SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 30 Vigilanza - 1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
|
1 | I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
2 | Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto. |
3 | Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPO sull'accaduto. |
4 | L'UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55 |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 30 Vigilanza - 1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
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1 | I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate. |
2 | Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto. |
3 | Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPO sull'accaduto. |
4 | L'UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.55 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 40 Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d'aiuti finanziari - 1 Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 340, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
|
1 | Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 340, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
2 | Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l'obbligo di informare secondo l'articolo 11 capoverso 341, l'autorità competente può escludere temporaneamente dall'aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
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1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
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1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 68 Sport - 1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva. |
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1 | La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva. |
2 | Gestisce una scuola di sport. |
3 | Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
|
1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
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1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
|
1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 27 Riduzione e rifiuto dei contributi - 1 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
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1 | L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: |
a | l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; |
b | l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro. |
2 | Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato. |
3 | In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S. |
4 | Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 23a |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 58 Annuncio di offerte G+S - 1 Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l'aggiunta a posteriori di corsi e campi all'offerta già annunciata. |
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1 | Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l'aggiunta a posteriori di corsi e campi all'offerta già annunciata. |
2 | L'annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: |
a | le discipline sportive G+S oggetto dell'offerta G+S; |
b | la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata, nonché delle date e degli orari delle attività pianificate; |
c | la dimensione prevista dei gruppi; |
d | i monitori G+S che si prevede di impiegare.49 |
3 | L'autorità competente decide in merito all'approvazione delle offerte prima del loro inizio. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 60 Conteggio delle offerte G+S - 1 Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
|
1 | Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
2 | L'organo che ha accordato l'autorizzazione verifica il conteggio e prepara il versamento da parte dell'UFSPO. L'UFSPO effettua un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi. |
3 | Se un conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato, l'UFSPO può ridurre i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 34 Obblighi - I coach G+S sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte del proprio organizzatore. Hanno in particolare gli obblighi seguenti: |
|
a | coordinare le offerte G+S della propria organizzazione; |
b | annunciare le offerte G+S all'ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 58 e 60); |
c | iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e alla formazione continua dei quadri G+S; |
d | consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi G+S per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi; |
e | garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l'accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi; |
f | garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all'organo di autorizzazione o all'UFSPO. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 28 - 1 L'UFSPO procura gli strumenti didattici necessari alla formazione o li pubblica esso stesso, distribuendoli gratuitamente o a pagamento. |
|
1 | L'UFSPO procura gli strumenti didattici necessari alla formazione o li pubblica esso stesso, distribuendoli gratuitamente o a pagamento. |
2 | L'UFSPO può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell'ambito di organizzazioni private. |
3 | Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura. |
4 | Può assumersi le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici sostenute dai partecipanti, dai monitori e dal personale ausiliario della formazione dei quadri per recarsi ai corsi di formazione e formazione continua.52 |
5 | ...53 |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 8 Gruppi di utenti - 1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:9 |
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1 | In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:9 |
a | le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell'ambito di corsi con bambini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato o si fa vivere, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali; |
b | le offerte G+S del GU 2 sono offerte di cui alla lettera a, per le quali però lo svolgimento regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve; |
c | le offerte G+S del GU 3 sono offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili, che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell'insegnare loro a curare gli aspetti sociali; |
d | le offerte G+S del GU 4 sono offerte proposte da Cantoni, Comuni o federazioni sportive. Il lavoro con i bambini o i giovani consiste nel far vivere a bambini e giovani, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali o nell'avviarli ad allenare e praticare nel quadro di corsi una o più discipline sportive G+S in modo regolare e mirato, in seno a un gruppo stabile; |
e | le offerte G+S del GU 5 sono offerte proposte dalle scuole al di fuori del programma scolastico obbligatorio in cui, sotto forma di corsi e campi, si allenano e praticano con bambini o giovani, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico; |
f | le offerte G+S del GU 6 sono le offerte proposte da Cantoni, Comuni, federazioni sportive, società sportive od organizzazioni dal funzionamento analogo: |
f1 | ... |
f2 | per misure di incentivazione particolari secondo l'articolo 22 capoverso 4; |
g | ... |
2 | ...14 |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 7 |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 7 |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 13 Quadri - 1 Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale: |
|
1 | Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale: |
a | monitore G+S in una disciplina sportiva G+S o monitore G+S Sport scolastico; |
b | coach G+S; |
c | ... |
d | esperto G+S in una disciplina sportiva G+S o esperto G+S Sport scolastico. |
1bis | Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S Sport scolastico e le disposizioni per gli esperti G+S valgono egualmente per gli esperti G+S Sport scolastico.28 |
2 | Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha assolto con successo la relativa formazione. L'UFSPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l'ufficio può derogare alla richiesta. |
3 | Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni. A tale scopo le persone interessate devono frequentare un corso di formazione continua. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 13 Quadri - 1 Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale: |
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1 | Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale: |
a | monitore G+S in una disciplina sportiva G+S o monitore G+S Sport scolastico; |
b | coach G+S; |
c | ... |
d | esperto G+S in una disciplina sportiva G+S o esperto G+S Sport scolastico. |
1bis | Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S Sport scolastico e le disposizioni per gli esperti G+S valgono egualmente per gli esperti G+S Sport scolastico.28 |
2 | Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha assolto con successo la relativa formazione. L'UFSPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l'ufficio può derogare alla richiesta. |
3 | Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni. A tale scopo le persone interessate devono frequentare un corso di formazione continua. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 22 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S - 1 Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S. |
|
1 | Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S. |
2 | I contributi sono concessi se: |
a | l'offerta G+S è stata annunciata e autorizzata per tempo prima dell'inizio; |
b | sono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell'offerta G+S; |
c | la documentazione contabile è stata inoltrata per tempo dall'organizzatore dopo la conclusione dell'offerta G+S. |
2bis | ...42 |
3 | Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO stabilisce i contributi nel singolo caso. |
4 | Può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a-e se queste: |
a | si svolgono in occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali per l'assegnazione di un titolo; o |
b | servono a verificare nella pratica progetti organizzati dall'UFSPO per l'ulteriore sviluppo di G+S.43 |
5 | Gli organi che accordano l'autorizzazione sono: |
a | per le offerte dei GU 1, 2, 3 e 5 e per le offerte dei Comuni nel GU 4: l'autorità cantonale competente per l'attuazione di G+S del Cantone in cui ha sede l'organizzazione; |
b | per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l'UFSPO. |
6 | ...45 |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 60 Conteggio delle offerte G+S - 1 Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
|
1 | Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
2 | L'organo che ha accordato l'autorizzazione verifica il conteggio e prepara il versamento da parte dell'UFSPO. L'UFSPO effettua un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi. |
3 | Se un conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato, l'UFSPO può ridurre i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 34 Obblighi - I coach G+S sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte del proprio organizzatore. Hanno in particolare gli obblighi seguenti: |
|
a | coordinare le offerte G+S della propria organizzazione; |
b | annunciare le offerte G+S all'ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 58 e 60); |
c | iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e alla formazione continua dei quadri G+S; |
d | consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi G+S per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi; |
e | garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l'accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi; |
f | garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all'organo di autorizzazione o all'UFSPO. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 22 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S - 1 Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S. |
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1 | Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S. |
2 | I contributi sono concessi se: |
a | l'offerta G+S è stata annunciata e autorizzata per tempo prima dell'inizio; |
b | sono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell'offerta G+S; |
c | la documentazione contabile è stata inoltrata per tempo dall'organizzatore dopo la conclusione dell'offerta G+S. |
2bis | ...42 |
3 | Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO stabilisce i contributi nel singolo caso. |
4 | Può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a-e se queste: |
a | si svolgono in occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali per l'assegnazione di un titolo; o |
b | servono a verificare nella pratica progetti organizzati dall'UFSPO per l'ulteriore sviluppo di G+S.43 |
5 | Gli organi che accordano l'autorizzazione sono: |
a | per le offerte dei GU 1, 2, 3 e 5 e per le offerte dei Comuni nel GU 4: l'autorità cantonale competente per l'attuazione di G+S del Cantone in cui ha sede l'organizzazione; |
b | per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l'UFSPO. |
6 | ...45 |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 58 Annuncio di offerte G+S - 1 Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l'aggiunta a posteriori di corsi e campi all'offerta già annunciata. |
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1 | Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l'aggiunta a posteriori di corsi e campi all'offerta già annunciata. |
2 | L'annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: |
a | le discipline sportive G+S oggetto dell'offerta G+S; |
b | la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata, nonché delle date e degli orari delle attività pianificate; |
c | la dimensione prevista dei gruppi; |
d | i monitori G+S che si prevede di impiegare.49 |
3 | L'autorità competente decide in merito all'approvazione delle offerte prima del loro inizio. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 34 Obblighi - I coach G+S sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte del proprio organizzatore. Hanno in particolare gli obblighi seguenti: |
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a | coordinare le offerte G+S della propria organizzazione; |
b | annunciare le offerte G+S all'ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 58 e 60); |
c | iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e alla formazione continua dei quadri G+S; |
d | consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi G+S per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi; |
e | garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l'accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi; |
f | garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all'organo di autorizzazione o all'UFSPO. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 17 Coach G+S - I coach G+S rappresentano il proprio organizzatore nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell'UFSPO. Sono i responsabili amministrativi delle offerte G+S della propria organizzazione. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 34 Obblighi - I coach G+S sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte del proprio organizzatore. Hanno in particolare gli obblighi seguenti: |
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a | coordinare le offerte G+S della propria organizzazione; |
b | annunciare le offerte G+S all'ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 58 e 60); |
c | iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e alla formazione continua dei quadri G+S; |
d | consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi G+S per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi; |
e | garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l'accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi; |
f | garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all'organo di autorizzazione o all'UFSPO. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 58 Annuncio di offerte G+S - 1 Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l'aggiunta a posteriori di corsi e campi all'offerta già annunciata. |
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1 | Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l'aggiunta a posteriori di corsi e campi all'offerta già annunciata. |
2 | L'annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni: |
a | le discipline sportive G+S oggetto dell'offerta G+S; |
b | la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata, nonché delle date e degli orari delle attività pianificate; |
c | la dimensione prevista dei gruppi; |
d | i monitori G+S che si prevede di impiegare.49 |
3 | L'autorità competente decide in merito all'approvazione delle offerte prima del loro inizio. |
SR 415.011 Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) OPPSpo Art. 60 Conteggio delle offerte G+S - 1 Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
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1 | Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato. |
2 | L'organo che ha accordato l'autorizzazione verifica il conteggio e prepara il versamento da parte dell'UFSPO. L'UFSPO effettua un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi. |
3 | Se un conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato, l'UFSPO può ridurre i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
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1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari - 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
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1 | La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: |
a | sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; |
b | non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; |
c | sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; |
d | l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping. |
2 | Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno. |
3 | Gli articoli 37-39 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 1 Obiettivi - 1 Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti: |
a | incrementare l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età; |
b | riqualificare il valore dello sport e dell'attività fisica nell'educazione e nell'istruzione; |
c | creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta; |
d | incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati; |
e | prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall'attività fisica. |
2 | Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione: |
a | sostiene e realizza programmi e progetti; |
b | adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 8 Gruppi di utenti - 1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:9 |
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1 | In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:9 |
a | le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell'ambito di corsi con bambini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato o si fa vivere, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali; |
b | le offerte G+S del GU 2 sono offerte di cui alla lettera a, per le quali però lo svolgimento regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve; |
c | le offerte G+S del GU 3 sono offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili, che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell'insegnare loro a curare gli aspetti sociali; |
d | le offerte G+S del GU 4 sono offerte proposte da Cantoni, Comuni o federazioni sportive. Il lavoro con i bambini o i giovani consiste nel far vivere a bambini e giovani, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali o nell'avviarli ad allenare e praticare nel quadro di corsi una o più discipline sportive G+S in modo regolare e mirato, in seno a un gruppo stabile; |
e | le offerte G+S del GU 5 sono offerte proposte dalle scuole al di fuori del programma scolastico obbligatorio in cui, sotto forma di corsi e campi, si allenano e praticano con bambini o giovani, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico; |
f | le offerte G+S del GU 6 sono le offerte proposte da Cantoni, Comuni, federazioni sportive, società sportive od organizzazioni dal funzionamento analogo: |
f1 | ... |
f2 | per misure di incentivazione particolari secondo l'articolo 22 capoverso 4; |
g | ... |
2 | ...14 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |