Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 60/2016
Sentenza del 16 febbraio 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Karlen, Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Domenico Zucchetti,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
votazione federale del 28 febbraio 2016 in merito alla Modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo),
ricorso contro la decisione emanata il 27 gennaio 2016 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La votazione federale sulla "Modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo) " è stata fissata al 28 febbraio 2016. Su questo oggetto, il 20 gennaio 2016, presso l'aula magna delle scuole elementari di Massagno ha avuto luogo un dibattito pubblico, introdotto da una presentazione sul tema da parte di un funzionario dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).
B.
Con ricorso del 23 gennaio 2016, completato il 25 gennaio seguente, Domenico Zucchetti è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Contesta il contenuto dell'informazione data dall'USTRA nel corso della citata serata, poiché, per motivi che esulano dalla volontà del funzionario, l'informazione divulgata sarebbe superata, non attuale e quindi non completa e obiettiva, in particolare perché non considererebbe le recenti risultanze scaturite da un rapporto dell'11 novembre 2015 fatto allestire dal citato Ufficio. Il Consiglio federale dovrebbe pertanto informare in maniera completa i cittadini, motivo per cui occorrerebbe sospendere la votazione.
C.
Con decisione del 27 gennaio 2016 il Governo cantonale, rilevato che la tematica riguarda l'intero territorio nazionale ed esula quindi dalla sua competenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
D.
Avverso questa decisione il 2 febbraio 2016 Domenico Zucchetti presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di sospendere/annullare la votazione e, in via eventuale, che il Tribunale federale adotti i provvedimenti necessari per fare in modo che la popolazione possa essere informata correttamente; postula inoltre di sostituire le schede di voto sulla votazione in esame "con una domanda più appropriata".
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
1.2. Secondo l'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
|
1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
|
1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
1.3. La legittimazione del ricorrente, avente diritto di voto nell'affare in causa, è pacifica (art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
1.4. Di massima, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.
2.1. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la vertenza riguarda l'intero territorio nazionale.
2.2. Secondo l'art. 77 cpv. 1 lett. b
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
|
1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
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1 | Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale. |
2 | Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169 |
3 | I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
2.3. Le censure ricorsuali si incentrano in sostanza sulla portata del nuovo rapporto dell'USTRA che, come a ragione ritenuto dal Governo ticinese, riveste una portata non solo a livello cantonale, ma federale. Per di più, sebbene nelle conclusioni davanti al Consiglio di Stato il ricorrente chiedeva di adottare tutti i provvedimenti del caso per informare correttamente la popolazione, è manifesto che in sostanza egli, in modo ragionevole, postulava che questa informazione fosse estesa anche ai cittadini degli altri Cantoni.
Il Consiglio di Stato, accertato che il ricorso del 23 gennaio 2016 è stato presentato mediante invio raccomandato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, termine che dev'essere imperativamente osservato, l'ha ritenuto tempestivo (art. 77 cpv. 2
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
3.
3.1. Il ricorrente chiede di sospendere/annullare la votazione litigiosa. In via eventuale domanda al Tribunale federale di " prendere i provvedimenti del caso per fare in modo che la popolazione possa essere informata correttamente ". Visto l'esito del ricorso, questa conclusione non dev'essere esaminata oltre, ricordato nondimeno che non spetterebbe se del caso al Tribunale federale adottare i richiesti provvedimenti. L'art. 79 cpv. 2
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni - 1 Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. |
|
1 | Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. |
2 | Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione. |
2bis | Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.164 |
3 | Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166 |
3.2. Il ricorrente osserva che durante il fine settimana del 30 e 31 gennaio 2016, prendendo conoscenza delle spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare litigiosa, ha rilevato che la domanda posta ai cittadini, che figura sulla scheda di voto, segnatamente " Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) ( Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo) ? ", il termine "Risanamento" è stampato in grassetto. Ne deduce che la domanda, sebbene riprenda la formulazione della relativa legge, sarebbe nondimeno ingannevole, fuorviante e illecita, poiché negli articoli della stessa non figura il contestato termine. Nelle conclusioni chiede quindi al Tribunale federale di "sostituire le schede di voto con una domanda più appropriata".
3.3. Questa conclusione, nuova, è inammissibile (art. 99 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
|
1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
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1 | Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: |
a | violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); |
b | irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); |
c | irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). |
2 | Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162 |
Si può nondimeno osservare, per economia di giudizio, che la censura non meriterebbe comunque tutela. In effetti, come ancora si vedrà, un'impugnazione diretta delle spiegazioni del Consiglio federale è inammissibile (consid. 6.7; DTF 138 I 61 consid. 7.3 pag. 86).
4.
4.1. La garanzia della libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto dell'art. 34 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
4.2. In tale ambito la giurisprudenza del Tribunale federale esige che gli atti che secondo gli aventi diritto di voto potrebbero falsare l'esercizio della volontà popolare devono essere impugnati immediatamente, senza attendere l'esito dello scrutinio, affinché eventuali vizi inerenti ad atti preparatori possano essere corretti prima della votazione ed evitarne in tal modo la ripetizione; in caso contrario, di massima, il diritto di impugnare la votazione decade (DTF 140 I 338 consid. 4.4 pag. 341 e rinvii; sentenza 1C 275/2015 del 10 giugno 2015 consid. 2.6 in fine, in: RtiD II-2015 n. 2 pag. 11). In effetti, una votazione può difficilmente essere ripetuta sulla base delle medesime premesse e condizioni (DTF 138 I 61 consid. 8.7 pag. 95).
4.3. La garanzia dei diritti politici ancorata nella Costituzione federale (art. 34 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
4.4. Dall'art. 34 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
4.5. In questo contesto una regolamentazione specifica è prevista soltanto dall'art. 10a
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto - 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
|
1 | Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
2 | In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. |
3 | Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. |
4 | Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. |
1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.
3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.
5.
5.1. Nel messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2013 sulla modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (Risanamento galleria autostradale del San Gottardo; FF 2013 6267) e nelle relative spiegazioni del Consiglio federale si osserva che la galleria autostradale del San Gottardo, lunga 16,9 chilometri, è stata inaugurata il 5 settembre 1980 ed è quindi in esercizio da oltre 30 anni. Tra il 2020 e il 2025, a più di 40 anni dalla sua apertura, dovrà essere risanata e rinnovata. Senza questi lavori, dal 2025 non sarà più possibile garantirne la totale funzionalità e quindi la sicurezza (messaggio pag. 6268). Per farlo è necessario chiuderla completamente al traffico per lungo tempo. Allo scopo di evitare una lunga interruzione del collegamento autostradale, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di costruire dapprima un secondo traforo; non appena ultimata la seconda galleria, la prima sarà chiusa e risanata. Terminati i lavori di costruzione e risanamento, nel 2030 secondo i piani, ambedue i trafori saranno percorribili. La capacità di transito della galleria non aumenterà: per legge in ciascuna galleria la circolazione avverrà su un'unica corsia per senso di marcia, a
vantaggio della sicurezza. La costruzione della nuova galleria e il risanamento di quella esistente costano circa 2,8 miliardi di franchi. La galleria attuale potrebbe essere risanata anche senza costruire una seconda canna, ciò che, per ovviare alla chiusura della galleria, imporrebbe la realizzazione temporanea di servizi di treno navetta per automobili e autocarri. Sarebbero quindi necessarie stazioni di carico destinate ad essere smantellate al termine del risanamento. Questa variante costerebbe tra 1,2 e 2 miliardi di franchi. Una seconda canna apporterebbe vantaggi permanenti aumentando la sicurezza, permettendo di agevolare anche i futuri risanamenti (spiegazioni, pag. 41).
5.2. Anche nelle spiegazioni sulla votazione il Consiglio federale rileva d'aver esaminato i vantaggi e gli svantaggi di diverse varianti, optando per la realizzazione di una seconda canna, affinché l'asse del San Gottardo possa restare aperto anche durante i lavori di risanamento. Se la proposta è respinta, il risanamento dovrà essere eseguito senza un nuovo traforo. Tecnicamente il progetto è attuabile, ma la galleria dovrebbe restare completamente chiusa per un lungo periodo e sarebbero necessarie stazioni di carico su ferrovia per le automobili e per i mezzi pesanti.
6.
6.1. L'atto di ricorso si incentra e si esaurisce in sostanza sul fatto che il 16 novembre 2015 l'USTRA ha reso accessibile sul proprio sito internet il "Rapporto misure transitorie galleria autostradale San Gottardo" dell'11 novembre 2015, allestito su suo mandato da parte di una società zurighese ("Gotthard-Strassentunnel, Erhaltungsplanung Bericht, Gesamterneuerung des Gotthard-Strassentunnels in den Jahren 2025, 2030 oder 2035", disponibile solo in lingua tedesca, scaricabile da: http://www.astra.admin.ch/themen/nationalstrassen/07073/index.html?lang=it).
Il ricorrente adduce che il 20 gennaio 2016 a Massagno durante un dibattito pubblico in merito alla votazione in esame, introdotto da una presentazione da parte di un funzionario dell'USTRA, questi, per motivi che esulerebbero dalla sua volontà, non avrebbe tuttavia dato informazioni obiettive e complete sul tema. Richiama poi una lettera di un ingegnere, che segnala un altro fatto simile avvenuto il giorno seguente nel quadro di un analogo dibattito a Lugano.
Sostiene che dal 2009 si era ipotizzato che la soletta intermedia, ossia il soffitto intermedio della galleria sopra la quale vi sono i canali di ventilazione, stesse subendo un processo di deterioramento veloce: si partiva quindi dall'assunto che entro il 2025, in prossimità dei portali, la soletta avrebbe ceduto e sarebbe stato necessario abbatterla e rifarla, chiudendo per un lungo periodo la galleria. Poiché la soletta forma un corpo unico con la volta, il rifacimento della prima comporterebbe anche quello integrale della seconda. La ricostruzione dell'interno di tutta la galleria ne avrebbe comportato la chiusura per tre anni. Nel 2010 sono state valutate una serie di varianti, sottoposte al Consiglio federale. Quest'ultimo, esaminatele, è giunto alla conclusione che un risanamento e un rinnovo integrale della galleria senza seconda canna sarebbe sostanzialmente fattibile, ma comporterebbe considerevoli svantaggi (Variante 1, con varianti 1A, 1B e 1C). Ha di conseguenza optato per la realizzazione di una seconda canna e il successivo risanamento di quella esistente, senza tuttavia ampliarne le capacità. Terminato il risanamento, in ciascuna canna dovrà essere operativa una sola corsia di marcia (Variante 2, che prevede la
chiusura della galleria per complessivi 140 giorni; FF 2013 pag. 6272 seg.).
6.2. Il ricorrente adduce che il rapporto dell'11 novembre 2015 avrebbe confermato i rilevamenti e le soluzioni proposte nel 2010, tranne per quanto atterrebbe alla soletta intermedia, per la quale vi sarebbe stato un radicale cambiamento di prospettiva, poiché la sua corrosione potrebbe essere arrestata applicandovi uno stato protettivo, per cui fino al 2035 la soletta non dovrebbe creare problemi. Ne deduce che il principale problema, che imponeva la chiusura entro il 2025, sarebbe risolto. Richiama poi la risposta data il 21 settembre 2015 dal Consiglio federale a una domanda del Consigliere nazionale Fabio Regazzi, secondo cui una chiusura della galleria potrebbe essere evitata durante le misure transitorie (domanda 15.5514; scaricabile da http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch id=20155514). Il ricorrente sostiene che vi sarebbe quindi la possibilità di un risanamento della galleria senza le sue chiusure prolungate. Al suo dire, l'invocato rapporto avrebbe modificato completamente la situazione, poiché il motivo che era alla base della proposta di raddoppio della galleria, oggetto di aspre critiche nella campagna che precede la votazione, sarebbe caduto.
6.3. Egli incentra le sue critiche sul fatto che, nel quadro del già citato dibattimento pubblico, il collaboratore dell'USTRA non avrebbe menzionato il rapporto del novembre 2015, fondando la sua esposizione sui fatti anteriori alla sua pubblicazione, ossia su dati che sarebbero superati. Critica che nella presentazione non sarebbe stato indicato che, in seguito alle risultanze del nuovo rapporto, nell'ipotesi di un no al raddoppio vi sarebbe più tempo per esaminare eventuali soluzioni alternative. Al suo dire, questa mancata informazione, impostagli per rispetto delle decisioni dell'Assemblea federale e dell'art. 10a cpv. 3 e
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto - 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
2 | In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. |
3 | Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. |
4 | Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. |
l'urgenza di interventi di sostituzione della soletta, mentre, sempre al suo dire, attualmente sarebbe certo che fino al 2035 la galleria potrebbe essere mantenuta funzionale e sicura.
6.4. Il ricorrente accenna a una "limitazione eccessiva per i professionisti", perché gli ingegneri dell'USTRA, assoggettati al codice deontologico, dovrebbero poter esprimere liberamente le loro convinzioni alla pari di qualsiasi cittadino, e accertato il preteso cambiamento radicale della situazione, dovrebbero poterlo segnalare. La critica, volta a tutelare la libertà di espressione di terzi, è inammissibile.
6.5. Nelle considerazioni riassuntive del gravame, il ricorrente riconosce espressamente che il Tribunale federale deve attenersi alle norme federali, motivo per cui anche nell'ipotesi in cui dovesse accertare che l'art. 10a
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto - 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
2 | In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. |
3 | Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. |
4 | Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. |
6.6. Quest'ultimo assunto è corretto, ricordato che le leggi federali, in concreto la LDP, sono determinanti per il Tribunale federale (art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto - 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
2 | In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. |
3 | Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. |
4 | Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto - 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
2 | In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. |
3 | Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. |
4 | Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
6.7. Il tale ambito giova rilevare che secondo l'art. 189 cpv. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 11 - 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede. |
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1 | La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede. |
2 | Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche soltanto se gli autori degli stessi dichiarano per scritto che tali fonti non hanno contenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.23 |
3 | Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili), al minimo tre e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. I testi in votazione e le spiegazioni possono essere distribuiti anche prima.24 La Cancelleria federale li pubblica in forma elettronica almeno sei settimane prima del giorno della votazione.25 26 |
4 | I Cantoni possono, per legge, autorizzare i Comuni ad inviare un unico esemplare (testi e spiegazione) per economia domestica, a meno che un membro di quest'ultima avente diritto di voto esiga l'invio personale.27 |
Nella misura in cui il ricorrente richiama il messaggio del Consiglio federale, occorre rilevare che anch'esso costituisce un atto ai sensi dell'art. 189 cpv. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 189 Competenze del Tribunale federale - 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
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1 | Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: |
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | del diritto intercantonale; |
d | dei diritti costituzionali cantonali; |
e | dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; |
f | delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. |
1bis | ... 134 |
2 | Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. |
3 | La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. |
4 | Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. |
7.
7.1. Certo, sebbene il ricorrente non dimostri alcuna violazione della LDP, egli adduce nondimeno una mancanza di trasparenza e pertanto una violazione della libertà di voto, poiché al suo dire i cittadini si aspetterebbero che le informazioni fornite dalle autorità siano complete e oggettive, nonostante il fatto che l'art. 10a cpv. 3 e
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) LDP Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto - 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. |
2 | In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. |
3 | Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. |
4 | Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. |
quanto fissati dalla legge, sono da considerare come notori.
7.2. Circa la pretesa insufficiente informazione fornita agli aventi diritto di voto, il ricorrente non si confronta con la prassi sviluppata dal Tribunale federale in tale ambito.
Al riguardo, ribadito che contro i messaggi e le spiegazioni del Consiglio federale non è dato il ricorso per violazione del diritto di voto (DTF 138 I 61 consid. 7.3 pag. 86), giova ricordare che il Tribunale federale, nonostante questa esclusione processuale, ha nondimeno ritenuto che il contenuto delle informazioni preliminari di una votazione popolare può essere considerato nel contesto di una valutazione generale di una procedura: ciò poiché, a seconda delle circostanze concrete, riguarda in definitiva la libertà di voto. Sotto questo profilo deve quindi essere considerato il contesto globale delle informazioni a cui sono confrontati gli aventi diritto di voto prima dello scrutinio. In tale misura, è possibile esaminare se sulla base delle informazioni loro presentate dai differenti attori del dibattito politico e dai mass media essi erano oggettivamente in grado di formarsi un'opinione sufficiente e pertinente sull'oggetto posto in votazione. In tale ambito occorre anche considerare tutte le relative cronache, non essendo processualmente di rilievo se siffatte informazioni siano in parte riconducibili alle spiegazioni del Consiglio federale o a dichiarazioni rilasciate ai mass media da Consiglieri federali, né che questi
ultimi vi facciano, esplicitamente o meno, riferimento (DTF 138 I 61 consid. 7.4 pag. 87; cfr. sentenza 1C 130/2105 del 20 gennaio 2016 consid. 3.2). In questo contesto, le spiegazioni fornite dal Consiglio federale devono essere incluse nella questione di sapere se gli aventi diritto di voto hanno potuto formarsi ed esprimere in maniera libera e oggettiva la loro opinione e se la libertà di voto sia stata tutelata (DTF 138 I 61 consid. 7.3 pag. 86 seg.). La stessa soluzione non può che valere anche per la criticata insufficiente divulgazione di un rapporto da parte di un Ufficio federale.
7.3. Contrariamente alla causa inerente alla votazione federale sulla riforma dell'imposizione delle imprese (DTF 138 I 61 consid. 8.1 pag. 87), nel caso in esame il ricorrente di per sé non critica le spiegazioni del Consiglio federale e gli argomenti contenuti nel suo messaggio. Ciò nondimeno egli fa valere che anche nel caso di specie gli aventi diritto di voto, non essendo stati sufficientemente informati sulla portata del rapporto dell'USTRA del novembre 2015, non potrebbero farsi un'opinione oggettiva e appropriata sulle conseguenze e sulla necessità delle possibili nuove opzioni per risanare la galleria, nonché sulle implicazioni finanziarie di questa nuova previsione.
7.4. Nella fattispecie, contrariamente alla vertenza oggetto della DTF 138 I 61 (consid. 2 pag. 67, consid. 5.2 pag. 81 e consid. 6.2 pag. 83), il nuovo rapporto non è stato dissimulato, visto ch'esso poteva essere consultato sul sito internet dell'USTRA già pochi giorni dopo il suo allestimento, ovvero a partire dal 16 novembre 2015, ossia oltre tre mesi prima della votazione. Anche nell'ipotesi in cui il funzionario ne avesse sottaciuto l'esistenza, ciò che non è dimostrato, il ricorrente, come altri aventi diritto di voto, potevano averne nondimeno conoscenza. L'insorgente non fa del resto valere che il collaboratore dell'USTRA si sarebbe rifiutato di rispondere a eventuali domande postegli sulla portata del nuovo rapporto o che le avrebbe eluse, venendosi se del caso a trovare in presenza di una soppressione di elementi importanti e di fatti significativi, che potrebbero far apparire le informazioni come non oggettive e incomplete (DTF 138 I 61 consid. 8.6 pag. 94).
In effetti, nel caso in esame i cittadini e i mass media hanno potuto avere accesso al rapporto litigioso mesi prima della votazione e contrapporgli gli argomenti che al loro dire giustificherebbero o no un apprezzamento diverso della situazione. Giova inoltre osservare che nel frattempo la Consigliera federale Doris Leuthard, rilevato che nuovo sarebbe solamente l'aspetto che le misure transitorie consentirebbero un ulteriore esercizio della galleria non solo fino al 2030 ma fino al 2035, ha dichiarato che riguardo alla diagnosi sullo stato della copertura della galleria nulla sarebbe cambiato e ch'essa dev'essere sostituita (intervista alla NZZ del 6 febbraio 2016 pag. 15). Gli aventi diritto di voto possono quindi farsi una propria, differenziata opinione sulle diverse interpretazioni del rapporto litigioso. Che le differenti parti in causa forniscano letture e interpretazioni diverse di studi scientifici fa parte del gioco democratico, ricordato che in un sistema di democrazia diretta ci si può attendere che i cittadini si informino per lo meno minimamente sull'oggetto posto in votazione (DTF 121 I 1 consid. 5b/bb pag. 13 e rinvio; sentenza 1C-130/2015, citata, consid. 3.5.5).
7.5. Giova inoltre rilevare come fatto notorio e riconosciuto che le previsioni sono sempre soggette a notevoli insicurezze e possono variare a seconda della materia. La circostanza che in un secondo tempo previsioni si rivelino inesatte o addirittura sbagliate non costituisce di per sé un inganno degli aventi diritto di voto, né una violazione della libertà di voto (DTF 138 I 61 consid. 8.4 pag. 91; sentenza 1C 385/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 2.5, in: ZBl 114/2013 pag. 524).
7.6. La critica ricorsuale sul fatto che il rapporto litigioso non è redatto né in lingua italiana né in quella francese, per cui nell'ambito del dibattito del 20 gennaio 2016 il collaboratore dell'USTRA non avrebbe potuto farvi riferimento, non è decisiva. Ricordato che un'impugnazione diretta delle spiegazioni del Consiglio federale è inammissibile, a maggior ragione ciò deve valere per un rapporto interno di un Ufficio federale, che peraltro non è destinato in primo luogo agli aventi diritto di voto.
8.
8.1. La censura ricorsuale a un "impedimento alla verifica della costituzionalità", perché con la votazione litigiosa la questione relativa al transito attraverso le Alpi sarà sottratta, senza interpellarli, alla competenza dei Cantoni, non dimostra alcuna lesione della Costituzione.
8.2. In effetti, solo le leggi federali dichiarate urgenti o le modifiche della Costituzione sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni (referendum obbligatorio; art. 140 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 140 Referendum obbligatorio - 1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: |
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1 | Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: |
a | le modifiche della Costituzione; |
b | l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali; |
c | le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale. |
2 | Sottostanno al voto del Popolo: |
a | le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; |
abis | ... |
b | le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale; |
c | il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 141 Referendum facoltativo - 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
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1 | Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122 |
a | le leggi federali; |
b | le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; |
c | i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; |
d | i trattati internazionali: |
d1 | di durata indeterminata e indenunciabili, |
d2 | prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, |
d3 | comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. |
2 | ...124 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 142 Maggioranze richieste - 1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti. |
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1 | I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti. |
2 | I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni. |
3 | L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone. |
4 | I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno. |
9.
Neppure l'apodittico assunto ricorsuale secondo cui non sussisterebbe alcuna possibilità di contrastare l'informazione ufficiale asseritamente carente, regge. Il rapporto litigioso, scaricabile da internet dal 16 novembre 2015, può senz'altro essere oggetto della campagna politica che precede la votazione, come del resto lo è stato: i cittadini e le organizzazioni che intendono avvalersene hanno potuto addurre questo argomento a sostegno del loro punto di vista, non essendo d'altra parte tenuti, di massima, alla neutralità politica (DTF 140 I 338 consid. 5.3 pag. 343).
10.
Nella misura in cui il ricorrente critica l'asserita mancanza di serietà sulla questione della sicurezza, altra tematica discussa da tempo, la censura è manifestamente tardiva. Al riguardo egli richiama anche le spiegazioni del Consiglio federale, che ribadiscono che un secondo traforo rappresenta un vantaggio duraturo, che aumenterà notevolmente la sicurezza sulle strade (pag. 48). Il ricorrente adduce che il suggerire un miglioramento della sicurezza nella galleria rappresenterebbe un'affermazione tendenziosa e falsa, poiché questa tesi sarebbe contraddetta da uno studio dell'Ufficio prevenzione infortuni ("Galleria autostradale del San Gottardo. Costruzione di una seconda canna: ripercussioni sulla sicurezza stradale"), allestito nel 2013. Anche questo elemento dimostra che la censura è largamente intempestiva. Del resto, una differente interpretazione della questione della sicurezza, oggetto anch'essa di accesi dibattiti sull'arco di un lungo periodo, chiaramente non riveste gli estremi posti all'accertamento di una violazione della libertà di voto.
11.
11.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
11.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospendere la votazione.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e alla Cancelleria federale.
Losanna, 16 febbraio 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri