Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6928/2017

Arrêt du 17 décembre 2019

Pietro Angeli-Busi (président du collège) ;

Composition Ronald Flury, Stephan Breitenmoser, juges ;

Yann Grandjean, greffier.

Haute école spécialisée

Parties de Suisse occidentale HES-SO,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

autorité inférieure.

Objet Demande de participation aux frais locatifs selon la LEHE.

Faits :

A.
Le 9 juin 2017, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande de participations aux frais locatifs selon la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20). Cette demande portait sur l'objet locatif "[...]".

B.
Par décision du 6 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) a rejeté cette demande. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure fait valoir que, selon l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
de l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201), les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école ne donnent pas droit à une contribution. Le Canton de Neuchâtel étant inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble sis [...], l'autorité inférieure ne saurait faire droit à la demande de contribution aux frais locatifs y relatif.

C.
Par acte du 7 décembre 2017 (timbre postal), la requérante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure du 6 novembre 2017 et à l'allocation d'une pleine participation aux frais locatifs de l'immeuble sis [...], subsidiairement, à ce que le dossier soit retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, la recourante allègue que l'autorité inférieure se trompe en retenant que le Canton de Neuchâtel est la collectivité responsable de la HEM Campus Arc. Selon elle, si le Canton de Neuchâtel est bien le propriétaire des locaux occupés par la HEM Campus Arc, cette dernière reste une unité décentralisée de la HEM, laquelle est une haute école genevoise. Ainsi, l'octroi d'une participation aux frais locatifs de l'immeuble sis [...] ne pourrait être refusé sur la base de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE. La recourante ajoute que les autres conditions d'octroi d'une participation entière aux frais locatifs de cet immeuble seraient remplies, fait qui ne serait nullement contesté par l'autorité inférieure. La décision du 6 novembre 2017, mal fondée, devrait être annulée et la HES-SO devrait être mise au bénéfice d'une participation entière aux frais locatifs de l'immeuble sis [...].

D.
Par réponse du 6 avril 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à ce que la décision du 6 novembre 2017 soit confirmée. Après avoir rappelé la genèse de la HES-SO et les modalités de dépôt d'une demande de participation aux frais locatifs au sens de l'art. 55 al. 2
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a  genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
b  risponde a principi economici;
c  soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
d  soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
e  soddisfa le esigenze dei disabili.
2    I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a  l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
b  l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
c  l'utilizzo risponde a principi economici;
d  l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
e  l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
f  l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
LEHE et 40 ss O-LEHE, l'autorité inférieure explique que le Canton de Neuchâtel, en tant que membre du concordat intercantonal à la base de la HES-SO, est une des collectivités responsables de la HES-SO. Le Canton de Neuchâtel est inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble sis [...]. Par conséquent, la demande de contribution aux frais locatifs pour cet objet locatif ne pouvait être acceptée sur le fondement de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE.

E.
Par réplique du 26 juin 2018, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle explique qu'il était pour elle clair que l'autorité inférieure, dans sa décision du 6 novembre 2017, considérait à tort que la HEM Campus Arc était une entité indépendante de la Haute école de Musique de Genève (ci-après : HEM-CSMG) et de la HES-SO Genève, sous la seule responsabilité du Canton de Neuchâtel. Il lui semble que dans sa réponse du 6 avril 2017 l'autorité inférieure aurait changé sa motivation. Dans cette dernière, l'autorité inférieure ne contesterait plus que la HEM Campus ARC fait partie de la HES-SO Genève et soutiendrait que cette entité était soumise à la responsabilité du Canton de Neuchâtel puisque celui-ci est le co-créateur de la HES-SO dont elle fait partie.

Sur un autre plan, la recourante allègue que le texte de l'art. 55 al. 2 let. a
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a  genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
b  risponde a principi economici;
c  soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
d  soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
e  soddisfa le esigenze dei disabili.
2    I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a  l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
b  l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
c  l'utilizzo risponde a principi economici;
d  l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
e  l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
f  l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
LEHE est resté identique depuis l'entrée en vigueur de la loi. Selon elle, l'O-LEHE n'aurait pas la possibilité de s'écarter des principes ancrés dans la LEHE.

F.
Par duplique du 12 septembre 2018, l'autorité inférieure maintient ses conclusions. En réponse à la réplique de la recourante, l'autorité inférieure indique ne pas avoir changé sa motivation dans la réponse du 6 avril 2019 mais avoir précisé que la HES-SO a demandé une participation aux frais locatifs pour un immeuble qui appartiendrait à l'une de ses collectivités responsables.

G.
Le 18 septembre 2018, le Tribunal a informé les parties qu'il ne se justifiait pas d'ordonner un nouvel échange d'écritures en l'état actuel de la procédure.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
, 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais sont respectées (art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
et 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 63a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le domaine des hautes écoles relève de la compétence parallèle des cantons et de la Confédération (cf. Peter Hänni, in : Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, art 63a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Cst. no 11).

2.2 L'art. 63a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Cst. est mis en oeuvre dans le domaine des hautes écoles par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS. 414.20). La LEHE est complétée par l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201).

3.

3.1 La Confédération poursuit comme but la création d'un domaine suisse des hautes écoles de haute qualité, compétitif et coordonné (art. 1 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 1 Scopo e oggetto - 1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.
1    La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.
2    A tal fine, la presente legge crea le basi per:
a  il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni;
b  la garanzia della qualità e l'accreditamento;
c  il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;
d  la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
e  la concessione dei sussidi federali.
LEHE). En vue de cet objectif, la Confédération encourage la concurrence entre les hautes écoles (art. 3 let. c
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
a  creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
b  creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
c  promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
d  elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
e  garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
f  unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
g  finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
h  provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
i  prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.
LEHE) et finance ces dernières selon des critères uniformes et axés sur les prestations (art. 3 let. g
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
a  creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
b  creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
c  promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
d  elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
e  garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
f  unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
g  finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
h  provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
i  prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.
LEHE).

3.2

3.2.1 La Confédération et les cantons, notamment, participent au financement des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes (art. 41 al. 2
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1    La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2    Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3    Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.
4    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
LEHE). La Confédération octroie des aides financières aux hautes écoles sous forme de contributions de base, de contributions d'investissements et participations aux frais locatifs, et de contributions liées à des projets (art. 47 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
1    Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
a  sussidi di base;
b  sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative;
c  sussidi vincolati a progetti.
2    Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti.
3    La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione.
LEHE).

3.2.2 L'art. 45
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 45 Condizioni - 1 La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:
1    La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:
a  hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;
b  offrono servizi pubblici d'insegnamento; e
c  rappresentano un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti.
2    La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici se:
a  hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;
b  offrono servizi pubblici d'insegnamento;
c  la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e
d  svolgono compiti che rientrano nell'interesse della politica universitaria e si integrano nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie.
3    Sono considerati pubblici i servizi di formazione:
a  che rispondono a un interesse generale;
b  che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e
c  i cui curricola o diplomi sono definiti nell'ambito della politica pubblica in materia di formazione.
LEHE fixe le cercle des bénéficiaires des contributions fédérales de manière suivante :

"Art. 45 Conditions

1 La Confédération peut reconnaître le droit d'une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes :

a. elle est au bénéfice d'une accréditation d'institution ;

b. elle offre un enseignement public ;

c. elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

2 La Confédération peut reconnaître le droit d'une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes :

a. elle est au bénéfice d'une accréditation d'institution ;

b. elle offre un enseignement public ;

c. son rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué ;

d. elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.

3 [...]

Art. 46 Décision

1 Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

2 Il consulte au préalable la Conférence plénière."

3.2.3 Les art. 54
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 54 Impiego previsto ed eccezioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
1    I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
2    Non sono concessi sussidi per:
a  l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni;
b  la manutenzione degli edifici;
c  tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale.
3    Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative.
et 55 al. 2
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a  genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
b  risponde a principi economici;
c  soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
d  soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
e  soddisfa le esigenze dei disabili.
2    I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a  l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
b  l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
c  l'utilizzo risponde a principi economici;
d  l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
e  l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
f  l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
LEHE règlent ainsi les conditions matérielles d'octroi des participations aux frais locatifs :

"Art. 54 Affectation et exceptions

1 Les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles.

2 Ne donnent pas droit à une contribution :

a. l'acquisition et l'équipement de terrains ;

b. l'entretien des bâtiments ;

c. les taxes, les amortissements et les intérêts.

3 [...]

Art. 55 Conditions

1 [...]

2 Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes :

a. l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs ;

b.l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans ;

c. l'usage des locaux se justifie sur le plan économique ;

d. l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles ;

e. les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie ;

f. les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées."

3.2.4 L'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE dispose, de son côté, que :

"Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour :

a. les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école [...]"

Le texte de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE doit être compris en ce sens que les dépenses pour la location d'un bien, dont la collectivité publique délégataire de la tâche publique en cause est propriétaire, ne donnent pas droit à une participation aux frais locatifs.

3.3 La recourante estime que l'O-LEHE s'écarte des règles de la LEHE (cf. réplique no 20). Elle relève que l'art. 55 al. 2 let. a
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a  genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
b  risponde a principi economici;
c  soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
d  soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
e  soddisfa le esigenze dei disabili.
2    I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a  l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
b  l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
c  l'utilizzo risponde a principi economici;
d  l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
e  l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
f  l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
LEHE est resté identique depuis l'entrée en vigueur de la loi. Selon la recourante, il ne se dégage ni du texte de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE, ni des rapports liés à cette ordonnance, la moindre volonté de révolutionner le système des subventions aux hautes écoles. La recourante comprend l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE en ce sens qu'il ne fait qu'exposer une situation dans laquelle l'usage des locaux n'occasionnerait pas de coûts pour l'école au sens de l'art. 55 al. 2
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a  genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
b  risponde a principi economici;
c  soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
d  soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
e  soddisfa le esigenze dei disabili.
2    I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a  l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
b  l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
c  l'utilizzo risponde a principi economici;
d  l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
e  l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
f  l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
LEHE. La recourante allègue que la LEHE et l'O-LEHE ont pour ambition d'encourager et de renforcer les subventions accordées aux écoles et non de les réduire. Elle en veut pour preuve les explications données par l'autorité inférieure concernant les art. 40
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 40 Principio e spese locative che danno diritto ai sussidi - (art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 2 LPSU)
1    I sussidi per le spese locative sono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per l'affitto netto annuo, escluse le spese accessorie di ogni volume delimitato a sé stante.
2    Danno diritto ai sussidi le spese per l'affitto, qualora gli edifici siano destinati ai settori di cui all'articolo 19 capoverso 1.
à 43
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 43 Inizio del diritto ai sussidi
1    Il diritto ai sussidi inizia:
a  se il rapporto di locazione esiste già al momento della presentazione della domanda, dalla presentazione in forma completa;
b  se viene istituito un nuovo rapporto di locazione, dall'inizio della locazione stabilito nel contratto e dall'utilizzo secondo l'articolo 40 capoverso 2.
2    Se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno, il diritto ai sussidi inizia a partire dall'anno civile successivo.
3    L'inizio del diritto ai sussidi è definito nella decisione di assegnazione.
O-LEHE. Selon ces explications, ces articles reprendraient largement les directives existantes. Leur intégration n'aurait pour but que de "garantir une meilleure transparence et sécurité juridique" ainsi que "d'octroyer des participations aux frais locatifs également aux universités".

3.4 Selon l'art. 5 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cst., le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Le principe de la séparation des pouvoirs, quant à lui, interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe ; en particulier, il proscrit au pouvoir exécutif d'édicter, par des ordonnances, des dispositions qui devraient figurer dans une loi, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (cf. ATF 141 V 688 consid. 4.2.1 et les références citées ; arrêt du TAF B-5252/2014, B-5982/2014 et B-5983/2014 du 27 juillet 2016 consid. 5.1).

La jurisprudence et la doctrine distinguent les ordonnances de substitution et les ordonnances d'exécution, même s'il est vrai que les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et aussi de règles primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-2852/2018 du du 7 février 2019 consid. 3.3 et A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Une ordonnance de substitution se caractérise par le fait qu'elle contient des règles primaires qui devraient en principe se trouver dans la loi, mais qui n'y sont pas. Les règles de droit primaire étendent ou restreignent le champ d'application de cette loi ; confèrent aux particuliers des droits ou leur imposent des obligations dont la loi ne fait pas mention. Une délégation législative est indispensable pour que le Conseil fédéral puisse adopter des règles de droit primaire. Cette délégation législative doit respecter certaines conditions, à savoir : elle ne doit pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale ; elle doit se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ; elle doit énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (art. 164 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Cst. ; cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5 et 134 I 322 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7 ; arrêt du TAF A-3766/2018 du 21 mars 2019 consid. 5.1 et B-5820/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.1).

Une ordonnance d'exécution ne peut contenir que des normes secondaires. Une norme secondaire est une règle qui ne déborde pas du cadre de la loi, qui ne peut ni abroger cette loi ni la modifier et qui se borne à en préciser certaines dispositions et à fixer, lorsque c'est nécessaire, la procédure applicable (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 136 I 29 consid. 3.3 et 133 II 331 consid. 7.2.2 ; arrêt du TAF A-3766/2018 du 21 mars 2019 consid. 5.1). Les normes d'exécution précisent et détaillent le sens et le contenu de la loi ; elles définissent les notions que la loi formule ; elles organisent l'application ; elles la concrétisent. Elles ne contiennent aucun droit et aucune obligation qui ne soit pas déjà posée par la loi, sauf si elles doivent combler d'éventuelles lacunes. Contrairement aux ordonnance de substitution, la compétence du Conseil fédéral d'édicter des règles secondaires se déduit directement de l'art. 182 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Cst., bien qu'il arrive que certaines lois fédérales comprennent une clause d'exécution rappelant cette attribution de l'exécutif fédéral. Cette clause est cependant en principe dépourvue de portée propre (cf. arrêt du TAF A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 5.2.2 ; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3e éd., 2011, § 46 no 21 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3e éd., 2012, p. 251 s. et no 712).

3.5

3.5.1 Les ordonnances d'exécution doivent être soumises à un contrôle de légalité et de constitutionnalité. Sous l'angle de la légalité, le Tribunal examine si l'ordonnance d'exécution reste dans le cadre de la loi, si elle se contente d'en préciser le contenu ou d'en définir les termes sans contenir de règles primaires étendant le champ d'application de la loi. Sous l'angle de la constitutionnalité, le Tribunal vérifie que l'ordonnance d'exécution soit conforme aux droits et principes de nature constitutionnelle. En cas de violation originaire de la Constitution, le juge doit refuser d'appliquer l'ordonnance (cf. ATF 142 V 26 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 2.2.3 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., 2013, no 1552 s. ; Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. I, 2012, nos 407 et 582 s.).

3.5.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution, à savoir les ordonnances fondées sur une délégation législative, comporte trois phases : le contrôle des conditions de la délégation législative, celui de la conformité de l'ordonnance avec cette délégation et, enfin, celui de la constitutionnalité de l'ordonnance (cf. ATF 141 II 169 consid. 3 ; ATAF 2016/29 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-5777/2013 précité consid. 2.2.4 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.4 ; Auer et al., op. cit., no 1980 s.). En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de substitution soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité , le Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la loi fédérale; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter, en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales (art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cst.), à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Cst. (cf. notamment ATF 141 II 169 consid. 3, 137 III 217 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; Auer et al., op. cit., no 1984 ; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9e éd. 2016, no 1873 in fine). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2016/29 consid. 4.2 et 2015/22 consid. 4.2); dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3; 128 II 34 consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé; il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur leur justification économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1 et 137 III 217 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2016/29 consid. 4.2 et 2015/22 consid. 4.2 ;Auer et al., op. cit., p. 675 no 1985 ; Moor et al., op. cit., p. 256 s.).

3.6

3.6.1 Force est de constater que les art. 54 ss
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 54 Impiego previsto ed eccezioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
1    I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
2    Non sono concessi sussidi per:
a  l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni;
b  la manutenzione degli edifici;
c  tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale.
3    Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative.
LEHE consacrés aux contributions d'investissements et participations aux frais locatifs pas plus que les dispositions d'exécution de cette loi (art. 67 ss
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 67 Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza.
LEHE) ne contiennent de fondement à une délégation législative en faveur du Conseil fédéral. Reste à voir si le Conseil fédéral pouvait s'appuyer sur une autre disposition légale pour prévoir la limitation des contributions dans le cas des objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école.

3.6.2 La détection d'une norme de délégation est une question d'interprétation (cf. ATAF 2011/15 consid. 3.3 et les références citées). L'art. 41 al. 3
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1    La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2    Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3    Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.
4    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
LEHE dispose que la Confédération et les cantons veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace. Le message du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) indique que le Conseil fédéral est tenu de respecter le principe de gestion économique et d'efficacité dans l'allocation des contributions aux investissements et aux frais locatifs (cf. FF 2009 4067, 4160 [mise en évidence ajoutée]). En ce sens, il ressort de l'interprétation de l'art. 41 al. 4
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1    La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2    Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3    Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.
4    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
LEHE qu'il était bien dans la volonté du législateur de donner un mandat au Conseil fédéral et, à défaut d'autres indications plus précises, de lui déléguer un large pouvoir d'appréciation pour agir dans ce sens, ce qui est assez régulièrement le cas pour l'administration de prestations (cf. Häfelin et al., op. cit., no 1873 et la référence jurisprudentielle citée).

3.6.3 Il faut donc à ce stade s'intéresser au contenu du principe de gestion économique et d'efficacité.

3.6.3.1 Les contributions de l'art. 47 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
1    Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
a  sussidi di base;
b  sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative;
c  sussidi vincolati a progetti.
2    Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti.
3    La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione.
LEHE sont des aides financières au sens de l'art. 3 al. 1
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
1    Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
2    Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento:
a  di compiti prescritti dal diritto federale;
b  di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1 ; cf. FF 2009 4067, 4164). Sauf dispositions contraires, les contributions prévues par la LEHE sont également soumises aux règles de la LSu (cf. FF 2009 4067, 4182).

3.6.3.2 L'art. 41 al. 3
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1    La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2    Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3    Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.
4    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
LEHE concrétise un principe directeur du droit des subventions : le principe d'efficacité. Selon ce principe, l'aide financière doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif visé. L'objectif poursuivi par les subventions doit être atteinte d'une manière économique, efficace, cohérente et équitable (art. 170
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 170 Verifica dell'efficacia - L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.
Cst. ; art. 1 al. 1 let. b
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
1    La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
a  siano sufficientemente motivati;
b  conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
c  siano concessi uniformemente ed equamente;
d  siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
e  ...
2    La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.
LSu ; cf. arrêt du TAF B-1773/2012 du 18 décembre 2014 consid. 7.6.2 ; Alexandre Flückiger, Le droit administratif en mutation : l'émergence d'un principe d'efficacité, RDAF 2001 p. 93). Le principe d'efficacité a à voir avec le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cst.) dont il est l'une des facettes (cf. David Hofstetter, Das Verhältnismässigkeitsprinzip als Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns [Art. 5 Abs. 2 BV], 2014, no 518 s., note 1549 et no 547 s.) Dans le prolongement de l'art. 3 let. c
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
a  creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
b  creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
c  promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
d  elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
e  garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
f  unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
g  finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
h  provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
i  prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.
LEHE, l'exigence d'efficacité implique également de tenir compte des distorsions importantes en matière de concurrence que produirait une aide ou une indemnité (cf. Martenet/Heinemann, Droit de la concurrence, 2012, p. 267 ; voir aussi : ATF 120 Ib 142 consid. 3b).

Dans ce cadre, le Conseil fédéral veille notamment, lors de l'allocation de contributions, à éviter les doubles emplois (ou double financement ; cf. Etienne Poltier, Les subventions, in : Andreas Lienhard [édit.], Finanzrecht, 2011, p. 343 ss, no 115 ; voir aussi : message du 15 décembre 1986 à l'appui d'un projet de loi sur les aides financières et les indemnités, FF 1987 I 369, 380). Il ressort également de la pratique que la gestion économique et efficace implique le respect du principe de l'emploi ménager des fonds (Sparsamkeit) (cf. Baugartner/Beljean/Widemer, Finanzhaushalt, in : Lienhard [édit.], op. cit., p. 171 ss, no 89 s.)

3.6.3.3 Dans le cadre de la LEHE, le devoir de gestion économique et d'efficacité joue un rôle important dans la planification financière, notamment dans la définition des coûts de référence, dans la définition des critères de calcul pour les contributions de base et dans l'allocation des contributions liées à des projets, mais aussi dans les avis relatifs aux requêtes portant sur la reconnaissance de nouvelles institutions du domaine des hautes écoles comme ayant droit aux contributions (cf. FF 2009 4067, 4160 [mise en évidence ajoutée]). Comme le Tribunal l'a relevé plus haut (cf. consid. 3.6.2), ce principe s'adresse au Conseil fédéral dans l'allocation des contributions pour les frais locatifs.

3.6.3.4 L'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE doit ainsi être vu comme une concrétisation du principe de gestion économique et d'efficacité inscrit à l'art. 41 al. 3
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1    La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2    Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3    Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.
4    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
LEHE par le Conseil fédéral, fort de son large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3.5.2 in fine et 3.6.2 in fine). La restriction posée par l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE vise à éviter tout risque de double financement et à assurer que la subvention accordée soit apte à atteindre les buts visés par la loi et distribuée de manière équitable (art. 1 al. 1 let. c
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
1    La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
a  siano sufficientemente motivati;
b  conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
c  siano concessi uniformemente ed equamente;
d  siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
e  ...
2    La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.
LSu ; cf. Moor/ Flückiger/Martenet, op. cit., p. 716). La recourante adhère elle-même à cet argument en soulignant que l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE vise à éviter un cumul de deux types de contributions (contributions d'investissement et participations aux frais locatif ; réplique no 17). Il serait en effet contraire au principe de gestion économique et d'efficacité qu'une collectivité publique bénéficie de subventions de la Confédération pour des investissements (p.ex. la construction des locaux), puis touche des aides financières pour la location de ces biens à elle-même ou à l'institution du domaine des hautes écoles concernées (p.ex. la HES-SO). Selon le Conseil fédéral, les participations aux frais locatifs sont un instrument efficace de pilotage et d'encouragement ciblé pour des dépenses d'importance stratégique (cf. FF 2009 4067, 4162). En refusant à la collectivité responsable d'une haute école le droit de percevoir une contribution pour un objet locatif lui appartenant, le Conseil fédéral évite une complexification du système de financement des collectivités publiques. En effet, il serait contraire au principe d'efficacité que les collectivités publiques, en l'occurrence les cantons, touchent des subventions pour les investissements, les frais locatifs, en plus des autres formes d'aides fédérales comme la péréquation financière. A ce titre, l'autorité inférieure a édicté une directive datée du 1er janvier 2014 concernant le calcul des dépenses donnant droit à des subventions fédérales de construction (disponibles à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch > sbfi > bemessungs-richtlinien.pdf.download. pdf, consultée le 18 décembre 2019). Cette directive dispose qu'un projet ne peut bénéficier de plusieurs subventions fondées sur différents actes législatifs fédéraux ou provenant de différentes sources de financement fédéral. Il se comprend que l'octroi de plusieurs subventions pour un même objet va à l'encontre de la loi.

Dans le commentaire du 23 novembre 2016 des articles de l'O-LEHE, l'autorité inférieure rappelle que l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE exclut une participation aux frais locatifs dans les cas où l'objet de location appartient à la collectivité responsable de la haute école. Cependant, ces mêmes biens donnent droit à des contributions d'investissements (disponibles à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/11/v-hfkg-erlaeterung.pdf.download.pdf/Erlaeuterungen_f.pdf, consultée le 12 novembre 2019, p. 13). La loi n'exclut donc pas toute forme de contribution pour les dépenses en lien avec la location d'un bien dont la collectivité responsable est propriétaire.

3.6.3.5 Il s'agit également pour la Confédération d'un moyen d'éviter de fausser le jeu de la concurrence entre les hautes écoles (cf. consid. 3.6.3.2 in fine). La location d'un immeuble à un tiers représente pour une haute école une charge plus importante que sa mise à disposition par la collectivité responsable de cette même école. En effet, un tiers - généralement un privé - envisagera la réalisation d'un bénéfice par le biais de ce contrat de bail, ce qui renchérira le prix de la location. Dans le deuxième cas de figure, la collectivité responsable étant une source de financement de la haute école, des économies sont réalisables. Les hautes écoles louant leur immeuble à leur collectivité responsable se trouveraient avantagées si le Conseil fédéral allouait à elles et aux hautes écoles louant à des tiers la même contribution. La concurrence entre les hautes écoles que la loi vise à maintenir s'en trouverait faussée. Il en résulterait également une inégalité de traitement (cf. Poltier, op. cit, p. 370).

3.6.3.6 Cette solution est en cohérence avec le dispositif issu de l'art. 64
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 64 - Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli sul diritto ai sussidi, sul calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e sulla procedura di presentazione delle domande relative ai sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative.
O-LEHE qui donne droit au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : DEFR) de régler les détails du droit aux contributions, de l'établissement des dépenses donnant droit à une contribution et de la procédure de demande pour des contributions d'investissements et des participations aux frais locatifs. Le DEFR a, dans le cadre de cette compétence, édicté une ordonnance datée du 23 novembre 2016 sur les contributions d'investissements et participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (OCCHE, RS 414.201.1). L'art. 22 al. 1
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base
OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
1    Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
2    La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri.
3    Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati.
4    I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative.
OCCHE dispose que l'ayant-droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d'investissements qu'une participation aux frais locatifs. Il n'est possible de recevoir deux subventions différentes que dans le cas où l'ayant-droit aux contributions souhaite réaliser des investissements dans le bâtiment qu'il loue. A nouveau, le législateur cherche à limiter les effets d'un double subventionnement en restreignant les conditions d'octrois et les sommes allouées. Premièrement, lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la durée d'exploitation, aucune contribution d'investissements n'est octroyée (art. 22 al. 3
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base
OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
1    Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
2    La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri.
3    Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati.
4    I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative.
OCCHE). Secondement, les contributions d'investissements allouées sont déduites des participations annuelles aux frais locatifs (art. 22 al. 4
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base
OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
1    Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
2    La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri.
3    Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati.
4    I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative.
OCCHE).

3.6.4 De son côté, l'art. 36
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
1    Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
2    Il coordinamento comprende:
a  la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine;
b  la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.
3    La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario.
LEHE dispose que, dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques (al. 1). La coordination comporte une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l'apport financier des collectivités responsables (al. 2 let. b).

Le Conseil fédéral précise à ce titre que la coordination commune, notamment la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, vise une plus grande transparence et une harmonisation dans le domaine des contributions fédérales, des contributions intercantonales et des contributions des collectivités responsables, afin d'arriver à une utilisation plus efficace des contributions fédérales (cf. FF 2009 4178 [mise en évidence ajoutée]).

3.7 Il ressort de ce qui précède que l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE refuse l'allocation d'une participation aux frais locatifs pour les dépenses issues de la location d'un bien appartenant à la collectivité responsable. Cependant, ces biens donnent droit à une contribution d'investissement. L'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE ne prive pas les hautes écoles qui louent un local appartenant à leur collectivité responsable de toute possibilité de subventionnement. En conclusion, l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE ne sort pas du cadre de la loi. Au contraire, il la concrétise en posant les conditions à même de garantir le respect du principe de gestion économique et d'efficacité ancré à l'art. 43 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 43 Condizioni quadro finanziarie - L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a ciascun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
LEHE. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il ne peut être reproché à l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE de contrevenir à un principe constitutionnel qu'on la considère comme une ordonnance de substitution voire comme une ordonnance d'exécution.

3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut suivre la recourante lorsqu'elle allègue que l'O-LEHE s'écarte des règles de la LEHE. Il ressort de l'interprétation de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE que la nouvelle loi entend allouer des subventions que lorsque ces dernières sont nécessaires et aptes à atteindre les buts visés par la loi (principe d'efficacité).

3.9 Par surabondance, le Tribunal relève que, même en l'absence de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE, il n'en demeurerait pas moins que le Conseil fédéral, plus précisément l'autorité inférieure, devrait, dans l'allocation des participations aux frais locatifs, respecter le principe de gestion économique et d'efficacité, conformément à la volonté du législateur (cf. consid. 3.6.2 ; FF 2009 4067, 4160). Autrement dit, l'autorité inférieure serait parfaitement légitimée à refuser à une collectivité responsable d'une haute école une participation à des frais locatifs pour des locaux dont elle serait propriétaire sur le seul fondement de l'art. 36 al. 2 let. b
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
1    Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
2    Il coordinamento comprende:
a  la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine;
b  la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.
3    La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario.
et surtout de l'art. 43 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 43 Condizioni quadro finanziarie - L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a ciascun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
LEHE.

4.
La recourante soutient que le Canton de Neuchâtel n'est pas collectivité responsable de la HEM Campus Arc. Selon elle, la HEM Campus Arc est une unité décentralisée de la HEM-CSMG elle-même intégrée à la HES-SO Genève. Cette dernière est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat du Canton de Genève et est l'une des unités de la recourante. Selon l'argumentation de la recourante, la collectivité responsable de la HEM Campus Arc serait le Canton de Genève et non le Canton de Neuchâtel.

4.1 Selon l'art. 29 al. 1
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 29 Domanda - (art. 58 LPSU)
1    L'ente responsabile della scuola universitaria o l'istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI.
2    Per quanto riguarda le scuole universitarie con più enti responsabili, questi ultimi designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI.
O-LEHE, la demande de contribution doit être déposée par la collectivité responsable de la haute école ou de l'institution du domaine des hautes écoles concernées. Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d'une haute école, elles désignent une entité de coordination qui sera chargée de présenter la demande et d'assumer la coordination entre les différentes collectivités concernées au cours de la procédure (art. 29 al. 2
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 29 Domanda - (art. 58 LPSU)
1    L'ente responsabile della scuola universitaria o l'istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI.
2    Per quanto riguarda le scuole universitarie con più enti responsabili, questi ultimi designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI.
O-LEHE).

En l'espèce, la demande de contribution a été déposée par la HES-SO. Cette dernière agit en tant qu'institution concernée, ce qui suppose l'existence de plusieurs collectivités responsables. Reste à déterminer si, parmi ces collectivités responsables, se trouve le Canton de Neuchâtel.

4.2 La notion de "collectivité responsable" est issue du concept de la décentralisation administrative, à savoir l'exécution de tâches publiques par des entités hors de l'administration centrale mais dont la nature reste étatique. Lorsque l'administration centrale crée comme entité externe un établissement public auquel elle confie l'exécution d'une tâche publique, elle est désignée par le terme "collectivité responsable". L'administration centrale est toujours rattachée à une collectivité publique (Confédération, cantons ou communes). Une collectivité publique est une entité étatique disposant d'une structure politique et démocratique complète ou comportant au moins un exécutif élu (sur ces notions : cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III : L'organisation des activités administratives, les biens de l'Etat, 2e éd. 2018, p. 97 s.).

4.3 La Confédération et les cantons, en tant que collectivités responsables ou coresponsables d'une ou de plusieurs hautes écoles, sont compétents et responsables de leurs établissements du domaine des hautes écoles (cf. FF 2009 4067, 4107).

4.3.1

4.3.1.1 La collectivité responsable est compétente et responsable pour la création et la gestion de ses institutions du domaine des hautes écoles. Il n'est pas prévu d'autorisation obligatoire pour la création et la gestion d'institutions du domaine des hautes écoles. Seul le statut d'ayant-droit aux contributions est soumis à une accréditation institutionnelle (cf. FF 2009 4067, 4108).

Selon le droit fédéral applicable, la collectivité responsable est compétente et responsable pour la forme et le degré de l'autonomie de ses institutions du domaine des hautes écoles (cf. FF 2009 4067, 4109). L'art. 63a al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Cst. et les art. 5 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti - 1 La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.
1    La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.
2    Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici.
, 30 al. 2
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 30 Condizioni per l'accreditamento istituzionale - 1 L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1    L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a  la scuola universitaria o l'istituto accademico dispone di un sistema di garanzia della qualità che assicura:
a1  l'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale,
a2  l'osservanza delle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 23, 24 o 25 e, a seconda dei casi, dei principi concernenti la struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali di cui all'articolo 26,
a3  un'organizzazione e una direzione efficienti,
a4  adeguati diritti di partecipazione ai loro membri,
a5  la promozione delle pari opportunità e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo nell'adempimento dei suoi compiti,
a6  l'adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico,
a7  la possibilità di verificare se l'istituto adempie il suo mandato;
b  le università, i PF e le scuole universitarie professionali offrono un insegnamento, una ricerca e servizi in più discipline o settori di studio;
c  le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentano le garanzie per un esercizio duraturo.
2    Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accreditamento.10 A tal fine tiene conto delle particolarità e dell'autonomia delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.
et 36 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
1    Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
2    Il coordinamento comprende:
a  la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine;
b  la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.
3    La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario.
LEHE imposent à la Confédération et aux cantons de respecter l'autonomie accordée aux hautes écoles. La garantie d'autonomie implique pour une haute école la faculté de se gouverner et de fonctionner selon ses propres règles, de déterminer son offre de formations, de décider de ses engagements et de son orientation (cf. Macheret, op. cit., p. 274). L'autonomie est également un élément constitutif de la science et de la formation. Elle donne aux établissements la liberté nécessaire pour se développer dans un environnement de recherche et de formation compétitif. L'autonomie s'étend à l'ensemble des activités relevant de la compétence de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles (art. 63a al. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Cst.). Toutefois, le principe d'autonomie n'est pas absolu et peut faire l'objet de limites par la Confédération et les cantons (cf. Epiney/Kern, Sur le statut des institutions étrangères et privées du domaine des hautes écoles sous le régime de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, Forum droit européen, no 32, 2014, p. 53 ss, p. 64). L'autonomie des hautes écoles n'est garantie que dans les limites de la loi (cf. Macheret, op. cit., p. 274). L'autonomie dont bénéficie les hautes écoles n'est pas absolue. Les compétences confiées par la Constitution à la Confédération et aux cantons limitent l'autonomie des hautes écoles (cf. Epiney/Kern, op. cit., p. 64).

4.3.1.2 En l'espèce, la recourante, pro memoria la HES-SO, est un établissement de droit public autonome de nature intercantonale. De nombreux établissements publics de ce type sont établis par le biais de conventions intercantonales (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 347 s.). La recourante a été créée le 9 janvier 1997 par un concordat intercantonal liant sept cantons partenaires, dont le Canton de Neuchâtel. Elle est actuellement régie par une convention intercantonale du 26 mai 2011 (disponible à l'adresse https://www.hes-so.ch/fr/reglementsjuridique-6908.html, consultée le 12 novembre 2019). En matière de gestion, les sept cantons signataires ont instauré une commission interparlementaire qui se prononce régulièrement sur les objectifs stratégiques de la recourante, leur réalisation, les résultats obtenus, la planification financière pluriannuelle, les budgets et les comptes (art. 10). En tant que telle, la recourante n'est pas une collectivité publique. En revanche, le Canton de Neuchâtel est l'une des collectivités publiques qui agissent par le truchement de la recourante.

4.3.1.3 Si l'on s'intéresse maintenant aux entités locales de la recourante, il convient de retenir ce qui suit.

L'art. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
de la loi genevoise sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (LHES-SO-GE, RS/GE C 1 26) dispose que la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (ci-après : la HES-SO Genève) fait partie intégrante de la HES-SO (al. 1). La HES-SO Genève constitue une haute école au sens de la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale du 26 mai 2011 (al. 2).

L'art. 1 des statuts de la fondation "Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève" (HEM-CSMG ; ci-après : les statuts) du 26 janvier 2018 indique que ladite fondation a pour but l'exploitation d'une haute école de musique, conformément à la législation fédérale, intercantonale et cantonale relative aux Hautes écoles spécialisées, ainsi qu'à la réglementation intercantonale de la HES-SO.

Quant à elle, la HEM Campus Arc est une fondation de droit public rattachée à la recourante. Elle a été établie le 25 août 2008 par une convention liant le Canton de Genève à celui de Neuchâtel. En matière de gestion, le Canton de Neuchâtel est membre ordinaire du Conseil de fondation de la HEM-CSMG (art. 4 ; voir aussi l'art. 5 al. 5
SR 414.110.12 Convenzione del 1°/31 marzo 1909 fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia
Art. 5 - Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono.
des statuts de la fondation). A ce titre, il participe notamment à la désignation du responsable de site (art. 6). Il ressort donc de ce dispositif que le Canton de Neuchâtel est partie prenante à la gestion de la HEM-CSMG comme de la HEM Campus Arc.

4.3.2

4.3.2.1 Au sens du droit fédéral de la formation, la collectivité responsable est compétente et responsable pour l'organisation, la définition du mandat de prestation, de la stratégie et de la part qu'elle prend elle-même en charge au titre de collectivité responsable dans le financement de ses institutions du domaine des hautes écoles (cf. FF 2009 4067, 4108).

4.3.2.2 La Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO) prévoit que les cantons concluent avec la recourante une convention d'objectif quadriennale (art. 5 al. 1). Cette convention d'objectif contient les missions de la recourante, les axes de développement stratégique majeurs, le portefeuille de produits offerts, le plan financier et de développement, ainsi que les objectifs et leurs indicateurs de mesures (art. 5 al. 2). Le domaine suisse des hautes écoles est tributaire de plusieurs sources de financement (cf. Macheret, op. cit., p. 275). La recourante reçoit des financements des cantons membres et finance pour une part elle-même les hautes écoles membres qui la composent (art. 52 ss). Ses ressources proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions fédérales, des participations financières des cantons non-membres à teneur de l'Accord intercantonal sur les HES et de tiers (art. 52 al. 1). Les contributions cantonales comprennent : le forfait versé par les cantons/régions (5% du total), la contribution versée par chaque canton/région proportionnellement au nombre des étudiants dans la HES-SO (bien public, 50% du total) et la contribution versée par les cantons/régions sièges proportionnellement au nombre d'étudiants dans les hautes écoles cantonales (avantage de site, 45% du total) (art. 52 al. 2).

La convention conclue entre le Canton de Genève et celui de Neuchâtel règle les engagements réciproques des deux cantons en ce qui concerne la HEM Campus Arc (art. 1). Elle règle notamment l'organisation institutionnelle (art. 4 ss), l'organisation des études (art. 8 ss), les arrangements en matière de locaux et d'équipements (art. 14 ss) ainsi que le financement de cette unité décentralisée (art. 18 ss). La HEM Campus Arc est régie par les mêmes règles financières que les autres écoles de la recourante. Elle est financée par différents bailleurs de fonds dont les principaux sont le Canton de Neuchâtel, les autres cantons de la HES-SO et la Confédération (cf. rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 3 avril 2019 [19.007], p. 17). Selon ce rapport, les dépenses du canton liées à l'offre de formation en musique professionnelle représenteraient en moyenne 62,5% du financement de l'antenne neuchâteloise (rapport précité, p. 20). La Convention prévoit que la HEM-CSMG paie le loyer, encaisse la subvention fédérale y relative et encaisse les loyers supplétifs (art. 19 1er phr.). Le Canton de Neuchâtel prend à sa charge la différence entre le loyer effectif et les recettes encaissées par la HEM-CSMG (art. 19 2e phr. de la convention précitée). L'entretien des locaux est également à la charge du Canton de Neuchâtel (art. 15). Selon le rapport précité, les locaux coûteraient 523'178 francs par année au canton. La charge d'entretien se monterait quant à elle en moyenne à 108'000 francs par an (cf. rapport précité p. 21). Selon l'art. 21, les coûts de fonctionnement sont notamment couverts par le Canton de Neuchâtel. Selon le rapport, le canton participerait pour moitié aux charges de fonctionnement du site, c'est-à-dire en moyenne 2,2 millions de francs par année (rapport précité p. 19). La Convention prévoit que le personnel de la HEM Campus Arc soit affilié à la Caisse de pensions du Canton de Neuchâtel (art. 24). En 2014, la HEM Campus Arc a dû faire face à une forte augmentation de charges liées à la recapitalisation de la Caisse de pensions. Une provision a été constituée à cet effet et le Canton de Neuchâtel a dû assumer la différence par la couverture de déficit (cf. rapport précité p. 18). Selon le rapport, la couverture de déficit représenterait 37,5% du financement total de la HEM Campus Arc. Le Canton de Neuchâtel assumerait d'autres charges qui représenteraient en moyenne 15% du financement total de l'antenne (cf. rapport précité p. 20). Sous l'angle du financement, le Canton de Neuchâtel doit être vu comme collectivité responsable.

4.3.3 En conclusion, le Canton de Neuchâtel est membre de la convention à l'origine de la HES-SO, i.e. la recourante, et également de celle de la HEM Campus Arc. En tant que canton fondateur de la recourante, le Canton de Neuchâtel participe à l'organisation et au financement de cette dernière. Une partie des contributions versées à la recourante par le Canton de Neuchâtel sont redistribuées à la HEM Campus Arc. En sus, le Canton de Neuchâtel supporte notamment les coûts de fonctionnement et d'entretien de la HEM Campus Arc. Le Canton de Neuchâtel participe également à l'organisation de la HEM Campus Arc en tant que membre ordinaire du Conseil de fondation de la HEM-CSMG. Ce siège lui permet de participer à la désignation du responsable de site. Sous cet angle également, le Canton de Neuchâtel répond aux critères de compétence et de responsabilité décrits par le Conseil fédéral dans son message du 29 mai 2009.

4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le Canton de Neuchâtel est collectivité responsable au sens de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE.

4.5 La recourante ne conteste pas que le Canton de Neuchâtel soit propriétaire de l'immeuble sis [...], de sorte qu'il n'est pas nécessaire de traiter plus avant cette question.

4.6 Au vu du texte clair de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE, l'autorité inférieure était fondée à refuser la demande de participation aux frais locatifs déposée par la recourante.

5.

5.1

5.1.1 La recourante allègue que la décision de l'autorité inférieure du 6 novembre 2017 démontre un changement radical de pratique à compter du 1er janvier 2017. L'O-LEHE ne pouvant s'écarter des règles et principes ancrés dans la LEHE, la recourante soutient que l'application de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE ne pourrait avoir pour résultat de refuser des contributions qui jusqu'alors, aux mêmes conditions, ont toujours été acceptées. Elle considère que les contributions qui lui ont été accordées sur la base des anciennes directives auraient également dû lui être accordées suite à l'entrée en vigueur de l'O-LEHE.

5.1.2 L'autorité inférieure explique que le législateur a prévu une mise en vigueur différée pour certains articles de la LEHE. Alors que la LEHE est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les dispositions relatives au financement (art. 41
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 41 Spese che danno diritto ai sussidi - (art. 54 LPSU)
1    Hanno diritto ai sussidi gli affitti netti:
a  che comportano spese annuali ricorrenti di almeno 300 000 franchi;
b  di spazi adibiti a utilizzi che sono stati stabiliti per almeno cinque anni.
2    Le spese locative per i singoli edifici non possono essere cumulate.
à 44
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 44 Forfait per unità di superficie ed evoluzione dei tassi d'interesse - (art. 57 LPSU)
1    Le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo del forfait per unità di superficie. Il forfait è calcolato in base agli importi fissi per metro quadrato, moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi.
2    All'evoluzione dei tassi d'interesse si applica il tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni8.
) et aux contributions fédérales (art. 45
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 45 Aliquota di sussidio - (art. 56 LPSU)
à 61
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 61 Diritto di avvalersi del titolo di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore
1    Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design e sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti:
a  ingegnere SUP;
b  architetto SUP;
c  chimica SUP / chimico SUP;
d  economista aziendale SUP;
e  specialista SUP in informazione e documentazione;
f  informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP;
g  giurista d'impresa SUP;
h  designer SUP;
i  conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP;
j  infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP;
k  esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infermieristiche SUP;
l  levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP;
m  fisioterapista diplomata SUP / fisioterapista diplomato SUP;
n  ergoterapista diplomata SUP / ergoterapista diplomato SUP;
o  dietista diplomata SUP / dietista diplomato SUP;
p  specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.
2    Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata e linguistica applicata può avvalersi del rispettivo titolo protetto in virtù della decisione del 25 ottobre 200112 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE] del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).
3    Per diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore si intendono, ai sensi del presente articolo, i diplomi conseguiti secondo il diritto vigente:
a  prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 200513 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali; oppure
b  in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200414 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.
4    Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio.
5    Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH / Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP».
6    Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP in e restauro» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP».
) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en même temps que l'O-LEHE. Comme, ni la LEHE, ni l'O-LEHE ne prévoient de période transitoire pour l'application des nouvelles dispositions concernant les contributions aux investissements et les participations aux frais locatifs, ces dernières ont été immédiatement appliquées. Après avoir exposé les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017, l'autorité inférieure indique que c'est sur cette base que se fonde la décision du 6 novembre 2017.

5.2 Le principe de la suprématie de la loi implique l'obligation pour l'administration d'appliquer l'ensemble des normes juridiques qui la régissent (cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 621). En règle générale, on applique aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause ou qui doivent faire l'objet d'une évaluation juridique, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF B-5252/2014 du 27 juillet 2016 consid. 6.7.2 et les références citées). L'administration respecte et applique toute nouvelle loi dès son entrée en vigueur (cf. Milena Pirek, L'application du droit public dans le temps : la question du changement de loi, 2018, no 151 p. 64).

L'entrée en vigueur de la LEHE s'est faite en deux temps. Les dispositions concernant les organes et l'accréditation des hautes écoles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Les dispositions financières et celles relatives à la coordination sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 81 al. 3
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 81 - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
1    La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2    Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3    Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36-40), al finanziamento (cap. 7, art. 41-44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45-61) entrano in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni.
LEHE ; arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre 2014). La recourante ayant fait sa demande dans le courant de la même année, l'autorité inférieure avait l'obligation d'appliquer les dispositions de LEHE et de l'O-LEHE nouvellement entrées en vigueur.

5.3 L'art. 16d de l'ancienne ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées du 11 septembre 1996 (aOHES, RO 2014 4137 et RO 2002 1358), en lien avec les art. 18 al. 1 et 19 de l'ancienne loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RO 1996 2588, RO 2002 953 et RO 2005 4635) prévoyait la possibilité d'allouer des subventions aux coûts d'exploitation pour la location de locaux ou de bâtiments appartenant à des tiers. Cette subvention n'était allouée qu'à la condition que les locaux en question n'aient pas déjà été cofinancés en tant qu'investissement immobilier.

Sous le régime de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE, les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable ne donnent pas droit à une participation aux frais locatifs, mais une contribution aux investissements peut être allouée. Sous le régime de l'art. 16d al. 1 aOHES, les subventions aux coûts d'exploitation n'étaient pas allouées dans le cas où l'objet locatif appartenant à un tiers était déjà cofinancé en tant qu'investissement immobilier.

Il s'ensuit que le régime légal en matière de participation aux frais locatifs n'a pas changé, malgré les formulations très différentes. L'art. 16d
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
aOHES tout comme l'art. 42 let. a
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 42 Procedura - 1 Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
1    Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2    A tal fine esso si basa in particolare:
a  sui pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica;
b  sulla contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
c  sui piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
d  sui costi di riferimento;
e  sul numero di studenti previsto;
f  sul coordinamento della politica universitaria a livello nazionale.
LEHE aboutissent au même résultat : seule la location d'un local ou d'un bâtiment à un tiers donne droit à une participation aux frais locatifs. De plus, le message ne fait état d'un changement de régime que pour les hautes écoles universitaires qui jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne pouvaient recevoir aucune participation aux frais locatifs. Le message ne fait référence à aucun changement en la matière pour les hautes écoles (cf. FF 2009 4067, 4127).

5.4 L'autorité inférieure ne fournit aucune explication sur sa manière de traiter les demandes de participation aux frais locatifs. Le Tribunal peine donc à établir s'il y a véritablement eu un changement de pratique en cette matière. En raison de ce qui suit, cette question peut cependant rester ouverte.

5.5 Matériellement, la pratique administrative se définit dans le sens qu'elle exprime la manière dont une autorité administrative fait usage de son pouvoir d'appréciation (cf. Aurélie Gavillet, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, thèse, 2018, no 258). L'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la norme légale qu'elle s'apprête à appliquer lui laisse une certaine marge de manoeuvre (cf. Tanquerel, op. cit., p. 174 s.).

5.6 Il ressort de l'interprétation de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE que cette disposition ne laisse pas d'autre choix à l'autorité administrative que de refuser l'allocation de participations aux frais locatifs lorsque l'immeuble loué appartient à la collectivité responsable (consid. 3.2.4). L'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation dans l'application de cette norme. Les conditions de l'art. 42 let. a
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
O-LEHE étant remplies, l'autorité inférieure était tenue de refuser la participation aux frais locatifs (cf. consid. 5.1).

Ainsi, quand bien même y aurait-il eu changement de pratique, la décision prise par l'autorité inférieure correspond au sens de la loi en vigueur et est donc justifiée (cf. arrêts du TF 4A_446/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1.2, 4A_210/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.3 et 2C_943/2017 du 17 juillet 2019 consid. 4.5.5 ; arrêt du TAF A-4913/2013 du 23 octobre 2014 consid. 5.2.8.2 et la jurisprudence citée ; Dubey/Zufferey, op. cit., no 686). L'intérêt d'une application correcte de la loi prime celui de la sécurité du droit (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, no 593).

5.7 Le principe de la bonne foi exige que l'administré puisse se fier aux assurances et attentes créées par le comportement de l'administration. Dans ce sens, le principe de la bonne foi est étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 135 V 201 consid. 6.2 ; Tanquerel, op. cit., no 568). La recourante ne bénéficiait de la part de l'autorité inférieure d'aucune garantie de recevoir une participation aux frais locatifs. L'octroi des contributions fédérales est soumis à décision (art. 3 al. 2
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 3 Presentazione della domanda e decisione - (art. 46 LPSU)
1    Gli enti responsabili delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici presentano al DEFR una domanda di diritto ai sussidi.
2    Su proposta del DEFR, il Consiglio federale si pronuncia mediante decisione formale in merito al diritto ai sussidi.
O-LEHE en lien avec l'art. 46
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 46 Decisione - 1 Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
1    Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2    Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.
LEHE et l'art. 47 al. 1
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 47 Assegnazione dei sussidi - (art. 58 LPSU)
1    La SEFRI assegna i sussidi per le spese locative mediante decisione formale.
2    Con la prima assegnazione sono stabiliti:
a  l'oggetto locativo;
b  l'inizio del diritto al sussidio;
c  eventuali condizioni e oneri.
3    La superficie computabile è ridefinita ogni anno.
O-LEHE en lien avec l'art. 58
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 58 Decisione - 1 Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative.
1    Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative.
2    Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.
LEHE). Il ressort des pièces fournies par la recourante que chaque année une nouvelle demande est déposée. Chaque année, l'autorité administrative examine la demande et, selon les limites des crédits autorisés, décide d'allouer ou non la contribution (art. 47 al. 1
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
1    Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
a  sussidi di base;
b  sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative;
c  sussidi vincolati a progetti.
2    Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti.
3    La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione.
LEHE, 40 al. 1 et 18 O-LEHE). La demande de contribution faisant chaque année l'objet d'un nouvel examen, la recourante ne pouvait de bonne foi déduire des années précédentes une quelconque garantie à l'octroi de participations aux frais locatifs. En cas de changement de pratique, le principe de la bonne foi impose certes aux autorités d'avertir à temps les particuliers si la nouvelle pratique porte une atteinte irrémédiable à un droit de procédure (cf. François Bellanger, Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, OREF, Les procédures en droit fiscal, 2e éd. 2005, p. 61 ss, p. 134). Toujours dans l'hypothèse où l'on serait bien en face d'un changement de pratique, l'autorité inférieure n'aurait certes pas procédé à un avertissement préalable ; cela n'aurait toutefois nullement empêché le recourante de former recours contre le rejet de sa demande (cf. ATF 101 Ia 369 consid. 2).

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

7.

7.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 9'000 francs. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée durant l'instruction.

7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cart. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas droit non plus (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF).

8.
Selon l'art. 83 let. k
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher la question de savoir si les contributions pour les frais locatifs au sens de la LEHE appartenaient ou non à cette catégorie, de sorte que le présent arrêt comprend des voies de droit.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 9'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée durant l'instruction.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, à Berne (acte judiciaire).

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition : 20 décembre 2019
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-6928/2017
Data : 17. dicembre 2019
Pubblicato : 27. dicembre 2019
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Scuola - Scienza - Cultura
Oggetto : Demande de participation aux frais locatifs selon la LEHE


Registro di legislazione
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
63a 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
164 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
170 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 170 Verifica dell'efficacia - L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.
182 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LPSU: 1 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 1 Scopo e oggetto - 1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.
1    La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.
2    A tal fine, la presente legge crea le basi per:
a  il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni;
b  la garanzia della qualità e l'accreditamento;
c  il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;
d  la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
e  la concessione dei sussidi federali.
3 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
a  creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
b  creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
c  promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
d  elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
e  garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
f  unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
g  finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
h  provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
i  prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.
5 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti - 1 La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.
1    La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.
2    Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici.
16d  30 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 30 Condizioni per l'accreditamento istituzionale - 1 L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1    L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a  la scuola universitaria o l'istituto accademico dispone di un sistema di garanzia della qualità che assicura:
a1  l'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale,
a2  l'osservanza delle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 23, 24 o 25 e, a seconda dei casi, dei principi concernenti la struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali di cui all'articolo 26,
a3  un'organizzazione e una direzione efficienti,
a4  adeguati diritti di partecipazione ai loro membri,
a5  la promozione delle pari opportunità e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo nell'adempimento dei suoi compiti,
a6  l'adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico,
a7  la possibilità di verificare se l'istituto adempie il suo mandato;
b  le università, i PF e le scuole universitarie professionali offrono un insegnamento, una ricerca e servizi in più discipline o settori di studio;
c  le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentano le garanzie per un esercizio duraturo.
2    Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accreditamento.10 A tal fine tiene conto delle particolarità e dell'autonomia delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.
36 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
1    Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.
2    Il coordinamento comprende:
a  la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine;
b  la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.
3    La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario.
41 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
1    La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2    Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3    Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.
4    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.
42 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 42 Procedura - 1 Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
1    Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2    A tal fine esso si basa in particolare:
a  sui pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica;
b  sulla contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
c  sui piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
d  sui costi di riferimento;
e  sul numero di studenti previsto;
f  sul coordinamento della politica universitaria a livello nazionale.
43 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 43 Condizioni quadro finanziarie - L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a ciascun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
45 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 45 Condizioni - 1 La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:
1    La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:
a  hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;
b  offrono servizi pubblici d'insegnamento; e
c  rappresentano un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti.
2    La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici se:
a  hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;
b  offrono servizi pubblici d'insegnamento;
c  la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e
d  svolgono compiti che rientrano nell'interesse della politica universitaria e si integrano nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie.
3    Sono considerati pubblici i servizi di formazione:
a  che rispondono a un interesse generale;
b  che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e
c  i cui curricola o diplomi sono definiti nell'ambito della politica pubblica in materia di formazione.
46 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 46 Decisione - 1 Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
1    Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2    Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.
47 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
1    Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
a  sussidi di base;
b  sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative;
c  sussidi vincolati a progetti.
2    Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti.
3    La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione.
54 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 54 Impiego previsto ed eccezioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
1    I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.
2    Non sono concessi sussidi per:
a  l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni;
b  la manutenzione degli edifici;
c  tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale.
3    Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative.
55 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
1    I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a  genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
b  risponde a principi economici;
c  soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
d  soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
e  soddisfa le esigenze dei disabili.
2    I sussidi per le spese locative sono concessi se:
a  l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
b  l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
c  l'utilizzo risponde a principi economici;
d  l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
e  l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
f  l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
58 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 58 Decisione - 1 Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative.
1    Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative.
2    Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.
67 
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 67 Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza.
81
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università
LPSU Art. 81 - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
1    La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2    Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3    Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36-40), al finanziamento (cap. 7, art. 41-44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45-61) entrano in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni.
LSUP: 1
LSu: 1 
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
1    La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
a  siano sufficientemente motivati;
b  conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
c  siano concessi uniformemente ed equamente;
d  siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
e  ...
2    La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.
3
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
1    Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
2    Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento:
a  di compiti prescritti dal diritto federale;
b  di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
48 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
83 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
OAU: 3 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 3 Presentazione della domanda e decisione - (art. 46 LPSU)
1    Gli enti responsabili delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici presentano al DEFR una domanda di diritto ai sussidi.
2    Su proposta del DEFR, il Consiglio federale si pronuncia mediante decisione formale in merito al diritto ai sussidi.
29 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 29 Domanda - (art. 58 LPSU)
1    L'ente responsabile della scuola universitaria o l'istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI.
2    Per quanto riguarda le scuole universitarie con più enti responsabili, questi ultimi designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI.
40 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 40 Principio e spese locative che danno diritto ai sussidi - (art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 2 LPSU)
1    I sussidi per le spese locative sono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per l'affitto netto annuo, escluse le spese accessorie di ogni volume delimitato a sé stante.
2    Danno diritto ai sussidi le spese per l'affitto, qualora gli edifici siano destinati ai settori di cui all'articolo 19 capoverso 1.
41 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 41 Spese che danno diritto ai sussidi - (art. 54 LPSU)
1    Hanno diritto ai sussidi gli affitti netti:
a  che comportano spese annuali ricorrenti di almeno 300 000 franchi;
b  di spazi adibiti a utilizzi che sono stati stabiliti per almeno cinque anni.
2    Le spese locative per i singoli edifici non possono essere cumulate.
42 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per:
a  gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b  l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c  l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
43 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 43 Inizio del diritto ai sussidi
1    Il diritto ai sussidi inizia:
a  se il rapporto di locazione esiste già al momento della presentazione della domanda, dalla presentazione in forma completa;
b  se viene istituito un nuovo rapporto di locazione, dall'inizio della locazione stabilito nel contratto e dall'utilizzo secondo l'articolo 40 capoverso 2.
2    Se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno, il diritto ai sussidi inizia a partire dall'anno civile successivo.
3    L'inizio del diritto ai sussidi è definito nella decisione di assegnazione.
44 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 44 Forfait per unità di superficie ed evoluzione dei tassi d'interesse - (art. 57 LPSU)
1    Le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo del forfait per unità di superficie. Il forfait è calcolato in base agli importi fissi per metro quadrato, moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi.
2    All'evoluzione dei tassi d'interesse si applica il tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni8.
45 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 45 Aliquota di sussidio - (art. 56 LPSU)
47 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 47 Assegnazione dei sussidi - (art. 58 LPSU)
1    La SEFRI assegna i sussidi per le spese locative mediante decisione formale.
2    Con la prima assegnazione sono stabiliti:
a  l'oggetto locativo;
b  l'inizio del diritto al sussidio;
c  eventuali condizioni e oneri.
3    La superficie computabile è ridefinita ogni anno.
61 
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 61 Diritto di avvalersi del titolo di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore
1    Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design e sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti:
a  ingegnere SUP;
b  architetto SUP;
c  chimica SUP / chimico SUP;
d  economista aziendale SUP;
e  specialista SUP in informazione e documentazione;
f  informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP;
g  giurista d'impresa SUP;
h  designer SUP;
i  conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP;
j  infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP;
k  esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infermieristiche SUP;
l  levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP;
m  fisioterapista diplomata SUP / fisioterapista diplomato SUP;
n  ergoterapista diplomata SUP / ergoterapista diplomato SUP;
o  dietista diplomata SUP / dietista diplomato SUP;
p  specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.
2    Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata e linguistica applicata può avvalersi del rispettivo titolo protetto in virtù della decisione del 25 ottobre 200112 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE] del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).
3    Per diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore si intendono, ai sensi del presente articolo, i diplomi conseguiti secondo il diritto vigente:
a  prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 200513 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali; oppure
b  in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200414 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.
4    Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio.
5    Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH / Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP».
6    Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP in e restauro» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP».
64
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
O-LPSU Art. 64 - Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli sul diritto ai sussidi, sul calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e sulla procedura di presentazione delle domande relative ai sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative.
OSCU: 22
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base
OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
1    Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate.
2    La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri.
3    Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati.
4    I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
SR 414.110.12: 5
TS-TAF: 2 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
101-IA-369 • 120-IB-142 • 128-II-34 • 129-II-160 • 130-V-445 • 133-II-331 • 134-I-322 • 135-V-201 • 136-I-29 • 136-V-24 • 137-III-217 • 138-II-398 • 140-I-218 • 141-II-169 • 141-V-530 • 141-V-688 • 142-V-26
Weitere Urteile ab 2000
2C_744/2014 • 2C_943/2017 • 4A_210/2018 • 4A_446/2018
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
1995 • aiuto finanziario • amministrazione delle prestazioni • anticipo delle spese • applicazione del diritto • attività amministrativa • atto di ricorso • atto giudiziario • atto legislativo • aumento • autorità amministrativa • autorità inferiore • autorizzazione o approvazione • avente diritto • avviso • budget • bus • calcolo • campo d'applicazione • cancelliere • carta geografica • compera e vendita • compito di diritto pubblico • comunicazione • concordato • condizione • confederazione • coniuge • conservatorio • consiglio di fondazione • consiglio di stato • consiglio federale • contribuzione alle spese • corporazione di diritto pubblico • costituzionalità • costituzione federale • decisione • delega di competenza • delega legislativa • dipartimento federale • direttiva • direttore • diritto costituzionale • diritto federale • diritto formale • diritto materiale • diritto pubblico • diritto tributario • disposizione d'esecuzione • dottrina • duplica • durata • edificio e impianto • entrata in vigore • esaminatore • estensione • finanziamento • forma e contenuto • ginevra • indicazione dei rimedi giuridici • informazione • intercantonale • istituto superiore di qualificazione professionale • istituto universitario • la posta • legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità • legge federale sulla procedura amministrativa • legge formale • legge sul tribunale amministrativo federale • legittimazione ricorsuale • limitazione • lingua ufficiale • locazione • losanna • luogo • mandato di prestazioni • materiale • membro di una comunità religiosa • menzione • mezzo di prova • mezzo giuridico • modifica • modificazione della prassi • musica • neuchâtel • norma • notizie • nuova domanda • nuovo esame • ordinante • ordinanza • organizzazione dello stato e amministrazione • parlamento • parte costitutiva • partecipazione o collaborazione • perequazione finanziaria • periodo transitorio • petizione • piano settoriale • potere d'apprezzamento • potere esecutivo • potere legislativo • prassi giudiziaria e amministrativa • principio costituzionale • principio della buona fede • procedura amministrativa • progetto di legge • proporzionalità • protezione dell'ambiente • punto essenziale • rappresentanza diplomatica • registro fondiario • ricorso in materia di diritto pubblico • ripartizione dei compiti • salario • scienza e ricerca • segreteria di stato • separazione dei poteri • sicurezza del diritto • situazione finanziaria • spese • svizzera • tennis • termine ricorsuale • titolo • trattato tra cantone e stato estero • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • utile • valore litigioso
BVGE
2016/29 • 2011/15 • 2009/6
BVGer
A-1405/2014 • A-1754/2017 • A-2852/2018 • A-3766/2018 • A-4913/2013 • A-5414/2012 • A-5777/2013 • B-1773/2012 • B-5252/2014 • B-5820/2015 • B-5982/2014 • B-5983/2014 • B-6928/2017
AS
AS 2014/4137 • AS 2005/4635 • AS 2002/953 • AS 2002/1358 • AS 1996/2588
FF
1987/I/369 • 2009/4067 • 2009/4178
RDAF
2001 93