SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
|
1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 83 - 1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
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1 | Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. |
2 | Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. |
3 | Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. |
4 | Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 47 Sistemi d'informazione del SIC - 1 Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6: |
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1 | Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6: |
a | IASA SIC (art. 49); |
b | IASA-GEX SIC (art. 50); |
c | INDEX SIC (art. 51); |
d | GEVER SIC (art. 52); |
e | PES (art. 53); |
f | Portale OSINT (art. 54); |
g | Quattro P (art. 55); |
h | ISCO (art. 56); |
i | Memoria dei dati residui (art. 57). |
2 | Per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina: |
a | il catalogo dei dati personali; |
b | le competenze in materia di trattamento dei dati; |
c | i diritti d'accesso; |
d | la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta; |
e | la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardo ai vari compiti; |
f | la cancellazione dei dati; |
g | la sicurezza dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 44 Principi - 1 Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
|
1 | Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
2 | Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. |
3 | Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione. |
4 | Il SIC può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 45 Controllo della qualità - 1 Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
|
1 | Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
2 | Il SIC registra unicamente i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5-8. |
3 | Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo. |
4 | Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2. |
5 | L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: |
a | verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50); |
b | verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51); |
c | controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati; |
d | cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare; |
e | provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 45 Controllo della qualità - 1 Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
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1 | Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
2 | Il SIC registra unicamente i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5-8. |
3 | Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo. |
4 | Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2. |
5 | L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: |
a | verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50); |
b | verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51); |
c | controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati; |
d | cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare; |
e | provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 44 Principi - 1 Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
|
1 | Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
2 | Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. |
3 | Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione. |
4 | Il SIC può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 44 Principi - 1 Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
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1 | Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
2 | Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. |
3 | Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione. |
4 | Il SIC può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
|
1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
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3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
|
1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
|
1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 13 Fonti d'informazione pubbliche - Sono fonti d'informazione pubbliche segnatamente: |
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a | i media accessibili al pubblico; |
b | i registri accessibili al pubblico di autorità della Confederazione e dei Cantoni; |
c | i dati personali che privati rendono accessibili al pubblico; |
d | le dichiarazioni rese in pubblico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 14 Osservazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili - 1 Il SIC può osservare fatti e installazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili ed effettuarvi registrazioni su supporto audiovisivo. A tale scopo può impiegare aeromobili e satelliti. |
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1 | Il SIC può osservare fatti e installazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili ed effettuarvi registrazioni su supporto audiovisivo. A tale scopo può impiegare aeromobili e satelliti. |
2 | Il SIC non è autorizzato a osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 15 Fonti umane - 1 Per fonti umane si intendono persone che: |
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1 | Per fonti umane si intendono persone che: |
a | comunicano al SIC informazioni o riscontri; |
b | forniscono al SIC prestazioni utili per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
c | sostengono il SIC nell'acquisizione di informazioni. |
2 | Il SIC può indennizzare adeguatamente le fonti umane per la loro attività. Se è necessario per la protezione delle fonti o per l'acquisizione di ulteriori informazioni, tali indennità non sono considerate né reddito imponibile né reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. |
3 | Il SIC adotta le misure necessarie per proteggere la vita e l'integrità fisica delle fonti umane. Tali misure possono essere adottate anche a favore di persone a loro vicine. |
4 | Al termine della collaborazione, il capo del DDPS può, in casi specifici, autorizzare il SIC ad assegnare alle fonti umane una copertura o un'identità fittizia se ciò è indispensabile per proteggerne la vita e l'integrità fisica. |
5 | Le misure di cui ai capoversi 3 e 4 sono limitate al periodo di tempo durante il quale sussiste un pericolo concreto. Eccezionalmente, è possibile rinunciare a una limitazione temporale o commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato se i rischi per gli interessati sono particolarmente elevati e si deve ritenere che perdureranno. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 19 Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta - 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici sono tenute, in casi specifici, a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le informazioni necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3. |
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1 | Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici sono tenute, in casi specifici, a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le informazioni necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3. |
2 | Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene: |
a | da attività terroristiche, nel senso di azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore; |
b | dallo spionaggio secondo gli articoli 272-274 e 301 del Codice penale (CP)10 e 86 e 93 del Codice penale militare del 13 giugno 192711; |
c | dalla proliferazione NBC o dal commercio illegale di sostanze radioattive, di materiale bellico e di altri beni d'armamento; |
d | da un attacco a un'infrastruttura critica; oppure |
e | da attività dell'estremismo violento nel senso di azioni di organizzazioni che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi. |
3 | Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza. |
4 | Esse possono comunicare spontaneamente informazioni quando constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 2. |
5 | Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni, segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d'esecuzione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 20 Obbligo speciale di informazione e di comunicazione - 1 Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti: |
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1 | Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti: |
a | tribunali, autorità di perseguimento penale e autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure; |
b | autorità incaricate dei controlli di frontiera e autorità doganali; |
c | autorità competenti per la sicurezza militare, autorità del Servizio informazioni dell'esercito e autorità preposte ai controlli militari; |
d | autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'entrata e il soggiorno di stranieri e per le questioni in materia d'asilo; |
e | autorità che collaborano all'adempimento di compiti di polizia di sicurezza; |
f | uffici del controllo abitanti; |
g | autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; |
h | autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni; |
i | autorità competenti per l'esercizio di sistemi informatici; |
j | autorità di vigilanza sul mercato finanziario e autorità che, conformemente alla legge del 10 ottobre 199713 sul riciclaggio di denaro, ricevono comunicazioni concernenti il sospetto riciclaggio di denaro nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento di attività in materia di proliferazione NBC. |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate ad informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza. |
3 | Le autorità di cui al capoverso 1 comunicano spontaneamente informazioni al SIC quando constatano una minaccia concreta e grave per la sicurezza interna o esterna.14 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC. Definisce l'estensione dell'obbligo di comunicazione e la procedura per fornire le informazioni. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 23 Informazioni fornite o comunicate da terzi - 1 Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona. |
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1 | Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona. |
2 | Il SIC può richiedere in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni. |
3 | Eccettuato il caso in cui l'acquisizione di informazioni avvenga sotto copertura, il SIC rende attenta la persona alla quale richiede informazioni che è libera di comunicarle o meno. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 25 Obbligo speciale di informazione dei privati - 1 Se è necessario per individuare, scongiurare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni o registrazioni indicate di seguito: |
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1 | Se è necessario per individuare, scongiurare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni o registrazioni indicate di seguito: |
a | a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto, informazioni su una prestazione da loro fornita; |
b | a gestori privati di infrastrutture di sicurezza, in particolare di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini, registrazioni, comprese le registrazioni di fatti che si svolgono su suolo pubblico. |
2 | Il SIC può inoltre richiedere informazioni secondo l'articolo 15 della legge federale del 18 marzo 201616 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).17 |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 26 Generi di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione - 1 Le seguenti misure di acquisizione sono soggette ad autorizzazione: |
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1 | Le seguenti misure di acquisizione sono soggette ad autorizzazione: |
a | la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la richiesta di metadati postali e di metadati delle telecomunicazioni secondo la LSCPT19; |
abis | l'impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni per registrare comunicazioni oppure identificare una persona o un oggetto o determinarne la posizione, se le misure di sorveglianza già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile e si dispone delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni; |
b | l'impiego di apparecchi di localizzazione per determinare la posizione e i movimenti di persone o oggetti; |
c | l'impiego di apparecchi di sorveglianza per intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private oppure per osservare o registrare fatti in luoghi privati o non accessibili al pubblico; |
d | l'infiltrazione in sistemi e reti informatici per: |
d1 | acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse da questi sistemi e reti, |
d2 | perturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni, se i sistemi e le reti informatici sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche; |
e | le perquisizioni di locali, veicoli o contenitori per acquisire gli oggetti o le informazioni ivi disponibili oppure le informazioni trasmesse da tali locali, veicoli o contenitori. |
2 | Le misure sono eseguite in segreto; la persona interessata non viene informata. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 34 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione - 1 Il SIC può eseguire esso stesso le misure di acquisizione, collaborare con servizi svizzeri o esteri oppure demandarne l'esecuzione a tali servizi, sempre che offrano la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge. |
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1 | Il SIC può eseguire esso stesso le misure di acquisizione, collaborare con servizi svizzeri o esteri oppure demandarne l'esecuzione a tali servizi, sempre che offrano la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge. |
2 | Il SIC può eccezionalmente collaborare anche con privati o assegnare loro mandati, se è necessario per motivi tecnici o di accesso all'oggetto dell'acquisizione ed essi offrono la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 44 Principi - 1 Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
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1 | Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
2 | Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. |
3 | Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione. |
4 | Il SIC può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 8 Dotazione di armi - 1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari. |
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1 | Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari. |
2 | I collaboratori armati del SIC possono impiegare la propria arma soltanto in caso di legittima difesa o di stato di necessità e unicamente in misura proporzionata alle circostanze. |
3 | Il Consiglio federale determina le categorie di collaboratori del SIC autorizzati a portare un'arma e disciplina la loro istruzione. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 47 Sistemi d'informazione del SIC - 1 Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6: |
|
1 | Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6: |
a | IASA SIC (art. 49); |
b | IASA-GEX SIC (art. 50); |
c | INDEX SIC (art. 51); |
d | GEVER SIC (art. 52); |
e | PES (art. 53); |
f | Portale OSINT (art. 54); |
g | Quattro P (art. 55); |
h | ISCO (art. 56); |
i | Memoria dei dati residui (art. 57). |
2 | Per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina: |
a | il catalogo dei dati personali; |
b | le competenze in materia di trattamento dei dati; |
c | i diritti d'accesso; |
d | la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta; |
e | la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardo ai vari compiti; |
f | la cancellazione dei dati; |
g | la sicurezza dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 47 Sistemi d'informazione del SIC - 1 Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6: |
|
1 | Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 6: |
a | IASA SIC (art. 49); |
b | IASA-GEX SIC (art. 50); |
c | INDEX SIC (art. 51); |
d | GEVER SIC (art. 52); |
e | PES (art. 53); |
f | Portale OSINT (art. 54); |
g | Quattro P (art. 55); |
h | ISCO (art. 56); |
i | Memoria dei dati residui (art. 57). |
2 | Per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina: |
a | il catalogo dei dati personali; |
b | le competenze in materia di trattamento dei dati; |
c | i diritti d'accesso; |
d | la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta; |
e | la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardo ai vari compiti; |
f | la cancellazione dei dati; |
g | la sicurezza dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 2 Scopo - La presente legge ha lo scopo di tutelare interessi nazionali importanti; intende: |
|
a | contribuire a garantire i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera e a proteggere i diritti di libertà della sua popolazione; |
b | accrescere la sicurezza della popolazione della Svizzera e degli Svizzeri all'estero; |
c | sostenere la capacità d'azione della Svizzera; |
d | contribuire a tutelare gli interessi internazionali in materia di sicurezza. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 3 Tutela di altri interessi importanti della Svizzera - Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all'articolo 2 allo scopo di: |
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a | proteggere l'ordinamento costituzionale; |
b | sostenere la politica estera; |
c | proteggere la piazza industriale, economica e finanziaria. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 53 PES - 1 Il Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti. |
|
1 | Il Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti. |
2 | PES contiene dati riguardanti eventi nonché dati riguardanti misure per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
3 | I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza o della valutazione e della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso a PES mediante procedura di richiamo. |
4 | In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l'accesso temporaneo mediante procedura di richiamo anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un simile evento. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 53 PES - 1 Il Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti. |
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1 | Il Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti. |
2 | PES contiene dati riguardanti eventi nonché dati riguardanti misure per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
3 | I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza o della valutazione e della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso a PES mediante procedura di richiamo. |
4 | In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l'accesso temporaneo mediante procedura di richiamo anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un simile evento. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 44 Principi - 1 Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
|
1 | Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
2 | Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. |
3 | Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione. |
4 | Il SIC può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 44 Principi - 1 Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
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1 | Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 |
2 | Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. |
3 | Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione. |
4 | Il SIC può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 45 Controllo della qualità - 1 Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
|
1 | Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
2 | Il SIC registra unicamente i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5-8. |
3 | Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo. |
4 | Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2. |
5 | L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: |
a | verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50); |
b | verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51); |
c | controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati; |
d | cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare; |
e | provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 45 Controllo della qualità - 1 Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
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1 | Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
2 | Il SIC registra unicamente i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5-8. |
3 | Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo. |
4 | Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2. |
5 | L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: |
a | verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50); |
b | verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51); |
c | controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati; |
d | cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare; |
e | provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 45 Controllo della qualità - 1 Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
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1 | Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
2 | Il SIC registra unicamente i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5-8. |
3 | Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo. |
4 | Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2. |
5 | L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: |
a | verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50); |
b | verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51); |
c | controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati; |
d | cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare; |
e | provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 45 Controllo della qualità - 1 Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
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1 | Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. |
2 | Il SIC registra unicamente i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5-8. |
3 | Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo. |
4 | Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 2. |
5 | L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: |
a | verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 50); |
b | verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 51); |
c | controlla a campione in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati; |
d | cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni prima, nonché i dati che il Cantone propone di cancellare; |
e | provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 68 - 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
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1 | Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
2 | Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199843 sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. |
3 | In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. |
4 | Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 68 - 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
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1 | Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
2 | Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199843 sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. |
3 | In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. |
4 | Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 68 - 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
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1 | Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
2 | Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199843 sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. |
3 | In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. |
4 | Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 52 GEVER SIC - 1 Il Sistema d'informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER SIC) serve a trattare e controllare gli affari, nonché a garantire processi di lavoro efficienti. |
|
1 | Il Sistema d'informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER SIC) serve a trattare e controllare gli affari, nonché a garantire processi di lavoro efficienti. |
2 | GEVER SIC contiene: |
a | i dati riguardanti affari amministrativi; |
b | tutti i prodotti informativi che il SIC trasmette all'esterno; |
c | i dati che sono stati impiegati per allestire i contenuti di cui alle lettere a e b; |
d | le informazioni necessarie per il controllo degli affari, in particolare nel settore dei controlli di sicurezza relativi alle persone. |
3 | I collaboratori del SIC hanno accesso a GEVER SIC mediante procedura di richiamo. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
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b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 72 Lista d'osservazione - 1 Nella lista d'osservazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna. |
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1 | Nella lista d'osservazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna. |
2 | La presunzione è considerata fondata se un'organizzazione o un gruppo figura in una lista delle Nazioni Unite o dell'Unione europea; in tal caso, l'organizzazione o il gruppo in questione può essere inserito nella lista d'osservazione. |
3 | Le organizzazioni e i gruppi sono stralciati dalla lista d'osservazione quando: |
a | viene meno la presunzione che essi minaccino la sicurezza interna o esterna; o |
b | non figurano più in alcuna delle liste di cui al capoverso 2 e non sussistono motivi particolari per supporre che minaccino la sicurezza interna o esterna. |
4 | Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza i criteri per l'elaborazione della lista d'osservazione e stabilisce la frequenza della sua verifica. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 3 Tutela di altri interessi importanti della Svizzera - Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all'articolo 2 allo scopo di: |
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a | proteggere l'ordinamento costituzionale; |
b | sostenere la politica estera; |
c | proteggere la piazza industriale, economica e finanziaria. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 46 Trattamento dei dati nei Cantoni - 1 Le autorità d'esecuzione cantonali non gestiscono alcuna banca dati propria in applicazione della presente legge.24 |
|
1 | Le autorità d'esecuzione cantonali non gestiscono alcuna banca dati propria in applicazione della presente legge.24 |
2 | Se trattano dati entro le proprie competenze, i Cantoni provvedono affinché i dati cantonali non contengano indicazioni riguardo all'esistenza e al contenuto dei dati della Confederazione. |
3 | Le autorità d'esecuzione cantonali possono trasmettere valutazioni della situazione e dati ricevuti dal SIC se ciò è necessario alla valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole. Il Consiglio federale stabilisce a quali servizi possono essere trasmessi questi dati e in quale misura. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
|
1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 54 Portale OSINT - 1 Il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) serve al SIC per approntare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico. |
|
1 | Il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) serve al SIC per approntare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico. |
2 | Il Portale OSINT contiene dati raccolti in occasione dell'utilizzazione di fonti accessibili al pubblico. |
3 | I collaboratori del SIC hanno accesso al Portale OSINT mediante procedura di richiamo. |
4 | Il SIC può accordare ai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali l'accesso mediante procedura di richiamo a determinati dati del Portale OSINT. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
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4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
|
1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 3 Tutela di altri interessi importanti della Svizzera - Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all'articolo 2 allo scopo di: |
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a | proteggere l'ordinamento costituzionale; |
b | sostenere la politica estera; |
c | proteggere la piazza industriale, economica e finanziaria. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 68 - 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
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1 | Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
2 | Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199843 sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. |
3 | In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. |
4 | Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 23 Informazioni fornite o comunicate da terzi - 1 Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona. |
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1 | Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona. |
2 | Il SIC può richiedere in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni. |
3 | Eccettuato il caso in cui l'acquisizione di informazioni avvenga sotto copertura, il SIC rende attenta la persona alla quale richiede informazioni che è libera di comunicarle o meno. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 63 Diritto d'accesso - 1 Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
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1 | Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD34. |
2 | Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione: |
a | se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente per: |
a1 | l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, o |
a2 | il perseguimento penale o un altro procedimento istruttorio; |
b | se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure |
c | se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente. |
3 | Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento. |
4 | Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni chieste in virtù della LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. |
5 | Il SIC informa le persone di cui non ha trattato alcun dato entro tre anni dal ricevimento della loro domanda. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 68 - 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
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1 | Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
2 | Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199843 sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. |
3 | In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. |
4 | Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 68 - 1 Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
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1 | Il SIC offre all'Archivio federale, per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. |
2 | Il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199843 sull'archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. |
3 | In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale per l'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. |
4 | Il SIC distrugge i dati e i documenti che l'Archivio federale considera privi di valore archivistico. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 5 Principi dell'acquisizione di informazioni - 1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
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1 | Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. |
2 | A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. |
3 | Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che: |
a | è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e |
b | incide il meno possibile sui diritti fondamentali delle persone interessate. |
4 | Il SIC può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate. |
5 | Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. |
6 | Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. |
7 | Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. |
8 | Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |
SR 121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) LAIn Art. 6 Compiti del SIC - 1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
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1 | Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di: |
a | individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: |
a1 | dal terrorismo, |
a2 | dallo spionaggio, |
a3 | dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, |
a4 | da attacchi a infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché ad altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche), |
a5 | dall'estremismo violento; |
b | accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero; |
c | salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera; |
d | tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l'articolo 3, su mandato concreto del Consiglio federale. |
2 | Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. |
3 | Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. |
4 | Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. |
5 | Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. |
6 | Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. |
7 | Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. |