SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 4 - Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione del 2 settembre 19632, l'ufficio austriaco di controllo è attribuito al Comune di Feldkirch. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 17 Zone protette - 1 Le zone protette comprendono: |
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1 | Le zone protette comprendono: |
a | i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive; |
b | i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale; |
c | i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali; |
d | i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione. |
2 | Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte. |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 1 - (1) Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Buchs (SG). |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 4 - Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione del 2 settembre 19632, l'ufficio austriaco di controllo è attribuito al Comune di Feldkirch. |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 6 - (1) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo l'ultima firma. |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 6 - (1) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo l'ultima firma. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
IR 0.631.252.916.322 Accordo del 2/10 ottobre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di Buchs, la zona comprende: |
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a | le installazioni e i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente: |
b | i locali riservati all'uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 24 Libertà di domicilio - 1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. |
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1 | Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. |
2 | Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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