Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-5163/2018
Sentenza del 16 agosto 2019
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Composizione Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Pifferi.
A._______,
Parti patrocinata dall'avv. Curzio Toffoli,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto riscossione posticipata dei tributi.
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X.______, è iscritta a registro di commercio dal (...). Essa si prefigge quale scopo statutario segnatamente « (...) », ecc.
B.
Con dichiarazione doganale/imposizione del 13 luglio 2017 nella procedura e-dec n. (...), è stata dichiarata l'importazione a destinazione della società B._______ di Y._______ (di seguito: importatore/destinatario) di 4'625 kg (massa lorda)/4'284.98 kg (massa netta) di lavori di gomma senza ripartizione in provenienza dall'Italia, e meglio dalla società italiana C._______ di Z._______ (Italia; di seguito: speditore/mittente italiano), all'aliquota di dazio preferenziale con dichiarazione di origine su fattura. Circa l'origine della merce, nella relativa dichiarazione di origine su fattura n. 89/17 del 13 luglio 2017, lo speditore/mittente italiano ha indicato quanto segue:
« [...] L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che salvo indicazione contraria le merci sono di origine preferenziale comunitaria [...] ».
In detta dichiarazione doganale la società A._______ è designata quale destinatario autorizzato e spedizioniere della merce in questione.
C.
All'atto del controllo formale della suddetta dichiarazione doganale/imposizione n. (...) del 13 luglio 2017 con risultato di selezione « bloccato », l'Ufficio doganale Mendrisiotto (di seguito: UD) ha ritenuto quest'ultima come formalmente non valida nella misura in cui sulla dichiarazione di origine su fattura risulta la dicitura « le merci sono di origine preferenziale comunitaria ». Di fatto, essa ha ritenuto che nella dichiarazione di origine avrebbe dovuto essere invero indicato il Paese o il gruppo di Paesi in cui la merce ha acquisito l'origine preferenziale e che la dicitura « comunitaria » non fornirebbe detta informazione in quanto si potrebbe riferire ad una qualsiasi comunità.
D.
In tale contesto, il 4 agosto 2017 l'UD ha eseguito un controllo a posteriori delle precedenti dichiarazioni di origine su fattura dello speditore/mittente italiano, presso la società A._______. Con e-mail 7 agosto 2017, l'UD ha domandato a detta società di presentare ulteriori dossier.
E.
Da questo controllo, l'UD ha rilevato che tra il 18 aprile 2016 al 19 luglio 2017 sarebbero stati dichiarati 129 invii di lavori di gomma e inserti in metallo dello stesso speditore/mittente italiano e dello stesso importatore/destinatario all'aliquota preferenziale UE, sempre con la stessa dicitura: « le merci sono di origine preferenziale comunitaria ».
F.
Con scritto 9 novembre 2017, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) ha dunque informato la società A._______ dell'invalidità delle 129 dichiarazioni di origine su fattura in questione, annunciandole l'intenzione di rettificare le 129 imposizioni secondo l'aliquota di dazio normale in vigore al momento dell'importazione e di procedere dunque nei suoi confronti alla riscossione posticipata dei relativi tributi, per un importo di 111'540.70 franchi a titolo di dazi doganali, oltre accessori e IVA, sulla base dell'art. 70 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) nonché dell'art. 12
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
G.
A seguito della richiesta 14 novembre 2017 della società A._______, il 22 novembre 2017 ha avuto luogo un incontro con la DCD e il destinatario della merce per discutere al riguardo.
H.
Con scritto 23 novembre 2017, la società A._______ ha trasmesso le sue osservazioni, facendo valere che il mittente/speditore italiano avrebbe aggiunto in buona fede la dicitura « comunitaria » nella fattura, conformemente alle istruzioni impartitole dalle autorità doganali italiane a seguito di un controllo, così come risultante dai due relativi verbali di verifica.
I.
Con decisione del 30 gennaio 2018, la DCD ha imposto la società A._______ alla riscossione posticipata dei tributi ai sensi dell'art. 12
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
J.
Avverso la predetta decisione, la società A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - ha inoltrato ricorso 2 marzo 2018 dinanzi alla Direzione generale delle dogane (DGD), postulandone l'annullamento. Essa ha in sostanza sollevato un formalismo eccessivo, ritenendo l'interpretazione della Convenzione PEM data dalla DCD come oltremodo severa e restrittiva, nonché contraria agli artt. 31 segg. della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111) nella misura in cui la dicitura « comunitaria » riportata nelle 129 dichiarazioni di origine su fattura farebbe chiaramente riferimento alla Comunità economica europea, senza lasciare spazio a confusione con altre comunità. Il termine « comunitario/a » verrebbe infatti utilizzato nella stessa legislazione europea e nella giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale proprio con riferimento alla Comunità economica europea, ad esempio per distinguere « le merci comunitarie » dalle « merci non comunitarie ». Sarebbe dunque a torto che la DCD esigerebbe un'altra precisazione, allorquando quanto indicato nella dichiarazione di origine su fattura dei 129 invii sarebbe conforme a quanto prescritto dalla normativa europea e a quanto indicatole dalle autorità doganali italiane, in occasione di un controllo.
K.
Con decisione su ricorso del 9 luglio 2018, la DGD ha respinto il predetto ricorso per gli stessi motivi adotti dalla DCD, confermando la decisione di riscossione del 30 gennaio 2018 e ponendo a carico della società A._______ le spese processuali di 4'500 franchi.
L.
Avverso la predetta decisione su ricorso, la A._______ (di seguito: società ricorrente o ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - ha inoltrato ricorso 11 settembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'annullamento. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente ha sollevato essenzialmente gli stessi argomenti sollevati dinanzi alla DGD (di seguito: autorità inferiore), contestando peraltro l'importo delle spese processuali poste a suo carico.
M.
Con risposta 25 ottobre 2018, l'autorità inferiore si è riconfermata nella propria decisione, postulando il rigetto del ricorso.
N.
Con replica spontanea del 30 ottobre 2018, la società ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta dell'autorità inferiore.
O.
Con scritto 7 novembre 2018, l'autorità inferiore ha rinunciato a prendere posizione sulla replica spontanea della società ricorrente, riconfermandosi nuovamente nella propria decisione e postulando il rigetto del ricorso.
P.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
2.3 L'art. 29 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
A-514/2011 del 14 agosto 2012 consid. 3.3.1 con rinvii). Non ogni forma di rigore nell'applicazione delle norme di procedura costituisce tuttavia un eccesso di formalismo. Il Tribunale federale ha infatti ammesso, in materia procedurale, un certo formalismo, nella misura in cui sia necessario per assicurare lo svolgimento del procedimento conformemente al principio dell'uguaglianza di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5.4.1; 114 Ia 34 consid. 3; 113 Ia 8 consid. 3a; sentenza del TAF A-514/2011 del 14 agosto 2012 consid. 3.3.1). Il formalismo eccessivo si realizza unicamente quando la rigorosa applicazione delle norme di procedura appare eccessiva, non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile o rende impossibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso al tribunale (cfr. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.5; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177 consid. 5.4.1; sentenza del TF 6B_901/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.2.1; sentenze del TAF
A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 1.3 con rinvii; A-514/2011 del 14 agosto 2012 consid. 3.3.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.115 con rinvii; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 417, n. 480 seg.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed.2018, n. 1507). L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto, sia nella sanzione che implica la sua violazione (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; sentenza del TF 6B_901/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.2.1; Scolari, op. cit., n. 480 seg.; Tanquerel, op. cit., n. 1507).
3.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la questione a sapere se è a giusta ragione che le autorità doganali - ovvero, l'autorità inferiore e la DCD che l'ha preceduta - hanno imposto la società ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi di entrata in rapporto a 129 invii di lavori di gomma e inserti di metallo intervenuti tra il 18 aprile 2016 e il 19 luglio 2017, considerando come non data la prova dell'origine preferenziale UE della merce ai sensi dell'art. 15 paragrafo 1 lett. c dell'Appendice I della Convenzione PEM, in combinato disposto con l'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM. In tale contesto, per il Tribunale si tratterà in particolare di determinare se le autorità doganali hanno commesso un eccesso di formalismo nell'applicare ed interpretare i requisiti formali in materia di prova dell'origine della merce posti dall'art. 15 paragrafo 1 lett. c e dall'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM, così come sostenuto dalla società ricorrente.
In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 4 del presente giudizio), qui di seguito il Tribunale esporrà i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1 segg.).
3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
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b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
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4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
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2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
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3.2
3.2.1 L'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401; di seguito: Accordo di libero scambio), giusta i suoi artt. 2 e 3, disciplina i dazi doganali relativi ai prodotti originari della Comunità economica europea (rispettivamente dell'Unione europea [UE]) e della Svizzera. Giusta l'art. 11 dell'Accordo di libero scambio, il Protocollo n. 3 determina le regole di origine (cfr. sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.1; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1).
Al riguardo, va precisato che, nella sua versione in vigore dal 15 dicembre 2005 al 31 gennaio 2016, il Protocollo n. 3 del 15 dicembre 2005 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa (RU 2013 2833 con modifiche successive; di seguito: Protocollo n. 3 2005) disciplinava lui stesso la prova dell'origine della merce agli artt. 32 e 33 (cfr. sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1).
Nell'ambito dell'uniformizzazione delle regole d'origine nei Paesi della zona panaeuromediterranea, il Protocollo n. 3 2005 è poi stato sostituito dal Protocollo n. 3 del 3 dicembre 2015 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa nel tenore della Decisione n. 2/2015 del 3 dicembre 2015 del Comitato Misto UE-Svizzera (RS 0.632.401.3; di seguito: Protocollo n. 3 2015), in vigore dal 1° febbraio 2016. Il Protocollo n. 3 2015 non disciplina più lui stesso la prova dell'origine della merce, bensì rinvia all'Appendice I e alle pertinenti disposizioni dell'Appendice II della Convenzione PEM (cfr. art. 1 del Protocollo n. 3 2015; sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1). L'Appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, mentre l'Appendice II - qui non pertinente - fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui dell'Appendice I (cfr. art. 1 paragrafo 2 Convenzione PEM; sentenze del TAF A-1107/2018 del 17 settembre 2018 consid. 2.2.2; A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.2).
3.2.2 Giusta l'art. 15 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, i prodotti originari di una delle Parti contraenti beneficiano, all'importazione nelle altre Parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
c) nei casi di cui all'art. 21 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, una dichiarazione (in appresso denominata « dichiarazione di origine » o « dichiarazione di origine EUR-MED ») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'art. 26 dell'Appendice I della Convenzione PEM - che nel caso in disamina, non entra però in linea di conto - i prodotti originari ai sensi della Convenzione PEM beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al succitato paragrafo 1.
3.2.3 L'art. 21 paragrafo 6 dell'Appendice I della Convenzione PEM precisa che la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è compilata dall'esportatore scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
3.2.4 Secondo l'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM, la dichiarazione di origine, nella sua versione in lingua italiana, deve contenere il testo seguente ed essere redatto secondo le note a piè di pagina:
« [...] L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ......(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ......(2).
........................................................................................................................(3)
(Luogo e data)
........................................................................................................................(4)
(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) [...] ».
Nelle note a piè di pagina a cui fa riferimento il testo che precede, è precisato quanto segue:
« [...] (1)Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2)Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
(3)Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4)Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario [...] ».
3.2.5 Giusta l'art. 24 dell'Appendice I della Convenzione PEM, le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Per la Svizzera trovano dunque applicazione le prescrizioni della legislazione doganale (cfr. sentenze del TAF A-7466/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2.1; A-8359/2008 del 15 dicembre 2010 consid. 5.7).
3.2.6 Giusta l'art. 29 dell'Appendice I della Convenzione PEM, la constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati (cfr. paragrafo 1). In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate (cfr. paragrafo 2).
3.3
3.3.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 75 Persone soggette all'obbligo di presentazione - (art. 21 LD) |
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
d | il destinatario; |
e | il mittente; |
f | il mandante. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 75 Persone soggette all'obbligo di presentazione - (art. 21 LD) |
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
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e | il mittente; |
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a | i trasportatori di merci; |
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d | il destinatario; |
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3.3.2 A tenore dell'art. 51 cpv. 1
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
d | il destinatario; |
e | il mittente; |
f | il mandante. |
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
d | il destinatario; |
e | il mittente; |
f | il mandante. |
3.4
3.4.1 La base dell'imposizione doganale è la dichiarazione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
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e | il mittente; |
f | il mandante. |
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
d | il destinatario; |
e | il mittente; |
f | il mandante. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 75 Persone soggette all'obbligo di presentazione - (art. 21 LD) |
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a | i trasportatori di merci; |
b | la persona incaricata della presentazione; |
c | l'importatore; |
d | il destinatario; |
e | il mittente; |
f | il mandante. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
|
1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
3.4.2 Di conseguenza, spetta alla persona interessata esaminare se adempie le condizioni di assoggettamento e, in caso di dubbi, informarsi tempestivamente presso le competenti autorità doganali. Se si astiene dal richiedere i necessari chiarimenti, essa non può successivamente appellarsi alle proprie conoscenze lacunose o invocare la violazione del principio della buona fede per opporsi alla riscossione dei tributi doganali (cfr. DTF 135 IV 217 consid. 2.1.3; 112 IV 53 consid. 1; sentenza del TAF A-2911/2017 del 3 aprile 2019 consid. 4.1.3). In particolare, essa non può desumere alcunché dal principio della buona fede (cfr. art. 2
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
3.5
3.5.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
3.5.2 Giusta l'art. 32 cpv. 1
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2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
A-5688/2015 dell'11 settembre 2018 consid. 3.4.1 con rinvii).
L'esame sommario della dichiarazione elettronica comprende un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'AFD (cfr. art. 84 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 80 Documenti di scorta - (art. 25 cpv. 1 LD) |
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1 | Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali. |
2 | Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'UDSC i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura. |
3.5.3 Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.4.1; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, Raedersdorf, Zollgesetz, n. 1 ad art. 34
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.6
3.6.1 Al momento della dichiarazione della merce nell'ambito dell'Accordo di libero scambio vanno in particolare rispettate anche le prescrizioni formali relative alla validità formale delle prove dell'origine preferenziale, secondo cui il testo della dichiarazione di origine su fattura deve corrispondere a quello degli Allegati IVa e IVb dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. considd.3.2.2 - 3.2.5 del presente giudizio). Dette prescrizioni formali sono state testualmente riprese nella prassi dell'AFD al punto 7 del volantino denominato « Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali », stato giugno 2019 (consultabile in: < https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/pubblicazioni/volantini---pubblicazioni-concernenti-l-origine/volantini---pubblicazioni-concernenti-l-origine---importazione-i.html >, consultato il 03.07.2019), il quale - per quanto qui di rilievo - precisa quanto segue:
« [...] Il testo deve corrispondere letteralmente alle prescrizioni del relativo accordo(sono tollerati evidenti errori di battitura (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale) [...].
[...] Il partner dell'accordo di libero scambio della Svizzera è l'intera UE. Le indicazioni Unione europea, Comunità europea o Comunità economica europea nonché le relative abbreviazioni in tutte le lingue dell'UE sono permesse ("EG" non è da considerarsi una designazione valida per indicare la Comunità europea, in quanto sta per Egitto). L'indicazione di un singolo Stato membro dell'UE al posto dell'UE è tuttavia tollerata [...] ».
Da quanto precede risulta chiaramente che la prassi dell'AFD non solo esige - quale condizione di validità formale - che venga ripreso letteralmente il testo della dichiarazione d'origine prescritto dagli Allegati IVa e IVb dell'Appendice della Convenzione PEM, ma anche l'indicazione precisa del Paese d'origine o del gruppo di Paesi d'origine della merce (UE, CEE, CE, Svizzera, Italia, ecc.). In tale contesto, essa tollera unicamente gli errori formali, come gli errori manifesti di battitura ai sensi dell'art. 29 dell'Appendice I della Convenzione PEM (cfr. consid. 3.2.6 del presente giudizio).
3.6.2 Il punto 2.1.1 del documento dell'AFD denominato « Prove dell'origine, tenore della dichiarazione di origine sulla fattura - disposizioni comuni » (stato 1° giugno 2018) - a cui si giunge seguendo il collegamento ipertestuale « prescrizioni del relativo accordo » di cui al punto 7 testo delle istruzioni sopracitato (cfr. consid.3.6.1 del presente giudizio) - riprende il testo della dichiarazione di origine su fattura contenuta nell'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM:
« L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2) (3 ) ».
Le relative note a piè di pagina, per quanto concerne l'indicazione che deve figurare subito dopo la frase « le merci sono di origine preferenziale », precisano quanto segue:
« (2)UE, islandese, norvegese, svizzera, ..........
(3)Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla, l'esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM" ».
Anche da questo documento, risulta chiaramente che la designazione del Paese d'origine della merce deve essere precisa e univoca.
3.7 Il non rispetto delle prescrizioni formali comporta la violazione dell'obbligo di dichiarazione del dichiarante doganale (cfr. consid.3.3 del presente giudizio). L'assenza di una valida prova dell'origine al momento dell'imposizione doganale conduce alla perdita della natura di origine preferenziale della merce e del trattamento preferenziale. In tal caso, le merci vengono tassate all'aliquota di dazio normale (cfr. art. 19 cpv. 2
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A-1941/2015 del 25 agosto 2015 consid. 2.4.3; Barbara Schmid, in: Zollgesetz, n. 59 ad art. 19
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b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.8 La rivendicazione e l'ottenimento a torto dell'applicazione dell'aliquota di dazio preferenziale a delle merci per cui difetta la valida prova dell'origine, costituisce oggettivamente un'infrazione doganale (cfr. art. 118
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
L'art. 12 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
|
1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
3.9 Per garantire un'esecuzione uniforme del diritto di rango superiore, l'Amministrazione federale può emanare istruzioni, promemoria e opuscoli informativi che, come le ordinanze amministrative, sono vincolanti per le autorità amministrative, fintanto che non presentano un contenuto palesemente contrario alla Costituzione o alla legge (cfr. DTAF 2010/33 consid. 3.3.1 segg.; sentenza del TAF A-2411/2010 del 16 agosto 2012 consid. 9.1.2). Va da sé che questi non possono introdurre nuovi obblighi legali. Le predette istruzioni dell'Amministrazione federale non sono però vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell'ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l'interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 II 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2;
A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6). In tale contesto, come già accennato dal Tribunale (cfr. considd.3.6.1 e 3.6.2 del presente giudizio), l'AFD ha pubblicato il volantino denominato « Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali » nonché il documento denominato « Prove dell'origine, tenore della dichiarazione di origine sulla fattura - disposizioni comuni », i quali non fanno altro che riprendere quanto già esplicitamente (o implicitamente) previsto dalla legge - e meglio dalla Convenzione PEM ed in particolare dall'Allegato IVa del suo Appendice I - senza aggiungere alcuna nuova esigenza, in ossequio all'art. 24 dell'Appendice I della Convenzione PEM che prevede l'applicazione delle prescrizioni della legislazione doganale svizzera alla presentazione delle prove dell'origine (cfr. consid. 3.2.5 del presente giudizio; cfr. per maggiori dettagli circa la prassi dell'AFD, consid. 4.2.2 del presente giudizio).
4.
4.1 Stabiliti i principi qui applicabili, il Tribunale rileva preliminarmente come in concreto sia indiscusso che nelle 129 dichiarazioni di origine su fattura oggetto del presente litigio, intervenute tra il 18 aprile 2016 e il 19 luglio 2017, il mittente/speditore italiano ha utilizzato la stessa dicitura di cui alla dichiarazione di origine su fattura n. 89/17 del 13 luglio 2017 (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dalla DGD [di seguito: inc. DGD]):
« L'Esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale comunitaria ».
Tale dicitura non è stata considerata dalle autorità doganali - dapprima dalla DCD, poi dall'autorità inferiore - come conforme alle prescrizioni formali di cui all'art. 15 paragrafo 1 lett. c e all'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM, nonché alla prassi dell'AFD che esige l'indicazione precisa del Paese d'origine, in quanto a loro avviso il termine « comunitario » o, al femminile, « comunitaria » sarebbe insufficiente a identificare il Paese o il gruppo di Paesi in cui la merce ha acquisito l'origine preferenziale, detto termine potendosi riferire a qualsiasi comunità (cfr. decisione del 30 gennaio 2018 [atto n. 8 dell'inc. DGD]; decisione impugnata).
Di avviso contrario, la società ricorrente contesta la validità della prassi dell'AFD seguita dalle autorità doganali, nella misura in cui l'interpretazione oltremodo severa e restrittiva data alle prescrizioni formali dell'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM e la sua applicazione alle 129 dichiarazioni di origine su fattura oggetto del presente litigio sarebbe oggettivamente errata e insostenibile. Di fatto, essa disattenderebbe non solo l'art. 31 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
4.2
4.2.1 Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue. Come giustamente rilevato dalla società ricorrente, un trattato - tra cui rientra anche la Convenzione PEM - va interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo ai sensi dell'art. 31 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
Ora, come visto, il testo esatto che deve contenere la dichiarazione di origine su fattura ai sensi dell'Allegato IVa dell'Appendice I alla Convenzione PEM è il seguente (cfr. consid. 3.2.3 del presente giudizio):
« L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ».
La relativa nota a piè di pagina, sancisce che, dopo l'espressione « di origine preferenziale » deve essere indicata obbligatoriamente l'origine del prodotto. Effettivamente, essa - salvo per quanto concerne i prodotti originari di Ceuta e Melilla - non fornisce però alcuna indicazione formale circa la terminologia da utilizzare per la designazione del Paese d'origine (cfr. consid. 3.2.4 del presente giudizio). Ciò non vuol tuttavia ancora dire che l'esportatore, chiamato a compilare la dichiarazione di origine su fattura ai sensi dell'art. 15 paragrafo 1 lett. c dell'Appendice della Convenzione PEM, sia autorizzato ad utilizzare qualsiasi denominazione. La predetta norma esige infatti dall'esportatore che lo stesso descriva la merce in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione (cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio) e, di riflesso, anche la relativa origine. Nel contesto dell'Accordo di libero scambio e della Convenzione PEM, non va dimenticato che la prova dell'origine deve consentire l'identificazione univoca della provenienza della merce. In tal senso, una designazione ambigua o imprecisa del Paese d'origine non può pertanto essere accettata come valida prova dell'origine della merce. Ora, giusta l'art. 24 dell'Appendice I della Convenzione PEM, la prova dell'origine va presentata secondo la procedura del Paese importatore, in concreto la procedura doganale svizzera (cfr. consid. 3.2.5 del presente giudizio), retta dal principio dell'autodichiarazione, secondo cui l'assoggettato all'obbligo di dichiarazione è tenuto ad informarsi presso le autorità doganali svizzere al riguardo, segnatamente circa le prescrizioni formali in materia di prova dell'origine preferenziale, pena l'impossibilità di avvalersi nei loro confronti della protezione della buona fede (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).
4.2.2 È in tale contesto che si inserisce la prassi dell'AFD, la quale ha chiarito e precisato l'esigenza d'indicare l'origine del prodotto sancendo che nella dichiarazione di origine su fattura va utilizzata la denominazione Unione europea, Comunità europea o Comunità economica europea o la loro relativa abbreviazione UE, CEE, CE. È tollerata anche l'indicazione del singolo Paese membro dell'UE (cfr. consid.3.6 del presente giudizio). Detta esigenza è stata esplicitata dall'AFD al fine di evitare ogni rischio di confusione e di permettere l'identificazione chiara dell'origine della merce, così come prescritto dalla stessa Convenzione PEM. Così facendo, l'AFD non ha disatteso l'art. 31 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
La prassi dell'AFD si spiega altresì con la natura stessa della procedura d'imposizione doganale rientrante nelle cosiddette « procedure di massa » (« Massenverfahren »), nell'ambito della quale si pone l'esigenza per le autorità doganali di poter verificare in maniera ottimale, rapida e sicura la provenienza della merce indicata nelle innumerevoli dichiarazioni di origine giornaliere alle quali esse sono confrontate regolarmente, senza dover procedere sistematicamente per ogni singola dichiarazione doganale al controllo materiale della merce, ostacolando il meno possibile il traffico merci transfrontaliero (cfr. sentenza del TAF A-5996/2017 del 5 settembre 2018 consid. 4.1.4.1; Michael Beusch, in: Zollgesetz, n. 3 ad art. 85
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
4.2.3 A tal proposito, va ancora sottolineato il carattere molto restrittivo della giurisprudenza dello scrivente Tribunale in materia di validità formale delle prove dell'origine nell'ambito degli accordi di libero scambio che non lascia spazio ad alcuna eccezione, nella misura in cui il vecchio Protocollo n. 3 2005 e la Convenzione PEM ai cui rinvia l'attuale Protocollo n. 3 2015 - ai quali il Tribunale è legato ex art. 190
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
4.3
4.3.1 Ciò posto, come già rilevato (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), nelle 129 dichiarazioni di origine su fattura qui in esame è stato utilizzato il termine « comunitario » e meglio, al femminile, « comunitaria » per designare la merce d'origine della Comunità europea/Comunità economica europea. Analogamente all'autorità inferiore, il Tribunale rileva come il termine « comunitario », nel dizionario online Treccani sia definito come segue (cfr. < http://www.treccani.it/vocabolario/comunitario >, consultato il 03.07.2019):
« comunitario agg. [der. di comunità.] - Relativo a una comunità, che si svolge in comunità, che ha per fine la comunità: vita c.; spesso con riferimento a particolari organismi internazionali denominati comunità o che comunque tutelano interessi comuni (come, per es., la Comunità europea): mercato c., norme comunitarie. Con uso più recente, relativo alla comunità dei fedeli di una parrocchia: la celebrazione c. della messa domenicale ».
Nella sua connotazione più comune, il termine « comunitario » può dunque sì fare riferimento alla Comunità europea o alla Comunità economica europea (cfr. parimenti estratti di dizionari di cui al doc. 9 prodotto dalla società ricorrente), ma anche ad altre comunità (segnatamente: Comunità internazionale, Comunità degli Stati Indipendenti, Comunità andina, Comunità dell'Africa orientale, ecc.). Ora, se è vero che nel contesto specifico della legislazione europea il termine « comunitario » o, al femminile, « comunitaria » viene utilizzato con riferimento specifico alla Comunità europea/Comunità economica europea, non va dimenticato che negli stessi testi di legge non vi è adito a confusione, in quanto viene espressamente menzionata la Comunità europea o la Comunità economica europea (cfr. ad esempio: « diritto comunitario » ai sensi dell'art. 16
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
4.3.2 Date le circostanze, ritornando al caso in disamina, il Tribunale deve dunque purtroppo constatare - alla stregua delle due autorità che l'hanno preceduta - come il termine « comunitario » o, al femminile, « comunitaria » estrapolato dal suo contesto specifico, a lui solo può dare adito a confusione. In quanto tale, esso costituisce un termine ambiguo che non permette di determinare in maniera certa il Paese d'origine o il gruppo di Paesi d'origine della merce. In questo caso non si stratta di un semplice errore di battitura ai sensi dell'art. 29 paragrafo 1 dell'Appendice I della Convenzione PEM, bensì di un errore formale (cfr. considd. 3.2.6 e 4.1 del presente giudizio). Conformemente alla prassi dell'AFD, nella dichiarazione di origine su fattura andava apposta la dicitura « merce di origine preferenziale UE » o eventualmente « merce di origine preferenziale CE » o « merce di origine preferenziale CEE », i termini Comunità europea/CE o Comunità economica europea/CEE essendo tutt'ora considerati validi (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio). Visto il mancato adempimento dei requisiti formali di cui all'art. 15 e all'Allegato IVa dell'Appendice I della Convenzione PEM, si deve dunque ritenere che è a giusta ragione che le autorità doganali hanno considerato come non data la prova dell'origine preferenziale della merce per le 129 dichiarazioni di origine su fattura in oggetto. Conseguentemente, si deve altresì ritenere che è a torto che nelle stesse è stata rivendicata l'applicazione dell'aliquota di dazio preferenziale. Le autorità doganali erano pertanto legittimate ad imporre la merce contenuta in detti 129 invii all'aliquota di dazio normale (cfr. consid. 3.7 del presente giudizio) e a procedere alla conseguente riscossione posticipata dei tributi doganali in questioni nei confronti delle persone tenute al pagamento posticipato ai sensi dell'art. 12 cpv. 2
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4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
4.4 In tale frangente, nulla permette in definitiva al Tribunale di ritenere che, così facendo, l'autorità inferiore e la DCD abbiano commesso un formalismo eccessivo (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). In effetti, esse non hanno fatto altro che applicare le rigide prescrizioni doganali esistenti in materia di prova dell'origine preferenziale delle merci conformemente a quanto prescritto loro dall'art. 190
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4.5 Nulla muta a tale conclusione, la buona fede della società ricorrente e del mittente/speditore italiano che si è occupato della redazione delle 129 dichiarazioni di origine su fattura, sulla base dei due verbali di verifica delle autorità doganali italiane relativi a delle esportazioni di merci in Italia e non le importazioni qui in oggetto (cfr. allegati all'atto n. 4 dell'inc. DGD; docc. 4 e 5 di cui all'atto n. 9 dell'inc. DGD). Nei confronti delle autorità doganali svizzere può eventualmente essere sollevata la buona fede scaturita da un'informazione fornita da quest'ultime (cfr. in merito alla protezione della buona fede in ambito fiscale, sentenza del TAF A-2911/2017 del 3 aprile 2019 consid. 10.1 con rinvii), ma non di certo sulla base di documenti di autorità doganali estere, peraltro non concernenti il mittente/speditore italiano artefice delle predette 129 dichiarazioni di origine su fattura, bensì un'altra ditta. Tenuto conto del suo dovere di diligenza, la società ricorrente non può in ogni caso invocare la sua buona fede per sfuggire all'imposizione doganale in oggetto, la stessa non avendo richiesto i necessari chiarimenti alle autorità doganali svizzere all'epoca delle 129 dichiarazioni di origine su fattura (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). Peraltro, come visto (cfr. consid. 3.8 del presente giudizio), dal momento che viene constatata un'infrazione alla legislazione doganale, le persone tenute al pagamento posticipato ai sensi dell'art. 12 cpv. 2
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4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
5.
Ciò constatato, nella misura in cui la società ricorrente non contesta puntualmente il calcolo dei tributi d'entrata (dazi, IVA all'importazione) posti a suo carico dalla DCD e confermati dall'autorità inferiore su ricorso, lo scrivente Tribunale non intravvede alcun valido motivo per approfondire ulteriormente la questione, rispettivamente per discostarsene (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio; sentenza del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 5). Date le circostanze, la ripresa fiscale in oggetto va pertanto qui confermata.
6.
Da ultimo, la società ricorrente contesta l'importo delle spese giudiziarie pari a 4'500 franchi poste a suo carico dall'autorità inferiore, da lei ritenuto decisamente sproporzionato. A suo avviso, secondo i parametri dell'art. 63 cpv. 4bis
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3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
6.1 In proposito, l'autorità inferiore ha indicato che secondo l'art. 63 cpv. 4bis lett. b
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6.2 Al riguardo, il Tribunale osserva quanto segue. Così come giustamente indicato dall'autorità inferiore, giusta l'art. 63 cpv. 4bis lett. b
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2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
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1 | Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: |
a | una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero |
b | un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, |
2 | Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. |
3 | La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. |
4 | L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 6'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 6'000 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
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