SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
|
1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
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1 | Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
2 | Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
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1 | Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
a | i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti; |
b | i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; |
c | la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere; |
d | i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter; |
e | i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe; |
f | i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali; |
g | i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k; |
h | i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; |
i | i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo; |
j | i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione; |
k | le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331; |
l | i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
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1 | Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6: |
a | i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti; |
b | i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; |
c | la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere; |
d | i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter; |
e | i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe; |
f | i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali; |
g | i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k; |
h | i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; |
i | i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo; |
j | i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione; |
k | le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331; |
l | i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 22 Giurisdizione cantonale - Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 26 Competenza plurima - 1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale. |
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1 | Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale. |
2 | Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali. |
3 | La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata. |
4 | Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 184 Nomina e mandato - 1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
|
1 | Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
2 | Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene: |
a | la designazione del perito; |
b | eventualmente, l'annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l'elaborazione della perizia; |
c | quesiti formulati in modo preciso; |
d | il termine per presentare la perizia; |
e | l'avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all'obbligo del segreto; |
f | l'avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l'articolo 307 CP104. |
3 | Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l'alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA. |
4 | Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia. |
5 | Se opportuno nell'interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti. |
6 | Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa. |
7 | Se l'accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l'assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 184 Nomina e mandato - 1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
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1 | Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
2 | Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene: |
a | la designazione del perito; |
b | eventualmente, l'annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l'elaborazione della perizia; |
c | quesiti formulati in modo preciso; |
d | il termine per presentare la perizia; |
e | l'avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all'obbligo del segreto; |
f | l'avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l'articolo 307 CP104. |
3 | Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l'alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA. |
4 | Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia. |
5 | Se opportuno nell'interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti. |
6 | Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa. |
7 | Se l'accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l'assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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1 | Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
2 | Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:15 |
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 2 Materie esplosive - Sono considerate materie esplosive in particolare: |
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a | i composti puri come pentrite, trinitrotoluolo ed esogeno; |
b | i miscugli esplosivi come la polvere nera da mina (polvere esplosiva), le materie esplosive contenenti nitroglicerina o nitroglicolo, quelle contenenti nitrato d'ammonio, gelatine esplosive ed emulsioni esplosive; |
c | gli innescanti come l'azoditrato di piombo e lo stifnato di piombo; |
d | le micce detonanti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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1 | Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
2 | Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:15 |
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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1 | Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
2 | Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:15 |
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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1 | Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
2 | Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:15 |
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
|
a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il colpevole è perseguito d'ufficio,177 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il colpevole è perseguito d'ufficio,177 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 221 - 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone. |
3 | Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 221 - 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone. |
3 | Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 221 - 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone. |
3 | Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
|
1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...509 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 8a Principio - Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.21 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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1 | Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
2 | La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31 |
3 | Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: |
a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
3bis | Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32 |
4 | I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. |
5 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami. |
6 | ...34 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 1a Definizioni - 1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
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1 | Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
a | sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; |
b | esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; |
c | fuochi d'artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1-F412); |
d | fuochi d'artificio professionali: i fuochi d'artificio della categoria F4; |
e | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; |
fbis | commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 agli utilizzatori; |
g | persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso d'uso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LEspl. |
2 | Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15-17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14-16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell'allegato 15.18 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 24 - 1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
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1 | I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
a | sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE62; |
b | sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; |
c | adempiono le condizioni di cui all'articolo 26. |
2 | I fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d'identificazione CH. Se quest'ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all'UCE. |
3 | Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici: |
a | utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; |
b | destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 24 - 1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
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1 | I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
a | sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE62; |
b | sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; |
c | adempiono le condizioni di cui all'articolo 26. |
2 | I fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d'identificazione CH. Se quest'ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all'UCE. |
3 | Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici: |
a | utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; |
b | destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni - 1 Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell'ADR71 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. |
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1 | Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell'ADR71 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. |
2 | Su ogni unità elementare d'imballaggio destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni singolo pezzo pirotecnico, figurano almeno: |
a | il nome, il tipo e la categoria dei pezzi nonché i limiti minimi d'età applicabili alla sua fornitura; |
b | le istruzioni per l'uso e, se del caso, la distanza minima di sicurezza; |
c | il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo/dell'Unione europea, dell'importatore; |
d | l'anno di fabbricazione; |
e | il peso lordo e la quantità netta di materiale esplosivo attivo; |
f | le informazioni pertinenti di cui all'allegato 2; |
g | per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, l'uso previsto e la data di scadenza stabilita dal fabbricante; |
h | per i fuochi d'artificio delle categorie F1-F3, il numero d'identificazione CH attribuito dall'UCE. |
3 | Le indicazioni devono essere redatte nelle tre lingue ufficiali in modo chiaro e inequivocabile. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
|
1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
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1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010 - 1 e 2 ...180 |
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1 | e 2 ...180 |
a | 1° gennaio 2012 per i fuochi d'artificio delle categorie F1-F3; |
b | 1° gennaio 2014 per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e F4. |
3 | Con l'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, i pezzi pirotecnici non necessitano di alcun attestato di conformità, se la loro ammissione è avvenuta conformemente al diritto anteriore e non è ancora scaduta. Quest'esenzione è valida fino alla scadenza dell'ammissione, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. |
4 | ...181 |
5 | Se per un pezzo pirotecnico non sono state ancora definite le norme necessarie per la procedura di valutazione della conformità, prevista dall'articolo 25, l'UCE è competente per l'ammissione secondo le disposizioni dell'allegato 16. |
6 | I pezzi pirotecnici della categoria T2 possono essere forniti all'acquirente senza permesso d'uso, finché il permesso d'uso per pezzi pirotecnici e il permesso d'acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. |
7 | I pezzi pirotecnici della categoria F4 possono essere forniti all'acquirente, dopo che questi è stato informato dal venditore in merito all'uso e alle disposizioni da osservare in materia di sicurezza e finché il permesso d'uso per pezzi pirotecnici e il permesso d'acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. |
8 | I permessi d'uso ai sensi dell'articolo 14 LEspl rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, rimangono validi. Le abilitazioni sono tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica. |
9 | I permessi di brillamento A con data anteriore al 1° gennaio 1991 nonché la menzione speciale per staccare valanghe con data d'esame anteriore al 1° gennaio 1988 abilitano soltanto all'utilizzazione entro i limiti finora ammessi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 8a Principio - Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.21 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
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1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 24 - 1 I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
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1 | I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:60 |
a | sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2013/29/UE62; |
b | sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; |
c | adempiono le condizioni di cui all'articolo 26. |
2 | I fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d'identificazione CH. Se quest'ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all'UCE. |
3 | Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici: |
a | utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; |
b | destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 1a Definizioni - 1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
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1 | Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
a | sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; |
b | esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; |
c | fuochi d'artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1-F412); |
d | fuochi d'artificio professionali: i fuochi d'artificio della categoria F4; |
e | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; |
fbis | commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 agli utilizzatori; |
g | persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso d'uso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LEspl. |
2 | Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15-17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14-16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell'allegato 15.18 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 26 Restituzione, distruzione - 1 Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti. |
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1 | Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti. |
2 | Tale norma s'applica per analogia ai pezzi pirotecnici. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
|
1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...509 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
|
1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.152 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
|
1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 40 Rapporto con altre leggi penali - 1 Gli articoli 224 a 226 del Codice penale61 escludono l'irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l'atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell'illecito sia su quello della colpa. |
|
1 | Gli articoli 224 a 226 del Codice penale61 escludono l'irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l'atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell'illecito sia su quello della colpa. |
2 | e 3 ...62 |
4 | Le disposizioni penali della presente legge prevalgono sugli articoli 49 e 50 della legge del 15 dicembre 200063 sui prodotti chimici e sugli articoli 112 e 113 della legge del 20 marzo 198164 sull'assicurazione contro gli infortuni.65 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
|
a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
|
1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...509 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
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1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...509 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
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1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.152 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
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1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.152 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |