Urteilskopf

84 III 100

26. Sentenza 4 settembre 1958 nella causa C.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 100

BGE 84 III 100 S. 100

A.- Il 27 marzo 1956, C. otteneva un sequestro per un suo credito verso F. Conformemente all'art. 281
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 281 - 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
1    Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
2    Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.
3    Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.
LEF, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano faceva partecipare C., in via provvisoria, il 21 giugno 1956, a un pignoramento che era stato eseguito a domanda di certo John S. Nell'esecuzione (num. 18612) tempestivamente promossa da C., F. formava opposizione, che il giudice rigettava in via provvisoria con decreto 20 giugno 1956. Il debitore non si aggravava da tale decisione nè promuoveva azione per inesistenza del debito, cosicchè il rigetto provvisorio dell'opposizione diveniva definitivo l'11 luglio 1956.
BGE 84 III 100 S. 101

Invece di chiedere il pignoramento definitivo dei beni sequestrati e già pignorati a domanda di S., C. presentava all'Ufficio, il 10 maggio 1957, una domanda di vendita, che riproponeva il 18 gennaio 1958. In ambedue le istanze, egli si riferiva a una causa di rivendicazione dei beni sequestrati, promossa dalla ditta SG. e che il giudice aveva stralciato dai ruoli, da ultimo con decreto 13 dicembre 1957, per carenza di veste e legittimazione attiva dell'attrice. Ordinato in un primo tempo l'incanto, l'Ufficio annullava, il 21 marzo 1958, tale sua decisione, in sostanza perchè il pignoramento eseguito a favore di S. era divenuto caduco in seguito a riconoscimento delle rivendicazioni interposte e C. non era, per parte sua, al beneficio di un pignoramento definitivo. C. reagiva, presentando da una parte reclamo all'autorità di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio d'esecuzione e chiedendo dall'altra, il 21 aprile 1958, il proseguimento dell'esecuzione all'Ufficio medesimo. In accoglimento di questa domanda, l'Ufficio procedeva il 28 aprile al pignoramento degli oggetti sequestrati. Su reclamo delle ditte SG. e FP. che già erano intervenute come rivendicanti all'atto del sequestro, il pignoramento veniva dichiarato nullo dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 20 giugno 1958.
B.- C. ha interposto tempestivamente ricorso al Tribunale federale, chiedendo che, annullata la decisione impugnata, il pignoramento 28 aprile 1958 sia mantenuto.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. A torto il ricorrente sostiene anche in questa sede che il reclamo delle due società rivendicanti avrebbe dovuto essere respinto in ordine, siccome tardivo e proposto da terzi privi di veste attiva. Dette società asserivano infatti che il sequestro eseguito a suo tempo era divenuto caduco per inosservanza dei termini posti al proseguimento dell'esecuzione.
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In queste circostanze, l'autorità cantonale poteva entrare nel merito dei gravami senza riguardo alla fondatezza delle menzionate eccezioni d'ordine, giacchè essa poteva comunque annullare il pignoramento d'ufficio e in ogni tempo, se il sequestro e l'esecuzione si fossero effettivamente rivelati caduchi (cfr. RU 77 III 58, consid. 1).
2. Come il Tribunale federale ha esposto nella sentenza RU 36 I 445 (ed. speciale 13, 182), la partecipazione, in via provvisoria, del creditore sequestrante a un pignoramento qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento (art. 281
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 281 - 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
1    Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
2    Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.
3    Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.
LEF) non ha per effetto che a un determinato momento il pignoramento provvisorio divenga eo ipso definitivo. In realtà, detto pignoramento provvisorio rimane tale anche nell'ipotesi in cui il creditore sequestrante abbia vinto un processo di rivocazione del sequestro. Solo quando il creditore sequestrante abbia manifestato la sua volontà, mediante la presentazione di una regolare domanda di pignoramento, che il pignoramento diventi definitivo a suo favore, il carattere provvisorio del pignoramento può cessare. Circa il termine per la presentazione di tale domanda, il Tribunale federale si è riferito, nella sentenza citata, all'art. 278
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
LEF, che ha dichiarato applicabile per analogia. Ciô significa, se il debitore ha fatto opposizione al precetto esecutivo, che la domanda di proseguimento dell'esecuzione dovrà essere presentata entro dieci giorni dal rigetto definitivo dell'opposizione o entro dieci giorni dal momento in cui il credito sia stato riconosciuto nella procedura ordinaria, da una sentenza cresciuta in giudicato o da un atto giudiziario equivalente. Se la domanda di pignoramento non è presentata entro tale termine, la partecipazione provvisoria del creditore sequestrante al pignoramento diventa caduca. Tenuto conto di questi principi che il Tribunale federale ha sanciti nella sua Circolare N. 27 del 10 novembre 1910 e che devono qui essere confermati, giustamente
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l'autorità cantonale ha ritenuto in concreto che il pignoramento di cui si tratta fosse nullo in seguito a perenzione dell'esecuzione e caducità del sequestro. Infatti, il ricorrente medesimo ammette di avere presentato una domanda di pignoramento solo il 21 aprile 1958. Poichè il rigetto dell'opposizione era stato pronunciato il 20 giugno 1956 e il relativo decreto era cresciuto in giudicato l'11 luglio 1956, è chiaro che la caducità dell'esecuzione e del sequestro non potevano comunque più far dubbio il 21 aprile 1958, alla distanza di quasi due anni.
3. Per giustificare una conclusione diversa, non giova al ricorrente asserire che una domanda di pignoramento non potesse essere presentata in precedenza per il motivo che era in corso una causa di rivendicazione e i termini d'esecuzione rimanevano in sospeso per la durata della medesima. Dal testo dell'art. 107
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 107 - 1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1    Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1  un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2  un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3  un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2    L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3    Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4    Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.
5    Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.
cp. 2 LEF, che il ricorrente invoca a questo proposito, appare chiaramente che durante la sospensione ordinata dal giudice "non decorrono i termini dell'art. 116
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
1    Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2    Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3    Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
LEF", i termini cioè che si riferiscono alla domanda di vendita. Per la verità, non si vede perchè le rivendicazioni di terzi impedirebbero, nella procedura esecutiva successiva a decreto di sequestro, anche la presentazione della domanda di pignoramento definitivo. Innanzitutto, le pretese dei terzi rivendicanti non subiscono pregiudizio a motivo del pignoramento definitivo. In secondo luogo, non va dimenticato che v è un interesse, tutelato dalla giurisprudenza, a sapere se il creditore sequestrante intenda chiedere o meno il pignoramento definitivo. Tale interesse esige che il creditore sequestrante precisi le sue intenzioni, indipendentemente dall'esistenza o no di procedure di rivendicazione, nell'ambito della procedura esecutiva, mediante presentazione appunto di una tempestiva domanda di pignoramento. Sotto questo aspetto, il ricorrente invoca a torto la sentenza RU 67 III 154, giacchè si trattava allora di sapere se un creditore sequestrante potesse, senza perdere il beneficio del sequestro, domandare la sospensione della
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procedura di rigetto dell'opposizione. Nel caso in esame la situazione è del tutto diversa, in quanto la procedura di rigetto dell'opposizione ha seguito il suo regolare corso. Del resto, il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di pignoramento definitivo non sarebbe osservato in concreto neppure se alla sospensione della procedura esecutiva fosse attribuito il valore che le vuol dare il ricorrente. Infatti, la sua domanda di pignoramento è del 21 aprile 1958, mentre il pretore di Mendrisio statuì definitivamente sulla causa di rivendicazione, secondo le dichiarazioni del ricorrente medesimo, già con decreto del 13 dicembre 1957, notificato l'8 gennaio 1958.
4. Per il rimanente, va osservato che l'esecuzione dovrebbe essere giudicata caduca anche nel caso in cui ci si volesse fondare, con l'autorità cantonale, sull'art. 88
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 88 - 1 Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
1    Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
2    Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
3    Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.
4    A richiesta del creditore, l'ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.
cp. 2 LEF, il quale prevede che il diritto di chiedere il pignoramento si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Come l'autorità cantonale giustamente rileva, il termine di un anno era scaduto infruttuoso nella fattispecie, pur prescindendo dal tempo anteriore alla sentenza di rigetto dell'opposizione. Questa fu infatti notificata l'11 luglio 1956, mentre la domanda di pignoramento reca la data del 24 aprile 1958. Vero è che, già l'11 maggio 1957, il ricorrente aveva presentato una "domanda di vendita" all'Ufficio di Mendrisio. Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto egli sembra credere, che la preliminare domanda di pignoramento definitivo divenisse senz'altro superflua. Non si può segnatamente ritenere che nella domanda di vendita quella di pignoramento fosse contenuta in modo implicito. Infatti, il ricorrente non aveva unito alla domanda di vendita "una dichiarazione dell'autorità competente che un'azione di disconoscimento non fu promossa o fu ritirata o fu respinta con giudizio definitivo", ma solo una decisione relativa alla conclusione di una causa di rivendicazione. Così stando le cose, egli invoca a torto, già per questo motivo, il num 3. delle "altre spiegazioni" del modulo N. 27,
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concernente le domande di vendita dei "creditori che procedono in base a pignoramento provvisorio".
Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 84 III 100
Data : 04. settembre 1958
Pubblicato : 31. dicembre 1959
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 84 III 100
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 1. Nullità del pignoramento. Competenza delle autorità cantonali di vigilanza ad accertarla d'ufficio, anche nel caso in


Registro di legislazione
LEF: 88 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 88 - 1 Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
1    Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
2    Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
3    Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.
4    A richiesta del creditore, l'ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.
107 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 107 - 1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1    Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
1  un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2  un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3  un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2    L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3    Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4    Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.
5    Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.
116 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
1    Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2    Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3    Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
278 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
281
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 281 - 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
1    Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
2    Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.
3    Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.
Registro DTF
36-I-442 • 67-III-154 • 77-III-56 • 84-III-100
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • autorità cantonale • provvisorio • rigetto dell'opposizione • analogia • tribunale federale • pignoramento provvisorio • cio • bene sequestrato • decreto di sequestro • decisione • procedura esecutiva • d'ufficio • forza di cosa giudicata • ripartizione dei compiti • tempo atmosferico • azione • dichiarazione • rigetto provvisorio
... Tutti