84 III 100
26. Sentenza 4 settembre 1958 nella causa C.
Regeste (de):
- 1. Nichtigkeit der Pfändung. Zuständigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörden, sie von Amtes wegen auszusprechen, auch wenn erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist oder seitens eines dazu nicht legitimierten Dritten Beschwerde geführt wurde (Erw. 1).
- 2. Arrestbetreibung. Der Arrestgläubiger, der im Sinn von Art. 281 SchKG provisorisch an einer Pfändung teilnimmt, hat ein Begehren um endgültige Pfändung binnen der Frist von zehn Tagen des Art. 278 SchKG zu stellen, der in dieser Hinsicht analog anwendbar ist (Erw. 2 und 3).
- 3. Enthält ein Begehren um Verwertung implizite dasjenige um endgültige Pfändung? (Erw. 4).
Regeste (fr):
- 1. Nullité de la saisie. Compétence des autorités cantonales de surveillance pour prononcer cette nullité d'office, même si la plainte est tardive ou émane de tiers qui n'ont pas qualité pour agir (consid. 1).
- 2. Poursuite après séquestre. Le créancier séquestrant qui participe à une saisie à titre provisoire selon l'art. 281 LP doit requérir une saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 278 LP, qui est applicable par analogie (consid. 2 et 3).
- 3. Une réquisition de vente contient-elle implicitement une demande de saisie définitive? (consid. 4).
Regesto (it):
- 1. Nullità del pignoramento. Competenza delle autorità cantonali di vigilanza ad accertarla d'ufficio, anche nel caso in cui il reclamo sia tardivo o proposto da terzi privi di veste attiva (consid. 1).
- 2. Procedura di sequestro. Il creditore sequestrante che partecipa a un pignoramento in via provvisoria nel senso dell'art. 281
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 281 - 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria. 2 Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro. 3 Il sequestro non produce altro diritto di prelazione. SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. 2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio. 3 La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti. 4 L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro. - 3. Domanda di vendita che contiene implicitamente quella di pignoramento definitivo? (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 100
BGE 84 III 100 S. 100
A.- Il 27 marzo 1956, C. otteneva un sequestro per un suo credito verso F. Conformemente all'art. 281
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 281 - 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria. |
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1 | Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria. |
2 | Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro. |
3 | Il sequestro non produce altro diritto di prelazione. |
BGE 84 III 100 S. 101
Invece di chiedere il pignoramento definitivo dei beni sequestrati e già pignorati a domanda di S., C. presentava all'Ufficio, il 10 maggio 1957, una domanda di vendita, che riproponeva il 18 gennaio 1958. In ambedue le istanze, egli si riferiva a una causa di rivendicazione dei beni sequestrati, promossa dalla ditta SG. e che il giudice aveva stralciato dai ruoli, da ultimo con decreto 13 dicembre 1957, per carenza di veste e legittimazione attiva dell'attrice. Ordinato in un primo tempo l'incanto, l'Ufficio annullava, il 21 marzo 1958, tale sua decisione, in sostanza perchè il pignoramento eseguito a favore di S. era divenuto caduco in seguito a riconoscimento delle rivendicazioni interposte e C. non era, per parte sua, al beneficio di un pignoramento definitivo. C. reagiva, presentando da una parte reclamo all'autorità di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio d'esecuzione e chiedendo dall'altra, il 21 aprile 1958, il proseguimento dell'esecuzione all'Ufficio medesimo. In accoglimento di questa domanda, l'Ufficio procedeva il 28 aprile al pignoramento degli oggetti sequestrati. Su reclamo delle ditte SG. e FP. che già erano intervenute come rivendicanti all'atto del sequestro, il pignoramento veniva dichiarato nullo dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 20 giugno 1958.
B.- C. ha interposto tempestivamente ricorso al Tribunale federale, chiedendo che, annullata la decisione impugnata, il pignoramento 28 aprile 1958 sia mantenuto.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. A torto il ricorrente sostiene anche in questa sede che il reclamo delle due società rivendicanti avrebbe dovuto essere respinto in ordine, siccome tardivo e proposto da terzi privi di veste attiva. Dette società asserivano infatti che il sequestro eseguito a suo tempo era divenuto caduco per inosservanza dei termini posti al proseguimento dell'esecuzione.
BGE 84 III 100 S. 102
In queste circostanze, l'autorità cantonale poteva entrare nel merito dei gravami senza riguardo alla fondatezza delle menzionate eccezioni d'ordine, giacchè essa poteva comunque annullare il pignoramento d'ufficio e in ogni tempo, se il sequestro e l'esecuzione si fossero effettivamente rivelati caduchi (cfr. RU 77 III 58, consid. 1).
2. Come il Tribunale federale ha esposto nella sentenza RU 36 I 445 (ed. speciale 13, 182), la partecipazione, in via provvisoria, del creditore sequestrante a un pignoramento qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento (art. 281
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 281 - 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria. |
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1 | Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria. |
2 | Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro. |
3 | Il sequestro non produce altro diritto di prelazione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. |
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1 | Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. |
2 | Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio. |
3 | La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti. |
4 | L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro. |
BGE 84 III 100 S. 103
l'autorità cantonale ha ritenuto in concreto che il pignoramento di cui si tratta fosse nullo in seguito a perenzione dell'esecuzione e caducità del sequestro. Infatti, il ricorrente medesimo ammette di avere presentato una domanda di pignoramento solo il 21 aprile 1958. Poichè il rigetto dell'opposizione era stato pronunciato il 20 giugno 1956 e il relativo decreto era cresciuto in giudicato l'11 luglio 1956, è chiaro che la caducità dell'esecuzione e del sequestro non potevano comunque più far dubbio il 21 aprile 1958, alla distanza di quasi due anni.
3. Per giustificare una conclusione diversa, non giova al ricorrente asserire che una domanda di pignoramento non potesse essere presentata in precedenza per il motivo che era in corso una causa di rivendicazione e i termini d'esecuzione rimanevano in sospeso per la durata della medesima. Dal testo dell'art. 107
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 107 - 1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda: |
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1 | Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda: |
1 | un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; |
2 | un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo; |
3 | un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario. |
2 | L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto. |
3 | Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia. |
4 | Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto. |
5 | Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. |
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1 | Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. |
2 | Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento. |
3 | Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso. |
BGE 84 III 100 S. 104
procedura di rigetto dell'opposizione. Nel caso in esame la situazione è del tutto diversa, in quanto la procedura di rigetto dell'opposizione ha seguito il suo regolare corso. Del resto, il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di pignoramento definitivo non sarebbe osservato in concreto neppure se alla sospensione della procedura esecutiva fosse attribuito il valore che le vuol dare il ricorrente. Infatti, la sua domanda di pignoramento è del 21 aprile 1958, mentre il pretore di Mendrisio statuì definitivamente sulla causa di rivendicazione, secondo le dichiarazioni del ricorrente medesimo, già con decreto del 13 dicembre 1957, notificato l'8 gennaio 1958.
4. Per il rimanente, va osservato che l'esecuzione dovrebbe essere giudicata caduca anche nel caso in cui ci si volesse fondare, con l'autorità cantonale, sull'art. 88
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 88 - 1 Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. |
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1 | Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. |
2 | Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. |
3 | Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede. |
4 | A richiesta del creditore, l'ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione. |
BGE 84 III 100 S. 105
concernente le domande di vendita dei "creditori che procedono in base a pignoramento provvisorio".
Dispositiv
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.