SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5a Sussidiarietà - Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 52 Ordine costituzionale - 1 La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni. |
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1 | La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni. |
2 | La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 43a Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali - 1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. |
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1 | La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. |
2 | La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi. |
3 | La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. |
4 | Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile. |
5 | I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 41 - 1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
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1 | A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: |
a | ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; |
b | ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; |
c | la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; |
d | le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; |
e | ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; |
f | i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; |
g | i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. |
2 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza. |
3 | La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. |
4 | Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 67 - 1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
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1 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù. |
2 | A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5a Sussidiarietà - Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 12 Principi - 1 Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati. |
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1 | Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari all'adempimento di criteri di qualità. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | il sostegno alle istituzioni private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani; |
b | il sostegno ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata nel settore delle attività extrascolastiche; |
c | la collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù; |
d | la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti - 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
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1 | I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
2 | Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 10 Richieste - 1 Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 8 LPAG. |
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1 | Le istituzioni private possono inoltrare all'UFAS entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 8 LPAG. |
2 | Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul progetto: |
a | genere e portata; |
b | scopo e utilità; |
c | capacità di fungere da modello o di favorire la partecipazione; |
d | persone e organizzazioni coinvolte; |
e | finanziamento e budget. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 5 Inoltro e trattamento delle richieste - 1 L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste. |
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1 | L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste. |
2 | Emana direttive per precisare le modalità di inoltro delle richieste. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 11 Esame e decisione - 1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
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1 | L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
2 | Può chiedere pareri a specialisti esterni. |
3 | Può esigere il coordinamento con altri progetti. |
4 | Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 11 Esame e decisione - 1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
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1 | L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
2 | Può chiedere pareri a specialisti esterni. |
3 | Può esigere il coordinamento con altri progetti. |
4 | Emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 8 Progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
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1 | Per progetti che fungono da modello ai sensi dell'articolo 8 LPAG si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | presentano aspetti innovativi; |
b | sono trasferibili anche in altri contesti; |
c | rispondono a un bisogno comprovato; e |
d | garantiscono il trasferimento delle conoscenze. |
2 | Per progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani si intendono singoli progetti, della durata massima di tre anni, che: |
a | sono elaborati, diretti e attuati in gran parte da fanciulli o giovani; o |
b | attribuiscono un ruolo centrale e attivo a fanciulli o giovani con un particolare bisogno di promozione. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che: |
a | fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o |
b | promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani. |