SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
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1 | I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
a | genera spese superiori a cinque milioni di franchi; |
b | risponde a principi economici; |
c | soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
d | soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
e | soddisfa le esigenze dei disabili. |
2 | I sussidi per le spese locative sono concessi se: |
a | l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi; |
b | l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni; |
c | l'utilizzo risponde a principi economici; |
d | l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
e | l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
f | l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
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1 | I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
a | genera spese superiori a cinque milioni di franchi; |
b | risponde a principi economici; |
c | soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
d | soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
e | soddisfa le esigenze dei disabili. |
2 | I sussidi per le spese locative sono concessi se: |
a | l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi; |
b | l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni; |
c | l'utilizzo risponde a principi economici; |
d | l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
e | l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
f | l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
|
1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 1 Scopo e oggetto - 1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
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1 | La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
2 | A tal fine, la presente legge crea le basi per: |
a | il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni; |
b | la garanzia della qualità e l'accreditamento; |
c | il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici; |
d | la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
e | la concessione dei sussidi federali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: |
|
a | creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; |
b | creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso; |
c | promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca; |
d | elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione; |
e | garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie; |
f | unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi; |
g | finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni; |
h | provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
i | prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: |
|
a | creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; |
b | creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso; |
c | promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca; |
d | elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione; |
e | garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie; |
f | unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi; |
g | finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni; |
h | provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
i | prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
|
1 | La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
2 | Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. |
3 | Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico. |
4 | Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: |
|
1 | Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: |
a | sussidi di base; |
b | sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative; |
c | sussidi vincolati a progetti. |
2 | Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti. |
3 | La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 45 Condizioni - 1 La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che: |
|
1 | La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che: |
a | hanno ottenuto un accreditamento istituzionale; |
b | offrono servizi pubblici d'insegnamento; e |
c | rappresentano un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti. |
2 | La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici se: |
a | hanno ottenuto un accreditamento istituzionale; |
b | offrono servizi pubblici d'insegnamento; |
c | la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e |
d | svolgono compiti che rientrano nell'interesse della politica universitaria e si integrano nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie. |
3 | Sono considerati pubblici i servizi di formazione: |
a | che rispondono a un interesse generale; |
b | che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e |
c | i cui curricola o diplomi sono definiti nell'ambito della politica pubblica in materia di formazione. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 54 Impiego previsto ed eccezioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari. |
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1 | I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari. |
2 | Non sono concessi sussidi per: |
a | l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni; |
b | la manutenzione degli edifici; |
c | tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale. |
3 | Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
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1 | I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
a | genera spese superiori a cinque milioni di franchi; |
b | risponde a principi economici; |
c | soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
d | soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
e | soddisfa le esigenze dei disabili. |
2 | I sussidi per le spese locative sono concessi se: |
a | l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi; |
b | l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni; |
c | l'utilizzo risponde a principi economici; |
d | l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
e | l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
f | l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
|
1 | I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
a | genera spese superiori a cinque milioni di franchi; |
b | risponde a principi economici; |
c | soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
d | soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
e | soddisfa le esigenze dei disabili. |
2 | I sussidi per le spese locative sono concessi se: |
a | l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi; |
b | l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni; |
c | l'utilizzo risponde a principi economici; |
d | l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
e | l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
f | l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 55 Condizioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
|
1 | I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: |
a | genera spese superiori a cinque milioni di franchi; |
b | risponde a principi economici; |
c | soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
d | soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
e | soddisfa le esigenze dei disabili. |
2 | I sussidi per le spese locative sono concessi se: |
a | l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi; |
b | l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni; |
c | l'utilizzo risponde a principi economici; |
d | l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie; |
e | l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e |
f | l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 40 Principio e spese locative che danno diritto ai sussidi - (art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 2 LPSU) |
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1 | I sussidi per le spese locative sono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per l'affitto netto annuo, escluse le spese accessorie di ogni volume delimitato a sé stante. |
2 | Danno diritto ai sussidi le spese per l'affitto, qualora gli edifici siano destinati ai settori di cui all'articolo 19 capoverso 1. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 43 Inizio del diritto ai sussidi - 1 Il diritto ai sussidi inizia: |
|
1 | Il diritto ai sussidi inizia: |
a | se il rapporto di locazione esiste già al momento della presentazione della domanda, dalla presentazione in forma completa; |
b | se viene istituito un nuovo rapporto di locazione, dall'inizio della locazione stabilito nel contratto e dall'utilizzo secondo l'articolo 40 capoverso 2. |
2 | Se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno, il diritto ai sussidi inizia a partire dall'anno civile successivo. |
3 | L'inizio del diritto ai sussidi è definito nella decisione di assegnazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
|
1 | Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
2 | Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 54 Impiego previsto ed eccezioni - 1 I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari. |
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1 | I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari. |
2 | Non sono concessi sussidi per: |
a | l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni; |
b | la manutenzione degli edifici; |
c | tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale. |
3 | Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 67 Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
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1 | La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
2 | Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. |
3 | Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico. |
4 | Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
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1 | La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
2 | Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. |
3 | Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico. |
4 | Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: |
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1 | Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: |
a | sussidi di base; |
b | sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative; |
c | sussidi vincolati a progetti. |
2 | Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti. |
3 | La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
|
1 | La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
2 | Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. |
3 | Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico. |
4 | Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 170 Verifica dell'efficacia - L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
|
1 | La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
a | siano sufficientemente motivati; |
b | conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; |
c | siano concessi uniformemente ed equamente; |
d | siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; |
e | ... |
2 | La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 3 Obiettivi - Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: |
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a | creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; |
b | creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso; |
c | promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca; |
d | elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione; |
e | garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie; |
f | unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi; |
g | finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni; |
h | provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
i | prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 41 - 1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
|
1 | La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. |
2 | Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. |
3 | Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico. |
4 | Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
|
1 | La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
a | siano sufficientemente motivati; |
b | conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; |
c | siano concessi uniformemente ed equamente; |
d | siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; |
e | ... |
2 | La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 64 - Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli sul diritto ai sussidi, sul calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e sulla procedura di presentazione delle domande relative ai sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative. |
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate. |
|
1 | Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate. |
2 | La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri. |
3 | Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati. |
4 | I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative. |
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate. |
|
1 | Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate. |
2 | La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri. |
3 | Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati. |
4 | I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative. |
SR 414.201.1 Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU) - Ordinanza sui sussidi di base OSCU Art. 22 Investimenti in oggetti locativi - 1 Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate. |
|
1 | Se gli aventi diritto ai sussidi investono in oggetti locativi, possono essere concessi sia sussidi per gli investimenti edilizi sia sussidi per le spese locative. È necessario presentare due domande separate. |
2 | La SEFRI delimita nel caso specifico i sussidi per gli investimenti edilizi da quelli per le spese locative e coordina l'elaborazione delle domande riguardanti gli uni e gli altri. |
3 | Se la durata del contratto di locazione è inferiore alla durata di utilizzo di cui all'articolo 41 capoverso 1 lettera b O-LPSU, i sussidi per gli investimenti edilizi non sono versati. |
4 | I sussidi per gli investimenti edilizi sono detratti dai sussidi annuali per le spese locative. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. |
|
1 | Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. |
2 | Il coordinamento comprende: |
a | la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine; |
b | la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili. |
3 | La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 43 Condizioni quadro finanziarie - L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a ciascun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
|
a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. |
|
1 | Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. |
2 | Il coordinamento comprende: |
a | la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine; |
b | la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili. |
3 | La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 43 Condizioni quadro finanziarie - L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a ciascun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 29 Domanda - (art. 58 LPSU) |
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1 | L'ente responsabile della scuola universitaria o l'istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI. |
2 | Per quanto riguarda le scuole universitarie con più enti responsabili, questi ultimi designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 29 Domanda - (art. 58 LPSU) |
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1 | L'ente responsabile della scuola universitaria o l'istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI. |
2 | Per quanto riguarda le scuole universitarie con più enti responsabili, questi ultimi designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti - 1 La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
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1 | La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 30 Condizioni per l'accreditamento istituzionale - 1 L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
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1 | L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
a | la scuola universitaria o l'istituto accademico dispone di un sistema di garanzia della qualità che assicura: |
a1 | l'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale, |
a2 | l'osservanza delle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 23, 24 o 25 e, a seconda dei casi, dei principi concernenti la struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali di cui all'articolo 26, |
a3 | un'organizzazione e una direzione efficienti, |
a4 | adeguati diritti di partecipazione ai loro membri, |
a5 | la promozione delle pari opportunità e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo nell'adempimento dei suoi compiti, |
a6 | l'adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico, |
a7 | la possibilità di verificare se l'istituto adempie il suo mandato; |
b | le università, i PF e le scuole universitarie professionali offrono un insegnamento, una ricerca e servizi in più discipline o settori di studio; |
c | le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentano le garanzie per un esercizio duraturo. |
2 | Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accreditamento.10 A tal fine tiene conto delle particolarità e dell'autonomia delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 36 Principi - 1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. |
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1 | Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. |
2 | Il coordinamento comprende: |
a | la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a-g e delle misure trasversali necessarie a tal fine; |
b | la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili. |
3 | La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.110.12 Convenzione del 1°/31 marzo 1909 fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia Art. 5 - Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 41 Spese che danno diritto ai sussidi - (art. 54 LPSU) |
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1 | Hanno diritto ai sussidi gli affitti netti: |
a | che comportano spese annuali ricorrenti di almeno 300 000 franchi; |
b | di spazi adibiti a utilizzi che sono stati stabiliti per almeno cinque anni. |
2 | Le spese locative per i singoli edifici non possono essere cumulate. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 44 Forfait per unità di superficie ed evoluzione dei tassi d'interesse - (art. 57 LPSU) |
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1 | Le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo del forfait per unità di superficie. Il forfait è calcolato in base agli importi fissi per metro quadrato, moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi. |
2 | All'evoluzione dei tassi d'interesse si applica il tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni8. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 45 Aliquota di sussidio - (art. 56 LPSU) |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 61 Diritto di avvalersi del titolo di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore - 1 Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design e sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti: |
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1 | Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design e sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti: |
a | ingegnere SUP; |
b | architetto SUP; |
c | chimica SUP / chimico SUP; |
d | economista aziendale SUP; |
e | specialista SUP in informazione e documentazione; |
f | informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP; |
g | giurista d'impresa SUP; |
h | designer SUP; |
i | conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP; |
j | infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP; |
k | esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infermieristiche SUP; |
l | levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP; |
m | fisioterapista diplomata SUP / fisioterapista diplomato SUP; |
n | ergoterapista diplomata SUP / ergoterapista diplomato SUP; |
o | dietista diplomata SUP / dietista diplomato SUP; |
p | specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP. |
2 | Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata e linguistica applicata può avvalersi del rispettivo titolo protetto in virtù della decisione del 25 ottobre 200112 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE] del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali). |
3 | Per diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore si intendono, ai sensi del presente articolo, i diplomi conseguiti secondo il diritto vigente: |
a | prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 200513 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali; oppure |
b | in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200414 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali. |
4 | Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio. |
5 | Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH / Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP». |
6 | Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP in e restauro» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 81 - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
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1 | La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
2 | Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. |
3 | Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36-40), al finanziamento (cap. 7, art. 41-44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45-61) entrano in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 42 Procedura - 1 Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. |
|
1 | Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. |
2 | A tal fine esso si basa in particolare: |
a | sui pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica; |
b | sulla contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici; |
c | sui piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici; |
d | sui costi di riferimento; |
e | sul numero di studenti previsto; |
f | sul coordinamento della politica universitaria a livello nazionale. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi - Non danno diritto ai sussidi le spese per: |
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a | gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie; |
b | l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue; |
c | l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 3 Presentazione della domanda e decisione - (art. 46 LPSU) |
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1 | Gli enti responsabili delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici presentano al DEFR una domanda di diritto ai sussidi. |
2 | Su proposta del DEFR, il Consiglio federale si pronuncia mediante decisione formale in merito al diritto ai sussidi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 46 Decisione - 1 Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. |
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1 | Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. |
2 | Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 47 Assegnazione dei sussidi - (art. 58 LPSU) |
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1 | La SEFRI assegna i sussidi per le spese locative mediante decisione formale. |
2 | Con la prima assegnazione sono stabiliti: |
a | l'oggetto locativo; |
b | l'inizio del diritto al sussidio; |
c | eventuali condizioni e oneri. |
3 | La superficie computabile è ridefinita ogni anno. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 58 Decisione - 1 Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative. |
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1 | Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative. |
2 | Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 47 Generi di sussidi - 1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: |
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1 | Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: |
a | sussidi di base; |
b | sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative; |
c | sussidi vincolati a progetti. |
2 | Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti. |
3 | La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |