SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
|
1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
|
1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 116 - 1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
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1 | Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
1bis | Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. |
2 | Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane. |
3 | Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.113 |
4 | Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 55 Aliquote d'imposta - 1 Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 7 Principio - Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane7. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 51 Assoggettamento - 1 È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD135. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 62 Competenza e procedura - 1 L'imposta sull'importazione è riscossa dall'UDSC. Quest'ultimo emana le disposizioni e decisioni necessarie. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 128 Azione penale - 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
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1 | Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
2 | L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 103 Azione penale - 1 La DPA236, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
|
1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 20 Informazioni in materia di tariffa e di origine - 1 Su richiesta scritta, l'UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l'origine preferenziale delle merci. |
|
1 | Su richiesta scritta, l'UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l'origine preferenziale delle merci. |
2 | Esso limita la validità delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l'origine. L'avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell'informazione. |
3 | L'informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente. |
4 | Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni. |
5 | L'UDSC può revocare l'informazione per un motivo grave. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 20 Informazioni in materia di tariffa e di origine - 1 Su richiesta scritta, l'UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l'origine preferenziale delle merci. |
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1 | Su richiesta scritta, l'UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l'origine preferenziale delle merci. |
2 | Esso limita la validità delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l'origine. L'avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell'informazione. |
3 | L'informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente. |
4 | Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni. |
5 | L'UDSC può revocare l'informazione per un motivo grave. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
|
1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 151.31 Ordinanza del 19 novembre 2003 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis) - Ordinanza sui disabili ODis Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
|
a | costruire o rinnovare (art. 3 lett. a, c e d LDis): l'azione di edificare o modificare costruzioni e impianti, a condizione che sia sottoposta a una procedura, ordinaria o semplificata, d'autorizzazione cantonale; |
b | costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): locali e installazioni di carattere provvisorio o duraturo; |
c | costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): le costruzioni e impianti: |
c1 | aperti a una cerchia indeterminata di persone, |
c2 | aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con l'ente pubblico o con il fornitore di prestazioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infrastrutture di combattimento e di comando dell'esercito, o |
c3 | nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali; |
d | discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): differenza di trattamento particolarmente marcata e grave con l'intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile; |
e | datore di lavoro (art. 13 LDis): il Consiglio federale, l'Assemblea federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF per il loro personale rispettivo; |
f | Internet (art. 14 cpv. 2 LDis): la rete informatica utilizzata per varie applicazioni, in particolare i navigatori web o altre applicazioni operanti sul sistema dell'utilizzatore. |
SR 151.3 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) - Legge sui disabili LDis Art. 3 Campo d'applicazione - La presente legge si applica: |
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a | alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione o di effettuare lavori di rinnovo delle parti accessibili al pubblico è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge; |
b | alle infrastrutture del trasporto pubblico (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sottostanno a una delle seguenti leggi:6 |
b1 | legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie, |
b2 | ... |
b3 | legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori, |
b4 | legge del 29 marzo 195012 sulle imprese filoviarie, |
b5 | legge federale del 3 ottobre 197513 sulla navigazione interna, |
b6 | legge federale del 21 dicembre 194814 sulla navigazione aerea, o |
b7 | legge del 23 giugno 200616 sugli impianti a fune, ad eccezione delle sciovie e delle funivie con meno di nove posti per elemento di trasporto; |
c | agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge; |
d | agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge; |
e | alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che dispongono di una concessione d'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 200919 sul trasporto di viaggiatori, da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici; |
f | alla formazione e alla formazione continua; |
g | ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 200021 sul personale federale. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 20 Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei - (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) |
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1 | Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. |
2 | Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: |
a | parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; |
b | edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; |
c | edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali. |
3 | La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.17 |
4 | Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'UDSC. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |