Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1841/2019
Urteil vom 16. Dezember 2019
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Besetzung Richter Pascal Richard, Richter Ronald Flury,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
X._______,
Parteien vertreten durchDr. iur. Luca Tenchio, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen BLV,
Internationales (INT),
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Artenschutz;
Gegenstand
Beschlagnahme eines Schals mit Wolle der Tibet-Antilope; Einsprache-Entscheid [...] vom 15. März 2019.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 28. Dezember 2018, bei der Einreise von Italien in die Schweiz am Grenzübergang (...), wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin einen Schal trug, der Fasern der Tibetantilope (Pantholops hodsgsonii) enthält (auch Shahtoosh genannt). Der Schal wurde zu Handen der Vorinstanz sichergestellt.
A.b Mit italienischsprachiger Verfügung [...] vom 4. Januar 2019 ordnete die Vorinstanz die vorsorgliche Beschlagnahme des Schals an und gewährte der Beschwerdeführerin eine Frist von 30 Tagen, um Belege für den Nachweis des rechtmässigen Ursprungs bzw. Erwerbs des Schals einzureichen. Ausserdem wurden der Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 120.- auferlegt. Am 8. Januar 2019 wurde die genannte Verfügung aufgehoben und mit der inhaltlich gleichen Verfügung [...] vom 8. Januar 2019 ersetzt.
A.c Gegen die Verfügung [...] erhob die Beschwerdeführerin am 21. Januar 2019 Einsprache in italienischer Sprache bei der Vorinstanz und beantragte insbesondere deren Aufhebung sowie die Herausgabe des Schals und die Ausstellung einer Vorerwerbsbescheinigung. Im Wesentlichen machte die Beschwerdeführerin unter Beilage diverser Beweismittel geltend, beim vorsorglich beschlagnahmten Schal handle es sich um ein Vorerwerbsexemplar zum persönlichen Gebrauch, der keiner Bewilligungspflicht unterliege.
A.d Mit Einsprache-Entscheid in italienischer Sprache vom 15. März 2019 wies die Vorinstanz die Einsprache der Beschwerdeführerin ab. Zur Begründung führte sie in erster Linie an, die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Belege seien für einen direkten Nachweis des rechtmässigen Erwerbs des Schals nicht geeignet. Vielmehr lasse sich diesen nur entnehmen, dass die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin, welche ihr den Schal zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt habe, zwischen 1960 und 1980 nach Indien gereist sei. Aus diesem Grund könne keine Vorerwerbsbescheinigung ausgestellt werden.
B.
Gegen diesen Einsprache-Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 17. April 2019 Beschwerde in deutscher Sprache beim Bundesverwaltungsgericht. Neben der Gutheissung der Beschwerde und der Aufhebung des angefochtenen Einsprache-Entscheids sowie des Entscheids [...] vom 8. Januar 2019 der Vorinstanz beantragt die Beschwerdeführerin, es sei festzustellen, dass der Schal einen nicht vom CITES-Übereinkommen geschützten Gegenstand gemäss dessen Art. VII Abs. 3 sowie Art. 22 Abs. 5
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, der streitbetroffene Schal, den ihre Schwiegermutter vor 1973 in Indien erworben, nach Italien eingeführt und ihr zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1994 geschenkt habe, stelle einen Gegenstand zum privaten Gebrauch dar, der gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva - Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile. |
Die Beschwerdeführerin stellt sich ferner auf den Standpunkt, beim Nachweis des rechtmässigen Verkehrs für Exemplare, die im Vorerwerb erworben worden seien, seien sämtliche Beweismittel im Sinne von Art. 4 Abs. 2 und 3 der CITES-Kontrollverordnung (vgl. infra E. 4.3 ff.) zuzulassen und es gebe keine Beweismittelbeschränkung. Unter Berücksichtigung, dass von persönlichen Gebrauchsgegenständen, die in den 60er Jahren erworben worden seien, keine Kauf-Quittungen und/oder Schenkungsbelege mehr vorliegen dürften, sei die Vorinstanz unrechtmässig, überspitzt formalistisch und beweisstreng vorgegangen, soweit sie im angefochtenen Entscheid festgestellt habe, dass kein direkter Beweis für den legalen Erwerb erbracht worden sei. Zur Untermauerung ihrer Beschwerde reicht die Beschwerdeführerin diverse Beilagen ein (vgl. infra E. 4.5.2 ff. und 4.7.1 ff.). Für den Fall der Bestreitung des Sachverhalts bzw. dass dies für angebracht erachtet wird, stellt die Beschwerdeführerin diverse Beweisanträge auf Befragung der Beschwerdeführerin bzw. Drittpersonen sowie auf Einvernahmen von Drittpersonen als Zeugen, unter Produktionsvorbehalt weiterer Beweismittel und Beweise.
C.
Auf entsprechender gerichtlicher Aufforderung hin reichte die Beschwerdeführerin am 26. April 2019 die angefochtene Verfügung vom 15. März 2019 nach.
D.
Mit Stellungnahme vom 5. Juni 2019 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde.
Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass der beschlagnahmte Schal einen Gegenstand zum persönlichen Gebrauch darstelle und grundsätzlich keiner Bewilligungspflicht unterstehe. Um die Ausnahmebestimmung beanspruchen zu können, sei zusätzlich der Nachweis erforderlich, dass der Schal rechtmässigen Ursprungs sei. Bei den in Anhang I des CITES-Übereinkommens gelisteten Arten seien höhere Anforderungen an die Nachweispflicht zu stellen. Diesbezüglich hält die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest, wonach die mit der Einsprache eingereichten Beweismittel keinen direkten Nachweis dafür erbringen könnten, dass der Schal vor Inkraftsetzung des CITES-Übereinkommens erworben worden sei. Daran vermöge selbst das neu ins Recht gelegte Schreiben einer langjährigen Freundin der ursprünglichen Erwerberin und Schwiegermutter der Beschwerdeführerin vom 15. April 2019 (Beschwerdebeilage 11) nichts zu ändern. Unter Berücksichtigung, dass die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin gemäss den beschwerdeführerischen Angaben in den 60er- bis 80er-Jahren diverse Reisen nach Indien unternommen und zahlreiche Shahtoosh-Schals in die Schweiz eingeführt habe und in Anbetracht eines mutmasslich 50 Jahre zurückliegenden Vorfalls erscheine fraglich, dass sich die neu eingereichten Aussagen wirklich auf den vorliegend vorläufig beschlagnahmten Schal und nicht auf einen anderen bezögen. Vielmehr könnten solche Aussagen nicht genügend eindeutig und sicher dem betroffenen Schal zugeordnet werden. Folglich sei die Wahrscheinlichkeit, dass es sich beim beschlagnahmten Schal um einen nach 1979 erworbenen Schal handle, als hoch anzusehen. Deshalb sei die Beschlagnahme gerechtfertigt und dem Antrag auf Ausstellung einer Vorerwerbsbescheinigung könne nicht entsprochen werden.
E.
Mit Verfügung vom 12. Juni 2019 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass von Amtes wegen kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei, unter Vorbehalt allfälliger Instruktionsanordnungen und Parteieingaben.
F.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 13. Juni 2019 (Posteingang: 17. Juni 2019) äussert sich die Beschwerdeführerin zu Ziff. 9 und 12 der Stellungnahme der Vorinstanz. Hinsichtlich der Würdigung der Befragung durch die Zollbehörde gemäss Beilage 5 der Vernehmlassung («Foglio supplementare al verbale di constatazione») wirft sie der Vorinstanz eine willkürliche Sachverhaltsdarstellung vor, da die Beschwerdeführerin bei jener Gelegenheit nicht vorgetragen habe, dass sie nicht wisse, wo und wann der Schal gekauft worden sei. Im Weiteren hält die Beschwerdeführerin an ihrer Meinung fest, wonach sämtliche durch sie vorgebrachten (und teils noch allenfalls abzunehmenden) Beweismittel mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schluss zulassen, dass der Schal vor 1979 erworben worden sei und ein Vorerwerbsexemplar darstelle.
G.
Mit Stellungnahme vom 9. Juli 2019 schliesst die Vorinstanz erneut auf Abweisung der Beschwerde und weist die Argumentation der Beschwerdeführerin unter Hinweis auf ihre Stellungnahme vom 5. Juni 2019 zurück.
H.
Am 13. Juli 2019 reicht die Beschwerdeführerin eine weitere unaufgeforderte Eingabe ein, welche der Vorinstanz am 17. Juli 2019 zur Kenntnis gebracht wurde. Insbesondere geht sie davon aus, dass für die Annahme der Vorinstanz, wonach bei den im Anhang I des CITES-Übereinkommens aufgelisteten Exemplaren an den Nachweis des Vorerwerbs besonders hohe Anforderungen zu stellen seien, keine gesetzliche Grundlage bestehe. Vielmehr sei auf die «normalen» Beweiswürdigungsregeln abzustellen.
I.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E.1 m.H.).
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
Die Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung und hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist durch den Einsprache-Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist damit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.2
1.2.1 Der Rechtsschutz im Bereich Artenschutz richtet sich grundsätzlich nach den allgemeinen Vorschriften der Bundesverwaltungsrechtspflege, doch unterliegen Verfügungen der Vorinstanz aus Gründen der Verfahrensökonomie vor dem Weiterzug an das Bundesverwaltungsgericht zunächst einer Einsprache (Rechtsmittelfrist 10 Tage; Möglichkeit des Entzugs der aufschiebenden Wirkung), während gegen Verfügungen anderer Bundesbehörden (z.B. Zollverwaltung) und Dritter (z.B. kantonaler Veterinärämter und nichtamtlicher Tierärzte) innert 30 Tagen Beschwerde an die Vorinstanz erhoben werden kann (Art. 24
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 24 Opposizione - 1 Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione. |
|
1 | Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione. |
2 | L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato. |
3 | Il termine di opposizione è di 30 giorni.19 |
4 | La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.20 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 25 Ricorso - 1 Le decisioni di autorità federali diverse dall'USAV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'USAV. |
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1 | Le decisioni di autorità federali diverse dall'USAV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'USAV. |
2 | Il termine di ricorso è di 30 giorni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
1.2.2 Das BLV ist die Vollzugsbehörde im Rahmen des BGCITES. Unter anderem ist das BLV für die Durchführung von Kontrollen und für die Ergreifung von Massnahmen zuständig (Art. 17
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 17 Organizzazione esecutiva - 1 L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
|
1 | L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. |
3 | I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 29 Compiti dell'UDSC e dell'ufficio designato dall'USAV - 1 L'UDSC: |
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1 | L'UDSC: |
a | dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l'articolo 30 capoverso 1; e |
b | riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dall'Unione europea (art. 40 cpv. 2 lett. c). |
2 | All'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito attraverso un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera l'ufficio designato dall'USAV assolve i seguenti compiti: |
a | effettua i controlli di cui agli articoli 30-32; |
b | adotta misure secondo gli articoli 34-36; e |
c | provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
|
1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 41 Organi di controllo - 1 Gli organi di controllo sono: |
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1 | Gli organi di controllo sono: |
a | l'USAV; |
b | il Servizio fitosanitario federale; |
c | l'UDSC; |
d | i servizi veterinari cantonali, i veterinari cantonali, nonché altre organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi dal DFI. |
2 | Per l'esecuzione, l'USAV e l'UDSC possono avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo.52 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 14 Misure - 1 Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure: |
|
1 | Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure: |
a | rilascio con riserva; |
b | respingimento; |
c | sequestro; |
d | confisca. |
2 | Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.12 |
Das BLV beschlagnahmt Exemplare geschützter Arten, wenn eine der in Art. 15 Abs. 1 Bst. a
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 15 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
a | in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile; |
b | in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; |
c | vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione; |
d | all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento; |
e | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure |
f | al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati. Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.14 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 16 Confisca - 1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
|
1 | Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
a | i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure |
b | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.15 |
1bis | Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se: |
a | per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; |
b | gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure |
c | sono un bene senza padrone.16 |
2 | Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 16 Confisca - 1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
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1 | Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
a | i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure |
b | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.15 |
1bis | Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se: |
a | per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; |
b | gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure |
c | sono un bene senza padrone.16 |
2 | Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
1.2.3 In der Botschaft zum BGCITES wird die Beschlagnahme als vorläufige Sicherstellung von Exemplaren geschützter Arten beim Grenzübertritt oder anlässlich von Kontrollen im Inland definiert (BBl 2011 6999). Im Verhältnis zur definitiven Einziehung stellt die Beschlagnahme demnach eine vorläufige konservatorische prozessuale Massnahme dar. Wird die Einziehung angeordnet, so tritt diese an die Stelle der vorläufigen Sicherstellung (vgl. Urteil des BVGer A-4351/2016 vom 26. Januar 2017 E. 11).
Mit der Abweisung der Einsprache und der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme wird nicht definitiv über das Schicksal des beschlagnahmten Schals entschieden. Der angefochtene Einsprache-Entscheid gilt daher als ein selbständig eröffneter Zwischenentscheid, gegen den nach Art. 46 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
|
1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
1.3 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
1.4 Nicht einzutreten ist auf das Feststellungsbegehren der Beschwerdeführerin, wonach der Schal einen nicht vom CITES-Übereinkommen und Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
|
1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
1.5 Nach dem Gesagten ist im genannten Umfang auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Das Übereinkommen vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (mit Anhängen I-IV) (CITES-Übereinkommen, SR 0.453, i.K. für die Schweiz ab 1. Juli 1975) bezweckt die internationale Zusammenarbeit zum Schutz bestimmter Arten frei lebender Tiere und Pflanzen vor übermässiger Ausbeutung durch den internationalen Handel und dient damit der Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung von Tier- und Pflanzenpopulationen.
2.1.1 Die vom CITES-Übereinkommen geschützten Arten werden je nach Gefährdungsgrad in drei Schutzstufen eingeteilt, welche in den Anhängen I bis III aufgelistet sind. Anhang I enthält alle Arten, die von der Ausrottung bedroht sind und durch den internationalen Handel beeinträchtigt werden können. Anhang II zählt jene Arten auf, die in Zukunft von der Ausrottung bedroht sein können, wenn der Handel nicht strengen Regeln unterworfen wird und Anhang III nennt die Arten, deren Ausfuhr aus einem bestimmten Ursprungsland geregelt werden soll, wobei bei der Ausfuhr aus anderen Vertragsstaaten ein Ursprungszertifikat erforderlich ist (vgl. Art. II CITES-Übereinkommen).
2.1.2 Insbesondere die Gattung Pantholops hodgsonii (Tschiru, Orongo oder Tibetantilope), aus der der vorsorglich beschlagnahmte Schal hergestellt ist, figuriert im Anhang I zum CITES-Übereinkommen. Die Regelung des Handels mit Exemplaren der in Anhang I aufgeführten Arten bestimmt sich nach Art. III CITES-Übereinkommen. Diese Norm stipuliert, dass solche Objekte nur mit einer Ausfuhrgenehmigung des Staates, aus welchem sie stammen sowie einer Einfuhrgenehmigung des Staates, in welchen sie verbracht werden sollen, eingeführt werden dürfen. Zudem müssen sich die Behörden des Ausfuhr- und des Einfuhrstaates vergewissern, dass die Produkte nicht die Art, von welcher sie stammen, gefährden und nicht illegal beschafft worden sind sowie dass die Einfuhr zu einem Zweck erfolgt, welcher dem Überleben der betroffenen Art nicht abträglich ist.
2.1.3 Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen sieht Ausnahmen von der Genehmigungspflicht gemäss Art. III für Exemplare vor, bei denen es sich um Gegenstände zum persönlichen Gebrauch oder um Hausrat handelt. Diese Ausnahme gilt nicht bei Exemplaren der in Anhang I aufgeführten Arten, wenn sie von dem Eigentümer ausserhalb des Staates seines gewöhnlichen Aufenthaltes erworben wurden und in diesen Staat eingeführt werden, es sei denn, dass eine Vollzugsbehörde sich vergewissert hat, dass die Exemplare erworben wurden, bevor dieses Übereinkommen auf sie Anwendung fand (Art. VII Abs. 3 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 CITES-Übereinkommen). Hat sich eine Vollzugsbehörde des Ausfuhrstaates oder des Wiederausfuhrstaates vergewissert, dass ein Exemplar erworben wurde, bevor das Übereinkommen auf dieses Exemplar Anwendung fand, so gilt der Artikel III für dieses Exemplar nicht, wenn die Vollzugsbehörde eine entsprechende Bescheinigung ausstellt (Art. VII Abs. 2 CITES-Übereinkommen).
2.1.4 Das CITES-Übereinkommen enthält insbesondere auch Normen ohne "self executing"-Charakter, d.h., es bewirkt für den einzelnen Bürger keine unmittelbaren Rechte und Pflichten, sondern legt ein Regelungsprogramm fest, welches die betreffenden Vertragsstaaten und zwischenstaatlichen Organisationen in ihrem Zuständigkeitsbereich umsetzen (vgl. E. 2.2; Thomas Deleuil, La CITES et la protection internationale de la biodiversité in: Revue juridique de l'environnement 2011/5, pag. 45-62). Im Rahmen der Vertragsstaatenkonferenz können zudem sogenannte Resolutionen erlassen werden. Sie haben namentlich Verfahrensfragen, Interpretationen, Definitionen und Präzisierungen des Übereinkommens zum Gegenstand. Durch eine Resolution können die Vertragsstaaten dem CITES-Sekretariat bindende Aufträge und Instruktionen erteilen. Falls die Resolutionen sich in ihrem Wortlaut an die Vertragsstaaten selbst richten, haben sie nur empfehlenden, also nicht verbindlichen Charakter. Es steht den Vertragsstaaten frei, Resolutionen im Rahmen der landeseigenen Rechtsvorschriften verbindlich zu machen. (vgl. die Dokumentation «CITES-Konferenz in Nairobi vom 10.-20. April 2000», erhältlich in deutscher und französischer Sprache auf der Webseite des Bundesrates www.admin.ch, Startseite Dokumentation Medienmitteilung CITES - Konferenz in Nairobi; vgl. infra E. 3.3 und 4.4).
2.2 Gemäss Art. VIII des CITES-Übereinkommens haben die Vertragsstaaten die notwendigen Massnahmen zu treffen, um den Vollzug des Übereinkommens sicherzustellen und den Handel mit staatsvertraglich geschützten Arten zu verhindern. In Ausführung des CITES-Übereinkommens und gestützt auf die Art. 78 Abs. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
|
1 | La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. |
3 | Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. |
4 | Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. |
5 | Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
|
1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
2 | Disciplina in particolare: |
a | la detenzione e la cura di animali; |
b | gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; |
c | l'utilizzazione di animali; |
d | l'importazione di animali e di prodotti animali; |
e | il commercio e il trasporto di animali; |
f | l'uccisione di animali. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
2.2.1 Gemäss Art. 7
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione - 1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 3 Autorizzazioni e certificati dello Stato d'esportazione e dello Stato di riesportazione - 1 Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
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1 | Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
a | autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione; |
b | certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione; |
c | certificato preconvenzione di cui all'articolo VII paragrafo 2 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione; |
d | certificato di cui all'articolo VII paragrafo 5 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione. |
2 | L'autorizzazione o il certificato devono attestare compiutamente l'origine degli esemplari di cui agli allegati I-III CITES a cui si riferiscono. L'originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo. |
3 | Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.6 |
2.2.2 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Anmelde- und der Bewilligungspflicht vorsehen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von nicht lebenden Exemplaren geschützter Arten, bei denen es sich um Übersiedlungsgut oder um Gegenstände zum privaten Gebrauch handelt (Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione - 1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
|
1 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
a | esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato; |
b | esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione - 1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
a | esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato; |
b | esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
|
1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 27 Deroghe all'obbligo di autorizzazione per le specie di cui agli allegati II e III CITES - Se le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 LF-CITES sono adempiute, il DFI può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione all'importazione e al transito di esemplari di specie di cui agli allegati II e III CITES34. |
2.2.3 Für nicht lebende Exemplare von Arten, die nach dem BGCITES geschützt sind, sind keine Bewilligungen nach Artikel 7
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione - 1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
Für Exemplare nach den Anhängen I-III CITES, die erworben wurden, bevor das CITES auf sie Anwendung fand (Vorerwerb), wird eine Einfuhrbewilligung erteilt, wenn eine Vorerwerbsbescheinigung der CITES-Vollzugsbehörde des Herkunftslandes vorliegt (Art. 11 Abs. 1
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 11 Acquisto di esemplari preconvezione - 1 Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
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1 | Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
2 | Per la riesportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato se il richiedente attesta che all'importazione è stato presentato un certificato preconvenzione emesso dall'autorità di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
3 | Per l'esportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato preconvenzione se il richiedente fornisce una prova sufficiente dell'acquisto di esemplari preconvenzione. |
2.2.4 Das BLV ist für die Durchführung von Kontrollen und für die Ergreifung von Massnahmen zuständig (vgl. E. 1.2.2; Art. 17
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 17 Organizzazione esecutiva - 1 L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
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1 | L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. |
3 | I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 29 Compiti dell'UDSC e dell'ufficio designato dall'USAV - 1 L'UDSC: |
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1 | L'UDSC: |
a | dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l'articolo 30 capoverso 1; e |
b | riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dall'Unione europea (art. 40 cpv. 2 lett. c). |
2 | All'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito attraverso un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera l'ufficio designato dall'USAV assolve i seguenti compiti: |
a | effettua i controlli di cui agli articoli 30-32; |
b | adotta misure secondo gli articoli 34-36; e |
c | provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 41 Organi di controllo - 1 Gli organi di controllo sono: |
|
1 | Gli organi di controllo sono: |
a | l'USAV; |
b | il Servizio fitosanitario federale; |
c | l'UDSC; |
d | i servizi veterinari cantonali, i veterinari cantonali, nonché altre organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi dal DFI. |
2 | Per l'esecuzione, l'USAV e l'UDSC possono avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo.52 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva - Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile. |
3.
3.1 Der mit der angefochtenen Verfügung vorläufig beschlagnahmte Schal ist unbestrittenermassen aus Fasern der Gattung Pantholops hodsgsonii (Tibetantilope) hergestellt. Diese ist im Anhang I zum CITES-Übereinkommen bzw. im Anhang 1 Ziff. 1.3 der CITES-Kontrollverordnung aufgelistet und gehört somit zu einer der streng geschützten Arten (vgl. supra E. 2.1.2). Folglich untersteht die Einfuhr des streitbetroffenen Schals dem CITES-Übereinkommen und damit auch dem BGCITES, der VCITES und der CITES-Kontrollverordnung. Für die Einfuhr eines Shahtoosh-Schals in die Schweiz besteht grundsätzlich eine Bewilligungspflicht nach Art. 7
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione - 1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 3 Autorizzazioni e certificati dello Stato d'esportazione e dello Stato di riesportazione - 1 Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
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1 | Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
a | autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione; |
b | certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione; |
c | certificato preconvenzione di cui all'articolo VII paragrafo 2 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione; |
d | certificato di cui all'articolo VII paragrafo 5 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione. |
2 | L'autorizzazione o il certificato devono attestare compiutamente l'origine degli esemplari di cui agli allegati I-III CITES a cui si riferiscono. L'originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo. |
3 | Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.6 |
3.2
3.2.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich in ihren Eingaben auf die Ausnahmeregelung gemäss Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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3.2.2 Die Vorinstanz bestreitet zwar nicht, dass der beschlagnahmte Schal einen Gegenstand zum privaten Gebrauch darstellt, beteuert indessen, dass für die Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung nach Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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3.3 An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen keine Definition des Begriffs «Gegenstände zum persönlichen Gebrauch» enthält. Anlässlich der 13. CITES-Vertragsstaatenkonferenz vom 2. bis 14. Oktober 2004 wurde die Resolution Conf. 13.7 «Control of trade in personal and household effects» verabschiedet. In dieser wird statuiert, dass der Begriff «personal and household effects» auf Exemplare Anwendung findet, welche unter anderem rechtmässig erworben wurden («legally-acquired» bzw. «acquis légalement»; der Text der Resolution 13.7 ist in englischer und französischer Sprache auf der Website www.cites.org abrufbar, Rubrik < Documents > Resolutions).
Nicht nur die Ausnahme von der Genehmigungspflicht, sondern auch die Definition des Begriffs «personal effects» bzw. «objets personnels» (gemäss schweizerischem Recht «Gegenstände zum privaten Gebrauch») wurden in Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione - 1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
|
1 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
a | esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato; |
b | esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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4.
Nachdem unbestritten ist, dass das beschlagnahmte Exemplar einen Gegenstand zum privaten Gebrauch darstellt, gilt es nachfolgend auf die Frage einzugehen, ob der rechtmässige Ursprung ebenfalls nachgewiesen ist. In diesem Punkt gehen die Meinungen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz komplett auseinander.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine überspitzt formalistische, ungerechtfertigt strenge und unrechtmässige Beweiswürdigung vor, soweit sie einen direkten Beweis für den Nachweis des legalen Erwerbs verlangt habe. Da die einschlägigen Bestimmungen keine Beweismittelbeschränkung vorsehen würden, könnten deshalb auch andere Beweismittel wie schriftliche Zeugenaussagen vorgetragen werden. Wenn es zutreffe, dass man sich nur für äusserst seltene, weit zurückliegende Ereignisse genauer an den Ablauf zu erinnern vermöge, treffe es auch zu, dass gewisse Vorgänge auch vor oder nach einem Jahrzehnt zugeordnet werden könnten. Soweit die Käuferin des Schals sich genau erinnere, dass sie nur während ihrer ersten Indien-Reisen in den 60er-Jahren derartige Schale in Anwesenheit eines guten Freundes erworben habe, könne im Umkehrschluss ausgeschlossen werden, dass der Erwerb nach Beginn der 70er-Jahre erfolgt sei. Im Übrigen dürfte es gerichtsnotorisch sein, dass für den über 40 Jahre zurückliegenden Kauf eines Schals keine Person gefunden werden könne, die noch über Kaufquittungen, einem bestimmten Datum zuordenbares Foto oder Unterlagen verfüge. Dies umso mehr, als im Zeitpunkt des Erwerbs für die Tibet-Antilope noch keine Unterschutzstellung bestanden habe. Es gebe keine Vermutungsfolge, wonach für den Fall, dass keine weiteren Beweismittel vorgebracht werden, die Wahrscheinlichkeit hoch sein soll, dass der Schal nach 1979 erworben worden sei. Sodann bestehe keine gesetzliche Grundlage, wonach bei Exemplaren, die in Anhang I des CITES-Übereinkommens aufgelistet sind, an den Nachweis des Vorerwerbs hohe Anforderungen zu stellen seien. Zudem geht die Beschwerdeführerin von einer willkürlichen Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz aus, soweit Letztere unter Hinweis auf Beilage 5 («Foglio supplementare al verbale di constatazione») den Schluss gezogen habe, dass die Beschwerdeführerin zu Protokoll gegeben habe, dass sie nicht wisse «wo und wann» der Schal gekauft worden sei.
Die Vorinstanz weist alle Vorwürfe zurück. In Würdigung sämtlicher im Einsprache- wie im Beschwerdeverfahren ins Recht gelegter Beweismittel gelangt sie zur Erkenntnis, dass diese zu unspezifisch seien, um den Nachweis des legalen Vorerwerbs rechtsgenüglich zu erbringen. Es blieben Zweifel offen, ob sich die eingeholten Aussagen und Bilder wirklich auf den beschlagnahmten Schal beziehen würden und diesem effektiv zugeordnet werden könnten.
4.1
4.1.1 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich hierfür der erforderlichen Beweismittel (Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
4.1.2 Hinsichtlich der Würdigung von Beweisen gilt im Verwaltungsverfahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. Art. 19
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
4.1.3 Nach dem bundesrechtlichen Regelbeweismass gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist (BGE 141 III 569, E. 2.2.1), wobei es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 321, E. 3.2). Ausnahmen von diesem Regelbeweismass der vollen Überzeugung ergeben sich einerseits aus dem Gesetz; anderseits wurden sie durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet (BGE 140 III 610, E. 4.1). Danach wird insbesondere eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als ausreichend betrachtet, wo ein strikter Beweis nicht nur im Einzelfall, sondern der Natur der Sache nach nicht möglich oder nicht zumutbar ist und insofern eine "Beweisnot" besteht (BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 III 321 E. 3.2 S. 324 mit Hinweisen). Nach dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt ein Beweis als erbracht, wenn für die Richtigkeit der Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunkten derart gewichtige Gründe sprechen, dass andere denkbare Möglichkeiten vernünftigerweise nicht massgeblich in Betracht fallen (BGE 140 III 610, E. 4.1). Das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ist wiederum von der blossen Glaubhaftmachung abzugrenzen, welche insbesondere im Bereich der vorsorglichen Massnahmen zulässig ist. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 S. 720; BGE 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen).
4.2
4.2.1 Wer Exemplare von Arten nach den Anhängen I-III CITES besitzt, muss über Dokumente verfügen, die eine Überprüfung der Herkunft und des Ursprungs der Exemplare und der Rechtmässigkeit des Verkehrs ermöglichen (Art. 10 Abs. 1
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
4.2.2 Artikel 10 statuiert eine generelle Nachweispflicht bei Besitz (Abs. 1) sowie bei Handänderungen (Abs. 2) von Exemplaren von Tier- und Pflanzenarten nach den Anhängen I-III CITES (Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997). Ziel ist es, die Herkunft bzw. den Ursprung der Exemplare sowie die Rechtmässigkeit des Verkehrs solcher Exemplare auch im Inland überprüfen zu können (Rückverfolgbarkeit; Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997).
Wie der Nachweis des rechtmässigen Verkehrs erbracht (beispielsweise durch Vorlage der entsprechenden Einfuhrbewilligung) oder glaubhaft gemacht werden kann, soll vom EVD (heute recte EDI) auf Verordnungsstufe näher geregelt werden (Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997). Bei der Durchsetzung der Nachweispflicht haben die Kontrollorgane das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten, namentlich beim Nachweis, dass die Exemplare erworben wurden, bevor das CITES auf sie Anwendung fand (Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997).
4.2.3 Die Konktretisierung dieser Legiferierungsbefugnis des EDI ist Art. 4 CITES-Kontrollverordnung zu entnehmen.
Der rechtmässige Verkehr kann mit Einfuhrdokumenten oder Ursprungszeugnissen nachgewiesen werden (Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung). Für Exemplare einer nicht stark gefährdeten Art, die in der Schweiz erworben wurden, können die Kontrollorgane als Nachweis des rechtmässigen Verkehrs auch Kaufquittungen, Abgabebestätigungen, Fotos oder Aussagen von Zeuginnen und Zeugen akzeptieren, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Exemplare rechtswidrig im Verkehr sind (vgl. Art. 4 Abs. 2 CITES-Kontrollverordnung). Für Exemplare, die im Vorerwerb erworben wurden, ist der Nachweis nach Abs. 2 ebenfalls zulässig (Art. 4 Abs. 3 Satz 1 CITES-Kontrollverordnung).
4.3 Aus den soeben aufgelisteten Bestimmungen zur Nachweispflicht und diesbezüglichen Auszügen aus der Botschaft zum BGCITES lässt sich Folgendes ableiten.
4.3.1 Die in Art. 10
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
4.3.2 Art. 4 CITES-Kontrollverordnung regelt Gegenstand und Modalitäten der Nachweispflicht.
Die Nachweispflicht bezieht sich ausdrücklich auf den rechtmässigen Verkehr (Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung).
Hinsichtlich der Modalitäten statuiert Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung den Grundsatz, wonach der rechtmässige Verkehr mittels Vorlage von Einfuhrdokumenten oder Ursprungszeugnissen nachgewiesen werden kann. Dabei handelt es sich um alle amtlichen, von einer Behörde ausgestellten Dokumente wie Einfuhrbewilligungen, Passierscheine oder Besitznachweise (vgl. Dokument «Information zur Nachweispflicht», Stand Januar 2014, abrufbar auf der Webseite der Vorinstanz www.blv.admin.ch). Mit anderen Worten stellen die Kontrollorgane in erster Linie grundsätzlich auf sogenannte gesetzliche Beweismittel ab, um zu prüfen, ob der Nachweis für den rechtmässigen Verkehr erbracht wird. Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung legt mithin den Grundsatz einer besonderen, an amtliche Dokumente verbundene Nachweispflicht fest.
In Abweichung von diesem Prinzip sind für Exemplare einer nicht stark gefährdeten Art, die in der Schweiz erworben wurden (Art. 4 Abs. 2 CITES-Kontrollverordnung), und für Vorerwerbs-Exemplare (Art. 4 Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung) ausnahmsweise andere Beweismittel zugelassen. Art. 4 Abs. 2 und 3 CITES-Kontrollverordnung sieht somit eine Ausnahme von der Beweisregel vor, dass nur amtliche Dokumente für den Nachweis des rechtmässigen Verkehrs zugelassen werden, indem er erlaubt, dass der legale Erwerb mittels Kaufquittungen, Abgabebestätigungen, Fotos oder Aussagen von Zeuginnen und Zeugen nachgewiesen wird. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Regelung von Art. 4 Abs. 2 und 3 CITES-Kontrollverordnung sich nicht im Einklang mit der Delegationsnorm von Art. 10
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
Art. 4 Abs. 3 der CITES-Kontrollverordnung spricht nur von Exemplaren, «die im Vorerwerb erworben wurden», ohne dabei zu differenzieren, unter welchen CITES-Anhang solche Exemplare fallen. Daraus ist abzuleiten, dass auch für den Nachweis des rechtmässigen Erwerbs von Vorerwerbsexemplaren gemäss Anhang I des CITES-Übereinkommens ebenfalls keine Beweismittelbeschränkung gilt und an die Nachweispflicht des rechtmässigen Verkehrs für Vorerwerbsexemplare nach Art. 4 Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung keine höheren Anforderungen gestellt werden. Dem gegenteiligen Standpunkt der Vorinstanz kann insofern nicht gefolgt werden.
Die ausnahmsweise zugelassenen Beweismittel gemäss Art. 4 Abs. 2 und Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung unterliegen der freien Beweiswürdigung seitens der Kontrollorgane. Im Rahmen der Nachweispflicht hat die CITES-Kontrollverordnung keine ausdrückliche Reduktion des Beweismasses vorgesehen, so dass das ordentliche Beweismass zum Zuge kommt, wie aus dem Ausdruck «wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Exemplare rechtswidrig im Verkehr sind» resultiert. Eine ausdrückliche Verpflichtung für den Verordnungsgeber zu einer Herabsetzung des Beweismasses lässt sich weder der Delegationsnorm noch der Botschaft zum BGCITES entnehmen.
4.3.3 Schliesslich ist festzuhalten, dass aus dem gesetzgeberischen Ziel der Rückverfolgbarkeit der Exemplare für den Nachweis der Rechtmässigkeit des Verkehrs (vgl. Botschaft BGCITES BBl 2011 6997) folgt, dass die Nachweise konkret auf das jeweilige Exemplar bezogen zu führen sind, für welches der rechtmässige Verkehr nachgewiesen werden soll. Es ist demnach unumgänglich, dass Bescheinigungen, Belege und weitere Beweismittel zuverlässig einem bestimmten Exemplar zugeordnet werden können. In diesem Punkt ist der Auffassung der Vorinstanz beizupflichten.
4.4 Unter den Begriff «Vorerwerb» gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 11 Acquisto di esemplari preconvezione - 1 Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
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1 | Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
2 | Per la riesportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato se il richiedente attesta che all'importazione è stato presentato un certificato preconvenzione emesso dall'autorità di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
3 | Per l'esportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato preconvenzione se il richiedente fornisce una prova sufficiente dell'acquisto di esemplari preconvenzione. |
4.5
4.5.1 Die Beschwerdeführerin behauptet, den streitbetroffenen Schal von ihrer Schwiegermutter, Frau A._______, zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1994 schenkungshalber erhalten zu haben. Die Vorbesitzerin habe den Schal vor 1973 auf einer ihrer verschiedenen Reisen in Indien erworben, nach Italien eingeführt und bis 1994 ausschliesslich zu privaten Zwecken getragen.
4.5.2 Um diese Behauptung zu untermauern, hat die Beschwerdeführerin im Einspracheverfahren folgende Beweismittel zu den Akten eingereicht:
- Schreiben (auf Italienisch) vom 10. Januar 2019 von A._______ an Rechtsanwalt Luca Tenchio (do3; entspricht der Urkunde UB3 in der Beschwerde);
- Schreiben (auf Englisch) vom 12. Januar 2019 von C._______, Indien an Rechtsanwalt Luca Tenchio (do4; entspricht der Urkunde UB4 in der Beschwerde);
- Zwei Fotos von A._______ in den Jahren 1972/73 (do5; entspricht der Urkunde UB5 in der Beschwerde);
- Ein Foto von A._______ in Indien im Dezember 1982 gemäss Rückseite (do6; entspricht der Urkunde UB6 in der Beschwerde);
- Annullierter Schweizer Pass von A._______ mit Visa vom 22.01.1990, vom 24.04.1991, vom 23.2.1995 und vom 1.10.1997 für Indien (do7; entspricht der Urkunde UB7 der Beschwerde);
- Annullierter Schweizer Pass von A._______ mit Visa vom 24.1 bis 24.4.2000, vom 9.4. bis 8.5.2001 und vom 31.1 bis 30.07.2003 (do8; entspricht der Urkunde UB8 in der Beschwerde).
4.5.3 Frau A._______ hat in ihrer schriftlichen Erklärung vom 10. Januar 2019 bekundet (vgl. UB3), sie habe den streitbetroffenen Schal vor 1973 anlässlich einer ihrer Reisen nach Indien zu reinen privaten Zwecken erworben und ihrer Schwiegertochter 1994 in Mailand zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt. Beim Kauf des Schals sei auch ein Freund von ihr zugegen gewesen, Herr B._______, der heute in Bangalore, Indien wohne und sie in jenem Zeitraum auf ihre Reisen durch Indien begleitet habe.
Mit schriftlicher Erklärung vom 12. Januar 2019 (vgl. UB4) bestätigt Herr C._______, Frau A._______ in den späten 60er-Jahren kennengelernt zu haben, als sie regelmässig mit ihm durch Indien gereist sei. Anlässlich dieser Reisen habe sie in seiner Anwesenheit an diversen Orten wie z.B. auf einem Bazar sehr viele Artikel («a lot of items») zu rein persönlichem Gebrauch erworben, wie Souvenirs und Kleidungsstücke wie z.B. Blusen und Schale («shirts, scarfs etc»). Die gekauften Artikel habe sie dann nach Italien (damals ihr Wohnort) mitgenommen. Aus dieser ins Recht gelegten Beilage UB4 ergibt sich lediglich, dass Frau A._______ Ende der 60er-Jahre in Anwesenheit von Herrn C._______ unter anderem diverse Blusen und Schale an diversen Orten in Indien erworben und nach Italien mitgebracht hat. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss kommt, dass ein konkreter Bezug mit dem streitbetroffenen Schal nicht auszumachen ist (vgl auch infra E. 4.8).
Die Beilage UB5 besteht aus zwei Bildern von A._______. Auf der Rückseite des ersten Fotos ist ein handgeschriebener Hinweis von A._______ auf einem Post-It angebracht, wonach die zwei Bilder in den Jahren 1972/1973 in Indien aufgenommen wurden und sich A._______ als die Person im Bild ausgibt, die ein rotes Kopftuch trägt. Weder auf dem Post-It noch in den Eingaben der Beschwerdeführerin wird behauptet, dass es sich beim roten Kopftuch um den beschlagnahmten Schal handelt. Die Bilder in der Beilage UB5 können deshalb lediglich bezeugen, dass sich A._______ in den Jahren 1972/73 auf einer Indienreise befand. Ein direkter Bezug zum streitbetroffenen Schal ist darin weder ersichtlich, noch wird ein solcher geltend gemacht.
Die Beilage UB6 zeigt ein Foto von Frau A._______, auf dessen Rückseite das Datum vom Dezember 1982 («Dec. 1982») aufgedruckt ist. Auf diesem Bild sieht man Frau A._______ mit einem roten gepunkteten Kopftuch. Mit diesem Bild wird zumindest bestätigt, dass sie sich 1982 in Indien aufgehalten hat. Ein direkter Bezug zum Schal ist darin weder ersichtlich, noch wird ein solcher behauptet.
Aus den alten annullierten Schweizer Pässen von A._______ gemäss den Beilagen UB7 und UB8 lässt sich entnehmen, dass sie in den Jahren 1990, 1991, 1995 und 1997 nach Indien gereist ist und sich vom 24.1. bis 24.4.2000, vom 9.4. bis 8.5.2001 und vom 31.1. bis 30.07.2003 in Indien aufgehalten hat.
4.6 In Gesamtwürdigung der genannten Beweismittel stimmt das Gericht der Vorinstanz darin zu, dass die im Einspracheverfahren vorgebrachten Beweismittel und Argumente zwar eine rege Reisetätigkeit von Frau A._______ zwischen den 60er- und 80er-Jahren (sogar bis zu den 00er-Jahren) dokumentieren, aber keinen Nachweis dafür zu erbringen vermögen, dass der beschlagnahmte Schal vor 1979 in Indien erworben und nach Italien eingeführt wurde. Insbesondere lassen die ins Recht gelegten Beweismittel einen direkten Bezug auf den streitbetroffenen, mutmasslich vor CITES-Unterschutzstellung erworbenen Schal vermissen und können diesem nicht zuverlässig zugeordnet werden.
Zudem lässt der Umstand, dass Frau A._______ von den 60er- bis in die 00er-Jahren mehrmals nach Indien gereist ist und laut eigenen Angaben den streitbetroffenen Schal 1994 der Beschwerdeführerin geschenkt haben soll, ernsthafte Zweifel aufkommen, dass es sich beim beschlagnahmten Schal um ein nach 1979 erworbenes Exemplar handeln könnte. Das führt dazu, dass die Darstellung der Beschwerdeführerin gestützt auf die Beilagen doc. 3 bis doc. 8 nicht zu überzeugen vermag. Die Beweiswürdigung der Vorinstanz im angefochtenen Einsprache-Entscheid ist deshalb nicht zu beanstanden. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Abweisung der Einsprache und die sich daraus ergebende Bestätigung der Beschlagnahme im Einsprache-Entscheid als gerechtfertigt zu betrachten sind.
4.7 In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die im Beschwerdeverfahren zusätzlich eingereichten Beweismittel allfällige Elemente enthalten, die an diesem Zwischenergebnis etwas zu ändern vermögen.
4.7.1 Im Rechtsmittelverfahren hat die Beschwerdeführerin zusätzlich folgende Belege übermittelt:
- UB10: E-Mail (auf Französisch) vom 15. April 2019 von Rechtsanwalt Luca Tenchio an D._______ (1937) inkl. Beilage (bei der Beilage handelt es sich um einen von Rechtsanwalt Luca Tenchio erstellten Fragebogen in französischer Sprache);
- UB11: Schreiben vom 15. April 2019 von Frau D._______ an Rechtsanwalt Luca Tenchio (es handelt sich um den in französischer Sprache ausgefüllten Fragebogen).
4.7.2 Bei Frau D._______ handelt es sich gemäss Rz. 10 der Beschwerde um «eine alte Freundin» der Schwiegermutter der Beschwerdeführerin. Aus der Beilage 11 ergibt sich, dass Frau D._______ seit 1957 Frau A._______ kennt, dass sie in den 60er-Jahren gute Freundinnen waren und sich häufig alleine oder im Familienkreis getroffen haben (vgl. Antwort zu Frage 2). Frau D._______ gibt an, den Schal, den die Beschwerdeführerin auf dem Bild auf Seite 2 des Fragebogens trägt, als denjenigen erkannt zu haben, den Frau A._______ oft getragen und Ende der 60er-Jahre aus Indien mitgebracht habe. Auch erinnert sich Frau D._______ daran, dass Frau A._______ den Schal der Beschwerdeführerin zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1994 geschenkt habe (vgl. Antwort zu Frage 4).
4.7.3 Die schriftlichen Aussagen von Frau D._______ erscheinen insofern als problematisch, als diesen nicht zu entnehmen ist, dass sie dem Erwerb des beschlagnahmten Schals in Indien bzw. dessen Einfuhr nach Italien persönlich beigewohnt hat. Ihre Erklärungen beruhen nicht auf ihrer eigenen unmittelbaren Sinneswahrnehmung und lassen mithin nicht auf ein direktes Zeugnis schliessen. Selbst wenn indirekte Wahrnehmungen dem Gericht trotz deren schwächeren Beweiskraft bei der Beweiswürdigung allgemein dienlich sein könnten, können die Aussagen von Frau D._______ weder für sich allein noch in einer Gesamtwürdigung der beigelegten Beweismittel zu einem anderen Beweisergebnis führen.
4.7.4 Unter Berücksichtigung der verschiedenen von Frau A._______ bis in die 00er-Jahre unternommenen Reisen nach Indien und in Anbetracht dessen, dass Frau D._______ Fragen zu einem angeblich vor über 50 Jahren getätigten Erwerb zur Beantwortung unterbreitet wurden, erheben sich gewichtige Zweifel, ob die Aussagen von Frau D._______ effektiv in Relation mit dem streitbetroffenen Schal stehen und nicht etwa einen zu einem späteren Zeitpunkt eingeführten betreffen. Es ist daher nicht zu kritisieren, wenn die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zur Erkenntnis gelangt, dass die Aussagen von Frau D._______ nicht genügend eindeutig und sicher dem betroffenen Schal zugeordnet werden können und nichts zum bisherigen Beweisergebnis zu ändern vermögen.
4.8 Insoweit die Beschwerdeführerin unter Abstellung auf die schriftliche Erklärung der Ersterwerberin des Schals, wonach diese nur während ihrer ersten Indien-Reisen in den 60er-Jahren derartige Schale in Anwesenheit eines guten Freundes erworben hatte, im Umkehrschluss ausschliesst, dass der Erwerb nach dem Beginn der 70er-Jahre erfolgt ist, verfängt ihre Argumentation nicht. Wie bereits festgehalten, hat sich aus einer Gesamtwürdigung der Argumente und Beweismittel ergeben, dass ernsthafte Zweifel bestehen, dass sich die vorgebrachten Aussagen, Fotos und weitere Beweismittel effektiv und spezifisch auf den beschlagnahmten Schal beziehen und diesem auch zugeordnet werden können. Ferner fällt auf, dass der Name des Reisebegleiters von Frau A._______ in der Beilage UB4 nicht mit demjenigen in der Beilage UB3 übereinstimmt. Auch bestehen Differenzen mit Bezug auf den Zeitraum. Gemäss der Beilage UB3 reiste die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin vor 1973 nach Indien, währenddessen in der Beilage UB4 von den späten 60er-Jahren («in the late sixties») die Rede ist. Da der Beschwerdeführerin die Beweislast für den rechtmässigen Verkehr obliegt (vgl. E. 4.4.1), hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Das ist die logische Konsequenz, die aus dem vorliegenden Beweisergebnis zu ziehen ist. Von einer Vermutungsfolge zu reden, wie dies die Beschwerdeführerin tut, ist deshalb unzutreffend.
4.9 Wenn die Beschwerdeführerin ferner auf die praktische Unmöglichkeit verweist, über Kaufquittungen, Fotos oder Unterlagen zu verfügen, um einen über 40 Jahre zurückliegenden Kauf zu dokumentieren, macht sie blosse Beweisschwierigkeiten geltend, die praxisgemäss nicht zu einer Beweiserleichterung im Sinne einer Beweismasssenkung führen können. An dieser Stelle sei nochmals darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber Vorerwerbs-Exemplare nach Art. 4 Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung explizit nicht von der Nachweispflicht befreit hat, sondern ausnahmsweise die Zulassung anderer als der amtlichen Dokumente gemäss Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung vorgesehen. Eine Beweismassreduktion lässt sich Art. 4 Abs. 2 und 3 CITES-Kontrollverordnung nicht entnehmen.
4.10 Zusammenfassend hält das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Aktenlage, d.h. gestützt auf die Eingaben der Parteien und der genannten Beilagen, fest, dass die Beschwerdeführerin den Nachweis nicht zu erbringen vermochte, dass der beschlagnahmte Schal vor der CITES-Unterschutzstellung der Tibet-Antilope erworben und in Verkehr gebracht wurde. Aus Sicht des Gerichts sind die zusätzlich beantragten Befragungen der Beschwerdeführerin sowie Anhörungen von Frau A._______, Frau D._______ und Herrn C._______, nicht geeignet, an diesem Beweisergebnis etwas zu ändern. Es sind keine Gründe ersichtlich, wonach die zusätzlich offerierten Beweismittel neue objektive und entscheidwesentliche Tatsachen zum Vorschein bringen würden, die nicht bereits in den Rechtsschriften und eingereichten Beilagen der Beschwerdeführerin enthalten sind. Ebenso wenig kann angenommen werden, dass die gewonnene Überzeugung durch die beantragte weitere Beweiserhebung erschüttert würde. Den erwähnten Beweisanträgen ist daher in antizipierter Beweiswürdigung nicht stattzugeben.
4.11 Zwar ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, als dem «Foglio supplementare al verbale di constatazione» (Beilage 5 der Vernehmlassung der Vorinstanz) nicht entnehmen lässt, dass die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, dass sie nicht wisse, wo und wann der Schal gekauft worden sei. Die inkorrekte Wiedergabe der protokollarisch festgehaltenen Ausführungen in der Vernehmlassung der Vorinstanz vermag am bisherigen Ergebnis jedoch nichts zu ändern.
4.12 Indem die Beschwerdeführerin dem Erfordernis des rechtmässigen Verkehrs mithin des rechtmässigen Ursprungs des Schals nicht Genüge getan hat, kann sie sich nicht auf die Ausnahmeregelung von Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen i.V.m. Art. 22
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
5.
5.1 Die Kontrollorgane beschlagnahmen Exemplare geschützter Arten, unter anderem wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass Exemplare rechtswidrig im Verkehr sind, bei der Ein-, Durch- oder Ausfuhr die vorgeschriebenen Bewilligungen oder Bescheinigungen fehlen sowie wenn bei einer Kontrolle im Inland keine gültigen Dokumente vorliegen oder ein Nachweis des rechtmässigen Verkehrs fehlt (Art. 15 Abs. 1 Bst. c
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 15 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
a | in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile; |
b | in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; |
c | vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione; |
d | all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento; |
e | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure |
f | al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati. Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.14 |
5.2 Unter Berücksichtigung, dass die Kontrollorgane der verantwortlichen Person eine angemessene Frist zur Behebung des beanstandeten Mangels setzen können (Art. 36 Abs. 3
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
|
1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 37 Rilascio - L'USAV rilascia gli esemplari confiscati quando è stato posto rimedio all'irregolarità contestata. |
5.3 Vorliegend ist erstellt, dass die Beschwerdeführerin im Kontrollzeitpunkt keine Dokumente vorgelegt hat, die den Nachweis zu erbringen vermochten, dass sich der streitbetroffene Schal rechtmässig in Verkehr befindet und ein sogenanntes Vorerwebsexemplar darstellt. In der Beschlagnahmeverfügung wurde der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist für die Einreichung von Belegen für den Nachweis des rechtmässigen Ursprungs bzw. Erwerbs des Schals angesetzt. Beweismittel wurden von der Beschwerdeführerin im Einsprache- und Rechtsmittelverfahren beigelegt. Die Vorinstanz hat die im Einspracheverfahren offerierten Beweismittel zu Recht als ungenügend für den Nachweis des rechtmässigen Verkehrs erachtet (vgl. vorne E. 4.5.2 ff., E. 4.6), und das Bundesverwaltungsgericht ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung zum Schluss gekommen, dass auch die neu im Rechtsmittelverfahren eingereichten Dokumente nicht ausreichen, um diesen Nachweis zu erbringen (vgl. vorne E. 4.7.1 ff.). Bezüglich der Beschlagnahme besteht also weiterhin ein begründeter Verdacht, dass der betroffene Schal rechtwidrig in Verkehr gelangt ist. Demnach erweist sich die von der Vorinstanz verfügte Beschlagnahme des Schals der Beschwerdeführerin weiterhin als bunderechtskonform und verhältnismässig, mithin als gerechtfertigt. Eine mildere Massnahme wie eine Freigabe unter Vorbehalt oder eine Rückweisung kann nicht in Frage kommen. Ebenso wenig kann sich die Beschwerdeführerin auf Art. 35
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva - Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile. |
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschlagnahme des Schals mit Fasern der Tibet-Antilope sowie die Erhebung der entsprechenden Verfahrensgebühr von Fr. 120.- gemäss Art. 20
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 20 - 1 Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse. |
|
1 | Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse. |
2 | Se si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli all'atto della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, i costi di identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile. |
3 | I costi delle misure adottate in seguito al riscontro di irregolarità sono addebitati alla persona responsabile. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la ritenzione degli esemplari controllati a garanzia del pagamento delle tasse e della copertura dei costi. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 29 Compiti dell'UDSC e dell'ufficio designato dall'USAV - 1 L'UDSC: |
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1 | L'UDSC: |
a | dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l'articolo 30 capoverso 1; e |
b | riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dall'Unione europea (art. 40 cpv. 2 lett. c). |
2 | All'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito attraverso un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera l'ufficio designato dall'USAV assolve i seguenti compiti: |
a | effettua i controlli di cui agli articoli 30-32; |
b | adotta misure secondo gli articoli 34-36; e |
c | provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 43 Tasse - Le tasse sono stabilite secondo l'ordinanza del 30 ottobre 198555 sulle tasse dell'USAV. |
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
7.2 Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Versand: 19. Dezember 2019