 33.90 x 2.4% = fr. 0.80
33.90
0.00
Dichiarato
0709.4011
Designazione
Sedano verde
atto B-1942
atto B-1950
Invece di
0709.4011
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23512335), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde a coste contenuti in 40 colli (casse [« box »] in plastica rigida),
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acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1950). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1946). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « sed » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1934). Dalla fattura n. 800834 del 10 luglio 2008 (cfr. atto B-1942), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 40 colli ad un prezzo di 0.94 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.72 euro (= 288 kg netti x EUR 0.94). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per il sedano verde sia l'unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Vi sono poi due copie fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1936 e B-1937). Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 85 il relativo prospetto ricavato del 10 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1935), che fa riferimento alla fattura n. 800834, mostra che 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.10 euro (= 299 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 40 colli
315 kg lordi
in 40 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
288 kg netti x EUR 0.94
=
EUR 270.72
299 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 269.10
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi 300 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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Caso n. 86
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 15.07.2008
Quietanza n.: 23649701
Documenti giustificativi: atto 32.7.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 5 (cfr. atti B-1951 segg.)
N. di tariffa
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
300
10.00
Dazio
fr.
30.00
Valore
fr.
440.00
Sedano verde,
300
10.00
ADC
0709.4019
Sedano verde,
15
226.00
5
226.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 305 kg di sedano verde.
30.00
440.00
33.90
11.30
0.00
0.00
Differenza di dazio:
33.90
11.30
0.00
Dichiarato
0709.4011
Designazione
Sedano verde
atto B-1960
atto B-1969
Invece di
atto B-1953
0709.4011
Differenza IVA: fr. 11.30 x 2.4% = fr. 0.30
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23649701), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde a coste contenuti in 41 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1969). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1965). Sull'estratto dell'ordinazione manoscritta dal signor F._______, risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « sedano » ciò che significa per l'autorità inferiore che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all'importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1952). Dalla fattura n. 800847 del 15 luglio 2008 (cfr. atto B-1960), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 41 colli ad un prezzo di 0.90 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.82 euro (= 289.8 kg netti x EUR 0.90). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1954, B-1955, B-1961 e B-1962).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 86 il relativo prospetto ricavato del 15 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1953), che fa riferimento alla fattura n. 800834, mostra che 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 41 colli sono stati acquistati dalla E._______
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presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 259.74 euro (= 288.6 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato. Non vi può essere poi una differenza di 5 kg nel peso lordo e una differenza di soli 1.2 kg nel peso netto, allorquando il numero di colli rimane uguale. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
300 kg lordi
in 41 colli
305 kg lordi
in 41 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
289.8 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 260.82
288.6 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 259.74
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 305 kg lordi 300 kg lordi) in più di sedano verde e non 15 kg come erroneamente indicato dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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A-7392/2014
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 305 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
||||||
| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 24.07.2008
Quietanza n.: 23958294
Documenti giustificativi: atto 32.7.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 6 (cfr. atti B-1971 segg.)
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
46
5.00
Dazio
fr.
2.30
Valore
fr.
170.00
Pomodori cherry,
46
5.00
ADC
atto B-1972
0702.0019
Pomodori cherry,
8
731.00
8.2
731.00
ADFC
Fatti contestati: dichiarazione di 46 kg invece di 54.2 kg di pomodori cherry.
2.30
170.00
58.50
59.90
0.00
0.00
58.50
59.90
0.00
Dichiarato
N. di tariffa
Designazione
0702.0011
Pomodori cherry
atto B-1977
atto B-1988
Invece di
0702.0011
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 59.90 x 2.4% = fr. 1.45
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23958294), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1988). Lo
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A-7392/2014
stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1982). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800878 del 24 luglio 2008 (cfr. atto B-1977), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.56 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 110.08 euro (= 43 kg netti x EUR 2.56).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 87 il relativo prospetto ricavato del 24 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1972), che fa riferimento alla fattura n. 800878, mostra che 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 110 euro (= 50 kg netti x EUR 2.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
46.0 kg lordi
in 10 colli
54.2 kg lordi
in 10 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
43 kg netti x EUR 2.56
=
EUR 110.08
50 kg netti x EUR 2.20
=
EUR 110.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8.2 kg lordi (= 54.2 kg lordi 46 kg lordi) in più di pomodori
Pagina 380
A-7392/2014
cherry e non 8 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD rispetto a quanto dichiarato all'importazione (46 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento come per l'invio n. 2 non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell'IVA. Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 54.2 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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A-7392/2014
Caso n. 88
Dati dell'importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d'importazione: 28.07.2008
Quietanza n.: 24055811
Documenti giustificativi: atto 32.7.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 7 (cfr. atti B-1989 segg.)
N. di tariffa
Dazio
fr.
3.00
Valore
fr.
458.00
3.00
204.00
3.00
20.40
458.00
0.00
0705.2939
120
495.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche. b) omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana.
594.00
506.00
Differenza di dazio:
Differenza IVA: fr. 26.90 fr. 614.40 x 2.4 % = fr. 14.75
614.40
0.00
Dichiarato
Designazione
0809.1018
Albicocche
0809.1018
0809.1019
Albicocche, ADC
Albicocche,
ADFC
Trevisana, ADFC
Massa Aliquota
lorda kg
fr.
100
3.00
atto B-1997
atto B-2003
Invece di
atto B-1991
atto B-1990
100
10
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 24055811), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l'importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di albicocche fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-2003). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1999). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Dalla fattura n. 800892 del 28 luglio 2008 (cfr. atto B-1997), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di albicocche conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 14 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 280 euro (= 20 colli x EUR 14).
Come per l'invio n. 2, anche per l'invio n. 88 il relativo prospetto ricavato del 28 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1991), che fa riferimento alla fattura n. 800892, mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all'ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 euro/kg (in euro come nella fattura) annotato verosimilmente dal signor F._______ che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
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A-7392/2014
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 280 euro (= 100 kg netti x EUR 2.80).
In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto della merce. Quantità di
merce lorda.
Dati dichiarati
Invece di
100 kg lordi
in 20 colli
110 kg lordi
in 20 colli
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
20 colli x EUR 14.00
=
EUR 280.00
100 kg netti x EUR 2.80
=
EUR 280.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l'intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all'importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi 100 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all'importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all'importazione.
Come per l'invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all'importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
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sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l'IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana. Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800900 del 31 luglio 2008 (cfr. atto B-1990), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 120 kg lordi / 115 kg netti di radicchio trevisana contenuti in 24 colli al prezzo di vendita di 2.70 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 310.50 franchi (= 115 kg netti x EUR 2.70). Sulla stessa è poi presente la dicitura « caricato il 28.07 e non fatturato ». Sulla base di questa fattura, la DGD ritiene che la merce in questione non sarebbe mai stata dichiarata all'importazione, ciò che ne giustificherebbe una ripresa fiscale. Orbene, per questo acquisto, agli atti non risulta alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all'importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d'inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all'importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell'importazione ex art. 12
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 12 |
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| Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht:so sind die Abgabe, die Vergütung, der Beitrag oder der nicht eingeforderte Betrag und der Zins, ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten oder zurückzuerstatten. | ||||||
| eine Abgabe nicht erhoben, zurückerstattet, ermässigt oder erlassen worden; oder | ||||||
| vom Bund, von einem Kanton, einer Gemeinde, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts oder von einer mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisation eine Vergütung oder ein Beitrag gewährt oder eine Forderung nicht geltend gemacht worden; | ||||||
| Leistungs- oder rückleistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete oder der Empfänger der Vergütung oder des Beitrages. | ||||||
| Wer vorsätzlich die Widerhandlung begangen oder an ihr teilgenommen hat, haftet für den nachzuentrichtenden oder zurückzuerstattenden Betrag solidarisch mit den nach Absatz 2 Zahlungspflichtigen. | ||||||
| Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. | ||||||
6.
6.1 Giusta l'art. 62 cpv. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
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accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte (reformatio in peius). In virtù dell'art. 62 cpv. 3
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
Pagina 385
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all'importazione a carico in solido dei ricorrenti in relazione ai 88 invii che hanno avuto luogo durante il periodo dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 ammontano a 42'667 franchi (= fr. 41'651.65 di dazi doganali + fr. 1'015.35 di IVA all'importazione), così come riportato nella tabella ricapitolativa dei tributi doganali elusi all'importazione che segue (cfr. per il dettaglio in merito ai singoli invii: consid. 5.4 del presente giudizio). Nr. di invio
Ripresa fiscale
1
Documenti
giustificativi
atto 32.1.1
nessuna
TOTALE DAZI TOTALE IVA
(ADFC)
(2.4%)
fr.
0.00 fr.
0.00
2
atto 32.1.2
confermata
fr.
327.60
fr.
7.85
3
atto 32.1.3
confermata
fr.
969.40
fr.
23.25
4
5
6
atto 32.1.4
atto 32.1.5
atto 32.1.6
confermata
corretta
annullata
fr.
fr.
fr.
756.00
202.95
0.00
fr.
fr.
fr.
18.15
4.85
0.00
7
atto 32.1.7
confermata
fr.
857.65
fr.
20.55
8
atto 32.1.8
confermata
fr.
231.30
fr.
5.55
9
atto 32.1.9
confermata
fr.
224.25
fr.
5.35
10
atto 32.1.10
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
11
atto 32.1.11
confermata
fr.
103.70
fr.
2.45
12
atto 32.1.12
confermata
fr.
112.30
fr.
2.70
13
atto 32.1.13
confermata
fr.
197.45
fr.
4.75
14
atto 32.1.14
confermata
fr.
145.55
fr.
3.50
15
atto 32.1.15
confermata
fr.
151.40
fr.
3.60
16
atto 32.2.1
confermata
fr.
943.35
fr.
22.65
17
atto 32.2.2
confermata
fr.
804.55
fr.
19.30
18
atto 32.2.3
corretta
fr.
2'068.25
fr.
49.60
19
atto 32.2.4
corretta
fr.
408.05
fr.
9.80
20
atto 32.2.5
confermata
fr.
886.30
fr.
21.25
21
attto 32.2.6
confermata
fr.
133.45
fr.
20.00
22
attto 32.2.7
confermata
fr.
240.45
fr.
5.75
23
atto 32.3.8
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
24
atto 32.2.9
confermata
fr.
438.25
fr.
10.45
25
atto 32.2.10
confermata
fr.
7'505.00
fr.
180.10
26
atto 32.2.11
confermata
fr.
234.75
fr.
5.65
27
atto 32.2.12
corretta
fr.
52.00
fr.
1.25
28
atto 32.3.1
confermata
fr.
171.85
fr.
4.10
29
atto 32.3.2
corretta
fr.
104.30
fr.
2.50
30
atto 32.3.3
corretta
fr.
1'656.20
fr.
39.75
31
atto 32.3.4
corretta
fr.
186.60
fr.
4.50
32
atto 32.3.5
corretta
fr.
179.15
fr.
4.30
33
atto 32.3.6
confermata
fr.
88.90
fr.
2.10
Pagina 386
A-7392/2014
34
atto 32.3.7
corretta
fr.
437.25
fr.
10.50
35
atto 32.3.8
fr.
73.10
fr.
1.75
36
atto 32.3.9
corretta/in parte
annullata
confermata
fr.
44.90
fr.
1.05
37
atto 32.3.10
corretta
fr.
1'344.25
fr.
32.20
38
atto 32.3.11
corretta
fr.
627.55
fr.
15.05
39
atto 32.3.12
confermata
fr.
165.85
fr.
4.05
40
atto 32.3.13
confermata
fr.
228.50
fr.
5.45
41
atto 32.3.14
confermata
fr.
201.15
fr.
4.80
42
atto 32.4.1
corretta
fr.
78.00
fr.
1.85
43
atto 32.4.2
confermata
fr.
41.25
fr.
0.95
44
atto 32.4.3
corretta
fr.
116.00
fr.
2.80
45
atto 32.4.4
confermata
fr.
262.00
fr.
6.20
46
atto 32.4.5
confermata
fr.
107.50
fr.
2.60
47
atto 32.4.6
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
48
atto 32.4.7
confermata
fr.
265.75
fr.
6.35
49
atto 32.4.8
corretta
fr.
1'735.20
fr.
41.65
50
atto 32.4.9
confermata
fr.
591.10
fr.
14.20
51
atto 32.4.10
confermata
fr.
152.75
fr.
3.60
52
atto 32.4.11
confermata
fr.
51.20
fr.
1.20
53
atto 32.4.12
confermata
fr.
143.35
fr.
3.40
54
atto 32.4.13
confermata
fr.
123.35
fr.
2.95
55
atto 32.4.14
confermata
fr.
22.80
fr.
0.55
56
atto 32.5.1
corretta
fr.
58.15
fr.
1.40
57
atto 32.5.2
corretta
fr.
95.35
fr.
2.30
58
atto 32.5.3
corretta
fr.
667.45
fr.
16.00
59
atto 32.5.4
corretta
fr.
127.30
fr.
3.05
60
atto 32.5.5
corretta
fr.
184.70
fr.
4.45
61
atto 32.5.6
corretta
fr.
122.20
fr.
2.90
62
atto 32.5.7
confermata
fr.
200.45
fr.
4.80
63
atto 32.5.8
confermata
fr.
395.00
fr.
9.50
64
atto 32.5.9
confermata
fr.
237.95
fr.
5.70
65
atto 32.5.10
confermata
fr.
236.65
fr.
5.65
66
atto 32.5.11
annullata
fr.
0.00
fr.
0.00
67
atto 32.6.1
confermata
fr.
1'875.00
fr.
45.00
68
atto 32.6.2
confermata
fr.
1'750.00
fr.
42.00
69
atto 32.6.3
confermata
fr.
250.00
fr.
6.00
70
atto 32.6.4
confermata
fr.
126.10
fr.
3.00
71
atto. 32.6.5
confermata
fr.
1'193.90
fr.
28.65
72
atto 32.6.6
confermata
fr.
1'772.35
fr.
42.45
73
atto 32.6.7
confermata
fr.
3'076.25
fr.
73.80
74
atto 32.6.8
confermata
fr.
51.90
fr.
1.20
Pagina 387
A-7392/2014
75
atto 32.6.9
corretta
fr.
406.55
fr.
9.75
76
atto 32.6.10
corretta
fr.
67.35
fr.
1.60
77
atto 32.6.11
confermata
fr.
459.80
fr.
11.00
78
atto 32.6.12
corretta
fr.
12.50
fr.
0.30
79
atto 32.6.13
confermata
fr.
42.25
fr.
1.00
80
atto 32.6.14
confermata
fr.
60.60
fr.
1.40
81
atto 32.6.15
confermata
fr.
29.70
fr.
0.70
82
atto 32.7.1
confermata
fr.
182.75
fr.
4.35
83
atto 32.7.2
corretta
fr.
8.15
fr.
0.20
84
atto 32.7.3
corretta
fr.
48.05
fr.
1.15
85
atto 32.7.4
confermata
fr.
33.90
fr.
0.80
86
atto 32.2.5
corretta
fr.
11.30
fr.
0.30
87
atto 32.7.6
corretta
fr.
59.90
fr.
1.45
88
atto 32.7.7
corretta
fr.
614.40
fr.
14.75
fr.
41'651.65
fr.
1'015.35
TOTALE
6.3 All'importo di cui al consid. 6.2 che precede, vanno altresì aggiunti gli interessi di mora. In effetti, giusta l'art. 74 cpv. 1
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 74 Zinsen |
||||||
| Wird die Zollschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet. | ||||||
| Der Verzugszins ist nicht geschuldet: | ||||||
| in besonderen Fällen, die der Bundesrat vorsieht; | ||||||
| solange die Zollschuld durch Barhinterlage sichergestellt ist. | ||||||
| Zu Unrecht erhobene oder zu Unrecht nicht zurückerstattete Beträge werden vom BAZG vom Zeitpunkt der Zahlung an verzinst. | ||||||
| Das EFD legt die Zinssätze fest. | ||||||
|
SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 74 Zinsen |
||||||
| Wird die Zollschuld nicht fristgerecht bezahlt, so ist ab ihrer Fälligkeit ein Verzugszins geschuldet. | ||||||
| Der Verzugszins ist nicht geschuldet: | ||||||
| in besonderen Fällen, die der Bundesrat vorsieht; | ||||||
| solange die Zollschuld durch Barhinterlage sichergestellt ist. | ||||||
| Zu Unrecht erhobene oder zu Unrecht nicht zurückerstattete Beträge werden vom BAZG vom Zeitpunkt der Zahlung an verzinst. | ||||||
| Das EFD legt die Zinssätze fest. | ||||||
4,0 % dal 1° gennaio 2012;
4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009.
Ciò precisato, per quanto attiene al calcolo esatto dei predetti interessi moratori è qui tuttavia opportuno rinviare la causa all'autorità inferiore, affinché la stessa quale autorità specializzata e quindi più idonea provveda al loro conteggio, tenendo conto di ogni singolo invio per il quale la ripresa fiscale è stata confermata o rettificata dallo scrivente Tribunale, così come riportato nel consid. 5.4 del presente giudizio (cfr. art. 61 cpv. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
7.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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virtù dell'art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. Secondo l'art. 2 cpv. 2
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
In casu, l'evasione della presente procedura di ricorso, tenuto conto della complessità e dell'ampiezza della causa segnatamente del volume degli atti alla base della procedura (più di 3'500 pagine), della mole di lavoro causata dalla trattazione approfondita dei singoli 88 invii (con fino a 7 merci diverse da trattare) ritenuti irregolari dall'autorità inferiore, delle imprecisioni riscontrate nell'esame delle autorità doganali e delle relative correzioni apportate dallo scrivente tribunale come pure della condotta processuale adottata dai ricorrenti, che si sono limitati a contestare in maniera del tutto generica i singoli 88 invii litigiosi, ha necessitato un lavoro estremamente fuori dall'ordinario. In tali circostanze, tenuto conto del valore di causa (> 50'000 franchi, interessi inclusi), appare giustificato fissare le spese processuali a 14'000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 2
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1] Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse |
||||||
| In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000 | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Pagina 389
A-7392/2014
Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
La richiesta di audizione del testimone con relativo confronto avanzata dai ricorrenti è respinta.
2.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del considerando 5.4, secondo il quale l'importo dovuto solidalmente dai ricorrenti a titolo di tributi d'importazione ascende a 42'667 franchi, oltre accessori. Per quanto concerne il calcolo dei relativi interessi di mora, la causa è rinviata all'autorità inferiore. Per il resto il ricorso è respinto. 3.
Le spese processuali pari a 12'000 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Tale importo è in parte saldato con l'anticipo spese di 4'250 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. L'importo residuo di 7'750 franchi, non ancora coperto dall'anticipo spese, deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il relativo bollettino di versamento verrà trasmesso ai ricorrenti mediante invio separato.
4.
Ai ricorrenti è concessa un'indennità di ripetibili pari a 2'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà essere loro versato dall'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
ricorrenti (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio:
La cancelliera:
Salome Zimmermann
Sara Friedli
Pagina 390
A-7392/2014
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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Registro di legislazione
CEDU 6
Cost 29
DPA 12
DPA 61
DPA 88
LD 6
LD 7
LD 13
LD 14
LD 15
LD 19
LD 25
LD 29
LD 33
LD 34
LD 69
LD 70
LD 74
LD 80
LD 85
LD 116
LD 118
LD 128
LD 132
LIVA 24
LIVA 54
LIVA 112
LIVA 113
LTD 1
LTF 42
LTF 82 e
LTF 107
OD 80
PA 2
PA 3
PA 5
PA 12
PA 14
PA 19
PA 20
PA 26
PA 33
PA 35
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 55
PA 61
PA 62
PA 63
PA 64
PC 42
TS-TAF 2
TS-TAF 4
TS-TAF 7
all. 9
all. 13all. 24all. 40all. 72all. 75
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
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| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
||||||
| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 61 |
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| Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione. | ||||||
| Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta. | ||||||
| Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine. | ||||||
| Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 88 |
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| Se non vi è un motivo di revisione, l'amministrazione lo attesta in una decisione. | ||||||
| Se la domanda di revisione é respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente. | ||||||
| La decisione dev'essere motivata e notificata con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione. | ||||||
| Contro la decisione di rigetto, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia. | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 6 Definizioni |
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| Ai fini della presente legge s'intende per: | ||||||
| persona:una persona fisica,una persona giuridica,un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; | ||||||
| una persona fisica, | ||||||
| una persona giuridica, | ||||||
| un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; | ||||||
| merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 1986 [1] sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane); | ||||||
| merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere; | ||||||
| merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione; | ||||||
| tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale; | ||||||
| tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione, | ||||||
| importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale; | ||||||
| esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero; | ||||||
| transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 7 Principio |
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| Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane [1]. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 13 Traffico di perfezionamento passivo |
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| L'UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga. | ||||||
| Alle stesse condizioni l'UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all'estero con merci della stessa quantità, natura e qualità. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere un'altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l'eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento. | ||||||
| Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale. | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego |
||||||
| Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se: | ||||||
| la legge sulla tariffa delle dogane [1] lo prevede; o | ||||||
| il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. | ||||||
| Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. | ||||||
| La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione lo richiedono. | ||||||
| Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza. | ||||||
| Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 15 Prodotti agricoli |
||||||
| Per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 19 Calcolo del dazio |
||||||
| L'importo del dazio è calcolato in base: | ||||||
| alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e | ||||||
| alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. | ||||||
| La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se: | ||||||
| la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o | ||||||
| la merce non è stata dichiarata. | ||||||
| Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato. | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 25 Dichiarazione |
||||||
| Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci. | ||||||
| Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso. | ||||||
| Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 29 Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell'imposizione |
||||||
| L'UDSC stabilisce per i singoli uffici doganali: | ||||||
| quali sono le loro competenze; | ||||||
| gli orari in cui vengono espletate le operazioni d'imposizione; | ||||||
| il luogo in cui si svolge l'imposizione (area ufficiale). | ||||||
| Esso tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposizioni in modo appropriato. | ||||||
| Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d'imposizione anche fuori dell'area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 33 Accettazione della dichiarazione doganale |
||||||
| La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. | ||||||
| L'UDSC stabilisce la forma e il momento dell'accettazione. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 34 Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale |
||||||
| La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l'ufficio doganale: | ||||||
| non ha constatato l'inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; oppure | ||||||
| non ha ordinato la visita della merce. | ||||||
| Per la merce che non è più sotto la custodia dell'UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata. | ||||||
| Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di modifica dell'imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata. | ||||||
| L'ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prova che: | ||||||
| la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure | ||||||
| le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 69 Inizio dell'obbligazione doganale |
||||||
| L'obbligazione doganale sorge: | ||||||
| nel momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale; | ||||||
| se l'ufficio doganale ha accettato la dichiarazione doganale prima dell'introduzione delle merci, nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale; | ||||||
| se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4), consegnate fuori del periodo stabilito (art. 15) oppure, se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l'omissione; oppure | ||||||
| se la dichiarazione doganale è stata omessa all'atto dell'uscita da un deposito franco doganale, nel momento in cui le merci ne escono o, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l'omissione. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 70 Debitore doganale |
||||||
| Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. | ||||||
| È debitore doganale: | ||||||
| chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; | ||||||
| chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; | ||||||
| la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; | ||||||
| ... | ||||||
| I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni [2]. | ||||||
| Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale: | ||||||
| è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o | ||||||
| risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [3] sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito. | ||||||
| Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché: | ||||||
| non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o | ||||||
| la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale. [4] | ||||||
| L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi. | ||||||
| Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione. | ||||||
| [1] Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). [2] RS 220 [3] RS 313.0 [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 74 Interessi |
||||||
| Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. | ||||||
| L'interesse di mora non è dovuto: | ||||||
| nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; | ||||||
| fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. | ||||||
| A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. | ||||||
| Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 80 Diritto applicabile |
||||||
| Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge. | ||||||
| Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni [1]. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali |
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| Se per errore l'UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione [1]. | ||||||
| [1] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. | ||||||
| Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. | ||||||
| Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane. | ||||||
| Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione. [2] | ||||||
| Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 50 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 118 Frode doganale |
||||||
| È punito con la multa fino al quintuplo dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza: | ||||||
| omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo sottrae tutti o parte dei tributi doganali; oppure | ||||||
| procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito. | ||||||
| È fatto salvo l'articolo 14 DPA [1]. | ||||||
| In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. | ||||||
| Se non può essere determinato esattamente, l'importo del tributo doganale frodato è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 128 Azione penale |
||||||
| Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA [1]. | ||||||
| L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 132 Disposizioni transitorie |
||||||
| Le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso. | ||||||
| Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni. | ||||||
| A contare dall'entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925 [1] sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni. | ||||||
| Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto. | ||||||
| I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all'articolo 116. | ||||||
| I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] [CS 6 475; RU 1973 644, 1995 1816, 1996 3371all. 2 n. 2] [2] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 24 Base di calcolo |
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| L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6. | ||||||
| In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. | ||||||
| In caso di permuta, la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione fornita in cambio. | ||||||
| In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito. | ||||||
| Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto. | ||||||
| Il valore della controprestazione per la fornitura facilitata da chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a corrisponde al valore che egli ha comunicato all'acquirente del bene fornito. [1] | ||||||
| Non sono inclusi nella base di calcolo: | ||||||
| le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione; | ||||||
| gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro); | ||||||
| la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile; | ||||||
| le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d'acqua. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 54 Base di calcolo [1] |
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| L'imposta è calcolata: | ||||||
| sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione; | ||||||
| sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD [2]) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero; | ||||||
| sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine; | ||||||
| sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente; | ||||||
| sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero; | ||||||
| sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero; | ||||||
| sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni. | ||||||
| Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41. | ||||||
| Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: | ||||||
| le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere; | ||||||
| le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale. | ||||||
| Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento. | ||||||
| Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). [2] RS 631.0 [3] RU 2010 1469 [4] RU 2010 1469 [5] La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 28 apr. 2016, pubblicata il 10 mag. 2016, concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1357). [6] La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 28 apr. 2016, pubblicata il 10 mag. 2016, concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1357). | ||||||
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore |
||||||
| Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50. | ||||||
| Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto |
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| Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti. | ||||||
| Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore. | ||||||
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RS 632.10 LTD Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) Art. 1 Obbligo doganale generale |
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| Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2. [1] | ||||||
| Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 107 Sentenza |
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| Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. | ||||||
| Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. | ||||||
| Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1] | ||||||
| Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
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RS 631.01 OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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| Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. | ||||||
| Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 2 |
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| Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. | ||||||
| Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. | ||||||
| In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 1930 [1] sull'espropriazione non vi deroghi. [2] | ||||||
| La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). [3] RS 173.32 [4] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 3 |
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| Non sono regolate dalla presente legge: | ||||||
| la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; | ||||||
| la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; | ||||||
| la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; | ||||||
| la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 1995 [2], [3] ... [4]; | ||||||
| la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 [6] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile; | ||||||
| la procedura d'imposizione doganale; | ||||||
| la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva. | ||||||
| ebis. [8] ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). [2] RS 510.10 [3] Nuovo testo del per. giusta l'appendice n. 1 della LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1). [4] Lemma abrogato dall'all. n. 1 della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] RS 830.1 [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [8] Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RU 1984 153; FF 1981 III 85). Abrogata dall'all. n. II 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 14 |
||||||
| Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: | ||||||
| il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia [1] del Dipartimento federale di giustizia e polizia; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; | ||||||
| l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; | ||||||
| l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; | ||||||
| l'Amministrazione federale delle contribuzioni; | ||||||
| la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. | ||||||
| Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo. [8] | ||||||
| Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. | ||||||
| [1] Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546; FF 1995 I 389). [4] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [5] Introdotta dall'all. n. 1 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). [7] Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 19 |
||||||
| Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947 [1]; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
||||||
| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 26 |
||||||
| Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: | ||||||
| le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; | ||||||
| tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; | ||||||
| le copie delle decisioni notificate. | ||||||
| Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare. [1] | ||||||
| L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. | ||||||
| Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 35 |
||||||
| Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. | ||||||
| L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
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| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
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| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
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| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 55 |
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| Il ricorso ha effetto sospensivo. | ||||||
| Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso. [1] | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio. [2] | ||||||
| Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Introdotto dall'all. n. 5 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 61 |
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| L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. | ||||||
| La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. | ||||||
| Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
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| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 42 |
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| Possono rifiutare di deporre: | ||||||
| la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o:il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto,i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale; | ||||||
| il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto, | ||||||
| i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale; | ||||||
| le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 28a del Codice penale , non possono essere inflitte pene né presi prov-vedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare; | ||||||
| le persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 del Codice penale, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto. | ||||||
| Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di altri segreti professionali, come pure di un segreto d'affari quando, anche tenuto conto delle misure precauzionali dell'articolo 38, l'interesse del testimonio a mantenere il segreto supera l'interesse della parte a rivelarlo. | ||||||
| Per quanto concerne l'obbligo dei funzionari e dei loro ausiliari di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria, sono applicabili le disposizioni restrittive del diritto amministrativo federale o cantonale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] Introdotta dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale (RU 2001 118; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 6 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
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| La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. | ||||||
| Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano. [1] | ||||||
| In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
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| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 9 |
||||||
| Il presente accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano. | ||||||
Registro DTF
106-IB-218107-IB-198110-IB-306113-II-204115-IB-358116-II-220119-III-70121-V-204122-I-250122-V-157122-V-166123-I-31124-I-49126-I-97127-V-431128-II-139129-I-232129-II-160129-II-232130-II-169130-II-425130-II-530131-I-153132-V-387133-I-201133-II-384134-I-140134-I-83135-II-286135-III-334136-I-229140-I-6889-I-542
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