SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
|
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
|
1 | Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
2 | Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 22 Giurisdizione cantonale - Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 184 Nomina e mandato - 1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 184 Nomina e mandato - 1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
|
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 2 Materie esplosive - Sono considerate materie esplosive in particolare: |
|
a | i composti puri come pentrite, trinitrotoluolo ed esogeno; |
b | i miscugli esplosivi come la polvere nera da mina (polvere esplosiva), le materie esplosive contenenti nitroglicerina o nitroglicolo, quelle contenenti nitrato d'ammonio, gelatine esplosive ed emulsioni esplosive; |
c | gli innescanti come l'azoditrato di piombo e lo stifnato di piombo; |
d | le micce detonanti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
|
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 221 - 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 221 - 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 221 - 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 8a Principio - Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.21 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 1a Definizioni - 1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
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1 | Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
a | sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; |
b | esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; |
c | fuochi d'artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1-F412); |
d | fuochi d'artificio professionali: i fuochi d'artificio della categoria F4; |
e | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; |
2 | Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15-17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14-16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell'allegato 15.18 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 24 - 1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
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1 | I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
a | sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE62; |
b | sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; |
c | adempiono le condizioni di cui all'articolo 26. |
2 | I fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d'identificazione CH. Se quest'ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all'UCE. |
3 | Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici: |
a | utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; |
b | destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 24 - 1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
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1 | I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
a | sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE62; |
b | sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; |
c | adempiono le condizioni di cui all'articolo 26. |
2 | I fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d'identificazione CH. Se quest'ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all'UCE. |
3 | Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici: |
a | utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; |
b | destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni - 1 Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell'ADR71 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. |
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1 | Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell'ADR71 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. |
2 | Su ogni unità elementare d'imballaggio destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni singolo pezzo pirotecnico, figurano almeno: |
a | il nome, il tipo e la categoria dei pezzi nonché i limiti minimi d'età applicabili alla sua fornitura; |
b | le istruzioni per l'uso e, se del caso, la distanza minima di sicurezza; |
c | il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo/dell'Unione europea, dell'importatore; |
d | l'anno di fabbricazione; |
e | il peso lordo e la quantità netta di materiale esplosivo attivo; |
f | le informazioni pertinenti di cui all'allegato 2; |
g | per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, l'uso previsto e la data di scadenza stabilita dal fabbricante; |
h | per i fuochi d'artificio delle categorie F1-F3, il numero d'identificazione CH attribuito dall'UCE. |
3 | Le indicazioni devono essere redatte nelle tre lingue ufficiali in modo chiaro e inequivocabile. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
|
1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
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1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
|
1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010 - 1 e 2 ...180 |
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1 | e 2 ...180 |
a | 1° gennaio 2012 per i fuochi d'artificio delle categorie F1-F3; |
b | 1° gennaio 2014 per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e F4. |
3 | Con l'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, i pezzi pirotecnici non necessitano di alcun attestato di conformità, se la loro ammissione è avvenuta conformemente al diritto anteriore e non è ancora scaduta. Quest'esenzione è valida fino alla scadenza dell'ammissione, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. |
4 | ...181 |
5 | Se per un pezzo pirotecnico non sono state ancora definite le norme necessarie per la procedura di valutazione della conformità, prevista dall'articolo 25, l'UCE è competente per l'ammissione secondo le disposizioni dell'allegato 16. |
6 | I pezzi pirotecnici della categoria T2 possono essere forniti all'acquirente senza permesso d'uso, finché il permesso d'uso per pezzi pirotecnici e il permesso d'acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. |
7 | I pezzi pirotecnici della categoria F4 possono essere forniti all'acquirente, dopo che questi è stato informato dal venditore in merito all'uso e alle disposizioni da osservare in materia di sicurezza e finché il permesso d'uso per pezzi pirotecnici e il permesso d'acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. |
8 | I permessi d'uso ai sensi dell'articolo 14 LEspl rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, rimangono validi. Le abilitazioni sono tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica. |
9 | I permessi di brillamento A con data anteriore al 1° gennaio 1991 nonché la menzione speciale per staccare valanghe con data d'esame anteriore al 1° gennaio 1988 abilitano soltanto all'utilizzazione entro i limiti finora ammessi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 8a Principio - Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.21 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
|
1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 24 - 1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
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1 | I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
a | sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE62; |
b | sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; |
c | adempiono le condizioni di cui all'articolo 26. |
2 | I fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d'identificazione CH. Se quest'ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all'UCE. |
3 | Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici: |
a | utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; |
b | destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 1a Definizioni - 1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
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1 | Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
a | sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; |
b | esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; |
c | fuochi d'artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1-F412); |
d | fuochi d'artificio professionali: i fuochi d'artificio della categoria F4; |
e | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; |
2 | Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15-17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14-16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell'allegato 15.18 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 26 Restituzione, distruzione - 1 Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
|
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 40 Rapporto con altre leggi penali - 1 Gli articoli 224 a 226 del Codice penale61 escludono l'irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l'atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell'illecito sia su quello della colpa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |