SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 9 Assunzione dei costi - 1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
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1 | La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
2 | Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. |
3 | L'Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento. |
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) OATV Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr. |
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1 | La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr. |
2 | Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano a titolo completivo le prescrizioni della legge federale del 12 giungo 20093 sulla sicurezza dei prodotti.4 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 81 - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
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1 | La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
2 | Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. |
3 | Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36-40), al finanziamento (cap. 7, art. 41-44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45-61) entrano in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 71 - L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 80 Mantenimento in vigore di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali - In caso di entrata in vigore secondo l'articolo 81 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni delle leggi seguenti restano applicabili per cinque anni al massimo: |
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a | le disposizioni sui sussidi federali (art. 13-21) e l'articolo 23 della legge dell'8 ottobre 199922 sull'aiuto alle università; |
b | le disposizioni sui sussidi federali (art. 18-21) e l'articolo 23 della legge federale del 6 ottobre 199523 sulle scuole universitarie professionali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 19 Composizione e organizzazione - 1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere. |
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1 | La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere. |
2 | Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione. Tale regolamento disciplina anche la partecipazione dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie private accreditate secondo la presente legge. Il regolamento di organizzazione deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie. |
3 | Essa dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 20 Compiti e competenze - La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie ha i compiti e le competenze che la Convenzione sulla cooperazione le conferisce. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 21 Consiglio svizzero di accreditamento - 1 Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15-20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all'estero. |
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1 | Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15-20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all'estero. |
2 | In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un'unica rielezione. |
3 | Il Consiglio svizzero di accreditamento decide, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge. |
4 | Esso non sottostà a istruzioni. |
5 | Il Consiglio svizzero di accreditamento si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che necessita dell'approvazione del Consiglio delle scuole universitarie. |
6 | Il Consiglio svizzero di accreditamento dispone di preventivi distinti per sé e per l'Agenzia svizzera di accreditamento e tiene contabilità proprie separate. |
7 | Il Consiglio svizzero di accreditamento può riconoscere altre agenzie di accreditamento, in Svizzera o all'estero. |
8 | Su proposta del direttore dell'Agenzia svizzera di accreditamento, il Consiglio svizzero di accreditamento emana un regolamento di organizzazione per l'Agenzia svizzera di accreditamento; tale regolamento necessita dell'approvazione del Consiglio delle scuole universitarie. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 67 Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 67 Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 9 Assunzione dei costi - 1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
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1 | La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
2 | Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. |
3 | L'Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 67 Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 9 Assunzione dei costi - 1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
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1 | La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
2 | Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. |
3 | L'Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
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1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 9 Assunzione dei costi - 1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
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1 | La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14. |
2 | Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. |
3 | L'Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario - 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
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1 | La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
2 | Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. |
3 | Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. |
4 | Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. |
5 | La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.4 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 8 Diritto applicabile - 1 Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
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1 | Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale. |
2 | Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 10 Statuto e funzione - 1 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
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1 | La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
2 | Essa si riunisce in veste di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie. |
3 | Dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria. |
4 | Il suo regolamento di organizzazione è emanato dal Consiglio delle scuole universitarie. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali - 1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
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1 | I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 |
3 | L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 95 * - 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
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a | l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata; |
b | i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica; |
c | gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione; |
d | l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.57 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |