Tribunal federal
{T 0/2}
5C.76/2003 /viz
Sentenza del 12 dicembre 2003
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
Banca X.________,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni,
contro
Eredità giacente fu A.________,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. Franco Pagani,
Oggetto
beneficio d'inventario, compensazione,
ricorso per riforma del 20 marzo 2003 contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, titolare di una ditta individuale, è deceduto il 12 settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore del distretto di Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio ed unico erede del defunto, la compilazione di un inventario della successione, ha nominato B.________ e C.________ amministratori della successione e ha autorizzato la ditta individuale a continuare provvisoriamente la propria attività. Il predetto Pretore, dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 20 febbraio 1998 vacante la successione e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento.
B.
Il 9 marzo 1994 il defunto aveva aperto per la sua ditta un conto corrente presso la Banca X.________ con un limite di credito di fr. 500'000.-- senza copertura. Tra il 15 settembre e il 4 novembre 1997 alcuni debitori della sua impresa hanno effettuato su tale conto versamenti per complessivi fr. 243'722.40, che la banca ha poi posto in compensazione per crediti vantati nei confronti del de cuius, rispettivamente nei confronti della ditta di quest'ultimo.
C.
B.________ e C.________, nella loro qualità di amministratori della successione, hanno convenuto in giudizio la Banca X.________ con un'azione tendente sia all'accertamento dell'illiceità della compensazione, sia alla restituzione della predetta somma agli amministratori o, in via subordinata, alla stessa successione. Il 14 novembre 2000, ad istanza dell'amministrazione speciale dell'eredità giacente fu A.________ (nominata dopo il decreto che ha dichiarato l'eredità vacante e da liquidare in via di fallimento), il Pretore di Bellinzona ha dimesso dalla lite i precedenti amministratori della successione e ha accertato la qualità di parte attrice dell'eredità giacente. Con sentenza 11 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare fr. 222'742.40, oltre interessi, all'eredità giacente. Il primo giudice ha reputato il contesto giuridico vigente durante la procedura del beneficio d'inventario analogo a quello esistente nel corso di una moratoria concordataria e ha per tale motivo ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
|
1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
lui o della massa dopo la dichiarazione di fallimento rispettivamente dopo la pubblicazione della moratoria. Il primo giudice ha quindi decurtato la pretesa attorea di fr. 20'980.--, poiché tale importo è stato versato sul conto bancario prima della data del decreto che ordinava la compilazione dell'inventario successorio.
D.
Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 14 febbraio 2003, confermato il giudizio di primo grado. I giudici cantonali hanno dapprima respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli amministratori della successione fu A.________. Essi hanno poi negato che la compensazione effettuata nell'ambito di un rapporto di conto corrente debba essere trattata diversamente da quella prevista dall'art. 120
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
|
1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
E.
Con ricorso per riforma del 20 marzo 2003 la Banca X.________ chiede al Tribunale federale di modificare la sentenza cantonale nel senso che l'appello sia accolto e la petizione respinta. Essa domanda altresì che le spese e le ripetibili di prima e seconda istanza siano poste a carico dell'attrice. La convenuta contesta innanzi tutto la legittimazione attiva degli ex amministratori B.________ e C.________ ed afferma che il requisito dell'urgenza previsto dall'art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Innanzi tutto la Corte cantonale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, adducendo tre motivi. A mente dei giudici cantonali, l'amministratore di una successione è legittimato a condurre in nome proprio un processo concernente un attivo o un passivo della successione. Inoltre, dopo la rinuncia dell'unico erede, il competente Pretore aveva ordinato la liquidazione in via di fallimento dell'eredità giacente, creando in questo modo una situazione assimilabile ad una successione a titolo universale prevista dall'art. 102
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 102 Anticipo per l'assunzione delle prove - 1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste. |
|
1 | Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste. |
2 | Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l'assunzione di prove richieste da entrambe. |
3 | L'anticipo non prestato da una parte può essere versato dall'altra; nel caso contrario, l'assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d'ufficio i fatti. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
|
1 | Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
2 | Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento. |
1.2 Nel ricorso per riforma la convenuta ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sostenendo che gli ex amministratori non avevano mandato di agire in nome proprio e per conto della successione al momento dell'introduzione della petizione. Afferma pure che questi avrebbero agito quali rappresentanti indiretti e avrebbero dovuto cedere alla successione, prima dell'introduzione della petizione, il diritto di cui erano titolari: la cessione è invece unicamente stata effettuata l'8 novembre 1999, quando il loro mandato di amministratori era già da tempo terminato.
1.3 La convenuta non solleva la questione - controversa (cfr. Kurt Wissmann, Commento basilese, n. 8 ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
cfr. per l'amministrazione dell'eredità ordinata sulla base dell'art. 554 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'amministrazione dell'eredità è ordinata: |
|
1 | L'amministrazione dell'eredità è ordinata: |
1 | se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano; |
2 | se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l'esistenza di un erede; |
3 | se non sono conosciuti tutti gli eredi; |
4 | nei casi particolari previsti dalla legge. |
2 | Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso. |
3 | Se il defunto era sotto curatela comprendente l'amministrazione dei beni, il curatore assume anche l'amministrazione dell'eredità, salvo che sia disposto altrimenti.512 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 207 - 1 Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non |
|
1 | Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non |
2 | I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. |
3 | I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. |
4 | La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 207 - 1 Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non |
|
1 | Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non |
2 | I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. |
3 | I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. |
4 | La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia. |
Si può ancora osservare che, in virtù dei principi generali del diritto processuale, i presupposti processuali devono essere dati al momento in cui viene pronunciata la sentenza, anche se è sufficiente che essi si verifichino in quel momento (DTF 116 II 209 consid. 2b/bb). In concreto gli amministratori, al momento dell'introduzione dell'azione, non potevano ottenere la restituzione dell'importo posto in compensazione, ma unicamente l'accertamento dell'illiceità della compensazione. Tuttavia, poiché al momento dell'emanazione della sentenza era già stata decretata la liquidazione dell'eredità in via di fallimento, i giudici cantonali ben potevano accogliere la domanda subordinata di restituzione all'eredità giacente di quanto compensato in violazione delle norme che escludono la compensazione in materia di fallimento.
2.
2.1 La Corte cantonale ha altresì confermato l'opinione del Pretore secondo cui la presente causa è urgente ai sensi dell'art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
2.2 Secondo la convenuta, invece, l'urgenza che permette di promuovere nuove cause durante la procedura di beneficio d'inventario (art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
2.3 Durante la procedura d'inventario possono unicamente essere fatti gli atti della necessaria amministrazione (art. 585 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
2.3.1 In concreto si può dare atto alla convenuta che l'azione, volta unicamente contro la compensazione, non pare avere natura urgente. Essa non sembra nemmeno idonea ad influenzare la decisione sull'accettazione dell'eredità. Infatti, per l'erede, la situazione patrimoniale della successione è la medesima sia nell'ipotesi in cui nell'inventario venga inserito quale passivo l'intero credito della convenuta e negli attivi i versamenti effettuati dai clienti del de cuius sul conto bancario, sia nell'eventualità in cui l'inventario riporti unicamente il debito netto (e cioè il saldo risultante dopo la compensazione) verso la banca.
2.3.2 Tuttavia, con la rinuncia all'eredità e la decisione di liquidare la successione in via di fallimento, la questione dell'urgenza è diventata senza oggetto per il giudice adito con il processo reputato non urgente. Infatti, con la fine della procedura di beneficio d'inventario viene anche a cadere lo scopo di mantenere invariato l'asse successorio per la durata di tale procedura.
2.3.3 Giova inoltre osservare che la conduzione di un processo può costituire un atto della necessaria amministrazione ai sensi degli art. 585 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 571 - 1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
|
1 | Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
2 | L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
2.3.4 Da quanto precede discende che l'assenza del requisito dell'urgenza non soccorre la convenuta.
3.
3.1 Secondo la Corte cantonale fra l'istituto del beneficio d'inventario e quello della moratoria concordataria sussistono similitudini tali da giustificare al primo l'applicazione per analogia delle norme che disciplinano il secondo, e quindi anche l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
debitore, sia la sospensione della prescrizione (art. 586 cpv. 1 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
3.2 La convenuta riconosce che sussiste un parallelo fra i due istituti, ma ritiene che nella fattispecie vi sia un silenzio qualificato del legislatore. La ratio dell'art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
3.3 Per quanto attiene al caso in cui gli eredi rinunciano all'eredità, la LEF si limita ad indicare all'art. 193 che l'autorità competente informa il giudice (cpv. 1 n. 1), il quale ordina la liquidazione in via di fallimento (cpv. 2). Essa non prevede - alla stregua del CC (v. art. 580 - 592) - alcuna norma che regola esplicitamente la compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario antecedente la liquidazione in via di fallimento di una successione a cui gli eredi hanno rinunciato. Occorre pertanto esaminare se - come ritenuto dalla Corte cantonale - si sia in presenza di una lacuna in senso proprio che può essere colmata dal giudice. Una lacuna in senso proprio presuppone che il legislatore abbia omesso di regolare un punto che avrebbe dovuto disciplinare e che nessuna soluzione risulta dal testo o dall'interpretazione della legge. Se invece il legislatore ha volontariamente rinunciato a regolamentare una situazione che non richiedeva necessariamente un suo intervento, la sua inazione costituisce un silenzio qualificato. Silenzio qualificato è dato anche quando volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie. Il giudice non può invece, in linea di principio, correggere le cosiddette
lacune improprie, che si caratterizzano per il fatto che la legge offre una risposta considerata insoddisfacente, a meno che il fatto di invocare il senso reputato determinante della norma costituisca un abuso di diritto o una violazione della Costituzione (DTF 129 III 656 consid. 4.1 pag. 658; 125 III 425 consid. 3 pag. 427).
3.3.1 Ora, fra l'istituto della moratoria concordataria e quello del beneficio d'inventario non sussistono unicamente - come indicato nella sentenza impugnata - diverse similitudini. Lo stesso legislatore ha esplicitamente parificato - con la revisione del 16 dicembre 1994 della LEF - in due occasioni la durata di una procedura concordataria antecedente la dichiarazione di fallimento al lasso di tempo intercorso fra il giorno della morte del debitore e l'ordine di liquidazione dell'eredità in via di fallimento. Tali periodi non vengono infatti computati né nei termini stabiliti dalla legge per la collocazione dei crediti in prima e seconda classe (art. 219 cpv. 5 n
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
|
1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.397 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946405 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959406 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952407 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982408 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981401 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934411 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.413 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
|
1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.397 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946405 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959406 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952407 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982408 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981401 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934411 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.413 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
|
1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
d'inventario sono escluse esecuzioni per debiti del defunto (art. 586 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
|
1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
3.3.2 Gli art. 213 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
|
1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
lacuna propria della legge, che dev'essere colmata dal giudice secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
4.
Atteso che dal precedente considerando discende che, qualora la liquidazione dell'eredità in via di fallimento sia stata preceduta da una procedura di beneficio d'inventario, risulta applicabile per analogia l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
4.1 La sentenza impugnata indica che, mentre il notaio incaricato stava allestendo l'inventario, la banca ha compensato fr. 222'742,40 versati dai clienti dell'impresa del defunto. Poiché la convenuta è divenuta debitrice della controparte unicamente nel momento in cui ha ricevuto i predetti versamenti, la causa dell'obbligazione è sorta a quel momento e non può essere ricondotta alla concessione del credito in conto corrente al defunto, motivo per cui la compensazione è in contrasto con il divieto sancito dall'art. 213 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
4.2 La convenuta sostiene invece che l'art. 213 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.392 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
4.3 Un rapporto di conto corrente contiene un contratto di compensazione, secondo il quale tutte le pretese inerenti al rapporto di conto corrente vengono compensate automaticamente o alla fine del periodo contabile o in modo continuo (DTF 100 III 79 consid. 3; cfr. anche DTF 127 III 147 consid. 2b). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di specificare che un debitore non può, segnatamente mediante un contratto di compensazione, crearsi in anticipo la possibilità di compensare la propria contropretesa e rendere così illusori gli effetti del fallimento del creditore (DTF 115 III 65 consid. 3c). Poiché la convenuta non può nemmeno essere seguita laddove afferma che la causa dei versamenti sarebbe sorta il 9 marzo 1994 con la concessione del credito, atteso che tale data è quella della stipula del contratto di compensazione, ma non quella in cui è divenuta debitrice della successione per gli importi compensati, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, negando alla banca la facoltà di compensare i versamenti pervenutile durante la compilazione dell'inventario.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 dicembre 2003
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: