Urteilskopf

102 III 49

10. Bescheid vom 5. Juli 1976 an das Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 102 III 49 S. 49

Antwort an das Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich In Ihrem Schreiben an das Bundesgericht vom 18. März 1976 vertreten Sie die Auffassung, dass die in der bundesgerichtlichen Verordnung vom 4. Dezember 1975 getroffene Regelung der Verwertung von Miteigentumsanteilen an Grundstücken im Konkurs Lücken aufweise. Sie machen Vorschläge für die Ausfüllung dieser Lücken und regen eine Ergänzung der revidierten VZG an. Die nach Ihrer Ansicht offen gebliebenen Fragen beziehen sich durchwegs auf den Fall, dass die Verwertung des Miteigentumsanteils des Gemeinschuldners ergebnislos bleibt. In erster Linie fassen Sie dabei den Fall ins Auge, dass das im Miteigentum stehende Grundstück als solches pfandbelastet ist und dass sowohl die
BGE 102 III 49 S. 50

Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 130e
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130e - Se dall'epurazione dell'elenco degli oneri risulta che l'intero fondo è gravato da un diritto di pegno si applicano per analogia gli articoli 73e e 73f.
und 73e
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73e - 1 Se dalla procedura di epurazione dell'elenco-oneri risulta che l'intero fondo è gravato da diritti di pegno, l'incanto è sospeso.
1    Se dalla procedura di epurazione dell'elenco-oneri risulta che l'intero fondo è gravato da diritti di pegno, l'incanto è sospeso.
2    L'ufficio d'esecuzione condurrà trattative con i creditori titolari di un diritto di pegno sull'intero fondo e con gli altri comproprietari, in vista di ripartire il pegno sulle singole quote; qualora il debitore risponda solidalmente con gli altri comproprietari di un debito ipotecario garantito dall'intero fondo, l'ufficio cercherà di perfezionare una corrispondente ripartizione del debito. Se le trattative di conciliazione portano ad un risultato positivo, dopo aver proceduto alle necessarie modifiche nel registro fondiario, l'elenco oneri sarà modificato conformemente al risultato conseguito e l'incanto della parte del debitore avrà luogo su questa base.100
3    L'ufficio potrà inoltre tentare di ottenere, conducendo trattative con gli interessati, lo scioglimento del rapporto di comproprietà, in modo che sia possibile soddisfare interamente o parzialmente il creditore procedente con il prodotto della particella attribuita al debitore o della quota del debitore sul prodotto della vendita dell'intero fondo o della somma pertoccantegli in seguito all'acquisto della sua quota parte di uno o più comproprietari (cfr. art. 651 cpv. 1 CC101).
4    Nella misura in cui, giusta le norme del diritto civile, per la modifica di rapporti giuridici occorre la collaborazione del debitore, l'ufficio agisce in suo luogo e vece (art. 23c).
5    L'autorità cantonale superiore di vigilanza può condurre direttamente trattative di conciliazione o delegarle all'autorità inferiore di vigilanza.
VZG als auch die Versteigerung des Anteils des Gemeinschuldners zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
und 73g
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen erfolglos bleibt.
1.- Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG bestimmt, dass für diesen Fall die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes belasten, mit dem auf den Gemeinschuldner entfallenden Teilbetrag, bei Solidarhaftung des Gemeinschuldners mit ihrem Gesamtbetrag, als unversicherte Forderungen zu kollozieren sind (Art. 61 Abs. 1 KV). Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob die Konkursdividenden, die auf diese Forderungen entfallen, im Sinne von Art. 264 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG bei der Depositenanstalt zu hinterlegen seien bis feststeht, ob und mit welchem Betrag die Pfandgläubiger durch die Verwertung des Pfandes zu Verlust kommen. Die revidierte VZG sagt nicht ausdrücklich, wie eine solche Konkursdividende zu behandeln ist. Aus dem SchKG, der KV und der VZG ergibt sich aber eindeutig folgende Lösung: a) Bei der Depositenanstalt zu hinterlegen sind nach Art. 264 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG die Anteile (Dividenden), die den Forderungen unter aufschiebender Bedingung oder mit ungewisser Verfallzeit zukommen. Die auf fällige Forderungen entfallenden Dividenden sind sofort nach Ablauf der Frist, während welcher die Verteilungsliste und die Schlussrechnung aufzulegen sind, auszuzahlen (vgl. Art. 264 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG). b) Die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes belasten, stehen (unter Vorbehalt ganz ungewöhnlicher Vereinbarungen) nicht unter aufschiebender Bedingung. Ihr Bestand hängt insbesondere nicht davon ab, dass der im 2. Satzteil von Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG genannte Fall (Ergebnislosigkeit der Einigungsverhandlung und der Versteigerung des Miteigentumsanteils) eintritt. Vielmehr ist die in Art. 130 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
VZG vorgesehene Kollokation als solche bedingt (welche Durchbrechung des Art. 59 Abs. 2 Satz 1 KV das Bundesgericht in der VZG anordnen konnte; vgl. BGE 96 III 42, BGE 79 III 36). Bei Ergebnislosigkeit der Einigungsverhandlungen und der Versteigerung wird die Kollokation zur unbedingten. Deshalb kommt nach Eintritt dieses Falles auch eine analoge Anwendung der nach Art. 264 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG für aufschiebend bedingte Forderungen geltenden Regel nicht in Frage. c) Die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes

BGE 102 III 49 S. 51

belasten, sind auch nicht Forderungen mit ungewisser Verfallzeit im Sinne von Art. 264 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
(und Art. 210 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
) SchKG. Nach Art. 208 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
SchKG bewirkt nämlich die Konkurseröffnung gegenüber der Konkursmasse grundsätzlich die Fälligkeit sämtlicher Schuldverpflichtungen des Gemeinschuldners, zu denen die fraglichen Pfandforderungen gehören, soweit sie den Schuldner persönlich treffen und daher nach Massgabe von Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG zu kollozieren sind. Von dem in Art. 208 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
SchKG aufgestellten Grundsatz nimmt diese Gesetzesbestimmung nur diejenigen Schuldverpflichtungen des Gemeinschuldners aus, "die durch seine Grundstücke pfandrechtlich gedeckt sind". Im Konkurs eines Miteigentümers sind zwar die den Miteigentumsanteil desselben, nicht aber die das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderungen durch "seine" Grundstücke, d.h. durch die Grundstücke des Gemeinschuldners, pfandrechtlich gedeckt. Die Auffassung, dass Forderungen, für die im Miteigentum des Gemeinschuldners und weiterer Personen stehende Gegenstände als Pfand haften, unter dem Gesichtspunkt des Konkursrechts nicht durch dem Gemeinschuldner gehörende Gegenstände pfandrechtlich gedeckt sind, liegt auch Art. 61 Abs. 1 KV zugrunde, auf den Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG verweist; denn nach Art. 61 Abs. 1 KV sind Gegenstände, für welche ganz oder zum Teil im Eigentum eines Dritten stehende Gegenstände (d.h. Gegenstände Dritter oder solche im gemeinschaftlichen Eigentum des Gemeinschuldners und eines Dritten; BGE 51 III 55) als Pfand haften, unter die unversicherten Forderungen aufzunehmen. Die Pfandforderungen, die das Grundstück als Ganzes belasten, werden also nach Art. 208
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG im Konkurs eines Miteigentümers gegenüber der Konkursmasse fällig, soweit der Gemeinschuldner dafür persönlich haftet. d) Nach Art. 264 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG ist also die Dividende, die auf eine das Grundstück als Ganzes belastende, gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierte Pfandforderung entfällt, sofort nach Ablauf der Auflegungsfrist an den Gläubiger auszuzahlen und nicht bei der Depositenanstalt zu hinterlegen.
2.- Für diese Lösung sprechen ausser dem Gesetzestext auch sachliche Gründe. Wenn geltend gemacht wird, das Pfandrecht am Grundstück als Ganzem bestehe nach Durchführung des Konkurses über einen Miteigentümer weiter und
BGE 102 III 49 S. 52

es stehe keineswegs fest, dass die Pfandgläubiger zu Verlust kämen, so wird dabei unterstellt, dass die das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderungen letztlich aus dem Erlös dieses Grundstücks zu decken sind, also nicht aus dem Vermögen, das die Miteigentümer neben ihrem Miteigentumsanteil besitzen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. a) Für den Fall, dass eine Forderung gegen den Gemeinschuldner durch einen im Alleineigentum eines Dritten stehenden Gegenstand pfandrechtlich gesichert ist, hat das Bundesgericht in BGE 87 III 121 ausgeführt, bei Pfandbestellung aus Drittvermögen solle die Schuld in der Regel letzten Endes das Vermögen des Schuldners belasten. Daher bleibe denn auch normalerweise selbst bei voller Deckung durch den Erlös eines solchen Pfandes die Schuld unvermindert bestehen; es finde lediglich ein Übergang der Gläubigerrechte auf den Dritten statt, sei es, dass das ihm gehörende Pfand verwertet worden sei oder dass er es eingelöst habe (vgl. Art. 110 Ziff. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
OR; BGE 60 II 178). Die Rücksicht auf die Subrogation nach Art. 110 Ziff. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
OR ist der Grund dafür, dass Art. 61 Abs. 1 KV bestimmt, drittpfandgesicherte Forderungen seien in ihrem vollen Betrage als unversicherte Forderungen zu kollozieren (vgl. BGE 55 III 84 /85). Der Auffassung, dass beim Drittpfand die Schuld in der Regel letzten Endes aus dem Vermögen des Schuldners zu decken ist, entspricht es, dass die Dividende auf einer gemäss Art. 61 Abs. 1 KV kollozierten Forderung nicht bis nach der Pfandverwertung zu hinterlegen, sondern auszuzahlen ist, was auch JAEGER (N. 1 zu Art. 198
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG, S. 25/26) annimmt und als durch Art. 61 KV angeordnet betrachtet. b) Eine gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 KV kollozierte Forderung gegen den konkursiten Miteigentümer, für welche das Grundstück als Ganzes haftet, ist nun allerdings nicht durch ein reines Drittpfand gesichert, weil das Pfand zum Teil auch dem Gemeinschuldner gehört. Auch für eine solche Forderung muss aber die Regel gelten, dass sie letztlich aus dem Vermögen gedeckt werden soll, das (ausschliesslich) dem Schuldner gehört. Die Auffassung rechtfertigt sich vor allem deswegen, weil sie den Fortbestand des Miteigentumsverhältnisses begünstigt und damit dem vom Gesetzgeber bei Erlass des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1963 verfolgten Ziel entspricht, dem Miteigentum
BGE 102 III 49 S. 53

grössere Beständigkeit zu verleihen. Würde man dem Gläubiger einer das Grundstück als Ganzes belastenden Pfandforderung die Dividende, die auf den gemäss Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierten Forderungsbetrag entfällt, nicht auszahlen, sondern sie hinterlegen, bis feststeht, ob und wieweit die Pfandgläubiger bei der Pfandverwertung zu Verlust kommen, so würden diese Gläubiger zur Kündigung der Pfandforderung und zur Pfandbetreibung animiert, was zum Hinfall des Miteigentums führen könnte. Erhalten die betreffenden Gläubiger dagegen die fragliche Dividende, so besteht für sie wohl meist kein Anreiz zu solchen Schritten; dann nämlich nicht, wenn sie im Pfand (und - wenigstens bei Solidarität - in der persönlichen Haftung der andern Miteigentümer) eine genügende Sicherheit erblicken, was bei ungekündigten Pfandforderungen die Regel sein dürfte. Aus diesen Gründen ist die Auszahlung der Dividende auf der gemäss Art. 130c Abs. 2
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RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierten Forderung in gleicher Weise geboten wie die Auszahlung der Dividende auf einer durch ein reines Drittpfand gesicherten Forderung (lit. a hievor).
3.- Im Zusammenhang mit der Frage, wie die Konkursdividende für eine nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierte Forderung zu behandeln ist, stellt sich das Problem der Ausstellung eines Verlustscheins für den durch die Dividende nicht gedeckten Teil dieser Forderung. Wäre die Dividende zu hinterlegen, so wäre ein Verlustschein einstweilen nicht auszustellen; ein solcher wäre dem Gläubiger erst nach der Verwertung des Grundstücks als Ganzen für den durch die Dividende und den Pfanderlös allenfalls nicht gedeckten Betrag auszuhändigen (zur Ausstellung von Verlustscheinen für die Gläubiger von Forderungen unter aufschiebender Bedingung und mit ungewisser Verfallzeit vgl. JAEGER, N. 3 Abs. 2 zu Art. 265
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG). Die Dividende für eine nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierte Forderung ist jedoch, wie dargetan, ohne Rücksicht auf das Ergebnis einer künftigen Pfandbetreibung sogleich auszuzahlen. In einem solchen Falle steht der Ausstellung eines Verlustscheines nichts im Wege. Wird der Verlust in der Folge ganz oder teilweise aus dem Pfand gedeckt, was der - gemäss Ziffer 5 hienach Miteigentümer gebliebene - Gemeinschuldner erfahren wird, so kann dieser die Löschung oder Herabsetzung des Verlustscheines verlangen.
BGE 102 III 49 S. 54

Der Verlustschein für den im Konkurs nicht gedeckten Teil einer nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG als unversicherte Forderung kollozierten Pfandforderung kann nicht zur Folge haben, dass der Gemeinschuldner einer späteren Betreibung auf Pfandverwertung des Grundstückes als Ganzen die Einrede des mangelnden neuen Vermögens entgegenhalten könnte. Diese Einrede soll den Schuldner nicht vor dem Zugriff auf ein bestelltes (übrigens nur zum Teil ihm gehörendes) Pfand, sondern nur vor dem Zugriff auf neu erworbene Aktiven schützen, solange diese nicht das Vorhandensein neuen Vermögens im Sinne von Art. 265 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG zur Folge haben. JAEGER sagt denn auch in N. 3 Abs. 1 am Ende zu Art. 265
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG, dass bei der Betreibung auf Pfandverwertung für eine durch Drittpfand gesicherte Forderung, hinsichtlich welcher im Konkurs "nur die persönliche Schuld liquidiert wurde" (wie es gemäss Art. 61 Abs. 1 KV zu geschehen hat), die Einrede nach Art. 265 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG nicht erhoben werden kann. Das muss für die Pfandbetreibung, die ein nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG (und Art. 61 Abs. 1 KV) in 5. Klasse kollozierter Gläubiger für den durch die Konkursdividende nicht gedeckten Forderungsbetrag anhebt, entsprechend gelten. Anderseits ist klar, dass eine solche Betreibung nicht zur Ausstellung eines Pfandausfallscheins mit den in Art. 158 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG vorgesehenen Wirkungen führen kann. Vielmehr bleibt dem Gläubiger für den weder durch die Dividende noch durch den Erlös aus einer nachfolgenden Pfandbetreibung gedeckten Betrag einfach der Konkursverlustschein. Es dürfte zweckmässig sein, in den Konkursverlustscheinen, die für den ungedeckten Betrag von nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierten Forderungen ausgestellt werden, auf diese Besonderheiten hinzuweisen.
4.- Erhält der Gläubiger einer nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG kollozierten Forderung bei Abschluss des Konkurses eine Dividende, so erhebt sich die weitere Frage, ob die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung im Grundbuch und auf einem allfälligen Pfandtitel gemäss Art. 264 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG in Verbindung mit Art. 150
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG (vgl. auch Art. 67
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 67 Acquisto in relazione a un trust - 1 Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l'attestazione del titolo giuridico è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
1    Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l'attestazione del titolo giuridico è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
a  un contratto concluso per atto pubblico:
a1  in caso di trasferimento di un fondo dal fondatore al trustee in occasione della costituzione del trust mediante atto tra vivi,
a2  in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei (amministratore dell'eredità, esecutore testamentario) o dagli eredi del fondatore a un trustee,
a3  in caso di trasferimento tra due trustee di un fondo di proprietà esclusiva appartenente a un trust,
a4  in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei o dagli eredi del trustee deceduto al trustee subentrante,
a5  in caso di trasferimento di un fondo facente parte di un trust dal trustee al beneficiario;
b  il certificato ereditario o una dichiarazione delle autorità successorie competenti:
b1  in caso di costituzione di un trust mediante disposizione a causa di morte e trasferimento diretto di un fondo dal fondatore al trustee,
b2  in caso di trasferimento diretto di fondi appartenenti a un trust dal trustee deceduto al trustee subentrante,
b3  in caso di acquisto da parte degli aventi diritto temporanei oppure degli eredi del fondatore o dei trustee, tenuti all'ulteriore trasferimento;
c  in caso di acquisto di un fondo da parte degli eredi del fondatore mediante legato: una copia autenticata della disposizione a causa di morte e una dichiarazione scritta del trustee attestante l'accettazione;
d  in caso di trapasso della proprietà a seguito della modifica della composizione di un trust con più trustee: un atto scritto firmato da tutti i trustee che attesta l'esclusione di vecchi trustee o l'inclusione di nuovi trustee.
2    All'acquisto di un fondo di un terzo non facente parte del trust o all'acquisto di un fondo appartenente a un trust da parte di una tale persona si applicano gli articoli 64 e 65.
3    L'attestazione dell'appartenenza di un fondo a un trust è fornita mediante una menzione, l'atto di trust, il contratto di trasferimento o la decisione di un'autorità giudiziaria. Se tale attestazione manca, l'ufficio del registro fondiario non verifica d'ufficio l'appartenenza di un fondo a un trust.
/68
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 68 Piano di ripartizione per proprietà per piani - 1 L'atto costitutivo deve indicare con chiarezza e precisione la posizione, la delimitazione e la composizione delle unità di piano.
1    L'atto costitutivo deve indicare con chiarezza e precisione la posizione, la delimitazione e la composizione delle unità di piano.
2    Nel caso manchino queste indicazioni, l'ufficio del registro fondiario assegna un termine per la produzione di un piano di ripartizione firmato da tutti i proprietari e, se occorre, una conferma ufficiale secondo le prescrizioni cantonali che i locali oggetto del diritto esclusivo sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo, costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso.
3    Per l'iscrizione della proprietà per piani secondo il vecchio diritto è fatto salvo l'articolo 20bis del titolo finale del Codice civile.
GBV und Art. 68
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
/69
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 69 - 1 Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
1    Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
2    In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato.
3    Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
VZG) auf Veranlassung der Konkursverwaltung um den Betrag der Dividende herabzusetzen sei.
BGE 102 III 49 S. 55

Bei Beantwortung dieser Frage kommt es darauf an, ob der Gemeinschuldner für die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung nur anteilmässig oder aber solidarisch haftet, welche Frage bei der Kollokation nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG entschieden werden muss. a) Haftet der Gemeinschuldner nur anteilmässig, so ist die Konkursverwaltung nach den erwähnten Vorschriften verpflichtet, die Pfandforderung im Grundbuch um den Betrag der Dividende herabsetzen zu lassen. Der Gläubiger ist in diesem Umfang endgültig befriedigt, und dem Gemeinschuldner bzw. der Konkursmasse entstehen daraus, dass der auf den Gemeinschuldner entfallende Anteil der Pfandschuld aus dem persönlichen Vermögen desselben ganz oder teilweise bezahlt wird, keine Regressansprüche gegen die andern Miteigentümer. Der Gemeinschuldner hat in einem solchen Fall nur seine eigene Schuld ganz oder zum Teil getilgt.
b) Anders verhält es sich im Falle der Solidarhaftung. Welchen Teil der Pfandforderung der Gemeinschuldner in einem solchen Falle letztlich zu tragen hat, richtet sich nach dem Innenverhältnis unter den Solidarschuldnern (Miteigentümern). Dieses wird bei der Kollokation im Konkurs eines der Miteigentümer nicht abgeklärt. Die Konkursverwaltung kann daher nicht ohne weiteres zuverlässig wissen, ob und allenfalls um welchen Betrag die Dividende auf der nach Art. 130c Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
VZG infolge der Solidarität im vollen Betrag kollozierten Pfandforderung den letztlich vom Gemeinschuldner zu tragenden Teil dieser Forderung übersteigt. Würde sie gleichwohl die Pfandforderung im Umfang der Dividende löschen lassen, so könnte der Rückgriff des Gemeinschuldners bzw. der Konkursmasse auf die andern Miteigentümer für den Teil der Dividende beeinträchtigt werden, um den diese den letztlich vom Gemeinschuldner zu tragenden Teil der Pfandforderung übersteigt. Für den eben erwähnten Teil der Dividende tritt der Gemeinschuldner (bzw. die Masse) in die Rechte des Pfandgläubigers - einschliesslich des Pfandrechtes - ein (Art. 110 Ziff. 1
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RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
OR; vgl. den bereits zitierten BGE 87 III 121). Die Pfandforderung muss daher ungeschmälert eingetragen bleiben, solange die Frage des Rückgriffs nicht geklärt ist. Diese Klärung kann nur auf gerichtlichem Wege erfolgen, wenn keine klaren und allseitig anerkannten
BGE 102 III 49 S. 56

Abmachungen vorliegen und es nicht zu einer Verständigung mit den andern Miteigentümern kommt. Die Konkursverwaltung hat in einem solchen Falle gegenüber den andern Miteigentümern die nach ihrer Ansicht dem Gemeinschuldner zustehenden Rückgriffsrechte geltend zu machen oder deren Ausübung nach Art. 260
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG den Konkursgläubigern zu überlassen. Bei Beurteilung der Rückgriffsklage wird notwendigerweise festgestellt, in welchem Umfange der Gemeinschuldner die Solidarschuld nach dem Innenverhältnis letztlich zu tragen hat. Sobald das rechtskräftig feststeht, kann die Konkursverwaltung für den betreffenden Betrag, sofern er durch die dem Pfandgläubiger ausbezahlte Dividende gedeckt ist, die Löschung der Pfandforderung veranlassen. Die Löschung für den Betrag zu verlangen, um den die Dividende allenfalls den vom Gemeinschuldner zu tragenden Teil der Pfandforderung übersteigt, ist Sache der Rückgriffsbeklagten, die diesen Betrag der Masse erstatten mussten. Die Konkursverwaltung wird allerdings praktisch kaum je in der Lage sein, den Rückgriffsprozess selbst zu führen. Ob und allenfalls für welchen Betrag ein Rückgriffsrecht der Masse besteht, hängt nämlich unter anderem von der Höhe der Dividende des Pfandgläubigers ab, die erst am Schluss des Konkursverfahrens feststeht. Möglich bleibt jedoch, den Rückgriffsanspruch einem oder mehreren Gläubigern nach Art. 260
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RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG abzutreten. Auf Prozesse, die von einzelnen Gläubigern gemäss Art. 260
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RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG geführt werden, braucht nach Art. 83 Abs. 2 KV bei Erstellung der definitiven Verteilungslisten nicht Rücksicht genommen zu werden, wenn von vornherein feststeht, dass ein Überschuss für die Masse nicht zu erwarten ist, was bei der Abtretung von Rückgriffsansprüchen der erwähnten Art wohl die Regel sein dürfte. Der Verzicht der Gläubiger auf die Geltendmachung des Anspruchs durch die Masse und die Abtretungsbegehren könnten provoziert werden, sobald man sieht, dass solche Ansprüche bestehen können, auch wenn die Dividende noch nicht endgültig feststeht. - Werden keine Abtretungsbegehren gestellt oder gestellte Begehren nicht benützt, so ist die Pfandforderung für den vollen Betrag der Dividende des Pfandgläubigers löschen zu lassen. Es ist zuzugeben, dass dieses Vorgehen etwas umständlich ist. Es geht jedoch nicht an, zur Vermeidung dieser Komplikationen
BGE 102 III 49 S. 57

bei Solidar- wie bei Anteilshaftung des Gemeinschuldners für die das Grundstück als Ganzes belastende Pfandforderung diese Forderung ohne weiteres für den vollen Betrag der Dividende des Pfandgläubigers löschen zu lassen und der Masse bzw. den Abtretungsgläubigern auf diese Weise die Pfandsicherheit für ihren allfälligen Rückgriffsanspruch gegen die andern Miteigentümer zu entziehen.
5.- Zu prüfen ist ferner die Frage, was mit dem Miteigentumsanteil des Gemeinschuldners geschieht, wenn die Einigungsverhandlungen und die Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
und 73g
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen ergebnislos bleiben. In einem solchen Falle scheidet der Miteigentumsanteil aus der Konkursmasse aus und bleibt im Grundbuch auf den Gemeinschuldner eingetragen. Das lässt sich mit einer analogen Anwendung von Art. 126 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
SchKG begründen, wonach die Betreibung in Hinsicht auf einen verpfändeten Gegenstand dahinfällt, wenn kein Angebot erfolgt, das die dem betreibenden Gläubiger im Range vorgehenden Pfandforderungen übersteigt. Das in Art. 126
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
SchKG aufgestellte Deckungsprinzip ist zwar im Konkurs grundsätzlich nicht anwendbar. Der Fall, dass die Versteigerung eines Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f
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RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
und 73g Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen scheitert, d.h. dass kein Interessent bereit ist, hinsichtlich der am Grundstück als Ganzem bestehenden Pfandrechte und der dadurch gesicherten Forderungen ohne Anrechnung dieser Belastung auf den Steigerungspreis vollständig in die Rechtsstellung des Gemeinschuldners einzutreten, ist jedoch dem in Art. 126 Abs. 2
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RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
SchKG geregelten Falle, dass kein Interessent ein die vorgehenden Pfandforderungen übersteigendes Angebot macht, so ähnlich, dass in beiden Fällen die gleiche Rechtsfolge - Hinfall der Zwangsvollstreckung bezüglich des fraglichen Gegenstandes - am Platz ist. Der Fall, dass die Verwertung eines Grundstücks im Konkurs ergebnislos bleibt, konnte im übrigen schon vor der Revision der VZG sehr wohl eintreten, so etwa, wenn ein Grundstück wegen seiner Lage oder Gestalt oder Umgebung niemanden interessiert oder wenn es wegen darauf lastender Dienstbarkeiten praktisch nicht verwendbar ist. Art. 73 Satz 2 KV bestimmt denn auch für die Verwertung von Grundstücken im Konkurs: "Wo nicht zugeschlagen wird, ist am Fusse des
BGE 102 III 49 S. 58

Protokolls zu bemerken: 'Die Liegenschaft wurde nicht zugeschlagen' und zwar unter Angabe des Grundes, warum der Zuschlag unterblieben ist." In allen derartigen Fällen kann die Folge nur sein, dass das Grundstück (gegebenenfalls der Miteigentumsanteil) dem Schuldner verbleibt. Das ergibt sich daraus, dass die Konkurseröffnung an den bestehenden Eigentumsverhältnissen nichts ändert (nicht etwa die Konkursmasse zur Rechtsnachfolgerin des Gemeinschuldners und damit zur Eigentümerin der Sachen des Gemeinschuldners macht; vgl. BGE 102 III 74 Erw. 2, sowie BGE 87 II 172 Erw. 1), dass die Durchführung des Konkurses die Eigentumsverhältnisse nur hinsichtlich der Gegenstände beeinflusst, die einem Dritten zugeschlagen oder freihändig verkauft werden können, und dass der Gemeinschuldner auch nach Beendigung des Konkurses die Fähigkeit behält, Vermögen zu besitzen. Diese allgemeinen Grundsätze sind auch in dem soeben erörterten Falle anwendbar, dass die Einigungsverhandlungen und die Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den Bedingungen von Art. 130f
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
und 73g
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
VZG ergebnislos bleiben.
6.- Scheidet der nicht verwertbare Miteigentumsanteil aus der Konkursmasse aus und verbleibt er im Eigentum des Gemeinschuldners, so stellt sich die Frage, ob eine Gemeinschuldnerin in der Rechtsform einer juristischen Person im Handelsregister gelöscht werden kann, solange sie Trägerin dieses Miteigentumsanteils ist. Wie sich das Scheitern der Verwertung des Miteigentumsanteils einer in Konkurs gefallenen juristischen Person auf das Handelsregister auswirkt, ist grundsätzlich eine Frage des Handelsregisterrechts, die nicht von den Betreibungsbehörden zu lösen ist. Die Konkursverwaltung hat in ihrem Schlussbericht (Art. 268 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
SchKG, Art. 92/93 KV) zu erwähnen, dass der Miteigentumsanteil nicht verwertet werden konnte, und das Konkursgericht hat diesen Umstand in seiner Mitteilung an das Handelsregisteramt über den Schluss des Konkurses (vgl. Kreisschreiben Nr. 33 vom 7. Dezember 1955, Abs. 2 und 3, publiziert in BGE 81 III 129 f.) zu erwähnen. Das weitere ist dann Sache der Handelsregisterbehörden.
Immerhin sei beigefügt, wie das Handelsregisteramt unseres Erachtens vorzugehen hat. Über die Voraussetzungen, unter denen eine infolge Konkurseröffnung aufgelöste Gesellschaft nach Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven gelöscht
BGE 102 III 49 S. 59

wird, bestimmen die Sätze 2 und 3 von Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
1    Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a  l'atto costitutivo autentico;
b  lo statuto;
c  il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
d  una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
e  in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f  nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g  ...
h  in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo119.
2    Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
3    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.120
HRegV, die Löschung erfolge, wenn die Vertreter der Gesellschaft nicht innert der vom Registerführer angesetzten Frist gegen die Ankündigung der Löschung begründete Einsprache erhöben; die Löschung sei unter allen Umständen nach durchgeführter Liquidation vorzunehmen (vgl. BGE 97 III 36 f.). Diese Regelung trägt, wie in BGE 90 II 256 ausgeführt wird, dem Umstande Rechnung, dass die Liquidation, zu welcher die durch die Konkurseröffnung bewirkte Auflösung der Gesellschaft Anlass gibt, im Falle solcher Einstellung nicht immer als abgeschlossen gelten kann; es können noch Aktiven vorhanden sein, die nach der Schätzung des Konkursamtes zur Deckung der Konkurskosten nicht ausreichen, aber doch liquidiert zu werden verdienen; trifft dies zu und macht die Verwaltung der Gesellschaft diese Tatsache durch Einsprache gegen die angekündigte Löschung geltend, so bleibt die aufgelöste Gesellschaft ungeachtet der Einstellung und Schliessung des Konkursverfahrens als Gesellschaft in Liquidation im Handelsregister eingetragen, bis die Liquidation durchgeführt ist (so der zitierte Entscheid). Dem Falle, dass eine Gesellschaft nach Einstellung und Schliessung des Konkurses mangels (genügender) Aktiven noch gewisse Aktiven besitzt, ist der Fall gleichzustellen, dass eine Gesellschaft trotz Durchführung des Konkursverfahrens noch ein Aktivum besitzt, das im Konkurs nicht verwertet werden konnte, z.B. einen Miteigentumsanteil an einem als Ganzen verpfändeten Grundstück, der zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
und 73g Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen nicht zugeschlagen werden konnte. In einem solchen Falle ist die Gesellschaft auf die Mitteilung des Konkursschluss-Erkenntnisses hin nicht kurzerhand gemäss Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
1    Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a  l'atto costitutivo autentico;
b  lo statuto;
c  il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
d  una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
e  in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f  nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g  ...
h  in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo119.
2    Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
3    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.120
Satz 1 HRegV zu löschen, sondern es sind die Sätze 2 und 3 von Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
1    Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a  l'atto costitutivo autentico;
b  lo statuto;
c  il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
d  una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
e  in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f  nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g  ...
h  in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo119.
2    Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
3    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.120
HRegV entsprechend anzuwenden. (Es ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass die Verwaltung für einen Miteigentumsanteil an einem pfandbelasteten Grundstück, der im Konkurs nicht verwertet werden konnte, einen Käufer findet.) Was mit einem nach Schluss des Konkursverfahrens noch vorhandenen Aktivum einer konkursiten Gesellschaft geschieht, wenn diese mangels eines Einspruchs im Sinne von Art. 66 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
1    Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a  l'atto costitutivo autentico;
b  lo statuto;
c  il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
d  una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
e  in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f  nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g  ...
h  in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo119.
2    Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
3    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.120
Satz 2 HRegV gelöscht wird, ist eine zivilrechtliche Frage, der hier nicht weiter nachgegangen werden kann.
BGE 102 III 49 S. 60

7.- Dass bei Ergebnislosigkeit der Verwertung eines Miteigentumsanteils die darauf lastenden Grundpfandrechte untergehen und zu löschen sind, folgt aus den allgemeinen Grundsätzen, die auch bei Verwertung eines Miteigentumsanteils im Konkurs gelten (Art. 264 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
und Art. 150
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
SchKG; Art. 130 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
in Verbindung mit Art. 68
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
/69
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 69 - 1 Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
1    Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
2    In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato.
3    Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
VZG; vgl. den Randtitel zu Art. 130a
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130a - 1 Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
1    Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
2    La diffida di notificare le servitù sorte senza iscrizione nei pubblici registri sotto l'impero del vecchio diritto cantonale e non ancora iscritte (art. 123) deve essere inviata pure ai titolari di servitù gravanti l'intero fondo e, nel caso della proprietà per piani retta dal vecchio diritto cantonale (art. 20bis del Titolo finale CC185), pure ai titolari di tali servitù gravanti il piano appartenente alla massa fallimentare.
ff. VZG, wonach hier nur die "Besonderheiten" der Verwertung eines Miteigentumsanteils im Konkurs geregelt werden). Ebenso ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen, dass in einem solchen Falle die Pfandforderungen - mit allen hieraus sich ergebenden Folgen - als unversicherte Forderungen zu behandeln sind, sofern dafür keine anderen Sicherheiten als der unverwertbare Miteigentumsanteil bestehen (Art. 219 Abs. 4
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130a - 1 Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
1    Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
2    La diffida di notificare le servitù sorte senza iscrizione nei pubblici registri sotto l'impero del vecchio diritto cantonale e non ancora iscritte (art. 123) deve essere inviata pure ai titolari di servitù gravanti l'intero fondo e, nel caso della proprietà per piani retta dal vecchio diritto cantonale (art. 20bis del Titolo finale CC185), pure ai titolari di tali servitù gravanti il piano appartenente alla massa fallimentare.
SchKG), und dass die durch die Konkurseröffnung veranlasste Verfügungsbeschränkung (Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130a - 1 Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
1    Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
2    La diffida di notificare le servitù sorte senza iscrizione nei pubblici registri sotto l'impero del vecchio diritto cantonale e non ancora iscritte (art. 123) deve essere inviata pure ai titolari di servitù gravanti l'intero fondo e, nel caso della proprietà per piani retta dal vecchio diritto cantonale (art. 20bis del Titolo finale CC185), pure ai titolari di tali servitù gravanti il piano appartenente alla massa fallimentare.
ZGB) zur Löschung anzumelden ist. (Art. 68 Abs. 1 lit. c
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
VZG, auf den Art. 130 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
VZG verweist, sieht zwar die Löschung der Verfügungsbeschränkung nur für den Fall vor, dass das betreffende Grundstück verwertet werden konnte; vgl. den Ingress von Art. 68 Abs. 1: "Gleichzeitig mit der Anmeldung des Eigentumsübergangs zur Eintragung im Grundbuch...". Dass die Verfügungsbeschränkung auch dann gelöscht werden muss, wenn ein Miteigentumsanteil wegen Scheiterns der Verwertung dem Gemeinschuldner verbleibt, ergibt sich aber ohne weiteres daraus, dass die Vormerkung nur den - mit dem Konkursschluss bzw. schon mit dem Scheitern der Verwertung weggefallenen - Konkursbeschlag sichern sollte).
8.- Richtig ist schliesslich auch, dass im Konkurs eines Miteigentümers beim Scheitern der Einigungsverhandlungen im Sinne von Art. 130e
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130e - Se dall'epurazione dell'elenco degli oneri risulta che l'intero fondo è gravato da un diritto di pegno si applicano per analogia gli articoli 73e e 73f.
und 73e
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73e - 1 Se dalla procedura di epurazione dell'elenco-oneri risulta che l'intero fondo è gravato da diritti di pegno, l'incanto è sospeso.
1    Se dalla procedura di epurazione dell'elenco-oneri risulta che l'intero fondo è gravato da diritti di pegno, l'incanto è sospeso.
2    L'ufficio d'esecuzione condurrà trattative con i creditori titolari di un diritto di pegno sull'intero fondo e con gli altri comproprietari, in vista di ripartire il pegno sulle singole quote; qualora il debitore risponda solidalmente con gli altri comproprietari di un debito ipotecario garantito dall'intero fondo, l'ufficio cercherà di perfezionare una corrispondente ripartizione del debito. Se le trattative di conciliazione portano ad un risultato positivo, dopo aver proceduto alle necessarie modifiche nel registro fondiario, l'elenco oneri sarà modificato conformemente al risultato conseguito e l'incanto della parte del debitore avrà luogo su questa base.100
3    L'ufficio potrà inoltre tentare di ottenere, conducendo trattative con gli interessati, lo scioglimento del rapporto di comproprietà, in modo che sia possibile soddisfare interamente o parzialmente il creditore procedente con il prodotto della particella attribuita al debitore o della quota del debitore sul prodotto della vendita dell'intero fondo o della somma pertoccantegli in seguito all'acquisto della sua quota parte di uno o più comproprietari (cfr. art. 651 cpv. 1 CC101).
4    Nella misura in cui, giusta le norme del diritto civile, per la modifica di rapporti giuridici occorre la collaborazione del debitore, l'ufficio agisce in suo luogo e vece (art. 23c).
5    L'autorità cantonale superiore di vigilanza può condurre direttamente trattative di conciliazione o delegarle all'autorità inferiore di vigilanza.
VZG neben der Versteigerung des Miteigentumsanteils zu den nach Art. 130f
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
und 73g Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
VZG geltenden Bedingungen auch ein Freihandverkauf in Frage kommen kann, wenn die Voraussetzungen von Art. 256 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
(Gläubigerbeschluss) und 256 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
SchKG (Zustimmung der Gläubiger der den Anteil belastenden Pfandrechte) erfüllt sind. Für einen solchen Freihandverkauf müsste Art. 73g Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
Satz 1 VZG entsprechend gelten.
9.- Es ist zuzugeben, dass die Regelung der Verwertung von Miteigentumsanteilen im Konkurs in der revidierten VZG recht knapp ist. Auf eine einlässliche Regelung wurde indessen
BGE 102 III 49 S. 61

bewusst verzichtet. Die revidierte VZG jetzt schon, bevor sich in praktischen Fällen erhebliche, anderswie nicht behebbare Mängel oder Lücken bemerkbar gemacht haben, zu ändern oder zu ergänzen, scheint uns nicht am Platze.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 102 III 49
Data : 05. luglio 1976
Pubblicato : 31. dicembre 1976
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 102 III 49
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.


Registro di legislazione
CC: 960
CO: 110
LEF: 126  150  158  198  208  210  219  256  260  264  265  268
ORC: 66
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
1    Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a  l'atto costitutivo autentico;
b  lo statuto;
c  il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
d  una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
e  in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f  nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g  ...
h  in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo119.
2    Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
3    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.120
ORF: 67 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 67 Acquisto in relazione a un trust - 1 Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l'attestazione del titolo giuridico è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
1    Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l'attestazione del titolo giuridico è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:
a  un contratto concluso per atto pubblico:
a1  in caso di trasferimento di un fondo dal fondatore al trustee in occasione della costituzione del trust mediante atto tra vivi,
a2  in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei (amministratore dell'eredità, esecutore testamentario) o dagli eredi del fondatore a un trustee,
a3  in caso di trasferimento tra due trustee di un fondo di proprietà esclusiva appartenente a un trust,
a4  in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei o dagli eredi del trustee deceduto al trustee subentrante,
a5  in caso di trasferimento di un fondo facente parte di un trust dal trustee al beneficiario;
b  il certificato ereditario o una dichiarazione delle autorità successorie competenti:
b1  in caso di costituzione di un trust mediante disposizione a causa di morte e trasferimento diretto di un fondo dal fondatore al trustee,
b2  in caso di trasferimento diretto di fondi appartenenti a un trust dal trustee deceduto al trustee subentrante,
b3  in caso di acquisto da parte degli aventi diritto temporanei oppure degli eredi del fondatore o dei trustee, tenuti all'ulteriore trasferimento;
c  in caso di acquisto di un fondo da parte degli eredi del fondatore mediante legato: una copia autenticata della disposizione a causa di morte e una dichiarazione scritta del trustee attestante l'accettazione;
d  in caso di trapasso della proprietà a seguito della modifica della composizione di un trust con più trustee: un atto scritto firmato da tutti i trustee che attesta l'esclusione di vecchi trustee o l'inclusione di nuovi trustee.
2    All'acquisto di un fondo di un terzo non facente parte del trust o all'acquisto di un fondo appartenente a un trust da parte di una tale persona si applicano gli articoli 64 e 65.
3    L'attestazione dell'appartenenza di un fondo a un trust è fornita mediante una menzione, l'atto di trust, il contratto di trasferimento o la decisione di un'autorità giudiziaria. Se tale attestazione manca, l'ufficio del registro fondiario non verifica d'ufficio l'appartenenza di un fondo a un trust.
68
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 68 Piano di ripartizione per proprietà per piani - 1 L'atto costitutivo deve indicare con chiarezza e precisione la posizione, la delimitazione e la composizione delle unità di piano.
1    L'atto costitutivo deve indicare con chiarezza e precisione la posizione, la delimitazione e la composizione delle unità di piano.
2    Nel caso manchino queste indicazioni, l'ufficio del registro fondiario assegna un termine per la produzione di un piano di ripartizione firmato da tutti i proprietari e, se occorre, una conferma ufficiale secondo le prescrizioni cantonali che i locali oggetto del diritto esclusivo sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo, costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso.
3    Per l'iscrizione della proprietà per piani secondo il vecchio diritto è fatto salvo l'articolo 20bis del titolo finale del Codice civile.
RFF: 68 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
69 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 69 - 1 Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
1    Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
2    In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato.
3    Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
73e 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73e - 1 Se dalla procedura di epurazione dell'elenco-oneri risulta che l'intero fondo è gravato da diritti di pegno, l'incanto è sospeso.
1    Se dalla procedura di epurazione dell'elenco-oneri risulta che l'intero fondo è gravato da diritti di pegno, l'incanto è sospeso.
2    L'ufficio d'esecuzione condurrà trattative con i creditori titolari di un diritto di pegno sull'intero fondo e con gli altri comproprietari, in vista di ripartire il pegno sulle singole quote; qualora il debitore risponda solidalmente con gli altri comproprietari di un debito ipotecario garantito dall'intero fondo, l'ufficio cercherà di perfezionare una corrispondente ripartizione del debito. Se le trattative di conciliazione portano ad un risultato positivo, dopo aver proceduto alle necessarie modifiche nel registro fondiario, l'elenco oneri sarà modificato conformemente al risultato conseguito e l'incanto della parte del debitore avrà luogo su questa base.100
3    L'ufficio potrà inoltre tentare di ottenere, conducendo trattative con gli interessati, lo scioglimento del rapporto di comproprietà, in modo che sia possibile soddisfare interamente o parzialmente il creditore procedente con il prodotto della particella attribuita al debitore o della quota del debitore sul prodotto della vendita dell'intero fondo o della somma pertoccantegli in seguito all'acquisto della sua quota parte di uno o più comproprietari (cfr. art. 651 cpv. 1 CC101).
4    Nella misura in cui, giusta le norme del diritto civile, per la modifica di rapporti giuridici occorre la collaborazione del debitore, l'ufficio agisce in suo luogo e vece (art. 23c).
5    L'autorità cantonale superiore di vigilanza può condurre direttamente trattative di conciliazione o delegarle all'autorità inferiore di vigilanza.
73g 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 73g - 1 Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
1    Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
2    Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all'articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l'aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l'elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l'intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC104 e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
3    Le disposizioni dell'articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull'articolo 712c CC.
130 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
130a 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130a - 1 Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
1    Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l'articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l'estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l'articolo 26 RUF184.
2    La diffida di notificare le servitù sorte senza iscrizione nei pubblici registri sotto l'impero del vecchio diritto cantonale e non ancora iscritte (art. 123) deve essere inviata pure ai titolari di servitù gravanti l'intero fondo e, nel caso della proprietà per piani retta dal vecchio diritto cantonale (art. 20bis del Titolo finale CC185), pure ai titolari di tali servitù gravanti il piano appartenente alla massa fallimentare.
130c 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130c - 1 Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
1    Nell'elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l'intero fondo.
2    I crediti assistiti da pegno che gravano l'intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF188 ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.189
130e 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130e - Se dall'epurazione dell'elenco degli oneri risulta che l'intero fondo è gravato da un diritto di pegno si applicano per analogia gli articoli 73e e 73f.
130f
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130f - L'articolo 73g è applicabile per analogia alle condizioni di incanto senza la riserva, nel capoverso 2, dell'articolo 832 capoverso 2 CC195 (art. 130 cpv. 4).
Registro DTF
102-III-49 • 102-III-71 • 51-III-51 • 55-III-80 • 60-II-178 • 79-III-31 • 81-III-129 • 87-II-169 • 87-III-117 • 90-II-247 • 96-III-35 • 97-III-34
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
quota di comproprietà • am • quesito • pegno • amministrazione del fallimento • incanto • massa fallimentare • registro fondiario • attestato di carenza beni • condizione • misura • debitore • dividendi del fallimento • procedura di fallimento • comproprietà • pegno appartenente a un terzo • tribunale federale • stabilimento di deposito • esecuzione in via di realizzazione del pegno • regresso
... Tutti