SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
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1 | La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
2 | Il Consiglio federale designa i gas serra. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
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1 | La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
2 | Il Consiglio federale designa i gas serra. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
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1 | L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari. |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
|
a | procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti; |
b | mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici; |
c | organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; |
d | promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; |
e | garantire la protezione dei dati nella statistica federale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
|
1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
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a | procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti; |
b | mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici; |
c | organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; |
d | promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; |
e | garantire la protezione dei dati nella statistica federale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
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1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.012.1 Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) - Ordinanza sulle rilevazioni statistiche Art. 3a Principi statistici e standard - 1 Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico. |
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1 | Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico. |
2 | Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in particolare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 25 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
2 | Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 25 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
2 | Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
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1 | L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari. |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
|
3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 26 Principio - 1 Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
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1 | Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
2 | Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.33 |
3 | L'aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 5 centesimi per litro. |
4 | Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 34 degli edifici - 1 Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la diminuzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 della legge federale del 30 settembre 201661 sull'energia (LEne). |
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1 | Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la diminuzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 della legge federale del 30 settembre 201661 sull'energia (LEne). |
2 | Per ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 degli edifici, la Confederazione sostiene i progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Vi destina una piccola parte delle risorse di cui al capoverso 1, ma al massimo 30 milioni di franchi. Il Consiglio federale stabilisce i criteri e le modalità del sostegno nonché l'importo annuo massimo degli aiuti finanziari. |
3 | I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità: |
a | a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEne i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata; |
b | in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono suddivisi in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare. Il contributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento delle risorse disponibili. Il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma. |
4 | Se non sono impiegate, le risorse a disposizione di cui al capoverso 1 sono distribuite alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 26 Principio - 1 Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
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1 | Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
2 | Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.33 |
3 | L'aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 5 centesimi per litro. |
4 | Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 5 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero - Nel calcolo delle emissioni conformemente alla presente legge, il Consiglio federale può tener conto in misura adeguata delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all'estero. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione - 1 Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni. |
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1 | Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni. |
2 | Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici. |
3 | L'elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all'unità amministrativa, alla corporazione o all'istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all'Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale. |
4 | L'Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 36 Distribuzione alla popolazione e all'economia - 1 I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati. |
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1 | I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati. |
2 | La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo. |
3 | La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della LF del 20 dic. 194662 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 13 Costi del capitale computabili - 1 I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. |
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1 | I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. |
2 | Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. |
3 | Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:71 |
a | sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo: |
a1 | i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e |
a2 | il capitale netto d'esercizio necessario all'esercizio della rete; |
b | il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito (costo medio ponderato del capitale, «Weighted Average Cost of Capital», WACC). |
3bis | Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa annualmente il WACC conformemente all'allegato 1.73 |
4 | Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. Devono essere detratti i costi d'esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete. In ogni caso è computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così ottenuto deve essere detratto il 20 per cento.74 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |