SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 373 - Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 373 - Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 373 - Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
|
1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
|
1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
|
1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
|
1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
|
1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
|
1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |