S. 83 / Nr. 15 Doppelbesteuerung (i)

BGE 72 I 83

15. Sentenza 11 luglio 1946 nella causa Jecklin contro Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Regeste:
L'art. 11 lett. a della legge ticinese sul bollo viola il divieto della doppia
imposta (art. 46 cp. 2 CF), i n quanto assoggetta al bollo proporzionale al
loro valore gli atti prodotti alle autorità giudiziarie ticinesi a titolo di
prova, benchè siano stati eretti in un altro cantone.
Art. 11 lit. a des tessinischen Stempelgesetzes, wonach die einer
richterlichen Behörde als Beweismittel unterbreiteten Urkunden mit einer nach
dem Werte bemessenen Stempelabgabe belogt werden, verstösst gegen das
Doppelbesteuerungsverbot (Art. 46 Abs. 2 BV), soweit damit auch Urkunden
erfasst werden, die in einem andern Kanton errichtet worden sind.

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L'art. 11 lettre a de 1a loi tessinoise sur le droit de timbre selon lequel
les actes produits devant une autorité judiciaire à titre de preuves sont
soumis à un droit proportionnel à leur valeur est contraire à la règle qui
interdit la double imposition (art. 46 al. 2 Const. féd.) dans la mesure où il
se rapporte également à des actes dressés dans un autre canton.

A. ­ Il 23 giugno 1944, la ditta P. Jecklin Söhne a Zurigo vendeva con riserva
della proprietà a Gino Del Pietro in Zurigo un pianoforte pel prezzo de 875
fr. In data 29 giugno e 8 luglio 1945 la stessa ditta stipulava due analoghe
vendite, l'una con Edvige Livello in Airolo pel prezzo di 1270 fr. e l'altra
col dott. Antonio Renella in Minusio pel prezzo de 5065 fr.
Conformemente all'art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
1    Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2    La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.
cp. 2 CC, la venditrice chiedeva l'iscrizione del
patto di riserva della proprietà all'Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti di
Lugano per quanto concerne il primo contratto (nel frattempo il Del Pietro si
era trasferito a Montagnola), della Leventina per quanto riguarda il secondo
contratto e di Locarno per quanto attiene al terzo contratto.
I suddetti uffici, accertato che i contratti erano esarati su carta semplice,
li trasmettevano al Dipartimento cantonale delle finanze che applicava un
bollo proporzionale al loro valore, ossia di 1 fr. al primo contratto, di 2
fr. al secondo e di 6 fr. al terzo.
La ditta Jecklin adiva il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale, con
risoluzioni 10 maggio 1946, dichiarava che i suddetti contratti soggiacevano
al bollo ticinese in seguito alla loro produzione a ad un'autorità cantonale e
ciò in conformità dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1934 e dell'art. 2 del
suo regolamento di applicazione del 4 maggio 1934. ',
B. ­ Con un tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la
ditta Jecklin ha chiesto l'annullamento delle suddette risoluzioni 10 maggio
1946, essendo contrarie al divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF).
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non ha risposto al ricorso di diritto
pubblico.

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Considerando in diritto:
Nelle impugnate risoluzioni il Consiglio di Stato sostiene che i tre
contratti, pur essendo stati firmati a Zurigo, sono assoggettati al bollo
ticinese proporzionale al loro valore, perchè sono stati prodotti ai
competenti uffici d'esecuzione e dei fallimenti del Cantone Ticino per essere
iscritti nel registro dei patti di riserva delle proprietà, conformemente
all'art. 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
1    Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2    La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.
cp. 2 CC. A sostegno di questa tesi il Consiglio di Stato invoca
l'art. 11
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)
LTB Art. 11 - La tassa è esigibile:
a  sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell'esercizio;
b  sui diritti di partecipazione: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);
c  in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 7).
LTB e l'art. 2 del relativo regolamento d'esecuzione.
Anche prescindendo dalla censura di arbitrio che la ricorrente non ha
sollevata, l'impugnata decisione appare incompatibile col divieto sancito
dall'art. 46 cp. 2 CF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 71
I 325
e 72 I 6), il diritto di bollo proporzionale al valore dell'atto, così
come è previsto dalla LTB, è un'imposta cui si applica il divieto sancito
dall'art. 46 cp. 2 CF. Quest'imposta, sempre secondo la suddetta
giurisprudenza, colpisce il rapporto giuridico contenuto nel documento: il
rapporto giuridico è imposto attraverso il documento. Ora il diritto di
colpire il rapporto giuridico nasce con l'erezione del documento e spetta
pertanto esclusivamente al Cantone sul cui territorio il documento è stato
eretto, ossia, in concreto, al Cantone di Zurigo, ove le parti hanno firmato i
contratti. 13: irrilevante che a Zurigo sia dovuto o no un tributo analogo a
quello che il fisco ticinese pretende riscuotere in concreto: la doppia
imposta è vietata anche se virtuale (RU 68 I 146 e sentenze ivi citate; 69 I
233
; 72 I 10).
In linea generale, per non eccedere i limiti della sua sovranità fiscale, il
Cantone Ticino può colpire la produzione, davanti ad un'autorità ticinese,
d'un atto eretto in un altro Cantone solamente in quanto si tratti d'un
tributo per l'attività degli organi dello Stato aditi dalla

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parte producente. In altri termini questo tributo dev'essere una tassa, che è
appunto un compenso speciale per determinate prestazioni della pubblica
autorità richieste dal contribuente (RU 33 I 124 e seg., 600 e seg.) e può
essere prelevato anche sotto la forma d'un diritto di bollo fisso (cfr. art.
13
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)
LTB Art. 13 Norma - 1 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.66
1    La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.66
2    Sono documenti imponibili:
a  i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:
a1  obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4),
a2  le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata, le quote sociali e i buoni di partecipazione di società cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento,
a3  quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol69;
b  i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga;
c  i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b.70
3    Sono negoziatori di titoli:
a  gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 198279 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni80, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;
b  le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 199481 sul libero passaggio;
b1  nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppure
b2  nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori);
c  gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 198582 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
d  le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.83
e  ...
f  la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.78
5    Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.84
, lett. c della LTB).
La questione se nel caso particolare una siffatta tassa possa essere riscossa,
oltre a quelle previste dall'art. 40 della tariffa sull'esecuzione e sul
fallimento (vedi regolamento 19 dicembre 1910 del Tribunale federale in
materia d'iscrizione dei patti di riserva della proprietà), può restare
indecisa, poichè il diritto di bollo applicato è un'imposta.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso e le querelate risoluzioni 10 maggio 1946 sono annullate.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 72 I 83
Data : 01. gennaio 1946
Pubblicato : 10. luglio 1946
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 72 I 83
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : L'art. 11 lett. a della legge ticinese sul bollo viola il divieto della doppia imposta (art. 46 cp...


Registro di legislazione
CC: 715
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
1    Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2    La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.
LTB: 11 
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)
LTB Art. 11 - La tassa è esigibile:
a  sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell'esercizio;
b  sui diritti di partecipazione: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);
c  in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 7).
13
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)
LTB Art. 13 Norma - 1 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.66
1    La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.66
2    Sono documenti imponibili:
a  i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:
a1  obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4),
a2  le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata, le quote sociali e i buoni di partecipazione di società cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento,
a3  quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol69;
b  i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga;
c  i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b.70
3    Sono negoziatori di titoli:
a  gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 198279 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni80, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;
b  le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 199481 sul libero passaggio;
b1  nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppure
b2  nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori);
c  gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 198582 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
d  le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.83
e  ...
f  la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.78
5    Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.84
Registro DTF
33-I-124 • 68-I-146 • 69-I-225 • 71-I-316 • 72-I-6 • 72-I-83
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
consiglio di stato • tribunale federale • rapporto giuridico • questio • riserva della proprietà • incarto • decisione • ricorso di diritto pubblico • analogia • ufficio d'esecuzione • contribuente • forma e contenuto • ripartizione dei compiti • cio • autorità giudiziaria • registro dei patti di riserva della proprietà • irrilevanza • veduta • dipartimento cantonale • ricorrente • risposta al ricorso • leso • autorità cantonale
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