SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.010.31 Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) LIPI Art. 1 Organizzazione - 1 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica. |
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1 | L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica. |
2 | L'IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria. |
3 | L'IPI è gestito in base a principi economico-aziendali. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 40 Dibattimento - 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
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1 | Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
a | ad istanza di parte; o |
b | qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.59 |
2 | Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. |
3 | Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 40 Dibattimento - 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
|
1 | Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
a | ad istanza di parte; o |
b | qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.59 |
2 | Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. |
3 | Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 40 Dibattimento - 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
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1 | Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
a | ad istanza di parte; o |
b | qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.59 |
2 | Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. |
3 | Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
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1 | Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98 |
2 | Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
|
1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 95 * - 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
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1 | La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. |
2 | Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera. |
3 | Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi: |
a | l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata; |
b | i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica; |
c | gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione; |
d | l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.57 |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | i requisiti per l'uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»; |
b | il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti; |
c | la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney». |
2 | Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c. |
3 | La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall'articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 19783 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 2 Consulente in brevetti - Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: |
|
a | avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); |
b | avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); |
c | avere svolto un'attività pratica (art. 9); |
d | disporre almeno di un recapito in Svizzera; e |
e | essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.). |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti - 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
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1 | Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti - 1 L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale. |
|
1 | L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | le condizioni di ammissione all'esame; |
b | le materie d'esame; |
c | la procedura d'esame. |
3 | Il Consiglio federale designa: |
a | il servizio incaricato di svolgere l'esame; |
b | il servizio incaricato di sorvegliare l'esame. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 9 Attività pratica - 1 L'attività pratica di cui all'articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente. |
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1 | L'attività pratica di cui all'articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente. |
2 | La durata dell'attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: |
a | gli obiettivi e i contenuti dell'attività pratica; |
b | i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti; |
c | i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell'attività pratica con la Svizzera. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 11 Tenuta del registro - L'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 11 Tenuta del registro - L'IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 2 Consulente in brevetti - Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: |
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a | avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); |
b | avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); |
c | avere svolto un'attività pratica (art. 9); |
d | disporre almeno di un recapito in Svizzera; e |
e | essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.). |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 12 Iscrizione nel registro - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l'IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l'IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
2 | Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all'articolo 2. |
3 | Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell'ambito delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
4 | Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 16 Uso abusivo del titolo - 1 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera: |
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1 | È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d'affari in Svizzera: |
a | usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti; |
b | usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti. |
2 | È fatto salvo l'uso di un titolo professionale secondo l'articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19925 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all'IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr) OCBr Art. 36 Diplomi universitari - I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri in virtù dell'articolo 4 LCB, anche se al momento dell'esame la scuola universitaria non era accreditata. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti - 1 L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale. |
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1 | L'esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale. |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | le condizioni di ammissione all'esame; |
b | le materie d'esame; |
c | la procedura d'esame. |
3 | Il Consiglio federale designa: |
a | il servizio incaricato di svolgere l'esame; |
b | il servizio incaricato di sorvegliare l'esame. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti - 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
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1 | Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr) OCBr Art. 38 Utilizzo del titolo professionale durante il periodo transitorio - Chi soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti secondo l'articolo 19 capoverso 1 LCB può usare il titolo «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevet» o «patent attorney» durante il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 19 capoverso 2 LCB, anche se non è ancora iscritto nel registro dei consulenti in brevetti. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 2 Consulente in brevetti - Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: |
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a | avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); |
b | avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); |
c | avere svolto un'attività pratica (art. 9); |
d | disporre almeno di un recapito in Svizzera; e |
e | essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.). |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
|
1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr) OCBr Art. 1 - La presente ordinanza disciplina: |
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a | i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB); |
b | l'esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6-8 LCB); |
c | i requisiti posti a un'attività pratica, nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all'estero (art. 9 LCB); |
d | il registro dei consulenti in brevetti (art. 11-15 LCB). |
SR 935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr) OCBr Art. 2 - 1 Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria. |
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1 | Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria. |
2 | Sono segnatamente considerate scienze naturali o ingegneristiche l'edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la tecnologia dell'informazione, l'ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica. |
SR 935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr) OCBr Art. 2 - 1 Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria. |
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1 | Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria. |
2 | Sono segnatamente considerate scienze naturali o ingegneristiche l'edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la tecnologia dell'informazione, l'ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
|
1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
|
1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
|
1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
|
1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
|
1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. |
2 | Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni. |
3 | I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare: |
a | le disposizioni d'esecuzione; |
b | le ordinanze in materia di formazione. |
4 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
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1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
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1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
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1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
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1 | Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: |
a | la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; |
b | la formazione professionale superiore; |
c | la formazione professionale continua; |
d | le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; |
e | la formazione dei responsabili della formazione professionale; |
f | le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; |
g | la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale. |
2 | La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali. |
3 | Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
|
a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
|
1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 72 Abrogazione e modifica del diritto vigente - L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 74 - 1 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. |
|
1 | L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato. |
2 | La SEFRI è competente dell'abrogazione dei regolamenti di tirocinio emanati dal DEFR in base all'articolo 12 della legge federale del 19 aprile 197860 sulla formazione professionale. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 79 - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 2 Consulente in brevetti - Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: |
|
a | avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); |
b | avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); |
c | avere svolto un'attività pratica (art. 9); |
d | disporre almeno di un recapito in Svizzera; e |
e | essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.). |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
|
1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
|
1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
|
1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 2 Consulente in brevetti - Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: |
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a | avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); |
b | avere superato l'esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); |
c | avere svolto un'attività pratica (art. 9); |
d | disporre almeno di un recapito in Svizzera; e |
e | essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.). |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti - 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
|
1 | Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
|
1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti - 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
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1 | Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento delle scuole universitarie svizzere. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
|
1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri - 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
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1 | Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un'organizzazione sopranazionale; oppure |
b | è comprovata nel caso specifico. |
2 | Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. |
3 | Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 935.62 Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) - Legge sui consulenti in brevetti LCB Art. 19 Disposizione transitoria - 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
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1 | Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge: |
a | ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l'articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure |
b | ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un'attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell'elenco dei mandatari accreditati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. |
2 | La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. |
4 | L'IPI rilascia un attestato a conferma dell'avvenuta iscrizione. |
SR 935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr) OCBr Art. 37 Iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 19 LCB - 1 Chi richiede l'iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all'articolo 19 LCB deve presentare all'IPI: |
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1 | Chi richiede l'iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all'articolo 19 LCB deve presentare all'IPI: |
a | se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e il conseguimento del diploma universitario richiesto; |
b | se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e l'iscrizione nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati. |
2 | La domanda è considerata come presentata soltanto se l'emolumento d'iscrizione è stato versato entro il termine prescritto dall'IPI. |
3 | L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza. |
4 | L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |