SR 641.61 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) LIOm Art. 2 Definizioni - 1 Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge: |
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1 | Sono considerati olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione ai sensi della presente legge: |
a | gli oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici (voce di tariffa 27074); |
b | gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (voce di tariffa 2709); |
c | gli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; le preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 per cento o più di olio di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono l'elemento di base; residui di oli (voce di tariffa 2710); |
d | il gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce di tariffa 2711); |
e | le preparazioni lubrificanti (voce di tariffa 3403). |
2 | Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge, sempre che siano utilizzate come carburanti: |
a | l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione secondo il capoverso 1; |
b | gli idrocarburi aciclici e ciclici (voci di tariffa 2901 e 2902); |
c | gli alcoli aciclici e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2905); |
d | gli eteri, gli eteri-alcoli, gli eteri-fenoli, gli eteri-alcoli-fenoli, i perossidi di alcoli, i perossidi di eteri, i perossidi di acetali e di emiacetali, i perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (voce di tariffa 2909); |
e | i prodotti della voce di tariffa 3811, eccettuate le preparazioni antidetonanti e gli additivi per oli lubrificanti; |
f | i prodotti della voce di tariffa 3814; |
g | gli alchilbenzeni in miscele e gli alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 (voce di tariffa 3817); |
h | i prodotti della voce di tariffa 3824; |
i | i biodiesel e le miscele della voce di tariffa 3826; |
j | le altre merci che, miscelate o no, sono utilizzate o destinate a essere utilizzate come carburante. |
3 | Nel senso della presente legge si considera: |
a | «imposta», l'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali; |
b | «importatore», chiunque trasporta una merce attraverso il confine, nonché la persona per conto della quale la merce viene importata; |
c | «depositario autorizzato», chiunque è in possesso di un'autorizzazione dell'autorità fiscale che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere, in un deposito autorizzato, merci non tassate; |
d | «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili. |
SR 641.61 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) LIOm Art. 19 Dichiarazione fiscale - 1 Chiunque importa merci ai sensi della presente legge deve consegnare, contemporaneamente alla dichiarazione doganale, una dichiarazione fiscale. |
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1 | Chiunque importa merci ai sensi della presente legge deve consegnare, contemporaneamente alla dichiarazione doganale, una dichiarazione fiscale. |
2 | Chiunque è autorizzato a consegnare periodicamente la dichiarazione fiscale può dichiarare provvisoriamente le merci importate. Egli deve prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi. |
SR 641.611 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) OIOm Art. 41 Procedura in caso di dichiarazione fiscale periodica - 1 La persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.59 |
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1 | La persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.59 |
2 | La dichiarazione fiscale dev'essere presentata nella forma prescritta e menzionare i dati relativi alle quantità totali, per genere di merce (voce della tariffa doganale, numero statistico) e per aliquota d'imposta, separatamente per: |
a | le dichiarazioni fiscali provvisorie; |
b | ogni deposito autorizzato; e |
c | i depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati. |
3 | Se le aliquote d'imposta cambiano, devono essere presentate delle dichiarazioni fiscali separate per i periodi che precedono e seguono il cambiamento. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 26 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione - Sono soggette all'obbligo di dichiarazione: |
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a | le persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana; |
b | le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale; |
c | ... |
d | le persone che modificano l'impiego previsto di una merce. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 30 Assoggettamento alla tassa - Sono assoggettati: |
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a | alla tassa sul carbone: le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 200538 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera; |
b | alla tassa sugli altri agenti energetici fossili: le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla legge federale del 21 giugno 199639 sull'imposizione degli oli minerali. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 33 - 1 Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2. |
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1 | Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2. |
2 | All'importazione e all'esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 33 - 1 Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2. |
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1 | Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2. |
2 | All'importazione e all'esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
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1 | La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
2 | Il Consiglio federale designa i gas serra. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
|
3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
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1 | L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari. |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
|
3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
|
1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni - 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
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a | procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti; |
b | mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici; |
c | organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; |
d | promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; |
e | garantire la protezione dei dati nella statistica federale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
|
1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di: |
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a | procurare alla Confederazione le basi statistiche necessarie per eseguire i suoi compiti; |
b | mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici, delle parti sociali e del pubblico risultati statistici; |
c | organizzare la statistica federale, affinché i dati necessari vengano rilevati e trattati in modo efficiente e con riguardo per le persone interrogate; |
d | promuovere la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della statistica; |
e | garantire la protezione dei dati nella statistica federale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
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1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.012.1 Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) - Ordinanza sulle rilevazioni statistiche Art. 3a Principi statistici e standard - 1 Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico. |
|
1 | Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico. |
2 | Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in particolare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
|
1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 25 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
2 | Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 25 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative disposizioni. |
2 | Nell'ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 18 Pubblicazioni - 1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
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1 | Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato. |
2 | L'Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati. |
3 | Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica. |
4 | Il Consiglio federale può limitare l'accesso per altri gravi motivi. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 4 Mezzi - 1 L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
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1 | L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. |
2 | Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari. |
3 | Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO2. |
4 | Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 26 Principio - 1 Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
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1 | Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
2 | Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.33 |
3 | L'aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 5 centesimi per litro. |
4 | Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 34 degli edifici - 1 Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la diminuzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 della legge federale del 30 settembre 201661 sull'energia (LEne). |
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1 | Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la diminuzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 della legge federale del 30 settembre 201661 sull'energia (LEne). |
2 | Per ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 degli edifici, la Confederazione sostiene i progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Vi destina una piccola parte delle risorse di cui al capoverso 1, ma al massimo 30 milioni di franchi. Il Consiglio federale stabilisce i criteri e le modalità del sostegno nonché l'importo annuo massimo degli aiuti finanziari. |
3 | I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità: |
a | a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEne i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata; |
b | in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono suddivisi in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare. Il contributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento delle risorse disponibili. Il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma. |
4 | Se non sono impiegate, le risorse a disposizione di cui al capoverso 1 sono distribuite alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 26 Principio - 1 Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
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1 | Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 199632 sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. |
2 | Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.33 |
3 | L'aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 5 centesimi per litro. |
4 | Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 5 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero - Nel calcolo delle emissioni conformemente alla presente legge, il Consiglio federale può tener conto in misura adeguata delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all'estero. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione - 1 Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni. |
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1 | Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l'articolo 5 capoversi 2-4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa o, con l'accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l'incarico di eseguire altre rilevazioni. |
2 | Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici. |
3 | L'elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all'unità amministrativa, alla corporazione o all'istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all'Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale. |
4 | L'Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 3 Obiettivo di riduzione - 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. |
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3 | La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. |
3bis | Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di SSQE riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.14 |
4 | Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate. |
5 | Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 36 Distribuzione alla popolazione e all'economia - 1 I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati. |
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1 | I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati. |
2 | La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo. |
3 | La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della LF del 20 dic. 194662 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 74 Protezione dell'ambiente - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. |
2 | Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 13 Costi del capitale computabili - 1 I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. |
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1 | I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. |
2 | Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. |
3 | Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:71 |
a | sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo: |
a1 | i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e |
a2 | il capitale netto d'esercizio necessario all'esercizio della rete; |
b | il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito (costo medio ponderato del capitale, «Weighted Average Cost of Capital», WACC). |
3bis | Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa annualmente il WACC conformemente all'allegato 1.73 |
4 | Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. Devono essere detratti i costi d'esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete. In ogni caso è computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così ottenuto deve essere detratto il 20 per cento.74 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 29 applicata ai combustibili - 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
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1 | La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili. |
2 | L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |