mit zugehörigem Zonenplan aufzuheben, eventuell mit Bezug auf die Parzelle der Beschwerdeführerin.
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 702 |
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| Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell'interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell'impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d'acque salubri. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 89 |
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| Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio. [1] | ||||||
| Esso decide circa: | ||||||
| nuove spese uniche sino a un milione di franchi; | ||||||
| nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi; | ||||||
| spese vincolate. | ||||||
| Decide altresì circa vendite fondiarie e acquisti fondiari a fini d'investimento. | ||||||
| Appronta i mezzi di finanziamento necessari. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||