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Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Verband X. gegen Bundesamt für Sozialversicherungen
B 1950/2014 vom 16. Oktober 2015
Finanzhilfen für Modellvorhaben.
Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
1. Der Bund unterstützt ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nur ergänzend (E. 3.4).
2. Ein Modellvorhaben im Sinne von Art. 8
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
3. Die Wiederholung eines bereits früher unterstützten Projekts ist von der Finanzhilfe des Bundes ausgeschlossen (E. 6.1.3.3).
Aides pour des projets pouvant servir de modèle.
Art. 8 al. 1 let. a LEEJ.
1. La Confédération ne soutient les activités extrascolaires avec des enfants et des jeunes qu'à titre complémentaire (consid. 3.4).
2. Un projet pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ ne pourra être subventionné que s'il est unique et qu'il a un contenu novateur (consid. 6.1.3.1).
3. L'aide financière de la Confédération est exclue pour la répétition d'un projet qui a déjà été soutenu (consid. 6.1.3.3).
Aiuti finanziari per progetti modello.
Art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG.
1. La Confederazione sostiene delle attività extrascolastiche per fanciulli e giovani soltanto a titolo complementare (consid. 3.4).
2. Un progetto che funge da modello ai sensi dell'art. 8 LPAG potrà beneficiare di aiuti finanziari a condizione che sia unico ed abbia un contenuto innovativo (consid. 6.1.3.1).
3. La concessione di aiuti finanziari federali per la ripetizione di un progetto già promosso in precedenza è esclusa (consid. 6.1.3.3).
Am 21. November 2013 ersuchte der Verband X. das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV, nachfolgend auch Vorinstanz) um Finanzhilfen für Modellvorhaben gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
Das Bundesverwaltungsgericht weist die dagegen am 9. April 2014 erhobene Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Nach Art. 67 Abs. 2
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
Das Subsidiaritätsprinzip ist in Art. 5a
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5a Sussidiarietà - Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. |
3.2 Solange die Kantone und Gemeinden objektiv in der Lage sind, aus eigener Kraft die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu fördern, ist diese Förderung folglich keine Bundesaufgabe. So erfüllt beispielsweise auch eine in Not geratene Person die Voraussetzungen von Art. 12
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 52 Ordine costituzionale - 1 La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni. |
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1 | La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni. |
2 | La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni. |
3.3 Dass die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gemäss Art. 67 Abs. 2
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 43a Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali - 1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. |
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1 | La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. |
2 | La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi. |
3 | La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. |
4 | Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile. |
5 | I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni. |
3.4 Die Unterstützung ausserschulischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist damit in erster Linie Aufgabe der Privaten, erst in zweiter Linie, wenn die Privaten kräftemässig überfordert sind, Aufgabe der Kantone (und ihrer Gemeinden) und erst in dritter Linie, wenn nämlich auch deren Kräfte versagen, Aufgabe des Bundes (Botschaft zur BV, BBl 1997 I 1, 204; Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6804). Aus dem Sozialziel von Art. 41 Abs. 1 Bst. g
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5a Sussidiarietà - Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. |
3.5 In diesem einschränkenden Rahmen kommt dem Bund andererseits die Aufgabe zu, im gesamtschweizerischen Kontext Aktivitäten der ausserschulischen Arbeit zu fördern, die gegenseitige Abstimmung der Kinder- und Jugendpolitik zwischen den drei staatlichen Ebenen Gemeinden, Kantone und Bund und Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, Impulse für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik zu geben sowie die horizontale Koordination auf Bundesebene sicherzustellen (Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6824). Zeitlich befristete Subventionen des Bundes zugunsten von Kantonen, Gemeinden oder Privaten sind im Sinne einer impulsgebenden Anschubfinanzierung zu verstehen (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6852). Der Gesetzgeber hat hiermit seinen politischen Willen zur Selektion zum Ausdruck gebracht.
4.
4.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 12 Principi - 1 Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati. |
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1 | Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari all'adempimento di criteri di qualità. |
4.2 Das Wesensmerkmal einer Ermessenssubvention ist, dass es im Entschliessungsermessen der verfügenden Behörde liegt, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Wiederkehr/ Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 1476; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 440; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. Basel 2006, S. 44f.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Berner Diss. 1992, S. 178). Können wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte berücksichtigt werden, welche grundsätzlich die Anforderungen für die Zusprechung einer Ermessenssubvention erfüllen würden, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (Art. 13 Abs. 1
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SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
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SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
und willkürfreie Behandlung der Beitragsgesuche zu gewährleisten (vgl. Urteile des BVGer B 3939/2013 vom 10. Dezember 2014 E. 2.2 und B 6272/2008 vom 20. Oktober 2010 E. 4.3).
4.3 Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht (vgl. Urteile des BVGer B 3939/2013 E. 2.2 und B 6272/2008 E. 4.3). Räumt das Gesetz der Behörde ein grosses Ermessen bei seiner Anwendung ein, übt das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss Zurückhaltung bei der Beurteilung. Geht es hingegen um die richtige Rechtsanwendung, namentlich die Auslegung des Gesetzes, handelt es sich dabei nicht um einen Ermessensentscheid der Behörde, weshalb die Verletzung von Bundesrecht vom Bundesverwaltungsgericht frei geprüft wird.
5.
5.1 Das KJFG und die dazugehörende KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Jugendförderungsgesetz vom 6. Oktober 1989 (JFG, AS 1990 2007 ff.) und die Jugendförderungsverordnung vom 10. Dezember 1990 (JFV, AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem KJFG will der Gesetzgeber die Finanzhilfen mehr inhaltlich (thematisch und strategisch) steuern, um die Mittelvergabe wirksamer und effizienter zu gestalten (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803, 6805 und 6822). Der Gesetzgeber will selektiv sein (vgl. auch E. 3.5). Das KJFG stellt die Finanzhilfen im entsprechenden Bereich denn auch auf eine neue Grundlage. So sind nun insbesondere die Prüfung und Gewährung von Finanzhilfen sowie die Kompetenzen des BSV grundlegend anders geregelt als im JFG (eingehend dazu Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803 ff.).
5.2 Nach Art. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | il sostegno alle istituzioni private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani; |
b | il sostegno ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata nel settore delle attività extrascolastiche; |
c | la collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù; |
d | la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
|
a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
Art. 11 Abs. 1
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti - 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
|
1 | I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
2 | Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti. |
5.3 Art. 8
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
1 Der Bund kann privaten Trägerschaften Finanzhilfen für zeitlich begrenzte Vorhaben von gesamtschweizerischer Bedeutung gewähren, die:
a. Modellcharakter für die Weiterentwicklung der ausserschulischen Arbeit haben; oder
b. in besonderer Weise die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Entwicklung und Umsetzung des Projekts fördern.
2 Der Bundesrat kann für die Gewährung von Finanzhilfen für Modellvorhaben und Partizipationsprojekte thematische Schwerpunkte und Zielvorgaben festlegen.
Finanzhilfen an private Trägerschaften gemäss Art. 8 Abs. 1
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
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SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
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SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
5.4 Die KJFV enthält die Legaldefinition, was als « Vorhaben mit Modellcharakter » beziehungsweise « Modellvorhaben » nach Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
|
1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
Art. 10
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 10 Richieste - 1 Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 8 LPAG. |
|
1 | Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 8 LPAG. |
2 | Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul progetto: |
a | genere e portata; |
b | scopo e utilità; |
c | capacità di fungere da modello o di favorire la partecipazione; |
d | persone e organizzazioni coinvolte; |
e | finanziamento e budget. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 5 Inoltro e trattamento delle richieste - 1 L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste. |
|
1 | L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste. |
2 | Emana direttive per precisare le modalità di inoltro delle richieste. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 11 Esame e decisione - 1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
|
1 | L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
2 | Può chiedere pareri a specialisti esterni. |
3 | Può esigere il coordinamento con altri progetti. |
4 | Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 11 Esame e decisione - 1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
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1 | L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
2 | Può chiedere pareri a specialisti esterni. |
3 | Può esigere il coordinamento con altri progetti. |
4 | Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro. |
6.
6.1 Der Beschwerdeführer rügt, die angefochtene Verfügung verletze Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
6.1.1 Die erste Voraussetzung ist jene der privaten Trägerschaft. Gemäss der Legaldefinition in Art. 5 Bst. b
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
|
a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
6.1.2 Umstritten und näher zu prüfen ist hingegen, ob die Voraussetzung eines zeitlich begrenzten Vorhabens erfüllt ist. (...)
6.1.3
6.1.3.1 Das KJFG schweigt zur zeitlichen Begrenzung eines Modellvorhabens. Aus Art. 8 Abs. 1
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
|
1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
unbefristeten Tätigkeit sein. Denn wenn ein Vorhaben zu einer solchen gehört, ist es nicht mehr zeitlich begrenzt.
Zu berücksichtigen ist überdies, dass ein Vorhaben nur dann als einmalig zu betrachten ist, wenn es innovativen Gehalt hat. Nach der Botschaft zum KJFG ist die Unterstützung von Projekten der ausserschulischen Arbeit insbesondere mit Blick auf die mit der Totalrevision des Gesetzes angestrebte verstärkte Förderung innovativer Formen der Kinder- und Jugendarbeit von Bedeutung. Es war dem Gesetzgeber ein Anliegen, dass nach Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
6.1.3.2 Wie in E. 6.1.3.1 vorstehend ausgeführt, ist die Vorschrift von Art. 8 Abs. 1
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
innovative Aspekte aufweisen.
6.1.3.3 In den vorinstanzlichen Richtlinien vom 1. Januar 2014 über die Gesuchseinreichung betreffend Finanzhilfen nach dem KJFG, die für das Jahr 2014 galten, ist ein Projekt als ein einmaliges zielgerichtetes Vorhaben definiert, das aus einer Menge von Tätigkeiten mit Anfangs- und Endtermin besteht und durchgeführt wird, um unter Berücksichtigung von Zwängen bezüglich Zeit, Ressourcen und Qualität ein Ziel zu erreichen (Art. 3 Bst. f dieser Richtlinien). Diese Definition knüpft an das Verständnis dessen an, was schon nach den im Jahre 2013 gültigen Richtlinien unter einem erst- beziehungsweise einmaligen Projekt zu verstehen ist. In jenen gilt als eines der generellen Kriterien für die Förderung eines Vorhabens gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
Die ab dem 1. Januar 2015 geltenden Richtlinien der Vorinstanz gelangen vorliegend nicht zur Anwendung (...).
6.1.3.4 Im « Gesuchsformular Modellprojekte 2013 » war vom Gesuchsteller unter dem Titel « Grundvoraussetzungen Kinder- und Jugendförderungsgesetz » insbesondere mittels Anbringens eines Kreuzchens zu bestätigen, dass es sich um ein Projekt handelt, welches zum ersten Mal und/ oder einmalig durchgeführt wird, und dass das Projekt maximal eine Dauer von drei Jahren hat. Der Beschwerdeführer hat dies mittels entsprechender Angaben bestätigt (...).
6.1.3.5 Vorliegend sah das Projekt « Zukunftskonferenz 2014 » des Beschwerdeführers inhaltlich ein Programm mit im Wesentlichen zwei wiederkehrenden Arbeitsformen, nämlich den Formen « Plenum » und « geleitete Arbeitsgruppen », vor. Im Plenum fanden die Begrüssung und der Abschluss, Informationen, Präsentationen, Referate sowie Abstimmungen statt. In den geleiteten Arbeitsgruppen wurden unter der Leitung jeweils einer Person Gruppenarbeiten zur Reflexion, zum gegenseitigen Austausch, zur gemeinsamen Entscheidfindung und zur Erarbeitung von Präsentationen durchgeführt. Die Mittagspause mit einem Stehlunch diente ebenfalls dem wechselseitigen Austausch (...). Auch das Projekt « Zukunftskonferenz 2012 » arbeitete im Wesentlichen mit den Formen « Plenum » und « geleitete Arbeitsgruppen » und den vorstehend beschriebenen Formelementen. Thematisch ging es in beiden Zukunftskonferenzen um die eigene Zukunft des Beschwerdeführers, darum wurde das Vorhaben beide Male « Zukunftskonferenz » genannt. Unterschiedlich waren abgesehen von den verschiedenen Grund- beziehungsweise Ausgangslagen und dem Veranstaltungsjahr lediglich die Anordnung der Elemente im Konferenzverlauf und deren konkrete Inhalte. Die Methodik der
Zukunftskonferenz 2014 war angesichts dieser Übereinstimmungen im Grundsatz gleich wie jene der Konferenz im Jahre 2012 (« Zukunftskonferenz » bzw. « Grossgruppenkonferenz », vgl. < https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftskonferenz >, abgerufen am 03.09.2015).
In diesen Merkmalen können keine innovativen Aspekte im Sinne von Art. 8 Abs. 1
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SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
Dass es sich bei den Zukunftskonferenzen 2012 und 2014 um ein in sich geschlossenes, zweiteiliges Einzelprojekt handle und erst die Gesamtheit beider Projekte die erforderliche Innovation schaffe, wird vom Beschwerdeführer nicht geltend gemacht. Vielmehr spricht er von einer allfälligen weiteren Zukunftskonferenz (E. 6.1.3.5), was auf eine regelmässig geplante Aktivität hindeutet.
6.1.3.6 Die Vorinstanz hat damit zu Recht die Erst- beziehungsweise Einmaligkeit der Zukunftskonferenz 2014 verneint.
6.1.4 Da bereits die Voraussetzung der Erst- beziehungsweise Einmaligkeit des Vorhabens nicht erfüllt ist, sind die weiteren Voraussetzungen für die Zusprechung von Fördergeldern des Bundes gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a
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SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
7. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.