99 Ia 78
11. Sentenza del 7 febbraio 1973 nella causa Credito Svizzero contro Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello del cantone Ticino.
Regeste (de):
- Beschwerde wegen Verletzung von Staatsverträgen.
- 1. Der Begriff der "andern weder privat- noch strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesrechts" im Sinne von Art. 73 Abs. 1 lit. c VwG umfasst nicht die Bestimmungen des Verfassungsrechts und ebensowenig diejenigen der Staatsverträge (Erw. 1 a).
- 2. Die Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat, mit der diesem eine durch die letzte kantonale Instanz begangene Verletzung eines Staatsvertrages angezeigt wird, stellt kein Rechtsmittel im Sinne von Art. 84 Abs. 2
OG dar (Erw. 1 d).
- Europäische Übereinkunft über die Rechtshilfe in Strafsachen.
- 1. Art. 100 lit. f
OG schliesst es aus, dass eine Verletzung dieser Übereinkunft mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden kann; zulässig ist dagegen die staatsrechtliche Beschwerde (Erw. 1 b).
- 2. Interesse an der Beschwerde im vorliegenden Falle (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Recours pour violation de traités internationaux.
- 1. Par "autres dispositions du droit fédéral n'appartenant ni au droit privé ni au droit pénal" au sens de l'art. 73 al. 1 lettre c LPA, il ne faut comprendre ni les dispositions du droit constitutionnel, ni celles des traités internationaux (consid. 1c).
- 2. La dénonciation, au Conseil fédéral, de la violation d'un traité international par l'autorité cantonale de dernière instance ne constitue pas un moyen de droit au sens de l'art. 84 al. 2 OJ (consid. 1 d).
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
- 1. L'art. 100 lettre f OJ exclut la possibilité de se plaindre de la viola tion de ladite convention par la voie du recours de droit administratif (consid. 1 b).
- 2. Intérêt au recours, dans le cas d'espèce (consid. 2).
Regesto (it):
- Ricorso per violazione di trattati internazionali.
- 1. La nozione di "altre disposizioni federali che non siano di diritto privato o di diritto penale", di cui all'art 73 cpv. 1 lett. c PAF, come non comprende le disposizioni del diritto costituzionale, così non comprende neppure quelle dei trattati internazionali (consid. 1c).
- 2. La denunzia al Consiglio federale della violazione da parte dell'ultima istanza cantonale di un trattato internazionale non costituisce un rimedio di diritto ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
OG (consid. 1 d).
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
- 1. L'art. 100 lett. f
OG esclude che una violazione della Convenzione summenzionata possa essere fatta valere con ricorso di diritto amministrativo; ammissibile è invece il ricorso di diritto pubblico (consid. 1 b).
- 2. Interesse ricorsuale: fattispecie (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 80
BGE 99 Ia 78 S. 80
Riassunto dei fatti:
A.- Per ordine della società X, agente tramite il titolare di un conto YZ. esistente presso il Credito Svizzero, succursale di Lugano, questa banca emetteva il 31 dicembre 1970 due lettere di credito irrevocabili per complessivi 121 847,50 dollari, a favore di una società a Hong Kong. Negoziabili presso una banca di Hong Kong, dette lettere erano valide sino al 5 marzo 1971 contro rimessa di una serie di documenti, e pagabili a 75 giorni dalla data della polizza di carico. Il 9 febbraio 1971 il Credito Svizzero rimetteva al titolare del conto YZ i documenti che gli erano stati trasmessi dalla banca corrispondente di Hong-Kong, avvertendo che il pagamento sarebbe avvenuto il 13 aprile 1971. Il 3 aprile 1971 la società X e il titolare del conto YZ informavano il Credito Svizzero che la merce per il pagamento della quale era stata ordinata l'emissione delle lettere di credito era risultata difforme da quella oggetto del contratto e raggiungeva appena il 2% del valore convenuto, per il che essi avevano sporto denuncia penale, tanto in Italia che in Svizzera, contro i responsabili della ditta venditrice per il reato di truffa. In conseguenza di ciò, la società X revocava gli ordini di apertura di credito, invitando la banca emittente a
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procedere a sua volta alla revoca nei confronti della beneficiaria e a darne comunicazione alla banca corrispondente perchè non effettuasse alcun pagamento. Il Credito Svizzero rispondeva che le lettere di credito erano e rimanevano irrevocabili ai sensi delle Regole e usanze uniformi relative ai crediti documentari delle Camera internazionale di Commercio, e avvisava che avrebbe addebitato il 13 aprile 1971 il conto YZ dell'importo relativo. Le due lettere di credito erano state scontate alla beneficiaria dalla banca corrispondente, dopo la presentazione dei documenti, il 3 febbraio 1971.
B.- Nel quadro di un procedimento penale per truffa aperto in Italia in seguito alla denuncia della società X, il Pretore di Milano ordinava il sequestro delle lettere di credito o, per il caso che già fossero state trasmesse alla banca estera corrispondente, quello delle somme depositate a loro copertura sul conto YZ. Con riferimento alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (qui appresso: la Convenzione), il Pretore di Milano chiedeva in via rogatoria al Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina del cantone Ticino l'esecuzione di tale sequestro.
C.- Con decisione del 27 aprile 1971 il Giudice istruttore sottocenerino accoglieva la commissione rogatoria ed ordinava il richiesto sequestro, disponendo che le lettere di credito, ovvero le somme di denaro depositate sul conto YZ, rimanessero in custodia del Credito Svizzero, con esplicito e formale divieto di disporne sino a suo nuovo ordine. Con sentenza 26 maggio 1972 la Camera dei ricorsi del Tribunale di Appello del cantone Ticino respingeva un reclamo proposto dal Credito Svizzero contro detta decisione. Essa riteneva compatibile con la legge applicabile in Svizzera tanto il sequestro delle lettere, quanto quello delle somme depositate. Il sequestro di queste ultime si giustificava pel fatto che, avendo la società X revocato tempestivamente le lettere di credito e potendo la banca emittente opporre alla beneficiaria delle medesime l'eccezione del dolo tratta dal negozio di compravendita stipulato tra la società X e la beneficiaria, il Credito Svizzero avrebbe potuto e dovuto notificare la revoca alla banca corrispondente perchè non pagasse. Lo sconto anticipato delle lettere di credito, avvenuto a vantaggio della beneficiaria straniera, presumibile autrice della truffa, era stato operato a rischio e pericolo di chi lo aveva concesso.
BGE 99 Ia 78 S. 82
D.- Contro la decisione cantonale il Credito Svizzero ha interposto ricorso per cassazione alla Corte di Cassazione penale del Tribunale federale, da questa dichiarato irricevibile. Con parallelo ricorso di diritto pubblico, il Credito Svizzero chiede l'annullamento della medesima decisione cantonale, denunciando la violazione degli articoli 4, 22ter, 31, 58 e, 59 CF, dell'art. 4 della costituzione cantonale, nonchè quella della Convenzione.
Erwägungen
Considerando in diritto:
I. Questioni d'ordine
1. Nel gravame il ricorrente fa valere la violazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Oltre che sull'art. 84 cpv. 1 lett. a
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BGE 99 Ia 78 S. 83
a) Il ricorso di diritto amministrativo può essere proposto per violazione del diritto federale anche contro decisioni di ultima istanza delle autorità cantonali se, come in casu, il diritto federale non prevede il ricorso ad istanza federale intermedia (art. 104 lett. a
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BGE 99 Ia 78 S. 84
stesso dell'art. 73 PAF, dalla genesi e dalla base costituzionale di questa norma. Giusta il cpv. 1, lett. b dell'art. 73 PAF, il ricorso al Consiglio federale è aperto, in materia di trattati internazionali, contro le disposizioni degli stessi che riguardano il commercio ed i dazi, le tasse e i brevetti di invenzione, la libera circolazione e il domicilio, salve oltretutto, per quest'ultimi titoli, le importanti limitazioni previste al cpv. 2, lett. b e c dello stesso articolo. Se pertanto - con un'interpretazione lata - si comprendessero nel termine di "altre disposizioni federali" impiegato al cpv. 1 lett. c anche i trattati internazionali, la lettera b diverrebbe priva di contenuto e di senso. D'altra parte, come il Tribunale federale ha già rilevato per escludere dalla suddetta nozione di "altre disposizioni federali" i diritti costituzionali (RU 98 I a 284 consid. 3), il legislatore ha praticamente ripreso nell'art. 73 PAF le norme già contenute nell'art. 125 v
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art. 102 n. 2 CF, art. 71 PAF) per lamentare la violazione del trattato da parte dell'ultima istanza cantonale [in dottrina, v. HAUSER, Das europäische Abkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen in RPS, vol. 83 (1967) p. 225 e seguenti, in particolare p. 241 e nota 40; HAUSER-HAUSER, Kommentar zum zürch. Gerichtsverfassungsgesetz, § 126/27 N. 7 e in fine; per quanto concerne la giurisprudenza del Consiglio federale, v. affare Ciurleo, GAAC, 1957, p. 16; ASDI XIX (1962) p. 138 e 139; cfr. inoltre sentenza inedita del 20 giugno 1956 in re Lörrach c. Aeschbach e Appellationsgericht Baselstadt, consid.1].
Tra gli interessati sono da comprendere lo Stato che richiede l'assistenza, il quale non può avvalersi del ricorso di diritto pubblico in virtù dell'art. 113 n. 3 CF, ed eventualmente la parte lesa, non ammessa per giurisprudenza (RU 94 I 554 consid. 1, 96 I 599) a servirsi dello stesso rimedio. Quanto sopra non esclude tuttavia l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico - ove ne siano date le ulteriori premesse - poiché la denunzia non costituisce un rimedio di diritto ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
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2. a) La legittimazione del ricorrente dev'essere ammessa in linea di principio anche sotto il profilo dell'art. 88
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come risulta anche dalla motivazione della cennata sentenza, il Giudice italiano abbia tolto il sequestro solo per sostituirlo con un ordine di consegna all'intimata del deposito, provvedimento al quale il Credito Svizzero fa opposizione. L'interesse del ricorrente a far giudicare dell'ammissibilità del revocato sequestro è quindi ancora attuale.
3. a) La società X, a sostegno della conclusione dell'irricevibilità, fa valere che l'impugnata sentenza è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 87
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II. Merito
4. La Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959, è entrata
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in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967 (RULF 1967, p. 866); per l'Italia, che l'ha ratificata sin dal 23 agosto 1962, essa è in vigore dal 12 giugno 1962. La Convenzione (art. 26) ha abrogato le disposizioni di trattati, convenzioni e accordi bilaterali che, tra le parti contraenti, reggono l'assistenza giudiziaria in materia penale, e quindi le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in genere contenute nel Trattato d'estradizione italo-svizzero del 22 luglio 1868 (CS 12, p. 146 ss.; art. 13 e seguenti). Tuttavia, secondo la Convenzione europea (art. 26 § 1), restano in vigore le disposizioni degli accordi bilaterali precedenti che prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza giudiziaria fra le autorità giudiziarie delle Parti, nonchè le disposizioni concernenti la traduzione delle domande e relativi allegati. Il principio della trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie (Corti d'appello italiane, Tribunale federale, Tribunali cantonali) è sancito - eccezion fatta per le domande di estradizione - dall'art. III del Protocollo del 10 maggio 1869 (CS 1 l'p. 666) concernente l'esecuzione del Trattato di domicilio e consolare (CS 11, p. 657) e del Trattato di estradizione italo-svizzero, entrambi del 22 luglio 1868 (cfr. RU 90 IV 54). Codesta disposizione non è quindi stata abrogata dalla Convenzione, per cui le competenti autorità italiane non sono tenute a trasmettere le loro domande di assistenza per il tramite della Direzione di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, come richiesto dalla dichiarazione svizzera all'art. 23 della Convenzione (cfr. art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione), ma possono rivolgersi direttamente alle autorità cantonali.
5. Il ricorrente afferma che in, virtù dell'art. 5, cpv. 1, lett. c della Convenzione, l'esecuzione della commissione rogatoria dev'essere compatibile con la legge dello Stato richiesto, in casu con il Codice di procedura penale ticinese (art. 120), e sostiene che questa condizione non si è verificata. Egli rimprovera alla Camera dei ricorsi penali, che ha ritenuto il contrario, una violazione della Convenzione. In questa formulazione, la censura non è fondata.
a) La Convenzione europea costituisce, in un certo senso, la codificazione delle regole affermatesi negli usi internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, che la legislazione federale non ha sinora disciplinato. Essa prevede l'applicazione di principi essenzialmente simili a quelli che
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ispirano la prassi svizzera. Mossa dal proposito di facilitare nei rapporti internazionali il perseguimento dei reati, la Convenzione adotta tuttavia in un punto una soluzione che si scosta fondamentalmente dall'uso vigente in Svizzera. Essa non subordina l'obbligo di accordare l'assistenza ad alcuna condizione materiale nella misura in cui il caso considerato dalla domanda rientra nel suo campo d'applicazione (cfr. art. 1 e 3; Messaggio del Consiglio federale, FF 1966, p. 441 e seguenti). Perchè sussista l'obbligo di prestare l'assistenza non occorre in particolare nè che il reato motivante la domanda rientri nel novero di quelli per i quali l'estradizione dev'essere concessa, nè è necessario che sia adempiuto il requisito della doppia incriminazione (Messaggio, loc.cit.; cfr. inoltre Rapport explicatif sur la Convention européenne, Conseil de l'Europe, Strasburgo 1969, considerazioni generali e note agli art. 1, 3, 5, 14; GRÜTZENER, Rechtshilfe (internationale) in Strafsachen, in Wörterbuch des Völkerrechts, 1962, in ispecie p. 53; T. VOGLER, Die europäischen Übereinkommen..., in Zsch. für gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 80, 1968, p. 500).
Un'importante riserva la Convenzione ha tuttavia fatto all'art. 5 § 1. Questa disposizione autorizza le parti contraenti, al momento della firma o della ratifica, a riservarsi la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti a una o più delle seguenti condizioni: a) che il reato motivante la commissione rogatoria sia punibile secondo la legge della Parte richiesta e della Parte richiedente (principio della doppia incriminazione); b) che lo stesso reato sia idoneo nel paese richiesto a dar luogo a estradizione; c) che l'esecuzione della commissione rogatoria sia compatibile con la legge della Parte richiesta. La Svizzera, approvando la Convenzione, ha fatto uso soltanto della facoltà prevista dall'art. 5 § 1 lett. a (principio della doppia incriminazione), estendendo tuttavia la riserva, come glielo permetteva l'art. 23 § 1 della Convenzione, oltre che alle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti, all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsivoglia misura coercitiva (Decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, art. 3; RULF 1967, p. 893 e seguenti). Se ne deve dedurre e contrario che, giusta la dichiarazione fatta, la Svizzera non richiede, neppure per l'esecuzione di commissioni rogatorie
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implicanti misure coercitive, nè che il reato motivante la richiesta sia di quelli per i quali l'estradizione è concessa, nè che la misura richiesta sia compatibile con la legge svizzera, in casu con la legge cantonale di procedura penale. Il Messaggio (loc. cit. p. 451 e passim) espone le ragioni che hanno indotto la Svizzera a tale atteggiamento. Per l'estensione della riserva di cui alla lett. a dell'art. 5 § 1a tutte le commissioni implicanti l'applicazione di misure coercitive, si è pensato al caso in cui simili misure entrassero in considerazione nei confronti di testi recalcitranti, o carenti, o che facessero appello al segreto professionale, ecc. Per la limitazione della riserva al solo caso previsto della lettera a dell'art. 5 § 1, invece, si è ritenuto che questa riserva è sufficiente anche nei casi in cui la prassi svizzera vincolasse la concessione dell'assistenza a più severe esigenze, perchè tale riserva può essere combinata con l'ordinamento sancito dall'art. 2 della Convenzione. Secondo codesta disposizione, l'assistenza giudiziaria può esser infatti rifiutata non solo per i reati ritenuti politici, o connessi con reati politici, e per i reati fiscali (art. 2 lett. a
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 2 - Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell'appendice 2. |
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della Convenzione. Secondo questa disposizione, l'esecuzione della commissione rogatoria deve avvenire "nelle forme previste dalla ... legislazione" della Parte richiesta ["in der in den Rechtsvorschriften des ersuchten Staats vorgesehenen Form"; "dans les formes prévues par sa (de l'Etat requis) législation"]. Questa formula è analoga, ma non identica, a quella impiegata dall'art. 18 cpv. 2 della legge federale sull'estradizione. Questa stabilisce che l'arresto è eseguito "nel modo prescritto dalle legislazioni cantonali", prescrive che con lo stesso deve procedersi "alle perquisizioni e sequestri prescritti dalle leggi del cantone o chiesti nel mandato di cattura", ma aggiunge però espressamente "purchè siano ammissibili secondo il diritto cantonale". È evidente che l'art. 3
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 2 - Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell'appendice 2. |
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 2 - Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell'appendice 2. |
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5 c in relazione all'art. 18
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6. Secondo il senso, che si deve attribuire al gravame, il ricorrente censura infatti anche che l'impugnato sequestro esorbita dal quadro stesso della Convenzione. Questa censura è fondata per i motivi seguenti:
a) Nel procedimento penale la misura del sequestro può perseguire fini diversi, che eventualmente si combinano fra di loro. Essa può tendere innanzitutto ad assicurare l'acquisizione al procedimento di mezzi di prova rilevanti per l'accertamento della fattispecie penale. Si par la allora di sequestro probatorio o individuale (Beweis- oder Individualbeschlagnahme), i cui presupposti sono regolati dalla procedura penale. Oppure il sequestro può tendere ad assicurare l'esecuzione del futuro giudicato penale o delle pronunzie civili con lo stesso connesse. Tale è il caso, quando vengono sequestrati oggetti che, secondo il diritto penale materiale, dovranno soggiacere a confisca (sequestro confiscatorio o Einziehungsbeschlagnahme) o che debbono garantire il pagamento delle spese o delle pene pecuniarie del procedimento, oppure il pagamento del risarcimento o la restituzione di oggetti alle parti lese. In tali casi si par la di sequestro conservativo o sequestro patrimoniale (cfr. C. SPECKER, Die Beschlagnahme im Strafverfahren zur privatrechtlichen Schadensdeckung, SJZ 49, 1953, p. 301 ss.; H. NIEDERER, Die Vermögensbeschlagnahme im Schw. Strafverfahren, 1968, p. 1/4; HUNZIKER, Die Beschlagnahme im bern. Strafverfahren,
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p. 15 ss.; FÄH, Die Zwangsmittel im st. gall. Strafrechtspflegegesetz, p. 54 ss.; D. v. RECHENBERGER, Beschlagnahme, Siegelung und Hausdurchsuchung gemäss zürch. Strafprozessordnung, p. 3 ss.; inoltre RU 76 I 32 ss.; 76 I 99 ss.; per il diritto italiano: G. SABATINI, "Sequestro per il procedimento penale" e G. GUARNERI: "Sequestro conservativo penale", entrambi in Nuovissimo Digesto italiano; per il diritto germanico: E. SCHMIDT, Lehrkomm. zur Strafprozessordnung, Vorbem. al § 94, N. 2 e ss. e § 94; LÖWE-ROSENBERG, Grosskomm. zu den Str.P.O., Vorbem. al § 94 ss.).
b) Nella disciplina della Convenzione europea cade sicuramente il sequestro probatorio. Più delicata è la questione di sapere se essa regoli pure il sequestro conservativo. A favore della tesi che vuole retto dalla Convenzione europea il solo sequestro probatorio può essere addotto quanto segue. La misura del sequestro, menzionata all'art. 5 § 1 della Convenzione, si riferisce alle commissioni rogatorie definite nell'art. 3. Secondo il primo paragrafo di questa disposizione, le commissioni rogatorie hanno per oggetto "di compiere atti istruttori o di comunicare mezzi di prova, inserti o documenti" ("... de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents", "... oder die Übermittlung von Beweisstücken, Akten oder Schriftstücken zum Gegenstand haben"). Ne deriva che il sequestro del § 5 si riferisce ad oggetti che, giusta l'art. 3, costituiscono mezzi di prova. Che detto sequestro sia poi limitato ai mezzi di prova in tale loro specifica qualità e funzione, sembra risultare anche dall'art. 6 § 2. Questa norma stabilisce che gli oggetti che saranno stati trasmessi in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti al più presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, salvo che questa vi rinunci. Nel "Rapport explicatif" si precisa non soltanto che il termine di "oggetti" "vise notamment les pièces à conviction dont il est question au paragraphe premier de l'art. 3", ma si sottolinea espressamente che è stato riconosciuto che la Parte richiedente, in virtù di questo testo, non potrà disporre di codesti oggetti, quand'anche la sua legislazione contenesse norme che le ordinassero di pronunciarsi sulla proprietà dei medesimi (Rapport explicatif p. 16). D'altra parte, in forza dell'art. 1 cpv. 2, la Convenzione non si applica, tra l'altro, alla esecuzione di decisioni di condanna. Se ne può inferire ch'essa non può applicarsi neppure
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per l'esecuzione di provvedimenti che, oltre lo scopo meramente istruttorio, si propongano di garantire l'esecuzione del futuro giudicato penale, vuoi ai fini di confisca, vuoi ai fini di risarcimento di parti lese, quali i sequestri conservativi. Condivisa in dottrina (cfr. NIEDERER, op.cit. p. 87), l'opinione per cui secondo la Convenzione europea il sequestro si limita ai mezzi di prova pare trovare d'altronde un'esplicita conferma nel progetto di accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania che la completa e ne agevola l'applicazione (FF 1970, II, 1, p. 216 ss. o VVL 1970, II, 1, p. 259 ss.; Messaggio del Consiglio federale del 15 luglio 1970, in FF citato, p. 197 ss., o BBl, p. 241 ss.). Nell'art. II di tale accordo, relativo all'art. 3
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3. |
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del "productum sceleris" (la sua eventuale ed eccezionale trasmissione allo Stato richiedente, a fini probatori, sarebbe comunque accompagnata dall'onere di restituzione espressamente previsto dalla Convenzione), e, dall'altro, la comunicazione dei mezzi di prova ritenuti necessari dallo Stato richiedente. Solamente cosi si attribuirebbe alla Convenzione europea un oggetto adeguato ai fini che essa si propone, ossia una efficace ed estesa solidarietà internazionale nella lotta contro il crimine. d) Nella fattispecie la questione di sapere se l'art. 3 della Convenzione europea comprenda solo il sequestro probatorio od anche quello conservativo può rimanere aperta. Infatti, non esiste comunque una relazione giuridicamente adeguata tra la somma di cui è stato chiesto il sequestro (probatorio o conservativo che sia) e il delitto a cui la commissione rogatoria la collega. Nel caso concreto costituiscono indubbiamente mezzi di prova per il procedimento penale instaurato in Italia le lettere di credito stesse - i cui originali, però, non si trovano più in Svizzera -, le relative scritturazioni contabili, la corrispondenza bancaria. Il ricorrente, d'altronde, non lo contesta, nè si è opposto alla consegna all'autorità italiana di codesti atti o delle loro copie. Il Credito Svizzero contesta invece che possa essere sequestrata ai sensi della Convenzione la somma di dollari che la società X (o per essa il titolare del conto YZ) ha depositato presso l'istituto, e che è destinata a garantire, nei confronti della mandante, le pretese della banca che ha emesso le lettere di credito. Il ricorrente è nel giusto. La circostanza per cui, ai fini di ottenere l'emissione da parte del Credito Svizzero dellelettere di credito a favore dellabeneficiaria, la società X abbia o meno dovuto costituire garanzie a favore del Credito Svizzero, è assolutamente irrilevante per la questione di sapere se l'intimata sia stata indotta a ordinare detta emissione in conseguenza di manovre ordite dai responsabili della venditrice della merce, che perfezionino il reato di truffa o tentata truffa. Ai fini di codesto giudizio, la situazione non sarebbe per nulla diversa se il Credito Svizzero avesse emesso le lettere di credito senza possedere, per garantirsi il regresso verso la mandante, alcuna copertura. Infine, la questione di sapere se il ricorrente possa esercitare tale regresso, ed addebitare alla mandante l'operazione di sconto delle lettere di credito, come
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l'istituto pretende e l'intimata contesta, esorbita dal giudizio penale. Essa comporta infatti un giudizio sul contenuto del mandato conferito dall'intimata al ricorrente per l'emissione delle lettere di credito, e sull'esecuzione, corretta o meno, del mandato ricevuto da parte del Credito Svizzero o della banca corrispondente; tutte questioni che esulano dal problema della responsabilità penale dei prevenuti, e che debbono e possono rimanere riservate. Da quanto sopra risulta che il deposito di cui s'è chiesto il sequestro non costituisce nè un mezzo di prova concernente il procedimento penale, nè il provento del delitto che con detto procedimento si vuole punire. Non esistendo la necessaria connessione tra la somma in questione e il reato menzionato nella commissione rogatoria - connessione che è un presupposto essenziale per l'applicazione della Convenzione europea invocata -, il sequestro deve quindi essere rifiutato nella misura in cui esso a tale somma si riferisce.
7. Per scrupolo di completezza, ci si può chiedere se la domanda dell'autorità italiana non possa esser fondata, anzichè sulla Convenzione di assistenza giudiziaria, sulla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RULF 1967, p. 850 ss.), di cui ambedue gli Stati sono membri (cfr. RU 95 I 465 consid. 1). a) Anche l'art. 20
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3. |
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relazione all'art. 27
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3. |
8. L'esecuzione della commissione rogatoria italiana deve quindi esser rifiutata, nella misura in cui essa chiede il sequestro del deposito. Ciò comporta l'annullamento dell'impugnata decisione. È superfluo esaminare le altre censure sollevate dal ricorrente. Per analogia con quanto avviene in materia di rigetto dell'opposizione fondata sull'exequatur di una sentenza straniera (RU 72 I 96; sentenza 20 settembre 1972 in re Niccolini c. Gatti, consid. 6) e per analogia con le pronunzie in materia di estradizione, si giustifica di fare eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico e di pronunciare direttamente il rifiuto dell'assistenza - che l'art. 19
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9. Per quanto riguarda le spese, non si giustifica di porle a carico della società X. Questa, nella procedura davanti al Tribunale federale, non ha qualità di parte: essa non sarebbe stata legittimata ad impugnare una decisione negativa dell'autorità ticinese sulla richiesta italiana di assistenza giudiziaria. Non avendo qualità per impugnare una decisione negativa, essa non l'aveva neppure per difendere la decisione positiva presa in casu dall'autorità cantonale (RU 63 I 230; 75 I 46 consid. 3; consid. 3 della sentenza del 17 marzo 1971 Pully c. Vaud). Le osservazioni da essa presentate vanno considerate come quelle di "un altro interessato" ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
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