SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71a - 1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.251 |
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1 | L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.251 |
2 | Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006252 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.253 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71a - 1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.251 |
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1 | L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.251 |
2 | Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006252 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.253 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71a - 1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.251 |
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1 | L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.251 |
2 | Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006252 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.253 |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 71b Presupposti del diritto - 1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se: |
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1 | Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se: |
a | senza colpa propria, sono disoccupati; |
b | ... |
c | hanno almeno 20 anni e |
d | presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura. |
2 | Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006257 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.258 |
3 | Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.259 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95d Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI) |
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1 | La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente. |
2 | Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione.255 |
3 | L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.256 |
4 | Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95d Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI) |
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1 | La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente. |
2 | Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione.255 |
3 | L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.256 |
4 | Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 24 - 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.61 |
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1 | Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.61 |
2 | Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.62 |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 95d Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere - (art. 71b cpv. 2 LADI) |
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1 | La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell'attività lucrativa indipendente. |
2 | Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione.255 |
3 | L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.256 |
4 | Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 19 Annuncio personale per il collocamento - (art. 29 LPGA; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI) |
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1 | L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L'annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18). |
2 | Al momento dell'annuncio, l'assicurato deve fornire il suo numero AVS69. |
3 | La data dell'annuncio è confermata all'assicurato per scritto. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 20 Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio - (art. 17 cpv. 2bis LADI) |
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1 | Il servizio competente verifica la validità del numero AVS. |
2 | Il servizio competente verifica i dati dell'annuncio e li registra nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI). |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 20 Verifica e registrazione dei dati dell'annuncio - (art. 17 cpv. 2bis LADI) |
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1 | Il servizio competente verifica la validità del numero AVS. |
2 | Il servizio competente verifica i dati dell'annuncio e li registra nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI). |