S. 60 / Nr. 15 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (d)

BGE 58 III 60

15. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. Februar 1932 i. S.
Firth gegen Eidgenössische Versicherungs-A.-G. u. Konsorten.

Regeste:
Drittansprachen können in dem während der Dauer eines Arrestes oder einer
Pfändung über den Schuldner ausgebrochenen Konkurse auch noch geltend gemacht
werden, wenn sie gegenüber dem Arrest- bezw. Pfändungsgläubiger verwirkt
waren. Art. 199
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 199 - 1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
1    Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2    Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.376
, 106
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
1    Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
2    I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.
3    Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC.
/9
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 9 - Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.
, 242
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
1    L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2    Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3    La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
u. 244 ff. SchKG.
Dans la faillite prononcée pendant la durée d'un séquestre ou d'une saisie
frappant des biens du débiteur, les tiers peuvent faire valoir leurs droits
même s'ils n'ont pas agi à temps à l'encontre du créancier séquestrant ou
saisissant. Art. 199, 106 à 109, 242 e 244 et suiv. L.P.
In un fallimento aperto in pendenza d'un sequestro o di un pignoramento sui
beni del fallito, i terzi possono far valere i loro diritti anche se non hanno
agito tempestivamente nei riguardi del creditore sequestrante o pignorante.
Art. 199, 106 a 109, 242 e 244 e seg. LEF.

Drittansprachen können in dem während der Dauer eines Arrestes oder einer
Pfändung über den Schuldner ausgebrochenen Konkurse an arrestierten bezw.
gepfändeten Gegenständen nach richtiger Auffassung auch dann noch geltend
gemacht werden, wenn sie gegenüber dem

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Arrest bezw. der Pfändung infolge unbenützten Verstreichenlassens der Anmelde-
oder Klagefrist verwirkt waren. Die frühere bundesgerichtliche Rechtsprechung
stand allerdings mit einer Ausnahme (BGE 32 II S. 752 = Sep.-A. IX S. 411) auf
dem gegenteiligen Standpunkte, indem sie davon ausging, dass die Konkursmasse
gemäss Art. 199
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 199 - 1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
1    Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2    Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.376
SchKG schlechtweg in die Rechte der Arrest- bezw.
Pfändungsgläubiger sukzediere (BGE 32 II S. 136; vgl. auch BGE 22 S. 704; 24 I
S. 399 Nr. 73 i. f. = Sep.-A. I S. 131 Nr. 36 i. f.; 29 I S. 110 = Sep.-A. VI
S. 44; 34 II S. 392 Erw. 2 = Sep.-A. XI S. 141 Erw. 2). Allein diese Auslegung
von Art. 199
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 199 - 1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
1    Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2    Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.376
SchKG ist in BGE 51 III S. 140 bereits hinsichtlich der
Kompetenzansprüche des Schuldners wieder aufgegeben worden. Sie kann auch mit
Bezug auf die Ansprüche Dritter nicht aufrecht erhalten werden. Dass die
Konkursmasse in das Arrest bezw. Pfändungsbeschlagsrecht eintritt, muss wohl
gerade auf Grund von Art. 277
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 277 - Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente.485
SchKG, wo die Sicherheitsleistung auch zu ihren
Gunsten vorgeschrieben ist, angenommen werden. Das kann aber nur insoweit
gelten, als auf Seiten der Verpflichteten dem Übergang nicht berechtigte
Interessen entgegenstehen. Und bei Drittansprachen würde es sich ebensowenig
wie bei Kompetenzansprüchen rechtfertigen, die gegenüber dem Arrest bezw. der
Pfändung eingetretene Verwirkung auch der Konkursmasse zugutekommen zu lassen;
denn es ist ja hier wie dort möglich, dass gegenüber dem Arrest- oder
Pfändungsgläubiger auf die Ansprache aus Gründen verzichtet wurde, die nicht
auch im Verhältnis zur Konkursmasse zutreffen. Die Ansprachen müssen daher im
Konkurse billigerweise neuerdings geltend gemacht werden können.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 58 III 60
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 26. febbraio 1932
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 58 III 60
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Drittansprachen können in dem während der Dauer eines Arrestes oder einer Pfändung über den...


Registro di legislazione
LEF: 9 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 9 - Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.
106 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
1    Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
2    I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.
3    Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC.
199 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 199 - 1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
1    Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2    Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.376
242 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
1    L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2    Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3    La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
277
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 277 - Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente.485
Registro DTF
32-II-131 • 32-II-752 • 51-III-140 • 58-III-60
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
massa fallimentare • debitore • pretesa di terzi • durata • garanzie • ape • termine per promuovere l'azione • perenzione • tribunale federale • diritto delle esecuzioni e del fallimento • esattezza