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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 715 |
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| Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. | ||||||
| La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 715 |
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| Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. | ||||||
| La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. | ||||||
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RS 641.10 LTB Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) Art. 11 |
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| La tassa è esigibile: | ||||||
| sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell'esercizio; | ||||||
| sui diritti di partecipazione: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7); | ||||||
| in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 7). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1 gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). | ||||||
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RS 641.10 LTB Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) Art. 13 Norma |
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| La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3. [1] | ||||||
| Sono documenti imponibili: | ||||||
| i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4),le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata, le quote sociali e i buoni di partecipazione di società cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento,quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol [4]; | ||||||
| obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4), | ||||||
| le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata, le quote sociali e i buoni di partecipazione di società cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento, | ||||||
| quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol [4]; | ||||||
| i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga; | ||||||
| i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b. [5] | ||||||
| Sono negoziatori di titoli: | ||||||
| le banche e le società finanziarie affini alle banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 [7] sulle banche, la Banca nazionale svizzera, nonché le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 2015 [8] sull'infrastruttura finanziaria; | ||||||
| le persone fisiche e giuridiche e le società di persone svizzere, gli stabilimenti e succursali svizzeri di imprese straniere che non rientrano nella definizione della lettera a e la cui attività consiste esclusivamente o essenzialmente:nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppurenella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori); | ||||||
| nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppure | ||||||
| nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori); | ||||||
| ... | ||||||
| le società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, secondo l'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali. [13] | ||||||
| 4 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d: | ||||||
| Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione. [19] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuovo testo giusta l'all. n.II 4 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [4] RS 951.31 [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425434). [6] Nuovo testo giusta il'all. n. 5 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). [10] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). [11] Introdotta dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione (RU 1999 1287; FF 1999 853). Abrogata dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 3317; FF 2009 76177625). [12] Introdotta dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). [13] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425434). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). [19] Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). | ||||||