SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 86 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 86 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 89 Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 89 Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 746 - Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all'ufficio del registro di commercio l'estinzione della ditta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 746 - Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all'ufficio del registro di commercio l'estinzione della ditta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 939 - 1 Se rileva lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all'estero, iscritte nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio invita l'ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo. |
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1 | Se rileva lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all'estero, iscritte nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio invita l'ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo. |
2 | Se entro il termine impartito non è stato posto rimedio alla lacuna, il registro di commercio deferisce il caso al giudice. Quest'ultimo adotta le misure necessarie. |
3 | Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 2006780 sugli investimenti collettivi, l'affare è deferito all'autorità di vigilanza. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi; |
d | una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione; |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
f | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
g | ... |
h | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo128. |
2 | Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi. |
3 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.129 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi; |
d | una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione; |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
f | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
g | ... |
h | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo128. |
2 | Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi. |
3 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.129 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 938 - 1 L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. |
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1 | L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. |
2 | Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 938 - 1 L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. |
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1 | L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. |
2 | Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 751 - 1 Qualora il patrimonio di una società anonima sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale. |
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1 | Qualora il patrimonio di una società anonima sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata all'ufficio del registro di commercio. |
3 | Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 739 - 1 Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione». |
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1 | Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione». |
2 | Con l'inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 393 - 1 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno. |
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1 | Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno. |
2 | L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 89 Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 89 Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 89 Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione - Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 60 - Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 63 Scioglimento - 1 Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione. |
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1 | Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione. |
2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell'assemblea generale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma; |
b | una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società viene sciolta; |
b | la data della deliberazione dell'assemblea generale; |
c | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
d | i liquidatori; |
e | se del caso, le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte; |
f | se del caso, l'indirizzo della liquidazione; |
g | se del caso, l'indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d'ufficio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 746 - Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all'ufficio del registro di commercio l'estinzione della ditta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 60 - Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 60 - Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 60 - Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 60 - Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 63 Scioglimento - 1 Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione. |
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1 | Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione. |
2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell'assemblea generale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma; |
b | una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società viene sciolta; |
b | la data della deliberazione dell'assemblea generale; |
c | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
d | i liquidatori; |
e | se del caso, le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte; |
f | se del caso, l'indirizzo della liquidazione; |
g | se del caso, l'indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d'ufficio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
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1 | Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
2 | Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. |
3 | Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 56 - La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 626 - 1 Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: |
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1 | Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: |
1 | la ditta e la sede della società; |
2 | lo scopo della società; |
3 | l'ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l'ammontare dei conferimenti effettuati; |
4 | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
5e6 | ... |
7 | la forma delle comunicazioni della società agli azionisti. |
2 | In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti: |
1 | il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico; |
2 | la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b); |
3 | i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione; |
4 | i dettagli del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.315 |
3 | Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1.316 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 641 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 46 - 1 Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. |
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1 | Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. |
2 | Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione. |
3 | Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.96 |
4 | La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.97 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 641 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 65 - 1 Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: |
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1 | Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: |
1 | per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità; |
2 | per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore; |
3 | per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore; |
4 | per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore132. |
2 | Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato. |
3 | Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.133 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 65 - 1 Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: |
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1 | Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: |
1 | per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità; |
2 | per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore; |
3 | per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore; |
4 | per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore132. |
2 | Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato. |
3 | Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.133 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 643 - 1 La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. |
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1 | La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. |
2 | La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa. |
3 | Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. ...343 |
4 | L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 932 - 1 Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. |
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1 | Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 24 - 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
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1 | Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
2 | Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 24 - 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
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1 | Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. |
2 | Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 736 - 1 La società si scioglie: |
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1 | La società si scioglie: |
1 | in conformità dello statuto; |
2 | per deliberazione dell'assemblea generale che risulti da atto pubblico; |
3 | per la dichiarazione del suo fallimento; |
4 | per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento; |
5 | per gli altri motivi previsti dalla legge. |
2 | Nel caso dell'azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un'altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati.628 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 711 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 86 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 42 Scioglimento e cancellazione - 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
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1 | Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). |
2 | Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. |
3 | In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che la società è stata sciolta; |
b | la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | i liquidatori. |
4 | Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). |
5 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto costitutivo autentico; |
b | lo statuto; |
c | una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione; |
d | se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione; |
e | il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma; |
f | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
g | nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima; |
h | ... |
i | in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo). |
2 | Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. |
3 | In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70 |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | ... |
c | la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; |
d | l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 86 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 60 - Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. |