Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2021.3
Sentenza del 28 maggio 2021 Corte penale
Composizione
Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis
Parti
Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini
Oggetto
Riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione
Fatti:
A. Il 16 giugno 2015 la Polizia di Stato – Squadra Mobile – di Milano ha presentato una richiesta di osservazione transfrontaliera urgente nei confronti di B. (che già dal 2008 sarebbe emigrato in Svizzera e sarebbe solito effettuare frequenti viaggi dall'Italia alla Svizzera dove risulta domiciliato a U., in ragione dell’esistenza di contatti saltuari in contesti economici, verosimilmente volti al riciclaggio di ingenti importi di denaro, emersi con C. e D., entrambi da anni considerati vicini al sodalizio camorrista "E." ed indagati nel procedimento penale italiano (act. MPC 09.04.0055 e segg.).
B. A seguito di un incontro delle autorità elvetiche con gli investigatori della Squadra Mobile milanese svoltasi sempre il 16 giugno 2015, è stata avviata l’indagine preliminare di polizia denominata “G.”.
C. Il 6 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) hanno convenuto per la comunicazione spontanea d'informazioni a quest’ultimo. Già il 9 luglio 2015 la DDA, che già conduceva un procedimento penale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al MPC una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra investigativa comune (act. MPC 05.01.0001 e segg.).
D. Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
E. Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è ulteriormente stata estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
F. Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
G. Parallelamente, a seguito della denuncia penale della FINMA di data 24 aprile 2019 (act. MPC 05.04.0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
H. Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
I. Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concernente H. (in quanto egli si trovava all’estero e non aveva mai potuto essere interrogato) da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (act. MPC 03.00.0046 e segg.).
J. Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (act. MPC 03.00.0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
K. Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (act. MPC 03.00.0066 e segg.), rispettivamente di J. (act. MPC 03.00.0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato.
L. Il 22 giugno 2020 l’avv. Marcellini ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei confronti di A. (act. MPC 03.00.0190). Il 15 gennaio 2021, nel termine impartitogli dal MPC prima della promozione dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF), l’avv. Marcellini ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 03.00.0194 e segg.).
M. Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
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SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
N. Mediante missiva del 17 febbraio 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 168.250.001 e seg.). Il 19 febbraio 2021 il difensore di A. e il 3 marzo 2021 il MPC, hanno comunicato di non avere istanze probatorie da presentare. Con decreto del 7 aprile 2021, la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti relativi all’imputato, non appena pervenuti alla Corte: l’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano, l’estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti aggiornato, la documentazione fiscale per gli anni 2018-2020 e il formulario sulla situazione personale e patrimoniale (act. SK 168.250.003 e segg.; 168.231.1.005 e segg.; 168.231.3.002; 168.231.2.002-100; 168.231.4.005-011). La Corte ha in seguito deciso l’acquisizione della documentazione fiscale di A. per gli anni dal 2014 al 2017 e della società L. SA per gli anni 2014 e 2015, come pure la decisione di tassazione per l’anno 2014 e la documentazione fiscale per l’anno 2015 riguardanti la società M. SA di V. (act. SK 168.231.2.103-491).
O. Con scritto del 30 aprile 2021, il MPC ha anticipato che in sede del pubblico dibattimento avrebbe chiesto la confisca unicamente dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca N. SA di V. acconsentendo al dissequestro e restituzione dei restanti beni sequestrati (act. SK 168.510.180). L’avv. Marcellini ha per contro richiesto il dissequestro di detta relazione bancaria (act. SK 168.521.015).
P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti il 20 e 21 maggio 2021, alla presenza del MPC e di A., rappresentato dall’avv. Luca Marcellini. In aula è stato sentito unicamente l’imputato. L’avv. Marcellini ha prodotto due istanze di indennizzo, una a nome dell’imputato e una a nome di L. SA. Con requisitoria e arringa le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Il MPC ha formulato le seguenti richieste:
- di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
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SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
- di condannare A. ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
- di condannare A. al pagamento di una multa di fr. 3'000.-- ;
- la confisca dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca N. SA;
- il dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei restanti beni sequestrati, una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito;
- il pagamento delle spese procedurali di fr. 5'150.--, oltre alle spese del presente procedimento;
- la reiezione delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA.
La difesa di A., in via preliminare, ha sollevato le eccezioni di competenza territoriale svizzera in merito all’atto di riciclaggio di cui ai capi d’accusa 1.1. e 1.2 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021. Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni:
- il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa;
- l’accoglimento delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA.
L’imputato ha avuto l’ultima parola.
Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 28 maggio 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 84 Comunicazione delle decisioni - 1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente. |
|
1 | Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente. |
2 | Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni. |
3 | Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato. |
4 | Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni. |
5 | L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici. |
6 | Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale. |
R. Con missiva del 4 giugno 2021, il MPC ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
|
1 | L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
2 | Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello. |
3 | La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: |
a | se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti; |
b | in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e |
c | le sue istanze probatorie. |
4 | Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello: |
a | la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti; |
b | la commisurazione della pena; |
c | le misure ordinate; |
d | la pretesa civile o singole pretese civili; |
e | le conseguenze accessorie della sentenza; |
f | le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale; |
g | le decisioni giudiziarie successive. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
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1 | L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
2 | Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello. |
3 | La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: |
a | se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti; |
b | in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e |
c | le sue istanze probatorie. |
4 | Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello: |
a | la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti; |
b | la commisurazione della pena; |
c | le misure ordinate; |
d | la pretesa civile o singole pretese civili; |
e | le conseguenze accessorie della sentenza; |
f | le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale; |
g | le decisioni giudiziarie successive. |
S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1. Competenza della Corte
1.1 Competenza territoriale
1.1.1 A. è accusato di avere commesso atti qualificati quali riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
1.1.2 A tale riguardo, in sede di arringa, l’avv. Marcellini ha sollevato la questione della competenza di questa Corte a decidere le imputazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2, non avendo i fatti in essi descritti, a suo parere, alcun legame con il territorio elvetico.
1.1.3 In realtà, dagli atti risulta chiaramente che il conto O. intestato a J. e da cui sono stati effettuati i bonifici contestati, è stato aperto a V. (act. MPC 18.02.6279 e segg., 6296, 6306, 6307, 6308); a V, nel 2012, è pure stato sottoscritto un formulario relativo ad un cambio di domicilio (act. MPC 18.02.6304). Oltre a ciò, almeno uno dei due bonifici di cui ai suddetti capi d’accusa, e meglio il secondo del 15 settembre 2015, è verosimilmente stato ordinato da V.: infatti dal rapporto di complemento della FEDPOL del 12 novembre 2018 (act. MPC 10.03.0213) risulta che il giorno 15 settembre 2015 in corrispondenza del secondo bonifico a favore di P. Ltd, J. era in territorio svizzero per circa 1 ora e mezza. La competenza elvetica delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. |
|
1 | Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. |
2 | Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. |
3 | Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: |
a | è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; |
b | la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione. |
4 | Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera. |
L’affermazione della difesa, secondo cui i soldi sarebbero partiti da X., oltre a non essere dimostrata, non trova conferma negli atti. Come visto, il conto è stato aperto a V., e nel 2012 sono stati sottoscritti, sempre a V., documenti riferiti alla relazione.
1.1.4 Essendo pertanto ognuno dei reati ascritti a A. stato asseritamente commesso (anche) sul territorio elvetico, le autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio sono competenti in virtù degli art. 3 cpv. 1 e

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. |
|
1 | Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. |
2 | Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. |
3 | Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: |
a | è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; |
b | la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione. |
4 | Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera. |
1.2 Competenza federale
La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
|
1 | Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
2 | Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
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1 | Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali. |
2 | Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14 |
|
1 | Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14 |
a | siano stati commessi prevalentemente all'estero; |
b | siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. |
2 | In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora: |
a | siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e |
b | nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento. |
3 | L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. |
|
1 | La legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. |
2 | Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. |
3 | Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 51 Riunione del perseguimento penale - 1 Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. |
|
1 | Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. |
2 | Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.
2. Prescrizione
2.1 I fatti imputati a A. e connotati nell’atto d’accusa quali reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive: |
|
1 | L'azione penale si prescrive: |
a | in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; |
b | in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; |
c | in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; |
d | in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.140 |
2 | In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.141 |
3 | Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. |
2.2 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive: |
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1 | L'azione penale si prescrive: |
a | in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; |
b | in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; |
c | in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; |
d | in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.140 |
2 | In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.141 |
3 | Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
2.3 Per quanto attiene all’imputazione di avere svolto un’attività senza autorizzazione (art. 44 LFIMNA in combinato disposto con l’art. 14

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive: |
|
1 | L'azione penale si prescrive: |
a | in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; |
b | in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; |
c | in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; |
d | in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.140 |
2 | In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.141 |
3 | Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 52 Prescrizione - Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni. |
2.4 Ne segue che, alla data della pronuncia del dispositivo della presente sentenza, ossia al 28 maggio 2021, nessuno degli atti imputati a A. tramite l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 era prescritto.
3. Sul diritto applicabile
3.1 L’art. 2 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
|
1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
3.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
3.4 Per quanto attiene ai reati disciplinati dalla LFINMA o dalle leggi sui mercati finanziari, è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 2

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
|
1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974510 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...511 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.512 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).
3.5 Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 viene rimproverato a A. di avere commesso il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
3.6 Per quanto attiene al termine di prescrizione, come appena visto al paragrafo precedente, nulla muta in concreto, essendo le normative attuali già in vigore all’epoca dei fatti ascritti a A.
3.7 La prima infrazione contestata all’imputato consiste nell’avere compiuto atti costituenti riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
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1 | Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
2 | Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. |
3 | Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. |
3 | Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria. |
4 | Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Nella misura in cui l’art. 305bis cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
3.8
3.8.1 In merito all’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Per l’applicazione dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
3.8.2 L’art. 2 cpv. 3

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
3.8.3 L’art. 4 cpv. 1

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti - 1 L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge. |
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1 | L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge. |
1bis | Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.43 |
2 | Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale. |
3 | L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione. |
precedente riguardante l’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta sull’avente economicamente diritto in determinati casi – tra cui in presenza di una società di domicilio giusta il precedente art. 4 cpv. 1 lett. b

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
3.8.4 Per quanto attiene all’art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro ORD Art. 7 Criteri generali - 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: |
|
1 | Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: |
a | durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; |
b | durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione; |
c | ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure |
d | effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. |
2 | Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte. |
3 | L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa. |
4 | L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi. |
5 | Sono considerate persone prossime: |
a | i parenti e gli affini in linea diretta; |
b | i parenti fino al terzo grado in linea collaterale; |
c | i coniugi e i partner registrati; |
d | i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria; |
e | gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile11; |
f | le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole. |
Ora, in concreto ci troviamo di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione dall’applicazione della lex mitior.
Nella sentenza DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che l’art. 2 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
|
1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
Nel caso di specie, la modifica sopra evocata introdotta dall’art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro ORD Art. 7 Criteri generali - 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: |
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1 | Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: |
a | durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; |
b | durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione; |
c | ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure |
d | effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. |
2 | Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte. |
3 | L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa. |
4 | L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi. |
5 | Sono considerate persone prossime: |
a | i parenti e gli affini in linea diretta; |
b | i parenti fino al terzo grado in linea collaterale; |
c | i coniugi e i partner registrati; |
d | i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria; |
e | gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile11; |
f | le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
Ne consegue che, non essendo in casu intervenuta una modifica dei concetti giuridici, l’art. 2 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
3.9 La verifica del diritto più favorevole relativa all’imputazione di avere esercitato un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
A far tempo dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza (OlsFi; RS 954 11). L’introduzione della LIsFi ha condotto alla modifica dell’art. 44 cpv. 1

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
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SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro ORD Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori - Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l'attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 50 000 franchi durante un anno civile. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Va qui precisato che il 1° gennaio 2016 è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
3.10 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193).
3.10.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale.
La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 36 - 1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria. |
|
1 | Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria. |
2 | Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva. |
3 | a 5 ...27 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
|
1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.153 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
|
1 | La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
2 | La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente. |
Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
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1 | Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
a | una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o |
b | una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita. |
2 | Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva. |
3 | Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36). |
3.10.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
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1 | Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
a | una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o |
b | una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita. |
2 | Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva. |
3 | Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36). |
L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
3.10.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
3.10.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
Ai sensi del nuovo art. 43

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
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1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
3.10.5 Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati a A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sarebbe indubbiamente più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Elementi che risultano essere più sfavorevoli all’autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
3.11 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti imputati a A.
Sul riciclaggio di denaro
4.
4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
4.2 Costituiscono atti di riciclaggio, le operazioni aventi per scopo la dissimulazione del legame di origine o l’appartenenza reale di beni e che sono, pertanto, atte ad ostacolare il tracing ed il sequestro degli averi. Trattandosi di un delitto comune, il riciclaggio di denaro può essere commesso da chiunque (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; Mark Pieth, op. cit., n. 1 ad art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
4.3 L’atto di riciclaggio di cui all’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
|
1 | Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. |
2 | Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. |
3 | Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Il termine “provenienza” implica che deve esistere un collegamento sufficientemente stretto fra il crimine a monte e i vantaggi economici che ne risultano (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mozou/ Rodigari, op. cit., n. 20 ad art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costituisce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; Mark Pieth, op. cit., n. 49 ad art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di perseguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via; occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (Mauro Mini, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2).
Il reato di riciclaggio di denaro presuppone comunque che i valori patrimoniali in questione provengano da un crimine presupposto. Il crimine deve essere la causa essentielle e adeguata dell’ottenimento dei valori patrimoniali e questi valori devono provenire typiquement dal crimine in oggetto. Detto altrimenti, tra il crimine e l’ottenimento dei valori patrimoniali deve esistere un rapporto di causalità tale che il secondo appaia come la conseguenza diretta ed immediata del primo (DTF 137 IV 79 consid. 3.2 pag. 80 e segg.; DTF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.).
Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; Ursula Cassani, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017, n. 24 ad art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
La norma di cui all’art. 305bis n. 3

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
4.4 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
5. Con l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021, vengono contestate a A. due tipologie di atti di riciclaggio. La prima, per avere acquistato, in correità con B., J. e H., un numero imprecisato di diamanti per conto di quest’ultimi con denaro facente parte del provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’l.V.A. - c.d. frode carosello) commessi da H., B., J. ed altri. La seconda, per avere occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., denaro contante, precedentemente ricevuto da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura commessi da C. e D.
5.1 Ora, in merito alla prima tipologia di riciclaggio, A. è più precisamente accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 e fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in correità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di R., Israele, tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd. acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.-- e USD 400'000.-- per conto di B., J. e H., importi pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata n. 2 “O.” intestata a J. presso la Banca S. Ltd a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. Ltd presso Banca T. Ltd, W. con la causale “NN”, operazioni finanziarie che avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.-- e di USD 400'000.-- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
5.1.1 Confrontato a tali accuse, A. ha sempre negato, anche in sede del pubblico dibattimento, il suo coinvolgimento in dette operazioni. Egli ha dichiarato di non essere né venditore né intermediario per tali attività di vendita di diamanti. A suo dire, dalle carte risulta che cliente della P. Ltd per l’acquisto dei diamanti è J., persona con la quale A. ha affermato di avere avuto risicatissimi rapporti nei dieci anni precedenti e con la quale non ha avuto contatti per le vendite in oggetto. A. ha ammesso di avere effettuato un viaggio in Israele nel maggio 2015 e di esserci andato con sua moglie, con sua sorella, nonché con il compagno di quest’ultima, B. L’idea del gruppo era di fare qualche giorno al mare e salutare H. che si trovava, in quel periodo, in Israele. Ha pure confermato di avere ricevuto, unitamente ai suoi ospiti, un invito da parte della P. Ltd (società affittuaria di locali presso la BB. e con la quale A. aveva già concluso contratti per l’acquisto di diamanti) per visitare la BB. (in merito alla questione dell’invito, v. anche consid. 5.1.6 infra), visita che è stata essenzialmente di cortesia e che è durata circa 45 minuti; ha sottolineato che durante la loro permanenza presso la BB. non avrebbero effettuato alcuna transazione. Ha inoltre precisato che, essendo un tecnico, per scegliere un simile quantitativo di diamanti avrebbe necessitato di alcune ore per comprendere meglio le specificità degli oggetti da eventualmente acquistare. A sostegno della sua tesi, ha evidenziato che se avesse partecipato ad una vendita l’avrebbe fatto come L. SA e che, ad ogni modo, non esisterebbe alcun compenso o provvigione, alcun contratto, alcun pagamento da parte sua, alcun rapporto di debito/credito né egli sarebbe mai stato a X. in tutta la sua vita e neppure avrebbe mai avuto contatti con la Banca S. LTD di V. o X. o di altri paesi. A dire di A., B. poteva avere accesso alla BB. se invitato, invito che poteva ottenere dalla P. Ltd, avendo anch’egli i contatti di tale società, rispettivamente con tale società, ritenuto che già si era occupato di pratiche doganali per diamanti per conto della L. SA presso cui lavorava (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0569; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.017-024).
In sede di pubblico dibattimento, la difesa ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale in merito a tale accusa (eccezione già evasa al precedente consid. 1.1), l’assenza della prova che gli averi presenti sul conto O. provenissero da un crimine, la mancata dimostrazione della conoscenza di A. in merito ad eventuali truffe commesse dai membri della H.; inoltre, gli atti della rogatoria in Israele avrebbero dimostrato che A. nulla aveva a che fare con i citati acquisti di diamanti.
5.1.2 Dagli atti della rogatoria in Israele, trasmessa dal MPC il 1° luglio 2016, è emerso che per effettuare delle transazioni alla BB. è necessario adempiere ai requisiti imposti dalle leggi dello Stato di Israele, ossia essere detentori di una licenza d’affari nel campo dei diamanti rilasciata dall’ispettore incaricato del settore dei diamanti al Ministero dell’economia. Inoltre, al fine di divenire membro della BB. è necessario rispettare le seguenti condizioni: un controllo di sicurezza che include un esame “polygraphe” (legato alla grafia), disporre delle raccomandazioni di almeno cinque membri stabili della BB. e presentare delle garanzie per l’importo di USD 150'000.-- di cinque membri della BB., presentarsi dinanzi alla commissione d’ammissione, pagare la quota di membro della BB. (svariate decine di migliaia di dollari). Una volta confermata l’ammissione, questa è comunque limitata a cinque anni. Trascorso tale periodo, a condizione che tutto sia corretto e non sia intervenuto alcun evento particolare, la persona deve presentarsi dinanzi alla commissione per la decisione in merito all’autorizzazione definitiva. D’altro lato, vi sono poi i visitatori della BB., che non sono membri della BB. ma che vi si recano per una visita puntuale presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. In caso di cittadini stranieri, questi devono inoltre presentare un documento di identità ed essere sottoposti ad un controllo di sicurezza al magnetometro; i dati della persona vengono registrati e viene chiesta un’autorizzazione di entrata all’ufficio che ha emesso l’invito, viene quindi emesso un pass per l’entrata temporanea ad uso unico. Dal momento che la persona è all’interno della BB., la direzione non ha alcuna informazione in merito all’attività (transazioni in diamanti) che quest’ultima effettua nell’edificio (audizione di AA. del 15.03.2017, vice direttore della BB. di R., act. MPC 18.07.0080 e segg.).
Nella medesima audizione AA. ha confermato che A. non è membro della BB. e non detiene alcuna autorizzazione “régulière” per entrare alla BB. A dire di AA., A. ha effettuato cinque visite presso la BB. negli anni 2014-2016, invitato dalla P. Ltd, società locataria di locali nell’edificio della BB. Le visite si sarebbero svolte il 6 aprile 2014, il 4 gennaio 2015, il 16 febbraio 2015, nuovamente il 16 febbraio 2015 e il 25 maggio 2015; per quest’ultima data, dal diario delle visite della BB. risulta in effetti l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16. La BB. non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato (audizione di AA. del 15 marzo 2017, act. MPC 18.07.0080 e segg.).
Uno dei proprietari della P. Ltd, il signor CC., ha confermato di conoscere A. dal 2014 e che quest’ultimo è un cliente residente in Svizzera. Egli ha asserito di avere inviato diamanti alla L. SA, società di A., come pure che il denaro relativo agli acquisiti proveniva sempre tramite bonifico da un conto bancario svizzero della L. SA, società di A., in favore del conto bancario di P. Ltd. CC. ha fornito le date relative alle transazioni di diamanti con A., incluse le date di invio dei diamanti al cliente, precisando che le transazioni erano state effettuate qualche giorno prima della spedizione. CC. ha affermato sapere che esiste un registro che riporta le date delle visite dei clienti alla BB. per una visita o un acquisto di diamanti, come pure che quando A. si recava da lui alla BB., la sicurezza lo contattava e lui confermava che A. aveva ricevuto un invito da parte sua e che si sarebbe recato nei suoi uffici presso la BB.; si trattava dunque sempre di visite organizzate. CC. ricorda che una volta o due A. lo ha informato di viaggiare con la moglie, sua sorella ed il suo amico e che A. era arrivato da lui in loro compagnia, ma non ricorda se all’occasione di tali visite siano state effettuate delle transazioni; asserisce di non avere comunque avuto alcun contatto con gli accompagnatori di A. in tale occasione. CC. ha infine dichiarato che, in sede della visita alla BB. di A., sua moglie, sua sorella e B., gli sembra di ricordare che A. fosse più occupato da loro che a fare una transazione con diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, act. MPC 18.07.0086 e segg.).
5.1.3 Tramite un complemento rogatoriale del 2 marzo 2018, il MPC ha informato le autorità di Israele, tra l’altro, di avere estrapolato dall’analisi della documentazione bancaria sequestrata l’esistenza di due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.-- di data 26 maggio 2015, rispettivamente 16 settembre 2015, provenienti dal conto n. 7 intestato a “O.” presso Banca S. Ltd, di cui beneficiario economico è J., in favore del conto intestato a P. Ltd; il MPC ha inoltre comunicato alle autorità israeliane di avere rinvenuto, in occasione delle perquisizioni presso la L. SA e la società M. SA, entrambe società riconducibili a A. e con sede operativa a V., almeno 59 diamanti di cui non è stato possibile ritrovare alcuna documentazione o fattura di acquisto (act. MPC 18.07.0146). Il MPC ha quindi richiesto, segnatamente, di interrogare nuovamente il signor CC., di acquisire presso la P. Ltd le fatture e ogni documentazione utile riferite ai due bonifici succitati e di diamanti eventualmente tramite questi acquistati. Le persone interrogate hanno dichiarato quanto segue.
CC., in merito ai due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, ha precisato di non conoscere J.; ha affermato che detti trasferimenti di denaro erano riferiti all’acquisto di diamanti, pietre che egli avrebbe spedito ad Hong Kong a DD., il loro rappresentante di vendita, affinché venissero alienate in occasione di fiere che si erano tenute durante i mesi di giugno e settembre del 2015. Ha aggiunto di non avere alcun registro per i diamanti venduti ad Hong Kong. Nel periodo tra giugno e settembre, ricorda di avere inviato il proprio rappresentante con dei diamanti ad Hong Kong, con l’incarico di venderli e ciò che non veniva alienato rimaneva presso dei clienti locali ad Hong Kong con cui già la P. Ltd faceva delle transazioni. Ha prodotto sei fatture per i diamanti spediti e venduti ad Hong Kong nel periodo sopra indicato del 2015, fatture per l’importo complessivo di USD 2'675'940.42, dunque ben superiore a USD 750'000.--; non ha tuttavia saputo dire a chi le pietre siano eventualmente state vendute né di quali diamanti, con quali caratteristiche, si tratti, non essendo, a suo dire, necessario avere quelle informazioni a quel tempo. Alla domanda a sapere se A. abbia partecipato in qualche maniera all’acquisto di diamanti per la somma di USD 750'000.--, CC. ha affermato di non sapere se A. si trovasse ad Hong Kong e abbia acquistato questi diamanti. Questionato a sapere se A. si sia recato presso la P. Ltd per scegliere e acquistare dei diamanti per il controvalore di USD 750'000.--, ha risposto negativamente. Invitato a indicare se vi sia un legame tra le somme ricevute da P. Ltd tra maggio e settembre 2015 pari a USD 750'000.-- per dei diamanti venduti a Hong Kong a A., con cui l’interrogato ha fatto transazioni in diamanti, ha nuovamente risposto negativamente, precisando di non avere conoscenza di un legame tra, da un lato, i diamanti alienati in maggio e settembre 2015 per l’importo di UDS 750'000.--, e A. dall’altro. Ha aggiunto che se dei diamanti per USD 750'000.-- fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe riferito (audizione di CC. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0208 e segg.).
DD., rappresentante della P. Ltd a Hong Kong, ha dichiarato di non conoscere il nome di J. e di non avere alcun rapporto con il conto della società “EE.” in Israele (società il cui ruolo non è noto a questa Corte, n.d.r.), di non poter in alcun modo sapere quali diamanti siano stati venduti contro la somma di USD 750'000.--. DD. afferma di non poter dunque fornire maggiori informazioni in merito alle transazioni di cui all’atto d’accusa. Egli ha confermato di conoscere A. essendo quest’ultimo cliente della P. Ltd, ma di non avere mai effettuato transazioni con lui (audizione di DD. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0205 e segg.).
5.1.4 B., interrogato in proposito dal MPC dinanzi al giudice italiano (v. interrogatorio di B. dell’11 dicembre 2015, ricevuto dal MPC nei propri atti il 20 giugno 2016, act. MPC 18.01.5381 e segg., 5996 e segg., in particolare 6055 e segg. e i cui passaggi più rilevanti sono riportati nel rapporto di complemento della PGF di data 12 novembre 2018 intitolato: “missione analisi documenti e mezzi di prova ricevuti da Israele”, act. MPC 10.03.0211-218), ha dichiarato di avere acquistato per conto proprio (senza specificare quando), tramite la P. Ltd e senza informarne direttamente A., dei diamanti a titolo personale, che avrebbe pagato a contanti. Alla domanda a sapere se A. sapesse di questi suoi acquisti, ha risposto negativamente asserendo di non averglielo mai confermato, seppure, a suo parare, A. poteva immaginarlo. B. ha precisato che per tali acquisti non doveva passare per forza tramite A. o la sua società L. SA, ciò era necessario solo per gli acquisti ufficiali (per i quali si passava sempre tramite L. SA), non per quelli ufficiosi come quelli che aveva effettuato lui a titolo personale. Ha aggiunto che gli acquisti ufficiali, quelli per cui veniva rilasciata una fattura, venivano gestiti da A. tramite la società L. SA, mentre gli acquisiti “ufficiosi” venivano effettuati direttamente da B. stesso, senza che egli ne informasse direttamente A. La disponibilità finanziaria di B. per questi acquisti a contanti derivava in parte da sue disponibilità e in parte dal denaro che D. e C. gli avevano momentaneamente affidato, che poi restituiva una volta rivendute le pietre. Le pietre venivano rivendute ad amici ma anche a clienti di A. o a L. SA, senza che A. lo sapesse o comunque che si informasse in merito alla provenienza delle medesime.
Dinanzi alle autorità elvetiche, il 25 novembre 2019, B. ha asserito: “mio fratello J. ha voluto acquistare in queste occasioni dei diamanti per l'importo totale di USD 750'000.--. Mio fratello ha fatto un bonifico dal suo conto corrente alle Bahamas. Lo leggo adesso indicato nelle condotte che mi avete trasmesso il 19 novembre 2019. Quando è stato fatto l'acquisto sapevo che mio fratello avrebbe pagato per bonifico da un suo conto, non sapevo da quale. Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l'acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall'utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi”. Ha inoltre spiegato che i diamanti erano verosimilmente arrivati in parte direttamente in Svizzera e in parte in Italia. B. ha dichiarato che il fratello li aveva consegnati a lui perché lui poteva portarli al sicuro in Svizzera più facilmente. Riferisce pure che J. intendeva, con l’acquisto dei diamanti, fare un investimento, probabilmente anche perché sapeva che B. lavorava presso la L. SA e che poteva acquistare diamanti tramite A. J. aveva pure autorizzato il fratello, se avesse trovato l’occasione di fare un utile, a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA o la società M. SA, ciò che, a dire di B., in parte è avvenuto. B. asserisce che i diamanti rimasti sarebbero in seguito stati sequestrati durante le perquisizioni eseguite in Svizzera nella sua cassetta di sicurezza presso la banca S. LTD, a casa sua, e in parte al momento del suo arresto in Italia, verosimilmente nel baule della sua auto. Infine, B. ha affermato di non essere certo che lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza la presenza di A. (interrogatorio del 25 novembre 2019 di B., act. MPC 13.26.0018 e seg.; [a tale riguardo, la Corte constata che queste affermazioni non coincidono perfettamente – ma nemmeno contrastano – con quanto riferito da B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, occasione in cui aveva affermato di avere effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A.; v. supra]).
In sede di interrogatorio di confronto con A., il 26 novembre 2019, B. ha ulteriormente confermato di essersi recato nel mese di maggio 2015 in Israele e più precisamente alla BB., con FF., A. e GG., moglie di A. Non ha contestato essersi recato in Israele per fare (anche) una vacanza. Ha asserito che non conosceva i proprietari della P. Ltd e di averli conosciuti in quell’occasione. Sarebbero rimasti non più di due ore nei loro uffici e lì, e questo era uno degli scopi del viaggio noto a A., avrebbero visionato dei diamanti sia per la L. SA che per l’investimento di J. Ad avere le competenze per visionare i diamanti era A., anche se a quel momento non conosceva l’entità dell’importo che J. intendeva destinare all’acquisto delle pietre; B. immagina (testualmente: “immagino che”) tuttavia che alla fine dell’operazione A. abbia saputo “dell’importo per le due tranches per l’acquisto dei diamanti da parte di mio fratello J.”. I diamanti da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio di A. A dire di B., A. sapeva che per gli acquisti destinati a J. i soldi arrivavano appunto da J., ma non era a conoscenza della loro provenienza, la quale era sconosciuta anche a B. [la Corte rileva che, interrogato il giorno precedente, B. aveva fatto affermazioni leggermente diverse, asserendo che poteva immaginare, o comunque non poteva escludere, che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da suo fratello potessero provenire dall’utile relativo ai reati realizzati in Italia; v. supra]. B. ha pure asserito che parte dei diamanti acquistati dal fratello in Israele sono in seguito stati rivenduti a L. SA. Relativamente alle possibilità di fare acquisti presso la BB., B. non è stato molto chiaro: ha affermato di non sapere se in assenza di A. avrebbe potuto effettuare gli acquisti direttamente alla P. Ltd, di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla P. Ltd, asserendo che, a suo parere, le modalità per acquistare alla BB. potrebbero essere state comunicate direttamente dalla P. Ltd a A. [a tale riguardo, la Corte constata che B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, aveva affermato di avere effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A., senza però specificare quando; v. supra]. Va comunque detto che B., in occasione degli interrogatori in
Svizzera, non ha smentito le precedenti affermazioni, semplicemente è parso un po’ più vago. In particolare, nell’interrogatorio di confronto con A., B. ha fatto una precisazione spontanea (ciò che dimostra che nel verbale svizzero non ha smentito le sue precedenti dichiarazioni: v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0029), chiarendo di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale 2014, occasione in cui avrebbe conosciuto personalmente “CC.” della P. Ltd con il quale peraltro aveva già contatti per la L. SA. Dal canto suo, A. ha dichiarato di attenersi a quanto dichiarato in precedenza, sentendosi supportato dagli esiti della rogatoria in Israele. Ha comunque precisato che sicuramente B. aveva già avuto contatti con “CC.” per il lavoro con la L. SA, incluso contatto e-mail e telefonico (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0027 e segg.).
5.1.5 J., nel novembre 2019, ha dichiarato di essere stato lui ad eseguire i due bonifici per gli importi rispettivamente di USD 400'000.-- e USD 350'000.-- dal conto O. presso la Banca S. Ltd a favore del conto intestato a P. Ltd; lo scopo era di investire in diamanti – sebbene lui non fosse affatto cognito di queste pietre preziose – dato che suo fratello ci lavorava. Conferma di essersi rivolto a suo fratello per l’acquisto dei preziosi, e asserisce di non aver saputo nel dettaglio come quest’ultimo avrebbe eseguito l’acquisto. Afferma che B. gli avrebbe quindi fornito gli estremi della società in favore della quale effettuare il bonifico bancario e di averlo eseguito; B. lo avrebbe in seguito informato che i diamanti erano arrivati, ma J. non sapeva né dove né come. Sul ruolo di A. – persona che sapeva lavorare con B. e che ricorda di avere visto, a quel tempo, due o tre volte – ha asserito di non essere a conoscenza se fosse completamente escluso da questo affare o se dovesse fare qualcosa (interrogatorio di J. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.01.0041).
5.1.6 Le emergenze dell’inchiesta hanno permesso di accertare che A. è effettivamente stato in Israele, presso la BB., il 25 maggio 2015. La sua visita, nella quale era accompagnato da sua moglie, sua sorella e B., è durata circa due ore. Stando a quanto affermato da A. in aula, a sapere se per accedere alla BB., rispettivamente ai palazzi o ai piani delle contrattazioni, fosse obbligatorio un invito, egli ha risposto che “non esiste per forza un vero e proprio invito” (v. interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.016 e seg.). L’istruttoria ha pure evidenziato che B. aveva anch’egli contatti diretti con la P. Ltd e che egli, senza confermarlo espressamente a A. e senza necessità del suo intervento, faceva acquisti “ufficiosi” di diamanti presso la P. Ltd, a titolo personale. È inoltre stato appurato che gli importi di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, bonificati dal conto O. presso la Banca S. Ltd di pertinenza di J., sono stati utilizzati per l’acquisto di diamanti a Hong Kong; i bonifici sono stati ordinati da J. ed avevano quale destinatario la P. Ltd, società che ha appunto girato i soldi al proprio corrispondente di Hong Kong.
L’istruttoria, con ciò si intende gli atti raccolti in via rogatoriale (v. act. MPC 18.07.0080 e seg.), non ha invece permesso di stabilire se, in occasione della visita del 25 maggio 2015, la P. Ltd abbia emesso un invito, un invito unico a favore di A. e dei suoi accompagnatori, oppure un invito personale per ognuno di loro, né con certezza chi abbia richiesto l’emissione di tale invito. Le indagini non hanno neppure permesso di provare un legame certo tra i bonifici dei complessivi USD 750'000.-- per la compravendita dei diamanti in questione e A. Anzi, CC. e DD. hanno espressamente negato l’esistenza di un coinvolgimento di A. in tali transazioni. Oltre a ciò, nessuna delle date relative a transazioni effettuate da A. (29.07.2014, 17.11.2014, 18.12.2014, 12.01.2015, 19.02.2015, 16.04.2015. 01.06.2015, 14.10.2015, 04.11.2015, 2.11.2016; v. act. MPC 18.07.0087 e 88, 18.07.0044) corrisponde agli acquisti avvenuti con averi provenienti dal conto O. di J., nemmeno per importo (v. act. MPC 18.07.0194-197). Vero è che B., in sede di confronto, ha asserito che uno degli scopi del viaggio in Israele, noto a A., era l’acquisto di diamanti per L. SA e per J., pietre che sarebbero state consigliate da A. Neppure dall’interrogatorio di B. risulta cosa significhi concretamente “consigliato”; in effetti, non gli è stato chiesto. Che A. possa avere espresso un suo punto di vista è una cosa, altra cosa è che egli abbia agito (come imputatogli dal MPC) in correità. B., nel dire che A. ha “consigliato” delle pietre, ancora non lo coinvolge quale attore diretto nell’acquisto delle pietre. A fronte di queste dichiarazioni di B., A. si è invece riferito alle emergenze della rogatoria in Israele; e che, ad ogni modo, non dimostrano alcun coinvolgimento concreto ed attivo di A. nelle operazioni di acquisto e vendita oggetto dei due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1. e 1.2. Tanto più che l’istruttoria ha accertato che il 25 maggio 2015 il quartetto si sarebbe trattenuto negli uffici della BB. – che avrebbero pure visitato – per poco più di un’ora e trenta minuti (orari di entrata ed uscita), periodo in cui sono comprese le formalità di entrata e di uscita, i dovuti convenevoli, eccetera, così che il tempo che è rimasto era decisamente limitato per permettere di esaminare dettagliatamente eventuali pietre da
acquistare per un importo di EUR 700'000.--. Durante tale permanenza, A. avrebbe tutt’al più potuto dire, a grandi linee, in modo superficiale, quali pietre gli parevano migliori di altre, opinione che, manifestamente non può corrispondere ad un parere dettagliato sufficiente da essere considerato determinante nella scelta degli acquisti.
Si rileva pure che, nell’ambito dei decreti d’accusa – cresciuti in giudicato – a carico di B. e J., fossero contenute le medesime accuse in correità con A. L’odierno imputato non era tuttavia neppure parte destinataria di tali decisioni e il contenuto delle medesime non può pertanto essere utilizzato a suo carico.
In buona sostanza dunque, le testimonianze raccolte in Israele con la rogatoria internazionale non permettono di ritenere provato che A. abbia acquistato i diamanti riferiti ai capi di imputazione n. 1.1. e 1.2, anzi semmai il contrario. Né permettono di provare che A. sia andato in Israele ad acquistare diamanti per conto di B., H. e J. né che abbia fornito un qualsivoglia aiuto attivo significativo per tale operazione. Lo stesso B. riferisce che il di lui fratello (J.) ha voluto acquistare dei diamanti per l’importo di USD 750'000.-- (complessivi) e i documenti agli atti hanno dimostrato che gli acquisiti in questione sono stati ordinati da J. direttamente ed effettuati tramite un conto a lui riferibile. Lo stesso A. (ancorché non decisiva la sua affermazione), come detto, si è inoltre chiamato fuori da tali acquisti. Sempre B. ha poi dichiarato che egli effettuava acquisti a titolo personale e per questi suoi acquisti (ovvero quelli fatti direttamente, in via ufficiosa) non necessitava di passare tramite A. Ciò che dimostra come, in realtà, vi era la possibilità per B., H. e J. di effettuare transazioni sui diamanti senza coinvolgere A.
5.1.7 Ora, giusta l’art. 10 cpv. 3

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 1451V 154 consid. 1.1 con rinvii).
Tutto ponderato la Corte non ha pertanto ritenuto provato un coinvolgimento diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. In particolare la Corte non ha ritenuto essere presenti sufficienti elementi a dimostrazione degli acquisti fatti per conto di B., H. e J., rispettivamente, come risulta dalle testimonianze, che A. abbia effettivamente acquistato diamanti in quelle precise date. Con il che l’imputato deve essere prosciolto dalle imputazioni formulate ai predetti capi d’accusa.
Non si giustifica pertanto di trattare le ulteriori censure sollevate dalla difesa di A. (v. supra consid. 5.1.1).
5.2 La seconda tipologia di accuse per riciclaggio riguarda l’aver occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., presso gli uffici della società L. SA e della società M. SA, nel locale caveau all’interno della cassetta di sicurezza n. 13 e all’interno della cassetta di sicurezza n. 17 rispettivamente l’importo di fr. 350'000.-- e l’importo di fr. 289'000.-- per totali fr. 639'000.--. Importo facente parte della somma di fr. 4'250'000.-- precedentemente ricevuta da B. da parte del padre H. e da D. e provenienti dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D., come accertato con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).
In sostanza dunque, il MPC imputa a A. di avere commesso riciclaggio di denaro per avere, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto di L. SA, occultato o lasciato che venisse occultato nel locale caveau di L. SA, all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 tale contante di origine criminale.
5.2.1 A. ha contestato tali accuse. Egli ha asserito di non poter disporre delle cassette in questione, di non conoscerne il contenuto e di non conoscere in ogni caso l’origine criminale dell’eventuale denaro in esse depositato.
5.2.2 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1 427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii).
5.2.3 Dagli atti risulta che il 13 novembre 2015 gli inquirenti hanno effettuato, alla presenza di A., una perquisizione nell’ufficio sito a V. ed occupato dalle due società: M. SA e L. SA, al primo piano, nonché nel caveau situato al piano 0 che era in gestione a L. SA ma in uso anche a M. SA (v. interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.; v. verbale di perquisizione del 13 novembre 2015, act. MPC 08.02.0023 e segg.). In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha precisato che in realtà, al momento della perquisizione, non esisteva ancora un vero e proprio caveau, ma vi era una grande cassaforte rossa, a codice, con all’interno almeno 60 cassette; in quel periodo, in quella stanza, vi era l’intenzione di costruire il caveau blindato – che stavano iniziando a realizzare – e sarebbero state create delle altre cassette (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.032-033).
Alla cassaforte era possibile accedere, stando a A., tramite un codice conosciuto solo da A. medesimo e da B. Oltre a loro, anche l’impiegata HH. conosceva la combinazione, ma poteva accedere alla cassaforte solo dietro autorizzazione. Le chiavi delle cassette di sicurezza, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto situato, per questioni di spazio, nell’ufficio di B. o in segreteria; era un armadietto semovente, non fissato al muro ma appoggiato a terra. Le cassette di sicurezza si potevano aprire tramite una chiave master (una in possesso di B. e una in possesso di A.) unitamente ad una seconda chiave corrispondente alla singola cassetta. A. ricorda di avere riferito agli inquirenti che, per quanto a lui noto, le uniche cassette di sicurezza occupate erano le n. 21, n. 23 e n. 41; nessun cliente aveva in affitto cassette di sicurezza. Durante la perquisizione le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 hanno tuttavia dovuto essere forzate, essendo le chiavi delle medesime mancanti. A. ha precisato che lui non era a conoscenza dell’assenza delle chiavi n. 13 e n. 17, in quanto chiavi di altre cassette erano state appoggiate sui posti assegnati alle chiavi delle cassette n. 13 e n. 17, come pure che non era consapevole che tali cassette fossero occupate e tantomeno gli era noto il contenuto di quelle due cassette di sicurezza; ha affermato che le chiavi delle cassette n. 13 e n. 17 non erano in suo possesso ma erano, a suo parere, nella disponibilità di B. Dopo la forzatura è emerso che nella cassetta n. 13 erano contenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale di fr. 350'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna. Nella cassetta n. 17 erano invece contenuti, oltre ad altri oggetti, l’atto costitutivo della società M. SA datato 12 febbraio 2012, due chiavi di cassette di sicurezza riportanti entrambe il n. 6, una chiave della cassetta di sicurezza n. 17, due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13, due chiavi di cassetta di sicurezza indicanti il n. 4, quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale di fr. 289'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote (v. interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.033 e segg.).
5.2.4 Non è contestato che A. fosse amministratore unico con firma individuale di M. SA e amministratore di fatto di L. SA. GG. era iscritta a Registro di commercio quale amministratrice unica con firma individuale di L. SA, ma era in realtà A. a gestire la società. In sostanza, era dunque A. l’amministratore delle due società.
5.2.5 In merito alla “titolarità” delle cassette n. 13 e n. 17, A. ha affermato di non sapere – prima del 13 novembre 2015 – che B. le avesse a disposizione né che ne avesse le chiavi (interrogatorio del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0523 e 13.02.0573). B., in sede di interrogatorio di confronto, ha confermato che A. non poteva aprire le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, in quanto le chiavi le aveva sempre lui, non essendo i soldi suoi e preferendo dunque tenere lui le chiavi (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.036).
5.2.6 B. ha dichiarato che il denaro raffigurato sulle fotografie in cui era ritratto solo o insieme a A. (act. MPC 13.02.0526, 0528, 0530) apparteneva a C. e a D.; alla domanda a sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.-- precedentemente da lui ricevuta da parte di suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condannati, ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo ere parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019). In sede di confronto con A. B., questionato a sapere se, allorquando aveva dichiarato che i soldi (che erano nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17) erano di C. e D., avesse riferito a A. chi erano queste due persone e che avevano precedenti penali, ha risposto che “A. sapeva che avevano dei precedenti importanti, perché glielo avevo detto io”. B. ha pure precisato che lui stesso aveva sempre le chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerle lui (interrogatorio di confronto di B. e A., act. MPC 13.27.0026). A., nuovamente questionato in proposito al pubblico dibattimento, ha ribadito di non conoscere e di non avere mai sentito né visto C. e D., né di sapere che B. avesse a che fare con queste persone e neppure che essi avevano dei precedenti penali importanti o che la provenienza del denaro fosse illecita; a suo parere, prova di questo sarebbe anche il fatto che nulla in contrario sarebbe emerso dalle indagini svolte. Inoltre, B. non gli avrebbe mai detto di avere necessità di cassette di sicurezza, né lo avrebbe informato che inseriva soldi nelle medesime, soldi che comunque A. nega di avere mai maneggiato. A. ha confermato di essere a conoscenza del problema di natura fiscale di B. e H., problema che comunque non aveva impedito a B. di poter risiedere in Svizzera, quindi, a parere di A., era un aspetto da provare, in divenire. Infine, A. ha contestato l’affermazione di B. secondo cui i soldi venivano messi e tolti insieme dalla cassetta di sicurezza, anche perché, se avesse saputo dell’origine di quei fondi, mai gli avrebbe permesso di tenerli presso gli uffici di (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.041-043).
5.2.7 La contestazione sollevata in sede dibattimentale dalla difesa di A., secondo cui i soldi raffigurati nelle fotografie summenzionate, scattate negli uffici il 4 maggio 2015, non sarebbero gli stessi rinvenuti in sede di perquisizione il 13 novembre 2015 nelle cassette di sicurezza, non è, a mente di questa Corte, credibile. In effetti, nei giorni attorno al 14 luglio 2015 le società L. SA e la società M. SA hanno traslocato i loro uffici da, dove non vi erano cassette di sicurezza, dove, come visto, L. SA aveva in gestione una cassaforte/ caveau con cassette di sicurezza. Questa Corte ritiene pertanto verosimile che parte dei soldi che B. deteneva in contanti in ufficio (v. interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0522-524), siano stati portati nelle cassette di sicurezza, appena queste sono state disponibili.
5.2.8 Quo all’origine criminale dei fondi – fondi che B. ha confermato essere parte dei fr. 4'250'000.-- precedentemente da lui ricevuti da parte di suo padre H. e da D. (v. supra consid. 5.2.6) – questa è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).
5.2.9 Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura, l’organizzazione criminale, costituiscono, per il diritto svizzero (v. art. 139

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | ... 199 |
3 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se: |
a | fa mestiere del furto; |
b | ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine; |
c | per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o |
d | per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.200 |
4 | Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.201 |
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1 | Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.201 |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno202 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa. |
3 | Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o |
4 | La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 156 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.217 |
3 | Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140. |
4 | Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno218. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 157 - 1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, |
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1 | Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'usura.219 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di: |
a1 | commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o |
a2 | commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o |
b | sostiene una tale organizzazione nella sua attività. |
2 | Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949343. |
3 | Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. |
4 | Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione. |
5 | È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
5.2.10 B. ha aggiunto che, in alcune occasioni, il denaro sarebbe stato introdotto nelle cassette insieme a A. e che tale denaro era stato utilizzato per effettuare dei cambi di valuta per poi essere restituito ai proprietari; A. lo avrebbe addirittura aiutato – recandosi negli uffici cambi per ritirare o cambiare i soldi – ad eseguire i cambi franchi euro per la restituzione in Italia (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.).
Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha confermato essere possibile che qualche volta abbia cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.--/10'000.--, ma non per gli scopi indicati da B. (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. 13.27.0024 e segg.).
5.2.11 Ora, in merito all’accusa di cui al capo 1.3, le dichiarazioni di A. e di B. non coincidono perfettamente. Il coinvolgimento di A. in tale accusa risulta soprattutto da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con cui B., oltre a confessare la propria implicazione nella commissione del reato, accusa anche altri di averlo perpetrato. Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
In concreto, la chiamata di correo di B. appare costante e univoca, è supportata da elementi esterni (fotografie, presenza di denaro nelle cassette di sicurezza, ammissione di A. di avere effettuato dei cambi valuta), disinteressata (B., sebbene fosse una persona interessata, non ha alleggerito la sua posizione processuale, essendo stato condannato in prima persona – anche se avrà forse beneficiato di un'attenuazione della pena per la collaborazione fornita agli inquirenti – per i fatti svelati, non ha sminuito il proprio ruolo coinvolgendo A., non ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli, e non aveva alcun interesse nel coinvolgere A. nel reato imputatogli) e dotata di credibilità intrinseca. A ciò nulla mutano le contestazioni di A. sulla validità della chiamata in correità di B. (v. act. SK 168.720.011 e segg.): l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che, nell'ambito del principio della libera valutazione delle prove, è possibile ritenere solo una parte delle dichiarazioni di una persona globalmente credibile; sicché, nella misura in cui la descrizione degli eventi non implica incoerenze o contraddizioni su aspetti essenziali relativi al modo in cui si sono svolti i fatti da giudicare, la minore credibilità delle dichiarazioni su determinati punti non è ancora sufficiente per rimettere in discussione l'integralità delle deposizioni (sentenza del tribunale federale 6B_163/2013 del 17 novembre 2013 consid. 4.1, con rinvii). In concreto, B. si è espresso in modo costante e univoco in merito al coinvolgimento di A. su quanto imputatogli al capo d’accusa 1.3, circostanze sulle quali B. ha peraltro avuto una percezione diretta.
Analizzando gli atti e alla luce delle risultanze dibattimentali, questa Corte è dunque giunta al convincimento – contrariamente a quanto asserito dall’imputato anche in sede dibattimentale – che A. abbia effettivamente partecipato ad introdurre denaro nelle citate cassette di sicurezza: egli lo ha infatti introdotto insieme a B., ha aiutato ad effettuare cambi di valuta e sapeva pure che lo stesso B. ve lo depositava. Così facendo, egli ha sia occultato che contribuito ad occultare il denaro, azioni che – in presenza delle altre condizioni costitutive del reato – costituiscono atti di riciclaggio (DTF 127 IV 20 consid. 3a con rinvii).
5.2.12 Per quanto attiene alla consapevolezza, A. ha affermato di non conoscere il contenuto delle cassette e di non essere a conoscenza che B. avesse le chiavi delle medesime. Ha anche affermato di non conoscere C. e D. (v. interrogatorio del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0523 e 13.02.0573; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.32 e segg.). Inoltre, in sede dibattimentale, a conferma del fatto che non sapeva che nelle cassette n. 13 e n. 17 fosse contenuto del denaro contante, ha asserito che circa una settimana prima della perquisizione aveva effettuato, con la sua assistente, la pulizia di tutte le cassette di sicurezza, le quali a quel momento erano tutte vuote (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.034). Confrontato alla domanda a sapere come mai l’atto costitutivo di M. SA si trovasse nella cassetta n. 17, ha spiegato che aveva chiesto a B., un paio di giorni prima della perquisizione, di “metterlo via”, e crede che lui fosse sceso nel “locale cassaforte” con l’intento di riporlo in una delle cassette di sicurezza in uso a A., ma poi, avendo forse dimenticato le chiavi, lo avrebbe temporaneamente depositato nella cassetta n. 17, finché fosse risceso con le chiavi giuste (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.037).
B. ha affermato di non ricordare se A. sapesse dove erano depositati i soldi raffigurati nelle fotografie (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020); ha successivamente affermato che A. conosceva il contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 e che era consapevole della provenienza illecita del denaro; ha poi aggiunto che, per quanto possa ricordare, A. sapeva dell’esistenza di importanti precedenti penali a carico di C. e D., perché glielo aveva detto lui (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020). Il denaro depositato nelle cassette di sicurezza sarebbe, a mente di B., parte di quello ritratto sulle fotografie in cui sono stati immortalati A. e B. davanti a molteplici mazzette di soldi contanti (banconote da fr. 1'000.-- e almeno una da EUR 500.--). A mente di B., il denaro raffigurato sulle fotografie sarebbe denaro autentico ed apparterrebbe a C. e D., e farebbe parte dell’importo ricevuto da H. e D. B. ha aggiunto di presumere che A. sapesse dell’origine dei fondi, e di immaginare di averglielo detto lui; come pure che A. avrebbe aiutato a fare dei cambi di valuta, recandosi fisicamente negli uffici cambi per ritirare o cambiare soldi, per la restituzione in Italia. Ricorda pure di avere contato i soldi il giorno dello scatto delle fotografie, e gli sembra che fosse presente anche A. (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0020; interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0025 e seg.). B. ha asserito che i soldi erano da lui detenuti presso la sua abitazione di UU. e che egli li avrebbe successivamente portati a V., negli uffici di L. SA e M. SA (v. interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019; interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.).
Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha per contro asserito che si tratterebbe di soldi falsi, colorati sui lati con dei pastelli; vere sarebbero a suo dire unicamente poche banconote, quelle che servirebbero a far sembrare la fotografia realistica, cioè quelle sopra le mazzette o messe in una posizione dove si possano vedere. Le altre sarebbero fotocopie o block notes (interrogatorio del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519 e segg., 13.02.0526-0532). Ad ogni modo, vero o non vero, A. ha negato di conoscere la provenienza di quegli averi (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.040 e segg.).
Relativamente ai procedimenti penali a carico di H. – che a mente di B. A. conosceva – l’imputato ha precisato che, prima del 13 novembre 2015, poteva unicamente essere a conoscenza di un procedimento penale relativo a problematiche fiscali e che sapeva di un commercio in materie plastiche nonché dell’esistenza di una contestazione relativa a condotte non lecite all’interno di queste società, come pure del sequestro di un importante quantitativo di denaro depositato su conti correnti di B., H. e J. (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519 e segg., 13.02.0526-0532; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.040 e segg.).
Ora, da tutto quanto sopra è risultato che A. non era effettivamente in possesso delle chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17. Il contenuto delle medesime, inoltre, non era di sua proprietà, né di proprietà di L. SA o di M. SA. È pure stato accertato che A. abbia effettuato delle operazioni di cambio valuta e che abbia appositamente partecipato alle fotografie in cui erano ritratti lui e B. con importanti quantità di denaro. L’affermazione secondo cui l’imputato riteneva si trattasse di denaro falso è invece apparsa a questa Corte assai fantasiosa. Come fantasiosa è parsa l’affermazione fatta al dibattimento secondo cui egli, che peraltro dispone di una sostanza di oltre fr. 2 milioni, avrebbe pulito tutte le cassette di sicurezza circa una settimana prima della perquisizione del novembre 2015, unitamente alla sua assistente. Non è credibile che un tale argomento, se fosse vero, venga portato in aula e non già in corso d’inchiesta, nel cui ambito, l’accusa avrebbe potuto interrogare l’assistente per verificare tale aspetto. Della non credibilità di tale affermazione da parte di A. sia pure il fatto che la diligente e attenta difesa, ben se ne è guardata in sede di arringa di fare qualsiasi cenno alla asserita operazione di pulizia delle cassette. V’è da chiedersi come un giovane avveduto, se credesse veramente che si sia di fronte a denaro falso, non si ponga domande quando gli viene chiesto di effettuare delle operazioni di cambio valuta. Notoriamente le stesse vengono effettuate con denaro vero. Va da sé quindi che A. sapeva che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. In merito alla conoscenza del contenuto delle cassette di sicurezza, le dichiarazioni divergono: come visto B. ha sempre mantenuto la medesima versione, ossia che A. sapesse del denaro contenuto nelle cassette n. 13 e n. 17, avendo l’imputato, del resto, aiutato ad inserirlo (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019-21; interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024-27). Alla luce dei vari elementi riscontrati, questa versione è parsa alla Corte più credibile di quelle – contraddittorie (v. dove asserisce di avere pulito le cassette circa una settimana prima, di non sapere che le cassette fossero nella disponibilità di B., di non sapere che B. avesse le chiavi, di non
essere a conoscenza del contenuto delle medesime, di non sapere della provenienza del denaro e di ritenerlo falso, pur ammettendo di aver fatto le fotografie dinanzi a mucchi di banconote con B. e di averlo aiutato a fare delle operazioni di cambio valuta; v. interrogatori del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0004-5, del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0519-524, del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0572-574; interrogatorio di confronto di A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024-27; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.032 e segg.) – fornite da A. Questa Corte ha inoltre considerato che B., fidanzato della sorella di A., che, dopo aver conosciuto A., era giunto in Svizzera per lavorare con lui presso le sue società, persona con cui ha sempre avuto un rapporto di grande amicizia, era una persona a cui voleva bene (interrogatorio di confronto di A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.042), non aveva alcun motivo di acredine nei confronti di A. e dunque di tentare in un qualche modo di coinvolgerlo ingiustamente dichiarando il falso, tanto più che con le proprie dichiarazioni non ha tentato di eludere le sue responsabilità, anzi (sulla validità della chiamata in correità di B., v. supra consid. 5.2.11). A tale riguardo, nulla muta il fatto che le fotografie fossero state scattate il 4 maggio 2015, ossia circa sei mesi prima della perquisizione, e in locali diversi da dove è stata effettuata la perquisizione (v. supra consid. 5.2.7). Tanto più che il denaro ritratto sulle fotografie era rilegato in mazzette, proprio come quello rinvenuto in sede di perquisizione. Singolare e poco credibile, infine, è apparsa a questa Corte la motivazione fornita da A. in merito al luogo in cui è stato rinvenuto l’atto costitutivo di M. SA, documento che, nonostante le affermazioni contrarie della difesa di A. e di A. medesimo, riveste comunque una certa importanza, ad esempio, come dichiarata da A. medesimo, per aprire un conto societario (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.037 e seg.). Che si tratti di un documento di una certa rilevanza si deduce pure dal fatto che il legislatore ha previsto la forma notarile per la costituzione societaria.
Da quanto sopra si deduce che A. sapesse che nelle citate cassette di sicurezza fosse contenuto del denaro contante autentico, avendo egli medesimo, in alcune occasioni, addirittura inserito delle banconote unitamente a B. Questa Corte ritiene inoltre che A. sapesse della provenienza illecita del denaro in questione. Da un lato, come emerso le banconote erano avvolte con elastici, e non con ordinate fascette di carta, come normalmente è avvolto denaro proveniente da un istituto di credito, ciò che doveva indurre A. ad insospettirsi. Dall’altra, il denaro raffigurato nelle summenzionate fotografie era suddiviso in mazzette da fr. 1'000.-- e almeno una banconota da EUR 500.-- , proprio come quello ritrovato nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 in sede di perquisizione. Inoltre, di rilevo è pure l’importante quantitativo di denaro contante, che doveva di primo acchito – ed indipendentemente da quanto dettogli da B. – indurre A. a pensare a problemi di natura penale e non a mere problematiche fiscali. Pertanto, considerato il quantitativo ingente risultante dalle fotografie e che si vede ad occhio nudo, A. non poteva ragionevolmente ignorare che gli stessi fossero il frutto di un comportamento illecito. Infine, B. medesimo ha asserito che A. era a conoscenza di tale provenienza illecita.
Neppure credibile è che A. non sapesse delle attività e dei procedimenti penali a carico di C. e D. (ritenuto che B. – che non aveva nessun interesse a dichiarare il falso – ha affermato di avere informato in proposito A. [v. supra]); pare, piuttosto, un tentativo di A. di distanziarsi dal crimine a monte.
A. non poteva dunque tranquillamente ignorare le circostanze di cui sopra e lasciare che B. depositasse nel caveau provento di attività criminali, provento sul quale A. ha in parte effettuato un cambio di valuta per la restituzione in Italia. Tramite tali azioni, A. ha non solo occultato denaro di origine criminale, ma ha altresì permesso a B. di effettuare tale occultamento. Ciò a maggior ragione ritenuto che egli, avendo seguito dei corsi OAD quale amministratore di M. SA (società affiliata all’organismo di autodisciplina II.), era cognito delle leggi e delle normative e sapeva che in presenza di contanti occorre essere avveduti, nonché che tali operazioni debbano comportare una prudenza intrinseca accresciuta.
Questa Corte non ritiene infine, come invece sembra essere stato adombrato dalla difesa e da A. stesso, che B., che è stato pure condannato in Svizzera (act. MPC 03.00.0066 e segg.) abbia avuto un “trattamento speciale” per coinvolgere A. (quali la concessione di pena contenuta contro la conferma di non impugnare il decreto). Vero è che il confronto è stato fatto solo nel 2019: vista la privazione della libertà di B. intervenuta nel 2015 gli inquirenti avranno fatto le loro verifiche quando hanno potuto.
A. deve pertanto essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in merito al capo di imputazione 1.3.
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
6.
6.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
L’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
6.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglobare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 e segg., 864; Mark Pieth, op. cit., n. 8 ad art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
6.3 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
6.4 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professionale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limitata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864).
L’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) contiene una definizione di “a titolo professionale”: giusta l’art. 7 cpv. 1 di tale ordinanza, un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.--; durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
L’art. 9

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Infine, l’art. 10

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
6.5 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
|
1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33 |
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1 | Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33 |
2 | Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. |
3 | Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. |
4 | Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34 |
5 | La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 5 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4. |
|
1 | Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4. |
2 | Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto. |
Per società di domicilio giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
Giusta l’art. 6 cpv. 2

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
6.6 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. La carente diligenza nelle operazioni finanziarie è dunque concepita come reato d'omissione intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 865). In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui sapere di appartenere ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 e segg., 866). L'agente deve, pertanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; Ursula Cassani, op. cit., n. 24 ad art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
7. A. è accusato di avere, a V., tra il mese di settembre 2014 e fino aI 30 dicembre 2014, presso gli uffici della società M. SA e della società L. SA, in correità con B., agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, e B. formalmente in qualità di impiegato della L. SA e socio occulto della società M. SA, società iscritta all’Associazione generale di autodisciplina II., accettato i valori patrimoniali provenienti da Q., e meglio, per avere, a seguito della vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., accettato l’importo di EUR 380’000.-- sulla relazione bancaria n. 5 intestata alla società L. SA presso la Banca LL. SA di V., denaro proveniente dalla relazione iban N° 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banca RRR. SA, di VV., senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, con lo scopo di vanificare la verifica e l’accertamento del rispetto degli obblighi di diligenza.
7.1 A., nei propri verbali, ha contestato tale accusa ed ha precisato di non aver mai venduto o acquistato oro, di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q. e che neppure L. SA o la società M. SA avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. A. ammette invece la vendita di diamanti ed orologi, e meglio nove diamanti per EUR 280'000.-- e due orologi per EUR 40’000.--. (interrogatorio del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0577). Egli ha inoltre negato di poter essere considerato un intermediario finanziario e di dover sottostare agli obblighi che competono agli intermediari finanziari (interrogatorio del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031); ha in seguito di nuovo ribadito di non essere soggetto, per la sua attività in seno alla L. SA di cui è amministratore de facto e titolare, ad obblighi di diligenza nell’ambito della LRD (interrogatorio dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0010). In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha ribadito tutti questi aspetti, aggiungendo anche di avergli riacquistato dei prodotti che gli aveva venduto e che probabilmente con quei soldi ricevuti Q. avrebbe comprato l’oro. Oltre a ciò, A. ha assicurato di avere consegnato almeno la fattura relativa ai preziosi a Q. a WW., presso l’hôtel OO.; documento questo che doveva essere consegnato da Q. – e non da A., che non aveva alcun potere di disporre sul conto – alla banca affinché questa facesse il pagamento (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.049 e segg.).
7.2 In merito all’accusa di cui al capo n. 2 sopra descritta, Q. afferma di avere contattato A. tramite il numero che gli aveva fornito sua sorella. Ella aveva acquistato solo diamanti, ma questa non era l’intenzione di Q. Per questo motivo, prima di incontrare A., Q. aveva voluto accertarsi che A. potesse vendergli anche dell’oro. A., al telefono, gli avrebbe riferito che sarebbe stato possibile, senza però entrare nel dettaglio della trattativa. L’acquisto di oro era pertanto una richiesta specifica di Q., che aveva formulato telefonicamente a A. prima di incontrarlo. Q. conferma di avere quindi incontrato A. negli uffici di quest’ultimo, alla presenza anche di B., e di avere seguito il consiglio di A. di diversificare i propri investimenti, decidendo per l’acquisto di oro, diamanti e orologi. Le proporzioni di acquisto tra oro e diamanti sarebbero state definite da Q.; Q. inoltre pensava di cedere in futuro gli orologi ai suoi due figli. In occasione di un secondo incontro, avvenuto sempre negli uffici di A., Q. avrebbe visto gli orologi e A. lo avrebbe consigliato nella scelta dei diamanti, in funzione della possibile rivendita in un futuro e dell’aumento del valore nel tempo; l’oro da acquistare sarebbe stato sotto forma di lingotti per un peso totale di 10 chilogrammi. Questa merce – nove diamanti per un valore di EUR 280'000.--, due orologi per EUR 40'000.-- e dieci chilogrammi di oro per EUR 380'000.--, per complessivi EUR 700'000.-- – sarebbe poi stata effettivamente acquistata presso A. a fine dicembre 2014, dopo l’incontro avvenuto una decina di giorni prima. Q., tramite il conto sito a VV. ed intestato ad una sua società non operativa, MM., ha ordinato il versamento, valuta 30 dicembre 2014 (act. MPC 07.02.01.07.0003) di EUR 700'000.-- in favore di una relazione bancaria verosimilmente intestata alla L. SA e sita presso un istituto bancario svizzero, in base a coordinate bancarie fornitegli da A. In merito all’origine dei fondi, Q. ha dichiarato che A. sapeva che lui era un imprenditore, avendoglielo egli spiegato in occasione del loro primo incontro. Non ricorda tuttavia se A. gli avesse chiesto esplicitamente da dove provenivano gli averi impiegati per gli acquisti summenzionati; Q. ha precisato che A. non gli ha chiesto alcuna documentazione riguardo alla società estera MM. dal cui
conto è stato effettuato il bonifico per gli acquisti di diamanti, orologi ed oro. Q. aveva comunque spiegato a A. che il pagamento sarebbe giunto dal conto di una società a lui riferibile, conto che Q. considerava come se fosse a lui intestato, essendo la società titolare (che Q. presume fosse di diritto panamense) non operativa ed essendo stata utilizzata unicamente per la gestione del conto monegasco (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0008 e segg., 12.40.0001 e segg.).
A mente di Q., alla consegna presso la sua abitazione in Italia dei nove diamanti e degli orologi, nei primi 15 giorni del 2015, erano presenti A. e B., mentre alla consegna dei 4 chilogrammi di oro a febbraio-marzo 2015 era presente B. e alla consegna dei restanti 6 chilogrammi di oro a settembre 2015 erano presenti sia A. che B. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0012 e seg.).
Confrontato ad una fattura di EUR 700'000.-- emessa dalla L. SA ed intestata alla MM. per l’acquisto di “preziosi come da lista in contratto n. 8”, Q. ha dichiarato di non saperne nulla, come neppure ha saputo spiegare l’esistenza di un “contratto sintetico n. 8” (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0015). Egli ha inoltre dichiarato che la fattura di EUR 700'000.-- summenzionata sarebbe stata inviata direttamente da A. o da B. alla banca RRR. SA, al fine di permettere il bonifico (interrogatorio di confronto tra A. e Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 13.10.0019).
7.3 B., dal canto suo, ha affermato di non avere avuto contatti diretti con il cliente al momento della vendita e di non sapere pertanto quali fossero gli accordi presi. Egli ha affermato di non sapere da dove provenisse l’oro e comunque di non ricordare di una trattativa che avesse per oggetto dell’oro in quanto non era presente. Non esclude di avere fatto successivamente una fattura per la vendita di oro, precisando che, ad ogni modo, nel caso fosse stata effettuata una vendita di oro lui pensava rientrasse nell’attività della società L. SA. Ha pure asserito di non ricordare di solleciti di Q. in merito alla consegna dell’oro (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0024 e seg.).
7.4 Ora, alla luce delle dichiarazioni degli interrogati, questa Corte non ha motivo di ritenere che Q. mentisse quando ha detto di avere acquistato da A. dieci chilogrammi di oro, avendo peraltro, Q., molto ben circostanziato l’intera operazione. Innanzitutto, A. non ha saputo chiarire nel dettaglio cosa sarebbe stato acquistato con gli EUR 700'000.-- bonificati in favore di L. SA, limitandosi ad indicare genericamente “preziosi”, mentre Q. ha ben differenziato i vari acquisti ed il loro valore, nonché le modalità della consegna; ciò anche in sede di confronto con A. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0008 e segg.; interrogatorio di confronto Q. e A. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0005 e segg.); secondariamente, il contratto sintetico n. 8 (sequestrato presso KK. SA, XX., unitamente alla fattura proforma per l’acquisto dei preziosi, v. act. MPC 08.08.0007, 08.24.0013, 08.08.4920-4924; v. anche act. MPC 12.40.0008 e 0015) che menziona quale oggetto della fornitura dei diamanti, non risulta sottoscritto dal cliente (act. MPC 13.10.0027 e segg.), ciò che conferma che non era stato trasmesso o consegnato al cliente (interrogatorio di confronto Q. e A. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0005 e segg.): con il che evidentemente Q. non poteva reagire manifestando il fatto che lui in luogo di parte dei diamanti aveva ricevuto dieci chilogrammi di oro. Q. ha riferito di non essere stato lui a inviare alla Banca la fattura per il pagamento e di non sapere se sia stato A. o B. In terzo luogo, agli atti figura una perizia richiesta da Q. e datata 11 luglio 2017 portante su dieci lingotti d’oro del peso totale di grammi 9'922.--, la quale ha attribuito al metallo un valore commerciale complessivo di EUR 338'840.-- (act. MPC 13.10.0011, 0039 e seg.). Il fatto di aver prodotto questa perizia (fatta allestire da Q. nel 2017 a seguito della richiesta fatta dalla polizia, v. act. MPC 15.13.0003) rafforza ulteriormente la credibilità di Q., il quale ha versato i soldi per l’acquisto dell’oro e non avrebbe alcuna ragione per far credere di avere acquistato metallo prezioso se non fosse vero, anzi si esporrebbe al rischio di inquinare le prove. Infine B., sebbene non lo confermi e non ricordi, non esclude la possibilità che vi sia stata una vendita di oro a Q. Ciò considerato, questa Corte ritiene che L. SA, per il tramite di A., abbia effettivamente venduto a Q. (tramite MM.) dieci chilogrammi di oro.
7.5 Da verificare è dunque se A. possa essere ritenuto responsabile giusta l’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
7.6 Lo scopo sociale di L. SA iscritto al registro di commercio in epoca successiva al 16 aprile 2014 era il seguente: “l'intermediazione, commercializzazione e gestione logistica di diamanti certificati, gioielli e orologi nuovi e usati. L'analisi e la stima di pietre preziose, gioielli e orologi da collezione. Lo svolgimento di consulenza per attività finanziarie e commerciali connesse con lo scopo sociale. L'assunzione di rappresentanze, consulenze o partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero. La società potrà acquistare, detenere immobili in Svizzera e all'estero. La società potrà svolgere ogni attività utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale” (giornale AAA.; v. anche act. MPC 04.04.0005). Tale scopo, alla luce dell’art. 2 cpv. 3 lett. c

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
7.7 A., per sua medesima dichiarazione, era il reale amministratore (“amministratore de facto”) della società e ne era il titolare (interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0006, e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0010).
7.8 In merito al requisito dell’esistenza di un agire a titolo professionale (v. supra consid. 3.8), va rilevato che la fattura proforma per le vendite a Q. era dell’importo di EUR 700'000.-- (act. MPC 13.10.0017). Il versamento del prezzo in favore di L. SA è stato effettuato con bonifico ed è giunto sul conto intestato a quest’ultima società il 7 gennaio 2015 (act. MPC 07.02.01.07.0003). Da tale operazione A. ha dichiarato al dibattimento che avrebbe guadagnato, se avesse venduto diamanti per l’intero importo, circa EUR 100'000.--/150'000.--. Se avesse venduto oro per EUR 380'000.--, ciò che A. contesta, ha comunque affermato che avrebbe potuto guadagnare EUR 10'000.--/12'000.--/15'000.-- (act. SK 168.731.055 e segg.), accertamento questo che non era presente tra gli atti d’inchiesta. Sul guadagno, questa Corte osserva che agli atti vi è una perizia datata 11 luglio 2017 della Camera di Commercio di YY., perizia che Q. ha fatto effettuare sull’oro che, a suo dire, L. SA gli avrebbe venduto (act. MPC 13.10.0039-41); manca, tuttavia, un’indicazione di quello che avrebbe potuto essere il guadagno della vendita di tale metallo prezioso. Ora, giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
Per verificare l’adempimento del requisito dell’attività esercitata a titolo professionale, occorre considerare il ricavo dell’insieme delle attività soggette ad autorizzazione durante un anno civile. L’anno civile di interesse in concreto è il 2015, essendo l’incasso degli EUR 700'000.-- da MM./Q. avvenuto il 7 gennaio 2015. In tale anno, come esposto in seguito, A., tramite L. SA, ha esercitato altre attività soggette ad autorizzazione, senza averla né richiesta né ottenuta. Si tratta in particolare di quanto descritto ai capi d’accusa n. 3.1 e n. 3.5 (oltre al n. 3.6). Per tali attività, che la Corte ha ritenuto esercitate in violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Non vi è dunque dubbio che, in base ai criteri sopra descritti (v. supra consid. 3.8) A. abbia agito, in qualità di amministratore de facto di L. SA, a titolo professionale.
7.9 Per quanto attiene all’identificazione dell’avente diritto economico, le normative in vigore all’epoca dei fatti imponevano la sottoscrizione del cosiddetto Formulario A in presenza di una società di domicilio, non operativa, come appunto era la MM. (come previsto all’art. 4 cpv. 1 lett. b

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
Al riguardo, nulla muta la tesi della difesa di A. secondo cui il reato come tale non esisterebbe se il beneficiario economico reale è colui che è stato materialmente accertato: ciò potrebbe essere il caso per una “normale” identificazione dell’avente diritto economico, ma in presenza di una società di domicilio, come in concreto, la legge richiede esplicitamente la compilazione del Formulario A.
7.10 Sotto il profilo soggettivo, va ritenuto che A. aveva seguito per conto di M. SA vari corsi annuali OAD, in occasione dei quali ha confermato di avere “appreso quali sono gli obblighi in tale ambito. Dopo il corso mi è stato rilasciato un attestato, ma devo dire che, siccome ho commercializzato solo orologi e diamanti, non è stato necessario effettuare particolari verifiche. Nel caso in cui mi fossi occupato di cambio di valuta e/o commercializzazione di altri beni come ad esempio l’oro, ero pronto in quanto sapevo cosa avrei dovuto regolamentare” (interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0013). Ne deriva che A., per sua medesima ammissione, era consapevole del proprio obbligo di identificare l’avente diritto economico di determinate transazioni e di far sottoscrivere, in presenza di determinate fattispecie, il Formulario A (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031). Egli era dunque consapevole del proprio obbligo di agire e, ciò nonostante, non ha identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali come invece avrebbe dovuto.
Visto quanto precede, A. va ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
8. Il terzo gruppo di reati imputati a A. consiste nell’accusa di avere, a V. e a Y., nel corso del 2014 e fino al dicembre 2015, agendo singolarmente e in correità con B., in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, intenzionalmente esercitato, senza la necessaria autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione una attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
8.1 Giusta l’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
Nel caso concreto, la sanzione di cui all’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Secondo l’art. 14 cpv. 1

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
La LRD si applica agli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
L’art. 2 cpv. 3

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
Secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
|
1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
8.2 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
|
1 | Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
2 | Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. |
3 | Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. |
8.3 Con riferimento al risultato dell’attività illecita, occorre considerare che l’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione costituisce un reato di esposizione a pericolo astratto. Lo svolgimento illecito dell’attività viene punito in considerazione della sua pericolosità e indipendentemente dal realizzarsi di situazioni di pericolo concrete.
8.4 In merito agli elementi costitutivi soggettivi dell’infrazione, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 1 - 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
|
a | gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; |
b | gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 46 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; |
b | non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi; |
c | non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6. |
9. Le singole fattispecie oggetto delle accuse mosse dal MPC a carico di A. sono esposte qui di seguito.
9.1 Il capo d’accusa 3.1 concerne la fattispecie relativa a PP. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra la fine dell’estate 2015 e l’autunno del 2015, in correità con B., accompagnando PP. e la sorella QQ. a Y., aiutando PP. nelle procedure di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank di Y., tramite i contatti diretti che B. e A. medesimo avevano con il personale della RR. Bank, aiutato PP. a trasferire l’importo di EUR 110'000.-- dal conto a lei intestato presso la SS. SA di V. a favore del conto bancario intestato a PP. presso la RR. Bank, nonché consegnato a ZZ. a QQ., l’importo in contanti di EUR 30'000.--, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.1.1 Dai verbali di interrogatorio di PP. risulta che, al fine di reperire il consulente bancario che si occupava dei soldi lasciatile dai suoi genitori in WWW., ella avrebbe, tramite la sorella QQ. e la nipote BBB., ottenuto il contatto di A. Quest’ultimo, dopo essere stato contattato da QQ., avrebbe organizzato un incontro a V., nell’autunno 2014. A. si sarebbe offerto di cercare il consulente CCC. e, in occasione di un secondo incontro, avrebbe informato le signore che il consulente ora lavorava in SS. SA. A. avrebbe poi consigliato a PP. di portare via i soldi dalla Svizzera, proponendo l’Ungheria. A. avrebbe informato PP. e QQ. che, in un secondo tempo, avrebbero ricevuto di ritorno una parte dei soldi in contanti e una parte in diamanti. Presso SS. SA PP., accompagnata da sua sorella QQ., ne avrebbe parlato con il funzionario (presente anche A. e DDD.) il quale, dopo una reticenza iniziale, le avrebbe fatto firmare dei documenti per la chiusura del conto, verso settembre 2014, tra cui l’ordine di trasferimento della somma di EUR 110'000.-- verso un conto in Ungheria. PP. ricorda che il viaggio in Ungheria sarebbe avvenuto nell’ottobre 2014 e che erano presenti A., B. e forse DDD. A mente di PP., in banca vi erano, oltre a lei e a sua sorella, l’interprete, la consulente della banca, DDD. o B., ma non A., che avrebbe rivisto in occasione del viaggio di ritorno in aereo. PP. afferma di avere quindi trasferito EUR 110'000.-- dal conto a lei intestato presso SS. SA a favore del conto a lei intestato presso RR. Bank a Y. Dopo qualche tempo, prima della fine del 2014, QQ. sarebbe entrata in contatto con un signore EEE. che le avrebbe detto di recarsi a ZZ. Lì B. le avrebbe consegnato EUR 30'000.-- in contanti e dei diamanti del valore di circa EUR 70'000.--, complessivamente dunque circa EUR 110'000.--. PP. ricorda pure che le era stato detto che, se avesse avuto bisogno, i diamanti potevano essere riacquistati dalla persona che glieli aveva venduti (interrogatorio di PP. del 1° dicembre 2016, act. MPC 05.04.0035 e segg.).
PP. non ricorda che A. le abbia fatto domande in merito alla provenienza dei soldi.
9.1.2 A mente di QQ. (interrogatorio di QQ. del 2 dicembre 2016, act. MPC 05.04.0045 e segg.) il primo incontro con A. sarebbe avvenuto nel 2015. Il viaggio in Ungheria, presso la RR. Bank, avrebbe avuto luogo a fine agosto 2015. A suo parere presso RR. Bank erano presenti sia A. che B. QQ. rammenta infine di essere andata a ZZ., verosimilmente negli uffici della FFF., a recuperare da B. EUR 30'000.-- e diamanti per un valore di circa EUR 70'000.--.
9.1.3 A. conferma di avere aiutato PP. e QQ. a reperire il consulente bancario che si era occupato in precedenza del conto bancario riferibile a PP. Ricorda pure di essere andato in banca a V. con la signora PP. per chiedere al consulente se fosse possibile che la signora PP. acquistasse, con gli averi depositati in conto, dei diamanti dalla L. SA (a mente della Corte, qui è evidente l’intento di A. di effettuare la vendita di diamanti tramite L. SA), e che il consulente avrebbe risposto negativamente essendo la Svizzera in quel periodo considerata un paese black list, ma avrebbe consigliato l’apertura di un conto in un Paese white list. Ricorda di avere quindi prospettato a PP. l’apertura di un conto in Ungheria e quindi di esservisi recato con PP., la sorella QQ., B., DDD. e forse un altro cliente (GGG.). A. nega di essere entrato negli uffici della banca in Ungheria con PP. e QQ., confermando invece di avere aiutato PP. a muoversi in città – dato che non si muoveva in autonomia – e di essere andati insieme a pranzo, quindi di essere rientrati in Italia. Egli ritiene che, una volta trasferiti i soldi sul conto a Y., gli averi siano stati girati verso una società controllata da HHH., un amico di B., ed essi, dopo aver prelevato i soldi dal conto di questa società tramite i bancomat, si sarebbero occupati di restituire gli averi a PP. e QQ. in Italia, in parte in contanti ed in parte in diamanti (nella misura di EUR 30'000.- acquistati da A.). Afferma inoltre che, per quanto concerne la vendita dei diamanti, si è configurato ciò che lui sperava, ossia accompagnare i clienti nella speranza di vendere loro diamanti o orologi. Conferma che alla cliente sono stati venduti dei diamanti (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0591 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.0057 e segg.).
9.1.4 B., questionato in merito alle vicende di cui sopra, ha asserito che in realtà egli non partecipava alle decisioni, che erano invece gestite da A., come lo era pure la consulenza e i rapporti. Egli non ricorda di avere portato soldi o diamanti in Italia. Egli ha pure dichiarato di non sapere a quanto ammontasse il guadagno relativo a questa operazione in quanto se ne occupava A. (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0038).
9.1.5 Alla domanda a sapere quale sia stato il guadagno per PP. e QQ., A. in aula ha indicato di avere percepito EUR 10'000.--, ma di non poter precisare quale quota fosse a lui ascrivibile e quale a L. SA (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.064).
9.2 Il capo d’accusa n. 3.2 concerne la fattispecie relativa a GGG. e il trasferimento da lui effettuato di EUR 86'000.--. Più precisamente A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di maggio 2015, in correità con B., accompagnando GGG. e la moglie III. a Y., aiutando III. nella procedura di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank, tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca Y., ricevendo la password per l’e-banking del conto Y. intestato a III. al fine di potere eseguire il trasferimento degli averi patrimoniali, aiutato III. a trasferire l’importo di EUR 86'000.-- dal conto a lei intestato presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a III. presso la RR. Bank, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.2.1 GGG. ha asserito di essersi rivolto, ad inizio 2015, a DDD. per chiedere cosa fare con i suoi risparmi di circa EUR 40'000.-- in contanti e EUR 86'000.-- sul conto corrente intestato a III. presso Banca N. SA. Visto il diniego della banca di investire in un’azienda di DDD., quest’ultimo avrebbe presentato, tramite terzi, A., per investire in preziosi. Non avendo tuttavia la banca accettato nemmeno questa tipologia di investimento, DDD. avrebbe proposto a GGG. di effettuare un bonifico verso un paese white list su un conto intestato alla persona titolare del conto in Svizzera. In occasione di un secondo incontro, tra marzo e aprile 2015, presente anche B., A. avrebbe esposto a GGG. la possibilità, tramite B., di aprire un conto a Y. GGG. si sarebbe quindi recato a Y. nel maggio 2015 con la moglie e DDD. A Y. il trio sarebbe stato accolto da A., B. e un altro signore. Presso la banca Y. erano presenti GGG., sua moglie, B. e DDD. III. avrebbe firmato i documenti che erano già stati preparati sulla base della copia della carta di identità di III. che GGG. aveva precedentemente consegnato a B. Sarebbe stata richiesta a GGG. e III. una password per l’accesso e-banking, che è stata annotata su un biglietto consegnato a B. B. aveva con sé un vecchio telefonino, sul quale la banca avrebbe inviato i codici per effettuare le operazioni. DDD. si sarebbe occupato della chiusura del conto con la banca. Nel mese di luglio del 2015 GGG. sarebbe tornato da A. a V. per comprare una pietra per sua moglie, del valore di circa EUR 3'000.-- /4'000.--. In quella sede sarebbe stato presente anche B. che gli avrebbe detto di non preoccuparsi per i suoi soldi a Y. A inizio ottobre 2015 GGG. sarebbe tornato a V. per prendere il gioiello e di nuovo gli venne detto di non preoccuparsi per i suoi soldi, che era una questione di pochi giorni. GGG. avrebbe quindi informato i suoi interlocutori che, una volta riavuti i suoi soldi, avrebbe voluto investire circa EUR 40'000.-- in diamanti ed il resto – ossia EUR 46'000.-- che avrebbero dovuto essergli consegnati a contanti da A. e B. – nella società di DDD., la KKK. di UU. Tra la fine del 2015 e inizio 2016 DDD. lo avrebbe quindi informato di ciò che stava succedendo, ossia delle problematiche riferite a B. A., contattato dal GGG. al riguardo, ha informato il cliente che per il momento la restituzione dei soldi non poteva essere effettuata (interrogatorio di GGG. del 9 settembre 2016, act. MPC 05.04.0053 e segg.).
GGG. ha asserito che A. non chiese a DDD. l’origine dei fondi.
9.2.2 In sede di confronto tra A. e GGG. è stato dichiarato quanto segue. GGG. ha ribadito che B., che gli venne presentato come un dipendente della società di A., gli propose di aprire un conto in un paese white list. GGG. con sua moglie si sarebbe quindi recato a Y. per aprire un conto. Lì in banca sarebbe stata consegnata loro una password per l’e-banking che sarebbe stata annotata da B. che era presente e che disse che avrebbe fatto tutto lui a partire da RR. Bank, incluso far avere i soldi di ritorno a GGG. che li avrebbe utilizzati per acquistare diamanti (EUR 40'000.--) e i restanti 46'000.-- sarebbero stati investiti nella KKK., società di DDD. III. avrebbe dunque trasferito dal conto a lei intestato presso Banca N. SA la somma di EUR 86'000.-- in favore di un conto sempre a lei intesto presso RR. Bank. GGG. e sua moglie non sarebbero rientrati in possesso di quanto versato. GGG. aveva però acquistato da A. un diamante del valore di EUR 4‘000.-- di modo che oggi lui e sua moglie vantano un credito di EUR 82'000.--. Del procedimento penale per riciclaggio e altro nei confronti di B., GGG. ne sarebbe venuto a conoscenza nell’autunno 2015. Nel dicembre 2015 A., a cui GGG. si era rivolto per riavere i soldi, gli avrebbe detto di pazientare perché vi erano dei problemi, e meglio il procedimento avviato nell’autunno del 2015 nei confronti di B. (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0596 e segg.).
9.2.3 A. ha precisato di non ricordare della sua presenza all’interno della banca a Y., ma di non poterlo escludere (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0599 e seg.).
9.2.4 B. ha per contro affermato di non essere in possesso dei dati di accesso all’e-banking e che non è stato lui ad occuparsi del rientro della somma di GGG. (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0042).
9.2.5 A., in sede del pubblico dibattimento, ha osservato che con il cliente GGG. era stata la prima volta che si verificava la questione legata all’Ungheria: GGG., unitamente al proprio consulente DDD., indirizzato da una terza persona, si sarebbe rivolto a A. per acquistare dei diamanti con gli averi detenuti in Svizzera. La banca gli avrebbe però negato questa possibilità, fornendogli l’unica alternativa di aprire un conto in un paese white list. Così, tramite B., che aveva delle conoscenze, dei contatti in Ungheria, GGG. apre il conto in Ungheria. Sebbene anche A. si fosse recato in Ungheria, le pratiche sarebbero state tutte svolte da GGG., DDD. e B. Oltre a ciò, a dire di A., GGG. gli aveva pure versato un acconto di EUR 26'000.-- per l’acquisto di diamanti, acconto che gli è stato restituito non avendo la vendita potuto essere perfezionata. Per la “pratica” GGG., A. ha asserito di non avere avuto alcun tornaconto dal cliente GGG., se non la vendita di un anello da cui avrebbe guadagnato EUR 800.--/ 1’000.-- (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.059 e seg., 168.731.065 e segg.).
9.3 Il capo d’accusa n. 3.3 concerne la fattispecie legata a LLL. ed il suo trasferimento di EUR 280'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2015, in correità con B., accompagnando in tre occasioni LLL. a Y., aiutando LLL. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata, tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della RR. Bank, aiutato LLL. a trasferire l’importo di EUR 280'000.-- dal conto a lui intestato presso il MMM. SA di V. a favore del conto bancario a lui intestato presso una banca non meglio indicata di Y., senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.3.1 LLL. (interrogatorio di LLL. del 23 settembre 2016, act. MPC 05.04.0073 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.600 e segg.) ha dichiarato di avere conosciuto A. attorno al 2013 quando cercava un Rolex Daytona. Dietro il sito dell’orologio vi era A., che ha chiesto a LLL. di incontrarlo perché aveva altri orologi da proporgli. A. avrebbe informato LLL. che la sua principale attività era la vendita di diamanti. Poi non vi sono più stati contatti fino al 2014, quando LLL., a V. per una cena con amici, ha invitato A. a raggiungerlo. Volendo in seguito LLL. regalare un anello alla sua futura moglie, egli ha ricontattato A. e a fine 2014 ha acquistato un anello al prezzo di circa EUR 4'000.--. LLL. ha asserito di avere successivamente rivisto A. qualche volta per un caffè e di avere così conosciuto B. Avendo LLL. un problema legato alla Voluntary Disclosure, ne avrebbe quindi discusso con A. e B. all’occasione di uno di quegli incontri. B. gli avrebbe proposto, contro una commissione del 10% della somma da movimentare, di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate che lui aveva a sua disposizione, restituendogli la somma in tre o quattro tranches. LLL. ricorda che, al fine di iniziare le formalità di apertura del conto, A. gli aveva chiesto di inviargli la fotografia della sua carta di identità e della patente di C. LLL. si sarebbe in seguito recato a Y., crede nel marzo-aprile 2015, dove avrebbe incontrato A. e B. e sarebbe stato recuperato presso il suo hotel da una signora di nome NNN. che parlava italiano e ungherese. In banca, dove, giunti in seguito, anche A. e B. sarebbero stati presenti, avrebbe firmato molta documentazione. LLL. ha asserito che sebbene A. fosse presente in banca egli non ha avuto un ruolo attivo [A. al riguardo precisa di non ricordare di essere stato all’interno della banca]; a dire di LLL., tutto era gestito da NNN. e da B.
LLL. ha continuato spiegando che sia la seconda volta (giugno – luglio 2015) che la terza volta (fine agosto – inizio settembre 2015) in cui egli si sarebbe recato a Y., in banca, e dove avrebbe firmato ulteriore documentazione bancaria, erano sempre presenti anche A. e B. Per quanto egli crede di ricordare, durante la seconda visita avrebbe firmato documentazione per la movimentazione del conto, mentre in sede della terza visita avrebbe firmato quanto necessario per la chiusura del medesimo. LLL. ha affermato di avere trasferito EUR 280'000.-- dal suo conto presso MMM. SA in favore di un conto a lui intestato presso una banca di Y., conto che avrebbe chiuso a settembre 2015. Da settembre a novembre 2015 avrebbe cercato di contattare B., il quale rimandava sempre. Da ottobre 2015 B. non si sarebbe più fatto sentire. Poi, facendosi dare il cognome di B. da NNN., avrebbe appreso che B. era stato arrestato.
LLL. ha affermato di avere uno scoperto di EUR 280'000.--. Aveva cercato di contattare B., ma quest’ultimo era evasivo fino a non rispondere più. LLL., come detto, ha quindi saputo che vi era un procedimento penale in corso contro B.
Nessuno aveva fatto domande a LLL. in merito all’origine del denaro, ma egli rammenta che gli era comunque stato chiesto l’estratto del casellario giudiziale.
9.3.2 A. in proposito afferma che LLL. era giunto a lui tramite il sito Chrono24, in merito ad un orologio, verosimilmente un Patek Philippe. Poi avrebbe rivisto LLL. in particolare per l’acquisto di un solitario per la futura moglie di LLL. A. conferma che conosceva la problematica di LLL. connessa con la Voluntary Disclosure e la conseguente necessità del cliente di trasferire i suoi averi verso un paese white list; lo avrebbe quindi messo in contatto con B. A. non ricorda tuttavia se gli abbia consigliato lui l’Ungheria e non ricorda se LLL. abbia effettuato il volo verso l’Ungheria con lui o con B.; neppure sa se ad aprire il conto sia stata NNN. o B. o qualcun altro, né ricorda con precisione di essere stato all’interno dell’istituto bancario, non escludendolo, ma in ogni caso sarebbe arrivato in un secondo tempo (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.603 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.060).
9.3.3 In merito alla vicenda concernente LLL., B. ha affermato che il cliente era amico di A., che la sua presenza al bar era casuale e che di conseguenza non hanno mai preso accordi relativi a bonifici o a consegna di soldi. A suo parere, la consulenza e la gestione di questa operazione era stata fatta da A. (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0045).
9.3.4 In sede dibattimentale, A. ha affermato di non avere percepito alcun guadagno relativamente al cliente LLL. (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.066).
9.4 Il capo d’accusa n. 3.4 concerne OOO. e il versamento da lui effettuato di EUR 250'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di febbraio 2015 e il mese di luglio 2015, in correità con B., accompagnando OOO. a Y., aiutando OOO. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso la RR. Bank di Y., tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della RR. Bank, aiutato OOO. a trasferire l’importo di EUR 250'000.-- dal conto a lui intestato presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a OOO. presso la RR. Bank, nonché in due occasioni consegnato in Italia a OOO. l’importo in contanti di circa EUR 200'000.--, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.4.1 OOO. (interrogatorio di OOO. del 16 settembre 2016, act. MPC 05.04.0094 e segg.) ha affermato di avere conosciuto A. nel 2011 in palestra a Milano. Sempre in palestra, a fine 2014 o inizio 2015, avrebbe pure conosciuto B., tramite A.
OOO. afferma che non poteva aderire alla Voluntary Disclosure avendo delle pendenze (bancarotta fraudolenta) precedenti in Italia. A febbraio-marzo 2015 avrebbe dunque chiesto a A. se vi fosse una soluzione e A., verso maggio 2015, si sarebbe rivolto a B. OOO. ha asserito che in seguito, nei mesi di giugno-luglio 2015, B. gli avrebbe proposto di far transitare il denaro su un conto a Y. a lui intestato, poi di girarlo verso una società indicata da B. e quindi rientrare in possesso del suo denaro in contanti qualche giorno dopo, al costo dell’8% in favore di B. OOO. ricorda di avere chiesto a A. se ci si potesse fidare di B. e A. gli avrebbe risposto affermativamente, garantendo per la riuscita dell’operazione; a giugno-luglio 2015 OOO. si è dunque recato a Y. presso RR. Bank con B. e A. A. sarebbe comunque rimasto all’esterno della banca. OOO., in effetti, ha asserito che lui non aveva richiesto la presenza di A., ma quest’ultimo si sarebbe proposto di accompagnarlo in Ungheria. In banca OOO. avrebbe firmato dei documenti su istruzioni di una signora ed alla presenza di B. Al rientro, OOO. avrebbe ordinato due bonifici per complessivi EUR 250'000.-- dal suo conto presso Banca N. SA in favore del conto a lui intestato presso la RR. Bank. Verso fine luglio 2015, su indicazioni di B., avrebbe ordinato due ulteriori bonifici di EUR 125'000.-- ognuno dal conto di Y. in favore della società PPP. i cui estremi gli erano stati forniti da B.
OOO. ricorda di avere informato B. dopo il primo bonifico, e che B. gli disse di potergli consegnare i soldi già il giorno seguente, ciò che avvenne. I contanti erano avvolti in carta da giornale e suddivisi in mazzette da EUR 5'000.--, in banconote da EUR 50.--. Quel giorno avrebbe recuperato EUR 100'000.--, dedotta la commissione dell’8% a favore di quest’ultimo. Dopo 15 giorni avrebbe eseguito il secondo bonifico, sempre in favore della società PPP., e dopo due giorni B. gli avrebbe consegnato il denaro corrispondente secondo le medesime modalità (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.605).
9.4.2 A. ha confermato di conoscere OOO. da un po’ di anni e che quest’ultimo gli chiese se conoscesse un’alternativa per non aderire alla Voluntary Disclosure. Lo ha quindi messo in contatto con B., informandolo che aveva già aiutato persone a trasferire i loro soldi in Ungheria. Conferma pure di avere accompagnato OOO. in Ungheria, ma non crede di essere stato presente all’apertura del conto. Ha infine spiegato di non avere proposto l’acquisto di diamanti a OOO. perché non sarebbe stato consentito dalla banca, essendo la Svizzera inserita nella black list (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.606 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.060 e seg.).
9.4.3 In proposito, B. sostiene che la spiegazione fornita da OOO. sia un po’ fantasiosa. Egli non avrebbe conosciuto il cliente in palestra, bensì a V.; inoltre non avrebbe mai consegnato al cliente il denaro che quest’ultimo afferma di avere ricevuto da B. in Italia (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0048).
9.4.4 In merito al guadagno da questa operazione, in sede dibattimentale A. ha dichiarato di non avere incassato nulla (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.066).
9.5 Il capo d’accusa n. 3.5 riguarda QQQ. e il suo bonifico di EUR 485'000.--. A. è accusato di avere, a V. e Y., nel corso del mese di aprile 2015, aiutando QQQ. nella procedura di apertura di un conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata, tramite il suo contatto diretto con il personale della RR. Bank, aiutato QQQ. a trasferire l’importo di EUR 485'000.-- dal conto a lui intestato presso la Banca N. SA a favore del conto bancario intestato a QQQ. presso una banca non meglio indicata di Y., nonché consegnato a ZZ. a QQQ. e in una città non meglio indicata in Veneto ad una persona delegata da QQQ. per ricevere in contanti l’importo totale di EUR 385'000.--, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.5.1 QQQ. ha dichiarato (interrogatorio di QQQ. del 5 ottobre 2016, act. MPC 05.04.0021 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.586 e segg.) di avere conosciuto A. perché presentatogli da un referente di Banca N. SA. Poi, nell’aprile 2015, QQQ. sarebbe andato nel negozio di A. a ZZ. per approfondire il discorso dell’acquisto di beni preziosi, non potendo far rientrare in Italia i suoi soldi. QQQ. ricorda di aver spiegato a A. che possedeva soldi in Svizzera e voleva portarli in Italia senza aderire alla Voluntary disclosure. QQQ. avrebbe quindi deciso di acquistare orologi e diamanti. Non ricorda tuttavia se l’idea di spostare i suoi soldi da V. a Y. sia nata in sede di colloquio con il suo consulente bancario o con A.
QQQ. avrebbe quindi fatto bonificare l’importo di circa EUR 485'000.--, su istruzioni di A., su un conto nominativo da lui precedentemente aperto in Ungheria. QQQ. ha asserito che A., per l’apertura del conto, aveva organizzato che il cliente sarebbe stato accolto a Y. da una signora che lo ha accompagnato in una piccola banca. In occasione della firma della documentazione la signora avrebbe consegnato a QQQ. anche un telefono cellulare con una scheda SIM, telefono necessario per la movimentazione del conto. Il telefono, a mente di QQQ., sarebbe da lui stato consegnato a A. o ad una persona da lui designata. A. avrebbe quindi bonificato gli oltre EUR 100'000.-- dal conto a Y. di QQQ. a un conto di cui QQQ. non conosceva i dettagli. In occasione del terzo incontro, a ZZ., oltre agli oggetti preziosi (diamanti ed orologi), A. avrebbe pure consegnato a QQQ. EUR 385'000.-- in contanti. QQQ. ricorda che in tale occasione era presente almeno una terza persona.
QQQ., confrontato ad una fattura datata 7 aprile 2015 a lui intestata per l’acquisto di due rolex ed emessa dalla L. SA (act. MPC 12.28.0017), ha dichiarato di non saperne nulla. A suo dire sarebbero i due rolex acquistati da A., ma non saprebbe nulla di L. SA e non sarebbe debitore di questa società.
9.5.2 In sede di confronto con A., QQQ. ha confermato di avere ricevuto i contanti da A. a ZZ., oltre agli orologi e ai diamanti; questionato più volte su questo aspetto, ha infine asserito essere comunque possibile che una parte dei contanti l’abbia presa a ZZ. e una parte in una seconda occasione, tramite una persona da lui designata. Non esclude poi di avere visto la merce – ossia diamanti ed orologi – a ZZ. e che poi A. si sia offerto di portarla in Veneto assieme alla parte restante dei contanti e di consegnarli ad una persona da lui designata (interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, act. MPC 13.20.0010 e segg.).
Secondo A., QQQ. sarebbe giunto da lui introdotto dal suo consulente bancario di Banca N. SA, allo scopo di comperare diamanti ed orologi. Per le ragioni legate alla Voluntary Disclosure, A. gli avrebbe presentato B. Asserisce che il conto a Y. sarebbe stato aperto su consiglio del suo consulente bancario e di non essere mai andato in Ungheria con QQQ. Precisa che, se QQQ. ha deciso di trasferire i soldi dal suo conto personale presso Banca N. SA su un suo conto personale aperto appositamente in Ungheria, verosimilmente QQQ. lo ha fatto perché non ha potuto fare un bonifico verso un conto svizzero della L. SA o della M. SA per l’acquisto dei diamanti ed orologi o perché aveva deciso di tenere la maggioranza dei suoi averi in contanti. A mente di A., QQQ. non gli avrebbe consegnato alcun telefono cellulare, non avrebbe ordinato alcun pagamento tramite questo telefono, non si sarebbe recato a Y. in sua compagnia, e probabilmente nemmeno in compagnia di B. A. afferma che QQQ. non avrebbe mai ricevuto contanti da lui; inoltre, non avrebbe ricevuto nulla a ZZ., né orologi, né diamanti né contanti e di avergli consegnato buona parte della merce (orologi e diamanti) a V. e qualcosa sarebbe stata consegnata a UUU. – diamanti ed orologi, non contanti – ad una persona designata da QQQ. Nega pure di conoscere la società PPP. (utilizzata da B. per i trasferimenti di capitali in Ungheria) nonostante sulla scrivania di A. a V. sia stato trovato un documento con i riferimenti bancari della società PPP. Le coordinate bancarie della società PPP. sarebbero pure state trovate su un’immagine nel telefonino di A. (interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, act. MPC 13.20.0010 e segg.; interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.586 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.061 e seg.).
9.5.3 In aula, questionato a sapere quale sia stato il guadagno per l’operazione QQQ., A. ha asserito di avere guadagnato EUR 15'000.-- a titolo personale ed EUR 15'000.-- quale L. SA (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.064 e seg.).
9.6 Il capo d’accusa n. 3.6 concerne Q. ed il versamento da lui effettuato di EUR 380'000.--. A. è accusato di avere, a V. e a Z., tra il mese di dicembre 2014 e il mese di settembre 2015, in correità con B., commerciando per conto proprio la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q. per l’importo di EUR 380'000.--, importo depositato sulla relazione n. IBAN N° 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banca RRR. SA, nonché in due occasioni consegnato a Q. in Italia presso la sua abitazione a Z. rispettivamente il quantitativo di quattro chilogrammi di oro e di sei chilogrammi di oro, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
9.6.1 A mente di Q., alla consegna presso la sua abitazione in Italia dei diamanti e degli orologi, nei primi 15 giorni del 2015, erano presenti A. e B., mentre alla consegna dei quattro chilogrammi di oro a febbraio-marzo 2015 era presente B. e alla consegna dei restanti sei chilogrammi di oro a settembre 2015 erano presenti A. e B. (interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0012 e seg.).
9.6.2 A., in sede di interrogatorio di confronto, si è avvalso della facoltà di non rispondere (interrogatorio di confronto A. e Q. del 25 settembre 2017, act. MPC 13.10.0001 e segg.). Successivamente ha asserito di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q., e che né L. SA né la società M. SA operano nell’ambito dell’oro (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0577 e 0586; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 18.731.049 e seg.).
9.6.3 Ora, per quanto attiene alla vendita dell’oro, si rinvia al precedente consid. 7.4, da cui risulta l’accertamento di questa Corte in merito all’esistenza della transazione sul metallo prezioso.
9.6.4 In aula, questionato a sapere quale avrebbe potuto essere il guadagno per la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., A. ha indicato un guadagno di EUR 10'000.--/12'000.--/15'000.-- (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.056 e seg.).
9.7 Per le fattispecie sopra elencate, limitatamente ai capi d’accusa da 3.1 a 3.5, a mente dell’accusa, sarebbe stato seguito quello che viene denominato il “circuito di Y.” (descritto nel rapporto finale PGF del 16 novembre 2017, act. MPC 10.03.0070 e segg., 0094 e seg.):
“[…] nei casi in cui la rimessa a disposizione dei capitali veniva effettuata tramite il cd circuito di Y., per provvedere all'apertura del conto nominativo all'estero, il cliente veniva accompagnato da A. e/o B. e/o DDD. a Y., in Ungheria (paese White List). lvi era fisicamente accompagnato all'interno dell'istituto bancario per la firma della documentazione di apertura del conto;
una volta rientrato dall'Ungheria, il cliente ordinava il bonifico delle somme al nuovo conto di Y. Nella maggior parte dei casi quindi il conto in Svizzera veniva estinto con il bonifico sulla relazione in Ungheria. Presso la RR. Bank su ordine di A. e/o B., il denaro era successivamente bonificato sulla relazione bancaria della società croata PPP.o. A questo punto il denaro del cliente veniva mano a mano prelevato da B. e HHH. da distributori automatici di denaro in Italia come descritto nel capitolo del circuito di Y. […]”.
9.8 A., al riguardo, nei suoi primi interrogatori ha affermato – seppur riferendosi al cliente TTT. (cliente non menzionato nelle imputazioni di cui alla presente causa) – che lo scopo di accompagnare il cliente a Y. era di fargli spostare il suo denaro (non dichiarato) così da poter effettuare un pagamento e-banking a favore della società M. SA per la vendita di preziosi. Per l’apertura del conto a Y. poteva contare sull’aiuto di una persona di contatto, la signora NNN., una conoscenza di B. che verosimilmente lavorava presso un commercialista di Y. e conosceva gli impiegati della banca. A. afferma di avere fatto in totale circa 10 viaggi, per conto di altrettanti clienti, guadagnando complessivamente circa EUR 50'000.--, che sarebbero il provento delle vendite dei suoi prodotti ai clienti accompagnati in Ungheria. In cinque o sei di questi viaggi era presente anche B. (interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.0011 interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0011).
Successivamente, nel corso dell’istruttoria, A. si è invece maggiormente distanziato da questi trasferimenti di denaro verso l’Ungheria, tentando di accollare l’iniziativa al cliente medesimo o alla banca elvetica. A. in sostanza ha asserito di avere conosciuto, nel corso della sua attività e vita privata, varie personalità e clienti, che erano intenzionati ad estinguere o effettuare transazioni dalle loro relazioni bancarie in Svizzera. Nella maggior parte dei casi i consulenti bancari degli istituti interessati informavano il cliente che la relazione bancaria in Svizzera poteva essere chiusa con un trasferimento del patrimonio solo tramite l'apertura di un conto nominativo dello stesso cliente in un paese white list. Per tale motivo alcuni clienti gli avevano chiesto se poteva aiutarli. Sapendo che B. era in contatto con un fiduciario attivo in Ungheria che aveva contatti presso varie banche ungheresi informava i clienti di ciò e alcuni, per motivi di praticità e di lingua, gli chiedevano se poteva accompagnarli a Y., dove ad aspettarli c'era l'interprete mandata dal fiduciario, contatto di B. Non si occupava però delle pratiche di apertura conti né di eventuali pratiche per l'estinzione dei conti in Svizzera. Espletate le pratiche necessarie per l'apertura conto, il cliente ritornava da lui e, dopo aver pranzato assieme, prendevano il volo di rientro. A. li accompagnava con lo scopo di “fidelizzarsi” il cliente nell’ambito della sua attività di commerciante di orologi e diamanti (interrogatorio di A. del 27 aprile 2016, act. MPC 13.02.0163 e segg.).
In sede di interrogatorio finale e dibattimentale, A. ha ribadito che i clienti portati dai suoi contatti a V. erano per lui dei potenziali acquirenti per la vendita di diamanti. Il suo scopo nell’”accompagnare” queste persone era vendere loro orologi e diamanti. Nega, in genere, di essersi occupato della parte dei rientri dei capitali tramite il circuito ungherese, di essersi occupato dell’aspetto bancario in Ungheria, di conoscere la persona di riferimento in Ungheria. Ha tuttavia asserito di essere andato in Ungheria anche senza B., in una o due occasioni di quelle menzionate dell’atto d’accusa (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0596; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.063, 069 e seg.).
Dagli interrogatori di A., non emerge chiaramente la provenienza di questi diamanti (da clienti, da L. SA o altro), e probabilmente non vi sono fatture.
9.8.1 Affermazioni queste che, oltre a non essere concordanti con quanto da lui medesimo affermato inizialmente, cozzano pure con quanto asserito dai clienti coinvolti e da B., secondo cui peraltro egli agiva sempre su indicazioni di A. e non aveva né le competenze né gli incarichi relativi alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Essedo A. affiliato all'OAD, B. riteneva che A. avesse provveduto a richiedere le autorizzazioni necessarie. Inoltre, B. ha asserito che egli e A. accompagnavano il cliente a Y. per aprire il conto corrente, precisando che lui, a volte, questi clienti li conosceva direttamente a Y., presso la banca o l’aeroporto. Capitava, a volte, che A. si recasse da solo a Y. in banca, dove quest’ultimo aveva contatti diretti. B. ha pure asserito di non sapere dove venivano effettuati gli incontri con i clienti italiani e fornite loro le consulenze finanziarie finalizzate allo spostamento dei valori patrimoniali, non avendo egli incontrato questi clienti (interrogatorio del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0030, 31, 51).
9.9 Riassumendo, questa Corte ritiene che il ruolo svolto da A. nell’abito delle sei fattispecie sopra riportate sia il seguente.
A., nel caso di PP., oltre ad averla aiutata a reperire il consulente bancario e conseguentemente il suo conto, si è recato in banca a V. con lei per sapere se fosse possibile che lei, con gli averi depositati in conto pari ad EUR 110'000.--, acquistasse diamanti presso la L. SA. Non essendolo, ha proposto alla cliente l’apertura di un conto in Ungheria dove bonificare i propri averi, per poi ricevere la restituzione in parte in contanti e in parte in diamanti: A. ha quindi accompagnato la cliente in Ungheria, ma controverso è il fatto se A. fosse presente con la cliente presso RR. Bank; in ogni caso A. ha aiutato PP. negli spostamenti e si è incontrato con le clienti subito dopo l’appuntamento in banca, hanno pranzato insieme e sono rientrati insieme in Italia. In seguito, a ZZ. sono stati consegnati a QQ. da B. contanti per EUR 30'000.-- e diamanti per EUR 70'000.-- circa.
A. è stato presentato a GGG. da DDD. affinché GGG. potesse investire in preziosi. Non accettando la banca svizzera questa possibilità, B., che era stato presentato a GGG. come un dipendente di una società di A., propose a GGG. di aprire un conto in Ungheria. Lì GGG. e sua moglie avrebbero incontrato A. Presso RR. Bank era già stata preparata, su indicazione di B., la documentazione da sottoscrivere; in quell’occasione è stata consegnata a B. una password scelta da GGG. e sua moglie per accedere all’e-banking, tramite un vecchio telefonino già in possesso di B. In seguito, GGG. avrebbe acquistato da A. una pietra per sua moglie. GGG. non avrebbe ricevuto la restituzione di quanto bonificato.
LLL., che aveva conosciuto A. quando cercava un Rolex Daytona (o un Patek Philippe), ha discusso con quest’ultimo e B. della problematica legata alla Voluntary Disclosure; B. gli ha proposto, contro una commissione del 10%, di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate, restituendo poi la somma in tre o quattro tranches. A. aveva poi chiesto a LLL. la copia della sua carta di identità e della patente di C., al fine di avviare le formalità per l’apertura del conto. In occasione dei tre viaggi di LLL. a Y., LLL. aveva incontrato B. e A. (che in merito dichiara di non ricordare), che pure erano stati presenti in banca (A. con ruolo passivo). Anche LLL. non ha ricevuto il corrispettivo di quanto da lui bonificato sulla di Y.
Relativamente a OOO., A. ha confermato che il cliente lo aveva informato in merito alla problematica della Voluntary Disclosure. A. si è quindi rivolto a B., il quale ha consigliato di far transitare il denaro su un conto a Y. per poi trasferirlo su un conto di una società estera indicata da B. medesimo e quindi rientrare in possesso degli averi qualche giorno dopo dedotta una commissione dell’8% in favore di B. A. ha rassicurato OOO. nel fatto di potersi fidare di B. OOO. si è quindi recato presso RR. Bank con B. e A., ma quest’ultimo è rimasto all’esterno della banca. OOO., su indicazioni di B., ha quindi trasferito EUR 250'000.-- in favore del suo conto presso RR. Bank e in seguito da qui verso la società PPP. Nei giorni seguenti i bonifici B. ha consegnato il denaro in contanti a OOO. per complessivi EUR 200'000.--, già dedotta la sua commissione.
Le dichiarazioni di QQQ. in merito al ruolo di A. sono apparse un po’ confuse, ma anche quelle di A. e relative al suo ruolo in questa fattispecie. Entrambi sembrano comunque concordi nell’affermare che A. sapesse che QQQ. non intendeva aderire alla Voluntary Disclosure, poi le versioni divengono in merito a chi avrebbe suggerito la strada dell’Ungheria ed a chi avrebbe organizzato l’apertura del conto ed i successivi bonifici. Non è invece controverso che QQQ. abbia acquistato a V. da A. dei beni, verosimilmente diamanti ed orologi. Non chiaro è chi e dove avrebbe consegnato (i beni ed) i contanti di EUR 385'000.-- in restituzione a QQQ. o a persona da lui designata.
Infine, per quanto attiene alla vendita e consegna di dieci chilogrammi di oro a Q., questa Corte ritiene che tale vendita sia effettivamente avvenuta, che A. sapesse della consegna dei primi quattro chilogrammi tramite B. e che abbia personalmente consegnato al cliente i restanti sei chilogrammi.
9.10 L’accusa a carico di A. è di avere esercitato un’attività soggetta ad autorizzazione, senza possederla, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale di M. SA e in qualità di amministratore di fatto di L. SA. L’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 non contiene, a tale riguardo, alcuna indicazione di quale attività sarebbe stata esercitata “sotto” la società M. SA e quale “sotto” L. SA.
Il quesito che si pone in concreto è sapere in veste di quale società A. abbia agito nell’ambito delle attività di cui sopra, se quale amministratore di L. SA o quale amministratore di M. SA. In effetti, se avesse agito “sotto il cappello” di M. SA, non potrebbe essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
La società M. SA si occupa, stando a A., di commercio (compravendita) di orologi. La cifra di affari, nel 2014, è stata di circa fr. 680'000.--; nel medesimo anno comunque, tra acquisti e vendite, ha perso circa fr. 60/70'000.--. A. ha spiegato di avere tenuto aperta la società M. SA anche dopo aver ripreso L. SA, al fine gestire un caveau e in particolare per la gestione dei depositi dei clienti, essendo la prima affiliata alla II.; L. SA doveva invece rimanere attiva per la parte commerciale, ossia per gli acquisti e vendite di preziosi e orologi (interrogatori di A. del 15 novembre 2015, act. MPC 12.01.1103 e segg.; dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0013 e seg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.048).
L. SA, di cui A. era amministratore de facto, era da lui stata ripresa nel 2013. La precedente ragione sociale era ASSS SA. L. SA non era affiliata ad alcun organismo riconosciuto di autodisciplina né aveva chiesto alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della propria attività. L’attività della società consisteva, come emerso dall’inchiesta, nel selezionare ed acquistare lotti di diamanti da operatori autorizzati per poi rivenderli a clienti privati (interrogatori di A. del 15 novembre 2015, act. MPC 12.01.1103 e segg.; dell’11 marzo 2016, act. MPC 13.02.0017 e segg.).
Entrambe le società erano possedute, stando alle dichiarazioni di A., da egli medesimo al 100%. Entrambe avevano inizialmente la sede operativa a V., al quarto piano e, dall’estate del 2015, a V. La sede legale di M. SA e di L. SA era invece a XX. A. ha dichiarato che la società M. SA non pagava l’affitto, essendo il medesimo a carico di L. SA. Il revisore di entrambe era BBBB., XX., mentre la fiduciaria era CCCC., XX. L. SA aveva in gestione il caveau sito al piano 0, caveau comunque in uso anche alla M. SA. A., per spiegare alcune fatture rinvenute tra una società e l’altra, ha indicato che quando un cliente si interessava a più prodotti, è possibile che egli spostasse ad esempio l’orologio da M. SA a L. SA, così da fare una fattura unica e seguire il cliente con un’unica società. In questo caso il cliente pagava la fattura a L. SA, poi il pagamento veniva contabilizzato tramite fattura da una società all’altra per il passaggio dello stock. Il guadagno veniva spartito in seguito tra le due società, oppure imputato ad una sola, in base ad una decisione presa sul momento e dettata anche dalla salute finanziaria delle due società (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0032 e seg.). A. ha inoltre spiegato che non sempre vi erano fatture per i diamanti depositati presso L. SA in conto vendita: se i diamanti erano stati ritirati pagandoli con il denaro della società, il pagamento veniva riportato in contabilità; se invece le pietre venivano comprate da A. privatamente, non è mai stata prodotta alcuna ricevuta per questo tipo di operazione. Pertanto, nel primo caso vi saranno ricevute e documenti che confermano la tracciabilità dei diamanti lasciati in conto vendita, nel secondo caso no (interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, act. MPC. 13.02.0595).
B. era impiegato presso L. SA, ma si occupava anche della prima nota di M. SA (documento allestito sulla base delle fatture ricevute ed emesse relative agli acquisti ed alle vendite, al fine di portarla alla fiduciaria per l’esecuzione degli adempimenti fiscali) e, ritenuto che le società erano entrambe di A. ed erano “sotto lo stesso tetto”, B. ha incassato denaro in contanti per entrambe le società (interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0518).
Per quanto attiene alla procedura precedentemente condotta dalla FINMA, va osservato che la denuncia penale da essa presentata al DFF il 24 aprile 2019 era stata sporta nei confronti dei responsabili di L. SA e non di M. SA (act. MPC 05.04.0004 e segg.).
9.11 Dall’istruttoria è emerso che A. ha agito a nome di L. SA perlomeno per quanto concerne i clienti PP. e QQ., QQQ. e Q. Con le signore PP. e QQ. A. si era infatti recato in banca a V., proponendo all’istituto l’acquisto di diamanti da L. SA; relativamente a QQQ. e Q. è invece stata rinvenuta agli atti, per entrambi i casi, una fattura intestata a L. SA. Questa Corte ha pertanto ritenuto di doversi concentrare solo su queste tre fattispecie.
Per i restanti capi d’accusa, ossia quelli concernenti LLL., OOO. e GGG. e per i quali le imputazioni sono sia di avere agito in veste di L. SA che di M. SA (quest’ultima, come detto, affilata alla II.), questa Corte è rimasta nel dubbio non avendo potuto accertare un agire a nome di L. SA, M. SA o A. Ne deriva il proscioglimento dell’imputato dalle accuse di cui ai capi n. 3.2, 3.3. e 3.4.
Le considerazioni che seguono concernono pertanto unicamente i capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6.
9.12 La difesa in aula ha criticato il fatto che le imputazioni di cui all’atto d’accusa non contengono, come invece lo conteneva la denuncia delle FINMA, la descrizione del passaggio degli averi dei clienti dal loro conto di Y. verso un conto nella disponibilità di A. o B. Mancando tale aspetto, peraltro oggetto delle sentenze italiane, a A. non potrebbe essere imputato alcun reato, non essendo punibile il fatto di semplicemente accompagnare dei clienti in banca a V. ed a Y., senza che gli averi dei clienti entrassero mai nella sua disponibilità. Questa tesi, tuttavia, non può essere seguita.
In effetti, l’avv. Marcellini omette di indicare che a A. viene pure imputato, in correità con B., di avere restituito in Italia ai clienti PP. e QQ. e QQQ. parte dei loro averi in contanti; per Q., gli viene imputato di avergli consegnato dieci chilogrammi di oro, sempre in Italia. Si tratta di aspetti essenziali, ritenuto che lo scopo dei clienti era proprio quello di ottenere i loro averi in Italia, non volendo essi aderire alla Voluntary Disclosure e non potendo certo passare il confine italiano con i contanti che detenevano in Svizzera o a VV. Il ruolo dell’imputato è stato essenziale per i vari trasferimenti di denaro e la successiva restituzione di averi ai clienti.
Relativamente ai casi QQQ. e PP. e QQ., in sostanza, i clienti venivano consigliati ed assistiti nell’apertura di un conto personale presso una banca sita in un paese white list, in casu l’Ungheria, conto sul quale gli averi presenti sulla relazione bancaria elvetica sarebbero stati bonificati; in seguito, gli averi venivano trasferiti sul conto di una società estera, ad esempio la società PPP., società verosimilmente controllata da A. e/o da B. La somma trasferita, dedotta un’eventuale commissione, veniva quindi restituita ai clienti –in Italia – in contanti o sotto forma di diamanti o orologi. Passaggio, quello sulla società estera, è vero non ripreso nell’atto d’accusa, ma che non è indispensabile per considerare che A. abbia esercitato l’attività di intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
Secondo costante giurisprudenza infatti, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Condizioni queste, manifestamente date nella presente fattispecie.
Per la fattispecie Q., la situazione è leggermente diversa, ma la sostanza non muta. Il cliente intendeva ricevere in Italia il corrispettivo degli averi da egli detenuti a VV. sul conto di una società di domicilio, non operativa e il cui unico scopo era la titolarità del conto in questione. A. gli ha quindi proposto di versare l’importo di EUR 700'000.-- sul conto intestato a L. SA in Svizzera, così che, in seguito, A., di persona o tramite B., avrebbe fatto avere in Italia a Q. il corrispettivo del bonifico suddiviso in oro, diamanti ed orologi, ciò che, per Q., costituiva un investimento. In questo caso dunque, l’accusa descrive anche il passaggio degli averi su un conto controllato da A. Anche in questa occasione, A. ha dunque fornito aiuto al cliente per trasferire o investire i propri averi ai sensi dell’art. 2 cpv. 3

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
A., quale amministratore de facto di L. SA, in virtù della responsabilità a lui incombente giusta l’art. 6


SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
9.13 Questa Corte considera inoltre che A. abbia agito in tale contesto a titolo professionale, prevedendo la legge che tale condizione è adempiuta se in un anno civile (in caso dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) viene raggiunto un ricavo lordo (“Bruttoerlös”) superiore a fr. 20'000.--. In effetti, dai tre clienti di L. SA, ossia Q., QQQ. e PP. - QQ, A. medesimo ha asserito di avere ottenuto un guadagno, ossia non solo un ricavo, bensì un utile (“Gewinn”). Egli ha dichiarato di avere guadagnato EUR 10'000.-- dagli acquisti effettuati dalle clienti PP. e QQ. (v. supra consid. 9.1.5), ma di non saper quantificare a quanto ammontasse la sua quota e quanto ammontasse quella riferibile a L. SA; questa Corte, di conseguenza, in favore dell’imputato non considera alcun incasso a favore di L. SA per queste clienti, sebbene vi sia la conferma di un’attività della società. Per il cliente QQQ., A. ha asserito di avere ottenuto un utile (“Gewinn”) a nome di L. SA pari ad EUR 15'000.-- (v. supra consid. 9.5.3; importo netto, ma anche in questo caso viene ritenuta tale cifra quale utile lordo [“Bruttogewinn”] ai sensi degli art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
|
1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

La somma di EUR 25'000.-- , superiore all’importo stabilito agli art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Alla luce di ciò, può in concreto rimanere indecisa la questione a sapere se le attività sopra descritte possano anche essere considerate (come inizialmente ipotizzato dalla FINMA) operazioni di trasferimento di denaro o di valori ai sensi dell’art. 9

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
9.14 Sotto il profilo soggettivo, va considerato che l’imputato ha agito con cognizione di causa e pertanto intenzionalmente. Egli aveva infatti frequentato vari corsi annuali OAD, sapeva della necessità di autorizzazione per l’attività svolta a favore dei sei clienti summenzionati, in particolare per l’oro (v. supra consid. 7.10), e sapeva che L. SA non disponeva della necessaria affiliazione o autorizzazione: egli ha infatti asserito che, se gli fosse venuto in mente di vendere cinque lingotti d’oro come M. SA, avrebbe potuto farlo perché iscritto alla II. (interrogatorio di A. del 18 marzo 2016, act. MPC 13.02.0031); dunque sapeva che, “sotto il cappello” L. SA, non poteva farlo.
9.15 Ne discende quindi che A., per l’attività svolta quale amministratore di L. SA in favore di PP. (in riferimento alla quale, come visto, A. si era informato col consulente bancario della cliente in merito alla possibilità di acquistare diamanti dalla L. SA), QQQ. (a cui carico era stata emessa una fattura da parte di L. SA relativamente all’acquisto di due rolex) e Q. (a cui carico, tramite MM., L. SA aveva emesso una fattura per acquisti di preziosi per la somma di EUR 700'000.--), non essendo iscritto ad alcun OAD, necessitava dunque dell’autorizzazione della FINMA, autorizzazione che – e ciò non è contestato – non possedeva e che non ha nemmeno richiesto.
L’attività sopra descritta è pertanto stata esercitata in modo illecito e A. va ritenuto responsabile per violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Sulla pena
10.
10.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1


10.2 Come già l’art. 63



Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48

10.3 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del tribunale federale TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
10.4 Il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Giusta l’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
10.5 Secondo l’art. 49 cpv. 1



d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).
10.6 Giusta l’art. 2

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative. |






10.7 Nel quadro dell’esame di cui all’art. 49 cpv. 1


SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

10.8 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
10.8.1 Dal profilo oggettivo, la colpa di A. è qualificata, in relazione al reato principale di riciclaggio di denaro. Egli infatti sapeva trattarsi di fondi di origine criminale ed ha scientemente lasciato che i medesimi venissero occultati all’interno di una cassetta di sicurezza posta all’interno del caveau in utilizzo alle due società M. SA e L. SA, di cui egli era amministratore; addirittura, avrebbe aiutato B. a cambiare parte di tale denaro, riponendolo a volte egli medesimo, unitamente a B., nella citata cassetta di sicurezza. La Corte ha comunque considerato che l’atto in sé non ha comportato un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale. Tanto più che A., da tale riciclaggio, non ha tratto alcun profitto.
10.8.2 Dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto (quo alla violazione dell’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
10.8.3 Alla luce di quanto testé indicato, la Corte ha valutato la colpa di A. in punto alla violazione dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
10.9 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali la ripetuta violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
10.9.1 Considerato che le violazioni dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
La Corte ha ritenuto, dal profilo oggettivo, che l’infrazione porta su tre fattispecie, relative ai tre clienti PP., QQQ. e Q. La Corte ha, dal lato oggettivo, considerato che gli aiuti forniti da A. per il trasferimento dei valori patrimoniali dei clienti hanno comportato un livello di intensità preparatoria, organizzativa ed esecutiva tale da intravvedervi una certa energia criminale; inoltre, la Corte ha valutato la ripetitività che contraddistingue l’infrazione in questione, sull’arco di tempo di alcuni mesi, interrotta solo a causa dell’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato all’arresto di B.
Dal profilo soggettivo, come visto, lo scopo di A. era di vendere ai clienti i suoi prodotti. Dai soli clienti QQQ. e Q. (a cui andrebbe comunque aggiunta la cliente PP., da cui è stato ottenuto un guadagno di EUR 10'000.-- , importo che A. non è però stato in grado di suddividere tra lui e L. SA), A. ha percepito un utile di EUR 25'000.--. Suddividendo tale guadagno sull’arco di un anno, l’incasso sarebbe in media di EUR 2'083.-- mensili, ossia una discreta somma, soprattutto se si pon mente – e va sottolineato – che questo utile è riferito a quanto percepito da due soli clienti, ai quali per correttezza andrebbe aggiunta PP.
Alla luce di quanto sopra indicato, la Corte ritiene dunque che la colpa di A. in relazione alla ripetuta violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
10.9.2 Per quanto attiene alla violazione dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Dal profilo soggettivo, egli, nonostante avesse consapevolezza dei suoi doveri, non ha raccolto la documentazione necessaria. Trattandosi di un’unica fattispecie, si può tuttavia ritenere a carico di A. una colpa di lieve entità.
10.10 A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato per la violazione dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Ciò premesso, del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base di 80 aliquote giornaliere (di cui 60 aliquote per la violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
10.11 La pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona.
Pesa a carico di A. l’avere delinquito pur non avendone nessuna necessità e unicamente – per lo meno per i reati di cui agli art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato che egli, che si professa innocente, non ha comunque manifestato alcun rammarico particolare per quanto commesso. Egli ha solo in parte ammesso i fatti contestatigli, se questi non potevano, a suo giudizio, portare ad alcuna condanna, negandoli invece o avvalendosi della facoltà di non rispondere dove un’eventuale ammissione avrebbe potuto confermare una violazione della legge da parte sua.
Quanto alla sua situazione personale e patrimoniale, A. è nato nel 1982, in Italia, è di nazionalità italiana, ha frequentato il liceo linguistico, Istituto JJJ., ha seguito svariati studi gemmologici che gli hanno permesso di svolgere l’attività di famiglia. Con il passare degli anni ha avuto mansioni sempre più importanti. L’idea di aprire una società in Svizzera era per iniziare qui un’attività, uno sbocco in un momento in cui in Italia non vi era grande redditività nel settore dei preziosi. Conosceva già la Svizzera sin da bambino in quanto il padre aveva diversi clienti e soci svizzeri e dunque ne conosceva l’ambiente economico. L’idea iniziale era di aprire un negozio ma considerati i costi ha dapprima deciso di aprire un ufficio con l’intenzione di in seguito destinarlo anche ad attività di negozio (show room). Attualmente abita a VVV. ed è titolare di un permesso B. È coniugato e non ha figli. Svolge l’attività di commerciante ed è dipendente della L. SA, da cui percepisce uno stipendio mensile netto di fr. 6'500 per dodici mensilità. Ha ulteriori entrate di fr. 35'000.-- annue riconducibili a compravendite personali e al ricavo dell’attività della DDDD. Sua moglie, che vive con lui, percepisce uno stipendio netto mensile di fr. 2’100.--. Quanto alle uscite fisse, le stesse ammontano mediamente a fr. 2'700.-- per l’affitto e circa fr. 390.-- per la propria cassa malati (act. SK 168.231.4.005-011). Ha inoltre debiti di fr. 18'000.-- annuali per il leasing dell’automobile e della barca.
A. non possiede immobili in Svizzera. Possiede tuttavia valori mobiliari per fr. 2'106'051.-- e una Jeep Wrangler acquistata nel 2014 per fr. 7'700.-- (act. SK 168.231.4.005-011).
A carico di A. non risultano né esecuzioni né attestati di carenza beni (act. SK 168.231.3.002).
Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali (act. SK 168.231.1.005-012), essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5.).
Venendo, quindi, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria.
Il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2014 e 2015, costituisce un fattore di attenuazione della pena.
Ne consegue che, tutto ben ponderato, questa Corte giudica in concreto adeguata una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere.
10.12 Per quanto attiene all’ammontare delle aliquote giornaliere, l’art. 34 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
In concreto, per il calcolo dell’aliquota, la Corte, alla luce della buona situazione patrimoniale indicata dall’imputato, ha ritenuto giustificato applicare l’ammontare di fr. 200.-- per aliquota giornaliera.
10.13 A mente della Corte, la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42

A A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.
10.14 La Corte non ha ritenuto di condannare A. al pagamento aggiuntivo di una multa, essendo la pena pecuniaria inflitta sufficientemente adeguata ai reati da egli commessi.
10.15 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3

Sulle misure
11.
11.1 Nel caso in esame, il MPC ha chiesto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito, della totalità degli oggetti e documenti posti sotto sequestro, eccetto che per la relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA (posta sotto sequestro il 16 novembre 2015 con un saldo di fr. 10'960.-- al 31 dicembre 2020 [v. act. MPC 08.12.0011 e segg., 07.01.03.04.0071] e di fr. 9'525.-- al 19 maggio 2021 [v. act. SK 168.662.003-009]). Per questa relazione bancaria, il MPC ha richiesto la confisca (v. supra, Fatti lett. P).
Secondo l’accusa, sul citato conto sarebbe infatti confluito denaro riconducibile alla H., direttamente attraverso i vari passaggi di denaro che sono serviti per costituire il capitale azionario di M. SA (bonifici da conti intestati ad JJ. e EEEE. SA), nonché con i versamenti in contanti effettuati dallo stesso B. (v. requisitoria MPC, act. SK 168.721.112). In particolare la pubblica accusa fa riferimento ad un importo di fr. 60'000.-- versato su M. SA, verosimilmente, da B.
L’imputato ha dal canto suo postulato che la richiesta di confisca venga respinta (v. arringa in difesa di A., act. SK 168.720.019 e seg.).
11.2 Ai sensi dell’art. 70

La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). La confisca presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre esistere un nesso causale tale che l’ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell’infrazione commessa. Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell’attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell’attivo un non aumento del passivo (sentenza del Tribunale federale 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti).
In virtù dell’art. 71 cpv. 1




11.3 Sulla relazione n. 1, intestata alla società M. SA presso Banca N. SA risulta essere confluito denaro proveniente da una relazione, sempre intestata alla società M. SA, presso FFFF Bank Ltd, V. (act. MPC 07.01.03.09.0002, 07.05.01.11.0016, 07.05.0022, 07.05.01.07.0012, 07.01.03.08.0002).
La relazione intestata alla società M. SA presso FFFF. Bank Ltd è stata continuamente alimentata con importi di denaro, tra cui un versamento a contanti di EUR 60'000.-- avvenuto il 23 aprile 2014 (act. MPC 07.05.01.07.0005), provenienti, secondo l’accusa, da una cassetta di sicurezza di B. presso Banca GGGG. a U. Importo che si è mescolato con le altre somme confluite sulla relazione anche successivamente a questo versamento.
La fiche di versamento di fr. 60'000.-- su FFFF. Bank dell’aprile 2014 non è firmata. A., interrogato al riguardo, ha negato ogni connessione causale tra i versamenti da lui effetti sui suoi conti privati o societari e le visite che B. ha effettuato presso le sue cassette di sicurezza: a suo parere, i soldi versati sul conto di M. SA non giungerebbero da B. ma sarebbero soldi della famiglia di A. (interrogatorio di A. del 28 aprile 2016, act. MPC 13-02-0328).
Alla luce di ciò, a mente della Corte non è quindi dato di sapere oltre ogni ragionevole dubbio chi abbia versato il denaro. Con il che risulta assai difficile dimostrare che si tratti di provento di reato. In ogni caso la prova non è stata portata dalla pubblica accusa. Alla Corte, quindi, in assenza di prova, non è possibile ordinare la confisca di tale importo.
11.4 Si pone il quesito a sapere se A., per l’importo di fr. 9'525.-- (saldo al 19 maggio 2021), possa essere condannato al pagamento di un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1

Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro non risulta che A. sia stato ricompensato.
Stesso dicasi per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, che si limita a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione. Il ricavato della vendita a Q. dei lingotti d’oro pari ad EUR 380'000.-- non costituisce pertanto provento del reato di cui all’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

11.5 L’esercizio dell’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, non affiliato ad un organismo riconosciuto di autodisciplina e senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA (così come lo esige l’art. 14

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
11.6 A. viene qui riconosciuto colpevole di avere svolto, nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione per tre delle sei imputazioni di cui al punto 3. dell’atto d’accusa, e meglio per le fattispecie concernenti PP., QQQ. e Q. nel 2015 (v. supra consid. 9.15).
Con riferimento a PP. e QQQ., l’imputato, in occasione del dibattimento ha dichiarato di avere conseguito un guadagno derivante dalla vendita di diamanti e/o orologi, in parte realizzato a nome e per conto di L. SA, in parte per conto proprio (v. supra consid. 9.1.5, 9.5.3).
Per la signora PP., A. ha dichiarato di avere conseguito un guadagno di complessivi EUR 10'000.-- per i quali egli tuttavia non è stato in grado di operare una distinzione e indicare quanto sia stato l’utile di L. SA.
In merito invece a QQQ. l’imputato ha riferito di avere conseguito un guadagno (utile) complessivo di EUR 30'000.-- dei quali metà (EUR 15'000.--) sotto il cappello di L. SA.
Per quanto concerne il cliente Q., come visto (v. supra consid. 7.8), A. (che contesta di avere venduto oro a Q.), in sede di dibattimento ha dichiarato che, qualora avesse venduto a Q. 10 chilogrammi d’oro, L. SA avrebbe conseguito un guadagno di EUR 10'000.-- /12'000.-- / 15'000.-- . La Corte, a favore dell’imputato, ha ritenuto per Q. quale guadagno la somma minore indicata da A., ossia EUR 10'000.-- (v. supra consid. 7.8).
Sulla base di tali dichiarazioni, la Corte ritiene che A. dall’attività di intermediario finanziario a titolo professionale svolta senza autorizzazione per i clienti sopra indicati, abbia guadagnato almeno EUR 25'000.-- (v. supra consid. 9.13).
Alla luce della giurisprudenza sopra esposta, l’importo di EUR 25'000.-- costituisce il risultato di un reato secondo quanto disposto dall’art. 70 cpv. 1

11.7 Agli atti non vi è prova che l’importo di EUR 25'000.-- sia stato versato sul conto intestato alla M. SA di cui il MPC chiede la confisca. Non risulta in effetti che su tale conto sia confluito provento di reato derivante dall’attività illecita per cui A. viene qui condannato.
11.8 Considerato quindi che i valori patrimoniali soggetti a confisca non sono più reperibili, si giustifica condannare l’imputato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione ai sensi dell’art. 71 cpv. 1

Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, la relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA viene mantenuta in sequestro.
11.9 Ritenuto che dagli atti risulta che A. dispone di una cospicua sostanza (v. supra consid. 10.11), non entra in considerazione l’applicazione dell’art. 71 cpv. 2

11.10 Nulla muta, nel caso concreto, il fatto che la relazione bancaria n. 1 sia intestata alla società M. SA. Al riguardo si rileva come l’imputato abbia dichiarato che la società è a lui riconducibile al 100%. Dalla documentazione bancaria inoltre risulta che egli è avente diritto economico degli averi depositati sul conto (act. MPC 07.01.03.01.0003). Non entra pertanto in linea di conto l’eccezione prevista dall’art. 70 cpv. 2

Sulle spese e ripetibili
12.
12.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e











Giusta l’art. 426 cpv. 1





L’art. 426 cpv. 1


12.2 Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. le spese d’istruzione sostenute, cifrate in fr. 2'000.-- quali emolumenti relativi all’istruzione e fr. 1'000.-- riferibili all’atto d’accusa e alla rappresentanza dell’atto d’accusa. Il MPC ha pure chiesto di porre a carico di A. i seguenti disborsi: costi per perizie per fr. 3'600.--e altre spese d’inchiesta per fr. 1'099.70 (v. allegato 1 all’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 e riferimenti citati). Al dibattimento, in sede di requisitoria, il MPC ha tuttavia ripreso le richieste contenute nel decreto d’accusa del 10 giugno 2020, pari a fr. 500.-- a titolo di emolumenti e fr. 4'650.-- a titolo di disborsi, per complessivi fr. 5'150.--. È quest’ultima richiesta che viene pertanto considerata da questa Corte.
12.2.1 Ora, questo Giudice rileva che gli importi richiesti dal MPC appaiono adeguati al procedimento in esame e devono essere riconosciuti. Tenuto conto del parziale proscioglimento di A., che può essere stabilito in circa il 60% delle imputazioni a suo carico contemplate nell’atto d’accusa 27 gennaio 2021, questa Corte ritiene adeguato porre a carico dell’imputato l’importo di fr. 2'060.--, pari al 40% del totale di fr. 5'150.--.
12.3 Ai sensi dell’art. 7 lett. a

12.4 Ai sensi dell’art. 442 cpv. 4

Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di fr. 3’260.--, viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo e i valori patrimoniali sequestrati di cui al consid. 13 infra (art. 442 cpv. 4

Sulle indennità
13.
13.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1

13.1.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a


13.1.2 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (Mini, Commentario CPP, n. 7 ad art. 429





13.2 In data 20 maggio 2021, A. ha presentato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a

- fr. 137'483.-- per le spese legali (v. consid. 13.4 infra);
- fr. 20'000.-- a titolo di torto morale (v. consid. 13.5 infra).
13.3 In medesima data, l’avv. Marcellini ha altresì presentato un’istanza di indennizzo ai sensi dell’art. 434

13.4 A. ha postulato anzitutto il riconoscimento di un’indennità per le spese legali sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei suoi diritti processuali. Al riguardo egli ha prodotto le seguenti tre note d’onorario, di cui due sarebbero già state saldate dall’imputato:
- nota professionale intermedia del 12 marzo 2019 per complessivi fr. 124'424.30, ridotti dalla difesa in fr. 103'786.90, per prestazioni dal 13 novembre 2015 al 31 dicembre 2018;
- nota professionale intermedia del 31 dicembre 2020 per complessivi fr. 18'795.75, ridotti dalla difesa in fr. 14'665.50, per prestazioni da gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (già dedotti gli acconti versati dal cliente di fr. 6'000.--);
- nota professionale proforma del 19 maggio 2021 per complessivi fr. 19'030.60 per prestazioni da gennaio 2021 al 19 maggio 2021 e comprensiva delle prestazioni per il dibattimento.
13.4.1 La Corte ha proceduto a tassare le tre note professionali. Alle stesse viene applicata una tariffa oraria di fr. 230.-- per le prestazioni degli avvocati (e non di fr. 300.-- e fr. 370.-- come indicato nelle note), nonché di fr. 100.-- per le prestazioni dei praticanti (e non fr. 150.-- come esposto nelle note). Si tratta infatti di tariffe usuali, applicate dalla Corte in casi come quello che qui ci occupa. Per le trasferte dell’avvocato, l’onorario è di fr. 200.-- all’ora.
13.4.2 La nota professionale del 12 marzo 2019, concerne le prestazioni dall’apertura dell’incarto fino al 31 dicembre 2018, per complessivi fr. 124'424.30. L’avv. Marcellini propone la deduzione di alcuni importi (onorari e spese), così che la pretesa per tale nota ammonta a fr. 103'786.90.
La stessa viene divisa in due parti ritenuto che a far tempo dal 1° gennaio 2018 l’IVA è passata dall’8% al 7.7%.
Per le prestazioni fino al 31 dicembre 2017, l’onorario legale si compone di circa 139 ore a fr. 370.-- all’ora per le prestazioni dell’avv. Marcellini e di circa 327 ore a fr. 150.-- all’ora per le prestazioni svolte dai praticanti. Le spese esposte ammontano a fr. 3'482.60, oltre a esborsi soggetti a IVA per fr. 45.--.
Dagli onorari sopra esposti vanno dedotte complessive 10 ore (6 ore dall’onorario dei praticanti e 4 ore dall’onorario dell’avv. Marcellini) il 4 luglio, il 17 luglio e il 2 agosto 2016, riferite ad una procedura di reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF. Tali prestazioni non vanno riconosciute posto come la procedura di reclamo è indipendente rispetto alla presente procedura. Sulle spese e ripetibili maturate in sede di reclamo ha infatti già statuito la predetta Corte. Non vengono riconosciute pertanto neppure le spese per fr. 284.60.
Vengono inoltre stralciate dall’onorario dei praticanti le voci – per complessive circa 37 ore – riferite a dei colloqui con il cliente, rispettivamente a interrogatori fatturati in doppio (onorari sia dell’avvocato che del praticante per la medesima prestazione). La Corte ritiene infatti corretto considerare unicamente l’onorario esposto dall’avv. Marcellini, in virtù del principio dell’adeguatezza, essendo la presenza di un solo legale sufficiente per la tutela degli interessi dell’imputato in una fattispecie come quella che qui ci occupa.
La Corte ha decurtato, sempre dall’onorario dei praticanti, 2 ore e 40 riferite a prestazioni, in particolare istanze di dissequestro, concernenti le società M. SA e L. SA. Non possono conseguentemente essere riconosciute nemmeno le spese ad esse correlate pari a fr. 155.50. Tali prestazioni non vanno infatti riconosciute, non essendo riferite alla persona di A. ed alla sua difesa nel procedimento che lo ha coinvolto.
Infine, come indicato nell’istanza di indennizzo, vanno dedotti 1’425 minuti (corrispondenti a 23 ore e 45) dall’onorario dell’avvocato e 2’310 minuti (pari a circa 38 ore e 30) dall’onorario dei praticanti, nonché spese per fr. 658.70 oltre IVA (8%).
Visto quanto precede, per il periodo fino al 31 dicembre 2017, vanno riconosciute 111 ore e 15 minuti di lavoro all’avv. Marcellini ad una tariffa oraria di fr. 230.--, pari a fr. 25'530.--, nonché 242 ore e 50 minuti per il dispendio di lavoro dei praticanti, ad un onorario di fr. 100.-- all’ora. Complessivamente, arrotondato, viene dunque riconosciuto a titolo di onorario l’importo di fr. 24'300.--.
Vanno inoltre riconosciuti le spese, nella misura di fr. 2'383.80 (fr. 3'482.60 ./. fr. 284.60 ./. fr. 155.50 ./. fr. 658.70), e gli esborsi soggetti a IVA, per fr. 45.--.
Si ha pertanto un importo complessivo di fr. 52'258.80 (fr. 25'530.-- + fr. 24'300.-- + fr. 2'383.80 + fr. 45.--), a cui aggiungere l’IVA (8%) pari a fr. 4'180.70, per un totale complessivo di fr. 56'439.50.
Per le prestazioni da gennaio 2018, l’onorario legale si compone di circa 24 ore e 30 a fr. 370.-- all’ora per le prestazioni dell’avvocato Marcellini e di circa 12 ore a fr. 150.-- all’ora per le prestazioni svolte dalla praticante. Le spese sono quantificate in fr. 285.20.
Le prestazioni esposte nella nota d’onorario appaiono adeguate. Unica deduzione da operare è quella indicata nell’istanza di indennizzo. Dall’onorario dell’avvocato vengono tolti 405 minuti (pari a 6 ore 45), mentre l’onorario della praticante va decurtato di 485 minuti (pari a circa 8 ore). Vengono inoltre sottratti fr. 188.30 di spese.
Visto quanto precede, per il periodo da gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, vanno riconosciute 17 ore e 45 di lavoro all’avv. Marcellini ad una tariffa oraria di fr. 230.--, pari a fr. 4'082.50 (arrotondati), nonché circa 4 ore per il dispendio di lavoro della praticante, ad un onorario di fr. 100.--- all’ora, pari a fr. 400.--.
Le spese ammontano a fr. 96.90 (fr. 285.20 ./. 188.30).
Si ha pertanto un importo complessivo di fr. 4'579.40 (fr. 4'082.50 + fr. 400.-- + fr. 96.90), a cui aggiungere l’IVA (7.7%) pari a fr. 352.60 (arrotondati), per un totale complessivo di fr. 4'932.--.
La nota d’onorario intermedia del 12 marzo 2019 ammonta pertanto a fr. 61'371.50 (fr. 56'439.50 + fr. 4'932.--).
13.4.3 La nota professionale del 31 dicembre 2020 per complessivi fr. 18'795.75 (già dedotti gli acconti versati dal cliente per fr. 6'000.--) si riferisce a prestazioni eseguite durante due anni (da gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), per complessive circa 62 ore e 10 minuti (si precisa che nella nota sono indicate 75 ore, ma nell’istanza di indennizzo, la difesa di A. ha dedotto 12 ore e 50 minuti). Le prestazioni indicate concernono segnatamente l’esame degli atti, colloqui con il cliente (telefonici e in presenza), verbali d’interrogatorio (interrogatori di B. e J. e di A.), colloqui telefonici, corrispondenza e istanze. Vengono inoltre esposte spese di cancelleria (forfait) per fr. 885.50, da cui dedurre fr. 147.50 (oltre IVA), così come indicato nell’istanza di indennizzo, per un totale di fr. 738.--.
Quanto esposto dal difensore di A., appare congruo per un’adeguata e corretta tutela degli interessi dell’imputato.
Le prestazioni si suddividono in 60 ore e 50 a fr. 230.-- all’ora (per un totale di fr. 13'991.65 arrotondati) per le prestazioni da avvocato, nonché in un’ora e 20 a fr. 100.-- all’ora (per un totale di fr. 133.35 arrotondati), per le prestazioni della praticante. Si ha pertanto un onorario complessivo di fr. 14'125.--, a cui aggiungere le spese di fr. 738.--. Si giunge ad un importo complessivo di fr. 14'863.-- su cui calcolare l’IVA (al 7.7%) pari a fr. 1'144.45, per un totale di fr. 16’007.45.
Ritenuto che nella richiesta di indennizzo, la difesa di A. non considera l’importo di fr. 6'000.-- corrispondente agli acconti versati dal cliente, si giustifica di dedurre tale importo anche dalla nota tassata da questa Corte.
Le prestazioni riconosciute sulla nota professionale del 31 dicembre 2020 ammontano pertanto a fr. 10'000.--, arrotondati.
13.4.4 La nota professionale proforma del 19 maggio 2021, concerne le prestazioni profuse dal difensore di A. durante la procedura dinanzi a questa Corte ed è comprensiva degli onorari concernenti il dibattimento. La stessa ammonta a fr. 19'030.60.
La difesa di A. espone complessive 52 ore e 15 minuti di lavoro, nonché 4 ore per le trasferte a Bellinzona il 20 e 21 maggio 2021. Le spese (forfait) vengono quantificate in fr. 795.--.
Anche per quanto attiene a questa nota professionale, le prestazioni esposte appaiono adeguate ad una corretta esecuzione del mandato di difesa di A.
Si ha pertanto un dispendio orario di 52 ore e 15 minuti (a fr. 230.-- all’ora), pari a fr. 12'017.50 (arrotondati) per la difesa dell’imputato, nonché un onorario di fr. 800.-- per le trasferte a Bellinzona durante i giorni del dibattimento (4 ore a fr. 200.-- all’ora). Si ha così un onorario complessivo di fr. 12'817.50. Le spese vengono riconosciute così come esposte (fr. 795.--).
Si giunge ad un importo complessivo di fr. 13'612.50 (fr. 12'817.550 + fr. 795.--) a cui aggiungere l’IVA (al 7.7%) pari a fr. 1'048.15 (arrotondati).
La nota professionale del 31 dicembre 2020 ammonta pertanto a fr. 14'660.65
13.4.5 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per le tre note professionali della difesa di A., vengono riconosciuti complessivamente fr. 86'032.15 (fr. 61'371.50 + fr. 10'000.-- + fr. 14'660.65).
In considerazione del proscioglimento di A. dall’accusa di riciclaggio di denaro in relazione ai capi 1.1 e 1.2, nonché dall’ accusa di violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
13.5 A., giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c

A tal proposito, v’è da rilevare come le misure d’inchiesta e i disagi ad esse strutturalmente connessi costituiscono inconvenienti “normali” che una persona oggetto di un procedimento penale può essere chiamata a subire e che, in principio, non giustificano un indennizzo. Ad ogni modo, A. non potrebbe in ogni caso vantare tale diritto, non avendo egli né debitamente motivato né tantomeno comprovato tali disagi. Non risulta in effetti circostanziato né comprovato in che modo l’attività dell’imputato sia stata pregiudicata dal procedimento penale a suo carico. A. non ha fornito alcun documento alla Corte che permettesse di verificare effettivamente l’esistenza di un danno, ciò che non consente di valutare le sue pretese, le quali devono di conseguenza essere respinte.
13.6 L’avv. Marcellini ha infine presentato un’istanza ex art. 434

13.6.1 Ai sensi dell’art. 434 cpv. 1


La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (art. 434 cpv. 2

L’art. 433 cpv. 2

L’art. 434



Il dovere di indennizzo dello Stato ai sensi dell’art. 434


13.6.2 In concreto la L. SA è stata toccata da atti procedurali nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A., in particolare da atti di perquisizione e sequestro (v. segnatamente act. MPC 08.03.0001-0009, 07.02.0008-0014, 07.08.0008-0013).
Occorre dunque esaminare se i provvedimenti di sequestro adottati dalle autorità penali abbiano danneggiato L. SA e se quest’ultima abbia pertanto diritto ad un indennizzo ex art. 434

13.6.3 A sostegno della propria pretesa, L. SA invoca una drastica riduzione dei ricavi (lordi) derivanti da vendita merce, i quali, stando ai conti economici della società prodotti agli atti, sono scesi da fr. 3'282'017.42 nel 2015, a fr. 60'455.24 nel 2016. Negli anni successivi sono poi leggermente e progressivamente aumentati (fr. 150'336.41 nel 2017, fr. 362'359.55 nel 2018 e fr. 439'345.53 nel 2019, fino a raggiungere i fr. 1'469'707.05 nel 2020). L. SA ritiene che nel 2020 la società abbia ripreso un ritmo accettabile. L’ammontare dell’indennizzo è stato poi quantificato operando una media tra i margini operativi (ricavi da rivendita di merce ./. costi acquisto merce) del 2015 (fr. 429'245.01), anno precedente i sequestri ed in cui la società ha conseguito utili elevati, e del 2020 (fr. 176'323.53), quando la società è rientrata in possesso del proprio inventario (il 6 novembre 2020) ed ha potuto tornare ad un ritmo operativo ridotto, ma accettabile. Tale media (pari a fr. 302'784.27) corrisponde all’importo che la società avrebbe, stando all’istanza, potuto ragionevolmente conseguire se non fossero stati ordinati i sequestri. Dai fr. 302'784.27 (margine operativo medio) è stato, in seguito, dedotto (per ogni anno dal 2016 al 2020), l’ammontare del margine operativo effettivamente conseguito ogni anno dalla società (fr. 18'009.60 nel 2016, fr. 87'547.24 nel 2017, fr. 53'049.01 nel 2018, fr. 13'885.96 nel 2019 e fr. 176'323.53 nel 2020). Il totale ottenuto, ossia fr. 1'165'106.61, corrisponde al danno subito dalla società nel periodo 2016-2020 (v. calcoli esposti nell’istanza 20 maggio 2021, act. SK 168.721.001 e segg.).
Ciò posto, la Corte ritiene che la pretesa di L. SA non sia stata sufficientemente comprovata. In particolare, dagli atti del procedimento non emerge che le diminuzioni dei ricavi (lordi) da rivendita merce, rispettivamente dei margini operativi, siano direttamente dovute alle misure coercitive, segnatamente il blocco dell’inventario e il blocco dei conti, ordinate dall’autorità penale nel contesto del procedimento penale aperto a carico di A. Al riguardo si rileva come l’attività di L. SA non è mai stata bloccata dalla magistratura, anzi, le operazioni richieste sono state autorizzate, e agli atti non vi sono elementi per ritenere che la società, senza i sequestri, avrebbe potuto realizzare un margine operativo medio di fr. 302'784.27 annui, come invece sostenuto nell’istanza.
Dall’esame della documentazione contabile della società, si può ragionevolmente ritenere che il 2015 (come peraltro pure ventilato nell’istanza) e anche il 2020 siano stati degli anni particolari, che hanno visto importanti ricavi lordi, rispetto agli altri anni. Non possono pertanto essere presi in considerazione come dati di riferimento; l’istante medesima, in effetti, ha operato una media dei due anni. Prendendo in considerazione anche i dati del 2014 (v. act. SK 168.231.2.103- 166) risultano dei ricavi (lordi) da vendite per complessivi fr. 253'726.04. Tale cifra si allinea con i ricavi conseguiti a far tempo dal 2017 (anzi è addirittura inferiore a quanto realizzato nel 2018 e nel 2019) e che sono aumentati progressivamente di anno in anno. Con il che non è possibile ritenere che le misure coercitive adottate abbiano cagionato direttamente una diminuzione delle entrate della società.
Va poi tenuto conto del fatto che per il calcolo del risarcimento formulato dall’istante sono stati presi in considerazione anche i costi per gli acquisti della merce. Ora, se è vero che i ricavi lordi sono diminuiti, è anche vero che i costi per l’acquisto di merce sono aumentati. Nel 2014 tali costi erano di fr. 62'814.89 che, a fronte di ricavi lordi per fr. 253'726.04 (circa 4 volte superiori) davano un margine operativo di fr. 190'911.15 (v. act. SK 168.231.2.103-166). Ne consegue che il margine operativo per gli anni da 2016 a 2020 risulta sì essere inferiore, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che i costi per l’acquisto merci, in proporzione, è notevolmente aumentato; lo stesso è passato da fr. 62'368.38 nel 2014 (a fronte di ricavi per fr. 253'726.04), a fr. 42'445.60 nel 2016 (a fronte di ricavi per fr. 60'455.24), a fr. 87'547.24 nel 2017 (a fronte di ricavi per fr. 150'336.41), a fr. 309'310.54 nel 2018 (a fronte di ricavi per fr. 362'359.55), a fr. 425'459.57 nel 2019 (a fronte di ricavi per fr. 439'345.53). Tale aumento non ha quindi permesso alla società di ottenere importanti margini operativi, che sono rimasti inferiori a quelli del 2014 (data l’esigua differenza tra costi e ricavi). Circostanza che nulla ha a che vedere con i sequestri dell’inventario e dei conti bancari.
Visto quanto precede, venendo a mancare la prova del nesso di causalità tra il danno asseritamene subito dalla società e i sequestri ordinati dall’autorità inquirente, prova incombente all’istante, questa Corte non ritiene fondata la richiesta di indennizzo ex art. 434

13.6.4 Questo Giudice ritiene che L. SA non abbia, ad ogni modo, diritto ad alcun indennizzo, e ciò a ragione della colpa dell’imputato nel contesto delle misure coercitive emanate dal MPC.
A., all’epoca dei fatti, era amministratore di fatto di L. SA. Attualmente risulta iscritto nel registro di commercio della società quale amministratore unico (egli è subentrato alla moglie, GG., a far tempo dall’ottobre 2016).
L’imputato viene qui condannato per dei reati che egli ha commesso nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, società che egli ha dichiarato essere sua. Il suo agire in seno a questa società, rivelatosi illecito, ha indotto il MPC ad aprire un procedimento penale nei suoi confronti e ad adottare i provvedimenti coercitivi citati, segnatamente il blocco dell’inventario e dei conti bancari, al fine di chiarire i fatti. L’adozione di tali misure era necessaria; il procedimento penale è in effetti sfociato nella condanna di A. La colpa di quest’ultimo, a cui è riconducibile L. SA, è quindi comunque tale da interrompere il nesso di causalità. Circostanza che porta, anch’essa, a negare a L. SA un indennizzo ai sensi dell’art. 434

La Corte pronuncia:
1. A. è prosciolto dall’accusa di:
1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.2 attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
2.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
2.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.-- cadauna.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.
4. Gli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2 a 4.19 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021, ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, sono dissequestrati a favore degli aventi diritto.
5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3’260.--.
6. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.-- (art. 71 cpv. 1

Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA presso Banca N. SA, V.
7. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono accolte limitatamente a fr. 52'000.-- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a

8. Le pretese a titolo di indennizzo di L. SA sono respinte (art. 434

9. A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto 7. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Avv. Luca Marcellini
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale
Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64



Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
|
1 | L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
2 | Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello. |
3 | La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: |
a | se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti; |
b | in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e |
c | le sue istanze probatorie. |
4 | Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello: |
a | la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti; |
b | la commisurazione della pena; |
c | le misure ordinate; |
d | la pretesa civile o singole pretese civili; |
e | le conseguenze accessorie della sentenza; |
f | le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale; |
g | le decisioni giudiziarie successive. |


La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b



Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a



Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

Rispetto dei termini
Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2

Spedizione: 12 agosto 2021