144 III 313
36. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018
Regeste (de):
- Art. 580 ff
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario.
1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. 2 La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. 3 La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. - Art. 584 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati.
1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. 2 Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto.
Regeste (fr):
- Art. 580 ss CC; bénéfice d'inventaire; le droit de consulter l'inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d'inventaire peut être exercé à une seule reprise; cognition de l'autorité compétente.
- Aux termes de l'art. 584 al. 1 CC, le droit de se déterminer dans le cadre de la procédure du bénéfice d'inventaire et de consulter l'inventaire officiel n'est prévu que dans le cadre d'un seul dépôt. Au regard de la fonction (limitée) de l'inventaire officiel et de l'intérêt des créanciers à éviter des retards, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle. Les modifications subséquentes doivent toutefois être portées à la connaissance des héritiers (consid. 2.1, 2.3 et 2.4). Ce n'est pas dans le cadre de la prise d'inventaire mais dans celui de la procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur l'existence et la composition des actifs et passifs de la succession (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 580 segg. CC; beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente.
- Nella procedura di beneficio d'inventario è prevista, conformemente al tenore dell'art. 584 cpv. 1 CC, soltanto un'unica messa a disposizione dell'inventario per consultazione e presa di posizione. Considerati la (limitata) funzione del beneficio d'inventario e l'interesse dei creditori ad evitare ritardi, non vi è ragione per scostarsi dal tenore della legge. Modifiche successive vanno tuttavia comunicate agli eredi (consid. 2.1, 2.3 e 2.4). Non è nell'ambito della compilazione dell'inventario, bensì in un processo civile che si statuisce sull'esistenza e sulla composizione degli attivi e dei passivi della successione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 314
BGE 144 III 313 S. 314
A.
A.a 2016 verstarb C.A. (geb. 1928; Erblasser). Er hinterliess als gesetzliche Erben die Ehefrau D.A. (geb. 1945) sowie die Enkel A.A. (geb. 1993; Beschwerdeführer 1) und B.A. (geb. 1995; Beschwerdeführer 2). Als Willensvollstrecker hatte er am 11. August 2005 E. eingesetzt.
A.b Auf Antrag von A.A. und B.A. hin ordnete die stellvertretende Regierungsstatthalterin von Biel/Bienne am 29. Dezember 2016 die Errichtung eines öffentlichen Inventars über den Nachlass an. Zur verantwortlichen Urkundsperson ernannte sie den Notar F. Zudem setzte sie einen Massaverwalter ein. Der Notar schloss das Inventar am 28. Februar 2017 und stellte es den Erben und dem Willensvollstrecker zu. Aufgrund verschiedener Bemerkungen sowie Ergänzungs- und Änderungsanträgen von A.A. und B.A. musste es nochmals überarbeitet werden. Am 3. Juli 2017 reichte F. das Inventar (inklusive Nachtrag vom 30. Juni 2017) schliesslich beim Regierungsstatthalteramt ein. Je ein Exemplar liess er den Erben zukommen. Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 beanstandeten A.A. und B.A. das Inventar in verschiedenen Punkten und beantragten, es sei von der Ansetzung einer Erklärungsfrist abzusehen und der Notar anzuweisen, weitere Abklärungen zu treffen sowie das Inventar anzupassen. Mit Schreiben vom gleichen Tag setzte die stellvertretende Regierungsstatthalterin den Erben Frist von einem Monat zur Erklärung, ob sie
BGE 144 III 313 S. 315
die Erbschaft annehmen wollen. Am 12. Juli 2017 wies sie ausserdem die Anträge um weitere Abklärungen und Ergänzung des Inventars ab.
B. Mit Beschwerde vom 2. August 2017 gelangten A.A. und B.A. an das Obergericht des Kantons Bern und beantragten die Aufhebung der Verfügungen vom 7. und vom 12. Juli 2017. Ausserdem ersuchten sie um Rückweisung der Sache an das Regierungsstatthalteramt mit der Weisung, das Inventar nach Vornahme zusätzlicher Abklärungen anzupassen und eine neue Erklärungsfrist anzusetzen. Mit Entscheid vom 31. August 2017 wies das Obergericht die Beschwerde ab und setzte A.A. und B.A. Frist an, um sich zur Annahme der Erbschaft zu erklären.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 8. Oktober 2017 sind A.A. und B.A. mit dem Antrag an das Bundesgericht gelangt, es sei der Entscheid des Obergerichts vom 31. August 2017 aufzuheben. Das Regierungsstatthalteramt sei anzuweisen, das öffentliche Inventar (inkl. Nachtrag) zu ergänzen und zu bereinigen. Insbesondere seien verschiedene (namentlich genannte) "Aktiv- und Passivpositionen" der Erbschaft abzuklären. Anschliessend sei das Regierungsstatthalteramt anzuhalten, das Inventar erneut aufzulegen und A.A. und B.A. eine neue Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft anzusetzen. Das Obergericht und das Regierungsstatthalteramt haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführer haben die Vorinstanzen die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Verfahren der Inventaraufnahme (vorab Art. 584
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
BGE 144 III 313 S. 316
beim Regierungsstatthalteramt ein, worüber er die Beschwerdeführer informierte. Die stellvertretende Regierungsstatthalterin setzte diesen anschliessend Frist an, um sich über die Annahme der Erbschaft zu erklären. Weitere Änderungs- und Ergänzungsanträge bezüglich des Inventars wies sie ab. (...)
2.3 Gemäss Art. 582 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
|
1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
|
1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
|
1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
|
1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
|
1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
2.4 Wie das Obergericht richtig festhält, sieht das Gesetz nach seinem Wortlaut damit nur eine einmalige Auflage des Inventars zur Einsicht vor (Art. 584 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
BGE 144 III 313 S. 317
Urteil 5A_392/2016 vom 1. November 2016 E. 4.3; COUCHEPIN/MAIRE, in: Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [Hrsg.], 2012, N. 11 f. zu Art. 581
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
|
1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
|
1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
|
1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
|
1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführer rügen weiter, das öffentliche Inventar sei inhaltlich nicht vollständig und vermöge den gesetzlichen Anforderungen des ZGB sowie der einschlägigen kantonalen Bestimmungen nicht zu genügen. Notwendige Abklärungen seien trotz entsprechender Anträge unterblieben, weshalb der Anspruch auf rechtliches Gehör mehrfach verletzt sei. Aktiven und Passiven der Erbschaft seien, sofern überhaupt festgestellt und inventarisiert, beliebig bewertet worden, offensichtlich aufzunehmende Positionen, namentlich
BGE 144 III 313 S. 318
Steuerforderungen, seien grundlos ausser Acht geblieben und verschiedene Passiven, die entweder nicht bestünden oder verspätet angemeldet worden seien, hätten Eingang in das Inventar gefunden. Einzelne Forderungen seien zu hoch bewertet worden und das Inventar sei anzupassen.
3.2 Mit ihren Vorbringen verkennen die Beschwerdeführer, dass das öffentliche Inventar nicht der Ort ist, um den Streit um Inhalt und Bestand der Aktiven und Passiven der Erbschaft zu führen. Hierüber ist vielmehr in einem Zivilprozess zu entscheiden (vgl. vorne E. 2.4 und die dortigen Hinweise). Die Aufnahme eines Passivum in das Inventar hat denn auch allein deklaratorische Wirkung. Das Inventar gibt bloss Auskunft darüber, welche Schulden aufgrund der einschlägigen Bestimmungen aufgenommen wurden, ohne sich zu deren Begründetheit zu äussern. Die zuständige Behörde hat bei der Inventaraufnahme diesbezüglich keine Entscheidungsbefugnis. Entsprechend hat sie die angemeldeten Forderungen im Inventar aufzunehmen, ohne sie einer Prüfung zu unterziehen. Sie darf diese weder zurückweisen noch herabsetzen (vgl. ESCHER, a.a.O., N. 3 zu Art. 581
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
|
1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
|
1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari. |
|
1 | L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari. |
2 | Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione. |
3 | L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
|
1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
|
1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 165 Esecuzione forzata - 1 Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva. |
|
1 | Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva. |
2 | Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida. |
3 | Nella procedura d'esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. |
4 | Non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori. |
BGE 144 III 313 S. 319
besteht kein Platz, im vorliegenden Verfahren, das sich zudem nicht unwesentlich nach kantonalem Recht richtet (Art. 581 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |