{T 7}
C 161/98 Hm

III. Kammer

Bundesrichter Lustenberger, Rüedi und Bundesrichterin
Widmer; Gerichtsschreiber Lauper

Urteil vom 21. Oktober 1999

in Sachen

S.________, 1956, Beschwerdeführer,

gegen

Amt für Arbeit, Unterstrasse 22, St. Gallen, Beschwerde-
gegner,
und

Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

A.- Mit Verfügung vom 24. September 1996 wies das Kan-
tonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA),
St. Gallen, das Gesuch des 1956 geborenen S.________ um Ge-
währung einer Verlustrisikogarantie mit besonderen Taggel-
dern für das Projekt X.________ zufolge Verspätung ab. Da
er zudem neben der geplanten selbständigen Erwerbstätigkeit
noch eine unselbständige Teilzeitstelle bekleide, könne auf
Grund des vorgelegten Konzepts nicht von einer wirtschaft-
lich tragfähigen selbständigen Erwerbstätigkeit (Vollzeit-
beschäftigung) ausgegangen werden, so dass er auch keinen
Anspruch auf besondere Taggelder habe.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Ver-
sicherungsgericht des Kantons St. Gallen in dem Sinne teil-
weise gut, dass es die Angelegenheit zur Prüfung des An-
spruchs auf besondere Taggelder an das kantonale Amt zu-
rückwies; im Übrigen wies es die Beschwerde ab (Entscheid
vom 27. Februar 1998).

C.- S.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und
beantragt zur Hauptsache, das KIGA sei zu verpflichten, ihm
eine Verlustrisikogarantie mit besonderen Taggeldern zu
gewähren. Auf die weiteren Anträge sowie die Begründung
wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.
Das kantonale Amt verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (seit 1. Juli 1999
Staatssekretariat für Wirtschaft, nachfolgend seco) hat
sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Der vorinstanzliche Entscheid ist bezüglich der
Frage der besonderen Taggelder nach Art. 71a Abs. 1
RS 837.0 LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 71a [1]   Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente [2]
  1.   L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività. [3]
  2.   Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 [4] sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[4] RS 951.25
[5] Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 27712799).
AVIG
unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Streitig und zu
prüfen ist daher einzig, ob der Beschwerdeführer im Lichte
von Art. 71a Abs. 2
RS 837.0 LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 71a [1]   Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente [2]
  1.   L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività. [3]
  2.   Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 [4] sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[4] RS 951.25
[5] Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 27712799).
AVIG Anspruch auf eine Verlustrisiko-
garantie mit besonderen Taggeldern hat.

2.- a) Das kantonale Gericht hat die vorliegend mass-
geblichen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Über-
nahme von Verlustrisiken mit und ohne besondere Taggelder
zu Gunsten von Versicherten oder von Arbeitslosigkeit be-
drohten Versicherten, die eine dauernde selbständige Er-
werbstätigkeit aufnehmen wollen (Art. 71a
RS 837.0 LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 71a [1]   Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente [2]
  1.   L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività. [3]
  2.   Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 [4] sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[4] RS 951.25
[5] Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 27712799).
und 71b
RS 837.0 LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 71b [1]   Presupposti del diritto
  1.   Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:
a. [2]   senza colpa propria, sono disoccupati;
b. [3]   ...
c.   hanno almeno 20 anni e
d.   presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
  2.   Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 [4] sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2. [5]
  3.   Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17. [6]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[3] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[4] RS 951.25
[5] Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 27712799).
[6] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
AVIG),
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Nach Art. 95d Abs. 1
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 95d [1]   Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI)
  1.   La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente.
  2.   Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione. [2]
  3.   L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. [3]
  4.   Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
AVIV ist das Gesuch um Übernahme
des Verlustrisikos mit besonderen Taggeldern innert der
ersten zehn Wochen kontrollierter Arbeitslosigkeit bei der
kantonalen Amtsstelle einzureichen. Dabei handelt es sich
um eine Verwirkungsfrist (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosen-
versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Nr. 74 und 635 Fn. 1217; von Kaenel, Arbeitslosen-
versicherung, in: Münch/Geiser [Hrsg.], Stellenwechsel und
Entlassung, Reihe Handbücher für die Anwaltspraxis,
Ziff. 11.50 Fn. 109), deren Nichtwahrung das Erlöschen des
Anspruchs zur Folge hat. Sie ist weder einer Erstreckung
noch einer Unterbrechung, in sinngemässer Anwendung von
Art. 35
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 95d [1]   Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI)
  1.   La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente.
  2.   Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione. [2]
  3.   L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. [3]
  4.   Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
OG und Art. 24
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 24  
  1.   Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2. [1]
  2.   Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
VwVG aber einer Wiederherstellung
(zu den Wiederherstellungsgründen vgl. BGE 112 V 255
Erw. 2a, 119 II 87 Erw. 2a, 114 Ib 68 Erw. 2, 110 Ib 94
Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a) zugänglich (BGE 114 V 123 f.
Erw. 3a und b; ARV 1993 Nr. 4 S. 30 f., je mit Hinweisen).

b) Der Beschwerdeführer besuchte ab 7. Dezember 1995
die Stempelkontrolle. Das Gesuch um Übernahme des Verlust-
risikos mit besonderen Taggeldern wurde unbestrittenermas-
sen aber erst am 28. Februar 1996, mithin nach Ablauf der
zehnwöchigen Frist des Art. 95d Abs. 1
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 95d [1]   Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI)
  1.   La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente.
  2.   Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione. [2]
  3.   L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. [3]
  4.   Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
AVIV, eingereicht,
weshalb sich die vorinstanzlich bestätigte Ablehnungsver-
fügung nicht beanstanden lässt. Was hiegegen in der Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, vermag nicht zu
einem anderen Ergebnis zu führen. Insbesondere kann der
Ansprecher aus dem Umstand, dass ihm das KIGA den Grund-
und Hauptkurs am Institut Y.________ bewilligt hat, nichts
zu seinen Gunsten ableiten. Ferner sind die Organe der
Arbeitslosenversicherung (vorbehältlich Art. 19 Abs. 4
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 19 [1]   Annuncio personale per il collocamento - (art. 29 LPGA; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI)
  1.   L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L'annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).
  2.   Al momento dell'annuncio, l'assicurato deve fornire il suo numero AVS [2].
  3.   La data dell'annuncio è confermata all'assicurato per scritto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
[2] Nuova espr. giusta l'all. cifra II n. 41 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
AVIV
[in Kraft gewesen bis Ende 1996; neuer Art. 20 Abs. 4
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 20 [1]   Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio - (art. 17 cpv. 2bis LADI)
  1.   Il servizio competente verifica la validità del numero AVS.
  2.   Il servizio competente verifica i dati dell'annuncio e li registra nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
AVIV,
in Kraft seit 1. Januar 1997]) von Verfassungs wegen nicht
von sich aus gehalten - spontan, ohne vom Versicherten
angefragt worden zu sein - Auskünfte zu erteilen oder auf
drohende Rechtsnachteile aufmerksam zu machen. Das gilt
auch für drohende Verluste sozialversicherungsrechtlicher
Leistungen (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 30. August
1999, C 125/97). Eine Berufung auf den Vertrauensschutz
wegen unterlassener weitergehender Auskünfte ist demzufolge
unbegründet, sofern nicht konkrete Umstände eine ausserhalb
der gesetzlich statuierten Verpflichtung liegende Aufklä-
rung im Sinne der Rechtsprechung aufdrängen. Dies ist vor-
liegend aber nicht der Fall. Die Voraussetzungen für die
Anwendung des Vertrauensschutzes sind somit nicht erfüllt.
Im Übrigen gilt auch in diesem Zusammenhang der allgemeine
Rechtsgrundsatz, dass niemand aus seiner eigenen Rechts-
unkenntnis Vorteile ableiten kann (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa
mit Hinweisen), weshalb eine Wiederherstellung der abgelau-
fenen Frist unter diesem Titel nicht gerechtfertigt ist.
Insoweit der Beschwerdeführer schliesslich beantragt, es
seien ihm "Wiedergutmachung bzw. Schmerzensgeld" sowie ein
Betrag von Fr. 50 000.- für die im Zusammenhang mit dem
Rechtsstreit entstandenen Folgekosten zu gewähren, kann
darauf nicht eingetreten werden, da das Eidgenössische Ver-
sicherungsgericht nur zur Beurteilung von Streitigkeiten
auf dem Gebiet des Bundessozialversicherungsrechts zustän-
dig ist (Art. 128
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 20 [1]   Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio - (art. 17 cpv. 2bis LADI)
  1.   Il servizio competente verifica la validità del numero AVS.
  2.   Il servizio competente verifica i dati dell'annuncio e li registra nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen,
soweit darauf einzutreten ist.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungs-
gericht des Kantons St. Gallen, der Kantonalen Ar-
beitslosenkasse St. Gallen und dem Staatssekretariat
für Wirtschaft zugestellt.

Luzern, 21. Oktober 1999
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:

i.V.
C 161/98 21. ottobre 1999 01. gennaio 2008 Tribunale federale Inedito Assicurazione contro la disoccupazione

Oggetto Arbeitslosenversicherung (AlV)

Registro di legislazione
LADI 71 a
RS 837.0 LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 71a [1]   Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente [2]
  1.   L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività. [3]
  2.   Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 [4] sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[4] RS 951.25
[5] Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 27712799).
LADI 71 b
RS 837.0 LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 71b [1]   Presupposti del diritto
  1.   Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:
a. [2]   senza colpa propria, sono disoccupati;
b. [3]   ...
c.   hanno almeno 20 anni e
d.   presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
  2.   Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 [4] sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2. [5]
  3.   Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17. [6]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[3] Abrogata dalla cifra I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
[4] RS 951.25
[5] Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 27712799).
[6] Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
OADI 19
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 19 [1]   Annuncio personale per il collocamento - (art. 29 LPGA; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI)
  1.   L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L'annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).
  2.   Al momento dell'annuncio, l'assicurato deve fornire il suo numero AVS [2].
  3.   La data dell'annuncio è confermata all'assicurato per scritto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
[2] Nuova espr. giusta l'all. cifra II n. 41 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
OADI 20
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 20 [1]   Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio - (art. 17 cpv. 2bis LADI)
  1.   Il servizio competente verifica la validità del numero AVS.
  2.   Il servizio competente verifica i dati dell'annuncio e li registra nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
OADI 95 d
RS 837.02 OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 95d [1]   Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI)
  1.   La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente.
  2.   Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione. [2]
  3.   L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. [3]
  4.   Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).
OG 35OG 128 PA 24
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 24  
  1.   Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2. [1]
  2.   Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
Registro DTF
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