SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
|
1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 45 - 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
|
1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 47 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
|
1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
2 | Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 |
3 | All'esecuzione può associare i Cantoni.48 |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 9 Limitazione dell'esposizione alle radiazioni - Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 47 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
2 | Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 |
3 | All'esecuzione può associare i Cantoni.48 |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 9 Limitazione dell'esposizione alle radiazioni - Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 9 Limitazione dell'esposizione alle radiazioni - Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
|
1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 47 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
|
1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
2 | Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 |
3 | All'esecuzione può associare i Cantoni.48 |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
|
1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
|
a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
|
a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 101 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
|
1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati. |
3 | L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della LRaP 73, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.74 |
4 | Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico. |
5 | Per l'esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni. |
6 | Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità esecutiva può consultare terzi per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per l'attuazione di esami e controlli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
|
a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
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a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta - 1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
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1 | In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per: |
a | proteggere la popolazione; |
b | assicurare l'approvvigionamento del Paese; |
c | preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili. |
2 | Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare: |
a | le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie; |
b | l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate; |
c | l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali. |
3 | Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 47 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione. |
2 | Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47 |
3 | All'esecuzione può associare i Cantoni.48 |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 42 Emolumenti - Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per: |
|
a | il rilascio, il trasferimento, la modificazione e la revoca di licenze; |
b | l'esercizio della sorveglianza e l'esecuzione dei controlli; |
c | la raccolta, il condizionamento, il deposito e l'eliminazione delle scorie radioattive. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 3a Principio di causalità - I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 2 Principio di causalità - Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 3 Disposizioni complementari - In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare: |
|
a | per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 20038 sull'energia nucleare; |
b | per i danni d'origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, la legge del 18 marzo 19839 sulla responsabilità civile in materia nucleare; |
c | per il trasporto di sostanze radioattive all'esterno dell'area dell'impresa, le prescrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | ai beni nucleari; |
b | agli impianti nucleari; |
c | alle scorie radioattive: |
c1 | prodotte in impianti nucleari, o |
c2 | fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP). |
2 | Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge: |
a | i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare; |
b | gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive; |
c | beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità. |
3 | Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
|
1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
|
1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
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SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 13 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di massima - 1 L'autorizzazione di massima può essere rilasciata se: |
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1 | L'autorizzazione di massima può essere rilasciata se: |
a | può essere garantita la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; |
b | non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio; |
c | vi è una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell'impianto; |
d | è fornita la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte; |
e | la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata; |
f | non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale; |
g | per quanto concerne i depositi in strati geologici profondi, i risultati delle indagini geologiche confermano che il sito è adeguato. |
2 | L'autorizzazione di massima è rilasciata a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. Un'impresa estera deve avere una succursale iscritta nel registro di commercio. Nella misura in cui non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può rifiutare l'autorizzazione di massima a un'impresa organizzata secondo il diritto estero, se lo Stato sede dell'impresa non concede la reciprocità. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
|
a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 84 Emolumenti dei Cantoni - I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: |
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a | la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza; |
b | la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive; |
c | la formazione destinata al corpo di guardia; |
d | la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici. |
|
1 | Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici. |
2 | È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso. |
3 | Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 814.50 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP) LRaP Art. 4 Principio di causalità - Le spese dei provvedimenti presi secondo la presente legge sono addossate a chi ne è la causa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |