SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva - Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 24 Opposizione - 1 Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione. |
|
1 | Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione. |
2 | L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato. |
3 | Il termine di opposizione è di 30 giorni.19 |
4 | La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.20 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 25 Ricorso - 1 Le decisioni di autorità federali diverse dall'USAV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'USAV. |
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1 | Le decisioni di autorità federali diverse dall'USAV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'USAV. |
2 | Il termine di ricorso è di 30 giorni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 17 Organizzazione esecutiva - 1 L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
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1 | L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. |
3 | I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 29 Compiti dell'UDSC e dell'ufficio designato dall'USAV - 1 L'UDSC: |
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1 | L'UDSC: |
a | dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l'articolo 30 capoverso 1; e |
b | riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dall'Unione europea (art. 40 cpv. 2 lett. c). |
2 | All'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito attraverso un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera l'ufficio designato dall'USAV assolve i seguenti compiti: |
a | effettua i controlli di cui agli articoli 30-32; |
b | adotta misure secondo gli articoli 34-36; e |
c | provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 41 Organi di controllo - 1 Gli organi di controllo sono: |
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1 | Gli organi di controllo sono: |
a | l'USAV; |
b | il Servizio fitosanitario federale; |
c | l'UDSC; |
d | i servizi veterinari cantonali, i veterinari cantonali, nonché altre organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi dal DFI. |
2 | Per l'esecuzione, l'USAV e l'UDSC possono avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo.52 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 14 Misure - 1 Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure: |
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1 | Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure: |
a | rilascio con riserva; |
b | respingimento; |
c | sequestro; |
d | confisca. |
2 | Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.12 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 15 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
a | in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile; |
b | in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; |
c | vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione; |
d | all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento; |
e | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure |
f | al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati. Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.14 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 16 Confisca - 1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
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1 | Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
a | i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure |
b | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.15 |
1bis | Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se: |
a | per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; |
b | gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure |
c | sono un bene senza padrone.16 |
2 | Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 16 Confisca - 1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
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1 | Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: |
a | i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure |
b | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.15 |
1bis | Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se: |
a | per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; |
b | gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure |
c | sono un bene senza padrone.16 |
2 | Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
|
1 | La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. |
3 | Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. |
4 | Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. |
5 | Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
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1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. |
2 | Disciplina in particolare: |
a | la detenzione e la cura di animali; |
b | gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; |
c | l'utilizzazione di animali; |
d | l'importazione di animali e di prodotti animali; |
e | il commercio e il trasporto di animali; |
f | l'uccisione di animali. |
3 | L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione - 1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
|
1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 3 Autorizzazioni e certificati dello Stato d'esportazione e dello Stato di riesportazione - 1 Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
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1 | Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
a | autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione; |
b | certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione; |
c | certificato preconvenzione di cui all'articolo VII paragrafo 2 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione; |
d | certificato di cui all'articolo VII paragrafo 5 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione. |
2 | L'autorizzazione o il certificato devono attestare compiutamente l'origine degli esemplari di cui agli allegati I-III CITES a cui si riferiscono. L'originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo. |
3 | Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.6 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione - 1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
|
1 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
a | esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato; |
b | esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione - 1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
a | esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato; |
b | esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 27 Deroghe all'obbligo di autorizzazione per le specie di cui agli allegati II e III CITES - Se le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 LF-CITES sono adempiute, il DFI può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione all'importazione e al transito di esemplari di specie di cui agli allegati II e III CITES34. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione - 1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
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1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 11 Acquisto di esemplari preconvezione - 1 Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
|
1 | Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
2 | Per la riesportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato se il richiedente attesta che all'importazione è stato presentato un certificato preconvenzione emesso dall'autorità di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
3 | Per l'esportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato preconvenzione se il richiedente fornisce una prova sufficiente dell'acquisto di esemplari preconvenzione. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 17 Organizzazione esecutiva - 1 L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
|
1 | L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. |
3 | I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni. |
4 | Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 28 Sequestro - Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 29 Compiti dell'UDSC e dell'ufficio designato dall'USAV - 1 L'UDSC: |
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1 | L'UDSC: |
a | dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l'articolo 30 capoverso 1; e |
b | riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dall'Unione europea (art. 40 cpv. 2 lett. c). |
2 | All'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito attraverso un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera l'ufficio designato dall'USAV assolve i seguenti compiti: |
a | effettua i controlli di cui agli articoli 30-32; |
b | adotta misure secondo gli articoli 34-36; e |
c | provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 41 Organi di controllo - 1 Gli organi di controllo sono: |
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1 | Gli organi di controllo sono: |
a | l'USAV; |
b | il Servizio fitosanitario federale; |
c | l'UDSC; |
d | i servizi veterinari cantonali, i veterinari cantonali, nonché altre organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi dal DFI. |
2 | Per l'esecuzione, l'USAV e l'UDSC possono avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo.52 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva - Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 7 Obbligo di autorizzazione - 1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
|
1 | Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda: |
a | importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES; |
b | importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
2 | Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi: |
a | siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali; |
b | possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES. |
3 | Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi. |
4 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 3 Autorizzazioni e certificati dello Stato d'esportazione e dello Stato di riesportazione - 1 Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
|
1 | Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti: |
a | autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione; |
b | certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione; |
c | certificato preconvenzione di cui all'articolo VII paragrafo 2 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione; |
d | certificato di cui all'articolo VII paragrafo 5 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione. |
2 | L'autorizzazione o il certificato devono attestare compiutamente l'origine degli esemplari di cui agli allegati I-III CITES a cui si riferiscono. L'originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo. |
3 | Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.6 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione - 1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di: |
a | esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato; |
b | esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 40 - Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
|
1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 10 Obbligo della prova - 1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
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1 | Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione. |
2 | Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. |
3 | Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 11 Acquisto di esemplari preconvezione - 1 Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
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1 | Per gli esemplari di cui agli allegati I-III CITES19 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
2 | Per la riesportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato se il richiedente attesta che all'importazione è stato presentato un certificato preconvenzione emesso dall'autorità di gestione della CITES del Paese di provenienza. |
3 | Per l'esportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato preconvenzione se il richiedente fornisce una prova sufficiente dell'acquisto di esemplari preconvenzione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie - 1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
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1 | Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l'articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
2 | Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. |
3 | Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. |
4 | La deroga di cui al capoverso 1 non si applica: |
a | agli esemplari delle specie di cui all'allegato I CITES27, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato; |
b | agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES se: |
b1 | il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, |
b2 | sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, |
b3 | nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale, e |
b4 | lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all'esportazione. |
5 | Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. |
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SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 15 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
|
1 | Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: |
a | in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile; |
b | in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; |
c | vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione; |
d | all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento; |
e | gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure |
f | al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati. Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.14 |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 36 Sequestro - 1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
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1 | Gli organi di controllo sequestrano esemplari: |
a | nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e LF-CITES; |
b | se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure |
c | se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo. |
2 | In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all'allegato I CITES43 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità. |
3 | Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 37 Rilascio - L'USAV rilascia gli esemplari confiscati quando è stato posto rimedio all'irregolarità contestata. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva - Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 20 - 1 Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse. |
|
1 | Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse. |
2 | Se si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli all'atto della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, i costi di identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile. |
3 | I costi delle misure adottate in seguito al riscontro di irregolarità sono addebitati alla persona responsabile. |
4 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la ritenzione degli esemplari controllati a garanzia del pagamento delle tasse e della copertura dei costi. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 29 Compiti dell'UDSC e dell'ufficio designato dall'USAV - 1 L'UDSC: |
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1 | L'UDSC: |
a | dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l'articolo 30 capoverso 1; e |
b | riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dall'Unione europea (art. 40 cpv. 2 lett. c). |
2 | All'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito attraverso un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera l'ufficio designato dall'USAV assolve i seguenti compiti: |
a | effettua i controlli di cui agli articoli 30-32; |
b | adotta misure secondo gli articoli 34-36; e |
c | provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito. |
SR 453.0 Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) O-CITES Art. 43 Tasse - Le tasse sono stabilite secondo l'ordinanza del 30 ottobre 198555 sulle tasse dell'USAV. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |