SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
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1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
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1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
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1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
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1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
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1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
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1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari. |
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1 | L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari. |
2 | Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione. |
3 | L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 165 Esecuzione forzata - 1 Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva. |
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1 | Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva. |
2 | Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida. |
3 | Nella procedura d'esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. |
4 | Non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |