Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.25/26/27

Decisione del 30 maggio 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giuseppe Muschietti e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A., 2. B., 3. C. LTD,

tutti rappresentati dall’avv. Rocco Taminelli, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Ordine di edizione e sequestro (art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP); apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
1    Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2    Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3    Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
CPP)

Fatti:

A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inviato una commissione rogatoria, la cui esecuzione, unitamente ai successivi complementi del 25 febbraio 2009 e del 27 marzo 2009, è stata delegata al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). Il procedimento penale italiano, aperto nei confronti di ignoti, è volto ad individuare le persone coinvolte nell’ambito della cartolarizzazione dei crediti vantati da alcune aziende sanitarie pubbliche nei confronti della Regione Z. e gestiti in maniera unitaria dalla società D. S.r.l. attraverso la banca E. Dalle indagini emergerebbe che attraverso conti bancari italiani ed esteri e società off-shore sarebbero state effettuate transazioni per valori patrimoniali elevati a beneficio di funzionari pubblici e soggetti appartenenti al mondo politico italiano. Inoltre, F. è sospettato di avere beneficiato su conti esteri di importanti pagamenti indebiti per commissioni in relazione all’emissione di bond della Regione Y. Tali compensi versati dalla banca E. sarebbero in contrasto con la funzione rivestita da F. in seno alla precitata Regione Y.

B. A seguito di una segnalazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) del 6 agosto 2009, il MPC ha avviato un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP nei confronti di F.

C. Il 23 febbraio 2011 il MPC, al fine di valutare la realizzazione di reati in Svizzera attraverso l’utilizzo di relazioni bancarie presso istituti svizzeri, ha decretato l’acquisizione agli atti del procedimento federale della documentazione raccolta in esecuzione dell’attività rogatoriale passiva, e meglio della documentazione bancaria relativa a persone e società intestatarie di relazioni bancarie che risulterebbero coinvolte, a vario titolo, nelle indagini in corso in Italia, conti che sarebbero serviti a far transitare ingenti valori patrimoniali provenienti direttamente ed indirettamente dalla banca E. Tra queste relazioni figurano il conto n. 1 intestato alla C. Ltd., il conto n. 2 intestato ad A. ed il conto n. 3 intestato a B., tutti aperti presso la banca G. SA di Lugano; tramite il medesimo decreto, il MPC ha pure acquisito agli atti del procedimento federale alcuni verbali di interrogatorio (v. act. 3.2 degli incarti BP.2011.12-14).

D. Il medesimo giorno, il MPC ha emanato e notificato alla banca G. SA un “Decreto di edizione e sequestro della documentazione” volto ad acquisire i giustificativi completi relativi ad alcune operazioni effettuate sulle suddette relazioni bancarie, così da poter ricostruire i flussi di fondi provenienti dalla banca E. (v. act. 3.1 degli incarti BP.2011.12-14). Il 24 febbraio 2011 l’istituto bancario ha comunicato al legale dei reclamanti la ricezione del decreto di edizione e sequestro summenzionato ed informato della possibilità di interporre reclamo entro 10 giorni alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1.4); il 7 marzo 2011 la banca G. SA, senza sollevare obiezioni, ha inviato al MPC la documentazione richiesta, ricevuta dall’auto­rità inquirente l’8 marzo 2011 (v. act. 3.4 degli incarti BP.2011.12-14).

E. Con reclamo dell’8 marzo 2011 A., B. e la C. Ltd. sono insorti contro il menzionato decreto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e, in via principale, l’annullamento dell’ordine o, sussidiariamente, la messa sotto suggello della documentazione richiesta (v. act. 1). I reclamanti, sebbene non ancora in possesso dell’ordine del 23 febbraio 2011 e non conoscendone il contenuto, sostengono che le relazioni bancarie ad essi intestate non sarebbero state utilizzate per atti illeciti, né vi sarebbe stato versato alcun provento illecito, e neppure esse sarebbero state, a loro conoscenza, oggetto di malversazioni; conseguentemente, la ponderazione degli interessi imporrebbe la tutela del segreto bancario, della personalità e della privacy dei reclamanti.

F. Il 9 marzo 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha concesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo, nella misura della messa sotto sigilli della documentazione delle relazioni n. 3, n. 1 e n. 2 (v. act. 2 degli incarti BP.2011.12-14); la documentazione è pertanto stata suggellata l’11 marzo 2011 (v. act. 3.5 degli incarti BP.2011.12-14). Il 14 marzo 2011 il MPC ha presentato le proprie osservazioni alla domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo, postulando che questa venisse dichiarata irricevibile o, in via subordinata, respinta, con conseguente revoca del decreto di apposizione dei sigilli (v. act. 3 degli incarti BP.2011.12-14).

G. Con decreto del 25 marzo 2011 (v. act. 4 degli incarti BP.2011.12-14) il Presidente della I Corte dei reclami penali ha revocato l’apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011, non potendo i reclamanti essere considerati “detentori” dei documenti ai sensi dell’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
1    Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2    Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3    Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
CPP e dunque non essendo legittimati a chiedere il suggellamento nella fase di edizione della documentazione.

H. Nel merito, con risposta del 14 aprile 2011 il MPC ha chiesto di respingere l’impugnativa e di porre a carico dei reclamanti spese e ripetibili (v. act. 7). In particolare, il MPC ha rilevato che con l’ordine del 23 febbraio 2011 esso avrebbe proceduto, contestualmente all’edizione della documentazione, anche al sequestro della medesima quale mezzo di prova. A mente del MPC, detto decreto, sufficientemente motivato, era volto a completare la documentazione già acquisita agli atti in esecuzione della commissione rogatoria RH.09.0015, al fine di ricostruire i flussi di denaro e determinare le destinazioni finali dei valori patrimoniali di sospetta origine criminale, in special modo per determinare se F. abbia ottenuto del denaro tramite i conti dei reclamanti e valutare la posizione di questi ultimi in seno alla procedura. Il MPC ha inoltre precisato che le motivazioni dei reclamanti sarebbero prive di oggetto, avendo esso, prima dell’apposizione dei sigilli dell’11 marzo 2011, già preso visione dei documenti editi dalla banca G. SA, come pure della documentazione dei conti dei reclamanti acquisita in occasione della commissione rogatoria RH.09.0015. Inoltre, il segreto bancario invocato dai reclamanti non sarebbe opponibile ad una procedura penale, ed il loro generico appiglio alla “privacy” non sarebbe sufficiente a sostanziare una violazione di interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto, di modo che questa non potrebbe prevalere sugli interessi dell’autorità inquirente. Infine, sebbene copia del decreto del 23 febbraio 2011 sia stato trasmesso al rappresentante legale dei reclamanti il 10 marzo 2011 ed il 5 aprile 2011 il legale abbia avuto accesso agli atti (e copia degli atti da lui richiesti gli sia stata trasmessa il 7 aprile 2011), non vi sarebbe stata, da parte dei reclamanti, nessuna presa di posizione o complemento di motivazione.

I. I reclamanti non hanno presentato la replica nel termine a loro assegnato.

J. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP). Nella fattispecie, l’esistenza del decreto impugnato datato 23 febbraio 2011 è stata comunicata al legale dei reclamanti il 28 febbraio 2011, mentre il testo dell’ordine gli è stato intimato il 10 marzo 2011. Il reclamo, interposto l’8 marzo 2011, sarebbe pertanto tempestivo.

1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP). L’interesse protetto viene meno in particolare quando la misura contestata è stata eseguita, quando ha già esplicato tutti i suoi effetti o è divenuta priva d’oggetto (DTF 125 II 86 consid. 5b).

1.5. Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP). Giusta l’art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compresi l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l’inadeguatezza (lett. c).

2. Giusta l’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
1    Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2    Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3    Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS.312.0), qualora il detentore di carte oggetto di un ordine di sequestro si opponga invocando la facoltà di non rispondere o di non deporre oppure altri motivi, queste saranno poste sotto sigillo; spetterà quindi all’autorità penale di presentare, entro 20 giorni, una domanda di dissigillamento (art. 248 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
1    Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2    Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3    Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
CPP). L’apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo. La perquisizione non può intervenire che quando è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli. Il sequestro diventa effettivo, dopo la levata dei sigilli, solo quando l’autorità inquirente ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso di conservare quelli che giudica pertinenti per l’inchiesta (v. TPF 2006 307). Il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario dispongono allora di facoltà di reclamo contro questa misura dinanzi alla I Corte dei reclami penali (art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP).

2.1 Nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata sia stata denominata “Decreto di edizione e sequestro della documentazione Art. 263 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
. CPP” e malgrado il MPC abbia indicato, nelle sue osservazioni, di avere proceduto al sequestro della documentazione quale mezzo di prova contestualmente all’edizione della medesima (v. act. 6, pag. 3), va considerato che l’ordine del 23 febbraio 2011 riguardava unicamente l’edizione della documentazione, mentre il vero e proprio sequestro è intervenuto unicamente in una fase successiva, una volta che il MPC ha preso visione dei documenti editi dalla banca G. SA (ricevuti dal MPC l’8 marzo 2011 ed analizzati sino all’11 marzo 2011 [v. act. 3, pag. 4, e act. 3.4 e 3.5 degli incarti BP.2011.12-14]), ossia al più presto dall’8 marzo 2011.

2.2 Il reclamo dell’8 marzo 2011 (act. 1), diretto contro l’ordine del 23 feb­braio 2011, è dunque stato presentato nella fase dell’edizione e perquisizione delle carte, prima che i documenti bancari fossero stati analizzati dal MPC e che quest’ultimo potesse decidere quali conservare in quanto pertinenti per l’inchiesta. In questo senso, la decisione di sequestro è successiva all’ordine di edizione.

2.3 Come detto, nella fase dell’edizione delle carte, unicamente il detentore può opporsi chiedendo l’apposizione dei sigilli a norma dell’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
1    Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2    Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3    Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
CPP. Per detentore va intesa la persona che possiede effettivamente le carte, registrazioni e altri oggetti; trattandosi di documentazione bancaria, detentore sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l’avente diritto economico (v. Chirazi, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, Basilea, n. 4 ad art. 248; Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, Basilea, n. 6 ad art. 248; FF 2006 1142). Nel caso concreto, i reclamanti, titolari dei conti bancari, non possono essere considerati “detentori” della documentazione, a differenza della banca G. SA, istituto che non ha però fatto valere alcuna opposizione a seguito dell’ordine di edizione, e ciò nonostante l’ordine sia giunto ai reclamanti il 28 febbraio 2011 e la documentazione sia stata spedita al MPC dalla banca detentrice solo il 7 marzo successivo (v. act. 3.4 degli incarti BP.2011.12-14). Essi non potevano dunque opporsi all’ordine di edizione, né richiedendo l’apposizione dei sigilli (in quanto non legittimati), né interporre reclamo contro l’ordine del 23 febbraio 2011, trattandosi di un ordine di edizione non impugnabile (v. decreto del 25 marzo 2011, act. 4 degli incarti BP.2011.12-14), mentre il vero e proprio sequestro – questo sì passibile di reclamo è intervenuto più tardi, in ogni caso non prima dell’8 marzo 2011.

2.4 Da quanto sopra deriva che il reclamo è irricevibile, essendo presentato contro un ordine di edizione non impugnabile (v. sentenza TPF 2006 307; TPF BA.2005.9 del 16 novembre 2005 consid. 1; BB.2005.100 del 16 novem- bre 2005 consid. 2; BK_B 071/04 del 12 ottobre 2004 consid. 2.3 ; v. anche DTF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1).

3. Ad ogni modo, anche volendo considerare che il reclamo dell’8 marzo 2011 potesse riguardare anche il sequestro della documentazione (documentazione volta a completare i documenti bancari già raccolti in ambito rogatoriale ed acquisiti agli atti del procedimento federale con decreto del 23 febbraio 2011 [v. act. 3.2 degli incarti. BP.2011.12-14]), questo non potrebbe comunque essere accolto, e ciò per i motivi seguenti.

3.1. La legittimazione dei reclamanti titolari delle relazioni bancarie oggetto del decreto del 23 febbraio 2011 ad impugnare un decreto di sequestro sarebbe data. In effetti, trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.25 del 12 agosto 2005, consid. 1.2 e rinvii; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 feb- braio 2006, consid. 4.2.1).

3.2. Secondo costanti dottrina e giurisprudenza il sequestro e il blocco del registro fondiario per i fondi costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Donatsch/Hans­jakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP; Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zu­rigo/Basilea 2006, n. 914).

Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; Donatsch/Hans­jakob/Lieber, op. cit., n. 13 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP); le esigenze poste all’intensifi­cazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

3.3 Nella fattispecie, come detto, il decreto impugnato, datato 23 febbraio 2011, era volto a completare la documentazione bancaria dei conti in oggetto già ottenuta nell’ambito della rogatoria RH.09.0015 ed acquisita agli atti della procedura federale SV.09.0120 unitamente ad alcuni verbali di interrogatorio, al fine di dimostrare l’esatta dinamica dei flussi di denaro e determinare le destinazioni finali dei valori patrimoniali di sospetta origine criminale. Si trattava in particolare, a mente del MPC, delle somme versate da società d’interesse per la procedura svizzera, tra cui la società C. Ltd., i cui conti avrebbero alimentato indirettamente relazioni in Svizzera riconducibili a F. Il MPC ha precisato che il decreto in questione ha quale scopo quello “di acquisire e sequestrare la documentazione comprovante la destinazione dei versamenti effettuati dalla società H. Ltd. dal suo conto presso la banca I. di Londra e dal conto della C. Ltd. pure presso la banca I. di Londra sul conto della società C. Ltd. a Lugano (banca G. SA) e poi sui conti n. 2 e n. 3 (pure banca G. SA)” (v. act. 7, pag. 3): tale documentazione dovrebbe permettere di determinare se F. abbia ottenuto del denaro tramite i conti dei reclamanti, come pure di valutare la posizione degli stessi nell’ambito della procedura. Attualmente, pertanto, gli indizi di reato appaiono sufficienti a legittimare un sequestro, come pure lo è la connessione tra l’ipotesi di reato ed i conti dei reclamanti; anche il principio di proporzionalità non è violato, ritenuto che già il MPC possiede ed ha visionato la maggior parte della documentazione bancaria relativa alle relazioni in questione, e che, pertanto, l’acquisizione di ulteriori specifici giustificativi non appare sproporzionata se confrontata con l’interesse a progredire nell’indagine, da un lato, e la privacy dei reclamanti ed il segreto bancario (che non ha comunque valenza nell’ambito di inchieste penali), dall’altro.

4. Altre misure provvisorie volte ad impedire che il MPC visioni la documentazione edita dalla banca G. SA, quali l’apposizione di sigilli, non si giustificherebbero allo stadio attuale, ritenuto che il MPC ha già potuto analizzare e visionare i documenti prodotti dall’istituto bancario tra l’8 e l’11 marzo 2011 (v. act. 3, pag. 5, degli incarti BP.2011.12-14; act. 2, pag. 5), e successivamente al 25 marzo 2011, data del decreto con cui è stato deciso il dissuggellamento della documentazione edita dalla banca G. SA (v. act. 4 incarti BP.2011.12-14).

5. Conformemente all’art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, i reclamanti devono essere considerati parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4’500.--: essa va posta a carico dei reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno ed è coperta dall’anticipo spese già prelevato.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 4’500.-- è posta a carico dei reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già prelevato.

Bellinzona, il 30 maggio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Rocco Taminelli

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BB.2011.25
Data : 30. maggio 2011
Pubblicato : 04. luglio 2011
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Pubblicato come TPF 2011 80
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : Ordine di edizione e sequestro (art. 263 CPP); apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).


Registro di legislazione
CP: 69e  305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CPP: 248 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
1    Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2    Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3    Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
263 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
382 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
393 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
396 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
428
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
LOAP: 37
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LTF: 90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
Registro DTF
109-IV-153 • 119-IV-326 • 124-IV-313 • 125-II-86 • 125-IV-222 • 131-I-153 • 131-II-361 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1B_157/2007 • 1S.2/2004 • 1S.3/2005 • 6S.365/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
analogia • anticipo delle spese • assistenza giudiziaria amministrativa • assistenza giudiziaria in materia civile • assistenza giudiziaria in materia penale • aumento • autorità penale • avente diritto economico • avviso • bellinzona • bilancio • blocco del registro fondiario • calcolo • carica pubblica • cio • codice di diritto processuale penale svizzero • comunicazione • concretizzazione • conto bancario • corte dei reclami penali • d'ufficio • decisione • decreto di sequestro • dichiarazione • direttiva • direttive anticipate del paziente • effetto sospensivo • esaminatore • federalismo • fine • giudice di merito • i.i. • importanza • incarto • inchiesta penale • interesse giuridico • interesse pubblico • italia • mania • menzione • merce • mezzo di prova • ministero pubblico • misura coercitiva • motivazione della decisione • motivo • notificazione della decisione • obbligo di mantenimento • obiezione • ordine militare • pena pecuniaria • pensione alimentare d'indigenza • polizia giudiziaria • ponderazione degli interessi • posta a • potere d'apprezzamento • principio della ricezione • privo d'oggetto • procedura di consultazione • procedura penale • proporzionalità • provvedimento coercitivo • provvisorio • questio • rappresentanza legale • replica • ricevimento • riciclaggio di denaro • ricostruzione • rimedio giuridico • ripetibili • rispetto del segreto • ritardata giustizia • salario • scopo • segreto bancario • sequestro • sequestro • sigilli • tassa di giustizia • tribunale federale • tribunale penale federale • valore patrimoniale • violazione del diritto
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 269 • TPF 2006 307
Sentenze TPF
BB.2005.25 • BK_B_071/04 • BB.2011.25 • BB.2006.16 • BB.2005.69 • BP.2011.12 • BA.2005.9 • BB.2005.100 • BB.2005.11
FF
2006/1142