SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivi di riduzione - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: |
a | nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990; |
b | tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990. |
2 | La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli10. |
4 | D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.61 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) LIOm Art. 18 Restituzione dell'imposta - 1 È restituita l'imposta riscossa: |
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1 | È restituita l'imposta riscossa: |
a | sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido; |
b | sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il depositario presenta una domanda di restituzione. |
1bis | L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.23 |
1ter | La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.24 |
2 | Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.25 |
3 | Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale. |
3bis | ...26 |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti. |
5 | Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse. |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
|
a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
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a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
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a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
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a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
|
1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
|
1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 7 Attestati nazionali - Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera devono soddisfare affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
|
1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta - 1 I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
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1 | I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima. |
2 | Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se: |
a | del gas rinnovabile è stato prodotto all'estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata; |
b | nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile; |
c | il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e |
d | il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb42. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 9 - 1 I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con vettori21 energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica. |
|
1 | I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con vettori21 energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica. |
1bis | Per le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni stabiliscono gli standard in base ai quali è autorizzato uno sfruttamento supplementare del fondo.22 |
2 | I Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi. |
3 | Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni principali nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 199223 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.24 |
4 | I Cantoni prevedono l'obbligo di notificare la sostituzione di un impianto di produzione di calore.25 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 9 - 1 I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con vettori21 energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con vettori21 energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica. |
1bis | Per le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni stabiliscono gli standard in base ai quali è autorizzato uno sfruttamento supplementare del fondo.22 |
2 | I Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi. |
3 | Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni principali nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 199223 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.24 |
4 | I Cantoni prevedono l'obbligo di notificare la sostituzione di un impianto di produzione di calore.25 |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
|
a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 641.61 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) LIOm Art. 18 Restituzione dell'imposta - 1 È restituita l'imposta riscossa: |
|
1 | È restituita l'imposta riscossa: |
a | sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido; |
b | sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il depositario presenta una domanda di restituzione. |
1bis | L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.23 |
1ter | La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.24 |
2 | Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.25 |
3 | Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale. |
3bis | ...26 |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti. |
5 | Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse. |
SR 641.31 Legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT) - Legge sull'imposizione del tabacco LImT Art. 24 - 1 L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se: |
|
1 | L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se: |
a | la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'UDSC, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD65; |
b | la merce è rimasta presso il fabbricante o l'importatore oppure il fabbricante, l'importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l'hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all'UDSC e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione; |
c | è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore.66 |
2 | Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell'ordinanza 15 dicembre 196967concernente l'imposizione sul tabacco. |
3 | L'imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione. |
SR 641.61 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) LIOm Art. 18 Restituzione dell'imposta - 1 È restituita l'imposta riscossa: |
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1 | È restituita l'imposta riscossa: |
a | sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido; |
b | sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il depositario presenta una domanda di restituzione. |
1bis | L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.23 |
1ter | La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.24 |
2 | Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.25 |
3 | Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale. |
3bis | ...26 |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti. |
5 | Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
|
1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
|
1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 641.61 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) LIOm Art. 18 Restituzione dell'imposta - 1 È restituita l'imposta riscossa: |
|
1 | È restituita l'imposta riscossa: |
a | sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito autorizzato al fine di recuperarli allo stato liquido; |
b | sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito autorizzato e per le quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il depositario presenta una domanda di restituzione. |
1bis | L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.23 |
1ter | La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.24 |
2 | Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.25 |
3 | Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale. |
3bis | ...26 |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti. |
5 | Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
|
1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
|
a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale - 1 Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
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1 | Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). |
2 | Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale. |
3 | Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: |
a | le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile; |
b | le norme dell'Unione europea. |
4 | Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: |
a | le automobili; |
b | gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri; |
c | i veicoli pesanti. |
5 | Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo. |
6 | Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
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a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Valori obiettivo - 1 La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
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1 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: |
a | 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
b | 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029; |
c | 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030; |
d | 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030. |
2 | La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: |
a | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025-2029, l'85 per cento; |
b | per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. |
5 | Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati. |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione - 1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. |
|
a | restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio; |
b | restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; |
c | restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |