S. 155 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 73 III 155

40. Auszug aus dem Entscheid vom 28. Oktober 1947 i.S. Genossenschaft
Pensionskasse der Schweiz. Elektrizitätswerke.

Regeste:
Nachkonkurs (Art. 269
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 269  
  1.   Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
  2.   L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni. [1]
  3.   Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG). Die Frage, ob man es mit neu entdeckten
Ansprüchen zu tun habe, ist unter Umständen der gerichtlichen Entscheidung
vorzubehalten.
Art. 269 LP: La question de savoir si l'on est en présence de prétentions
ayant échappé à la liquidation doit être le cas échéant réservée à la
juridiction ordinaire.
Art. 269 LEF: La questione se si sia in presenza di pretese che non sono state
incluse nella liquidazione dev'essere eventualmente riservata al giudice
ordinario.

Aus dem Tatbestand:
A. ­ In dem am 15. Mai 1939 eröffneten, am 27. Februar 1947 geschlossenen
Konkurs der Genossenschaft Elfriede in Luzern kamen die Bauhandwerker zu
Verlust. Sie belangten die heutige Rekurrentin nach Art. 841
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 841  
  1.   Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.
  2.   Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell'alienazione.
  3.   Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.
ZGB auf Ersatz
und erhielten mit Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 2. Mai 1945
Fr. 23,702.02 nebst Zins und Kosten zugesprochen. Die Rekurrentin schreibt den
ihr damit entstandenen Schaden der Geschäftsgebarung von Konstantin Vecchi und
Karl Böni zu, die seinerzeit als einzige Genossenschafter die Ausführung des
Bauprojektes beschlossen hatten.
B. ­ Am 13. Juni 1947 ersuchte die Rekurrentin das Konkursamt um Einleitung
von Betreibungen für je Fr. 100,000. - gegen Vecchi und Böni aus solidarischer

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Verantwortlichkeit «und andern Haftungsgründen», in vorsorglichem Sinne, um
einer Verjährung vorzubeugen, «Sollten Sie dieser Aufforderung nicht
nachkommen, so müssten wir Sie verantwortlich machen für den Fall, dass unsere
Klage gegen Vecchi und Böni abgewiesen würde». Das Konkursamt leitete die
gewünschten Betreibungen namens der Konkursmasse der Elfriede ein. Der
Zahlungsbefehl konnte dem Vecchi, nicht aber dem unbekannt wohin verzogenen
Böni zugestellt werden.
C. ­ Auf Beschwerde des Vecchi wies die untere Aufsichtsbehörde das Konkursamt
an, die gegen diesen eingeleitete Betreibung zurückzuziehen. Sie fand, da die
Verantwortlichkeitsansprüche der Konkursmasse der Elfriede gegen Vecchi (und
Böni) bereits im Konkursinventar verzeichnet gewesen waren, handle es sich
nicht um ein neu entdecktes Aktivum. Daher fehle dem Konkursamt die
Verfügungsmacht gemäss Art. 269
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 269  
  1.   Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
  2.   L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni. [1]
  3.   Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG. Die Rekurrentin zog diesen Entscheid
ohne Erfolg an die obere kantonale Aufsichtsbehörde. Deren Entscheid vom 24.
September 1947 steht zufolge des vorliegenden Rekurses zur Überprüfung.
Die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer zieht in
Erwägung:
...............
3. ­ Die Einleitung einer Betreibung gegen einen (wirklichen oder
vermeintlichen) Schuldner des Konkursiten (oder der Konkursmasse als solcher)
gehört, ebenso wie eine gewöhnliche Mahnung oder Kündigung, zu denjenigen
Amtshandlungen der Konkursverwaltung, die in den Bereich von deren Autonomie
fallen. Solche Massnahmen unterliegen nicht der Beschwerde, sie stellen keine
anfechtbaren «Verfügungen» im Sinne von Art. 17
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 17  
  1.   Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. [1]
  2.   Il ricorso [2] dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
  3.   È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
  4.   In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG dar...
4. ­ Nach Konkursschluss hört freilich das Beschlagsrecht der Masse und damit
jegliches Verfügungsrecht der Konkursverwaltung grundsätzlich auf. Nur
ausnahmsweise

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darf dieses Beschlagsrecht hernach vom Konkursamte nach Art. 269
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 269  
  1.   Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
  2.   L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni. [1]
  3.   Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG noch
ausgeübt werden: bezüglich solcher Gegenstände, die bereits während des
Konkurses zum Vermögen des Schuldners gehört hatten, jedoch erst seit
Konkursschluss entdeckt worden sind. Aus diesem Gesichtspunkte haben sich
sowohl Aufsichtsbehörden wie auch Gerichte mit der Fortdauer des
Beschlagsrechtes der Masse befasst und geprüft, ob ein bestimmtes nachträglich
zur Masse gezogenes Vermögensstück erst seit Konkursschluss entdeckt oder als
zum Konkursvermögen gehörig erkannt worden sei (Aufsichtsbehörde: BGE 23 I 399
Erw. 3, 27 I 552 = Sep.-Ausg. 4 S. 190, BGE 34 I 873 = Sep.-Ausg. 11 S. 229,
je Erw. 3, BGE 48 III 12; Gerichte: BGE 23 II 1724 Erw. 4, 46 III 27, 50 III
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). Indessen besteht keine Veranlassung, ein Betreibungsbegehren der
Anfechtung durch Beschwerde zu unterstellen, nur um die Nachprüfung der in
Frage stehenden Voraussetzung eines «Nachkonkurses» durch die
Aufsichtsbehörden zu ermöglichen. Vielmehr mag es füglich bei der Einleitung
der (durch Rechtsvorschlag gehemmten) Betreibung durch das Konkursamt sein
Bewenden haben. Kommt es, wie gewöhnlich bei bestrittenen Ansprüchen, nach
Art. 269 Abs. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 269  
  1.   Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
  2.   L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni. [1]
  3.   Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG zur Anbietung der Abtretung an die zu Verlust gekommenen
Konkursgläubiger, so kann der Drittschuldner sich über eine hierauf erfolgende
Abtretung immer noch beschweren. Namentlich aber steht ihm die Bestreitung der
Voraussetzungen der nachträglichen Geltendmachung dieser Ansprüche im Prozesse
selbst zu. Gerade mit Rücksicht auf diese gerichtliche Zuständigkeit tun die
Aufsichtsbehörden gut, solche Massnahmen des Konkursamtes im Zweifelsfalle
bestehen zu lassen. Über den Bestand der streitigen Ansprüche der Masse haben
sie ohnehin nicht zu befinden (BGE 48I II 14 Erw. 1). Mit den zivilrechtlichen
Anspruchsvoraussetzungen (wobei hier neben Art. 916 ff
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 916 [1]  
  Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione, della revisione o della liquidazione sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
. OR namentlich die Art.
41 ff
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 41  
  1.   Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
  2.   Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
. OR in Betracht fallen) hängt aber auch die Frage zusammen, ob

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erhebliche Tatsachen erst seit Konkursschluss entdeckt worden seien. Dies
näher zu untersuchen und massgebend zu beurteilen, ist so wenig Sache der
Aufsichtsbehörden wie des Konkursamtes selbst. Übrigens lag hier beim
Konkursschluss laut der Vernehmlassung des Konkursamtes noch mindestens eine
unerledigte Abtretung an einen Konkursgläubiger vor. Deren Wirkung konnte das
Konkursverfahren überdauern (vgl. Art. 95 der Konkursverordnung), und sofern
sie einem von der Rekurrentin desinteressierten Bauhandwerker erteilt war,
kommt Rechtsnachfolger kraft Subrogation oder Zession in Frage. Über all dies
kann bei nicht abgeklärter Rechtslage nur der Richter entscheiden. Die
Aufsichtsbehörden mögen sich hüten, dieser Entscheidung durch voreilige
Verneinung der Anspruchsvoraussetzungen vorzugreifen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und die
Beschwerde des Konstantin Vecchi abgewiesen.
73 III 155 01. gennaio 1947 28. ottobre 1947 Tribunale federale 73 III 155 DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Oggetto Nachkonkurs (Art. 269 SchKG). Die Frage, ob man es mit neu entdeckten Ansprüchen zu tun habe, ist...

Registro di legislazione
CC 841
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 841  
  1.   Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.
  2.   Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell'alienazione.
  3.   Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.
CO 41
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 41  
  1.   Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
  2.   Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
CO 916
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 916 [1]  
  Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione, della revisione o della liquidazione sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
LEF 17
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 17  
  1.   Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. [1]
  2.   Il ricorso [2] dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
  3.   È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
  4.   In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 269
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 269  
  1.   Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
  2.   L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni. [1]
  3.   Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Registro DTF