Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-5407/2012
Sentenza del 29 settembre 2014
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Composizione Eva Schneeberger, Stephan Breitenmoser,
cancelliere Corrado Bergomi.
X._______ SA,
Parti patrocinata dagli avvocati
Giovanni Canepa e Maurizio Pagliuca,
ricorrente,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Accertamenti e misure della FINMA nell'ambito dell'attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione.
Fatti:
A.
Con decisione provvisionale del 5 dicembre 2011 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA, autorità inferiore) ha nominato l'avv. A._______ specialista indipendente nei confronti della società X._______ SA, definito il mandato da eseguire e assegnato all'avv. A._______ un termine scadente il 15 gennaio 2012 per fornirle un rapporto dei risultati (dispositivo cifra 1 e 2). In seguito la FINMA ha indetto all'avv. A._______ di informarla qualora durante l'esecuzione del mandato dovesse rivelarsi necessario effettuare controlli presso altre società (dispositivo cifra 3), di annunciare ogni possibile indizio di violazioni delle norme sui mercati finanziari, nonché ogni attività atta a mettere in pericolo gli interessi degli investitori, della funzionalità dei mercati o della reputazione della piazza finanziaria (dispositivo cifra 4), ha fatto obbligo agli organi di X._______, sotto comminatoria dell'art. 48
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 48 - Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
B.
X._______ è insorta contro la decisione appena menzionata al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 13 dicembre 2011 (per tale procedimento è stato aperto l'incarto B-6714/2011), domandando in via supercautelare e cautelare la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame da lei presentato, nel senso di distogliere l'avv. A._______ dall'eseguire accertamenti e svolgere il proprio mandato in merito a determinati punti. Nel merito, essa ha chiesto di anticipare il termine per la consegna del rapporto dell'inchiesta all'8 gennaio 2012, di ridurre l'estensione degli accertamenti ordinati dalla FINMA e, infine, di ridurre a fr. 12'000.- le spese del procedimento svoltosi dinnanzi all'autorità inferiore.
C.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2011 lo scrivente Tribunale ha provvisoriamente respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo. Dopo che nella sua risposta del 23 dicembre 2011 la FINMA ha proposto di non entrare nel merito dell'impugnativa e in via subordinata di respingerla, la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata definitivamente respinta tramite decisione incidentale del 27 dicembre 2011.
D.
In data 13 gennaio 2012 la FINMA ha accordato all'incaricato dell'inchiesta una proroga fino al 6 febbraio 2012 per la consegna del rapporto.
Con scritto del 29 febbraio 2012 la FINMA ha comunicato di aver ricevuto il rapporto dell'incaricato dell'inchiesta in data 22 febbraio 2012 e di aver inviato detto rapporto alla ricorrente per presa di posizione il 27 febbraio 2012. Di seguito, con ordinanza del 6 marzo 2012 lo scrivente Tribunale ha segnalato alla ricorrente che la procedura su ricorso sarebbe da stralciare dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto, invitandola ad esprimersi al riguardo.
Tramite osservazioni del 15 marzo 2012 la ricorrente ha reputato come sussistesse ancora un interesse all'evasione del ricorso da lei presentato, postulando, nel caso di uno stralcio della procedura, la rinuncia al prelevamento di spese processuali.
E.
Con sentenza del 31 maggio 2012 (nel procedimento B-6714/2011) il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso per quanto ammissibile, adducendo in sintesi che la decisione incidentale impugnata non era suscettibile di arrecare alla ricorrente un danno irreparabile poiché non era ancora stata rilasciata una decisione definitiva sull'ammontare dei costi dell'inchiesta, negando l'interesse attuale e pratico della ricorrente a ridurre l'estensione degli accertamenti ordinati da FINMA, in quanto l'incaricato dell'inchiesta aveva già consegnato il proprio rapporto e ritenendo giustificati i costi derivanti dalla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Suddetta sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
F.
Con decisione del 14 settembre 2012 la FINMA ha constatato che X._______ SA ha esercitato a titolo professionale sia l'attività di commerciante di valori mobiliari nonché l'attività di market maker senza disporre in entrambi i casi della necessaria autorizzazione e che la medesima ditta ha distribuito al pubblico prodotti strutturati violando i disposti di cui all'art. 5
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 48 - Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
Sulla base delle constatazioni rilevate la FINMA ha ordinato quanto segue (punto B del dispositivo: Misure):
"4. È ordinata la dismissione dell'attività di market maker di X._______ SA (...). Tale ordine è impartito con la comminatoria di cui all'art. 48
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 48 - Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
5. B._______ (ufficio di revisione di X.) dovrà dare conferma high assurance di tale dismissione entro il 31 gennaio 2013;
6. È fatto ordine a X._______ SA (...) di regolarizzare la distribuzione di prodotti strutturati.
7. B._______, (...) dovrà dare conferma high assurance che la distribuzione di prodotti strutturati avviene in conformità delle norme in vigore entro il 31 gennaio 2013;
8. B._______ dovrà inoltre dare conferma high assurance che le attività del gruppo non sono effettivamente dirette dalla Svizzera entro il 31 gennaio 2013;
9. B._______ dovrà comunicare senza indugio alla FINMA ogni fatto che possa mettere in pericolo gli interessi dei creditori, degli investitori o che possa essere in contrasto con quanto disposto dalla presente decisione;
10. I costi di B._______ sono posti a carico di X._______ SA, (...).".
Al punto C (Costi) del dispositivo l'autorità inferiore ha messo a carico di X._______ SA i costi dell'incaricato dell'inchiesta (CHF 146'647.05) e i costi della procedura (CHF 20'000.-).
Come risulta dalla motivazione di detta decisione, la FINMA ha soppesato comparativamente, da un lato, l'accertamento da lei effettuato che X._______ a esercitato come commerciante in proprio e come market maker senza la necessaria autorizzazione e inoltre distribuito prodotti strutturati al pubblico senza rispettare i disposti di cui all'art. 5
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 48 - Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 48 - Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. |
G.
Con ricorso del 16 ottobre 2012 la X._______ SA (di seguito: ricorrente) ha impugnato suddetta decisione dinanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale, proponendo l'accoglimento del ricorso, la negazione degli accertamenti rilevati, la condanna della FINMA al pagamento dell'importo pari a CHF 302'865.10 in favore della ricorrente e l'addossamento delle spese per il presente procedimento alla FINMA, protestate tasse, spese e ripetibili. La ricorrente non insorge contro le misure ordinate dalla FINMA al punto B cifre da 4 a 10 del dispositivo della decisione impugnata, ritenendo che le cifre da 4 a 10 "decadono".
In data 25 ottobre 2012 il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso la procura in originale.
H.
Con osservazioni del 31 gennaio 2013, presentate entro il termine prorogato con ordinanze del 19 novembre 2012 e 11 gennaio 2013, la FINMA chiede di rigettare il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
I.
Tramite scritto del 14 febbraio 2013 la FINMA ha trasmesso gli atti preliminari muniti di un indice, facendo inoltre notare di aver appreso casualmente che la ricorrente ha inserito sul proprio sito internet un disclaimer che comprende tutti i contenuti del sito, precisando che al momento dell'emanazione della decisione impugnata tale disclaimer non esisteva e che le newsletter e i products of the week erano accessibili a chiunque e rilevando infine che il disclaimer indica sì che le informazioni contenute nel sito non rappresentano un'offerta ma è silente circa la possibilità di distribuire il prodotto in Svizzera e che non sono previste restrizioni per l'accesso ai dati del sito (fatta eccezione per le informazioni sui corsi).
J.
Con scritto del 18 febbraio 2013 la FINMA ha prodotto il fascicolo numero 15 degli atti preliminari ed un indice degli atti aggiornato.
K.
Con osservazioni dell'8 aprile 2013, inoltrate entro il termine prorogato con ordinanza del 6 marzo 2013, la ricorrente ha formulato in via principale le medesime conclusioni dell'atto di ricorso, proponendo, in via subordinata, l'accoglimento del ricorso ed il rinvio della causa alla FINMA per procedere all'accertamento di ulteriori fatti (cfr. quesiti da 1 a 6 dei petita in via subordinata) e chiedendo quale mezzo di prova l'assunzione di una richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'art. 38
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
|
1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
Con riferimento allo scritto della FINMA del 14 febbraio 2013, la ricorrente spiega di aver modificato nel frattempo il proprio business model, esercitando unicamente un ruolo di advisor nelle operazioni da lei svolte, così che non effettua più attività per proprio conto e non ricade più sotto alcun assoggettamento.
Per quanto attiene al disclaimer sul proprio sito web la ricorrente rileva come esso sia sempre stato presente.
La ricorrente sostiene di avere ancora un interesse giuridico all'evasione del presente ricorso, anche se limitato ai costi della procedura sia dinanzi alla FINMA che allo scrivente Tribunale, nonché all'eventualità che FINMA, in applicazione del principio di opportunità, decida o meno di effettuare una denuncia al Dipartimento federale delle finanze per esercizio di un'attività non assoggettata.
L.
Con osservazioni finali del 31 maggio 2013, inoltrate entro il termine prorogato con ordinanza del 7 maggio 2013, la FINMA propone il rigetto del ricorso per quanto sia ammissibile, rilevando che gli unici due temi su cui verte la procedura sono la fondatezza della nomina dell'incaricato dell'inchiesta e delle spese di giudizio per il procedimento dinanzi all'autorità inferiore, mentre per il resto il ricorso sarebbe divenuto privo d'oggetto. La FINMA ritiene che l'interesse ad evitare una denuncia all'autorità penale non sia degno di protezione da una parte poiché la semplice segnalazione ad altra autorità non sarebbe atta a causare un danno alla ricorrente, dall'altra poiché la denuncia non concernerebbe la ricorrente stessa ma le persone che per essa hanno agito o ignoti, così che in ogni caso un danno andrebbe escluso.
M.
Con ordinanza del 4 giugno 2013 lo scrivente Tribunale ha trasmesso le osservazioni della FINMA del 31 maggio 2013 alla ricorrente e comunicato di non prevedere un ulteriore scambio di scritti, su riserva di eventuali provvedimenti istruttori, allegazioni delle parti o eventualmente di una sentenza finale.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiute le condizioni di ammissibilità del ricorso (DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii).
1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |
1.2 La decisione impugnata è stata emanata il 14 settembre 2012. Introdotto il 16 ottobre 2012, il ricorso in esame è quindi tempestivo. Esso è stato redatto nella forma prevista dall'art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e in qualità di destinataria materiale diretta della decisione impugnata risulta, in principio, essere particolarmente toccata da quest'ultima ed avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Con riferimento alla legittimazione a ricorrere si impongono allegazioni differenziate a seconda delle conclusioni formulate dalla ricorrente.
1.3.1 Mediante le osservazioni dell'8 aprile 2013 la ricorrente ha comunicato di aver modificato il proprio business model e di agire d'ora in avanti unicamente come advisor delle operazioni da lei svolte, non effettuando più alcuna attività per conto proprio. L'emissione e la distribuzione di prodotti strutturati sono state cancellate dallo scopo contenuto nel Registro di commercio. La ricorrente ha provveduto a modificare il proprio sito internet alle modifiche intervenute e a richiedere in data 8 aprile 2013 a B._______ SA di svolgere una verifica a conferma di tale elemento. Così facendo, la ricorrente ha fatto integralmente fronte alle misure ordinate alla lettera B cifre 4-10 del dispositivo della decisione impugnata, come conferma l'autorità inferiore nella presa di posizione del 31 maggio 2013. Di conseguenza, essendosi impegnata a mettere effettivamente in atto le misure della FINMA, la ricorrente si è conformata ai disposti di legge in materia di sorveglianza dei mercati finanziari, sottoponendosi alle misure ordinate nella decisione impugnata ed accettandole. Per questo motivo, il ricorso dovrebbe, di principio, essere divenuto privo d'oggetto in questo ambito. La rinuncia ad insorgere contro le cifre 4-10 del dispositivo della decisione impugnata si evince del resto dai petita in via principale riformulati nelle osservazioni dell'8 aprile 2013 dove è espressamente indicato che le conclusioni corrispondenti "decadono". Le misure ordinate dalla FINMA alla lettera B cifre 4-10 del dispositivo dovrebbero pertanto essere passate in giudicato e non fare più parte dell'oggetto di lite.
1.3.2 La ricorrente ritiene di avere un interesse giuridico all'evasione del ricorso anche se limitato ai costi della procedura ed all'eventualità che FINMA anche in applicazione del principio di opportunità decida o meno di effettuare una denuncia al Dipartimento federale delle finanze per esercizio di un'attività non assoggettata. Nonostante la ricorrente restringa, da una parte, l'oggetto di lite ed il proprio interesse giuridico, ella sembra, dall'altra, intenta a mantenere le conclusioni volte a negare le constatazioni di cui alla lettera A cifre 1-3 del dispositivo della decisione impugnata, come si evince dai petita 1-3 introdotti in via principale, reiterati dalla ricorrente nelle osservazioni dell'8 aprile 2013.
Di seguito occorre quindi chinarsi sulla domanda a sapere se la ricorrente, dopo aver incontestabilmente ripristinato la propria situazione di diritto, ha ancora un interesse attuale e degno di protezione ad insorgere contro le constatazioni rimproveratele, tutto sotto l'aspetto di una probabile introduzione di una denuncia penale da parte della FINMA.
1.3.2.1 A titolo liminare giova ricordare che, malgrado lo scrivente Tribunale esamini d'ufficio le condizioni di ammissibilità del ricorso, ciò non dispensa la ricorrente dallo spiegare da quali circostanze deduce il proprio interesse degno di protezione a ricorrere, in quanto incombe a lei l'onere di provare che un simile interesse le spetta (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 150 seg.). In altre parole, l'obbligo di motivare il ricorso ancorato all'art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
1.3.2.2 Nelle sue osservazioni la ricorrente motiva un interesse attuale e pratico a ricorrere limitandosi esclusivamente ad indicare, in modo del tutto sommario e superficiale, l'eventualità che la FINMA possa sporgere una denuncia penale presso il Dipartimento federale delle finanze (DFE). Ora, nel dispositivo della decisione impugnata l'autorità inferiore non ha annunciato l'intenzione di introdurre una qualsivoglia denuncia al DFE. Nemmeno dagli atti di causa risultano indizi concreti che la FINMA abbia nel frattempo introdotto una simile denuncia o si accinga a farlo. Di transenna sia aggiunto che nell'ambito della procedura penale amministrativa condotta dal DFE (cfr. anche art. 50 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 50 Competenza - 1 La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. |
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1 | La legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. |
2 | Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. |
3 | Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento. |
1.3.2.3 Un interesse attuale e pratico a ricorrere contro dette constatazioni non può neppure essere ammesso per i seguenti motivi.
Poiché al momento del rilascio della decisione impugnata la ricorrente non aveva ancora provveduto a conformare pienamente la propria situazione ai disposti di legge, la FINMA ha ordinato le misure necessarie a ristabilire lo stato di diritto.
A tale riguardo va rilevato che la FINMA può emanare una decisione di accertamento ai sensi dell'art. 32
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza - 1 In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali. |
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1 | In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali. |
2 | La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa. |
Ausblick, in GesKR 2009 p. 3 seg.).
Nel caso che ci riguarda alla FINMA preme prima di tutto il ripristino immediato della situazione conforme alla legge e non la punizione a posteriori di infrazioni delle disposizioni in materia di sorveglianza dei mercati finanziari. Un eventuale carattere penale e sanzionatorio delle constatazioni retrocede, mentre passa in primo piano il carattere esecutivo delle misure di ripristino della situazione conforme alla legge. La presunta gravità delle violazioni riscontrate viene comunque relativizzata dall'ordine delle misure esecutive, le quali, nel presente caso, sono meno incisive di un divieto di esercizio della professione, del ritiro dell'autorizzazione, della messa in liquidazione oppure dell'apertura del fallimento, apparendo quindi conformi al principio della proporzionalità.
In sintesi, in virtù della natura sussidiaria di una decisione di accertamento, secondo il loro contenuto, le constatazioni delle violazioni rimproverate alla ricorrente non vanno oltre alle concrete misure di ripristino ordinate. Perciò, simili constatazioni non possono che fare parte degli elementi relativi alla motivazione che ha indotto la FINMA ad indire tali misure e non sono suscettibili di esplicare un carattere di dispositivo. Le constatazioni in parola non specificano nemmeno su quale arco di tempo le violazioni si siano protratte cosicché viene loro a mancare la determinatezza necessaria ad ammetterne la portata autonoma.
Con l'aver adottato tutti i provvedimenti necessari per ristabilire la situazione conforme al diritto ai sensi di quanto ordinato nella decisione impugnata, la ricorrente ha pienamente ottemperato alle misure indette dall'autorità inferiore. Di conseguenza, l'essersi sottoposta alla messa in atto di tali provvedimenti lascia presupporre che la ricorrente, se pur implicitamente, li abbia riconosciuti e si sia resa consapevole di aver contravvenuto ai disposti in materia di vigilanza dei mercati finanziari. Del resto va convenuto che la stessa ricorrente non fa valere espressamente un interesse attuale e pratico incentrato ad insorgere soltanto contro le constatazioni rimproveratele dalla FINMA, mettendo un tale interesse unicamente in relazione ai costi di procedura dinanzi alla FINMA e all'eventualità di una denuncia penale da parte di quest'ultima. A giusto titolo, altrimenti, se ciò non fosse, la ricorrente manifesterebbe una certa contraddizione nel proprio agire nel senso di un "venire contra factum proprium" (art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
Dai motivi suesposti è deducibile che se la ricorrente ha adottato le misure ordinatele dalla FINMA, le cifre da 4 a 10 del dispositivo della decisione impugnata sono diventate definitive e la ricorrente in mancanza di un interesse attuale e pratico non può più insorgere contro di esse. Del resto anche la ricorrente ha indicato che le sue conclusioni rivolte contro le misure sono decadute. La medesima sorte deve pertanto toccare anche alle constatazioni in base al loro carattere sussidiario. Per questo motivo la ricorrente non ha nemmeno un interesse attuale e pratico a ricorrere contro dette constatazioni. Lo stesso vale in relazione ai petita proposti in via subordinata nelle osservazioni dell'8 aprile 2012, perlopiù volti ad ulteriori accertamenti della fattispecie in relazione alle constatazioni formulate nel dispositivo della decisione impugnata, in quanto tale interesse pare ancora una volta fondarsi soltanto sull'eventuale rischio che la FINMA sporga denuncia penale dinanzi al DFF.
In sunto, essendosi la ricorrente conformata alla situazione di diritto, non è dato l'interesse attuale e pratico ad insorgere contro le constatazioni contenute nel dispositivo della decisione impugnata. Del resto non sono dati nemmeno i presupposti per rinunciare al requisito dell'interesse attuale e pratico, in quanto difficilmente la questione sollevata è suscettibile di ripresentarsi in medesime o simili circostanze.
1.3.3 La ricorrente ha invece sempre un interesse attuale e pratico ad impugnare la lettera C (cifre 11 e 12) della decisione impugnata riguardo alla fissazione dei costi per l'incaricato dell'inchiesta e della procedura dinanzi all'autorità inferiore a carico della ricorrente.
1.4 Visto quanto precede occorre entrare nel merito del ricorso, unicamente per quanto attiene ai costi dell'incaricato dell'inchiesta e alle spese di procedura in prima istanza (consid. 1.3.3). Per il resto, il ricorso è inammissibile.
2.
Al punto C (Costi) del dispositivo della decisione impugnata l'autorità inferiore ha messo a carico della ricorrente i costi dell'incaricato d'inchiesta (CHF 146'647.05) e i costi della procedura (CHF 20'000).
La ricorrente contesta l'ammontare dei costi dell'incaricato dell'inchiesta e l'ampiezza del mandato conferitogli dalla FINMA, affermando che le verifiche subite le avrebbero generato costi per un importo di CHF 445'778.- e chiedendo di riconoscerle un risarcimento pari a CHF 302'865.10.
A motivo di tali censure e conclusioni, la ricorrente ritiene che il mandato dell'incaricato dell'inchiesta sia risultato sproporzionato rispetto alle verifiche necessarie. Non vi sarebbero state ragioni per l'utilità di un controllo tanto ampio ed approfondito, retroattivo fino al 2008, considerato che non era stata decretata la messa in liquidazione della società e che la ricorrente non aveva adottato un comportamento tale da imporre il controllo dell'incaricato dell'inchiesta, bensì sempre fornito alla FINMA le informazioni richieste ai fini delle indagini. Riguardo alla sproporzionalità dell'ampiezza del mandato assunto dall'incaricato dell'inchiesta la ricorrente rimanda in modo generico alle osservazioni del 3 aprile 2012 relative al rapporto da lui steso.
2.1 In una prima fase vanno esaminate le censure della ricorrente inerenti all'ampiezza dell'oggetto del mandato.
2.1.1 LA FINMA dispone di un certo potere d'apprezzamento tecnico ("technisches Ermessen") nella scelta delle misure da intraprendere in materia dell'inchiesta, segnatamente nel verificare se per un'inchiesta in materia di diritto di sorveglianza dei mercati finanziari si rendono necessari un controllo direttamente sul posto e con ciò la nomina di un incaricato dell'inchiesta (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B 7038/2009 consid. 1.8). Se vi sono indizi concreti atti ad affermare che un istituto finanziario eserciti attività assoggettate senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, la nomina di un incaricato dell'inchiesta non può essere considerata una misura sproporzionata (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4066/2010 del 19 maggio 2011 consid. 9.2).
2.1.2 Come si evince dall'istoriato procedurale della decisione impugnata, l'autorità federale in materia di vigilanza sui mercati finanziari (prima CFB, ora FINMA) è in contatto dal 14 febbraio 2001 con la ricorrente per accertare se la società svolga un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione, in particolare l'attività di commerciante di valori mobiliari per proprio conto. In occasione del rapporto intermedio al 30 giugno 2010 fornito dallo specialista indipendente B._______ quest'ultimo ha indicato, tra l'altro, la presenza di incongruenze tra l'attività descritta dalla ricorrente all'autorità e quella effettivamente svolta, così come tra il volume annuo delle transazioni presentato all'autorità e quello messo a disposizione dello specialista. Inoltre sarebbero state rilevate altre società nel sistema contabile. Da notare che a seguito di tale rapporto intermedio la ricorrente aveva deciso, in data 20 settembre 2010, di ritirare la propria richiesta di autorizzazione e di dismettere l'attività di commerciante in proprio. Con scritto del 20 ottobre 2010 la ricorrente ha comunicato di aver stipulato un contratto di clearing e settlement con la Banca C.________ per dimostrare, a suo dire, che erano in corso le trattative per una cessione definitiva dell'attività assoggettata. Il 5 aprile 2011 la ricorrente ha indicato di aver sottoscritto un contratto di cessione dell'attività di commercio in proprio alla Banca D._______ con effetto al 31 agosto 2011. In data 20 ottobre 2011 il revisore statuario della ricorrente ha inviato una propria valutazione sull'attività svolta dalla società. Anche in questo caso la FINMA ha constatato differenze tra i rilevamenti del revisore e i dati forniti dalla ricorrente in relazione alla distribuzione di prodotti strutturati, all'appello al pubblico, nonché alla negoziazione, all'offerta al pubblico ed alla standardizzazione degli strumenti finanziari. Alla luce di dette informazioni contraddittorie e dei pareri discordanti delle parti appare inappuntabile che la FINMA abbia ritenuto che si imponesse una verifica in loco per permettere l'accertamento obiettivo dei fatti da parte di uno specialista indipendente. La ricorrente rasenta un agire in malafede quando afferma che il proprio comportamento non abbia dato adito ad un intervento dell'incaricato dell'inchiesta.
2.1.3 Nel caso di specie, è d'uopo sottolineare che la ricorrente non si è comunque opposta alla nomina di un incaricato dell'inchiesta in sé, tanto più che è stata lei stessa a proporre l'avvocato A._______ in tale veste. Peraltro, le obiezioni della ricorrente sono principalmente incentrate sull'ampiezza e sulla necessità delle verifiche per lo svolgimento del mandato, come si può evincere dal ricorso del 13 dicembre 2011 contro la decisione provvisionale della FINMA del 5 dicembre 2011 concernente la nomina dell'incaricato dell'inchiesta (dossier B-6741/2011), rispettivamente dalla presa di posizione della ricorrente del 15 marzo 2012 nel procedimento B-6741/2011, nonché dalle osservazioni della ricorrente del 3 aprile 2012 al rapporto dell'incaricato dell'inchiesta.
Il mandato dell'incaricato dell'inchiesta è definito nella decisione provvisionale del 5 dicembre 2011. Considerato che la ricorrente aveva deciso di cedere e dismettere l'attività di commerciante in proprio, che nel suo sistema contabile erano state rilevate altre società e che la ricorrente era intenzionata ad avviare altre attività finanziarie in relazione alla distribuzione di prodotti strutturati, appare giustificato che dovevano essere raccolti elementi atti ad analizzare l'attività ceduta ed accertare l'effettiva dismissione dell'attività, nonché la liceità delle attività espletate dalla ricorrente nel loro complesso, comprese quelle di distribuzione di prodotti strutturati. Non dà quindi adito a critiche che i temi principali del mandato fossero riferiti al perimetro di consolidamento, all'attività di commerciante in proprio (in particolare la verifica della dismissione dell'attività, del proseguo dell'attività sotto altra ditta e del calcolo dei volumi di transazione annui dal 2009 alla dismissione) e all'attività di distribuzione di prodotti strutturati (in particolare la verifica che tali prodotti fossero da considerare investimenti collettivi). L'esame di tali tematiche risultava quindi fondamentale per appurare se le attività della ricorrente fossero conformi alle disposizioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari. In tale contesto non sono quindi ravvisabili punti di riferimento suscettibili di affermare che la FINMA abbia abusato o ecceduto nel proprio potere di apprezzamento tecnico nel definire l'oggetto del mandato per l'incaricato dell'inchiesta. Nella misura in cui la ricorrente considera sproporzionate alcune operazioni svolte dall'incaricato dell'inchiesta oppure reputa che non vi sia (stato) interesse a verificare alcuni punti in relazione ai temi principali che fanno oggetto del mandato, ella lo fa partendo generalmente dal presupposto che le attività da lei svolte siano in ogni caso conformi all'ordinamento giuridico. In questo modo ella misconosce che per giungere ad una simile conclusione dovevano prima essere raccolti tutti gli elementi di fatto necessari per stabilire se veniva svolta un'attività assoggettata e se dovevano essere prese le relative misure, dal momento che le informazioni che la ricorrente aveva finora fornito alla FINMA non corrispondevano del tutto con il primo rapporto dell'incaricato dell'inchiesta B._______ e nemmeno con il rapporto del revisore. Da questo punto di vista gli argomenti portati dalla ricorrente sono destinati all'insuccesso ed ininfluenti.
Non da ultimo occorre rimarcare che in base alle risultanze esperite dall'incaricato dell'inchiesta la FINMA ha visto concretizzarsi i propri sospetti iniziali ed è stata indotta ad ordinare diverse misure per il ripristino della situazione di diritto, ossia la dismissione dell'attività di market maker della ricorrente, la regolarizzazione della distribuzione di prodotti strutturati e l'ordine al revisore statuario della ricorrente di dare conferma high assurance entro il 31 gennaio 2013 che l'attività di market maker fosse stata dismessa e che la distribuzione di prodotti strutturati fosse avvenuta in conformità con le norme vigenti entro il 31 gennaio 2013. Il fatto che la ricorrente si sia completamente sottoposta alle misure ordinate dalla FINMA può essere un indizio a suffragio di un'ampiezza adeguata del mandato. Viste le circostanze nel caso concreto, non vi è nulla da rimproverare all'autorità inferiore anche se potrebbe sembrare che l'oggetto del mandato vada un po' oltre di quanto avrebbero lasciato supporre le misure che sarebbero a prima vista entrate in considerazione all'inizio dell'inchiesta. Altrimenti l'autorità inferiore correrebbe il rischio di non poter far luce su tutti gli elementi di fatto rilevanti.
2.2 Costi dell'incaricato dell'inchiesta
2.2.1 I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza (art. 36 cpv. 4
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. |
|
1 | La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. |
2 | La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza. |
3 | Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti. |
4 | I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. |
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1 | La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. |
2 | La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza. |
3 | Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti. |
4 | I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. |
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1 | La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. |
2 | La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza. |
3 | Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti. |
4 | I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi. |
2.2.2 Come si è visto, sulla scorta delle informazioni discordanti e insufficientemente chiare la ricorrente ha dato adito alla nomina di un incaricato dell'inchiesta da parte della FINMA affinché quest'ultimo appurasse la fattispecie. Conformemente all'art. 36 cpv. 4 FINMAG, i costi per l'espletamento del mandato dell'incaricato dell'inchiesta vanno dunque posti a carico della ricorrente. Quest'ultima non può trarre alcun vantaggio dal fatto che la FINMA nella decisione impugnata non abbia messo la società in stato di liquidazione. Determinante per la messa a carico dei costi è il sussistere di motivi obiettivi e validi per la nomina dell'incaricato dell'inchiesta e non le conseguenze giuridiche che la FINMA può trarre dalle risultanze del rapporto di detto specialista.
Nell'evenienza concreta, l'incaricato dell'inchiesta ha redatto un rapporto di 64 pagine, datato 15 febbraio 2012, all'attenzione della FINMA. Per la stesura di tale rapporto egli ha inoltrato alla ricorrente, in data 29 marzo 2012, una fattura d'onorario dettagliata di fr. 146'647.05. Dalla nota d'onorario emerge che sono state messe in conto 326,10 ore (277,5 ore per il responsabile del mandato e 48 ore per l'associato) per un totale di fr. 106'370.- a cui si aggiungono fr. 29'414.30 di disborsi e l'8% di IVA. Conformemente alla decisione provvisionale del 5 dicembre 2011, l'incaricato dell'inchiesta ha fatto uso dell'autorizzazione conferitagli da FINMA di richiedere alla società posta sotto sorveglianza dei congrui anticipi (2 volte fr. 54'000.-) che la ricorrente ha già provveduto a versare. Sulla base della fattura rimane ancora in sospeso l'importo residuo di fr. 38'647.05.
Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha reputato l'importo proporzionato al lavoro svolto e all'ampiezza del mandato, approvando di seguito i costi fatturati. La FINMA sottopone gli incaricati ad un controllo dei costi differenziato (cfr. Guida pratica per gli incaricati della FINMA per un adempimento diligente del mandato del 28 novembre 2013, pag. 6, di seguito: Guida pratica, richiamabile all'indirizzo web
Visto quanto precede non è dato di vedere se e in che misura il rapporto dell'incaricato dell'inchiesta e la relativa nota d'onorario cadano in contraddizione con i principi inerenti al controllo dei costi della FINMA. D'altro canto, la ricorrente si limita a contestare in modo vago e generico i costi elevati, senza tuttavia occuparsi delle singole posizioni fatturate nella nota d'onorario e senza rimproverare che il rapporto manchi di sostanza o presenti un contenuto assolutamente inaccettabile. Pertanto le censure mosse a tale riguardo non riescono a convincere.
2.2.3 Restando fermo che la FINMA non ha violato il diritto federale né ecceduto o abusato del proprio giudizio tecnico nel definire l'ampiezza del mandato (consid. 2.1.3) e nell'approvare i costi dell'incaricato dell'inchiesta (consid. 2.2.2), le pretese di risarcimento di fr. 302'865.10, fatte valere dalla ricorrente, non appaiono giustificate. In primo luogo, gli scritti che la ricorrente ha inoltrato nel presente procedimento non quantificano con la necessaria chiarezza in cosa dovrebbero consistere i "costi interni" ed "esterni" legati all'intervento dell'incaricato dell'inchiesta. In secondo luogo è alquanto improbabile che il presente procedimento si presti all'evasione di pretese di risarcimento per mancata competenza dello scrivente Tribunale. Si rimanda perciò la ricorrente a seguire eventualmente la via dell'azione di responsabilità.
3.
La ricorrente protesta di dover sopportare le spese per la procedura dinanzi alla FINMA.
La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi (art. 15 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 15 Finanziamento - 1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. |
|
1 | La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. |
2 | La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:37 |
a | ... |
abis | per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 193440 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201841 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193042 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo; |
ater | per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 201544 sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo; |
b | per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200645 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; |
c | per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali; |
d | per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199749 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; |
e | per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti. |
3 | Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: |
a | le basi di calcolo; |
b | gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e |
c | la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 15 Finanziamento - 1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. |
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1 | La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. |
2 | La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:37 |
a | ... |
abis | per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 193440 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201841 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193042 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo; |
ater | per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 201544 sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo; |
b | per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200645 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; |
c | per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali; |
d | per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199749 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; |
e | per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti. |
3 | Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: |
a | le basi di calcolo; |
b | gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e |
c | la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza. |
SR 956.122 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Oem-FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti - 1 Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. |
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1 | Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. |
2 | La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. |
3 | Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.19 |
4 | La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. |
5 | Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.20 |
6 | Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.21 |
SR 956.122 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Oem-FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti - 1 Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. |
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1 | Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. |
2 | La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. |
3 | Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.19 |
4 | La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. |
5 | Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.20 |
6 | Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.21 |
SR 956.122 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Oem-FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti - 1 Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. |
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1 | Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. |
2 | La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. |
3 | Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.19 |
4 | La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. |
5 | Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.20 |
6 | Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.21 |
4.
In sunto, dai considerandi suesposti emerge che il ricorso, per quanto ammissibile, è infondato nella misura in cui la ricorrente critica i costi dell'incaricato dell'inchiesta e le spese di procedura dinanzi all'autorità inferiore.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.
2.
Le spese processuali di fr. 7'000.- sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo versato. L'eccedenza di fr. 3'000.- è restituita alla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per il rimborso);
- autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Data di spedizione: 30 settembre 2014