Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: CA.2021.15
Sentenza del 20 giugno 2022 Corte d’appello
Composizione
Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante Katharina Giovannone-Hofmann e Maurizio Albisetti Bernasconi Cancelliera Leda Ferretti
Parti
Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
appellante / appellato / pubblica accusa
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,
appellante / appellato / imputato
e
Società L. SA, difesa dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,
appellante / terzo ai sensi di art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
Oggetto
Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021
Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Fatti:
A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado
A.1 In data 9 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che già conduceva un procedimento penale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra investigativa comune (MPC pag. 05-01-0001 e segg.).
A.2 Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
A.3 Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è stata ulteriormente estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
A.4 Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
A.5 Parallelamente, a seguito della denuncia penale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) del 24 aprile 2019 (MPC pag. 05-04-0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
A.6 Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
A.7 Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concernente H. da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (MPC pag. 03-00-0046 e segg.).
A.8 Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (MPC pag. 03-00-0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
A.9 Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (MPC pag. 03-00-0066 e segg.), rispettivamente di J. (MPC pag. 03-00-0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato.
A.10 Il 22 giugno 2020 A. ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti (MPC pag. 03-00-0190).
A.11 Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF (di seguito: Tribunale penale federale) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
A.12 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 (CAR pag. 1.100.003 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
|
1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
|
1 | Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
2 | Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. |
3 | ...118 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
A.13 In data 4 giugno 2021 il MPC ha presentato annuncio d’appello contro la summenzionata decisione (CAR pag. 1.100.106 e seg.); il 7 giugno 2021 anche A. e L. hanno annunciato di appellarsi contro la stessa, chiedendone nel contempo la motivazione scritta (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108).
B. Procedura di appello
B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 13 agosto 2021, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:
1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza:
1.1 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.2 A. è riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
2. Modifica del dispositivo n. 3 della sentenza:
A. è condannato ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre (3) anni e alla multa di CHF 3'000.-.
3. Modifica del dispositivo n. 5 della sentenza:
A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 5'150.-.
4. Modifica del dispositivo n. 7 della sentenza:
Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono respinte (art. 429 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 430 Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione del torto morale - 1 L'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se: |
5. Modifica del dispositivo n. 9 della sentenza:
Il dispositivo n. 9 viene a cadere in quanto le pretese di indennizzo e del torto morale di A. sono respinte.
Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto la seguente modifica della sentenza di primo grado:
- per le imputazioni di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (pto. 2.), si chiede che il signor A. venga prosciolto;
- conseguentemente, il signor A. non è condannato ad una pena pecuniaria (pto. 3);
- al signor A. non viene accollato il pagamento delle spese procedurali (pto. 5);
- il signor A. non viene condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione e il sequestro della relazione bancaria intestata alla società M. SA è revocato (pto. 6);
- la richiesta di risarcimento di CHF 157'483.-, presentata dal signor A. in occasione del dibattimento di prima istanza, è integralmente accolta (pto. 7);
- la compensazione delle spese procedurali con le pretese di indennizzo di cui al pto. 7 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata.
In data 31 agosto 2021 anche L. ha presentato una dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (CAR pag. 1.100.236 - 238), chiedendo che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata venga riformato nel modo seguente: “La richiesta di risarcimento ex art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
B.2 Con decreto sulle prove del 28 dicembre 2021 (CAR pag. 6.200.001 e seg.) è stata ordinata l’audizione in qualità di testimone di B. Le parti sono state inoltre invitate a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari.
B.3 Con scritti del 20 gennaio 2022, rispettivamente del 7 febbraio 2022, il MPC e la L. SA hanno comunicato alla Corte d’appello del TPF di non avere istanze probatorie supplementari da presentare (CAR pag. 6.200.005 e seg.). In data 7 febbraio 2022 l’imputato ha invece chiesto l’acquisizione agli atti di copia della sentenza 9 dicembre 2019 del Tribunale ordinario di Milano a carico di HHHH., del provvedimento di archiviazione del GIP di Milano del 26 luglio 2021 e del decreto di perquisizione e sequestro 23 giugno 2016; facendo seguito a quanto gli è stato richiesto da questa Corte, ha inoltre prodotto agli atti il modulo relativo alla sua situazione personale e finanziaria e confermato di detenere il 100% delle azioni della società L., precisando che tale situazione si manterrà fino alla data del dibattimento d’appello (CAR pag. 6.200.007 e segg).
In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti riguardanti l’imputato: il formulario sulla situazione personale e patrimoniale, l’estratto del casellario giudiziale svizzero, l’estratto del casellario giudiziale italiano, l’estratto del registro delle esecuzioni, copia dell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato del 2016 e copia delle dichiarazioni fiscali degli anni 2019 e 2020 (CAR pag. 6.200.008 - 010 e pag. 6.401.005 e segg.).
I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza delle parti a Bellinzona, nell’aula penale del TPF, il 20 aprile 2022. Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti B. in qualità di testimone (per videoconferenza) e l’imputato (in aula) (CAR pag. 5.101.001 - 003). Con requisitoria e arringa le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni indicate nelle proprie dichiarazioni d’appello (traccia scritta della requisitoria del MPC del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg., verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.007 e segg.).
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.
B.4 Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza, il dispositivo della presente sentenza è stato loro inviato in data 20 giugno 2022 (CAR pag. 11.100.001 e segg.).
La Corte d’appello considera in diritto:
I. Considerazioni di diritto formale
1. Ricevibilità dell’appello
1.1 Sia l’annuncio d’appello del 4 giugno 2021 presentato dal MPC (CAR pag. 1.100.106 - 107) che quelli del 7 giugno 2021 presentati da A., rispettivamente da L. (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108) sono tempestivi (art. 399 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
1.2 Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2021.3 del 28 maggio 2021 che pone fine al procedimento (cfr. art. 398 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.269 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 381 Legittimazione del pubblico ministero - 1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell'imputato o condannato. |
1.3 Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. |
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1 | La legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. |
2 | Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. |
3 | Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 51 Riunione del perseguimento penale - 1 Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. |
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1 | Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. |
2 | Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
La Corte d’appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare gli appelli presentati dal MPC, rispettivamente da A. e L. (art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 21 Tribunale d'appello - 1 Il tribunale d'appello giudica: |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 33 Composizione - Il Tribunale penale federale si compone di: |
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a | una o più corti penali; |
b | una o più corti dei reclami penali; |
c | una corte d'appello. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 38a Competenze - La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 38b Composizione - La Corte d'appello giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento. |
1.4 Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a procedere. Ne consegue che tutti gli appelli sono ricevibili.
2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius)
2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.269 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 408 Nuova sentenza - 1 Se entra nel merito dell'appello, il tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado. |
2.2 Nel caso concreto sono stati presentati tre appelli contro la sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 della Corte penale del TPF. Si tratta di appelli parziali, mediante i quali sono stati contestati diversi punti della decisione impugnata. Più precisamente, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125), il MPC ha impugnato i dispositivi n. 1 (concernente il proscioglimento dell’imputato dai reati di riciclaggio di denaro e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione), il dispositivo n. 3 (relativo alla fissazione della pena), nonché i dispositivi n. 5, 7 e 9 (sulle conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale). L’imputato, mediante dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021, ha impugnato i punti del dispositivo n. 2 e 3 (concernenti la sua condanna e la fissazione della pena), n. 5 (sulle spese procedurali), n. 6 (sul risarcimento equivalente), n. 7 e 9 (sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale), mentre la società L., con dichiarazione d’appello del medesimo giorno, ha contestato unicamente il punto n. 8 concernente le pretese di indennizzo ai sensi dell’art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 391 Decisione - 1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata: |
3. Diritto applicabile
Per quanto concerne il diritto applicabile e in particolare il rispetto del principio della lex mitior, la Corte penale è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
4. Prescrizione
Anche in merito alla prescrizione, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive: |
|
1 | L'azione penale si prescrive: |
a | in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; |
b | in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; |
c | in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; |
d | in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.140 |
2 | In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.141 |
3 | Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. |
II. Nel merito
1. Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.1 Complesso fattuale di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2
1.1.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza
Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) A. è stato in primo luogo accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in correità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di W. (Israele), tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd (di seguito: P.), acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.- e USD 400'000.- per conto di B., J. e H. Importi, questi, che sarebbero stati pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata n. 2 “O.”, intestata a J. presso la banca S. Ltd (ora banca S.1; di seguito: S.), a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. presso la banca T. Ltd, W. con la causale “NN.”. Queste operazioni finanziarie avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.- e USD 400'000.- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte penale del TPF ha prosciolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.1.2 Posizione del MPC (appellante) e dell’imputato
Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 il MPC (CAR pag. 1.100.122 - 125) ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’imputazione n. 1.1 e 1.2. Secondo l’accusa, le dichiarazioni rilasciate da B. non lascerebbero spazio ad alcun dubbio sulla partecipazione essenziale di A. al reato in questione, in particolare per quanto riguarda la scelta dei diamanti oggetto delle imputazioni. L’imputato dal canto suo, facendo soprattutto riferimento agli esiti della rogatoria in Israele, ha negato qualsiasi suo coinvolgimento nelle transazioni in oggetto.
1.1.3 Competenza territoriale
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale – sollevata nuovamente dall’imputato nel corso dei dibattimenti d’appello (v. verbale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.014 e seg.) – in relazione al reato di riciclaggio di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2.
Conformemente all'art. 3 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. |
|
1 | Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. |
2 | Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. |
3 | Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: |
a | è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; |
b | la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione. |
4 | Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. |
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1 | Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. |
2 | Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento. |
Secondo l’ipotesi accusatoria, i presunti atti di riciclaggio contestati a A. sarebbero stati parzialmente commessi a V. (v. atto d’accusa, TPF pag. 168.100.003 e seg.). Infatti, come emerso dagli atti e non contestato dalla difesa, i due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 sono stati ordinati a V. (v. MPC pag. 10-03-0213 e seg.), luogo in cui erano state compiute, tra l’altro, le operazioni di apertura del conto O. intestato a J. e dal quale sono stati effettuati i pagamenti in questione (v. MPC pag. 18-02-6280 e segg.). Tali circostanze, secondo questa Corte, costituiscono senza dubbio un aggancio territoriale sufficiente ex art. 8

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. |
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1 | Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. |
2 | Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento. |
1.1.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato
1.1.4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.1.4.2 Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Solo i valori patrimoniali confiscabili possono essere oggetto di riciclaggio di denaro. L'applicazione dell'art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.1.4.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costituisce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; Mark Pieth, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 49 ad art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di perseguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).
1.1.4.4 In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 145 IV 355 consid. 3.1). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via; occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (Mauro Mini, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2).
Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; Ursula Cassani, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017, n. 24 ad art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
La norma di cui all’art. 305bis n. 3

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.1.4.5 Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminosa dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.1.5 Correità
Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del TF 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3).
1.1.6 Principi applicabili all’accertamento dei fatti
1.1.6.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.269 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 408 Nuova sentenza - 1 Se entra nel merito dell'appello, il tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado. |
1.1.6.2 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: a. sono state violate norme in materia di prova; b. sono state incomplete; c. i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
1.1.6.3 Giusta l’art. 343 cpv. 3

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 343 Assunzione delle prove - 1 Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 405 Procedura orale - 1 La procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 343 Assunzione delle prove - 1 Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova. |
1.1.6.4 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza del TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del TF 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
1.1.6.5 Giusta l’art. 10 cpv. 3

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).
1.1.7 Apprezzamento delle prove
1.1.7.1 Dichiarazioni dell’imputato
Interrogato nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.001 e segg.), A. ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita nel corso dei precedenti interrogatori, negando ogni suo coinvolgimento negli acquisti di diamanti in questione. Lo scopo del viaggio in Israele nel mese di maggio 2015, in compagnia della moglie e della sorella, sarebbe stato quello di fare una vacanza e di rendere visita all’amico H. Per quanto concerne in particolare la visita presso gli uffici della società P. Ltd, suo “fornitore principale” di diamanti (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.021) e società che gli avrebbe fornito l’invito per visitare la BB. in quell’occasione (interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0569), l’imputato ha ammesso di avere visto qualche diamante per soddisfare la curiosità delle persone presenti (v. anche interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.023; in precedenza, dinanzi al MPC, egli aveva invece dichiarato di non aver visto alcun diamante; interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0572). Alla domanda se in quell’occasione avesse espresso un giudizio sulla qualità dei diamanti, A. ha risposto: “Può darsi che io l’abbia detto, sì, questo fa parte della mia deformazione. Se ho visto qualcosa che mi piaceva, l’avrò detto. E se non mi piaceva, l’avrò detto senz’altro.” Sull’ipotesi che B. abbia acquistato da solo i diamanti e quindi sulle competenze di quest’ultimo in tale ambito, egli ha affermato: “Qualcosa capisce, nel senso che ci vuole poco guardando le liste a capire con il peso della pietra, il colore della pietra e la purezza della pietra qual è il prezzo di listino. Perché c’è un listino. Poi evidentemente se accanto a questo prezzo c’è uno sconto del 10% o del 50%, lo capisce anche un bambino dell’asilo. Non ci vuole un tecnico per capire i prezzi.” Secondo l’imputato, neppure l’aspetto della rivendibilità delle pietre sarebbe sconosciuto a B., avendo quest’ultimo lavorato parecchio tempo al suo fianco. Stando a quanto dichiarato da A., B. era in contatto con la società P. Ltd ed in particolare con CC. già da parecchio tempo. Pur non avendo l’esperienza tecnica per valutare se un diamante corrisponde a un determinato certificato, B. avrebbe quindi potuto acquistare i diamanti tramite le liste che gli
venivano inviate tramite e-mail o WhatsApp. In ogni caso, secondo l’imputato, per acquistare diamanti non servirebbero competenze tecniche particolari, ritenuto come si possa anche comprare male.
1.1.7.2 Dichiarazioni di B.
Interrogato dal giudice italiano, B. ha inizialmente dichiarato di avere già acquistato dei diamanti, tramite la società P. Ltd, all’insaputa di A. Ha poi spiegato che per tali acquisti “ufficiosi” non era necessario passare per forza tramite A. o la società L. SA (v. passaggi dell’interrogatorio dell’11 dicembre 2015 citati nel rapporto di complemento della Polizia giudiziaria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0215 - 0216).
Successivamente, dinanzi alle autorità elvetiche, B. ha riferito di non sapere se lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza A. Per quanto concerne in particolare l’acquisto di diamanti per l’importo di USD 750'000.-, B. ha spiegato che il fratello J. intendeva fare un investimento. A questo scopo, quest’ultimo lo avrebbe autorizzato a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA e M. SA, come sarebbe in parte avvenuto. Sulla provenienza del denaro investito nell’acquisto, B. ha dichiarato: “Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall’utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi.” A suo dire, i diamanti acquistati sarebbero poi stati sequestrati nel corso di perquisizioni in Svizzera e in Italia (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0018 e seg.).
Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha in un primo momento affermato di avere conosciuto i proprietari della Società P. Ltd soltanto nel mese di maggio 2015, in occasione della visita alla BB. Più avanti, dopo che A. è stato interrogato sull’argomento, B. aveva ammesso di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale del 2014. In quell’occasione avrebbe conosciuto personalmente il signor CC. della Società P. Ltd, con il quale aveva già contatti per la L. SA. Sempre nel corso dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha riferito che durante la visita alla BB. nel mese di maggio 2015 sarebbero stati visionati dei diamanti, sia per la L. SA che per l’investimento di J. Stando a quanto dichiarato da B., A. sapeva che il viaggio in Israele era finalizzato anche all’acquisto di diamanti. Inoltre, sempre secondo B., solo A. avrebbe le competenze per visionare i diamanti e quelli da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio suo. B. ha poi ritrattato quanto dichiarato in precedenza dinanzi al giudice italiano, affermando di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla società P. Ltd. Anche in merito alla provenienza del denaro destinato all’acquisto, B. ha cambiato leggermente versione, affermando che A. sapeva che i soldi arrivavano da J., ma che sia lui (B.) che A. non erano a conoscenza della loro provenienza (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0027 - 0029).
Sentito nel corso dei dibattimenti di secondo grado in qualità di testimone (CAR pag. 7.400.036 e segg.), B. ha ribadito che il motivo del viaggio in Israele era l’acquisto dei diamanti e che A. sapeva che J. intendeva acquistare diamanti. A dire di B., il gruppo si sarebbe recato negli uffici della Società P. Ltd per visionare delle pietre. A questo proposito, egli ha precisato che “qualcosa è stato messo da parte per gli acquisti, magari le pietre più interessanti con una scontistica maggiore”. B. ha poi riferito di non avere mai acquistato diamanti senza passare da A. Al quesito a sapere se questo sarebbe comunque stato possibile grazie alla conoscenza di CC., egli ha risposto: “Penso di sì.” Interrogato in particolare sui criteri di scelta dei diamanti acquistati, B. ha poi parlato per la prima volta di liste. Al riguardo, ha infatti dichiarato che i diamanti non venivano scelti tutti in un solo momento, ma venivano acquistati a seconda di alcune liste oppure a seconda dei diamanti che venivano visionati in Israele in vari step. Su questo punto, ha spiegato: “Li ho scelti in seguito io da una lista, quello sì. E qualcosa mi sembra di ricordare che avessimo scelto anche durante la visita. Perché io non avevo le competenze, non ho tuttora le competenze tecniche specifiche sui diamanti.” Ha poi precisato: “Quando eravamo lì a visionare i diamanti sicuramente c’è stato un confronto con A. o con mio papà, però anche mio papà non ha le competenze e quindi noi ci affidavamo a una lista con una scontistica.” Alla domanda se avrebbe le competenze per scegliere le pietre senza l’aiuto di A., B. ha risposto di essere solo in grado di vedere la scontistica da una lista, ma non di sapere quale sia effettivamente la qualità di una pietra. Sempre in merito ai criteri di scelta dei diamanti per l’acquisto, in risposta alla domanda se i diamanti venivano scelti in base ad una lista oppure alla consulenza di A., B. ha dichiarato: “La scelta veniva fatta con entrambi i parametri. È vero che c’è una scontistica e quindi una possibilità di maggior guadagno su una rivendita, ma poi veniva comunque fatta anche con il parere di A. perché ci sono dei diamanti magari con una scontistica maggiore ma meno rivendibili e viceversa.” In risposta al quesito se i diamanti venivano visti fisicamente oppure solo su una lista,
egli ha risposto che qualcosa sarebbe stato visionato in Israele, ma che da Lugano questo non sarebbe stato possibile. B. ha poi ancora una volta precisato che l’acquisto di diamanti veniva effettuato in base a due criteri, “uno di una scontistica e uno qualitativo”. A suo dire, l’acquisto poteva sì essere effettuato come qualsiasi cosa sulla base di una lista, ma nel caso concreto la competenza tecnica (di A.) sarebbe stata fondamentale. Più avanti, egli ha comunque ribadito che una parte dei diamanti sarebbe stata scelta in Israele e una parte su delle liste.
1.1.7.3 Dichiarazioni di J.
Interrogato nel corso dell’inchiesta in qualità d’imputato (MPC pag. 13-01-0038 e segg.), J. ha ammesso di essere stato lui ad eseguire i due bonifici oggetto delle imputazioni “per fare un investimento in diamanti”. A questo proposito, egli ha precisato: “Io di diamanti non ne sapevo nulla e come persona fidata mi sono rivolto a mio fratello per le sue competenze nel settore.” Sul ruolo di A. nella vicenda, egli ha dichiarato: “Non so se A. fosse completamente escluso da questo affare o se dovesse fare qualcosa. L’idea di investire in diamanti è nata siccome mio fratello aveva le specifiche competenze.” Per quanto concerne in particolare la presenza di A. in Israele, egli ha riferito di non sapere per quale motivo ci fosse anche lui.
1.1.7.4 Rogatoria in Israele
Come già chiarito dal primo giudice sulla base alle testimonianze raccolte in via rogatoriale (v. consid. 5.1.2 della sentenza qui appellata con rinvii), è possibile accedere alla BB. di W. anche in qualità di visitatori, presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. In caso, una volta effettuati i controlli di sicurezza e registrati i dati personali, viene emesso un pass per l’entrata temporanea ad uso unico.
Interrogato per via rogatoriale, il vice direttore della Borsa di W. ha potuto confermare la presenza di A. presso la BB. in cinque occasioni tra il 2014 e il 2015, l’ultima volta in data 25 maggio 2015 (per tale data, la borsa ha registrato l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16). Egli ha tuttavia dichiarato che la borsa non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato in quell’occasione (audizione di AA. del 15 marzo 2017, MPC pag. 18-07-0080 e segg.).
CC., uno dei proprietari della Società P. Ltd, ha confermato di conoscere A. dal 2014, indicando le date relative alle transazioni di diamanti concluse con quest’ultimo. In riferimento alla visita alla BB. del 25 maggio 2015, CC. non ha saputo dire se in quell’occasione siano state effettuate delle transazioni. Gli è comunque sembrato di ricordare che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori (da sua moglie, sorella e amico) che a fare una transazione con diamanti.
Una volta o due A. gli avrebbe detto di essere in viaggio con sua moglie, sua sorella e un suo amico per una vacanza e in quell’occasione sarebbe arrivato da lui con loro. Non ricorda la data di questa visita, né se in quell’occasione abbia avuto luogo una transazione. Gli è sembrato tuttavia che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori che a fare una transazione di diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, MPC pag. 18-07-0086 e segg.).
Interrogato successivamente in merito ai due bonifici di USD 350'000.- e 400'000.-, CC. ha dichiarato che detti trasferimenti di denaro riguardavano l’acquisto di diamanti che sarebbero stati spediti ad Hong Kong a DD., il loro rappresentante di vendita, affinché venissero alienati in occasione di fiere nei mesi di giugno e settembre 2015. Ha tuttavia precisato di non disporre di alcun registro sulla tipologia dei diamanti venduti ad Hong Kong. A precisa domanda se A. si fosse recato presso gli uffici della Società P. Ltd per scegliere e acquistare questi diamanti per la somma di USD 750'000.- , CC. ha risposto chiaramente di no, precisando di non avere conoscenza di un legame tra i diamanti venduti in maggio e settembre 2015 e A. e che se dei diamanti fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe detto (audizione di CC. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18-07-0208 e segg.). DD. dal canto suo, ha confermato di non avere mai effettuato transazioni con A. (audizione di DD. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18-07-0205 e segg.).
1.1.8 Conclusioni
1.1.8.1 Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe agito come correo. A. dal canto suo, nega ogni coinvolgimento nell’acquisto di diamanti oggetto delle imputazioni. Le informazioni acquisite in via rogatoriale hanno permesso di accertare che in data 25 maggio 2015 A. si è davvero recato in Israele, presso la BB. di W., accompagnato da sua moglie, sua sorella e B. e che tale visita è durata all’incirca due ore. È stato inoltre accertato che mediante i bonifici di USD 350'000.- e USD 400'000.- del 26 maggio e 16 settembre 2015 effettuati da J. a favore della Società P. Ltd, sono stati acquistati dei diamanti, in seguito spediti ad Hong Kong. Non è invece stato possibile determinare quanti e quali diamanti siano stati acquistati attraverso tali bonifici, né come sia avvenuto in concreto l’acquisto e se l’imputato vi abbia in un qualche modo partecipato.
Interrogato al riguardo, B. ha in un primo tempo dichiarato che i diamanti sarebbero stati scelti su consiglio di A., per poi affermare – la prima volta in sede dibattimentale d’appello – che i diamanti venivano scelti anche su delle liste (mediante una “scontistica”). Infine, questionato più volte su tale aspetto, B. ha dichiarato che i diamanti sarebbero stati scelti in parte in Israele e in parte su delle liste. Le dichiarazioni rese da B. circa la scelta dei diamanti per l’acquisto sono apparse a questa Corte vaghe e contraddittorie. Le stesse non permettono inoltre di chiarire quali diamanti sarebbero stati scelti in Israele (e quali mediante delle liste) e in che misura A. avrebbe partecipato all’acquisto.
Questa Corte ritiene inoltre che non sia stato in alcun modo dimostrato che solo A. aveva le competenze per scegliere i diamanti e che B. non avrebbe potuto acquistare da solo i diamanti (recandosi da solo alla BB. oppure scegliendo le pietre dalle liste). A questo proposito, l’inchiesta ha permesso di accertare che è possibile accedere alla BB. in qualità di visitatori, presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. Quanto alle conoscenze necessarie per l’acquisto di diamanti, B. aveva in prima battuta ammesso di avere già effettuato acquisti senza passare da A., versione che trova riscontro nelle dichiarazioni del fratello J., il quale ha dichiarato non solo di non saperne nulla di diamanti e di essersi quindi rivolto a B. “per le sue competenze nel settore”, ma addirittura che l’idea di investire in diamanti era nata proprio perché suo fratello ne aveva le “specifiche competenze.” Sempre J., colui che ha eseguito i due bonifici “per fare un investimento in diamanti”, non ha saputo dire se A. fosse completamente escluso dall’affare o se avesse dovuto fare qualcosa. Sulla presenza di A. in Israele, egli non ha nemmeno saputo dire per quale motivo ci fosse anche lui. In ogni caso, non essendo possibile individuare i diamanti in concreto acquistati e non potendo quindi determinarne la qualità (v. rapporto di complemento della Polizia giudiziaria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0217), non è nemmeno possibile affermare che la loro scelta richiedeva determinate competenze specifiche.
1.1.8.2 In conclusione, non vi sono nel caso concreto sufficienti prove per ammettere un qualsivoglia coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto dei diamanti di cui alle presenti imputazioni. In applicazione del principio in dubio pro reo, l’imputato deve quindi essere prosciolto dall’accusa di correità nel reato di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2.
1.2 Complesso fattuale di cui al capo d’accusa n. 1.3
1.2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza
Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) viene inoltre rimproverato a A. di avere, presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., nel locale “caveau” all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, rispettivamente l’importo di fr. 350'000.- e l’importo di fr. 289'000.-, per un totale di fr. 639'000.-. Importo, questo, che farebbe parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente ricevuta da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D. La commissione di tali reati sarebbe stata accertata con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000 e la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB – n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado.
Mediante sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.2.2 Posizione dell’imputato
Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro in relazione al capo d’accusa n. 1.3. Egli ha sempre contestato tali accuse, affermando di non sapere nulla del denaro depositato nelle due cassette di sicurezza in questione e della sua provenienza illegale.
1.2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato / correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti
Per quanto riguarda gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6.
1.2.4 Apprezzamento delle prove
1.2.4.1 Perquisizione del 13 novembre 2015
In data 13 novembre 2015 sono stati perquisiti gli uffici occupati dalle società L. SAe M. SA, a V.
In occasione di tale perquisizione, sono state forzate due delle cassette di sicurezza presenti nella cassaforte situata all’interno del locale “caveau”, la n. 13 e la n. 17, poiché la loro chiave risultava mancante. All’interno della cassetta di sicurezza n. 13 sono state rinvenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna, per un totale di fr. 350'000.-. Nella cassetta n. 17 sono state invece rinvenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote, per un totale di fr. 289'000.-. All’interno di quest’ultima cassetta sono pure stati trovati l’atto costitutivo della società M. SA, una chiave della cassetta di sicurezza n. 17 e due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13 (v. verbale di perquisizione del 13 novembre 2015, MPC pag. 08-02-0025 - 0027; MPC pag. 08-02-0011).
Nel computer in uso a B., sequestrato nel corso della perquisizione, sono state rinvenute tre immagini scattate in data 4 maggio 2015 che ritraggono A. (solo oppure insieme a B.) in posa con numerose mazzette di banconote, la maggior parte legate con degli elastici (v. MPC 08-02-0092 e segg.; MPC pag. 13-02-0526 - 0531). In una delle foto (v. MPC pag. 13-02-0526) si vedono due mazzette di banconote aperte, senza elastico (a destra delle mazzette, appoggiato sul tavolo, è visibile almeno uno dei rispettivi elastici mancanti) e l’imputato che tiene tra le mani un ventaglio di banconote.
1.2.4.2 Dichiarazioni dell’imputato
Secondo quanto dichiarato da A., al momento della perquisizione non era ancora stato costruito il caveau blindato, ma vi era una cassaforte con all’interno almeno 60 cassette di sicurezza. Le loro chiavi, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto mobile appoggiato a terra. A suo dire, le uniche cassette di sicurezza occupate erano la n. 21, la n. 23 e la n. 41. A questo proposito, l’imputato ha spiegato che non si sarebbe accorto che le chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e 17 erano mancanti, siccome altre chiavi erano state collocate al loro posto (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.032 e segg.; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018 e seg.).
Interrogato al termine della perquisizione su quanto rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17, A. ha dichiarato di non sapere nulla del loro contenuto. B. non gli avrebbe mai riferito nulla al riguardo (interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Interrogato nuovamente in data 3 giugno 2016 in merito al contenuto delle due cassette di sicurezza in oggetto, A. ha riferito di non sapere che fossero occupate e che B. ne avesse le chiavi (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0523). Sentito su questo punto nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello, egli ha ribadito quanto dichiarato in precedenza (“io non solo non sapevo che cosa c’era dentro, non sapevo neanche che erano occupate”, interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014). Per quanto concerne l’atto costitutivo della società M. SA, alla domanda di sapere per quale motivo si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, A. ha spiegato di avere chiesto a B., un paio di giorni prima della perquisizione, di metterlo via e quest’ultimo lo avrebbe messo in quella cassetta di sicurezza, senza che vi fosse un motivo particolare (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.037 e seg.). Alla stessa domanda postagli in sede d’appello, l’imputato si è espresso nella maniera seguente: “Perché gli ho comandato di metterlo via in una delle nostre cassette che erano la 21, la 23 e la 41 (…). È sceso probabilmente con le chiavi di quell’altra e l’ha buttato dentro (…)”; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015).
Le fotografie rinvenute nel computer in uso a B. (MPC pag. 13-02-0526, 0528 e 0530), stando a quanto dichiarato da A., sarebbero state scattate nella sala riunioni degli uffici in via … a V., sede operativa delle società M. SA e L. SA prima del loro trasferimento in via … a V. (v. interrogatorio dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0018; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.026 - 032). Per quanto concerne il denaro raffigurato nelle fotografie appena menzionate, A. ha dichiarato che i soldi sarebbero in parte veri, facendo riferimento a “quelli che servono a fare sembrare la fotografia realistica”, cioè “quelli sopra le mazzette o messi in una posizione dove si possano vedere”. Gli altri sarebbero “fotocopie o block notes, fatti identici a quelli veri” e le fotocopie sarebbero state fatte con la fotocopiatrice dell’ufficio. Dopo che gli è stato fatto notare che le banconote sono colorate anche sui lati, egli ha spiegato: “Si fa con il pastello. Si premono tutte le banconote e si pittura con il pastello.” Il motivo dello scatto, a suo dire, sarebbe da ricondurre alla tendenza social “Rich Kids” (interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0520 e seg.). Interrogato nuovamente in merito alle fotografie in questione, A. ha riferito che sarebbe stato B. a dirgli che si trattava di soldi falsi (v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0573). In occasione dell’interrogatorio di confronto con B. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024) e nei successivi interrogatori, l’imputato ha poi sostanzialmente confermato tale versione dei fatti. Dinanzi al giudice di primo grado, egli ha dichiarato che B. lo avrebbe invitato a fare queste foto facendogli intendere che i soldi erano in gran parte falsi (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.027 - 031). Sentito nell’ambito dei dibattimenti d’appello, A. ha spiegato di avere maturato la convinzione, a seguito della discussione avuta in quel momento con B., che una buona parte dei soldi non fossero veri e che “gli altri potessero essere i suoi”. Su quest’ultimo punto, egli ha dichiarato: “Che lui aveva delle disponibilità economiche lo sapevo.” (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.017). Al quesito di sapere se la parte falsa fosse quella all’interno dei mazzi, egli ha
risposto che B. non gli avrebbe detto come abbia fatto (a questo proposito si rileva che secondo quanto dichiarato dall’imputato in un precedente interrogatorio, sarebbe stato B. a dirgli che i soldi falsi erano stati pitturati con il pastello, v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0573 e seg.). Alla domanda volta a sapere se non fosse preoccupante che un impiegato di una ditta avesse tanta moneta falsa, egli ha risposto: “Innanzitutto bisogna capire la dinamica del luogo. Cioè io rientro nel mio ufficio (…) e lo trovo con questa montagna di denaro (…). Quindi evidentemente “cosa stai facendo” piuttosto che “ma lascia stare, in parte è falso, voglio fare una foto, voglio fare…”. Lo conferma lui, poi lo prende e lo porta via. Stiamo parlando di un impiegato che disponeva comunque, infatti glieli hanno restituiti dicendo che era piuttosto benestante, di una parte di denaro. Questo senz’altro, non c’erano dubbi. Infatti non mi sono preoccupato (…). Se mi fossi preoccupato, non mi sarei fatto fare delle foto di questo tenore qui, con queste facce qui.” Solo nel corso dell’inchiesta, “dall’evidenza delle carte”, egli avrebbe capito che si trattava di soldi veri (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014, 7.400.017 e 7.400.020). A precisa domanda se quei soldi fossero stati portati da B., A. ha ribadito quanto dichiarato in precedenza, affermando che “li portò e lì portò via anche.” Al quesito di sapere se avesse visto B. depositare i soldi nelle cassette di sicurezza, egli ha risposto negativamente, precisando che non l’avrebbe mai neanche consentito (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016).
Nel corso dei vari interrogatori cui è stato sottoposto, A. ha sempre sostenuto di non conoscere la provenienza del denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza (v. ad es. interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Sia dinanzi al primo giudice che in sede d’appello, egli ha dichiarato che la settimana precedente alla perquisizione la sua segretaria avrebbe effettuato una pulizia di tutte cassette di sicurezza che in quell’occasione erano vuote (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.034; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018). Riguardo a B., l’imputato ha riferito che prima del 13 novembre 2015 poteva immaginare che fosse un “birichino” e che aveva avuto delle problematiche fiscali, ma che non era a conoscenza di importanti implicazioni in indagini penali (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0519 e seg.; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.043). In merito a H., in occasione dell’interrogatorio di confronto con B., egli ha dichiarato: “Ero a conoscenza di problematiche fiscali e che erano pendenti alla cassazione. Un procedimento penale relativo a problematiche fiscali che era pendente in cassazione. Sapevo che avevano commerciate in materie plastiche, che all’interno di queste società venivano contestate condotte non lecite. Sapevo che era stato posto sotto sequestro un importante quantitativo di denaro, depositato su conti correnti di tutte le persone coinvolte non solo di B. e di suo papà e di J.” (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0025). Quanto a C. e D., A. ha sempre dichiarato di non conoscerli e di non avere mai avuto a che fare con loro (interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0026; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015). Egli ha inoltre riferito di non sapere che B. avesse a che fare con queste persone e di non essere a conoscenza di precedenti penali importanti a loro carico (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.041 e 043). A suo dire, dalle intercettazioni effettuate nell’ambito dell’inchiesta italiana non sarebbe infatti emerso nulla in contrario. In sede dibattimentale d’appello, A. ha confermato quanto già dichiarato nel corso dell’interrogatorio di confronto con B., affermando che è possibile che qualche volta
abbia effettuato operazioni di cambio valuta per conto di quest’ultimo, per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, ma non per la restituzione in Italia (“se andava via un weekend con mia sorella, guidava una Ferrari per altro mia, andava in albergo, magari si fermava due o tre giorni e se il cambio è CHF 2'000.-/3'000.-, penso li voglia avere in tasca per fare la sua vita.”). Su questo punto, egli ha precisato di non sapere da dove proveniva questo denaro (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016).
1.2.4.3 Dichiarazioni di B.
Sentito per rogatoria in Italia, B. ha in un primo momento dichiarato di essere stato l’unico ad avere accesso alle due cassette di sicurezza in questione. Alla domanda volta a sapere chi sapeva dell’esistenza di quei soldi, egli ha risposto: “Nessuno, infatti entrambe le chiavi le avevo io.” Al quesito di sapere in che modo avrebbe portato i soldi, egli ha risposto che A. non era sempre in ufficio, facendo intendere di avere approfittato di un momento di assenza del suo collega per effettuare tale operazione (v. interrogatorio dell’11 dicembre 2015, MPC pag. 18-01-6049, 6099 - 6100). Nell’ambito del medesimo interrogatorio, B. ha pure riferito che nel corso degli anni sarebbe nato un rapporto di amicizia con A., tant’è vero che nel 2010 egli sarebbe stato il suo autista di nozze (v. MPC pag. 18-01-6051).
Interrogato in qualità di imputato nell’ambito dell’inchiesta condotta in Svizzera (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0019 e segg.), B. ha dichiarato che il denaro raffigurato nelle fotografie scattate “all’indirizzo vecchio” delle società M. SA e L. SA, nella sala riunioni, apparteneva a C. e D. (e che si trattava di denaro vero). Alla domanda di sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente da lui ricevuta da suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condannati, egli ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro, né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo era parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. Egli ha poi spiegato di avere tenuto tale denaro presso la sua abitazione a UU. prima di portarlo in ufficio. Sul motivo delle fotografie scattate, B. ha dichiarato: “Volevo restituirli a C. e D., non ricordo se la restituzione era già iniziata o è iniziata dopo lo scatto della fotografia. Questo evento segnava per me un momento di chiusura.” Egli ha poi riferito che in tale occasione avrebbe contato i soldi e che gli sembra di ricordare che fosse presente anche A. Alla precisa domanda se A. sapesse dell’origine di questi valori patrimoniali e dove erano depositati presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, B. ha risposto: “Non mi ricordo se sapeva dove erano depositati, presumo e immagino che sapesse dell’origine di questi soldi. Immagino di averglielo detto io. Io non gli ho detto che sono soldi falsi. Non mi ricordo di aver mai sentito dire da lui che sono soldi falsi ma penso di no.”
In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024), B. ha ribadito che si trattava di denaro vero, precisando di non avere mai detto a A. che era stato pitturato. Egli ha inoltre affermato che da quello che può ricordare A. conosceva il contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17 e che in alcune occasioni il denaro è stato introdotto nelle cassette insieme. B. ha poi riferito che A. sapeva che la provenienza del denaro era illecita. A suo dire, oltre ad essere stato utilizzato per fare le fotografie, il denaro depositato nelle cassette di sicurezza in questione sarebbe stato utilizzato per fare dei cambi valuta, dai franchi svizzeri agli euro, prima di essere restituito ai proprietari. Sull’eventuale coinvolgimento di A. in queste operazioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, egli ha dichiarato che quest’ultimo lo avrebbe aiutato recandosi negli uffici cambi per ritirare o per cambiare dei soldi. Alla domanda volta a sapere se anche A. avesse accesso alle cassette di sicurezza n. 13 e 17, B. ha risposto che le chiavi le aveva sempre lui, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerli lui. Egli ha infine precisato che il denaro che A. aiutava a cambiare proveniva in parte dalle cassette di sicurezza dove era depositato il denaro di cui alle fotografie menzionate.
Sentito nuovamente nel corso dei dibattimenti d’appello, B. ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto nei precedenti interrogatori. Stando a quanto da lui dichiarato, A. era a conoscenza del fatto che il denaro raffigurato nelle immagini rinvenute nel computer sequestrato nel suo ufficio fosse autentico e che fosse da restituire a C. e D. Tale denaro sarebbe stato successivamente depositato nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17 presso gli uffici della L. SA. A questo proposito, egli ha precisato che al momento della foto nel vecchio ufficio non c’erano ancora le cassette di sicurezza. Secondo quanto dichiarato da B., le foto sarebbero state scattate nel periodo in cui aveva deciso di restituire il denaro (“eravamo in ufficio per contarli e abbiamo scattato la foto”). B. ha inoltre spiegato che il denaro deposito nelle cassette di sicurezza era una parte del denaro appartenente a C. e D. che lui aveva già iniziato a restituire, e che sarebbe quindi stato occultato in quel luogo in attesa che venisse restituito completamente. Egli immagina quindi che A. l’abbia visto andare e tornare dalle cassette di sicurezza visto che erano in ufficio insieme (“eravamo lì e il caveau era dentro in ufficio, non era all’esterno”). A suo dire, A. era dunque a conoscenza del contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, anche perché il denaro sarebbe stato in parte introdotto nelle cassette insieme a lui e A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta). Secondo B., A. sapeva dell’origine illecita di questo denaro e più precisamente che C. e D. avevano dei precedenti penali importanti perché glielo aveva detto lui. A suo dire, A. era anche a conoscenza del fatto che il denaro veniva restituito, a seconda delle occasioni, a uno dei due (C. o D.). B. ha poi affermato per la prima volta di avere avuto inizialmente solo una copia della chiave, mentre la seconda copia si trovava in ufficio, e che solo successivamente, dopo avere depositato il denaro nelle cassette, avrebbe preso lui entrambe le chiavi. Interrogato sul motivo di questa scelta, egli ha dichiarato: “Diciamo che la fiducia a volte era maggiore, a volte era minore e quindi ho preferito tenerle entrambe.” Quanto all’atto costitutivo di M. SA, non vi sarebbe un motivo particolare per cui si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, ma gli sembra
di ricordare che A. sapesse che si trovava in una delle due cassette di sicurezza. B. ha infine riferito che dopo le fotografie, il denaro sarebbe stato detenuto anche in casa. Alla precisa domanda di sapere quando l’avrebbe portato negli uffici per poi metterlo nelle cassette di sicurezza, egli non è però stato in grado di dare un’indicazione temporale.
1.2.5 Conclusioni
1.2.5.1 Come già rilevato dalla Corte penale (v. consid. 5.2.4 della sentenza impugnata), è incontestato che A., all’epoca dei fatti, fosse amministratore unico con firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA (v. interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0006 e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0010).
1.2.5.2 B., interrogato per rogatoria in Italia l’11 dicembre 2015, ha in un primo momento dichiarato che nessuno sapeva dei soldi depositati nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17, per poi cambiare la propria versione dei fatti nei successivi interrogatori cui è stato sottoposto in Svizzera. Più precisamente, sentito il 25 novembre 2019 in qualità di imputato, egli ha affermato di non ricordarsi se A. sapesse dei soldi depositati, ma immagina che sapesse della loro origine. In occasione dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha poi dichiarato che da quello che poteva ricordare quest’ultimo sapeva dei soldi depositati. In sede dibattimentale di primo e secondo grado egli si è invece dimostrato convinto nell’affermare che A. fosse consapevole del contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, precisando che il denaro sarebbe in parte stato introdotto nelle cassette insieme a lui e che A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta).
Vero è che le dichiarazioni di B. circa i fatti oggetto della presente imputazione non sono sempre state costanti e univoche. Tuttavia, quelle rese da A. sugli stessi fatti sono apparse a questa Corte in gran parte prive di ogni logica e decisamente in contrasto con le risultanze oggettive agli atti.
In primo luogo, questa Corte non ritiene plausibile che l’imputato abbia davvero creduto che il denaro raffigurato nelle fotografie fosse falso, pitturato sui lati con il pastello. Egli ha in un primo momento affermato che i soldi utilizzati per gli scatti fotografici, quale espressione di una tendenza social (“Rich Kids”), erano solo in parte veri, riferendosi a quelli messi in una posizione che si potevano vedere, mentre che gli altri erano fotocopie, create ad hoc con la fotocopiatrice dell’ufficio. In seguito, l’imputato ha dichiarato che sarebbe stato B. a dirgli che i soldi erano in gran parte falsi e che erano stati pitturati con il pastello. Egli ha poi nuovamente modificato il proprio racconto dicendo che B. non gli avrebbe detto come aveva fatto a creare queste banconote false. A. ha inoltre dichiarato di aver capito solo nel corso dell’inchiesta che si trattava di soldi veri. Tali dichiarazioni, oltre ad essere tra loro contraddittorie, sono in contrasto con quelle rese dall’imputato laddove afferma che B. aveva disponibilità economiche e che lui sapeva che fosse un “birichino” e che avesse problemi fiscali. Indipendentemente da quanto quest’ultimo gli avrebbe raccontato al momento delle fotografie, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno insospettirsi di fronte ad un importante quantitativo di denaro contante, ripartito in mazzette rilegate con elastici.
Quanto dichiarato da B., secondo cui lui e A. avrebbero contato i soldi e poi scattato le fotografie prima di procedere con la restituzione e che B. li avrebbe detenuti presso la sua abitazione per poi depositarli nelle cassette di sicurezza una volta che queste si erano rese disponibili, appare invece a questa Corte credibile. Il denaro raffigurato nelle fotografie era suddiviso in mazzette da fr. 1'000.- avvolte da elastici e almeno una banconota da EUR 500.-, proprio come quello rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17. Il fatto che alcune mazzette di banconote fossero state aperte fa inoltre pensare che in quell’occasione il denaro sia stato davvero “contato”. A mente di questa Corte, B. non aveva motivo di mentire quando ha dichiarato di non ricordare il momento in cui ha depositato i soldi nelle cassette di sicurezza. Il fatto che quest’ultimo non abbia saputo dare un’indicazione temporale in merito dimostra invece che il denaro non è stato depositato nelle cassette di sicurezza solo poco tempo prima della perquisizione, come invece vorrebbe far credere l’imputato affermando che le cassette di sicurezza erano state pulite nella settimana precedente e che in quell’occasione erano vuote.
Secondo questa Corte, non è credibile che A. fosse ignaro di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza in questione. L’imputato medesimo ha dichiarato di avere avuto in uso altre cassette di sicurezza nella stessa cassaforte. È dunque del tutto inverosimile che non abbia notato l’andirivieni di B. dal suo ufficio alla cassaforte. Il fatto che altre chiavi sarebbero state collocate al posto di quelle mancanti, come sostenuto da A., non è peraltro stato menzionato nel verbale di perquisizione. Non del tutto privo di significato risulta inoltre il fatto che all’interno di una delle due cassette di sicurezza sia stato rinvenuto l’atto costitutivo della società M. SA, società di cui A. era amministratore unico. Su questo punto, si osserva anche che B., oltre ad essere amico dell’imputato, era stato assunto da quest’ultimo come dipendente, per imparare il mestiere, e che quindi difficilmente, a mente di questa Corte, lo avrebbe tenuto all’oscuro di un fatto come questo.
Le dichiarazioni di B., secondo cui A. lo avrebbe aiutato ad effettuare operazioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, trova parziale riscontro nelle dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ritenuto possibile di avere qualche volta cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, sebbene non per lo scopo indicato da quest’ultimo. Per quanto attiene al motivo di queste operazioni di cambio valuta, questa Corte non ritiene credibile che A. cambiasse il denaro per conto di B. che lo necessitava per attività private nel tempo libero. Secondo questa Corte, infatti, B. non avrebbe di certo avuto bisogno di qualcuno che lo aiutasse a cambiare del denaro, se non in presenza di grandi importi.
Questa Corte rileva infine che B. non avrebbe avuto motivo di mentire chiamando in causa A. Per quanto dichiarato, egli non ha sminuito il proprio ruolo coinvolgendo A. Si sottolinea come B. non abbia nascosto circostanze a lui sfavorevoli, come non abbia sottaciuto quelle favorevoli all’imputato dichiarando, tra l’altro, di avere sempre avuto lui le chiavi delle cassette di sicurezza. B. è peraltro già stato condannato per i medesimi fatti in via definitiva.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte è giunta al convincimento, di là di ogni ragionevole dubbio, che A. abbia contribuito in maniera determinante ad occultare il denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17.
1.2.5.3 Per quanto concerne l’origine criminale del denaro in questione, le dichiarazioni rese da B., secondo cui tale denaro sarebbe parte dei fr. 4'250'000.- ricevuti da suo padre H. e da D., sono apparse a questa Corte costanti e credibili. L’origine criminale di tale somma è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (n. 5753/04 RG TRIB – n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura (MPC pag. 18-01-4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182).
Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura e l’organizzazione criminale, costituiscono per il diritto svizzero dei crimini (v. art. 139

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | ... 199 |
3 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se: |
a | fa mestiere del furto; |
b | ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine; |
c | per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o |
d | per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.200 |
4 | Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.201 |
|
1 | Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.201 |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno202 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa. |
3 | Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o |
4 | La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 156 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.217 |
3 | Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140. |
4 | Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno218. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 157 - 1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, |
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1 | Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'usura.219 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di: |
a1 | commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o |
a2 | commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o |
b | sostiene una tale organizzazione nella sua attività. |
2 | Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949343. |
3 | Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. |
4 | Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione. |
5 | È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.2.5.4 La censura sollevata dalla difesa, secondo cui l’ipotesi di riciclaggio andrebbe a cadere dal momento che una confisca – visto il tempo trascorso dal reato a monte – non sarebbe più pronunciabile, deve essere evasa negativamente per le ragioni che seguono.
Come indicato in precedenza (v. supra consid. 1.1.4.2), quando i valori patrimoniali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'estero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c). Considerato che nella fattispecie il reato a monte è stato commesso in Italia, il diritto applicabile per determinare il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria è quello italiano. A questo proposito, la Corte d’assise d’appello di Milano ha già avuto modo di chiarire che l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione non preclude al giudice dell’impugnazione la possibilità di disporre la misura patrimoniale (confisca), se l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto è rimasto inalterato anche nel successivo grado di giudizio (sentenza del 27 novembre 2018 della Corte d’assise d’appello di Milano, proc. n. 41/20018 – n. 2018/000045 Reg.Gen. – n. 2008/025124 R.G.N.R).
1.2.5.5 Sotto il profilo soggettivo, per le ragioni già esposte in precedenza (consid. 1.2.5.2), questa Corte ritiene che A. sapesse che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. A fronte di un importante quantitativo di denaro contante, non è infatti credibile che A. non si fosse informato con l’amico sulla provenienza di tale denaro. A mente di questa Corte, l’imputato era inoltre consapevole che nelle citate cassette di sicurezza fosse contenuto il denaro contante di cui alle fotografie menzionate, avendo egli medesimo addirittura aiutato a cambiarlo. Questa Corte è inoltre giunta al convincimento che l’imputato sapeva della provenienza illecita del denaro in questione. Non è infatti credibile che A. non si fosse informato dell’origine del denaro che andava a cambiare per conto di B., considerato dall’imputato un “birichino”. Non vi è inoltre motivo di ritenere che B. mentisse quando ha dichiarato di avere personalmente informato A. in proposito.
1.2.5.6 Viste tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al capo di imputazione n. 1.3.
2. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (capo d’accusa n. 2)
2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza
Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 A. è stato pure accusato di avere, a V., tra il mese di settembre 2014 e fino aI 30 dicembre 2014, presso gli uffici della società M. SA e della società L. SA, in correità con B., agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, e B. formalmente in qualità di impiegato della L. SA e socio occulto della società M. SA, società iscritta all’Associazione II., accettato i valori patrimoniali provenienti da Q. A. è stato in particolare accusato di avere, a seguito della vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., accettato l’importo di EUR 380’000.- sulla relazione bancaria n. 5 intestata alla società L. SA presso la Banque LL. SA di V., denaro proveniente dalla relazione n. IBAN 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banque RRR. SA, di VV., senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, con lo scopo di vanificare la verifica e l’accertamento del rispetto degli obblighi di diligenza.
Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.2 Posizione dell’appellante (A.)
Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato
2.3.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
L’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglobare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 e segg., 864; Mark Pieth, op. cit., n. 8 ad art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3.3 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3.4 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professionale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limitata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864).
L’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) contiene una definizione di “a titolo professionale”: giusta l’art. 7 cpv. 1 di tale ordinanza, un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-; durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
Infine, l’art. 10

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3.5 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 3 Identificazione della controparte - 1 Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33 |
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1 | Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.33 |
2 | Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. |
3 | Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. |
4 | Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.34 |
5 | La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)35 e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.36 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 5 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4. |
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1 | Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4. |
2 | Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto. |
Per società di domicilio giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. b

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
Giusta l’art. 6 cpv. 2

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 4 Accertamento dell'avente economicamente diritto - 1 L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
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1 | L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto.38 Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. |
2 | L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: |
a | non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; |
b | la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o |
c | viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. |
3 | L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. |
2.3.6 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. La carente diligenza nelle operazioni finanziarie è dunque concepita come reato d'omissione intenzionale (FF 1989 II 837 e segg., 865). In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui sapere di appartenere ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 e segg., 866). L'agente deve, pertanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del TF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; Ursula Cassani, op. cit., n. 24 ad art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.4 Correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti
Per quanto riguarda la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.5 e 1.1.6.
2.5 Apprezzamento delle prove
2.5.1 Perizia lingotti d’oro
Dalla documentazione agli atti risulta una perizia datata 11 luglio 2017, redatta dalla Camera di Commercio di YY. su richiesta di Q. e avente per oggetto dieci lingotti d’oro del peso totale di 9'922.00 grammi. In base a tale perizia, il valore commerciale dei beni appena menzionati ammonta a EUR 338'840.- (MPC pag. 13.10.0039 e segg.).
2.5.2 Fattura intestata alla società MM.
Dalla documentazione sequestrata durante la perquisizione effettuata presso KK. SA, XX., è emersa una fattura della L. SA intestata alla società MM. relativa all’acquisto di “preziosi come da lista in contratto n. 8” per un ammontare totale di EUR 700'000.- (MPC pag. 13-10-0027).
2.5.3 Contratto sintetico numero 8
In occasione della perquisizione presso KK. SA è pure stato rinvenuto il relativo “contratto sintetico numero 8” (MPC pag. 13-10-0028 e seg.) che menziona quale “oggetto della fornitura” dei diamanti non meglio precisati. Tale documento non è stato sottoscritto dalle parti contraenti.
2.5.4 Dichiarazioni di Q.
Interrogato in qualità di persona informata sui fatti (v. interrogatorio del 29 settembre 2016, MPC pag. 12-40-0003 e segg.), Q. ha riferito che A. gli era stato presentato da sua sorella come uno specialista nel campo dei preziosi, che vendeva però anche orologi e che avrebbe potuto vendergli dell’oro. In occasione del secondo incontro negli uffici di A., durante il quale era presente anche B., sarebbe stata discussa la vendita nel dettaglio. A questo proposito, Q. ha dichiarato che il pacchetto degli acquisti sarebbe stato stabilito in funzione di quanto lui voleva spendere, ovvero EUR 700'000.-. I prodotti da acquistare sarebbero stati diversificati nella maniera seguente: 9 diamanti per un importo di EUR 280'000., 2 orologi per un importo di EUR 40'000.- e la rimanenza dell’importo in oro, ovvero EUR 380'000.-, sotto forma di lingotti, per un peso totale di 10 kg. Q. ha poi spiegato che una volta stabilito il pacchetto degli acquisti, egli avrebbe provveduto ad effettuare il bonifico, nel dicembre 2014, dal suo conto personale presso una banca di VV. su di un conto presso un istituto bancario svizzero. Su questo punto, Q. ha precisato che A. gli aveva dato l’indicazione delle coordinate bancarie (che pensa fossero della L. SA) per effettuare il bonifico, che lui avrebbe poi comunicato alla banca. In merito alla consegna della merce, egli ha dichiarato: “In seguito al bonifico, A. mi consegna la merce. Mi porta la prima volta i 9 diamanti e gli orologi direttamente a casa mia in Italia. La consegna avviene a inizio 2015, nei primi 15 giorni del 2015. In realtà io pensavo che mi avrebbe portato l’oro nella stessa circostanza, ma A. mi spiegò che non era riuscito ad ottenerlo e in quella circostanza mi disse che per lui non era così semplice, cosa che invece non mi era stata detta precedentemente. Devo aggiungere che per me era scontato che potesse ottenere l’oro dato che lui mi aveva detto che poteva avere l’oro. A. mi ha spiegato che me l’avrebbe consegnato a breve. In realtà A. mi ha consegnato l’oro in due tranches tra febbraio-marzo 2015 e settembre 2015. In totale quindi ci sono state due consegne di oro, la prima di circa 4 kg di oro, la seconda di 6 kg.” A questo proposito, Q. ha precisato di avere dovuto sollecitare sia A. che B. per ricevere l’oro e che A. non gli avrebbe spiegato per
quale motivo si trovava in difficoltà nell’ottenere l’oro. Stando a quanto dichiarato da Q., alla prima consegna (degli orologi e dei diamanti) A. era accompagnato da B. In occasione della prima consegna di oro vi era unicamente B., mentre alla terza consegna vi erano di nuovo A. e B. Riguardo a tali acquisti, Q. ha riferito di non aver mai visto una fattura, ma è certo che la banca ne abbia ricevuta una, perché in caso contrario non avrebbe eseguito il bonifico. Al quesito di sapere chi abbia inviato la fattura alla banca, egli ha risposto: “Presumo che lo abbia fatto A. attraverso la società, per intenderci o A. o B.” Confrontato con la fattura intestata alla società MM. (MPC pag. 13-10-0027), Q. ha affermato di non avere mai visto tale fattura, ma che dovrebbe essere quella dell’operazione descritta in precedenza visto che gli importi corrispondono. A. non gli avrebbe chiesto alcuna documentazione in merito a tale società. Questionato in merito al “contratto sintetico numero 8” (MPC pag. 13-10-0028 e seg.), Q. ha dichiarato di non avere mai visto questo documento, precisando che il contenuto del contratto mostratogli non rispecchia i beni che ha acquistato (“infatti sul contratto sono indicati unicamente dei diamanti non meglio precisati. Io confermo di aver comprato dei diamanti, dell’oro e degli orologi”). Alla domanda di sapere come sono giunti all’acquisto di oro, egli ha dichiarato: “L’oro era una mia specifica richiesta, che gli avevo già formulato telefonicamente precedentemente al mio incontro. Infatti ho dimenticato di dire, che prima di incontrarlo con mia sorella nel suo ufficio, l’avevo chiamato. Il numero me l’aveva dato mia sorella. Siccome lei aveva acquistato da lui solo diamanti, e questa non era mia intenzione, prima di incontrarlo volevo accertarmi che A. potesse vendermi anche dell’oro. A. ha subito riferito che sarebbe stato possibile, senza però entrare nel dettaglio della trattativa.” Q. ha poi precisato di avere definito lui le proporzioni di acquisto tra oro e diamanti (9 diamanti e 10 kg di oro).
In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 25 settembre 2017, MPC pag. 13-10-0009 e segg.), Q. ha confermato tutto quanto dichiarato in precedenza. Sulla scelta di come investire i suoi risparmi, egli ha dichiarato: “La mia prima intenzione era quella di investire in oro. Avevo scelto l’oro perché c’era una quotazione visibile, è un mercato che è relativamente conosciuto, più conosciuto di quello dei diamanti. Per più conosciuto intendo conosciuto per me, non in generale. A. mi ha mostrato il suo lavoro principale, ovvero il campo dei diamanti. La sua spiegazione mi ha dato fiducia anche nel campo dei diamanti e mi ha portato alla scelta di diversificare i miei averi. Per questo alla fine ho acquistato, oltre all’oro, anche diamanti e orologi.”
2.5.5 Dichiarazioni dell’imputato
Interrogato in data 26 novembre 2019, A. ha dichiarato di non avere mai venduto 10 kg di oro a Q., ma di avergli venduto dei diamanti e degli orologi. A suo dire, L. SA e M. SA non avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. A sostegno della sua tesi, egli ha riferito di non avere la capacità di comperare oro in sconto e che quindi avrebbe dovuto farlo senza alcun lucro. Inoltre, nei suoi uffici non sarebbero state trovate delle rimanenze di questo metallo prezioso. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, parte dei prodotti venduti a Q. gli sarebbe stato chiesto di rivenderla, ciò che avrebbe fatto consegnando i proventi delle vendite al legittimo proprietario, “step by step”. Operazione, questa, che avrebbe richiesto del tempo. Egli ha poi riferito di non conoscere la destinazione finale di questi contanti. A suo dire, il problema del cliente era quello di spiegare come era stato impiegato il denaro ricevuto come pagamento della merce rivenduta a A. (v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0577 e seg.).
Nel corso dell’interrogatorio di confronto con Q., l’imputato si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere (v. interrogatorio di confronto del 25 settembre 2017, MPC pag. 13-10-0007 e segg.), mentre dinanzi al primo giudice (v. TPF pag. 168.731.049 e segg.), ha ribadito quanto dichiarato in precedenza. Non avendo venduto dell’oro a Q., ma solo diamanti e orologi, egli non sarebbe stato tenuto a verificare il beneficiario economico della sua società. Secondo A., è probabile che inizialmente Q. gli abbia chiesto dell’oro, ma egli lo avrebbe poi convinto a comperare quello che gli voleva vendere. L’imputato ha inoltre affermato di avere consegnato la relativa fattura a Q. a WW. Documento, questo, che doveva essere consegnato da Q. alla banca affinché questa potesse effettuare il pagamento. Alla precisa domanda volta a sapere quanto avrebbe potuto guadagnare se avesse venduto i 10 kg di oro a Q., A. ha risposto che avrebbe potuto ottenere un guadagno di EUR 10'000.-/12'000.-/15'000.-.
In occasione dei dibattimenti d’appello (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.020 e segg.), A. ha nuovamente negato di avere venduto dell’oro a Q., ma solo diamanti e orologi per l’ammontare della fattura intestata alla società MM. In seguito, una parte di questi oggetti gliel’avrebbe rivenduta, a titolo personale, per EUR 380'000.-. A suo dire, le consegne ritardate sarebbero dovute al fatto che doveva trovare i clienti per vendere la merce. Prova di questo sarebbe il fatto che nei suoi uffici non c’era un grammo d’oro e che nessuno dei suoi clienti avrebbe detto di aver ricevuto dell’oro. Confrontato con la fattura intestata alla Pakol, egli ha riferito che si tratterebbe di fattura pro forma perché in quel momento non aveva ancora a disposizione gli oggetti da vendere. Stando a quanto da lui dichiarato, il relativo “contratto sintetico numero 8” sarebbe stato firmato a WW. e presentato in banca firmato (da Q.). Il contratto che gli è stato sottoposto nel corso dell’interrogatorio sarebbe una copia che lui avrebbe consegnato alla fiduciaria prima di partire. La firma del contratto non gli interessava perché “male che vada” non avrebbe ricevuto i 700'000.-. A. pensa che Q. non avesse voluto spiegare dei contanti per non avere problemi in Italia. Sul fatto che durante l’interrogatorio di confronto con quest’ultimo si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, egli ha affermato che se Q. ha detto queste cose, non le ha dette per danneggiarlo. Egli sarebbe intervenuto solo quando qualcuno lo ha veramente fatto arrabbiare dicendo qualcosa che davvero non andava bene.
2.5.6 Dichiarazioni di B.
Interrogato sulla presente vicenda nel corso dell’interrogatorio del 25 novembre 2019 (MPC pag. 13-26-0024 e seg.), B. ha affermato di non ricordare di una trattativa avente per oggetto l’oro in quanto non era presente al momento della vendita, ma non ha escluso di avere successivamente emesso una fattura per la vendita d’oro. B. ha ritenuto possibile di avere accompagnato A. alla consegna dei preziosi, precisando di non ricordare se Q. lo avesse sollecitato per la consegna. Egli ha aggiunto di non ricordare fornitori per l’oro e altre operazioni di questo genere (aventi per oggetto l’oro).
Interrogato in sede dibattimentale d’appello (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015 e segg.), B. ha confermato che a Q. è stato venduto dell’oro. Non ricordava però se era presente al primo, al secondo oppure al terzo incontro. Egli ha poi riferito che la merce è stata sicuramente consegnata a Q., precisando di essere stato presente ad una consegna. Questionato sulla fattura intestata alla MM., egli ha dichiarato che si tratterebbe di una fattura generica da lui emessa. A suo dire, era A. che dava indicazioni su come emettere le fatture. B. non ha saputo dire per quale motivo il contratto non fosse firmato. A questo proposito, egli ha dichiarato: “C’è stata questa consegna d’oro al signor Q. In fattura non è indicato, però sì è stato consegnato dell’oro.”
2.6 Conclusioni
2.6.1 Questa Corte condivide pienamente le argomentazioni del primo giudice laddove afferma che non vi è motivo di ritenere che Q. mentisse dichiarando di avere acquistato da A. (tramite la L. SA) dieci chilogrammi di oro. Al contrario dell’imputato, Q. ha infatti descritto con precisione le ragioni alla base della decisione di investire parte dei suoi averi in oro, gli oggetti acquistati e le modalità di consegna. Inoltre, a mente di questa Corte, quest’ultimo non avrebbe ragione di dire di avere acquistato dell’oro da A. se ciò non fosse vero. Se, come sostenuto dall’imputato, esistesse una copia del “contratto sintetico numero 8” (v. supra consid. 2.5.4) debitamente firmata (da entrambe le parti contraenti), quest’ultimo l’avrebbe sicuramente prodotta agli atti. Questa Corte ritiene invece che tale contratto, non menzionando l’oro venduto e quindi non indicando correttamente i beni oggetto dell’acquisto, non sia mai stato consegnato a Q. Si rileva infine che quest’ultimo ha prodotto una perizia sui lingotti d’oro acquistati da A. (v. supra consid. 2.3.1) che attesta un loro valore commerciale di EUR 338'840.-, importo che potrebbe corrispondere a quello di EUR 380'000.- che Q. avrebbe pagato a A. per l’acquisto dell’oro (v. supra consid. 2.5.4).
Per questi motivi, questa Corte è giunta alla conclusione che A., tramite la società L. SA (v. fattura intestata alla MM., supra consid. 2.5.2), ha venduto a Q. 10 kg di oro.
2.6.2 Quanto all’esistenza di un agire in qualità di intermediario finanziario, è incontestato che la società L. SA, di cui A. all’epoca dei fatti era amministratore di fatto (v. supra consid. 1.2.5.1), ha agito in qualità di intermediario finanziario giusta l’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
2.6.3 Per quanto concerne il requisito dell’esistenza di un agire a titolo professionale, il tribunale di prima istanza ha considerato il ricavo dell’insieme delle attività soggette ad autorizzazione durante il 2015, essendo l’incasso degli EUR 700'000.- avvenuto il 7 gennaio 2015 (v. MPC pag. 07-02-01-07-0003). Il primo giudice ha quindi sommato l’importo minore indicato dall’imputato quale possibile utile lordo per la vendita d’oro a Q., pari a EUR 10'000.-, al ricavo di EUR 15'000.- derivante dall’operazione QQQ., alla quale A. ha partecipato aiutando il cliente a trasferire i propri averi su un conto bancario Svizzero in un paese white list per poi rientrare in loro possesso in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure (v. infra consid. 3). La somma così ottenuta, pari a EUR 25'000.- e chiaramente superiore alla soglia di fr. 20'000.- stabilita dall’art. 7 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Questa Corte condivide pienamente tale ragionamento e richiama pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
2.6.4 Per quel che concerne il presupposto della mancata identificazione dell’avente diritto economico, è incontestato che nel caso in esame A. non ha richiesto a Q. la sottoscrizione del formulario A, come previsto espressamente dalle normative in vigore all’epoca dei fatti in presenza di una società di domicilio (v. ad es. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.049 e seg.).
2.6.5 Per quanto concerne l’aspetto soggettivo del reato, questa Corte si è anzitutto chinata sulla censura sollevata dalla difesa, secondo cui i due importi di cui al considerando 2.6.3 della presente decisione non andrebbero sommati, ritenuto che nel momento in cui avrebbe venduto l’oro, la L. SA non avrebbe potuto prevedere che sei mesi dopo, nel mese di giugno 2015, sarebbe iniziata l’attività legata all’Ungheria (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.16).
2.6.5.1 Il reato rimproverato a A. presuppone l’intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale. L’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui l’appartenenza ad una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e il dovere di provvedere al riguardo nella situazione concreta (v. supra consid. 2.1.6).
Giusta l'art. 12 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
In mancanza di confessioni, di regola il giudice può dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii).
Secondo l'art. 12 cpv. 3

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
2.6.5.2 Nella fattispecie, occorre fare riferimento al complesso fattuale di cui ai capi d’accusa 3.1-3.6 e concernente l’aiuto fornito da A. a diversi clienti italiani a fare rientrare i loro averi depositati su conti bancari svizzeri in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure (v. infra consid. 3). Sebbene le sorelle PP. e QQ. (v. infra consid. 3.6.1) abbiano dato una differente collocazione temporale ai fatti, le dichiarazioni rese da altri clienti interrogati hanno permesso di ritenere che l’attività di A./L. SA legata all’Ungheria sia iniziata molto prima del mese di giugno 2015. GGG. (v. infra consid. 3.6.2) ha infatti dichiarato di avere avuto un primo incontro con A. tra il mese di marzo e aprile 2015 e di essersi recato in Ungheria nel mese di maggio 2015. LLL. (v. infra consid. 3.6.3) ha invece riferito di avere discusso con A. il suo problema concernente la Voluntary Disclosure già all’inizio del 2015 e che il viaggio a Y. avrebbe avuto luogo tra il mese di marzo e aprile 2015. OOO. (v. infra consid. 3.6.4) ha poi riferito che i primi contatti avuti con A. in merito al suo problema legato alla Voluntary Disclosure sarebbero avvenuti tra il mese di febbraio e marzo 2015. Infine, relativamente a QQQ. (v. infra consid. 3.6.5), risulta agli atti una fattura datata 7 aprile 2015 per l’acquisto di due Rolex che è verosimilmente legata all’operazione Ungheria.
Alla luce delle dichiarazioni che precedono e considerato il fatto che l’attività legata all’Ungheria includeva non solo l’eventuale viaggio a Y., ma soprattutto la consulenza ai clienti che in certi casi aveva luogo alcuni mesi prima, questa Corte ritiene che tale attività sia iniziata al più tardi nei primi mesi del 2015.
Ciò premesso, questa Corte è giunta al convincimento che il 7 gennaio 2015, quando si è conclusa la vendita d’oro con l’incasso degli EUR 700'000.- (v. MPC pag. 07-02-01-07-0003), A. poteva già immaginare che di lì a poco avrebbe effettuato ulteriori operazioni soggette ad autorizzazione realizzando, nel medesimo anno civile, un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-, e ciò a maggior ragione se si considera il fatto che la vendita d’oro è avvenuta soltanto all’inizio dell’anno. L’imputato, per sua stessa ammissione, era inoltre consapevole del proprio obbligo, in determinate situazioni, di richiedere la sottoscrizione del Formulario A (cfr. interrogatorio del 18 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0031; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.049 e seg.). A. non poteva quindi ignorare la possibilità di rientrare nella categoria sottoposta all’obbligo di identificazione, ma ciò nonostante, ha omesso di identificare correttamente l’avente economicamente diritto degli averi patrimoniali depositati sul conto della società MM. prima di concludere la transazione, accettando in questo modo il rischio di agire illecitamente.
2.6.6 Per questi motivi, questa Corte è giunta alla conclusione che A. ha agito almeno con dolo eventuale. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
3. Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
3.1 Fattispecie relativa ai capi d’accusa n. 3.1 – 3.6
3.1.1 Fattispecie relativa a †PP. (capo d’accusa n. 3.1)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra la fine dell’estate 2015 e l’autunno del 2015, in correità con B., accompagnato †PP. e sua sorella QQ. a Y., e aiutato †PP. nelle procedure di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank. Tramite i contatti diretti che B. e A. medesimo avevano con il personale della RR. Bank, A. avrebbe aiutato †PP. a trasferire l’importo di EUR 110'000.- dal conto a lei intestato presso la SS. SA di V. a favore del conto bancario intestato a †PP. presso la RR. Bank, nonché consegnato a ZZ. a QQ., l’importo in contanti di EUR 30'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
3.1.2 Fattispecie relativa a GGG. (capo d’accusa n. 3.2)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di maggio 2015, in correità con B., accompagnato GGG. e la moglie III. a Y., e aiutato III. nella procedura di apertura del conto bancario a lei intestato presso la RR. Bank. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, ricevendo la password per l’e-banking del conto ungherese intestato a III. al fine di potere eseguire il trasferimento degli averi patrimoniali, A. avrebbe aiutato III. a trasferire l’importo di EUR 86'000.- dal conto a lei intestato presso la Banca N. a favore del conto bancario intestato a III. presso la RRR. Bank, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
3.1.3 Fattispecie relativa a LLL. (capo d’accusa n. 3.3)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2015, in correità con B., accompagnato in tre occasioni LLL. a Y., e aiutato LLL. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato LLL. a trasferire l’importo di EUR 280'000.- dal conto a lui intestato presso la banca MMM. SA di V. a favore del conto bancario a lui intestato presso una banca non meglio indicata di Y., senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
3.1.4 Fattispecie relativa a OOO. (capo d’accusa n. 3.4)
A. è accusato di avere, a V. e Y., tra il mese di febbraio 2015 e il mese di luglio 2015, in correità con B., accompagnato OOO. a Y., e aiutato OOO. nella procedura di apertura del conto a lui intestato presso la RR. Bank di Y. Tramite i contatti diretti che lui e B. avevano con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato OOO. a trasferire l’importo di EUR 250'000.- dal conto a lui intestato presso la Banca N. a favore del conto bancario intestato a OOO. presso la RR. Bank, nonché in due occasioni consegnato in Italia a OOO. l’importo in contanti di circa EUR 200'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
3.1.5 Fattispecie relativa a QQQ. (capo d’accusa n. 3.5)
A. è accusato di avere, a V. e Y., nel corso del mese di aprile 2015, aiutato QQQ. nella procedura di apertura di un conto a lui intestato presso una banca di Y. non meglio indicata. Tramite il suo contatto diretto con il personale della banca ungherese, A. avrebbe aiutato QQQ. a trasferire l’importo di EUR 485'000.- dal conto a lui intestato presso la banca N. a favore del conto bancario intestato a QQQ. presso una banca non meglio indicata di Y., nonché consegnato a ZZ. a QQQ. e in una città non meglio indicata in XXX. ad una persona delegata da QQQ. per ricevere in contanti l’importo totale di EUR 385'000.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
3.1.6 Fattispecie relativa a Q. (capo d’accusa n. 3.6)
A. è accusato di avere, a V. e a Z., tra il mese di dicembre 2014 e il mese di settembre 2015, in correità con B., commerciato per conto proprio la vendita di dieci chilogrammi di oro a Q. per l’importo di EUR 380'000.-. Tale importo sarebbe stato depositato sulla relazione n. IBAN 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banque RRR. SA. In due occasioni A. avrebbe inoltre consegnato a Q. in Italia presso la sua abitazione a Z. rispettivamente il quantitativo di quattro chilogrammi di oro e di sei chilogrammi di oro, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla FINMA.
3.2 Sentenza di prima istanza
Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Per tre delle sei imputazioni di cui al capo d’accusa n. 3, e meglio per le fattispecie concernenti †PP., QQQ. e Q., la prima Corte è giunta alla conclusione che, aiutando i clienti a trasferire o investire il proprio denaro, A. ha svolto, nella sua veste di amministratore di fatto di L. SA, l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione. Dal punto di vista soggettivo, la Corte di prima istanza ha in particolare ritenuto che A. sapeva della necessità di autorizzazione per l’attività svolta. Per i restanti capi d’accusa concernenti GGG., LLL. e OOO., non avendo potuto comprovare un agire a nome di L. SA, la Corte penale del TPF ha invece prosciolto l’imputato. Se egli avesse agito in qualità di amministratore di M. SA, non potrebbe infatti essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
3.3 Posizione degli appellanti (MPC e A.)
Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125) il MPC ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 FINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Mediante dichiarazione d’appello dello stesso giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto di essere prosciolto dal summenzionato reato in relazione ai capi d’imputazione n. 3.1, 3.5 e 3.6. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, il suo scopo nell’accompagnare i clienti a Y. era solo quello di vendere loro orologi e diamanti. Egli nega invece di essersi occupato delle operazioni bancarie in Ungheria e dei rientri dei capitali tramite il circuito ungherese.
3.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato
3.4.1 Giusta l’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
Nel caso concreto, la sanzione di cui all’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Secondo l’art. 14 cpv. 1

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
La LRD si applica agli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
L’art. 2 cpv. 3

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
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f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |
3.4.2 Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
|
1 | Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
2 | Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. |
3 | Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. |
3.4.3 Con riferimento al risultato dell’attività illecita, occorre considerare che l’esercizio di un’attività senza disporre della necessaria autorizzazione costituisce un reato di esposizione a pericolo astratto. Lo svolgimento illecito dell’attività viene punito in considerazione della sua pericolosità e indipendentemente dal realizzarsi di situazioni di pericolo concrete.
3.4.4 In merito agli elementi costitutivi soggettivi dell’infrazione, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 1 - 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
|
a | gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; |
b | gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 46 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
a | accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; |
b | non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi; |
c | non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6. |
3.5 Correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti
Per quanto riguarda la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.5 e 1.1.6.
3.6 Apprezzamento delle prove
3.6.1 Dichiarazioni di †PP. e QQ.
Secondo quanto dichiarato da †PP. dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, i primi contatti con A. sarebbero avvenuti all’inizio dell’autunno del 2014. A suo dire, sarebbe stato A. a consigliare a lei e alla sorella QQ. di trasferire gli averi in Ungheria, spiegando loro che, in un secondo tempo, avrebbero ricevuto indietro una parte dei soldi in contanti e l’altra in diamanti. †PP. ne avrebbe quindi parlato con il proprio consulente bancario il quale, dopo una reticenza iniziale, le avrebbe fatto firmare dei documenti per la chiusura del conto e per il trasferimento dei suoi averi in Ungheria. In quell’occasione erano presenti anche A. e DDD. In merito al viaggio in Ungheria, †PP. ha dichiarato: “A. ci informò che serviva andare in Ungheria per aprire un conto, al fine di poter ultimare il trasferimento di denaro dalla Svizzera all’Ungheria. A. volle che a questo viaggio io fossi presente (…). Questa necessità era dettata dal fatto che il conto in Svizzera presso la SS. SA era a mio nome, e quindi il conto in Ungheria doveva essere a mio nome.” Nel mese di ottobre 2014 †PP. si sarebbe quindi recata in Ungheria insieme a sua sorella QQ., A. e forse DDD. Il viaggio in aereo e il pernottamento in albergo sarebbero stati organizzati da A. con l’aiuto di B. La mattina seguente all’arrivo, †PP. sarebbe stata accompagnata in banca da un’interprete. Con lei in banca, oltre alla sorella QQ. e all’interprete, era presente anche DDD. o B., ma non A. †PP. avrebbe quindi trasferito EUR 110'000.- dal suo conto presso SS. SA a favore del conto a lei intestato presso RR. Bank a Y. Dopo qualche tempo, prima della fine del 2014, B. avrebbe consegnato alla sorella QQ., a ZZ., EUR 30'000.- in contanti e circa EUR 70'000.- in diamanti (v. interrogatorio di †PP. del 2 dicembre 2016, MPC pag. 12-45-0006 e segg.).
Le dichiarazioni di †PP. sono state sostanzialmente confermate dalla sorella QQ., la quale ha tuttavia precisato che il primo incontro con A. sarebbe avvenuto nell’estate del 2015, mentre il viaggio in Ungheria alla fine del mese di agosto 2015. A suo dire, presso la RR. Bank di Y. erano presenti sia B. che A. (v. interrogatorio di QQ. del 2 dicembre 2016, MPC pag. 12-46-0001 e segg.).
3.6.2 Dichiarazioni di GGG.
Dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, GGG. ha dichiarato che DDD., una persona di fiducia con cui lavorava, gli avrebbe presentato A. per investire i suoi risparmi (circa EUR 40'000.- in contanti e EUR 86'000.- depositati sul conto corrente intestato alla moglie presso Banca N.) in preziosi. Non avendo la banca accettato questa tipologia d’investimento, in occasione di un secondo incontro, sempre tra il mese di marzo e aprile 2015, A. gli avrebbe presentato la possibilità di aprire un conto a Y. per effettuare l’operazione. In questa circostanza sarebbe stato presente anche B. GGG. si sarebbe quindi recato a Y. nel mese di maggio 2015, dove avrebbe incontrato A., B. e un altro signore. Presso la banca ungherese, dove la moglie di GGG. avrebbe firmato i documenti per l’apertura del conto, A. non era invece presente. GGG. ricorda con precisione che in quell’occasione gli era stata chiesta una password per l’accesso all’e-banking, in seguito annottata su un foglietto che avrebbe tenuto B. Quest’ultimo aveva con sé un telefonino, modello Nokia di vecchia generazione, sul quale la banca avrebbe inviato i codici per effettuare le operazioni. GGG. non ha saputo dire quali documenti ha firmato la moglie e non esclude che ci fosse una procura su questo conto. GGG. ha infine dichiarato di non avere ancora ricevuto indietro i suoi averi (v. interrogatorio del 9 settembre/6 ottobre 2016, MPC pag. 12-35-0003 e segg.).
In sede di confronto con A., GGG. ha sostanzialmente ribadito quanto dichiarato in precedenza (v. interrogatorio del 12 ottobre 2017, MPC pag. 13-13-0005 e segg.).
3.6.3 Dichiarazioni di LLL.
LLL. ha dichiarato dinanzi agli inquirenti di avere conosciuto A. nel 2013, quando era interessato ad acquistargli un Rolex. I due sarebbero rimasti in contatto e LLL. nel 2014 gli avrebbe acquistato un anello da regalare alla moglie. Quest’ultimo ha riferito di avere successivamente rivisto A. qualche volta per un caffè, precisando che in occasione di uno di questi incontri, crede all’inizio del 2015, avrebbe confidato a A. e B. un suo problema legato alla Voluntary Disclosure. B. gli avrebbe quindi proposto di aiutarlo a recuperare i suoi averi tramite società croate che aveva a disposizione, spiegandogli che gli avrebbe restituito la somma di denaro in contanti, dedotta una commissione del 10%, in tre o quattro tranches. In seguito, A. gli avrebbe chiesto di inviargli la fotografia della sua carta d’identità e della sua licenza di condurre per iniziare le pratiche per l’apertura del conto a Y. LLL. ha poi riferito di essersi recato a Y., crede nel marzo-aprile 2015, dove avrebbe incontrato A. e B. A dire di LLL., sebbene A. fosse presente in banca, quest’ultimo non avrebbe avuto un ruolo attivo nelle operazioni, che erano tutte gestite dall’interprete e da B. LLL. ha poi riferito di essersi recato a Y. una seconda e terza volta per firmare ulteriore documentazione bancaria e che anche in queste occasioni erano presenti sia A. che B. Per quanto crede di ricordare, durante la seconda visita alla banca, avrebbe firmato documentazione per la movimentazione del conto, mentre in occasione della terza visita, avrebbe firmato i documenti necessari per la chiusura del medesimo. LLL. avrebbe quindi trasferito EUR 280'000.- dal suo conto presso MMM. SA in favore di un conto a lui intestato presso la banca di Y. Egli ha infine dichiarato di non avere ancora ricevuto indietro tale somma di denaro (v. interrogatorio del 23 settembre 2016, MPC pag. 12-34-0003 e segg.).
3.6.4 Dichiarazioni di OOO.
Dinanzi alla Polizia giudiziaria federale, OOO. ha dichiarato di avere conosciuto A. nel 2011 in palestra a Milano, dove avrebbe in seguito conosciuto anche B., tramite A. Non potendo aderire alla Voluntary Disclosure a causa di pendenze in Italia, nel mese di febbraio-marzo 2015 avrebbe chiesto a A. come avrebbe potuto rientrare in possesso dei suoi averi depositati in Svizzera e quest’ultimo gli avrebbe detto che si sarebbe informato. A questo punto, B., immagina informato della sua situazione da A., lo avrebbe informato della possibilità di far transitare il denaro su un conto estero, per poi rientrare in possesso del medesimo in contanti, contro una commissione dell’8% per B. Stando a quanto dichiarato da OOO., A. gli avrebbe detto che di B. ci si poteva fidare e che lui in ogni caso gli avrebbe fatto da garanzia per la buona riuscita dell’operazione. OOO. si sarebbe quindi recato con B. e A. a Y. nel mese di giugno-luglio 2015. In banca, dove A. non sarebbe stato presente, OOO. avrebbe firmato della documentazione. Egli avrebbe quindi ordinato due bonifici per complessivi EUR 250'000.- dal suo conto presso la banca N. a favore del conto a lui intestato presso la RR. Bank in Ungheria. In seguito, su indicazione di B., OOO. avrebbe ordinato due bonifici per un importo di EUR 125'000.- ciascuno dal conto ungherese in favore della società PPP. OOO. avrebbe infine ricevuto indietro i soldi da B. in contanti, in Italia, dedotta la commissione dell’8% a favore di quest’ultimo (interrogatorio di OOO. del 16 settembre 2016, MPC pag. 12-43-0001 e segg.).
3.6.5 Dichiarazioni di QQQ.
Secondo quanto dichiarato da QQQ. dinanzi agli inquirenti, A. gli sarebbe stato presentato da un suo consulente bancario svizzero. Non potendo fare rientrare i suoi averi in Italia tramite la Voluntary Disclosure, QQQ. si sarebbe rivolto a A. per investire parte dei suoi averi in preziosi. In occasione di un secondo incontro presso gli uffici di A. a ZZ., dopo aver scelto gli orologi e le pietre da acquistare, QQQ. avrebbe informato A. della sua intenzione di fare rientrare parte dei suoi averi in Italia senza aderire alla Voluntary Disclosure. A. avrebbe quindi spiegato a QQQ. che quest’ultimo si sarebbe dovuto recare in Ungheria per aprire un conto nominativo su cui versare gli averi depositati in Svizzera. Su istruzione di A., QQQ. avrebbe quindi fatto bonificare l’importo di circa EUR 485'000.- su un conto da lui precedentemente aperto in Ungheria. Per l’apertura di tale conto, QQQ. sarebbe stato accolto a Y. da una signora che lo avrebbe accompagnato in banca, dove quest’ultimo avrebbe firmato della documentazione. In quell’occasione, tale signora gli avrebbe consegnato un telefono cellulare con una scheda SIM per la movimentazione del conto. In occasione di un terzo incontro a ZZ., dopo aver visto la merce, QQQ. avrebbe consegnato a A. il telefonino ricevuto in banca a Y. Su questo punto, QQQ. ha dichiarato: “A. ha preso il telefonino nelle sue mani e da quel momento io ho continuato a guardare gli oggetti che mi sono stati presentati e non ho più fatto caso a cosa stesse facendo A. in quel momento. Suppongo che stesse ordinando il bonifico dal mio conto ungherese ad un suo conto.” In tale circostanza, oltre ai diamanti e agli orologi, A. avrebbe consegnato a QQQ. EUR 385'000.- in contanti. Al riguardo quest’ultimo ha precisato: “Questo spiega perché non mi sono interessato della dinamica del telefonino, ovvero perché ero impegnato a contare il denaro a contante.” Confrontato infine con una fattura datata 7 aprile 2015 a lui intestata per l’acquisto di due Rolex ed emessa dalla L. SA (MPC pag. 12-28-0017), QQQ. ha dichiarato di non saperne nulla, ritenendo comunque possibile che i due orologi indicati nella fattura siano quelli acquistati da A. (interrogatorio del 5 ottobre 2016, MPC pag. 12-28-0005 e segg.).
In occasione dell’interrogatorio di confronto con A., QQQ. ha confermato di avere ricevuto gli orologi, i diamanti e la somma in contanti da A. a ZZ. Questionato più volte su tale aspetto, egli ha infine ritenuto possibile che una parte dei contanti l’abbia ricevuta a ZZ. e una parte altrove, tramite una persona da lui designata. Non esclude inoltre di avere visto la merce a ZZ. e che poi A. si sia offerto di portarla in XXX. con i contanti e di consegnarli ad una persona da lui designata. QQQ. non ha potuto infine confermare se il telefonino che gli era stato consegnato in banca a Y. l’abbia consegnato a A. o ad altre persone presenti nell’ufficio a ZZ. (v. interrogatorio di confronto del 20 novembre 2017, MPC pag. 13-20-0005 e segg.).
3.6.6 Dichiarazioni dell’imputato
3.6.6.1 Per quanto attiene alla fattispecie relativa a †PP., A. ha ammesso di essere stato lui a prospettarle l’apertura di un conto in Ungheria, “avendo l’esperienza precedente di GGG.”, ma nega di essere entrato in banca con lei. Secondo l’imputato si sarebbe poi configurato ciò che lui sperava, ovvero accompagnare i clienti nella speranza di vendere loro diamanti o orologi (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0591 e segg.). A suo dire, il denaro trasferito sul conto ungherese sarebbe probabilmente stato girato a una società controllata da HHH. In seguito, HHH. e B. si sarebbero occupati di restituire il denaro alle signore PP. e QQ. in Italia, in parte in contanti ed in parte in diamanti acquistati da A. Alla domanda volta a sapere quale sia stato il guadagno ottenuto per le clienti PP. e QQ., A. ha dichiarato di avere percepito EUR 10'000.-, ma di non essere in grado di precisare quale quota fosse a lui ascrivibile e quale alla L. SA (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.057 e segg).
3.6.6.2 Riguardo al caso GGG., A. ha dichiarato di non ricordare se fosse stato presente insieme a lui all’interno della banca a Y., ma di non poterlo escludere (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0599). GGG. si sarebbe rivolto a A. per acquistare dei diamanti con gli averi depositati in Svizzera. Sarebbe poi stata la banca a fornirgli quale unica alternativa quella di aprire un conto in un paese white list, ciò che GGG. avrebbe fatto tramite B., il quale aveva dei contatti in Ungheria (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF 168.731.059 - 060).
3.6.6.3 Relativamente al caso LLL., A. ha dichiarato di non ricordare se fosse stato lui a consigliargli la soluzione dell’Ungheria e se LLL. avesse effettuato il volo verso l’Ungheria con lui o con B. A. non crede di essere stato presente all’interno dell’istituto bancario in Ungheria. Ha però confermato di avere ricevuto dal cliente sia la foto del suo documento che quella del casellario giudiziale, “per sapere chi fosse lui e se fosse una persona per bene” (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-02.0603).
3.6.6.4 In merito alla fattispecie concernente OOO., A. ha riferito che questo suo amico gli avrebbe chiesto se conosceva un’alternativa alla Voluntary Disclosure e lui lo avrebbe quindi messo in contatto con B. A. ha pure confermato di averlo accompagnato in Ungheria, ma non crede di essere stato presente all’apertura del conto (v. interrogatorio di A. del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-606 e del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.060 e 061).
3.6.6.5 Per quanto concerne infine la fattispecie relativa a QQQ., A. ha dichiarato che il cliente si sarebbe rivolto a lui per acquistare diamanti e orologi. Sempre per ragioni legate alla Voluntary Disclosure, A. gli avrebbe quindi presentato B. L’imputato ha negato di averlo accompagnato in Ungheria e di avere effettuato un pagamento tramite il telefonino. Secondo A., QQQ. non avrebbe ricevuto nulla da lui a ZZ. Parte della merce (diamanti e orologi, non contanti) sarebbe infatti stata consegnata a QQQ. a V. e qualcosa al suo banker a UUU. Il suo interesse “nel seguire questi clienti” sarebbe stato quello di eventualmente vendere loro qualche diamante “se fossero tornati in possesso dei loro averi o se ne avessero altri”. A. ha inoltre negato di conoscere la società PPP. Al quesito di sapere quale sia stato il ricavo per l’operazione concernente QQQ., A. ha dichiarato di avere guadagnato EUR 15'000.- a titolo personale ed EUR 15'000.- come L. SA (v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-589 e segg.; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.061 - 064).
3.6.6.6 Interrogato nel corso dei pubblici dibattimenti d’appello sul suo ruolo e quello di B. nelle operazioni legate all’Ungheria (CAR pag. 7.400.024 e segg.), A. ha spiegato che il primo cliente, GGG., si sarebbe rivolto a lui per acquistare dei diamanti, ma la banca gli avrebbe detto che non avrebbe più pagato nessuna prestazione da conti correnti di italiani verso società svizzere, informandolo della possibilità di aprire un conto corrente in un paese white list. A. gli avrebbe quindi presentato B. per fargli una cortesia, siccome quest’ultimo gli parlava sempre di un certo HHH. che aveva contatti con la banca ungherese. A dire di A., erano comunque i banker che consigliavano ai clienti di aprire un conto in un paese white list e il cliente veniva da lui con questa indicazione. L’imputato ha ammesso di avere accompagnato i clienti in Ungheria, ma in banca sarebbe entrato una volta sola e non sapeva che cosa avveniva una volta che il cliente aveva trasferito i suoi averi in Ungheria perché era una cosa che gestivano B. e HHH. Confrontato con le dichiarazioni di LLL., secondo cui A. gli avrebbe chiesto le fotografie della sua carta d’identità e della sua licenza di condurre per avviare le pratiche per l’apertura del conto a Y., quest’ultimo ha affermato che probabilmente questi documenti gli erano stati chiesti da B. Interrogato sui documenti concernenti la società PPP. rinvenuti sulla sua scrivania e nel suo telefonino, A. ha riferito che B. gli avrebbe detto di darli a qualcuno. Per queste sue prestazioni, A. non avrebbe ricevuto alcun compenso, se non tramite le vendite dei suoi prodotti. Stando a quanto da lui dichiarato, egli accompagnava i clienti in Ungheria con l’intento di vendere loro diamanti. A questo proposito, egli ha dichiarato: “Guardi a dire la verità, diverse di queste persone (…) mi hanno chiesto loro di andare. Perché il problema grosso è che il personaggio che gli faceva le operazioni era quel personaggio lì. Io sono quel personaggio qui. Evidentemente alle persone dava, visto che glielo avevo presentato io, un po’ di fiducia magari che io ci fossi.” Ha poi aggiunto: “B. con tutto il bene che gli volevo ai tempi sembra un ragazzino. Magari poi i fatti si sono determinati in un’altra maniera, però magari io sono un uomo, B. non è magari la persona che poteva destare la
maggiore fiducia. Oltretutto io parlo l’inglese come l’italiano, cosa che magari per altri non è così. Magari un cliente ha preferenza di avere di fianco un uomo come me, soprattutto magari la signora PP. che abbiamo nominato, che non era capace neanche di stare in piedi e che invece doveva camminare ed è venuta con me.”
3.6.7 Dichiarazioni di B.
Interrogato sulla vicenda concernente †PP., B. ha dichiarato che era A. ad occuparsi della consulenza ai clienti. Egli non ricorda di avere consegnato contanti o diamanti in Italia. Ha inoltre dichiarato di non sapere a quanto possa ammontare il guadagno relativo a questa operazione in quanto se ne occupava A. Riguardo a GGG., B. ha negato di essere stato in possesso dei dati di accesso all’e-banking e di essere stato lui ad occuparsi del rientro della somma di denaro. Anche in merito a LLL., B. ha riferito che della consulenza e della gestione dell’operazione si sarebbe occupato A. In riferimento alla vicenda concernente OOO., B. ha negato di avergli mai consegnato il denaro in Italia (interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0038 e segg.).
Sentito ai pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.052 e segg.) in merito al suo ruolo e quello di A. nella vicenda, B. ha dichiarato di avere ricevuto il contatto della banca di Y. da HHH. A suo dire, i clienti erano amici o conoscenti di A. e molte volte lui li avrebbe conosciuti solo in aereo oppure a Y. Stando a quanto dichiarato da B., era A. che prendeva gli accordi con i clienti. Anche il compenso per l’operazione veniva stabilito da A. quando prendeva gli accordi con il singolo cliente. A B. spettava comunque un rimborso spese oltre che un importo a titolo di regalia. Secondo B., A. sapeva del rientro dei capitali in Italia. Egli non ricorda tuttavia in quali casi se ne sarebbe occupato A. personalmente. Nelle occasioni in cui B. partecipava alla restituzione, egli restituiva quello che gli veniva dato da A., secondo le disposizioni di quest’ultimo.
3.7 Conclusioni
3.7.1 Come già illustrato dalla prima istanza, il presente complesso fattuale, ad eccezione della fattispecie riguardante Q., concerne il cosiddetto “circuito di Y.” (v. 9.7 della sentenza impugnata). I clienti italiani che per determinati motivi non potevano aderire alla Voluntary Disclosure in Italia, venivano consigliati ed assistiti nell’apertura di un conto personale presso una banca sita in un paese white list, in casu l’Ungheria, conto sul quale venivano in seguito bonificati gli averi presenti sulla relazione elvetica. In un secondo tempo, tali averi venivano trasferiti su un conto controllato da A. o B. La somma trasferita, dedotta un’eventuale commissione, veniva quindi restituita ai clienti in Italia in contanti o sotto forma di diamanti o orologi (v. supra consid. 3.6).
A. e B., confrontati con le dichiarazioni dei clienti interrogati, si sono attribuiti reciprocamente le responsabilità della vicenda. Infatti, mentre A. sostiene di avere aiutato i clienti che non potevano aderire alla Voluntary Disclosure presentando loro B. e accompagnandoli in Ungheria senza tuttavia partecipare alle operazioni di apertura del conto e alla restituzione degli averi in Italia, B. ha sempre dichiarato che sarebbe stato A. a prendere gli accordi con i clienti e ad occuparsi della gestione dell’operazione.
Ora, considerate tutte le dichiarazioni dei clienti interrogati, questa Corte ritiene che, sebbene alcune presentino piccole imprecisioni, le stesse siano del tutto credibili in quanto coerenti, circostanziate e disinteressate. Tali dichiarazioni, a mente di questa Corte, dimostrano chiaramente che A. ha partecipato attivamente ed in modo essenziale alle operazioni legate al “circuito ungherese”, secondo una successione di azioni che si sono sostanzialmente ripetute per ogni singolo cliente di cui alle imputazioni in oggetto (tranne che nel caso Q.). In tutti i casi citati, è stato infatti l’imputato a prestare consulenza ai clienti in merito alla soluzione dell’Ungheria, sebbene nel caso QQQ. non sia stato chiarito se l’idea di trasferire i propri averi in un paese white list sia nata da un banker o da A. A questo scopo i clienti venivano messi in contatto con B. che aveva i contatti con la banca ungherese. Tuttavia, anche in questa fase A. partecipava attivamente all’operazione, procurandosi in determinati casi i documenti necessari (v. documenti ricevuti da LLL. e quelli rinvenuti sulla sua scrivania e nel suo telefonino) e accompagnando personalmente i clienti in Ungheria. Quanto appena descritto è stato per altro in gran parte confermato dallo stesso imputato, il quale ha sempre ammesso di avere aiutato i clienti nella speranza di vendere loro diamanti.
Va inoltre rilevato come l’accompagnamento in Ungheria da parte dell’imputato sia stato indispensabile per la buona riuscita dell’operazione. Infatti, come dichiarato dallo stesso A., quest’ultimo parlava l’inglese come l’italiano. Inoltre, i clienti si fidavano di lui, che a differenza di B. dava la parvenza di essere un uomo e non un ragazzino (v. dichiarazioni dello stesso imputato, supra consid. 3.6.6). A mente di questa Corte, la questione se l’imputato fosse stato presente o meno in banca e alla consegna degli averi in Italia può dunque restare aperta, considerato che il suo ruolo nella vicenda si è rivelato comunque essenziale.
3.7.2 Per quanto concerne la fattispecie relativa a Q., si rimanda a quanto esposto al consid. 2.6.1.
3.7.3 La prima Corte si è già posta il quesito di sapere in veste di quale società A. abbia agito nell’ambito delle presenti imputazioni, se quale amministratore di L. SA o quale amministratore di M. SA. Questo perché non potrebbe essergli imputato di avere agito senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
Questa Corte si è inoltre posta il quesito se, per quanto riguarda le altre fattispecie, dovrebbe essere vagliata l’eventualità, menzionata dal MPC in sede di requisitoria d’appello, che l’imputato abbia agito a titolo personale, indipendentemente da una sua società. Tale possibilità, non essendo contemplata nell’atto d’accusa, non può tuttavia essere presa in considerazione.
La Corte d’appello è dunque giunta alla conclusione che per i capi d’accusa riguardanti LLL., OOO. e GGG., non essendo possibile accertare un agire a nome di L. SA o di M. SA, l’imputato deve essere prosciolto dalle accuse di cui ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4.
3.7.4 Per quanto concerne quindi i restanti capi d’accusa (3.1, 3.5 e 3.6), questa Corte rileva quanto segue: Relativamente al caso Q., questa Corte ha già accertato che A. (v. supra consid. 2.6.2), tramite la L. SA, ha agito quale intermediario finanziario ai sensi dell’art. 14

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | agli intermediari finanziari; |
b | alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7 |
2 | Sono intermediari finanziari: |
a | le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; |
abis | i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi); |
b | le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; |
bbis | i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; |
c | gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; |
d | le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; |
dbis | le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); |
dquater | i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); |
dter | i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; |
e | le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD); |
f | gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; |
g | i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). |
3 | Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: |
a | negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); |
b | forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; |
c | commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; |
d | ... |
e | ... |
f | effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; |
g | custodiscono o gestiscono valori mobiliari. |
4 | Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
c | le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; |
d | gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; |
e | i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
3.7.5 Per quel che riguarda infine il requisito dell’agire a titolo professionale, si rinvia infine al consid. 2.6.3 della presente decisione.
3.7.6 A., per l’attività svolta quale amministratore di fatto di L. SA, non essendo la stessa affiliata ad un OAD, necessitava quindi dell’autorizzazione della FINMA, autorizzazione che l’imputato in casu non aveva richiesto.
3.7.7 Quanto al profilo soggettivo, avendo in passato seguito dei corsi OAD in qualità di amministratore di M. SA, l’imputato era sicuramente consapevole del suo obbligo di richiedere un’autorizzazione della FINMA.
3.7.8 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere riconosciuto colpevole di violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
4. Commisurazione della pena
4.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
4.2 Come già l’art. 63

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 63 - 1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: |
|
1 | Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: |
a | l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e |
b | vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato. |
2 | Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. |
3 | L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi. |
4 | Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se: |
|
a | l'autore ha agito: |
a1 | per motivi onorevoli, |
a2 | in stato di grave angustia, |
a3 | sotto l'impressione d'una grave minaccia, |
a4 | ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva; |
b | l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima; |
c | l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione; |
d | l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui; |
e | la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. |
4.3 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
4.4 Secondo l’art. 49 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
(DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del TF 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).
4.5 Giusta l’art. 2

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 9 - L'articolo 68 del Codice penale6 sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
|
1 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato. |
2 | Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante. |
3 | La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta. |
4 | Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 9 - L'articolo 68 del Codice penale6 sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 9 - L'articolo 68 del Codice penale6 sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione. |
4.6 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
Nel caso in esame, la prima Corte ha correttamente stabilito che il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
|
1 | La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
2 | La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente. |
4.7 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
4.8. Per quanto concerne anzitutto gli elementi costitutivi oggettivi del riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
Occultando, rispettivamente lasciando che venisse occultato il denaro di origine criminale nelle cassette di sicurezza poste all’interno della cassaforte in uso alle sue società, A. ha senza dubbio violato il bene giuridico protetto dalla normativa, in casu l’amministrazione della giustizia estera e meglio l’eventuale pretesa confiscatoria estera. Trattasi inoltre di un’importante somma di denaro che è stata rinvenuta soltanto in occasione di una perquisizione. Anche questa Corte, così come la prima istanza, ritiene tuttavia che tale atto non abbia comportato un livello di intensità preparatoria ed esecutiva tale da intravvedervi una particolare energia criminale.
Dal profilo soggettivo, anche questa Corte è giunta al convincimento che A. ha agito con dolo diretto (cfr. supra consid. 1.2.5.5). Egli sapeva dell’origine illecita del denaro, ma ciò nonostante ha contribuito ad occultare il medesimo nelle citate cassette di sicurezza. Infine, malgrado non sia stato possibile chiarire se A. abbia agito per scopo di lucro, non si ravvisa nemmeno una situazione di emergenza o di tentazione tale da giustificare un’attenuazione della pena.
Tenuto conto di quanto precede, anche questa Corte, così come la Corte di prima istanza, considera la colpa di A. in relazione al reato di riciclaggio di denaro come di media gravità, ritenendo adeguata, a titolo di pena di base per tale reato, una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere.
4.9 Tale pena deve poi essere adeguatamente aumentata in considerazione degli ulteriori reati oggetto di condanna (v. supra consid. 5.6). Per quanto concerne le violazioni dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
4.9.1 In relazione alla ripetuta violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |
4.9.2 Per quanto concerne la violazione dell’art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
|
1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
4.9.3 Tenuto conto delle predette circostanze, anche questa Corte, così come la Corte di primo grado, considera la colpa di A. per la ripetuta violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
La Corte d’appello ritiene quindi adeguato un aumento della pena di base di 80 aliquote giornaliere (60 aliquote per la ripetuta violazione dell’art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
4.10 Per quanto attiene alle circostanze personali legate all’autore, si rileva che la sua situazione personale e patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza. A., cittadino italiano e titolare di un permesso B, è coniugato e non ha figli. Egli svolge tuttora l’attività di commerciante per la società L. SA, dalla quale percepisce un reddito mensile netto di fr. 6'500.- che va ad aggiungersi a quello di ca. 3'000.- derivante da compravendite personali. La moglie percepisce invece un reddito mensile netto di fr. 4'000.-. Oltre a una Jeep Wrangler, A. dispone di sostanza mobiliare per fr. 2'085'000.-. Quali spese mensili, nel formulario sulla situazione personale e patrimoniale l’appellante ha indicato unicamente l’importo di fr. 1'375.- corrispondente alla metà del canone di locazione (che divide con la moglie) e quello di fr. 400.- quale premio della cassa malati. Egli ha inoltre indicato di avere debiti di fr. 10'000.- annuali per il leasing dell’automobile (v. formulario sulla situazione personale e finanziaria, CAR pag. 6.200.008 - 010; interrogatorio dell’imputato del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.002 - 006). Dall’estratto del registro delle esecuzioni figurano, a suo carico, esecuzioni per un importo complessivo di fr. 397.90, nel frattempo estinte (CAR. pag. 6.401.010 e seg.). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano non risultano precedenti penali a suo carico (CAR pag. 6.401.005, 008 e seg.).
A sfavore dell’appellante vi è da ritenere che per i reati di cui agli art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del TF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria (sospesa, v. infra consid. 12.12) e che la situazione finanziaria di A. gli permette senz’altro di non incorrere in gravi problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al pagamento di una pena pecuniaria (sospesa).
Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze del caso concreto, anche questa Corte considera adeguata una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere.
4.11 Per quel che concerne l’aliquota giornaliera, considerata la situazione personale e finanziaria dell’imputato (v. supra consid. 4.10) e tenuto conto della costante prassi del TPF, la Corte d’appello ritiene adeguato un importo di fr. 200.-.
4.12 Come già ritenuto in prima istanza, le condizioni formali per ammettere A. al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
5. Misure
5.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha ordinato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, degli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2 a 4.19 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 a favore degli aventi diritto (v. punto 4 del dispositivo, CAR pag. 1.100.102). Come indicato precedentemente, il punto 4 del dispositivo della citata sentenza, essendo rimasto incontestato, va qui ripreso integralmente.
5.2 La Corte penale del TPF ha invece condannato A. al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
|
1 | Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
2 | Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. |
3 | ...118 |
Mediante dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha impugnato sia la decisione concernente il risarcimento equivalente che quella relativa al mantenimento del sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata a M. SA presso Banca N., V.
A mente di questa Corte, nessun appunto può essere mosso alla decisione del primo giudice di condannare l’imputato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione ai sensi dell’art. 71 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
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1 | Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
2 | Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. |
3 | ...118 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
6. Spese procedurali
6.1 Quadro normativo
Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1


Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1





Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1





6.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza
6.2.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha condannato l’imputato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'260.-. Per determinare tale importo, il tribunale di prima istanza ha considerato il parziale proscioglimento dell’imputato, stabilito in ca. il 60% delle imputazioni a suo carico. Il primo giudice ha quindi posto a carico di A. l’importo di fr. 2'060.-, pari al 40% dell’importo richiesto dal MPC per le spese d’istruttoria e l’importo di fr. 1'200.-, corrispondente al 40% dell’emolumento di fr. 3'000.-, ritenuto adeguato per il procedimento di prima istanza (v. sentenza impugnata consid. 12.2 e 12.3). A copertura delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza, la Corte penale ha ordinato la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto 6. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4

6.2.2 Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza dell’appellante per tutti i reati ritenuti in prima istanza, anche la ripartizione delle spese procedurali stabilita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3


6.3 Spese della procedura d’appello
Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (v. supra consid. 7.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di fr. 4'600.-, da porre a carico dell’appellante in ragione di 1/2 (fr. 2'300.-), ritenuto che l’imputato e la sua società (L. SA), a fronte dell’appello presentato dal MPC, siano risultati soccombenti nella causa per circa la metà (art. 428 cpv. 1

7. Ripetibili
7.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |





7.2 Sempre in considerazione del parziale proscioglimento dell’imputato (v. supra consid. 7.2.1), il tribunale di prima istanza gli ha riconosciuto un’indennità per le spese legali sostenute pari a fr. 52'000.- arrotondati (v. sentenza impugnata consid. 13.4.5). Tale retribuzione appare a questa Corte senz’altro giustificata. Pertanto, anche su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
7.3 Nell’ambito della presente procedura d’appello, A. ha chiesto un’indennità per spese legali pari a fr. 13'105.75. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 19 aprile 2022 (CAR pag. 7.300.049 - 051).
Questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e spese siano state correttamente documentate e giustificate. Tuttavia, in casi come il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, deve essere applicata la tariffa oraria di fr. 230.- come da prassi. La retribuzione per le prestazioni fatturate dalla difesa a titolo di onorari deve perciò essere quantificata in fr. 8'797.50 (h 38.15 a fr. 230.-).
Considerato il totale delle spese di fr. 693.75, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |

8. Pretese a titolo di riparazione del torto morale
8.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha respinto la richiesta d’indennizzo a titolo di riparazione del torto morale presentata da A., ritenuto come non sia stato circostanziato né comprovato in che modo l’attività dell’imputato sarebbe stata pregiudicata dal procedimento penale a suo carico (v. sentenza impugnata consid. 13.5).
8.2 Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha nuovamente postulato il riconoscimento di un’indennità a titolo di riparazione del torto morale pari a fr. 20'000.-.
8.3 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c

Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49

8.4 Nel caso concreto, l’imputato non ha reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali in riferimento al procedimento in oggetto. Se è pur vero che una procedura come quella in disamina comporta delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto, la particolare gravità della lesione subita deve essere sufficientemente sostanziata, ciò che l’imputato in concreto non ha fatto. Pertanto, la richiesta d’indennizzo a titolo di riparazione del torto morale avanzata da A. deve essere respinta.
9. Pretese di L. SA ex art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
9.1 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha respinto la richiesta d’indennizzo ai sensi dell’art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
9.2 Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.236 - 238) la L. SA ha postulato il riconoscimento di un indennizzo ex art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
9.3 Giusta l’art. 434 cpv. 1


L’art. 433 cpv. 2


SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
9.4 Nella fattispecie, la L. SA sostiene di aver patito un pregiudizio a causa del sequestro dell’inventario e delle relazioni bancarie disposto nell’ambito del procedimento penale a carico di A. Stando ai conti economici 2015-2020 prodotti dalla società, i ricavi (lordi) da rivendita merce sarebbero stati molto più elevati nel 2015, anno precedente il sequestro (fr. 3'282'017.42) e nel 2020, quando la società è rientrata in possesso del proprio inventario (fr. 1'469'707.05) rispetto agli altri anni (2016-2019). L’istante ha quindi quantificato l’ammontare dell’indennizzo operando una media tra i margini operativi (ricavi da rivendita di merce ./. costi acquisto merce) del 2015 e del 2020 (v. istanza del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.721.001 e segg.). In sede d’appello, la società ha richiamato tale metodo di calcolo, pur menzionando la facoltà del giudice di determinare il danno secondo equità (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.017 e seg.).
Secondo questa Corte, non è stato dimostrato che la diminuzione del ricavo da rivendita merce dal 2016 in avanti sia dovuta al sequestro dell’inventario e delle relazioni bancarie della società. Come osservato dalla Corte penale, nel 2014, prima del sequestro, il ricavo da rivendita merce era addirittura inferiore a quello realizzato nel 2018 e nel 2019. Già solo per questo motivo, non può essere seguita la tesi dell’istante, che vorrebbe che il calcolo fosse basato sui conti economici 2015-2020. Per il resto, in conformità con l’art. 82 cpv. 4

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
La Corte d’appello pronuncia:
I. Accertamento della crescita in giudicato della sentenza di prima istanza
La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 è cresciuta in giudicato in relazione al punto n. 4 del dispositivo (sequestro).
II. Nuova sentenza
1. A. è prosciolto dall’accusa di:
1.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
1.2 attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
2.1 riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
2.2 carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
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1 | Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.430 |
2 | Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.431 |
2.3 attività senza autorizzazione riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 44 - 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997104 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.105 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...106 |

SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro LRD Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina - 1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
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1 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. |
2 | Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: |
a | dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
b | godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; |
c | anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e |
d | le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
3 | Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. |
3. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna.
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.
4. A. è condannato al pagamento delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza in ragione di fr. 3’260.-.
5. A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
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1 | Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
2 | Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. |
3 | ...118 |
Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata M. SA presso Banca N., V.
6. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono accolte limitatamente a fr. 52'000.- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
7. Le pretese a titolo di indennizzo di L. SA sono respinte (art. 434

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
8. A copertura delle spese d’istruzione e delle spese procedurali di prima istanza viene ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo di cui al punto 6. del presente dispositivo (art. 442 cpv. 4

III. Spese della procedura d’appello
1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi), consistenti in complessivi fr. 4'600.-, sono posti a carico di A. in ragione di fr. 2'300.-.
Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione.
2. A A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 5'111.05 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Blum Leda Ferretti
Intimazione a (atto giudiziale):
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Per l’imputato A.: Avv. Luca Marcellini
- Per la società L. SA: Avv. Luca Marcellini
Copia a (brevi manu):
- Corte penale del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione (per l’esecuzione)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78




L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e

Spedizione: 11 novembre 2022