Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5291/2018

Arrêt du 14 mai 2020

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges,

Fabienne Masson, greffière.

1. A._______,

2. B._______ Inc.,
Parties
toutes deux représentées par Maîtres Jacques Iffland
et Ariel Ben Hattar, avocats,

recourantes,

contre

Autorité fédérale de surveillance

des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Publicité des participations.

Faits :

A.
La société A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante 1) ainsi que les sociétés de son sous-groupe sont actives dans le domaine de la gestion de fortune ainsi que dans la création et la distribution de placements collectifs de capitaux dans différentes juridictions. B._______ Inc. (ci-après : B._______ ou la recourante 2) est la société holding d'un groupe d'entreprises actif dans le domaine de (...) dont le siège social est à C._______ au D._______. A._______ appartient depuis (...) au groupe B._______. B._______ en détient (...) % des droits de vote.

B.

B.a Par requête du 12 octobre 2017, les sociétés B._______, A._______ et les filiales de cette dernière ont déposé auprès de l'Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA (ci-après : IPP) une demande de décision préalable au sens de l'art. 21 de l'ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers du 3 décembre 2015 (OIMF-FINMA, RS 958.111) ainsi qu'une demande d'exemptions selon l'art. 26
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
1    Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
a  sono a breve scadenza;
b  non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  sono vincolate a condizioni.
2    Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
3    Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
OIMF-FINMA. À titre de requête principale, elles ont sollicité en substance qu'il soit constaté que A._______ est autorisée à consolider et déclarer les positions détenues par les placements collectifs de capitaux qu'elle gère directement ou par le biais des sociétés de son sous-groupe (que ces placements collectifs soient suisses ou étrangers, autorisés ou non à la distribution en Suisse et dépendants ou indépendants de A._______) conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers du 19 juin 2015 (LIMF, RS 958.1). À l'appui de leur requête, elles ont en particulier considéré que l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA excéderait les termes de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Elles ont jugé que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, tel qu'explicité à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, définissait l'ayant droit économique, soulignant que le groupe ne pouvait être qualifié de tel puisqu'il ne supportait jamais le risque économique. À titre subsidiaire, elles ont demandé que diverses exemptions soient prononcées.

B.b En date du 26 octobre 2017, l'IPP a émis la recommandation V-06-17 suivante :

« 1. A._______ is granted the following easing provision: A._______ is authorized to aggregate and disclose the positions held by collective investment schemes that it manages directly or through subsidiaries (whether such collective investment schemes are Swiss or foreign, whether authorized for public distribution in Switzerland or not and whether dependent or independent from A._______.

2. A._______ is granted the following easing provision: when disclosing positions held by collective investment schemes that (i) are not authorized for public distribution in Switzerland and (ii) are dependent on A._______ and its subsidiaries within the meaning of Article 18 para. 4 FMIO-FINMA (placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent du groupe A._______ / nicht zum Vertrieb genehmigten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, die vom A._______ Konzern abhängig sind), A._______ shall be authorized to not identify in its disclosure notices fund management companies, funds with legal personality or any other entity of the A._______ Group as the « direct holder » of the relevant positions. As a consequence of this, no obligation to disclose shall arise in the event of a change of such direct holders.

3. The reporting requirements for each collective investment scheme authorized for public distribution in Switzerland that individually holds 3% or more of the voting rights have to be fulfilled according to art. 18 para. 2 let. a FMIO-FINMA, even if A._______ decides not to make use of its right to disaggregate the positions held by such collective investment schemes pursuant to art. 18 para. 2 let. b FMIO-FINMA.

4. The easing provisions according to section 1 and 2 above are granted until 26 October 2020.

5. When disclosing holdings in application of the easing provision according to section 2, A._______ is obliged to include the following remark in respective disclosure notifications: (...)

6.The remaining requests (Request I and Request II c) are rejected. »

S'agissant de la requête principale des recourantes, l'IPP a considéré en substance que l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA comprenait une norme spéciale définissant de manière autonome la personne soumise à l'obligation de déclarer en matière de placements collectifs de capitaux ; celle-ci ne se présente donc pas comme l'ayant droit économique prévu dans la disposition générale. Elle a également expliqué que cette norme spéciale était justifiée par le fait que les investisseurs ne sont pas autorisés à exercer une quelconque influence sur la société de gestion de fonds sujette à l'obligation de déclarer. Elle a, par ailleurs, souligné que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ne prévoyait pas que la personne soumise à l'obligation de déclarer serait uniquement l'ayant droit économique défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ; elle en a tiré que l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA n'était pas contraire à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.

B.c Par courrier du 2 novembre 2017 adressé à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (ci-après : l'autorité inférieure), la recourante 1 et ses filiales se sont référées à la recommandation V-06-17 de l'IPP par laquelle celle-ci a rejeté la requête en décision préalable ainsi qu'une partie des demandes d'exemptions et d'allégements. Elles ont déclaré rejeter ladite recommandation dans la mesure où elle écarte leur requête principale, non pour ce qui concerne la façon dont elle traite leurs demandes subsidiaires d'exemptions et d'allégements. Elles ont indiqué que, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue, elles se conformeraient donc aux obligations d'annonce que leur imposait l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF conformément à la recommandation V-06-17 de l'IPP. Elles ont exposé que l'interprétation de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF par l'IPP serait incorrecte et contredirait la lettre et l'esprit de cette disposition. À leurs yeux, seuls l'ayant droit économique et la personne à laquelle les droits de vote ont été transmis par le premier en vue de leur libre exercice sont tenus de déclarer. Elles ont en outre requis de l'autorité inférieure la fixation d'un délai pour le dépôt d'une motivation détaillée.

B.d Par courrier du 6 novembre 2017, l'autorité inférieure a communiqué à la recourante 1 et ses filiales l'ouverture d'une procédure administrative. Elle a, par ailleurs, prolongé le délai pour déposer leur motivation. Elle les a également informées que le rejet de la recommandation visait forcément celle-ci dans son entier ; aussi, si elles entendaient bénéficier des allégements prévus dans la recommandation, elles devaient les requérir à titre de mesures provisionnelles. Elle a enfin communiqué son intention de conduire la procédure en allemand, les prénommées demeurant libres de déposer leurs déterminations en français.

B.e Par courrier du 13 novembre 2017, la recourante 1 et ses filiales ont contesté l'avis de la FINMA selon lequel le rejet de la recommandation V-06-17 de l'IPP statuant sur la requête de décision préalable emporterait nécessairement le rejet de la recommandation portant sur la demande d'exemptions. Elles ont souligné avoir déposé deux demandes distinctes reposant sur deux bases légales différentes. Elles ont néanmoins présenté une demande de mesures provisionnelles. Elles ont également considéré comme injustifiée la décision de l'autorité inférieure de conduire la procédure en allemand, demandant expressément que la procédure soit conduite en français.

B.f En date du 27 novembre 2017, la recourante 1 et ses filiales ont développé les arguments mentionnés dans leur opposition du 2 novembre 2017. Elles ont tout d'abord exposé que le but de la révision des règles sur la publicité des participations dans la LIMF était de créer une base légale pour l'agrégation des positions détenues pour le compte de tiers avec libre exercice des droits de vote ; il n'y avait pas lieu, selon elles, de créer une « définition autonome » de la personne soumise à l'obligation de déclarer s'agissant des fonds. Elles ont qualifié de contradictoires les explications avancées par l'IPP et la FINMA pour justifier le régime d'agrégation de l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA. Elles ont avancé que la théorie selon laquelle les groupes financiers étaient réputés être les ayants droit économiques des positions détenues par les fonds qu'ils « sponsorisaient » contredisait à la fois l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elles ont soutenu que la « définition autonome » de la personne sujette à l'obligation de déclarer développée par l'IPP violait le principe selon lequel les obligations légales dont la violation est sanctionnée pénalement devaient être définies avec précision (Bestimmtheitsgebot).

B.g Par courrier du 28 novembre 2017, l'autorité inférieure a posé à la recourante 1 différentes questions sur la manière dont elle annonçait les participations détenues par les placements collectifs de capitaux. Elle y a répondu par courrier du 6 décembre 2017. Des clarifications ont également été apportées par courriel le 13 décembre 2017.

B.h Par décision provisoire du 21 décembre 2017 notifiée aux deux recourantes, l'autorité inférieure leur a accordé des mesures provisionnelles.

B.i Par courrier du 4 juin 2018, l'autorité inférieure a annoncé la clôture imminente de la procédure, invitant la recourante 2 à lui faire savoir si elle souhaitait encore lui transmettre une prise de position finale en tant que partie à la procédure. Celle-ci y a expressément renoncé par courrier du 27 juin 2018.

C.
Par décision du 13 juillet 2018 adressée aux deux recourantes, l'autorité inférieure a prononcé qu'un allégement pour la durée de trois ans à compter de l'entrée en force de la décision était accordé à B._______, dans le sens où A._______ pouvait déclarer de manière consolidée des positions détenues par des placements collectifs de capitaux, leur direction ou des sociétés qui dépendent d'elle-même ou d'une des sociétés de son sous-groupe ; dans la mesure où des positions de placements collectifs de capitaux étaient consolidées selon la loi sur les placements collectifs du 23 juin 2006 (LPCC, RS 951.31), les déclarations correspondantes pouvaient être effectuées par A._______ (chiffre 1). Elle a en outre décidé qu'un allégement pour la durée de trois ans à compter de l'entrée en force de la décision était accordé à A._______ dans le sens où elle pouvait renoncer à rendre publics les participants directs dans le cadre des déclarations visées sous chiffre 1 (chiffre 2). Elle a par ailleurs rejeté la demande de la société A._______ tendant à l'octroi d'un allégement dans le sens qu'il pouvait être renoncé à la déclaration des placements collectifs de capitaux individuels selon la LPCC qui atteignaient ou franchissaient vers le haut ou vers le bas les seuils visés par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (chiffre 3). Elle a également décidé que, lorsque la société A._______ effectuait des déclarations conformément aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, elle était tenue de faire figurer, dans la déclaration, une remarque qu'elle a précisément formulée (chiffre 4). Enfin, l'autorité inférieure a mis les coûts de la procédure de 20'000 francs à charge de A._______ (chiffre 5).

À l'appui de sa décision, elle a tout d'abord précisé qu'il lui appartenait de se prononcer dans chaque cas pour la première fois dans une procédure formelle et que le rejet partiel d'une recommandation n'était pas prévu ; les recommandations ne sauraient, selon elle, devenir obligatoires qu'en partie. Elle a estimé qu'il lui incombait de rendre une décision appelée à remplacer totalement la recommandation émise par l'IPP ; cela signifiait qu'elle s'avérait également compétente pour prononcer les mesures visées par l'art. 123 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF. Après avoir présenté les principes applicables à l'obligation de déclarer les participations en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ainsi que l'obligation de déclarer concernant des participations détenues par des placements collectifs de capitaux, elle s'est prononcée comme suit, sous le titre « Obligation de déclarer de la société B._______ » :

« La société B._______ occupe une position dominante en l'espèce en sa qualité de société holding du groupe. Elle est donc soumise de manière régulière a l'obligation de déclarer des participations au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF qui sont détenues au sein du groupe. S'agissant des participations détenues par des placements collectifs de capitaux et qui sont gérés par la société A._______ ou une des sociétés de son sous-groupe, la situation juridique décrite ci-dessus a en substance les conséquences suivantes :

Les participations détenues par des placements collectifs de capitaux selon la LPCC doivent être déclarées par le titulaire d'autorisation concerné. II appartient à B._______ de remplir l'obligation de déclarer dans la mesure où une déclaration consolidée est émise de manière volontaire pour le compte des titulaires d'autorisation. Dans un tel cas, les titulaires d'autorisation doivent être indiqués dans les déclarations comme participants directs. Les placements collectifs de capitaux n'ont en principe pas besoin d'être mentionnés à titre individuel dans les déclarations. Ils doivent néanmoins être nommés si la participation détenue individuellement par un placement collectif de capitaux atteint ou franchit un seuil visé par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. De même, si un placement collectif de capitaux à titre individuel franchit à la baisse un de ces seuils, cela déclenche également l'obligation de déclarer.

Les participations détenues par des placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont pas admis à la distribution en Suisse et dont la direction de fonds ou la société dépend de A._______ ou d'une des sociétés de son sous-groupe doivent être déclarées de manière consolidée au niveau de B._______ en raison de l'appartenance au groupe. La déclaration doit contenir tous les participants directs au sein du groupe contrôlé par B._______ avec indication de la raison sociale et du siège. De plus, toute modification (arrivée/ disparition d'un participant direct, changement de la raison sociale ou du siège d'un participant direct) donne naissance à l'obligation de déclarer, indépendamment du franchissement d'un seuil.

Les participations détenues par des placements collectifs de capitaux dont ni la direction de fonds ni la société ne sont imputables au groupe contrôlé par A._______ (et par conséquent ni au groupe contrôlé par B._______) selon les considérations qui précèdent, mais dont les droits de vote peuvent être exercés librement sur la base d'une délégation en faveur de A._______ ou d'une des sociétés de son sous-groupe doivent, en vertu de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, être déclarées du côté de la société A._______ (et le cas échéant du côté du groupe B._______) par toute personne qui peut voter librement et de manière effective. Cela ne doit pas être impérativement toute personne qui a formellement reçu les droits de vote par délégation. Est donc sujet à déclaration toute unité au sein du groupe contrôlé par la société B._______ (respectivement et le cas échéant au sein du groupe contrôlé par A._______) qui peut exercer librement les droits de vote. Dans la mesure ou l'obligation de déclarer selon l'art. 120 al. 3
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF est remplie de manière consolidée, elle incombe à la société B._______. »

L'autorité inférieure a ensuite examiné l'octroi des allégements requis.

D.
Par écritures du 14 septembre 2018, A._______ et B._______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, elles concluent, à titre principal, (1) à l'admission du recours et (2) à la réforme de la décision entreprise en ce sens que A._______ est en droit d'annoncer, conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (et non conformément à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF), les participations dans des sociétés cotées en bourse en Suisse (à savoir dans des sociétés ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou dans des sociétés ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal) qui sont détenues par des placements collectifs de capitaux dont A._______ gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles A._______ peut exercer librement les droits de vote, et cela indépendamment du fait que les placements collectifs de capitaux concernés dépendent des groupes que forment B._______, A._______ et leurs filiales respectives et indépendamment du fait que ces placements collectifs de capitaux soient suisses ou étrangers ou encore qu'ils soient autorisés à la distribution en Suisse ou non. Elles demandent, en outre, que le tribunal de céans prononce que (3) B._______ n'est pas tenue d'annoncer les participations détenues par des placements collectifs de capitaux dont A._______ gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles A._______ ou ses filiales peuvent exercer librement les droits de vote. À titre subsidiaire, elles requièrent la confirmation de la décision de la FINMA du 13 juillet 2018.

À l'appui de leurs conclusions, les recourantes estiment en substance que A._______ est bien en droit d'annoncer les participations détenues par les fonds qu'elle gère en qualité de personne pouvant exercer librement des droits de vote liés à des titres de participation au sens de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et que B._______ n'a pas d'obligation d'annoncer ces participations. Elles considèrent en outre que les exemptions et allégements octroyés ne sont pas nécessaires puisque l'obligation à laquelle l'autorité inférieure et l'IPP veulent déroger n'existe en réalité pas. Par ailleurs, les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues. À cet égard, elles estiment en substance que leurs arguments n'ont pas été pris en compte et que la décision attaquée consacre un changement de pratique sur lequel elles n'ont pas eu la possibilité de se déterminer. De plus, elles allèguent une violation de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; elles avancent que l'interprétation défendue par la FINMA contredirait l'intention du législateur fédéral et le texte clair de l'OIMF-FINMA ; que la référence à l'existence d'un risque économique figurant à l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA est délibérée et ne procède pas d'une inadvertance de l'auteur de cette ordonnance ; que l'interprétation de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF retenue par l'autorité inférieure contrevient à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; que la décision attaquée conduit à des incohérences car elle ne permet pas de distinguer les obligations d'annonce du premier et du troisième alinéa de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; enfin, que le régime défendu par la FINMA conduit à ce que certaines participations soient comptées à double sans que cela soit reconnaissable pour les investisseurs. Elles qualifient en outre d'arbitraire la distinction entre fonds « dépendants » et « indépendants ». Elles relèvent encore une incohérence entre la décision attaquée et la pratique développée en matière de trusts. Elles se plaignent enfin d'une violation du principe de Bestimmtheitsgebot.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques responsives du 31 octobre 2018. Elle estime tout d'abord que le recours de la recourante 2 doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir. Elle conteste en outre avoir violé le droit d'être entendues des recourantes. De plus, relevant que le présent litige porte sur l'interprétation de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, elle considère que celle opérée par ces dernières entre en contradiction avec l'interprétation littérale de cette disposition.

F.
Également invitée à se déterminer sur le recours, l'IPP a, le 2 novembre 2018, exposé que sa recommandation avait été rejetée par A._______ dans le délai requis, ajoutant qu'en pareil cas, l'intégralité de la recommandation était rejetée ; il appartenait, selon elle, à la FINMA de rendre une décision, laquelle était appelée à remplacer totalement la recommandation émise par l'IPP. Elle a ainsi expliqué qu'en raison du traitement de cette matière par la FINMA, la recommandation était devenue sans objet. Elle en a tiré que l'objet de la procédure n'était plus sa recommandation et que, par conséquent, elle n'était pas partie à cette procédure administrative en tant que première instance. Pour ces raisons, elle a renoncé à faire valoir sa propre prise de position.

G.
Dans leurs observations du 26 novembre 2018, les recourantes ont tout d'abord qualifiée d'incorrecte l'analyse de l'autorité inférieure quant à la qualité pour recourir de la recourante 2. Elles maintiennent leur grief de violation de leur droit d'être entendues, estimant par ailleurs que cette violation ne peut être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. e LTAF en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
LFINMA (RS 956.1), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. Le Tribunal de céans est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 Il convient, avant d'examiner la qualité pour recourir de la recourante 2 (cf. infra consid. 1.3), de circonscrire les objets de la contestation et du litige.

1.2.1

1.2.1.1 L'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte du dispositif de la décision attaquée ; il ne découle pas de sa motivation (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1 ; 136 II 165 consid. 5 ; 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; 2010/12 consid. 1.2.1). Le dispositif - soit l'énoncé formel du contenu exact des droits et obligations s'y trouvant réglés pour la relation juridique concernée - constitue ainsi l'élément central d'une décision. Il est essentiel qu'il soit formulé de manière correcte et complète puisque lui seul acquiert force de chose jugée (cf. arrêt du TAF B-2203/2018 du 12 août 2019 consid. 5.3.1). Par conséquent, seul le dispositif peut en principe faire l'objet d'un recours et non la motivation de la décision (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF A-221/2016 du 2 avril 2019 consid. 1.5.1). En cas de contradiction entre le dispositif et les considérants ou lorsque le dispositif manque de clarté, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale mais conformément à sa signification juridique concrète. Il convient dans cette hypothèse de se référer à la motivation de la décision afin de saisir correctement la portée ou le sens du dispositif. Ce dernier sera interprété conformément au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 V 74 consid. 2 ; 120 V 497 consid. 1 ; arrêts du TAF B-2203/2018 consid. 5.3.1 ; B-7972/2008 du 4 mars 2010 consid. 4.3.1 ; Zibung/ Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA n° 51 et les réf. cit.).

C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 ; A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1 ;Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 2.8). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. En d'autres termes, seul ce qui a été traité dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, ou aurait dû l'être si la loi avait été correctement interprétée, peut être soumis à l'autorité de recours (cf. ATF 133 II 38 consid. 2 ; arrêts du TAF A-3127/2008 du 25 novembre 2008 consid. 1.21 non publié à l'ATAF 2009/6 ; A-1393/2006 du 10 décembre 2007 consid. 2.2.1 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., ch. 2.7). Par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente qui l'a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3).

1.2.1.2 Compte tenu de la nature de la présente affaire, il sied encore de préciser à ce stade que l'art. 123 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF prescrit que la FINMA édicte notamment des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer (let. a) ; elle peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier (al. 2). En outre, l'art. 123 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF prescrit que quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer ; une telle demande peut également être déposée en lien avec toutes les problématiques susceptibles de soulever des questions (cf. Susanne Mettier, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz - Melde- und Veröffentlichungspflicht von Aktionär und Gesellschaft, 1999, p. 176). Les demandes de décision préalable relatives à l'existence ou non d'une obligation de déclarer doivent être adressées à l'instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l'opération envisagée (art. 21 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1    In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2    L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
OIMF-FINMA), l'instance pour la publicité des participations compétente pouvant exceptionnellement entrer en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées (art. 21 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1    In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2    L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
OIMF-FINMA). Des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations à court terme (art. 26 al. 1 let. a
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
1    Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
a  sono a breve scadenza;
b  non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  sono vincolate a condizioni.
2    Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
3    Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
OIMF-FINMA), les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote (let. b) ou les opérations qui sont assorties de conditions (let. c). Les demandes d'exemption ou d'allégement doivent également être adressées à l'instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l'opération envisagée (al. 2). L'art. 28
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi)
1    Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
2    L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
3    L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
4    La FINMA emana una decisione se:
a  intende statuire essa stessa nella causa;
b  il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c  l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5    Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.
6    Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7    Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
OIMF-FINMA fixe la procédure. Ainsi, les demandes de décision préalable (art. 21
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1    In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2    L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
OIMF-FINMA) et les demandes d'exemption ou d'allégement (art. 26
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
1    Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
a  sono a breve scadenza;
b  non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  sono vincolate a condizioni.
2    Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
3    Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
OIMF-FINMA) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et être motivées ; l'exposé des faits doit s'appuyer sur des documents pertinents et contenir toutes les informations requises en vertu de l'art. 22
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 22 Contenuto della dichiarazione - (art. 123 cpv. 1 LInFi)
1    La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a  quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
b  fatti originanti l'obbligo di comunicazione, quali:
b1  l'acquisto,
b10  la modifica delle indicazioni dichiarate;
b2  l'alienazione,
b3  il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
b4  l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,
b5  la modifica del capitale sociale,
b6  il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 17,
b7  la decisione di un tribunale o di un'autorità,
b8  la motivazione di un'intesa comune,
b9  la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
c  momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
d  momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
e  cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o dell'alienante.
2    Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a  nei casi di cui all'articolo 120 capoverso 3 LInFi:
a1  la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
a2  se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b  nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12, le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN, l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
d1  l'identità dell'emittente,
d2  il sottostante,
d3  il rapporto di opzione,
d4  il prezzo di esercizio,
d5  il termine di esercizio,
d6  le modalità di esercizio;
e  nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso 3, l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f  nel caso dei negozi giuridici di cui all'articolo 17:
f1  la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
f2  il genere di negozio giuridico,
f3  la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
3    In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.
(art. 28 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi)
1    Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
2    L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
3    L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
4    La FINMA emana una decisione se:
a  intende statuire essa stessa nella causa;
b  il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c  l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5    Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.
6    Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7    Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
OIMF-FINMA). L'instance pour la publicité des participations émet des recommandations à l'adresse du requérant ; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA (al. 2). Celle-ci rend une décision si elle entend statuer elle-même sur le cas (art. 28 al. 4 let. a
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi)
1    Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
2    L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
3    L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
4    La FINMA emana una decisione se:
a  intende statuire essa stessa nella causa;
b  il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c  l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5    Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.
6    Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7    Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
OIMF-FINMA), si le requérant rejette ou n'observe pas la recommandation (let. b) ou si l'instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision (let. c). Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse (art. 28
al. 5
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi)
1    Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
2    L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
3    L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
4    La FINMA emana una decisione se:
a  intende statuire essa stessa nella causa;
b  il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c  l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5    Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.
6    Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7    Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
OIMF-FINMA). S'il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA (al. 6). Dans les cas selon l'al. 4, cette dernière ouvre immédiatement une procédure et en informe l'instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concernées (al. 7).

1.2.2 En l'espèce, les recourantes ainsi que les filiales de la recourante 1 ont, le 12 octobre 2017, déposé à titre principal une demande de décision préalable au sens de l'art. 21
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1    In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2    L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
OIMF-FINMA auprès de l'IPP ; elles ont requis, dans ce cadre, le constat suivant : « It is acknowledged that A._______ is entitled to aggregate and disclose the positions held by the collective investment schemes that it manages directly or through subsidiaries (whether such collective investment schemes are Swiss or foreign, whether authorized for public distribution in Switzerland or not and whether dependent or independent from A._______) pursuant to Article 120 para. 3 FMIA ». Comme elles l'expliquent dans leur recours, leur requête principale visait, en d'autres termes, à faire constater que ni la recourante 1 ni la recourante 2 n'étaient les ayants droit économiques des fonds que gère la première et que ni l'une ni l'autre n'avait l'obligation de déclarer les positions desdits fonds en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. À titre subsidiaire, les prénommées ont formulé une demande au sens de l'art. 26
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
1    Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
a  sono a breve scadenza;
b  non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  sono vincolate a condizioni.
2    Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
3    Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
OIMF-FINMA tendant à l'octroi de divers exemptions et allégements. Le 26 octobre 2017, l'IPP a émis sa recommandation. Il ressort de son dispositif que cette instance y a rejeté la requête principale des requérantes puis admis partiellement leur requête subsidiaire en prononçant certains des allégements requis.

Le 2 novembre 2017, la recourante 1 et ses filiales ont déclaré rejeter la recommandation dans la mesure où l'IPP écartait leur requête principale, précisant en revanche ne pas la rejeter en ce qui concernait leurs demandes subsidiaires d'exemptions et d'allégements. Subséquemment, la FINMA a, par courrier du 6 novembre 2017, déclaré ouvrir une procédure administrative ; elle y a indiqué qu'en cas de rejet d'une recommandation d'une IPP, la recommandation n'était, dans son ensemble, plus valable et se voyait entièrement remplacée par la décision de la FINMA. Que l'on suive ou non le raisonnement de cette dernière, ce qui n'a pas à être tranché dans le cadre de la présente procédure, il lui incombait en tous les cas de statuer, en premier lieu, sur la demande de décision préalable formulée devant l'IPP. Or, dans le dispositif de la décision entreprise du 13 juillet 2018, l'autorité inférieure ne s'est prononcée expressément que sur les allégements octroyés. Elle n'y a ni statué formellement sur les obligations de déclarer des requérantes contrairement au dispositif de l'IPP dans sa recommandation du 26 octobre 2017 ni explicité, dans la motivation de la décision, les raisons pour lesquelles cette question ne figurait pas au dispositif. Cela étant, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure a implicitement statué sur cette question puisqu'elle a examiné, dans les considérants de la décision querellée, dans quelle mesure il incombait bel et bien à B._______ de déclarer les participations (cf. titre de la partie 2.3 de la décision entreprise : « Obligation de déclarer de la société B._______ »). D'ailleurs, elle ne critique pas les conclusions formulées par les recourantes dans leur recours qui s'en prennent pourtant exclusivement au rejet de leur requête principale alors que celui-ci se révèle absent du dispositif de la décision entreprise ; elle se détermine elle-même abondamment sur le fond, admettant de ce fait implicitement avoir bel et bien tranché cette question. On relèvera enfin que les allégements prononcés n'ont en réalité de sens que si la conclusion formulée par les requérantes dans leur demande de décision préalable a d'abord été rejetée.

1.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la question soulevée par les recourantes dans leur demande de décision préalable fait partie de l'objet de la contestation et que l'autorité inférieure a statué implicitement sur cette question dans le dispositif de la décision entreprise. Dès lors que les exceptions et allégements octroyés supposent nécessairement le rejet de la requête principale des recourantes, il n'apparaît pas expédient que le dispositif de la décision entreprise soit complété.

1.3 L'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours de la recourante 2. Elle considère que la décision entreprise ne lui porte pas d'atteinte particulière puisqu'elle ne lui impose aucune obligation. Elle lui dénie également tout intérêt digne de protection, estimant que l'admission du recours ne lui éviterait pas de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. Dans leurs écritures de recours, les recourantes soulignent avoir pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Reconnaissant que B._______ n'avait pas rejeté la recommandation de l'IPP du 26 octobre 2017, elles notent toutefois que l'autorité inférieure lui a reconnu la qualité de partie dans la procédure consécutive au rejet de cette recommandation par A._______ et l'a invitée à faire valoir ses moyens en cette qualité dans le cadre de cette procédure. Elles relèvent encore que la décision attaquée a été rendue à l'encontre tant de B._______ que de A._______. Elles estiment en outre être toutes deux spécialement atteintes par la décision attaquée dans la mesure où cette dernière leur reconnaît des obligations d'annonce dont la violation est sanctionnée pénalement. Elles estiment aussi que les dérogations et allégements octroyés ne les placent pas dans la situation qui serait la leur si l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF était appliqué correctement. Dans leurs observations du 26 novembre 2018, les recourantes signalent encore que la recourante 2 a pris part à la procédure de première instance et que l'autorité inférieure l'a elle-même qualifiée de partie à la procédure. Elles font en outre remarquer que la recourante 2 est spécialement atteinte par la décision attaquée dont elle était destinataire et qu'elle a également un intérêt direct à la modification de la décision attaquée. À cet égard, elles notent qu'en octroyant un allégement à l'obligation d'annonce future de la recourante 2, la décision attaquée détermine, a contrario, que celle-ci a manqué à ses obligations d'annonce pour la période antérieure à la décision.

1.3.1 L'art. 6 PA prescrit qu'ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. De plus, en vertu de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; Marantelli-Sonanini/ Huber, in : Praxiskommentar VwVG, art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA n° 8). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'actionnaire, même unique ou majoritaire, n'a pas qualité pour recourir contre une décision touchant la société qu'il domine du seul fait de sa position et de l'intérêt économique qui en découle ; selon la pratique, n'étant qu'indirectement touché par la décision qu'il entend attaquer, il n'a en général pas qualité pour recourir dans la mesure où la décision ne s'adresse qu'à la société de capitaux (cf. ATF 131 II 306 consid. 1.2.2 ; arrêt du TF 2C_872/2015 du 1er août 2016 consid. 3.3.3).

1.3.2 En l'espèce, il appert que l'autorité inférieure a elle-même accordé non seulement à la recourante 1 mais également à la recourante 2 la qualité de partie (art. 6 PA) dans la procédure qu'elle a ouverte à la suite du rejet de la recommandation de l'IPP du 26 octobre 2017. Comme l'ont souligné les recourantes, elle a, dans ce cadre, invité la recourante 2, par courrier du 4 juin 2018, à lui faire savoir si elle souhaitait encore lui transmettre une prise de position finale, se référant expressément à sa qualité de partie à la procédure. Après avoir déclaré que ce rejet - qui ne pouvait être partiel - devait la conduire à rendre elle-même une décision appelée à remplacer entièrement ladite recommandation, elle a statué sur la requête formulée par elles sans pour autant qualifier celle de la seconde d'irrecevable. Ainsi, il apparaît que la recourante 2 a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et était personnellement destinataire de la décision attaquée ; elle se trouve expressément mentionnée dans son rubrum ainsi que dans son dispositif (« 1. Un allégement [...] est accordé à B._______ [...] »). Qui plus est, comme cela a été exposé précédemment (cf. supra consid. 1.2), il convient d'admettre que l'autorité inférieure a statué implicitement sur la requête principale des recourantes relative à leurs obligations de déclarer. Il en découle que l'autorité inférieure a, dans la décision entreprise, également statué sur l'obligation de déclarer de la recourante 2 et lui a octroyé nommément un allégement pour une durée de trois ans. Sous cet angle, la recourante 2 apparaît comme suffisamment touchée par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En outre, l'autorité inférieure ne fonde pas son point de vue sur le fait que la recourante 2 - société holding du groupe auquel appartient la recourante 1 et dont elle détient (...) % des droits de vote - pourrait aussi voir ses intérêts défendus dans le cadre du recours déposé par la recourante 1 et qu'elle ne serait touchée par la décision rendue qu'en raison de la structure du groupe, quand bien même elle apparaît destinataire de la décision entreprise et directement touchée par elle.

1.3.3 Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la qualité pour recourir de la recourante 2 doit éventuellement lui être déniée en raison de ses liens avec la recourante 1 n'a pas à être définitivement tranchée puisque cette dernière, indéniablement légitimée à recourir, a elle-même déposé un recours recevable constitué des mêmes griefs et conclusions, ce que l'autorité inférieure ne conteste d'ailleurs pas.

1.4 Partant, le recours est recevable.

2.
En vertu de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 , 50 ou 66 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés (al. 1). Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions (al. 2). Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1 (al. 3). Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation la première cotation de titres de participation (al. 4 let. a), la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions (let. b), l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition (let. c), les modifications du capital social (let. d) et l'exercice des droits d'aliénation (let. e). Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés ; sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale (al. 5).

À teneur de l'art. 123 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer, le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation, le calcul des droits de vote, le délai de déclaration et le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Se fondant sur cette compétence réglementaire, la FINMA a édicté l'OIMF-FINMA dont le chapitre 5 traite de la publicité des participations. Sa section 1 (art. 10 à 21) se concentre sur l'obligation de déclarer ; en particulier, elle en fixe tout d'abord les « Principes » à l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
puis les règles s'appliquant spécifiquement aux prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (art. 17
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe - (art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l'alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.
2    È soggetta all'obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell'ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari:
a  nelle operazioni di prestito, il mutuatario;
b  nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l'acquirente;
c  nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
3    Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.
4    Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
OIMF-FINMA), aux placements collectifs de capitaux (art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA) et aux banques et négociants en valeurs mobilières (art. 19
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi)
1    Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che:27
a  detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
b  detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
c  detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
2    Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell'emittente28 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.
3    I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l'articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.29
OIMF-FINMA).

Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, l'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation. L'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA prescrit que, si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote ; si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée ; dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.

L'art. 11
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
a  l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;
b  l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c  l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
OIMF-FINMA prescrit que constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d'une participation l'acquisition et l'aliénation par l'intermédiaire d'un tiers agissant juridiquement en son propre nom, mais pour le compte de l'ayant droit économique (let. a), l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement (let. b) ou l'acquisition et l'aliénation d'une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation (let. c).

L'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA fixe l'obligation de déclarer dans le cadre des placements collectifs de capitaux. Ceux-ci se définissent comme des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers, les besoins des investisseurs étant satisfaits à des conditions égales (art. 7 al. 1
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
1    Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2    Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3    Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17
4    Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19
5    Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20
LPCC). Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés (art. 7 al. 2
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
1    Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2    Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3    Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17
4    Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19
5    Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20
LPCC). Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs (art. 10 al. 1
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 10 Investitori - 1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
1    Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
2    Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
3    Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all'articolo 4 capoversi 3-5 o all'articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi24.25
3bis    ...26
3ter    Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati:
a  per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi:
a1  un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi,
a2  un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale come quella dell'intermediario finanziario di cui al numero 1,
a3  un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200427 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e
b  che non hanno dichiarato, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.28
4    ...29
5    La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:31
a  ...
b  ...
c  l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale;
d  l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
e  l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
f  la ripartizione dei rischi.
LPCC). Les parts sont des créances à l'encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société (art. 11
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 11 Quote - Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.
LPCC). En outre, on entend par placements collectifs étrangers ouverts les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger (art. 119 al. 1 let. a
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 119 Definizione - 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
1    Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
a  i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero;
b  le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
2    Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
LPCC) ainsi que les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche (let. b). En outre, on entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire (art. 119 al. 2
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 119 Definizione - 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
1    Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
a  i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero;
b  le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
2    Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
LPCC).

L'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA est ainsi libellé :

Art. 18
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 18 Accesso non discriminatorio e aperto - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.
1    L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.
2    Può limitare l'accesso a detti servizi, se:
a  in tal modo aumenta la sicurezza o l'efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure
b  le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l'attività dell'infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.
Placements collectifs de capitaux
(art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les titulaires d'une autorisation (art. 13
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 13 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
1    Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
2    Devono chiedere l'autorizzazione:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SAcCol;
d  la SICAF;
e  la banca depositaria;
h  il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
2bis    Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un'autorizzazione.39
3    Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.40
4    ...41
5    Le persone di cui al capoverso 2 lettere b-d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.42
, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
1    I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
a  il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c  il contratto di società della SAcCol;
d  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e  i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2    Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.
3    I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51
en relation avec l'art. 120
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
1    Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
2    L'approvazione è concessa se:155
a  l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b  la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c  la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d  sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e  tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis    Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160
3    Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4    Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162
5    I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163
, al. 1, LPCC) sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC.

2 Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer :

a.lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse ;

b.les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe ;

c.la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe ;

d.chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.

3 Dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui ne dépendent pas d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.

4 Dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.

5 L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment :

a.l'indépendance personnelle : les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine ;

b.l'indépendance organisationnelle : par ses structures organisationnelles, le groupe garantit :

1.que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et

2.qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.

6 Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente :

a.une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés ;

b.une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.

7 Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.

8 Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.

9 Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.

3.
Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendues à deux égards. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) de sorte qu'il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2).

3.1 Rappelant les exigences relatives à la motivation des décisions administratives, les recourantes reprochent à l'autorité inférieure, dans leur recours, de ne pas avoir examiné la pertinence de leurs arguments ni réfuté leur bien-fondé. Si elles reconnaissent que ces arguments ont été présentés dans la partie « En fait » de la décision, elles relèvent qu'ils ne sont pas traités dans les considérants, la FINMA se contentant d'y exposer sa propre interprétation de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Elles indiquent avoir, devant cette autorité, fait valoir que la pratique, développée par les instances inférieures pour assurer la publicité des participations détenues par les fonds, (1) conduit à ce que les mêmes participations doivent être annoncées par des personnes différentes, ce qui peut donner lieu à des « doubles comptages » qui nuisent à la transparence du marché et sont de nature à induire le public en erreur, (2) met des devoirs d'annonce à la charge de personnes à qui l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'impose pas de telles obligations et viole, de ce fait, le principe de la légalité et, enfin, (3) contrevient au principe selon lequel les obligations légales dont la violation est sanctionnée pénalement doivent être définies de façon précise (Bestimmtheitsgebot).

De son côté, l'autorité inférieure relève dans sa réponse que les conceptions respectives se distinguent fondamentalement de sorte qu'une discussion sur chaque argument avancé n'apparaît ni utile ni envisageable. Elle souligne que le recours critique l'argumentation au fond de la décision.

Dans leurs observations finales, les recourantes ont jugé l'argumentation de l'autorité inférieure non défendable. Selon elles, une autorité ne peut pas refuser de prendre un argument en considération au motif qu'il va à l'encontre de ses propres conceptions ; l'autorité doit examiner et traiter les problèmes pertinents. Les recourantes estiment ainsi que, pour que leur droit d'être entendues soit respecté, elles doivent pouvoir comprendre dans quelle mesure leurs arguments ont été examinés et pris en compte par l'autorité inférieure.

3.1.1 Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3). L'affirmation selon laquelle un grief n'est pas pertinent pour l'application d'une norme de droit constitue une motivation attaquable. Il en va de même du reproche selon lequel l'autorité inférieure aurait tenu compte d'éléments décisifs à ses yeux au détriment d'autres arguments jugés déterminants par le recourant. Si celui-ci estime que, ce faisant, l'autorité inférieure a méconnu le droit, il doit invoquer la violation des règles violées et non celle de la violation du droit d'être entendu (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.3 et la réf. cit.). En outre, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.1.2 En l'espèce, l'autorité inférieure se prononce, dans la décision querellée, de façon détaillée sur la manière dont s'articulent les obligations de déclarer des recourantes. Elle expose ainsi séparément la situation pour les participations détenues par les placements collectifs de capitaux selon la LPCC, celles détenues par des placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont pas admis à la distribution en Suisse et dont la direction de fonds ou la société dépend de la recourante 1 ou d'une des sociétés de son sous-groupe et, enfin, celles détenues par des placements collectifs de capitaux dont ni la direction de fonds ni la société ne sont imputables au groupe contrôlé par A._______ (et par conséquent ni au groupe contrôlé par B._______), mais dont les droits de vote peuvent être exercés librement sur la base d'une délégation en faveur de A._______ ou d'une des sociétés de son sous-groupe. Elle examine en outre précisément la question de l'octroi des allégements qu'elle fixe dans le dispositif. Cette motivation apparaît comme suffisante au regard des exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus ; l'autorité inférieure n'était pas tenue de se prononcer expressément sur tous les griefs et arguments formulés par les recourantes. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que l'argumentation présentée par la FINMA les écartait nécessairement. Tout d'abord, les recourantes estiment que la pratique développée par les instances inférieures pour assurer la publicité des participations détenues par les fonds conduit à ce que les mêmes participations doivent être annoncées par des personnes différentes, ce qui peut donner lieu à des « doubles comptages » qui nuisent à la transparence du marché et sont de nature à induire le public en erreur. Or, le raisonnement des recourantes repose sur leur conception de déclarer l'ensemble des participations exclusivement sur la base de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ; elles considèrent qu'il n'y a in casu aucune obligation d'annonce fondée sur l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF puisqu'il n'y a pas d'ayant droit économique au sens de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure retient, d'une part, que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'impose pas comme condition au déclenchement de l'obligation de déclarer le fait que l'assujetti ait à supporter un risque économique ; par conséquent, nul n'est selon elle besoin d'en tenir compte pour déterminer la personne soumise à l'obligation de déclarer. D'autre part, elle expose qu'une obligation éventuelle de déclarer au titre de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF subsiste en parallèle à celle découlant de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Compte tenu de cette motivation, il va de soi que, selon
elle, les doubles comptages résultent des dispositions légales ; de ce fait, l'argument des recourantes n'est pas pertinent, ce qui constitue déjà un élément de motivation suffisant. Ensuite, les recourantes critiquent le fait que le raisonnement de l'autorité inférieure met des devoirs d'annonce à la charge de personnes à qui l'art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'impose pas de telles obligations et viole de ce fait le principe de la légalité. Dans sa décision, l'autorité inférieure expose qu'une approche économique est propre à saisir les propriétaires formelles et qu'une obligation de déclarer fondée sur le plan économique appréhende toute personne (physique ou morale) qui détermine le sort de titres de participation et les droits de vote qui y sont liés ou du moins qui ont la faculté de l'influencer ; elle ajoute que cette approche économique s'applique également en matière de placements collectifs de capitaux. Ces explications témoignent de la manière dont l'autorité inférieure interprète les destinataires de l'injonction émanant de l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Il ressort de cette interprétation large du cercle des destinataires que, selon l'autorité inférieure, les personnes qu'elle considère comme devant annoncer en matière de placements collectifs de capitaux sont aussi directement visées par l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Ce point de vue exclut de facto celui défendu par les recourantes. Enfin, celles-ci expriment l'avis que la pratique défendue par la FINMA contrevient au principe selon lequel les obligations légales dont la violation est sanctionnée pénalement doivent être définies de façon précise (Bestimmtheitsgebot). Compte tenu des explications de l'autorité inférieure, il appert qu'elle considère, à juste titre, que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF présente la clarté nécessaire et constitue une base légale suffisante à l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA qu'elle s'est pour le surplus contentée d'appliquer.

3.1.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas contrevenu à son obligation de motiver la décision attaquée. Le grief soulevé par les recourantes est dénué de fondement. Leurs arguments seront toutefois encore examinés sur le fond (cf. infra consid. 4 ss).

3.2 Sous l'angle du droit d'être entendu, les recourantes critiquent également le fait que l'autorité inférieure ait statué, sans le dire, sur la base d'une argumentation juridique entièrement différente de celle de l'IPP dans sa recommandation du 26 octobre 2017, s'écartant en outre de sa pratique existante, sans leur avoir préalablement donné l'occasion de se prononcer sur son bien-fondé. Elles relèvent en substance que l'IPP a retenu que l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA contiendrait une définition autonome de la personne sujette à l'obligation de déclarer ; s'agissant des positions détenues par des placements collectifs de capitaux, celle-ci serait déterminée par cette disposition spéciale et ne serait pas l'ayant droit économique défini par la règle générale ; l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA ne contredirait pas l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, n'y étant pas précisé que la personne soumise à l'obligation de déclarer pourrait uniquement être l'ayant droit économique tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA. Les recourantes soulignent que l'autorité inférieure a, quant à elle, soutenu que l'objectif de transparence poursuivi par les règles en matière de publicité des participations nécessiterait d'appréhender la situation sur le plan économique, justifiant d'imposer une obligation d'annonce à toute personne (physique ou morale) déterminant le sort des titres de participation et les droits de vote qui y sont liés ou du moins qui a la faculté de l'influencer ; l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'imposerait pas comme condition au déclenchement de l'obligation de déclarer le fait que l'assujetti ait à supporter le risque économique. Les recourantes estiment que l'autorité inférieure aurait dû les inviter à se déterminer sur ce changement de pratique imprévisible.

De son côté, l'autorité inférieure conteste que la décision attaquée consacrerait un changement de pratique. Elle souligne, d'une part, que l'argumentation de la recommandation de l'IPP du 26 octobre 2017 ne diffère pas de celle de la décision attaquée. D'autre part, elle indique que les représentants des recourantes ont reçu une décision de la FINMA du 6 octobre 2017 entrée en force dans une affaire similaire avec un résultat similaire de sorte qu'ils connaissaient la pratique de la FINMA et pouvaient s'attendre à ce résultat.

3.2.1 Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit.).

3.2.2 En l'espèce, quand bien même l'IPP et l'autorité inférieure ont employé une terminologie différente, il appert toutefois que toutes deux estiment que la notion d'ayant droit économique figurant à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ne recouvre pas l'ensemble des personnes soumises à l'obligation de déclarer les participations au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA définit ces personnes s'agissant du cas particulier des placements collectifs de capitaux. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la recommandation et la décision entreprise reposent sur une motivation totalement différente. En tout état de cause, même dans cette hypothèse, on ne voit pas ce qui aurait empêché l'autorité inférieure, seule habilitée à rendre une décision en la matière, d'opter pour une motivation différente de celle présentée par l'IPP dans sa recommandation après le rejet de celle-ci. De surcroît, force est de constater avec l'autorité inférieure que les représentants des recourantes ont personnellement - en leur qualité de mandataires de la société visée - reçu une décision rendue par la FINMA le 6 octobre 2017 laquelle exposait une motivation similaire à celle présentée dans la décision attaquée ; qui plus est, la motivation de ladite décision du 6 octobre 2017 se trouve à la disposition de tout un chacun puisqu'elle est résumée dans le Rapport 2017 de l'autorité inférieure sur l'enforcement (cf. https:// www.finma.ch/ fr/documentation/archiv/enforcementbericht/ , consulté le 29.04.2020). Dans ces circonstances, les recourantes sont particulièrement malvenues de se prévaloir, par le biais de leurs représentants, d'un changement de pratique imprévisible.

3.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a nullement tenu un raisonnement inattendu ou inédit justifiant une information préalable des recourantes. Il n'y a donc pas de violation de leur droit d'être entendues pour ce motif de sorte que ce grief doit être rejeté.

4.
À titre principal, les recourantes concluent à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la recourante 1 est en droit d'annoncer conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (et non à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF) les participations dans des sociétés cotées en bourse en Suisse (à savoir dans des sociétés ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou dans des sociétés ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal) qui sont détenues par des placements collectifs de capitaux dont la recourante 1 gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles la recourante 1 peut exercer librement les droits de vote, et cela indépendamment du fait que les placements collectifs de capitaux concernés dépendent des groupes que forment la recourante 2, la recourante 1 et leurs filiales respectives, et indépendamment du fait que ces placements collectifs de capitaux soient suisses ou étrangers, ou encore qu'ils soient autorisés à la distribution en Suisse ou non.

À l'appui de leurs conclusions, les recourantes estiment en substance que A._______ est bien en droit d'annoncer les participations détenues par les fonds qu'elle gère en qualité de personne pouvant exercer librement des droits de vote liés à des titres de participation au sens de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF et que B._______ n'a pas d'obligation d'annoncer ces participations. Elles allèguent une violation de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, considérant que l'interprétation défendue par la FINMA contredit l'intention du législateur fédéral et le texte clair de l'OIMF-FINMA. Selon elles, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, la rédaction de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA n'étant pas exemplative ; sa référence à l'existence d'un risque économique serait délibérée et ne procéderait pas d'une inadvertance. Par ailleurs, les recourantes avancent que l'interprétation de l'autorité inférieure contreviendrait à la jurisprudence du Tribunal fédéral - à leurs yeux toujours pertinente - rendue sur la notion d'ayant droit économique dans le contexte particulier de la publicité des participations (arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3). Elles relèvent en outre que la décision attaquée ne permet pas de distinguer l'obligation d'annonce du premier alinéa de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF de celle du troisième alinéa ; les deux concepts seraient en réalité identiques, la notion de risque économique étant nécessaire pour distinguer les participations détenues pour compte propre de celles détenues pour le compte de tiers. Par ailleurs, elles expliquent que distinguer le détenteur direct ou indirect au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, d'une part, et la personne pouvant exercer librement les droits de vote au sens de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, d'autre part, est essentiel ; or, une telle distinction serait impossible si la détention directe ou indirecte se définissait par référence à la seule faculté en fait d'influencer l'exercice des droits de vote. Elles déclarent également que le régime défendu par l'autorité inférieure conduit à ce que certaines participations soient comptées à double sans que cela soit reconnaissable pour les investisseurs, ce qui, selon le Tribunal fédéral, doit en principe être évité ; un tel risque de confusion n'existerait pas s'il était reconnu que ni les fonds ni les groupes dont ils « dépendent » n'ont la qualité d'ayant droit économique, faute pour eux de supporter le risque économique des participations détenues. De surcroît, les recourantes qualifient d'arbitraire la distinction entre fonds « dépendants » et fonds « indépendants » et, partant, la différence de traitement réservée aux participations détenues
respectivement par les uns et par les autres. De plus, les recourantes estiment que l'objet de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA et des dispositions qui l'ont précédé n'a jamais été de créer un régime dérogeant aux principes généraux en matière de détention indirecte pour les fonds non autorisés.

Par ailleurs, les recourantes déclarent qu'en réalité, l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA dans son ensemble n'a plus de pertinence depuis l'arrêt du Tribunal fédéral de 2013 et l'adoption de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Elles estiment que l'application correcte de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF conduirait à la conclusion que les fonds, y compris les fonds autorisés, n'ont pas d'ayant droit économique ; en revanche, les positions de ces fonds sont en principe gérées par des tiers qui peuvent librement exercer les droits de vote y afférents ; ces tiers ont donc une obligation de déclarer fondée sur l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF de sorte que les positions des fonds continueront d'être déclarées même en l'absence d'un régime spécifique.

Les recourantes estiment, par ailleurs, que les participations détenues par des fonds qui ne satisfont pas aux conditions de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA (soit les participations détenues par des fonds non autorisés et qui ne satisfont pas aux conditions d'indépendance de l'art. 18 al. 5
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA) n'ont pas d'ayant droit économique et ne doivent par conséquent être annoncées qu'en application de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; tel serait le raisonnement appliqué lorsque des participations sont détenues par des trusts. D'ailleurs, elles jugent la décision attaquée incohérente avec la pratique développée en matière de trusts. À cet égard, elles se réfèrent à la recommandation de l'IPP V-03-17 dans laquelle ladite instance avait constaté que les participations détenues par un trust familial pouvaient n'avoir aucun ayant droit économique car il était possible qu'aucune des personnes concernées (settlor, trustee, protector, bénéficiaires) ne réunisse les deux conditions cumulatives de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ; dans l'affaire en cause, la seule personne tenue d'annoncer la participation détenue par le trust était le protector ; cette obligation lui incombait en qualité de personne habilitée à exercer librement les droits de vote au sens de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.

De plus, les recourantes relèvent qu'une violation de l'obligation de déclarer au sens de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF constitue une infraction pénale en vertu de l'art. 151
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIMF. Elles notent qu'à l'heure actuelle, les instances inférieures poursuivent de façon systématique de telles violations. Selon elles, il n'est pas admissible que l'autorité inférieure laisse planer le doute quant aux circonstances pouvant donner lieu à des devoirs d'annonce, quant aux personnes à qui le devoir d'annonce incombe ou quant aux faits devant être annoncés. Elles se réfèrent, en outre, au principe de Bestimmtheitsgebot déjà mentionné par le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2013. Elles qualifient de clair, précis et aisément compréhensible le régime fixé à l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, jugeant qu'il n'est donc pas admissible que la FINMA s'en détache, créant de ce fait de nouveaux états de fait punissables.

En outre, les recourantes considèrent que l'obligation d'annonce de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'existe pas lorsque l'une des deux conditions prévues à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA n'est pas satisfaite. Elles en tirent que l'objet d'un placement collectif de capitaux étant précisément de dissocier la propriété juridique et le risque économique, ce type de structure ne peut par nature jamais être soumis au devoir d'annonce.

Selon les recourantes, la seule façon cohérente d'interpréter le régime de publicité des participations de la LIMF consiste à reconnaître que l'obligation d'annonce de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF appartient exclusivement aux personnes qui réunissent simultanément sur leur tête les deux éléments de la notion d'ayant droit économique définis à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, à savoir le contrôle des droits de vote et l'appréhension d'un risque économique ; il n'y aurait pas d'obligation d'annonce au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF si l'une ou l'autre de ces deux conditions fait défaut. Elles concluent que l'art. 120 al. 3
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF est alors applicable, ce qui oblige le gérant à annoncer les participations détenues par les fonds qu'il gère. Elles jugent que cela évite au surplus qu'une même participation soit annoncée deux fois.

5.
Il sied tout d'abord de dégager la portée de l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF - en particulier quant au cercle de ses destinataires - puis celle des dispositions d'exécution fixées à l'OIMF-FINMA, en particulier ses art. 10 et 18.

5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 145 IV 17 consid. 1.2 ; 144 V 313 consid. 6.1 et les réf. cit.). En outre, la volonté du constituant ou du législateur historique ne peut être prise en considération que pour autant que cette dernière se retrouve exprimée dans le texte de la norme. Lorsque l'on tient compte des travaux préparatoires, il s'agit de restituer le sens de la norme au moment de sa genèse, afin de pouvoir constater sur cette base si des motifs objectifs non prévus par l'auteur de la disposition ne réclament pas un développement du droit. L'interprétation d'une réglementation au regard de ses sources constitue également un procédé qui cherche à approfondir le véritable sens de l'article. C'est pourquoi les travaux préparatoires n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils permettent de connaître la portée de dispositions peu claires ou incomplètes (cf. ATF 138 III 694 consid. 2.10 ; 128 II 247 consid. 4.1 ; 124 III 350 consid. 2b ; 116 II 525 consid. 2b).

5.2 D'un point de vue littéral, il appert que l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (cf. supra consid. 2) vise l'ensemble des personnes qui acquièrent ou aliènent, non seulement directement mais également indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions dans le sens de cette disposition et qui, au terme de la transaction, disposent d'une participation dépassant ou passant au-dessous d'un certain pourcentage des droits de vote. Cette disposition met explicitement l'accent sur la détention d'une participation atteignant un certain pourcentage des droits de vote. Il faut néanmoins constater avec l'autorité inférieure ainsi que l'IPP qu'elle ne se réfère en revanche pas elle-même expressément à la notion d'ayant droit économique ; celle-ci se trouve définie au seul niveau de l'OIMF-FINMA (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG [ci-après : Kommentar FinfraG], 2017, art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 101 et la réf. cit. ; cf. infra consid. 6.2.1).

Au demeurant, la systématique de la loi ne fournit que peu d'informations sur la manière de percevoir l'étendue du cercle des personnes auxquelles incombent l'obligation de déclarer les participations. L'art. 134
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 134 Obbligo di comunicazione - 1 Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
1    Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
2    Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.
3    La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.
4    Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione.
5    La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.
LIMF, applicable à l'obligation de déclarer en matière d'offres publiques d'acquisition, présente certes des similarités : il prescrit, à son alinéa premier, que l'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société. Cet article ne renseigne cependant pas davantage dès lors que l'art. 40
SR 832.30 Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni
OPI Art. 40 Lotta contro l'incendio - 1 I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.
1    I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.
2    I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d'incendio.
de l'ordonnance sur les OPA du 21 août 2008 (OOPA, RS 954.195.1) prévoit que les art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
à 19
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi)
1    Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che:27
a  detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
b  detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
c  detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
2    Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell'emittente28 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.
3    I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l'articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.29
OIMF-FINMA s'appliquent par analogie à l'obligation de déclarer prévue au chapitre 8 (art. 39
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA
O-COPA Art. 39 Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali - (art. 134 cpv. 1-3 e 5 LInFi)
a  chiunque detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio o della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta;
b  chiunque agisce d'intesa con terzi ai sensi dell'articolo 12 OInFi-FINMA83 e detiene quindi una partecipazione di almeno il 3 per cento ai sensi della lettera a.
à 43
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA
O-COPA Art. 43 Pubblicazione - (art. 131 lett. c e 134 LInFi)89
) de l'OOPA.

Sous l'angle historique, on rappellera tout d'abord que l'obligation de déclarer les participations a été initialement introduite aux art. 20 ss de l'ancienne loi sur les bourses du 24 mars 1995 (aLBVM, RO 1997 68) pour être ensuite reprise aux art. 120 ss
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, 7250, 7252 [ci-après : Message LIMF] ; voir aussi Peter Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 4ème éd. 2019, p. 1084 ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 1). Le Message du 23 février 1993 relatif à l'aLBVM n'indique pas précisément les destinataires de l'obligation de déclarer les participations au sens de l'art. 20 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
aLBVM, actuellement à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; il souligne cependant l'importance de la composition de l'actionnariat et la modification des participations déterminantes pour les décisions de placement des investisseurs et leur influence sur l'évolution des cours (cf. Message du 24 février 1993 concernant une loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [Loi sur les bourses, LBVM], FF 1993 I 1269, 1288 [ci-après : Message LBVM]). S'agissant du Message LIMF, il en ressort clairement que l'obligation de déclarer porte en premier lieu sur l'ayant droit économique, à qui échoit également le contrôle de l'exercice des droits de vote (cf. FF 2014 7235, 7334 ; voir aussi Nobel, op. cit., n° 32 p. 1084 ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 106 ; Regula Kurzbein, Verletzung der börsenrechtlichen Meldepflichten [Art. 20 und 31 BEHG], 2013, p. 24 ; Christoph B. Bühler, Regulierung im Bereich der Corporate Governance, 2009, n° 883 p. 350). Il y est aussi relevé que, dans certains cas, il s'avère possible qu'une autre personne puisse décider, en droit ou en fait, de l'exercice des droits de vote de sorte que la finalité du droit relatif à la publicité justifie de soumettre également à l'obligation de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote (cf. Message LIMF, FF 2014 7235, 7334 ; Weber/ Baisch, in : Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3ème éd. 2019 [ci-après : BSK FinfraG], art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 165). Le Message LIMF ne cite expressément que ces deux cas de figure concrétisés, d'une part, à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF en lien avec l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA s'agissant de l'ayant droit économique et, d'autre part, à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA en ce qui concerne le tiers délégataire de l'exercice des droits de vote. Il ne fait dès lors aucun doute que ces deux cas de figure constituent la règle en matière de devoir de déclarer les participations (voir aussi Jutzi/ Schären, in
: Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 106). En outre, il est vrai que la terminologie employée dans le message n'indique pas qu'ils ne présenteraient que de manière exemplative les personnes visées par les devoirs d'annonce fixés à l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Cependant, rien ne suggère non plus clairement qu'ils définiraient exhaustivement l'ensemble de ces personnes. Aussi, la teneur du Message LIMF n'exclut pas explicitement la possibilité d'une acquisition ou aliénation, directe, indirecte ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF par d'autres personnes que les ayants droit économiques ; une telle restriction n'a d'ailleurs pas non plus été transposée dans le texte légal. L'accent est en revanche mis expressément sur le contrôle de l'exercice des droits de vote.

Quant au but de l'obligation de déclarer les participations, celle-ci vise à accroître la transparence du marché suisse des valeurs mobilières (cf. art. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
aLBVM et art. 1 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
LIMF ; Message LBVM, FF 1993 I 1269, ch. 211 p. 1294 s.). Cette obligation poursuit ainsi essentiellement deux objectifs : d'une part, protéger les investisseurs en leur accordant un accès égal aux informations sur les modifications des participations importantes qui influencent l'évolution des cours et, d'autre part, renforcer l'application des dispositions sur les offres publiques d'achat en rendant impossible l'acquisition et la vente secrète de participations importantes en bourse (cf. arrêt 2C_98/2013 consid. 6.5 et la réf. cit.). Le droit de publicité des participations vise - sans autres obligations pour les intéressés - à créer une transparence maximale dans l'intérêt des investisseurs et du marché de sorte qu'il se justifie d'interpréter l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF de manière large (s'agissant de l'art. 20 aLBVM, cf. ATF 130 II 530 consid. 6.5.5 ; arrêt 2C_98/2013 consid. 6.5). La jurisprudence a souligné que les compétences réglementaires confiées à l'autorité de surveillance par l'art. 20 al. 5
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
aLBVM, repris aujourd'hui à l'art. 123
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, étaient également étendues ; elles résultaient du véritable sens de l'art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
aLBVM, découlant du but général de la LBVM ; celui-ci consistait, in casu, à garantir transparence et égalité de traitement envers les investisseurs et créer les conditions propres à assurer le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières (art. 1 aLBVM ; cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4 ; 136 II 304 consid. 7.4 ; arrêt 2C_98/2013 consid. 6.5). Ces principes demeurent actuels depuis l'entrée en vigueur de la LIMF dont le but général reprend celui de l'aLBVM (art. 1 al. 2
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
LIMF). Ainsi, la réalisation de ces objectifs de transparence, de garantie d'un système d'alerte précoce et de mise en oeuvre de l'obligation de déclarer n'est possible que si les conditions de cette obligation sont interprétées de telle manière qu'une pratique commerciale qui conduit à l'établissement d'une participation déterminante dans une société visée soit toujours couverte par l'obligation de déclarer (cf. ATF 136 II 304 consid. 7.5 ; arrêt 2C_98/2013 consid. 6.5). Il en va de même en cas d'aliénation d'une telle participation déterminante. Le législateur a ainsi décrit de manière très large, à l'art. 20 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
aLBVM puis à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, les circonstances imposant l'obligation de déclarer, en y incluant notamment l'acquisition indirecte et l'acquisition de concert avec des tiers (cf. arrêt du TF 2C_98/2013 consid. 6.5). De plus, lors de l'introduction de l'obligation de déclarer les participations dans la LBVM, le Conseil fédéral
avait expressément souligné que cette obligation n'atteignait son but que si elle mettait en lumière les rapports de force en présence (cf. Message LBVM, FF 1993 I 1269 ss, ch. 163 p. 1288 s. ; ATF 137 II 371 consid. 5.4 ; arrêt 2C_98/2013 consid. 6.5 ; voir aussi Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, n° 109). Compte tenu des objectifs poursuivis, l'obligation de déclarer les participations vise par conséquent la personne qui contrôle effectivement l'exercice des droits de vote (ibidem, n° 114 ; voir aussi infra consid. 7).

5.3 Comme déjà indiqué, la portée large de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF se voit notamment exprimée dans le fait que cette disposition vise aussi bien l'acquisition ou l'aliénation directe qu'indirecte. L'art. 120 al. 5
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF est concrétisé de manière non exhaustive à l'art. 11
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
a  l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;
b  l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c  l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
OIMF-FINMA (cf. supra consid. 2) qui précise les contours des acquisitions et aliénations indirectes (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 170). Pour établir s'il s'agit d'une acquisition ou aliénation indirecte au sens de l'art. 11 let. b
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
a  l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;
b  l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c  l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
OIMF-FINMA - à teneur duquel constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d'une participation l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement -, le critère déterminant s'avère factuel et non juridique ; peu importe de savoir si la société-mère a donné des instructions ou si la fille a agi de manière spontanée. Est seule décisive l'augmentation ou la diminution, au final, du pourcentage de droits de vote dans la sphère d'influence de la société-mère, soit l'entité dominante, et non le processus d'acquisition ou d'aliénation (cf. Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 122 et la réf. cit. ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 168). L'existence d'une domination d'une personne morale est déterminée selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, la notion de domination au sens du droit boursier devant être interprétée de manière large (cf. Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 122 ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 174 et les références). Dans le même temps, il doit ressortir des actes de la personne soumise à l'obligation de déclarer une volonté d'obtenir une participation significative sous cet angle (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 168). Le sens et le but du devoir d'annonce restent, également en cas d'acquisition ou d'aliénation indirectes, la divulgation des rapports de contrôle effectifs (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 169).

5.4 À la lumière de ces considérations, force est de constater qu'une restriction du champ d'application de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, ne trouve explicitement aucun fondement dans le texte légal et ne découle pas non plus de son interprétation quand bien même l'obligation de déclarer repose effectivement en premier lieu sur ses épaules. Il convient au contraire de considérer que cette disposition doit être interprétée dans un sens large de manière à mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence. Il incombe ensuite à l'autorité inférieure, sur la base de l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF, de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées.

6.
L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF prescrit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer. En lien avec l'art. 7 al. 1 let. a
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 7 Principi di regolazione - 1 La FINMA disciplina per il tramite di:
1    La FINMA disciplina per il tramite di:
a  ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
b  circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2    Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25
a  i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
b  le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
c  la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
d  gli standard internazionali minimi.
3    La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.
4    Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.
LFINMA, la FINMA a édicté l'OIMF-FINMA.

6.1 Les principes jurisprudentiels relatifs à l'interprétation des ordonnances du Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux ordonnances de la FINMA (cf. arrêt du TF 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). À cet égard, le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral. Il examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, de cette autorité qui reposent sur une délégation législative. Il analyse, dans un premier temps, si l'ordonnance reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Si l'ordonnance est conforme à la loi, il examine, dans un second temps, sa conformité à la Constitution à moins que la loi permette d'y déroger (cf. arrêt du TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 [destiné à la publication] consid. 6.2.2 ; ATF 141 II 169 consid. 3.4 ; 139 II 460 consid. 2.3 ; 137 V 321 consid. 3.3.2 ; 131 II 271 consid. 4). Lorsque la délégation législative se révèle relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, cette clause s'impose au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral se bornera à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. arrêt 2C_260/2019 consid. 6.2.2 ; ATF 144 II 313 consid. 5.2 ; 143 II 87 consid. 4.4 ; 141 II 169 consid. 3.4). De plus, il doit vérifier que l'ordonnance ne contient pas de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 164
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Cst. (cf. arrêt 2C_345/2015 consid. 5.3). Il n'est en revanche pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral (cf. arrêt 2C_260/2019 consid. 6.2.2 ; ATF 144 II 313 consid. 5.2 ; 143 II 87 consid. 4.4 ; 141 II 169 consid. 3.4). Il se limite à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but (cf. arrêt 2C_260/2019 consid. 6.2.2 ; ATF 144 II 454 consid. 3.3 ; 143 II 87 consid. 4.4). Il ne revient pas au Tribunal fédéral d'examiner l'opportunité de l'ordonnance (cf. arrêt 2C_260/2019 consid. 6.2.2 ; ATF 137 III 217 consid. 2.3) ou de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une disposition d'une ordonnance (cf. arrêt 2C_260/2019 consid. 6.2.2 ; ATF 144 II 454 consid. 3.3 ;
143 II 87 consid. 4.4 ; 139 II 460 consid. 2.3). Si ces principes trouvent application par analogie aux ordonnances de la FINMA, il convient toutefois de signaler que celles-ci doivent se conformer non seulement aux lois mais aussi aux ordonnances du Conseil fédéral (cf. arrêt 2C_345/2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). En outre, elles peuvent préciser ou concrétiser des dispositions d'une loi ou d'une ordonnance mais ne peuvent pas les modifier (cf. ATF 137 II 371 consid. 5 ; arrêt 2C_345/2016 consid. 5.3 et les réf. cit.).

6.2 La LIMF se présente comme une loi-cadre. De ce fait, l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF fixe les seules grandes lignes de l'obligation de déclarer les participations (cf. Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 13). Il doit être, comme déjà mentionné, interprété de manière large. La jurisprudence a également souligné que l'étendue des compétences réglementaires portant sur l'obligation de déclarer confiées par l'art. 20 al. 5
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
aLBVM - repris à l'art. 123 al. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LBVM - à la FINMA était large (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4). Sur cette base, l'autorité a édicté les art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
à 21
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1    In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2    L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
OIMF-FINMA visant en particulier à définir le cercle des personnes soumises à l'obligation de déclarer.

6.2.1 L'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA prévoit que l'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui en supporte le risque économique. D'emblée, il faut souligner que l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA fixe les prescriptions générales en la matière ainsi qu'en atteste clairement son titre « Principes » (cf. Rapport explicatif du 27 juillet 2011 relatif à la Révision partielle de l'OBVM-FINMA, p. 4). Il est en effet constant que l'obligation de déclarer porte en premier lieu sur l'ayant droit économique, à qui échoit également le contrôle de l'exercice des droits de vote qui constitue l'élément central du droit sur la publicité des participations (cf. supra consid. 5.2). L'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, imposant une obligation de déclarer à l'ayant droit économique, prend ainsi en particulier en considération le fait que celui-ci, supportant le risque économique, demeure toujours libre de décider de la personne autorisée à les exercer de même qu'il peut en tout temps les reprendre et les transférer de nouveau, le cas échéant (cf. Markus Schunk et al., Schweizerisches Recht der kollektiven Kapitalanlagen, 2017, p. 184 s. ; Rapport explicatif de la FINMA du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 26 ; voir infra consid. 7 sur la délégation de l'exercice des droits de vote et les devoirs d'annonce parallèles qui en découlent) ; il s'ensuit qu'en principe, le contrôle ultime des droits de vote incombe toujours à l'ayant droit économique (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 123 ; Rapport de la FINMA du 9 décembre 2015 sur les résultats de l'audition relative au projet d'OIMF-FINMA qui a eu lieu du 20 août au 2 octobre 2015, p. 23). En ce qui concerne la nature exhaustive ou non de l'art. 10 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
1    Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
2    Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.
3    Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.
LIMF quant à la délimitation du cercle des personnes soumises à l'obligation d'annoncer les participations prévue à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, il faut certes constater que son libellé ne comprend pas de notions indéterminées comme les termes « notamment » ou « en particulier » attestant un caractère exemplatif. Il s'intitule cependant « Principes » de sorte que l'on peut, déjà pour ce motif d'ordre syntaxique, s'attendre à ce qu'ils soient complétés par une réglementation complémentaire portant sur des exceptions ou des cas particuliers. Au demeurant, il ne contient pas d'éléments rédactionnels suggérant une délimitation exhaustive des personnes visées ; partant, on ne saurait déduire de cette disposition qu'elle exclurait que le cercle de ces personnes puisse, dans des cas particuliers, être complété par d'autres dispositions de
l'ordonnance tout en restant dans le cadre circonscrit par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.

6.2.2 Après avoir arrêté les principes, les dispositions de la section 1 du chapitre 5 de l'OIMF-FINMA se penchent sur les exigences en lien avec certains cas particuliers, notamment les prêts de valeurs mobilières (art. 17
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe - (art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l'alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.
2    È soggetta all'obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell'ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari:
a  nelle operazioni di prestito, il mutuatario;
b  nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l'acquirente;
c  nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
3    Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.
4    Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
OIMF-FINMA), les placements collectifs de capitaux (art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA ; pour le texte de la disposition, cf. supra consid. 2) ainsi que les banques et négociants en valeurs mobilières (art. 19
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi)
1    Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che:27
a  detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
b  detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
c  detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
2    Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell'emittente28 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.
3    I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l'articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.29
OIMF-FINMA) (cf. Tschäni/ Gaberthüel, in : Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, 2017, § 23 n° 84 ss p. 1061 ; Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 126 ss).

Ainsi, l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA comprend une réglementation particulière, laquelle tient compte des structures fondamentales du droit des placements collectifs de capitaux (cf. Weber/ Baisch, in : BSK-FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 158). En la matière, le rôle de l'investisseur ainsi que la capacité de contrôler les investissements spécifiques sont généralement exercés par des personnes distinctes (cf. Diana Imbach Haumüller, Auswirkungen Der Revidierten Gafi-Empfehlungen Auf Kollektive Kapitalanlagen, in : Expert Focus 1-2/16 p. 24, 26). Les investisseurs individuels supportent, il est vrai, le risque économique mais de manière collective puisque leurs avoirs particuliers sont placés dans un pot commun géré de façon homogène ; ceux-ci ne peuvent dès lors pas être individualisés avec mention de l'utilisation concrète et des montants exacts (cf. Message du 23 septembre 2005 concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux [Loi sur les placements collectifs], FF 2005 5993, 6015). De plus, le fait que les investisseurs supportent le risque économique n'est assorti d'aucun droit direct sur les actions individuelles ; ils ne disposent que d'une créance à l'encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société (art. 11
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 11 Quote - Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.
LPCC ; voir aussi art. 78 al. 1 LPCC). En souscrivant à des parts de fonds, les investisseurs choisissent une stratégie d'investissement spécifique, définie dans le règlement du fonds ; ils ne participent qu'indirectement à l'évolution des investissements spécifiques (cf. Imbach Haumüller, op. cit., p. 26). Dans ces circonstances, ils n'exercent en règle générale aucune influence, quelle qu'elle soit, sur les différents placements et leur administration (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar zum FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 142 ; Tschäni/ Gaberthüel, op. cit., §23 n° 84 ss p. 1061 ; Kurzbein, op. cit. , n° 73 p. 30 ; Christian J. Meier-Schatz, Offenlegung von Beteiligungen/ Öffentliche Kaufangebote, in : Das neue Börsengesetz der Schweiz, 1996, p. 102 ; voir aussi Schunk et al., op. cit., p. 184 ; Urs Schenker, Schweizerisches Übernahmerecht, 2009, p. 115). Ils ne disposent ainsi en particulier d'aucun droit à donner des instructions ni d'aucun contrôle sur l'exercice des droits de vote (cf. Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 158 ; Rolf H. Weber, in : Basler Kommentar Börsengesetz - Finanzmarktaufsichtsgesetz [ci-après : BSK BEHG], 2ème éd. 2011, art. 20 LVBM n° 123). Faute de disposer d'un contrôle sur l'exercice des droits de vote, ils ne peuvent être qualifiés d'ayants droit économiques des titres au sens de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA (cf. Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF
158 ; autre avis : Jutzi/ Schären in : Kommentar zum FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 142). En outre, il appert que la direction du fonds, la SICAV, la société en commandite de placements collectifs ou la SICAF, selon la forme que prend le placement collectif de capitaux, ne peuvent pas non plus être qualifiées de tels puisqu'elles ne supportent pas le risque économique (cf. Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 158). Il n'en demeure pas moins que ce sont bien elles - et non les investisseurs dont l'identité ne doit d'ailleurs pas être communiquée (art. 18 al. 9 OIMF-FINMA) - les propriétaires des participations (cf. Tschäni/ Gaberthüel, op. cit., § 23 n° 84 ss p. 1061) ; elles peuvent également exercer les droits de vote sans être liées par des instructions des investisseurs, se trouvant en outre habilitées à en déléguer l'exercice à un tiers (cf. infra consid. 7). À telle enseigne, il y a lieu d'admettre qu'elles détiennent le contrôle ultime de l'exercice des droits de vote. Elles se trouvent ainsi au premier plan ; de ce fait, il se justifie que le devoir d'annonce leur incombe (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar zum FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 142 ; Weber/ Baisch, in : BSK FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 158 ; Weber, in : BSK-BEHG, art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LBVM n° 123 ; Meier-Schatz, op. cit., p. 102 ; Leonardo Cereghetti, Offenlegung von Unternehmensbeteiligungen, 1995, p. 286 s.). Dans ce contexte spécifique, la FINMA a prévu, dans l'OIMF-FINMA, une distinction entre les placements collectifs de capitaux autorisés selon la LPCC, d'un côté, et les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, de l'autre.

S'agissant tout d'abord des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC, l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA dispose que les titulaires d'une autorisation (art. 13 al. 2 let. a à d LPCC et art. 15
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
1    I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
a  il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c  il contratto di società della SAcCol;
d  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e  i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2    Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.
3    I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51
en relation avec l'art. 120 al. 1 LPCC) sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF les participations desdits placements. Cette norme contient une définition distincte de celle de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA et de surcroît autonome de la personne obligée de déclarer (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar zum FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 142 ; Rapport explicatif de la FINMA du 27 juillet 2011 sur l'OBVM-FINMA, p. 4 ; voir aussi Rapport explicatif de la FINMA du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 32). Il en découle que la personne obligée de déclarer en matière de placements collectifs des capitaux autorisés ne se trouve pas déterminée par les prescriptions générales de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA (« ayants droit économiques ») mais par la norme spéciale de l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA (cf. Schunk et al., op. cit., p. 184 ; Kurzbein, op. cit., p. 30 s. ; Weber, in : BSK BEHG, art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LBVM n° 123 ; Meier-Schatz, op. cit., p. 102 ; Cereghetti, op. cit., p. 286 s. ; Révision partielle de l'Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses au 1er décembre 2007, Commentaire des art. 9 à 23 OBVM-CFB et des dispositions transitoires, 24 novembre 2007, p. 18). Cette règlementation permet ainsi de soumettre à l'obligation de déclarer les participations la personne qui détient le contrôle de l'exercice des droits de vote, compte tenu des exigences posées par l'autorisation (art. 120
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
1    Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
2    L'approvazione è concessa se:155
a  l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b  la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c  la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d  sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e  tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis    Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160
3    Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4    Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162
5    I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163
LPCC) dont en particulier le devoir de loyauté lui imposant d'agir de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs (art. 20 al. 1 let. a LPCC). En outre, les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe (art. 18 al. 2 let. b OIMF-FINMA). Il découle de ce qui précède que l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA soumet au devoir d'annonce la personne bénéficiant, avec l'indépendance requise, du contrôle ultime de l'exercice des droits de vote, que leur exercice ait, au demeurant, été délégué à un tiers (art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; cf. infra consid. 7) ou non. Partant, cette prescription respecte non seulement la délégation de compétence de l'art. 123 let. a LIMF mais également le cadre de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF sur lequel il se fonde. Il repose dès lors sur une base légale suffisante.

En ce qui concerne les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, ils sont réglés à l'art. 18 al. 3 ss OIMF-FINMA qui distingue selon qu'ils dépendent ou non d'un groupe. Il convient de rappeler ici le but de transparence de la publicité des participations visant à mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence (cf. supra consid. 5.2) ainsi que la prise en compte des acquisitions et aliénations indirectes (cf. supra consid. 5.3), comprenant notamment les acquisitions et les aliénations par des personnes morales dominées directement ou indirectement (art. 11 let. b
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
a  l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;
b  l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c  l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
OIMF-FINMA). Dans ces circonstances, la distinction opérée à l'art. 18 al. 3 OIMF-FINMA, en matière de placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, entre ceux qui dépendent et ceux qui ne dépendent pas d'un groupe apparaît comme essentielle ; elle permet précisément de déterminer qui détient le contrôle ultime de l'exercice des droits de vote, soit qui, en fin de compte, exerce les droits de vote ou, à tout le moins, dispose de la faculté de le faire ou de celle de décider de la personne habilitée à le faire (cf. Rapport explicatif du 27 juillet 2011 relatif à la Révision partielle de l'OBVM-FINMA, p. 6). Afin que la direction du fonds ou la société puisse elle-même satisfaire à l'obligation de déclarer les participations, les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution concernés ont, sur cette base, la possibilité de démontrer qu'ils sont indépendants du groupe et, ainsi, qu'ils remplissent, par analogie, les conditions de l'art. 120
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
1    Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
2    L'approvazione è concessa se:155
a  l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b  la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c  la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d  sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e  tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis    Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160
3    Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4    Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162
5    I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163
LPCC (cf. Weber/ Baisch, in : BSK-FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 162 ; voir aussi art. 16 al. 1ter aOBVM-CFB [RO 2007 5759]) ; cette indépendance doit être personnelle (art. 18 al. 5 let. a OIMF-FINMA) et organisationnelle (let. b ; cf. supra consid. 2 pour le texte de la disposition). Faute d'une telle démonstration, il y a lieu d'admettre que, au contraire, le contrôle ultime des droits de vote est exercé par le groupe à qui il incombe par conséquent de déclarer les participations au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Compte tenu de ces éléments, il appert que les prescriptions de l'art. 18 al. 3 ss OIMF-FINMA se révèlent conformes au cadre fixé par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF.

6.3 À titre de conclusion intermédiaire, il sied de reconnaître que les dispositions - spéciales - de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA portent précisément sur l'étendue de l'obligation de déclarer. En outre, elles tiennent compte des acquisitions et aliénations tant directes qu'indirectes ; elles imposent, de manière adéquate et justifiée, un devoir de déclarer les participations en matière de placements collectifs de capitaux aux personnes qui disposent du contrôle ultime sur l'exercice des droits de vote indépendamment du risque économique puisque ce critère ne permet, dans ce cadre, pas de les identifier. En cela, elles n'excèdent par conséquent ni le cadre de la délégation de compétence de l'art. 123
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
LIMF ni celui posé à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ; elles reposent en conséquence sur une base légale suffisante. Ce constat et le système mis en place se voient complétés par l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF exposé ci-après.

7.
L'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF prescrit qu'est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1. Cette norme se voit concrétisée par l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA à teneur duquel, si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer. Il découle du texte sans équivoque de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (« également ») que le devoir d'annonce du tiers délégataire de l'exercice des droits de vote existe en parallèle et de manière indépendante de celui prévu à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 102 ; Essebier/ Wyss, Neuerungen im Recht zur Offenlegung von Beteiligungen, in : Expert Focus 3/16, p. 156 ss, spéc. p. 157).

Ainsi, la naissance d'une telle obligation n'éteint pas celle pouvant résulter de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. L'existence parallèle de ces deux devoirs se justifie par le fait que le détenteur du contrôle ultime de l'exercice des droits de vote demeure en tous les cas - soit même dans l'hypothèse d'une délégation à un tiers pouvant les exercer librement - toujours libre de décider de la personne autorisée à les exercer de même qu'il lui est loisible en tout temps de les reprendre et les transférer de nouveau, le cas échéant. Il s'agit, selon la règle générale de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, de l'ayant droit économique (cf. Schunk et al., op. cit., p. 184 s. ; Rapport explicatif de la FINMA du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 26 ; voir aussi supra consid. 5.2). Il en découle qu'une éventuelle double publication relative à la même participation - considérée par le Tribunal fédéral comme susceptible de créer une confusion et à éviter donc, en règle générale (cf. arrêt du TF 2C_98/2013 consid. 6.5) - se trouve, depuis l'entrée en vigueur de la LIMF, expressément ancrée dans la loi en optant ainsi clairement non pour une obligation alternative mais pour des obligations parallèles et indépendantes. Pour le reste, la question de la reconnaissabilité de cette double publication pour investisseurs n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure.

En ce qui concerne l'application de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF aux placements collectifs de capitaux, il convient de rappeler que la FINMA a choisi d'édicter des dispositions spéciales en la matière, lesquelles dérogent aux prescriptions générales de l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA. Il appert certes que, faute de telles dispositions spéciales, les personnes gérant les placements collectifs de capitaux ne rempliraient pas les conditions de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ; l'obligation de déclarer s'avérait ainsi vraisemblablement satisfaite sur la base de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF (cf. Weber/ Baisch, in : BSK-FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 158). L'existence de ces dispositions spéciales respectant le cadre légal ne laisse toutefois de place à l'application de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF que dans l'hypothèse où l'exercice des droits de vote se verrait délégué à un tiers par la personne soumise au devoir de déclarer au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF en lien avec l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA (cf. Jutzi/ Schären, in : Kommentar FinfraG, art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n° 142). Dans ce cas de figure, les deux devoirs d'annonce devraient être accomplis en parallèle.

8.
Sur le vu des considérants 5 et suivants ci-dessus, il sied de souligner que la publicité des participations tend à accroître la transparence du marché suisse des valeurs mobilières et à protéger les investisseurs en leur accordant un accès égal aux informations sur les modifications des participations importantes qui influencent l'évolution des cours ; il s'agit de mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence. L'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, qui ne limite pas expressément son champ d'application à l'ayant droit économique, est à interpréter de manière large en vue d'atteindre ce but. Cela sous-entend tout particulièrement de renseigner les investisseurs sur les personnes détenant le contrôle de l'exercice des droits de vote.

Pour ce faire, le système mis en place par le législateur dans la LIMF retient que plusieurs personnes s'avèrent susceptibles d'opérer, de manière distincte, un contrôle sur l'exercice des mêmes droits de vote : d'une part, la personne détenant dans tous les cas leur contrôle ultime et, d'autre part, éventuellement, le tiers délégataire de l'exercice des droits de vote. On ne saurait donc considérer que ces deux volets, précisément visés respectivement à l'al. 1 et 3 de l'art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, soient identiques. Le délégataire, pour être soumis à l'obligation de déclarer de l'art. 120 al. 3
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, doit être habilité à les exercer librement ; il n'en demeure pas moins que la personne à l'origine de la délégation conserve sa liberté de révocation pour exercer ensuite lui-même les droits de vote ou en déléguer l'exercice à une autre personne. Au demeurant, il faut évidemment reconnaître, avec les recourantes, que la personne prioritairement pressentie par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF est l'ayant droit économique défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ; cela étant, il appert que la FINMA - habilitée à édicter les dispositions d'exécution relatives à l'étendue de l'obligation de déclarer et disposant à cet effet d'un important pouvoir d'appréciation - a tenu compte du fait que, en matière de placements collectifs de capitaux, il n'y avait pas d'ayant droit économique tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA mais néanmoins jugé nécessaire de soumettre les deux personnes mentionnées ci-dessus à ce devoir de déclarer. Il ne s'agit pas d'étendre la notion d'ayant droit économique de manière à l'appliquer aux placements collectifs de capitaux mais de circonscrire de manière autonome les personnes soumises à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Les dispositions spéciales de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA visent ainsi précisément à identifier la personne détenant, de manière directe ou indirecte, le contrôle ultime sur l'exercice des droits de vote, soit celle effectuant son activité de manière indépendante. À cet égard, il appert que les titulaires d'autorisation garantissent les exigences en matière d'indépendance de sorte que l'on peut considérer qu'ils détiennent ce contrôle ; les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés doivent, à cette fin, démontrer qu'ils garantissent l'indépendance personnelle et organisationnelle par rapport au groupe.

Il en découle que les prescriptions fixées à l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA respectent la délégation de compétence de l'art. 123 let. a LIMF ainsi que le cadre de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF puisqu'elles imposent au final à celui disposant du contrôle ultime sur l'exercice des droits de vote d'annoncer les participations conformément à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, cette obligation subsistant par ailleurs si le bénéficiaire en délègue l'exercice à un tiers. En outre, elles se révèlent propres à réaliser le but poursuivi par la loi. En fin de compte, force est de constater que tant l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA que l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA visent à donner davantage de visibilité au détenteur du contrôle ultime des droits de vote.

9.
Ce constat posé, il convient de noter que le tribunal de céans se limite à vérifier si les dispositions litigieuses de l'OIMF-FINMA se révèlent propres à réaliser objectivement le but recherché par la loi sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but ; il ne lui revient ni d'examiner l'opportunité de l'ordonnance ni de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une norme de celle-ci. De ce fait, il ne lui appartient pas de déterminer plus avant la pertinence de prévoir des règles spéciales en matière de devoir d'annonce pour les placements collectifs de capitaux ni celle de l'absence de dispositions comparables dans d'autres domaines (notamment les trusts).

Or, il appert que les recourantes s'en prennent essentiellement aux mécanismes prévus par la FINMA à l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA, exposant comment l'obligation d'annonce devrait s'articuler selon leur conception. Elles ne critiquent pas en premier lieu l'application qui en découle pour leur situation particulière dans la décision entreprise. L'argumentation exposée dans les considérants qui précèdent repose d'ailleurs sur les mêmes principes que ceux présentés par l'autorité inférieure dans sa décision.

Dès lors qu'elle diverge, déjà dans ses fondements, de la conception défendue par les recourantes, dite argumentation répond par anticipation à la grande majorité des critiques qu'elles ont émises, exposant clairement les raisons pour lesquelles leur conception ne saurait pas être admise. De la même manière qui avait guidé, à juste titre, l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, il ne sera dès lors pas revenu expressément sur ces critiques auxquelles il a été amplement répondu. Pour le surplus, il faut encore préciser ce qui suit.

10.

10.1 Les recourantes se sont abondamment référées à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur la notion d'ayant droit économique dans le contexte particulier de la publicité des participations (arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3), estimant que l'interprétation de l'autorité inférieure y contreviendrait. Le Tribunal fédéral avait alors, selon elles, examiné si la seule faculté de contrôler l'exercice des droits de vote suffisait à créer une obligation d'annoncer les participations concernées, question à laquelle il avait alors tranché par la négative. Il convient de relever d'emblée que le Tribunal fédéral n'a pas eu à se pencher, dans la jurisprudence précitée, sur les dispositions spéciales réglant le devoir de déclarer les participations en matière de placements collectifs de capitaux ; cette affaire portait uniquement sur le point de savoir si l'obligation de déclarer des tiers délégataires - prévue alors à l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA - reposait sur une base légale suffisante alors que l'art. 20 aLBVM prescrivait que l'obligation de déclarer les participations incombait à celui qui, pour son propre compte, acquérait ou aliénait des titres ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation des titres, directement, indirectement ou de concert avec des tiers. Il est vrai que le Tribunal fédéral a précisé, dans le cadre de son interprétation de l'art. 20 aLBVM, que, lorsque le gérant de fortune agit pour le compte d'un client qui en supporte les risques économiques, il importe peu de savoir qui, de l'intermédiaire financier ou du client, exerce effectivement les droits de vote liés à ces participations et peut ainsi influencer la gestion de l'entreprise. Cela étant, on rappellera que, dans ce cas, le client, supportant le risque économique, conserve le contrôle ultime de l'exercice des droits de vote puisqu'il demeure libre de résilier le mandat qui le lie au gérant (art. 404 al. 1 CO ; sur le caractère impératif du droit de résiliation en tout temps, cf. Michel Barbey, Le mandat de gestion de fortune, 2ème éd. 2017, p. 408 ss, spéc. 412 et les réf. cit.). Or, en matière de placements collectifs de capitaux, ce contrôle ultime des droits de vote revient à la direction du fonds, la SICAV, la société en commandite de placements collectifs ou la SICAF, selon la forme que prend le placement collectif de capitaux, voire au groupe en cas de placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe. Il en découle que les réponses apportées par cette jurisprudence, indépendamment du point de savoir dans quelle mesure elles conservent leur pertinence depuis l'entrée en vigueur de la LIMF, ne s'avèrent, pour ce motif déjà, pas
applicables à la présente occurrence.

10.2 Les recourantes estiment par ailleurs que, même si l'arrêt précité a été rendu sous l'empire de l'art. 20 aLBVM, la définition de l'ayant droit économique qu'il consacre reste pertinente avec l'actuel art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF, ce qui se verrait confirmé par les travaux préparatoires de la LIMF et de l'OIMF-FINMA se référant explicitement à cette jurisprudence. Il sied de rappeler que, dans sa décision, la FINMA n'a pas appliqué la notion d'ayant droit économique aux placements collectifs de capitaux. Au contraire, elle a en particulier souligné que l'exigence de supporter le risque économique ne figure pas dans l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF de sorte qu'il n'y a pas à en tenir compte en matière de placements collectifs de capitaux. Ainsi, elle n'a pas étendu la notion d'ayant droit économique découlant de la règle générale de l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA ; elle n'en a simplement pas tenu compte, appliquant les règles spéciales de l'art. 18
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
OIMF-FINMA. Sous cet angle également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2013 ne s'avère pas pertinent pour la présente affaire.

10.3 En outre, les recourantes jugent la décision attaquée incohérente avec la pratique développée en matière de trusts. Elles notent que, dans la recommandation V-03-17 de 2017, l'IPP avait constaté que les participations détenues par un trust familial pouvaient n'avoir aucun ayant droit économique car il était possible qu'aucune des personnes concernées (settlor, trustee, protector, bénéficiaires) ne satisfît aux deux conditions cumulatives de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA, soit le contrôle des droits de vote et le risque économique ; ainsi, la seule personne tenue d'annoncer la participation détenue par le trust était le protector, non pas en qualité d'ayant droit économique mais en qualité de personne habilitée à exercer librement les droits de vote selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Elles estiment qu'il n'existe aucun motif d'appliquer un régime diffèrent aux trusts et aux autres institutions dont l'objet est de dissocier la propriété juridique et le risque économique, au premier rang desquels figurent les placements collectifs de capitaux. Il est vrai que la recommandation V-03-17 prévoit, dans le cas particulier qui lui était soumis, un devoir d'annonce unique fondé sur l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF considérant que personne ne se présentait comme ayant droit économique et ne devait donc procéder à l'annonce au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Cela étant, force est d'emblée de constater que la FINMA n'a pas, dans l'OIMF-FINMA, envisagé de régime spécifique applicable aux trusts comme il l'a en revanche retenu pour les placements collectifs de capitaux. Pour ce motif déjà, la situation ne peut être qualifiée de comparable à celle prévalant pour les placements collectifs de capitaux. En effet, faute de règles spéciales, c'est en toute logique que l'IPP a appliqué les règles générales de l'art. 10
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA. Or, celles-ci soumettent au devoir d'annonce de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF seul l'ayant droit économique tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
1    Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
2    Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.
3    Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.
LIMF. Partant, la conclusion de l'IPP selon laquelle il n'y avait pas d'ayant droit économique et, de ce fait, de personne soumise au devoir d'annonce au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF n'apparaît à première vue pas critiquable. Pour le surplus, il sied de rappeler que l'examen de la pertinence de dispositions spécifiques dans un cas et non dans l'autre ne relève pas de la compétence du tribunal de céans (cf. supra consid. 6.1).

11.
Les recourantes font remarquer qu'une violation de l'obligation de déclarer de l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF constitue une infraction pénale en application de l'art. 151
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIMF : les infractions intentionnelles ou par dol éventuel peuvent donner lieu à des amendes jusqu'à 10 millions de francs, la négligence à des amendes jusqu'à 100'000 francs. Elles constatent, en outre, que les instances inférieures poursuivent de façon systématique ce qu'elles considèrent être de telles violations, même les plus insignifiantes. Elles relèvent également que les art. 120
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
et 151
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIMF s'appliquent quelle que soit la résidence des auteurs de violations des règles sur la publicité des participations ; aussi tout investisseur, n'importe où dans le monde, doit être informé des dispositions de la LIMF en matière de publicité des participations de même que de la pratique des autorités suisses. Elles jugent inadmissible que l'autorité laisse planer le doute quant aux circonstances susceptibles de donner lieu à des devoirs d'annonce, quant aux personnes à qui le devoir d'annonce incombe, ou quant aux faits qui doivent être annoncés. Elles se réfèrent à l'arrêt 2C_98/2013 dans lequel le Tribunal fédéral a déterminé que la réglementation en matière de publicité des participations devait obéir à une exigence de précision (Bestimmtheitsgebot). Elles déclarent que l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA spécifie sans ambiguïté aucune que l'obligation d'annonce au sens de l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF appartient à l'ayant droit économique de la participation concernée qu'elle définit ; l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
OIMF-FINMA précise, de son côté, que, si une personne peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation dont elle n'est pas l'ayant droit économique (et dont elle ne supporte donc pas le risque économique), elle est soumise à l'obligation d'annonce au sens de l'art. 120 al. 3
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF. Qualifiant ce régime de clair, précis et aisément compréhensible, elles déclarent ne pas être admissible que la FINMA s'en détache pour des motifs et dans des circonstances peu claires, en se prévalant d'une approche économique floue et en laissant entendre que l'obligation d'annonce de l'art. 120 al. 1
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LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF s'applique en réalité à un cercle de personnes entièrement différent de celui défini par sa propre ordonnance. Elles y voient la création d'obligations d'annonce que la loi ne prévoit pas et, de ce fait, de nouveaux états de fait punissables.

11.1 Ainsi que l'ont relevé les recourantes, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'exigence de précision (Bestimmtheitsgebot) à l'arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 déjà cité. Selon cette jurisprudence, dans la mesure où son respect est garanti par des sanctions frappant les actionnaires concernés (art. 41 aLBVM relatif aux conséquences de la violation des obligations de déclarer, actuellement art. 151
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIMF), la réglementation de l'obligation de déclarer obéit à l'exigence précitée. Une sanction ne peut en effet être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi, principe ancré à l'art. 7 CEDH, selon lequel nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; cela découle également des art. 5 al. 1 Cst. et 1 CP. Ainsi, il y a nécessité pour une norme pénale d'être suffisamment précise. La question de savoir quelles exigences doivent être posées à cet égard dépend, entre autres, de la complexité de la matière à régler et de la peine encourue. La loi sera formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances. Le principe du degré de précision de la base légale n'empêchera pas pour autant le législateur d'utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application dépendra de la pratique. Des notions techniques ou relativement indéfinies, susceptibles d'être considérées comme trop vagues en droit pénal général, peuvent en particulier respecter l'exigence de précision en droit pénal économique. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi pourrait le cas échéant s'écarter de la lettre du texte légal, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (cf. arrêt 2C_98/2013 consid. 6.7 et les réf. cit.).

11.2 Il est constant que l'art. 120
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF se trouve formulé de manière large, ne fixant que les seules grandes lignes de l'obligation de déclarer les participations (cf. supra consid. 6.2). On l'a évoqué également, la réalisation des objectifs de la publicité des participations ne reste possible que si les conditions de cette obligation sont interprétées de telle manière qu'une pratique commerciale conduisant à l'établissement d'une participation déterminante dans une société donnée soit toujours couverte par l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.2). Dans cette optique, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF ne limite pas expressément son champ d'application à l'ayant droit économique ; elle vise en outre les acquisitions et aliénations aussi bien directes qu'indirectes ou de concert avec les tiers. Partant, on ne saurait considérer que cette base légale laisserait supposer une telle limitation. Quant à la formulation large de cette disposition, elle ne s'avère en soi pas contraire à l'exigence de précision. Quand bien même, une certaine imprécision se trouverait en tout état de cause relativisée voire compensée par la possibilité offerte par la loi de demander une décision préalable (cf. ATF 136 II 304 consid. 7.7). Enfin, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
LIMF se voit suffisamment et valablement concrétisé dans l'OIMF-FINMA. Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de laisser planer le doute quant aux circonstances susceptibles de donner lieu à des devoirs d'annonce aux personnes à qui cette exigence incombe ou aux faits en découlant.

11.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'obligation de déclarer les participations se trouve ancrée dans la loi de manière suffisamment claire et compréhensible au regard de l'exigence de précision requise.

12.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). Les conclusions principales des recourantes doivent dès lors être rejetées.

À titre subsidiaire, les recourantes concluent à la confirmation de la décision de l'autorité inférieure du 13 juillet 2018. Elles expliquent que leur recours n'a pas pour objet de contester l'adéquation des exemptions et allégements accordés par les instances inférieures dans l'hypothèse où leurs conclusions principales devraient se voir rejetées. Nonobstant, vu les circonstances et compte tenu du rejet de leurs conclusions principales, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur les exemptions et allégements octroyés. Quand bien même cela conduit forcément à la confirmation de la décision entreprise demandée à titre subsidiaire, on ne saurait pour autant considérer le recours comme partiellement admis. Bien plus, mal fondé, le recours doit être rejeté.

13.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF).

En l'espèce, les recourantes ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 8'000 francs, doivent être intégralement mis à leur charge. Ils seront compensés par l'avance de frais d'un montant total de 8'000 francs versée par les recourantes le 26 septembre 2018 dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 8'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- à l'Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA (recommandé).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-5291/2018
Data : 14. maggio 2020
Pubblicato : 06. luglio 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Finanze
Oggetto : Publicité des participations. Décision attaquée devant le TF.


Registro di legislazione
CEDU: 7
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 7 Nessuna pena senza legge - 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
1    Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2    Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
CO: 404
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.
1    Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.
2    Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva.
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
29 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
164 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LFINMA: 7 
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 7 Principi di regolazione - 1 La FINMA disciplina per il tramite di:
1    La FINMA disciplina per il tramite di:
a  ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
b  circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2    Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25
a  i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
b  le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
c  la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
d  gli standard internazionali minimi.
3    La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.
4    Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.
54
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
LICol: 7 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
1    Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2    Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3    Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17
4    Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19
5    Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20
10 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 10 Investitori - 1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
1    Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
2    Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
3    Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all'articolo 4 capoversi 3-5 o all'articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi24.25
3bis    ...26
3ter    Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati:
a  per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi:
a1  un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi,
a2  un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale come quella dell'intermediario finanziario di cui al numero 1,
a3  un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200427 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e
b  che non hanno dichiarato, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.28
4    ...29
5    La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:31
a  ...
b  ...
c  l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale;
d  l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
e  l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
f  la ripartizione dei rischi.
11 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 11 Quote - Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.
13 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 13 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
1    Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35
2    Devono chiedere l'autorizzazione:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SAcCol;
d  la SICAF;
e  la banca depositaria;
h  il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
2bis    Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un'autorizzazione.39
3    Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.40
4    ...41
5    Le persone di cui al capoverso 2 lettere b-d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.42
15 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
1    I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
a  il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c  il contratto di società della SAcCol;
d  lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e  i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2    Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione.
3    I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51
20 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 20 Principi - 1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:55
1    Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:55
a  obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
b  obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività irreprensibile;
c  obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
2    ...58
3    Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.59
78 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 78 Acquisto e riscatto - 1 Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
1    Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
a  nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;
b  nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all'utile di bilancio.
2    Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.
3    Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.
4    La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento in contanti.116
5    Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.
119 
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 119 Definizione - 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
1    Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
a  i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero;
b  le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
2    Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
120
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi
LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
1    Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154
2    L'approvazione è concessa se:155
a  l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b  la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c  la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d  sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e  tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis    Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160
3    Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4    Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162
5    I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163
LInFi: 1 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
1    La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.
2    Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.
10 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
1    Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.
2    Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.
3    Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.
18 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 18 Accesso non discriminatorio e aperto - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.
1    L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.
2    Può limitare l'accesso a detti servizi, se:
a  in tal modo aumenta la sicurezza o l'efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure
b  le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l'attività dell'infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.
20 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
41 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 41 - 1 Prima di accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l'accesso diretto alle sue istituzioni, la sede di negoziazione con sede all'estero (sede di negoziazione estera) necessita del riconoscimento della FINMA.
1    Prima di accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l'accesso diretto alle sue istituzioni, la sede di negoziazione con sede all'estero (sede di negoziazione estera) necessita del riconoscimento della FINMA.
2    La FINMA accorda il riconoscimento se:
a  la sede di negoziazione estera sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate; e
b  le competenti autorità estere di vigilanza:
b1  non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera della sede di negoziazione estera,
b2  garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, e
b3  prestano assistenza amministrativa alla FINMA.
3    La sede di negoziazione estera è considerata riconosciuta se la FINMA constata che:
a  lo Stato in cui ha sede la sede di negoziazione assoggetta le proprie sedi di negoziazione a regolamentazione e vigilanza adeguate; e
b  le condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono adempiute.
4    La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la sede di negoziazione estera non garantisce alle sedi di negoziazione svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le sedi di negoziazione nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
120 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
1    Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2    Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.
3    Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
4    Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione:
a  la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b  la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c  l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d  la modifica del capitale sociale; e
e  l'esercizio di diritti di alienazione.
5    È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.
123 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni:
1    La FINMA emana disposizioni:
a  sulla portata dell'obbligo di comunicazione;
b  sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;
c  sul calcolo dei diritti di voto;
d  sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione;
e  sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120.
2    La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:
a  a breve scadenza;
b  in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  vincolate a condizioni.
3    Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.
134 
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 134 Obbligo di comunicazione - 1 Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
1    Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
2    Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.
3    La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.
4    Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione.
5    La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.
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SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria
LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
1    È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a  viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
b  omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).
2    Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
LIsFi: 20 
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1    La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
2    È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.
3    È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
48 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
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SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
O-COPA: 39 
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA
O-COPA Art. 39 Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali - (art. 134 cpv. 1-3 e 5 LInFi)
a  chiunque detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio o della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta;
b  chiunque agisce d'intesa con terzi ai sensi dell'articolo 12 OInFi-FINMA83 e detiene quindi una partecipazione di almeno il 3 per cento ai sensi della lettera a.
43
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA
O-COPA Art. 43 Pubblicazione - (art. 131 lett. c e 134 LInFi)89
OBVM-CFB: 9  23
OInFi-FINMA: 10 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.
2    Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall'avente economicamente diritto, secondo l'articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l'obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all'obbligo di comunicazione.19
3    Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:
a  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
b  un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
c  nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
11 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
a  l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;
b  l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c  l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
17 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe - (art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l'alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.
2    È soggetta all'obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell'ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari:
a  nelle operazioni di prestito, il mutuatario;
b  nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l'acquirente;
c  nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
3    Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.
4    Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
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SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
1    Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).24
2    Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a  gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
b  per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c  nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d  ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25
4    Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l'offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26
5    L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
a  l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l'esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b  l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
b1  la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
b2  tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
6    Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a  un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b  una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7    Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
8    Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
9    Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
19 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi)
1    Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che:27
a  detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
b  detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
c  detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
2    Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell'emittente28 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.
3    I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l'articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.29
21 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1    In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2    L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
22 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 22 Contenuto della dichiarazione - (art. 123 cpv. 1 LInFi)
1    La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a  quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
b  fatti originanti l'obbligo di comunicazione, quali:
b1  l'acquisto,
b10  la modifica delle indicazioni dichiarate;
b2  l'alienazione,
b3  il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
b4  l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,
b5  la modifica del capitale sociale,
b6  il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 17,
b7  la decisione di un tribunale o di un'autorità,
b8  la motivazione di un'intesa comune,
b9  la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
c  momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
d  momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
e  cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o dell'alienante.
2    Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a  nei casi di cui all'articolo 120 capoverso 3 LInFi:
a1  la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
a2  se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
b  nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12, le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
d  nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN, l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
d1  l'identità dell'emittente,
d2  il sottostante,
d3  il rapporto di opzione,
d4  il prezzo di esercizio,
d5  il termine di esercizio,
d6  le modalità di esercizio;
e  nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso 3, l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
f  nel caso dei negozi giuridici di cui all'articolo 17:
f1  la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
f2  il genere di negozio giuridico,
f3  la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
3    In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.
26 
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
1    Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
a  sono a breve scadenza;
b  non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
c  sono vincolate a condizioni.
2    Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
3    Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
28
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria
OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi)
1    Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
2    L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
3    L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
4    La FINMA emana una decisione se:
a  intende statuire essa stessa nella causa;
b  il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c  l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5    Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.
6    Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7    Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
OPI: 40
SR 832.30 Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni
OPI Art. 40 Lotta contro l'incendio - 1 I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.
1    I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.
2    I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d'incendio.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
Registro DTF
116-II-525 • 120-V-496 • 124-III-350 • 128-II-247 • 130-II-530 • 131-II-200 • 131-II-271 • 131-II-306 • 131-II-587 • 132-V-74 • 133-II-35 • 135-I-279 • 136-II-165 • 136-II-304 • 136-II-457 • 137-II-371 • 137-III-217 • 137-V-321 • 138-III-694 • 139-II-460 • 141-II-14 • 141-II-169 • 141-V-495 • 141-V-557 • 142-I-155 • 142-II-154 • 142-II-243 • 143-II-87 • 144-II-313 • 144-II-454 • 144-V-313 • 145-I-167 • 145-IV-17
Weitere Urteile ab 2000
2C_260/2019 • 2C_275/2014 • 2C_345/2015 • 2C_345/2016 • 2C_642/2007 • 2C_872/2015 • 2C_98/2013 • 4A_13/2018
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
diritto di voto • autorità inferiore • avente diritto economico • tribunale federale • obbligo d'annunciare • esaminatore • incombenza • diritto di essere sentito • trust • parte alla procedura • legittimazione ricorsuale • concerto • consiglio federale • tribunale amministrativo federale • rapporto esplicativo • menzione • società madre • violenza carnale • persona giuridica • delega di competenza
... Tutti
BVGE
2014/24 • 2009/6 • 2007/6
BVGer
A-1393/2006 • A-1626/2010 • A-221/2016 • A-3127/2008 • A-545/2012 • B-2203/2018 • B-5291/2018 • B-7972/2008
AS
AS 2007/5759 • AS 1997/68
FF
1993/I/1269 • 2005/5993 • 2014/7235