Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-1446/2011
Sentenza del 27 giugno 2013
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Composizione Francesco Parrino e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
Parti patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 gennaio 2011).
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con due figlie (nate nel 1983 e nel 1989 [v. doc. 91 pag. 7]), ha lavorato in Svizzera nel 1975 e dal 1977 al 2000 (v. doc. 38; in particolare, in qualità di gessatore dal 1981 al dicembre del 2000 [doc. 18 e 38]), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i supersiti e l'invalidità. Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come gessatore in proprio in ragione di 30 ore alla settimana - perché avrebbe avuto dei problemi di salute - da settembre del 2001. L'assicurato ha altresì dichiarato d'avere ridotto l'attività lavorativa per motivi di salute a 20 ore alla settimana da gennaio a novembre del 2004 (doc. 12 e 13). Il 5 novembre 2004, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
A.b Con decisione su opposizione del 7 agosto 2007 (v. anche la decisione del 28 febbraio 2006 [doc. 42]), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2005 ed un quarto di rendita a decorrere dal 1° maggio 2005, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia (doc. 43 e 53; v. anche doc. 42 e 54). È stato stabilito, in virtù dei rapporti del 19 ottobre 2005/5 gennaio 2006 e del 23 maggio 2007 del dott. B._______, medico dell'UAIE (doc. 39 e 48), che l'interessato era affetto segnatamente da carcinoma follicolopapillare della tiroide, periartropatia omeroscapolare a destra, sindrome toracolombo-vertebrale, dispepsia e lieve asma bronchiale (v. i documenti medici da settembre 1999 a gennaio 2005 [doc. 16 a 37]) e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro del 40% dal 1° gennaio 2001, del 100% dal 1° gennaio 2004 e del 60% dal 1° gennaio 2005 nella precedente attività di gessatore ed una capacità al lavoro del 100% dal 1° gennaio 2001, dello 0% dal 1° gennaio 2004 e del 100% dal 1° gennaio 2005 in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 40% dal 28 gennaio 2004, del 100% dal 1° aprile 2004 e del 40% dal 1° maggio 2005 (v. doc. 49, 51 e 54).
A.c Il 25 agosto 2009, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso del 19 settembre 2007, annullato la decisione su opposizione del 7 agosto 2007 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute dell'interessato (con perizia endocrino-oncologica, ortopedica e neuropsichiatrica), effettuasse, se del caso, un confronto dei redditi determinanti e pronunciasse una nuova decisione (doc. 58).
B.
B.a Il 18 novembre 2009, l'UAIE ha conferito l'incarico al Servizio accertamento medico (SAM) a C._______ di sottoporre l'interessato ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione endocrino-onco-logica, ortopedica e neuropsichiatrica (doc. 61).
B.b Agli atti risultano essere stati prodotti:
× il questionario per indipendenti dell'8 marzo 2010 (doc. 79), nel quale l'assicurato ha dichiarato di svolgere un'attività lucrativa come gessino-intonacatore dal 2002, di avere lavorato in ragione di 45 ore alla settimana fino al 31 dicembre 2003, di avere ridotto l'attività lucrativa per motivi di salute a 30 ore alla settimana, di avere svolto un'attività più leggera dal 2005 e di avere affidato ad altre ditte dei lavori che prima eseguiva lui stesso (con aumento delle spese di esercizio nella proporzione del 40%), unitamente ai formulari per la dichiarazione per i redditi per gli anni 2006, 2007 e 2008 (doc. 76 a 78);
× il questionario per l'assicurato del 26 aprile 2010, nel quale l'assicurato ha affermato di lavorare come cartongessista-isolatore in ragione di 30 ore alla settimana (doc. 83);
× documenti medici di gennaio e febbraio 2010 (doc. 84 a 86).
B.c Nella perizia pluridisciplinare del 26 aprile 2010 del SAM (consecutiva ad esami dall'8 all'11 febbraio 2010), i periti hanno posto la diagnosi segnatamente di periartropatia omeroscapolare tendinopatica (alla spalla destra ed alla spalla sinistra). Hanno altresì considerato le cervicalgie, l'epicondilopatia radiale, lo stato dopo tiroidectomia totale per carcinoma follicolopapillare capsulato, la lieve emisintomatologia piramidale sinistra su sospetta mielopatia cervicale, la leggera asma bronchiale ed il lipoma al braccio destro siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. I medici hanno concluso che l'interessato presenta, riservate determinate limitazioni funzionali somatiche, una capacità al lavoro del 100% sino a dicembre 2003, dello 0% da gennaio ad ottobre 2004, del 100% da novembre 2004 a dicembre 2005 e del 70% (lavoro a tempo pieno con una diminuzione del rendimento del 30%) da gennaio 2006 sia come intonacatore e isolatore indipendente che come gessatore ed una capacità al lavoro del 100% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute (ad eccezione del periodo da gennaio ad ottobre 2004; doc. 91).
B.d Nel rapporto del 24 giugno 2010, la dott.ssa D._______, medico dell'UAIE, ha ritenuto, in virtù della menzionata perizia, una capacità lavorativa del 100% sino a dicembre 2003, dello 0% da gennaio 2004, del 100% da novembre 2004 e del 70% da gennaio 2006 come intonacatore e isolatore indipendente nonché come gessatore (doc. 96; v. anche la presa di posizione del 3 giugno 2010 del dott. B._______ [doc. 94]).
C.
C.a Il 6 luglio 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che, in virtù della perizia (dell'aprile 2010) del SAM, malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile dalla fine del 2003 in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 97).
C.b Il 2 settembre 2010, l'UAIE ha trasmesso all'interessato copia della perizia pluridisciplinare e accordato un termine fino al 15 ottobre 2010 per presentare le sue osservazioni al progetto di decisione (doc. 99; v. anche lo scritto del medesimo del 20 agosto 2010 [doc. 98]).
C.c Il 13 ottobre 2010, l'interessato ha postulato la conferma "della rendita in godimento" dal momento che "gli esiti della perizia pluridisciplinare non cambiano il risultato del confronto dei redditi (...), lasciando inalterata la perdita di guadagno del ricorrente". In particolare, ha segnalato che "manca negli atti una valutazione comparativa dei redditi conseguenti alla accertata invalidità con conseguente impossibilità quindi di determinare riduzione del reddito dell'assicurato" (doc. 100).
D.
Il 19 gennaio 2011, l'UAIE ha deciso che l'interessato non ha più diritto ad una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2011. L'autorità inferiore ha osservato che dalla perizia pluridisciplinare (dell'aprile 2010) del SAM risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile dalla fine del 2003 in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% fino a dicembre 2003, dello 0% dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004, del 100% dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2005 e del 70% dal 1° gennaio 2006 nell'attività di intonacatore e isolatore indipendente e di gessatore. Detta autorità ha altresì precisato l'interessato è di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute e che l'esercizio di questa attività gli permetterebbe di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità. L'autorità inferiore ha infine sottolineato che la perizia pluridisciplinare dell'aprile 2010 del SAM è da considerarsi conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica (doc. 103; v. anche doc. 101).
E.
Il 26 febbraio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2011 (notificata il 28 gennaio 2011; doc. 105) mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una rendita d'invalidità da novembre del 2004 (data della richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Ha fatto valere che la motivazione della decisione impugnata è errata nel merito, ritenuto che l'autorità inferiore non ha - come richiesto nella sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6380/2007 del 25 agosto 2009 (segnatamente al suo considerando 12) - effettuato un confronto dei redditi determinanti. Si è doluto di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata in merito al motivo per cui la decisione su opposizione del 7 agosto 2007 dell'UAIE (mediante la quale è stato segnatamente riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° maggio 2005; doc. 53), fosse manifestamente errata (è fatto riferimento all'art. 53 cpv. 2

F.
Nella risposta al ricorso dell'11 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù della perizia pluridisciplinare (dell'aprile 2010) del SAM - perizia che comprende una valutazione psichiatrica, una valutazione reumatologica, una valutazione neurologica e una valutazione endocrinologica e che è conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica - il ricorrente presenta una capacità lavorativa del 100% sino a dicembre 2003, dello 0% da gennaio ad ottobre 2004, del 100% da novembre 2004 a dicembre 2005 e del 70% da gennaio 2006 sia come intonacatore e isolatore indipendente che come gessatore. L'autorità inferiore ha altresì precisato che malgrado il danno alla salute l'insorgente presenta ancora una capacità lavorativa del 70%, ciò che conduce ad un tasso (d'invalidità) che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera. Per conseguenza, detta autorità a ragione ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° marzo 2011, il quarto di rendita d'invalidità (pagato fino ad allora). L'autorità inferiore ha pure segnalato che il certificato medico del 22 febbraio 2011 espone le note diagnosi. Infine, ha rilevato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 3).
G.
Nella replica del 21 giugno 2011, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 26 febbraio 2011 (doc. TAF 6).
H.
Nella duplica del 6 luglio 2011, l'autorità inferiore ha osservato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 8).
I.
Con provvedimento del 14 luglio 2011 (notificato il 21 luglio 2011; doc. TAF 10 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso la duplica al ricorrente per conoscenza e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 9), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
J.
L'8 agosto 2011, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 9 a 12).
K.
Il 10 giugno 2013, l'autorità inferiore ha comunicato, su richiesta di questa Corte, che l'interessato ha percepito un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2005 ed un quarto di rendita dal 1° maggio 2005 al 28 febbraio 2011 (detta autorità ha altresì precisato che la rendita completiva per la figlia [legata alla rendita del padre] è stata versata sino al 30 giugno 2010; doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e

1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32





1.3 In virtù dell'art. 3






1.4
1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59



1.4.2 Di massima nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati e giudicati solo i rapporti giuridici su cui la competente autorità amministrativa si è precedentemente determinata in maniera vincolante tramite decisione. Per conseguenza, se non è (ancora) stato emesso un provvedimento (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). Secondo costante giurisprudenza, l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (DTF 125 V 413 consid. 2a). L'oggetto litigioso configura, per contro, il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 413 consid. 2a). Un'eventuale estensione dell'oggetto litigioso ad una questione non contemplata nella decisione impugnata può avvenire solo eccezionalmente e a determinate condizioni (cfr. in merito DTF 122 V 34 consid. 2a).
1.4.2.1 Da quanto esposto, e per i motivi indicati di seguito, la censura del ricorrente secondo la quale non sarebbero dati nel caso di specie i presupposti per una riconsiderazione, giusta l'art. 53 cpv. 2

1.4.2.2 Nel caso in esame si pone la questione di sapere quale sia l'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale. Con sentenza del 25 agosto 2009 (doc. 58), il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione su opposizione del 7 agosto 2007 dell'UAIE (mediante la quale detta autorità aveva riconosciuto un quarto di rendita d'invalidità da gennaio a marzo del 2004, una rendita intera da aprile del 2004 ad aprile del 2005 ed un quarto di rendita da maggio del 2005 [v. doc. 53]) ed ha rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute dell'insorgente nonché alla valutazione della residua capacità lavorativa a far tempo da fine 2003. La sentenza di rinvio di questo Tribunale concerneva tutto il periodo per il quale l'annullata decisione su opposizione aveva riconosciuto delle prestazioni d'invalidità svizzera. L'autorità inferiore doveva perciò pronunciarsi sul diritto ad una rendita d'invalidità svizzera a decorrere dalla fine del 2003 e sino alla data della nuova decisione. Peraltro, il ricorrente ha postulato nel gravame il riconoscimento di una rendita d'invalidità a far tempo dalla data della richiesta volta all'ottenimento di una rendita (v. doc. TAF 1 pag. 4).
1.4.2.3 Ora, secondo le risultanze della perizia pluridisciplinare dell'aprile 2010 del SAM (doc. 91), il ricorrente non avrebbe avuto diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, lo stesso non avendo mai presentato un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno (art. 29 cpv. 1

1.4.2.4 Ciò premesso, la censura secondo la quale l'autorità inferiore non poteva procedere alla riconsiderazione della propria decisione su opposizione dell'agosto 2007 (v. doc. TAF 1 pag. 3) è inconferente e non può essere esaminata in questa sede. Infatti, l'annullamento della menzionata decisione su opposizione dell'8 agosto 2007 (v. sentenza di questo Tribunale del 25 agosto 2009) ed il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti non ha in effetti condotto ad una riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2

di rendita d'invalidità percepita, appunto a torto (per i motivi di cui si dirà al considerando 11), da gennaio del 2004 a febbraio del 2011. Nel caso in esame, non è stata quindi resa alcuna decisione su riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2



2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20


2.3 L'art. 80a

2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2

3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 5 novembre 2004 e i medici SMR avendo ritenuto che il danno alla salute è intervenuto a far tempo da gennaio del 2004 (cfr. doc. 91), al caso in esame si applicano di principio le norme in vigore fino al 31 dicembre 2007. Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 19 gennaio 2011 (data della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4824/2010 del 31 maggio 2012 consid. 3.2). Al caso di specie, non sono altresì applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3
3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendita il 5 novembre 2004. In deroga all'art. 24


3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Nel gravame, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito in quanto l'autorità inferiore non ha effettuato un confronto dei redditi determinanti né tenuto conto dell'età, del grado di scolarizzazione e delle obiettive difficoltà delle persone invalide di mettere a pieno profitto la residua capacità lavorativa, anche in attività adattate. La censura sollevata deve ritenersi siccome priva di fondamento dal momento che l'UAIE ha ritenuto che l'esercizio della precedente attività di intonacatore e isolatore indipendente è esigibile dalla fine del 2003 in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, valutazione che questo Tribunale condivide per i motivi di cui si dirà di seguito (v. considerando 11 del presente giudizio). In effetti, per costante giurisprudenza, allorquando, come in nel caso in esame, l'attività lavorativa abituale è esigibile, ancorché con una riduzione del 30%, l'applicazione del metodo straordinario per la determinazione del grado d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione dell'età del ricorrente o del mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei redditi ipotetici o il riferimento a dei redditi comparativi nella medesima professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in questione, il tasso dell'incapacità al lavoro corrispondendo al grado d'invalidità (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_1/2011 del 22 febbraio 2010 e 9C_947/2008 del 29 maggio 2009 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4765/2010 del 30 gennaio 2012 consid. 10.5).
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
× essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8




× aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1

Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 23 anni (v. doc. 43 e 53) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8



6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1



6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1

6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b

6.5 Va peraltro rammentato che in caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di modifica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a



7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4



7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43

8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e


9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di periartropatia omeroscapolare tendinopatica (alla spalla destra ed alla spalla sinistra), cervicalgie, epicondilopatia radiale, stato dopo tiroidectomia totale per carcinoma follicolopapillare capsulato, lieve emisintomatologia piramidale sinistra su sospetta mielopatia cervicale, leggera asma bronchiale e lipoma al braccio sinistro (cfr. perizia pluridisciplinare del 26 aprile 2010 [doc. 91]).
11.
11.1 Nella perizia pluridisciplinare del 26 aprile 2010 del SAM (doc. 91) - fondata sul consulto endocrinologico del dott. F._______(doc. 87), sul consulto neurologico del dott. G._______(doc. 88), sul consulto reumatologico del dott. H._______(doc. 89) e sul consulto psichiatrico del dott. I._______ (doc. 90) - i medici incaricati hanno rilevato che l'assicurato presenta una periartropatia omeroscapolare tendinopatica con sintomatologia d'impingement alla spalla destra. Vi è una buona mobilità, senza segni di rottura completa della cuffia dei rotatori. Nonostante non si riscontrino sostanziali modifiche cliniche né radiologiche rispetto a dicembre del 2000, allorquando è rientrato in Italia ed è stato dichiarato abile al lavoro, egli accusa un peggioramento dei dolori dal 2006. Alla spalla sinistra è presente una periartropatia omeroscapolare tendinopatica d'entità più modesta, senza segni clinici d'impingement o di rottura della cuffia dei rotatori. I disturbi alla colonna cervicale non trovano un riscontro di tipo clinico (assenza di sindrome radicolare) né radiologico. Vi è una certa discrepanza fra i disturbi accusati dall'assicurato ed i reperti clinici e radiologici. L'interessato negli ultimi anni non ha mai consultato uno specialista, se non alla fine del 2009, malgrado asserisca di soffrire di problemi alle spalle intensamente almeno a partire dall'inizio del 2006. Non vi sono dati anamnestici di tipo traumatico o relazionati al cambiamento dell'attività professionale, che possano spiegare un peggioramento dei disturbi nel 2006. Dal rientro in Italia, non si è più sottoposto a terapie specifiche. I medici SAM hanno altresì constatato una lieve emisintomatologia piramidale sinistra con asimmetria dei riflessi sia agli arti superiori che inferiori, segno di Babinski accennato a sinistra, clono achilleo bilaterale destro più che sinistro, lieve deficit di forza della muscolatura distale all'arto inferiore sinistro e prova tallone-ginocchio lievemente dismetrica a sinistra. Per contro la sensibilità superficiale e profonda è indenne, stazione eretta e deambulazione nella norma. Il quadro clinico orienta verso una mielopatia cervicale, senza poter escludere a priori un'origine cerebrale endocranica. Non sono stati riscontrati segni di una radicolopatia cervicale o di una neuropatia periferica agli arti superiori od inferiori e l'elettroneurografia dei nervi mediano ed ulnare di destra è risultato nella norma. La sintomatologia soggettiva accusata agli arti superiori con momenti di ipostenia globale, con sporadiche parestesie o sensazione di una minor forza sotto sforzo, potrebbe dipendere dalla mielopatia cervicale ipotizzata (è stata consigliata una risonanza magnetica cervicale e
dell'encefalo). La prognosi rimane incerta e dipende dall'effettiva causa dell'emisintomatologia. L'emisintomatologia riscontrata è piuttosto lieve, quasi sfumata, e non giustifica un'incapacità lavorativa. Inoltre, i medici SAM hanno osservato, dal lato endocrinologico, che la terapia eseguita e in atto corrisponde alle direttive internazionali. La prognosi è buona. Con la perfetta eutireosi, ottenuta grazie alla terapia sostitutiva, il metabolite tiroideo attivo (T3) risulta normale. Né lo stato dopo neoplasia tiroidea né lo stato dopo tiroidectomia totale può giustificare l'attribuzione di un'incapacità lavorativa. I medici hanno infine segnalato che dal lato psichiatrico l'assicurato risulta stabile da anni, per cui non sussiste un'incapacità lavorativa. A seguito di problemi alla tiroide insorti nel 2003 e sfociati nel 2004 in un intervento di tiroidectomia, alla morte del fratello secondogenito nel marzo 2004, all'infarto miocardico del fratello primogenito ed alla morte del padre nel marzo 2005, ha sviluppato una reazione ansioso-depressiva. È stato sottoposto ad un trattamento ansiolitico prescritto dal medico curante, ma non ad una presa a carico specialistica che non si è resa necessaria in quanto, grazie alle sue risorse ed al sostegno da parte della sua rete di supporto, è riuscito a superare i disturbi ansioso-depressivi. In conclusione, i medici SAM hanno ritenuto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% sino a dicembre 2003, dello 0% da gennaio ad ottobre 2004 (cure della patologia oncologica alla tiroide), del 100% da novembre 2004 a dicembre 2005 e del 70% (lavoro a tempo pieno con una diminuzione del rendimento del 30% dal punto di vista reumatologico) da gennaio 2006 come intonacatore ed isolatore indipendente (ma anche come gessatore, attività dipendente svolta in Svizzera prima di rientrare in Italia), nonché una capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute (eccetto il periodo da gennaio ad ottobre 2004 [capacità al lavoro dello 0% nell'ambito delle cure per la patologia oncologica alla tiroide]).
11.2 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare dell'aprile 2010 del SAM si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento del ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli atti. Il rapporto di perizia comporta un'introduzione, l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritando, la diagnosi nonché la discussione. Tale perizia può pertanto essere considerata un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio della precedente attività di intonacatore ed isolatore indipendente nel periodo determinante.
11.3 Per quanto attiene al certificato medico del 22 febbraio 2011 del dott. E._______, esibito dall'insorgente in sede di ricorso (doc. TAF 1), a prescindere dal fatto che è di data posteriore a quella della decisione impugnata (cfr., sulla questione, il considerando 3.3 del presente giudizio), occorre precisare che lo stesso espone una diagnosi nota (stato dopo tiroidectomia totale [per carcinoma follicopapillare] e conseguente ipotiroidismo grave acquisito) e terapie note, segnatamente radioterapia post-chirurgica con iodio-131. Peraltro, e come rilevato anche nella perizia SAM del 26 aprile 2010 (cfr. pag. 20), la terapia medicamentosa postoperatoria (...) continua "ad vitam e non sostituisce solo l'ormone mancante (terapia sostitutiva), ma spesso è desiderata anche una soppressione del TSH (terapia soppressiva) onde poter limitare il rischio per una recidiva". Orbene, nel certificato in questione non è fatto stato né di una recidiva tumorale, né di una modifica della perfetta eutireosi ottenuta con la terapia medicamentosa sostitutiva (cfr. rapporti di visita endocrinologica 9 febbraio 2010 pag. 3 [doc. 87] e referto di visita endocrinologica del 4 febbraio 2010 [doc. 86]). Il certificato medico del 22 febbraio 2011 esibito in sede di ricorso non può pertanto fondare una specifica incapacità lavorativa supplementare dell'insorgente e neppure giustificare degli ulteriori accertamenti fattuali.
11.4 Sulla scorta in particolare delle risultanze della perizia pluridisciplinare dell'aprile 2010 del SAM (doc. 91) - valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di scostarsi - nonché delle considerazioni che precedono, il ricorrente non ha diritto ad una rendita d'invalidità svizzera, lo stesso non avendo mai presentato un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno (v. art. 29 cpv. 1

11.5 Come già rilevato al considerando 4 del presente giudizio, allorquando l'attività lavorativa abituale è esigibile, ancorché con una riduzione del 30%, la determinazione del grado d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione dell'età del ricorrente o del mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei redditi ipotetici o il riferimento a dei redditi comparativi nella medesima professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in questione, ma la percentuale d'incapacità lavorativa (del 30%) corrisponde allora al grado d'invalidità (del 30%; cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_1/2011 del 22 febbraio 2012 e 9C_947/2008 del 29 maggio 2009 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4765/2010 del 30 gennaio 2012 consid. 10.5), grado d'invalidità che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e


13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64



(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 400.--, versato l'8 agosto 2011, è computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia dello scritto dell'autorità inferiore del 10 giugno 2013, nonché dell'annesso documento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e


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