Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2020.47

Sentenza del 17 ottobre 2022 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri

Parti

1. Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,

2. Dipartimento federale delle finanze, rappresentato dal capo del servizio diritto penale avv. Christian Heierli,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Costantino Castelli,

Oggetto

Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione in violazione dell'art. 44 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in relazione con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro

A.

A. Il 19 agosto 2015, l’Autorità federale di vigilanza (di seguito: FINMA) ha presentato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) una denuncia penale nei confronti dei responsabili della società B. SA (nel frattempo divenuta C. SA), per sospetta violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 14 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0).

B. Dopo avere richiesto, ed ottenuto, assistenza amministrativa all’Organismo di Autodisciplina del Fiduciari del Canton Ticino (di seguito: OAD FCT), in data 18 luglio 2019, il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A. per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD (act. DFF 20.1).

C. Il 20 settembre 2019, il DFF ha trasmesso ad A. un decreto penale in procedura abbreviata, proponendo la condanna dell’imputato al pagamento di una multa di fr. 2'000.-- e di una tassa di stesura di fr. 110.--, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, commesso per negligenza; l’imputato non lo ha accettato (act. DFF 80.1 e segg.).

D. Con il processo verbale finale del 13 marzo 2020 (act. DFF 80.16 e segg.), notificato all’imputato il 23 marzo 2020, il DFF è giunto alla conclusione che A. si era reso colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi all’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, in vigore fino al 31 dicembre 2019, in relazione con il vecchio art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD, reato commesso dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013. Il DFF ha assegnato all’imputato un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito al contenuto del suddetto processo verbale.

E. Con scritto del 7 aprile 2020 (notificato all’imputato il 15 aprile 2020), il DFF ha prorogato il termine di cui sopra fino al 20 aprile 2020 (act. DFF 80.33). Ciò, a seguito della sospensione prevista all’art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4).

F. Non avendo ricevuto riscontro alla lettera 7 aprile 2020, la funzionaria inquirente del DFF, mediante decisione del 29 aprile 2020, ha deciso la chiusura dell’inchiesta e ha trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (act. DFF 80.43 e segg.).

G. Con scritto di medesima data (pervenuto al DFF il 1° maggio 2020), l’imputato ha richiesto una proroga del termine assegnatogli fino al 29 maggio 2020. Egli ha giustificato la propria richiesta, indicando di non essere in grado di presentare le proprie osservazioni, né di completare la documentazione entro il termine impartitogli, a causa della situazione straordinaria legata al Covid-19. A., nella sua lettera, ha, pure, chiesto l’edizione di determinata documentazione da parte delle banche interessate e di C. SA (act. DFF 80.46-47).

H. Con decreto penale del 1 maggio 2020, emanato ai sensi dell’art. 64
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
DPA, il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), per i fatti intervenuti tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013 e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di fr. 3'080.--. Il DFF ha, inoltre, dichiarato irricevibile la richiesta di proroga del termine presentata da A. il 29 aprile 2020, indicando che l’imputato aveva già beneficiato di un termine sufficientemente lungo per presentare le proprie osservazioni ed eventuali richieste di prove supplementari (act. DFF 90.1 e segg.).

I. L’imputato, in data 8 giugno 2020, ha interposto opposizione al decreto emanato nei suoi confronti, chiedendo la pronuncia dell’abbandono del procedimento (act. DFF 90.44 e segg.).

J. Il 3 luglio 2020, il DFF ha, dunque, emesso una decisione penale ai sensi dell’art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA nei confronti di A. (act. DFF 100.1 e segg.), il quale è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione – commesso per dolo eventuale – in violazione dell’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013.

Egli è stato condannato:

- a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

- al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 4’270.--.

La predetta decisione penale è stata notificata all’imputato il 13 luglio 2020 (act. DFF 100.28).

K. Mediante scritto del 23 luglio 2020 (act. DFF 100.29), A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF), contestando il reato a lui ascritto. L’imputato ha, anche, presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del TPF contro la decisione penale del 3 luglio 2020, il quale è stato respinto con decisione del 24 settembre 2020 (BV.2020.30, act. DFF 101.62 e segg).

Si rileva che l’imputato, in data 14 maggio 2020, ha presentato un’istanza di ricusa nei confronti dei funzionari del Servizio giuridico del DFF, in particolare del capo ufficio EE. e dei funzionari Dr. FF. e avv. GG.. Con decisione del 9 giugno 2020, il Capo del servizio giuridico del DFF EE. ha respinto la domanda di ricusa di FF. e di GG. (act. DFF 70.31 e segg.). Con decisione del 18 giugno 2020 la Segreteria generale del DFF ha respinto la domanda di ricusa del Capo ufficio EE. (act. DFF 70.42 e segg.). Contro le decisioni 9 giugno 2020 e 18 giugno 2020, A. ha presentato reclamo, rispettivamente il 22 giugno 2020 (act. DFF 70.63 e segg.) e il 2 luglio 2020 (act. 70.91 e segg.). La Corte dei reclami penali, con decisioni del 23 settembre 2020, ha respinto i gravami di A. (BV.2020.25, act. DFF 70.145 e segg.; BV.2020.27, act. DFF 70.135 e segg).

Il DFF, in data 16 ottobre 2020, quindi al termine della procedura di ricusa conclusasi con le decisioni del 23 settembre 2020 della Corte dei reclami penali del TPF, ha inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), proponendo anche, quale messa in stato di accusa alternativa, la condanna per dolo diretto, nonché, quale messa in stato d’accusa subordinata, la condanna per negligenza (act. SK 10.100.1 e segg.). Il 22 ottobre 2020, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF (act. SK 10.100.40 e seg.).

L. Considerato che il DFF ha comunicato di partecipare personalmente ai dibattimenti, il signor A., su richiesta della Direzione del procedimento, si è munito di un difensore di fiducia (art. 130 lett. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 130 Difesa obbligatoria - L'imputato deve essere difeso se:
a  la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
b  rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l'espulsione;
c  a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
d  il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello;
e  si procede con rito abbreviato (art. 358-362).
CPP e 82 DPA, v. act. SK 10.521.1 e segg.).

M. Mediante missiva del 7 aprile 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 10.250.7 e seg.). Con scritto del 21 aprile 2021, il DFF ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare; in data 26 maggio 2021 il difensore di A. ha presentato un’istanza probatoria (act. SK 10.521.5 e segg.). Il MPC è rimasto silente.

N. Con decreto del 6 aprile 2022, la Direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti di documentazione da parte di C. SA, di Banca D. SA e dell’OAD FCT, dell’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale a far tempo dal 2018 relativa all’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato.

O. In data 20 giugno 2022, il DFF ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (act. SK 10.511.5).

Con scritto del 28 giugno 2022 (act. SK 10.521.9 e segg.), l’avv. Castelli ha sollevato una questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di decretare l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale (v. infra consid. 3.5 e segg.).

P. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 4 agosto 2022 a Bellinzona, presso la sede del TPF. L’imputato si è regolarmente presentato in aula.

Q. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti:

Q1. Il DFF ha chiesto che (act. SK 10.720.10):

1. A. venga giudicato autore colpevole di esercizio di attività di intermediazione finanziaria senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre 2019, infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013;

2. A. venga condannato:

a. ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di 430, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

b. al pagamento delle spese procedurali del DFF per un totale di CHF 4’270.-- di cui alla decisione penale del 3 luglio 2020, a cui si aggiungono le spese per sostenere l’accusa di CHF 1’000.--, nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria dinnanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale;

3. A. venga, a titolo subordinato, riconosciuto autore colpevole di esercizio di attività di intermediazione finanziaria senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre 2019, infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013 e che venga in tal senso condannato al pagamento di una multa di CHF 20'000.--.

Q2. La difesa dell’imputato ha postulato quanto segue (cfr. memoriale di difesa, conclusioni, act. SK. 10.721.77):

In via principale

1. Il procedimento penale nei confronti di A. è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

2. Tutte le spese del procedimento e le tasse di giustizia sono poste a carico dello Stato.

In via subordinata

1. A. è prosciolto da ogni accusa.

2. Tutte le spese del procedimento e le tasse di giustizia sono poste a carico dello Stato.

Inoltre, in via ulteriormente subordinata, il difensore di A. ha chiesto che a carico dell’imputato venga al massimo ritenuta una violazione commessa per negligenza ai sensi dell’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (cfr. memoriale di difesa act. SK 10.721.75).

R. In applicazione dell’art. 79 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 79 - 1 La sentenza indica:
1    La sentenza indica:
2    La sentenza con i considerandi essenziali va notificata per scritto alle parti, con indicazione dei termini e delle autorità di ricorso.
DPA, alle parti viene intimata la sentenza motivata, non essendo necessaria la comunicazione orale del dispositivo, modalità peraltro accetta dalle parti.

S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali e incidentali

Competenza federale

1.

1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).

1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
1    La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
2    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
3    Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.
LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
1    La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
a  legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie;
b  legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione;
c  legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi;
d  legge dell'8 novembre 19348 sulle banche;
e  legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari;
f  legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro;
g  legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori;
h  legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria;
i  legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari.
2    La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
LFINMA. In questi casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

1.3 Giusta l’art. 50 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
1    La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
2    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
3    Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.
LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
1    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2    Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3    Non si procederà a istruzione a tenore del CPP65; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.66
-83
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 83
della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia.

In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 2 Autorità penali della Confederazione - 1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:
1    Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:
a  la polizia;
b  il Ministero pubblico della Confederazione.
2    Fungono da autorità giudicanti nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale:
a  il Tribunale penale federale;
b  il Tribunale federale;
c  i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, se operano per conto della Confederazione.
35 cpv. 1 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.

In concreto, la decisione penale del 3 luglio 2020, emessa dal servizio giuridico del DFF, concerne una violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD. Tale legge costituisce una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
1    La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
a  legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie;
b  legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione;
c  legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi;
d  legge dell'8 novembre 19348 sulle banche;
e  legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari;
f  legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro;
g  legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori;
h  legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria;
i  legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari.
2    La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
LFINMA, per cui la richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza.

1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
1    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2    Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3    Non si procederà a istruzione a tenore del CPP65; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.66
-80
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP71.
1    Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP71.
2    Anche il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.
DPA (v. art. 81
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 81 - Le disposizioni concernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale.
DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 82 - In quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP73.
DPA).

1.5 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 19 Tribunale di primo grado - 1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
1    Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a  le contravvenzioni;
b  i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP5, un trattamento secondo l'articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 36 Composizione - 1 Le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici.
1    Le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici.
2    Il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CPP12. Può delegare questo compito a un altro giudice.
LOAP. In concreto, l’accusa ha chiesto che l’imputato venga condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.-- cadauna e al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 4’270.--. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 19 Tribunale di primo grado - 1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
1    Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a  le contravvenzioni;
b  i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP5, un trattamento secondo l'articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
CPP).

1.6 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
1    Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
2    La richiesta dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.
3    Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.
DPA). Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile.
1    Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile.
2    Il tribunale può, d'ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima del dibattimento.
3    La data del dibattimento è notificata in tempo utile alle parti.
4    Il rappresentante del pubblico ministero della Confederazione e quello dell'amministrazione non sono tenuti a presentarsi personalmente.68
5    L'imputato può, a richiesta, essere dispensato dal comparire.
DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile.

La decisione penale del 3 luglio 2020 è stata notificata ad A. il 13 luglio 2020 (act. DFF 100.28). La richiesta di essere giudicato da un tribunale, presentata al DFF dall’imputato in data 23 luglio 2020 (ricevuta il giorno seguente, act. DFF 100.29-30), è quindi tempestiva.

1.7 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP).

1.8 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 3 luglio 2020, emanata nei confronti dell’imputato, che funge da atto d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
1    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2    Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3    Non si procederà a istruzione a tenore del CPP65; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.66
DPA). La stessa vincola pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati ad A., ma non per quanto riguarda la pena erogata (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274 e segg.).

1.9 La Corte penale è dunque l’autorità competente a decidere la presente fattispecie.

Diritto applicabile

2.

2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...509
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).

2.2 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d; Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP).

Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.

Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

2.4 Quando la componente oggettiva di un reato consiste, per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale, tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (Ackermann, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 72 ad art. 49
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 9 ad art. 49
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP). I fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime. In tale ambito non è determinante se i fatti si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato ai fini della commisurazione della pena, nella misura in cui secondo le norme previgenti i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 11 ad art. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP).

2.5 Nella decisione penale del 3 luglio 2020, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
1    La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
2    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
3    Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.
LFINMA e art. 73 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
1    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2    Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3    Non si procederà a istruzione a tenore del CPP65; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.66
DPA), ad A. viene rimproverato di avere, durante il periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, esercitato l’attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD. Subordinatamente, ad A. viene imputata la violazione commessa per negligenza. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti rimproverati ad A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior.

2.5.1 All’epoca dei fatti, conformemente all’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD in vigore a quel momento, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 3 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
LRD (in relazione con l’art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, nonché con l’art. 7 dell’ Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria, OAIF; RU 2009.6403), vigeva l’obbligo di affiliazione a un organismo

riconosciuto di autodisciplina (in seguito: OAD), in difetto del quale era necessaria un’autorizzazione della FINMA. La violazione di tale obbligo era sanzionata dall’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (nella sua versione in vigore fio al 31 dicembre 2019).

Per quanto attiene all’OAIF, in vigore al momento dei fatti, la stessa è stata abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2016 e sostituita dall’Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD; RU 2015 4819). L’art. 6 cpv. 1 lett. d
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
e l’art. 6 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
OAIF sono stati ripresi pressoché invariati dalla nuova ORD. È stato unicamente modificato il termine “società di sede” in “società di domicilio”; non è però mutato il contenuto della disposizione. È stato inoltre introdotto il capoverso 3 dell’art. 6
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
ORD che non concerne, però, la fattispecie in esame. L’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF è stato modificato solo per quanto attiene al capoverso 1 lett. a., il quale non riguarda il caso concreto. La presente fattispecie, infatti, concerne l’art. 7 cpv. 1 lett. c
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF, che non ha subito alcuna modifica ed è stato ripreso in maniera identica dall’art. 7 cpv. 1 lett. c
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 7 Criteri generali - 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
1    Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
a  durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b  durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
c  ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
d  effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
2    Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.
3    L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.
4    L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.
5    Sono considerate persone prossime:
a  i parenti e gli affini in linea diretta;
b  i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c  i coniugi e i partner registrati;
d  i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
e  gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile11;
f  le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.
ORD.

Ne consegue che l’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP non trova applicazione nel caso di specie, al quale va applicato il diritto previgente, ovvero l’OAIF (in vigore fino al 31 dicembre 2015), non essendo la nuova ORD più favorevole all’ imputato.

2.5.2 Si rileva pure che, a far tempo dal 1° gennaio 2020, sono entrate in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza (OlsFi; RS 954 11). L’introduzione della LIsFi ha condotto alla modifica dell’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, norma che, dal 1° gennaio 2020, è stata completata con la violazione intenzionale dell’obbligo di affiliazione, ritenuto che gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD non possono più essere assoggettati alla vigilanza diretta della FINMA, bensì devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Dal 1° gennaio 2020, anche l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD ha subito la medesima modifica, prevedendo l’obbligo, per gli intermediari finanziari, di affiliarsi ad un organismo di autodisciplina. L’art. 2 cpv. 3 lett. e
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD (gestione patrimoni) è stato abrogato, in quanto inserito nella nuova LIsFi (art. 17 cpv. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 17 Definizioni - 1 Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
1    Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
2    Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198515 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.
).

Nel campo d’applicazione della LIsFi sono stati incorporati i trustee nella cui attività rientra la gestione di valori patrimoniali di un trust. I trustee sono istituti finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:
1    Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:
a  i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1);
b  i trustee (art. 17 cpv. 2);
c  i gestori di patrimoni collettivi (art. 24);
d  le direzioni dei fondi (art. 32);
e  le società di intermediazione mobiliare (art. 41).
2    Non sottostanno alla presente legge:
a  le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari;
b  le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;
c  gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati;
d  le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge;
e  la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali;
f  gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione;
g  gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
h  le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori;
i  gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
j  le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR).
LIsFi (nozione specificata all’art. 17 cpv. 2 LIsFI); la loro attività è di carattere professionale se adempiono ai requisiti previsti dall’art. 19
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 19 Compiti - 1 Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.
1    Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.
2    Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione.
3    I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi:
a  consulenza in investimenti;
b  analisi di portafoglio;
c  offerta di strumenti finanziari.
OlsFi (art. 17 cpv. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 17 Definizioni - 1 Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
1    Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
2    Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198515 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.
LIsFi). Tali requisiti corrispondono all’attività svolta a titolo professionale secondo la LRD.

L’art. 19 cpv. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 17 Definizioni - 1 Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
1    Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
2    Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198515 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.
OlsFi riprende, infatti, quanto disposto all’art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 17 Definizioni - 1 Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
1    Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
2    Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198515 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.
-c OAIF (che era già stato ripreso dall’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 7 Criteri generali - 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
1    Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
a  durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b  durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
c  ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
d  effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
2    Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.
3    L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.
4    L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.
5    Sono considerate persone prossime:
a  i parenti e gli affini in linea diretta;
b  i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c  i coniugi e i partner registrati;
d  i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
e  gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile11;
f  le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.
ORD, v. supra consid. 2.5.1). A far tempo dal 1° gennaio 2020, i trustee sono sottoposti ad un obbligo di autorizzazione da parte della FINMA e a una vigilanza prudenziale, esercitata sempre dalla FINMA (Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari [LSF] e la legge sugli istituti finanziari [LIFin], FF 2015 7406). I trustee rimangono, inoltre, intermediari finanziari anche ai sensi dell’attuale art. 2 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
lett. abis LRD. L’esercizio dell’attività di trustee senza autorizzazione resta perseguibile penalmente sempre secondo l’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA. Tali modifiche non hanno dunque comportato, a ben vedere, una situazione più favorevole all’imputato.

Va qui precisato che, dal 1° gennaio 2016, è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, norma che disponeva che in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. Tale modifica non ha tuttavia rilevanza in concreto.

2.6 Alla luce di quanto precede, ritenuto che il diritto attualmente in vigore non risulta essere più favorevole all’imputato rispetto a quello vigente al momento dei fatti, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo.

2.7 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193).

La nuova normativa non rappresenta una lex mitior per cui, anche sotto questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente.

Prescrizione

3.

3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP prevede che l'azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena.

La nuova disposizione, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013 e più favorevole all’imputato, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
, c vCP).

Per quanto concerne la presente fattispecie, per il delitto di cui all’art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA imputato ad A., la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, ciò che implica, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni.

Se il reato fosse commesso per negligenza, ai sensi dell’art 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, la pena sarebbe una contravvenzione, e meglio una multa fino a fr. 250'000.--. A norma dell’art. 52
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 52 Prescrizione - Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.
LFINMA, l’azione penale si prescriverebbe pertanto in sette anni.

3.2 Ai sensi dell’art. 98
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 98 - La prescrizione decorre:
a  dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
b  se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
c  se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
CP, la prescrizione decorre: dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, se il reato è stato eseguito medianti atti successivi (lett. b), se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 139 IV 60 consid. 1.5). Nei casi di diritto penale amministrativo, la decisione penale ai sensi dell’art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA - che succede al decreto penale ai sensi dell’art. 64
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
DPA - costituisce, sotto il profilo della prescrizione, una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP, che pone fine alla prescrizione (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). La prescrizione dell’azione penale si estingue nel momento in cui è reso il giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 130 IV 101 consid. 2.3).

3.3 Nel caso di specie, l’attività delittuosa che viene imputata ad A., si è protratta fino al 9 luglio 2013, giorno in cui l’imputato ha inoltrato una richiesta affiliazione all’OAD FCT (act. DFF 80.20 e segg.). A partire da quel momento, come sostenuto anche da A. (v. act. SK 10.521.9 e segg.), è iniziato a decorrere il

termine di prescrizione settennale, trattandosi il reato di cui all’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, di un reato permanente o continuo (sentenze del Tribunale penale federale SK.2014.18 del 24 luglio 2014 consid. 2.1 e SK.2014.36 del 3 marzo 2015 consid. 1.5).

3.4 L’imputato, nella richiesta di essere giudicato da un tribunale del 23 luglio 2020, oltre a contestare di avere commesso il reato, ha indicato che lo stesso sarebbe prescritto. La prescrizione, a suo dire, avrebbe iniziato a decorrere dal 9 luglio 2013, data in cui, stando alla decisione penale 3 luglio 2020, ha preso fine l’attività delittuosa a lui imputata. La prescrizione sarebbe quindi intervenuta il 9 luglio 2020.

3.5 Con scritto del 28 giugno 2022, inviato in vista del dibattimento, la difesa ha chiesto, a titolo di questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP, di decretare l’abbandono del procedimento nei confronti di A. per intervenuta prescrizione dell’azione penale, in applicazione degli artt. 52 LFINMA, 97 cpv. 1 lett. c CP e 329 cpv. 1 lett. c e 329 cpv. 4 CPP (act. SK 10.521.9 e segg.).

3.5.1 Nella sua richiesta, il difensore di A. ha dato atto del fatto che la presunta attività illecita rimproverata all’imputato è cessata il 9 luglio 2013 e che, pertanto, il reato imputato prescriveva il 9 luglio 2020. Egli ha, tuttavia, contestato che la decisione penale, ex art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA, emanata dal DFF il 3 luglio 2020, abbia estinto la prescrizione.

Stando alla difesa, infatti, il criterio decisivo per il Tribunale Federale, per assimilare la decisione penale ex art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA a un giudizio di prima istanza estinguente la prescrizione, è che la procedura d’opposizione non sia stata ignorata e che la decisione sia stata emanata a seguito di una procedura contraddittoria con ampi diritti di partecipazione delle persone interessate (DTF 147 IV 274 consid. 1.5 e 1.7). A mente della difesa, nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto e il diritto di essere sentito di A. sarebbe stato sistematicamente calpestato.

A. ha indicato le seguenti violazioni del suo diritto di essere sentito commesse dal DFF:

- il DFF avrebbe dichiarato chiusa l’istruzione il 29 aprile 2020, senza neppure attendere la scadenza del termine, assegnato all’imputato con la trasmissione del verbale finale il 23 marzo 2020, per presentare le osservazioni e/o assunzione di prove (termine scadente il 29 aprile 2020, e non il 20 aprile 2020 come ritenuto dal DFF);

- l’stanza di proroga del termine per le osservazioni al verbale finale, presentata da A. in data 29 aprile 2020, non sarebbe stata esaminata dal DFF, ma dichiarata irricevibile, perché tardiva, nel decreto penale del 1° maggio 2020, con un manifesto errore di calcolo del termine (act. DFF 90.12-13);

- la richiesta cautelativa di prove contenuta nel medesimo scritto di A. del 29 aprile 2020 non sarebbe stata in alcun modo esaminata nel decreto penale del 1° maggio 2020 (act. DFF 90.1-8);

- il reclamo presentato da A. il 14 maggio 2020 al Capo del servizio giuridico del DFF contro tali dinieghi formali di giustizia, è stato dichiarato irricevibile con decisione 20 maggio 2020;

- il reclamo 2 giugno 2020, presentato da A. alla Corte dei reclami penali del TPF contro la decisione di irricevibilità è stato respinto perché asseritamente non esisterebbe mezzo di ricorso in tal caso (act. DFF 90.82-87);

- il reclamo presentato da A. il 7 agosto 2020 alla Corte dei reclami penali del TPF contro la decisione di irricevibilità del suo reclamo al Capo del servizio giuridico contro la decisione penale del 3 luglio 2020 è stato respinto perché asseritamente non esisterebbe mezzo di ricorso in tal caso (act. DFF 101.62-67).

A detta della difesa di A., la procedura davanti al DFF sarebbe stata condotta dai medesimi funzionari amministrativi del DFF, i quali si sarebbero comportati in malafede durante tutto il procedimento, facendo di tutto per impedire un controllo giudiziario delle loro decisioni. Infatti, invece di prendere delle decisioni separate sulla domanda di proroga e di prove dell’imputato, impugnabili con reclamo fino alla Corte dei reclami penale del TPF ai sensi dell’art. 27
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.
3    La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento.
4    I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d'inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l'autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.
DPA, il DFF le ha integrate nel decreto d’accusa e poi nella decisione penale, ben sapendo che, per la giurisprudenza del TPF, in tal modo non sarebbero state impugnate.

Il difensore di A. ha, infine, rilevato che, le prove richieste da A. con la richiesta di proroga del termine del 29 aprile 2020 e ribadite con l’opposizione dell’8 giugno 2020, non erano prive di pertinenza, dal momento che sono state assunte dal TPF.

Non essendovi stata una procedura d’opposizione (art. 69
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 69 - 1 Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.
1    Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.
2    Se il decreto o l'ordine impugnato si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d'opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest'ultima impugnazione.
DPA) contraddittoria, A. ritiene che la decisione penale del 3 luglio 2020 non abbia estinto la prescrizione che sarebbe, quindi, sopraggiunta il 9 luglio 2020.

3.5.2 In aula, la rappresentante del DFF ha contestato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, indicando che i diritti procedurali dell’imputato, ed in particolare il diritto al contradditorio, sarebbero stati rispettati. Per queste ragioni, non vi sarebbe motivo per scostarsi dal principio secondo il quale l’emissione di una decisione penale, equiparabile ad una sentenza, costituisca atto interruttivo della prescrizione (act. SK 10.720.4 e 10.721.13 e segg.).

3.5.3 Il Tribunale federale ha più volte confermato che una decisione penale ex art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA è equiparabile a un giudizio di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP (v. supra consid. 3.2 - DTF 147 IV 274 consid. 1.2, 142 IV 276 consid. 5.2 e 139 IV 60 consid. 1.5).

L’Alta Corte considera che la decisione penale è equiparabile ad un giudizio di prima istanza allorquando l’imputato si sia visto accordare un ampio diritto di partecipare alla procedura penale amministrativa (DTF 147 IV 274 consid. 1.5, 142 IV 11 consid. 1.2.1 e 133 IV 112 consid. 9.4.4), in particolare il diritto di partecipare all’assunzione delle prove (art. 35
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone.
1    Il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone.
2    Il funzionario inquirente può escludere codesta partecipazione se la presenza dell'imputato e del difensore intralcia l'inchiesta.
DPA) e di consultare gli atti (art. 36
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 36 - Gli articoli 26 a 28 della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa si applicano per analogia.
DPA). Se l’interessato si oppone al decreto penale, emanato sommariamente nei suoi confronti (art. 64
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
DPA), l’amministrazione deve riesaminare il caso ed emanare una decisone penale motivata conformemente all’art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA. La decisone penale deve imperativamente essere preceduta da un decreto penale e deve essere fondata su una base circostanziata, nonché essere resa nell’ambito di una procedura contraddittoria (DTF 147 IV 274 consid. 1.5). Il fatto che la decisone ex art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA incomba all’autorità amministrativa, nell’ambito di una procedura penale amministrativa, non ostacola l’estinzione della prescrizione, a condizione che la procedura d’opposizione non venga ignorata (DTF 147 IV 274 consid. 1.5).

Il criterio da prendere in considerazione, per determinare se una decisione penale sia atta a estinguere la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP, è quello di sapere se vi sia stata una procedura contraddittoria con ampi diritti di partecipazione delle persone toccate (v. DTF 147 IV 274 consid. 1.7, sentenza del Tribunale federale 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 4 non pubblicato in DTF 146 IV 201 e 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 2.4.2).

3.5.4 La Corte ha esaminato quanto accaduto nel contesto della procedura davanti al DFF e rileva quanto segue:

- il verbale finale è stato notificato ad A. il 13 marzo 2020 e, all’imputato è stato assegnato il termine di 10 giorni ex art. 61 cpv. 2 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
1    Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
2    Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.
3    Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.
4    Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.
5    ...60
3 DPA per prendere posizione e chiedere un complemento d’inchiesta (act. DFF 80.16 e segg.). Il termine è stato prorogato d’ufficio dal DFF, con scritto del 7 aprile 2020, a seguito di un’ordinanza che sospendeva i termini, emanata a causa del Covid-19 (act. DFF 80.33). È vero che il DFF ha erroneamente indicato la scadenza del termine al 20 aprile 2020 (come indicato, anche nella decisione penale 3 luglio 2020, act. DFF 100.10), invece del 29 aprile 2020. Tuttavia, la Corte ritiene che il termine concesso ad A. era ampio e ben superiore ai 10 giorni previsti dalla legge, prorogabili solo a determinate condizioni. Si osserva, infatti, che il termine dell’art. 61 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
1    Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
2    Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.
3    Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.
4    Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.
5    ...60
DPA, è prorogabile unicamente in caso di motivi sufficienti. Sono considerati motivi sufficienti segnatamente la complessità del caso in fatto e/o in diritto, oppure il sovraccarico di lavoro dell’imputato o del suo difensore (v. Burri/Ehmann, Basler Kommentar 2020, n. 18 ad art. 61
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
1    Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
2    Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.
3    Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.
4    Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.
5    ...60
DPA). Ad ogni modo, l’imputato ha avuto modo di esprimersi sul verbale finale. Egli, infatti, il giorno della scadenza del termine (ovvero il 29 aprile 2020), ha chiesto una proroga dello stesso, indicando che il processo verbale era incompleto e non corrispondeva al vero in diversi punti. Ha, inoltre, formulato delle richieste di prova;

- A., contro il decreto penale ex art. 64
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
DPA, emanato dal DFF in data 1° maggio 2020 (quindi dopo la scadenza del termine del 29 aprile 2020), ha presentato un’opposizione motivata come disposto dagli art. 67 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
68 DPA e ha chiesto nuovamente l’assunzione dei mezzi di prova già richiesti il 29 aprile 2020 (act. DFF 90.44 e segg.);

- il DFF, dopo avere riesaminato l’incarto, in data 3 luglio 2020 ha emanato la decisione motivata penale ex art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA. Nella decisione penale, il DFF si è, pure, chinato sulle richieste di prove formulate da A. con lo scritto 29 aprile 2020 e con l’opposizione (act. DFF 100.9 e segg.).

Visto quanto precede, la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di A., ritiene che, in concreto, la procedura davanti al DFF, in particolare quella di opposizione, sia stata condotta in contraddittorio e nel rispetto dei diritti dell’imputato di partecipare al procedimento.

Il DFF ha effettuato l’inchiesta raccogliendo documentazione presso l’OAD FCT, C., nonché D. e E. Ha, poi, notificato all’imputato il verbale finale (art. 61
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
1    Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
2    Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.
3    Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.
4    Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.
5    ...60
DPA), assegnando il termine di legge di 10 giorni per prendere posizione e chiedere eventuali prove (termine che è stato prorogato d’ufficio dallo stesso DFF). In seguito, l’autorità amministrativa ha, dapprima emanato il decreto penale ex art. 64
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
DPA (contro il quale A. ha presentato un’opposizione) e, in seguito, la decisione penale motivata ai sensi dell’art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA.

Per ognuno di questi atti, come visto, l’imputato ha avuto modo e occasione di esprimere la propria posizione e di formulare le proprie richieste di prove. Infatti, egli si è espresso con lo scritto 29 aprile 2020 (a seguito dell’invio del verbale finale) e con l’opposizione motivata da egli presentata contro il decreto (ex art. 67 e segg.). La procedura si è quindi svolta come previsto dalla legge e il diritto di essere sentito dell’imputato è stato garantito e salvaguardato.

Inoltre, il DFF, nella decisione penale del 3 luglio 2020, si è determinato pure sulle prove richieste da A. con l’opposizione, respingendole, e motivando tale rifiuto (act. DFF 100.9 e segg.). Anche tale modo di procedere, a mente della Corte, non è lesivo dei diritti dell’imputato. Secondo la dottrina è infatti possibile decidere sulle richieste di prova, se queste sono respinte, anche solo con la decisione finale (la reiezione delle prove deve, però, essere motivata, come avvenuto nel caso di specie), la quale è “impugnabile” mediante la richiesta di essere giudicato da un tribunale ai sensi dell’art. 72
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
1    Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
2    La richiesta dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.
3    Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.
DPA (Burri/Ehmann, Basler Kommentar - Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 22 ad art. 69
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 69 - 1 Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.
1    Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.
2    Se il decreto o l'ordine impugnato si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d'opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest'ultima impugnazione.
DPA); richiesta che A. ha prontamente formulato nei termini.

Con riferimento, infine, alla contestazione secondo cui la procedura è stata condotta dai medesimi funzionari amministrativi del DFF senza alcun controllo giudiziario, si rileva quanto qui di seguito. Nella DTF 147 IV 274 consid. 1.8.3, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi sono motivi per non accordare un effetto materiale (come l’estinzione della prescrizione) a una decisione resa da un’autorità, che non risponde ai criteri di un tribunale indipendente e imparziale, fintanto che vi è la possibilità di ricorrere contro una tale decisione presso un tribunale che dispone di pieno potere di cognizione. Nell’ambito delle procedure di diritto penale amministrativo, il rispetto dell’art. 6 CEDH è garantito dall’art. 72
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
1    Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
2    La richiesta dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.
3    Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.
DPA che prevede la possibilità, per chiunque sia colpito da una decisione penale, di chiedere di essere giudicato da un tribunale, come l’imputato ha effettivamente fatto.

3.5.5 Visto quanto precede, la decisione penale del 3 luglio 2020, emanata ex art. 70
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
DPA, è equiparabile a una decisione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP e, di conseguenza, ha estinto la prescrizione.

La Corte, in occasione del dibattimento, ha quindi respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla difesa (act. SK 10.720.5 e seg.).

La società B. SA (ora divenuta C. SA) e le società del Gruppo L.

4.

4.1 La B. SA era una società di diritto svizzero con sede in […] a U., costituita in data xx.xx.2012. La società aveva il seguente scopo: l’attività di trustee, vale a dire l’acquisizione, la detenzione, la gestione, l’amministrazione e la disposizione di beni mobili o immobili conferiti o affidati alla società, a favore e nell’interesse di uno o più soggetti, ovvero per il raggiungimento di scopi determinati; nonché l’assunzione delle funzioni di Protector, e meglio, la vigilanza, la supervisione ed il controllo dell’operato di persone fisiche o giuridiche alle quali beni mobili o immobili sono stati conferiti o affidati in trust (act. DFF 30.10).

A seguito della sua fusione, il xx.xx.2018, con la J. SA Società Fiduciaria (poi divenuta C. SA), che ha ripreso attivi e passivi della società, il xx.xx.2018 la B. SA è stata radiata dal Registro di commercio (act. DFF 30.11-12).

Membri del Consiglio di amministrazione di B. SA sin dalla sua costituzione erano F. (presidente con firma collettiva a due), A. (membro con firma collettiva a due) e G. (membro con firma collettiva a due). La signora I. era impiegata della società e disponeva, sino al xx.xx.2018, del diritto di firma collettiva a due con un membro. La stessa è stata poi sostituita da H. (act. DFF 30.10).

A far tempo dal xx.xx.2013, la B. SA era affiliata all’OAD FCT (act. DFF 31.171). Responsabile LRD era l’imputato, con la collaborazione di I. e, in seguito, di H. (act. DFF 31.13). La richiesta di affiliazione per B. SA, è stata presentata da A. in data xx.xx.2013 (act. DFF 31.161 e segg.).

4.2 Per quanto concerne la società J. SA, si rileva che A. era membro con firma collettiva a due sin dalla costituzione; egli è poi divenuto direttore e membro (sempre con firma collettiva a due) a far tempo dal febbraio 2006. Con la fusione, nel dicembre 2018, con B. SA e il cambiamento di ragione sociale in C. SA, A. è divenuto membro e direttore, sempre con firma collettiva a due, di quest’ultima (act. DFF 30.12-14).

Tra le società del Gruppo L. figurava anche la società K. SA, avente uno scopo fiduciario commercialistico e di cui A. era amministratore unico e fiduciario commercialista responsabile (act. DFF 31.37).

J. SA e K. SA, all’epoca dei fatti, erano affiliate all’OAD FCT e A. era il responsabile LRD per entrambe.

4.3 Dalla documentazione agli atti, trasmessa da C. SA al DFF il 16 settembre 2019 (act. DFF 32.11-12), risulta che, tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013, B. SA è stata nominata trustee dei seguenti trust:

- “Trust 1”, con atto di trust concluso in data 17 aprile 2012 (act. DFF 32.93 e segg.);

“Trust 2”, con atto di trust concluso in data 18 aprile 2012 (act. DFF 32.113 e segg.);

- “Trust 3”, con atto di trust concluso in data 4 luglio 2012 (act. DFF 32.218-233);

- “Trust 4”, con atto di trust concluso in data 22 ottobre 2012 (act. DFF 32.134 e segg.);

- “Trust 5”, con atto di trust concluso in data 13 febbraio 2013 (act. DFF 32.153 e segg.);

- “Trust 6”, con atto di trust concluso in data 5 aprile 2013 (act. DFF 32.182-217);

- “Trust 7”, con atto di trust concluso in data 11 giugno 2013 (act. DFF 32.70 e segg.).

Con atto del 28 dicembre 2012, la società è stata nominata Protector, con soli poteri di consulenza, nell’ambito della gestione degli attivi del “Trust 8” (act. DFF 32.234-249).

4.4 Ad A. viene imputato di avere esercitato l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2019). Egli avrebbe, nel periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, esercitato, a nome e per conto della B. SA, a titolo professionale, l’attività di trustee di quattro dei trust sopra elencati, e meglio del “Trust 1”, del “Trust 2”, del “Trust 4” e del “Trust 5”.

4.4.1 Per quanto attiene agli altri trust, si osserva che il “Trust 6” e il “Trust 3” non hanno sostanzialmente trovato esecuzione. Con riferimento al “Trust 7”, oltre all’atto di trust, non risulta, nell’incarto, della documentazione ad esso riconducibile.

4.5 Dall’esame della documentazione bancaria agli atti sono emerse le relazioni bancarie, di seguito elencate, riferite ai quattro trust di cui al consid. 4.4 supra. Contraenti, e meglio Contracting Partners, indicati nei relativi Formulari T, risultavano essere dei “custodian trustee” o delle “underlying companies”.

4.6 “Trust 2”

4.6.1 Per quanto attiene al “Trust 2” (trust irrevocabile e discrezionale), vi era la relazione n. 1, presso E. SA, aperta in data 20 giugno 2012 (act. DFF 33.29). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T risultava essere la M. Limited, V., NZ (act. DFF 33.138-139).

A. risulta avere sottoscritto in data 12 giugno 2012 il formulario T quale Contracting Partner (act. DFF 33.138 e seg., nonché p. 33.152 e segg. [Specimen Signatures of the Company]), unitamente a N. N. era iscritta nel registro di commercio di J. SA quale avente di diritto di firma collettiva a due con un membro della società (act. DFF 30.12 e segg. e 33.152 e segg.). A. e N. (con anche altre persone iscritte nel registro di commercio di J. SA, in specie O., vice direttrice e membro con firma collettiva a due, e P., avente diritto di firma collettiva a due con un membro) disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Specimen Signatures of the Company - act. DFF 33.152 e segg.).

Le distinte patrimoniali riferite alla relazione bancaria portavano l’indirizzo di B. SA, […] U. (vedi ad esempio act. DFF 32.272, 290, 346, 503, ecc.). La società era infatti autorizzata a ricevere la corrispondenza concernente la relazione bancaria, come risulta dal documento di E. denominato Instructions for issuing correspondance to third parties (act. DFF 33.70).

Dall’esame della documentazione, all’inizio della relazione, in data 3 agosto 2012, si evince la messa in deposito di titoli per almeno USD 1'454'142.-- (fr. 1'428'898.--, controvalore, cambio Oanda al 3 agosto 2012), v. act. DFF 33.286 e segg.

Gli averi presenti sulla citata relazione ammontavano a circa fr. 1 milioni al 20 settembre 2012 (act. DFF 32.290-294), aumentati a circa fr. 1,1 milioni a fine 2012 (act. DFF 32.346-348) e a circa fr. 1,2 milioni al 9 luglio 2013 (act. DFF 33.281 e segg.).

4.6.2 Sempre per il “Trust 2” vi era la relazione n. 2, presso D. SA, aperta nel giugno del 2012. Contraente (Contracting Partner) sul formulario T, figurava ancora la M. Limited, V., NZ (DFF p. 33.338 e seg.).

A. risulta avere sottoscritto in data 5 giugno 2012 il formulario T, unitamente ad O. (act. DFF 33.338 e seg. e Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle, act. SK 10.662.111 e segg.). O., fino al 17 gennaio 2013, era membro e vice direttrice, con firma collettiva a due, di J. SA (act. DFF 30.12 e segg.). A., O. (fino al 31 dicembre 2012, v act. SK 10.662.113 e seg.), N. e P., disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle - act. SK 10.662.111 e segg.).

Nella documentazione di apertura della relazione, acquisita dalla Corte presso D. SA, B. SA, era designata quale destinataria della corrispondenza (act. SK 10.662.4).

Al 30 giugno 2012, la relazione presentava un saldo in negativo di USD 21.28, pari ad un controvalore di circa EUR 16 (act. DFF 33.433 e segg. e 32.414 e segg., pagamento del bollo cantonale). Nell’estratto patrimoniale del 10 ottobre 2012 (act. DFF 32.429 e segg., in particolare 32.431), risulta un

patrimonio complessivo di EUR 1'185'687.--. L’estratto indica, inoltre, apporti per circa EUR 1,2 milioni tra il 30 giugno e il 10 ottobre 2012 (data dell’estratto) e una performance che tra il 30 giugno e il 10 ottobre 2012 è scesa dal 100% al 96.4%.

Con riferimento agli apporti iniziali, dall’esame dei documenti bancari si evince, al 17 luglio 2012, un accredito di USD 141'857.32 (act. DFF 32.384), pari ad un controvalore di EUR 115'902.--, rispettivamente di fr. 139'197.--(cambio Oanda al 17 luglio 2012). Inoltre, vi è stata l’entrata di titoli in data 12 e 16 luglio 2012 (act. DFF 32.440 e seg.). Questi titoli, al 10 ottobre 2012, avevano un valore complessivo di oltre EUR 800'000.-- (controvalore di circa fr. 960'000.--, cambio Oanda al 10 ottobre 2012), inferiore a quello del momento dell’acquisto (act. DFF 32.431 e 433 e seg.). Considerata la performance negativa del portafoglio rispetto all’inizio (act. DFF 32.431), si ritiene che, al momento del deposito dei titoli a metà luglio 2012, gli stessi avessero, quindi, un valore di almeno EUR 800'000.--.

L’ammontare degli averi presenti sulla relazione presso D. SA, che, come detto, al 10 ottobre 2012 era di almeno circa EUR 1,1 (act. DFF 32.429 e seg.), è rimasto costante fino all’8 luglio 2013 (DFF 33.438 e segg., 33.447 e segg. e 32.608 e segg.).

4.6.3 In data 16 maggio 2012, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 2”, ha conferito a J. SA (mandataria) i seguenti mandati concernenti la M. Limited (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.129 e segg.):

- mandato di costituzione/acquisto della società per il prezzo di EUR 4'000.--;

- mandato di domiciliazione e coordinamento mandati (mettere a disposizione la sede statutaria, conservare i libri sociali [esclusi i libri contabili], far inoltrare presso gli uffici pubblici le notifiche annuali di legge [escluse le dichiarazioni fiscali];

- mandato segretariato - consulenza (fornire servizi di segretariato, consulenza amministrativa, commerciale e fiscale, nonché compliance money laudering);

- mandato di amministrazione fiduciaria della società.

Nel documento era indicato che l’amministratore avrebbe operato secondo le istruzioni che il mandante (quindi B. SA) e/o gli azionisti della Società gli avrebbero fatto pervenire tempestivamente e per iscritto.

Sempre nel mandato, con riferimento alla M. Limited, era stabilito che la società avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 2” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e che in questa funzione avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust e depositati su due conti aperti presso D. SA e E. (act. SK 10.661.134).

Dall’esame dell’atto, risulta che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti di M. Limited, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.129).

Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).

4.7 “Trust 1”

4.7.1 Per quanto concerne il “Trust 1” (trust irrevocabile e discrezionale) vi era la relazione n. 3 presso D. SA, aperta nel luglio del 2012 (act. DFF 33.293). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T figurava la Q. Limited (act. DFF 33.326 e seg.).

A. risulta avere sottoscritto in data 12 luglio 2012 il formulario T (act. DFF 33.326 e seg.), unitamente a N.

A., O. (fino al 31 dicembre 2012, v. act. SK 10.662.243), N. e P., disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle - act. SK 10.662.239 e segg.).

Nella documentazione di apertura della relazione, acquisita dalla Corte presso D. SA, B. SA, era designata quale destinataria della corrispondenza (act. SK 10.662.162).

Nell’estratto patrimoniale del 25 settembre 2012 (act. DFF 32.668 e segg.), figura un patrimonio complessivo di EUR 6'359'623.--. L’estratto indica, inoltre, dopo l’apertura della relazione, apporti per circa EUR 6,3 milioni tra il 29 luglio 2012 e il 25 settembre 2012 (data dell’estratto) e una performance del portafoglio scesa dal 100.1% al 100% tra luglio 2012 e settembre 2012 (act. DFF 32.670). Con riferimento agli apporti iniziali, dall’esame dei documenti bancari si evincono, all’inizio della relazione, due accrediti al 23 agosto 2012 di EUR 969'779.54 (act. DFF 32.685) e di fr. 1'211'197.90 (act. DFF 32.727), per un controvalore complessivo di circa EUR 1,9 milioni, rispettivamente di circa fr. 2,3 milioni (cambio Oanda al 23 agosto 2012). Inoltre, il 30 luglio e il 3 agosto 2012, vi sono state delle consegne titoli (v. act. DFF 32.644 e segg. e 32.661 e segg. – giustificativi entrata titoli al 30 luglio 2012 e 3 agosto 2012).

Questi titoli, al 25 settembre 2012, avevano un valore (senza interessi) di circa EUR 3,1 milioni, fr. 1,1 milioni, GPB 46’500.-- e USD 74'000.-- (act. DFF 32.668 e segg. – estratto patrimoniale al 25 settembre 2012), pari a un controvalore complessivo di circa EUR 4,1 milioni, rispettivamente di circa fr. 5 milioni (cambio Oanda al 25 settembre 2012). I valori al 25 settembre 2012 erano in linea con quelli al momento del loro acquisto. Considerata la performance leggermente negativa del portafoglio rispetto all’inizio (act. DFF 32.670), si ritiene che, al momento del deposito dei titoli a metà fine luglio/inizio agosto 2012, gli stessi ammontassero, quindi, almeno a fr. 5 milioni.

Dal 30 settembre 2012, gli averi presenti sulla citata relazione ammontavano a circa EUR 6,3 mio (DFF p. 32.630 e segg.); importo che è rimasto costante fino alla fine del 2012 e per tutto il 2013 (DFF p. 32.760 e segg.).

4.7.2 In data 14 luglio 2012, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 1”, ha conferito a J. SA (mandataria) dei mandati concernenti la Q. Limited, Nuova Zelanda (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.141 e segg.). I mandati prevedevano le medesime condizioni di quelli riferiti alla M. Limited (ad eccezione del prezzo per la costituzione della società, fissato in EUR 3'000.--), alle quali si rinvia (v. supra consid. 4.6.3). In particolare, la Q. Limited avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 1” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e, in questa funzione, avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust (act. SK 10.661.146).

Dall’esame del mandato, risulta che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti della Q. Limited, V., NZ, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.141).

Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).

4.8 “Trust 4”

4.8.1 Con riferimento al “Trust 4” (trust irrevocabile e discrezionale), vi era la relazione n. 4 presso D. SA, aperta nel gennaio del 2013 (act. DFF 33.292). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T risultava essere la R. Limited (DFF p. 33.297 e segg.).

A. risulta avere sottoscritto in data 11 dicembre 2012 il formulario T (act. DFF 33.297 e segg.), unitamente a P. (v. act. SK 10.662.355).

A., S. (iscritta nel Registro di Commercio di J. SA quale persona avente diritto di firma collettiva a due con un membro della società, v. act. SK 30.12 e segg.), N. e P., disponevano, inoltre, di firma collettiva a due sulla citata relazione (v. Corporate Resolution and Signature Form for Legal Entitle - act. SK 10.662.353 e segg.).

Nella documentazione di apertura della relazione, acquisita dalla Corte presso D. SA, B. SA, era designata quale destinataria della corrispondenza (act. SK 10.662.286).

Gli averi presenti sulla citata relazione ammontavano ad almeno EUR 3,15 mio dal 31 marzo 2013 (act. DFF 33.346 e segg. e 33.373 e segg.); importo che è rimasto all’incirca il medesimo anche durante il mese di luglio 2013 (act. DFF 33.359 e segg. e 33.381 e segg.).

4.8.2 Anche per quanto concerne il “Trust 4”, in data 2 novembre 2012, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 4”, ha conferito a J. SA (mandataria) dei mandati concernenti la R. Limited, Nuova Zelanda (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.117 e segg.). I mandati prevedevano le medesime condizioni di quelli riferiti alla M. Limited e alla Q. Limited (ad eccezione del prezzo per la costituzione della società, fissato in EUR 8'000.--), alle quali si rinvia (v. supra consid. 4.6.3 e 4.7.2). In particolare, la R. Limited avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 4” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e, in questa funzione, avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust (act. SK 10.661.120).

Dall’esame del mandato, risulta che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti della R. Limited, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.117).

Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).

4.9 “Trust 5”

4.9.1 Per quanto attiene al “Trust 5” (trust irrevocabile e discrezionale) vi era la relazione n. 5 presso E. SA, aperta il 15 aprile 2013 (act. DFF 33.28). Contraente (Contracting Partner) sul formulario T figurava la T. Limited (act. DFF 33.30 e seg.).

Il Formulario T risulta essere stato sottoscritto in data 3 aprile 2013 dai direttori di T. Limited AA. e BB. (act. DFF 33.30 e seg.). A., unitamente a P., N. e S. disponevano di firma collettiva a due, con uno dei direttori di T. Limited, sulla citata relazione (act. DFF 33.34 e segg. [Specimen Signatures of the Company]).

Le distinte patrimoniali riferite alla relazione bancaria portavano l’indirizzo di B. SA, […] U. (vedi ad esempio act. DFF 32.122 e 1125 e segg.), la quale era autorizzata a ricevere la corrispondenza riferita alla relazione (act. DFF 33.205).

Dopo l’apertura della relazione, in data 25 aprile 2013, risulta la messa in deposito di titoli per almeno fr. 11'460'000.--, AUD 12'338'000.--, EUR 8'726'000.--, GBP 7'928'700.-- e USD 33'402'764 (act. DFF 33.286 e segg. e 32.1125 e segg.), pari ad un controvalore di circa fr. 77 milioni (cambio Oanda al 25 aprile 2013). Al 9 luglio 2013, gli averi depositati sulla relazione ammontavano a complessivi oltre USD 86 milioni (DFF p. 33.122-123), pari ad un controvalore di oltre fr. 82 milioni (cambio Oanda al 9 luglio 2013).

4.9.2 In data 14 gennaio 2013, B. SA (mandante), in veste di trustee del “Trust 5”, ha conferito a J. SA (mandataria) dei mandati concernenti la T. Limited (v. FORM 101/CH act. SK 10.661.105 e segg.). I mandati prevedevano le medesime condizioni di quelli riferiti alla M. Limited, alle quali si rinvia (v. supra consid. 4.6.3). In particolare, la T. Limited avrebbe funto da custodian trustee per il “Trust 5” (in base all’art. 50 Trustee Act 1956, Nuova Zelanda) e, in questa funzione, avrebbe detenuto gli averi bancari apportati al trust (act. SK 10.661.108).

Dall’esame del mandato, si evince che A. ha agito per conto proprio, per conto degli azionisti della T. Limited, nonché per conto di B. SA (act. SK. 10.661.105).

Al dibattimento, l’imputato ha precisato di avere firmato i mandati a nome e per conto di B. SA (quindi del trustee), nonché in veste di consulente di J. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale del 4 agosto 2022 di A., act. SK 10.731.8).

4.10 Per l’attività di trustee, B. SA risulta avere fatturato complessivi fr. 18'655.-- nel 2012 e fr. 18'410.96 nel 2013, fino al 9 luglio 2013 (act. DFF 32.68).

Infrazione contestata all’imputato

5.

5.1 A norma dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000.-- franchi (cpv. 2).

L’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA protegge il buon funzionamento dei mercati finanziari; il suo scopo è quello di garantire un controllo dei mercati da parte della competente autorità di vigilanza (Schwob/Wohlers, Basler Kommentar, 3a ediz. 2019, n. 3 ad art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA). L’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione è un reato di esposizione a pericolo astratto. Non è infatti necessario che vi sia un reale deterioramento del funzionamento del mercato finanziario né una concreta minaccia per lo stesso (Schwob/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA).

5.2 Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD, in vigore nel medesimo periodo, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 della stessa legge che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina, devono chiedere alla FINMA un’autorizzazione per l’esercizio della loro attività.

La LRD disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

La legge si applica agli intermediari finanziari. Sono intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD, le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare, le persone che negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari) (lett. a), forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio (lett. b), commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati (lett. c), gestiscono patrimoni (lett. e), effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia (leff. f), custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g).

L’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD costituisce una Generalklausel, la quale contiene, come la dicitura “in particolare” ben evidenzia, un elenco unicamente esemplificativo e non esaustivo delle attività in esso comprese (Schären, in: Kunz/Jutzi/Schären [curatori], Geldwäschereigesetz [GwG], 2017, n. 7 ad art. 2 GwG). In linea di principio, quindi, chiunque abbia il potere di disporre di valori patrimoniali riconducibili a terzi risponde alla definizione di intermediario finanziario ai sensi della LRD.

5.3 All’epoca dei fatti (2012-2013), i criteri, in virtù dei quali una persona era considerata un intermediario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD, erano disciplinati dall’OAIF, in vigore fino al 31 dicembre 2015.

5.3.1 Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. d
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
. OAIF (“altre attività”, art. 2 cpv. 3 lett. e
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
-g LRD), è considerata intermediazione finanziaria, anche l’attività di organo in seno a società di sede. Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali (art. 6 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
OAIF). Si tratta, generalmente, di veicoli finanziari che servono a gestire il patrimonio dell’avente economicamente diritto nella società o nell’entità patrimoniale (v. Circolare 2011/1 della FINMA – Attività di intermediario finanziario ai sensi della OAIF [di seguito: Circ. FINMA 2011/1], nm 106), in casu nel trust. Il trustee viene considerato come organo del trust e, nel caso di amministrazione di un trust che non ha un’attività commerciale, il trustee è di principio un intermediario finanziario (Guillaume Grisel, Le trust en Suisse, La pratique du droit, 2020, pag. 270).

5.3.2 È assoggettato alla LRD il trustee che gestisce trust in o dalla Svizzera, indipendentemente da dove si trovi il patrimonio del trust e dall’ordinamento giuridico sotto il cui regime è stato costituito il trust. Il Protector è considerato intermediario finanziario o meno in base ai poteri conferitigli. Non vi è assoggettamento se egli ha unicamente la facoltà di sostituire il trustee o di esercitare il diritto di veto per opporsi alle decisioni di investimento o distribuzione degli utili prese dal trustee (Circ. FINMA 2011/1, nm 106). Se il patrimonio del trust è detenuto da una società controllata al 100% dal trust (detta underlying company) il rapporto bancario in questi casi è con la underlying company.

Gli organi di quest’ultima che sono autorizzati a firmare, sono autorizzati a disporre del patrimonio fiduciario e ad agire secondo le istruzioni del trustee (Heim/Wettstein, Praxiskommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfeltspflicht der Banken, 3a ediz. 2016, n. 10 ad art. 41 Trust, pag. 391).

La FINMA definisce trustee chiunque, sulla base dell’atto che istituisce il trust, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone (cfr. https://finma.ch/it/autorizzazione/gestori-patrimoniali-e-trustee/trustees/).

5.3.3 Un trustee è considerato intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD allorquando esercita la propria attività a titolo professionale.

Secondo l’art. 7 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
OAIF, un intermediario finanziario esercita la sua attività professionale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 20'000.-- franchi (lett. a); durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione (lett. b); ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi (lett. c); oppure effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile (lett. d).

Perché un intermediario eserciti la sua attività a titolo professionale è sufficiente che sia soddisfatto uno dei criteri appena elencati (v. Circ. FINMA 2011/1, nm 142). Tale argomento è confermato anche dalla presenza dell’avverbio “oppure” nell’elenco.

5.3.4 Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
OAIF, chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non professionale a un’attività a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
–11 LRD; e b. entro due mesi dal passaggio a un’attività a titolo professionale, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale.

Fino ad avvenuta affiliazione ad un organismo di autodisciplina oppure fino al rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, all’intermediario finanziario è vietato: a. effettuare nuove operazioni di intermediazione finanziaria; b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (art. 11 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
OAIF).

6.

6.1 Ad A. viene rimproverato di avere esercitato l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2019). In particolare, gli viene imputato di avere, nel periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013, esercitato, a nome e per conto della B. SA, a titolo professionale l’attività di trustee di almeno quattro trust, avendo, stando all’accusa, la società, la facoltà di disporre di un patrimonio in trust che, almeno a far tempo dal 10 ottobre 2012, superava i fr. 5 milioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. c
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF.

6.2 L’imputato contesta l’imputazione a suo carico. In particolare, contesta che B. SA fosse da considerare un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 3 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
LRD, rispettivamente che abbia, suo tramite, svolto tale attività a titolo professionale.

6.3

6.3.1 In punto alla qualità di intermediario finanziario di B. SA, A., in aula, ha dichiarato che B. SA era stata costituita con lo scopo di svolgere l’attività di trustee di trust rigorosamente discrezionali e irrevocabili. Il suo ruolo, quindi, era quello di fungere di proprietario degli averi e di vegliare a che quanto previsto dalla legge e dagli atti di trust venisse rispettato (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.6 e seg.). Egli ha precisato che i beni di trust discrezionali e irrevocabili appartengono solo ed esclusivamente al trustee, che li gestisce, amministra e conserva. Perciò, nel caso concreto, B. SA non avrebbe operato con averi di terzi, ma con beni che legalmente erano di proprietà della società stessa (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.13).

L’imputato ha pure riferito che gli averi apportati in trust dai settlor confluivano in una società, detta custodian trustee o underlying company (una per ogni trust), che era interamente e totalmente amministrata e gestita da J. SA e dai suoi dipendenti (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.7). Sempre stando alle dichiarazioni rese da A. al dibattimento, dopo la sottoscrizione dell’atto di trust, egli, a nome del trustee (B. SA), per ognuna delle underlying companies, avrebbe conferito mandato di amministrazione e gestione a J. SA, la quale, per ognuna di esse, avrebbe disposto l’apertura di uno specifico dossier OAD, sottostante al regolamento e alla sorveglianza dell’OAD FCT.

J. SA avrebbe quindi proceduto, per ogni relazione bancaria, all’identificazione delle persone rilevanti rispetto agli averi patrimoniali depositati, sulla base degli appositi formulari T (v. anche arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.65 e seg.). Firmato l’atto di trust, B. SA, non avrebbe più avuto alcun ruolo attivo, se non quando avvenivano delle distribuzioni a favore dei beneficiari (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.7); il solo soggetto che, a detta di A., “toccava” gli averi dei trust e che aveva quindi il controllo sui fondi, era J. SA, società regolarmente iscritta all’OAD dal 2000. Nessun collaboratore o membro del Consiglio di amministrazione di B. SA (tutti iscritti a Registro di commercio con firma collettiva a due) disponeva del diritto firma sui conti dei trust intestati alle custodian trustee/underlying companies. Stando ad A., B. SA, in quanto tale (come trustee), non avrebbe potuto dare istruzioni alle banche, né movimentare e gestire il denaro depositato sui conti. I poteri di firma depositate erano quelli degli amministratori delle custodian trustee/ underlying companies o dei collaboratori di J. SA, questi ultimi tutti iscritti all’OAD FCT quali collaboratori LRD di J. SA, come risultava anche dalla lista collaboratori LRD di J. SA al 26 luglio 2022, prodotta quale doc. 1 dall’avv. Castelli al dibattimento (act. SK 10.721.21 e verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.10 e 12). Secondo l’imputato, non vi sarebbe, pertanto, stata ragione di iscrivere anche B. SA all’OAD FCT, dal momento che tutti gli obblighi antiriciclaggio sarebbero stati garantiti (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.13).

6.3.2 L’imputato ha riferito anche che l’attività quale trustee di B. SA era iniziata un po’ in “sordina”. Nell’autunno del 2012, quando il patrimonio dei trust aveva raggiunto qualche milione, egli avrebbe chiesto all’avv. I., sua collaboratrice, di approfondire e verificare se, in una struttura come la loro, vi fosse l’obbligo di affiliare B. SA all’OAD. L’avv. I., esperta in materia, avrebbe confermato all’imputato che, secondo la LRD, dato che gli averi erano legalmente del trustee e non di terzi, non vi sarebbe stata la necessità di affiliare B. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14). A. ha infine indicato che, egli, durante un’ispezione da parte di CC. dell’OAD FCT per K. SA (società del Gruppo L.), mentre si discuteva delle varie attività del Gruppo L., avrebbe mostrato al funzionario dell’OAD la struttura in essere a quel momento (struttura che, a suo dire, era un unicum sulla piazza ticinese). In particolare, l’imputato avrebbe illustrato a CC. la tipologia di trust, nonché come fosse organizzata la gestione e la detenzione degli averi apportati dai settlor nei trust. Stando all’imputato, CC. non avrebbe saputo riferirgli se fosse necessario affiliare B. SA all’OAD. Egli si sarebbe limitato ad indicare: “effettivamente, la struttura, così come si presenta, non vedo B. SA avere un controllo e disponibilità di denaro”. La questione sarebbe quindi rimasta aperta e A., come da egli addotto, non avrebbe nulla di scritto in merito a quanto gli avrebbe indicato CC. (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14 e seg.). Si rileva che l’ispezione presso K. SA, ha avuto luogo il 17 dicembre 2012 (act. SK 10.663.2 e segg.).

6.3.3 Con l’arringa, la difesa dell’imputato ha sostenuto, innanzitutto, che B. SA non poteva essere considerata un intermediario finanziario ai sensi della LRD, in quanto essa fungeva da organo di trust. Questi trust, a suo dire, non avrebbero potuto essere considerati delle società di sede ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
lett d. OAIF, poiché trust discrezionali e irrevocabili e, di conseguenza, B. SA, quale trustee, avrebbe disposto di beni propri e non di terzi, (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.68 e segg.). A mente della difesa, la LRD e l’art. 6
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
OAIF, infatti, non avrebbero inteso considerare indistintamente tutti i trust alla stregua di società di sede, ma avrebbero mirato ad includere quelle entità che svolgevano l’attività di organo su istruzioni dell’avente diritto dei beni in questione, come poteva essere il caso delle underlying companies (v. verbale principale del dibattimento, act. SK 10.720.14).

6.3.4 Il difensore di A. ha, poi, indicato che non sarebbero in ogni caso dati i presupposti per una condanna del suo assistito, dal momento che vi sarebbe un difetto di competenza legislativa. Stando alla difesa, quanto previsto dall’art. 6 cpv. 1 lett. d
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
e cpv. 2 OAIF estenderebbe il campo di applicazione della LRD anche a persone (organi di società di sede e trust ad esse assimilati per definizione) che non hanno a che fare con averi di terzi, ma con beni giuridicamente propri (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.70). Tale estensione, non sarebbe coperta dalla delega dell’art. 41 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 41 Attuazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.
2    Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.216
LRD, secondo la quale: “Il Consiglio federale emana disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge”. Essendo tale delega espressamente limitata all’attuazione e non alla concretizzazione della legge, secondo la difesa, l’Ordinanza del Consiglio federale non avrebbe pertanto potuto estenderne gli effetti e creare nuove fattispecie di assoggettamento (DTF 124 I 127 consid. 3b).

Un’ordinanza d’applicazione, come lo sarebbe l’OAIF, che non rispetta tali principi, sarebbe illegale (DTF 142 V 26 consid. 5.9) e quindi inapplicabile (DTF 117 IV 349), violando la stessa, pure, il principio della separazione dei poteri (DTF 139 II 460 consid. 4.1). Medesimo ragionamento varrebbe, secondo la difesa, anche per quanto disposto dalla Circ. FINMA 2011/1, trattandosi di disposizioni di rango ancor più inferiore. A detta del difensore, non essendovi stata, prima del 1° gennaio 2020, una base legale formale che assoggettasse l’attività di trustee alla LRD, una tale attività, svolta in assenza di affiliazione, non avrebbe potuto essere ritenuta illecita e costituire un reato penale; e ciò in applicazione dell’art. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
CP (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.71).

6.3.5 Infine, A. ed il suo difensore hanno osservato che è solo a partire dal 1° gennaio 2020 che la LRD include espressamente i trustee tra gli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
lett. abis LRD), assimilandoli ai gestori patrimoniali. In precedenza, la legge non menzionava in alcun modo né i trust, né i trustee. Se la legge fosse stata così chiara, non sarebbe stato necessario procedere ad una sua modifica.

6.4

6.4.1 Con riferimento ai criteri per qualificare l’attività di intermediario finanziario, come svolta a titolo professionale, previsti all’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF, la difesa ha ritenuto che, quand’anche si dovesse ritenere che la legislazione antiriciclaggio in vigore fino al 2020, imponesse validamente a tutti i trustee l’affiliazione ad un OAD, nel caso concreto, la mancata affiliazione di B. SA non potrebbe comportare alcuna sanzione di natura penale, in assenza di una base legale certa (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.71).

6.4.2 Il difensore dell’imputato ha ribadito la sua tesi, secondo la quale, non risultava per nulla evidente dedurre dalla lettera, e tanto meno dagli scopi della legge, un obbligo generale di affiliazione per tutti i trustee (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.72).

6.4.3 Stando alla difesa, inoltre, il testo di legge, per quanto riguarda i criteri previsti all’art. 7 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
OAIF, non era chiaro. L’elenco non precisava, infatti, se si trattasse di criteri alternativi o cumulativi, salvo che per i paragrafi c. e d., uniti dalla congiunzione “oppure”. Questo contrariamente al testo dell’avanprogetto, il quale indicava che “un intermediario finanziario esercita un’attività assoggettata a titolo professionale se adempie uno dei seguenti criteri: …”.

Il fatto che nel testo definitivo il riferimento al carattere alternativo dei criteri per stabilire il carattere professionale dell’attività svolta fosse stato tolto, poteva legittimamente suscitare l’idea che il legislatore avesse, infine, voluto limitare il concetto di attività svolta a titolo professionale alla loro presenza cumulativa (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.73).

6.4.4 Al dibattimento, A. ha riferito che, nell’ambito delle verifiche richieste alla giurista interna del Gruppo, avv. I., nell’autunno del 2012, quando il patrimonio dei trust aveva raggiunto qualche milione, l’avvocata avrebbe confermato all’imputato che, dato il carattere cumulativo dei requisiti previsti dall’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF (salvo il terzo che era in concorso con il quarto), non vi sarebbe stata la necessità di affiliare B. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14).

7.

7.1 La Corte ha esaminato, dapprima, se B. SA (e per essa A.), quanto alla sua attività di trustee, era un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD (v. infra consid. 7.2). In seguito, ha valutato se l’attività di intermediario finanziario è stata esercitata a titolo professionale (v. infra consid. 7.3).

7.2

7.2.1 B. SA aveva quale scopo l’attività di trustee (v. supra consid. 4.1). La società è stata costituita ad hoc nel marzo del 2012 per svolgere questo tipo di attività, come confermato dallo stesso A. al dibattimento (act. SK 10.731.5). Subito dopo la sua costituzione, nel giro di pochi mesi, B. SA ha sottoscritto diversi atti di trust (v. supra consid. 4.3).

Per quanto qui di interesse, B. SA, in qualità di trustee, ha concluso quattro atti di trust tra aprile 2012 e luglio 2013 (v. supra consid. 4.3 e 4.4, concernenti i seguenti trust: il “Trust 1”, il “Trust 2”, il “Trust 4” e il “Trust 5”). Tutti gli atti di trust sono stati sottoscritti da A. e dalla sua collaboratrice I. a nome e per conto di B. SA. B. SA era indicata quale trustee anche nei formulari denominati “Identificazione beneficiario economico” (FORM 107 BO Trust, act. SK 10.661.129 e segg.), riferiti ai quattro trust. A. e I. hanno sottoscritto i FORM 107 per il trustee che, a sua volta, ha sottoscritto i documenti per i beneficiari del trust. I nominativi dei beneficiari sono stati espressamente indicati nel FORM 107 riferito ad ognuno dei 4 trust.

Da un punto di vista generale, il ruolo del trustee è quello, da un lato, di amministrare il capitale che gli viene affidato, dall’altro, di effettuare le distribuzioni a favore dei beneficiari (Guillaume Grisel, op. cit., pag. 61). Gli atti di trust sopra elencati prevedevano, nella parte V (il trustee), tra le altre, le seguenti clausole standard inerenti il ruolo del trustee, quindi di B. SA (v. DFF p. 32.103-109, p. 32.123-130, p. 32.143-150, p. 32.166-177):

- i beni in trust sono in piena proprietà giuridica in capo al trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo Atto. Il trustee dispone dei beni in trust a sua discrezione assoggettato soltanto alle limitazioni previste in questo atto e alla legge applicabile al proprietario titolare dei Beni in trust (art. 20 lett. A.);

- il trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente, se persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti (art. 22 lett. A). Egli, peraltro, potrà delegare a istituzioni autorizzate a svolgere attività di gestione patrimoniale (art. 22 lett. B. n. 3);

- nel rispetto delle clausole di questo atto, il trustee potrà comportarsi nel riguardo dei beni in trust come il proprietario reale e beneficiario dei beni in trust. Conseguentemente, oltre ai poteri conferiti al trustee dalla legge, questi, nei riguardi dei beni in trust e nell’agire quale trustee, può compiere ogni atto o fare che sia compiuto ogni atto o assumere qualunque obbligo (art. 23 lett. A, seconda frase);

- salvo dove espressamente e diversamente indicato, il trustee potrà esercitare tutti i poteri e la discrezionalità a lui conferiti dal presente Atto, con la più ampia discrezionalità nei tempi, alle condizioni e nel modo che egli deciderà (art. 23 lett. B);

- il trustee è obbligato a tenere i beni in trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. A tal fine in particolare potrà trasferire la proprietà dei beni in trust o di una parte di essi a una o più società controllate dal trustee e destinate a detenere esclusivamente i beni in trust (art. 26 lett. A);

- il trustee deve custodire, gestire e amministrare i beni in trust (art. 27 lett. A).

L’art. 38 di ogni atto di trust (Parte VII – destinazione finale dei beni in trust), prevedeva che: “sopraggiunto il termine finale del trust, il trustee, con il consenso del Guardiano, distribuirà il reddito del trust e i beni in trust determinando la quota dei redditi e dei beni in trust spettante a ciascun beneficiario e li consegna ai beneficiari appena possibile”.

7.2.2 In concreto, dal contenuto degli atti di trust sopra esposto emerge chiaramente che B. SA, nel suo ruolo di trustee, aveva la facoltà di disporre degli averi patrimoniali dei trust. Oltre a ciò, si rileva che, nella richiesta di affiliazione di B. SA all’OAD del 9 luglio 2013 (DFF p. 31.161-163), A. ha indicato che la società si limitava a detenere e amministrare i patrimoni conferiti in trust senza svolgere alcuna attività di gestione patrimoniale che era invece affidata a banche o a gestori patrimoniali riconosciuti. Il solo fatto di detenere e amministrare dei patrimoni (in concreto trasferiti in trust), rientra, a mente della Corte, nella clausola generale (Generalklausel) dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD, che prevede la possibilità di “accettare” o “custodire” valori patrimoniali di terzi.

Sebbene il trustee diventi il proprietario legale dei beni in trust, questi ultimi costituiscono un patrimonio distinto dal suo patrimonio personale. Non possono essere pignorati dai creditori personali del trustee, non rientrano nella massa fallimentare, non fanno parte del regime matrimoniale né della successione del trustee. Inoltre il trustee non può disporne liberamente, ma li deve amministrare, gestire e ne deve disporre nell’interesse esclusivo dei beneficiari o conformemente allo scopo per cui è stato costituito il trust (v. Rapporto esplicativo del 12 gennaio 2022 del Consiglio federale per l’avvio della procedura di consultazione - Introduzione del trust: modifica del Codice delle obbligazioni, pag. 10).

Nel caso di specie, anche se B. SA era diventata (legalmente) proprietaria degli averi in trust, gli stessi erano riconducibili ai beneficiari e, il trustee aveva la facoltà di disporne unicamente nel loro interesse, in virtù anche del ruolo espressamente attribuitogli negli atti di trust agli artt. 27 e 38 (v. supra consid. 7.2.1). Tant’è che, come anche disposto negli atti di trust, i beni in trust sono stati tenuti separati dal patrimonio del trustee.

Visto quanto precede, B. SA, potendo disporre di valori patrimoniali che erano riconducibili a terzi, andava considerata quale intermediario finanziario ai sensi della clausola generale (Generalklausel) dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD.

7.2.3 Per le ragioni sopra esposte, non può essere quindi condivisa la tesi della difesa, secondo cui B. SA (nella sua veste di trustee di trust discrezionali e irrevocabili) non poteva essere considerata alla stregua di un intermediario finanziario, poiché disponeva di averi legalmente di sua proprietà e non di terzi, come invece presupporrebbe l’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD (v. supra consid. 6.3.3).

7.2.4 A ben vedere, la qualità di intermediario finanziario di B. SA era data semplicemente dal fatto che la stessa – alla luce di quanto esposto al consid. 5.3.1 supra – quale trustee ha esercitato l’attività di organo di società di sede (le società di sede erano trusts) ai sensi dell’art 6 cpv. 1 lett. d
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
e 6 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
OAIF, potendo amministrare e gestire, come detto, il patrimonio di terzi (ovvero dei beneficiari) e non esercitando i 4 trust (“Trust 1”, “Trust 2”, “Trust 4” e “Trust 5”) attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali (v. Circ. FINMA 2011/1 nm 100 e 102).

7.2.5 La difesa non può essere seguita nemmeno laddove sostiene che quanto disposto dall’art. 6 cpv. 1 lett. d
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
e cpv. 2 OAIF, nonché dalla Circ. FINMA 2011/1 sia illegale e inapplicabile, poiché lesivo del principio della separazione dei poteri e dell’art. 36
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
Cst. (v. supra consid. 6.3.4).

Al riguardo si rileva come l’OAIF, emanata in virtù della delega dell’art. 41
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 41 Attuazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.
2    Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.216
della LRD, sia un’ordinanza di attuazione o di concretizzazione (trattasi di sinonimi) della stessa LRD. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore di A. in sede di arringa, l’art. 6 cpv. 1 lett. d
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
e cpv. 2 OAIF non estende, a mente della Corte, il campo d’applicazione della LRD. Questo perché, nel caso di specie, anche se si tratta di una società di sede, si è comunque in presenza di averi riconducibili a terzi (ovvero ai beneficiari dei trust, v. supra consid. 7.2.2), come specificato dalla Circ. FINMA 2011/1. Pure la Circ. FINMA 2011/1 – emanata in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. b
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 7 Principi di regolazione - 1 La FINMA disciplina per il tramite di:
1    La FINMA disciplina per il tramite di:
a  ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
b  circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2    Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25
a  i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
b  le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
c  la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
d  gli standard internazionali minimi.
3    La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.
4    Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.
LFINMA (circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari) e contenente delle precisazioni relative alla OAIF – non estende, come invece ritenuto dalla difesa, il campo d’applicazione della LRD. Di conseguenza anch’essa non è né illegale né inapplicabile nel caso concreto.

7.2.6 L’imputato non va seguito neppure laddove contesta di avere svolto l’attività di intermediario finanziario a nome e per conto di B. SA, perché la società, a suo dire, non avrebbe avuto né alcun ruolo, né alcun potere in relazione alla custodia, all’amministrazione e alla gestione degli averi ivi depositati, dal momento che tale attività era stata delegata a J. SA, che era regolarmente affiliata ad un organo OAD e di cui egli era responsabile LRD. Stando ad A., gli obblighi LRD sarebbero sempre stati adempiuti da J. SA e perciò gli scopi perseguiti dalla LRD sarebbero sempre stati rispettati (v. supra consid. 6.3.1).

A mente della Corte, le circostanze fattuali invocate dall’imputato non tutelano la posizione di B. SA, di fronte ai suoi obblighi in materia di LRD e non la sottraggono dalle proprie responsabilità in tale ambito.

L’attività di trustee era lo scopo principale di B. SA (DFF p. 30.10), costituita ad hoc nel marzo del 2012 per svolgere una tale attività. Era questa società (e non J. SA, il cui scopo era la prestazione di servizi fiduciari a favore di terzi, in particolare la consulenza commercialistica e l’amministrazione, v. DFF p. 30.12) che, conformemente al proprio scopo, ha sottoscritto gli atti di trust (nella persona di A. e della collaboratrice I.). Era la B. SA (e non J. SA, le underlying companies/custodian trustee o altri enti autorizzati) ad essere trustee dei quattro trusts di cui si parla (v. supra consid. 4.4) e a ricoprire le mansioni elencate nella parte V degli atti di trust (v. supra consid. 7.2.1). In buona sostanza, era B. SA ad avere, in virtù degli atti di trust, la facoltà di disporre dei beni e degli averi patrimoniali dei trust, con facoltà di delega (v. supra consid. 7.2.1).

La Corte rileva che dagli atti risulta un mandato, per l’amministrazione fiduciaria a favore di J. SA, rispettivamente delle custodian trustees (v. contratti di mandato e supra consid. 4.6.3, 4.7.2. 4.8.2 e 4.9.2) e che J. SA ha effettuato gli accertamenti sui beneficiari economici, compilando e sottoscrivendo il relativo formulario T per ognuno dei trust (v. FORM 107 BO Trust, act. SK 10.661.4 e segg.).

È vero anche che la documentazione bancaria dei conti riconducibili ai trust è stata sottoscritta da A. e da altre persone aventi diritto di firma in seno a J. SA (v. supra consid. 4.5 e segg.), in virtù dei mandati conferiti da B. SA, nonché che i conti bancari sui quali erano depositati gli averi dei trust erano intestati a delle custodian trustee (in specie alla M. Limited, V., NZ, alla Q. Limited, alla R. Limited e alla T. Limited). Quanto messo in atto da B. SA (e meglio la delega della gestione, rispettivamente il trasferimento dei beni in trust a dei custodian trustee), tuttavia, erano possibilità previste negli atti di trust medesimi (Parte V, v. supra consid. 7.2.1), che non svincolavano il trustee dai propri doveri di istruzione e sorveglianza. In effetti, una volta delegata la gestione degli averi patrimoniali dei trust, il trustee non può “chiudere gli occhi” di fronte all’attività delegata, ma deve istruire in maniera adeguata e attenta i delegatari (Grisel, op. cit., pag. 261). Nei contratti di mandato è stato, peraltro, espressamente indicato che l’amministratore fiduciario avrebbe dovuto agire su istruzioni del mandante (quindi di B. SA) e/o degli azionisti del custodian trustee.

Il fatto che l’amministrazione fosse stata conferita a una società affiliata all’OAD FCT (alla J. SA), non sottraeva, a mente della Corte, il trustee ai propri obblighi verso la LRD, in specie all’obbligo di affiliarsi ad un OAD. A. stesso, al dibattimento, ha dichiarato che il trustee (e quindi B. SA), ha un dovere di sorveglianza e di controllo di quello che avviene all’interno del patrimonio del trust (v. act. SK 10.731.13).

Si rileva, infine, che era B. SA a ricevere il compenso (come peraltro indicato al considerando 4.10 supra) e ad avere la capacità processuale attiva e passiva (v. atti di trust, Parte V. art. 20 e 35).

7.2.7 Alla luce di tutto quanto precede, B. SA andava considerata un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD.

7.3 Appurato che B. SA ha svolto l’attività di intermediario finanziario, occorre ancora stabilire, se tale attività è stata svolta a titolo professionale, come disposto dall’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF.

7.3.1 Come già indicato, è sufficiente che sia stato soddisfatto uno dei criteri elencati all’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF (v. supra consid. 5.3.3 in fine).

Per quanto qui di rilievo, un intermediario finanziario esercita la sua attività professionale se ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi (art. 7 lett. c
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
OAIF).

7.3.2 Nel caso concreto, nel periodo che qui ci interessa, ovvero tra il 2012 e luglio 2013, B. SA, come detto, aveva facoltà di disporre dei valori patrimoniali di 4 trust (“Trust 1”, “Trust 2”, “Trust 4” e “Trust 5”). Questa facoltà era indipendente dal fatto che la gestione degli averi fosse stata delegata a terzi, rispettivamente dal fatto che gli averi fossero detenuti da delle underlying companies o da custodian trustees (v. supra consid. 7.2.2).

Stando agli atti di trust: “il trustee dispone dei beni in trust a sua discrezione assoggettato soltanto alle limitazioni previste in questo atto e alla legge applicabile al proprietario titolare dei beni in trust” (v. atti di trust, Parte V., art. 20 lett. A). Si può, pertanto, ritenere che la facoltà di disporre di B. SA fosse “illimitata”, dal momento che, le uniche riserve erano quelle previste dalla legge e dagli atti di trust stessi e che il trustee doveva agire nell’interesse del beneficiario, v. supra consid. 7.2.1 e 7.2.2).

7.3.3 B. SA è stata costituita nel marzo del 2012 e, poco dopo, ovvero il 17 e 18 aprile 2012 ha sottoscritto, in veste di trustee, due atti di trust, quelli concernenti, rispettivamente, il “Trust 1” e il “Trust 2” (v. supra consid. 4.3). I conti bancari riferiti a questi due trust sono stati aperti nel giugno 2012 (“Trust 2”, v. supra consid. 4.6.1 e 4.6.2) e nel luglio 2012 (“Trust 1”, v. supra consid. 4.7.1). Gli apporti iniziali (costituiti da accrediti e deposito di titoli), effettuati sulle relazioni tra la metà di luglio del 2012 e la metà di agosto 2012, ammontavano già, a quel momento, a oltre fr. 5 milioni (v. supra consid. 4.6.1, 4. paragrafo, 4.6.2, 4. paragrafo e 4.7.1, 3. paragrafo). Vi sono stati infatti accrediti per un controvalore di almeno fr. 2,4 milioni (circa fr. 139'000.-- sul conto n. 2 presso D. SA riferito al “Trust 2”, nonché complessivi circa fr. 2,3 milioni sul conto n. 3 presso D. SA, concernente “Trust 1”), titoli depositati sulla relazione n. 1 presso E. SA concernente “Trust 2”, per almeno USD 1,4 milioni (pari ad un controvalore in franchi di circa pari importo), nonché titoli depositati sui conti n. 2 presso D. SA riferito al “Trust 2” e n. 3 presso D. SA, concernente “Trust 1” che, con ogni probabilità, superavano i fr. 5 milioni (v. supra consid. 4.6.2 e 4.7.1).

Si ha che, l’attività di trustee svolta da B. SA, e per essa da A., era, ab initio, un’attività di intermediario finanziario svolta a titolo professionale, ai sensi dell’art. 7 cpv. 1
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
let c OAIF, potendo la società disporre illimitatamente, sin dall’inizio, di valori patrimoniali superiori ai fr. 5 milioni (riferiti ad almeno due trust).

A far tempo dal 30 settembre 2012 gli averi presenti sulla relazione n. 1, presso E. SA, concernente “Trust 2” superavano il milione di franchi (act. DFF 32.290 e segg., v. anche supra consid. 4.6.1), mentre quelli presenti sulla relazione n. 3 presso D. SA, concernente “Trust 1” ammontavano ad almeno EUR 6,3 milioni (act. DFF 32.632, v. anche supra consid. 4.7.1). Con il che il patrimonio di cui B. SA poteva disporre, a quel momento era accertatamente superiore ai fr. 5 milioni. Gli averi sono, poi, progressivamente aumentati. Gli stessi hanno raggiunto circa EUR 8,5 milioni dal 10 ottobre 2012, EUR 11,6 milioni dal 30 marzo 2013 (con l’aggiungersi, pure degli averi riferiti al “Trust 4”, v. supra consid. 4.8.1), fino ad arrivare all’importo di oltre EUR 30 milioni e USD 86 milioni il 9 luglio 2013 (con la sottoscrizione dell’atto di trust del “Trust 5”, v. supra consid. 4.9.1), giorno in cui è stata inoltrata da A., a nome e per conto di B. SA, la richiesta di affiliazione all’OAD FCT (act. DFF 31.161 e segg.).

7.3.4 B. SA risulta essersi affiliata ad un OAD a far tempo dal 29 ottobre 2013. In precedenza, perlomeno fino al 9 luglio 2013, data dell’inoltro della richiesta di affiliazione (act. DFF 31.161 e segg.), l’attività di trustee svolta dalla società era, pertanto, illecita. La situazione di illiceità è iniziata almeno a far tempo dal 10 ottobre 2012. Tale data corrisponde al momento in cui, il trustee, dopo che la soglia dei fr. 5 milioni è stata raggiunta con certezza, ha nuovamente esteso la propria attività, incrementando i valori patrimoniali detenuti a EUR 8,5 milioni (v. supra consid. 7.3.3).

La situazione di illiceità si è protratta fino al 9 luglio 2013, data dell’inoltro da parte di B. SA della richiesta di affiliazione all’OAD FCT (DFF p. 31.161 e segg.).

7.3.5 All’imputato, non va neppure riconosciuto il beneficio dei due mesi per l’affiliazione previsto all’art. 11 cpv. 1 lett. b
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
. OAIF (v. supra consid. 5.3.4). Infatti, a mente della Corte, avrebbe dovuto, sin dall’inizio, o perlomeno dopo il 10 ottobre 2012, chiedere di essere affiliato ad un organismo di autodisciplina e limitare la propria attività. Dagli atti non risulta che ciò sia avvenuto, anzi i valori

patrimoniali hanno continuato ad aumentare progressivamente, raggiungendo l’importo di oltre 30 milioni di euro e 86 milioni di dollari nel luglio del 2013.

7.3.6 Alla luce di tutto quanto precede, B. SA, quale trustee, ha sempre esercitato l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale, ma almeno nel periodo tra il 10 ottobre 2012 e il 9 luglio 2013. La società era tenuta ad affiliarsi ad un organismo di autodisciplina o a richiedere alla FINMA la debita autorizzazione, non bastando, a tal proposito, l’affiliazione di J. SA. Tant’è che in effetti, in data 9 luglio 2013, A., a nome e per conto di B. SA, ha inoltrato una richiesta di affiliazione all’OAD FCT, che è stata accolta.

Sono pertanto adempiuti gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD.

8.

8.1 Giusta l’art. 6
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
DPA, se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv. 1).

Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Infine, se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il cpv. 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3).

La violazione di un obbligo giuridico ai sensi dell’art. 6 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
DPA presuppone una posizione di garante, ossia l’esistenza di un obbligo giuridico specifico di impedire il comportamento in questione sorvegliando, impartendo istruzioni e, se del caso, intervenendo. Nella misura in cui, di regola, le norme di diritto amministrativo si rivolgono al padrone d’azienda, occorre ritenere che egli è giuridicamente tenuto a garantirne l'applicazione, rispettivamente a impedirne la violazione (DTF 142 IV 315 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 4.3.2).

L’art. 6 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
DPA istituisce un reato d’omissione del padrone d’azienda, parallelamente al reato di comportamento del subordinato, mandatario o rappresentante (Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, pag. 15). II superiore che rimane passivo è punibile ai sensi di questa disposizione, cosi come il suo subordinato (Eicker/Frank/chermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 51 e seg.).

Sono, in particolare, considerati come “padrone d’azienda” ai sensi dell’art. 6 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
DPA i membri del Consiglio di amministrazione di una società anonima. Tra le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del Consiglio d’amministrazione ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 n. 5 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero – libro quinto: diritto delle obbligazioni, del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) – si annoverano l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione della società, in particolare per quanto riguarda l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 4.3.3). Nell’ambito dell’attività nel settore dei mercati finanziari, i membri del Consiglio di amministrazione hanno l’incombenza di occuparsi del rispetto delle disposizioni delle leggi sui mercati finanziari e, in particolare, degli obblighi di autorizzazione e, ove necessario, di ottenere le informazioni rilevanti al fine di assicurare che l’attività della società sia conforme alle disposizioni di legge. Al “padrone d’azienda” incombe, dunque, la sorveglianza della corretta conduzione degli affari e il controllo che non vengano effettuate pratiche commerciali contrarie alla legislazione sui mercati finanziari (sentenza del Tribunale federale 68_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 4.4.2, relativa ad una società a garanzia limitata nell’ambito della legge sulle borse e le casse di risparmio).

L’obbligo di diligenza e di fedeltà dell’art. 717 cpv. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
1    Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
2    Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
CO impone a ciascun membro del Consiglio d’amministrazione di adempiere i propri compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

8.2 L’imputato ha indicato di essere diventato responsabile delle attività di B. SA solo a far tempo dal 5 giugno 2013, a seguito del rilascio da parte dell’Autorità cantonale di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario della relativa autorizzazione. Prima di quella data, a detta di A., anche se egli si occupava di eseguire gli atti, la responsabilità delle attività svolte in seno alla società ricadeva su tutti i membri del Consiglio di amministrazione (v. opposizione dell’8 giugno 2020, act. DFF 90.44 e segg.).

8.3 La Corte ritiene che, nel caso di specie, la responsabilità di A. ai sensi dell’art. 6
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
DPA sia data. Egli ha agito in veste di membro con firma collettiva a due di B. SA e, dall’esame degli atti, risulta avere avuto un ruolo dominante nell’ambito della veste di trustee ricoperta da B. SA. A. è, infatti, colui che ha sottoscritto gli atti di trust a nome e per conto della società (unitamente alla collaboratrice I.), nonché alcuni formulari T riferiti ai conti riconducili ai trust (anche se in veste di membro di J. SA). A. risulta avere pure firmato i mandati conferiti a J. SA (act. SK 10.661.129 e segg.), come pure i FOM 107 (Identificazione del beneficiario economico), a nome e per conto del trustee (act. SK 10.661.4 e segg.). L’imputato ha, altresì, sottoscritto la richiesta di affiliazione all’OAD FCT del 9 luglio 2013, sempre a nome e per conto di B. SA, di cui è divenuto formalmente il responsabile LRD una volta accolta la domanda.

È pertanto indubbio che A. era la persona fisica di riferimento all’interno di B. SA, perlomeno per quanto attiene l’attività di trustee, ed è colui che deve rispondere della violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
DPA. Il fatto che il Consiglio di amministrazione di B. SA fosse composto anche da altri membri, che A. ritiene altrettanto responsabili, non svincola l’imputato dalle proprie responsabilità personali, che sono qui dimostrate (v. sentenza del Tribunale federale 2C_192/2019 dell’11 marzo 2020 consid. 5.4.1 con riferimenti).

Aspetto soggettivo

9. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere o meno ritenuto colpevole di esercizio intenzionale dell’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza la necessaria autorizzazione ex art. 44 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (per dolo diretto, alternativamente per dolo eventuale), oppure per negligenza giusta l’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA.

9.1 Giusta l’art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio: in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La coscienza esatta affinché l’intenzione sia data implica unicamente che l’autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; poco importa se egli conosce o meno la natura illecita o il carattere punibile del suo comportamento (DTF 115 IV 219 consid. 4; DTF 104 IV 175 consid. 4a).

Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi speciali (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou/ Rodigari, op. cit., n. 15 ad art. 12
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo risultato (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou/ Rodigari, op. cit., n. 17 ad art. 12
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP).

Per quanto concerne la prova del dolo (come pure del dolo eventuale), il giudice, allorquando l’autore non è reo confesso, può fondarsi unicamente su indizi che egli constata esternamente, nonché sull’esperienza, aspetti che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4 con riferimenti).

Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande è tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 121 IV 249 consid. 3aa). È una questione di diritto quella che permette di sapere se è giustificato ritenere il dolo eventuale, considerando i fatti accertati (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).

9.2 Ai sensi dell’art. 12 cpv. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP, commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Perché vi sia negligenza occorre innanzitutto che l’autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano secondo le circostanze al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile. In secondo luogo è necessario che l’autore non abbia prestato la necessaria attenzione, rispettivamente non abbia intrapreso tutti gli sforzi necessari che si potevano esigere da lui per l’adempimento dei propri doveri. Un comportamento viola il dovere di prudenza allorquando l’autore, al momento dei fatti, tenuto conto delle sue conoscenze e capacità, avrebbe potuto scorgere le conseguenze del suo comportamento. La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell’autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità. La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l’agente dispone di particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può, a maggior ragione, esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (Riklin, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner TeiI, 3a ediz., n. 51).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi – questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più – e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso. Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

9.3 Se, per un'imprevidenza colpevole, l'autore agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi, vi è negligenza cosciente, e non dolo. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché, in entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (sentenza del Tribunale federale 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza del Tribunale federale del 20 maggio 2011 consid. 5.2). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1). La probabilità della realizzazione dell’evento deve essere di un grado elevato perché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1) e, nel dubbio, va ritenuta solo una negligenza, poiché, essendo una questione di fatto, trova applicazione il principio in dubio pro reo (DTF 128 I 177 consid. 2.2; art. 10 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
CPP).

Altri elementi rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 133 IV 1 consid. 4.6).

9.4 In merito alla violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, il DFF rimprovera ad A. di avere agito intenzionalmente e, subordinatamente per negligenza (v. requisitoria del DFF del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.59 e segg.).

9.5 L’imputato, pur non negando che il patrimonio dei trust di cui B. SA era trustee avesse superato la soglia dei 5 milioni di franchi e che egli ne fosse a conoscenza, contesta l’adempimento del reato sotto il profilo soggettivo.

9.5.1 In particolare, A., in aula, ha affermato di essere convinto, all’epoca, come lo sarebbe tuttora, che, secondo le leggi vigenti a quel momento (ovvero nel 2012/2013), B. SA non fosse tenuta ad affiliarsi all’OAD, perché, a suo parere, la società non era da considerare come un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD, e ciò per le ragioni già esposte ai considerandi 6.3 supra.

9.5.2 Egli riteneva in cuor suo che i criteri dell’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF, fossero cumulativi, ad eccezione degli ultimi due (v. supra consid. 6.4.3) e che quindi occorresse adempierli contemporaneamente affinché l’attività di intermediario finanziario

potesse essere ritenuta svolta a titolo professionale. Ne era talmente convinto da ribadirlo nello scritto del 12 novembre 2013 all’OAD FCT (act. DFF 10.6, v. arringa della difesa di A., act. SK 10.721.74).

9.5.3 Le sue convinzioni sarebbero, a suo dire, inoltre state confortate dalle verifiche che egli, nell’autunno del 2012, avrebbe fatto esperire all’avv. I., nonché da quanto gli avrebbe riferito CC. dell’OAD FCT in occasione di un’ispezione presso K. SA (v. supra consid 6.3.2).

9.5.4 A. ha inoltre riferito di avere deciso, nel marzo 2013, di presentare una richiesta di affiliazione all’OAD FCT (che ha ottenuto) per B. SA; richiesta che ha poi effettivamente presentato il 9 luglio 2013 e nella quale ha fatto riferimento anche all’incontro avuto con CC. (v. consid. 6.3.2 supra. Stando all’imputato, nessuno all’interno dell’OAD FCT avrebbe negato la discussione avvenuta con CC. durante l’ispezione di fine 2012 (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 10.731.15).

In punto alla domanda di affiliazione, l’imputato ha precisato che la stessa è stata presentata dopo che, nel marzo 2013 si era prospettata la possibilità di costituire un altro Trust: il “Trust 5”, che avrebbe portato un importante afflusso di assets. A detta di A., la struttura messa in atto da B. SA iniziava a piacere alle banche, circostanza che lasciava intravvedere la possibilità di creare ulteriori trust. Questi elementi avrebbero portato l’imputato, stando alle sue dichiarazioni, a decidere di presentare una domanda di affiliazione, considerato che, iscrivere la società all’OAD non gli sarebbe costato nulla, se non la tassa di circa fr. 1'000.-- (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14). Altre due società del Gruppo L. (J. SA e K. SA) erano, infatti, già iscritte all’OAD e A. era il responsabile LRD per entrambe. L’imputato ha inoltre riferito di avere inoltrato la domanda di affiliazione solo nel luglio 2013, a causa della modifica della legge cantonale sulle attività fiduciarie (LFid) – intervenuta con effetto al 1 luglio 2012 – che impediva a un fiduciario di svolgere la sua funzione per più società. Data la nuova normativa egli avrebbe dovuto richiedere un’eccezione ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 della LFid, necessaria, a suo dire, per iscrivere B. SA all’OAD, in quanto il regolamento interno dell’OAD prevedeva che il responsabile LRD, iscritto presso l’OAD, avrebbe dovuto essere il fiduciario con l’autorizzazione ad operare secondo la legge cantonale (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14).

A. ha indicato di avere richiesto la citata eccezione nel marzo 2013, che ha ottenuto in data 5 giugno 2013 con decisione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario (act. DFF 31.37 e seg.). Una volta ottenuta la deroga, dopo avere raccolto la necessaria documentazione, avrebbe presentato in data 9 luglio 2013 la richiesta di affiliazione all’OAD per B. SA (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.14).

9.5.5 L’imputato ha infine ribadito che la sua convinzione che non fosse necessario affiliare B. SA, sarebbe dimostrata anche dal fatto che dal 1° gennaio 2020 il testo di legge prevede espressamente che il trustee è un intermediario finanziario (come lo è una banca, un gestore patrimoniale, ecc.). A suo dire, se questo fosse stato così chiaro già in passato, la modifica legislativa non sarebbe stata necessaria.

Qualche dubbio in merito al fatto che la legge dell’epoca andasse letta come l’avrebbe letta A., quest’ultimo lo avrebbe avuto, lo avrebbe tuttora e gli sarebbe rimasto per sempre (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.15).

9.5.6 In aula, la difesa, ha chiesto che a carico dell’imputato venga al massimo ritenuta una violazione commessa per negligenza ai sensi dell’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.721.75 e segg.). A mente del difensore di A., quest’ultimo non avrebbe omesso di affiliare B. SA con l’intenzione di eludere la LRD. Anzi, egli avrebbe dimostrato diligenza nell’applicazione delle regole di autodisciplina. Inoltre, A. non avrebbe avuto alcun motivo per non affiliare B. SA, dal momento che il Gruppo L. disponeva di un collaudato servizio di compliance OAD e J. SA (affiliata all’OAD) aveva già raccolto tutta la documentazione richiesta per le relazioni riconducibili ai trust (v. arringa della difesa di A., act. SK 10.721.75 e seg.).

9.6 La Corte ritiene che A. non abbia agito né con dolo diretto, né con dolo eventuale. Dalle sue affermazioni è emerso che egli non ha affiliato B. SA all’OAD e/o non ha chiesto un’autorizzazione alla FINMA, in quanto convinto che non fosse necessario (v. supra consid. 9.5 e segg.). Le dichiarazioni rese al dibattimento dall’imputato, nel complesso, hanno convito la Corte in merito all’assenza di dolo da parte dell’imputato. Non si evincono negli atti elementi per ritenere che A., non affiliando la B. SA, abbia avuto la ferma intenzione e la volontà di eludere le normative vigenti in materia di LRD, rispettivamente di mettere in pericolo/a rischio i mercati finanziari. Neppure risulta che l’imputato, agendo in tal modo, abbia accettato la possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne sia accollato il rischio.

A favore dell’assenza di dolo (e anche di dolo eventuale) da parte dell’imputato, va rilevato che egli risulta effettivamente avere creato una struttura che permetteva comunque di garantire gli obblighi in materia di LRD in merito ai trust, e ciò, attraverso la J. SA, società del Gruppo regolarmente affiliata all’OAD FCT. Dalla documentazione agli atti si evince infatti che a disporre del diritto di firma (collettiva a due) sui conti bancari dei trust intestati alle custodian trustee erano i collaboratori di J. SA, iscritti all’OAD di J. SA quali collaboratori LRD (v. act. SK 10.721.21).

Inoltre, egli, quale consulente di J. SA, ha compilato e sottoscritto i formulari T relativi ai trust (FORM 107 BO Trust, act. SK. 10.661.4 e segg.), tutti vistati dai servizi di compliance 1 e compliance 2 del Gruppo L. (v. anche quanto dichiarato nell’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.17 e segg.).

Oltre a ciò si osserva che l’imputato, contabile federale ed esperto fiscale – che, stando alle sue dichiarazioni, godrebbe di una buona reputazione – nonché responsabile OAD per altre due società del Gruppo L. regolarmente affiliate – non aveva alcun motivo per non iscrivere anche B. SA all’OAD. Quando ha presentato domanda all’OAD FCT nel luglio 2013, la stessa è, in effetti, stata accolta. L’agire di A. non è stato neppure dettato da motivi economici, dato che, come da egli dichiarato, affiliare B. SA non gli sarebbe costato nulla, se non circa fr. 1'000.-- di tassa d’iscrizione (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, SK.10.731.19).

Si ha che non può essere ritenuto in capo ad A. di avere agito intenzionalmente, né con dolo diretto, né nella forma del dolo eventuale.

9.7 La Corte ha quindi esaminato se a carico di A. possa essere ritenuta una negligenza e quindi, se vi sia stata da parte dell’imputato una violazione di un dovere di prudenza.

9.7.1 B. SA, stando a quanto è emerso, è stata costituita appositamente per svolgere l’attività di trustee, e meglio per custodire, gestire e amministrare i beni in trust (come previsto dagli atti di trust, v. supra consid. 7.2.1). L’imputato era membro del Consiglio di amministrazione di B. SA, nonché la persona di riferimento all’interno della società per quanto concerneva i trust. È lo stesso A. ad avere, infatti, sottoscritto a nome e per conto del trustee (B. SA), i documenti di pertinenza dei trust (come, ad esempio, gli atti di trust, i contratti di mandato conferiti a J. SA, la documentazione di apertura dei conti bancari, ecc.).

In questa veste, all’imputato incombeva un dovere di diligenza ai sensi dell’art. 717 cpv. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
1    Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
2    Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
CO. Tale dovere impone a ciascun membro di definire i propri compiti e di esercitarli con diligenza e di consacrarvi il tempo necessario (sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 4.3.3). Il Consiglio di amministrazione deve garantire in maniera continua, attraverso misure di controllo interno, di essere costantemente informato sull’attività della società, in modo da poter intervenire in caso di necessità (Watter/Roth Pellanda, Balser Kommentar, 5a ediz. 2016, n. 23 e segg. ad art. 716a
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:585
1    Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:585
1  l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2  la definizione dell'organizzazione;
3  l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4  la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5  l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6  l'allestimento della relazione sulla gestione586, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7  la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
8  l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2    Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri.
CO).

Se ha omesso tali precauzioni e non è quindi venuto a conoscenza di reati, il Consiglio di amministrazione è comunque perseguibile (DTF 122 IV 103).

9.7.2 A., inoltre, è persona esperta e cognita in materia. Egli è contabile federale, nonché esperto fiscale e vanta una lunga esperienza in tali ambiti. Dal 1993 è collaboratore di J. SA (ora divenuta C. SA, di cui, attualmente, è direttore e azionista di maggioranza) ed è iscritto sin dal 1994 all’Albo dei fiduciari. Al momento dei fatti, era il responsabile LRD per altre due società del Gruppo L. (la J. SA e la K. SA) e con l’affiliazione di B. SA è divenuto responsabile LRD anche per essa. Stando alle sue dichiarazioni, egli è reputato, sulla piazza finanziaria, come un bravo consulente fiscale (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.2).

Alla luce della sua formazione ed esperienza professionale, nonché del suo ruolo in seno a B. SA e di responsabile LRD, ad A. non potevano sfuggire le normative vigenti in materia di riciclaggio di denaro, in particolare la LRD, l’OAIF e la circ. FINMA 2011/1, nonché quali fossero le condizioni per svolgere l’attività di trustee, nel rispetto della legge.

Parimenti, all’imputato non poteva neppure sfuggire il fatto che, in caso di delega di determinate attività ad altri enti, a B. SA incombeva, ad ogni modo, un dovere di istruzione e di sorveglianza adeguato e che, pertanto, i mandati conferiti a J. SA (anche se la stessa era affiliata all’OAD FCT) non svincolavano il trustee (e quindi B. SA) dai propri doveri e responsabilità.

9.7.3 A., in virtù degli obblighi a cui era tenuto nella sua veste di organo, nonché di persona di riferimento all’interno del trustee, a mente della Corte, avrebbe dovuto intraprendere tutti gli sforzi necessari e attivarsi già all’inizio dell’attività (quindi attorno al mese di marzo/aprile 2012), per esperire approfondite e precise verifiche. In particolare, egli avrebbe dovuto accertare se, in una struttura come quella da lui messa in atto, fosse necessario affiliare il trustee B. SA all’OAD oppure se l’affiliazione J. SA era sufficiente per tutelare il trustee nei propri obblighi in materia di riciclaggio. Inoltre, alla luce del fatto che l’intento di A. era quello di svolgere l’attività di trustee, egli avrebbe dovuto anche appurare quali fossero i presupposti per l’affiliazione, in virtù delle norme vigenti a quel momento (e quindi se B. SA era da considerare qual intermediario finanziario), nonché le condizioni d’applicazione dell’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF. Tutto ciò, al fine di evitare di incorrere in eventuali violazioni penali e/o amministrative, come invece è accaduto. Se necessario, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla FINMA o all’OAD mediante una formale richiesta scritta. Infatti, in considerazione del fatto che si trattava di una nuova attiva (“di un unicum sulla piazza ticinese”, per utilizzare le parole dell’imputato), occorreva, a mente della Corte, avere maggiore prudenza e attenzione. Dagli atti non risulta che, all’inizio dell’attività, tali verifiche siano state esperite.

Al dibattimento, A. ha dichiarato di essersi posto il problema se affiliare o meno B. SA all’OAD, ma solo nell’autunno del 2012 – quando, a suo dire, il patrimonio dei trust aveva raggiunto qualche milione – e di avere richiesto delle verifiche all’avv. I., sua collaboratrice in seno a B. SA, nonché di avere discusso della questione dell’affiliazione della società anche con CC. dell’OAD FCT in occasione di un’ispezione concernente un’altra società del Gruppo, avvenuta però solo nel dicembre del 2012 (v. supra consid. 6.3.2). Nell’incarto non vi è alcun documento scritto che attesti le verifiche interne effettuate dall’avv. I., rispettivamente quanto, effettivamente, discusso con CC. dell’OAD FCT.

Con riferimento a quanto richiesto all’avv. I., l’imputato ha affermato di essere stato rassicurato dalla giurista interna del Gruppo, la quale, dopo avere studiato la fattispecie, gli avrebbe indicato che non era necessario affiliare B. SA (v. supra consid. 6.3.2). Agli atti, come detto, non vi è prova di tali verifiche e neppure vi è un rapporto scritto in merito. Anche a voler ritenere che tali accertamenti siano stati effettuati (è possibile che, trattandosi di una dipendente del Gruppo, A. non le abbia richiesto un parere giuridico scritto), trattandosi di un’attività nuova, l’imputato, data la sua esperienza e in virtù degli obblighi che gli incombevano, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ed effettuare delle verifiche molto più approfondite, rivolgendosi, come detto, direttamente alla FINMA (o all’OAD) mediante una formale richiesta scritta. Non bastavano al riguardo, e neppure A. avrebbe dovuto “accontentarsi”, dell’asserito parere interno di I., rispettivamente di quanto, eventualmente, riferitogli sommariamente da CC., per caso, il giorno dell’ispezione presso K. SA (v. supra consid. 6.3.2).

Ad ogni modo, un esperto con la formazione, le conoscenze e l’esperienza di A. (che lo si rammenta era già responsabile LRD per due società), avrebbe dovuto esperire i necessari accertamenti all’inizio dell’attività.

9.7.4 L’agire dell’imputato non può essere tutelato dalle sue semplici convinzioni. L’interpretazione che egli ha dato delle norme vigenti al momento dei fatti in materia di riciclaggio, in specie che B. SA non fosse da considerare un intermediario finanziario (v. supra consid. 9.5.1), rispettivamente che i criteri previsti all’art. 7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
OAIF fossero cumulativi (v. supra consid. 9.5.2), andava comunque appurata in maniera approfondita e questo già all’inizio dell’attività di trustee di B. SA. Non essendo sufficiente, come visto, quanto riferitogli (eventualmente) da I. e CC. (circostanze che non sono neppure comprovate). L’imputato, data la novità e l’importanza della tematica affrontata, avrebbe dovuto effettuare delle verifiche concrete da subito. Tralasciandole e, di conseguenza, omettendo di affiliare la società all’OAD sin dall’inizio dell’attività (o almeno dall’ottobre 2012), è quindi stato negligente.

9.7.5 A. ha mancato anche ai propri doveri di istruzione e sorveglianza, non avendo egli monitorato gli averi presenti sui conti bancari dei trust, pur avendo accesso alla documentazione bancaria. Se avesse tenuto sotto controllo, anche solo gli averi pervenuti sui conti del “Trust 2” e del “Trust 1”, come avrebbe dovuto, si sarebbe accorto che già all’inizio delle relazioni, il patrimonio di cui il trustee poteva disporre in virtù degli atti di trust, raggiungeva, con ogni probabilità i fr. 5 milioni. Importo, in ogni caso, superato a partire da ottobre 2012.

9.7.6 La circostanza, invocata dall’imputato, secondo cui le sue convinzioni sarebbero dimostrate anche dal fatto che sarebbe solo a far tempo da 1° gennaio 2020, che il testo di legge (v. supra consid. 9.5.5) prevede espressamente il trustee quale intermediario finanziario, non ha convinto questa Corte. Si tratta infatti di una modifica di legge intervenuta dopo i fatti, e non si giustifica, quindi, appellarvisi ora, per sostenere una convinzione presente prima di tale modifica. Oltre a ciò, si precisa che con la modifica di legge, i trustee sono stati inseriti nell’art. 2 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
lett. abis LRD e si tratta dei trustee che, nell’ambito della loro attività specifica, svolgono anche la gestione patrimoniale (cfr. Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari [LSF] e la legge sugli istituti finanziari [LIFin], FF 7293, 7317).

Nel caso di specie, invece, B. SA, in qualità di trustee, è considerata un intermediario finanziario ai sensi della clausola generale dell’art. 2 cpv. 3
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LRD, e meglio un intermediario finanziario che a titolo professionale, accetta o custodisce valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli (v. supra consid. 5.2).

La posizione dell’imputato non può essere tutelata anche per il fatto che egli, a marzo 2013, in concomitanza con la conclusione di un nuovo atto di trust, che prevedeva apporti di svariati milioni di dollari, si è attivato per richiede l’affiliazione di B. SA, che poi ha ottenuto. Nel marzo 2013 la situazione non era diversa rispetto a quella presente all’inizio dell’attività di trustee rispettivamente nell’autunno del 2012. L’attività di trustee di B. SA era sempre la stessa e la soglia dei fr. 5 milioni era raggiunta e superata (verosimilmente) già ad inizio attività (ma al più tardi e con certezza nell’autunno del 2012), come lo era ancora nel marzo 2013 (v. supra consid. 7.3.3). Non si spiegano, pertanto, le ragioni che hanno spinto l’imputato, che, a suo dire, era convinto di non dovere affiliare B. SA, a presentare, nel luglio 2013, all’OAD una domanda in tal senso.

9.7.7 Alla luce di tutto quanto precede, la Corte rimprovera all’imputato di non avere intrapreso tutto quanto si poteva esigere da lui quale organo e persona di riferimento di un trustee, prudente e diligente, al fine di verificare la necessità di affiliare o meno B. SA all’OAD, nonché di tenere sotto controllo l’ammontare degli averi dei trust.

Se egli – conformemente ai doveri di diligenza che le circostanze gli imponevano quale organo e persona di riferimento del trustee, data peraltro la sua formazione ed esperienza in ambito finanziario e di LRD – avesse effettuato da subito le debite verifiche, rispettivamente avesse tenuto sotto controllo il patrimonio dei trust, avrebbe potuto evitare di ritrovarsi in una situazione di illegalità e che l’attività illecita si protraesse nel tempo (come invece è accaduto), in quanto avrebbe richiesto di poter affiliare B. SA all’OAD FCT, rispettivamente avrebbe chiesto un’autorizzazione alla FINMA. Confrontata alla formazione professionale ed esperienza di A., questa Corte si è convinta che si è di fronte ad una palese superficialità nella valutazione dei rischi.

9.7.8 Si ha che, A. viene pertanto riconosciuto autore colpevole del reato di cui all’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, commesso per negligenza. L’imputato, per un’imprevidenza colpevole non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto.

In specie, egli ha omesso di cerziorarsi della necessità di ottenere l’autorizzazione, nonché di monitorare la situazione patrimoniale della società. Così facendo, ha permesso il superamento della soglia di fr. 5 milioni rispetto alla quale era necessario affiliarsi all’OAD o richiedere un’autorizzazione alla FINMA.

10.

10.1 Vi è un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP allorquando l’autore agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto. Lo stesso sarà giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Se, tuttavia avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP).

In caso di errore sui fatti, l’intenzione di commettere il reato viene meno (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2).

10.2 Secondo l’art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile il giudice attenua la pena. Si è in presenza di un errore sull’illiceità allorquando l’autore agisce avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito. In questo caso l’errore concerne l’illiceità del caso concreto (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, nel momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF del 5 settembre 2000, 6S.390/2000 consid. 2; Sentenza del Tribunale federale del 17 dicembre 2008, 6B_477/2007 consid. 4.5). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena cognizione di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). Le conseguenze penali di un errore sull’illiceità dipendono dal suo carattere evitabile o inevitabile. Nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - egli non è colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché il suo errore è dovuto a delle circostanze che avrebbero potuto indurre in errore anche una persona avveduta e coscienziosa. Se al contrario l'errore era evitabile, l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1695). La determinazione dell’evitabilità o meno di un errore è una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 6B_403/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.1 con riferimenti).

Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell’illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1).

L’imputato deve pertanto attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l’autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del Tribunale federale 6B_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolparsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L’errore sull’illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (Depeursinge/Gauderon, Comentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 17 ad art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorquando l’autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell’illiceità del suo comportamento (sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1 con riferimenti; Depeursinge/Gauderon, op.cit., n. 18 ad art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP).

10.3 La difesa, in via subordinata, ha invocato anche un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP. Al riguardo, ha sostenuto che, il mancato assoggettamento di B. SA non avrebbe comportato in alcun modo l’elusione degli obblighi di diligenza LRD. A suo dire, A. avrebbe approntato una precisa struttura che avrebbe garantito, attraverso J. SA (società affiliata all’OAD), il rispetto delle normative antiriciclaggio (v. supra consid. 6.3.1 e arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.74 e seg.). Inoltre, proprio per evitare di sbagliare, l’imputato avrebbe cercato di chiarire se un’affiliazione formale di B. SA fosse necessaria, ma la giurista interna, avv. I. avrebbe concluso che ciò non fosse il caso, mentre il membro dell’OAD FCT CC. non avrebbe saputo dare una risposta. A. si sarebbe, quindi, convinto che l’attività della società, quale trustee non fosse soggetta alla LRD (v. arringa della difesa di A. del 4 agosto 2022, act. SK 10.731.75 e seg.), tanto più che gli obblighi in materia di LRD erano garantiti da J. SA.

10.4 Per le medesime ragioni già esposte al considerando 9.7 e segg. supra, A. non può avvalersi di un errore inevitabile sull’illiceità ex art. 21
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP.

Come detto, l’imputato non ha verificato, come avrebbero dovuto, ab initio, se B. SA andasse affiliata all’OAD FCT. Tale negligenza non costituisce un errore (ai sensi della norma), dal momento che lo stesso avrebbe potuto essere certamente evitato.

Trattandosi di un settore soggetto ad autorizzazione, A., persona avveduta, coscienziosa e cognita, come detto, avrebbe dovuto esperire gli accertamenti necessarie e non limitarsi a chiedere delle verifiche interne, rispettivamente a discutere la questione con CC., casualmente in occasione di un‘ispezione presso un’altra società del Gruppo.

Secondo giurisprudenza, l’informazione erronea in merito alla liceità di un’attività da parte di un consulente legale qualificato può condurre a un errore inevitabile sull’illiceità. L’inevitabilità dell’errore presuppone però che l’autore abbia sottoposto al consulente legale l’integralità dei fatti che si sono poi verificati. Il consulente legale deve inoltre avere esaminato tali fatti sotto tutti gli aspetti giuridici rilevanti in un parere giuridico (DTF 98 IV 293 consid. 4a; sentenza del tribunale federale 6B_804/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 7.4.3). Agli atti, come detto, non è stato rinvenuto alcun documento che attestasse effettivamente che degli esperti siano stati interpellati sulla necessità, per B. SA, di affiliarsi all’OAD, rispettivamente di ottenere un’autorizzazione dalla FINMA. Neppure e soprattutto risulta un’analisi scritta o un parare giuridico al riguardo, non bastando, lo si rammenta ancora una volta, quanto semplicemente eventualmente riferitogli dalla giurista di interna avv. I., in esito alle asserite verifiche esperite, e neppure l’esito della discussione avuta con CC., di cui non vi è traccia negli atti.

10.5 Per le medesime ragioni appena esposte, quanto sostenuto in aula dalla difesa di A., non può configurare neppure un errore sui fatti ex art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP. Il fatto per l’imputato di essere intimamente convinto di non dovere affiliare B. SA all’OAD, non costituisce un errore nei fatti, posto come lo stesso era evitabile, dando prova del dovere di diligenza che le circostanze imponevano e quindi effettuando le opportune verifiche del caso (v. supra consid. 10.4). Cosa che A. non ha fatto. Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 13 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
CP, non può essere ritenuto un errore sui fatti e nei confronti di A. è invece stata ritenuta la commissione del reato per negligenza.

10.6 Tutti gli elementi sopra elencati hanno portato la Corte a convincersi del fatto che il reato di cui all’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA (in relazione con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD) è adempiuto anche dal profilo soggettivo, nella forma della negligenza, e che A. non si sia trovato né in un caso di errore inevitabile sull’illiceità né in una situazione di errore sui fatti.

11. Pena

11.1 A. è riconosciuto colpevole di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediario finanziario a titolo professionale per negligenza, in violazione dell’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD; reato punito con una multa sino a fr. 250'000.--.

11.2 L’art. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
DPA prevede che le disposizioni generali del codice penale svizzero si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative.

Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP, il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

11.3 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).

11.4 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo,

il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tenere conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, 1669, 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

11.5 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

11.6 Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009; 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

Nel caso di una multa, quali fattori legati all’autore, valgono sostanzialmente gli stessi fattori applicabili al calcolo dell’aliquota giornaliera di cui all’art. 34 cpv. 2 CP, tra cui segnatamente il reddito, il patrimonio, i debiti, gli obblighi finanziari, il guadagno percepito dall’infrazione, l’età, la salute, il rispetto del minimo vitale (Stefan Heimgartner, Balser Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 24 e segg. ad art. 106 CP).

L’ammontare della multa deve essere fissato in base alla situazione finanziaria dell’imputato al momento in cui essa è pronunciata, così che la pena sia adeguata nel momento in cui viene scontata. La giurisprudenza ha ammesso anche la presa in considerazione di redditi futuri se sufficientemente probabili (DTF 119 IV 330 consid. 3).

11.7 Giusta l'art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48 a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48 a cpv. 2 CP).

11.8 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

11.9 A., viene, come detto, riconosciuto colpevole di avere commesso per negligenza il reato di esercizio, non autorizzato, dell’attività di intermediario finanziario a titolo professionale. Questa Corte ha rimproverato all’imputato una violazione del dovere di prudenza che gli incombeva nella sua veste di membro del Consiglio di amministrazione di B. SA, per non avere esperito le necessarie verifiche, al fine di cerziorarsi se la società, quale trustee, era tenuta ad affiliarsi all’OAD per esercitare a titolo professionale la sua attività di intermediario finanziario. Ciò, al fine di evitare di incorrere in violazioni penali e/o amministrative (v. supra consid. 9.7.2 e 9.7.3). Si rammenta che A. era la persona di riferimento all’interno di B. SA per quanto concerneva i trust ed era pure il responsabile LRD per altre due società del Gruppo L., già affiliate all’OAD. Egli aveva pertanto un dovere di diligenza.

Con tale omissione, l’imputato ha contribuito alla messa in pericolo delle operazioni finanziarie, nell’ottica della lotta al riciclaggio di denaro. Si osserva infatti che la violazione dell’art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA è un reato di messa in pericolo astratta (v. supra consid. 5.1 e Schwob/Wohlers, Basler Kommmentar, 3a ediz. 2019, n. 4 ad art. 44
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA). In particolare, A. ha contributo a impedire alla FINMA di svolgere il suo compito di vigilanza dei mercati finanziari, che si prefigge, conformemente alle leggi sui mercati finanziari, di proteggere gli attori economici e di assicurare il buon funzionamento del mercato (art. 5 LFINMA).

La Corte ha ritenuto qualificante il fatto che tali accertamenti non sono stati esperiti e ciò, malgrado l’imputato sia un responsabile per la LRD e vanti una lunga esperienza nel settore finanziario, contabile e fiscale (v. supra consid. 9.7.2). Le mancate verifiche circa la necessità di affiliare B. SA all’OAD, hanno posto la società in una situazione di illiceità che si è protratta per circa 9 mesi (e meglio, almeno a far tempo dal 10 ottobre 2012 e fino al 9 luglio 2013), periodo durante il quale il valore soglia di fr. 5 milioni, che fa scattare l’obbligo di autorizzazione/affiliazione, è stato superato in maniera importante.

L’ammontare dei valori patrimoniali detenuti dal trustee (B. SA) è passato infatti da EUR 7,3 milioni al 30 settembre 2012 a oltre USD 86 milioni al 9 luglio 2013 (v. supra consid. 7.3.3).

A mitigare la colpa di A., va tenuto conto del fatto che egli non aveva alcuna ragione per non affiliare B. all’OAD, dal momento che, come ha riferito al dibattimento, non gli sarebbe costato nulla, se non la tassa d’iscrizione di fr. 1'000.-- (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 10.731.14 e 19). Depone pure a favore dell’imputato la circostanza che, una volta inoltrata la richiesta di affiliazione all’OAD FCT (il 9 luglio 2013), la stessa è stata accolta.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nel quadro della cornice edittale applicabile, la Corte ha valutato la colpa di A. nel complesso lieve.

Ciò detto, la Corte ritiene adeguata quale pena ipotetica di base, una multa di fr. 6'000.--.

Successivamente, la Corte ha accertato che A., cittadino svizzero classe 1968, è attivo sin dal 1988 in ambito finanziario. Egli è contabile federale ed esperto fiscale. Dal 1996 è partner di J. SA (oggi C. SA), Gruppo che attualmente vanta circa 60 collaboratori (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 10.731.2). L’imputato è stato membro del Consiglio di amministrazione di molte società, tra cui, per quanto qui di interesse, di B. SA e di J. SA. A. è stato anche amministratore unico di un’altra società del Gruppo L., ossia la K. SA. Delle citate tre società l’imputato era pure responsabile LRD (per B. SA, invece, lo è divenuto a far tempo dal 29 ottobre 2013).

Attualmente l’imputato è direttore e membro del Consiglio di amministrazione di C. SA, oltre che socio del relativo Gruppo. Il suo stipendio mensile netto ammonta a fr. 12'775.-- per 13 mensilità, oltre a un bonus annuo che può raggiungere anche fr. 50'000.--. L’imputato percepisce inoltre un compenso quale membro del Consiglio di amministrazione di C. e un emolumento con componente variabile dalla unit di W. C. che può arrivare a fr. 90'000.--/100'000.-- annui (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 10.731.3).

Egli è coniugato con DD., la quale svolge un’attività lavorativa.

Dall’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, relativa al 2019, risulta una sostanza netta di A. e della moglie di circa complessivi fr. 3,8 milioni (act. SK 10.231.2.78 e segg.).

In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato che egli si è dimostrato collaborativo, anche se con una tendenza al chiamarsi fuori dalle responsabilità, ciò che è comunque legittimo, dato che egli si professa innocente.

A. non ha precedenti penali in Svizzera (act. SK 10.231.1.4 e segg.) e a suo carico non risultano né esecuzioni né attestati di carenza beni (act. SK 10.231.3.2). Nell’ambito della commisurazione della pena, l’incensuratezza è stata considerata in maniera neutra (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4; sentenza del Tribunale federale 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 2.6).

La buona condotta tenuta dopo i fatti, appare anch’essa come fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6, dove la buona condotta viene considerata come un fattore neutro).

In complesso, pertanto, i fattori legati alla persona dell’autore hanno una portata neutra.

Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenze del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una multa e che la buona situazione finanziaria di A. gli permette, a mente di questa Corte, di non incorrere in problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al pagamento di una multa.

Fattore sensibilmente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti. Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).

Ora, considerando che i fatti sono occorsi dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013, vale a dire circa 10 anni or sono (considerato, pure, il tempo ulteriormente trascorso dalla decisione penale del DFF del 3 luglio 2020), durata che eccede quindi quella del termine di prescrizione dell'azione penale di sette anni, la pena dovrà essere attenuata in modo considerevole giusta l'art. 48 lett. e CP.

11.10 Alla luce di quanto testé indicato, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata alla colpa di A. una multa di fr. 1'500.--.

11.11 Le disposizioni sulla condizionale non sono applicabili alle contravvenzioni (art. 105 cpv. 1 CP, applicabile per rinvio dell’art. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
DPA). Se la multa non può essere riscossa, essa è, a richiesta dell’amministrazione, commutata in arresto o in carcerazione conformemente all’art. 10 DPA. In concreto, in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva 50 giorni (v. art. 10 cpv. 3 e 91 cpv. 1 DPA).

12. Spese e ripetibili

12.1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, salvo l'art. 78 cpv. 4 DPA, secondo gli art. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA).

12.2 Giusta l’art. 94 DPA, le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (cpv. 1). L’ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di fr. 100.-- a un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- la pagina per la confezione dell’originale.

12.3 Nella sede dibattimentale, in applicazione dell’art. 97 DPA in relazione con gli artt. 424 cpv. 1 CPP e 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, il DFF ha chiesto di condannare A. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare complessivo di fr. 5'270.--.

Ritenuto che nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusatore unitamente al MPC, e che agisce al suo posto o con il medesimo, per la determinazione degli emolumenti del DFF si giustifica l’applicazione dell’art. 6 cpv. 4 lett. c del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 ottobre 2010 (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiusura con un atto d’accusa l’emolumento relativo all’istruttoria, inclusa la rappresentanza dell’accusa (sentenze del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 19; SK.2018.31 del 7 novembre 2018 consid. 6; SK 2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 7.2.1 e SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1), oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.--. Le spese sostenute dall’accusatore sono già comprese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3). Alla luce di quanto testé esposto, e dato che le spese del procedimento amministrativo di cui al consid. 12.2 e al presente considerando devono essere prese in considerazione in questa sede, essendo le stesse assimilabili agli emolumenti riscossi dal MPC in caso di chiusura dell’istruttoria con un decreto d’accusa (art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF), la Corte ritiene adeguato un emolumento di istruttoria complessivo di fr. 5'270.--, non apparendo esso inadeguato al caso concreto.

12.4 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF).

Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a fr. 1'500.--, importo adeguato per cause come quella in esame.

12.5 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP).

Nel caso in esame, la Corte ritiene che le spese procedurali, che ammontano a complessive fr. 6'770.--, debbano essere interamente poste a carico dell’imputato.

13. Indennità

13.1 Nella procedura giudiziaria, all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti (art. 99 cpv. 1 DPA e art. 101 cpv. 1 DPA, applicabili per rinvio dell’art. 79 cpv. 1 DPA). In questo caso, l’indennità è a carico della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta l’art. 101 DPA, nel procedimento giudiziario il tribunale decide anche circa l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. Prima di stabilire l’indennità, il tribunale deve dare all’amministrazione in causa la possibilità di esprimersi sul diritto all’indennità e l’ammontare della medesima, e di presentare proposte. Le spese necessarie per la difesa fanno parte degli altri pregiudizi ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 DPA. Sono ritenute necessarie, le spese causate dal procedimento e che si imponevano al fine di diligente difesa degli interessi dell’imputato (DTF 115 IV 156 consid. 2.c).

13.2 Al dibattimento, il difensore di A., che ha postulato il proscioglimento del suo assistito, ha presentato un’istanza di indennità per ingiusto procedimento ex art. 101 DPA e 429 CPP, chiedendo il riconoscimento dell’importo di fr. 15'246.80 per i costi sostenuti per il patrocinio legale dell’imputato (act. SK 10.721.9 e segg.).

13.3 Nel caso concreto, considerato che l’imputato viene riconosciuto autore colpevole del reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione in violazione dell’art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA, la sua istanza di indennizzo deve essere respinta.

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 2
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
LFINMA in combinato disposto con l’art. 14
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
LRD).

2. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 50 giorni.

3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 6'770.--.

4. L’istanza di indennità di A. è respinta.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Signora Lucienne Fauquex, Procuratrice federale

- Dipartimento federale delle finanze, Signor Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale

- Avv. Costantino Castelli

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità quest’ultima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA).

Informazione sui rimedi giuridici

Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale

L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).

Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza della Corte penale è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : SK.2020.47
Data : 17. ottobre 2022
Pubblicato : 10. gennaio 2023
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte penale
Oggetto : Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione in violazione dell'art. 44 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in relazione con l'art. 14 della...


Registro di legislazione
CO: 716a 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 716a - 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:585
1    Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:585
1  l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2  la definizione dell'organizzazione;
3  l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4  la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5  l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6  l'allestimento della relazione sulla gestione586, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7  la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
8  l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2    Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri.
717
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 717 - 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
1    Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
2    Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
CP: 1 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
2 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
12 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
13 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
1    Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2    Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
21 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
34 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
47 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
48 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
48a 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48a - 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
1    Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2    Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
49 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
63 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
1    Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
a  l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2    Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3    L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4    Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
97 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
98 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 98 - La prescrizione decorre:
a  dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
b  se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
c  se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
105 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 105 - 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a-66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.150
1    Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a-66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.150
2    Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3    Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.151
106 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
1    Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2    In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3    Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4    Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5    Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.152
260quinquies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
305bis 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
333
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...509
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
CPP: 10 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
19 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 19 Tribunale di primo grado - 1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
1    Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a  le contravvenzioni;
b  i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP5, un trattamento secondo l'articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
91 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 91 Osservanza dei termini - 1 Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
1    Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
2    Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3    In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.39
4    Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
5    Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, al più tardi l'ultimo giorno del termine.
130 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 130 Difesa obbligatoria - L'imputato deve essere difeso se:
a  la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
b  rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l'espulsione;
c  a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
d  il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello;
e  si procede con rito abbreviato (art. 358-362).
135 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
329 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
339 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
393 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
396 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
398 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
1    L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
2    Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3    Mediante l'appello si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
4    Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5    Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.
399 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
417 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 417 Onere delle spese derivanti da atti procedurali viziati - In caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall'esito del procedimento.
422 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 422 Definizione - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
2    Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:
a  la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio;
b  le traduzioni;
c  le perizie;
d  la cooperazione di altre autorità;
e  la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
426 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
428
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
DPA: 2 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
6 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
1    Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2    Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
3    Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
10 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 10 - 1 La multa che non può essere riscossa è, dal giudice, commutata in arresto ovvero, se si tratta di adolescenti, in carcerazione. La multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine non è soggetta a commutazione.
1    La multa che non può essere riscossa è, dal giudice, commutata in arresto ovvero, se si tratta di adolescenti, in carcerazione. La multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine non è soggetta a commutazione.
2    Il giudice può escludere la commutazione in quanto il condannato gli abbia fornito la prova che si trova, senza sua colpa, nell'impossibilità di pagare la multa. Tuttavia, l'esclusione della commutazione non è ammissibile se il condannato ha commesso intenzionalmente l'infrazione e se, nei cinque anni precedenti l'azione punibile, è stato condannato per un'infrazione contro la stessa legge amministrativa, esclusa la semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine.7
3    Nel caso di commutazione, un giorno d'arresto o di carcerazione è ragguagliato a 30 franchi; la durata della pena da commutazione non può però superare i tre mesi. Se alcune rate sono state pagate, la pena è ridotta dal giudice nella proporzione esistente fra le rate suddette e l'importo totale della multa.
4    La multa pagata dopo la commutazione estingue la pena da commutazione in quanto questa non sia stata ancora eseguita.
27 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.
3    La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento.
4    I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d'inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l'autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.
35 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 35 - 1 Il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone.
1    Il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone.
2    Il funzionario inquirente può escludere codesta partecipazione se la presenza dell'imputato e del difensore intralcia l'inchiesta.
36 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 36 - Gli articoli 26 a 28 della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa si applicano per analogia.
61 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
1    Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.
2    Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.
3    Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.
4    Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.
5    ...60
64 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
1    Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:
2    Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.
3    ... 61
67e  69 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 69 - 1 Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.
1    Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.
2    Se il decreto o l'ordine impugnato si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d'opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest'ultima impugnazione.
70 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 70 - 1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
1    In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.
2    La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
72 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
1    Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.
2    La richiesta dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.
3    Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.
73 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
1    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2    Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3    Non si procederà a istruzione a tenore del CPP65; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.66
75 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile.
1    Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile.
2    Il tribunale può, d'ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima del dibattimento.
3    La data del dibattimento è notificata in tempo utile alle parti.
4    Il rappresentante del pubblico ministero della Confederazione e quello dell'amministrazione non sono tenuti a presentarsi personalmente.68
5    L'imputato può, a richiesta, essere dispensato dal comparire.
78 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'amministrazione, col consenso del pubblico ministero della Confederazione, può ritirare la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di prima istanza non sia notificata.69
1    L'amministrazione, col consenso del pubblico ministero della Confederazione, può ritirare la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di prima istanza non sia notificata.69
2    Fino a questo momento, anche l'imputato può revocare la richiesta di essere giudicato da un tribunale.
3    In tali casi, il procedimento giudiziario è tolto.
4    Le spese del procedimento giudiziario vanno a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca.
79 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 79 - 1 La sentenza indica:
1    La sentenza indica:
2    La sentenza con i considerandi essenziali va notificata per scritto alle parti, con indicazione dei termini e delle autorità di ricorso.
80 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP71.
1    Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP71.
2    Anche il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.
81 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 81 - Le disposizioni concernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale.
82 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 82 - In quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP73.
83 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 83
90 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Gli ordini, i decreti e le decisioni dell'amministrazione, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall'amministrazione in causa.
1    Gli ordini, i decreti e le decisioni dell'amministrazione, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall'amministrazione in causa.
2    I Cantoni provvedono all'esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione.
94 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d'ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura.
1    Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d'ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura.
2    L'ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale.
97 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 4, secondo gli articoli 417-428 CPP81.82
1    Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 4, secondo gli articoli 417-428 CPP81.82
2    Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario.
99 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 99 - 1 All'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un'indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti; tuttavia, l'indennità può essere negata in tutto o in parte qualora l'imputato abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento.
1    All'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un'indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti; tuttavia, l'indennità può essere negata in tutto o in parte qualora l'imputato abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento.
2    Il detentore di un oggetto sequestrato o l'occupante di un'abitazione perquisita, se non è stato imputato, ha diritto a un'indennità in quanto, senza sua colpa, abbia subìto un pregiudizio.
3    L'indennità è a carico della Confederazione.
101
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 101 - 1 Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo.
1    Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo.
2    Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
1    La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):
a  legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie;
b  legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione;
c  legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi;
d  legge dell'8 novembre 19348 sulle banche;
e  legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari;
f  legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro;
g  legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori;
h  legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria;
i  legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari.
2    La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
5 
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 5 Forma giuridica, sede e nome - 1 L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.
1    L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.
2    Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».
3    La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.
7 
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 7 Principi di regolazione - 1 La FINMA disciplina per il tramite di:
1    La FINMA disciplina per il tramite di:
a  ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
b  circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2    Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25
a  i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
b  le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
c  la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
d  gli standard internazionali minimi.
3    La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.
4    Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.
44 
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
1    Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.104
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...105
50 
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
1    La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
2    Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
3    Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.
52
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 52 Prescrizione - Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.
LIsFi: 2 
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:
1    Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:
a  i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1);
b  i trustee (art. 17 cpv. 2);
c  i gestori di patrimoni collettivi (art. 24);
d  le direzioni dei fondi (art. 32);
e  le società di intermediazione mobiliare (art. 41).
2    Non sottostanno alla presente legge:
a  le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari;
b  le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;
c  gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati;
d  le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge;
e  la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali;
f  gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione;
g  gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
h  le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori;
i  gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
j  le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR).
17 
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 17 Definizioni - 1 Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
1    Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi14.
2    Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198515 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.
19
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 19 Compiti - 1 Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.
1    Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.
2    Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione.
3    I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi:
a  consulenza in investimenti;
b  analisi di portafoglio;
c  offerta di strumenti finanziari.
LOAP: 2 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 2 Autorità penali della Confederazione - 1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:
1    Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:
a  la polizia;
b  il Ministero pubblico della Confederazione.
2    Fungono da autorità giudicanti nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale:
a  il Tribunale penale federale;
b  il Tribunale federale;
c  i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, se operano per conto della Confederazione.
36 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 36 Composizione - 1 Le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici.
1    Le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici.
2    Il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CPP12. Può delegare questo compito a un altro giudice.
37 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
38a
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 38a Competenze - La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione.
LRD: 2 
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
3 
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
1    Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33
2    Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
3    Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
4    Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34
5    La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36
14 
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
1    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
2    Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
a  dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
b  godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c  anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
d  le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.
3    Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.
41
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 41 Attuazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.
2    Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.216
OAIF: 6  7  11  36
ORD: 6 
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 6 Altre attività - 1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
1    Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:10
a  la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b  l'esecuzione di mandati di investimento;
c  la custodia di valori mobiliari;
d  l'attività di organo in seno a società di domicilio.
2    Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
3    Non sono considerate società di domicilio le società che:
a  perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b  controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
7
SR 955.01 Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) - Ordinanza sul riciclaggio di denaro
ORD Art. 7 Criteri generali - 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
1    Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
a  durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b  durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
c  ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
d  effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
2    Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.
3    L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.
4    L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.
5    Sono considerate persone prossime:
a  i parenti e gli affini in linea diretta;
b  i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c  i coniugi e i partner registrati;
d  i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
e  gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile11;
f  le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.
RSPPF: 6 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
7
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
all.: 19  97
Registro DTF
104-IV-175 • 114-IV-1 • 115-IV-156 • 115-IV-162 • 115-IV-219 • 117-IV-349 • 117-IV-369 • 119-IV-145 • 119-IV-330 • 121-IV-249 • 122-IV-103 • 124-I-127 • 126-IV-5 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-I-177 • 128-IV-73 • 129-IV-238 • 129-IV-6 • 130-IV-101 • 130-IV-58 • 131-IV-83 • 132-IV-1 • 133-IV-1 • 133-IV-112 • 133-IV-9 • 134-IV-17 • 134-IV-255 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-12 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 139-II-460 • 139-IV-57 • 141-IV-61 • 142-IV-11 • 142-IV-276 • 142-IV-315 • 142-V-26 • 144-IV-313 • 146-IV-201 • 147-IV-274 • 98-IV-293
Weitere Urteile ab 2000
2C_192/2019 • 6B_1035/2009 • 6B_1092/2009 • 6B_1304/2017 • 6B_14/2007 • 6B_178/2019 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_246/2012 • 6B_312/2007 • 6B_370/2007 • 6B_375/2014 • 6B_403/2013 • 6B_442/2012 • 6B_477/2007 • 6B_519/2007 • 6B_585/2008 • 6B_621/2010 • 6B_662/2011 • 6B_67/2010 • 6B_759/2011 • 6B_78/2008 • 6B_804/2018 • 6B_81/2008 • 6B_846/2015 • 6B_90/2008 • 6S.390/2000 • 6S.449/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
trust • dff • questio • intermediario finanziario • circo • tribunale federale • t • firma collettiva • federalismo • tribunale penale federale • cio • valore patrimoniale • arringa • dolo eventuale • esaminatore • azione penale • detenuto • pena detentiva • decreto penale • corte dei reclami penali • codice penale • pena pecuniaria • all'interno • entrata in vigore • prima istanza • riciclaggio di denaro • coscienza • mese • nuova zelanda • lex mitior • corte penale del tribunale penale federale • conto bancario • commisurazione della pena • avente diritto • registro di commercio • servizio giuridico • diritto penale • veduta • d'ufficio • questione pregiudiziale • errore sui fatti • diritto penale amministrativo • ministero pubblico • ripartizione dei compiti • persona giuridica • tassa di giustizia • avviso • abbandono del procedimento • giudice unico • dipartimento federale • istituto finanziario • fungo • procedura penale amministrativa • proroga del termine • buona condotta • compliance • avere bancario • gestore patrimoniale • consiglio federale • analogia • autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari • aumento • violazione del diritto • esperto fiscale • situazione personale • prolungamento • autorizzazione o approvazione • periodo di prova • gestione patrimoniale • datore di lavoro • atto d'accusa • comunicazione • direttore • legge sul riciclaggio di denaro • assunzione delle prove • decisione • diritto di essere sentito • obbligo giuridico • negligenza cosciente • persona fisica • pena massima • campo d'applicazione • posta a • movente • rimedio giuridico • fine • diligenza • separazione dei poteri • situazione finanziaria • lavoratore • autorità di vigilanza • costituzione della società • incarto • campo d'applicazione • codice di diritto processuale penale svizzero • attenuazione della pena • codice delle obbligazioni • legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della confederazione • autorità amministrativa • tribunale penale • modifica • dichiarazione • ripetibili • scopo • accusato • la posta • sorveglianza • calcolo • finanziamento del terrorismo • persia • pena minima • concretizzazione • ditta individuale • accomandante • legge federale sul diritto penale minorile • questione di diritto • consiglio d'amministrazione • società in nome collettivo • difesa d'ufficio • diritto svizzero • reato permanente • servizi finanziari • codice penale militare • ritardata giustizia • dubbio • leso • menzione • numero • varietà • dibattimento • motivazione della decisione • partecipazione alla procedura • infrazione • intenzione • rapporto tra • importanza • coniuge • azione • amministrazione • estensione • sostanza • salario • eccezione • informazione erronea • codice civile svizzero • società anonima • leggerezza • soppressione • limitazione • partecipazione o collaborazione • assunzione • accesso • decisione di rinvio a giudizio • mezzo di prova • procedura penale • posizione di garante • direttiva • direttiva • titolo • consegna dell'opera • forza obbligatoria • diritto a un'autorità indipendente e imparziale • ordinanza amministrativa • ordine militare • trasmissione allo stato richiedente • pubblicazione • direttive anticipate del paziente • lf concernente l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari • potere d'apprezzamento • verifica della cosa • terzo • per mestiere • norma • reputazione • procedura • conoscenza • legge federale sul diritto penale amministrativo • fattispecie • illiceità • libri di commercio • potere di disposizione • verbale • illuminazione • beneficiario di prestazioni assistenziali • professione • giornalista • procedimento contraddittorio • rispetto • legalità • legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari • minimo vitale • inchiesta penale • coordinazione • materia d'insegnamento • liberazione condizionale • vigilanza statale • dichiarazione fiscale • pericolo • bene proprio • procedura di consultazione • novità materiale • utile • forza di cosa giudicata • difetto della cosa • manifestazione • motivo • vendita di liquidazione • decisione sulla prestazione • strumenti finanziari derivati • elenco • materiale • bilancio • patrocinatore d'ufficio • sottoscrizione • tempo atmosferico • principio procedurale • forma e contenuto • indennità • rapporto esplicativo • divisione • impedimento • ricusazione • circolare • notificazione della decisione • firma • rettifica • transazione • buona fede soggettiva • ripartizione provvisoria • parte alla procedura • conteggio • opposizione • contributo • concordanza • gruppo di società • contratto di credito al consumo • lettera • condizione • consegna • attestato • orario d'esercizio • apertura • diritto di passo • obiettivo della pianificazione del territorio • restituzione • accordo delle volontà • spese • possesso • carica pubblica • procedura di consultazione • apporto • carcerazione preventiva • merce • persona interessata • ottico • comunicazione orale • causalità adeguata • riporto • questione di fatto • segreteria generale • metallo prezioso • carta di credito • società a garanzia limitata • chiusa • cittadinanza svizzera • denuncia penale • decisione finale • stato di salute • divisa • reato di comportamento • inosservanza di prescrizioni d'ordine • curatore • bellinzona • cosa determinata • lavoro di pubblica utilità • diritto di veto • fiduciante • spesa necessaria • prestazione di servizi • in dubio pro reo • estratto del casellario giudiziale • sovraccarico di lavoro • diritto valore • credito ipotecario • lingua straniera • errore di calcolo • tracciato • bonus • stato membro • difensore di fiducia • autorità penale • autorità cantonale • mezzo di pagamento • diritto delle obbligazioni • società di domicilio • autorità federale • materia prima • ricaduta • diritto materiale • formazione professionale • autorità di ricorso • massa fallimentare • decisione di tassazione • accertamento dei fatti • attestato di carenza beni • rappresentanza diplomatica • principio dell'obiettività • statistica • aggravamento della pena • cassa di risparmio
... Non tutti
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 142
Sentenze TPF
SK.2015.25 • BV.2020.27 • SK.2014.18 • SK.2019.76 • SK.2015.23 • SK.2018.31 • BV.2020.30 • SK.2014.36 • BV.2020.25 • SK.2020.47 • SK.2017.11 • SK.2018.47 • SK.2011.6
AS
AS 2016/1249 • AS 2015/4819
FF
1999/1669 • 1999/1695 • 2012/4181 • 2012/4193 • 2015/7406
Circ. FINMA
11/1