SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 20225 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione); |
b | carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia; |
c | diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale; |
d | attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera; |
e | certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
f | attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima; |
g | impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato; |
h | capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio; |
i | protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; |
j | fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione); |
b | carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia; |
c | diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale; |
d | attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera; |
e | certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
f | attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima; |
g | impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato; |
h | capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio; |
i | protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; |
j | fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 20225 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.12 |
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1 | Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.12 |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche i provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell'ambiente, del sottosuolo, dell'energia, dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, della circolazione stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.13 |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
5 | Se gli obiettivi di riduzione non possono essere raggiunti, la Confederazione può acquisire gli attestati internazionali necessari al loro raggiungimento.14 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione); |
b | carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia; |
c | diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale; |
d | attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera; |
e | certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
f | attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima; |
g | impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato; |
h | capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio; |
i | protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; |
j | fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
|
a | procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti; |
b | mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici; |
c | organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; |
d | promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; |
e | garantire la protezione dei dati nella statistica federale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
|
1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
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a | procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti; |
b | mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici; |
c | organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; |
d | promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; |
e | garantire la protezione dei dati nella statistica federale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
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1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.012.1 Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) - Ordinanza sulle rilevazioni statistiche Art. 3a Principi statistici e standard - 1 Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico. |
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1 | Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico. |
2 | Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in particolare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 25 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
2 | Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 25 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
2 | Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.12 |
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1 | Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.12 |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche i provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell'ambiente, del sottosuolo, dell'energia, dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, della circolazione stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.13 |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
5 | Se gli obiettivi di riduzione non possono essere raggiunti, la Confederazione può acquisire gli attestati internazionali necessari al loro raggiungimento.14 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
|
1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
|
1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 34 degli edifici - 1 Fatti salvi gli articoli 34a e 35, i mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati per il finanziamento di provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei mesi invernali. Al riguardo si tiene conto del bilancio di CO2 dei materiali edili impiegati. |
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1 | Fatti salvi gli articoli 34a e 35, i mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati per il finanziamento di provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei mesi invernali. Al riguardo si tiene conto del bilancio di CO2 dei materiali edili impiegati. |
2 | La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di promozione di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne85. I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne. Sono fatte salve le seguenti particolarità: |
a | i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi miranti a incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a combustibili fossili, e ne garantiscono un'attuazione armonizzata; |
b | i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili; il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
|
1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 5 Computo unico - Le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti possono essere computati una sola volta ai fini dell'adempimento degli obblighi secondo la presente legge. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
|
1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione - 1 Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni. |
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1 | Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni. |
2 | Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici. |
3 | L'elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all'unità amministrativa, alla corporazione o all'istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all'Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale. |
4 | L'Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 36 Distribuzione alla popolazione e all'economia - 1 Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato: |
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1 | Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato: |
a | i proventi della tassa sul CO2 che non sono restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32b; |
b | la parte dei proventi della tassa sul CO2 che non è utilizzata per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici e per promuovere l'energia rinnovabile e le tecnologie per la riduzione dei gas serra; |
c | i mezzi eccedenti l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33a capoverso 2; e |
d | i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 3; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.91 |
2 | La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo. |
3 | La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. Tale quota è distribuita in funzione della massa salariale sulla quale il datore di lavoro versa i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione secondo l'articolo 3 della legge del 25 giugno 198292 sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.93 |
4 | Ai gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione non spetta alcuna quota dei proventi della tassa sul CO2.94 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 13 Costi del capitale computabili - 1 I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. |
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1 | I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. |
2 | Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. |
3 | Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:93 |
a | sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo: |
a1 | i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e |
a2 | il capitale netto d'esercizio necessario all'esercizio della rete; |
b | il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito (costo medio ponderato del capitale, «Weighted Average Cost of Capital», WACC). |
3bis | Il DATEC fissa ogni anno il WACC sulla base dei calcoli dell'UFE di cui all'allegato 1. Consulta preventivamente la ElCom.95 |
3ter | Il DATEC pubblica il WACC per l'anno successivo entro la fine di marzo in Internet e sul Foglio federale.96 |
4 | Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. Devono essere detratti i costi d'esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete. In ogni caso è computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così ottenuto deve essere detratto il 20 per cento.97 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili fossili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili fossili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |