SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi) |
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a | sono a breve scadenza; |
b | non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | sono vincolate a condizioni. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
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1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
|
1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
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1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi) |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi) |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi) |
|
a | sono a breve scadenza; |
b | non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | sono vincolate a condizioni. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi) |
|
a | intende statuire essa stessa nella causa; |
b | il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o |
c | l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi) |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi) |
|
a | sono a breve scadenza; |
b | non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | sono vincolate a condizioni. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 22 Contenuto della dichiarazione - (art. 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | nei casi di cui all'articolo 120 capoverso 3 LInFi: |
a1 | la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione, |
a2 | se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata); |
b | nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 12, le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza; |
b1 | l'acquisto, |
b10 | la modifica delle indicazioni dichiarate; |
b2 | l'alienazione, |
b3 | il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi), |
b4 | l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15, |
b5 | la modifica del capitale sociale, |
b6 | il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 17, |
b7 | la decisione di un tribunale o di un'autorità, |
b8 | la motivazione di un'intesa comune, |
b9 | la modifica nella composizione di un gruppo, oppure |
c | nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero; |
d | nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non hanno un ISIN, l'indicazione delle condizioni essenziali, quali: |
d1 | l'identità dell'emittente, |
d2 | il sottostante, |
d3 | il rapporto di opzione, |
d4 | il prezzo di esercizio, |
d5 | il termine di esercizio, |
d6 | le modalità di esercizio; |
e | nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso 3, l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti; |
f | nel caso dei negozi giuridici di cui all'articolo 17: |
f1 | la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati, |
f2 | il genere di negozio giuridico, |
f3 | la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 o alla controparte. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi) |
|
a | intende statuire essa stessa nella causa; |
b | il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o |
c | l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi) |
|
a | intende statuire essa stessa nella causa; |
b | il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o |
c | l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 28 Procedura - (art. 123, 124 LInFi) |
|
a | intende statuire essa stessa nella causa; |
b | il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o |
c | l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi) |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 26 Deroghe e agevolazioni - (art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi) |
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a | sono a breve scadenza; |
b | non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | sono vincolate a condizioni. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
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1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe - (art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | nelle operazioni di prestito, il mutuatario; |
b | nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l'acquirente; |
c | nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi) |
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a | detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; |
b | detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; |
c | detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto; |
b | l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente; |
c | l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. |
|
1 | Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. |
2 | Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17 |
4 | Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19 |
5 | Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20 |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 7 Definizione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. |
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1 | Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. |
2 | Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari (LSerFi).16 17 |
4 | Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201818 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.19 |
5 | Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.20 |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 10 Investitori - 1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale. |
|
1 | Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale. |
2 | Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati. |
3 | Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all'articolo 4 capoversi 3-5 o all'articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi24.25 |
3bis | ...26 |
3ter | Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati: |
a | per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi: |
a1 | un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi, |
a2 | un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale come quella dell'intermediario finanziario di cui al numero 1, |
a3 | un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200427 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e |
b | che non hanno dichiarato, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.28 |
4 | ...29 |
5 | La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:31 |
a | ... |
b | ... |
c | l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale; |
d | l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento; |
e | l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti; |
f | la ripartizione dei rischi. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 11 Quote - Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 119 Definizione - 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: |
|
1 | Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: |
a | i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero; |
b | le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. |
2 | Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 119 Definizione - 1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: |
|
1 | Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri: |
a | i patrimoni accumulati in vista dell'investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all'estero; |
b | le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. |
2 | Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all'estero il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 18 Accesso non discriminatorio e aperto - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi. |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi. |
2 | Può limitare l'accesso a detti servizi, se: |
a | in tal modo aumenta la sicurezza o l'efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure |
b | le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l'attività dell'infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 13 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35 |
|
1 | Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.35 |
2 | Devono chiedere l'autorizzazione: |
a | ... |
b | la SICAV; |
c | la SAcCol; |
d | la SICAF; |
e | la banca depositaria; |
feg | ... |
h | il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. |
2bis | Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un'autorizzazione.39 |
3 | Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.40 |
4 | ...41 |
5 | Le persone di cui al capoverso 2 lettere b-d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.42 |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: |
|
1 | I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: |
a | il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25); |
b | lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV; |
c | il contratto di società della SAcCol; |
d | lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF; |
e | i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati. |
2 | Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione. |
3 | I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51 |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154 |
|
1 | Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154 |
2 | L'approvazione è concessa se:155 |
a | l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori; |
b | la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento; |
c | la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione; |
d | sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera; |
e | tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. |
2bis | Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita. |
4 | Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162 |
5 | I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163 |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
a | viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121; |
b | omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134). |
2 | Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 134 Obbligo di comunicazione - 1 Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società. |
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1 | Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società. |
2 | Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo. |
3 | La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta. |
4 | Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione. |
5 | La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3. |
SR 832.30 Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI Art. 40 Lotta contro l'incendio - 1 I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi) |
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a | detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; |
b | detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; |
c | detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 39 Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali - (art. 134 cpv. 1-3 e 5 LInFi) |
|
a | chiunque detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio o della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta; |
b | chiunque agisce d'intesa con terzi ai sensi dell'articolo 12 OInFi-FINMA84 e detiene quindi una partecipazione di almeno il 3 per cento ai sensi della lettera a. |
SR 954.195.1 Ordinanza commissionale del 21 agosto 2008 sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) - Ordinanza commissionale OPA O-COPA Art. 43 Pubblicazione - (art. 131 lett. c e 134 LInFi)90 |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
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1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
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1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
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1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
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1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi - L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto; |
b | l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente; |
c | l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto; |
b | l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente; |
c | l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
|
1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
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1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 7 Principi di regolazione - 1 La FINMA disciplina per il tramite di: |
|
1 | La FINMA disciplina per il tramite di: |
a | ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e |
b | circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. |
2 | Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25 |
a | i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; |
b | le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; |
c | la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e |
d | gli standard internazionali minimi. |
3 | La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. |
4 | Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
|
1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 21 Decisione preliminare - (art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi) |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe - (art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | nelle operazioni di prestito, il mutuatario; |
b | nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l'acquirente; |
c | nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare - (art. 123 cpv. 2 LInFi) |
|
a | detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; |
b | detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; |
c | detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 11 Quote - Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
|
1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 15 Obbligo di approvazione - 1 I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: |
|
1 | I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: |
a | il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25); |
b | lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV; |
c | il contratto di società della SAcCol; |
d | lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF; |
e | i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati. |
2 | Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un'apposita approvazione. |
3 | I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.51 |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154 |
|
1 | Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154 |
2 | L'approvazione è concessa se:155 |
a | l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori; |
b | la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento; |
c | la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione; |
d | sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera; |
e | tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. |
2bis | Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita. |
4 | Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162 |
5 | I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163 |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti - (art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto; |
b | l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente; |
c | l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 120 Obbligo di approvazione - 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154 |
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1 | Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.154 |
2 | L'approvazione è concessa se:155 |
a | l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori; |
b | la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento; |
c | la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione; |
d | sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera; |
e | tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. |
2bis | Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.160 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un'autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita. |
4 | Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018161 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.162 |
5 | I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.163 |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 123 Competenze della FINMA - 1 La FINMA emana disposizioni: |
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1 | La FINMA emana disposizioni: |
a | sulla portata dell'obbligo di comunicazione; |
b | sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione; |
c | sul calcolo dei diritti di voto; |
d | sul termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione; |
e | sul termine entro il quale una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 120. |
2 | La FINMA può, per motivi importanti, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni: |
a | a breve scadenza; |
b | in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o |
c | vincolate a condizioni. |
3 | Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
|
1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
|
a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 18 Investimenti collettivi di capitale - (art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; |
b | una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati. |
b1 | la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e |
b2 | tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto. |
c | nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; |
d | ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
a | viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121; |
b | omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134). |
2 | Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
a | viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121; |
b | omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134). |
2 | Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) - Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria OInFi-FINMA Art. 10 Principi - (art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) |
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a | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
b | un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato; |
c | nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione - 1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: |
a | viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121; |
b | omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134). |
2 | Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 120 Obbligo di comunicazione - 1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
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1 | Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati. |
2 | Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi. |
3 | Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1. |
4 | Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: |
a | la prima quotazione di titoli di partecipazione; |
b | la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento; |
c | l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto; |
d | la modifica del capitale sociale; e |
e | l'esercizio di diritti di alienazione. |
5 | È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |